VERBALE DI ACCORDO
Il 29 gennaio 2018 tra
− l’Associazione Bancaria Italiana
e
− Fabi
− First-Cisl
− Fisac-Cgil
− Ugl Credito
− Uilca
− Unità Sindacale Falcri Silcea Sinfub
Premesso che
− con l’art. 31 del ccnl 19 gennaio 2012 è stato istituito dalle Parti il Fondo Nazionale per il Sostegno dell’Occupazione – F.O.C. e si è previsto che la gestione del Fondo viene assicurata per il tramite dell’Ente Bilaterale Nazionale per il Settore del Credito – Enbicredito;
− con il ccnl 31 marzo 2015, le Parti hanno prorogato sino al 31 dicembre 2018 l’operatività del F.O.C., confermando le vigenti modalità di funzionamento e misure di finanziamento;
− con il ccnl 31 marzo 2015, le Parti hanno istituito un apposito Gruppo paritetico con l’incarico di definire quanto necessario per realizzare i seguenti impegni assunti in materia di Fondo per l’occupazione:
• utilizzo del F.O.C., anche in sinergia con il “Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito”, di cui al
D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, con misure di sostegno:
− alla rioccupazione dei lavoratori destinatari della Sezione emergenziale e di quelli licenziati per motivi economici;
− alla solidarietà espansiva;
− alla riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell'organizzazione del lavoro;
− ad iniziative mirate ad agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
• funzione supplente del Fondo di solidarietà rispetto alla possibilità di riconoscere all’azienda che assuma il lavoratore della Sezione emergenziale il contributo “residuo”;
• istituzione, nell’ambito dell’Ente bilaterale Enbicredito, di un’apposita “piattaforma” informatica per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito delle imprese del settore bancario;
− con il Verbale di accordo 25 novembre 2015, ABI e Organizzazioni sindacali, secondo le priorità dalle stesse individuate nell’incontro del 23 luglio 2015 del citato Gruppo paritetico, hanno adempiuto agli impegni previsti dal citato ccnl, con riferimento all’intervento del F.O.C. in favore dei destinatari del livello retributivo di inserimento professionale in servizio alla data del 31 marzo 2015 ed alla rimodulazione delle prestazioni del F.O.C. in relazione alle agevolazioni contributive previste dalla legge di stabilità 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, impegnandosi anche a proseguire gli incontri del Gruppo paritetico sulle tematiche previste dal ccnl;
− in esito ai predetti lavori, riaffermata la volontà delle Parti di sviluppare sinergie in materia di politiche attive per l’occupazione, si è concordato su quanto disciplinato nel presente Verbale di accordo che trova applicazione nei confronti delle imprese conferenti ad ABI mandato di rappresentanza sindacale;
tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente Verbale di accordo, si conviene, in via sperimentale per l’anno 2018, quanto segue:
Art. 1
Intervento del F.O.C. in funzione supplente del Fondo di solidarietà in caso di assunzione dalla Sezione emergenziale
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 32, comma 11, primo alinea, del ccnl 31 marzo 2015, il F.O.C. provvede ad erogare all’impresa che assume con contratto a tempo indeterminato, in applicazione del ccnl citato, i lavoratori destinatari dell’assegno emergenziale di cui all’art. 12, comma 1, lett. a) del D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, un importo (c.d. “premio all’assunzione”) di:
− € 60.000, laddove l’assunzione intervenga nei primi 12 mesi dall’ingresso nella Sezione emergenziale;
− € 30.000, laddove l’assunzione intervenga nel successivo periodo di permanenza nella Sezione emergenziale.
2. Per l’accesso alle prestazioni di cui al comma 1, l’impresa deve, a pena di decadenza, presentare domanda al F.O.C. entro 30 giorni dalla data di superamento del periodo di prova dell’interessato – attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile – fornendo le seguenti informazioni per ciascun lavoratore assunto:
a) nome, cognome e codice fiscale;
b) data di assunzione;
c) documentazione attestante la titolarità dell’assegno emergenziale;
d) codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione.
3. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare, entro 30 giorni dalla presentazione, l’istruttoria formale delle domande verificando la regolarità delle stesse e comunica alle imprese interessate l’accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra.
4. La prestazione di cui al comma 1 assorbe quella prevista dall’art. 32, comma 5, del ccnl 31 marzo 2015 ed è erogata dal Fondo in tre tranches di pari importo, secondo le seguenti modalità:
− il primo versamento, trascorsi 12 mesi dall’assunzione per la quale la domanda è stata accolta, ferma la permanenza in servizio del lavoratore;
− i versamenti successivi, alla scadenza, rispettivamente, del secondo e del terzo anno di permanenza in servizio del lavoratore.
Ai fini di cui sopra, le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente al F.O.C. l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro con gli interessati.
5. Il premio all’assunzione di cui al comma 1 compete – nelle misure e con le cadenze temporali previste dal presente articolo – anche all’impresa che assuma con contratto a tempo indeterminato, in applicazione del ccnl 31 marzo 2015, lavoratori licenziati per motivi economici da una impresa destinataria dei ccnl di settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima.
Norma Transitoria
All’impresa che assuma, entro il 2018, con contratto a tempo indeterminato, un lavoratore che abbia diritto all’assegno emergenziale alla data del 31 dicembre 2017, anche in caso in cui la relativa delibera del Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà sia successiva spetta in ogni caso il “premio all’assunzione” nella misura di cui al comma 1, primo alinea.
Art. 2
Intervento del F.O.C. per assicurare una copertura al termine del periodo di percezione delle prestazioni della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 1, nei confronti dei soggetti destinatari dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà, che abbiano fruito dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale (OTP), di cui all’art. 12, lett. b) del D.M. 83486/2014 e non abbiano occupazione “stabile” al termine del periodo di permanenza nella Sezione emergenziale, il F.O.C. eroga ai soggetti stessi le seguenti prestazioni:
− € 2.000 lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), del D.M. 83486/2014;
− € 2.500 lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui all’art. 12, comma 3, lett. b), del D.M. 83486/2014;
− € 3.000 lordi mensili, per le retribuzioni tabellari annue di cui all’art. 12, comma 3, lett. c), del D.M. 83486/2014.
L’importo della prestazione mensile di cui sopra non può comunque risultare superiore all’importo complessivo, comprensivo dell’indennità NASpI, percepito dall’interessato nell’ultimo mese di spettanza dell’assegno emergenziale. La predetta prestazione, permanendo lo stato di disoccupazione, viene erogata per un periodo massimo di 12 mesi.
Tale previsione trova applicazione con riguardo ai soggetti che, alla data di sottoscrizione del presente Verbale di accordo, siano destinatari dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà o lo divengano successivamente.
2. Per l’accesso alla prestazione di cui al comma che precede, il soggetto interessato deve, a pena di decadenza, presentare domanda al F.O.C. – attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile – entro 30 giorni dal venir meno del diritto all’assegno emergenziale, fornendo le seguenti informazioni:
a) nome, cognome, indirizzo di residenza o domicilio e codice fiscale;
b) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
c) documentazione attestante la titolarità, la misura dell’assegno emergenziale e il termine di percezione dello stesso;
d) documentazione attestante la fruizione di programmi di supporto alla ricollocazione professionale (OTP), di cui all’art. 12, lett. b) del D.M. 83486/2014;
e) documentazione comprovante lo stato di disoccupazione;
f) codice IBAN del c/c sul quale effettuare il versamento della prestazione.
3. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare, entro 30 giorni dalla presentazione, l’istruttoria formale delle domande verificando la regolarità delle stesse e comunica agli interessati, entro il medesimo termine, l’accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra.
4. Il F.O.C. eroga le prestazioni di cui al comma 1 con cadenza trimestrale, previa attestazione da parte dell’interessato della permanenza dello stato di disoccupazione nel periodo di riferimento. In caso di inadempimento dell’obbligo in questione, l’interessato decade dal diritto alla prestazione.
5. Nel caso in cui, durante i 12 mesi di cui al comma 1, gli interessati percepiscano redditi da lavoro, autonomo o dipendente, tali da far venire meno il diritto alla Naspi o ad altre forme pubbliche di sostegno al reddito per una durata inferiore al periodo residuo di prestazione erogabile, la prestazione F.O.C. si sospende per il periodo corrispondente. Laddove l’interessato dovesse trovarsi nuovamente in stato di disoccupazione, la prestazione F.O.C. – su richiesta dello stesso – riprende per il periodo residuo.
6. Il F.O.C. provvede ad erogare all’impresa che assume con contratto a tempo indeterminato, in applicazione del ccnl 31 marzo 2015, i lavoratori destinatari della prestazione di cui al comma 1, un “premio all’assunzione” nella misura di € 15.000, da riconoscere in un’unica soluzione trascorsi 12 mesi dall’assunzione per la quale la domanda è stata accolta, ferma la permanenza in servizio del lavoratore. A tali fini, si applicano, per quanto compatibili, le previsioni dell’art. 1, commi 2 e 3.
7. Il premio all’assunzione di cui al comma 6 compete – nella misura e con la cadenza temporale ivi previste – anche all’impresa che assuma con contratto a tempo indeterminato, in applicazione del ccnl 31 marzo 2015, lavoratori licenziati per motivi economici da una impresa destinataria dei ccnl di settore, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima.
8. Per le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 le Parti stimano un utilizzo delle dotazioni del F.O.C. non superiore al 15% delle giacenze al 31 dicembre 2017, fermo restando che, considerate le finalità delle norme, il Comitato di Gestione di Enbicredito potrà autorizzare prestazioni anche eccedenti tale misura.
Norma Transitoria
Nei confronti del lavoratore che abbia diritto all’assegno emergenziale alla data del 31 dicembre 2017, anche nel caso in cui la relativa delibera del Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà sia successiva, le prestazioni di cui al presente articolo operano, in ogni caso, trascorsi due anni dall’ingresso nella Sezione emergenziale, anche qualora l’interessato non abbia fruito di un programma di supporto alla ricollocazione professionale (OTP).
Art. 3
Piattaforma per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 32, comma 12, del ccnl 31 marzo 2015, Enbicredito realizzerà, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Verbale di accordo, una piattaforma informatica per favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro nell’ambito delle imprese del settore bancario, dedicata – in fase di prima applicazione ed in via sperimentale – ai lavoratori destinatari della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà ed a quelli licenziati dalle imprese predette per motivi economici, senza diritto a pensione ovvero a misure di accompagnamento alla medesima.
2. La piattaforma, denominata “FOClavoro”, sarà gestita per il tramite del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx che sarà opportunamente implementato. Il Comitato di Gestione di Enbicredito stabilirà modalità e criteri di inserimento dei curricula trasmessi dai soggetti interessati, di comunicazione delle modifiche che dovessero tempo per tempo intervenire e di consultazione delle informazioni presenti in piattaforma. Alla piattaforma potranno accedere, con modalità che saranno definite da parte del Comitato di Gestione dell’Ente, i componenti del Comitato stesso, i lavoratori e le imprese di cui al comma che precede.
3. L’impresa, ferma l’autonomia della stessa nelle politiche di recruiting e nella definizione dei profili professionali ricercati, comunica (anche tramite link al proprio portale) a FOClavoro – utilizzando i canali informatici indicati da Enbicredito – ricerche di personale di potenziale interesse per i soggetti inseriti nella piattaforma.
4. Resta comunque fermo quanto previsto dall’art. 31, comma 6, del ccnl 31 marzo 2015, secondo cui “le aziende, in caso di nuove assunzioni, valuteranno prioritariamente le «posizioni» dei lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del «Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito» nonché dei lavoratori licenziati per motivi economici, i cui requisiti professionali coincidano con quelli ricercati dall’azienda”.
Art. 4
Intervento del F.O.C. in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 32, comma 9, secondo alinea, del ccnl 31 marzo 2015, nel caso di contratti collettivi aziendali o di gruppo stipulati ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (contratti di solidarietà espansiva), il F.O.C. garantisce, tramite il datore di lavoro, al lavoratore interessato da una riduzione stabile dell’orario di lavoro, un importo pari al 25% della retribuzione persa (calcolato secondo il comune criterio: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), in attuazione del comma 8 del citato art. 32.
2. Tale prestazione è riconosciuta fino alla maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia, fermo quanto previsto al comma 5, e comunque per un periodo massimo di 48 mesi; la prestazione è da riproporzionare in caso di prestazione lavorativa a tempo parziale resa per frazioni di anno.
3. Al fine di garantire al lavoratore la prestazione di cui al comma 1, il
F.O.C. eroga al datore di lavoro un importo determinato tenendo conto degli oneri contributivi dovuti sul predetto importo.
4. Le Parti si danno atto che la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione lorda persa dal lavoratore è a carico del Fondo di solidarietà di cui al D.M. 28 luglio 2014, n. 83486, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), n. 2 e dell’art. 10, comma 6, del medesimo decreto e che la stessa terrà conto della prestazione di cui al presente articolo al fine di evitare un doppio versamento contributivo. Qualora non intervenga il Fondo di solidarietà od intervenga solo parzialmente, si prevede la copertura da parte del F.O.C. Nei casi di cui al periodo che precede non opera quanto previsto dall’art. 32, comma 5, del ccnl 31 marzo 2015 per le corrispondenti assunzioni.
5. La prestazione di cui al comma 1 non compete nei casi di lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 41, comma 5, del d.lgs. n. 148 del 2015.
6. Per ricevere la prestazione di cui sopra, l’impresa interessata presenta al F.O.C., a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, oltre il contratto collettivo aziendale o di gruppo, le domande relative ai lavoratori interessati da una riduzione stabile dell’orario di lavoro nell’anno
precedente, attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile.
7. Le domande devono contenere le seguenti informazioni:
a) nome, cognome, codice fiscale e retribuzione persa di ciascun lavoratore interessato;
b) onere relativo all’anno di riferimento;
c) codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione;
d) numero dei lavoratori assunti sulla base dei predetti contratti di solidarietà espansiva.
8. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare, entro 30 giorni dalla presentazione, l’istruttoria formale delle domande verificando la regolarità delle stesse e comunica all’impresa interessata l’accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra.
9. Il F.O.C. procede, entro il 30 aprile di ciascun anno, a versare all’impresa le prestazioni di cui al presente articolo relative all’anno precedente. Conseguentemente, con la prima mensilità utile, l’impresa provvede a riconoscere ai lavoratori interessati l’importo annuo di cui al comma 1.
10. Per quanto attiene alle modalità per l’accesso alla prestazione di cui al comma che precede ed ai criteri per l’erogazione della stessa si applicano, per quanto compatibili, le previsioni del Regolamento F.O.C. del 31 maggio 2012.
11. Per la prestazione di cui al presente articolo le Parti convengono di destinare il 7% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 31 dicembre 2017.
Art. 5
Intervento del F.O.C. a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 32, comma 9, terzo alinea, del ccnl 31 marzo 2015, il F.O.C. provvede ad erogare una prestazione a sostegno della riconversione e riqualificazione professionale, finalizzata a
fronteggiare possibili eccedenze di personale dovute a mutamenti nell’organizzazione del lavoro.
2. La prestazione di cui al comma che precede riguarda le ore destinate alle attività di formazione, per le quali è riconosciuta la normale retribuzione, dei lavoratori coinvolti nei richiamati mutamenti nell’organizzazione del lavoro che comportino cambiamenti di mansioni ovvero rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse, con particolare riguardo alle nuove tecnologie che rendono necessaria l’acquisizione delle relative conoscenze.
3. Tale prestazione è riconosciuta nella misura di € 80 per giornata/uomo, al ricorrere delle seguenti condizioni:
− non finanziabilità da parte del Fondo di solidarietà per carenza di risorse ivi disponibili;
− insussistenza di altri finanziamenti riconosciuti all’impresa al medesimo titolo di cui al comma 2, fermo il Chiarimento delle Parti in calce al presente articolo;
− sottoscrizione di contratti collettivi aziendali o di gruppo che prevedano programmi di riconversione e riqualificazione professionale – coerenti con le Linee guida allegate – stipulati nell’ambito delle procedure contrattualmente previste rispettivamente dagli articoli 17, 20 e 21 del ccnl 31 marzo 2015 per i processi che comportino mutamenti nell’organizzazione del lavoro, ferme le finalità di cui al comma 1.
4. Per l’accesso alla prestazione di cui al presente articolo, l’impresa presenta domanda al F.O.C. entro il 31 dicembre 2018 – attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile
– corredata da una copia dell’accordo medesimo e del programma di formazione concordato, contenente le seguenti informazioni:
a) numero di lavoratori coinvolti nei programmi di formazione;
b) numero di giornate/uomo di formazione previste;
c) dichiarazione di conformità a quanto previsto dai commi 2 e 3, primo e secondo xxxxxx;
d) codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione.
5. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare l’istruttoria formale della domanda verificando la regolarità della stessa e comunica all’impresa interessata l’accoglimento o meno della domanda. È in facoltà
del Comitato di Xxxxxxxx procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra, con particolare riguardo alla registrazione da parte delle imprese delle ore/giornate di formazione effettuate.
6. Le domande inoltrate dalle imprese sono prese in considerazione dal Comitato di Gestione seguendo l’ordine di presentazione delle stesse. La prestazione viene erogata dal F.O.C. entro 30 giorni dal ricevimento di un’attestazione da parte dell’impresa interessata relativa all’avvenuta realizzazione dei programmi di formazione da esaurirsi entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale attestazione dovrà indicare nome, cognome e codice fiscale dei lavoratori interessati.
7. Per la prestazione di cui al presente articolo le Parti convengono di destinare il 10,5% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 31 dicembre 2017. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvederà a definire il plafond massimo che ciascuna impresa/gruppo potrà utilizzare a tali fini.
8. Il Comitato di Gestione di Enbicredito ha altresì facoltà di esaminare situazioni aziendali legate a condizioni di particolare criticità occupazionale per stabilire, per tali casi, criteri di precedenza per l’accesso alle prestazioni di cui al presente articolo nonché il superamento delle percentuali di cui al comma 7.
CHIARIMENTO DELLE PARTI
Le Parti chiariscono che, nel caso di altri finanziamenti riconosciuti all’impresa al medesimo titolo di cui al comma 2 per importi inferiori all’importo definito dal comma 3, la prestazione di cui al presente articolo è riconosciuta fino a concorrenza con il predetto importo. In tal caso, la domanda di cui al comma 4, o l’attestazione di cui al comma 6, è integrata con l’indicazione dell’entità del finanziamento riconosciuto. Per quanto riguarda, in particolare, i finanziamenti a carico di FBA e Fondir si prende in considerazione l’importo derivante dall’avvenuta approvazione, da parte dei relativi organismi preposti, dei piani formativi successivamente all’emanazione dei bandi.
Art. 6
Intervento del F.O.C. per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro
1. Le Parti, alla luce di quanto affermato dalla Commissione Europea e dal MIUR, con particolare riguardo al Regolamento di cui al D.M. 3 novembre 2017, n. 195, recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscono il valore di una più stretta integrazione tra il mondo della scuola e delle imprese e l’importanza dell’istruzione e della formazione anche ai fini della crescita economica e della creazione di posti di lavoro.
2. In tale prospettiva, le Parti ritengono importante contribuire allo sviluppo delle abilità delle persone, favorendo scelte consapevoli degli studenti nella prosecuzione degli studi e per la futura occupabilità, coerentemente con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato. In particolare, si richiama quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della predetta Carta che prevede di dare agli studenti “l’opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro”.
3. Ciò posto, le Parti intendono agevolare una conoscenza effettiva del mondo del lavoro da parte degli studenti, anche con l’inserimento nei progetti formativi delle tematiche relative all’educazione finanziaria in coerenza con l’art. 24-bis del d.l. n. 237 del 2016, alla responsabilità sociale di impresa, riservando uno spazio all’approfondimento congiunto circa il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese.
4. In considerazione e nel rispetto dei commi che precedono e in attuazione di quanto previsto dall’art. 32, comma 9, quarto alinea, del ccnl 31 marzo 2015, nel caso di progetti di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 come modificato e integrato dall’art. 1, commi 33 e segg. della l. 13 luglio 2015, n. 107, di cui le imprese/gruppi abbiano informato, anche con riferimento alle relative modalità di realizzazione, gli organismi sindacali aziendali/di gruppo o, ove presenti, gli organismi paritetici sulla formazione, il F.O.C. eroga all’impresa interessata un importo pari a € 100 per ciascuno studente coinvolto nel progetto, quale contributo alla determinazione di un “tutoraggio di qualità”.
5. Per l’accesso alla prestazione di cui al comma 4, l’impresa presenta domanda al F.O.C. attraverso modalità informatiche che Enbicredito provvederà a segnalare in tempo utile, fornendo la seguente documentazione:
a) copia della convenzione stipulata dall’impresa con indicazione delle finalità e della durata del percorso di alternanza e delle attività da svolgere durante l’esperienza;
b) documentazione attestante il numero degli studenti coinvolti nel percorso di alternanza scuola-lavoro;
c) codice IBAN del c/c aziendale sul quale effettuare il versamento della prestazione.
6. Il Comitato di Gestione di Enbicredito provvede ad effettuare l’istruttoria formale della domanda verificando la regolarità della stessa e comunica all’impresa interessata l’accoglimento o meno della domanda. È in facoltà del Comitato di Gestione procedere ad accertamenti in ordine a quanto sopra.
7. La prestazione di cui al comma 4 è erogata dal Fondo in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento di un’attestazione da parte dell’impresa interessata relativa all’avvenuta realizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro.
8. Per la prestazione di cui al presente articolo le Parti convengono di destinare l’1,1% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 31 dicembre 2017.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti, nell’adottare la disciplina di cui al presente articolo, hanno tenuto in considerazione che i progetti di alternanza scuola-lavoro, alla luce delle finalità degli stessi, non possono comportare attività lavorativa in senso proprio, tenuto conto dei chiarimenti del MIUR del marzo 2017.
Art. 7
Norme finali
1. Le prestazioni di cui al presente Verbale di accordo decorrono dal 1° gennaio 2018 e sono subordinate alla sussistenza delle disponibilità economiche del F.O.C.
2. Nel caso di interventi pubblici che dovessero essere introdotti per finalità analoghe a quelle di cui al presente Verbale di accordo, le Parti si incontreranno per ogni conseguente valutazione.
3. La prestazione in favore dei lavoratori, di cui all’art. 4 del presente Verbale di accordo, non viene computata ai fini degli istituti contrattuali nazionali, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale e di ogni altro trattamento aziendale.
4. Il Gruppo di lavoro di cui all’art. 32, comma 11, del ccnl 31 marzo 2015 proseguirà l’attività per:
− valutare l’eventuale estensione ad altre fattispecie dell’ambito di operatività della piattaforma di cui all’art. 3 del presente Verbale di accordo;
− effettuare un monitoraggio entro il 31 ottobre 2018 sulle misure di cui al presente Verbale di accordo;
− valutare interventi per favorire un più efficace dialogo tra imprese del settore e Università.
5. Il Comitato di Gestione di Enbicredito è incaricato di assumere le decisioni necessarie per rendere operativo quanto previsto dal presente Verbale di accordo, presidiandone la realizzazione.
6. Le Parti nazionali, ad esito del monitoraggio di cui al comma 4, si incontreranno per valutare la prosecuzione delle prestazioni introdotte con il presente Verbale di accordo, nell’ambito di una più complessiva analisi dell’operatività del F.O.C. ai fini di una proroga della relativa attività oltre la data stabilità dall’art. 32 del ccnl 31 marzo 2015, anche tenuto conto del quadro normativo tempo per tempo vigente.
ALLEGATO
PROGRAMMI DI FORMAZIONE LINEE GUIDA
Ai fini dell’accesso alla prestazione di cui all’art. 5 del presente Verbale di accordo, i programmi di formazione condivisi nell’ambito degli accordi collettivi aziendali o di gruppo:
1. individuano specifici obiettivi di riconversione e riqualificazione professionale nella prospettiva di preservare l’occupabilità del personale coinvolto in cambiamenti di mansioni ovvero interessato da rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse, con particolare riguardo alle nuove tecnologie che rendono necessaria l’acquisizione delle relative conoscenze;
2. sono valutati preventivamente nell’ambito degli Organismi paritetici sulla formazione, ove presenti;
3. prevedono, anche in ragione dei contenuti e delle caratteristiche della formazione da erogare, una opportuna modulazione tra formazione “in aula” e altre modalità di formazione con l’ausilio di adeguata strumentazione, anche informatica;
4. si riferiscono ad ambiti diversi dalla formazione per gli apprendisti e dall’addestramento per i neoassunti e dalla formazione c.d. obbligatoria non strettamente connessa al mutamento di mansioni;
5. xxxxxxxxx la registrazione da parte delle imprese delle ore/giornate di formazione effettuate;
6. prevedono, in sede aziendale/di gruppo, una verifica di quanto stabilito dagli accordi anche con riferimento alla modulazione delle modalità di cui al punto 3.