TRA
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ESTERNE DI PERTINENZA DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DEGLI IMPIANTI DELLE STAZIONI IDRICHE DI SOLLEVAMENTO
(CIG 81018409DD)
TRA
Il Consiglio regionale del Lazio, con sede in Roma, via della Pisana n. 1301, codice fiscale 80143490581, di seguito nel presente contratto denominato “Committente”, in persona del Direttore del Servizio Amministrativo;
E
, nato a
il , residente a _
in via/piazza
n. , il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella qualifica di
dell’impresa
, con sede a
, in via/piazza
n. , iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio di al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ), di seguito, nel presente contratto, denominato semplicemente “Appaltatore”.
PREMESSO
che con determinazione _ , n. . in data , è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici (di seguito nel documento: “Codice”), per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi esterne, delle piante ornamentali e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento nella sede del Consiglio Regionale del Lazio, per una durata di anni cinque e per un importo a base d’asta di € 1.761.185,00, per l’intera durata;
Che in esito alle valutazioni della Commissione giudicatrice è emerso che l’offerta tecnica ed economica con il miglior punteggio è quella presentata dall’operatore economico , con sede legale in
via , avendo conseguito il punteggio di
/100mi;
che con determinazione , n. . in data , è stata disposta l’aggiudicazione, previa verifica positiva dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, stabiliti nella documentazione di gara, all’operatore economico , per un importo complessivo di Euro oltre I.V.A.;
che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 32, comma 9, del Codice;
che effettuati i controlli d’ufficio, l’operatore economico ha dimostrato di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti della specie con la Pubblica Amministrazione;
che è stata regolarmente richiesta/acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del d.lgs n. 159/2011 e pertanto si procede alla stipula del presente contratto sottoposto alla disposizione di cui all’art. 92, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. 159/2011.
Tutto ciò premesso
le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Condizioni generali
1. L'appalto è regolato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando, dal disciplinare di gara, dallo Schema prestazionale d’appalto e da tutti i connessi elaborati, prospetti e relazioni ivi richiamate che l’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. In particolare, e salvo quanto qui disciplinato, le modalità di esecuzione del servizio sono quelle riportate nello Schema prestazionale, a cui si rimanda.
2. L’Appaltatore dichiara che, nel formulare la propria offerta, ha valutato di essere in grado di svolgere il servizio a regola d’arte tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza, oltre che del luogo in cui deve essere prestato il servizio, di tutti gli oneri e obblighi menzionati e di tutte le particolari specifiche, eventualmente non riportate nella documentazione, qualora risultino necessarie per rendere il servizio completo e pienamente rispondente allo scopo cui è destinato, in relazione alle regole ordinarie e procedure per la sua esecuzione.
Art. 2 - Oggetto dell’appalto
1. Il Committente concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi esterne di pertinenza della sede del Consiglio regionale del Lazio, situata in Roma, Via della Pisana, 1301, delle piante ornamentali collocate negli uffici e degli impianti delle stazioni idriche di sollevamento, consistente nello svolgimento di tutti i servizi, attività, ordinarie e straordinarie, forniture e servizi assimilati a lavori.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto, l’esecuzione delle prestazioni necessarie per garantire sia la “manutenzione ordinaria” sia la c.d. “alta manutenzione”, distinguendo peraltro i servizi “a corpo”, “a misura”, “a inizio appalto”, meglio descritti nella documentazione di gara.
3. L’accettazione di ogni prestazione o clausola inserita nella documentazione di gara, ed il rispetto del calendario e di altri elementi accessori, sono considerati essenziali ai fini del consenso alla stipula dell’Amministrazione.
Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche i seguenti documenti che, se non materialmente allegati, qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
a) l’offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore, e gli eventuali allegati;
b) la polizza assicurativa per i rischi di esecuzione di cui all’art. 15;
c) la cauzione o la garanzia definitiva di cui all’art. 14;
d) il bando di gara, il disciplinare di gara e lo schema prestazionale, nonché il DUVRI e tutti gli allegati in essi indicati e richiamati;
e) ogni altro elaborato tecnico, prospetto e relazione afferente il presente appalto;
Art. 4 – Elezione di domicilio. Notifiche e comunicazioni.
1. Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, il Committente elegge domicilio presso la propria sede, in Roma, via della Pisana 1301. L’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale, ovvero in alternativa e previo consenso scritto della Committente, presso la sede operativa più vicina alla sede dell’Amministrazione.
2. Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza per cui è necessario attribuire data certa, vanno effettuate tra i soggetti individuati in artt. 6 e 7 del presente contratto.
3. Per facilitare gli adempimenti, si conviene che tutte le comunicazioni scritte sono consegnate direttamente a mani dei menzionati soggetti, ovvero, in mancanza, siano recapitate tramite casella PEC, che le parti dichiarano essere rispettivamente:
per il Committente: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxx.xx per l’Appaltatore:
Di conseguenza, comunicazioni o notificazioni o avvisi effettuati da altri soggetti, ovvero non conformemente alle procedure di cui sopra, sono nulle e non obbligano le parti contraenti, finché non vengano recepite o ratificate con le suddette modalità.
Art. 5 – Rappresentante del Committente
1. Il Committente indica il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), al quale demanda il compito di effettuare tutte le verifiche in materia e di controllare l’osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni afferenti all’esecuzione del servizio.
2. Il R.U.P. si avvale di un Direttore di esecuzione del contratto (D.E.C.), successivamente nominato dall’Amministrazione. Finché il D.E.C. non viene nominato, le relative funzioni rimangono intestate in capo al R.U.P.
3. In particolare, il R.U.P./D.E.C. provvede:
- all’inizio e fine dell’appalto, in contraddittorio con il rappresentante dell’Appaltatore, alla ricognizione dello stato dell’area e del Parco e della sede istituzionale, nonché alla presa in carico e alla consegna delle piante ornamentali esistenti nei locali della sede per le quali dovrà provvedersi ovvero è stata effettuata la manutenzione, redigendo apposito verbale;
- a segnalare tempestivamente, se necessario, al competente ufficio del Consiglio regionale, mediante comunicazione formale, eventuali disfunzioni, ritardi e inadempienze, tali da generare l’applicazione delle misure di cui ai successivi artt. 16 e 17.
4. L’Amministrazione, tramite il R.U.P./D.E.C., si riserva in ogni momento la facoltà di controllare l'espletamento del servizio, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali, con le modalità che riterrà più opportune, anche senza preavviso.
Art. 6 – Rappresentante dell’Appaltatore
1. L'Appaltatore presso la sede di esecuzione del servizio è rappresentato, per specifico mandato in forma scritta del titolare o di un legale rappresentante, da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza adeguata, di cui è già stato trasmesso curriculum in atti, quale Responsabile di Commessa.
2. È facoltà del Committente, chiedere all’Appaltatore la sostituzione del rappresentante sulla base di apposita motivazione.
3. L’Appaltatore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare il nominativo di un sostituto, avente medesimi requisiti di professionalità, del quale dovrà parimenti essere presentata procura speciale, conferendogli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del Contratto.
Art. 7 – Durata del contratto
1. La durata del contratto è stabilita in misura pari a cinque anni con decorrenza dal verbale di consegna delle aree, sulla base della stipula del presente contratto, in caso di verbale unico, ovvero dall’ultimo verbale in caso di consegna frazionata.
2. E’ vietato il tacito rinnovo del presente contratto alla scadenza. Pertanto, fatto salvo quanto di seguito convenuto, il presente contratto si risolve automaticamente per lo spirare del termine di cui al precedente capoverso, senza alcuna necessità di ulteriore comunicazione al riguardo.
3. La durata del presente contratto può, comunque, essere prorogata, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti all’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, previa avvenuta pubblicazione del bando di gara alla medesima scadenza.
4. E’ ammessa la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice, secondo quanto espressamente previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo
4.2.1 e dal Capitolato prestazionale all’art. 6, a far data dalla terza annualità di contratto e su richiesta del contraente.
Art. 8 - Ammontare del contratto
1. L'importo contrattuale ammonta a Euro al netto d’I.V.A., di cui Euro 35.250,00 (euro: trentacinquemiladuecentocinquanta/00) per oneri della sicurezza, derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza.
2. L’appalto si intende stipulato a corpo.
3. Nel prezzo contrattuale si intende, quindi, sempre compresa, salvo quanto
diversamente indicato nel disciplinare di gara o nello Schema prestazionale, ogni spesa principale e accessoria, ogni fornitura, consumo, l’intera mano d’opera specializzata e/o qualificata, ogni carico, trasporto e scarico ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto.
Art. 9 – Pagamenti e tracciabilità
1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 8 è corrisposto con le seguenti modalità:
a) con riguardo ai servizi annuali verrà suddiviso in 60 (sessanta) canoni mensili posticipati, liquidati subordinatamente alla verifica del R.U.P./D.E.C. circa la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali.
b) con riguardo ai lavori straordinari (singoli su base quinquennale) verrà liquidato a corpo secondo le percentuali indicate nel Computo metrico estimativo.
2. Nel caso in cui alcune attività non venissero eseguite come previsto progettualmente e dal cronoprogramma/programma di esecuzione lavori di cui al DM 49/2018 art. 1 lett. f), il DEC, nell’ambito dell’ultimo certificato di pagamento annuale, provvederà a decurtare lo stesso della quota di attività non eseguita, desunta tramite gli importi indicati nel Computo Metrico Estimativo.
3. Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, verranno liquidati in quota parte sul canone di cui al primo capoverso, lettera a), in base all’avanzamento del servizio.
4. Il Committente provvede al pagamento del canone mediante bonifico bancario o altro strumento tracciabile, entro trenta giorni dalla data del recapito sul Sistema di Interscambio della fattura elettronica.
5. La fattura elettronica deve essere intestata al Consiglio regionale del Lazio, Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e Garanzia, xxx xxxxx Xxxxxx 0000, 00000 Xxxx - XX, c.f.: 80146490581, Codice ufficio Z0GNG8, indicando anche il relativo CIG: 81018409DD, il numero progressivo della rata e la causale (rif. contratto).
6. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato anche alla previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari anche a tutela dei lavoratori, vigenti al momento del pagamento stesso.
7. Qualora i pagamenti avvengano oltre il termine, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi di mora al tasso vigente.
8. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per prestazioni eseguite in più, oltre a quelle previste e regolarmente autorizzate o ordinate, qualunque sia la motivazione che l’Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
9. Al fine assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, l’Appaltatore e le imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto oggetto del presente contratto, sono tenute a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva ai pagamenti della Pubblica Amministrazione, preventivamente comunicati. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni. A tali fini, si fornisce/forniscono il/i seguente/i IBAN:
10. L’Appaltatore e i soggetti della filiera sono tenuti a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone.
11. L’Appaltatore, che ha notizia dell’inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione al Committente, mediante raccomandata a.r. o PEC, e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
12. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia e del successivo art. 17, causa di risoluzione per inadempimento del presente contratto.
13. Le eventuali variazioni al contratto, devono osservare i requisiti e le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 2 del Codice.
Art. 10 – Cessione crediti
1. La cessione dei crediti vantati nei confronti del Committente a titolo di corrispettivo per il presente appalto, può essere effettuata dall’Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. La cessione, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, deve essere stipulata, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere comunicata al Committente mediante raccomandata a.r. o PEC o equipollente.
3. La cessione dei crediti è efficace e opponibile al Committente qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi con identiche modalità al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della cessione stessa.
4. Il Concessionario cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto di appalto.
Art. 11 – Divieto di Cessione del contratto. Subappalto
1. È vietata, a pena di risoluzione del presente contratto, la cessione, anche parziale o limitata, dello stesso e i diritti dal medesimo nascenti, fatti salvi i casi di sostituzione del contraente di cui all’art. 106 del Codice.
2. E’ invece consentito il subappalto, previa autorizzazione scritta del Committente nelle forme stabilite dall’art. 105 del Codice, in misura non superiore al quaranta per cento dell’importo complessivo del contratto. Eventuali subcontratti che non sono subappalti,
saranno soggetti alle formalità e comunicazioni di cui all’art. 105, comma 2 del Codice.
3. In caso di subappalto, l’Appaltatore provvede al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. Il Committente, prima dell’autorizzazione, si riserva di effettuare i controlli d’ufficio, ai sensi dell’art. 36, comma 6- bis e 6-ter del Codice.
4. Non è consentito il subappalto anteriormente alla stipula del presente contratto o alla consegna del servizio.
5. L’Appaltatore è tenuto a trasmette al Committente entro giorni, tramite raccomandata a.r o PEC o equipollente con le modalità di cui all’art. 4, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 c.c., con il titolare del subappalto o del cottimo.
Art. 12 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga ad attenersi ai parametri della propria offerta tecnica, non potendosene discostare se non per condizioni migliorative e su espressa autorizzazione dell’Amministrazione, a pena di irrogazione di penali e risoluzione per inadempimento.
2. A specificazione dell’oggetto di cui al precedente art. 2, sono a carico dell’Appaltatore, a titolo di esempio:
- la fornitura e il trasporto di tutti i mezzi, macchinari, attrezzature e materiali, anche di consumo, occorrenti per la corretta esecuzione dell’appalto;
- la fornitura, la posa in opera e la manutenzione della cartellonistica e della segnaletica eventualmente occorrente all’esecuzione dell’appalto;
- l'assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dal trasporto di mezzi, macchinari, attrezzature e materiali;
- tutti i danni che, per cause dipendenti dall'Appaltatore, fossero apportati ai mezzi, macchinari, attrezzature e materiali di proprietà di quest’ultimo presenti sul luogo di esecuzione dell’Appalto. Detti beni dovranno essere ripristinati a carico dell’Appaltatore nel più breve tempo possibile al fine di assicurare la tempestiva e puntuale esecuzione dell’appalto;
- l’elaborazione e/o presentazione di ogni eventuale documento e/o certificazione di sua spettanza;
- l’approvvigionamento di attrezzature e materiali di consumo, compresi i materiali per l’irrigazione, necessari alla manutenzione come descritta nel capitolato, compreso inoltre il necessario per i trattamenti fitosanitari;
- la redazione di relazione sulla stabilità delle alberature attraverso analisi visive (VTA) e strumentali;
- imposte e tasse ed oneri fiscali o amministrativi, eventuali autorizzazioni relativi all’attività svolta, nonché le spese per bolli, stampati e registrazioni; il ritardato o mancato rilascio delle autorizzazioni, ancorché imputabili a terzi, costituisce rischio a carico dell’Appaltatore;
- la consegna al Committente, entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, di un
elenco nel quale sono riportati i nominativi del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto, completo di inquadramento e mansione svolta, nel pieno rispetto della clausola sociale o dell’eventuale nel progetto di riassorbimento approvato dall’Amministrazione.
3. L’Appaltatore si impegna inoltre a quanto segue:
- tutte le macchine che verranno utilizzate saranno strettamente conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e devono essere sottoposte a regolari interventi di controllo e di manutenzione;
- nell’utilizzo degli stessi macchinari e delle attrezzature gli operatori devono essere educati ad adottare posizionamenti del corpo ergonomicamente corretti al fine di evitare affaticamenti e strappi muscolari eccessivi.
4. L’Appaltatore è tenuto a presentare al Committente una dichiarazione di conformità delle macchine, impianti e attrezzature di sua proprietà o eventualmente prese a noleggio o con altro contratto di utilizzazione comunque denominato che intende impiegare per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto. Detta dichiarazione deve essere consegnata al Committente all’inizio dell’esecuzione dei lavori.
5. L’Appaltatore, su richiesta del Committente, è tenuto a mettere a disposizione dello stesso la certificazione prevista per ogni singola macchina e attrezzatura. Il Committente può sempre richiedere adeguamenti o sostituzioni o idonee messe a punto dei predetti macchinari, qualora non funzionali ad un’ottimale esecuzione del servizio.
6. Nel caso in cui il servizio dovesse subire interruzioni, anche temporanee, per cause di forza maggiore, l’Appaltatore si impegna a segnalare tale situazione al Committente entro le ore 24,00 dello stesso giorno in cui si sono manifestati tali eventi. Ove la prestazione del servizio fosse impedita da eventi diversi dalla forza maggiore, la medesima comunicazione dovrà essere effettuata con almeno 24 ore di anticipo, unitamente all'indicazione delle misure sostitutive.
7. In caso di sciopero del personale addetto, proclamato dalle organizzazioni sindacali, l'Appaltatore dovrà comunicare, ai sensi del precedente art. 5, i tempi e le modalità di effettuazione dello stesso al Committente, la quale opererà, sul canone dovuto, le trattenute per l'importo corrispondente del servizio non prestato.
Art. 13 – Personale. Obblighi contributivi e retributivi. Responsabilità.
1. L’appaltatore si impegna ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti e in generale del personale utilizzato per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo di lavoro della categoria, nazionale e territoriale in vigore e a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Il Committente, in ogni caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. di cui all’art. 30, comma 5 del Codice, tratterrà dal credito maturato dall’Appaltatore nella più prossima rata, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
3. Il Committente, ai sensi cui all’art. 30, comma 5-bis del Codice, effettua comunque una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni da restituire successivamente all’adozione del certificato di regolare esecuzione o di conformità di cui al successivo art. 18.
4. Nell’esecuzione dei servizi, l’Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati.
5. L’Appaltatore risponde delle violazioni e dei danni commessi dal personale dipendente, dai sub-appaltatori e dai fornitori come se fossero propri. Il personale deve essere adeguatamente formato o aggiornato coerentemente al livello di inquadramento e deve osservare un contegno improntato a sobrietà, educazione e discrezione. Il Committente può in qualsiasi momento chiedere la sostituzione del personale ritenuto professionalmente o moralmente non idoneo o comunque non osservante adeguato contegno.
6. L’Appaltatore si obbliga al pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme antiinfortunistiche. A tali fini, ogni operatore deve avere a sua disposizione, affinché ne faccia regolare uso:
- DPI specifici per tipologia di lavorazione;
- calzature regolamentari antiscivolo, con suole in gomma;
- divisa di lavoro, guanti per la protezione delle mani e delle braccia;
- maschere antipolvere, tappi auricolari x xxxxxx, occhiali protettivi;
- guanti isolanti, stivali in gomma, elmetti, dispositivi di sicurezza anti-caduta.
7. L’Appaltatore assume l’obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente le disposizioni contenute nel D.U.V.R.I., impegnandosi a fornire, prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio, il proprio Documento di Valutazione Rischi (DVR) in funzione dei servizi richiamati dal presente contratto.
8. Il Committente si riserva di effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione dei servizi, con la possibilità di interruzione degli stessi, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non venissero rispettate.
9. L’Appaltatore per l’espletamento dei servizi si obbliga utilizzare un numero di persone adeguato qualitativamente e numericamente alle necessità operative richieste dal Capitolato, spalmando le ore lavorative previste delle proprie maestranze, nell’arco di tutta la settimana, assicurando altresì la presenza giornaliera di quattro unità di personale (dal lunedì al venerdì o in casi eccezionali, anche in altri orari e/o in giornate di chiusura della sede).
Art. 14 – Garanzia definitiva
1. L’Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, presenta al Committente garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, mediante per l’importo di € , (euro: / ), a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo il risarcimento del maggior danno verso il Committente.
2. La garanzia di cui al comma 1, conforme allo schema tipo in vigore, riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
3. La garanzia definitiva è svincolata automaticamente al termine del servizio, previa adozione del certificato di regolare esecuzione e di conformità delle prestazioni, di cui al successivo art. 18, acquisito il benestare e la rinuncia dell’Appaltatore ad avanzare eventuali pretese o riserve.
4. il Committente ha diritto di valersi della garanzia per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per la sostituzione di prestazioni non eseguite, nel caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’Appalto; a tal fine richiede la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere allo stesso, salva l’applicazione delle successive penali di natura amministrativa.
5. L’Appaltatore è obbligato ad integrare entro 5 giorni lavorativi la garanzia ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, nonché ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Art. 15 – Responsabilità. Polizza assicurativa
1. L’Appaltatore risponde delle violazioni e dei danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio commessi dal personale dipendente, dai sub-appaltatori e dai fornitori come se fossero propri, assumendosi la responsabilità sia civile che penale e sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.
2. Per tali eventualità ed a copertura delle attività previste dal presente contratto, l’Appaltatore si impegna prima dell’inizio delle prestazioni, a depositare una polizza assicurativa R.C. il cui massimale è pari ad € 5.000.000,00.
3. La polizza deve altresì fornire copertura per i danni arrecati a terzi e prestatori di lavoro, per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.
4. La polizza deve essere formulata in modo che l’operatività della garanzia sarà rivolta ai sinistri avvenuti durante il periodo di vigenza, a prescindere dalla data della formulazione della richiesta di risarcimento, fermi comunque i limiti temporali di legge in materia di prescrizione del diritto e dovrà essere vigente a partire dalla decorrenza dell’appalto e fino alla conclusione dello stesso, purché ne sia mantenuta in modo documentato la continuità.
5. Deve essere prevista copertura per:
danni a cose in consegna e/o custodia;
incendi.
6. La garanzia R.C. verso prestatori di lavoro deve essere valida anche per dipendenti e non, compresi eventuali subappaltatori, di cui l’Appaltatore si avvalga, e prevedere, tra le altre
condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede - INAIL”.
7. Eventuali franchigie e/o scoperti rimarranno sempre a carico dell'Appaltatore, anche verso terzi danneggiati.
8. Le condizioni di polizza sono sottoposte al preventivo gradimento dell’Amministrazione, che può richiedere modificazione agli elementi flessibili (es.: scoperti), fermo restando che l'operatività della polizza assicurativa non libera l’Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa lo scopo di ulteriore garanzia.
9. Nel caso in cui l’Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività operante anche ai fini del presente appalto, dovrà comunque fornire copia attestante il rispetto delle condizioni sopra specificate.
10. La polizza non deve prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nella documentazione di gara.
11. In ogni caso l’Appaltatore, venuto a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare immediatamente al Committente eventuali danni a terzi e si impegna a fornire il supporto e la documentazione necessaria per il buon esito della gestione del sinistro.
12. Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l’Appaltatore sarà responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori. Pertanto l’Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso il Committente che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l’esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che per colpa o dolo dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori, ad anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.
13. L'Appaltatore si obbliga a presentare le quietanze di pagamento del premio con la periodicità stabilita, a pena di risoluzione per inadempimento del presente contratto.
Art. 16 – Recesso
1. L’Amministrazione può, in qualunque tempo, recedere dal presente contratto, ai sensi dall’articolo 109 del Codice, previa formale comunicazione, da inviarsi tramite raccomandata a.r. o PEC o equipollente all’Appaltatore con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni per motivi di interesse pubblico e previo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite e del decimo di quelle non eseguite.
2. Indipendentemente dal primo comma, costituisce giusta causa di recesso il verificarsi delle seguenti ipotesi:
a. allorché l’Appaltatore fallisca o divenga insolvente; ovverosia sottoposto ad un provvedimento cautelare di sequestro o di pignoramento di azienda; sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, salvo che sia stato autorizzato dal competente Giudice a proseguire la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o di un commissario che agisca per conto dei suoi creditori;
b. entri in liquidazione volontaria;
c. manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che impedisca l'esecuzione del contratto di appalto;
d. allorché anche uno solo dei componenti l'organo amministrativo o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ovvero sia emanata un’interdittiva antimafia priva delle ulteriori modalità stabilite per la prosecuzione del servizio;
e. ogni altra fattispecie, espressamente contestata, idonea a far venir meno il rapporto di fiducia con la Committenza.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
1. Il presente contratto è risolto al verificarsi delle ipotesi stabilite all’art. 108 del Codice
2. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell’art. 1453 o 1456, c.c. e dell’art. 108, commi 3 e 4 del Codice, l'Appaltatore incorrerà nella perdita della cauzione definitiva prevista, che resterà incamerata dal Committente, fatto salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni per tutte le circostanze che possano verificarsi di conseguenza
3. Sono cause di risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
a. Negligente esecuzione del servizio o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta e regolare esecuzione del contratto di appalto e mancata ottemperanza, entro 7 giorni consecutivi, all'ingiunzione di porvi rimedio;
b. Sospensione o interruzione del servizio non comunicata o concordata;
c. Mancato rispetto delle norme di sicurezza;
d. Mancato rispetto degli obblighi inerenti al rapporto con il proprio personale dipendente (CCNL, oneri previdenziali, assistenziali e retributivi);
e. Mancata costituzione, validità e efficacia della polizza R.C., negli esatti termini con i quali è richiesta;
f. Cessione di contratto, subappalto non autorizzati;
g. Mancata ricostituzione della garanzia, qualora la cauzione prestata sia stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze di cui al presente articolo;
h. Mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
i. Perdita o sospensione delle abilitazioni di legge;
j. Frode dell’appaltatore.
L'Amministrazione si riserva di applicare a facoltà discrezionale ulteriore clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio di giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis c.p.
3. L'Amministrazione potrà sempre chiedere la risoluzione del contratto al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 1453 c.c..
4. Il Committente, qualora intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa è tenuto a darne comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o PEC o equipollente.
5. Il Committente, fuori dai casi previsti dai precedenti commi, ha facoltà di risolvere il
presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 108, comma 3 del Codice, ogni qualvolta il R.U.P./D.E.C. accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita del servizio oggetto dell’appalto.
6. Il Committente, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore, ha facoltà di risolvere il presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 108, comma 4 del Codice, qualora, decorso inutilmente il termine di giorni dieci, l'inadempimento permanga, fermo restando, nelle more, l’obbligo del pagamento delle penali di cui al successivo art. 18;
7. Il Committente risolve il presente contratto qualora, a seguito di uno o più inadempimenti contrattuali, debitamente contestati, siano applicate penali in via amministrativa per un ammontare complessivo pari al 10% del valore contrattuale;
7. L’Appaltatore, in caso di risoluzione anticipata del contratto, entro dieci giorni dalla comunicazione della circostanza, è tenuto a sgomberare la sede tutti i mezzi, macchinari, attrezzature e materiali di sua proprietà.
Art. 18 – Inadempienze contrattuali. Penali
1. L’Appaltatore, fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 17 e impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno, è tenuto, a seguito del mancato o ritardato o parziale adempimento degli obblighi contrattuali di cui all’art. 9 dello Schema prestazionale, al pagamento di una penale di € 500,00 (euro: cinquecento/00) per singola contestazione e per ogni giorno di permanenza della stessa, oltre le spese che il Consiglio Regionale del Lazio dovesse eventualmente sostenere per il mancato corretto adempimento.
2. In caso di recidiva delle inadempienze, l'importo della penale, calcolato per ogni giorno naturale di inadempienza, sarà raddoppiato.
3. Tutte le penali sono applicate in via amministrativa, previa formale contestazione avente data certa all’Appaltatore, effettuata dal R.U.P./D.E.C., tramite raccomandata a.r. o PEC o equipollente, immediatamente e a seguito dell’accertamento d’ufficio dell’inadempimento e della sua imputabilità.
4. Tutte le eccezioni che l’Appaltatore intenda formulare al Committente, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta avente data certa al R.U.P./D.E.C. e debitamente documentate. Detta comunicazione deve essere fatta entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data della formale contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell’Amministrazione che si intende contestare. L’Amministrazione, qualora non accolga le eccezioni, applica le penali e le altre misure a far data dall’avvio della contestazione.
5. Qualora l’Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.
Art. 19 – Regolare esecuzione del contratto
1. Il Committente, ai sensi dell’art. 102 del Codice, provvede all’emissione del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di
ultimazione delle prestazioni contrattuali.
2. A far data da detto certificato, privo di riserve dell’Appaltatore o contestazioni, l’Amministrazione corrisponde le differenze sulla fattura elettronica di importo pari alle ritenute di garanzia nel tempo contabilizzate, di cui all’art. 13 del presente contratto.
Art. 20 – Spese
1. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell’Appaltatore.
2. Ai fini fiscali, trattandosi di prestazioni di servizi soggetta a I.V.A., trova applicazione l’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986. Per quanto concerne l’I.V.A. alle aliquote di legge, trovano applicazione le norme di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).
Art. 21 – Obblighi in materia di privacy
1. Il trattamento dei dati personali è limitato alle operazioni strettamente necessarie per l’esecuzione del presente contratto, secondo i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalità.
2. L’Appaltatore non può comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente per scopi diversi da quelli sopra menzionati.
3. E’ cura dell’Appaltatore designare altri soggetti Responsabili del trattamento dati personali previa autorizzazione della Committente.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali conferiti è (indicare il dirigente, la sede legale, l’indirizzo anagrafico, della PEC e del sito istituzionale).
5. Le Parti dichiarano espressamente di fornire il proprio consenso informato al trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto, autorizzando reciprocamente che i dati personali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente contratto ed effetti fiscali connessi.
Art. 22 – Norma di chiusura e rinvio
1. Il presente contratto costituisce manifestazione della volontà negoziale delle parti che espressamente dichiarano di avere piena e integrale conoscenza di tutte le clausole che specificamente approvano, singolarmente e nel loro insieme.
2. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta, in alcun caso, invalidità o inefficacia dello stesso nel suo complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e a integrazione dello stesso, si rinvia a quanto previsto dal codice civile, al codice dei contratti pubblici e alle vigenti disposizioni in materia di appalti e, in mancanza, dalle consuetudini e usi.