REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVEICOLI DA PIAZZA PER TRASPORTO DI PERSONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVEICOLI DA PIAZZA PER TRASPORTO DI PERSONE
(Approvato con deliberazione di C.C. n. 228 del 23.08.1985)
ARTICOLO 1 – (Disciplina del servizio)
Il servizio pubblico da piazza per trasporto di persone, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità dell’art. 58_VI comma _ del Testo Unico n. 393 del 15/06/1959, che viene istituito nel territorio di questo Comune, è disciplinato:
a) – dall’art. 85 del DPR 24/07/1977 n. 616;
b) – dagli art. 105 e 113 del T.U. n. 1740 del 08/12/1933, tenuti in vigore dall’art. 145-II comma
- del T.U. n. 393 del 15/06/1959;
c) – dall’art. 57 – I comma, punto 2°, lettera a del T.U. n. 393 del 15/06/1959;
d) – dal T.U. n. 393 del 15/06/1959 e dal relativo regolamento di esecuzione n. 420 del 30/06/1959;
e) – dall’art. 121 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18/06/1931;
f) – dalle disposizioni del presente regolamento. Il servizio si attua:
a) – con tariffe tassametriche fissate dalla Giunta Municipale secondo quanto stabilito al successivo articolo 18;
b) – nei posti di stazionamento, a disposizione del pubblico, stabiliti dalla Autorità Comunale secondo quanto determinato al successivo articolo 20;
c) – con eventuali turni di servizio, secondo quanto stabilito al successivo art. 21.
ARTICOLO 2 – (Determinazione del numero degli autoveicoli da immettere nel servizio)
Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio pubblico da piazza, vengono fissati con deliberazione del Consiglio Comunale.
ARTICOLO 2 BIS – (Commissione Consultiva):
E’ istituita una Commissione consultiva incaricata di esprimere parere su tutte le questioni riguardanti l’applicazione del seguente regolamento.
Detta Commissione è composta da:
- Sindaco o suo delegato – Presidente;
- Comandante del Corpo Vigili Urbani o suo sostituto;
- Due rappresentanti dei tassisti segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
- Due Consiglieri comunali nominati dal Consiglio Comunale.
Esplica le funzioni di Segretario un funzionario comunale nominato con ordinanza del Sindaco.
La Commissione nominata dal Consiglio Comunale, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I membri della Commissione di cui al presente articolo che, senza giustificato motivo, non partecipino alla riunione per tre volte consecutive devono essere sostituiti.
Il parere della Commissione non è vincolante per l’Amministrazione: deve comunque essere sentito in tutti i casi espressamente indicati nei successivi articoli del presente regolamento.
ARTICOLO 3 – (Domanda per svolgere l’esercizio del servizio).
Chi intende ottenere la licenza Comunale per svolgere il servizio pubblico di autoveicoli da piazza deve presentare la domanda in bollo diretta al Sindaco. – Nella domanda, oltre le generalità, il richiedente deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio e la eventuale ubicazione della rimessa.
ARTICOLO 4 – (Documentazione)
Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, dovrà produrre i seguenti documenti:
a) – Certificato d’iscrizione nei registri di P.S. a norma dell’art. 121 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18/06/1932;
b) – Certificazione di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
c) – Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed artigianato per l’attività dei trasporti o certificato d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane ai sensi della legge n. 860 del 25/07/1956;
d) – Certificato di cittadinanza Italiana;
e) – Certificato di residenza nel Comune;
f) – Dichiarazione d’impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
g) – Certificato di buona condotta di data non anteriore a 3 mesi;
h) – Dichiarazione di non essere affetto da malattia deturpante o contagiosa o da altra malattia che impedisca l’esercizio del servizio;
i) – Documentazioni di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti dall’art. 5 del presente regolamento.
L’interessato può sostituire le certificazioni di cui ai punti d), e) ed f) con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità a norma dell’art. 2 della legge n. 15 del 04/01/1968.
ARTICOLO 5 – (Xxxxxx preferenziali)
Nella assegnazione delle licenze d’esercizio costituiscono titoli preferenziali:
a) – avere svolto l’attività di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente nel servizio pubblico di autoveicoli da piazza o in quelle di noleggio con conducente;
b) – essere stato conducente di vetture da piazza ippotrainate;
c) – essere in possesso di titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per l’assunzione agli impieghi pubblici.
Nel caso di parità di titoli, l’assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto della data della domanda o di altri elementi utili allo scopo.
ARTICOLO 6 – (Assegnazione della licenza)
Per esercitare il servizio pubblico di autoveicoli da piazza occorre il possesso della licenza comunale di esercizio, la quale è assegnata dal Consiglio Comunale sentito il preventivo parere della Commissione Consultiva di cui all’art. 2 bis.
L’assegnazione della licenza viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta secondo il precedente art. 5.
ARTICOLO 7 – (Rilascio della licenza)
La licenza Comunale d’esercizio è rilasciata dal Sindaco in esecuzione di delibera consiliare per ogni autoveicolo ammesso al servizio con l’indicazione del tipo e caratteristiche dell’autoveicolo stesso.
ARTICOLO 8
Le concessioni per autovetture in servizio pubblico da piazza sono sottoposte all’obbligo della vidimazione annuale su richiesta in carta legale dagli interessati.
ARTICOLO 9 – (Trasferibilità della licenza)
La licenza Comunale di esercizio non può essere trasferita senza l’assenso del Consiglio Comunale, il quale vi provvede conformemente alle norme di cui agli art. 3-4-5-6.
Sono previsti i seguenti casi di trasferibilità delle licenze:
Per alienazione dopo 10 anni.
In caso di morte del titolare della licenza, la voltura della stessa è accordata, in ordine di precedenza a:
Eredi legittimi. Per la moglie ed i figli del titolare deceduto, si terrà conto, ai fini del computo di servizio effettivo, anche del servizio prestato dal defunto. Il trasferimento verrà autorizzato dalla Giunta Municipale. – Le concessioni si trasferiscono altresì in caso di morte del titolare, a favore della vedova e dei figli, i quali sono autorizzati, a loro volta, a trasferirle, ai sensi del presente articolo. La vedova non potrà essere autorizzata a valersi di un conducente per un periodo superiore agli anni 15.
I figli non minorenni non potranno essere autorizzati a valersi di un conducente per un periodo superiore a 3 anni, mentre i figli minori potranno valersi dell’opera del conducente fino al raggiungimento della maggiore età, o fino al termine del servizio militare. Decorso tale periodo, la vedova o i figli dovranno esercitare personalmente il servizio pubblico da piazza, a meno che non intendano procedere al trasferimento della licenza.
ARTICOLO 10 - (Parziale ritiro della licenza)
Le licenze comunali d’esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dalla Amministrazione comunale quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse. Nel caso che si verifichi la necessità di ridurre il numero
degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentita la Commissione di cui all’art. 2 bis.
ARTICOLO 11 – (Sospensione della licenza)
La licenza comunale di esercizio può essere fatta sospendere, per un periodo non superiore ad anni 1 (uno) nei casi di infrazioni non possibili di revoca, derivati dall’inosservanza ad uno dei seguenti articoli:
a) – invitare con voce o cenni i passeggeri;
b) – rifiutare di accogliere nell’autovettura un numero di persone corrispondenti alla capienza del veicolo;
c) – adoperare l’autovettura per il trasporto di feretri o di merci indecorose;
d) – esigere un prezzo maggiore di quello stabilito dalle tariffe; chiedere altre retribuzioni, a qualsiasi titolo, fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni cagionati per dolo o per colpa dei clienti trasportati;
e) – impedire od ostacolare altri servizi pubblici;
f) – prestare servizio in stato di ubriachezza o noleggiare l’autovettura a clienti in stato di ubriachezza, anche se accompagnati;
g) – fumare o mangiare durante la corsa;
h) – mangiare o dormire durante il posteggio, stando all’interno dell’autovettura;
i) – abbandonare l’autovettura;
l) – gareggiare in velocità;
m) – adibire l’autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto esclusivo di bagagli e di masserizie;
n) – far salire sull’autovettura persone estranee a quelle che la hanno noleggiata, anche durante i periodi di sosta;
o) – stazionare, quando non siano noleggiati, in località dove lo stazionamento non è permesso;
p) – deviare, di loro iniziativa, dal cammino più rapido e conveniente per recarsi al luogo richiesto dal passeggero;
q) – fermare l’autovettura o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri, o in casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
r) – esercitare con autovetture adibite al servizio pubblico da piazza servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite anche se sugli itinerari non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
s) – sottrarsi alle prestazioni del servizio notturno;
t) – lasciare aperti i portelli delle colonnine telefoniche quando il servizio viene a cessare.
Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 2 bis.
ARTICOLO 12 – (Revoca della licenza)
La licenza Comunale d’esercizio viene revocata dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 2 bis.
La revoca viene disposta nei seguenti casi:
a) – quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere l’esercizio;
b) – se l’attività viene esercitata da altri che non sia il titolare della licenza;
c) – quando l’attività non risulta mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l’esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
d) – quando il titolare della licenza o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l’evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
e) – quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
f) – quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificato recidività in violazioni varie del presente regolamento;
g) – quando sia stato trasferito il domicilio in altro comune od intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
h) – per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio.
ARTICOLO 13 - (Decadenza della licenza)
La licenza comunale d’esercizio viene a decadere senz’altro:
a) – per mancato inizio del servizio entro il limite stabilito nell’atto di notifica dell’assegnazione della licenza, secondo quanto previsto dall’art. 17;
b) – per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia alla licenza;
c) – per interruzione del servizio per un periodo superiore a mesi uno a meno che tale interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
d) – per fallimento del titolare della licenza;
e) – per cessione della proprietà dell’autoveicolo;
f) - per morte del titolare, salvo quanto disposto dall’art. 9.
ARTICOLO 14 - (Verifica e revisione degli autoveicoli)
Gli autoveicoli sono sottoposti, prima dell’ammissione al servizio e poi una volta all’anno, a verifica da parte della Commissione di cui all’art. 2 bis. – Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile (art. 113 T.U. n. 1740 del 08/12/1933; art. 145 – II comma T.U. n. 393 del 15/06/1959). Ogni qual volta la Commissione ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente Ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti dell’art. 65 del D.P.R. n. 393 del 15/06/1959. Ove invece l’autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell’autoveicolo stesso entro un termine che sarà fissato caso per caso, sarà provveduto alla revoca della licenza a norma dell’art. 12 let. c).
ARTICOLO 15 – (Equipaggiamento e tassametro)
Gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico da piazza, destinati a fare corse su richiesta di qualsiasi avventore, dentro l’ambito del territorio provinciale, debbono essere muniti, oltre che della targa prescritta dall’art. 320 del D.P.R. 30/06/1959 n. 420 di altra targa con la scritta in nero “SERVIZIO PUBBLICO” ed il numero progressivo che eventualmente sia imposto dall’Autorità Comunale (Art. 105 del T.U. 08/12/1933 n. 1740). Debbono avere altresì l’equipaggiamento richiesto dall’art. 227 del Decreto Presidenziale sopracitato. Ciascun autoveicolo, deve essere munito di tassametro collocato in modo che sia agevole la lettura della registrazione e montato in modo tale che la bandierina sia facilmente visibile dalla strada, mentre un opportuno sistema di illuminazione deve garantire la visibilità della bandierina e del quadrante anche nelle ore notturne. – I tipi di tassametro sono sottoposti all’approvazione della Giunta Municipale e devono essere regolati secondo le tariffe stabilite ai sensi dell’art. 18. – Il tassametro è piombato a cura dell’Autorità Comunale che ha diritto di controllo in qualsiasi momento sulla regolarità del suo funzionamento. – Gli organi di collegamento dell’apparecchio tassametrico devono essere opportunamente protetti e resi inaccessibili ed inamovibili mediante un opportuno sistema di piombatura con sigillo del Comune. Ciascun apparecchio tassametrico, nuovo, riparato o rimontato, prima di essere ammesso al servizio con la rispettiva vettura e piombato, deve venire sottoposto al collaudo da parte della Commissione di cui all’art. 14.
ARTICOLO 16 – (Sostituzione degli autoveicoli)
Non sono consentite sostituzione di autoveicoli senza autorizzazione del Sindaco d’intesa con la Commissione di cui al precedente art. 14. – L’autoveicolo che sia fermo per riparazione può essere sostituito, previa autorizzazione dello stesso Xxxxxxx, per il solo periodo di fermo, da altro autoveicolo di prescrizione che potrà circolare avvalendosi della licenza comunale dell’autoveicolo in riparazione.
ARTICOLO 17 – (Inizio del servizio)
Il richiedente, dichiarato assegnatario della licenza comunale di esercizio, ha l’obbligo di iniziare il servizio entro tre mesi dalla data del rilascio della licenza stessa. Detto termine potrà essere prorogato ad un massimo di sei mesi ove l’interessato dimostri di non avere la disponibilità dell’autoveicolo per cause di forza maggiore. L’interessato dovrà, comunque, dimostrare di avere provveduto all’ordinazione entro venti giorni dalla notifica di assegnazione della licenza.
ARTICOLO 17 BIS – (Esercizio della licenza)
L’attività di cui al presente regolamento deve essere esercitata personalmente dal titolare della licenza. Sempre nei limiti di una sola licenza, può consentirsi l’esercizio della licenza a mezzo di conducente del titolare, su espressa autorizzazione del Sindaco:
a) – per accertata malattia del concessionario, per infortunio, per sospensione della patente di guida o per altre cause che abbiano comunque reso il concessionario stesso inabile alla guida, perché non esplichi altra attività;
b) – per gravi motivi di famiglia, per un periodo superiore ai sei mesi e non inferiore ai due mesi.
ARTICOLO 17 TER – (Prestazioni di servizio continuativo)
I concessionari hanno l’obbligo di prestare servizio continuativo tutto l’anno. Qualora vogliano assentarsi dal servizio per un periodo non superiore a giorni 15, con un massimo annuo di giorni 30 e restando quanto disposto in appresso, dovranno darne preventiva comunicazione scritta all’ufficio comunale di polizia amministrativa, indicando i motivi. In caso di assenza per un periodo superiore, i concessionari devono richiedere ed ottenere la preventiva autorizzazione dallo stesso ufficio.
ARTICOLO 18 – (Tariffe)
Con deliberazione della Giunta Municipale, da sottoporsi all’approvazione dell’Autorità tutoria provinciale, sono stabilite le tariffe e le condizioni di trasporto che debbono essere applicate nel servizio di cui al presente Regolamento, graduate anche in relazione al numero delle persone e dei bagagli trasportati. – Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte al pubblico nell’interno delle autovetture in modo visibile. (Art. 105 del R.D. n. 1740 del 08/12/1933).
ARTICOLO 19 – (Tassametro guasto)
In caso di guasto al tassametro il conducente deve sospendere immediatamente il servizio e fare ritorno in rimessa ponendo i segnali d’uso di “fuori servizio”. Di quanto sopra lo stesso conducente deve poi dare tempestiva comunicazione all’Ufficio di Polizia Municipale. - Qualora il guasto avvenga mentre l’autoveicolo è noleggiato, il conducente dovrà condurre a destinazione il passeggero, riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato. – Xxx il conducente non sia il titolare della licenza, il titolare della stessa è responsabile in solido, con il conducente medesimo, del regolare funzionamento del tassametro, soltanto nel caso che sia provata la sua responsabilità.
ARTICOLO 20 – (Stazionamenti)
Gli stazionamenti ed il numero degli autoveicoli per ogni stazionamento sono fissati con ordinanza dell’Autorità Comunale. In circostanze eccezionali può essere limitato il numero degli autoveicoli sostanti e può anche essere vietato del tutto lo stazionamento. In occasione di feste, concorsi, gare, etc., con apposita ordinanza, possono essere fissati altrove i luoghi di stazionamento e può anche essere disposto che un certo numero di autoveicoli sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.
ARTICOLO 21 – (Turni di servizio)
I turni di servizio degli autoveicoli e degli autisti sono determinati mediante accordi con le Organizzazioni di categoria del settore. – Detti accordi sono esecutivi soltanto dopo la formale approvazione dell’Autorità Comunale. – In difetto di tali accordi i turni di servizio sono fissati con ordinanza della stessa Autorità Comunale. Il servizio, sia diurno che notturno, deve essere espletato senza interruzione dallo stesso conducente che lo ha iniziato. In casi gravi, il proprietario dell’autoveicolo potrà consentire il cambio del conducente, dopo averne preso nota su un registro.
ARTICOLO 22 – (Fuori – turno)
Sono considerati fuori – turno gli autoveicoli quando:
a) – è scaduto il termine del turno di servizio;
b) – avvengano guasti all’autoveicolo o il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
c) – vengano ritirate, durante il servizio, le licenze comunali d’esercizio.
Gli autoveicoli fuori – turno devono ritornare in rimessa immediatamente, con la bandierina del tassametro alzata e coperta con una foderina di colore scuro recante in bianco la scritta “FUORI SERVIZIO”. – La foderina deve essere comunque sempre applicata quando, per qualsiasi motivo, l’autoveicolo debba cessare il servizio. – Quando l’autoveicolo è fuori turno non può fare nessuna corsa, da chiunque richiesta, esclusi i casi richiesti dagli incaricati della sorveglianza, da Agenti della forza pubblica per il trasporto di persone ferite e colte da malore nelle strade. – Le uscite fuori – turno degli autoveicoli per i lavori di rimessa possono effettuarsi senza alcun permesso purché non si trasportino persone e la bandierina del tassametro sia coperta con la prescritta foderina di “FUORI SERVIZIO”. Gli ingaggi intrapresi durante il turno di servizio possono essere protratti anche fuori turno, purché al momento di eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l’ingaggio sia avvenuto durante l’orario di turno di servizio.
ARTICOLO 23 – (Sospensione della corsa)
Qualora per avaria dell’autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l’importo corrispondente al percorso segnato dal tassametro.
ARTICOLO 24 – (Disposizione dell’autoveicolo noleggiato)
Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell’autoveicolo noleggiato, il conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
ARTICOLO 25 – (Responsabilità nell’esercizio)
Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione a rilascio ed all’esercizio della licenza, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune concedente. – Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi ai conducenti degli autoveicoli fanno carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile, agli stessi derivanti per la qualifica rivestita.
ARTICOLO 26 – (Obblighi per i conducenti degli autoveicoli)
I conducenti degli autoveicoli nell’espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare hanno l’obbligo di:
a) – conservare costantemente nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività dell’esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
b) – segnalare tempestivamente al competente Ufficio Comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
c) – presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all’art. 14 e di attenersi alle prescrizioni imposte dal Comune a seguito delle verifiche stesse;
d) – rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi sulle condizioni di trasporto, secondo quanto è previsto dall’Art. 18;
e) – curare che il tassametro ed il conta-chilometri funzionino regolarmente;
f) – attenersi durante la sosta al posteggio alle particolari prescrizioni relative alla sistemazione delle vetture in ciascun posteggio ed inoltre:
1) Allinearsi dietro ad altro autoveicolo nell’ordine di arrivo;
2) Xxxx avanzare la vettura verso la testa del posteggio ogni qualvolta in seguito alla partenza di altre vetture, ciò sia necessario;
3) Non oltrepassare altre vetture ferme al posteggio, salvo il caso di assenza dei rispettivi autisti;
4) Non abbandonare la vettura;
5) Rispettare la norma che nei posteggi muniti di telefono la sorveglianza del medesimo ed il diritto alle ordinazioni telefoniche spetta all’autista primo di posto;
6) Non lavare la vettura.
g) – compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza dei cittadini;
h) – visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l’interno dell’autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall’utente depositare l’oggetto stesso all’Ufficio di Polizia Municipale, al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario;
i) – Tenere a bordo dell’autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento.
ARTICOLO 27 – (Divieti per i conducenti di autoveicoli) Ai conducenti di autoveicoli è fatto divieto di:
a) Fare servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro avente la bandierina posta nella posizione di “LIBERO”;
b) Esercitare servizi particolari concordati con i clienti o ad itinerari fissi;
c) Far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che l’hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
d) Negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell’autoveicolo;
e) Deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
f) Chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella concordata nel caso previsto dall’Art. 24; salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all’autoveicolo;
g) Fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.
ARTICOLO 28 – (Sindacato Regionale sulle deliberazioni Comunali)
Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio pubblico da piazza nonché quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento debbono essere sottoposte all’approvazione preventiva della Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate alla lettera a) dell’Art. 1.
ARTICOLO 29 – (Disposizioni finali)
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R.
n. 393 del 15/06/1959 e degli Art. 105 e 113 del T.U. n.1740 del 08/12/1933 tuttora vigenti, alla
legge comunale e provinciale e norme attinenti, ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente od indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.
INDICE DEGLI ARTICOLI
ARTICOLO 1 – Disciplina del servizio
“ “ 2 – Determinazione del numero degli autoveicoli da immettere nel servizio “ “ 2 bis – Commissione Consultiva
“ “ 3 – Domanda per svolgere l’esercizio del servizio ARTICOLO 4 – Documentazione
“ “ 5 – Xxxxxx preferenziali
“ “ 6 – Assegnazione della licenza
“ “ 7 – Rilascio della licenza
“ “ 8 – Durata della licenza
“ “ 9 – Trasferibilità della licenza
“ “ 10 - Parziale ritiro della licenza
“ “ 11 - Sospensione della licenza
“ “ 12 - Revoca della licenza
“ “ 13 - Decadenza della licenza
“ “ 14 - Verifica e revisione degli autoveicoli
“ “ 15 - Equipaggiamento e tassametro
“ “ 16 - Sostituzione degli autoveicoli
“ “ 17 - Inizio del servizio
“ “ 17 bis - Esercizio della licenza
“ “ 17 ter - Prestazione di servizio continuativo
“ “ 18 - Tariffe
“ “ 19 - Tassametro guasto
“ “ 20 - Stazionamenti
“ “ 21 - Turni di servizio
“ “ 22 - Fuori-turno
“ “ 23 - Sospensione della corsa
“ “ 24 - Disposizione dell’autoveicolo noleggiato
“ “ 25 - Responsabilità nell’esercizio
“ | “ | 26 - | Obblighi per i conducenti degli autoveicoli |
“ | “ | 27 - | Divieti per i conducenti degli autoveicoli |
“ | “ | 28 - | Sindacato Regionale sulle deliberazioni Comunali |
“ | “ | 29 - | Disposizioni finali |