REGOLAMENTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
REGOLAMENTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
(EMANATO CON DECRETO RETTORALE 186/2020 PROT. N. 42893 DEL 15 LUGLIO 2020)
INDICE
SEZIONE I - Definizioni, finalità e ambito di applicazione Art. 1. Definizioni
Art. 2. Finalità
Art. 3. Ambito di applicazione SEZIONE II - Le invenzioni
Capo I - Diritti ed obblighi dell’Inventore Art. 4. Diritti morali
Art͘. 5͘. Diritti patrimoniali nell’ambito della Ricerca Istituzionale Art͘. 6͘ Diritti patrimoniali nell’ambito della Ricerca Finanziata Art. 7. Obblighi di riservatezza
Art. 8. Obblighi di comunicazione e collegati
Capo II - Diritti ed obblighi dell’Università Art͘ 9͘ Diritti dell’Università
Art͘ 10͘.Atti di disposizione dei diritti dell’Università
Capo III - Proventi, spese, azioni giudiziarie Art. 11. Ripartizione dei proventi
Art. 12. Spese di brevetto e tasse di mantenimento
Art. 13. Azioni giudiziarie relative al brevetto Capo IV - Disposizioni speciali Art. 14. Invenzioni di Soggetti non Dipendenti
Art. 15. Inventori di altri Atenei o altre Istituzioni
Sezione III - Altri diritti di proprietà industriale e intellettuale Art. 16. Autori di disegni industriali
Art. 17. Collaborazioni tra Università ed Imprese Art. 18. Rimando a ulteriore disciplina
Capo IV - Disposizioni speciali
Art. 19. Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale di Soggetti non Dipendenti
Art. 20. Autori di altri Atenei o altre Istituzioni
Sezione IV - Commissione per la proprietà intellettuale Art. 21 Commissione per la proprietà intellettuale
Art. 22 Competenze della Commissione per la proprietà intellettuale Sezione V
Art.23 Definizione di opera protetta
Art. 24 Contenuto e durata del diritto d’autore. Soggetti di diritto Art. 25 Diritti morali e patrimoniali
Art. 26 Lezioni universitarie. Tutele Art. 27 Contratto di edizione
Art. 28 Banche dati
Sezione VI- Norme transitorie e finali Art. 29. Foro competente
Art. 30. Emanazione del Regolamento
SEZIONE I - DEFINIZIONI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 - Definizioni
0.Xx sensi del presente regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale dell’Università degli Studi di Camerino si definiscono:
Diritto Industriale:marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali.
Il diritto connesso a situazioni giuridiche di fatto da cui deriva un diritto di “esclusiva”, connesso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, o alla normativa del Modello Comunitario di Fatto, o alla tutela dei Disegni o Modelli non depositati in base alla disciplina sul Know How o sul Segreto d’Impresa (quale anche desumibile dall’art.98 C.P.I.), o alla disciplina ex art. 2598 c.c. sulla Concorrenza Sleale Confusoria, o alla tutela dei Segni distintivi ex art. 22 C.P.I., laddove si tratti di “Segni” non registrati, con particolare ma non esclusivo riferimento alla disciplina che la Giurisprudenza applica al Marchio di Fatto.
Attività di ricerca: l’attività finalizzata alla ricerca scientifica e/o alla formazione svolta dai ricercatori e dai soggetti non dipendenti nell’espletamento delle proprie mansioni e nell’esercizio dei propri compiti e con l’ausilio di strutture, attrezzature e/o strumenti finanziari imputabili al bilancio dell’Università o, comunque, avvalendosi di risorse economiche amministrate dall’ente;
Autore: il soggetto che ha elaborato un’opera o un’invenzione e a cui spettano, per l’effetto, il diritto morale di esserne riconosciuto autore, nonché tutti diritti patrimoniali derivanti dalla stessa;
Brevetto: il titolo giuridico in forza del quale al titolare è conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, in un territorio e per un periodo ben determinato, e che consente di impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza autorizzazione.
Commissione proprietà intellettuale: organo collegiale dell’Università degli Studi di Camerino con funzione consultiva e propositiva in ambito di trasferimento tecnologico e in quello delle tutele della proprietà intellettuale;
Contratto di ricerca: ogni tipologia di contratto in materia tra l’Università e soggetti terzi che riguarda un dipendente e/o una struttura dell’Università͘:
Codice della Proprietà Industriale C.P.I: il Decreto Legislativo 10 febbraio del 2005 n. 30 e successive modifiche e integrazioni;
Dipendente: qualunque lavoratore subordinato dell’Università degli Studi di Camerino con la qualifica di docente, ricercatore, assistente nel ruolo ad esaurimento e tecnico esecutivo, nonché personale T/A e altre figure assimilate titolari di contratto o di rapporto di lavoro;
Diritti di proprietà industriale: il marchio e gli altri segni distintivi di un prodotto o servizio, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate e le nuove varietà vegetali così come indicati nel C.P.I.;
Diritti di proprietà intellettuale: le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia,ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale come disciplinate dalla Legge 22 aprile 1941,n. 633 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - e successive modificazioni;
Inventore: chi crea un’invenzione a cui spettano, per l’effetto, i diritti derivanti;
Invenzione: ogni risultato utile derivante dall’attività di ricerca che sia suscettibile di formare oggetto di brevetto per invenzione;
Registrazione: la procedura con cui si acquistano alcuni diritti di proprietà industriale diversi dalle invenzioni, tra cui marchi, disegni e modelli e topografie dei prodotti a semiconduttori, nonché qualunque altra registrazione prevista dalla legislazione italiana dal diritto dell’Unione Europea, dalle convenzioni internazionali e dalle legislazioni nazionali diverse da quella italiana;
Regolamento: il Regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale adottato dall’Università degli Studi di Camerino;
Ricerca Finanziata: l’attività di Ricerca Finanziata, ai sensi dell’art͘ 65, comma 5, C.P.I.; Ricerca Istituzionale: l’attività di ricerca ai sensi dell’art 65, commi 1-4, C.P.I.;
Ricercatore: il Dipendente dell’Università (professori ordinari e straordinari, i professori associati, i Ricercatori e gli Assistenti universitari, nonché tutto il personale tecnico di supporto all’insegnamento e alla ricerca, con mansioni non puramente esecutive le cui mansioni sono l'insegnamento e/o la ricerca);
Soggetto non Dipendente: l’addetto allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali, ad esempio il docente non dipendente, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti, i contrattisti e collaboratori alla ricerca di ogni genere nonché gli studenti iscritti all’Università͘
Università: indica l’Università degli Studi di Camerino.
Articolo 2-Finalità
1.L’Università si propone di conseguire tra i fini della propria attività istituzionale i seguenti obbiettivi:
a) favorire la ricerca teorica e applicata all'interno dell'Università, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
b) incentivare la brevettazione e la registrazione dei risultati della ricerca dell’Università e, quando titolare, attivarsi per valorizzarli economicamente;
c) promuovere in misura rilevante la partecipazione degli Inventori e degli Autori alle utilità che possono derivare dalla valorizzazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
d) favorire il trasferimento dei risultati della ricerca dell'Università nel mondo delle imprese, attraverso iniziative, attività e progetti, anche di carattere promozionale, nell'ambito dei quali l’Università gestisce i rapporti contrattuali, ivi incluso quello relativo ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale ed al trasferimento tecnologico.
e) disciplinare, ove possibile, le modalità di negoziazione degli accordi tra Università ed Imprese, nell’ambito delle varie fattispecie nelle quali Imprese ed Università vengono in contatto e/o si relazionano nell’ideazione e/o sviluppo di Idee e/o Progetti e/o Modelli e/o Prototipi e/o Lavorazioni, anche per la realizzazione di Diritti Industriali e/o di Proprietà Industriale e/o Intellettuale
Articolo 3 - Ambito di applicazione
0.Xx presente Regolamento si applica:
a) alle invenzioni e agli altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale, suscettibili o meno di formare oggetto di un titolo di proprietà industriale;
b) ai diritti di proprietà industriale diversi dalle invenzioni ed ai diritti di proprietà intellettuale realizzati e conseguiti dai Dipendenti e dai Soggetti non Dipendenti nel corso dell’attività di ricerca il tutto in conformità al C.P.I., salvo che non sia diversamente disposto da specifiche norme legislative e/o regolamentari.
0.Xx considera conseguita durante l’esecuzione del rapporto contrattuale di impiego (a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione e/o altra attività di prestazione) l’invenzione o comunque il risultato di ricerca per il quale siano state intraprese, entro un anno da quando l’Inventore o l’autore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l’Università, iniziative finalizzate alla presentazione di una domanda di rilascio di un titolo di proprietà industriale o il riconoscimento di un diritto di proprietà industriale od intellettuale.
3.L’Università, per quanto possibile, dovrà richiamare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento nelle convenzioni, o negli atti in genere, tra la medesima Università e soggetti non dipendenti, ovvero tra Università e enti in genere che ospiteranno dipendenti e soggetti non dipendenti.
0.Xx presente Regolamento si applica alle Invenzioni realizzate ai sensi dell’articolo 65 C͘.P͘.I͘.; resta salva qualsiasi ulteriore normativa disciplinante le ipotesi non riconducibili alla disposizione da ultimo richiamata.
SEZIONE II - LE INVENZIONI
Capo I - Diritti e obblighi dell’Inventore Articolo 4 - Diritti morali
1.I dipendenti e i non dipendenti dell’Università sono riconosciuti di diritto autori dell'invenzione conseguita nell’ambito dell'attività di ricerca e, dunque, sono titolari dei relativi diritti morali͘. Pertanto nella domanda di brevetto e in ogni relativa documentazione, in qualsivoglia contratto,
convenzione o accordo avente ad oggetto l’invenzione conseguita, deve essere espressamente data indicazione della paternità morale, nonché dell’appartenenza dell’inventore all’Università͘.
0.Xx diritto morale di essere riconosciuto autore dell’invenzione non è cedibile e non è rinunciabile͘.
Articolo 5 - Diritti patrimoniali nell’ambito della Ricerca istituzionale
1. Nel caso di invenzione conseguita nel corso dell’attività di ricerca istituzionale, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, C͘.P͘.I͘., l’inventore è titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale che scaturiscono dalla stessa e del relativo brevetto, fatto salvo quanto previsto al Capo II della presente Sezione.
2. Qualora l’invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più inventori, i diritti patrimoniali derivanti dalla stessa sono attribuiti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. Il diritto morale spetta ad ognuno ai sensi dell’art͘. 4.
3. L’inventore o gli inventori hanno diritto di presentare domanda di brevetto a proprio nome, dandone comunicazione all’Università entro 30 trenta giorni dal deposito, assumendosi personalmente ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante lo stesso ed il suo mantenimento.
4. Se entro cinque anni a far data dalla concessione del brevetto, l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà o da forza maggiore, l’Università acquisirà automaticamente e gratuitamente il diritto, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto morale dell’inventore di esserne riconosciuto come autore͘.
5. L’inventore ha la facoltà di cedere i propri diritti brevettuali di natura patrimoniale all’Università, la quale potrà rifiutare od accettare l’offerta di cessione proveniente dall’inventore͘.
6. In quest’ultima ipotesi, l’inventore e l’Università sottoscrivono idoneo contratto di cessione in forza del quale l’inventore cede all’Università i diritti brevettuali di natura patrimoniale͘. In tal caso, l’Università, inoltrando a proprio nome la domanda di brevetto, si assume l’obbligo di sostenere ogni onere e spesa inerente il deposito, l’estensione, l’ottenimento e il mantenimento in vita del brevetto, salva la compartecipazione ai costi di mantenimento in vita da parte degli inventori, mediante l’utilizzo di fondi di ricerca, nella misura prevista dall’articolo 12 comma 1͘. La cessione deve essere piena e completa affinché l’Università cessionaria possa godere e fruire di tutti i diritti che ne derivano.
Articolo 6 - Diritti patrimoniali nell’ambito di Ricerca Finanziata
1.Nel caso di invenzione conseguita nell’ambito della ricerca finanziata, ai sensi dell’articolo 65, comma 5, C͘.P͘.I͘., in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzata nell’ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati da soggetti pubblici diversi dall’Università, i quali non agiscano esclusivamente nell’ambito del proprio fine istituzionale di promuovere la ricerca tecnologica, ove un risultato inventivo sia previsto come possibile risultato, il contenuto dei diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione spettanti all’Università ed al soggetto finanziatore saranno stabiliti dagli stessi negozialmente. Nel caso si decida per la co-titolarità di norma questa non dovrà essere stabilita in misura inferiore al 30% a favore dell’Università in riferimento a domande di brevetto con priorità italiana.
La Commissione brevetti, previo parere motivato e vincolante ai sensi dell’art. 21, può autorizzare l’attribuzione all’Università di una percentuale di norma non inferiore al 10% sempre per brevetti in priorità italiana.
Articolo 7 - Obbligo di riservatezza
1. L’inventore o gli inventori, in caso di co-titolarità dell’invenzione, devono osservare la massima riservatezza e la massima trasparenza nell’esercizio dell’attività di ricerca ed in ordine ai risultati conseguiti.
2. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi a qualunque soggetto che collabori all’attività di ricerca ovvero venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi alla stessa.
3. Nel caso di ricerca condotta da studenti il cui esito sia suscettibile di brevettazione, l’Università potrà adottare opportune cautele al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
Articolo 8 - Obblighi di comunicazione
1. Nel caso di risultati conseguiti nell’ambito della ricerca finanziata o istituzionale, il dipendente, non appena conseguito il risultato inventivo, deve darne comunicazione al Rettore dell’Università ed al Direttore della struttura scientifica di appartenenza, i quali sono tenuti ad osservare in merito la massima riservatezza.
2. Qualora l’inventore decida di procedere alla cessione di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, comunica senza ritardo al Rettore, tramite apposito modulo predisposto (ALL. A) da inviare via pec a xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, o tramite lettera raccomandata A/R o tramite deposito a mani presso l’Ufficio Protocollo, la propria intenzione di voler cedere a quest’ultima i diritti patrimoniali sull’invenzione.
Capo II - Diritti e obblighi dell’Università Articolo 9 - Diritti dell’Università
1.L’Università è titolare dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite dai dipendenti e dai soggetti non dipendenti nel corso della ricerca finanziata cui all’articolo 6.
2.Per le Invenzioni conseguite da soggetti non dipendenti nel corso della ricerca istituzionale, nonché per le invenzioni conseguite dai dipendenti nel corso della ricerca istituzionale, i cui diritti siano stati ceduti dall’inventore all’Università ai sensi dell’articolo 5, comma 5, all’Università spetterà una quota patrimoniale pari al 50% (cinquanta per cento) dei canoni percepiti a titolo di cessione di licenza a terzi del brevetto ed una quota dello stesso valore nel caso di cessione del diritto di proprietà a terzi.
Articolo 10 - Atti di disposizione dei diritti dell’Università
1. L’Università ha il pieno ed incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere al più corretto sfruttamento patrimoniale delle proprie invenzioni e dei propri brevetti, sia attraverso l’attuazione e lo sfruttamento patrimoniale in proprio, sia attraverso il trasferimento a terzi dei diritti dai medesimi derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l’ammontare dei relativi corrispettivi͘ In particolare, l’Università ha la
facoltà di cedere i diritti al brevetto e sul brevetto ovvero di sfruttare tali brevetti direttamente o tramite la concessione di licenze, esclusive o non esclusive, ovvero di compiere qualsivoglia ulteriore atto di disposizione.
2. Le facoltà di cui al comma 1 che precede spettano all’Università anche sulle proprie quote delle invenzioni e dei relativi brevetti ottenuti dall’Università in collaborazione con altri soggetti, fatta salva diversa pattuizione con questi ultimi.
Capo III - Proventi, spese ed azioni giudiziarie Articolo 11 - Ripartizione dei proventi
1. Nell’ipotesi di cui all’articolo 5, comma 3, l’inventore, ripianati tutti i costi sostenuti per ottenimento del brevetto, sarà tenuto a corrispondere all’Università il 30% (trenta per cento) dei proventi dal medesimo percepiti, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti; tale quota sarà ripartita in pari misura fra la struttura scientifica dell’inventore e l’Amministrazione Centrale dell’Università.
Nel caso l’inventore abbia individuato un soggetto terzo interessato alla valorizzazione dell’invenzione brevettata in base a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, è possibile prevedere mediante apposito protocollo/accordo, il versamento diretto all’Università del suddetto 30% dei proventi dal soggetto terzo interessato alla valorizzazione.
2.Nell’ipotesi di cui all’articolo 5, commi 5 e 6, l’Università può cedere o dare in licenza a terzi i propri diritti relativi ad Invenzioni. Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza dei diritti dell’Università relativi ad Invenzioni dovrà in primo luogo ripianare tutti i costi sostenuti fino a quel momento. Il residuo di tale corrispettivo sarà ripartito come segue:
• 50% (cinquanta per cento) all’inventore; in caso di più inventori tale quota verrà ripartita fra gli stessi in parti uguali, salvo che sia stato pattuito diversamente;
• 20% (venti per cento) alla struttura scientifica dell’inventore; in caso di più inventori afferenti a strutture scientifiche diverse, la quota verrà ripartita fra le strutture in misura proporzionale alle quote spettanti ai singoli Inventori;
• 30% (trenta per cento) all’amministrazione Centrale dell’Università. In questo caso la direzione generale può destinare un compenso fino al 10% della quota spettante all’amministrazione al personale che ha supportato la valorizzazione dell’invenzione.
3.Nell’ipotesi di cui all’articolo 6, la quota spettante all’Università, al netto di spese ed oneri sostenuti per l’ottenimento dello stesso, sarà suddivisa come segue:
• 50% (cinquanta per cento) all’inventore; in caso di più inventori la quota verrà ripartita fra gli stessi in parti uguali, salvo che sia stato pattuito diversamente;
• 20% (venti per cento) alla struttura scientifica dell’inventore; in caso di più inventori afferenti a strutture scientifiche diverse, la quota verrà ripartita fra le strutture in misura proporzionale alle quote spettanti ai singoli Inventori;
• 30% (trenta per cento) all’amministrazione Centrale dell’Università͘. In questo caso la direzione generale può destinare un compenso fino al 10% della quota spettante all'amministrazione al personale che ha supportato la valorizzazione dell'invenzione.
Articolo 12 - Spese di brevetto e tasse di mantenimento
1. Nel caso in cui l’inventore abbia ceduto all’Università i propri diritti patrimoniali ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 6, l’Università sostiene ogni onere e spesa necessaria al suo deposito, salva la compartecipazione ai costi di mantenimento in vita da parte dell’inventore, mediante l’utilizzo di fondi di ricerca, in misura non superiore al 20% (venti per cento); in caso di più inventori la compartecipazione ai costi di mantenimento in vita è da intendersi in misura complessivamente non superiore al 20% (venti per cento). Resta salva la possibilità di derogare all’obbligo di compartecipazione ai costi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che definirà l’imputazione della spesa.
2. Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento del brevetto, l’Università decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento in vigore, deve darne in tempo utile comunicazione all’inventore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione del brevetto all’inventore o ad altro soggetto da questi eventualmente indicato, previo parere motivato e vincolante della Commissione.
3. L’Università, previo parere motivato e vincolante della Commissione Xxxxxxxx, decide, sulla base dei fondi a disposizione e delle prospettive di valorizzazione, in ordine all’abbandono del brevetto.
4. Nel caso in cui l'inventore non abbia ceduto all’Università i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 5 commi5 e 6, l'inventore medesimo, qualora intenda procedere al deposito del brevetto, sostiene personalmente ogni onere e spesa inerenti all’ottenimento del brevetto e al suo mantenimento in vigore.
Articolo 13 - Azioni giudiziarie relative al brevetto
1.L’Università, nei casi in cui sia titolare del brevetto, è l’unico soggetto legittimato ad attivare le opportune azioni giudiziarie a difesa dello stesso.
2.L’Università, qualora riceva comunicazione di eventuali attività di terzi lesive dei brevetti dei quali abbia ancora la disponibilità, potrà attivarsi al fine di intraprendere tutte le iniziative, stragiudiziali e/o giudiziali, a tutela del brevetto. In ogni caso l’inventore è tenuto a prestare la massima assistenza nelle eventuali fasi di giudizio in cui sia in contestazione il brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.
Capo IV - Disposizioni speciali
Articolo 14 - Invenzioni di Xxxxxxxx non Dipendenti
1.Qualora per il conseguimento di un’invenzione sia stato determinante l’apporto di soggetti non dipendenti, sono riconosciuti a questi ultimi gli stessi diritti, di natura morale e patrimoniale, dei Dipendenti.
2. Al fine di cui al precedente comma, il responsabile dell’attività di ricerca dovrà comunicare all’Università, per iscritto, il nominativo del Soggetto non Dipendente il cui apporto è stato determinante per il conseguimento dell’Invenzione͘ Tale comunicazione deve essere controfirmata dal soggetto interessato.
3. Nei confronti di Xxxxxxxx non Dipendenti che partecipano all'attività di ricerca, qualora non applicabili i regolamenti di eventuali altri enti di afferenza, si applicano le norme del presente Regolamento.
Articolo 15 - Inventori di altri Atenei o altre Istituzioni
1. Qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di Dipendenti di altre Istituzioni o imprese, italiane o straniere, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli inventori devono darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.
2. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti di altri Atenei o di un ente pubblico di ricerca, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano solo nel caso in cui i ricercatori dichiarino di voler cedere, ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 6, la titolarità dei risultati conseguiti a favore dell’ente di appartenenza.
SEZIONE III - ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Art. 16 - Disegno industriale. Registrazione
E’ consentita la registrazione di disegni e modelli relativamente all'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte tenuto conto delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale, secondo quanto prescritto dall’art. 31 C.P.I.. Per la registrazione di un disegno svolto nell’ambito della ricerca universitaria, costi e quant’altro si rinvia a quanto prescritto per brevetti e marchi. Per la disciplina applicabile alla ripartizione delle spese ed ogni altro aspetto nel caso di registrazione di un disegno svolto nell’ambito della ricerca universitaria si rimanda a quanto previsto alla Sezione II, in conformità a quanto disposto all’art. 18.
Art. 17 - Collaborazioni tra Università e Imprese per lo sviluppo di Prototipi o modelli
Nell’ambito delle collaborazioni tra Università e Imprese, sono nello specifico prese in considerazione:
- L’Attività nella quale Azienda e Università collaborano nell’ambito di un Corso di Studio o di Laurea;
- L’Attività nella quale Azienda e Università collaborano nell’ambito di un Master;
- L’Attività nella quale Università ed Azienda collaborino per lo sviluppo di un Progetto e/o Modello e/o Prototipo già realizzato dall’Università
In suddette ipotesi si stabilisce che qualora l’impresa concordi con l’Università lo sviluppo, nell’ambito di un corso di laurea o di lezioni, o Master, di un Progetto finalizzato alla realizzazione di un Prototipo e/o Modello o altrimenti, nell’ipotesi in cui il Prototipo e/o il Modello sia poi realizzato, i Diritti alla Registrazione e i Diritti di Proprietà Intellettuale derivanti dalla registrazione spetteranno all’Azienda, che però avrà il dovere di indicare quale Inventore l’Università e/o i singoli nominativi che l’Università vorrà eventualmente nominare. Saranno in ogni caso concordati i rimborsi spese ed eventuali compensi “Una Tantum” iniziali, le royalties sulle vendite dei Modelli e/o dei Prodotti in cui il Modello e/o gli altri eventuali Diritti di Proprietà Intellettuale si saranno incorporati.
Per le collaborazioni nell’ambito dei Master, in caso di Modelli e/o i Progetti da sviluppare concordati tra Aziende e Università, si dovranno inoltre stabilire preventivamente le modalità di utilizzo delle risorse umane e progettuali.
Le imprese che svolgono attività di collaborazione con l’Ateneo sono tenute ad uniformarsi a quanto disposto dal presente regolamento.
Art. 18 -Rimando a ulteriore disciplina
1. Per quanto non previsto nella presente Sezione agli articoli precedenti, si applicano le disposizioni previste alla Sezione II.
2. Per il Diritto d’Autore su opere protette ai sensi dell’art. 2575 ss. c.c, nonché della legge 633/1941 e successive modifiche, si veda quanto previsto alla Sezione V del presente Regolamento.
Capo IV - Disposizioni speciali
Articolo 19 - Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale di Soggetti non Dipendenti
Qualora per il conseguimento di Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale sia stato determinante l’apporto di Xxxxxxxx non Dipendenti, sono riconosciuti a questi ultimi gli stessi diritti, di natura morale e patrimoniale, dei Dipendenti.
Articolo 20 - Autori di altri Atenei o altre Istituzioni
1. Qualora si conseguano altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale con la partecipazione di Dipendenti di altre Istituzioni o imprese, italiane o straniere, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli Autori devono darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.
2. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di Ricercatori Dipendenti di altri Atenei o di una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano solo nel caso in cui i Ricercatori dichiarino di voler cedere, ai sensi dell’articolo 5 commi 5 e 6, la titolarità dei risultati conseguiti a favore dell’ente di appartenenza͘
SEZIONE IV – Commissione per la proprietà intellettuale Articolo 21 - Commissione per la proprietà intellettuale
1. Al fine di valutare l’innovatività dell’invenzione e la brevettabilità della medesima, nonché di esprimere pareri motivati su questioni inerenti la proprietà intellettuale che riguardano l’Ateneo è costituita, all’interno di Unicam, un’apposita Commissione per la proprietà intellettuale composta dal Rettore o da un delegato in materia di proprietà intellettuale, dal Direttore Generale o suo delegato, dal responsabile dell’Area/Ufficio organizzativa di riferimento o suo delegato, e da quattro esperti in materia di brevettazione e diritto d’autore.
2. I quattro esperti facenti parte della commissione sono designati dal Rettore e possono essere individuati tra il personale docente/ricercatore e il personale tecnico amministrativo competente in materia di proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico. Il Presidente della Commissione è il Rettore o suo delegato.
3. La Commissione è di norma convocata dal presidente mentre l'ufficio competente, raccolta la documentazione necessaria e completata la fase di istruttoria, trasmette al Presidente della
Commissione la documentazione fornita dall’interessato, e corredata da una relazione illustrativa, da cui risulti in maniera chiara il potenziale impatto di tipo economico dell’invenzione o opera, con l'obiettivo di farla esaminare nella prima seduta utile della Commissione.
La commissione esprimerà il proprio parere e formulerà la propria proposta in merito all'opportunità di brevettare o altra questione su cui è chiamata a pronunciarsi.
4. La Commissione si riunisce di regola mensilmente; può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
5. La convocazione è disposta tramite comunicazione telematica indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti della Commissione in tempo utile per la seduta con allegato, se necessario, il materiale documentario ed esplicativo relativo agli argomenti all’ordine del giorno. È in facoltà del Presidente della Commissione proporre l’integrazione dell’ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l’invio della convocazione. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. In casi di urgenza la Commissione può decidere di riunirsi ed esplicare le proprie funzioni tramite teleconferenza o altri analoghi mezzi ivi compresa la votazione telematica. La Commissione garantisce nel proprio operato il rispetto di criteri di riservatezza e l'osservanza della non sussistenza di conflitti di interesse. Di ogni seduta della Commissione viene redatto sintetico verbale a cura del segretario.
6. Alla Commissione può essere aggregato, quale membro esterno consulente in materia, un soggetto partner qualificato ed esperto in crowdfunding, in altri strumenti finanziari a sostegno delle aziende e trasferimento alle aziende dei prodotti della ricerca universitaria, o comunque altro esperto. Tale soggetto sarà nominato con la stessa procedura di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno svolte dalla competente Area/Ufficio organizzativa di riferimento.
8. La Commissione è nominata dal Rettore con mandato triennale.
9. La partecipazione alla commissione brevetti è svolta a titolo gratuito senza oneri a carico dell’ente, fatta eccezione per eventuali membri esterni a cui verrà corrisposto il solo rimborso spese per il tempo utile alla partecipazione ai lavori della commissione ai sensi del regolamento di ateneo vigente in tema di missioni.
Articolo 22 - Funzioni della Commissione per la proprietà intellettuale
1. La Commissione esercita le proprie funzioni in sede consultiva con espressione di pareri obbligatori nelle materie oggetto del presente Regolamento ed in particolare:
a) esprime il proprio parere e fornisce le proprie valutazioni sull'offerta di cessione del diritto al brevetto;
b) esprime il proprio parere, in ordine alle richieste del personale inventore di anticipo delle spese della procedura di brevettazione da parte dell'Università;
c) fornisce indicazioni in ordine a formulari e clausole tipo da utilizzare nelle commesse di ricerca, su richiesta degli interessati;
d) riguardo alle invenzioni di cui sia titolare l'Università, esprime il proprio parere in ordine all'opportunità tecnico-scientifica e commerciale di iniziare la procedura di brevettazione, in ordine alle strategie di sfruttamento più opportune per l'Università e in ordine agli aspetti legali;
e) esprime parere in ordine ad atti negoziali (tipo acquisti, cessioni, licenze, commesse) in materia di invenzioni dell'Università;
f) esprime pareri in merito al mantenimento in vita dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
g) esprime pareri in merito alle modalità di sfruttamento dei titoli di proprietà industriale e intellettuale;
h) su richiesta degli interessati fornisce assistenza o pareri in ordine alle invenzioni di cui sia titolare il personale universitario.
i) su richiesta degli interessati fornisce pareri sulle tutele dei diritti oggetto del regolamento.
SEZIONE V - DIRITTO D’AUTORE
Art.23- Definizione di opera protetta
L’Ateneo intende per opera protetta, ai sensi dell’art. 2575 ss. c.c, nonché della legge 633/1941 e successive modifiche e integrazioni, le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (per un elenco completo si rinvia all’art. 2 della l. 633/1941), nonché i programmi e le banche dati, ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399.
Tra le opere di carattere creativo sono incluse le lezioni universitarie e le loro registrazioni fermo restando in questo ultimo caso diverse determinazioni degli organi dell’Ateneo.
Art. 24 - Contenuto e durata del diritto d’autore. Soggetti di diritto
1. L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare ed utilizzare economicamente l’opera. La durata del diritto è pari a quella della vita dell’autore e si estende fino a settanta anni dalla morte dell’autore. Il diritto si costituisce con la creazione dell’opera.
Art. 25- Diritti morali e patrimoniali
1. I diritti morali sull’opera sono inalienabili. I diritti patrimoniali sono oggetto di cessione in tutti i modi consentiti dalla legge.
Art. 26 - Lezioni universitarie. Tutele
Le lezioni universitarie esposte in forma orale o con l’utilizzo di supporti telematici (quali slides, mappe concettuali, ecc.) in qualsiasi forma siano pubblicate (video, registrazioni, ecc.) sono protette nella loro integrità, qualora il professore integri la lezione con contenuti creativi e innovativi. In ogni caso ne è vietata la pubblicazione senza l’autorizzazione (espressa o implicita) del docente. Lo studente che decida di riprodurre, o pubblicare on-line, anche in formato di riassunto, i propri appunti tratti dalle lezioni universitarie, con lo scopo di venderli, deve prima ottenere l’autorizzazione scritta del titolare dei diritti sull’opera originaria. La Commissione per la proprietà intellettuale, se richiesta, esprime un parere da trasmettere agli organi competenti per le conseguenti azioni del caso.
Art. 27 - Contratto di edizione
Con il contratto di edizione, l’autore concede il diritto di pubblicare per proprio conto e a proprie spese l’opera, di norma secondo un compenso pattuito. I responsabili delle collane di Scuola o
dipartimentali, come anche i docenti ricercatori, autori dell’opera, individualmente, sono tenuti a concordare con l’editore le migliori condizioni favorevoli ad una remunerazione o compenso per l’opera. Se l’Ateneo, o per suo tramite, la Scuola hanno co-finanziato o interamente finanziato l’opera, in caso in cui non vi sia stata cessione dell’esercizio esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento economico e promozionale, si riservano una percentuale sulle vendite del primo anno complessivamente fino al 3%.
Art. 28- Banche dati
Sono protette le banche dati che costituiscono una creazione intellettuale originale. Salvo patto contrario, l’Ateneo è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso Xxxxxx. Nel caso in cui la banca dati sia sviluppata nell’ambito di un cofinanziamento con soggetti privati, l’Ateneo si riserva una quota ragionevole dei diritti di utilizzazione economica non inferiore al 3%.
SEZIONE VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.29 - Foro competente
Qualsivoglia controversia derivante dalla materia trattata nel Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca di Xxxxxx è rimessa al Foro competente da individuare secondo le norme vigenti.
Art.30 - Emanazione
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione.
Per quanto non espressamente ivi previsto, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
Dalla data di entrata in vigore il presente Regolamento abroga ogni altra norma con esso incompatibile adottata da codesta Università.