SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE/CONSULENZA SPECIALISTICA INFORMATICA
CUI - CIG
TRA
l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Bergamo-Lecco-Sondrio (ALER) con sede legale in Bergamo, Xxx Xxxxxxx x. 00/x, codice fiscale 00225430164, qui rappresentata dal Direttore Generale (Committente)
E
…………………………….…………………., con sede in (……)
via/piazza ………………………., ….. – X.XXX , ivi rappresentata da
sig./sig.ra ……………………………………………, codice fiscale , nato/a
a …………………………….. (….) il ../../…., residente in ………………………………………… (….) via/piazza ………………………………., …., in qualità di legale rappresentante / Amministratore Unico di (Appaltatore)
PREMESSO CHE
− con Determinazione del Direttore Generale n. del , ALER ha avviato la procedura di selezione, a mezzo di avviso pubblico pubblicato in data
sul sito istituzionale di ALER e sulla piattaforma telematica Sintel (procedura individuata con ID ), di n. 1 operatore economico per il conferimento di “incarico professionale di collaborazione/consulenza specialistica informatica”;
− con Determinazione del Direttore Generale n. del sono stati validati i lavori della Commissione ed è stato determinato l’affidamento dell’incarico all’operatore economico quale esperto per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’avviso di selezione, previa conferma a mezzo della piattaforma telematica Sintel (procedura individuata con ID
);
− in data
l’operatore economico
confermava, a mezzo della piattaforma telematica Sintel, accettazione
dell’incarico;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
ART. 1 – RAPPORTO
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione di lavoro autonomo di natura professionale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità previste nell’Avviso di selezione.
La collaborazione viene espletata personalmente dall’operatore economico, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione ed in via non esclusiva attraverso la sottoscrizione del presente contratto.
È vietata ogni forma di cessione del contratto.
ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
I servizi professionali oggetto dell’incarico attengono alla collaborazione/consulenza specialistica informatica a supporto degli uffici aziendali. In dettaglio, è oggetto dell’incarico all’esperto il supporto nelle seguenti attività:
a) supporto all’Amministratore di sistema (Responsabile dell’Ufficio Sistemi informatici e Protezione dati) e all’Ufficio Servizi Generali negli ambiti di competenza per la gestione e il governo dei sistemi informatici;
b) verifica dello stato delle infrastrutture informatiche alla data dell’incarico;
c) prosecuzione dei processi in corso di ammodernamento, standardizzazione e
razionalizzazione dell’infrastruttura tecnologica informatica;
d) aggiornamento ed evoluzione delle procedure per l’applicazione del GDPR;
e) realizzazione di una rete aziendale unificata che consenta l’interoperatività fra le
tre UOG di ALER;
f) aggiornamento tecnologico e unificazione della infrastruttura telefonica aziendale;
g) partecipazione a riunioni indette dalla Direzione Generale sui temi oggetto
dell’incarico.
Le attività di supporto al Responsabile ICT negli ambiti di competenza devono essere strutturate in modo da assicurare continuità in presenza per un minimo di almeno 24
ore al mese ed è richiesta una disponibilità, anche in remoto, per consultazioni sui temi oggetto del servizio.
L’incaricato garantisce assistenza telefonica ed in videoconferenza in accordo tra le parti con intervento entro un termine di 3 ore dal lunedì al venerdì negli orari di apertura di ALER.
ART. 3 – MODALITA’DI ESECUZIONE, OBBLIGHI ED IMPEGNI INERENTI ALL'INCARICO
L’appaltatore eseguirà l’affidamento con la diligenza e la professionalità propria della
prestazione oggetto del presente contratto.
L’appaltatore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
L’appaltatore dovrà comunicare, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, ecc.), ed il sostituto del Referente in assenza di quest’ultimo, che dovrà anch’egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.
Dovranno parimenti essere individuati e comunicati eventuali altri referenti, facenti parte del proprio team di lavoro, per la trattazione delle specifiche problematiche e/o procedure
Per l’espletamento del servizio, l’appaltatore dovrà avvalersi di un’organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l’azienda, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell’incarico.
L’attività dovrà essere svolta prevalentemente presso gli uffici di Aler – UOG di Bergamo, in Bergamo – Xxx Xxxxxxx, 00/x – 00000 Xxxxxxx, con possibilità di sopralluogo periodico presso la sede di Lecco, in Lecco – Via Caduti Lecchesi a Fossoli,
34 – 00000 Xxxxx e presso la sede di Sondrio, in Xxxxxxx -Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx.
ART. 4 – MOG, CODICE ETICO ED OBBLIGHI EX ART. 28 GDPR – Regolamento generale
sulla protezione dei dati (UE/2016/679)
L’Appaltatore si obbliga a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER approvato con PP n. 87 del 13 settembre 2019 e pubblicato sul sito, nonché ad adottare, per quanto di sua competenza, procedure aziendali e/o a tenere comportamenti atti a prevenire la commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L’inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l’esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell’incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.
ALER ha adottato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, all’interno del quale è collocato un codice di comportamento, pubblicato e consultabile sul sito internet aziendale xxx.xxxx-xx-xx-xx.xx, sezione “Amministrazione trasparente”.
Nel prendere atto di tale circostanza l’Appaltatore si obbliga sin da ora al rispetto dei principi in esso contenuti.
L’Appaltatore con sottoscrizione del presente contratto accetta la nomina a Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).
Ai sensi dell’art. 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti nello svolgimento dell’incarico è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Xxxxx Xxxxxxx nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, xxx Xxxxxxx, 00/x.
Ai sensi dell’art. 28 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), l’Appaltatore incaricato assume la veste di Responsabile del trattamento con riferimento ai dati personali di cui è venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento dell’incarico affidato col presente contratto.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. A tal fine si specifica che la durata del trattamento dei dati coincide con la durata del presente contratto.
Al termine dell’incarico di cui al presente contratto si impegna a restituire, in formato riusabile, al Titolare del trattamento tutti i dati personali di cui sia venuto in possesso con contestuale cancellazione delle copie esistenti dai propri archivi, salvo che il diritto dell’Unione Europea o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.
Il trattamento dei dati personali avverrà con esclusivo riguardo alle finalità per cui è conferito incarico ai sensi del presente contratto.
Le categorie di dati personali oggetto di trattamento riguarderanno le materie inerenti al servizio che con il presente contratto viene affidato all’Appaltatore.
Le categorie di interessati sono individuate nelle persone fisiche e/o giuridiche identificate od identificabili per le quali l’Appaltatore sia venuto in possesso dei dati personali in occasione della esecuzione del servizio disciplinato dal presente contratto. È stabilito il divieto di trasferire i dati personali verso paesi terzi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28.3.a GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).
L’Appaltatore incaricato si assume ogni onere e responsabilità connessi alla suddetta investitura e garantisce quanto segue:
− ai sensi dell’art. 32 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati;
− verranno adottate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’Interessato di cui al Capo III del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
− assistenza al Titolare del trattamento all’osservanza degli obblighi di cui al Capo IV, sezione 2 e 3 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679);
− le persone eventualmente autorizzate al trattamento dei dati si impegnano formalmente alla riservatezza ovvero hanno un obbligo legale di riservatezza;
− di mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi delegato.
Il Titolare del trattamento autorizza, in via generale, il Responsabile ivi nominato a ricorrere ad altri responsabili (subfornitori) onde consentirgli di poter svolgere in modo efficiente ed autonomo le attività richieste dal contratto, dandone preventiva comunicazione allo stesso e fatta salva possibilità di opposizione. È a tal uopo prescritta l’osservanza dell’art. 28, comma 4 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679).
L’inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di sospendere l’esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell’incaricato di risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni sopra indicate.
ART. 5 – XXXXX X&X PER LA TRASPARENZA E LA TRACCIABILITÀ
ALER è tenuta all'osservanza delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con X.X.X. XX/0000 xxx 00.00.0000 xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx.
A tal fine l'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010, dall'articolo 17 della legge 55/1990 e dalle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con X.X.X. XX/0000 del 25.10.2021.
Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.
La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità” adottata in virtù delle “Linee Guida Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvate con X.X.X. XX/0000 del 25.10.2021 con ogni effetto ai fini dell'adempimento contrattuale, dei pagamenti e della risoluzione, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.
ALER, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T- Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce violazione del contratto con ogni effetto conseguente ai sensi di legge e del contratto medesimo, anche in termini di risoluzione di diritto, fermo restando la penale di euro 1.000,00 a carico dell'affidatario.
ART. 6 – SUPERVISIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE
L’attività svolta dall’Appaltatore nell’ambito del presente incarico, sarà soggetta alla supervisione da parte della Direzione aziendale, del RUP e degli Uffici preposti, per valutare il corretto svolgimento dell’incarico e la coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
Qualora i risultati non siano soddisfacenti, ALER può chiedere all’Appaltatore di integrare i risultati entro il termine che verrà concordato in base alle esigenze di integrazione e comunque non superiore a 30 giorni.
ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso (o
dall’eventuale richiesta di anticipazione dell’incarico avvenuta in data a mezzo
), con possibilità da parte dell’Azienda di prolungare il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori 6 mesi o per esigenze non programmate e/o per la conclusione delle attività e/o more dell’espletamento di una nuova procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto ai sensi dell’art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell’Ente e/o dell’appaltatore, quest’ultimo si impegna espressamente alla continuazione del rapporto contrattuale per un massimo di 120 (centoventi) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al successivo nuovo appaltatore o all’azienda.
Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, in caso di scioglimento o liquidazione della società appaltatrice, ovvero in caso di fallimento o di ammissione della stessa a procedure concorsuali, salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno.
L’appaltatore si impegna ad iniziare lo svolgimento del servizio anche in pendenza della
formale stipula del contratto, se richiesto dall’azienda.
ART. 8 – CORRISPETTIVO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo annuo del contratto è determinato in € 32.000 (euro trentaduemila/00) più IVA, oneri e imposte di legge
Il compenso si intende remunerativo di eventuali spese di trasferta sostenute.
Non sono previste modifiche dell’importo contrattuale né indennità al termine
dell’incarico.
Il pagamento del corrispettivo sarà posticipato con cadenza bimestrale, dietro emissione di documento di fatturazione elettronica, previa verifica della regolarità contributiva, nonché previa verifica della prestazione resa. La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 “codice destinatario” il codice Y4BPW68 - UOG di Bergamo, destinataria della fattura.
Ogni eventuale spesa e/o costo aggiuntivo per attività complementare necessaria all'Azienda o per trasferta autorizzata dall'Azienda in sede diversa dalle U.O.G. sarà
concordata tra le parti e riconosciuta all’appaltatore secondo la normativa vigente.
Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni.
L’appaltatore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l’eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L’appaltatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso ed attesta il permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto.
L’appaltatore si impegna, ai sensi dell’art. 3, L. 13.08.2010, n. 136, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi fin d’ora ogni conseguente obbligo previsto dalla predetta.
Il mancato rispetto dell’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. comporta la nullità assoluta del contratto.
L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall’appaltatore, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti, sono di seguito riportati:
- IBAN: …………………………………………………, presso la Banca ………………………………….
- Delegato/a: sig./sig.ra ……………………………, codice fiscale ,
nato/a a …………………………… (….) il ../../…., residente in
……………………………………… (….) via/piazza ………………………….., …..
L’appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione.
ART. 9 – PENALI
In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni pattuite, ovvero di ritardo
nell’esecuzione delle stesse, Aler ha facoltà di applicare una penale di valore compreso
fra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 1.000,00, in relazione all’inadempimento rilevato. L’applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza a seguito della quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.
La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva e la successiva
integrazione dell’importo originario dovrà aver luogo entro 10 giorni.
Aler si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento del maggior danno subito. L’applicazione nel corso di ciascun anno solare di n. 3 penali consente ad Aler di richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. In ogni caso Aler si riserva di informare degli inadempimenti gli aventi diritto ed in particolare l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO / CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Aler, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'incaricato tramite PEC, nei seguenti casi:
a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, D.lgs. 50/2016;
b) l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'Avviso;
e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdicenti o misure cautelari di cui al D. Lgs.
n. 231/01, che impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f) nei casi di violazione delle norme del presente contratto che prescrivano la risoluzione dello stesso.
Aler provvederà ad effettuare i controlli necessari in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nella proposta di candidatura e negli atti allegati ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, anche con richiesta della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato (ad es. incarichi, fatture, mandati difensivi, abilitazioni e certificazioni, polizza assicurativa ecc.). Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata decadenza dall'aggiudicazione ovvero l'immediata interruzione del rapporto contrattuale con l'Azienda.
Nel caso in cui l'Azienda accerti un grave inadempimento ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Aler ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo in ogni caso il diritto di Aler al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora Aler ne faccia richiesta, l’aggiudicatario dovrà garantire la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 120 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all’eventuale nuovo affidatario
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 ed altresì delle somme dovute all'Azienda in conseguenza dell'inadempimento, sia in applicazione delle penali contrattuali, sia per l'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno subito dall'Azienda.
ART. 11 – RECESSO
Aler ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Aria S.p.A. e/o Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”.
È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'incaricato, anche se non gravi.
In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c.
Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. L'Azienda effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
ART. 12 – PROPRIETA’, RISERVATEZZA (OBBLIGHI)
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà di ALER. Pertanto, l’appaltatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto di ALER.
Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui l’appaltatore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.
L'appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al
risarcimento dei danni subiti dall'Azienda, di mantenere riservati, anche
successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Azienda di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
ART. 13 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE, POLIZZA ASSICURATIVA
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
L’appaltatore assume l’onere di stipulare, a sua cura e spese, una polizza a copertura della responsabilità civile derivante dai rischi connessi al servizio oggetto del presente appalto. La polizza dovrà espressamente prevedere la copertura degli eventuali danni subiti ed il rimborso diretto dei danni all’Azienda. Il massimale non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 unico per sinistro, per danni alle persone e per danni alle cose. Indipendentemente dall’obbligo sopraccitato, l’Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni provocati a persone o cose. La citata polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del servizio.
L’appaltatore risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ad ALER per il fatto del soggetto gestore medesimo o del personale nell'espletamento del servizio, sollevando pertanto ALER da qualsiasi controversia che al riguardo le venisse mossa.
A tal riguardo l’Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n.
in data rilasciata da
, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto alle condizioni previste dall’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; lo stesso dovrà presentare al Responsabile Unico della Procedura (RUP) originale della polizza assicurativa ed i successivi ed eventuali rinnovi.
L’Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni non coperti e/o eccedenti il massimale assicurato.
ART. 14 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E DURC
L’appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L’appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L’appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’aggiudicazione del servizio, ai sensi della normativa vigente, è subordinata al possesso, da parte dell’aggiudicatario, del requisito di “Regolarità contributiva”. La regolarità retributiva, contributiva e assicurativa deve essere mantenuta nel corso dell’appalto in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare dell’appaltatore. In relazione al rilevato inadempimento di uno o più obblighi in materia di retribuzioni, previdenza e assicurazioni obbligatorie dei lavoratori impegnati nell’appalto, la stazione appaltante può procedere a risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’appaltatore è altresì obbligato al rispetto delle norme antinfortunistiche ed in
materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81 del 9.4.2008).
ART. 15 – CAUZIONI
Ai sensi ed alle condizioni previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. l’incaricato
ha costituito la cauzione definitiva a mezzo di (polizza fidejussoria) n.
per un importo di €
emessa da Banca
in data
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di pagamento dell’ultima fattura emessa dall’Appaltatore.
ART. 16 – NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice civile.
Costituiscono parte integrante del presente contratto, benché non allegate, le prescrizioni contenute nell’Avviso di selezione.
ART. 17 – IMPOSTE, TASSE E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali; a carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sull’esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.
ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), si informa che:
− i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
− Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l'Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla procedura, nonché di affidare degli incarichi.
− L'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi descritte, costituisce condizione per il conferimento dell’incarico di cui al presente contratto.
− I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e al DPR n.445/2000.
− Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
− I dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
− ALER si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.
− Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Xxxxx Xxxxxxx nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, xxx Xxxxxxx, 00/x.
− Il Responsabile Protezione dei Dati (DPO) aziendale è Sistema Susio srl, che ha individuato quale referente per Aler Bergamo-Lecco-Sondrio il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, che potrà essere contattato all’indirizzo mail: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
− L'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR).
− L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
− Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente link: xxxx://xxx.xxxx-xx-xx-xx.xx/xxxxxxx
ART. 19 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Bergamo,
(Appaltatore) ALER Bergamo-Lecco-Sondrio Il Legale Rappresentante IL DIRETTORE GENERALE
Documento informatico sottoscritto con firma digitale Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) (art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)