CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN MATTATOIO MOBILE PER CINGHIALI, SUINI ED OVICAPRINI
L’anno duemiladiciotto, il giorno XX XXXXXXX 2018
tra
L’Ente Xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxx, Codice fiscale n. 93019650667, con sede in Assergi – L’Aquila, Via del Convento snc, nella figura del Rappresentante Legale, il Presidente dell’Ente Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Teramo (TE) il 12 giugno 1967, di seguito denominato comodante;
e
la VI Comunità Montana del Velino (RI), C.F. 00110480571, Xxx Xxxx, xx 000 – 00000 XXXXX (XX), nella figura del Presidente Sig. nato a XXXXXXXXXXX il XX-XX-XXXX, di seguito denominato comodatario;
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
premesso che:
il Comune di Amatrice (RI), all'esito dei noti gravi accadimenti naturali e delle conseguenti, distruzioni con formale comunicazione, che si abbia qui per interamente richiamata e trascritta e che per migliore conoscenza che si allega in copia, ha richiesto la concessione in comodato del mattatoio mobile in disponibilità dell'Ente Parco;
che la richiesta in questione è motivata dall'intervenuta distruzione integrale del mattatoio comunale con conseguente assenza, in tutto il comprensorio amatriciano, di altra struttura idoneamente utilizzabile;
che è precipuo compito dell'Ente Parco agire a tutela e salvaguardia anche dell'economia agro- silvo-pastorale delle proprie comunità;
che l'Ente Parco ha sempre utilmente operato nel territorio in questione anche con il proprio Polo Agro Alimentare;
che la disponibilità del mattatoio appare indispensabile al fine di consentire la ripresa della economia agro-silvo-pastorale del comprensorio così duramente colpito;
che il mattatoio in questione non è stato sino ad oggi ancora utilizzato e non risulta ancora in concreta azione in eventuali dinamiche gestionali dell'Ente e che comunque l'uso del medesimo per la finalità di cui al presente contratto è meramente temporanea;
che con nota Prot. 2881 del 21 febbraio 2018 il Comune di Amatrice comunica l’opportunità di stipulare il Comodato d’Uso direttamente con la VI Comunità Montana del Velino per l’utilizzo del Mattatoio Mobile, proprio perché sarà messo a servizio di una serie di Comuni e non soltanto del Comune di Amatrice;
Art. 1 – Oggetto
tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. Il presente contratto ha come oggetto la concessione in uso gratuito alla VI Comunità Montana del Velino di un mattatoio mobile per cinghiali, suini domestici ed ovicaprini.
Art. 2 – Durata e recesso
1. La concessione decorre dal giorno della sua sottoscrizione ed avrà durata pari ad anni 2 (due).
2. La concessione potrà essere rinnovata per un ulteriore anno mediante la formalizzazione di un nuovo atto concessorio previa valutazione da parte dell’Ente Parco.
3. Alla scadenza del contratto il mattatoio mobile tornerà in piena disponibilità dell’Amministrazione comodante nello stato di fatto in cui si troverà, ivi comprese le migliorie e addizioni.
4. E’ consentito al comodante di recedere dal contratto se vengono meno le condizioni essenziali richieste dandone avviso al comodatario, mediante lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
5. E’ consentito al comodante di recedere dal contratto laddove sopraggiungano esigenze gestionali sottese all'acquisto del mattatoio in questione.
6. L’inadempienza da parte del comodatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà
ipso jure la sua risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
Art. 3 – Modalità d’uso
1. Il mattatoio mobile oggetto della presente concessione dovrà essere adibito esclusivamente alla macellazione di suini domestici, cinghiali, ovini e caprini, previo rilascio ad opera della autorità competente di ogni necessaria autorizzazione urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, sanitaria, igienico-sanitaria, veterinaria, ivi compreso quanto per allacci, scarichi, utenze, smaltimento e tra queste, a mero titolo semplificativo, dell’approval number e della specifica autorizzazione sanitaria da parte dell’A.S.L. competente di Rieti.
2. Il comodatario si obbliga ad assicurarsi, prima della messa in uso sotto qualsiasi forma del bene oggetto del comodato, dell'esistenza di tutte le autorizzazioni, omologazioni, nulla-osta e certificazioni, all'uopo indispensabili e il comodatario sarà l'unico ed esclusivo responsabile dell'inizio dell'attività e dell'uso della struttura.
3. Il comodatario dichiara che l’immobile è adatto all’uso convenuto, nuovo, esente da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova.
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4. Il comodatario si impegna a mantenere il mattatoio mobile in buono stato di conservazione e ad utilizzarlo con diligenza, impegnandosi a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso.
5. Il mattatoio mobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, esclusivamente per gli usi previsti nella presente convenzione rimanendo inibito di destinarlo, anche parzialmente e temporaneamente a qualsiasi altro uso.
6. Il comodatario dovrà stipulare a far data da oggi e comunque prima dell’inizio delle attività, una polizza assicurativa RCT/O per euro 2.000.000,00 esonerando il comodante da ogni responsabilità in merito, nonché polizza assicurativa per il valore di euro 110.000,00 contro furto, vandalismo, incendio e rischio deterioramento/deperimento.
7. E’ vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione al mattatoio mobile senza il preventivo consenso scritto del comodante fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà ad integrale carico del comodatario e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto dal comodante, verranno rimosse al termine del contratto, sempre a cura e spese del comodatario. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare il bene oggetto di comodato ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. Sono per intero a carico del comodatario gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che norme emanande dovessero imporre per lo svolgimento dell’attività cui è destinato il presente contratto.
8. La manutenzione ordinaria e la pulizia dei locali assegnati in concessione e delle parti comuni sono a carico del comodatario.
9. L’Ente Parco potrà effettuare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, e previo preavviso, controlli sullo stato di conservazione del mattatoio e sul rispetto delle finalità di utilizzo.
Art. 4 – Oneri a carico del comodatario
1. Sono a carico del comodatario:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria del mattatoio mobile;
b) utenze inerenti luce, acqua e riscaldamento;
c) eventuali modifiche che si rendessero necessarie, sulla base delle prescrizioni del documento di valutazione dei rischi e/o degli organismi di vigilanza; tali interventi verranno realizzati direttamente dal comodatario;
d) pulizie ed oneri di smaltimento dei sottoprodotti di macellazione.
2. Il comodatario, con il presente contratto, assume la custodia del mattatoio mobile e ne risponde in caso di danni causati da colpa grave, negligenza o imperizia. Il comodatario esonera inoltre espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé, a eventuali lavoratori od operatori o a terzi fruitori a qualunque titolo del mattatoio mobile, provocati da fatti od omissioni imputabili al comodatario svolta all’interno del mattatoio concesso.
3. L'utilizzo del mattatoio è condizionato alla stipula delle polizze assicurative di cui all'articolo 3 punto 6, la cui documentazione dovrà essere trasmessa al comodante.
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Art. 5 - Responsabilità verso terzi - Garanzie
1. Il comodatario solleva l’Amministrazione comodante, da qualsiasi rischio e onere, assumendosi ogni responsabilità in ordine a danni diretti o indiretti che potessero derivare a terzi, durante lo svolgimento dell’attività esercitata nel mattatoio, ed, in genere, in dipendenza della concessione, per azioni od omissione proprie e/o di terzi.
2. Il comodatario per tutta la durata della concessione, assume la responsabilità esclusiva per la custodia del mattatoio.
Art. 6 – Domicilio
1. Per ogni effetto il comodatario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare all’Amministrazione comodante ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del presente contratto.
Art. 7 – Modifiche
1. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.
Art. 8 – Imposta di bollo e registrazione
1. L’imposta di bollo per il contratto e le quietanze sono a carico del comodatario. La registrazione del presente contratto avverrà solo in caso d'uso.
Art. 9 – Comunicazione dati personali
1. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di comodato – D.Lgs. 196/2003.
Art. 10 – Controversie
1. Per tutte le controversie relative al presente contratto è competente il Foro di L’Aquila.
Letto, confermato, sottoscritto.
Il comodante
ENTE XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXX X XXXXX XXXXX XXXX | Il comodatario |
Il Presidente | VI COMUNITA’ MONTANA DEL VELINO |
Avv. Xxxxxxx XXXXXXX | Il Presidente |
(Sig. XXXXXX XXXXXXX) | |
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