CAPITOLATO D’ONERI AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
Capitolato d’oneri – Gara N. 5003157 – CIG N. 5103243159
CAPITOLATO D’ONERI
AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
“ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI”
DAL 01/07/2013 AL 30/06/2017 INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Terminologia ed abbreviazioni Articolo 3 - Destinatari degli interventi Articolo 4 - Tipologie di assistenza sociale Articolo 5 - Esternalizzazione della gestione Articolo 6 - Funzionamento del servizio
Articolo 7 - Oggetto della gestione del servizio
CAPO II - FINALITA’ E CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO
Articolo 8 - Orientamento per l'elaborazione del progetto Articolo 9 - Ammissione al servizio
Articolo 10 - Verifica del servizio
Articolo 11 - Variazione o cessazione del servizio
CAPO III - PERSONALE
Articolo 12 - Assegnazione del personale Articolo 13 - Coordinatore del servizio
Articolo 14 - Requisiti professionali degli operatori Articolo 15 - Qualità e comportamenti degli operatori
Articolo 16 - Obblighi della Cooperativa inerenti gli operatori
CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO
Articolo 17 - Gestione del servizio di assistenza domiciliare e di sollievo Articolo 18 - Interruzione del servizio
Articolo 19 - Durata di affidamento del Servizio Articolo 20 - Corrispettivo contrattuale del servizio
Articolo 21 - Oneri ed obblighi diversi a carico della Cooperativa
Articolo 22 - Rispetto della normativa prevista dal Decreto leg.vo 81/2008 Articolo 23 - Controlli e verifiche
CAPO V - PENALITA’, RISOLUZIONE, REVISIONE DEL CONTRATTO, CONTROVERSIE.
Articolo 24 - Rilievi dell’Amministrazione Comunale Articolo 25 - Inadempienze
Articolo 26 - Risoluzione del contratto
Articolo 27 - Facoltà di subentro nella gestione del servizio Articolo 28 - Cauzione definitiva e assicurazione R.C.T. Articolo 29 - Stipula ed esecuzione del contratto
Articolo 30 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 31 - Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi
Articolo 32 - Domicilio e Foro competente Articolo 33 - Trattamento dei dati personali Articolo 34 - Norme finali
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente Capitolato speciale disciplina le prescrizioni e gli oneri generali per gestione delle diverse tipologie di “Assistenza domiciliare (SAD) e di sollievo” a persone disabili e alle persone affette da disturbo mentale residenti nel Comune Benedetto del Tronto.
2. Ai fini dell'affidamento a terzi le diverse tipologie di assistenza sociale si intendono come costituenti un unico servizio, da espletarsi nei modi e nei termini stabiliti dal presente capitolato e dal relativo regolamento comunale.
3. Il servizio ha ad oggetto un complesso di interventi e prestazioni socio assistenziali, educative e di sollievo, fra loro coordinate ed intergrate, aventi le finalità:
a) di garantire ai soggetti disabili la permanenza nel proprio nucleo familiare;
b) limitare il ricorso ad istituzionalizzazione impropria;
c) ridurre gli stati di emarginazione fisica, psichica e sociale;
4. Alla Cooperativa sociale che avrà fatto l’offerta economicamente più vantaggiosa, verrà affidata la gestione complessiva delle diverse tipologie di assistenza unitariamente intese come un unico servizio esternalizzato.
Articolo 2
(Terminologia ed abbreviazioni)
1. Si intende per:
• “Comune”: il Comune di San Benedetto del Tronto, titolare della tipologia di assistenza la cui gestione viene concessa a terzi;
• “Competente Settore del Comune”: Settore Innovazione e Servizi ai Cittadini e alla Persona del Comune;
• “Cooperativa”: la Cooperativa sociale di tipo A o Consorzio di cooperative sociali di tipo A o Associazione temporanea di cooperative sociali di tipo A;
• “ASUR”: Azienda Sanitaria Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx 0 – Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx;
• U.V.D.: Unità Valutativa Distrettuale integrata disabili istituita presso l’ASUR;
• SAD: identifica il Servizio di Assistenza Domiciliare a Disabili;
Articolo 3
(Destinatari degli interventi)
1. Sono destinatari del servizio di Assistenza domiciliare e di sollievo le persone disabili e con disagio mentale residenti nel territorio dei Comune di San Benedetto del Tronto (con priorità per le situazioni di gravità e particolare gravita), che a causa della loro totale o parziale non autosufficienza non sono in grado di gestire a pieno la loro autonomia di vita, che siano soli o senza adeguato supporto familiare o comunque a quei nuclei familiari privi o carenti di risorse di autonomia.
2. Le persone disabili che accedono al servizio devono avere il riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92; sono escluse dalla fruizione del servizio le persone con disabilita derivanti da patologie strettamente connesse al processo di invecchiamento o da malattie degenerative (demenza, alzheimer, nonché da patologie in fase terminale (AIDS, tumori, ecc…).
4. Le persone disabili in condizione di particolare gravità devono essere in possesso del riconoscimento della apposita Commissione Provinciale.
Articolo 4
(Tipologie di assistenza sociale)
1. Il servizio oggetto del presente appalto si articola secondo le seguenti tipologie di:
a) assistenza domiciliare domestica alla persona disabile:
• aiuto diretto alla persona
• cura, governo della casa e condizioni igieniche dell'alloggio
• aiuto nel favorire la socializzazione
b) assistenza domiciliare educativa alla persona disabile:
• interventi educativi personalizzati
• altri interventi idonei a rimuovere situazioni di isolamento
c) assistenza domiciliare educativa alle persone con disturbi mentali:
• interventi educativi individualizzati
• supporto al processo di integrazione lavorativa
• aiuto a domicilio
• interventi finalizzati a rimuovere l'isolamento
• attività dirette a favorire cura di sé
d) servizio di sollievo alle famiglie con persone disabili o con disagio mentale in situazione di gravità e/o particolare gravità
• è un servizio tutelare integrativo al servizio domiciliare, diretto all’intero nucleo familiare;
• ha l’obiettivo di favorire momenti di respiro, di pausa del nucleo familiare
Articolo 5
(Esternalizzazione della gestione)
1. La gestione di tutte le tipologie di assistenza indicate nel precedente articolo 4 è affidata a Cooperativa Sociale dei tipo “A” iscritta nell’apposito Albo regionale, loro Consorzi o ad Associazione temporanea di cooperativa sociale di tipo A che, a conclusione di procedimento ad evidenza pubblica, ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e controllo della gestione di tutte le tipologie di assistenza al fine di assicurare il rispetto delle finalità sociali di cui al presente capitolato.
3. L’attività relativa è attribuita alla competenza del Settore Innovazione e Servizi al Cittadino e alla Persona del Comune, al quale sono demandati compiti e funzioni di vigilanza e di controllo del buon andamento nella gestione del servizio disciplinato dall'apposito Regolamento approvato con atto del Consiglio Comunale del 23 Marzo 2007, n. 52 per quanto applicabile e dal presente Capitolato
4. Le persone affette da disagio mentale accedono al servizio su segnalazione del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASUR Marche Area Vasta 5 San Benedetto del Tronto.
Articolo 6
(Funzionamento del servizio)
1. Il servizio di assistenza domiciliare educativa, domestica per disabili e assistenza educativa per persone con disturbi mentali è erogabile dal lunedì al sabato, dalle ore 07,00 alle ore 19,00 nel periodo autunnale / invernale e dalle ore 07,00 alle ore 21,00 nel periodo primaverile / estivo, esclusi i giorni festivi, anche infrasettimanali.
2. Nel predetto arco temporale, il monte ore di assistenza assegnato viene ripartito nell'arco della settimana previo accordo con la famiglia del disabile beneficiario.
3. Il servizio di sollievo alle famiglie con persone disabili in situazione di gravità e/o particolare gravità nonché con persone affette da disturbo mentale in situazione di gravità, di cui al precedente articolo 4 comma 1, lett d) è erogabile nelle ore serali, nei fine settimana e nei giorni festivi.
Articolo 7
(Oggetto della gestione del servizio)
1. L'esternalizzazione del servizio consiste nell'affidamento della gestione completa del Servizio, comprendente le varie tipologie di assistenza di cui al precedente articolo 4 e secondo il funzionamento indicato al precedente articolo 6 del presente Capitolato.
CAPO II - FINALITA’ E CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEL SERVIZIO
Articolo 8
(Orientamento per l'elaborazione del progetto)
1. I servizi dovranno essere gestiti nell'osservanza dei regolamenti regionali e comunali e, in particolare, secondo le seguenti disposizioni :
a) assistenza domiciliare domestica:
E' finalizzato a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone in grave limitazione dell'autonomia personale. Esso si propone il superamento delle difficoltà connesse allo svolgimento dei fondamentali atti della vita quotidiana ed in particolare a favorire i processi di integrazione sociale.
Il servizio fornisce le seguenti prestazioni:
• Aiuto diretto alla persona (es. assunzione dei pasti, aiuto ad alzarsi dal letto, supporto alla cura e all'igiene personale, vestizione, ecc...);
• Cura e governo degli spazi personali della casa e delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento agli ambienti destinati a funzioni (es. igiene della stanza, preparazione piccoli pasti, acquisto generi alimentari);
• Aiuto nel favorire la socializzazione (es. coinvolgimento dei familiari, favorire rapporti con le strutture ricreative, accompagnamento presso strutture sociali, sanitarie, religiose, ecc.);
Il servizio è continuativo.
La dotazione oraria massima copre un monte di 11.300 ore annue.
Il servizio è a carattere individuale, si realizza in ambito domiciliare, dal lunedì al sabato, in una fascia oraria compresa dalle ore 7:00 alle ore 19:00 nel periodo autunnale/invernale e dalle ore 7:00 alle 21:00, nel periodo primaverile/estivo, esclusi i giorni festivi, anche infrasettimanali.
In tale arco temporale il monte ore di assistenza assegnato viene ripartito su base settimanale previo accordo con la famiglia beneficiaria.
Le prestazioni relative al servizio di Assistenza domiciliare domestica potranno essere richieste anche per l’assistenza a persone con disagio mentale.
b) assistenza domiciliare educativa:
Il servizio di assistenza educativa individuale si prefigge il sostegno dei soggetti in situazione di handicap (riconosciuti ex art. 4 della legge 104/92) residenti nel Comune di San Benedetto del Tronto, fino a 35 anni d'età, per i quali si ritiene necessario un intervento che nell'ambito del progetto educativo, possa supportare il soggetto portatore di handicap nello sviluppo delle potenzialità residue e creare o favorire condizioni ottimali per l’inserimento nel contesto sociale di appartenenza alle situazioni gravita particolare gravita.
Il servizio fornisce le seguenti prestazioni:
• Interventi educativi individualizzati, finalizzati all'acquisizione, all’integrazione e sviluppo di competenze personali e sociali sotto il profilo relazionale, cognitivo, dell'apprendimento, dell'autonomia e della mobilità (es. stimolare e favorire il mantenimento e/o lo sviluppo di relazioni con la rete familiare e amicale);
• Altri interventi finalizzati a rimuovere situazioni di isolamento. Il servizio è continuativo.
La dotazione oraria massima copre un monte di 6530 ore annue.
Il servizio è a carattere individuale, si realizza in ambito domiciliare, dal lunedì al sabato, in una fascia oraria compresa dalle ore 7:00 alle ore 19:00, nel periodo autunnale/invernale e dalle ore 7:00 alle 21:00 nel periodo primaverile/estivo, esclusi i giorni festivi, anche infrasettimanali. In tale arco temporale il monte ore di viene ripartito su base settimanale previo accordo con la famiglia beneficiaria.
c) assistenza domiciliare educativa alla persona disabile:
Il servizio fornisce le seguenti prestazioni:
• Interventi educativi individualizzati, finalizzati all'acquisizione, integrazione e sviluppo di competenze personali e sociali sotto il profilo relazionale e dell'autonomia;
• Interventi di supporto al processo di integrazione socio-lavorativa in collaborazione con il "Servizio di Sollievo — Famiglie in rete" dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21;
• Altri interventi finalizzati a rimuovere situazioni di isolamento e a favorire rapporti interpersonali e sociali;
• Aiuto a domicilio per favorire l'autosufficienza della persona;
• Attività dirette a favorire la cura del sé. Il servizio è continuativo.
La dotazione oraria massima copre un monte di 4.532 ore annue.
Il servizio è a carattere individuale, si realizza in ambito domiciliare, dal lunedì al sabato, in una fascia oraria compresa dalle ore 7:00 alle ore 19:00, nel periodo autunnale/invernale e dalle ore 7:00 alle 21:00, nel periodo primaverile/estivo, esclusi i giorni festivi, anche infrasettimanali.
In tale arco temporale il monte ore di assistenza assegnato viene ripartito su base settimanale previo accordo con la famiglia beneficiaria.
d) servizio di sollievo alle famiglie con persone disabili o con disagio mentale in situazione di gravità e/o particolare gravità:
Il servizio di sollievo si pone come intervento tutelare, integrativo al servizio domiciliare - educativo e domestico, rivolto al nucleo familiare di appartenenza della persona disabile o affetta da disturbo mentale.
Il servizio è svolto con modalità operative basate sui bisogni specifici che si devono soddisfare.
Esso fornisce prestazioni finalizzate al sostegno del nucleo familiare che si occupa della persona in situazione di disabilità o con disturbo mentale, particolarmente grave e in regime di convivenza, al fine di alleggerjre periodicamente il care-giver del carico assistenziale del congiunto offrendo un intervento di presa in carico temporaneo della persona disabile o con patologia mentale nei periodi maggiormente a rischio quali, prevalentemente, pre-serali, fine settimana e giorni festivi.
La dotazione oraria massima copre un monte di 6.695 ore annue.
Il servizio è a carattere individuale, si realizza in ambito domiciliare, in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi e nelle ore serali. In tale arco temporale il monte di assistenza assegnato viene ripartito su base settimanale previo accordo con la famiglia beneficiaria.
Articolo 9
(Ammissione al servizio)
1. L'ammissione a ciascuna tipologia di assistenza avviene, di norma, a domanda dell'interessato o della propria famiglia; la segnalazione per accedere allo stesso può provenire anche dai Medici di medicina generale o altri servizi pubblici territoriali. La domanda è presentata al Servizio sociale comunale che predispone apposito elenco corredato da indagini socio-ambientali..
2. L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è subordinata alla valutazione dell'Unità Valutativa Distrettuale Integrata - UVD Integrata disabili che predispone proposta d'intervento contenente obiettivi, modalità, tempi di verifica e monte ore assegnato con priorità per le situazioni di gravità, particolare gravità e a carattere di urgenza.
3. Per l’attribuzione del monte ore di assistenza alle persone affette da disturbo mentale si fa riferimento alla proposta del Dipartimento di Salute Mentale della locale ASUR inerente la gravita della patologia della persona ed alle condizioni economiche ed ambientali dell'intero contesto familiare.
4. L'ammissione al servizio indicato al precedente comma è disposta dal servizio comunale competente, con comunicazione all'interessato/famiglia. Il rinnovo delle prestazioni è subordinato alla verifica dell’UVD Integrata Disabili e del DSM.
Articolo 10
(Verifica del servizio)
1. E’ compito dell' UVD disabili integrata monitorare i percorsi attivati inerenti il servizio di assistenza domiciliare e di sollievo e se necessario apportale le modifiche ritenute necessarie.
2. I parametri di valutazione fondamentali, oltre quelli tecnico-deontologici, sono:
• la qualità dell'assistenza fornita alle persone disabili da parte degli operatori preposti;
• la tempestività delle prestazioni;
• la capacità di integrazione sociale dei disabili nell'ambiente circostante tenuto conto delle esigenze di ognuno di essi;
• l’appropriatezza degli interventi rispetto ai bisogni;
• la rispondenza alle aspettative globali delle famiglie in rapporto al proposto;
• il soddisfacimento dei bisogni ricreativi, culturali e di assistenza espressi dalle famiglie.
Articolo 11
(Variazione o cessazione del servizio)
1. I cambiamenti della situazione della persona assistita, valutati dagli operatori dell'UVD integrata disabili possono comportare una ridefinizione dell'intervento e variazione del monte ore.
2. La cessazione del servizio può avvenire per decisione della famiglia previa comunicazione al Comune.
3. La cessazione del servizio può essere, altresì, disposta dall'UVD integrata disabili e comunicata dal Comune alla famiglia, per:
• non rispondenza dell'intervento alle variate esigenze del soggetto, valutate dagli operatori socio sanitari competenti;
• raggiungimento degli obiettivi;
• ingiustificata assenza del soggetto dal proprio domicilio superiore a 7 giorni consecutivi.
CAPO III - PERSONALE
Articolo 12
(Assegnazione del personale)
0.Xx Ditta dovrà assegnare il proprio personale ai singoli utenti rispettando i seguenti criteri:
• formazione professionale previsti dal Regolamento regionale 1/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
• garanzia del principio della continuità educativa da parte del medesimo operatore presso l'utente. Le proposte di modifica del principio della continuità educativa del personale (salvo che si tratti di sostituzioni degli operatori per motivi di malattia) devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo al Servizio sociale del Comune. L’educatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all’educatore subentrante ragguagliandolo mediante la trasmissione della scheda operativa individualizzata e, nelle situazioni di gravità, dovrà assicurare un periodo di compresenza per almeno tre ore, con oneri a carico della Ditta.
2. Nel caso in cui si verifiche l’assenza per malattia di un operatore, la Ditta ha l’obbligo di garantire la sostituzione entro e non oltre le 12 ore successive e di avvertire la famiglia interessata.
Articolo 13
(Coordinatore del servizio)
1. La Cooperativa aggiudicataria del servizio è tenuta a curare i rapporti con il Comune tramite la figura del Coordinatore del servizio, il quale dovrà redigere e trasmettere all’Ente una relazione trimestrale relativa ad ogni utente.
2. Il Coordinatore è tenuto, altresì a redigere una relazione annuale concernente l’andamento tecnico della gestione del servizio con l’indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ed eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio.
3. Il Coordinatore, inoltre, è tenuto a segnalare al Servizio sociale del Comune in modo tempestivo, direttamente o a mezzo di relazione scritta grave difficoltà e problematiche emerse durante l’esecuzione del servizio e che si richiedano interventi o soluzioni immediate.
Articolo 14
(Requisiti professionali degli operatori)
0.Xx cooperativa aggiudicataria è tenuta a garantire lo svolgimento di tutte le tipologie di assistenza con personale avente le seguenti qualifiche professionali:
a) per il coordinamento del servizio
• Coordinatore del servizio (categoria E1 CCNL Cooperative sociali), in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale Marche n. 1/2004 per la figura di “Coordinatore” di un centro diurno socio educativo riabilitativo per disabili;
b) per il servizio di assistenza domiciliare domestica e di sollievo:
• Assistenti domiciliari (categoria B1 CCNL Cooperative sociali), in possesso di diploma di scuola dell’obbligo e almeno 2 anni di esperienza specifica nei servizi domestici/domiciliari;
c) per il servizio di assistenza domiciliare educativa ed alle persone con disagio mentale:
• Operatori socio–assistenziali (categoria C1 CCNL Cooperative sociali), in possesso di diploma di scuola media superiore e almeno 3 anni di esperienza specifica nel settore o titoli superiori (qualifica professionale attinente conseguita dopo corsi post-diploma, riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni; laurea in discipline sociali o umanistiche - scienze della formazione e dell’educazione, psicologia, scienze sociali - del vecchio ordinamento universitario; diploma universitario o laurea di primo livello attinente).
Articolo 15.
(Qualità e comportamenti degli operatori)
1. Gli operatori impegnati nello svolgimento delle tipologie di assistenza disciplinate dal presente capitolato oltre ad avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, devono essere idonei al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale e devono essere in possesso delle certificazioni sanitarie, ove previste dalle norme in vigore.
2. Gli operatori medesimi devono mantenere, nei confronti dei disabili e dei loro familiari, un comportamento decoroso ed irreprensibile, di provata correttezza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui essi vengono a conoscenza nel rapporto con i disabili, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e fornendo collaborazione sia nei riguardi di altri operatori, coi i quali eventualmente condividono il servizio assistenziale, che verso i disabili e loro familiari.
3. La Cooperativa dovrà fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Lgs. 626/94.
4. La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a programmare e mettere in attuazione attività di aggiornamento e formazione per il personale utilizzato. Sono a carico della Cooperativa aggiudicataria eventuali corsi ed aggiornamenti del personale in base al decreto lgs. 626/94.
5. Il Comune, tramite il competente Settore, si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento del personale addetto che durante l'orario di lavoro o anche fuori esso, si intrattiene indebitamente con gli ospiti, o assume comportamenti difformi con quanto previsto al precedente comma 2.
6. La Cooperativa presenta al competente Settore comunale sin dall’inizio della gestione, il progetto organizzativo, conforme a quello presentato in sede di gara indicante l’elenco degli operatori disponibili per ognuno delle tipologie di assistenza indicate al precedente articolo 4.
Articolo 16
(Obblighi della Cooperativa inerenti gli operatori)
1. Prima dell’inizio del servizio, la Cooperativa consegna al settore comunale competente una dichiarazione resa dal legale rappresentate, con la quale attesta per ogni singolo operatore il possesso delle certificazioni necessarie per la funzione assegnata e l’immunità dello stesso da condanne penali e/o carichi penali pendenti.
2. Su richiesta del settore comunale competente, la Cooperativa è tenuta ad adeguare il numero degli operatori e/o delle ore impegnate nel servizio proporzionalmente all’aumento o alla diminuzione del numero degli utenti anche al fine del rispetto dei rapporti utenti/operatori previsti dalla normativa regionale di riferimento (LR 20/2002 e Reg. reg.le 1/2004). La Cooperativa medesima è tenuta a garantire i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti, salvo si verifichi il caso previsto dal precedente art. 16. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate al competente settore comunale competente.
3. E’ fatto obbligo alla Cooperativa di applicare ai lavoratori dipendenti e ai soci dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi locali integrativi vigenti, con applicazione delle tabelle dei costi di cui alla Legge 327/2000, depositate presso il Ministero del Lavoro.
4. La Cooperativa solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità inerenti il regolare pagamento delle retribuzioni e il versamento alle scadenze di legge dei contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere l’osservanza di tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. In riferimento alla regolarità retributiva la Cooperativa deve consegnare semestralmente al Dirigente del servizio, idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione come previsto dalla D.G.R. 879/2004. In riferimento alla regolarità contributiva, si provvederà all’acquisizione d’ufficio dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della L. 28.01.2009, n. 22 secondo le periodicità previste dalla normativa vigente. A richiesta, la Cooperativa è tenuta a produrre al Settore competente copia delle buste paga del personale utilizzato.
5. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, è motivo di rescissione del contratto di affidamento del servizio. In tal caso il Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.
6. La Cooperativa è obbligata a presentare al competente Settore competente, sin dall’inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni della struttura. Resta inteso che la Cooperativa è sempre l’unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e conseguenze e che a tale scopo dovrà nominare un responsabile della sicurezza antinfortunistica ai sensi della normativa contenuta nel decreto legislativo 81/2008.
7. La Cooperativa deve fornire agli operatori tutti i materiali e i dispositivi di tutela e protezione individuale da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. Sono a carico della Cooperativa i corsi di formazione e aggiornamento del personale in base alla D.Lgs. 81/08.
8. Il personale di servizio dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell’attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.
CAPO IV - GESTIONE DEL SERVIZIO
Articolo 17
(Gestione del servizio di assistenza domiciliare e di sollievo)
1. E' fatto assoluto divieto di subappaltare l'espletamento delle tipologie di assistenza disciplinate dal pre- sente capitolato.
2. La Cooperativa adopererà ogni rimedio, proponendo soluzioni alternative per evitare interruzione delle attività di assistenza.domiciliare comprese quelle causate da scioperi del proprio personale dipendente.
3. Il monte ore indicato per ognuna delle tipologie di assistenza, potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione, entro il limite del quinto d’obbligo in considerazione delle esigenze degli utenti e di quelle dell'Amministrazione.
4. In caso di necessità ovvero in caso di diminuzione consistente del numerò degli utenti richiedenti il servizio e quindi della diminuzione del monte ore annuo previsto per ogni tipologia di assistenza anche oltre i limiti di cui al punto 3, qualora il Comune lo ritenga necessario, la cooperativa deve comunque garantire svolgimento del servizio con le medesime modalità, per il monte ore che risulterà necessario.
Articolo 18
(Interruzione del servizio)
1. Le prestazioni previste dal presente Capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.
2. All'interruzione del servizio conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.
3. Alla scadenza naturale del contratto la Cooperativa proseguirà il servizio fino alla piena operatività del subentrante.
Articolo 19
(Durata di affidamento del Servizio)
1. La durata di affidamento delle diverse tipologie di assistenza è di 4 (quattro) anni, decorrenti dal 01/07/2013 al 30/06/2017. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di affidamento del servizio in caso di trasferimento della gestione del servizio all’Ambito Territoriale Sociale 21 con comunicazione da effettuarsi con preavviso di almeno 60 giorni.
2. Nel caso in cui alla scadenza della gestione del servizio il Comune non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, la Cooperativa è tenuta, previa comunicazione al Comune, alla prosecuzione della gestione alle condizioni del contratto in atto per il periodo di tempo necessario a concludere il procedimento di esternalizzazione.
Articolo 20
(Corrispettivo contrattuale del servizio)
1. Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Cooperativa aggiudicataria per il puntuale svolgimento di tutte le tipologie di assistenza in favore di disabili è corrispondente a quello orario offerto in sede di gara dalla Cooperativa medesima in relazione al numero di ore di servizio effettivamente prestate, oltre IVA se dovuta, a partire dalla seguente base di gara:
Qualifica | Ore annue | Tariffa oraria | Totale |
1) Coordinatore del servizio – cat. E1 | 312 | 21,18 | € 6.608,16 |
2) Assistenti domiciliari (assistenza domiciliare domestica e di sollievo) – cat. B1 bis | |||
- Assistenza domiciliare domestica | 11.300 | 16,36 | € 184.868,00 |
- Servizio di sollievo | 6.695 | 16,36 | € 109.530,20 |
3) Operatori socio–assistenziali (assistenza educativa e disagio mentale)– cat. C1 | |||
- Assistenza domiciliare educativa | 6.530 | 17,64 | € 115.189,20 |
- Assistenza domiciliare disagio mentale | 4.532 | 17,64 | € 79.944,48 |
Totale annuo | € 496.140,04 | ||
CORRISPETTIVO 01/07/2013-30/06/2017 | € 1.984.560,16 |
Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l’importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.
2. Il monte ore annuo indicato potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione entro il limite del quinto d’obbligo in considerazione delle esigenze degli utenti e di quelle dell’ATS 21.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante rate mensili posticipate entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica di conformità delle prestazioni effettuate, intermini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, da parte del direttore dell'esecuzione. La Cooperativa è tenuta a predisporre assieme al documento di fatturazione:
- un prospetto riepilogativo mensile contenente l’indicazione delle ore effettivamente svolte dal personale, distinte per ciascuna figura professionale;
- un prospetto riepilogativo mensile indicante le presenze degli utenti.
L'Amministrazione comunale, a seguito della verifica di conformità delle prestazioni effettuate, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate in base alla fatturazione, tenendo conto della ritenuta dello 0,5% di cui all’art. 4 comma 3 del DPR 207/2010. Le ritenute effettuate nel corso dell'esecuzione del contratto saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di verifica di conformità definitiva, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte della Cooperativa, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione comunale. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell’Amministrazione comunale, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte della Cooperativa.
4. Con tale corrispettivo la Cooperativa s’intende compensata di qualsiasi pretesa verso il Comune per le attività prestate, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
5. Il compenso orario è soggetto a revisione periodica ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 a seguito di un’istruttoria condotta sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006. La revisione opera solo se all'esito dell'istruttoria viene accertato un effettivo incremento dei prezzi.
6. Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato l’importo della sanzione eventualmente irrogata per irregolarità del servizio regolarmente accertata e notificata.
Articolo 21
(Oneri ed obblighi diversi a carico della Cooperativa)
1. Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente capitolato, sono a carico della Cooperativa gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tener conto nel formulare la propria offerta:
a) l’osservanza delle norme per la prevenzione di infortuni e incendi e dei regolamenti di igiene e quant’altro necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti;
b) l’adozione dei provvedimenti che riterrà necessari per garantire l’incolumità del personale addetto, degli ospiti e di terzi presenti nella struttura;
c) l’osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso dell’appalto relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di liquidazione, licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue successive modificazioni ed integrazioni;
d) spese di gare e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia nonché tutte le altre tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;
e) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del Decreto Lg.vo n. 81 del 2008 e s.m.i;
f) restando invariate l'organizzazione e le attività oggetto dell'appalto così come descritte nel presente capitolato, trova integrale applicazione l’art. 37, lett. b, del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, il quale obbliga l’impresa subentrante ad assumere, nei modi e condizioni previste da leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell’impresa cessante, il personale già in forza sull’appalto. Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all’appalto alle dipendenza dell'impresa subentrante;
g) disporre di una sede organizzativa ed operativa situata nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.
Articolo 22
(Rispetto della normativa prevista dal Decreto leg.vo 81/2008)
1. La Cooperativa aggiudicataria è obbligata a presentare al Settore comunale competente, sin dall’inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire l’incolumità e la salute degli utenti che usufruiscono del servizio e del personale addetto ai lavori. Resta inteso che la Cooperativa aggiudicataria è sempre l’unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e negligenze relative a quanto riportato al precedente capoverso. Risulta chiaro che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere il servizio nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 relativamente a sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. (legge 125/2001); in particolare dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente oltre, su richiesta, a mettere a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.
2. La Cooperativa è tenuta, altresì, alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dal decreto leg.vo 81/2008 e s.m.i. ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio oggetto del presente Capitolato d’oneri, i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento, oltre all’organizzazione dei servizi ritenuti opportuni per la gestione delle emergenze tra cui figurano l’antincendio e il primo soccorso, anche attraverso la definizione e la prova delle procedure di emergenza ed evacuazione e la garanzia che persone adeguatamente formate alla gestione dell’antincendio e del pronto soccorso siano costantemente presenti durante l’erogazione del servizio, presso tutti i siti oggetto dell’appalto. Tali procedure, ovviamente, dovranno garantire sia gli utenti che il personale coinvolto dall’erogazione del servizio stesso. I documenti di valutazione del rischio eventualmente previsti dalla vigente normativa dovranno essere presenti presso i luoghi di erogazione del servizio.
3. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dal Comune e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell’affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.
4. La violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dal.Comune e debitamente contestata; sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave, conseguenza di legge
Articolo 23
(Controlli e verifiche)
1. Il Comune tramite il competente Settore si riserva il diritto di verificare qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di aggiudicazione disposto.
2. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le .eventuali responsabilità della Cooperativa.
3. Per ogni servizio previsto dal presente Capitolato non correttamente erogato o non garantito, accertato .e contestato per iscritto, il Comune potrà applicare a carico della Cooperativa aggiudicataria la sanzione prevista all'art. 28, comma 2, del presente Capitolato
CAPO V - PENALITA’, RISOLUZIONE, REVISIONE DEL CONTRATTO, CONTROVERSIE
Articolo 24
(Rilievi dell’Amministrazione Comunale)
1. Il Comune farà pervenire alla Cooperativa, per iscritto, le osservazioni, le eventuali contestazioni rilevate a seguito del controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Cooperativa è tenuta ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni, fatto salvo i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente.
2. Nell’ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione delle controdeduzioni o qualora le medesime vengano dal Comune ritenute non sufficientemente probanti, l’Ente sarà libero di agire nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia del benessere e della salute dei soggetti assistiti.
Articolo 25 (Inadempienze)
1. Nel caso di irregolarità nello svolgimento delle attività del servizio in appalto il Comune provvederà a notificare alla Cooperativa i relativi rilievi.
2. A tal fine per ogni rilievo che il competente Settore del Comune definirà lieve è stabilita una clausola penale, ex art. 1382 codice civile, variabile da un importo minimo di € 250,00 ad un importo massimo di € 2.500,00, previa contestazione scritta.
3. Nel caso in cui il competente Settore del Comune dovesse rilevare l’andamento del servizio, non conforme alle prescrizioni ed indicazioni previste dal presente Capitolato, lo stesso contesta l’inadempienza alla Cooperativa, assegnando alla medesima un termine massimo di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni.
Qualora, ricevute le giustificazioni, il detto Xxxxxxx non le ritenesse valide richiama la Cooperativa al rispetto degli obblighi sanciti della convenzione ovvero, nei casi più gravi, procede ad una formale diffida fissando un termine entro il quale la stessa deve adeguarsi agli impegni assunti. Trascorso tale termine senza esito positivo, il Comune pronuncia unilateralmente la risoluzione del contratto ex art. 1453 codice civile, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno ex art. 1223.
Articolo 26 (Risoluzione del contratto)
1. In caso di inadempienze gravi o ripetute il Comune potrà risolvere immediatamente il contratto senza che la Cooperativa possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, con esclusione di ogni formalità legale, ritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. nel domicilio eletto dalla Cooperativa; ciò verificandosi la Cooperativa è tenuta, comunque, a proseguire il servizio fino inizio del Gestore subentrante.
Il contratto potrà essere immediatamente risolto senza che la Cooperativa possa vantare alcunché nei seguenti casi:
- fallimento della Cooperativa;
- recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze relative alla regolare esecuzione del servizio.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Cooperativa sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovesse andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto che in caso di nuovo appalto del servizio.
Il contratto è invece risolto “ispo facto ed iure” ad insindacabile giudizio del Comune e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:
- in casi di subappalto totale o parziale del servizio senza preventiva autorizzazione del Comune;
- in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune;
- in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
- quando incorra in grave e provata indegnità;
- in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune;
- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal gestore del servizio nonostante diffide formali del Comune;
- per l’impiego di personale non sufficiente e non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- per indebita riscossione di somme dagli utenti, ovvero di riscossione della pensione per delega dell’utente o di amministrazione di qualsiasi bene di proprietà dell’utente anche mediante delega;
- in caso di gravi inadempienze di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro.
Qualsiasi danno provocato al Comune in dipendenza del rapporto oggetto l’appalto comporterà l’obbligo di risarcimento da parte della Cooperativa. Le penali ed il risarcimento danni di cui al presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sulla cauzione definitiva fino a concorrenza della somma da recuperare.
Articolo 27
(Facoltà di subentro nella gestione del servizio)
1. Il Comune si riserva la facoltà di subentrare nella gestione del Servizio oggetto del presente appalto in qualunque momento in conseguenza o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali senza che la Cooperativa aggiudicataria possa avanzare diritti, pretese o indennizzi di sorta.
2. Tale facoltà può essere esercitata anche in caso di risoluzione del contratto, al verificarsi di una delle condizioni previste nel precedente articolo 26 del presente Capitolato.
Articolo 28
(Cauzione definitiva e assicurazione R.C.T.)
1. Prima della stipula del contratto la Cooperativa è tenuta
- a prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006; si applica altresì l’art. 123 “Cauzione definitiva” del D.P.R. 207/2010;
- a stipulare una apposita polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni che possono occorrere agli utenti e agli operatori della cooperativa od essere provocati a terzi nello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, con un massimali assicurato di almeno € 750.000,00 con separato impegno della cooperativa ad esibire annualmente copia della quietanza del premio annuo pagato alla scadenza.
Articolo 29
(Stipula ed esecuzione del contratto)
1. La stipula del contratto avrà luogo dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
2. L’Amministrazione comunale potrà chiedere l’esecuzione anticipata del servizio disciplinato dal presente capitolato in pendenza della stipula del contratto e secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto per l’affidamento del servizio, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Cooperativa.
4. L'Amministrazione comunale prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla Cooperativa aggiudicataria.
5. Il Responsabile del procedimento, nei termini di legge, autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla
stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.
7. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311, comma 3 del DPR n. 207/2010;
8. L'appaltatore, nei casi elencati nel precedente articolo, lettere a), b), c), è pertanto tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità, nei limiti di 1/5 del valore contrattuale, senza avere diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.
9. L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto, trattandosi di appalto di servizio con prestazione continuativa, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto. L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità. La verifica di conformità è comunque avviata ad ultimazione della prestazione, entro il termine stabilito dal contratto ed è conclusa, di norma, entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine indicato, verrà trasmessa formale comunicazione all'appaltatore. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 314, comma 2, secondo le modalità stabilite dal DPR n. 207/2010.
Articolo 30
(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La Cooperativa si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La Cooperativa si impegnerà a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Ascoli Xxxxxx della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 31
(Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)
1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Articolo 32 (Domicilio e Foro competente)
1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge la Cooperativa aggiudicataria è tenuta a comunicare l’elezione del domicilio nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.
2.Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove il Comune fosse attore o convenuto, resta inteso fra le parti la competenza del Foro di Ascoli, con rinuncia di qualsiasi altro.
Articolo 33 (Trattamento dei dati personali)
1. I dati forniti della Cooperativa saranno raccolti presso il Comune di San Benedetto del Tronto – Settore Servizi alla Persona. I dati raccolti in occasione del procedimento di gara saranno trattati anche successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale per la finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
2. la Cooperativa è tenuta a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di “Privacy”, assicurando il rispetto dei prescritti obblighi di legge; a tal fine, prima della stipula del contratto documenta l’avvenuto assolvimento dei predetti obblighi.
Articolo 34 (Norme finali)
1. La Cooperativa non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile il legale rappresentante della Cooperativa dichiara espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente capitolato.