CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Condizioni generali regolanti l'esecuzione del mandato di spedizione. Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali disciplinano le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati da Cigisped Srl (In prosieguo, la Società) e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest'ultima: tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità della Società. Le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli incarichi affidati alla Società, anche se non siano stati preceduti da una offerta e alle obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati dalla Società e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest'ultima. Salvo diverso esplicito accordo, sarà applicabile l'ultimo testo delle Condizioni Generali della Società, divulgato sul sito Intenet xxx.xxxxxxxx.xx. In caso di traduzione in lingue diverse del seguente documento, il testo italiano sarà considerato come decisivo e prevalente, rispetto a qualsiasi altra traduzione. Il Cliente è tenuto a prendere preventiva conoscenza delle presenti Condizioni Generali, le quali hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti contraenti, (ivi inclusi tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale) ove non siano da queste esplicitamente derogate per iscritto.
2. Assunzione/Accettazione degli incarichi
La Società, agendo con la discrezionalità necessaria, assume gli incarichi alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle Compagnie di navigazione marittima e/o aerea elfo dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimediali e/o di altra natura, aziende ed enti portuali o di deposito, italiani ed esteri, i cui servizi siano richiesti dalla Società per conto del proprio mandante ed in forza del mandato ricevuto. Gli incarichi assunti dalla Società hanno natura esclusivamente di spedizione, non esercitando la Società qualsivoglia attive) di trasporto, né assumendo alcun obbligo di trasporto, ma esclusivamente di organizzazione del trasporto per conto terzi.
3. Termini di resa
La Società non garantisce il rispetto di termini di consegna delle spedizioni, e pertanto non può essere tenuta in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto ero consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione. La società non garantisce l'accuratezza delle indicazioni ricevute dai vettori circa le date di carico, scarico o consegna delle merci come pure quelle di arrivo a destino dei mezzi di trasporto.
4. Obbligazioni e responsabilità della società
4.1. La Società non è responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.
4.2. La responsabilità dello Spedizioniere, fatto salvo quanto infra previsto all'art. 12., quando prevista ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione affidate, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dallo spedizioniere e/o dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al salga trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocatane dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.
4.3. La Società si impegna ad eseguire il mandato affidatole con la diligenza dei buon spedizioniere ex art. 1737 Cod.Civ. e segg.
4.4. La Società ha facoltà di effettuare la spedizione della merce, raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del mandante,
4.5. La Società non assume alcuna responsabilità per l'interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal mandante che non siano state confermate per iscritto.
4.6. Nel caso non venga fornita dal mandante la voce doganale esatta, la Società o i suoi incaricati o preposti, potranno procedere ad effettuare la dichiarazione doganale sulla base dei dati e dei documenti forniti, ed il mandante dichiara di e si impegna a manlevare e tenere indenne la Società, i suoi incaricati e preposta, da qualsivoglia contestazione dovesse essere formulata dagli uffici di controllo o da qualsivoglia altro ufficio competente.
4.7. La Società la facoltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione del mandato ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1717 cod. civ.
4.8. La. Società non può essere tenuta in alcun modo a rispondere dell'operato dei vettori, come pure dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni siano richieste per l'adempimento del proprio mandato. La Società è esclusivamente responsabile per colpa commessa nella loro scelta ovvero nella trasmissione delle istruzioni ai medesimi.
4.9. La Società non è tenuta a verificare se i vettori e/o gli altri soggetti indicati al punto che precede e/o i mezzi dagli stessi impiegati siano muniti di adeguata copertura assicurativa ovvero se gli stessi siano o meno certificati.
4.10. La Società non è obbligata a controllare né a richiamare l'attenzione del mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione quali, a titolo puramente esemplificativo, limitazioni di importazione, di esportazione o di transito.
4.11. La Società non è tenuta a verificare l'esistenza, integrità ed adeguatezza degli imballi delle merci affidatele per la spedizione e non risponde dei danni di qualsiasi natura sofferti da merci non imballate o insufficientemente od inadeguatamente imballate.
4.12. La Società avrà facoltà di modificare i termini di resa, indicati da Mandante, ove incompatibili con il rispetto, da parte del vettore, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
5. Obbligazioni e responsabilità del Mandante Mittente. Dichiarazioni e garanzie
Il Mandante garantisce e dichiara:
• che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
• di aver preso atto delle merci o beni che la Società ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione;
• che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
• che l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei.
Il Mandante dichiara espressamente di manlevare e tenere la Società indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro mareggio e sollevamento. Qualora venga affidato alla Società mandato di svolgere e curare operazioni doganali. Il Mandante garantisce che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponda rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura. Il Mandante è inoltre tenuto a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni donali. Il Mandante autorizza la Società alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.
6. Quotazioni Validità dei prezzi e delle condizioni
I prezzi e le condizioni offerte dalla Società sono validi per l'esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ad enti i cui servizi devono essere utilizzali dalla Società nell'interesse del proprio mandante, nonché nel costo della mano d'opera o nel corso dei cambi. La Società non è tenuta a segnalare le sopravvenute variazioni in corso della spedizione. I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dalla Società sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza della Società stessa.
7. Termini di pagamento
Le fatture della Società saranno emesse a completamento di ogni singola spedizione e/0 servizio. Il pagamento dovrà intendersi con rimessa diretta a meno che non vengano concordati termini diversi (eccetto gli anticipi per conto del Mandante), e i diritti e dazi che dovranno essere saldati a presentazione della relativa fattura o di documentatone equivalente. Nel caso di contestazioni, la fattura dovrà essere immediatamente rinviate agli uffici della Società dal Mandante, accompagnata delle relative eccezioni. Qualora, per qualsiasi causa, non dipendente dalla Società non fossero rispettati i termini di pagamento sopra citati, la Società applicherà agli importi scaduti il tasso d'interesse risultante dal D.lgs n. 231 del 9/10/2002.
8. Anticipi e crediti
Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti la Società provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante è tenuto al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.
Il Mandante è tenuto a tenere indenne integralmente la Società da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste alla Società. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti allo Spedizioniere siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante è tenuto all'immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione lo Spedizioniere non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta alla Società potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente, a qualunque titolo.
9. Diritto di ritenzione
La Società ha, nei confronti del Mandante e dì ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso o nella sua disponibilità in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci.
10. Assicurazione
La Società non è tenuta ad assicurare la merce affidatale per la spedizione a meno che il Mandante non lo richieda espressamente e per iscritto, e la Società accetti il relativo incarico. In assenza di precise istruzioni scritte da parte del Mandante, la merce si intende non assicurata. Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato alla Società affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione della Società. In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l'eventuale copertura, sempre che richiesta, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. In nessun caso la Società può essere considerata come assicuratore o coassicuratore. In alternativa il Mandante può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dello Spedizioniere da parte dell'assicuratore. La Società non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte dei Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.
11. Merci pericolose
La Società, salvo previo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativo a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o case, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID. Qualora tali merci vengano affidate alla Società senza suo previo assenso, o lo Spedizioniere accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, lo Spedizioniere ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merce o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante è tenuto in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.
12. Limitazione di responsabilità
La responsabilità della Società nei confronti del Mandante a qualunque titolo (sia esso contrattuale o extracontrattuale) non potrà eccedere la somma di 666,67. Diritti speciali di prelievo (DSP) per ogni collo o di Dsp. 2,00 per ogni Kg lordo di merce affidatale per la spedizione ovvero, nell'eventualità la spedizione abbia ad oggetto la conclusione di un contratto di trasporto stradale nazionale o multimodale, di € 1,00 per ogni Kg lordo di merce perduta od avariata.
13. Danni Indiretti
È in ogni caso escluso, e tanto si preveda anche in deroga degli Art. 1223 e seggi c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto). In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il mandante o il mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento (se dovuto) è limitato all'importo del nolo pattuito.
14. Cause di forza maggiore
Lo Spedizioniere non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui all'articolo 11, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali; b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie e mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro.
15. Decadenza
Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il Mandante intendesse proporre nei confronti della Società in ordine all'adempimento del contratto e/o alla sua esecuzione anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza della Società a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro il termine di 15 giorni dalla data dell'evento, ovvero da quella diversa data in cui la parte reclamante dimostri di esserne giunta a conoscenza. Il decorso del predetto termine senza che la comunicazione di cui sopra sia stata inoltrata nelle modalità sopra precisate, comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al proposito, anche se esso non fosse ancora prescritto.
16. Non Rinunzia
Il mancato esercizio, come pure la rinunzia da parte della Società a far valere uno qualsiasi dei diritti a questa spettanti sulla base delle presenti condizioni generali, non osteranno all'esercizio successivo di tali diritti o di altri diritti da parte della Società, per la stessa o per una successiva o minacciata violazione.
17. Legge applicabile
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, resta Inteso che troverà applicazione la legge italiana ed in particolare gli artt. 1737 ss. del Codice Civile.
18. Giurisdizione e competenza.
Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxx.