CITTA’ DI CIAMPINO
CITTA’ DI CIAMPINO
(Città metropolitana di Roma Capitale) SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CIAMPINO IN HOUSE PROVIDING” ALLA SOCIETA’ ASP SPA PER UN TRIENNIO
L’annoduemila, addì 04 del mese di Dicembre in Ciampino, nella Casa Comunale,
Avanti a me Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx, Segretario Generale del predetto Comune e, come tale, abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico – amministrativa, nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs n. 267/2000 senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi i Sig.ri:
1) L’arch. Xxx Xxxx Xxxxxxx nato a Marino (RM) il 26.09.1972, il quale interviene nella espressa qualità di Dirigente dell’ufficio Ambiente del Comune di Ciampino, come da Decreto Sindacale
n. 42/2019 prot. n. 54727/19 del 30/12/2019, nell’interesse del quale dichiara di agire e presso il quale è per la carica domiciliato – C.F. 02773250580 – P.I.V.A. 01115411009, denominato in seguito: “Comune di Ciampino” o “Amministrazione”;
2) Il Xxxx. XXXXXX XXXXXXX, nato a Agrigento (AG) il 02.05.1968, in qualità di Amministratore Unico della società ASP- Azienda Servizi Pubblici SPA con sede in Ciampino – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx,0 (Codice Fiscale e Partita IVA 02315031001) nel prosieguo dell’atto indicato con la parola “Azienda” o “Società” o “Affidatario”.
PREMESSO
- che con delibera di Consiglio comunale n. 48 del 02.11.2020, il Comune ha deciso di affidare attraverso la modalità del in house providing il servizio per la gestione del Cimitero Comunale consistente nell’esecuzione di tutte le attività connesse, secondo le norme del Regolamento nazionale di Polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., del Regolamento cimiteriale comunale approvato con deliberazione di CC n. 96 del 27/11/2001, delle ordinanze comunali in materia e del presente contratto e di quant’altro indicato nella Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 02.11.2020 e negli allegati alla medesima (Relazione e Capitolato tecnico);
- che il servizio di gestione cimiteriale è un servizio pubblico locale, affidato nel rispetto della vigente normativa in materia;
- che l’Azienda ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini qui stabiliti;
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il COMUNE DI CIAMPINO, affida alla “ASP- AZIENDA SERVIZI PUBBLICI S.p.A.” il
servizio pubblico di gestione del cimitero comunale, intendendo con ciò l’esecuzione delle attività connesse, secondo le norme del Regolamento nazionale di Polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., del Regolamento cimiteriale comunale approvato con deliberazione di CC n. 96 del 27/11/2001 e s.m., delle ordinanze comunali in materia, del presente contratto e dell’allegato capitolato tecnico.
2. .L’affidamento dei servizi cimiteriali del Comune è conferito all’Azienda facendo ricorso all’ “ in house providing”, in virtù del fatto che essa è una “Società” a totale capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un “ controllo analogo” a quello che esercita verso i propri servizi.
ART. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
1. Sono comprese nell’affidamento dei servizi di cui al presente contratto le seguenti attività: Servizi cimiteriali costituiti da tutti i servizi che il Comune è tenuto a fornire ai cittadini e di cui è titolare, tra cui figurano a titolo indicativo e non esaustivo:
a) la gestione del cimitero comunale, con particolare riferimento all’esecuzione dei servizi di inumazione ed esumazione, tumulazione ed estumulazione, traslazione, dispersione ceneri, ispezione della sepoltura, interventi di ripristino per l’usabilità del manufatto;
b) apertura, chiusura e vigilanza del cimitero;
c) tutte le attività connesse o affini o complementari o accessorie ai servizi anzidetti;
d) la manutenzione ordinaria di lieve entità per il decoro del cimitero comunale così come definita nell’art. 6 del capitolato tecnico allegato al presente atto;
e) la pulizia dei servizi igienici e delle aree cimiteriali;
f) la tenuta di tutti i registri obbligatori, oltre all’adozione di ogni forma di pubblicità, posti in capo al Comune e previsti dalla normativa vigente, in particolare dal D.P.R. 285/90 (art. 52 e 53). Gli stessi registri, come pure gli elenchi recanti le scadenze delle concessioni cimiteriali dovranno essere consultabili in ogni momento dal Comune tramite collegamento informatico;
g) tutti gli altri servizi necessari, comunque previsti dalla normativa vigente in materia.
2. L’Azienda dovrà inoltre:
- nominare un responsabile con funzioni di coordinatore delle attività e dei servizi e referente della stessa da comunicare all’Ente entro 10 (dieci) giorni dalla firma del presente contratto;
- -dare tempestiva/immediata comunicazione di eventuali sostituzioni del responsabile/referente individuato;
- -garantire la presenza costante di un numero adeguato di personale idoneo durante le operazioni cimiteriali, tale da consentire in ogni momento il regolare svolgimento dei servizi e delle singole operazioni;
- -osservare tutta la normativa in materia e i regolamenti di polizia mortuaria o comunque riguardanti i servizi oggetto del presente contratto;
- -osservare tutta la normativa vigente sulla sicurezza e sull’igiene dei luoghi di lavoro e comunicare i nominativi di tutte le figure previste dalla predetta normativa e trasmettere copia del documento di valutazione dei rischi e le relative misure preventive dei luoghi in cui si svolgeranno i servizi affidati;
- dotarsi di tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le attrezzature per la movimentazione dei feretri per le operazioni di inumazione e tumulazione. Tutte le attrezzature dovranno essere di buono stato d’uso, omologate e a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Le attrezzature per lo svolgimento dei servizi sono ad esclusivo carico della società per tutta la durata del contratto.
0.Xx Capitolato Tecnico Prestazionale-, sottoscritto da entrambe le parti e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto (allegato 1), definisce in dettaglio le specifiche tecniche, le modalità di svolgimento, gli specifici standard e obiettivi dei servizi cimiteriali affidati.
ARTICOLO 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
I servizi affidati dovranno essere svolti nell’ambito del cimitero comunale di Ciampino sito in via Superga.
ARTICOLO 4 – DURATA
1. Il presente contratto decorrerà dalla data della stipula e durerà tre anni, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 14. La parte del servizio riguardante la pulizia delle scale e dei ballatoi degli edifici cimiteriali avrà inizio dalla data del 01/01/2021, tenuto conto dell’affidamento del servizio suddetto alla Società partecipata AM.BI.EN.TE. SPA, tutt’ora in corso di svolgimento, con scadenza prevista al 31/12/2020.
2. L’eventuale rinnovo del contratto, se consentito dalle norme, sarà subordinato a espresso accordo tra le Parti. È escluso il rinnovo tacito.
3. Alla scadenza del presente contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 17.
4. L’Azienda è tenuta a garantire, alle condizioni al tempo in essere, la continuità della gestione fino al subentro dell’eventuale nuovo affidatario.
5. Le parti possono recedere dal contratto con preavviso di almeno sei mesi.
ARTICOLO 5 - COMPETENZE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI.
1. Competono al Comune le funzioni di indirizzo, di regolamentazione ed autorizzative necessarie ed opportune per garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti, sia per realizzare il fine ultimo della tutela igienico sanitaria, sia per la salvaguardia e la funzionalità degli impianti cimiteriali;
2. Il Comune assume a proprio carico tutti gli oneri connessi all’ampliamento, alle modifiche strutturali, alla manutenzione straordinaria e alla pianificazione del cimitero comunale;
3. L’osservanza da parte di terzi dei regolamenti comunali è condizione essenziale per consentire il corretto e regolare svolgimento dei servizi. Il Comune è, quindi, impegnato a intervenire anche su richiesta dell’Azienda, per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per assicurare, anche in via coattiva, il rispetto delle norme. L’Azienda si riserva di agire nei confronti dei contravventori per il risarcimento degli eventuali danni.
4. Il Comune ha altresì l’obbligo di informare tempestivamente l’Azienda in ordine ai propri provvedimenti in materia di accreditamento delle imprese per l’attività di onoranze funebri.
6. Sono di competenza del Comune, in quanto non trasferibili:
a)- la ricezione della denuncia di morte;
b)- il rilascio dei provvedimenti inerenti ai trasporti funebri, sepoltura, disseppellimento esumazioni, estumulazioni, ecc;
c)- Pratiche relative al rilascio di nuove concessioni cimiteriali;
d) Pratiche relative alla restituzione di loculi e ossari;
e) la fissazione delle tariffe da praticare all’utenza;
f) L’integrazione, la modifica o la redazione di un nuovo regolamento Cimiteriale al quale l’Azienda dovrà uniformarsi;
g)- ogni altra attività che la normativa vigente assegna in via esclusiva al Comune. (art. 13 del Capitolato tecnico);
h) restano a carico del Comune le utenze relative all’acqua, energia elettrica e linee telefoniche del cimitero;
6. Spetta all’Azienda in quanto responsabile del Servizio:
a)-operare con l’obiettivo di garantire e migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti alla collettività nel rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi espressi dal Comune, nonché
nel rispetto della normativa vigente, del regolamento comunale di polizia mortuaria e del richiamato Capitolato Tecnico;
b)-espletare i servizi nel rispetto del presente contratto e con le modalità standard qualitative e quantitative fissate nel Documento – Capitolato Tecnico costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto;
c)- espletare i servizi affidati nel rispetto dei seguenti principi: uguaglianza, imparzialità, continuità, informazione, efficienza ed efficacia;
d)- espletare le attività previste dall’art. 52 del D.P.R. n. 285/90 e s. m. e i.;
e)-osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge, norme sindacali, assicurative, ecc. inerenti la manodopera. In particolare ai lavoratori dipendenti della società, dovranno essere applicati i contratti di lavoro stabiliti dalla vigente normativa e essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria in vigore per il tempo della durata del presente contratto;
f)-tenere una sistematica dettagliata contabilità analitica che consenta la rilevazione del risultato economico a cui il Comune potrà avere accesso.
3. La “Società” si impegna all’osservanza e al pieno rispetto della normativa nazionale e locale che disciplina la materia. In particolare, i servizi saranno effettuati secondo le norme vigenti in materia di polizia mortuaria e sanità, comprese le disposizioni previste dai regolamenti (tra i quali il Regolamento di Polizia Mortuaria e il Regolamento di Igiene), le ordinanze comunali e le altre disposizioni che potranno essere impartite dal Comune.
4.Le funzioni inerenti all’ordine ed alla vigilanza sul funzionamento dei cimiteri spettano al Comune, fatte salve le funzioni di igiene di competenza dell’A. S. L. Ogni altra funzione o compito attribuiti al Comune nell’ambito dei servizi cimiteriali in forza di legge o regolamento, con la sola esclusione di quelli che, non sono trasferibili per legge, vengono attribuiti alla “Società”.
0.Xx “Società” si impegna a rispettare e ad osservare i diritti derivanti dalle concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune, nonché a vigilare e controllare il rispetto delle condizioni/prescrizioni riportate nei provvedimenti medesimi.
6.Sono a carico della “Società” tutti i materiali di consumo occorrenti per l’espletamento dei servizi, nonché l’acquisto o noleggio di attrezzature idonee per l’espletamento dei servizi.
7.-Per l’espletamento dei servizi il Comune conferisce alla “Società” il compendio aziendale costituito dai beni e attrezzature presenti nei cimiteri il cui elenco risulterà dal verbale di consegna di cui all’art.9 del capitolato tecnico .
8.-La “Società” dovrà avere, alle proprie dipendenze, personale sufficiente e adeguato ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente contratto. La “Società” dovrà
espletare i servizi oggetto del presente contratto con personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente legislazione in materia e tale, per consistenza numerica, composizione e orario di servizio, da garantire costantemente l’ottimale svolgimento dei servizi stessi.
Ogni operatore della “Società” dovrà essere perfettamente identificabile e dovrà essere dotato di adeguata divisa e tesserino di riconoscimento; la “Società” fornirà al Comune entro 10 (dieci) giorni dalla firma del presente contratto, l’elenco nominativo del personale operante per i servizi in questione nonché il numero della posizione assicurativa presso gli Enti competenti e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e la Società si impegna a richiamare, sanzionare e – se del caso - sostituire immediatamente gli operatori che non osserveranno una condotta irreprensibile.
Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso l’INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Il Comune segnalerà alla “Società” le eventuali inadempienze del personale addetto ai servizi cimiteriali che si dovessero riscontrare; perdurando tali inadempienze il Comune attiverà tutte le procedure di cui ai successivi artt. 13 e 14 del presente contratto. La “Società” è obbligata al rispetto delle norme e disposizioni di natura legislativa, regolamentare e contrattuale disciplinante il rapporto di lavoro con il personale dipendente e di quello di cui, a qualsiasi titolo, si dovesse avvalere.
9. -Oltre a quanto sopra specificato compete alla Società:
- l’acquisto di eventuali software per la gestione informatizzata che rimarrà a fine contratto di proprietà del Comune;
- l’acquisto e la manutenzione durante la durata dell’affidamento delle apparecchiature hardware e Software e l’attivazione e il mantenimento per tutta la durata dell’affidamento dei contratti di assistenza manutenzione atti a garantire la gestione del/i programma/i.
ART. 6 OBIETTIVI STANDARD DEL SERVIZIO
0.Xx Servizio cimiteriale è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, pertanto l’erogazione da parte della “Società” dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
2.Trattandosi di pubblico servizio la “Società” dichiara di aver approntato tutti i mezzi necessari per effettuare l’espletamento del servizio.
3.Casi di funzionamento irregolare o di interruzione momentanea dei servizi potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore.
4.Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente comunicato al Sindaco e al Settore competente del Comune da parte della “Società” che dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.
0.Xx “Società”, nell’espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento degli stessi, mantenendoli adeguati, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della collettività e all’evoluzione della normativa; in particolare la “Società” si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:
-mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi a livelli adeguati alle esigenze dell’utenza, avendo cura di promuoverne lo sviluppo e l’ottimizzazione;
-espletare servizi che rispondano alle reali esigenze degli utenti;
-espletare i servizi nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e del risparmio energetico;
-trasparenza, professionalità e competenza nei rapporti con gli utenti.
6. La “Società” deve uniformare l’erogazione dei servizi ai principi di qualità di cui all’art. 112 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e quindi al capo III del D. Lgs. 30.07.1999, n. 286.
7. La “Società” è obbligata al rispetto della legge 12.06.1990, n. 146 e s.m.e.i., nonché del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con deliberazione di GC n. 9 del 31/01/2020.
ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI
1.E’ fatto assoluto divieto alla “Società”:
-di affidare a terzi lo svolgimento, anche in parte, dei servizi cimiteriali. E’ tuttavia consentito alla stessa di avvalersi di terzi per lo svolgimento di fasi operative specifiche dei servizi, previa autorizzazione comunale e salva comunque la responsabilità che rimane sempre in capo alla “Società”;
-di cedere sotto qualsiasi forma il presente contratto.
2.Nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, la “Società” ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità.
0.Xx “Società” è l’unica responsabile nei confronti del Comune e degli utenti nell’espletamento dei servizi.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
1.Qualora dall’esecuzione del presente contratto e dalle attività a esso connesse, nonché dall’uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la “Società” ne assume ogni responsabilità ed è tenuta a intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni, con assunzione diretta, a proprio esclusivo, carico, di tutti gli oneri risarcitori.
0.Xx “Società”:
- ha fornito in data 11.11.2020 polizza assicurativa n. 172821942/3 datata 23.11.2020 R.C. verso terzi./R.C. verso prestatori di lavoro della compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni,
con un massimale di 5 (cinque) milioni/00 di euro valida fino al 31.03.2022, atta a garantire la copertura per danni arrecati a terzi e al Comune;
-si impegna a produrre al Comune prima della scadenza della polizza assicurativa sopra citata prova della stipula o rinnovo comprovante l’avvenuta continuità assicurativa pena la sospensione delle attività e dei servizi oggetto contratto.
0.Xx “Società” è responsabile dei danni derivanti da colpa, negligenza e imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Comune, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate in luogo, per qualsiasi motivo; sia a personale proprio o di altre ditte o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti alle aree e ai loro impianti, attrezzature e arredi.
0.Xx Comune non risponderà per nessuna ragione per quanto attiene ai rapporti contrattuali che la “Società” instauri con eventuali terzi.
0.Xx Comune è esonerato da ogni tipo di responsabilità connesso all’esercizio dei servizi affidati, per i danni che dovessero derivare a persone e/o a cose, per le sanzioni che dovessero essere irrogate da Pubbliche Autorità e, in ogni caso, per ogni e qualsiasi onere connesso alla gestione dei servizi affidati.
ART.9 – RAPPORTI ECONOMICI - FINANZIARI.
Alla “Società” saranno corrisposti gli importi indicati nel capitolato tecnico di € 318.336,49 l’anno (di cui quanto ad € 260.931,55 per servizio ed € 57.404,94 per IVA) ed € 955.009,47 (al lordo di IVA) nel triennio.
L’importo mensile da corrispondere all’Azienda è pari a 1/12 dell’importo totale annuale, ovvero pari ad € 21.744,29 oltre IVA al 22% pari a 4.783,74 ed un importo lordo di € 26.528,04.
PER L’ANNO 2020 viene scomputata, dal compenso mensile, la parte riguardante il servizio di pulizia delle scale e ballatoi degli edifici cimiteriali che non è eseguita da ASP SPA bensì è in corso di esecuzione fino al 31/12/2020, da parte della Società AM.BI.EN.TE. SPA, come da determinazione di affidamento ed impegno di spesa n. 140 prot. 1172 del07/07/2020.
Come previsto all’art. 14 del Capitolato tecnico (allegato 1) - Il Comune accantonerà un importo pari a 45.000 Euro per imprevisti nonchè per la dotazione ed il noleggio di attrezzature e macchinari che si rendono necessari per l’espletamento del servizio, considerando anche le spese necessarie per la messa a norma degli stessi.
- Tutte le spese dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ufficio comunale di competenza.
- L’Azienda fornirà entro fine anno un resoconto finanziario dettagliato dell’utilizzo del fondo di dotazione.
Con il corrispettivo pattuito la “Società” si intenderà compensata di ogni suo avere senza nulla pretendere dal Comune per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo soddisfatta dal pagamento dell’importo stabilito nel presente contratto.
Gli atti di liquidazione verranno espletati dal Comune entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale della fattura elettronica.
Prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovrà essere verificata la regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione d’ufficio da parte del Comune del DURC (documento unico di regolarità contributiva).
ART. 10 - CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
0.Xx Comune si riserva il diritto di vigilare sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, degli standard qualitativi definiti anche nel documento – capitolato tecnico.
2. Il Comune provvederà, attraverso il proprio personale del Servizio Cimiteriale, ai controlli complessivi sull’esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati dal Comune.
0.Xx fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna:
a)- a fornire un report da inviare, mensilmente, sull’attività eseguita;
b)- a fornire tutte le informazioni dallo stesso richieste e consentire visite e ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico/amministrativo.
0.Xx “Società” si obbliga a comunicare al Comune, entro il mese di marzo di ogni anno, i seguenti
dati relativi all’esercizio precedente:
a)-i dati relativi al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi, mettendo in evidenza la durata e la causa dell’eventuale mancato rispetto;
b)-i dati tipici della gestione, secondo le specifiche fornite dal Comune, con riferimento all’andamento dei servizi cimiteriali oggetto del presente contratto.
0.Xx “Società” potrà segnalare al Comune, per l’assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena osservanza della normativa di settore.
0.Xx “Società” si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale, relativo ai servizi oggetto di affidamento, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto.
ART. 11 – IMPEGNI DEL COMUNE
0.Xx Comune si impegna nei confronti della “Società” ad agevolare l’espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto garantendo la continuità della piena collaborazione dei propri servizi e uffici.
0.Xx Comune, che con proprio personale, ha gestito negli anni parte del servizio sopra specificato, assicura alla “Società”, previa formale richiesta - qualora la stessa lo ritenesse necessario- e per un tempo limitato fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni dalla firma del presente contratto, un “affiancamento parziale con personale dipendente del Comune” avente lo scopo di consentire un regolare/disciplinato passaggio di consegne nell’espletamento del servizio pubblico e garantire all’utenza continuità e normalità nello svolgimento delle attività.
ART. 12 - GARANZIE
1. A garanzia dell’esatto adempimento alle obbligazioni assunte dall’Azienda con la sottoscrizione del Contratto, questa ha costituito una cauzione pari al 10% ovvero di € 26.093,15 dell’importo contrattuale mediante polizza fideiussoria/bancaria/assicurativa n. 1713134 rilasciata in data 10.11.2020 da Elba Assicurazioni S.p.A., contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.
2. La garanzia decorre dal giorno di stipula del Contratto ed avrà validità per l’intero periodo di affidamento, e comunque sino alla presa in consegna da parte del nuovo Concessionario degli immobili, degli impianti e delle dotazioni strumentali alla gestione del Servizio.
3. Il Comune potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d’ufficio di opere di competenza dell’Azienda nonché a rimborso degli oneri che il Comune dovesse sostenere per colpa dell’Azienda. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte del Comune, l’Azienda sarà tenuta a reintegrarla sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.
ART. 13 - CONTESTAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI E DIFFIDA AD ADEMPIERE
1. Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali addebitabili all’Azienda sono contestati dal Comune mediante l’invio, mediante PEC di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall’intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell’inadempimento.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, l’Azienda può inviare al Comune le proprie osservazioni.
3. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Comune può diffidare l’Azienda a provvedere, fissando al proposito un congruo termine.
ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Comune può risolvere il presente contratto a causa di:
a. gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dall’Azienda, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune;
b. subappalto (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto del Comune, del servizio pubblico di cui al presente contratto;
c. cessazione o liquidazione dell’Azienda;
d. gestione dei servizi affidati in modo gravemente inefficiente.
2. Il contratto potrà, altresì, essere risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi di grave inadempimento:
a)-interruzione delle attività per una durata superiore a 7 (sette) giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della “Società”;
b)-gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave della “Società”;
c)-cessione del contratto da parte della “Società” a soggetti terzi.
3.Alla richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, ovvero, alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cui al precedente comma 2, consegue, fermo restando il diritto ad eventuali risarcimenti dei danni provocati, l’automatica decadenza dell’affidamento del servizio.
ART. 15 – RECESSO
1. Il Comune può recedere dal Contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante PEC, almeno 180 giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.
3 Il Comune può inoltre recedere in ogni tempo dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, assicurando in tal caso la corresponsione in favore dell’Azienda di una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa agli investimenti realizzati nel corso dell’affidamento dall’Azienda da rilevarsi dalle scritture contabili;
ART. 16 - DISCIPLINA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. L’Azienda, nello svolgimento del servizio, si attiene a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti e alle direttive dell’Amministrazione comunale. In particolare, dovrà essere rispettato il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 10 settembre 1990 n.285 e successive modificazioni) il Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali, nonchè le ordinanze comunali in materia.
ART . 17 - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ALLA SCADENZA DELL’AFFIDAMENTO
Allo scadere del termine contrattuale o in qualsiasi altro caso di interruzione anticipata dello stesso e in caso di mancato rinnovo del presente contratto, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i beni, gli impianti e le attrezzature concessi in uso, alla “Società”, dal Comune al momento dell’affidamento dei servizi, oggetto del presente contratto, o successivamente dalla stessa realizzati e/o acquistati, dovranno essere restituiti/ceduti al Comune in buono stato di conservazione senza alcun onere ed eccezione;
b) la “Società” si impegna, alla scadenza contrattuale, a mettere a disposizione del Comune tutte le informazioni utili e richieste a qualsiasi titolo, e alla cessione gratuita delle banche dati e dei software utilizzati, nonché le informazioni operative e commerciali utili alla formulazione delle offerte da parte di potenziali subentranti.
ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. Per l’attività oggetto del Servizio, l’Azienda assumerà la qualifica d’incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.Lgs. 101/2018.
2. Con tale qualifica l’Azienda potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
ART. 19 - RISERVATEZZA
L'Azienda ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
ART. 20 – TRACCIABILITA’
Con il presente atto l’Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, comma 8 della legge 136 del 12
agosto_2010_e_successive_modifiche_ed_integrazioni.
Il presente contratto si risolverà di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità_delle_operazioni.
ART. 21 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto.
ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune e l’Affidatario sorgano contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all’altra, mediante PEC, l’esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l’oggetto.
2. Le Parti si incontreranno per esaminare l’argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.
3. Tutte le controversie in ordine all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del Contratto che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del Comune e quindi il Tribunale di Velletri.
Formano parte integrante del Contratto i seguenti documenti: Allegato 1 - capitolato tecnico
Letto, firmato e sottoscritto
Per il Comune - Arch. Xxxxxxx Xxx Xxxx ((firmato digitalmente) Per l’ASP SPA – Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx ((firmato digitalmente)