CONTRATTO DI SERVIZIO
CONTRATTO DI SERVIZIO
SERVIZIO FARMACIE
Contratto di Servizio farmaceutico Deliberazione Consiglio Comunale 04/12/1998 n. 99
Titolo I
I Servizi di pubblico interesse
Art. 1 - Finalità del Contratto
1) Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Soggetto gestore (A.M.R.) ed il Comune di Rovereto circa i servizi affidati di cui al seguente art. 2, fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire l’autonomia gestionale del Soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita.
2) Esso rappresenta le linee-guida per le quali il Consiglio di Amministrazione del Soggetto gestore dovrà attivarsi, a livello sia di programmazione, sia di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente Statuto comunale.
Art. 2 - Oggetto del Contratto: prestazioni ed obiettivi
1) I servizi affidati al Soggetto gestore dal Comune sono:
a) la gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune (in appresso definito “servizio farmaceutico”);
b) tutte le attività connesse o affini al governo dei servizi anzidetti, precisate nell'art. 4 lett. a) e c) dello Statuto Aziendale;
c) ulteriori servizi richiesti dal Comune collaterali, sinergici o complementari all'attività sub a).
2) La A.M.R. si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi, considerandoli inerenti:
a) divenire centro di servizi farmaceutici;
b) contenere i prezzi al consumo dei prodotti non soggetti a prezzo controllato in particolare quelli destinati alle fasce ritenute deboli della popolazione (infanzia, terza età, disabili).
c) divenire centro di informazione del cittadino, orientandolo, in riferimento al consumo farmaceutico, alla “cura del benessere ” (promozione della salute), oltre che alla cura degli stati patologici;
d) promuovere l’uso corretto del farmaco;
e) promuovere, organizzare ed attuare all'interno delle farmacie e sul territorio iniziative di promozione, informazione ed educazione alla salute;
f) essere centro di attivazione, informazione e promozione dei servizi e delle attività presenti sul territorio, relativi ai problemi delle persone disabili e anziane, in attuazione del programma “La Città aperta”;
g) promuovere l’integrazione con i servizi socio sanitari assistenziali.
3) Ogni ampliamento dei Servizi rispetto all'attuale, comporterà la stipula del relativo Contratto di Servizio.
4) Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Soggetto gestore potrà agire in attuazione di quanto indicato all’art. 5 dello Statuto dell’Azienda, ivi comprese la "gestione per conto" ex art. 5 D.P.R. 902/1986;
5) Il Soggetto gestore si impegna ad uniformare l’erogazione dei servizi ai principi generali di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia ed economicità previsti dal D.P.C.M. 27/1/1994 sull’erogazione dei servizi pubblici locali e dalla L.R. 1/1993 e s.m. In particolare, in applicazione del predetto principio di partecipazione, l’Azienda garantirà al Cittadino-Utente, l’accesso agli atti secondo le norme vigenti, il regolamento comunale ed il regolamento aziendale.
6) Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente atto il Soggetto gestore predisporrà la Carta dei Servizi ex. L. 273/1991 e D.P.C.M. 27/1/1994. Fino alla approvazione della stessa, il Soggetto gestore si impegna a mantenere gli standard di qualità (efficienza) e quantità (efficacia) dei Servizi così come erogati dalla preesistente Azienda Farmaceutica Municipalizzata del Comune di Rovereto.
Art. 3 – Obblighi del soggetto gestore.
1) Il Soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei Servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento.
2) Per l'espletamento dei Servizi il Soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla Sicurezza sul Lavoro ex X.Xxx. 626/1994 e X.Xxx. 242/1996. In caso di violazione di tali norme il Soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente Contratto.
3) II Soggetto gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del Servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente anche in sede di presentazione delle relative domande.
4) In particolare il Soggetto gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc. previsti per legge a carico del Soggetto gestore stesso.
5) Tutte le attività demandate al soggetto gestore debbono essere esercitate e gestite nel rigoroso rispetto della legge n. 675/1996, che tutela la privacy dei cittadini.
Art 4 - Obblighi generali del Comune
1) Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del Soggetto gestore. In particolare:
a) adottando tempestivamente provvedimenti relativi al Soggetto gestore, nell’ambito
delle proprie competenze istituzionali;
b) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.;
c) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune ed il Soggetto gestore;
d) permettendo al Soggetto gestore di avvalersi degli Uffici e dei Servizi comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi, stipula di specifiche convenzioni;
e) nel caso di esubero di personale del Soggetto gestore o nel caso di profili inidonei, può valutare la possibilità (nel rispetto della vigente normativa) di assorbire tale personale o di ri-allocarlo presso le strutture comunali;
f) nell’attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che potessero incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame;
g) nel considerare il Soggetto gestore fornitore privilegiato del Comune e delle relative realtà partecipate.
Art. 5 - Trasferimenti per costi sociali
1) Poiché l’A.M.R. riveste altresì una vocazione sociale, eventuali attività non generatrici di ricavi ma comunque considerate inerenti alle attività aziendali di cui al presente contratto, svolte dall’Azienda nell’ambito del Piano programma approvato dal Comune, saranno attuate compatibilmente con l’obiettivo del pareggio del bilancio aziendale.
2) Nel caso di attività che comportino costi ulteriori, l’Azienda è tenuta a presentare un progetto corredato del relativo piano finanziario con la richiesta di trasferimento a carico del Comune dei costi sociali.
3) L’approvazione di tale progetto da parte del Comune comporta il riconoscimento dei costi sociali concordati.
4) Le modalità di trasferimento dei costi sociali nel corso dell’anno ed a conguaglio saranno definite d’intesa tra il Comune ed il Soggetto Gestore.
Art. 6 - Ambiti territoriali
1) I servizi in esame sono svolti sul territorio del Comune di Rovereto.
2) Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dall'art. 5, c. 1 del vigente Statuto aziendale e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia.
Art. 7 - Carattere del Servizio
1) Il servizio farmaceutico oggetto del presente Contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse sottoposto quindi alla relativa normativa vigente e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni ex L. 146/1990 attinenti i servizi pubblici essenziali.
2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altra azienda, il Soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso Xxxxxxxx gestore ex artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.
Art. 8 - Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti
1) II Soggetto gestore avrà l’obbligo di osservare e di fare osservare ai propri Dipendenti oltre alle Norme specificate nel presente Contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze Municipali e specialmente quelle relative ai servizi del Soggetto gestore.
Art. 9 - Estensione dei Servizi
1) Il Soggetto gestore si impegna ad eseguire su richiesta del Comune, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori o complementari o comunque connessi o sinergici all'oggetto del presente Contratto, anche se temporanei.
2) Tali nuovi servizi saranno retribuiti sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa col Comune, tenuto conto della copertura dei costi totali (finanziari compresi), nonché della congrua remunerazione del capitale investito nel rispetto delle correnti condizioni di mercato all'interno del Settore di riferimento e compatibilmente ai tempi tecnici ed alle modalità operative per acquisirne il relativo know-how.
Titolo II
Durata ed onerosità del contratto
Art. 10 – Onerosità del Contratto
L'affidamento dei Servizi in esame non comporta pagamento di un corrispettivo da parte del Soggetto gestore.
Art. 11 – Durata
La durata del presente contratto è pari a 50 anni a decorrere dalle ore 0,00 del giorno di iscrizione dell'azienda speciale nel Registro delle Imprese
Titolo III Miglioramento e controllo dei Servizi
Art. 12 - Iniziative a miglioramento del Servizio
1) Il Soggetto gestore sviluppa iniziative tese a migliorare il servizio, definendo le modalità e contenuti, nonché ogni altro aspetto gestionale ed economico di interesse.
2) Rientra nella piena facoltà del Soggetto gestore attivare le più adeguate strategie di alleanza finalizzate al recupero di economicità, efficacia ed efficienza, anche all’esterno delle ipotesi di adesioni o partecipazioni.
Art. 13 - Controllo dei Servizi
1) Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive, finalizzate a verificare l’efficacia e l'efficienza del servizio ed il grado di soddisfazione dell’utenza.
2) II Comune può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali del
Soggetto gestore, con la presenza del Direttore.
3) In occasione delle ispezioni di cui sopra, il Comune può effettuare ogni operazione conoscitiva, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura Comunale, i cui nominativi saranno comunicati al Soggetto gestore.
4) Il Soggetto gestore presta all'Ente ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.
5) II Soggetto gestore sarà invitato a partecipare a tali attività di controllo, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.
6) I risultati di tali indagini dovranno essere segnalati al Soggetto gestore.
Art. 14 - Divieto di cessione e subappalto
1) E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, dei profitti, degli obblighi e dei servizi da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Comune. Il tutto, sotto pena di decadenza del Contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero al Comune.
2) Questa stipulazione non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal Contratto a carico del Soggetto gestore che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l’unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente Contratto di Servizio.
3) Anche in caso di cessione autorizzata, il Terzo Concessionario resterà responsabile verso il Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente Contratto.
Art. 15 - Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina
1) Il Soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a Terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di Xxxxx riconducibili ai rapporti inerenti l’erogazione del Servizio.
2) Dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.
3) E' a carico esclusivo del Soggetto gestore il comportamento dei Dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l’utenza.
4) Nei confronti dei Dipendenti il Soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex X.Xxx. 626/1994 e D.Lgs. 242/1996, ed in materia assistenziale e previdenziale.
5) Il Soggetto gestore è pertanto l’unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.
6) I Contratti di locazione, comodato, cessione d'uso, usufrutto, diritti di superficie o di proprietà, ecc. tra l'Ente Locale ed il Soggetto gestore per il possesso a favore di quest'ultimo di beni di proprietà del Comune - ulteriori rispetto ai beni conferiti in fase di costituzione - dovranno sempre specificare, per iscritto, l’eventuale onere dell'Assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico del Soggetto gestore stesso.
7) In assenza di tali specificazioni il Soggetto gestore è sin da ora per allora liberato dall'obbligo di contrarre polizze assicurative su tali beni.
Titolo IV
Cause di risoluzione del Contratto
Art. 16 - Risoluzione del Contratto
1) Il Comune può dichiarare la decadenza del presente Contratto per le seguenti cause:
a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;
b) sospensione del servizio farmaceutico non dipendente da forza maggiore per più di giorni uno, a seguito di diffida formale da parte del Comune;
c) sub-concessione (anche parziale), senza il preventivo benestare scritto dal Comune, del Servizio farmaceutico;
d) cessazione o liquidazione del Soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.
2) Inoltre, il presente Contratto si risolve qualora il Soggetto gestore:
a) abbia gestito i Servizi ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;
b) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente Contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale, ecc.).
3) La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui ai sopracitati punti 1) e 2) del presente articolo.
4) Qualora il Soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle Leggi Ordinarie e dalle Leggi Speciali.
5) La risoluzione del Contratto comporta la restituzione al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del Servizio affidato, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi dell' art. 24, comma 4°, lett. a) e b) del R.D. 2578/1925 e dell'art. 13 del DPR 902/1986.
6) In tal senso le parti precisano che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13 bis L. 80/1991 e dell'art. 828 primo comma del c.c., tutti i beni materiali mobili ed immobili conferiti come Capitale di dotazione ai sensi dell'art. 45 della L.R. 1/1993 e s.m. e dell'art. 44 del D.P.R. 902/1986, rivestano carattere di patrimonio disponibile per il Soggetto gestore.
7) L’eventuale alienazione di beni immobili sarà soggetta a preventiva informazione scritta al Comune da parte del Soggetto gestore.
8) In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
9) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai sensi dell'art. 1406 c.c.
Art. 17 - Recesso dal Contratto da parte dell’Ente proprietario
1) Il Comune può recedere dal presente contratto e quindi revocare, in tutto o in parte, il servizio affidato al soggetto gestore ai sensi dell'art. 3 del presente Contratto, prima della scadenza, qualora ciò si renda necessario per motivi di primario interesse pubblico sopravvenuti.
2) La revoca comporta la restituzione al Comune, ovvero al Soggetto gestore da esso indicato, dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del Servizio pubblico,
previa corresponsione di una somma di denaro, calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lett. a), b), c) del R.D. 2578/1925 e dell'art. 13 del D.P.R. 902/1986.
3) II Comune comunicherà al Soggetto gestore l’intenzione di esercitare la revoca con un preavviso di mesi 6.
4) I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.
5) Si applicano, in quanto compatibili con le clausole che precedono, il X.X. 00 ottobre 1925, n. 2578 ed il D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.
6) Il Soggetto gestore gode del diritto di ritenzione ex art. 1152 c.c. sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.
Art. 18 - Recesso da parte del Soggetto gestore
Nel caso di recesso da parte del Soggetto gestore, in assenza di giustificato motivo, questi sarà tenuto a rifondere all'Ente le maggiori somme da esso sopportate sino alla scadenza del termine previsto nel presente Contratto.
Art. 19 - Controversie e vertenze
1) Ogni controversia relativa agli aspetti di dettaglio del presente Contratto, sarà sottoposta al giudizio del Sindaco del Comune che deciderà come amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli Atti di istruzione.
2) Le vertenze che invece dovessero sorgere, tranne quelle previste dall'Art. 409 c.p.c., qualunque sia la loro natura, saranno definite, ex art. 806 c.p.c., da un Collegio Arbitrale, composto da un Arbitro nominato da ciascuna delle parti entro 30 giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di presidente nominato dalle parti entro 15 giorni o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.
3) Dalla nomina del Presidente il Collegio si pronuncerà entro 90 giorni solari, attraverso Lodo arbitrale, irrituale, secondo equità, inappellabile ed obbligatorio tra le parti, definendo anche a quale parte porre a carico le spese del Lodo stesso.
4) Il Lodo si svolgerà presso la Sede del Comune.
5) In ogni modo, in presenza di risoluzione del Contratto sub art. 14 o di recesso dal Contratto da parte del Soggetto gestore sub art. 16, il Comune non assume alcun obbligo verso il Personale in carico al Soggetto gestore.
6) Nel caso di recesso dal Contratto, il Comune si impegna ad assorbire direttamente o tramite il nuovo Soggetto gestore, il Personale assunto a tempo indeterminato dall’attuale gestore, nel rispetto dell'art. 2112 c.c. e s.i.
Titolo V Adempimenti contrattuali
Art. 20 - Gestione provvisoria
1) II Soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, decadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del Contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del Contratto stesso, dietro invito scritto del Comune.
2) Se interverranno interruzioni del servizio per cause di forza maggiore, tutti i termini previsti dai presente Contratto saranno prorogati per periodi corrispondenti.
3) In tal senso sarà cura del Soggetto gestore informare il Comune della sopravvenuta interruzione dei termini specificandone la causa, i termini e la nuova data di scadenza.
Art. 21 - Condizioni alla scadenza del Contratto
1) Al termine finale dell'affidamento dei Servizi di cui al presente Contratto, o in seguito all'estinzione del Soggetto gestore, i Beni materiali mobili ed immobili nonché i Beni immateriali saranno acquisiti da parte del Comune, ovvero ceduti a titolo oneroso al diverso soggetto da quest'ultimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi.
2) Il prezzo di cessione degli anzidetti beni sarà conforme alle stime peritali ex art. 24 (escluso quanto disposto dalla lettera "c") R.D. 2578/1925 e Art. 13 D.P.R. 902/1986.
3) Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex art. 2112 C.C., anche il Personale impiegato a tempo indeterminato dal Soggetto gestore, fatte salvo cause d'impedimento di legge o di contrattazione.
4) In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adirà il già ricordato Xxxxxxxx Arbitrale.
Art. 22 - Disposizioni finali
1) Il Contratto entra in vigore alla data di iscrizione dell’azienda speciale A.M.R. nel Registro delle imprese di cui all’art. 2330 del Codice civile e dovrà essere interpretato secondo buona fede nel rispetto dell'art. 1366 C.C. e secondo la legge della Repubblica Italiana. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'Atto, tenendo conto della reale intenzione delle Parti al tempo della sua sottoscrizione ex Xxxx. 1362 e 1363 C.C.
2) Ogni spesa inerente e conseguente al presente Contratto è a carico del Soggetto gestore.
3) Il presente Contratto di Servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.
4) La Parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la Collettività, gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.
Art. 23 - Registrazione
1) Il presente Contratto redatto in forma di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese a carico del Soggetto gestore.