INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Intermediario che entra in contatto con il cliente:
(l’intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)
x | Cognome | Nome | Qualifica | Iscrizione RUI | Intermediario I livello | |
XXXXXXXXXX | XXXXX | Xxxxxxxxxxxxx di intermediario | E000335612 del 03-06-1965 | - | - | |
XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Xxxxxxxxxx operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario | E000124892 del 12-03-2007 | - | - | |
XXXXXXXXX | XXXXX | Agente | A000124890 del 12-03-2007 | - | - | |
XXXXXX | XXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx di intermediario | E000120868 del 12-03-2007 | - | - |
Intermediario per il quale è svolta l’attività:
Ragione sociale: XXXXXXXXX ASSICURAZIONI DI XXXXXXXXX XXXXX Xxxxxxxx: 00 000 0000
Iscrizione RUI: A000124890 del 12-03-2007 Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Sede legale: XXX XX XXX XXXXXXXX 00 X/X - XXXX (XX) Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a. Sono stati messi a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi:
1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell’intermediario principale con il quale collabora;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018.
b. è possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sub a.1 nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a. Gli intermediari ivi indicati non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;
b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle eventuali società di intermediazione ivi indicate.
Sezione IV – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente
a. L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto il reclamo all’intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) o all’impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.
Intermediario che entra in contatto con il cliente:
(l’intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)
x | Cognome | Nome | Qualifica | Iscrizione RUI | Intermediario I livello | |
XXXXXXXXXX | XXXXX | Xxxxxxxxxxxxx di intermediario | E000335612 del 03-06-1965 | - | - | |
XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | Xxxxxxxxxx operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario | E000124892 del 12-03-2007 | - | - | |
XXXXXXXXX | XXXXX | Agente | A000124890 del 12-03-2007 | - | - | |
XXXXXX | XXXXXX | Xxxxxxxxxxxxx di intermediario | E000120868 del 12-03-2007 | - | - |
Intermediario per il quale è svolta l’attività:
Ragione sociale: XXXXXXXXX ASSICURAZIONI DI XXXXXXXXX XXXXX Xxxxxxxx: 00 000 0000
Iscrizione RUI: A000124890 del 12-03-2007 Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Sede legale: XXX XX XXX XXXXXXXX 00 X/X - XXXX (XX) Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Sito internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione
a. si dichiara che l’intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione:
GROUPAMA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI
Si dichiara che il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto- legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221:
Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto, l’intermediario:
( ) Fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata;
Indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese:
( ) Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
( ) Distribuisce in modo esclusivo i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:
(x) Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
( ) Fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice:
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
a. natura del compenso (sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie): ( ) Onorario corrisposto direttamente dal cliente:
Importo del compenso o, se non disponibile, metodo per calcolarlo:
(x) Commissione inclusa nel premio assicurativo
( ) Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata):
b. nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite è la seguente (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice):
Con riferimento al contratto specifico, nel caso di polizza RC Auto in virtù di rapporti di libera collaborazione, la misura delle provvigioni percepite è quella indicata in corrispondenza della Tabella in sezione I (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art.131 del Codice).
Nota bene
I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l’applicazione dei Tributi Erariali con un’aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull’assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. “federalismo fiscale”), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.
c. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa di cui alle lettere a. e b. è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.
Sezione IV – Informazione sul pagamento dei premi
a. Con riferimento al pagamento dei premi:
i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiamo quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.
c. Nel caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B, il broker è autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, e, di conseguenza, il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 118 del Codice sulla base di quanto indicato nella tabella allegata relativa al broker o, in alternativa, nella tabella di seguito:
Autorizzazione incasso art. 118 D. Lgs. 209/05 | SI ( ) | NO ( ) |
ALLEGATO 4-ter rev 2
(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
XXXXXXXXX ASSICURAZIONI DI XXXXXXXXX XXXXX
Numero e data di iscrizione al RUI: A000124890 del 12-03-2007
Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a. obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
b. obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza delprodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.