Assicurazione contro i danni all’abitazione da terremoto, alluvione e inondazione
Assicurazione contro i danni all’abitazione da terremoto, alluvione e inondazione
Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)
Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A. Prodotto: # Rischi Catastrofali
Documento realizzato il 1° novembre 2019
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx: indennizza i danni materiali e diretti
– compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Terremoto ai beni assicurati. L’Assicurazione è operante purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’area individuata tra quelle colpite dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Garanzia Alluvione, Inondazione: indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Alluvione, Inondazione, e Flash floods (c.d. “bombe d’acqua”) ai beni assicurati.
È compreso anche l’Indennizzo per i danni alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per allo scopo di impedire od arrestare l’evento dannoso o di limitarne le conseguenze. Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie sopra indicate, sono previste delle spese supplementari.
Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.
Sono operanti esclusivamente le sezioni effettivamente acquistate, entro i limiti delle somme assicurate indicate sulla Scheda di polizza.
Che cosa non è assicurato?
Unità abitative facenti parte di edifici in corso di costruzione, ricostruzione, ampliamento o rifacimento; Fabbricati in stato di abbandono o che non siano in normali condizioni di statica e manutenzione;
Fabbricati che risultassero dichiarati inagibili, con provvedimento dell’Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
Fabbricati costruiti in aree golenali e/o in assenza delle autorizzazioni ad edificare che fossero necessarie in base alla normativa al tempo vigente in materia urbanistica; Fabbricati non adibiti a civile abitazione e/o aventi caratteristiche costruttive difformi rispetto a quelle indicate nelle Condizioni di Assicurazione;
Beni strumentali relativi ad attività professionali, commerciali o artigianali;
Gioielli, Preziosi, Valori e Xxxxxx;
Opere ascrivibili al Fabbricato aventi valore artistico quali, a mero titolo esemplificativo, affreschi, mosaici e statue; Cose mobili poste: all’aperto, negli spazi esterni dell’Unità abitativa, sotto Fabbricati aperti da uno più lati, sotto pensiline o tettoie;
Impianti di irrigazione, decorazioni, festoni e luminarie esterne, ancorché collegati ad impianti a servizio dell’unità immobiliare;
Parchi, alberi, fiori, piante e relativo vasellame, coltivazioni in genere, strade private;
Veicoli a motore, natanti e loro parti, o comunque qualsiasi altro mezzo per cui sia previsto l’obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri, di proprietà, in detenzione od in uso al Contraente, all’Assicurato o a componenti del loro Nucleo familiare; Unità abitative che non siano di proprietà di persone fisiche.
Ci sono limiti di copertura?
Per ciascuna garanzia, l’indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate indicate sulla Scheda di polizza. Inoltre possono essere applicati scoperti e franchigie (espressi in percentuale oppure in valore assoluto), indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o sulla Scheda di polizza, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.
Per il dettaglio delle condizioni di operatività, delle delimitazioni, delle detrazioni e delle esclusioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.
Questa polizza assicura i danni materiali e diretti alle abitazioni civili ed al loro contenuto, causati da eventi di catastrofe naturale quali: Terremoti, Alluvioni, Inondazioni e Flash floods.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale se l’Unità abitativa è ubicata in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell’Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali. Il frazionamento semestrale comporta una maggiorazione del premio annuo del 2% ed in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.
Le garanzie previste dalla presente polizza sono esenti dall’applicazione delle imposte sui premi di assicurazione.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza. Tuttavia, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo al del giorno del pagamento. Se la presente Polizza è stipulata - senza soluzione di continuità – in sostituzione di altra Polizza precedentemente sottoscritta con la Società, riguardante la stessa ubicazione, gli stessi beni assicurati e la stessa garanzia, la nuova Polizza ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione della stessa, mentre nel periodo di venti giorni dalla sottoscrizione della nuova Polizza operano le prestazioni e le Somme assicurate in essere ai sensi della Polizza precedente.
Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.
Come posso disdire la polizza?
Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l’assicurazione di durata annuale è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l’assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.
In caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate. In caso di ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).
Assicurazione contro i danni all’abitazione da terremoto, alluvione e inondazione
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A. Prodotto: # Rischi Catastrofali
Documento realizzato il 1° novembre 2019
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00000 Xxxx (Xxxxxx) – Telefono x00.00.0000.00 – fax x00.00.0000.0000 – Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d’iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Società con unico azionista. Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2018 ammonta a 253,60 milioni di Euro (di cui 125,22 milioni di Euro vita e 128,38 milioni di Euro danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali per 157,60 milioni di Euro (di cui 79,22 milioni di Euro vita e 78,38 milioni di Euro danni). La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2018 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 353,09 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 533,42 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 180,33 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 151,1%. Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 158,89 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 479,24 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 320,35 milioni di Euro ed un Ratio pari al 301,6%. |
Al contratto si applica la legge italiana |
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le informazioni relative alle coperture assicurative previste dal prodotto. Si precisa che, per ciascuna garanzia prestata, l’ampiezza dell’impegno della Società è rapportata alle somme assicurate concordate con l’Assicurato puntualmente indicate nella scheda di polizza. |
TERREMOTO DEL FABBRICATO (garanzia sempre operante) La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Terremoto al fabbricato. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione. È compreso anche l’Indennizzo per i guasti / danni causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l’evento dannoso o di limitarne le conseguenze. La garanzia è prestata nella forma assicurativa a “Valore Intero”. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: non sono previste opzioni con riduzione di premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: è possibile ampliare la copertura assicurando contro il Terremoto anche il CONTENUTO dell’abitazione. La garanzia è prestata nella forma assicurativa a “Primo Rischio Assoluto”. |
ALLUVIONE / INONDAZIONE DEL FABBRICATO (garanzia facoltativa) La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Alluvione, Inondazione e Flash floods (c.d. “bombe d’acqua”) al fabbricato. I danni sono considerati parte di un unico Sinistro se si sono verificati nelle 72 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione. È compreso anche l’Indennizzo per i guasti / danni causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l’evento dannoso o di limitarne le conseguenze. La garanzia è prestata nella forma assicurativa a “Valore Intero”. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO: non sono previste opzioni con riduzione di premio. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: è possibile ampliare la copertura assicurando contro il Alluvione, Inondazione e Flash floods anche il CONTENUTO dell’abitazione. La garanzia è prestata nella forma assicurativa a “Primo Rischio Assoluto”. |
SPESE SUPPLEMENTARI (garanzie sempre valide ed operanti per entrambe le garanzie, se prestate) In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie “Terremoto” o “Alluvione, Inondazione”, sono altresì indennizzate – nella forma assicurativa a “Primo Rischio Assoluto” – le seguenti spese supplementari: |
Se è assicurato solo il FABBRICATO: - spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro; - spese di pernottamento in altra abitazione, albergo, pensione o simili – comprese le spese di custodia per cani e gatti – quando l’abitazione costituisca dimora abituale dell’Assicurato e sia stata dichiarata inagibile dall’Autorità; - onorari a periti e consulenti, nei limiti delle rispettive tariffe di categoria; - spese di trasferimento in taxi, ambulanza od autoveicoli a noleggio per l’Assicurato, il suo Nucleo familiare e gli animali da compagnia, a strutture di primo soccorso in caso di infortunio occorso in occasione dell’evento che ha generato il danno; - spese per saldare i canoni fissi delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e telecomunicazioni regolarmente documentate in bolletta e riferite al periodo di inagibilità dell’Unità abitativa; - spese di riprogettazione del Fabbricato, nonché i costi e gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia che dovessero gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica per la ricostruzione od il ripristino del Fabbricato danneggiato; - spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito in seguito a rottura accidentale - conseguente ad evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza - degli impianti di riscaldamento e condizionamento, comprese le cisterne, al servizio del Fabbricato assicurato. |
Se è assicurato anche il CONTENUTO: - spese per la rimozione, il trasporto, il deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto, quando tali spese si rendano necessarie per indisponibilità o inagibilità dei locali stessi; - rifacimento materiale dei Documenti personali dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare effettivamente danneggiati, compreso il recupero dei suoi dati personali posti su supporti informatici. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Ci sono limiti di copertura? |
Per ciascuna sezione possono essere previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contraente sullo stato e sulla natura dei beni assicurati. Per ciascuna garanzia, l’indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate indicate sulla scheda di polizza. Inoltre, possono essere applicati scoperti e franchigie (espressi in percentuale oppure in valore assoluto) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno. Di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrare il meccanismo di funzionamento della franchigia, dello scoperto e del limite d’indennizzo: La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’Assicurato e può essere espressa in percentuale sulla somma assicurata oppure in cifra assoluta. Alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione. Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 10.000,00 e le condizioni prevedono una franchigia fissa di € 2.000,00, la somma spettante all’Assicurato sarà pari ad € 8.000,00 così determinata: € 10.000,00 – € 2.000,00 = € 8.000,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’Assicurato € 2.000,00. Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’Assicurato e si esprime con una percentuale da calcolare sul danno stesso. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00 ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà di € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; scoperto = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00). Rimarranno, quindi, a carico dell’Assicurato € 1.000,00. Il limite di indennizzo può essere espresso in percentuale sulla somma assicurata oppure in cifra assoluta e rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Può essere per sinistro oppure per anno assicurativo. Se l’importo del danno è superiore al limite d’indennizzo, la differenza resta a carico dell’Assicurato. Ad esempio, se il danno ammonta ad € 10.000,00, ma il limite d’indennizzo previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 8.000,00, la Società sarà tenuta a indennizzare solo fino al concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 8.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’Assicurato la differenza di € 2.000,00. |
Condizioni di operatività delle coperture: Le garanzie sono prestate in base a quanto dichiarato dal Contraente e dall’Assicurato e riportato in Scheda di Polizza. In particolare, l’Edificio contenente l’Unità abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve: - risultare in normali condizioni di statica e manutenzione; - essere adibito a civili abitazioni, uffici o studi professionali per almeno i 2/3 della superficie complessiva; - avere le seguenti caratteristiche costruttive minime: il corpo principale e le relative Dipendenze e/o Pertinenze devono essere costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del Tetto in materiali Incombustibili per almeno 2/3 delle relative superfici (è ammessa la presenza fino a 1/10 per materia plastica espansa o alveolare). Solai e armatura del Tetto comunque costruiti. È tollerato l’impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni, rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali Incombustibili. |
Delimitazioni e detrazioni: a seguire si riportano i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti operanti:
Esclusioni generali relative a tutte le garanzie: la copertura non opera in generale per i danni ai beni assicurati causati da o derivati da: 1. comportamento doloso del Contraente o dell’Assicurato, di appartenenti al loro Nucleo Familiare, dei loro parenti conviventi, dei loro figli o genitori, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; 2. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere; 3. contaminazione, anche da sostanze radioattive o inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo; 4. Fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza; 5. sovraccarico neve; 6. Furto, Rapina, – sia consumati che tentati - appropriazione indebita, ammanchi di qualsiasi genere, sottrazioni, smarrimenti o saccheggi; 7. mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione, mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza; 8. ordinanze o disposizioni di Autorità o Leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto nell’”Oggetto dell’Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione. Sono inoltre esclusi i danni ai beni assicurati verificatisi in occasione di: 9. guerra dichiarata e non, insurrezione, occupazione militare, invasione; 10. confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto; 11. Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dagli eventi coperti dalla presente Polizza; 12. utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici e malware in genere; 13. smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati. Sono infine sempre esclusi, salvo che sia diversamente previsto nella presente Polizza, i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento od uso dei beni assicurati, perdita dei profitti sperati, sospensione del lavoro, mancanza di locazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati. |
Garanzia o bene colpiti da Sinistro | Limiti di Indennizzo | Scoperto o Franchigia | |
Fabbricato: Terremoto | |||
Fabbricato: Alluvione, Inondazione | |||
Contenuto: Terremoto | |||
Contenuto: Alluvione, Inondazione | |||
Contenuto posto nelle Dipendenze | |||
Spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui | |||
Spese di pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili | |||
Rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento del Contenuto | |||
Onorari periti e consulenti | |||
Costi di riprogettazione, oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia | |||
Trasferimenti per infortunio | |||
Canoni fissi utenze | |||
Rimpiazzo combustibile | |||
Rifacimento Documenti personali | |||
Oggetti pregiati (salvo quelli esplicitamente esclusi nelle Condizioni di Assicurazione) |
Esclusioni specifiche relative alla garanzia TERREMOTO: sono esclusi i danni causati o derivati da: 14. bradisismo, eruzione vulcanica, Inondazione, Alluvione, allagamento, xxxxxxxx, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d’aria ad essi conseguenti, cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno, anche se conseguenti a Xxxxxxxxx; 15. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sulle Cose assicurate dagli eventi previsti nell’”Oggetto dell’Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione. Esclusioni specifiche relative alla garanzia ALLUVIONE, INONDAZIONE: sono esclusi i danni causati o derivati da: 16. mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina; 17. cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno; 18. fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento (compresi gli scaldabagni), di condizionamento; fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione; 19. intasamento, traboccamento, rottura o Rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, pubbliche o private, se non direttamente correlati all’evento; 20. umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, gelo ed escursioni termiche anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza; 21. rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti od ai Serramenti dal vento o dalla grandine e, più ingenerale, tutti i danni causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, tromba d’aria, vento e cose da esso trascinate, sollevate, traportate o abbattute, grandine; 22. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sulle Cose assicurate dagli eventi previsti nell’”Oggetto dell’Assicurazione” delle Condizioni di Assicurazione. |
Cosa fare in caso di sinistro?
Prescrizione
I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell’evento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti
Obblighi dell’impresa
I termini entro i quali la Società si impegna a pagare l’indennizzo sono variabili in funzione dell’entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso. Di norma, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni a decorrere da quello in cui è stato concordato l’ammontare dell’indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell’Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Denuncia di sinistro
È fatto obbligo di comunicare il sinistro alla Società entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando se ne è avuta conoscenza. La denuncia di sinistro può essere presentata:
- a mezzo telefono al numero verde 000 00 00 00 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61
- a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
- a mezzo posta elettronica indirizzata a: xxxxxxxx@xxxx.xx
- a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
- rivolgendosi al proprio intermediario
Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.
Il sinistro deve essere comunicato, allegando la documentazione necessaria (es. descrizione dettagliata del danno con data e ora del sinistro, elenco dettagliato delle cose danneggiate, eventuale denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.).
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Quando e come devo pagare? | ||
Prem | o | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
R | mborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Quando comincia al copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Come posso disdire la polizza? | ||
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni | |
Riso | uzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto ai proprietari di abitazioni civili che vogliono proteggere l’immobile ed il suo contenuto per i danni materiali e diretti provocati da terremoti, alluvioni, inondazioni e bombe d’acqua. |
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Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione La quota parte percepita dagli intermediari è stabilita nella misura del 18% del premio imponibile annuo ed in valore assoluto pari a 18,00 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile. Regime fiscale Le garanzie previste dalla presente polizza sono esenti dall’applicazione delle imposte sui premi di assicurazione. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione
Negoziazione assistita
È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l’assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx – xxx.xxxx.xx.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98).
In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. ), PERTANTO DOPO LA SOTTOCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
All’IVASS
Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione: “Assistenza / Reclami”. In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx; fax: x00.00.00000000; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx. Qualora l’intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all’intermediario stesso.
La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All’impresa assicuratrice
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Novembre 2019
[# Rischi Catastrofali]
Contratto di Assicurazione dedicato
alle Abitazioni civili per la copertura dei Rischi di Terremoto, Alluvione ed Inondazione
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx
# RISCHI CATASTROFALI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
1. DEFINIZIONI 2
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 6
2.1 - Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio 6
2.2 - Durata e proroga dell’Assicurazione 6
2.3 - Recesso in caso di Sinistro 6
2.4 - Modifiche dell’Assicurazione 6
2.5 - Altre Assicurazioni 6
2.6 - Dichiarazioni sui Rischi assicurati 6
2.7 - Aggravamento del Rischio 6
2.8 - Diminuzione del Rischio 6
2.9 - Oneri fiscali 6
2.10 - Rinvio alle norme di legge 6
2.11 - Foro competente 6
2.12 - Adeguamento automatico annuale - Indicizzazione 6
2.13 - Assicurazione per conto altrui 7
2.14 - Ispezione delle Cose assicurate 7
2.15 - Recesso da contratti conclusi a distanza 7
2.16 - Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause) 7
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 8
4. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER I RISCHI CATASTROFALI 9
4.1 - Oggetto dell’Assicurazione 9
4.2 - Cose escluse dall’Assicurazione 10
4.3 - Esclusioni 10
4.4 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx e Franchigie 11
5. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 12
5.1 - Obblighi 12
5.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori 12
5.3 - Limite massimo di Indennizzo 12
5.4 - Determinazione del danno 12
5.5 - Assicurazione parziale 13
5.6 - Procedura per la valutazione del danno 13
5.7 - Mandato dei periti 13
5.8 - Anticipo Indennizzi 14
5.9 - Pagamento dell’Indennizzo 14
5.10 - Esagerazione dolosa del danno 14
5.11 - Buona fede 14
5.12 - Rinuncia al diritto di surroga 14
5.13 - Titolarità dei diritti nascenti in Polizza 14
Documento aggiornato a novembre 2019
1. DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell’interpretazione del contratto ed agli effetti delle garanzie prestate:
Abitazione - vedere Unità abitativa
Alluvione, Inondazione: fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Area golenale: la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro. La golena si dice "aperta" quando non ci sono difese tra il fiume e l'argine maestro; si definisce "chiusa" quando è difesa da un argine golenale.
Assicurato: soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione, così come definito come definito dall’Art. 1882 del Codice Civile. Attività professionale: qualsiasi attività non inerente alla vita privata, sia essa o meno a scopo di lucro.
Bed & Breakfast: servizio di alloggio e prima colazione offerti nell’Abitazione assicurata, anche saltuariamente o per periodi stagionali, avvalendosi di collaboratori familiari. L’attività deve essere esercitata in modo non professionale ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti ed ai regolamenti locali.
Contenuto: quanto posto all’interno dell’Unità abitativa assicurata e precisamente: mobilio, arredamento, vestiario, cineprese, machine fotografiche e tutto quanto serve per uso di casa ed uso personale anche se posti nell’ufficio o studio professionale facenti parte dell’Unità abitativa. Sono compresi nel novero di contenuto, se contenuti all’interno dell’Unità abitativa:
• Apparecchiature elettroniche: audiovisivi, computer ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva);
• Collezioni: raccolte ordinate sulla base di particolari criteri o caratteristiche, di oggetti appartenenti ad una stessa specie e categoria;
• Elettrodomestici: Apparecchiature elettroniche, elettriche od elettromeccaniche utilizzate nei lavori domestici o destinate al servizio della persona.
• Gioielli e Preziosi: oggetti d’oro e di platino o montati su questi metalli; pietre preziose, coralli e perle. Orologi, anche in metallo o altri materiali, di valore unitario superiore a € 5.000,00.
• Oggetti pregiati: pellicce, tappeti, quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti d’antiquariato, Collezioni, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, oggetti e servizi d’argento, armi, Cose che abbiano valore artistico.
• Valori e Xxxxxx: Denaro contante, valori bollati senza interesse filatelico, titoli di Stato, obbligazioni di enti Pubblici o Privati, azioni societarie, cambiali, assegni bancari, circolari o postali, libretti di risparmio e simili strumenti incorporanti un diritto di credito
Relativamente alle Pertinenze dell’Unità abitativa sono compresi esclusivamente: mobilio, arredamento, vestiario, attrezzi per il giardinaggio ed attrezzature in genere, provviste e biciclette.
Contraente: soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di Assicurazione. Cose: gli oggetti materiali.
Costo di rimpiazzo: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per rimpiazzare le Cose distrutte e/o danneggiate con altrettante Cose, uguali o equivalenti per rendimento economico.
Dimora abituale: unità immobiliare dove il Contraente o l’Assicurato abbiano residenza anagrafica o, in alternativa, dove gli stessi dimorino continuativamente per la maggior parte dell’anno.
Dimora locata a terzi: unità immobiliare di proprietà del Contraente concessa in locazione, uso o comodato.
Dimora saltuaria: unità immobiliare a disposizione del Contraente o dell’Assicurato non costituente la loro residenza anagrafica; non sono considerate Dimore saltuarie le case in multiproprietà.
Dipendenze e/o Pertinenze: la soffitta, la cantina, l’autorimessa ad uso privato, i locali e gli Edifici minori che completano, anche se separati, l’Edificio principale.
Documenti personali: carta d’identità, passaporto, patente di guida, porto d’armi, carta di debito e/o di credito, tessera sanitaria ed altre tessere o carte nominative per abbonamenti e/o per l’erogazione di servizi.
Edificio: struttura edile entro la quale sono contenuti i locali costituenti le Unità abitative assicurate.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.
Fabbricato: la costruzione edile, comprese le opere di fondazione ed interrati, impianti ed installazioni a servizio dei Fabbricati considerati immobili per natura e destinazione, impianti idrici, elettrici ed elettronici, termici, ascensori e montascale, Infissi, Serramenti, recinzioni, cancelli, tettoie e pensiline,
antenne radiotelevisive, insegne, coibentazioni e rivestimenti di pareti e pavimenti, tende parasole esterne rigidamente fissate, piscine, campi e spazi sportivi e da gioco. È compresa anche l’eventuale quota delle parti di Fabbricato costituenti proprietà comune.
Fenomeni atmosferici: manifestazioni atmosferiche di particolare intensità e/o violenza, comprovabili tramite bollettini metereologici. Fenomeno elettrico: variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine dovuti a cause accidentali.
Flash floods (cosiddette “bombe d’acqua”): rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di beni mobili ed immobili, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.
Frana o Franamento: rapido e violento spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l’esterno del suolo.
Franchigia: parte di danno a carico dell’Assicurato.
Fulmine: fenomeno naturale atmosferico che comporta una scarica elettrica repentina, violenta e visibile.
Furto: impossessarsi di Cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarre profitto per sé o per altri.
Implosione: repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna dei fluidi rispetto alla pressione atmosferica. Incendio: combustione con fiamma al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili: materiali, sostanze o prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova del Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato o al Contraente in caso di Sinistro.
Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di aperture, porte e finestre, destinati ad incorporare i Serramenti.
Intermediario: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Lastre: lucernari, Lastre di cristallo, specchi, mezzo cristallo ed altri materiali trasparenti, anche con iscrizioni o motivi decorativi, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, stabilmente collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili componenti d’arredo.
Limite di Indennizzo: importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esborso da parte della Società in caso di Sinistro.
Massimale: l'obbligazione massima della Società per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o dei danni a Cose od animali.
Nucleo familiare: il Nucleo familiare è composto dall’Assicurato indicato nella Scheda di Polizza e dalle persone che si trovino con lui nelle seguenti condizioni:
a) il coniuge non separato o il partner dell’unione civile, anche se non residenti nella medesima Abitazione;
b) il convivente more uxorio, a condizione che sia residente nella medesima Abitazione (come da stato di famiglia);
c) le altre persone residenti nella medesima Abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, affidamento, adozione e tutela.
Occlusione: la chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.
Pannelli solari termici e/o fotovoltaici: impianto costituito da Pannelli solari termici e/o Pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di acqua calda sanitaria o energia elettrica, compresi eventuali inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato. I Pannelli solari devono essere installati sul Tetto del Fabbricato o su altri minori Fabbricati costituenti le Dipendenze. L’impianto deve essere progettato ed installato a regola d’arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato, dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme tempo per tempo vigenti che ne certifichino la resistenza ai Fenomeni atmosferici anche di forte intensità.
Parti: il Contraente e/o l’Assicurato e la Società.
Partita: insieme dei beni assicurati con un unico capitale o Somma assicurata.
Periodo di Assicurazione: nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per le annualità successive, come il periodo tra due scadenze successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all’anno, il periodo coincide con la durata stessa.
Pertinenze e/o Dipendenze: vedi “Dipendenze e/o Pertinenze”.
Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti condizioni di Assicurazione.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa.
Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l’Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
Rapina: impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Recesso: dichiarazione unilaterale di una delle Parti che fa venir meno il vincolo contrattuale nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
Regola proporzionale: criterio secondo il quale la Società, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l’Indennizzo quando il valore delle Cose assicurate dichiarato in Polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, come previsto all’art. 1907 del Codice Civile.
Rigurgito: riflusso di liquidi all’interno di condutture in senso contrario al flusso ed alla destinazione naturale. Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.
Rivalsa: l’azione esercitata dalla Società per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati.
Scheda di Polizza: documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali del contratto quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più allegati.
Xxxxxx: Xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, a carico dell’Assicurato.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non determinata da Esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d’ariete, cioè l’urto violento provocato in una conduttura dall’immissione d’acqua o dalla sua interruzione, non sono considerati Scoppio.
Serramenti: strutture mobili esterne od interne quali porte, finestre, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinati a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti e soffitti.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. Società: l’impresa assicuratrice, ossia HDI Assicurazioni S.p.A.
Solaio: complesso di elementi costituenti la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature. Somma assicurata: importo che corrisponde al massimo esborso della Società, in relazione a garanzia diverse dalla Responsabilità Civile.
Superficie dei locali: area complessiva in metri quadrati dei locali indicati nella Scheda di Polizza e determinata dalla superficie complessiva calpestabile dei vani che costituiscono i locali e le Dipendenze. Sono escluse dal computo complessivo le superfici occupate da muri pieni e perimetrali, le parti comuni delle abitazioni in condominio, le aree adibite a giardino, orto o parco.
Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze
Terrorismo: qualsiasi atto - incluso ma non limitato all'uso della forza, della violenza e/o alla loro minaccia - commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, che agiscano da sole o per conto di o in connessione con una qualsiasi organizzazione o governo impegnati per scopi politici, religiosi, ideologici o con motivi di tipo etnico, che abbia il fine o l’effetto di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere in pericolo il pubblico o una qualsiasi parte del pubblico.
Tetto: complesso di elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli e gli elementi destinati alla raccolta e smaltimenti di acqua piovana e di trattenimento della neve.
Tipologia abitativa: può essere costituita da:
• Appartamento in condominio: Unità abitativa facente parte di Edificio con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno dell’Edificio;
• Casa a schiera o Villa plurifamiliare: Unità abitativa facente parte di Edificio con altre Unità abitative tra loro contigue, sovrastanti o soprastanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del Fabbricato;
• Villa monofamiliare: Unità abitativa isolata, costituita da un intero Edificio destinato ad Abitazione, con proprio accesso dall’esterno del Fabbricato.
Transazione: accordo con il quale le Parti, in virtù di reciproche concessioni, pongono fine o prevengono una lite tra loro insorta.
Unità abitativa: complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l’intero Fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante, escluso solo il valore dell’area.
Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato stimando: per il Fabbricato le spese necessarie per ricostruirlo integralmente a nuovo, escludendo solo il valore dell’area; per le altre Cose assicurate le spese necessarie per rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
Valore allo stato d’uso: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle Cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
Valore di ricostruzione: la spesa necessaria, considerata al momento del Sinistro, per la riparazione o l’integrale ricostruzione del Fabbricato e delle Dipendenze distrutte e/o danneggiate, con analoghe caratteristiche costruttive, escluso il solo valore dell’area.
Valore intero: forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
2.1 – Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
L’Assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza. Tuttavia, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo al giorno del pagamento.
Se la presente Polizza è stipulata - senza soluzione di continuità – in sostituzione di altra Polizza precedentemente sottoscritta con la Società, riguardante la stessa ubicazione, gli stessi beni assicurati e le stesse garanzie, la nuova Polizza ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione della stessa, mentre nel periodo di venti giorni dalla sottoscrizione della nuova Polizza operano le prestazioni e le Somme assicurate in essere ai sensi della Polizza precedente.
I Premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento, oppure alla Società. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.
L’eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.
2.2 – Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza.
Xxxxx che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è stipulato con tacito rinnovo. In questo caso (tacito rinnovo), in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.
2.3 – Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In tutti i casi la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la parte di Premio, al netto delle imposte, relativa al Periodo di Assicurazione non trascorso.
L’eventuale pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di Recesso di cui al presente articolo.
2.4 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.
2.5 – Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per gli stessi Rischi.
2.6 – Dichiarazioni sui Rischi assicurati
Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il Rischio. La Società presta l’Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2.7 – Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
2.8 – Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.
2.9 – Oneri fiscali
Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto.
2.10 – Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.
2.11 – Foro competente
Per le controversie relative all’interpretazione ed applicazione del presente contratto è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del Consumatore, Assicurato o avente diritto.
2.12 – Adeguamento automatico annuale – Indicizzazione
Salvo che non sia diversamente indicato nella Scheda di Polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione secondo le regole seguenti.
Le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi sono collegati all’”Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati
(FOI)” pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:
• alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di settembre dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
• ad ogni scadenza annuale si effettua il confronto fra l’indice iniziale di riferimento (o quello dell’ultimo adeguamento) e l’indice del mese di settembre dell’anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento rispetto all’indice iniziale o a quello dell’ultimo adeguamento, le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi vengono adeguati in proporzione;
• l’aumento decorre dalla data di scadenza annuale dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti avrà facoltà di rinunciare all'adeguamento; in tal caso le Somme assicurate, i Massimali ed i Premi rimarranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.
Non sono soggetti ad adeguamento i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, i minimi e massimi di Scoperto ed i valori espressi in percentuale.
2.13 – Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile “Assicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta”.
2.14 – Ispezione delle Cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
2.15 – Recesso da contratti conclusi a distanza
In caso di vendita a distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di Recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale. In tal caso, la Società rimborsa la quota di Premio – al netto dell’imposta – per il Periodo di Assicurazione non goduto.
In conformità all’art. 67 duodecies par. 5, lettera c) del Codice del Consumo, il diritto di Recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura.
Il Contraente deve inoltre restituire alla Società i documenti assicurativi in originale.
2.16 - Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire una copertura e nessun assicuratore è tenuto a pagare alcun Sinistro o fornire alcun beneficio conseguente, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Sinistro o la fornitura di tale beneficio possa esporre l’assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite, delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, degli Stati Uniti e/o di qualunque altra legge nazionale in materia di embargo internazionale e sanzioni economiche e commerciali.
3. CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
(dichiarazioni del Contraente sulla cui base è prestata la copertura assicurativa)
In merito a tutti gli aspetti di seguito elencati, le garanzie - per l’Unità abitativa assicurata - sono prestate in base a quanto dichiarato dal Contraente e dall’Assicurato e riportato in Scheda di Polizza.
In particolare:
A) l’Edificio contenente l’Unità abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve risultare:
• essere adibito a civili abitazioni, uffici o studi professionali per almeno i 2/3 della superficie complessiva (compresi i piani sotterranei ed escluso il sottotetto, se vuoto ed impraticabile);
• non essere in corso di costruzione, di ricostruzione o in stato di abbandono, ma anzi in normali condizioni di statica e manutenzione;
B) l’Unità abitativa assicurata, o che contiene le Cose assicurate, deve:
• avere le seguenti caratteristiche costruttive minime:
- il corpo principale e le relative Dipendenze e/o Pertinenze devono essere costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del Tetto in materiali Incombustibili per almeno 2/3 delle relative superfici (è ammessa la presenza fino a 1/10 per materia plastica espansa o alveolare). Solai e armatura del Tetto comunque costruiti. È tollerato l’impiego di materiali combustibili per le impermeabilizzazioni, coibentazioni, rivestimenti e soffittature purché aderenti a strutture in materiali Incombustibili;
• essere adibita a Dimora abituale o saltuaria dell’Assicurato, oppure da lui concessa a terzi in locazione, comodato d’uso od usufrutto. Nel solo caso di Dimora abituale:
- è ammessa la compresenza di locali adibiti a studio professionale od ufficio, ove l’Assicurato svolga la propria attività, purché questi occupino una superficie non superiore ad 1/3 del totale;
- è ammessa la compresenza di locali destinati dall’Assicurato ad attività di ricezione (affittacamere o Bed & Breakfast), purché esercitata a norma di legge e con un numero massimo di posti letto pari a 6;
• appartenere ad una delle seguenti Tipologie abitative:
a) Appartamento in condominio;
b) Casa a schiera o Villa plurifamiliare;
c) Villa monofamiliare.
Nel caso in cui si tratti di Appartamento in condominio, il piano in cui è posta l’Unità abitativa assicurata può essere:
a) seminterrato, piano terreno o piano rialzato;
b) piano intermedio;
c) attico e/o superattico.
Il piano andrà indicato senza tener conto di Dipendenze o Pertinenze quali box e cantine e, in caso di Unità abitativa su più piani, considerando il piano più basso.
Le eventuali Dipendenze o Pertinenze sono comunque assicurate se ad esclusiva disposizione dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare e purché destinate a contenere Cose di utilizzo domestico, inclusi i mezzi di circolazione, e/o attrezzature per le attività del tempo libero. Esse devono essere intercomunicanti con l’Unità abitativa, oppure poste entro il raggio di 200 mt da essa;
• risultare di superficie:
a) inferiore ai 100 mq;
b) compresa tra i 100 ed i 150 mq;
c) superiore ai 150 mq;
• essere parte di un Edificio (se trattasi di Appartamento in condominio, Casa a schiera o Villa plurifamiliare), o costituire essa stessa Edificio (se trattasi di Villa monofamiliare), con anzianità di costruzione – quale risultante dall’iscrizione al catasto – che, all’atto della stipula della Polizza, risulti essere:
a) inferiore ai 5 anni;
b) compresa tra i 5 anni ed i 15 anni;
c) superiore ai 15 anni.
E’ ammesso il caso che il Contraente dichiari di non conoscere l’età dell’Edificio in cui è inserita l’Unità abitativa assicurata, purché tale dichiarazione risulti dalla Scheda di Polizza.
4. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER I RISCHI CATASTROFALI
4.1 - Oggetto dell’Assicurazione
(cosa assicuriamo ed a fronte di quali eventi)
In riferimento all’Unità abitativa la cui ubicazione e le cui caratteristiche sono descritte in Scheda di Polizza, si intendono assicurati - a seconda delle opzioni esercitate dal Contraente – i beni descritti nelle Definizioni alle voci Fabbricato e Contenuto (o entrambe).
Relativamente al Contenuto, se assicurato, l’Indennizzo è subordinato al fatto che il Sinistro, seppure causato da uno degli eventi garantiti dalla presente Xxxxxxx, abbia danneggiato anche il Fabbricato e che tale danno al Fabbricato sia indennizzabile sempre ai sensi della presente Polizza.
Ciò premesso, la Società indennizza, entro le Somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza, nei Limiti di Indennizzo, con gli Scoperti e le Franchigie previsti dall’art. “4.4 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx e Xxxxxxxxxx”, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi “Terremoto” o “Alluvione, Inondazione”, di seguito descritti, ancorché originati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o delle persone delle quali quest’ultimo debba rispondere.
4.1.1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)
La Società indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Terremoto ai beni assicurati. L’Assicurazione è operante purché il Fabbricato assicurato si trovi in un’area individuata tra quelle colpite dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo Sinistro, purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione.
E’ compreso anche l’Indennizzo per i guasti / danni alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l’evento dannoso o di limitarne le conseguenze.
4.1.2. Garanzia Alluvione, Inondazione
(valida solo se richiamata nella Scheda di Polizza)
La Società indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Alluvione, Inondazione e Flash floods (cosiddette “bombe d’acqua”) ai beni assicurati.
I danni causati da Alluvione, Inondazione e Flash floods, sono considerati parte di un unico Sinistro se si sono verificati nelle 72 ore successive ad un medesimo evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, purché avvenuti nel Periodo di Assicurazione.
E’ compreso anche l’Indennizzo per i guasti / danni alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l’evento dannoso o di limitarne le conseguenze.
4.1.3. Spese supplementari
(sempre valida ed operante per entrambe le garanzie, se prestate)
In caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie “Terremoto” o “Alluvione, Inondazione”, la Società rimborsa, a Primo rischio assoluto ed entro i Limiti di Indennizzo previsti:
1) le spese sostenute per:
a) demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire alla più vicina discarica autorizzata, od a quella imposta dall’Autorità competente, i residui del Sinistro;
b) pernottare in altra Abitazione, albergo, pensione o simili – comprese le spese di custodia per cani e gatti – per il solo tempo strettamente necessario ed a condizione che i locali costituenti e/o contenenti i beni assicurati siano adibiti a Dimora abituale dell’Assicurato e siano stati dichiarati inagibili dall’Autorità; nessun Indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
c) corrispondere gli onorari a periti e consulenti, nei limiti delle rispettive tariffe di categoria;
d) trasferire in taxi, ambulanza od autoveicoli a noleggio, l’Assicurato, i componenti del Nucleo familiare e gli animali da compagnia, a strutture di primo soccorso in caso di infortunio occorso in occasione dell’evento che ha generato il danno;
e) saldare i canoni fissi delle utenze di energia elettrica, gas, acqua e telecomunicazioni regolarmente documentate in bolletta e riferite al periodo di inagibilità dell’Unità abitativa, purché dichiarata dalle Autorità e protrattasi per oltre 30 giorni dalla data del Sinistro indennizzabile ed entro il periodo massimo di 180 giorni;
f) la riprogettazione del Fabbricato, nonché i costi e gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia che dovessero gravare sull’Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica per la ricostruzione od il ripristino del Fabbricato danneggiato in base alle disposizioni, incluse le norme antisismiche, vigenti alla data di stipula della Polizza. Costi ed oneri dovuti a disposizioni entrate in vigore successivamente alla stipula della Polizza saranno rimborsati nei limiti di quanto l’Assicurato sarebbe tenuto a pagare in base alla normativa vigente alla data di stipula della Polizza. Gli oneri dei progettisti sono inclusi nei limiti delle tariffe di categoria.
E’ compreso il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito in seguito a rottura accidentale - conseguente ad evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza - degli impianti di riscaldamento o di condizionamento, comprese le cisterne, purché tali impianti o cisterne siano al servizio del Fabbricato assicurato.
2) nel caso in cui risulti assicurato il Contenuto, saranno rimborsate le spese sostenute per:
g) la rimozione, il trasporto, il deposito presso terzi ed il ricollocamento del Contenuto posto all’interno dei locali, quando tali spese si rendano necessarie per indisponibilità o inagibilità dei locali stessi dichiarata dalle Autorità;
h) il rifacimento materiale dei Documenti personali dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare effettivamente danneggiati, compreso il recupero dei suoi dati personali posti su supporti informatici, con esclusione dei danni riferiti a valore artistico, scientifico o di affezione e purché tali spese siano state sostenute entro 12 mesi dall’evento che ha generato il danno Indennizzabile.
4.2 - Cose escluse dall’Assicurazione
(beni che non assicuriamo)
Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa i danni subiti da:
1. Unità abitative che non siano di proprietà di persone fisiche;
2. pensiline e tettoie. Fabbricati in costruzione o in fase di ampliamento o di rifacimento;
3. Cose mobili poste all’aperto o poste sotto Fabbricati aperti da uno più lati, sotto pensiline o tettoie. Cose mobili, in genere, situate negli spazi esterni dell’Unità abitativa assicurata;
4. parchi, alberi, fiori, piante e relativo vasellame, coltivazioni in genere, strade private;
5. impianti di irrigazione, decorazioni, festoni e luminarie esterne, ancorché collegati ad impianti al servizio dell’unità immobiliare;
6. Fabbricati che risultassero dichiarati inagibili, con provvedimento dell’Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
7. Fabbricati costruiti in assenza delle autorizzazioni ad edificare che fossero necessarie in base alla normativa al tempo vigente in materia urbanistica;
8. Fabbricati costruiti in Aree golenali, relativamente agli eventi previsi all’art. “4.1.2. Garanzia Alluvione, Inondazione”;
9. beni strumentali ed attrezzature relativi ad Attività professionali, commerciali od artigianali, anche se esercite dal Contraente, dall’Assicurato o da componenti del loro Nucleo familiare;
10. Gioielli, Preziosi, Valori e Xxxxxx;
11. opere ascrivibili al Fabbricato aventi valore artistico quali, a mero titolo esemplificativo, affreschi, mosaici e statue fisse;
12. oggetti e Collezioni di interesse storico o artistico, se di valore unitario superiore ad Euro 50.000,00;
13. veicoli a motore, natanti e loro parti, o comunque qualsiasi altro mezzo per cui sia previsto l’obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri, di proprietà, in detenzione od in uso al Contraente, all’Assicurato o a componenti del loro Nucleo familiare.
4.3 - Esclusioni
(eventi che non assicuriamo)
4.3.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie
Sono sempre esclusi i danni ai beni assicurati causati da o derivati da:
1. comportamento doloso del Contraente o dell’Assicurato, di appartenenti al loro Nucleo Familiare, dei loro parenti conviventi, dei loro figli o genitori, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
2. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere;
3. contaminazione, anche da sostanze radioattive o inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
4. Fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del Fulmine, a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza;
5. sovraccarico neve;
6. Furto, Rapina - sia consumati che tentati - appropriazione indebita, ammanchi di qualsiasi genere, sottrazioni, smarrimenti o saccheggi;
7. mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione, mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Polizza;
8. ordinanze o disposizioni di Autorità o Leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all’art. “4.1 - Oggetto dell’Assicurazione”.
Sono inoltre esclusi i danni ai beni assicurati verificatisi in occasione di:
9. guerra dichiarata e non, insurrezione, occupazione militare, invasione;
10. confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto;
11. Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dagli eventi coperti dalla presente Polizza;
12. utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici e malware in genere;
13. smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati.
Sono infine sempre esclusi, salvo che sia diversamente previsto nella presente Polizza, i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento od uso dei beni assicurati, perdita dei profitti sperati, sospensione del lavoro, mancanza di locazione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.
4.3.2. Esclusioni specifiche relative alla garanzia “Terremoto” (art. 4.1.1.)
Oltre a quanto previsto all’art. 4.3.1., sono esclusi i danni causati o derivati da:
14. bradisismo, eruzione vulcanica, Inondazione, Alluvione, allagamento, xxxxxxxx, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d’aria ad essi conseguenti, cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno, anche se conseguenti a Xxxxxxxxx;
15. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sulle Cose assicurate dagli eventi previsti all’art. “4.1.1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx”.
4.3.3. Esclusioni specifiche relative alla garanzia “Alluvione, Inondazione” (art. 4.1.2.)
Oltre a quanto previsto all’art. 4.3.1., sono esclusi i danni causati o derivati da:
16. mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
17. cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno;
18. fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento (compresi gli scaldabagni), di condizionamento; fuoriuscita di acqua da impianti automatici di estinzione;
19. intasamento, traboccamento, rottura o Rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico, quali fognature, pubbliche o private, se non direttamente correlati all’evento;
20. umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, gelo ed escursioni termiche anche se conseguenti ad eventi coperti dalla presente Xxxxxxx;
21. rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti od ai Serramenti dal vento o dalla grandine e, più ingenerale, tutti i danni causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, tromba d’aria, vento e cose da esso trascinate, sollevate, traportate o abbattute, grandine;
22. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto sulle Cose assicurate dagli eventi previsti all’art. “4.1.2. Garanzia Alluvione, Inondazione”.
4.4 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx e Franchigie
Le garanzie previste in Polizza sono prestate con i Limiti di Xxxxxxxxxx, le Franchigie e gli Scoperti indicati nella tabella seguente.
Garanzia o bene colpiti da Sinistro | Limiti di Indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Fabbricato: Terremoto | 80% della Somma assicurata per Fabbricato | Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per Fabbricato |
Fabbricato: Alluvione, Inondazione | 80% della Somma assicurata per Fabbricato | Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per Fabbricato, con il minimo di € 5.000,00. |
Contenuto: Terremoto | 100% della Somma assicurata per Contenuto | Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per Contenuto |
Contenuto: Alluvione, Inondazione | 100% della Somma assicurata per Contenuto, ridotto al 20% per il solo Contenuto posto in locali interrati e seminterrati | Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per Contenuto, con il minimo di € 5.000,00. |
Contenuto posto nelle Dipendenze | 20% della Somma assicurata per Contenuto, con il massimo di € 1.000,00 per singolo oggetto | Franchigia pari al 10% della Somma assicurata per Contenuto, con il minimo di € 5.000,00 per Alluvione, Inondazione |
Spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui | 10% dell’importo del danno indennizzabile con il massimo di Euro 10.000,00 per evento, con il limite di: • € 10.000,00 per “Spese di demolizione sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui”; • € 5.000,00 per “Spese di pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili”; • € 5.000,00 per “Rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento del Contenuto”. | == |
Spese di pernottamento in altra Abitazione, albergo, pensione e simili | ||
Rimozione, trasporto, deposito e ricollocamento del Contenuto | ||
Onorari periti e consulenti | 2% dell’Indennizzo con il massimo di € 2.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Costi di riprogettazione, oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia | € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Trasferimenti per infortunio | € 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Canoni fissi utenze | € 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Rimpiazzo combustibile | € 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Rifacimento Documenti personali | € 1.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
Oggetti pregiati (salvo quelli esplicitamente esclusi all’art. 4.2) | € 25.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione | == |
5.1 - Obblighi
5. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve:
• fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo le norme e nei limiti dell’art. 1914 del Codice Civile;
• darne avviso alla Società entro 5 giorni dall’evento o da quando egli ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell’evento, la causa presunta del Sinistro, l’entità approssimativa del danno ed il numero di Polizza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. La denuncia di Xxxxxxxx può essere effettuata alla Società secondo una delle seguenti modalità:
A mezzo telefono al numero verde: | 000.00.00.00 |
A mezzo fax al numero verde: | 000.00.00.00 |
A mezzo posta indirizzata a: | HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00000 Xxxx |
A mezzo posta elettronica indirizzata a: | |
A mezzo posta elettronica certificata, solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a: | |
Rivolgendosi al proprio Intermediario | |
Per informazioni sui Sinistri rivolgersi al numero verde: 000.00.00.00 oppure al proprio Intermediario |
L’Assicurato o il Contraente sono inoltre tenuti obbligatoriamente ad osservare le seguenti disposizioni:
• denunciare tempestivamente, anche al debitore, la distruzione o il danneggiamento di titoli di credito nonché esperire – ove la legge lo consenta
– la relativa procedura di ammortamento;
• conservare e tenere a disposizione della Società, sino ad avvenuta liquidazione del danno, le tracce ed i residui del Sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
• predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose distrutte o danneggiate, nonché uno stato particolareggiato delle altre Cose esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dalla Società o dai periti per le loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la riduzione dell’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
5.2 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali Xxxxxxxxxx, escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore eventualmente insolvente, superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto senza tenere conto di eventuali Xxxxxxxx e/o Franchigie il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall’importo così calcolato.
Xxxx intendersi comunque esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
5.3 - Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi derivanti dalla garanzie elencate all’art. “4.1.3. Spese supplementari”.
5.4 - Determinazione del danno
L’ammontare del danno ed il relativo Indennizzo vengono stabiliti, al momento del Sinistro, separatamente per Fabbricato e Contenuto e secondo i seguenti criteri:
• si stima il Valore a nuovo;
• si stima il Valore allo stato d’uso, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
• si determina l’eventuale differenza fra i due valori di cui ai punti precedenti, che costituisce il supplemento d’indennità.
Quando è dovuto il supplemento d’indennità, si procede con l’indennizzare dapprima il Sinistro in base al Valore allo stato d’uso. Il pagamento del supplemento è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:
• in caso di rimpiazzo, in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rimpiazzo, purché questo si verifichi entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o della perizia redatta ai sensi dell’art. “5.7 - Mandato dei periti”;
• in caso di ricostruzione, in fasi successive non inferiori a 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall’Assicurato e purché (salvo comprovata condizione di impossibilità non imputabile al Contraente od all’Assicurato) l’inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all’Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del Fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per la Società.
Fermo quanto stabilito dall’art. “5.5 - Assicurazione Parziale”, si conviene che:
• qualora la Somma assicurata, al momento del Sinistro, risulti superiore od uguale al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità verrà riconosciuto integralmente;
• qualora la Somma assicurata, al momento del Sinistro, risulti inferiore al Valore a Nuovo ma superiore al Valore allo stato d’uso, per cui risulta assicurata solo una parte del supplemento di indennità, il supplemento stesso verrà ridotto in proporzione al rapporto esistente tra la parte di supplemento di indennità effettivamente assicurata ed il supplemento di indennità nel suo intero;
• qualora la Somma assicurata, al momento del Sinistro, risulti uguale o inferiore al Valore allo stato d’uso, il supplemento di indennità non verrà riconosciuto.
In caso di coesistenza di più Assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse.
Relativamente al Contenuto, si conviene che:
a) Apparecchiature elettroniche, cineprese, macchine fotografiche ed Elettrodomestici:
• se trattasi di beni funzionanti e reperibili sul mercato, il Valore a nuovo verrà riconosciuto soltanto per i beni acquistati da non più di 24 mesi, riconoscendosi negli altri casi il Valore allo stato d’uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato comprovata da idonea documentazione (quale, a titolo esemplificativo, garanzia, fattura, ricevuta o scontrino fiscale);
• se trattasi di beni fuori catalogo ma funzionanti ed utilizzabili, si farà riferimento al prezzo di acquisto più basso disponibile sul mercato per apparecchi quanto più assimilabili od equivalenti per prestazione e caratteristiche rispetto al catalogo del produttore o di analoghi marchi;
• se trattasi di beni fuori uso od inutilizzabili al momento del Sinistro, non è previsto alcun Indennizzo.
b) oggetti d’arte o di antiquariato, Collezioni, oggetti fuori uso od inservibili diversi da Apparecchiature elettroniche ed Elettrodomestici, capi di vestiario, biancheria personale o di casa:
• non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la garanzia è prestata in base all’effettivo valore (Stato d’uso) al momento del Sinistro. In particolare, per le Collezioni la Società pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, escluso qualsiasi deprezzamento della Collezione stessa o di sue parti.
Se l’Assicurazione è prestata al Valore a nuovo, l’Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il Costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.
Se l’Assicurazione è prestata al Valore allo stato d’uso, l’Indennizzo riconosciuto per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore che il bene stesso aveva al momento del Sinistro.
Relativamente al Fabbricato, si conviene che qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d’impiego non comune, la stima del suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente.
5.5 - Assicurazione parziale
Se dalle valutazioni fatte ai sensi dell’art. “5.4 - Determinazione del danno” risulta che i valori di una o più categorie assicurate, considerate ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le relative Somme assicurate, maggiorate del 10%, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna categoria assicurata relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con Somme assicurate riguardanti altre categorie assicurate.
Il presente articolo non si applica alla Partita Contenuto le cui coperture assicurative sono prestate a “Primo rischio assoluto”.
5.6 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno e la determinazione dell’Indennizzo possono essere concordati direttamente dalle Parti. In alternativa, di comune accordo tra le Parti, l’ammontare del danno e la determinazione dell’Indennizzo possono essere concordati mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
In caso di disaccordo, i periti ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo è sempre ripartita a metà.
5.7 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il Rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l’esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e stimare il valore che le Cose assicurate, sia danneggiate sia illese, avevano al momento del Sinistro;
e) procedere alla quantificazione del danno, sulla base dei criteri stabiliti all’art. “5.4 - Determinazione del danno” e redigere idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l’erogazione di un supplemento di indennità.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale di perizia, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti d) ed e) sono da considerarsi come espressione della volontà delle Parti e quindi vincolanti per le Parti stesse, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi previsti dalla legge, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
5.8 - Anticipo Indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite.
Tale acconto non potrà mai essere superiore ad € 500.000,00.
L’acconto è dovuto a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sinistro stesso e che l’importo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
La determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata non considerando il criterio di valutazione a Valore a nuovo.
Qualora fosse pendente un procedimento giudiziario in relazione al Sinistro, il Contraente o l’Assicurato hanno diritto ad ottenere il pagamento dell’anticipo anche in mancanza del certificato di chiusura dell’istruttoria, a condizione che presentino una fidejussione bancaria o assicurativa di gradimento della Società a garanzia della restituzione dell’importo, maggiorato di interessi e spese, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o da sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura o del diritto all’Indennizzo.
5.9 - Pagamento dell’Indennizzo
Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l’ammontare dell’Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga tramite bonifico o assegno bancario quanto dovuto, salvo che:
a) alla Società venga notificato un provvedimento giudiziario o altro atto relativo al Sinistro nei modi stabiliti dalla legge;
b) sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione;
c) vi sia opposizione da parte dei creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle Cose assicurate, ai sensi dell’art. 2742 del Codice Civile.
5.10 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che dolosamente esagera l’ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate Cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette Cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, ovvero che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del Sinistro, perde il diritto all’Indennizzo.
5.11 - Buona fede
L’omissione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il Rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto all’integrale Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.
Alla Società spetterà il maggior Premio, proporzionale all’eventuale maggior Rischio emerso, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata o manifestata.
5.12 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso parenti od affini dell’Assicurato, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici purché l’Assicurato stesso non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile.
5.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
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Mod. P5821 – Ed. 11/2019