CONTRATTO DI DISPONIBILITA’
COMUNE DI OSIMO
PROVINCIA DI ANCONA
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE UFFICIO TECNICO Tel. x000000000000 Fax: x000000000000
xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx - e-mail: xx.xx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx
CONTRATTO DI DISPONIBILITA’
PER LA COSTRUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI OSIMO DI UN NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO IN XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxx 0 “SCHEMA DI CONTRATTO”
SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ RELATIVO ALLA “COSTRUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMUNE DI OSIMO DI UN NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO IN FRAZIONE CAMPOCAVALLO”
L'anno …........, addì …........, del mese di …........, in Osimo (AN) e nella Residenza Municipale sita in......... …………………………………………………………..n........
Avanti a …......................, nato a ( ) il / / , Segretario Comunale
titolare del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa, nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono comparsi i Sigg.:
- ….........................., nato a ….................. Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo (AN), domiciliato per la funzione presso la Sede Comunale, con sede in Osimo (AN), Piazza del Comune, 1 - C.F , il
quale dichiara di agire esclusivamente per conto del Comune di Osimo, che rappresenta, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in forza del decreto..........................................., di seguito nel presente atto denominato “Stazione Appaltante o UTILIZZATORE”;
- ......................................, nato a ….................( ) il / / , domiciliato per la
carica in …............... …………………in qualità di di seguito
nel presente contratto denominato " o CONCEDENTE”.
D’ora innanzi ….................................. e la Stazione Appaltante vengono congiuntamente denominate anche le “Parti” e, singolarmente, anche la “Parte”.
I Comparenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo tra di loro e con il mio consenso all’assistenza di testimoni e con questo atto convengono quanto segue:
Art. 1. Premesse
PREMESSO CHE:
- con deliberazione C.C. n° del è stato approvato il Programma Triennale OO.PP. 2013/2015 all'interno del quale è stato inserito l'intervento di costruzione e messa a disposizione del Comune di Osimo di un nuovo complesso scolastico in frazione Campocavallo;
- è stata bandita la gara con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la: “Costruzione e messa a disposizione del Comune di Osimo di un nuovo complesso scolastico in frazione Campocavallo”;
- con determinazione n°
del
detta gara veniva
aggiudicata definitivamente a
;
con sede in
TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO
QUANTO SEGUE:
Art. 2. Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 3. Oggetto del Contratto
Il Concedente.....................................concede in contratto di disponibilità all'Utilizzatore, che accetta, l'uso del nuovo complesso scolastico di Campocavallo come risulterà a seguito della progettazione e realizzazione dello stesso e secondo le indicazioni del Capitolato Prestazionale allegato al presente contratto e facente parte integrante e sostanziale dello stesso.
Il concedente si impegna alla progettazione definitiva, esecutiva ed alla realizzazione dell'intervento alle condizioni di cui al presente contratto. L'opera che verrà ad esistenza sarà di proprietà del concedente, con ogni consequenziale obbligo a carico dello stesso. Una volta realizzata l'opera sarà messa a disposizione dell'Utilizzatore e dovrà essere garantita la costante fruibilità della stessa, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti nel contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.
Art. 4. Decorrenza e durata del Contratto
Terminata l’esecuzione dei lavori e dopo il collaudo di cui cui all'art. 8, l'Utilizzatore sottoscriverà il verbale di messa a disposizione delle opere. Il contratto di disponibilità, pertanto, decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà una durata complessiva di anni 30 (trenta) decorrenti dalla stipula, oltre al tempo di progettazione ed esecuzione dei lavori come da offerta redatta in sede di gara. Il Concedente si fa carico, a suo rischio e a sue spese, di mettere a disposizione l'opera perfettamente ultimata e collaudata entro …....... giorni (pari a quelli offerti in sede di gara) dalla sottoscrizione del presente contratto.
Art. 5. Documenti facenti parte del contratto e norme regolatrici
Il contratto di disponibilità viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
a) il capitolato prestazionale, come sottoscritto in sede di gara;
b) il progetto preliminare offerto in sede di gara;
c) l’offerta economica;
d) l’offerta tempi.
Il presente rapporto contrattuale è poi regolato dagli artt. 3 comma 15-bis.1 e 160ter del D.Lgs. n° 163/06 e ss.mm.ii.. La gestione del presente contratto è altresì regolamentata dalle disposizioni del Codice Civile.
Inoltre il Concedente è tenuto al rispetto di ogni normativa applicabile attinente la realizzazione e la gestione dell’opera, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene ed ogni disposizione, condizione o adempimento previsti dalla normativa vigente per le costruzioni private e per la conduzione degli immobili.
Art. 6. Obblighi del Concedente
a. Principali obblighi del Concedente.
Il Concedente assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell’opera per il periodo di messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice.
Sono a carico del Concedente:
1. La redazione del progetto definitivo ed esecutivo (redatto ai sensi del D.P.R. n° 207/10 e ss.mm.ii.) e delle eventuali varianti in corso d’opera, in conformità alla disciplina che regola l’attività edilizia, risultando tuttavia esonerato dal contributo di costruzione di cui all’art. 17 del D.P.R. n° 380/01 e ss.mm.ii.. Il rilascio dei necessari atti autorizzatori (permesso edilizi, nulla osta, ecc) per il progetto e le eventuali varianti in corso d’opera sono acquisiti a cura del Concedente, previo nulla osta dell'Utilizzatore (ai fini del rispetto delle prescrizioni del Capitolato prestazionale) e, ove prescritto, delle terze autorità competenti. In capo al Concedente resta la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti senza alcun aggravio economico a carico dell’Utilizzatore. Il Concedente assume il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti. Il Concedente assume inoltre l'onere di promuovere ed ottenere ogni autorizzazione, permesso e/o nulla osta dalle competenti autorità necessarie alla costruzione ed alla messa a disposizione del plesso scolastico.
2. L’esecuzione dei lavori occorrenti per la realizzazione dell’opera, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti ivi compresa la fornitura e/o istallazione di tutti gli arredi, attrezzature e complementi d'arredo così come definiti e concordati nel capitolato prestazionale ed eventualmente concordati con la Direzione didattica. Il Concedente è altresì tenuto ad eseguire modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti prescritte dall'Utilizzatore affinché vengano garantite le caratteristiche funzionali essenziali previste dal presente contratto, pena la risoluzione dello stesso. Il Concedente non potrà invocare alcuna maggiorazione al corrispettivo stabilito nel contratto in conseguenza del superamento degli standard di accettazione dell’opera previsti nel capitolato prestazionale.
3. La messa a disposizione dell’opera con cui egli assume a proprio rischio l’onere di assicurare all'Utilizzatore la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo altresì l’allestimento degli arredi necessari allo svolgimento dell’attività didattica come previsto dal capitolato prestazionale. Tutti gli arredi e le attrezzature, obbligatoriamente forniti e messi a punto dal Concedente, dovranno possedere idonea certificazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dalla/e ditta/e presso la/le quale/i l’Utilizzatore intenderà effettuare la propria fornitura. , la perfetta manutenzione straordinaria e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. In particolare dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione tecnica dell’opera in tutti i suoi aspetti.
4. Il Concedente inoltre assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente per la gestione del presente contratto.
b. Responsabilità del Concedente.
1. Il Concedente rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del contratto di disponibilità, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente
contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
2. Il Concedente rimane responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati all'Utilizzatore e/o ai suoi dipendenti e consulenti e/o agli utenti del complesso scolastico, a diretta conseguenza delle attività del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di gestione del contratto di disponibilità.
c. Ulteriori obbligazioni del Concedente.
Il Concedente si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Utilizzatore in relazione a:
1. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera, con indicazione della relativa causa, tra cui indisponibilità per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'Utilizzatore, e delle misure che si intendono adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
2. l’instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concedente ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concedente di adempiere le obbligazioni di cui al presente contratto;
3. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla gestione del contratto di disponibilità in essere, ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione. Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere effettuate al Responsabile del Procedimento nominato nella fase di esecuzione dell’opera (progettazione e costruzione) e al Responsabile del Contratto durante la fase di esercizio dell’opera. Infine il Concedente si impegna ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva, previdenziale e fiscale.
Art. 7. Oneri a carico del Concedente
Oltre a tutti gli oneri di cui il Concedente si fa carico, derivanti dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità contrattuali di cui al precedente art. 5, egli è tenuto a corrispondere ai professionisti incaricati tutti gli oneri individuati nelle spese derivanti da eventuali espropri, spese per l’espletamento di servizi tecnici (geologo, progettazione e validazione), spese derivanti dall’attività di collaudo tecnico amministrativo in capo all’Amministrazione, spese sostenute per commissioni e incarichi inerenti l’appalto nei termini di legge (parcelle vistate dagli ordini professionali) mediante le modalità di pagamento stabilite negli articoli successivi.
L’ammontare totale delle spese sopra elencate dovrà essere corrisposto ai singoli creditori dietro richiesta, autorizzazione e visto del Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante ogni qual volta lo stesso ne faccia richiesta.
Il concedente dovrà provvedere a proprie spese, alla costituzione di un patrimonio destinato ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti del codice civile ove conferire l'intera opera oggetto del contratto di disponibilità e recepire nel patrimonio gli oneri posti a carico del concedente in base al contratto di disponibilità. Ciò al fine di evitare, in qualsiasi mese, che l'immobile possa rientrare in procedure concorsuali di qualsiasi tipo (Fallimento, etc..)
Art. 8. Obblighi dell'Utilizzatore
a. Principali obblighi dell'Utilizzatore
L'Utilizzatore, al saldo delle somme di cui agli Art 12 si impegna a pagare con puntualità al Concedente il canone di disponibilità come stabilito sempre dal successivo Art. 12;
b. Responsabilità dell'Utilizzatore.
L'Utilizzatore è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, dal personale scolastico al Concedente, per l'intera durata del contratto.
Art. 9. Attuazione del Contratto
a. FASE DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA.
La realizzazione dell’opera è a rischio e spese del Concedente il quale si assume l’onere della progettazione e dell’esecuzione dell’opera. Il Concedente ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e sopravvenuti; il rilascio dei necessari atti autorizzatori (permesso edilizi, nulla osta, ecc) per il progetto e le eventuali varianti in corso d’opera sono acquisiti a cura del Concedente, previo nulla osta dell'Utilizzatore (ai fini del rispetto delle prescrizioni del Capitolato prestazionale) e, ove prescritto, delle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico del Concedente. Rimane pertanto inteso che l'Utilizzatore non ha il diritto di imporre modifiche progettuali e varianti durante l’esecuzione dei lavori se non quelle finalizzate all’accettazione dell’opera da parte del Comune di Osimo, stabilite sulla base del capitolato prestazionale.
b. VARIAZIONI E MODIFICHE, COLLAUDO E MESSA A DISPOSIZIONE. Tutte le variazioni e le modifiche previste nel presente contratto rientrano nell’attività di collaudo posta in capo all'Utilizzatore, volta a verificare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, in quanto l’adempimento degli impegni dell’Amministrazione resta in ogni caso condizionato dal positivo controllo della realizzazione dell’opera ed alla messa a disposizione della stessa. L’attività di collaudo è operata da un tecnico abilitato, individuato dall'Utilizzatore, incaricato del monitoraggio costante dell’esecuzione dei lavori, anche a garanzia degli enti finanziatori.
Il Concedente è tenuto a rendere edotto il Collaudatore circa le informazioni generali dei lavori, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, date di inizio e fine lavori, cronoprogramma, atti autorizzativi e relative scadenze ed in generale tutte quelle informazioni necessarie alla redazione di un relativo cronoprogramma delle visite, che, in linea di massima, coincideranno con la conclusione delle principali lavorazioni e che verranno stabilite previo accordo tra le parti a mezzo di comunicazione scritta. Alla visita dovranno essere presenti il Collaudatore, in rappresentanza dell'Utilizzatore, il direttore dei lavori ed il coordinatore per la sicurezza incaricati dal Concedente, i quali sottoscriveranno un relativo verbale di visita. Al termine di ciascuna visita, entro e non oltre 5 (cinque) giorni, il collaudatore trasmette al Concedente e per conoscenza all'Utilizzatore, la propria relazione sul comportamento del Concedente relativamente al rispetto delle prescrizioni del capitolato prestazionale, allegando il relativo verbale di
visita. Nella relazione egli può prescrivere, ai soli fini del rispetto puntuale del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, delle modificazioni, varianti e rifacimento dei lavori eseguiti, consigliando un termine congruo per l’esecuzione di detti lavori. Poiché l’accettazione dell’opera da parte dell'Utilizzatore è subordinata al positivo controllo degli standard prestazionali minimi e poiché le prescrizioni saranno unicamente volte ad assicurare le caratteristiche funzionali essenziali dell’opera, la successiva visita da parte del Collaudatore verrà stabilita solo qualora il Concedente avrà provveduto alla correzione di vizi evidenti e di mancanze compromettenti il buon esito del presente contratto. Conseguentemente, qualora il Concedente non intenda adeguarsi alle prescrizioni entro i successivi 30 (trenta) giorni dal termine stabilito con il Collaudatore, egli trasmetterà la propria verifica con esito negativo all'Utilizzatore, il quale avrà la facoltà di appellarsi al diritto di risoluzione del presente contratto.
L’ultima visita che precede il collaudo finale sarà stabilita all’effettiva conclusione dei lavori e prima che il Concedente abbia effettuato la dichiarazione di fine lavori all’ufficio edilizia privata, in modo da evitare che le eventuali prescrizioni comportino la riapertura di una nuovo procedimento edilizio.
Nel caso in cui, d’altra parte, tutte le verifiche fossero state evase con esito positivo, il Collaudatore, una volta ottenuti tutti i documenti relativi alla fine dei lavori ed attestanti la conformità dell’opera alle disposizioni cogenti (certificato di agibilità), stabilisce entro il termine di 15 (quindici) giorni una visita di collaudo finale, da svolgersi alla presenza del Collaudatore, dell'Utilizzatore e del Concedente o suo delegato, che ne sottoscriveranno relativo verbale.
Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla visita finale, il Collaudatore redige l’attestazione di conformità al capitolato prestazionale allegando una relazione di collaudo finale e la trasmette all'Utilizzatore.
Il Collaudatore ha la facoltà di rilasciare un’attestazione di conformità al capitolato prestazionale con riserva nei casi in cui, fermo restando le caratteristiche funzionali dell’opera, si rilevino delle prestazioni inferiori a quelle stabilite nel capitolato prestazionale sottoscritto dal Concedente.
In base ad una valutazione qualitativa e quantitativa delle riserve, in sostituzione dell’applicazione del deprezzamento del canone, di cui all’art. 44 comma 6 del D.L. n° 1/12 convertito nella L. n° 27/12, il Collaudatore, sentito il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, procede all'escussione della polizza nella misura massima del 10% dell'importo assicurato pari ad €. , come precisato nel capitolato prestazionale.
È altresì compito del Collaudatore, durante la visita di collaudo finale, accertare gli eventuali vizi sopravvenuti tra l’ultima visita e la visita finale, che possano compromettere la disponibilità dell’opera.
In tal caso egli adopererà le stesse misure descritte per le prescrizioni in corso d’opera, con aggravio di oneri per il Concedente che dovrà di conseguenza presentare eventuale nuova istanza di permesso edilizio/Scia.
Tutti gli oneri finanziari derivanti da eventuali ritardi nella consegna dell’opera di cui alla succitata circostanza saranno a carico del Concedente.
Emanato il certificato finale di collaudo ed evasi positivamente tutti i controlli, l’opera può considerarsi a disposizione dell'Utilizzatore, il quale a partire dal giorno stesso della consegna sarà tenuto agli obblighi di cui all’Art 10.
c. FASE DI ESERCIZIO DELL’OPERA
La fase di esercizio dell’opera coincide con l’effettiva messa a disposizione della stessa. Per messa a disposizione si intende l’onere assunto a proprio rischio dal Concedente di assicurare all'Utilizzatore la costante fruibilità dell’opera nei tempi e con le modalità previste dal presente contratto. Rimane in capo al Concedente le gestione tecnica dell’opera per tutto il periodo di messa a disposizione essendo la disponibilità della stessa subordinata al corretto funzionamento del complesso scolastico in tutte le sue parti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle strutturali, architettoniche, impiantistiche e più in generali funzionali.
In particolare è a carico del Concedente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera e di tutte le sue parti, come disciplinato dagli articoli 1575 e seguenti del codice civile in considerazione della natura privatistica dell’opera.
Rimangono in capo all'Utilizzatore tutti i servizi relativi all’attività scolastica e la gestione delle utenze.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Concedente è consapevole che l'Utilizzatore riterrà l’opera parzialmente o totalmente indisponibile:
- nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera per manutenzione della stessa o comunque quando l’esecuzione della manutenzione sia incompatibile con le attività scolastiche previste;
- per vizi compromettenti la funzionalità dell’opera o per qualsiasi altro motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'Utilizzatore.
A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da parte del Concedente è dovuta una cauzione da prestarsi secondo le modalità di cui all’Art 14.
Durante la fase di esercizio dell’opera l’Utilizzatore procederà alla nomina di un referente tecnico, responsabile del contratto il cui compito sarà quello di monitorare il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali del Concedente durante la messa a disposizione dell’opera.
In particolare il responsabile del contratto dovrà occuparsi:
- di verificare periodicamente lo stato di fruibilità dell’opera sulla base del fascicolo del fabbricato;
- rilevare eventuali guasti e vizi sopravvenuti e comunicarli al Concedente richiedendone l’intervento;
- segnalare situazioni di grave rischio e pericolo per gli utenti dell’opera e dichiarare lo stato di indisponibilità parziale o totale dell’opera.
Per l’esercizio delle sue funzioni il responsabile del contratto si relazionerà solo ed esclusivamente con un tecnico appositamente ed espressamente nominato dal Concedente nel verbale di messa a disposizione dell’opera.
In tutti i casi suesposti il mancato intervento da parte del Concedente per il ripristino delle condizioni di fruibilità e di sicurezza costituisce grave inadempienza contrattuale punibile con l’escussione della polizza da parte dell'Utilizzatore in misura proporzionale all’entità del vizio o alla ripetitività dell’inosservanza da parte del Concedente.
In particolare, per quanto riguarda:
- la mancata manutenzione periodica di cui al precedente punto a, qualora essa non sia la causa immediata dell’indisponibilità della struttura o costituisca condizione di rischio e pericolo per gli utenti, al Concedente viene recapitato per iscritto un sollecito a voler intervenire entro e non oltre il termine di cinque giorni lavorativi e compatibilmente con lo svolgimento delle attività scolastiche. In caso di mancato intervento, al Concedente viene inflitta una penale proporzionale all’abbassamento
degli standard prestazionali dell’opera che tale inadempienza comporta. L’incidenza della penalità è stabilita sulla base del capitolato prestazionale allegato al presente contratto. Alla fine dell’esercizio annuale, la somma delle penalità accumulate, autorizza l'Utilizzatore all’escussione della polizza di cui all’Art 14.b nella misura in cui è stato stabilito dal capitolato prestazionale. Le somme escusse potranno essere accantonate per ripristinare le condizioni prestazionali iniziali o per far fronte agli eventuali interventi di cui al successivo punto e, di cui potrebbe doversi far carico l'Utilizzatore a causa dell’incuria del Concedente e nel caso in cui l’entità del danno non sia coperta totalmente dal valore assicurato.
- il ritardato intervento su chiamata, rispetto ai tempi concordati, comporta una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 5 giorni, trascorsi i quali, il Responsabile del Contratto determina di intervenire autonomamente dandone preavviso al Concedente. L'Utilizzatore otterrà un rimborso da parte del Concedente pari al costo sostenuto dall'Utilizzatore per intervenire autonomamente e maggiorato del 10% a titolo di indennizzo del disagio causato. ˜ il mancato intervento in situazioni pregiudizievoli per la salute e la sicurezza degli utenti, derivante da cause imputabili al Concedente, comporta l’ordine da parte dl Responsabile del Contratto dell’immediata escussione della polizza in essere. Qualora il valore assicurato non corrisponda al danno subito possono ricorrere le condizioni di risoluzione del contratto.
Art. 10. Canone di disponibilità
Il Concedente del contratto di disponibilità è retribuito con il seguente corrispettivo, soggetto a rivalutazione monetaria secondo le previsioni del contratto e così specificate:
- Il canone di disponibilità è fissato in €/anno oltre I.V.A. per anni 30 da pagarsi mediante rate annuali posticipate al 31.12 (data valuta concedente) di ogni anno. La prima rata sarà corrisposta alla prima scadenza successiva alla data del verbale di messa a disposizione dell'opera. Il canone è soggetto a rivalutazione annuale nella misura del 75% dell’indice ISTAT FOI rilevato alla data del 1° gennaio di ogni anno. Qualora non vi sia coincidenza tra la messa a disposizione e le date del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, in riferimento esclusivamente alla prima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra la messa a disposizione e la prima scadenza utile di pagamento; in riferimento esclusivamente all’ultima rata, la stessa sarà dovuta nella misura proporzionale per il periodo di tempo intercorrente tra l’ultima scadenza utile di pagamento e la risoluzione del contratto di disponibilità.
- In caso di ritardo nel pagamento dei canoni, saranno dovuti all’esecutore esclusivamente gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002.
- I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dall’esecutore nel rispetto della legge n. 136/2010.
- Laddove l'Utilizzatore nel corso del rapporto contrattuale in oggetto risultasse beneficiario di contributi, finanziamenti etc..destinabili all’opera, potrà destinare gli stessi: a diminuzione dell'entità dei canoni ovvero all’eventuale riconoscimento di contributo in corso d’opera di cui all’art. 160 ter comma 1) lettera b) del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. con conseguente rideterminazione dei canoni annui.
L’Utilizzatore dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del Concedente, a istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. n° 385/93 e ss.mm.ii..
Art. 11. Penali
a. Penali in caso di mancato raggiungimento degli standard prestazionali in fase di realizzazione.
Nei casi in cui, in base alle risultanze del certificato di attestazione di cui all'art. 8 di conformità al capitolato prestazionale, si verifichi il mancato raggiungimento degli standard offerti in sede di gara vengono applicate le penali secondo quanto stabilito nel capitolato prestazionale, mediante escussione della polizza proporzionalmente alla riduzione del valore dell’opera in termini qualitativi e quantitativi. Sono fatte salve le caratteristiche essenziali dell’opera che ne comportino comunque l’accettazione da parte dell'Utilizzatore.
b. Penali in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali in fase di esercizio dell’opera.
Durante la messa a disposizione dell’opera si procederà all’escussione polizza in proporzione all’entità dell’inadempienza, come stabilito di seguito, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a. Nei casi di omessa manutenzione di tanti punti in percentuale quanti sono quelli attribuiti alla riduzione delle prestazioni che l’opera subisce in conseguenza del mancato intervento, per ciascuna delle categorie previste dal capitolato prestazionale e secondo le prescrizioni ivi indicate nella parte II: “Fase di esercizio dell'opera”.
b. Nei casi di mancato intervento a seguito di chiamata, dell’importo pari a quello sostenuto dall'Utilizzatore per intervenire autonomamente e maggiorato del 10% a titolo di indennizzo al disagio causato.
Art. 12. Garanzie
a. Cauzione definitiva in fase di esecuzione
Il Concedente, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto ha costituito, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di €. 1.844.262,30.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concedente, l'Utilizzatore avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.
Il Concedente deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l'Utilizzatore abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.
b. Cauzione definitiva in fase di esercizio dell’opera.
Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte del Concedente è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio, pari al valore del canone annuo, e con le modalità di cui all'articolo 113 del D lgs 163/06 e s.m.i.; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
c. Polizza danni.
Dalla data di inizio di messa a disposizione da parte del Concedente all'Utilizzatore è dovuta una polizza assicurativa, di importo pari al valore dell'opera, stipulata, a spese e carico del Concedente, avente validità di 30 anni, a garanzia di qualsiasi danno e responsabilità causati all'Utilizzatore da crollo, franamento, cedimento del terreno, gelo, atti vandalici o dolosi, terremoto, alluvione, fulmini, eventi atmosferici, incendio,
perimento, rovina totale o parziale dell’opera o da qualsiasi evento di forza maggiore che possa incidere negativamente sulla fruibilità dell'opera, o su porzioni di essa, dopo la sua messa a disposizione.
Art. 13. Estinzione anticipata prima della messa a disposizione dell'opera
- In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte dell'Utilizzatore e non attribuibile a responsabilità del Concedente dal presente contratto di disponibilità, prima della messa a disposizione dell'opera, l'Utilizzatore dovrà provvedere a rimborsare al Concedente tutte le somme che la stessa avrà anticipato a qualsiasi titolo per l’esecuzione dei lavori e/o per le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo connessi al presente contratto.
- In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte del Concedente e non attribuibile a responsabilità dell’Utilizzatore dal presente contratto di disponibilità, prima della messa a disposizione dell'opera, il Concedente dovrà:
o restituire all’Utilizzatore tutte le aree concesse in diritto di superficie ed i volumi in essere alla data di stipula del presente contratto nelle medesime condizioni facendosi carico di tutto gli oneri necessari al ripristino dello stato e dei luoghi;
o provvedere ad indennizzare l’Utilizzatore di tutti gli oneri finanziari derivanti dalla risoluzione contrattuale ivi compresi quelli sostenuti per la nuova localizzazione delle attività didattiche.
Art. 14. Estinzione anticipata dopo la messa a disposizione dell'opera
In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte dell'Utilizzatore dal presente contratto di disponibilità e comunque non derivanti da colpa o responsabilità del Concedente, dopo la messa a disposizione dell'opera, quindi dopo il verbale di messa a disposizione dell’opera, il Concedente avrà diritto al pagamento dei canoni residui scaduti e non saldati.
In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte Concedente dal presente contratto di disponibilità e comunque non derivanti da colpa o responsabilità dell’Utilizzatore, dopo la messa a disposizione dell'opera, quindi dopo il verbale di messa a disposizione dell’opera, l’Utilizzatore rientra nella piena proprietà di tutte le aree concesse in diritto di superficie, che si estingue per confusione, e dei volumi ancorché edificati, senza che il Concedente abbia nulla a pretendere a titolo di risarcimento.
Art. 15. Spese, imposte e tasse
Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico esclusivo del Concedente nel rispetto delle normative di volta in volta vigenti.
Art. 16. Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13/08/2010 n. 136 e D.L. 12/11/2010 n. 187)
Ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il Conducente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della succitata legge, causa di risoluzione di diritto del presente contratto. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante una comunicazione
scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento. Gli estremi del conto corrente dedicato utilizzato per ricevere i pagamenti e gli estremi dei soggetti che possono operare su tale conto sono indicati nella comunicazione acquisita agli atti dall'Utilizzatore quale parte integrante anche se non materialmente allegata al presente contratto.
Art. 17. Foro competente in via esclusiva
Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine al presente Contratto o comunque derivante dal Contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Ancona.
Art. 18. Elezione di domicilio
Le parti eleggono domicilio come segue: ..........................................................................
..................................................................................................................................
Art. 19. Modifiche
Il presente Contratto costituisce l'unica regolamentazione dei rapporti tra le Parti e sostituisce qualsiasi altra regolamentazione intercorsa tra le stesse. Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente Contratto dovranno essere convenute per iscritto tra le Parti.
Art. 20. Regime fiscale
A tutti gli effetti di legge il presente contratto è soggetto al regime fiscale di applicazione dell’imposta IVA ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 223/2006 convertito in Legge 11 agosto 2006 n. 248 trattandosi di attività di impresa.
Art. 21. Registrazione
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del
D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e s.m.i. trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
Io sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario in calce alla presente pagina.
Scritto con sistema di videoscrittura da persona di mia fiducia e si compone di n.
...................pagine e sin qui della presente.