Mia Pensione
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IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO È COMPOSTO DAL REGOLAMENTO,
DALLA NOTA INFORMATIVA (COMPRENSIVA DI GLOSSARIO), DAL DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI,
DAL DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
E DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
AvvertenzA: primA dellA sottoscrizione leggere AttentAmente lA notA informAtivA
Piano Individuale Pensionistico (PIP)
Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 5091
edizione marzo 2019
AXA Assicurazioni S.p.A.
AREA RISERVATA
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PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO (PIP)
FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE INDIVIDUALE ATTUATA MEDIANTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252 DEL 5 SETTEMBRE 2005)
DELIBERATO DA AXA ASSICURAZIONI S.P.A. IN DATA 23.05.2013 ISCRITTO ALL’ALBO DEI FONDI PENSIONE AL NUMERO 5091
regolamento
edizione 2019
Axa Assicurazioni S.p.A.
PAGINA BIANCA
SCHEMA DI REGOLAMENTO
INDICE
pag.
Parte I) Identificazione e scopo del PIP
Art.1 - Denominazione 5
Art.2 - Istituzione del PIP 5
Art.3 - Scopo 5
Parte II) Caratteristiche del PIP e modalità di investimento
Art.4 - | Regime della forma pensionistica | 6 |
Art.5 - | Destinatari | 6 |
Art.6 - | Scelte di investimento | 6 |
Art.7 - | Spese | 7 |
Parte III) Contribuzione e prestazioni
Art.8 - Contribuzione 8
Art.9 - Determinazione della posizione individuale 8
Art.10 - Prestazioni pensionistiche 9
Art.11 - Erogazione della rendita 10
Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale 11
Art.13 - Anticipazioni 11
Art.14 - Altre prestazioni assicurative 12
Parte IV) Profili organizzativi
Art.15 - Separatezza patrimoniale e contabile 13
Art.16 - Responsabile 13
Art.17 - Conflitti di interesse 13
Parte V) Rapporti con gli aderenti
Art.18 - Modalità di adesione 14
Art.19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti 14
Art.20 - Comunicazioni e reclami 14
Parte VI) Norme finali
Art.21 - Modifiche al Regolamento 15
Art.22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e
di modifiche delle caratteristiche del PIP 15
Art.23 - Rinvio 15
Allegato: Disposizioni in materia di Responsabile 16
PAGINA BIANCA
PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP
Art. 1 – Denominazione
1 Il “Xxx Xxxxxxxx Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione”, di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
Art. 2 – Istituzione del PIP
1 Il PIP è stato istituito dalla compagnia “AXA Assicurazioni S.p.A.”, di seguito definita “Compagnia”.
2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”.
3 Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
4 La Compagnia ha sede in Milano.
Art. 3 – Scopo
1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine, la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
Art. 4 – Regime della forma pensionistica
1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 – Destinatari
1 L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.
Art. 6 – Scelte di investimento
1 Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Xxxx X e di Xxxx XXX, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all’art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l’individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all’art. 2 del citato decreto.
2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell’aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e/o al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione.
4 L’investimento delle risorse delle gestioni interne separate/fondi interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall’art. 6 comma 5-bis, lett. c), del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli aderenti.
5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
6 L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie la gestione interna separata/fondo interno, ovvero le combinazioni degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’aderente.
7 In caso di “ Rendita integrativa temporanea anticipata” la porzione di posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nella linea di investimento più prudente individuata dalla compagnia e indicata nella nota informativa, salvo diversa scelta dell’aderente; questi può successivamente variare la linea nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
Art. 7 – Spese
1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.
2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
a) spese relative alla fase di accumulo:
a.1) direttamente a carico dell’aderente:
- in percentuale sui versamenti;
a.2) indirettamente a carico dell’aderente, come prelievo sul rendimento della gestione interna separata;
a.3) indirettamente a carico dell’aderente, come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno;
b) spese in cifra fissa collegate all’esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
b.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento;
b.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell’art. 12 comma 2 del presente Regolamento;
b.3) per il conseguimento delle anticipazioni di cui all’art. 13 del presente Regolamento;
c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all’art. 11 del Regolamento.
d) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative di cui all’art. 14 del Regolamento.
e) spese relative alla Prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX).
In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.
3 Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio delle gestioni interne separate/fondi interni possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
5 Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
6 Nella redazione della Nota informativa, il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 – Contribuzione
1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’aderente.
2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
3 L’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
4 E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5 L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale
1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all’art. 7 comma 2 lett. a.1 e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie.
3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’aderente e/o in base al rendimento dei fondi interni nella quale risulta investita.
4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota dei fondi interni, le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell’aderente, la Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all’ultima rivalutazione. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita in fondi interni, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
7 Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l’importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valore.
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche
1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell’art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3 Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4 L’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5 L’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore ai 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6 Nel corso dell’erogazione della XXXX l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7 Nel caso non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di XXXX, l’aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
8 In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la XXXX si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
9 L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10 L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12 L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’art. 12, commi 6 e 7.
Art. 11 – Erogazione della rendita
1 A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2 L’aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
– una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate);
– una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all’aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
– una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all’aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l’aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l’impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull’andamento della mortalità della popolazione italiana.
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1 L’aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2 L’aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
d) riscattare l’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
3 Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l’aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX) la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.
Art. 13 – Anticipazioni
1 L’aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4 Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’aderente e in qualsiasi momento.
6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Art. 14 – Altre prestazioni assicurative
In caso di decesso prima del pensionamento, la posizione individuale che verrà erogata agli eredi o ai diversi beneficiari indicati sarà comprensiva di una maggiorazione in funzione dell’età come meglio indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Tale copertura è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell’adesione senza costi aggiuntivi per l’Aderente.
PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI
Art. 15 – Separatezza patrimoniale e contabile
1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, ‘patrimonio del PIP’), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
2 Il patrimonio del PIP è destinato all’erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall’IVASS.
4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.
Art. 16 – Responsabile
1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto.
2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.
Art. 17 – Conflitti di interesse
1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 18 – Modalità di adesione
1 L’adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2 L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
3 Dell’avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all’aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all’eventuale versamento effettuato.
4 L’adesione al PIP comporta l’integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell’art. 22 del Regolamento.
Art. 19 – Trasparenza nei confronti degli aderenti
1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti delle gestioni interne separate/fondi interni, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13 e tutte le altre informazioni utili all’aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l’invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell’aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.
Art. 20 – Comunicazioni e reclami
1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.
PARTE VI – NORME FINALI
Art. 21 – Modifiche al Regolamento
1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell’interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all’art. 22.
Art. 22 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP
1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l’aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l’introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l’aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l’interesse degli aderenti.
3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.
Art. 23 – Rinvio
1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.
ALLEGATO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE
Art. 1 – Nomina e cessazione dall’incarico
1 La nomina del Responsabile spetta all’organo amministrativo della compagnia istitutrice del PIP (di seguito “Compagnia”). L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell’organo di controllo della Compagnia.
4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell’incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.
Art. 2 – Requisiti e incompatibilità
1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione dell’incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2 L’incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
b) l’incarico di amministratore della Compagnia.
Art. 3 – Decadenza
1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l’accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
Art. 4 – Retribuzione
1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall’organo amministrativo all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.
2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.
Art. 5 – Autonomia del Responsabile
1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell’incarico e all’adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l’accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell’organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.
Art. 6 – Doveri del Responsabile
1 Il Responsabile vigila sull’osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell’esclusivo interesse degli aderenti.
2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse delle gestioni interne separate/ fondi interni in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:
i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti delle gestioni interne separate/fondi interni avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:
i) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
ii) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;
c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:
i) l’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell’adesione al PIP sia durante il rapporto;
ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
iv) l’adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l’erogazione della rendita e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.
4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.
Art. 7 – Rapporti con la COVIP
1 Il Responsabile:
a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l’organizzazione adottata per l’adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l’esecuzione dell’incarico, dei risultati dell’attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l’anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all’organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all’attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 8 – Responsabilità
1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
3 All’azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.
PAGINA BIANCA
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO (PIP)
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP n. 5091
NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI CLIENTI
depositata presso la COVIP in data 29 marzo 2019
LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA SI COMPONE DELLE SEGUENTI QUATTRO SEZIONI:
• SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE
• SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
• SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
• SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA, REDATTA DA AXA ASSICURAZIONI S.P.A. IN CONFORMITÀ
ALLO SCHEMA PREDISPOSTO DALLA COVIP, NON È SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE DELLA COVIP MEDESIMA.
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE
SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE 25
Presentazione di Xxx Xxxxxxxx 25
Elementi di identificazione 25
Indicatore sintetico dei costi 31
SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 33
Perché una pensione complementare 33
L’investimento e i rischi connessi 35
Le proposte di investimento 35
Modalità di impiego dei contributi 37
Le prestazioni pensionistiche 38
Cosa succede in caso di decesso 39
Le prestazioni assicurative 40
In quali casi puoi disporre del capitale
Il riscatto della posizione maturata 40
Il trasferimento ad altra forma
pensionistica complementare 40
I costi connessi alla partecipazione 41
I costi nella fase di accumulo 41
L’indicatore sintetico dei costi 41
I costi nella fase di erogazione 42
La valorizzazione dell’investimento 43
Comunicazione agli iscritti 44
La mia pensione complementare 44
SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 46
Glossario dei termini tecnici utilizzati 53
SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 54
Xxx Xxxxxxxx - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione
Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente
Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
Telefono: 02/48084.376
Fax: 02/48084.668
Sede di AXA Assicurazioni S.p.A.: Xxxxx Xxxx, 00 – 20154 – Milano (MI)
La Nota informativa, il Regolamento e le condizioni generali di contratto sono resi disponibili gratuitamente nell’apposita sezione del sito internet della Compagnia e presso i soggetti incaricati del collocamento.
Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipa- zioni e ogni altra informazione generale utile all’iscritto.
Può essere richiesta alla Compagnia la spedizione dei suddetti documenti.
N.B.: Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del piano pensionistico e il rapporto tra la Compagnia e l’iscritto sono contenute nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto, dei quali ti raccomandiamo pertanto la lettura.
Contribuzione
La misura e la periodicità di contribuzione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) sono scelte libera- mente dall’aderente al momento dell’adesione e possono essere successivamente variate.
I contributi sono definiti in cifra fissa. Nel corso dell’anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.
I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza ob- bligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso (v. sezione Ca- ratteristiche della forma pensionistica complementare).
La prestazione pensionistica complementare
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una rendita, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.
Al momento dell’adesione ti è consegnato il documento “La mia pensione complementare”, versione stan- dardizzata, utile per avere un’idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.
Le tipologie di rendita e le relative condizioni che MIA PENSIONE ti propone sono riportate nel fascicolo in- formativo, disponibile sul sito web del fondo.
Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richie- dere l’intero importo della prestazione in forma di capitale.
In qualsiasi momento puoi richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Xxxx invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un’anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un’anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.
Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel Documento sulle anti- cipazioni, disponibile sul sito web del fondo.
Trascorsi due anni dall’adesione a MIA PENSIONE puoi richiedere di trasferire la tua posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che inte- ressano in modo sostanziale le caratteristiche di MIA PENSIONE.
Per vicende legate alla tua vita lavorativa (es.: disoccupazione), ti è consentito di riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al rag- giungimento della pensione.
In caso di decesso prima del pensionamento la posizione individuale che verrà erogata ai tuoi eredi o ai di- versi beneficiari che ci avrai indicato sarà maggiorata di una quota pari all’1%, se il decesso avviene entro il 60° anno di età, ovvero allo 0,5% per età superiori. Tale copertura è obbligatoria e si attiva automatica- mente al momento dell’adesione. XXX PENSIONE prevede inoltre la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa che copre i rischi di invalidità e/o morte. La sottoscrizione di tale copertura è facoltativa, puoi quindi decidere liberamente se avvalertene o meno.
Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione e sulle Prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nel Regolamento, disponibili sul sito web del fondo.
Proposte di investimento
XXX PENSIONE ti propone le seguenti linee di investimento:
– Gestriv Previdenza – Gestione assicurativa interna separata
– Previdenza Small Cap - Fondo assicurativo interno
– Previdenza Megatrend – Fondo assicurativo interno
I contributi che l’Aderente decide di investire potranno essere impiegati nella Gestione Interna Separata e/o in uno o entrambi i Fondi interni.
Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.
È importante che tu conosca le caratteristiche dell’opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento.
Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica di lungo periodo.
Se scegli un’opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).
Se scegli invece un’opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.
Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.
La Gestione Interna Separata “Gestriv Previdenza” è destinata ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell’iscritto, la porzione di montante relativo alla prestazione anticipata in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX) non ancora erogata.
Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulla politica di investimento di ciascun comparto nella Nota informativa, disponibile sul sito web del fondo.
Gestione Interna Separata Gestiriv Previdenza
COMPARTO GARANTITO
ORIZZONTE TEMPORALE MEDIO
(tra 5 e 10 anni)
La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è ormai prossimo alla
pensione e sceglie un compart con garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio.
Caratteristiche della garanzia: La garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non inferiore allo 0,50% solo nel caso in cui venga versato il TFR. Per i flussi di contribuzione versati nel corso dell’anno e delle somme eventualmente percepite (anticipazioni o riscatto parziale) tale importo viene considerato pro-rata. Qualora non venga conferito il TFR, tale importo minimo di rivalutazione sarà pari a 0,00%.
Data di avvio dell’operatività del comparto: 30 novembre 2007 Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 405.886.844,90 Rendimento netto del 2018: 0,81%
Rendimento medio annuo composto Composizione del portafoglio al 31.12.2018
3,00%
100%
2,00%
1,00%
GESTIRIV PREVIDENZA
Titoli di stato e obbligazioni
Obbligazioni Azioni
0,00%
3 anni
5 anni
10 anni
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark
Fondo assicurativo interno Previdenza Euro Small Cap
COMPARTO AZIONARIO
ORIZZONTE TEMPORALE MEDIO-LUNGO
(tra 10 e 15 anni)
Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l’investimento in OICR orientati prevalentemente verso
azioni di Società a bassa capitalizzazione principalmente dell’area Euro.
Data di avvio dell’operatività del comparto: 29 maggio 2014 Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 5.944.241,90 Rendimento netto del 2018: -13,68%
Rendimento medio annuo composto Composizione del portafoglio al 31.12.2018
3 anni
5 anni
10 anni
2,00%
100%
1,00%
0,00%
- 1,00%
Obbligazioni Azioni
- 2,00%
PREVIDENZA EURO SMALL CAP Benchmark
Fondo assicurativo interno Previdenza Megatrend
COMPARTO AZIONARIO
ORIZZONTE TEMPORALE MEDIO-LUNGO
(tra 10 e 15 anni)
Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo
termine attraverso l’investimento a livello globale in OICR orientati verso azioni di Società che operano nei settori sanitario, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dei materiali per l’industria ed edilizia
e nei servizi di pubblica utilità.
Data di avvio dell’operatività del comparto: 29 maggio 2014 Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 6.146.721,11 Rendimento netto del 2018: -5,60%
Rendimento medio annuo composto Composizione del portafoglio al 31.12.2018
4,00%
100%
3,00%
2,00%
Obbligazioni Azioni
1,00%
0,00%
3 anni
5 anni 10 anni
PREVIDENZA MEGATREND Benchmark
MIA PENSIONE – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione ISCRITTO ALL’ALBO TENUTO DALLA COVIP CON IL N. 5091
SCHEDA DEI COSTI
(in vigore dal 01-04-2019)
La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull’ade- rente a MIA PENSIONE nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pen- sionistica. Pertanto, prima di aderire a MIA PENSIONE, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.
Singole voci di costo
Tipologia di costo Importo e caratteristiche Spese di adesione non previste
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:
Direttamente a carico dell’aderente una percentuale pari al 3,50% dei contributi versati, prelevata
all’atto di ciascun versamento, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi. Tali costi si riducono al 2,50% nel caso in cui la posizione individuale sia alimentata da flussi derivanti da TFR. Tali costi non vengono mai applicati in caso di trasferimento da altro Fondo.
Indirettamente a carico dell’aderente (1):
Gestiriv Previdenza
Previdenza Euro Small Cap
Previdenza Megatrend
1,50% come prelievo sul rendimento annuale della gestione interna separata durante la fase di accumulo. Qualora il rendimento lordo della gestione interna separata Gestiriv Previdenza fosse superiore al 6,00%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo superiore allo stesso 6,00%;
2,20% del patrimonio del fondo interno, su base annua, considerato nel valore di quota ad ogni valorizzazione e prelevato settimanalmente pro-quota dal patrimonio.
2,20% del patrimonio del fondo interno, su base annua, considerato nel valore di quota ad ogni valorizzazione e prelevato settimanalmente pro-quota dal patrimonio.
(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio dei comparti possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di xxxxxxxxx, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.
Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione):
Anticipazione | 70€ |
Trasferimento ad altra forma pensionistica | 50€ |
Riscatto per decesso | non previste |
Altri riscatti | 70€ |
Rendita integrativa temporanea anticipata (XXXX) 5€ (Rata trimestrale) Riallocazione della posizione individuale non previste Riallocazione del flusso contributivo non previste
N.B. Per maggiori informazioni v. sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’
Indicatore sintetico dei costi (ISC)
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità delle linee di MIA PENSIONE, è riportato per ciascuna linea di investimento l’ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.
L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.
2 anni | 5 anni | 10 anni | 35 anni | |
Gestiriv Previdenza (1) | 4,57% | 2,82% | 2,17% | 1,68% |
Previdenza Euro Small Cap | 5,26% | 3,52% | 2,88% | 2,38% |
Previdenza Megatrend | 5,26% | 3,52% | 2,88% | 2,38% |
Linee di investimento
Anni di permanenza
(1) L’indicatore include il costo per la garanzia di rendimento.
ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.
È importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascuna linea. Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pen- sionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).
Per consentirti di comprendere l’onerosità delle linee di investimento, nel grafico seguente l’ISC di ciascuna linea di MIA PENSIONE è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con ri- ferimento alla fine di ciascun anno solare.
L’onerosità di MIA PENSIONE è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.
Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.
Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (xxx.xxxxx.xx).
Milano Marzo 2019
MIA PENSIONE - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione Sezione II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare
Informazioni generali
Perché una pensione complementare
Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l’opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri Paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l’età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in cre- scita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una ‘pensione complementare’, puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell’età lavorativa.
Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo ‘Il regime fiscale’).
Lo scopo di Mia Pensione
Xxx Xxxxxxxx ha lo scopo di consentirti di percepire una pensione complementare (‘rendita’) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse, nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra quelle le proposte che Xxx Xxxxxxxx ti offre.
Come si costruisce la pensione complementare
Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua posizione individuale (cioè, il tuo capitale per- sonale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti.
Durante tutta la c.d. ‘fase di accumulo’, cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la ‘posizione individuale’ rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo.
Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella c.d. ‘fase di erogazione’, cioè per tutto il resto della tua vita.
La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo ‘In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento’).
4
Le modalità di costituzione della posizione individuale sono indicate nella Parte III del
Regolamento.
Il Responsabile
La struttura organizzativa di Mia Pensione prevede la presenza di un ‘Responsabile’, che è una figura ap- positamente preposta a verificare che la gestione del piano sia svolta nell’interesse esclusivo degli iscritti. Il Responsabile è dotato di requisiti professionali qualificati ed è tenuto a operare in condizioni di indipen- denza rispetto alla Compagnia.
4
I requisiti e le competenze del Responsabile sono contenute nell’apposito allegato al Regolamento. Per informazioni sull’attuale Responsabile consulta la sezione IV ‘Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare’.
Il Finanziamento
Il finanziamento di Xxx Xxxxxxxx avviene mediante il versamento di contributi.
Se sei un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi puoi versare il TFR (trattamento di fine rapporto). Se al 28 aprile 1993 già eri iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intendi versare l’intero flusso annuo di TFR, puoi decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il tuo rap- porto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.
Le caratteristiche della contribuzione sono indicate nella Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente, Tabella ‘Contribuzione’.
Il TFR
Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).
Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma sarà versato direttamente a Xxx Xxxxxxxx. La rivalutazione del TFR versato a Mia Pen- sione, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli inve- stimenti. E’ allora importante che presti particolare attenzione alle scelte di investimento che andrai a fare (v. paragrafo ‘Modalità di impiego dei contributi’).
Ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; non potrai pertanto cambiare idea.
E’ importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la pos- sibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sa- nitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo ‘In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento’).
I contributi
Xxx Pensione ti consente di scegliere liberamente sia la misura del contributo sia la periodicità con la quale effettuare i versamenti.
Nell’esercitare tale scelta è però importante che tu abbia ben chiaro che l’entità dei versamenti ha grande impor- tanza nella definizione del livello della pensione. Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento e a controllare nel tempo l’andamento del tuo piano previden- ziale, per apportare – se ne valuterai la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.
Nell’adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare ‘La mia Pensione complementare’, che è uno strumento pensato apposta per darti modo di avere un’idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo ‘Altre informazioni’).
Attenzione: Gli strumenti che AXA Assicurazioni utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. AXA Assicurazioni non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E’ quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi che a te risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, puoi fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel par. ‘Comunicazioni agli iscritti’.
Se sei un lavoratore dipendente, verifica nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il tuo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni l’adesione ti dà diritto a beneficiare di un con- tributo da parte del datore di lavoro.
4
Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del Regolamento.
L'investimento e i rischi connessi
Dove si investe
I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti fi- nanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascuna linea del piano assicurativo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.
Attenzione ai rischi
L’investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine ‘rischio’ esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo re- lativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.
Devi essere consapevole che il rischio connesso all’investimento dei contributi, alto o basso che sia, è to- talmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, l’ammontare della tua pensione complementare non è predefinito.
In presenza di una garanzia di risultato il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. Xxx Xxxxxxxx ti propone una garanzia di risultato nella linea di investimento “Gestiriv Previdenza”, con le caratteristiche che trovi descritte più avanti.
Le proposte di investimento
Xxx Xxxxxxxx ti propone una pluralità di opzioni di investimento (linee di investimento). Ogni opzione è ca- ratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento:
– Gestiriv Previdenza;
– Previdenza Euro Small Cap;
– Previdenza Megatrend.
Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascuna linea di investimento, un “benchmark”. Il ben- chmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio. Con riferimento alla linea di investimento “Ge- stiriv Previdenza”, il benchmark è costituito dal tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.
GESTIRIV PREVIDENZA
Categoria del comparto: Garantita
Finalità della gestione: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è ormai prossimo alla pensione e sceglie una linea di investimento con garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio.
Garanzia: La garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non inferiore allo 0,50% solo nel caso in cui venga versato il TFR. Per i flussi di contribuzione versati nel corso dell’anno e delle somme eventualmente percepite (anticipazioni o riscatto parziale) tale importo viene considerato pro-rata. Qualora non venga conferito il TFR, tale importo minimo di rivalutazione sarà pari a 0,00%.
N.B.: Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento. In tal caso, la modifica troverà applicazione sol- tanto ai contributi versati successivamente all’intervenuta variazione. Devi comunque considerare che, ove ciò si verifichi Mia Pensione te ne darà comunicazione, consentendoti di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.
Orizzonte temporale dell’aderente: medio periodo (fino a 10 anni)
Grado di rischio: basso
Politica di investimento:
Politica di gestione: le politiche gestionali sono strettamente connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività (i titoli e gli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio) vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche “costo storico” e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di inve- stimento, ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo (Ramo I) ed è pertanto de- terminato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze.
Strumenti finanziari: il portafoglio è per la maggior parte composto da titoli obbligazionari a tasso fisso, principalmente titoli di stato della zona Euro. Una parte importante del portafoglio è investita in titoli obbli- gazionari a tasso fisso emessi da società private e quotati. Una parte minore è investita in titoli azionari quotati, quote di OICR, liquidità e altri titoli obbligazionari non quotati. La componente obbligazionaria è ca- ratterizzata da elevato rating. La valuta principale è l’Euro.
Categorie di emittenti e settori industriali: emittenti pubblici e privati con rating elevato (investment grade). Aree geografiche di investimento: investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti finanziari di emittenti dell’Unione Europea.
Benchmark: Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.
Questo comparto è destinato ad accogliere, in assenza di indicazioni da parte dell’iscritto, la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento per l’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX).
Previdenza Euro Small Cap Categoria del comparto: Azionaria
Finalità della gestione: si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del pro- prio capitale nel medio-lungo termine attraverso l’investimento in OICR orientati prevalentemente verso azioni di Società a bassa capitalizzazione principalmente dell’area Euro.
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 10 anni).
Grado di rischio: alto
Politica di investimento:
Politica di gestione: è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l’obiettivo di superare il Benchmark nel medio/lungo termine.
Strumenti finanziari: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente mo- dificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermedia- zione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati: comparto monetario max 30%; comparto obbligazionario max 30%; comparto azionario min. 70%, max 100%.
Aree geografiche di investimento: paesi dell’area Euro.
Xxxxxxx cambio: basso.
Benchmark: 100% EURO STOXX SMALL in Euro.
Previdenza Megatrend Categoria del comparto: Azionaria
Finalità della gestione: si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del pro- prio capitale nel medio-lungo termine attraverso l’investimento a livello globale in OICR orientati verso azioni di Società che operano nei settori sanitario, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dei materiali per l’in- dustria ed edilizia e nei servizi di pubblica utilità.
Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 10 anni)
Grado di rischio: medio-alto
Politica di investimento:
Politica di gestione: è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l’obiettivo di superare il Benchmark nel medio/lungo termine.
Strumenti finanziari: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario, che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come suc- cessivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati: comparto monetario max 30%; comparto obbligazionario max 30%; comparto azionario min. 70%, max 100%;
Aree geografiche tendenzialmente non coperto.
Benchmark: il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito secondo le seguenti percentuali:
– 20% MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR convertito in Euro;
– 20% S&P North American Natural Resources TR convertito in Euro;
– 20% FTSE Macquarie Global Infrastructure 100 convertito in Euro;
– 20% MSCI World Materials TR convertito in Euro;
– 20% MSCI World Utilities convertito in Euro.
Per informazioni sull’andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione In- formazioni sull’andamento della gestione.
Modalità di impiego dei contributi
L’impiego dei contributi versati avviene sulla base della tua scelta di investimento tra le opzioni che Xxx Xxx- sione ti propone (v. paragrafo ‘Le proposte di investimento’). Ove tu ritenga che le caratteristiche delle singole linee di investimento non siano adeguate rispetto alle tue personali esigenze di investimento, Mia Pensione ti consente di ripartire tra più linee il flusso contributivo o la posizione individuale eventualmente già maturata. In questo caso devi però porre particolare attenzione alle scelte che andrai a fare di tua iniziativa e avere ben presente che il profilo di rischio/rendimento dell’investimento che sceglierai non sarà più corrispondente a quello qui rappresentato, anche se - ovviamente - dipenderà da quello delle linee in cui investirai. Nella scelta di investimento tieni anche conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte.
a) come stabilire il tuo profilo di rischio
Prima di effettuare la tua scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che sei disposto a sopportare, considerando, oltre alla tua personale propensione, anche altri fattori quali:
• l’orizzonte temporale che ti separa dal pensionamento
• la tua ricchezza individuale
• i flussi di reddito che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità
b) le conseguenze sui rendimenti attesi
Il rendimento che puoi attenderti dall’investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di as- sumere. Ti ricordiamo che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.
Considera inoltre che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.
Nella Sezione III ‘Informazioni sull’andamento della gestione’, sono illustrati. con un grafico i risultati. Questa informazione può aiutarti ad avere un’idea dell’andamento della gestione, ma ricordati che i ren- dimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri, vale a dire che non c’è alcuna sicu- rezza sul fatto che nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.
c) come modificare la scelta nel tempo
Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare la scelta di investimento espressa al momento dell’adesione (“riallocazione”). Ti invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si veri- fichino variazioni nelle situazioni indicate al punto a).
La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra cia- scuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.
Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che tu tenga conto dell’orizzonte temporale consigliato per l’investimento in ciascuna linea di provenienza.
Le prestazioni pensionistiche
Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensiona- mento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato a forme pensionistiche com- plementari per almeno cinque anni. Puoi percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: sei comunque tu a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel tuo regime di base, fino a quando lo riterrai opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che tu tenga anche convenientemente conto della tua aspettativa di vita.
In casi particolari ti è inoltre consentito di anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.
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I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento.
Cosa determina l’importo della tua prestazione
Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che puoi attenderti da Xxx Xxxxxxxx è impor- tante che tu abbia presente fin d’ora che l’importo della tua prestazione sarà tanto più alto quanto:
a. più alti sono i versamenti che farai;
b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui xxxxxx in pensione (al pen- sionamento avrai infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
d. più bassi sono i costi di partecipazione;
e. più elevati sono i rendimenti della gestione.
In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da tue decisioni: ad esempio, da quanto ti impegni a versare, dall’attenzione che porrai nel confrontare i costi che sostieni con quelli delle altre forme cui po- tresti aderire; dalle scelte che farai su come investire i tuoi contributi tra le diverse possibilità che ti sono proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.
Considera inoltre che, per la parte che percepirai in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà la tua età, più elevato sarà l’importo della pensione.
La pensione complementare
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita ti verrà erogata una pensione comple- mentare (‘rendita’), cioè ti sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base alla posizione indivi- duale che avrai accumulato (per la parte per la quale non richiederai la prestazione in capitale) e alla tua età a quel momento. La ‘trasformazione’ del capitale in una rendita avviene applicando i ‘coefficienti di conversione’ che trovi indicati nelle condizioni generali di contratto. Tali coefficienti tengono conto dell’an- damento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età. In sintesi, quanto maggiori sarà la posizione individuale accumulata e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della tua pensione.
Per l’erogazione della pensione Xxx Xxxxxxxx ti consente di scegliere tra:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5/10 anni e successivamente finché rimani in vita;
• una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell’Aderente e quella di un’altra persona de- signata, reversibile totalmente o parzialmente su un’altra testa.
Ricorda che in mancanza di diversa opzione la pensione ti verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia im- mediata rivalutabile.
La Tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita vitalizia immediata ri- valutabile.
Tavola demografica: A62I distinta per anno di nascita
Tasso tecnico: 0,00%
Rivalutazione: in funzione del rendimento della Gestione interna separata “Gestiriv Previ- denza”
In caso sia stato conferito il TFR, la percentuale minima di rivalutazione annua della rendita sarà pari allo 0,50%
AXA Assicurazioni S.p.A. potrà modificare le condizioni sopra riportate nel corso del rapporto, prima che abbia inizio l’erogazione della rendita.
AXA Assicurazioni S.p.A. ti informerà preventivamente e per iscritto, descrivendoti le conseguenze econo- miche della modifica sulla prestazione assicurata e inviandoti i nuovi coefficienti di conversione. In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di condizioni determinate, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione, e comunque non avranno ef- fetto nei tuoi confronti nei tre anni antecedenti al pensionamento.
N.B.: Ricorda che al momento del pensionamento, se lo ritieni conveniente, puoi trasferirti ad altra forma pen- sionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.
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Per maggiori informazioni sulle tavole demografiche adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta le Condizioni generali di contratto.
La prestazione in capitale
Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della pensione complementare che ti sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione.
In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.
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Le condizioni e i limiti per l’accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III del Regolamento.
Cosa succede in caso di decesso
In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento, la posizione individuale che avrai accu- mulato in Mia Pensione sarà versata ai tuoi eredi ovvero alle diverse persone che ci avrai indicato.
In mancanza, la tua posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per il caso di decesso dopo il pensionamento, Xxx Xxxxxxxx ti offre la possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione ai tuoi familiari, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’.
Le prestazioni assicurative
In caso di decesso prima del pensionamento, la posizione individuale che verrà erogata ai tuoi eredi o ai diversi beneficiari che ci avrai indicato sarà comprensiva di una maggiorazione pari all’1% se l’età del- l’iscritto al momento del decesso è compresa tra i 18 ed i 65 anni e pari allo 0,5% se l’età è compresa tra i 66 e i 70 anni. Tale copertura è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell’adesione.
In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento
Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complemen- tare giunga effettivamente a compimento. La ‘fase di accumulo’ si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la ‘fase di erogazione’ (cioè il pagamento della pensione).
In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.
Le anticipazioni
Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in Mia Pensione richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.
Xxxx però considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.
In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando ver- samenti aggiuntivi al fondo.
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Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni.
Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari.
Verifica la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale.
Il riscatto della posizione maturata e XXXX
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla tua vita lavorativa, puoi inoltre riscattare o richiedere la XXXX, in tutto o in parte, sulla posizione maturata, in base agli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.
Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e Mia Pensione. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di Xxx Xxxxxxxx.
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Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale o richiedere la XXXX sono indicate nella Parte III del Regolamento.
Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari.
Verifica la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale.
Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
Puoi trasferire liberamente la tua posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’adesione.
Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di modifiche particolarmente signifi- cative del Regolamento di Xxx Xxxxxxxx. Puoi trasferirti anche in caso di vicende che interessino la tua si- tuazione lavorativa.
E’ importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l’operazione non è soggetta a tassazione.
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Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III
del Regolamento.
Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall’adesione sono indicate nella Parte VI del Regolamento stesso
I costi connessi alla partecipazione
I costi nella fase di accumulo
La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remu- nerare l’attività di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio ecc.
Alcuni di questi costi ti vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai tuoi versa- menti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato del tuo investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale.
Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di Xxx Xxx- sione con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.
Trovi indicati tutti i costi nella Scheda dei costi della Sezione I ‘Informazione chiave per l’aderente’.
L’indicatore sintetico dei costi
Al fine di facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all’interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un ‘Indicatore sintetico dei costi’.
L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel cal- colo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da Xxx Xxxxxxxx (v. Tabella ‘Costi nella fase di accu- mulo’ della Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente). Dal calcolo sono esclusi le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. L’indicatore non tiene conto delle eventuali spese da sostenere per la sottoscrizione delle prestazioni assicurative accessorie facoltative. Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell’indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.
L’indicatore sintetico dei costi ti consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del ‘peso’ che i costi praticati da Mia Pensione hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, ti indica di quanto il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l’indicatore ha una valenza meramente orientativa.
I risultati delle stime sono riportati nella Tabella ‘Indicatore sintetico dei costi’ della Sezione I - Informa- zioni chiave per l’aderente.
Nel valutarne le implicazioni tieni conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Considera, ad esempio, che un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della tua prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.
Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie…).
Nella Sezione I - Informazioni chiave per l’aderente viene presentato l’indicatore sintetico di costo di ciascun comparto di Mia Pensione con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascuno anno solare.
I costi nella fase di erogazione
Nella fase di erogazione della rendita vitalizia immediata l’impresa trattiene un importo per le spese soste- nute per il servizio di erogazione, pari a 1,25% della rendita stessa. Tale percentuale è applicata sull’importo della rata di rendita e l’importo è trattenuto dalla rata medesima, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.
Dal rendimento annuale lordo della Gestione Interna Separata “Gestiriv Previdenza” la Compagnia trattiene un costo pari all’1,50%.
Qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Separata fosse superiore al 6,00%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo ec- cedente il 6,00%.
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I costi relativi alla erogazione della altre tipologie di rendita previste sono indicati nelle
Condizioni generali di contratto.
Il regime fiscale
Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensiona- mento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a Xxx Xxxxxxxx godono di una disciplina fiscale di particolare favore.
I contributi
I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare il flusso di TFR conferito mentre devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.
Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.
In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se hai iniziato a lavorare dopo il 1°gennaio 2007.
I rendimenti
I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%; i risultati derivanti da investimenti in titoli pubblici sono tassati con aliquota del 12,50%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.
Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito.
Le prestazioni
Le prestazioni erogate da Mia Pensione godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni
maturate a partire dal 1°gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione a Xxx Xxx- xxxxx. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.
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Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il Documento sul regime fiscale.
Altre informazioni
Per aderire
Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il ‘Modulo di adesione’.
Il Contratto si intende concluso il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Ade- sione, sempre che l’Iscritto abbia corrisposto il primo contributo e la Compagnia abbia ricevuto il modulo di Adesione sottoscritto.
Qualora la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione sia un Giovedì, il contratto si conclude il Giovedì della settimana successiva.
La Compagnia invierà all’Iscritto, al massimo entro 10 giorni dalla Data di Investimento, una lettera di con- ferma dell’investimento.
L’Aderente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Conclusione dello stesso.
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della polizza, ed indirizzata alla Compagnia (rif. Back Office Vita Individuali Agenti) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.
La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso la somma dei se- guenti importi:
• la parte di premio versata e destinata alla Gestione Interna Separata;
• il controvalore delle Quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio, per quanto riguarda la parte investita in Fondi Assicurativi Interni.
La Data di disinvestimento sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Com- pagnia, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Giovedì, il calcolo sarà effettuato ai valori del Giovedì della settimana successiva.
N.B. La Compagnia segnala all’aderente che, in caso di eventuali difficoltà interpretative derivanti dall’uti- lizzo nel testo delle Condizioni generali di contratto di terminologie differenti rispetto a quelle impiegate nel Regolamento, prevarrà comunque quanto riportato nel testo regolamentare.
La valorizzazione dell’investimento
Il patrimonio dei fondi interni di investimento sono suddivisi in quote. Ogni versamento effettuato in tali linee di investimento dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote.
Il valore del patrimonio dei fondi interni di investimento e delle relative quote sono determinati con perio- dicità settimanale e precisamente ogni Giovedì, e sono disponibili sul sito della Compagnia xxx.xxx.xx. Inoltre la Compagnia determina un valore quota ad ogni fine mese che non viene utilizzato per l’emissione o l’annullamento di quote.
I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota disponibile.
Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del patrimonio del fondo interno, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.
Con riferimento alla gestione Gestiriv Previdenza, la Compagnia determina annualmente la misura di riva- lutazione delle somme affluite nella linea di investimento. Nel caso di esercizio di prerogative individuali nel corso dell’anno (richiesta di pensionamento, trasferimento, anticipazioni, riscatto…), con riferimento al periodo decorso dall’ultima rivalutazione la Compagnia comunque riconosce all’aderente la rivalutazione della posizione individuale maturata in Gestiriv Previdenza, per i mesi di competenza.
Comunicazioni agli iscritti
Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su Mia Pen- sione e sulla tua posizione personale.
Ti invitiamo a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l’evoluzione del tuo piano previdenziale.
AXA Assicurazioni si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica di Xxx Xxxxxxxx che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione.
La mia pensione complementare
Il documento “La mia pensione complementare” è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.
Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. La proiezione fornita dal documento "la mia pensione complementare" ti è però utile per avere un’idea immediata del piano pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribu- zione, delle scelte di investimento, dei costi.
Il Documento è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla Covip, a partire dalla data dalla stessa indicata.
Puoi personalizzare le proiezioni indicate nel documento ‘La mia pensione complementare’ accedendo al al sito web xxx.xxx.xx (sezione “Previdenza”).
Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per l’assunzione di scelte più ap- propriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a MIA PENSIONE.
Antiriciclaggio
L’Aderente è tenuto a fornire alla Compagnia tutte le informazioni necessarie al fine dell’assolvimento del- l’adeguata verifica ai fini dell’antiriciclaggio. Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione dell'Aderente, non sia in grado di portare a compimento l’adeguata verifica, la stessa non potrà concludere il Contratto o dovrà porre fine allo stesso. In tali ipotesi le disponibilità finanziarie eventualmente già ac- quisite dalla Compagnia dovranno essere restituite all'Aderente liquidando il relativo importo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dall'Aderente e allo stesso intestato; tale operazione sarà accompagnata da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono versate all'Ade- rente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 e al Regolamento IVASS 5/2014).
Clausola di esclusione
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, sod- disfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Reclami
I clienti di forme pensionistiche complementari di AXA Assicurazioni che intendono comunicare presunte ir- regolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento della forma pensionistica complementare a cui aderi- scono, possono comunicare i loro reclami all’Ufficio Gestione Reclami della Compagnia (Corso Como n. 17
- 00000 Xxxxxx, mail: xxxxxxx@xxx.xx, pec xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, Fax x00 00 00000000).
Sarà cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come pre- visto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta.
Qualora poi il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare un esposto alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx (fax 00.00000.000; e - mail: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx).
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito xxx.xxx.xx
MIA PENSIONE - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione
Sezione III - Informazioni sull'andamento della gestione
aggiornate al 31.12.2018
Gestiriv Previdenza
Data di avvio dell’operatività del comparto: 30/11/2007
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 405.886.844,96
La gestione delle risorse
Le risorse sono interamente gestite dalla Compagnia AXA Assicurazioni.
La gestione è rivolta esclusivamente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario ed è effettuata
anche tenendo conto del criterio di determinazione dei rendimenti basato sulla valutazione delle attività al ‘costo storico’ (cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta nella sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’).
Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell’emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. Le scelte di gestione tengono conto anche delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio. In particolare, la gestione del rischio è effettuata dalla Compagnia attraverso una apposita funzione interna, che adotta strumenti per l’analisi della rischiosità coerenti con l’orizzonte temporale di lungo periodo che caratterizza gli investimenti.
Attualmente la gestione è orientata prevalentemente verso titoli di Stato italiani e dell’area Euro; nel por- tafoglio sono comunque presenti titoli di società italiane di grandi dimensioni e a larga capitalizzazione.
Nella attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2018.
Tavola 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario
TIPOLOGIA ATTIVO VALORE
Depositi 829.064
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi – Xxxxxx emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi 2.144.235
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi 208.086.920
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi 1.959.520
Xxxxxx di debito quotati con vita residua > 6 mesi 184.102.682
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi –
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi –
Titoli di capitale quotati –
Titoli di capitale non quotati –
Quote di OICR –
Opzioni acquistate –
Altri strumenti derivati –
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi –
4
Il Regolamento della gestione Gestiriv Previdenza è riportato nelle Condizioni generali di contratto.
Tavola 2. Investimento per area geografica Titoli di debito 100%
Italia 34,55%
Altri Paesi dell’area Euro 52,80%
Altri Paesi dell’Unione Europea 4,01%
Altro 8,64%
Titoli di capitale 0,00%
Altri Paesi dell’Area Euro 0,00%
Tavola 3. Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2018)
Liquidità (in % del patrimonio) 0,21%
Duration media 9,4
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 0% Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio 0,1
Il tasso di rotazione del portafoglio (Turnover) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di turnover pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l’anno, con nuovi inve- stimenti; un livello di turnover pari a 1 significa che tutti il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di di- sinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati di Gestiriv Previdenza al netto del prelievo trattenuto annual- mente dalla Compagnia in confronto con il relativo benchmark.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricordati che:
– i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
– il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell’andamento del benchmark.
Tavola 4 - Rendimenti annui
Benchmark: Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rendimento GESTIRIV PREVIDENZA Rendimento Benchmark
Tavola 5. Rendimento netto medio annuo composto Periodo Gestiriv Previdenza Benchmark
3 anni 1,19% 1,19%
5 anni 1,67% 1,29%
10 anni 2,02% 2,37%
Tavola 6. Volatilità effettiva (dati al 31.12.2018) Periodo Gestiriv Previdenza Benchmark
3 anni 1,25% 1,69%
5 anni 2,29% 1,72%
10 anni 2,20% 4,37%
* Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
N.B.: I rendimenti sono determinati sulla base del criterio del costo storico. A parità dell’andamento dei corsi dei titoli, tali rendimenti sono più stabili rispetto a quelli calcolati con il criterio del valore di mercato
(cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta sezione ‘Caratterisiche della forma pensionistica complementare’), ma il valore della parte della tua posizione individuale investita in Gestirv Previdenza non è, tempo per tempo, in generale allineato a quello intrinseco dei corrispondenti titoli valutati al valore di mercato. Considera tuttavia che, a parità di gestione, i rendimenti calcolati con i due criteri e riferiti a un lungo arco temporale tendono a convergere.
Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in per- centuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi ef- fettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il Totale generale include inoltre gli oneri di- rettamente a carico degli aderenti.
Tavola 7 - TER
2016 | 2017 | 2018 | |
Oneri di gestione finanziaria | |||
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli aderenti | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Altri oneri gravanti sul fondo | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTALE PARZIALE | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Oneri direttamente a carico degli aderenti | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
TOTALE GENERALE | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.
Previdenza Euro Small Cap
Data di avvio dell’operatività del comparto: 30/11/2007
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 5.942.242,00
La gestione delle risorse
Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio- lungo termine attraverso l’investimento in OICR orientati prevalentemente verso azioni di Società a bassa capitalizzazione principalmente dell’area Euro.
Tavola 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario
TIPOLOGIA ATTIVO | VALORE |
Depositi | 55.053 |
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi | – |
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi | – |
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi | – |
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi | – |
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi | – |
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi | – |
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi | – |
Titoli di capitale quotati | – |
Titoli di capitale non quotati | – |
Quote di OICR | 5.704.332 |
Opzioni acquistate | – |
Altri strumenti derivati | – |
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi | – |
Tavola 2. Investimento per area geografica Titoli di capitale 100%
Italia 9,06%
Altri Paesi dell’area Euro 64,14%
Altri Paesi dell’Unione Europea 17,00%
Altro 9,80%
Titoli di debito 0,00%
Altri Paesi dell’Area Euro 0,00%
Tavola 3. Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2018)
Liquidità (in % del patrimonio) 0,96%
Duration media –
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 25,78% Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio 0,01
Il tasso di rotazione del portafoglio (Turnover) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di turnover pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l’anno, con nuovi inve- stimenti; un livello di turnover pari a 1 significa che tutti il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di di- sinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricordati che:
– dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
– il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell’andamento del benchmark.
Tavola 4 - Rendimenti annui
Benchmark: EURO STOXX SMALL in Euro
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
- 2,00%
- 4,00%
- 6,00%
- 8,00%
- 10,00%
- 12,00%
- 14,00%
- 16,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PREVIDENZA SMALL CAP Rendimento Benchmark *
Tavola 5. Rendimento medio annuo composto Tavola 6. Volatilità effettiva
Periodo | Previdenza Small Cap | Benchmark | Periodo | Previdenza Small Cap | Benchmark | |
3 anni | -0,31% | 0,52% | 3 anni | 13,75%. | 11,68% | |
5 anni | – | – | 5 anni | – | – | |
10 anni | – | – | 10 anni | – | – |
*per l’anno 2014 il rendimento è calcolato dalla data di avvio del fondo 29/05/2014
Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in per- centuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi ef- fettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il Totale generale include inoltre gli oneri di- rettamente a carico degli aderenti.
Tavola 7 - TER
2016 | 2017 | 2018 | |
Oneri di gestione finanziaria | |||
Oneri di gestione finanziaria | 1,83% | 2,12% | 2,49% |
Altri oneri gravanti sul fondo | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTALE PARZIALE | 1,83% | 2,12% | 2,49% |
Oneri direttamente a carico degli aderenti | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
TOTALE GENERALE | 5,33% | 5,62% | 5,99% |
N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.
Previdenza Megatrend
Data di avvio dell’operatività del comparto: 31/12/2017
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 6.146.721,00
La gestione delle risorse
Si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio- lungo termine attraverso l’investimento a livello globale in OICR orientati verso azioni di Società che operano nei settori sanitario, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dei materiali per l’industria ed edilizia e nei servizi di pubblica utilità.
Tavola 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario
TIPOLOGIA ATTIVO | VALORE |
Depositi | 84.452 |
Crediti per operazioni pronti contro termine con scadenza <=6 mesi | – |
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua <= 6 mesi | – |
Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali con vita residua > 6 mesi | – |
Titoli di debito quotati con vita residua <= 6 mesi | – |
Titoli di debito quotati con vita residua > 6 mesi | – |
Titoli di debito non quotati con vita residua <= 6 mesi | – |
Titoli di debito non quotati con vita residua > 6 mesi | – |
Titoli di capitale quotati | – |
Titoli di capitale non quotati | – |
Quote di OICR | 5.929.991 |
Opzioni acquistate | – |
Altri strumenti derivati | – |
Debiti per operazioni pronti contro termine con scadenza <= 6 mesi | – |
Tavola 2. Investimento per area geografica Titoli di capitale 100%
Italia 2,82%
Altri Paesi dell’area Euro 22,20%
Altri Paesi dell’Unione Europea 60,08%
Altro 14,90%
Titoli di debito 0,00%
Altri Paesi dell’Area Euro 0,00%
Tavola 3. Altre informazioni rilevanti (dati al 31.12.2018)
Liquidità (in % del patrimonio) 1,40%
Duration media –
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 76,10% Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio 0,12
Il tasso di rotazione del portafoglio (Turnover) esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento. A titolo esemplificativo, un livello di turnover pari a 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato sostituito, durante l’anno, con nuovi inve- stimenti; un livello di turnover pari a 1 significa che tutti il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di di- sinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricordati che:
– i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
– il rendimento della linea risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell’andamento del benchmark.
Tavola 4 - Rendimenti annui
Benchmark: 20% MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR convertito in Euro; 20% S&P North American Na- tural Resources TR convertito in Euro; 20% FTSE Macquarie Global Infrastructure 100 conver- tito in Euro; 20% MSCI World Materials TR convertito in Euro; 20% MSCI World Utilities convertito in Euro
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
- 5,00%
- 10,00%
PREVIDENZA MEGATREND Rendimento Benchmark *
Tavola 5. Rendimento medio annuo composto Tavola 6. Volatilità effettiva
Periodo | Previdenza Megatrend | Benchmark | Periodo | Previdenza Megatrend | Benchmark | |
3 anni | 1,42% | 3,20% | 3 anni | 10,62% | 9,20% | |
5 anni | – | – | 5 anni | – | – | |
10 anni | – | – | 10 anni | – | – |
*per l’anno 2014 il rendimento è calcolato dalla data di avvio del fondo 29/05/2014
Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percen- tuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effetti- vamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Il Totale generale include inoltre gli oneri diretta- mente a carico degli aderenti.
Tavola 7 - TER
2016 | 2017 | 2018 | |
Oneri di gestione finanziaria | |||
Oneri di gestione finanziaria | 1,93% | 2,35% | 2,71% |
Altri oneri gravanti sul fondo | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTALE PARZIALE | 1,93% | 2,35% | 2,71% |
Oneri direttamente a carico degli aderenti | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
TOTALE GENERALE | 5,43% | 5,85% | 6,21% |
N.B.: il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.
Glossario dei termini tecnici utilizzati
Benchmark: Parametri di riferimento composti da indici elaborati da terzi che sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio delle singole linee di investimento del Fondo.
Duration: E’ espressa in anni ed indica la variabilità di prezzo di un titolo obbligazionario in relazione al piano di ammortamento ed al tasso di interesse corrente sul mercato dei capitali. A parità di vita re- sidua di un titolo obbligazionario, una duration più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in re- lazione inversa all’andamento dei tassi di interesse.
OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.
Rating: E’ un indicatore sintetico del grado di solvibilità del soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le due principali agenzie in- ternazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s e Standard & Poor’s. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il ra- ting più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto investment grade) è pari a Baa3 (Moody’s) o BBB- (Standard & Poor’s).
Volatilità: E’ l’indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento fi- nanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.
OCSE: E’ l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico cui aderiscono i Paesi industrializzati ed i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all’Organizzazione è possibile consultare il sito xxx.xxxx.xxx.
Mercati regolamentati: Per mercati regolamentari si intendono quelli iscritti alla Consob nell’elenco previsto dall’art.. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D.Lgs.
n. 58/98. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentari anche quelli indicati nella lista appro- vata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Paesi Emergenti: Sono quei paesi che presentano un debito pubblico con rating basso (pari o inferiore a BBB- oppure a Baa3) e sono, quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.
MIA PENSIONE - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione
Sezione IV - Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare
Informazioni aggiornate al 29-03-2019
La Compagnia di assicurazione
AXA ASSICURAZIONI S.P.A. con sede legale e uffici amministrativi in Xxxxx Xxxx 00 – 00000 Xxxxxx (XX) è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa diretta sulla vita con provvedimento del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 26/11/1984 e ha durata fino al 2100.
La Compagnia è autorizzata all’esercizio delle attività ricomprese nei Rami I, II, III, V e VI di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209,
La Compagnia è iscritta all'Albo Imprese IVASS con il n. 1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
La Compagnia è soggetta a direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU.
Il capitale sottoscritto è di euro 211.168.625 ed è interamente versato. Il principale azionista è AXA ME- DITERRANEAN HOLDING SAU – Succursale in Italia che detiene il 99,99% del capitale sociale.
Il consiglio di amministrazione di AXA Assicurazioni, in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2018 è così costituito:
Xxxxxx Xxxxxxxx - presidente nato a Sessa Aurunca (CE) il 20 dicembre 1962 Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx – amministratore delegato nato a Boulogne Billancourt (Francia) il 26 giugno
1973
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx nato a Parigi (Francia) il 5 febbraio 1966
Xxxxx Xxxxxx nata a Marostica (VI) il 15 maggio 1969
Xxxxx Xxxxxxx nato a Milano il 6 dicembre 1955
Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Epping (Inghilterra) il 26 giugno 1964 Xxxxxx Xxxxxxxxx nato a La Chaux-de-Fonds (Svizzera) il 5 ottobre
1965
Il collegio sindacale, in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2018 è così costituito: Xxxxx Xxxxxxxx – presidente nato a Milano il 24 aprile 1958
Xxxxxx Xxxxxxxxx – sindaco effettivo nato a Roma il 29 settembre 1971
Xxxxxx Xxxxxx – sindaco effettivo nata a Roma il 29 novembre 1966
Xxxxx Xxxxxx – sindaco supplente nato a Milano il 19 luglio 1968
Xxxxx Xxxxxx - sindaco supplente nato a Roma il 2 febbraio 1947
Il Responsabile del PIP
Responsabile del Fondo, in carica fino 25 maggio 2019 è Xxxxxx Xxxxxxxxx nato a Roma il 16 settembre 1974.
La revisione contabile
Per gli anni 2016-2023 la revisione contabile della Gestione Gestiriv Previdenza e dei fondi interni Previ- denza Euro Small Cap e Previdenza Megatrend è affidata alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx, 00.
La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni avviene tramite:
• AXA ASSICURAZIONI S.P.A., Corso Como 17 – 00000 Xxxxxx;
• Da Banche, da Xxx, da Imprese di Assicurazione e dagli altri soggetti autorizzati che abbiano stipulato con AXA ASSICURAZIONI apposita convenzione;
• Reti distributive di terzi, in base ad eventuali accordi commerciali da stipulare.
Mod. 4795
la protezione
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione iscritto all’Albo COVIP al n. 5091
MODULO DI ADESIONE
AVVERTENZE: L’adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione delle “Informazioni chiave per l’aderente”. La nota informativa, il regolamento e le condizioni generali di contratto sono disponibili sul sito xxx.xxx.xx. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’aderente.
CODICE TARIFFA | Cod. Conv. | Modulo di adesione N° | ||
Data Operazione | Tipo rapporto | Agenzia | Codice | Operatore |
DATI ANAGRAFICI DELL’ADERENTE
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Sesso M | F | |||||
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | |||||||
Indirizzo di residenza | Comune di residenza | Provincia | C.A.P. | ||||||
Nazione di residenza | Professione | Tipo Documento | N° | ||||||
Rilasciato il | Ente emittente | Luogo Emissione (Prov.) | |||||||
Nazione di Cittadinanza 1 | Nazione di Cittadinanza 2 (eventuale) | Reddito ultimo disponibile Fino a 50.000€ Tra 50.001€ e 100.000€ | Superiore a 100.000€ | ||||||
Settore | SAE | RAE | ATECO | ||||||
Indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza) | Comune di recapito (se diverso dalla residenza) | Provincia | C.A.P. | Nazione | |||||
Titolo di studio | elementare | licenza media inferiore | diploma professionale | diploma media superiore | diploma universitario/laurea triennale | Laurea/laurea magistrale | specializzazione post-laurea | nessuno | |
Recapito telefonico | |||||||||
Desidero ricevere la corrispondenza | In formato elettronico via e-mail | In formato cartaceo all'indirizzo di recapito |
DATI DEL SOGGETTO VERSO IL QUALE L’ADERENTE RISULTA FISCALMENTE A CARICO (EVENTUALE)
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Sesso M F | ||
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | |||
Indirizzo di residenza | Comune di residenza | Provincia | C.A.P. | ||
Nazione di residenza | Professione | Tipo Documento | N° | ||
Rilasciato il | Ente emittente | Luogo Emissione (Prov.) | |||
Nazione di Cittadinanza 1 | Nazione di Cittadinanza 2 (eventuale) | Recapito telefonico | |||
Indirizzo di recapito (se diverso dalla residenza) | Comune di recapito (se diverso dalla residenza) | Provincia | C.A.P. | Nazione |
DATI DEL DATORE DI LAVORO
Denominazione Azienda | Partita IVA | Codice Fiscale | |
Indirizzo della sede legale | Comune della sede legale | Provincia | C.A.P. |
Recapito telefonico |
ESECUTORE: Tutore legale Curatore Firmatario
Cognome | Nome | Codice Fiscale | Sesso M F | |||
Data di nascita | Luogo di nascita | Provincia | ||||
Indirizzo di residenza | Comune di residenza | Provincia | C.A.P. | |||
Nazione di residenza | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx 0 | Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx 0 (eventuale) | Professione | |||
Tipo Documento | N° | Rilasciato il | Ente emittente | Luogo Emissione (Prov.) |
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. -
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 -
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
CODICE TARIFFA | Cod. Conv. | Modulo di adesione N° |
Eredi legittimi o testamentari Beneficiari: | |||||
1. Nominativo/Ragione Sociale (in caso di ente) | Codice Fiscale | Percentuale di Beneficio % | |||
Sesso: | X | X | Xxxxx e data di nascita | ||
2. Nominativo/Ragione Sociale (in caso di ente) | Codice Fiscale | Percentuale di Beneficio % | |||
Sesso: | X | X | Xxxxx e data di nascita | ||
3. Nominativo/Ragione Sociale (in caso di ente) | Codice Fiscale | Percentuale di Beneficio % | |||
Sesso: | X | X | Xxxxx e data di nascita | ||
4. Nominativo/Ragione Sociale (in caso di ente) | Codice Fiscale | Percentuale di Beneficio % | |||
Sesso: | X | X | Xxxxx e data di nascita | ||
5. Nominativo/Ragione Sociale (in caso di ente) | Codice Fiscale | Percentuale di Beneficio % | |||
Sesso: | X | X | Xxxxx e data di nascita | ||
Si ricorda che in forza dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. 252/05 in caso di decesso dell’iscritto prima della maturazione dei requisiti per la prestazione possono presentare domanda di riscatto gli eredi ovvero i diversi beneficiari, persone fisiche o giuridiche, designati dall’iscritto. In mancanza di tali sog- getti la posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È possibile indicare uno o più beneficiari della prestazione, precisando nella casella “Percentuale di beneficio” la percentuale della prestazione che si intende at- tribuire a ciascuno. |
CONTRIBUTO TFR | SI | NO | Se SI indicare la percentuale di TFR destinato al fondo: % |
CONTRIBUTO DATORE DI LAVORO | SI | NO | |
CONTRIBUTO LAVORATORE | SI | NO |
Data sottoscrizione
Tipo adesione: A) in forma INDIVIDUALE SENZA apporto di TFR (trattamento di fine rapporto)
B) in forma INDIVIDUALE CON apporto di TFR (trattamento di fine rapporto)
Tipologia lavoratore: Dipendente privato Dipendente pubblico Lav. Autonomo/libero professionista Fiscalmente a carico Altro Data di prima iscrizione alla previdenza complementare
Qualifica di “vecchio” o “nuovo” iscritto a Fondi Pensione: Vecchio Nuovo non lavoratore
N.B.: si intende “vecchio” iscritto il soggetto che alla data del 28/4/1993 aveva già aderito ad un Fondo Pensione e successivamente non ha riscattato la relativa posizione previdenziale. Si intende “nuovo” iscritto il soggetto che ha aderito a Fondi Pensione dopo il 28/4/1993 oppure il vecchio iscritto che dopo tale data ha riscattato la posizione previdenziale accesa prima della medesima data.
BENEFICIARI DEL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN CASO DI PREMORIENZA DELL’ADERENTE
DATI DI ADESIONE
DATI CONTRIBUZIONE
PERIODICITÀ CONTRIBUZIONE
Annuale: Semestrale:
Trimestrale:
Mensile:
CONTRIBUTI VERSATI DIRETTAMENTE DALL’ADERENTE
Contributo individuale annuo totale: Euro da corrispondere con la periodicità sopra indicata Primo Contributo (alla sottoscrizione del modulo di adesione) Euro
Versamento Aggiuntivo alla sottoscrizione del modulo di adesione Euro
CONTRIBUTI VERSATI DAL DATORE DI LAVORO (solo per Lavoratori Dipendenti)
CODICE TARIFFA | Cod. Conv. | Modulo di adesione N° |
PRECEDENTE FONDO PENSIONE
L’aderente risulta attualmente iscritto alla seguente forma pensionistica: (da indicare solo in caso di precedente adesione ad altro fondo pensione per la quale non sia stato effettuato il riscatto): | |||
Denominazione della Forma pensionistica di provenienza | Azienda istitutrice della Forma pensionistica di provenienza | Data adesione | |
Comune della Sede Legale | Indirizzo Sede Legale | C.A.P. | Provincia |
X. xxxx COVIP | Recapito telefonico | Indirizzo e-mail | |
Dichiaro di aver ricevuto la SCHEDA DEI COSTI inserita nel documento “INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE” della forma pensionistica alla quale risulto attualmente iscritto e di averla restituita sottoscritta per presa visione. Dichiaro di non aver ricevuto la SCHEDA DEI COSTI inserita nel documento “INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE” della forma pensionistica alla quale ri- sulto attualmente iscritto*. *Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla. | |||
Si richiede il trasferimento della posizione maturata nell’altra forma pensionistica cui già si aderisce al PIP "MIA PENSIONE” Si No Per realizzare il trasferimento della posizione dall’altro fondo al PIP "MIA PENSIONE" l’aderente deve compilare il modulo standard reperibile sul sito del Fondo di provenienza. |
OPZIONE DI INVESTIMENTO
Si consiglia di effettuare la scelta dell’opzione di investimento dopo aver compilato il Questionario di autovalutazione riportato più avanti.
Linee di investimento | Categoria | Ripartizione % |
GESTIRIV PREVIDENZA | Garantita | |
Previdenza Euro Small Cap | Azionaria | |
Previdenza Megatrend | Azionaria |
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE
Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.
CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. Conoscenza dei fondi pensione ne so poco
sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni
2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione non ne sono al corrente
so che le somme versate non sono liberamente disponibili
so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge
3. A che età prevede di andare in pensione?
anni
4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?
per cento
5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)?
si no
6. Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ot- tenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
si no
CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9
7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2) Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
non so/non rispondo (punteggio 1)
8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare? 2 anni (punteggio 1)
5 anni (punteggio 2)
7 anni (punteggio 3)
10 anni (punteggio 4)
20 anni (punteggio 5)
Oltre 20 anni (punteggio 6)
9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2) Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)
PUNTEGGIO OTTENUTO……..
Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Punteggio fino a 4 | Punteggio tra 5 e 7 | Punteggio tra 8 e 12 | |
Categoria del comparto | – Garantito – Obbligazionario Puro – Obbligazionario Misto | – Obbligazionario Misto – Bilanciato | – Bilanciato – Azionario |
La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l’aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valuta- zione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta. Luogo e data L’aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell’opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto. Firma [in alternativa] L’aderente, nell’attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA’ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento. Firma |
CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA
L’Aderente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Conclusione dello stesso.
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della polizza, ed indirizzata alla Compagnia (rif. Pension Insurance) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso la somma dei seguenti importi:
– la parte premio versata e destinata alla Gestione Interna Separata;
– il controvalore delle Quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio, per quanto riguarda la parte investita in Fondi Assicurativi Interni.
La Data di disinvestimento sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Giovedì, il calcolo sarà effettuato ai valori del Giovedì della settimana successiva.
CONDIZIONI DI SOTTOSCRIZIONE
L’Aderente dichiara:
– di aver ricevuto il documento ‘Informazioni chiave per l’aderente’ e il documento ‘La mia pensione complementare’, versione standardizzata;
– di aver sottoscritto il ‘Questionario di Autovalutazione’
– che le informazioni contenute nel presente Modulo di Adesione – anche se materialmente scritte da altri – sono complete ed esatte;
– di essere responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite;
– di aver preso atto della revocabilità del presente Modulo di Adesione e della possibilità di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso.
In considerazione delle caratteristiche del Contratto, si evidenzia che quest’ultimo si conclude e decorre il primo Giovedì successivo al giorno di sottoscrizione del presente Modulo di Adesione debitamente compilato a condizione che sia stato corrisposto il Premio e che il Modulo di Adesione sia stato ricevuto dalla Compagnia. Qualora la data di sottoscrizione sia un giovedì, il Contratto si concluderà e decorrerà dal giovedì della settimana successiva.
La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve essere effettuata con contestuale versamento del Premio.
Dichiarazione di conformità dell’adesione alle modalità di raccolta: la presente adesione è stata raccolta in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione Covip del 25 maggio 2016, pubblicata su G.U. del 14 giugno 2016 n. 137.
In particolare:
• Si sono osservate le disposizioni normative e regolamentari in vigore
• L’adesione è stata proposta con correttezza, diligenza e trasparenza
• Sono state fornite informazioni di agevole comprensione con particolare riguardo alle informazioni contenute nella sezione «Informazioni chiave per l’aderente» e sull'Indicatore sin- tetico dei costi (ISC)
• Sono state fornite informazioni coerenti con la sezione «Informazioni chiave per l’aderente» e con le altre sezioni della Nota informativa
• È stata richiamata l’attenzione sul documento “La mia pensione complementare, versione standardizzata” redatto in conformità alle istruzioni della Covip, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire
• È stata prospettata la possibilità di simulazioni personalizzate sul sito web della Compagnia
• È stata data evidenza della mancanza di contributo datoriale in caso di collocamento di un fondo diverso da quello collettivo
• Non sono state celate, minimizzate o occultate avvertenze importanti
• Gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni sono stati compiuti tempestivamente
• È stata verificata l’identità dell’aderente, la correttezza e completezza del presente Modulo di adesione prima di raccoglierne la sottoscrizione
La Nota informativa, i documenti dalla stessa menzionati, il Regolamento del fondo e le Condizioni Generali di Contratto sono disponibili sul sito web della Compagnia xxx.xxx.xx nella sezione dedicata al prodotto.
Tali documenti verranno consegnati in formato cartaceo solo su espressa richiesta dell’aderente.
Si ricorda che è possibile simulare “La mia pensione complementare” mediante il motore di calcolo disponibile sul sito web della Compagnia.
Il presente Xxxxxx di Adesione costituirà la base del contratto che la Compagnia emetterà al ricevimento dello stesso.
In seguito all’avvenuta conclusione del Contratto la Compagnia invierà all’Aderente una lettera di Conferma entro 7 giorni lavorativi dalla data di incasso del premio di perfezionamento, in caso contrario il presente Xxxxxx dovrà considerarsi annullato e privo di effetto.
Le firme apposte in calce si intendono quindi valide a tutti gli effetti per la conclusione del rapporto contrattuale.
Luogo e data Firma dell’incaricato Firma dell’Aderente/Esecutore
CODICE TARIFFA | Cod. Conv. | Modulo di adesione N° |
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI
I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:
• assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e munito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
• bonifico, indicando nella causale il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), con valuta pari a quella della banca ordinante;
• bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A:”);
• moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS - bancomat -).
Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).
ATTENZIONE: Il presente documento non costituisce quietanza di pagamento e non impegna la Compagnia alla successiva accettazione ed emissione del contratto di polizza
AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO SU CONTO CORRENTE delle DISPOSIZIONI SEPA DIRECT DEBIT – Importo Prefissato
CODICE MANDATO | ||||||||||||||||||||||
NOME E COGNOME DELL’ADERENTE | ||||||||||||||||||||||
CODICE FISCALE DELL’ADERENTE | ||||||||||||||||||||||
NUMERO DELLA PRESENTE PROPOSTA | ||||||||||||||||||||||
CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE | ||||||||||||||||||||||
I | T | 8 | 7 | Y | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE | ||||||||||||||||||||||
Cognome.................................................................................................... Nome ........................................................................................................ Indirizzo .................................................................................................... Comune ........................................................................ CAP .................... | ||||||||||||||||||||||
IBAN DEL CONTO DA ADDEBITARE | ||||||||||||||||||||||
Il sottoscritto autorizza:
• l’Azienda di Credito ad eseguire il versamento periodico, addebitando il conto sopraindicato
• AXA Assicurazioni a disporre in via continuativa
di operazioni SDD ad importo prefissato a Euro e prende atto che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 11/2010, non sussiste la condizione di esercitare il diritto di rimborso dell’addebito, ferma restando la possibilità di chiedere alla propria azienda di Credito di revocare l’operazione fino alla data in cui il pagamento è dovuto.
Si precisa che l’importo del presente mandato è stato arrotondato all’unità superiore per esigenze gestionali. L’effettivo addebito sarà in ogni caso pari al premio di rata di polizza.
Firma
Nota: I diritti del debitore, sottoscrittore del presente mandato e riguardanti l’autorizzazione sopra riportata, sono indicati nella documentazione ottenibile dall’Azienda di Credito.
Prima di fornire i suoi consensi, La invitiamo a leggere attentamente l’informativa Privacy consegnata, disponibile anche nella sezione Privacy del sito xxx.xxx.xx.
Finalità assicurative descritte alla lettera A) dell’Informativa Privacy
acconsento al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, per le finalità assicurative e a tal fine sottoscrivo il modulo per esprimere questo consenso in forma scritta.
Nome e Cognome Aderente ....................................................................................... data e firma ...................................................................................
Nome e Cognome Esecutore ..................................................................................... data e firma ...................................................................................
Finalità di marketing descritte alla lettera B) dell’Informativa Privacy
acconsento al trattamento dei miei dati non sensibili per lo svolgimento di:
1. Attività promozionali e di vendita di prodotti e/o servizi AXA e di società appartenenti allo stesso Gruppo
2. Ricerche di mercato e rilevazioni statistiche relative ai prodotti e/o servizi di AXA di società appartenenti allo stesso Gruppo, e di rilevazioni sulle mie esigenze relativamente a tali prodotti e/o servizi
3. Attività promozionali, di vendita e ricerche di mercato relative a prodotti e servizi di
società partner
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Luogo e data ....................................................................... Aderente ..........................................................................................................................
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE
documento sulle anticipazioni
edizione 2019
Axa Assicurazioni S.p.A.
PAGINA BIANCA
SEZIONE I: NORME GENERALI
Articolo 1. Oggetto
1.1 Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione anticipata dell’ammontare della posizione pensionistica individuale da parte della Compagnia (di seguito, Anticipazione), così come previsto dal Regolamento del PIP.
Articolo 2. Condizioni per ottenere l’Anticipazione
2.1 L’Anticipazione può essere concessa dalla Compagnia esclusivamente nei seguenti casi:
a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione;
d) per ulteriori esigenze indicate dall’aderente.
2.2. Condizione essenziale per ottenere l’Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d) è, inoltre, che il periodo di iscrizione dell’aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito “Anzianità”). Ai fini del calcolo dell’Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l’interessato non abbia già esercitato il ri- scatto totale della propria posizione individuale. Nel computo dell’anzianità di iscrizione sono compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima del- l’entrata in vigore del Decreto Lgs 252/05 e che non siano stati allo stesso adeguati (c.d. PIP “vecchi”).
2.3 L’Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall’aderente in qualsiasi momento..
2.4 Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista, per ogni singolo caso e sono considerate valide solo quando risultino corredate di tutti gli elementi necessari.
Articolo 3. Importo dell’Anticipazione
3.1 L’importo massimo dell’Anticipazione è stabilito come segue:
– 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2;
– 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2.
3.2 L’ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali.
3.3 L’Anticipazione può essere richiesta dall’aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione indivi- duale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
3.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente con uno o più versamenti da eseguirsi previa richiesta al fondo.
3.5 Nel caso in cui l’importo che risultasse erogabile, al netto degli oneri fiscali, fosse inferiore a quanto richiesto dall’aderente, verrà dato seguito senza avviso alla liquidazione del minor importo nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa vigente (come sopra indicati), ovvero in relazione ai documenti di spesa sostenuti e documentati dall’aderente.
Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell’Anticipazione
4.1 L’Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall’aderente, compilando l’apposito mo- dulo disponibile sul sito internet della compagnia. In caso di adesioni con presenza di versa- menti TFR e lavoratore antecedenti al 31/12/2000 occorrerà compilare anche la sezione “dati previdenziali e contributivi”. La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata al Fondo e tra- smessa unitamente alla documentazione prevista.
4.2 Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione dell’Anticipazione. L’erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente. Nel caso di espressa indicazione di coordinate bancarie intestate ad un soggetto diverso dall’aderente, non può es- sere dato seguito alla liquidazione dell’anticipazione.
4.3 Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invierà all’aderente avviso di integrazione.
4.4 L’eventuale documentazione prodotta dall’aderente in originale sarà restituita dal Fondo suc- cessivamente all’avvenuta erogazione o all’effettuazione dei controlli, dietro specifica richiesta da parte dell’aderente.
4.5 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è respon- sabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente ri- sultare non legittimati a richiedere l’Anticipazione.
SEZIONE II: CASI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI
Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
5.1 L’Anticipazione è concessa all’aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche. L’Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell’intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico (ad es. non potranno essere ritenute ammissibili richieste at- tinenti a terapie o interventi di importo economico non di rilievo).
5.2 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all’intervento, purché debitamente documen- tate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall’aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all’aderente beneficiario della prestazione.
5.3 L’Anticipazione, infatti, verrà riconosciuta nell’ipotesi in cui la spesa sanitaria gravi sul reddito dell’iscritto e, dunque, anche nel caso in cui le terapie o gli interventi riguardino il coniuge e/o i figli.
5.4 L’Anticipazione può essere richiesta entro un anno dal sostenimento della spesa.
5.5 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di Anticipazione, deve essere prodotta la docu- mentazione di seguito elencata, unitamente al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e alla copia di un documento di riconoscimento:
– certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL di competenza, strutture ac- creditate o dal medico di famiglia) del carattere straordinario della terapia o dell’intervento. A tal proposito può essere utilizzato il modulo già predisposto e disponibile sul sito internet della compagnia;
– copia delle fatture, dei bonifici o delle ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente so- stenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.
In caso di spese sostenute per il coniuge o i figli la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere integrata con la seguente:
– stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l’aderente;
– consenso al trattamento dei dati personali secondo l’informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal coniuge o dai figli - qualora l’anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.
5.6 L’attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all’aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l’intervento.
5.7 Il Fondo, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese documentate da idonea pre- visione di spesa, può corrispondere all’aderente le somme necessarie prima della terapia o dell’intervento. La documentazione di spesa definitiva dovrà comunque essere presentata dall’aderente non appena disponibile.
Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l’aderente o per i figli
6.1 L’Anticipazione è concessa all’aderente per le spese da sostenere a fronte dell’acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di Anticipazione pos- sono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto, purché debitamente documentate.
6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fi- scali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. A tal fine devono essere in ogni caso prodotti da parte dell’aderente o del beneficiario dell’acquisto i seguenti docu- menti:
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile;
– dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile e la non titolarità, neppure per quote o in regime di comu- nione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall’iscritto stesso o dal coniuge usu- fruendo delle agevolazioni prima casa.
6.3 Ai fini dell’erogazione dell’Anticipazione, sono prese in considerazione le seguenti tipologie:
– acquisto da terzi;
– acquisto in cooperativa;
– costruzione in proprio.
6.4 La documentazione da produrre in aggiunta a quella indicata al precedente punto 6.2, al mo- dulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto e ad un documento di riconoscimento è la seguente:
– In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda: copia dell’atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita unitamente all’impegno sot- toscritto dall’aderente all’inoltro dell’atto definitivo non appena disponibile;
– In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, l’estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell’alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dal- l’iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa, la documentazione degli esborsi so- stenuti e l’impegno all’inoltro in via definitiva, non appena disponibile, dell’atto pubblico di assegnazione dell’alloggio;
– In caso di costruzione in proprio, occorre produrre in via immediata: la concessione edilizia, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto, i documenti di spesa sostenuti o i pre- ventivi di spesa unitamente all’impegno sottoscritto dall’aderente all’inoltro dei documenti di spesa non appena disponibili.
– In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato lo stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l’aderente; consenso al trattamento dei dati personali secondo l’informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, fir- mato dal coniuge o dai figli – qualora l’anticipazione sia richiesta a loro favore - o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza.
6.4 L’Anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell’acquisto o dal- l’assegnazione dell’alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.
6.5 Orientamenti Covip e casi particolari in tema di acquisto della prima casa di abitazione:
– L’usufrutto generale, quindi non la proprietà, non rientra tra le fattispecie che consentono l’anticipazione per acquisto prima casa. La nozione di acquisto della prima casa di abitazione comprende solo l’acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali di godimento su beni altrui, quali l’usufrutto, che presenta rispetto alla proprietà carattere parziale;
– E’ da escludersi la possibilità di ottenere un’anticipazione per acquisto prima casa da parte di un aderente separato già comproprietario di un alloggio assegnato in godimento all’altro coniuge;
– L’acquisto della nuda proprietà può rientrare nella casistica dell’acquisto della prima casa di abitazione solo se l’aderente/figlio vi stabilisca la residenza;
– E’ possibile erogare un’anticipazione per acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, per acquisto di abitazione in stato estero, purché l’aderente/figli vi stabiliscano la resi- denza;
– Non è possibile procedere all’acquisto della sola pertinenza;
– ove dall’atto notarile di compravendita risulti che per l’acquisto dell’abitazione l’aderente abbia utilizzato i proventi della vendita o della permuta di altro alloggio, l’anticipazione viene erogata esclusivamente per la parte del costo di acquisto non coperta dal ricavato della ven- dita o permuta del precedente appartamento;
– ove l’acquisto sia effettuato in separazione con il coniuge o il convivente equiparato, l’anti- cipazione viene erogata per l’importo della quota attribuita all’aderente;
– L’Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l’acquisto della prima abitazione risulti effettuato del tutto o in parte dal coniuge dell’aderente purché tra i coniugi vi sia il re- gime di comunione dei beni e l’aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.
Articolo 7. Interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, rela- tivamente alla prima casa di abitazione
7.1 L’Anticipazione è riconosciuta all’aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legisla- tive e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giu- gno 2001, n. 380.
7.2 Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell’aderente o dei figli. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, incluso l’im- mobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
7.3 L’Anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destina- zioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso nonché l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un in- sieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
7.4 Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
– progettazione ed esecuzione dei lavori;
– acquisto dei materiali;
– perizie e sopralluoghi;
– oneri di urbanizzazione;
– altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
– relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
– IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
– documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
– altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
7.5 Ai fini dell’accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell’aderente i seguenti documenti, oltre al modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, al documento di riconoscimento:
a) copia dell’atto attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare (l’estratto della Conser- vatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l’atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali);
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile;
c) se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
d) copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute ; e/o
e) ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell’aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
f) In caso di ristrutturazione della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, lo stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l’aderente;
g) In assenza dei documenti di spesa l’aderente può fornire i preventivi di spesa unitamente al- l’impegno sottoscritto all’inoltro dei documenti di spesa non appena disponibili. In via definitiva, resta ferma la necessità dell’acquisizione da parte del fondo dei documenti di spesa definitivi; Nel caso in cui l’importo complessivo dei lavori superi l’importo di € 51.645,69 va prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato al- l’esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal respon-
sabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).
76 L’Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei diciotto mesi antecedenti la data della richiesta.
7.7 Orientamenti Covip e casi particolari in tema di ristrutturazione della prima casa di abitazione:
– È escluso il conseguimento dell’anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l’immobile non sia di proprietà dell’iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche lad- dove l’immobile sia destinato ad abitazione principale dell’iscritto (o dei suoi figli);
– Ove gli interventi di recupero edilizio riguardino la prima casa di cui l’iscritto è comproprietario con il coniuge in separazione o con il convivente equiparato, l’anticipazione viene erogata per una quota di spese corrispondente alla quota di proprietà.
Articolo 8. Ulteriori esigenze dell’aderente
8.1 L’Anticipazione è inoltre concessa all’aderente per ulteriori sue esigenze.
8.2 In tale ipotesi, alla richiesta di Anticipazione presentata mediante idonea modulistica e unita- mente alla copia di un documento di riconoscimento non dovrà essere corredata da alcuna documentazione giustificativa.
Articolo 9. Cessione del quinto e delega di pagamento
9.1 In presenza di uno o più contratti di finanziamento notificati al fondo (cessione del quinto/de- lega di pagamento), l’anticipazione potrà essere liquidata solo dietro rilascio della liberatoria dal parte della/e società finanziaria/e.
Con la richiesta di anticipazione l’aderente autorizza pertanto la forma di previdenza comple- mentare a comunicare alla finanziaria l’ammontare della posizione e altre informazioni utili al- l’espletamento della pratica.
Eventuali contratti di finanziamento notificati al fondo e attivi al 31/12 dell’anno precedente alla data di richiesta, potranno essere riscontrati all’interno della comunicazione periodica. L’aderente in sede di richiesta potrà integrare la richiesta di anticipazione con apposita libera- toria, qualora ne fosse già in possesso.
Articolo 10. Documentazione definitiva
10.1 In caso di erogazione dell’anticipazione sulla base di documentazione provvisoria, il fondo prov- vederà a sollecitare l’aderente, mediante apposita comunicazione, ai fini del completamento della richiesta mediante documentazione definitiva. Qualora la documentazione definitiva non venga predisposta e inoltrata, resta a carico dell’iscritto l’obbligo di rimborso dell’anticipazione al lordo delle ritenute. Rimane, inoltre, a carico dell’iscritto la procedura per ottenere il rimborso dell’ Irpef trattenuta e versata all’erario. Il fondo si riserva, inoltre, la possibilità di agire nei confronti dell’iscritto ai fini del recupero delle somme indebitamente acquisite.
Articolo 11. Dichiarazione di responsabilità
11.1 La Compagnia che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. Considerata la no- tevole dinamica della normativa di riferimento, le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle modifiche successive. In ogni caso sarà ritenuta vincolante e prevalente su tale documento la normativa vigente al momento della richiesta e le interpretazioni dell’Autorità di Xxxxxxxxx (COVIP) in tema di anticipazioni.
Articolo 12. L’accesso alle anticipazioni per i terremotati del centro Italia - Art. 48, comma 13-bis, del Decreto-legge 189/2016
12.1 Il decreto legge n. 189/2016, all’art. 48, comma 13-bis, introduce misure di favore per le ri- chieste di anticipazioni alle forme pensionistiche complementari formulate da parte degli iscritti residenti nei Comuni, indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge stesso (e riportati di seguito), interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
12.2 A costoro si riconosce la possibilità di fruire delle anticipazioni per acquisto prima casa, ristrut- turazione o per cause diverse (lettere b) e c) dell’art. 11 comma 4 del D.lgs 252/05), prescin- dendo dal decorso degli 8 anni di iscrizione e con fiscalità agevolata, analogamente a quanto previsto per la causale delle spese sanitarie.
12.3 In particolare, la disposizione sopracitata consente ai soggetti interessati dal provvedimento la possibilità di richiedere, per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016 e fino al 24 agosto 2019, le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa e per ulteriori esigenze secondo le seguenti modalità:
• ai fini della richiesta non rileva il compimento degli 8 anni di iscrizione al sistema di previ- denza complementare;
• alle somme erogate si applica la tassazione agevolata prevista per le spese sanitarie (v. Do- cumento sul Regime fiscale);
• restano fermi i limiti percentuali stabiliti dall’art 11 comma 7, lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05 in relazione a ciascuna causale (acquisto della prima casa di abitazione o sua ri- strutturazione nei limiti del 75% e ulteriori esigenze nei limiti del 30%).
12.4 Per le suddette anticipazioni non trova applicazione il regime di parziale intangibilità di cui al- l’art. 11 comma 10 del d.lgs 252/05 previsto per le anticipazioni per spese sanitarie.
12.5 Inoltre, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 del Decreto legge 189/2016 rispettivamente ai commi 1 e 2:
• nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Xxxxxx, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni, tra
le altre, di cui all’art. 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che di- chiarino l’inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente competenti.
• le misure del Decreto legge, tra cui devono intendersi comprese anche quelle di cui all’art. 48, comma 13-bis possono applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 ma rientranti nelle Regioni in- teressate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
ALLEGATO 1 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Mon- tereale (AQ); 4. Xxxxx Xxxxx Xxxxx (XX); 0. Xxxxx Xxxxxxxxxx (XX); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Ama- trice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant’Angelo (RI); 15. Cit- tareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Xxxxxxxxxx (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Xxxxxx-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Co- munanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Xxxxxxxx (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 00. Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX); 42. Pievebovigliana (MC); 00. Xxxxx Xx- xxxx (XX); 00. Xxx Xxxxxxx (XX); 45. Sant’Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC);
48. Visso (MC). XXXXXXX XXXXXX. Xxxx Xxx Xxxxxx: 00. Xxxxxx (XX); 50. Xxxxxx (XX); 00. Xxxxxxx xx Xxxxxxx (XX); 52. Ferentillo (TR); 53. Xxxxxxxxxxx (TR); 54. Xxxxxxxxxx di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Pog- giodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant’Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sel- lano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).
ALLEGATO 2 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
REGIONE ABRUZZO. 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo; REGIONE LAZIO. 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI); XXXXXXX XXXXXX. 00. Xxxxx (XX); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Xxxxxx Xxxxxx;
00. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx (XX); 16. Belmonte Xxxxxx (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Cam- porotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D’esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Foli- gnano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Xxxxxx (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fer- mana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM); 00. Xxxxx Xxx Xxxxxxx (XX); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Xxxxxxxxxx (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Xxxxxxxx (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Xxxxxx Xxx Xxxxxx (XX); 00. Xxxxxxxx (XX); 00. Xxxx Xxx Xxxxxxx (XX); 00. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx (XX); 00. Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx (XX); 61. Sefro (MC); 62. Xxxxxxxxxxxx (XX); 00. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx (XX); 64. Ser- vigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Xxxxxxxxx (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC); XXXXXXX XXXXXX.
00. Xxxxxxx (XX).
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE
documento sul regime fiscale
edizione 2019
Axa Assicurazioni S.p.A.
PAGINA BIANCA
1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare (fondo pensione)
I fondi pensione sono tenuti annualmente a prelevare dal patrimonio e a versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.
I proventi subiscono una tassazione effettiva al 12,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché delle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della
c.d. “white list”.
I fondi pensione possono destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto del- l'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).
Per “investimenti qualificati” si intendono le somme investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
b) in quote o azioni di Oicr residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo SEE, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla pre- cedente lettera a).
b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia (art. 106 TUB) o da istituti di pagamento (art. 114 TUB).
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate, derivanti dagli investimenti qualificati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva del 20% gravante sul fondo pensione e incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.
Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale soggetto a tassazione non concorra a determinare il risultato netto maturato dal fondo pensione assoggettato all’imposta sostitutiva del 20%, sono operate le ordinarie ritenute a titolo di imposta.
All’ammontare corrispondente al risultato netto maturato, assoggettato alla citata imposta sostitutiva, investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine e dei redditi derivanti da “investimenti qualificati” o da PIR è riconosciuto un credito d’imposta pari al 9% per cento, nei limiti di uno stanziamento erariale presta- bilito. Il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effet- tuazione del citato investimento, non concorre alla formazione del risultato netto maturato e incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ai fini della formazione delle prestazioni.
Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato netto di periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Per i fondi pensione che investono il proprio patrimonio in parti di OICR soggetti ad imposta sostitutiva, è previsto che i proventi derivanti da tale partecipazione concorrano a formare il risultato netto di gestione, se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo, e su di essi compete un credito di imposta del 15% che concorre, esso stesso, a formare il risultato netto di gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest’ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a fa- vore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.
2. Regime fiscale dei contributi
Contributi versati fino al 31 dicembre 2006
I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento e comunque a 5.164,57 euro annui.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di 5.164,57 euro annui.
La suddetta disposizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti, alla data del 28 aprile 1993, a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 (vecchi iscritti a vecchi fondi), ovvero nelle ipotesi in cui le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, i sensi dell’art 12 del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta. Anche nella suddetta ipotesi, ai fini della deducibilità, non si tiene conto della condizione relativa alla devoluzione del TFR. Il regime appena descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati a fondi pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Per gli iscritti alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992
n.421 alla data del 28/04/1993, per un periodo transitorio della durata di cinque anni, e cioè fino alla fine del mese di dicembre 2005, il limite assoluto di deducibilità di 5.164,57 euro annui è maggiorato della dif- ferenza fra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite stesso di 5.164,57 euro. Tali soggetti, pertanto, potranno dedurre il minore importo fra il 12% del reddito complessivo dell’anno e l’importo dei contributi effettivamente versati nel 1999. Per fruire della suddetta maggiorazione, è necessario che le forme pensionistiche complementari cui detti soggetti sono iscritti rilascino un’apposita certificazione (da consegnare, sottoscritta dal responsabile della forma pensionistica, entro il 28 febbraio 2002, ovvero, su richiesta, entro dieci giorni dalla stessa) attestante:
– l’ammontare dei contributi effettivamente versati nel 1999 e riferibili ad una annualità di iscrizione;
– la qualifica di iscritto, alla data del 28/04/1993, alle forme pensionistiche istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23/10/1992 n.421.
Contributi versati dal 1° gennaio 2007
I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell’aderente, per un importo complessivamente non superiore a 5.164,57 euro annui.
Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell’art 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , per la parte da questi non dedotta.
Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente ver- sati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non su- periore a 2.582,29 euro annui.
Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i con- tributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi – per un im- porto massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016 – non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.
3. Regime fiscale delle prestazioni
Definizione di “parte imponibile” delle prestazioni pensionistiche complementari
La quota parte delle prestazioni che alla scadenza di un piano previdenziale soggetta a tassazione è rappresentata dall’ammontare della stessa riferibile proporzionalmente ai contributi dedotti nel corso della durata del piano.
Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni disciplinati dal X.X.xx. n. 124 del 1993 ed, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche dell’ammontare della prestazione pensionistica relativo al trattamento di fine rapporto trasferito.
I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.
1 - quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai contributi dedotti fino al 31 dicem- bre 2006
Prestazioni in capitale
La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L’imponibile è quindi determinato al netto della rivalutazione finanziaria cui si applica l’imposta sostitutiva in capo al fondo. Tuttavia lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l’ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l’im- porto annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell’ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La tassazione separata avviene con applicazione dell’aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell’articolo 19 del D.P.R. 917/86. Tuttavia la Compagnia, in qualità di sostituto d’imposta, applica un’aliquota provvisoria calcolata come segue. La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il “reddito di riferimento”, sul quale è calcolata l’aliquota media di tas- sazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi la tassazione provvisoria.
Anticipazioni
Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l’im- ponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.
Riscatti
Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (dissesto finanziario del datore di lavoro, fallimento o altra procedura concorsuale).
Tale tassazione si applica anche in caso di morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla pre- stazione pensionistica.
Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a imposizione progressiva.
Prestazioni in forma periodica (rendite)
La parte imponibile delle prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta so- stitutiva ricompresa tra il 12,50% e il 26%.
Detto rendimento è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.
2 - Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai contributi dedotti dal 1°gennaio 2007
Prestazioni in forma periodica (rendite)
La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007,con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta so- stitutiva ricompresa tra il 12,50% e il 26%.
Detto rendimento è scomputato dall’imponibile da assoggettare a tassazione d’imposta del 15%.
Prestazioni in capitale e XXXX
La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale o la parte imponibile richie- sta sotto forma di XXXX è soggetta a una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione successivo al 1° gennaio 2007, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Anticipazioni
Le anticipazioni erogate ai sensi dell’art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all’aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche , sono soggette alla me- desima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.
Le altre tipologie d anticipazioni ammesse, ai sensi dell’ art. 11 comma 7, del Decreto Legislativo 5 dicem- bre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta del 23 per cento.
Deroga relativa alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016
In deroga a quanto specificato sopra, la legge di conversione del decreto legge 17/10/2016 n.189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ha disposto, all' art. 48, comma 13-bis, che per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal ter- remoto del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre, alle richieste di anticipazione per acquisto o ristrutturazione della prima casa e per ulteriore esigenze, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche com- plementari residenti nei Comuni indicati nel Documento sulle Anticipazioni, si applica in via transitoria quanto previsto dal d.lgs 252/2005 per la causale delle spese sanitarie, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare e con fiscalità agevolata. Le somme ero- gate ai predetti aderenti a titolo di anticipazione, compresa la causale delle spese sanitarie, sono imputate prioritariamente al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 (c.d. M3), poi al montante accumulato dal 2001 al 2006 (c.d. M2) e l’eventuale eccedenza al montante accumulato fino al 31 dicembre 2000 (c.d. M1). Tale deroga è valida fino al 23 agosto 2019.
Riscatti
Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell’art. 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:
– del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ov- vero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
– del 100 per cento della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
– del 100 per cento, in caso di morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pen- sionistica.
Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d’im- posta del 23%.
Xxxxxxxxx di somme erogate a titolo di anticipazioni
Il trattamento tributario dei contributi descritto a, punto 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l’aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale de- curtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi ver- sati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell’aderente.
Relativamente alle anticipazione assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, per la parte del reintegro ecce- dente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, riferibile all’importo reintegrato.
Comunicazioni dell’aderente
Entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento con- tributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensio- nistica, l’aderente comunica al Fondo Pensione l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.
Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pen- sionistica individuale.
4. Dichiarazione di responsabilità
La Compagnia che ha istituito il Fondo Pensione si assume la responsabilità della completezza e della ve- ridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE
(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252)
condizioni generali di contratto
edizione marzo 2019
Axa Assicurazioni S.p.A.
PAGINA BIANCA
INDICE
CAPITOLO 1 Norme generali pag. 83
Art. 1 – Modalità di adesione, pagamento dei contributi, conclusione del contratto e revocabilità dell’adesione
Art. 2 – Diritto di recesso
CAPITOLO 2 Condizioni particolari pag. 87
Art. 3 – Determinazione della posizione individuale e scelte di investimento
Art. 4 – Spese
Art. 5 – Prestazioni pensionistiche e prosecuzione volontaria
Art. 6 – Xxxxxxxx, anticipazioni, trasferimenti, switch
Art. 7 – Pagamenti della Compagnia, Valuta, Tasse ed Imposte, Pignorabilità, Cessione Sequestro, Foro Competente, Beneficiari, Dichiarazione dell’Aderente
Art. 8 – FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Standard Reporting)
Allegati pag. 103
A) Coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia e rendita certa e successivamente vitalizia
B) Regolamento della Gestione Interna Separata “Gestiriv Previdenza”
C) Regolamento dei Fondi Assicurativi Interni
PAGINA BIANCA
CAPITOLO 1 Norme generali
Premessa
“Xxx Xxxxxxxx– Piano Individuale di Tipo Assicurativo- Fondo Pensione” (di seguito PIP) è una forma pen- sionistica complementare individuale, disciplinata ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 1 - Modalità di adesione - pagamento dei contributi - conclusione del contratto
Ai fini dell’adesione al PIP, è necessario compilare integralmente e sottoscrivere il modulo di adesione e versare un primo contributo. Il modulo e il mezzo di pagamento verranno inoltrati al PIP per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.
Il versamento può avvenire con le seguenti modalità:
– assegno (circolare, bancario o postale) o vaglia (cambiario, postale o telegrafico), sempre intestato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”) e mu- nito di clausola di non trasferibilità, accettato salvo buon fine;
– bonifico, indicando nella causale il n° di polizza (se non conosciuto, il n° di proposta), con valuta pari a quella della banca ordinante;
– bollettino postale da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla legge intestato ad AXA Assicurazioni
S.p.A. ovvero all’Intermediario (“in qualità di Agente di AXA Assicurazioni S.p.A.”);
– moneta elettronica (carta di credito, carta di debito, POS -bancomat-);
– Addebito sul Conto Corrente (DISPOSIZIONI SEPA DIRECT DEBIT) per i premi ricorrenti successivi al primo. In caso di modifica o di chiusura del conto, al fine di garantire la continuità dei versamenti, l’Aderente è te- nuto a comunicare alla Compagnia la variazione delle coordinate bancarie almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per il versamento del Premio successivo.
Non è consentito per questo tipo di polizza effettuare pagamenti in contanti (banconote e monete metalliche).
I versamenti successivi al primo potranno essere effettuati con la periodicità desiderata dall’Aderente in base a quanto previsto dal PIP.
L’adesione al PIP può avvenire, inoltre, a seguito di trasferimento da altra forma pensionistica complementare. In questo caso, l’Aderente dovrà fornire alla Compagnia gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell’effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza. Il Contratto si intende concluso il primo Giovedì successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Ade- sione, sempre che l’Iscritto abbia corrisposto il primo contributo e la Compagnia abbia ricevuto il Modulo di Adesione sottoscritto. Qualora la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione sia un Giovedì, il contratto si conclude il Giovedì della settimana successiva.
Art. 1.2 – Revocabilità dell’adesione
L’Aderente può revocare la sua Adesione prima della Conclusione del Contratto. La Revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi del Modulo di Adesione, ed inviata alla Compagnia (rif. Back Office Vita Individuali Agenti) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di revoca, la Compa- gnia restituirà all’Aderente l’intero contributo eventualmente già corrisposto.
Art. 2 - Diritto di recesso
L’Aderente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Conclusione dello stesso.
Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente
gli estremi identificativi del presente contratto ed indirizzata alla Compagnia (rif. Back Office Vita Individuali Agenti) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento.
La Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso la somma dei se- guenti importi:
• la parte di contributo versata e destinata alla Gestione Interna Separata;
• il controvalore delle Quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul contributo, per quanto riguarda la parte investita in Fondi Assicurativi Interni.
La Data di Disinvestimento sarà il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Com- pagnia, della richiesta di Recesso. Nel caso in cui la Compagnia riceva tale richiesta di Xxxxxxx, il calcolo sarà effettuato in base ai valori del Giovedì della settimana successiva.
CAPITOLO 2 Condizioni particolari
Art. 3 - Determinazione della posizione individuale e scelte di investimento
A) Determinazione della posizione individuale
La posizione individuale può essere espressa, in base alle scelte di investimento operate dall’aderente:
a) in Euro, se riferita alla Gestione Separata, le caratteristiche della quale sono riportate nel relativo Rego- lamento (Allegato B);
b) in quote, se riferita ai Fondi Assicurativi Interni, le caratteristiche dei quali sono riportate nel relativo Re- golamento (Allegato C);
c) parte in Euro e parte in quote, come combinazione dei due casi sopra riportati.
Nella comunicazione periodica, è riportata la posizione individuale, espressa in Euro o in quote del fondo interno a seconda delle scelte dell’Aderente.
In particolare, per la prestazione collegata ai fondi interni, la Compagnia comunica all’Aderente, entro 10 giorni lavorativi, la prestazione espressa in quote, l’importo del contributo lordo versato e del contributo netto investito, la data di versamento del contributo, il valore unitario della quota ed il “giorno di riferimento” per la conversione in quote.
B) Scelte di investimento
Il Contratto denominato “Mia Pensione” prevede che i contributi possano essere investiti, in base alle scelte dell’ Aderente, sia nella Gestione Interna Separata “GESTIRIV PREVIDENZA” sia in due Fondi Assi- curativi Interni di tipo Unit Linked.
Ne deriva che le prestazioni dovute dalla Compagnia possono essere collegate sia all’andamento della Ge- stione Interna Separata, sia alle variazioni del valore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni dei prezzi di scambio delle attività finanziarie in cui i Fondi stessi in- vestono e di cui le Quote sono rappresentazione.
I contributi versati possono essere investiti in tutto o in parte nei Fondi Assicurativi Interni e/o nella Ge- stione Interna Separata.
I contributi investiti nella Gestione Interna Separata “GESTIRIV PREVIDENZA” si rivalutano annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati nella Gestione Interna Separata stessa, fermo restando il rendimento minimo garantito ai sensi del Contratto.
L’investimento dei contributi nella Gestione Interna Separata, comporta per l’Aderente la certezza dei risul- tati finanziari raggiunti a cui sono collegate le prestazioni dovute dalla Compagnia.
L’investimento dei contributi nei Fondi Assicurativi Interni di tipo Unit Linked, invece, comporta per l’Aderente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e/o obbligazionario. In particolare:
• il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall’emittente (Ri- schio Specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati
(Rischio Generico o Sistematico):
• il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), è connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il Capitale (Rischio di Controparte);
• il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato (Rischio di Interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
• Rischio di Liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende essenzialmente dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è trattato.
• La sottoscrizione dei Fondi Assicurativi Interni non comporta Rischi di Cambio se non, indirettamente, qualora vengano selezionati fondi/comparti sottostanti ai Fondi Assicurativi Interni espressi in valuta di- versa dall’Euro.
Art. 3.1 Fondo di Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”
Il Contratto prevede la possibilità per l’Aderente di indirizzare il proprio investimento sul Fondo di Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”.
Art. 3.2 Descrizione del Fondo di Gestione Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”
– Denominazione: GESTIRIV PREVIDENZA
– Valuta di denominazione: Euro
– Finalità della Gestione: protezione del risparmio con rivalutazione minima garantita delle prestazioni.
– Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: la Compagnia determina il rendimento annuo da attribuire ai contributi versati nella Gestione Interna Separata, calcolando tale rendimento sui dodici mesi conclusi al terzo mese antecedente ogni scadenza annuale dalla Data di Decorrenza del Con- tratto.
– Composizione della Gestione: il portafoglio è per la maggior parte composto da titoli obbligazionari a tasso fisso, principalmente titoli di stato della zona Euro. Una parte importante del portafoglio è investita in titoli obbligazionari a tasso fisso emessi da società private e quotati. Una parte minore è investita in titoli azionari quotati, quote di OICR, liquidità e altri titoli obbligazionari non quotati. La componente ob- bligazionaria è caratterizzata da elevato rating. La valuta principale è l’Euro.
-– Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo: la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese ap- partenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Come indicato nel Regolamento della Gestione Interna Separata la Compagnia ha definito un limite massimo del 30% di in- vestimento in tali strumenti.
– Stile gestionale adottato: la gestione degli investimenti è dinamica e finalizzata ad ottenere un rendimento annuo superiore al rendimento minimo garantito.
– Nominativo e indirizzo società gestore degli attivi: AXA Investment Managers Paris, Coeur Défense Tour B La Défense 4 - 100 Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxx - 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx Xxxxx Nominativo e indi- xxxxx Società di Revisione: Mazars S.p.A. con sede in Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 xx Xxxxxx
Per maggiori dettagli in relazione al funzionamento ed alla gestione della Gestione Interna Separata si rinvia al Regolamento della Gestione stessa che forma parte integrante delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
Art. 3.2.1 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
La Compagnia determina il Rendimento annuo da attribuire al capitale decurtando dal rendimento lordo di “GESTIRIV PREVIDENZA”, relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antecedente la ricor-
renza anniversaria, un costo percentuale fisso pari all’1,50% sia in fase di accumulo sia in fase di eroga- zione della rendita che viene trattenuto dalla Compagnia.
Sia in fase di accumulo che in fase di erogazione, qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Sepa- rata fosse superiore al 6%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo eccedente il 6%.
Per rendimento della Gestione Interna Separata relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento cal- colato al termine di ciascun mese di calendario rapportando il rendimento finanziario della Gestione di quel periodo al valore medio della stessa nel medesimo periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento di “GESTIRIV PREVIDENZA”, con riferimento al periodo considerato.
Rendimento garantito
La garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non inferiore allo 0,50% solo nel caso in cui venga versato il TFR. Per i flussi di contribuzione versati nel corso dell’anno e delle somme eventualmente percepite (anticipazioni o riscatto parziale) tale importo viene considerato pro- rata.
Qualora non venga conferito il TFR, tale importo minimo di rivalutazione dell’intera posizione individuale sarà pari a 0,00%.
Per le posizioni individuali per cui è prevista una rivalutazione minima garantita dello 0,50%, il tasso minimo garantito può variare nel tempo unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento.
La variazione del tasso minimo garantito sarà comunicata all’Aderente per iscritto preventivamente all'ap- plicazione del nuovo tasso, consentendo, come prevede la normativa, di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.
Tale modifica sarà valida esclusivamente per i versamenti successivi alla data di variazione prevista nella comunicazione.
Le prestazioni acquisite prima della modifica, rimarranno comunque legate al rendimento minimo in vigore al momento dei singoli pagamenti.
La rivalutazione non potrà in nessun caso essere di importo negativo.
Art. 3.3 Fondi Assicurativi Interni
Il Contratto prevede la possibilità per l’Aderente di indirizzare il proprio investimento su uno solo dei Fondi Assicurativi Interni o su entrambi i Fondi Assicurativi Interni in misure liberamente determinabili dall’iscritto.
Art. 3.4 Descrizione dei Fondi Assicurativi Interni
3.4.1 Previdenza Euro Small Cap
Il Fondo Assicurativo Interno “Previdenza Euro Small Cap ” presenta le seguenti caratteristiche:
– Denominazione del Fondo: Previdenza Euro Small Cap
– Data di inizio operatività: n.d.
– Categoria: Azionario
– Finalità del Fondo: si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l’investimento in OICR orientati prevalentemente verso azioni di Società a bassa capitalizzazione principalmente dell’area Euro
– Orizzonte Temporale minimo consigliato: medio/lungo periodo (oltre 10 anni)
– Profilo di rischio: il rischio di investimento è alto
– Composizione del Fondo: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valorizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come
successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
Comparto | Minimo | Massimo |
Monetario | 0% | 30% |
Obbligazionario | 0% | 30% |
Azionario | 70% | 100% |
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo As- sicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse al- l’operatività del Fondo
– Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo: la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese ap- partenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Il peso degli OICR istituiti o gestiti da società del gruppo AXA all’interno del Fondo Assicurativo Interno potrà attestarsi fino ad un massimo del 30% del totale degli attivi.
– Stile di gestione adottato: è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere le migliori opportunità del mercato, con l’obiettivo di superare il Benchmark nel medio-lungo ter- mine
– Benchmark:
il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito da:
– 100% EURO STOXX SMALL in Euro, indice rappresentativo delle società a bassa capitalizzazione del- l’area Euro.
– Destinazione dei proventi: il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
– Modalità di valorizzazione delle Quote: per la descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote si ri- manda al successivo art. 3.5 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
– Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi: AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, 00 (20154)
– Nominativo e indirizzo Società di Revisione: Mazars S.p.A. con sede in Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 xx Xxxxxx
3.4.2 Previdenza Megatrend
Il Fondo Assicurativo Interno “Previdenza Megatrend” presenta le seguenti caratteristiche:
– Denominazione del Fondo: Previdenza Megatrend
– Data di inizio operatività: n.d.
– Categoria: Azionario
– Valuta: EURO
– Finalità: si rivolge ad investitori che intendono beneficiare di una potenziale crescita del proprio capitale nel medio-lungo termine attraverso l’investimento a livello globale in OICR orientati verso azioni di Società che operano nei settori sanitario, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dei materiali per l’industria ed edilizia e nei servizi di pubblica utilità.
– Orizzonte Temporale minimo consigliato: medio/lungo periodo (oltre 10 anni)
– Profilo di rischio: il rischio di investimento è medio-alto
– Composizione del Fondo: gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Assicurativo Interno, valo- rizzati ai valori correnti, sono investiti dalla Compagnia prevalentemente in una gamma ampiamente diversificata di OICR di tipo azionario che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE così come successivamente modificata ed integrata, ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/1998 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria), rispettando i limiti di investimento sotto riportati:
Comparto | Minimo | Massimo |
Monetario | 0% | 30% |
Obbligazionario | 0% | 30% |
Azionario | 70% | 100% |
Resta comunque ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo As- sicurativo Interno in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20% del patrimonio stesso. Tale limite può essere superato per brevi periodi o in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse al- l’operatività del Fondo.
– Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo: la Compagnia non esclude la possibilità di investire in parti di OICR o Quote di SICAV promossi o gestiti da imprese ap- partenenti al Gruppo AXA o in altri strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo. Il peso degli OICR istituiti o gestiti da società del gruppo AXA all’interno del Fondo Assicurativo Interno potrà attestarsi fino ad un massimo del 30% del totale degli attivi.
– Stile di gestione adottato: è intenzione della Compagnia attuare una politica di gestione attiva al fine di cogliere opportunità di mercato, con l’obiettivo di superare il benchmark nel medio-lungo termine.
– Benchmark:
il parametro di riferimento del Fondo (Benchmark) è costituito secondo le seguenti percentuali:
– 20% MSCI World/Health Care 10/40 NR EUR convertito in Euro;
– 20% S&P North American Natural Resources TR convertito in Euro;
– 20% FTSE Macquarie Global Infrastructure 100 convertito in Euro;
– 20% MSCI World Materials TR convertito in Euro;
– 20% MSCI World Utilities convertito in Euro
– Destinazione dei proventi: il Fondo non prevede la distribuzione di proventi
– Modalità di valorizzazione delle Quote: per la descrizione delle modalità di valorizzazione delle Quote si ri- manda al successivo art. 3.5 delle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
– Nominativo e indirizzo Società gestore degli attivi: AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, 00 (20154)
– Nominativo e indirizzo Società di Revisione: Mazars S.p.A. con sede in Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00 in Milano
3.5 Caratteristiche comuni a tutti i Fondi Assicurativi Interni - Modalità di valorizzazione delle Quote Il Valore Unitario delle Quote si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo, per il rispettivo numero di Quote in circolazione nel medesimo giorno, entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Per giorno di valo- rizzazione si intende il primo giovedì successivo alla data di corresponsione del Contributo, sempreché la Compagnia abbia ricevuto il modulo di adesione compilato in tutte le Sue parti e l’informazione dell’avvenuto incasso. Il patrimonio netto di ciascun Fondo Assicurativo Interno viene determinato in base alla valorizza- zione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del Fondo Assicurativo Interno, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo.
Le attività di ciascun Fondo Assicurativo Interno, cioè gli strumenti finanziari su cui il Fondo ha investito, sono valorizzate ai valori correnti di mercato riferiti al giorno di valorizzazione. Tali attività sono valutate in base al- l’ultimo valore reso noto al pubblico. Nel caso di Borse Valori chiuse o qualora sopravvengono eventi che pro- vochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato delle attività sottostanti il rispettivo Fondo Assicurativo Interno, la quotazione viene effet- tuata sugli ultimi valori disponibili. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende l’esistenza di una sospen- sione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Rife- rimento non costituirà un Evento di turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Tur- bativa dei Mercati. Infine, le eventuali disponibilità liquide, sono determinate in base al loro valore nominale.
Si precisa che le commissioni di gestione finanziaria retrocesse dalle Società di Gestione dei fondi/comparti alla Compagnia verranno attribuite al patrimonio del Fondo Assicurativo Interno di riferimento e, pertanto, indirettamente retrocesse al Contratto nel calcolo del Valore Unitario della Quota.
La seguente tabella riporta i range di volatilità ai quali corrispondono i profili di rischio dei Fondi Assicurativi Interni:
Indice di Volatilità Profili di rischio
del Fondo Assicurativo Interno
da 0% a meno di 3% basso
da 3% a meno di 8% medio basso da 8% a meno di 14% medio
da 14% a meno di 20% medio alto da 20% a meno di 25% alto
da 25% ed oltre molto alto
3.6 Crediti di imposta
I crediti di imposta maturati su ciascun Fondo Assicurativo Interno vengono riconosciuti dalla Compagnia al patrimonio del Fondo stesso, con la medesima frequenza di valorizzazione delle Quote e, pertanto, indi- rettamente attribuiti al Contratto nel calcolo del Valore Unitario della Quota.
3.7 OICR
Non è previsto che le prestazioni di questo tipo di Contratto siano direttamente collegate ad uno o più OICR.
Art. 4 - Spese
Art. 4.1 Spese direttamente a carico dell’Aderente
I Contributi versati sono investiti nella Gestione Interna Separata e/o nei Fondi Assicurativi Interni al netto di un Costo, in percentuale del contributo stesso, come indicato di seguito:
– una percentuale pari al 3,50% dei contributi versati, prelevata all’atto di ciascun versamento, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi. Tali costi si riducono al 2,50% nel caso in cui la posizione individuale sia alimentata da flussi derivanti da TFR.
Tali costi non vengono mai applicati caso sugli importi derivanti da trasferimento da altro Fondo.
I Costi di qualsiasi tipo incidono sulla redditività dell’atto previdenziale. In particolare, occorre valutare con attenzione gli effetti prodotti dalla presenza dei Costi del Contratto sull’operazione di Trasferimento della posizione previdenziale.
Art. 4.1.1 Costi gravanti sui Versamenti Aggiuntivi
Nel caso in cui la posizione individuale sia alimentata da flussi derivanti da TFR sarà applicato a ciascun versamento aggiuntivo un costo pari al 2,50% dell’importo versato.
In tutti gli altri casi sarà applicato un costo pari al 3,50% dell’importo versato.
L’importo del Versamento Aggiuntivo, al netto del Costo sopra indicato, verrà investito nella Gestione Interna Separata e/o nei Fondi Assicurativi Interni prescelti.
Art. 4.1.2 Costi per Riscatto e Trasferimento
1) Spese per il Trasferimento ad altra forma pensionistica della posizione individuale (ad eccezione del caso di Trasferimento a seguito della modifica dei coefficienti per la determinazione della rendita): 50 Euro.
2) Spese per l’Anticipazione per il Riscatto Parziale o Totale della posizione: 70,00 Euro
3) Spese per la Xxxx: 5,00 Euro su ogni rata trimestrale.
In caso di Riscatto a seguito di Decesso dell’Aderente non verrà applicato il costo di 70,00 Euro.
Art. 4.2 Spese indirettamente a carico dell’Aderente Art. 4.2.1 Costi gravanti sui Fondi Interni
Sui Fondi Assicurativi Interni gravano i seguenti Costi:
– Commissione di Gestione: calcolata settimanalmente sul patrimonio di ciascun Fondo, nella misura quan- tificata nella tabella sotto riportata:
Fondo Assicurativo Interno Commissioni di Gestione Annuale
Previdenza Euro Small Cap 2,20% Previdenza Megatrend 2,20%
– Altre spese: sul patrimonio dei comparti possono gravare, inoltre, le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di xxxxxxxxx, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto.
Art. 4.2.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata
Dal rendimento annuale della Gestione Interna Separata “GESTIRIV PREVIDENZA” la Compagnia trattiene un costo percentuale fisso, come specificato nella seguente tabella:
Fase Costo percentuale fisso
– di accumulo 1,50%
– di erogazione della Rendita 1,50%
Sia in fase di accumulo che in fase di erogazione, qualora il rendimento lordo della Gestione Interna Se- parata fosse superiore al 6,00%, il valore trattenuto dalla Compagnia sarà incrementato dello 0,20% annuo per ogni punto percentuale di rendimento lordo eccedente il 6,00%.
Art. 4.2.3 Costi per l’erogazione della rendita
Il costo previsto a titolo di spese per l’erogazione della rendita è pari all’1,25% dell’importo erogato, già compreso nei coefficienti di conversione per il calcolo della rendita stessa.
Art. 5 - Prestazioni Pensionistiche e Prosecuzione Volontaria
Premessa – Accesso alla prestazione pensionistica complementare
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei re- quisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono
considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Ade- rente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
L’Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo ero- gabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza rever- sibilità a favore dell’Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensioni- stica complementare in capitale.
L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.
Art. 5.1 Prosecuzione volontaria
L’Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il mo- mento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
Art. 5.2 Erogazione della rendita
A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’Aderente viene erogata una rendita vi- talizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da corrispondere sotto forma di capitale. Detta rendita sarà erogata all’Aderente fin quando ri- mane in vita.
La rendita annua iniziale è determinata moltiplicando il capitale maturato nella posizione individuale a tale data per il relativo coefficiente di conversione di cui alla tabella 2 parte integrante delle CONDIZIONI GENE- RALI DI CONTRATTO, distinto per età dell’Aderente. Per determinare la rendita mensile, trimestrale o seme- strale occorre dividere il capitale maturato per il relativo coefficiente di conversione di cui alle Tabelle (colonne “rateazione semestrale”, “rateazione trimestrale”, “rateazione mensile”) che formano parte inte- grante delle Condizioni Generali di Contratto, distinto per età dell’Aderente “corretta” in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6.
L’Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere per iscritto, almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, l’erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate in rate mensili trimestrali o semestrali:
una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’Aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall’Aderente stesso, alla persona da Lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio. La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coefficiente, che la Compagnia si impegna
a inviare all’Aderente che ne facesse richiesta, personalizzato in funzione dell’età dell’Aderente e dell’età della seconda testa assicurata, entrambe “corrette” in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6.
una rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni al- l’Aderente, e in caso di Suo decesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema pre- videnziale obbligatorio e, successivamente, all’aderente se è ancora in vita. La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coef- ficiente che la Compagnia si impegna a inviare all’Aderente che ne facesse richiesta, personalizzato in fun- zione dell’età “corretta”, in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6;
una rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all’Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema pre- videnziale obbligatorio e, successivamente, all’Aderente se è ancora in vita. La rendita è determinata alla scadenza del contratto moltiplicando il capitale maturato sulla posizione individuale a tale data per il coef- ficiente che la Compagnia si impegna a inviare all’Aderente che ne facesse richiesta, personalizzato in fun- zione dell’età “corretta”, in base ai meccanismi indicati al paragrafo 5.6.
Nel modulo di richiesta della prestazione, l’Aderente deve indicare, oltre alla rateazione della rendita, i dati anagrafici relativi al reversionario e la percentuale di reversibilità, nonché tutti i dati necessari per il paga- mento della prestazione assicurata. Le dichiarazioni dell’Aderente devono essere esatte e complete; l'ine- satta indicazione della sua età o di quelli del reversionario comportano la rettifica delle prestazioni.
Art. 5.3 Condizioni Speciali per la Determinazione della Rendita
a) Determinazione della rendita nella fase di erogazione:
La Rendita Assicurata iniziale al termine della fase di accumulo è pari alla somma:
– del valore che si ottiene dalla conversione in rendita del capitale derivante dai contributi netti versati nella Gestione Interna Separata “GESTIRIV PREVIDENZA”– ove maturati - attribuiti al Contratto,
e/o
– del valore che si ottiene dalla conversione in rendita del controvalore delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni alla Data di Disinvestimento, ovvero il primo Giovedì successivo alla data di ricevimento della ri- chiesta di accesso alla Prestazione Pensionistica o qualora tale data fosse un Giovedì, il Giovedì della settimana successiva. In particolare, al controvalore calcolato come sopra definito, è applicato il coeffi- ciente di conversione di cui all’allegato A delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, individuato in base all’età dell’iscritto al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.
Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all’evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti fi- nanziari.
In particolare i coefficienti di conversione, sono calcolati tenendo conto:
– della speranza di vita media desunta dalle tavole di sopravvivenza “A62I”, distinta per anno di nascita;
– `delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all’1,25% annuo dell’importo erogato.
La rendita annua può essere corrisposta anche in rate semestrali, trimestrali o mensili. La rendita suban- nuale si ottiene dividendo la rendita annuale, ottenuta dall'applicazione dei coefficienti di conversione, per il numero di rate.
In caso di Opzione per una delle forme di rendita di cui alle lettere dell'articolo 5.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Aderente devono essere consegnati, unitamente ai documenti necessari ad individuare gli aventi diritto ed al certificato di morte, le copie del codice fiscale e di un documento d'identità valido dell'eventuale testa reversionaria.
Tutti i pagamenti vengono eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.
L'erogazione della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Aderente o del- l'eventuale testa reversionaria.
Art. 5.4 Adeguamento della rendita vitalizia in fase di erogazione
Premesso che la Compagnia ha istituito una specifica forma di gestione degli investimenti, denominata "GESTIRIV PREVIDENZA" e disciplinata da un apposito regolamento, la rendita assicurata si rivaluta annual- mente con le seguenti modalità:
a) la Compagnia determina il Rendimento annuo da attribuire alle prestazioni decurtando dal rendimento del Fondo “GESTIRIV PREVIDENZA”, relativo al periodo di dodici mesi che precede il terzo mese antece- dente la ricorrenza anniversaria, un’aliquota di partecipazione fissa e pari all’ 1,50%. Per rendimento del Fondo relativo al periodo suddetto, si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario rapportando il rendimento finanziario del Fondo di quel periodo al valore medio del Fondo nello stesso periodo. Il risultato finanziario ed il valore medio sono definiti nel regolamento del Fondo “GESTIRIV PREVIDENZA”, con riferimento al periodo considerato.
b) Le nuove prestazioni assicurate vengono comunicate annualmente all’Aderente.
In caso sia stato conferito il TFR, la percentuale minima di rivalutazione annua della rendita sarà pari allo 0,50%.
Art. 5.5 Costo per l’erogazione della Rendita
Il Costo dell'assicurazione di rendita vitalizia, già incluso nei coefficienti di conversione, è pari all'1,25% annuo dell'importo erogato, a titolo di spese di pagamento rendita.
Art. 5.6 Basi demografiche e finanziarie
L'elaborazione dei coefficienti di conversione è basata sull'adozione di un Tasso di interesse Tecnico pari allo 0,00% e delle tavole di sopravvivenza "A62I".
L’età al raggiungimento dei requisiti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche verrà corretta applicando la scala seguente di ringiovanimento/invecchiamento in funzione della data di nascita dell’Aderente:
GENERAZIONE | Correzione età |
fino al 1907 | +7 |
dal 1908 al 1917 | +6 |
dal 1918 al 1922 | +5 |
dal 1923 al 1927 | +4 |
dal 1928 al 1939 | +3 |
dal 1940 al 1948 | +2 |
dal 1949 al 1957 | +1 |
dal 1958 al 1966 | 0 |
dal 1967 al 1977 | -1 |
dal 1978 al 1988 | -2 |
dal 1989 al 2000 | -3 |
dal 2001 al 2013 | -4 |
dal 2014 al 2020 | -5 |
dal 2020 in poi | -6 |
Art. 5.7 Rideterminazione dei coefficienti di conversione
Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, la Compagnia ha formulato delle ipotesi in ordine all’evoluzione della sopravvivenza degli Assicurati ed ai rendimenti ottenibili con gli investimenti fi- nanziari che, in considerazione dell’orizzonte temporale di lungo periodo su cui si proiettano le forme pen- sionistiche individuali, potranno essere corrette nel corso della durata contrattuale.
La rideterminazione dei coefficienti di conversione per effetto dell’adozione di nuove basi demografiche potrà avvenire in conformità a dati oggettivamente verificabili ed attestati dall’attuario incaricato della Com- pagnia, connessi alla variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche na- zionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico, nonché dalle rilevazioni condotte sui portafogli assicurativi. In ogni caso, i nuovi coefficienti saranno applicabili a condi- zione che:
a) siano decorsi almeno tre anni dalla data di conclusione del Contratto;
b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell’erogazione della rendita;
c) non abbia ancora avuto inizio l’erogazione della rendita;
d) la Compagnia abbia comunicato all’Aderente la modifica almeno 90 giorni prima dell’applicazione dei nuovi coefficienti, segnalando le conseguenze economiche che ne derivano sulla prestazione assicurata.
La rideterminazione dei coefficienti di conversione per effetto dell’adozione di nuove basi demografiche, alle condizioni di cui sopra, avrà effetto su tutti i contributi versati.
Le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) valgono solo in caso di modifiche peggiorative.
La rideterminazione dei coefficienti di conversione per effetto dell’adozione di nuove basi finanziarie, fermo restando l’obbligo per la Compagnia di osservare le disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) di cui al pre- cedente capoverso, se applicabili, potrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n° 21 del 28 marzo 2008 solo con riguardo ai versamenti successivi alla data di applicazione della modifica.
In ogni caso, l’Aderente può evitare l’applicazione delle modifiche esercitando in tempo utile il diritto di tra- sferire la propria posizione individuale ai sensi dell’articolo 6.5 delle presenti Condizioni Generali di Con- tratto.
Art. 5.8 Erogazione in forma di Capitale
La Compagnia può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversi- bilità il 70% del capitale maturato sulla posizione individuale risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3 commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995 n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
Nel primo caso, l’importo della Rendita Vitalizia spettante all’Aderente viene rideterminato dalla Compagnia, applicando i coefficienti di conversione alla quota parte di capitale che non sarà oggetto di corresponsione in forma di capitale.
Nel caso in cui l’Aderente attesti di essere stato iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad una forma di pen- sionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992, senza aver riscattato totalmente la posizione individuale, è consentito erogare l’intera posizione individuale sotto forma di capitale.
La richiesta di opzione dovrà essere inviata dall’Aderente non oltre il sessantesimo giorno che precede la scadenza.
Art. 6 - Xxxxxxxx, Anticipazioni XXXX, Trasferimenti e Switch
In caso di vita dell’aderente, lo stesso può riscattare la posizione individuale maturata, totalmente o par- zialmente, prima della scadenza indicata in polizza o conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata, esclusivamente nelle fattispecie e con i limiti rispettivamente previsti negli artt. 14 ed 11 del D.Lgs. 252/05.
In caso di decesso dell’aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali se- condo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Art. 6.1 Riscatto Totale
In caso di scelta della forma di gestione “GESTIRIV PREVIDENZA” il valore di riscatto liquidabile (al lordo dell’imposizione fiscale) è pari al capitale acquisito con tutti i contributi netti versati comprensivi delle ri- valutazioni già maturate e ulteriormente incrementate per il periodo successivo, pro rata temporis, prevista dall’Art. 3.2.1 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
In caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati “Previdenza Euro Small Cap” e “Previdenza Me- gatrend”, il valore del riscatto coincide con il controvalore delle quote attribuito al contratto calcolato come all’Art. 3.5 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Nel caso di esercizio del diritto di Riscatto Totale, la Compagnia corrisponderà l’importo al netto delle spese indicate all’ Art. 4.1.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Il riscatto totale della posizione individuale maturata risolve il contratto. Per il riscatto totale è necessario produrre la seguente documentazione:
a) In caso di riscatto totale per invalidità permanente:
• Attestazione dell’invalidità permanente con riduzione di oltre 2/3 della capacità di lavoro rilasciata dalla Commissione medica ASL.
b) In caso di riscatto totale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un pe- riodo di tempo superiore a 48 mesi di un Lavoratore Dipendente:
• Lettera di licenziamento del datore di lavoro/revoca mandato per lavoratori a progetto.
• Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
c) In caso di riscatto totale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un pe- riodo di tempo superiore a 48 mesi di un Lavoratore Autonomo:
• Visura camerale rilasciata dalla Camera di Commercio con vigenza non superiore a 3 mesi.
• Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
d) In caso di riscatto totale per cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un pe- riodo di tempo superiore a 48 mesi di un Libero Professionista:
• Certificazione attestante la chiusura della Partita IVA.
• Fotocopia di documento di identità e codice fiscale.
Resta ferma la facoltà dell’Aderente di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticato
che indichi la cessazione dell’attività lavorativa e di non essere soggetto (nel caso di Aderente esercente attività di impresa) ad alcuna procedura concorsuale.
La Compagnia, si riserva in ogni caso, di richiedere all’ Aderente ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della liquidazione della posizione.
Art. 6.2 Riscatto Parziale
Nel caso di scelta della forma di gestione “GESTIRIV PREVIDENZA”, la Compagnia liquiderà l’importo di ri- scatto parziale della prestazione collegata alla gestione “GESTIRIV PREVIDENZA”.
Nel caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati “Previdenza Euro Small Cap” e “Previdenza Me- gatrend” la Compagnia disinvestirà dal/i Fondo/i Interno/i un numero di quote il cui controvalore coincida con l’importo/la percentuale di riscatto parziale richiesta dall’Aderente.
Nel caso di esercizio del diritto di Riscatto Parziale la Compagnia corrisponderà l’importo al netto delle spese indicate all’ Art. 4.1.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Nel caso di riscatto parziale della posizione individuale maturata il PIP rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.
Art. 6.3 Riscatto Totale per decesso
In caso di decesso dell’Aderente, è prevista l’erogazione di un Capitale Caso Morte pari alla somma di due importi derivanti da:
• GESTIONE INTERNA SEPARATA: è prevista l’erogazione di un capitale rivalutato fino alla data del decesso dell’Aderente.
• FONDI ASSICURATIVI INTERNI: il controvalore delle quote è calcolato come prodotto tra il numero delle Quote possedute alla data del disinvestimento per il valore unitario delle stesse alla medesima data, maggiorate in base all’età dell’Aderente al momento del decesso come segue:
Età dell’Aderente | Maggiorazione |
da 18 a 65 anni | 1,00% |
da 66 a 70 anni | 0,50% |
La maggiorazione al controvalore delle quote non verrà applicata, qualora il decesso dell’Aderente avvenga:
• entro i primi 7 anni dalla decorrenza del Contratto e sia dovuta alla sindrome da immunodeficienza ac- quisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata.
• dolo del Contraente o del Beneficiario.
• suicidio, entro i primi due anni dalla decorrenza del contratto.
• partecipazione attiva dell’Aderente a delitti dolosi.
• partecipazione dell’Aderente a fatti di guerra.
• incidenti di volo, se l’Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non ti- tolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
La Data di Disinvestimento coincide con il primo giovedì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta della prestazione, corredata dalla relativa documentazione prevista. Qualora il giorno di ricevimento sia un Giovedì, il disinvestimento sarà effettuato il Giovedì della settimana successiva.
Il rischio di decesso dell’Aderente è coperto a partire dalla data di decorrenza degli effetti contrattuali. In caso di decesso dell’Aderente prima di aver maturato il diritto di accesso alla prestazione pensionistica, la posizione individuale viene riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo Pensione.
Per il riscatto in seguito al decesso dell’Aderente è necessario produrre la seguente documentazione:
• Certificato di morte dell’Aderente
• Copia del Codice Fiscale del Beneficiario
• Fotocopia dei documenti dei Beneficiari Designati
• Atto notorio o dichiarazione sostituita Atto di Notorietà (in mancanza di Testamento)
• Copia autentica del Testamento e Atto Notorio che indichi che il Testamento pubblicato è l’ultimo valido e non impugnato (in caso di Testamento)
La Compagnia, si riserva in ogni caso, di richiedere all’Aderente ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della liquidazione della posizione.
Art. 6.4 Anticipazione
Nel caso di scelta della forma di gestione “GESTIRIV PREVIDENZA” la Compagnia liquiderà l’importo di An- ticipazione della prestazione collegata alla gestione “GESTIRIV PREVIDENZA”.
Nel caso di scelta dei Fondi Assicurativi Interni denominati “Previdenza Small Cap”e “Previdenza Megatrend” la Compagnia disinvestirà dal/i Fondo/i Interno/i un numero di quote il cui controvalore coincida con l’im- porto/la percentuale di Anticipazione richiesta dall’Aderente.
Nel caso di esercizio del diritto di Anticipazione la Compagnia corrisponderà l’importo al netto delle spese indicate all’ Art. 4.1.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
L’Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei casi previsti dalla norma (v. “Documento sulle Anticipazioni” allegato alla “Nota Informativa” del PIP).
La documentazione necessaria per poter ottenere un Anticipazione è dettagliatamente riportata nel “Docu- mento sulle Anticipazioni” allegato alla “Nota Informativa” del PIP.
Art. 6.5 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
Il diritto alla prestazione anticipata XXXX si acquisisce in caso di cessazione dell’attività lavorativa con 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza se mancano non più di 5 anni alla matu- razione dell’età per la pensione di vecchiaia. In caso di cessazione dell’attività lavorativa con inoccupa- zione superiore a 24 mesi la XXXX è accessibile con un anticipo di 10 anni (a prescindere da requisiti contributivi).
La spesa per l’erogazione della XXXX è di 5 euro per ogni rata trimestrale.
Art. 6.6 Trasferimenti
A) Trasferimenti ad altra forma pensionistica complementare
L’Aderente ha la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di partecipazione al PIP di due anni.
Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l’Aderente trasferisca le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui lo stesso aderisca in relazione ad una nuova at- tività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.
Per il Trasferimento è necessario produrre la seguente documentazione:
• Richiesta firmata dall’Aderente attestante la volontà di trasferimento
• Originale del Modulo di Adesione
• Attestazione di iscrizione alla nuova forma pensionistica
• Istruzioni della nuova forma pensionistica per il trasferimento dell’importo
La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione con tempe- stività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
B) Trasferimenti da altra forma pensionistica complementare
Questo contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal D.Lgs. 252/05.