ACCORDO QUADRO
Rep. 09/2021
ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO AL DOMICILIO DEI PAZIENTI COVID-19
XX.XX.XX. S.P.A.
~
NIPPON GASES PHARMA S.R.L.
Lotti 1-2
ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO AL DOMICILIO DEI PAZIENTI COVID-19
ID GARA – 7962102
LOTTO 1 (ASL NAPOLI 1 XXXXXX)
XXXXX 0 (XXX XXXXXX 0 XXXX)
CIG lotto 1: 8533147FA7 CIG lotto 2: 85331577EA
L’anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di Febbraio presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0 – Complesso Esedra, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale € 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona dell’Amministratore Delegato, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Torre Annunziata il 24/01/1974, C.F. CCCCRD74A24L245N e dotato dei poteri di rappresentanza con verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2020
E
NIPPON GASES PHARMA S.r.L., con sede legale in Xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero REA 2024608, C.F./P.IVA 08418370964 rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx nata a Crotone il 11/08/1972, C.F. MRNDNE72M51D122E (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
Premesso che
a) Xx.Xx.xx. spa, con la L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, è stata individuata come soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore delle ASL e AO della Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
b) con provvedimento trasmesso con nota prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha dettato Misure operative di protezione civile inerenti alla “definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19”che prevedono un sistema di controllo articolato a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale ed individuano le principali attività per ogni livello di coordinamento, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero della Salute;
c) con decreto n. 45 del 6/03/2020 è stata costituita l’unità di Crisi regionale della Regione Campania per l’attuazione delle attività, di livello regionale con l’obbligo di svolgimento delle attività disposte a livello
regionale, delle Misure operative di protezione civile sopra menzionate e di segnalare tempestivamente al Presidente/Xxxxxxxx attuatore ogni esigenza o questione rilevante ai fini delle competenti valutazioni e determinazioni, ai sensi dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020;
d) il Soggetto attuatore ha trasmesso al Ministero della salute il Piano – prot. COVID-19/SA/n.2 del 07/03/2020 dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Interventi Infrastrutturali, servizi e Forniture) per la realizzazione di nuovi posti letto, ai sensi dell’art.1 co. 1, dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020, successivamente integrata dalle OOCDPC da n. 631 – 644/2020 redatto con supporto istruttorio dell’Unità di crisi Regionale e degli enti del SSR;
e) con Decreto Presidenziale della Regione Campania n. 46 del 10/03/2020 Soresa spa è stata individuata
quale soggetto preposto all’approvvigionamento di beni e servizi per l’emergenza COVID-19;
f) Soresa, avendo verificato le ragioni di estrema gravità ed urgenza, così come accertate dal combinato disposto dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3/02/2020 e del predetto decreto presidenziale che consentono il ricorso alla procedura negoziata in via d’urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, si è avvalsa di tale facoltà per accelerare le procedure d’acquisto necessarie a fronteggiare lo stato emergenziale;
g) Soresa, in qualità di stazione appaltante, con determinazione dell’Amministratore Delegato n. 360 del 27/11/2020, ha indetto una procedura negoziata d’urgenza ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. c) per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di ossigeno liquido al domicilio dei pazienti covid-19 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
h) che con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 378 del 22/12/2020 la procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di ossigeno liquido al domicilio dei pazienti covid- 19 è stata aggiudicata per i lotti 1 e 2;
i) che nell’ambito del presente Accordo Quadro si definisce:
• Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati dalla Aziende Sanitarie per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
• Amministrazione/i Contraente /e: le Aziende Sanitarie che ricevono i prodotti del Fornitore, nella tipologia e quantità espresse nella richiesta di fornitura contenuta nella Richiesta Specifica di Fornitura emessa;
• Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto richiesto dall’Amministrazione con l’ordinativo di fornitura;
• Ordinativi di Fornitura: il documento con il quale l’Amministrazione contraente comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della fornitura richiesta;
• Contratto/i di Fornitura: il contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione della Richiesta Specifica di Fornitura da parte del/dei Fornitore/i, individuato, tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, avente ad oggetto la fornitura di prodotti di cui al presente Accordo Quadro;
• Richiesta specifica di fornitura: consiste nella richiesta al fornitore di consegnare i prodotti aggiudicati nei quantitativi e nei luoghi che le Aziende Sanitarie di volta in volta comunicherà, gli
stessi potranno essere effettuati nell’ambito del quantitativo massimo che costituisce oggetto del contratto di fornitura e comunque indicato nell’Ordinativo di Fornitura;
• Prodotto: ossigeno liquido e servizi connessi e quant’altro indicato nel Capitolato;
j) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della procedura di che trattasi e per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
k) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o per le Aziende Sanitarie nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di acquisto delle XX.XX. a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura con il quale verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
l) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
m) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
o) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso la Lettera di Invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
l’Allegato “A” (Scheda specifiche Tecniche) e suoi allegati;
L’Allegato “B” (Documentazione tecnica);
l’Allegato “C” (Offerta economica),
Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 per quanto non espressamente derogato;
c) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
f) dalle norme applicabili ai contratti delle Pubbliche Amministrazioni:
g) dalle disposizioni di cui al DPR n.207 del 2010 nei limiti stabiliti degli artt. 216 e 217 del D. Lgs n.50/2016;
h) dal DLGS n.81/2008;
i) dal Patto di integrità;
j) dal Regolamento della UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta Specifica di Fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nella Documentazione Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni contraenti, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 2 - Oggetto e importo dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di
esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura.
L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto n. 1 è di € 50.876,25
L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto n. 2 è di € 101.752,50
Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle singole Amministrazioni contraenti, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire ossigeno liquido e servizi connessi e quant’altro indicato nel Capitolato a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte delle Aziende sanitarie, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura.
Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro.
In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativo.
Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni contraenti i quantitativi dei
prodotti previsti dall’Accordo, l’Azienda Sanitaria potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, le Aziende Sanitarie, nel corso dell’esecuzione contrattuale,
potranno apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice:
- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
Articolo 3 - Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 3 (tre) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni contraenti potranno emettere Richieste Specifiche di Fornitura nel caso in cui il massimale previsto non venga esaurito.
La predetta durata originaria dell’Accordo Quadro potrà, ai sensi dell’art. 2 della lettera d’invito, essere prorogata, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori tre (3) mesi qualora alla data di scadenza dovesse perdurare lo stato di emergenza sanitaria legata al “Covid-19”.
Articolo 4 – Gestione dell’Accordo Quadro
1. Per la gestione dell’Accordo Quadro, Xx.Xx.Xx. si avvarrà del Portale di eprocurement “Sistema lnformativo Appalti Pubblici Sanità” (d'ora in poi “sistema” o “SIAPS”), raggiungibile dal sito internet xxx.xxxxxx.xx.
2. L’accordo quadro è stipulato da Soresa, per ciascun lotto, con tutti gli operatori economici risultati aggiudicatari. Come da art. 12 della Lettera di Invito, l’Ordine di Fornitura verrà emesso dalla Amministrazioni contraenti – Aziende sanitarie in favore del/degli O.E. ammessi all’AQ sulla base delle condizioni della lettera d’invito.
3. A seguito di Richiesta Specifica di fornitura, l’Amministrazione contraente designerà il Responsabile del procedimento per la fase della esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, e il Direttore dell’esecuzione, o uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, co. 1 e 3, e dell’art. 101, co. 1, e co 6 bis e art. 111, co 2 del Codice, e art. 16 commi 1 e 4 del Decreto Mit del 7 marzo 2018 n .49.
4. La Richiesta Specifica di fornitura, unitamente alle prescrizioni e condizioni disciplinate nell’Accordo quadro e nei suoi allegati, costituirà il documento contrattuale di riferimento relativo alla fornitura dei prodotti di che trattasi in favore della specifica Amministrazione contraente.
5. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi allegati, Soresa e/o
l’Amministrazione contraente:
• potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
• prevedrà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
• stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
• prevedrà l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all’appaltatore;
• potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;
Articolo 5 – Obblighi e adempimenti a carico del fornitore
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell’approvvigionamento nel suo complesso, in particolare:
a) all’imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda
della loro natura;
b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti nei luoghi indicati dall’Amministrazione contraente;
c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
d) installazione “a regola d’arte” presso il domicilio del paziente delle attrezzature offerte e tutte le predisposizioni indispensabili per il corretto funzionamento delle stesse, nonché tutte le operazioni di collaudo e quant’altro richiesto nel presente capitolato tecnico;
e) manutenzione delle apparecchiature fornite a noleggio (di contenitori criogenici e/o concentratori);
f) allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli
di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
Il Fornitore si obbliga nei confronti di Soresa e quindi delle Amministrazione contraenti ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto nella lettera di invito e nell’offerta, ed in particolare a fornire i prodotti secondo la capacità di consegna indicata in offerta, entro il lasso temporale ivi previsto.
Si prevedono, inoltre, interamente a carico del Fornitore, nulla escluso e riservato:
1) tutti gli oneri accessori (imballaggio, trasporto, movimentazione anche con mezzi ausiliari atti allo scopo, facchinaggio, installazione, collaudo, rimozione e smaltimento d’imballi e di qualsiasi materiale di risulta, gli oneri di discarica, ecc.);
2) gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti di Soresa e dell’Amministrazione contraente, assumendosene ogni relativa alea.
Inoltre, il Fornitore si impegna espressamente a:
1) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle attività secondo
quanto specificato nella documentazione della procedura;
2) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione
della qualità delle proprie prestazioni;
3) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione contraente e a Soresa, per quanto di competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e nelle Richieste Specifiche di Fornitura;
4) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
5) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione contraente e/o da Soresa;
6) rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell’uso di dispositivi o nell’adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
7) ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di
sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo;
8) a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate
nella documentazione di gara, nell’offerta e nella relativa documentazione tecnica e d’uso;
9) espressamente a manlevare e tenere indenne Soresa e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Soresa e dell’Amministrazione contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si obbliga a consentire a Soresa ed alle Amministrazioni contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto delle Richieste Specifiche di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a Soresa, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Soresa e/o dall’Amministrazione contraente.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Soresa e all’Amministrazione contraente, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro e delle singole Richieste Specifiche di Fornitura; (b) eseguire le forniture nei luoghi indicati nelle Richieste Specifiche di Fornitura.
Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e delle Richieste Specifiche di fornitura dovranno essere rese anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei luoghi di consegna.
Con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione delle singole Richieste, non qualificabili come subappalto ai sensi della vigente normativa, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all’Amministrazione interessata il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, così come previsto dall’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/16.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Soresa, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura di riferimento.
Resta fermo il diritto di Soresa di risolvere l’Accordo Quadro in caso di reiterati e gravi inadempimenti del Fornitore su una o più Richieste Specifiche di Fornitura.
Il Fornitore è tenuto a comunicare a Soresa ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Soresa medesima entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
Articolo 6 – Garanzie
Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
Il Fornitore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nella documentazione di gara, nell’offerta e nei relativi manuali d’uso.
Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo Soresa, e quindi anche le Amministrazioni contraenti, che restano estranee ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 2 (due) mesi dalla scoperta.
In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, Soresa, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura.
Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive
Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.
È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all’Amministrazione contraente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Soresa e l’Amministrazione contraente.
Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto (Responsabile della fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Soresa e alla/e Amministrazione/i contraente/i indicate nella Richiesta Specifica. Il Responsabile della fornitura sarà l’interlocutore di Soresa e dell’Amministrazione contraente per qualsivoglia richiesta inerente alla fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della fornitura e dei servizi connessi.
Soresa e/o le Amministrazioni contraenti si riservano, per quanto di competenza, di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Soresa riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione dell’Accordo Quadro (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all’art. 105 del medesimo decreto), le Aziende Sanitarie provvederanno a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Soresa e/o dalla Aziende Sanitarie direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
Articolo 8 – Ulteriori obbligazioni del fornitore
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l’intera durata del presente Accordo Quadro, la
documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.
In particolare, il Fornitore ha l’obbligo, per tutta la durata dell’Accordo quadro e degli Ordinati di fornitura inviati dalle Amministrazioni contraenti di:
a) comunicare alle Aziende Sanitarie ed alla Soresa medesima ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) comunicare alla Soresa medesima ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall’art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
Articolo 9 – Consegna
La consegna della fornitura oggetto del presente Accordo dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nella documentazione di gara ovvero entro quello eventualmente stabilito nella Richiesta Specifica di fornitura, se migliorativo.
Resta inteso che l'Amministrazione contraente acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura”. Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.
Articolo 10 – Costi della sicurezza
Qualora ricorrano i presupposti e sulla base delle informazioni fornite dall’Unità di Crisi e dalle Amministrazioni contraentee, Soresa, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederà a redigere il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito la Richiesta Specifica di fornitura medesimo e i relativi costi.
Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta
integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
Articolo 11 – Penali e procedimento di contestazione
Soresa si riserva di applicare al Fornitore, a seguito di comunicazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione contraente, le seguenti penali con riferimento alle fattispecie riportate nel Capitolato tecnico all’art. 11.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalle Amministrazioni contraenti e per la parte di competenza dalla Soresa. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016.
In caso di contestazione dell’inadempimento al Fornitore, lo stesso dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le Amministrazioni contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi
maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 12 - Cauzione definitiva
Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa e delle Aziende Sanitarie idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura.
La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifiche che le Amministrazioni Contraenti potranno emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo.
Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
Articolo 13 – Risoluzione dell’Accordo e/o dei singoli contratti attuativi
1. Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, Xx.Xx.Xx., relativamente all’Accordo Quadro, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 1, D. Lgs. 50/2016, ed in particolare quando: a) il Contratto/Accordo Quadro abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice; b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, commi 1 e 2 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti. 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto dal Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di
diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a Xx.Xx.Xx. Spa di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. 3. Si conviene altresì che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula del presente Accordo Quadro; b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.; c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 del presente Accordo Quadro; d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto; e) qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 12 artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.. 4. Xx.Xx.Xx. e/o l’Amministrazione Contraente, in ogni caso, deve risolvere l’Accordo Quadro al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016, in particolare quando: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80. La risoluzione dell’Accordo Quadro determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa di risoluzione dei singoli Contratti da essa derivanti, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. 5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D.Lgs. 50/2016, in particolare: a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); b) quando il Responsabile dell’Amministrazione Contraente o il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 lett. b) comma 3, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. qualora, al di fuori di quanto previsto
al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile unico dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Inoltre, l’Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi: a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente all’Accordo, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto; b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica. L’Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all’articolo 7 del presente Accordo Quadro. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di fornitura conseguenti all’Accordo Quadro, Xx.Xx.Xx. S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di fornitura. In tutti i casi di risoluzione previsti nel presente Accordo Quadro, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 14 – Recesso
Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di: a. giusta causa, b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo. Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; - in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro. In tali casi di giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. Xx.Xx.Xx.
S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta
e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, l’Amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni. Il recesso dal presente Accordo Quadro è causa ostativa all’emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Articolo 15 – Riservatezza
Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, il Fornitore ha l’obbligo e responsabilità anche per i suoi dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori, di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e del Contratto di Fornitura e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, pena risarcimento danni subiti da Soresa, che, comunque hanno facoltà di dichiarare, in caso di inosservanza di detti obblighi, la risoluzione di diritto.
Articolo 16 – Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei conseguenti contratti di fornitura sarà effettuato nei termini e condizioni di cui all’art. 113 bis D. Lgs. n. 50/2016, se non diversamente pattuito tra le parti come riportato nella lettera d’invito all’art. 2.2.
Articolo 17 - Subappalto
Nell’ipotesi in cui il fornitore abbia indicato in offerta la volontà di subappaltare, per le prestazioni ivi indicate si
applica quanto stabilito all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 18 – Brevetti industriali e diritti d’autore
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione contraente e la Soresa, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o di Soresa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione contraente e/o Soresa sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o di Soresa, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Soresa., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura.
Articolo 20 –Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo Quadro, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
La Soresa, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente dell’Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Soresa risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
i) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento
a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
ii) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679
ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle
Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
iii) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
iv) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
v) trasmettere alla Soresa, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì alla Soresa tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
vi) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
vii) consentire alla Soresa, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni
ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Xxxxx restando i poteri di verifica da parte di Xx.Xx.Xx., restano fermi - in capo al Fornitore - tutti gli obblighi come
previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, anche in relazione ai subappaltatori.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i
dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) x. 00 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Articolo 22 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto d’integrità Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di integrità approvato in data 9 luglio 2020, l’impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
• l’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al patto d’integrità, approvato dalla stazione appaltante in data 09.07.2020, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Xx.Xx.Xx. e le Amministrazioni, si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l’eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell’esecuzione dell’Accordo quadro e dei singoli Contratti di Fornitura successivamente affidati, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.
• l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; l’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Xx.Xx.Xx di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 23 - Referente dell’Accordo Quadro
Il Fornitore nomina il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx quale Referente dell’Accordo Quadro con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. per l’esecuzione del presente Accordo Quadro, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente dell’Accordo Quadro, dovrà darne
immediata comunicazione scritta a Xx.Xx.Xx. S.p.A.
La Xx.Xx.Xx. Spa nomina come Responsabile per la gestione dell’Accordo Quadro l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione dell’Accordo Quadro.
Articolo 24 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 25 - Clausola Finale
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
L’Amministratore Delegato (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx) X.xx digitalmente
NIPPON GASES PHARMA S.r.L.
Il Legale Rappresentante (dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx) X.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 (Oggetto dell’Accordo Quadro); Articolo 3 (Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura); Articolo 4 (Gestione dell’Accordo Quadro); Articolo 5 (Obbligazioni e adempimenti a carico del Fornitore); Articolo 6 (Garanzie); Articolo 7 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 8 (Ulteriori obblighi del Fornitore); Articolo 9 (Consegna); Articolo 10 (Costi della sicurezza); Articolo 11 (Penali e procedimento contestazione); Articolo 12 (Cauzione definitiva); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Riservatezza); Articolo 16 (Pagamenti); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 19(Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Trattamento dei dati personali); Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari
- Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità); Articolo 24 (Foro competente); Articolo 25 (Clausola Finale).
NIPPON GASES PHARMA S.r.L.
Il Legale Rappresentante (dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx) X.xx digitalmente
PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO AL DOMICILIO DEI PAZIENTI COVID 19
CAPITOLATO TECNICO
Sommario
ART. 1 - PREMESSE 3
ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELLA FORNITURA 3
ART. 3 - QUANTITATIVI STIMATI PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO 4
ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 5
ART. 4.1 - REQUISITI DELL’OSSIGENO 5
ART. 4.2 - REQUISITI DEI CONTENITORI CRIOGENICI 5
ART. 4.2.1 - CONTENITORE CRIOGENICO DI OSSIGENO LIQUIDO (UNITÀ BASE UB) 5
ART. 4.3 - MATERIALE DI CONSUMO 6
ART. 5 – CONCENTRATORI 7
ART. 5.1 - CONCENTRATORE FISSO STANDARD 7
ART. 5.2 - MATERIALE DI CONSUMO 7
ART. 6 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 8
ART. 6.1 - SERVIZIO DI CONSEGNA DOMICILIARE ED INSTALLAZIONE DEI CONTENITORI CRIOGENICI 9
ART. 6.2 - DATABASE INFORMATIVI PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI CONSUMI DI OSSIGENO 13
ART. 6.3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 15
ART. 6.4 - SERVIZIO DI CALL CENTER 16
ART. 6.5 - CUSTOMER SATISFACTION 16
ART. 7 -VERIFICHE DI CONFORMITÀ 17
ART. 8 - FATTURAZIONE 17
ART. 9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI 18
ART. 10 - TERMINE DEL CONTRATTO 18
ART. 11 - LIVELLI DI SERVIZIO E CALCOLO DELLE PENALI 19
ART. 1 - PREMESSE
Il presente Capitolato disciplina l’affidamento della fornitura di ossigenoterapia domiciliare per i pazienti affetti da Covid 19 residenti nel territorio della Regione Campania. Qualora, nel corso della validità della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura venissero emanate disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, distribuzione, trasporto, immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente al prodotto oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformarsi alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.
ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELLA FORNITURA
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono le seguenti:
a) fornitura e consegna di ossigeno terapeutico allo stato liquido, mediante contenitori criogenici della capacità di 26,5 mS, presso il domicilio dell’assistito affetto da Covid 19;
b) eventuale servizio di noleggio full risk di concentratori di ossigeno per ossigenoterapia
presso il domicilio dell’assistito;
c) installazione “a regola d’arte” presso il domicilio del paziente delle attrezzature offerte e tutte le predisposizioni indispensabili per il corretto funzionamento delle stesse, nonché tutte le operazioni di collaudo e quant’altro richiesto nel presente capitolato tecnico;
d) manutenzione delle apparecchiature fornite a noleggio (di contenitori criogenici e/o concentratori).
Con le predette forniture saranno provvisti i dispositivi accessori e necessari (anche di tipo monouso) per la somministrazione del prodotto medicinale ai pazienti, quali: mascherine,
cannule, umidificatori, riduttori di pressione, pulsossimetri, etc. nonché per la manutenzione delle apparecchiature come successivamente descritto nel presente capitolato.
La fornitura prevede, inoltre, lo svolgimento dei seguenti servizi strettamente connessi:
servizio di formazione;
servizio di assistenza;
servizio di call center;
messa a disposizione di un database informativo per la gestione e comunicazione dei consumi di ossigeno.
ART. 3 - QUANTITATIVI STIMATI PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO
La fornitura in oggetto è suddivisa in lotti territoriali corrispondenti alle Aziende Sanitarie locali della Regione Campania.
Di seguito si riporta nel dettaglio il numero presumibile di assistiti, il consumo stimato in mS ed il numero indicativo di concentratori per i lotti individuati:
Lotto | Aziende Sanitarie | Numero consegne mensili | m3/mese |
1 | ASL Napoli 1 | 3.000 | 79.500 |
2 | ASL Napoli 2 | 3.000 | 79.500 |
3 | ASL Napoli 3 | 3.000 | 79.500 |
4 | ASL Avellino | 1.800 | 47.700 |
5 | ASL Benevento | 1.200 | 31.800 |
6 | ASL Caserta | 3.000 | 79.500 |
7 | ASL Salerno | 3.000 | 79.500 |
Totale | 18.000 | 477.000 |
Si precisa che i suddetti dati non sono vincolanti né per Xx.Xx.Xx. né per le Amministrazioni contraenti, essendo forniti a titolo informativo per consentire agli operatori economici partecipanti di avere una maggiore conoscenza del contesto e del dimensionamento della fornitura e del relativo servizio da erogare.
I consumi indicati, quindi, in via del tutto presuntiva, potranno subire, in considerazione delle reali esigenze delle Aziende Sanitarie variazioni in diminuzione o in aumento, senza che la Ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.
ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA
ART. 4.1 - REQUISITI DELL’OSSIGENO
L’ossigeno liquido dovrà essere prodotto e distribuito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Dovrà inoltre essere in regola con quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 219 del 24/04/2006 (emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE) e reso applicativo con Decreto del Ministero della Salute 29/02/2008, che ha introdotto l’obbligo per i produttori di medicinali di richiedere all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC). La valutazione e il monitoraggio permanente dell’ossigeno in commercio verrà svolta attraverso le attività di farmacovigilanza. Eventuali incidenti o mancati incidenti dovuti al malfunzionamento dei dispositivi medici utilizzabili per ossigenoterapia che venissero accertati da parte del Fornitore dovranno essere tempestivamente e obbligatoriamente notificati alla Azienda Sanitaria di competenza.
I prodotti offerti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del contratto.
ART. 4.2 - REQUISITI DEI CONTENITORI CRIOGENICI
Tutti i contenitori devono essere nuovi oppure revisionati e sanificati, con procedure dichiarate e documentate, in ottimo stato e perfettamente funzionanti. Tutti i dispositivi devono essere rispondenti alla normativa vigente.
ART. 4.2.1 - CONTENITORE CRIOGENICO DI OSSIGENO LIQUIDO (UNITÀ BASE UB)
Per la fornitura dell’ossigeno liquido, gli aggiudicatari chiamati ad eseguire la fornitura dovranno fornire in comodato d’uso ad ogni paziente, un contenitore criogenico costruito
secondo le normative vigenti, con le seguenti caratteristiche minime:
capacità pari a 26,5 mS;
di acciaio inox;
dotato di base carrellata per gli spostamenti;
dotato di indicatore di livello: per la visualizzazione del quantitativo di ossigeno liquido residuo;
dotato di indicatori selettori di flusso: sistema di gassificazione dell’ossigeno liquido tali da garantire flussi regolabili da 0,25 a 6 lt/minuto;
provvisto di valvole di sicurEZZA rispondenti alla normativa vigente;
dotato di targhette, conformi alla normativa vigente, atte a garantire la tracciabilità del contenitore e del farmaco in esso contenuto nonché la conformità dei dispositivi collegati;
con xxxxx di evaporazione non superiore a 0.80 kg/giorno;
con un’autonomia di utilizzo ad un flusso di 2 lt /min di almeno 225 ore.
ART. 4.3 - MATERIALE DI CONSUMO
La Ditta dovrà provvedere a fornire a suo carico i materiali di consumo nelle quantità necessarie per il paziente, sia nel caso di somministrazione di ossigeno liquido da contenitore criogenico che nel caso di somministrazione tramite concentratore, al fine di consentire il regolare svolgimento della terapia.
La Ditta dovrà provvedere a fornire tale materiale anche nelle misure per uso pediatrico e/o neonatale, senza costi aggiuntivi ovvero incluso nel valore offerto su richiesta delle Amministrazioni contraenti.
I prodotti consumabili compresi nella fornitura in oggetto e i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia vigenti all’atto della fornitura, devono essere provvisti di marcatura di conformità CE (D.Lgs. n. 46 del 24.02.1997 in attuazione della Direttiva 93/42 e successive modifiche ed integrazioni) e devono essere certificati latex free. Il materiale monouso sterile deve essere confezionato singolarmente con imballaggi atti a mantenere la sterilità. Le etichette devono riportare, oltre ai dati previsti dal decreto legislativo 24/02/97 n. 46 le seguenti indicazioni: numero di lotto e data di scadenza,
indicazioni monouso, metodo di sterilizzazione. Al momento della consegna, il materiale deve avere almeno i 2/3 della validità indicata in etichetta.
ART. 5 – CONCENTRATORI
Le AA.SS.LL. potranno richiedere alla ditta aggiudicataria la fornitura in noleggio, con relativa consegna al domicilio del paziente, di concentratori fissi.
Per ciascun concentratore fornito sarà riconosciuto un canone di noleggio/die pari a € 1,25. La fornitura dei concentratori, ove attivata, deve intendersi comprensiva della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché del servizio di assistenza tecnica full risk.
Di seguito vengono delineate le specifiche tecniche per ciascuna tipologia di apparecchiatura.
ART. 5.1 - CONCENTRATORE FISSO STANDARD
L’Aggiudicatario deve fornire Concentratori fissi standard aventi le seguenti caratteristiche minime:
peso non superiore a 25 kg e dotato di ruote;
flusso regolabile da 0.5 lt/min a 5 lt/min;
concentrazione minima di ossigeno da 90% a 4 l/min a 95% a 1 lt/min;
livello di rumorosità non superiore a 48 dBA, misurata ad un metro di distanza;
dotato di dispositivi di allarme e sicurezza;
presenza di filtri antipolvere e/o antibatterico sostituibili.
La Ditta aggiudicataria del servizio garantirà, con costi compresi nel canone di noleggio per il concentratore fisso, la gestione delle situazioni di emergenza, che dovessero incorrere nel corso della fornitura, al fine di garantire la continuità del servizio.
ART. 5.2 - MATERIALE DI CONSUMO
La fornitura deve intendersi comprensiva di tutto il materiale occorrente per l’avvio a regime del dispositivo nonché della scorta minima di consumabili e delle parti di ricambio necessarie. La sostituzione delle parti di ricambio spetta all’impresa aggiudicataria durante il periodo di noleggio. La fornitura del materiale di consumo è a carico dell’aggiudicatario. La ditta dovrà comunque fornire tutto il materiale necessario.
ART. 6 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura verrà attivata nel modo di seguito indicato:
i MMG/PLS e i medici delle Continuità Assistenziali sono autorizzati alla prescrizione di ossigeno liquido domiciliare (farmaco A-PHT) ai pazienti affetti da Covid 19;
il medico prescrittore prescriverà l’ossigeno liquido (oppure i concentratori di ossigeno) e indicherà la posologia (l/min e h/die) specificando che la prescrizione è destinata a paziente Covid-19;
il paziente richiede la fornitura alla farmacia di comunità;
l’ASL fornirà alle farmacie di comunità la graduatoria dell’accordo quadro, i riferimenti ed i contatti degli operatori economici aggiudicatari;
la farmacia di comunità contatterà per iscritto (ad es. a mezzo mail) il primo operatore economico graduato dell’accordo quadro per la consegna domiciliare di ossigeno liquido e fornirà tutte le informazioni utili alla fornitura di che trattasi;
entro 60 min dalla ricezione della comunicazione da parte della farmacia di comunità, l’operatore economico primo graduato dovrà comunicare, sempre per iscritto, la presa in carico o meno della fornitura.
Qualora l’operatore economico non fosse in grado di erogare le prestazioni nei termini prescritti dal presente capitolato, o non rispondesse entro il termine di 60 minuti dalla richiesta, la farmacia di comunità procederà a contattare il secondo graduato. Tale processo si reitera fino alla individuazione del fornitore disponibile alla fornitura.
l’operatore economico così individuato provvederà alla consegna della fornitura nei termini di seguito indicati e trasmetterà alla farmacia di comunità copia del DDT controfirmato dal paziente o caregiver e di ogni altro documento utile ad attestare la regolare fornitura;
la farmacia consegnerà alla ASL competente territorialmente la prescrizione con l’allegata copia del DDT insieme a quelle erogate in DPC;
l’importo dell’ossigeno sarà liquidato dalla ASL sulla base della documentazione ricevuta dalla Farmacia di comunità;
alla farmacia sarà riconosciuto l’onorario professionale della DPC.
ART. 6.1 - SERVIZIO DI CONSEGNA DOMICILIARE ED INSTALLAZIONE DEI CONTENITORI CRIOGENICI
Nell’ambito del lotto per il quale l’operatore economico sia risultato aggiudicatario, la consegna della fornitura all’assistito dovrà essere effettuata dalla Ditta aggiudicataria direttamente al domicilio dei pazienti, qualunque sia la loro localizzazione geografica nell’ambito territoriale della ASL, nel rispetto di quanto previsto dalle ADR 2003 e dalla Direttiva 45/2012/UE relativa al trasporto interno di merci pericolose. L’attivazione della fornitura avverrà tramite utilizzo da parte del Fornitore del modulo “Verbale di installazione” che andrà concordato nei contenuti con l’UO competente in fase di attivazione del servizio. Il Fornitore all’atto dell’installazione provvederà a redigere, in duplice copia, esemplare di tale verbale, che andrà sottoscritto anche dall’assistito/care giver, e a consegnarne una copia alla Farmacia di comunità ordinante ed una al paziente. Una volta a regime, le consegne dovranno avvenire sulla base delle prescrizioni trasmesse dalle farmacie.
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare la fornitura dell’ossigeno entro 24 ore solari dalla e- mail/comunicazione della propria presa in carico della fornitura, fatte salve condizioni di eccezionale urgenza, da assolvere con la massima sollecitudine (entro 8 ore solari).
Le eventuali consegne successive alla prima avverranno seguendo lo stesso iter e comunque a seguito di richiesta formale da parte della farmacia di comunità che ha attivato la fornitura.
Nel caso in cui le suddette consegne successive non avvengano nella data programmata l’assistito/care giver sarà tenuto a segnalare la circostanza alla competente ASL per il tramite della farmacia di comunità.
La Ditta aggiudicataria deve garantire la tempestività e continuità delle consegne, trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente. La consegna al domicilio del paziente deve essere effettuata, qualunque sia la sua ubicazione geografica limitatamente al territorio regionale. La Ditta aggiudicataria non potrà accampare alcuna pretesa per consegne in "situazioni estreme" (es. installazioni in centri storici, in abitazioni non munite di ascensori, nelle isole ecc). La consegna deve avvenire nel rispetto della privacy dell’utente ai sensi della vigente normativa. Le apparecchiature e i loro accessori saranno installati, sotto la cura e la responsabilità dell’aggiudicatario, al domicilio del paziente, secondo le vigenti norme di sicurezza elettrica ed ambientale. Per domicilio si intende il luogo in cui il paziente
risiede, sia esso l’effettiva abitazione o altro luogo indicato dal paziente stesso.
Tutte le forniture dovranno avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro trattandosi di pazienti COVID.
Le dotazioni, l’installazione e il trasporto dei dispositivi e dei materiali necessari sono a carico dell’aggiudicatario. All’atto della prima consegna, la Ditta aggiudicataria deve:
istruire il paziente o care giver con particolare riguardo:
- al corretto uso del dispositivo/attrezzatura,
- al rispetto alle norme di sicurezza e le precauzioni da adottare in presenza di gas medicinali,
- all’osservanza delle procedure d’urgenza
- al rispetto delle norme di sicurezza elettrica ed in materia di dispositivi medici con la precisazione della normativa di riferimento
- alla modalità di chiamata del tecnico per interventi sui dispositivi/attrezzature. A tal fine dovrà essere predisposta e rilasciata all’utenza apposita brochure ove siano indicati: la Ditta erogatrice del servizio con i relativi recapiti e riferimenti, il nome del tecnico di riferimento ed il numero telefonico a cui fa capo il servizio di assistenza continuativa (numero cui dovrà rispondere un operatore competente e qualificato 24 ore su 24, per tutto il periodo ella fornitura);
consegnare:
- il manuale d’uso e di assistenza in lingua italiana, nonché la certificazione di rispondenza alle normative vigenti,
- un modello riportante le raccomandazioni di cui alla circolare del Ministero della Salute 16/02/2006 che si riportano di seguito:
Seguire scrupolosamente le istruZIOni del fornitore di ossigeno liquido;
Non fumare mentre si usa uno dei due dispositivi;
Non usare e non riporre la UB e la UP a meno di un metro e mezzo da apparecchi elettrici;
Non usare e non riporre la UB e la UP in luoghi dove sono presenti
sostanze combustibili come olii, lubrificanti, spray contenenti propellenti, lozioni o solventi;
Tenere la UB e la UP in luogo ben ventilato;
Qualora si verificasse un rovesciamento, rimettere l’apparecchio, immediatamente ma con cautela, in posizione verticale e contattare il fornitore;
In caso si verificasse perdita di ossigeno, allontanarsi e chiamare il fornitore;
Non toccare le parti ghiacciate dei dispositivi;
Utilizzare la UP solo quando si decide di spostarsi al di fuori della propria abitazione e, terminato il suo utilizzo, riporla in posizione verticale, su una superficie piana e pulita e MAI agganciata alla UB;
Agganciare la UP alla UB solo per effettuare le operazioni di riempimento della UP;
Spegnere sempre la UB e la UP quando non sono in uso;
Non utilizzare mai la Unità Portatile (UP) per la ossigenoterapia se questa è collegata alla Unità Base (UB);
Non effettuare mai operaZIOni di ricarica della UP dalla UB
durante l’ossigenoterapia;
Attenersi scrupolosamente alle istruzioni per l’uso fornite dai fabbricanti dei dispositivi e riportate nei manuali delle istruZIOni per l’uso.
- una scheda che riepiloghi i doveri della persona in ossigenoterapia o di un suo familiare/care giver, che sono di seguito elencati:
la tenuta degli utenti al corretto uso ed alla buona conservazione delle apparecchiature,
l'assunzione della responsabilità dei danni provocati alle stesse, causate da incuria o dolo,
l'obbligo di avvertire immediatamente il competente Servizio distrettuale dell'Azienda Sanitaria in caso di ricovero ospedaliero o decesso,
l'obbligo di avvertire preventivamente circa il trasferimento
temporaneo del paziente,
accertarsi che il dispositivo sia impostato con i parametri prescritti dal medico specialista dei centri autorizzati dalla Regione Campania o da altre Regioni. Ogni successiva modifica potrà essere effettuata solo ed esclusivamente previa formale indicazione del competente Servizio distrettuale dell'Azienda Sanitaria.
L’esecuzione di tutte le predette operazioni deve essere riportata in un verbale di prima consegna, redatto in 2 copie, sottoscritto dal paziente/care giver, di cui una copia deve essere consegnata al paziente care/giver e una copia alla farmacia di comunità. Al momento della consegna del dispositivo, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere ad acquisire sul D.D.T. la firma per ricevuta dell’assistito/care giver. Sul D.D.T. dovrà essere riportato:
- nominativo dell’assistito;
- indirizzo e recapiti telefonici;
- descrizione e quantità dei prodotti (per il gas medicale sia in metri cubi che in numero di confezioni);
- tipologia e quantità dei contenitori;
- data e orario della consegna;
- matricola del contenitore;
- lotto del medicinale.
L’assistito/care giver, al momento della consegna effettua direttamente il controllo sui prodotti consegnati annotando eventuali difformità; la firma per ricevuta non impegna comunque la Azienda Sanitaria che pertanto si riserverà il diritto di osservazioni/contestazioni anche successive alla consegna.
Al termine della fornitura, per fine contratto e/o cessazione della terapia, la Ditta aggiudicataria provvederà, assumendosene interamente il costo, al ritiro dei dispositivi e del materiale di consumo non utilizzato provvedendo alla sanificazione.
Tutte le forniture dovranno avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro trattandosi di pazienti COVID.
La fornitura domiciliare di ossigeno liquido prevede il sistema di sostituzione del contenitore base "pieno per vuoto". In particolare, la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare i contenitori
pieni e contestualmente ritirare quelli vuoti, gestendo il rifornimento sul principio del calcolo del consumo in funzione della prescrizione medica; non dovranno mai trovarsi più contenitori di ossigeno liquido per singolo paziente salvo diversa indicazione. In nessun caso l’utilizzo di più contenitori per singolo paziente, anche se autorizzati, potrà dare adito ad un ulteriore costo rispetto a quella determinato da quanto previsto dalla prescrizione medica.
Si stima che la durata media di utilizzo di un contenitore criogenico della capacità di 26,5 mS sia di 5 giorni. Allo scadere del quinto giorno si verificherà una delle seguenti situazioni:
a) Il paziente è guarito, pertanto non avrà bisogno di un ulteriore fornitura. Il fornitore provvederà al ritiro del contenitore presso il domicilio del paziente.
b) Il paziente non è guarito e l’ossigeno nel contenitore è esaurito. Il MMG/PLS rilascerà una nuova prescrizione dando l’avvio all’iter per una nuova consegna.
c) Il paziente non è guarito ma l’ossigeno nel contenitore non è ancora esaurito. Il paziente continua ad utilizzare lo stesso contenitore fino ad esaurimento dell’ossigeno e al fornitore si riconosce un canone/die per il noleggio pari ad € 0,62 Iva esclusa.
Nel caso di aumento delle necessità terapeutiche accertate e convalidate dal MMG/PLS a fronte di nuova prescrizione si renderà necessario la sospensione della prescrizione in corso e si attiverà l’iter per la nuova prescrizione.
La Ditta aggiudicataria è comunque tenuta a notificare alla competente Azienda Sanitaria per il tramite della farmacia di comunità ogni variazione che intervenga a seguito dell’attivazione del servizio (sospensioni, ricoveri, trasferimenti, ecc.).
Eventuali ulteriori informazioni necessarie per la gestione del servizio, in particolare nella fase dell’ordine, della liquidazione etc., potranno essere richieste, ove ritenuto opportuno, dalle aziende sanitarie all’operatore economico aggiudicatario.
ART. 6.2 - DATABASE INFORMATIVI PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI CONSUMI DI OSSIGENO
La ditta aggiudicataria, entro un mese dall’adesione della Azienda Sanitaria al servizio, senza aggravio di spesa, dovrà garantire l’accesso a un sistema informatizzato via web contenente i dati di esclusiva competenza, aggiornato in tempo reale per ogni attività prevista dal capitolato. Si precisa che dovrà esser fornito un accesso al presente database anche a Soresa.
Il sistema non deve prevedere limitazioni relativamente al numero di credenziali e alle sessioni contemporanee, deve essere eventualmente compatibile con sistemi già in uso nelle Aziende Sanitarie e le modalità di collegamento e di autenticazione degli operatori dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di tutela della privacy. Il sistema informativo dovrà gestire almeno le seguenti informazioni:
numero totale dei pazienti in carico;
codice identificativo/fiscale di ogni singolo paziente;
distretto di appartenenza del paziente (ove presente);
patologia per cui viene effettuata la prescrizione;
tipo di terapia a cui viene sottoposto il paziente;
tipo di attrezzatura consegnata
data di attivazione;
scadenza e/o di sospensione e/o di rinnovo delle prescrizioni e scostamento rispetto al presunto;
data delle visite degli interventi effettuati (manutentivi);
eventuali problemi riscontrati (es: guasti dell’apparecchiatura);
eventuali note su:
- centri autorizzati dalla Regione Campania;
- metri cubi prescritti;
- metri cubi e contenitori criogenici effettivamente consegnati;
- concentratori consegnati.
Il Sistema dovrà rendere disponibili, secondo il tracciato regionale/ministeriale vigente, per tempo di rilevazione, delle prestazioni farmaceutiche erogate in distribuzione diretta, i dati per l’invio dei flussi informativi, sia in forma mensile che in forma progressiva.
Tali dati devono essere messi a disposizione delle Aziende Sanitarie secondo accordi stipulati con le medesime, le quali potranno decidere se fare inserire alla ditta aggiudicataria anche il dato relativo al medico prescrittore. In particolare, il Fornitore dovrà produrre e fornire all’ASL i flussi informativi secondo le modalità definite dalle seguenti normative e specifiche ministeriali pubblicate sul sito web del Ministero della Salute:
D.M. 31/07/2007 e s.m.i. Ministero della Salute Rilevazione delle prestazioni
farmaceutiche erogate in distribuzione diretta;
Documento avente per Titolo SPECIFICHE FUNZIONALI DEI TRACCIATI - Flusso informativo delle prestaZIOni farmaceutiche effettuate in distribuZIOne diretta o per conto (DM 31 luglio 2007 e successive modifiche e integraZIOni) Agosto 2013
documento del 5 agosto 2013 del Ministero della Salute avente per Titolo Linee guida per la predisposiZIOne e la trasmissione dei file al Nsis. In ogni caso per qualsiasi problematica interpretativa inerente la semantica e/o il contenuto dei file da trasmettere alle AA.SS.LL. nella fase esecutiva, rimane competente in merito SORESA che potrà fornire indicazioni e chiarimenti in ordine alla corretta compilazione.
La Ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, fornire a fine fornitura agli uffici competenti che saranno comunicati dopo l’aggiudicazione dalle Aziende Sanitarie ed a Xx.Xx.Xx., elaborati statistici di consumo e di spesa riguardo al servizio svolto, contenenti tutti i dati sopra riportati. Le Aziende Sanitarie e Xx.Xx.Xx. potranno richiedere ulteriori elaborazioni statistiche volte ad indagare sugli aspetti specifici dell’attività di ossigenoterapia domiciliare, senza aggravio di spesa. Tutti i dati richiesti dovranno essere forniti su supporto cartaceo e/o su supporto informatico con tracciato importabile in strumenti comuni di produttività individuale (Ms Excel, Ms Access).
ART. 6.3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
La fornitura oggetto del presente Capitolato è comprensiva del servizio di assistenza tecnica full risk.
L’aggiudicatario deve garantire un servizio di reperibilità continuativa per 24 ore su 24, per tutta la durata della fornitura; a tale scopo l’aggiudicatario è obbligato a fornire agli assistiti il proprio recapito telefonico ed a garantire la presenza di un operatore addetto alla ricezione delle chiamate; non è ammesso l’utilizzo di segreterie telefoniche.
L’aggiudicatario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla manutenzione periodica di tutti i dispositivi, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. L’aggiudicatario deve provvedere a sostituire in tutto o in parte le attrezzature che per difetto o
per deterioramento si rilevassero non più efficienti, entro 24 ore per interventi non urgenti ed entro 12 ore per chiamate urgenti. Gli interventi presso il domicilio del paziente devono essere preannunciati telefonicamente e concordati con il paziente stesso o suo delegato con adeguato preavviso. Tali interventi devono sempre essere registrati su apposito modulo e controfirmati dal paziente che ne conserverà copia, mentre l'aggiudicatario conserverà l'originale e lo renderà disponibile alla farmacia di comunità, cha a sua volta lo fornirà all'ASL per eventuali controlli. Deve inoltre essere fornito un adeguato servizio di pulizia e disinfezione delle apparecchiature fornite oggetto del presente Capitolato, con particolare riguardo all’emergenza Covid19. Su tutte le apparecchiature dovrà essere apposta segnalazione tramite etichetta o similari che garantiscano l'immediata verifica della stessa.
ART. 6.4 - SERVIZIO DI CALL CENTER
La Ditta metterà a disposizione dell’Azienda Sanitaria, delle farmacie di comunità e degli utenti un apposito “call center” (numero verde) con funzione di centro di ricezione e gestione degli Ordinativi di Fornitura/Esecuzione. Il servizio di call center dovrà essere garantito per tutti i giorni della durata della fornitura, 24 ore su 24, a garanzia della tempestività delle prestazioni, trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensioni né carenze. È compito specifico del “call center” il trattamento e la soluzione di eventuali emergenze che dovessero essere segnalate dai competenti Servizi distrettuali delle Aziende Sanitarie e/o direttamente dagli utenti del servizio e/o dalle farmacie di comunità. La risposta dovrà avvenire tramite operatore e non tramite sistemi di segreteria, al fine di garantire in condizioni di emergenza la certezza di intervento tempestivo. L’Azienda Sanitaria si riserva di verificare in qualsiasi momento quanto richiesto. L’attività del “call center” dovrà far fronte, inoltre, alle seguenti esigenze:
ricezione e smistamento degli Ordinativi/sospensioni/trasferimenti/terapia;
richieste relative allo stato degli Ordinativi;
richieste di consulenza sul servizio e sulla sua attivazione;
richieste di evasione urgente.
ART. 6.5 - CUSTOMER SATISFACTION
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a svolgere indagini periodiche volte alla misurazione
della soddisfazione dell’utenza, definite di intesa con l’Azienda Sanitaria, da distribuire ai pazienti per la compilazione. I moduli dovranno essere riconsegnati dai pazienti in busta chiusa e recapitati all’Azienda Sanitaria contraente nelle modalità concordate con quest’ultima.
ART. 7 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ
Le verifiche relative alla conformità sia dei prodotti che del relativo servizio, così come disciplinato dal presente Capitolato, sono demandate al Responsabile del procedimento o al Direttore dell’esecuzione per la fase di esecuzione contrattuale designati da ogni Azienda Sanitaria, per la fornitura di propria competenza. Ciascuna Azienda Sanitaria potrà avvalersi sia di proprio personale medico, tecnico e/o infermieristico o comunque di organismi tecnici da essa delegati, per effettuare controlli periodici a campione. Durante il periodo di vigenza del presente contratto, le Aziende Sanitarie, previa comunicazione al paziente/care giver, tramite proprio personale di fiducia munito di documento identificativo, si riservano il diritto:
di effettuare controlli e verifiche sul funzionamento del servizio, sull’installazione e messa in funzione degli apparecchi, sulla loro manutenzione preventiva e correttiva;
di effettuare controlli specifici sullo stato igienico complessivo dell’ambiente in cui sono realmente collocate le apparecchiature;
di verificare l’effettivo grado di formazione e di informazione del paziente/care giver riguardo le corrette procedure di utilizzo e dei rischi specifici.
In ogni caso i pazienti/care giver potranno segnalare alla competente UO dell’Azienda sanitaria, eventuali problemi e disservizi.
ART. 8 - FATTURAZIONE
Al termine di ogni mensilità la Ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica secondo la normativa vigente da inviare a ciascuna Azienda Sanitaria. La/e fattura/e, che dovrà/dovranno riportare la mensilità di riferimento, avrà/avranno come base il costo a metro cubo aggiudicato, il numero di giorni di servizio per la fornitura di ossigeno e
l’eventuale numero di giorni di noleggio dei concentratori. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile.
La fatturazione cumulativa, dovrà essere accompagnata dai PDF dei DDT (Documenti di Trasporto) sottoscritti dai pazienti/care giver delle consegne effettuate e da ogni altra documentazione valida prodotta.
Il pagamento da parte di ciascuna Azienda Sanitaria Locale, è subordinato alla trasmissione da parte della farmacia di comunità di tutta la documentazione inerente le specifiche prescrizioni prese in carico dal singolo fornitore, con eventuale specifica di regolare forniture.
ART. 9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
L’esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato è da considerarsi di pubblica necessità, trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze nella terapia stessa.
Per la particolare natura della fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà gestire per conto delle AA.SS.LL. dati la cui natura rientra tra quelli definiti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) come “dati sensibili”. Ai sensi della predetta normativa, gli operatori economici facenti parte dell’accordo quadro potranno nominati dalle rispettive AA.SS.LL. quali Responsabili del trattamento e dovranno, pertanto, adeguarsi a tutte le prescrizioni che le AA.SS.LL. emaneranno in materia, siano esse di natura organizzativa che tecnica (misure minime di sicurezza).
ART. 10 - TERMINE DEL CONTRATTO
Al termine del contratto, o comunque su richiesta esplicita della ASL, la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare l’archivio degli utenti del servizio, in formato elettronico elaborabile con i più diffusi strumenti di office.
Tale archivio dovrà contenere almeno i seguenti dati:
- Codice Fiscale;
- Cognome;
- Nome;
- Indirizzo di consegna;
- CAP di consegna;
- Città di consegna;
- Telefono;
- Data prima consegna
- Data ultima consegna
- Data ritiro
ART. 11 - LIVELLI DI SERVIZIO E CALCOLO DELLE PENALI
Le penali che saranno applicate, come di seguito riportato, non potranno superare la misura massima, per ciascuna di esse, dell’1‰ dell’ammontare netto contrattuale.
Servizio | Valore Soglia | Penale | Soggetto che applica le penali | ||
Consegna fornitura | a domicilio | della | 24 ore solari successive alla richiesta da parte della farmacia di comunità (rilevabile dalla richiesta scritta). | € 200,00 per evento | A.S.L. |
Consegna a domicilio della fornitura a seguito di richiesta URGENTE al numero verde | 8 ore successive alla richiesta da parte della farmacia di comunità (rilevabile dalla richiesta scritta). | € 250,00 per evento | A.S.L. | ||
Mancata Database | fornitura | del | Ritardo oltre il mese stabilito per la consegna | € 200,00 | A.S.L. |
Mancata consegna dei materiali di consumo necessari | Evento | € 200,00 per evento | A.S.L. | ||
Mancata comunicazione modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 | Oltre 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integr ativo | € 100,00 per ogni giorno di ritardo dal 11° giorno. | Xx.Xx.Xx. spa |
Per le infrazioni non disciplinate nella tabella precedente, qualora la Ditta aggiudicataria
venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione della presente procedura e questo comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente e/o a Soresa, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una penale definita dalle Amministrazioni contraenti in proporzione del danno/disservizio determinato.
Il termine di presentazione delle controdeduzioni per le contestazioni da parte dei Responsabili del procedimento per la fase dell’esecuzione contrattuale delle Aziende Sanitarie, è stabilito in 7 giorni.
In ogni caso, costituisce inadempimento il mancato rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Accordo. In caso di inadempimento totale o parziale, che le Aziende Sanitarie con apposita comunicazione a Xx.Xx.Xx. qualificheranno come grave o reiterato, la convenzione potrà essere risolta per giusta causa.
Dike GoSign - Esito verifica firma digitale
Verifica effettuata in data 2021-02-08 07:49:29 (UTC)
File verificato: C:\Users\salvatore.romano\Desktop\ACCORDI QUADRO SORESA\ACCORDO QUADRO OSSIGENO PER PAZIENTI COVID-19\NIPPON GASES PHARMA SRL_lotti 1-2
\Accordo Quadro Nippon Gases Pharma srl_lotti 1-2(1).pdf.p7m
Esito verifica: Verifica completata con successo
Dati di dettaglio della verifica effettuata
Firmatario 1: XXXXXXXXXX XXXXXXX
Firma verificata: OK (Validated at: 08/02/2021 07:49:27)
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Dati del certificato del firmatario XXXXXXXXXX XXXXXXX:
Nome, Cognome: XXXXXXXXXX XXXXXXX
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2020711445661
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Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Note di utilizzo del certificato:
InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato,
IT, 07945211006,
xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx OID 1.3.76.36.1.1.32
OID 1.3.76.24.1.1.2
OID 0.4.0.194112.1.2
OID 1.3.76.16.6
Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Firmatario 2: Xxxxxx Xxxxxx
Firma verificata: OK (Validated at: 08/02/2021 07:49:27)
Verifica di validità online:
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Nome, CognomeD: ike GoMSairginno -EEdusinitao verifica firma digitale
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Data di scadenza: 20/10/2023 13:54:40
Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., Qualified Trust Service Provider,
VATIT-01879020517, IT,
xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx-xxx.xxx OID 0.4.0.194112.1.2
OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
OID 1.3.76.16.6
Fine rapporto di verifica
Il futuro digitale è adesso
InfoCert S.p.A. (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/) 2020 | P.IVA 07945211006