SCHEMA DI CONTRATTO
Firmato digitalmente da XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ALLEGATO D
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Procedura aperta in n. 3 lotti funzionali, per l’affidamento e gestione di tre comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione, così articolato:
Lotto 1 gestione centro di accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei madri con minori in condizione di grave vulnerabilità, in Xxx Xxxxxx, 000 xxx 00000.
Lotto 2 gestione centro di pronta accoglienza per madri con minori accessibile h 24 sito in Xxx Xxxxxxx, 00 xxx 00000.
Lotto 3 gestione comunità alloggio per donne in difficoltà, e nuclei familiari, articolata in 10 stanze allestite, per un massimo di 20 posti, in xxx xxx Xxxxxxxxx, 000 cap 00151
Annualità 2018/2020
Gara n……………………….
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA:
LOTTO 1: € 2.432.430,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. CIG…………………
LOTTO 2: € 1.179.360,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero CIG …………………
LOTTO 1: € 368.550,00 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. CIG…………………
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE
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Art.1 - Oggetto della convenzione
Il presente schema di contratto ha per oggetto l’affidamento e gestione di tre comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione, così articolato:
Lotto 1 gestione centro di accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei madri con minori in condizione di grave vulnerabilità, in Xxx Xxxxxx, 000.
Lotto 2 gestione centro di pronta accoglienza per madri con minori accessibile h24 sito in Via Ventura, 60. Lotto 3 gestione comunità alloggio per donne in difficoltà, e nuclei familiari, articolata in 10 stanze allestite, per un massimo di 20 posti, in xxx xxx Xxxxxxxxx, 000
La tipicità della realtà romana, evidenzia una carenza di posti immediatamente fruibili, nei Centri Antiviolenza Comunali e della Città metropolitana, per donne sole o con minori che si trovino “per strada”, che rappresenta una condizione particolarmente drammatica per le diverse problematiche che questa situazione comporta.
I servizi di pronta accoglienza per altro, dall’esperienza acquista negli anni, non possono configurarsi come risposta completa e definitiva ai molteplici bisogni di questi nuclei e queste donne, ma devono rappresentare un luogo di transito per l’accesso a servizi più strutturati
Le tre strutture sono pensate per offrire un modello di accoglienza strutturato e flessibile, con interventi diversificati per l’intensità assistenziale offerta, e che in una ottica di promozione, accompagno e responsabilizzazione, sappia accogliere e supportare le donne e i nuclei familiari nel superare una situazione critica in termini di fragilità familiare, economica e/o sociale.
Il modello di intervento dovrà essere orientato ai principi ispiratori della comunità di tipo educativo, per far sperimentare e acquisire stili comportamentali improntati al rispetto, della comunità e nel rapporto con gli operatori e tra le ospiti, e alla collaborazione e partecipazione nella gestione degli spazi ed attività del Centro..
La strutture, a carattere comunitario, dovranno essere caratterizzate da flessibilità organizzativa, privilegiando l’utilizzo di stanze singole o doppie munite di servizi, favorire la partecipazione e integrazione delle ospiti alla vita comunitaria ed alla realtà sociale, del territorio di riferimento, fruendo di tutti i servizi presenti nel territorio di riferimento.
Il Servizio risponde funzionalmente al Responsabile Dipartimentale del Servizio stesso che sarà nominato dal Dirigente della U.O. Sistemi di Accoglienza, con compiti di coordinamento tecnico e monitoraggio sull’andamento del Servizio.
Nello specifico, Il Servizio di cui al Lotto , denominato Dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:
(Cfr § 3 del Capitolato, per ciascun lotto di riferimento)
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Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e negli atti in esso richiamati.
Il presente appalto è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D.Lgs. n.50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi:Codice) per le parti di immediata attuazione;
- Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;
ALLEGATO D
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016;
- il D.Lgs. n.81/2008 e e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. -Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data 29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- D.P.C.M. del 30 marzo 2001
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- L. n. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, capo V, art. 22 comma 4 lettera d
- D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”
- L.R. Lazio n.11/2016 Sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui si richiamano alcuni obiettivi indicati all’art.4 “ tutela dei minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine….” e “sostegno della maternità e della paternità con particolare riguardo alle situazioni di disagio economico, sociale e psicologico nonché delle politiche demografiche” e art.15 “Politiche in favore delle persone vittime di violenza e maltrattamenti e delle donne gestanti o madri in situazione di disagio sociale”
- Linee di indirizzo del Piano regolatore sociale
- Normativa in tema di tutela dell’infanzia: L. 149/01 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”
- Legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 “Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”
- L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali – art.9 lett.d
- D.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1304 “Requisiti per il rilancio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi di Mensa sociale e di Accoglienza notturna, Servizi per la vacanza, Servizi di pronto intervento assistenziale e Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2, della X.X. x. 00/0000
- X.X.X. Xxxxx n. 1305 del 2004 Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi”: sezione V.b.2. comunità alloggio per donne in difficoltà e sezione V b.3 centro di p.a. per donne in difficoltà;
- D.G.R. 125/15 “"Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03."
- DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 126 " Modifiche alla DGR 1305/2004: “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003”. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011.";
- Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero del Lavoro e dell’Inclusione Sociale ed approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015 che al punto 2.1.3 “si raccomanda di: - creare servizi specifici destinati solo alle donne, per creare situazioni protette che le tutelino dai loro vissuti di violenze e abusi, dove le donne trovino un luogo di tregua”
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
ALLEGATO D
L’Organismo accetta, senza riserve, le condizioni tutte dell’affidamento, che si impegna a realizzare alle condizioni e modalità contenute nel presente contratto, nel Bando di Gara, nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e nell’offerta progettuale acquisita al prot. n. del , che l’Organismo dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.
Art.2 - Durata dell’appalto, localizzazione e modalità di esecuzione del servizio
L'affidamento delle attività oggetto del presente capitolato ha durata dal 01.06.2018, o dalla eventuale diversa data di effettivo affidamento del servizio, per n.31 mesi fino al 31.12.2020. Il soggetto affidatario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni.
L’organismo affidatario assicura il servizio per tutto il periodo dell’affidamento.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni indicate nell’art. 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale secondo le modalità di cui all’art. 3 del medesimo presso la struttura residenziale
, situata in via
La struttura, inoltre dovrà funzionare permanentemente nell’arco delle 24 ore, per l’intera settimana e per tutto il periodo di durata del progetto.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.
In sede di aggiudicazione definitiva, Roma Capitale procederà ad approvare il nuovo schema di contratto comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa che saranno all’uopo analiticamente specificate ed articolate.
Art. 3 – Personale
Il progetto prevede il lavoro integrato delle figure professionali previste dal Capitolato, ove oggetto di riassorbimento per la clausola sociale, elencate e descritte nell’offerta presentata in sede di gara.
Entro la data di avvio del servizio l’aggiudicatario dovrà comunicare i nominativi, le qualifiche e le tipologie di contratto, che dovranno essere coerenti con quelle richieste dalla stazione appaltante e indicate nell’offerta, a pena di decadenza. Qualora si verificasse la necessità di sostituire un componente del gruppo con specifica professionalità, l’aggiudicatario dovrà formulare puntuale e motivata richiesta all’Amministrazione appaltante per le opportune valutazioni ed autorizzazioni.
La nuova professionalità dovrà possedere caratteristiche di competenza ed esperienza comunque non inferiori rispetto a quelle dell'esperto da sostituire.
Tale eventuale sostituzione dovrà essere autorizzata preventivamente all’Amministrazione Comunale ed essere svolta da personale che abbia effettuato un precedente periodo di affiancamento di 40H distribuite in un arco non inferiore a n. 20 giorni.
L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso
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di mancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori
Art.4 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € ……………. ( ), al netto dell’I.V.A. così suddiviso:
Quota fissa € al netto dell’I.V.A
Quota variabile € al netto dell’I.V.A
Verranno retribuite agli Organismi affidatari le prestazioni pro die pro capite (PER IL LOTTO 3 A STANZA) per la parte riguardante i costi fissi di gestione indipendentemente dall’inserimento degli utenti essendo questi legati al costo del personale richiesto e alle dotazioni comunque impiegate a prescindere dalla presenze, mentre la parte variabile sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura.
Specifiche situazioni andranno segnalate e valutate da parte del Referente del servizio quando ci si trovi in situazione di continuità di intervento assistenziale (ricoveri ospedalieri, pernotti concordati nel progetto educativo).
Art. 5 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di contratto e nel relativo capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di contratto, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifichetecniche indicate nelcapitolato speciale descrittivo e prestazionale:
- L’esecutore è tenuto altresì ad inviare alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, i nominativi degli operatori e l’elenco del personale impiegato per l’espletamento del servizio con i relativi atti attestanti le qualifiche professionali e i curricula dei singoli operatori .
- In caso di assenza temporanea ovvero programmata degli operatori impiegati nel servizio l’esecutore assicurerà la sostituzione immediata.Tale sostituzione dovrà avvenire con operatori di pari qualifica professionale e dovrà preventivamente essere comunicata alla stazione appaltante per le opportune valutazione ed autorizzazioni.
- E’ a carico dell’affidatario del servizio ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività oggetto del contratto;
- E’ compito dell’equipe dell’affidatario effettuare un costante monitoraggio dell’ attività svolta e una periodica analisi valutativa dell’efficacia del servizio;
- Apporre apposita targa all’ingresso dei Centri madre bambino sulla identità pubblica del Servizio;
ALLEGATO D
- L’organizzazione e/o adesione ad eventi formativi e/o di promozione del Servizio e delle tematiche specifiche, devono essere preventivamente validati e concordati con la U.O. Sistemi di Accoglienza.
In conformità all’art. 6 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale della gara in oggetto, si richiede di procedere all’avvio di tutte le azioni di carattere tecnico strumentale tese a dare corso al collegamento alla piattaforma/DATABASE della Sala Operativa Sociale per la rilevazione degli accessi, in tempo reale, al servizio. A riguardo si richiede di far pervenire, a questa direzione, il nominativo del referente da codesto ente individuato al fine di concordare e rendere operativo quanto sopra in stretto raccordo con il DEC (Direttore Esecuzione del Contratto).
In conformità all’art. 4, lettera g) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale della gara in oggetto si richiede di apporre targa identificativa del servizio all’ingresso della struttura, secondo lo schema tipo che verrà messo a disposizione dalla U.O. Sistemi di Accoglienza, riportante il logo di Roma Capitale unitamente a quello dell’Organismo affidatario;
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’esecutore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.
L’affidatario si impegna, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali secondo le modalità proposte in sede di offerta migliorativa.
Art. 6 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto
Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice, qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente appalto procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il R.U.P. secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell’A.NA.C. ne ordina la sospensione, compilando apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi
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e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’esecutore. In caso di sospensione, il termine per l’esecuzione dell’appalto viene calcolato in considerazione della durata della sospensione e degli effetti prodotti.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto del presente contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione deiservizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'A.N.A.C.
I verbali di ripresa dell'esecuzione dei servizi, da redigere a cura del direttore dell'esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione del contratto indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto,
.individuato dal R.U.P. secondo le indicazioni presenti nelle linee guida dell’A.N.A.C., calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al X.X.X.xx quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 7- Proposte migliorative.
L’Organismo, senza alcun onere per l’Amministrazione Capitolina, mette a disposizione i seguenti servizi, migliorie e innovazioni:
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Tali attività devono essere svolte con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata della convenzione nel rigoroso rispetto delle previsioni, quantità, modalità, indicazioni e prescrizioni previste nei sopra indicati documenti di gara.
Art. 8 - Termini di esecuzione e penali
ALLEGATO D
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara :
a) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 4 del presente schema di contratto;
c) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale della/e polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 14 del presente schema di contratto eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna dell’appalto;
d) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripetizione delle prestazioni contrattuali a seguito delle verifiche di conformità;
e) una penale in misura pari all’ per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
f) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal D.E.C.;
g) una penale in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P.;
h) una penale del 5% del valore del contratto come definita all’art. 18 del presente schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al successivo art. 18;
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali migliorative proposte dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo, nel nuovo schema di contratto che sarà approvato con la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ufficio proponente di Roma Capitale che ha indetto la gara, verranno configurate apposite penali.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore,a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
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È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento.
Art. 9 - REFERENTI PROGETTUALI
Ai fini della realizzazione del progetto, e ai fini di coordinare e monitorare lo svolgimento delle Attività del Servizio e verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali, per gli interventi rivestono la funzione di referente progettuale:
Per Roma Capitale – Referente Tecnico
Per Roma Capitale – Referente Amministrativo
Per l’Organismo Affidatario
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Art. 10 - Liquidazione dei corrispettivi
La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
I pagamenti sono disposti nei terminisotto indicatiprevio accertamento del R.U.P.della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Roma Capitale provvederà a liquidare mensilmente e dopo l’effettiva erogazione del servizioil prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Le fatture dovranno essere intestate: Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – U.O. Sistemi di Accoglienza”.
Dovrà essere utilizzato il IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute.
E’ inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni:
- nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l’attività preponderante fatturata ed il relativo periodo di fatturazione;
- nel campo fattura denominato DATI DEL CONTRATTO dovrà essere specificata la seguente dicitura: D.D. n. /(anno) cod. creditore n. Codice Identificativo Gara n. .
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente,al netto dell’X.X.X.xx conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
ALLEGATO D
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del Codice.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Ove ricorra cessione di credito, l’Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesioneintervenuto nei termini di Legge.I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, del relativo certificato antimafia, previsto dalle norme di Xxxxx.Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della xxxxxxxx.Xx ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
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È sempre consentito a Roma Capitale, anche per il presente contratto di appalto in corso, nella eventuale pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, ovvero eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
Art. 11 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Incorrispondenza delraggiungimentodimesi seidiattivitàil R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispettoalle indicazioni del R.U.P.;
4. numero delle penali,eventualmente applicate, nel corso di sei mesi ;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6.numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione. Eventualiirregolaritàchevenisseroriscontratedapartedi Roma Capitale,devonoessere notificate all’esecutore ai sensi dell’articolo 7 del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 12 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Il D.E.C provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
Competono al D.E.C. le seguenti attività:
svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi, della sicurezza ambientale.
Si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108, commi 3 e 4 del Codice;dà avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;accerta le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del contratto qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime;redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto non appena sono venute a cessare le cause della sospensione;a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
ALLEGATO D
Il D.E.C.. controlla l’esecuzione del contratto e rilascia il certificato di regolare esecuzione.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata ai sensi dell’art. 102, comma 8 del Codice mediante il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.E.C.
Verifica di conformità in corso di esecuzione
La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione almeno una volta al mese .
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il R.U.P. o suo delegato e deve essere redatto apposito verbale.
I verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al responsabile unico del procedimento.
I verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 14- Garanzia definitiva
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva.
Ai sensi dell’art. 103 e ss.mm.ii. del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva a scelta dell’appaltatore può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (entro il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina,
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intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:
“Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a beneficio di “Roma Capitale” presso la “Tesoreria Capitolina” .
Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario
dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983).
La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7e ss.mm.ii del Codice per la garanzia provvisoria
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
ALLEGATO D
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 15 – Assicurazioni a carico dell’esecutore
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.
L'esecutore dell’appaltoè obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulareuna polizza di assicurazione che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’xxxxxxx.Xx massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
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L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante
Art. 16-Subappalto
Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli compreso nell'allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi, ai sensi degli artt. 142,143 e 144 del medesimo decreto e xx.xx. e ii..
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare al Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute - Direzione Accoglienza e Inclusione U.O. Sistemi di Accoglienzagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai fini degli obblighi sulla tracciabilità indica il codice IBAN del conto corrente dedicato
Ed i nominativi e i Codici Fiscali delle persone autorizzate ad operare sullo stesso:
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Art. 18 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011“Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele
ALLEGATO D
antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera;
- noli a caldo;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 19 – PROTOCOLLO DI INTEGRITA’ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI (approvato con D.G.C. n. 40
del 27 febbraio 2015 e modificato con Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017)
Premessa
La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.
In particolare, l’art.1 comma 17, ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza
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l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell’esclusione.
I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
E’, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti” (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto “BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4- bis e 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006”).
Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.*
Con l’approvazione del presente atto, da parte dell’Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del “Gruppo Roma Capitale” e di tutti gli organismi partecipati.
Segnatamente l’approvazione del Patto d’integrità intende:
• rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
• disporre che il Patto di Integrità, in materia di contratti pubblici dell’Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii., e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
• disporre l’assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
• disporre che l’accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell’Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell’Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e deve si altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
ALLEGATO D
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii., al precipuo fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell’integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d’impresa l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);
6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, agli (operatori economici) nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità (Protocollo d’Integrità) da parte del legale rappresentante dell’impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’ art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’ art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
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1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
ALLEGATO D
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 3
Obblighi dell'Amministrazione appaltante
1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).
2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.
3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d’interesse dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli
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operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.**
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 20 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile l’art. 108 del Codice e ss.mm.ii. In particolare Roma Capitale può risolvere il presente contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice e ss.mm.ii cioè quando la modifica sostanziale altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a.1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
a.2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
a.3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
a.4) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi dai seguenti:
a.4.1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;
ALLEGATO D
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b)del Codice (servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale) e 106, comma 1, lett. c)del Codice (varianti in corso d'opera) è stata superata la soglia pari al 50 per cento del valore del contratto iniziale;
b1) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2e ss.mm.ii del Codice (modifiche a seguito di errori o omissioni del progetto a base di gara), il valore della modifica superi entrambi i seguenti valori:
b.1.1) la soglia comunitaria;
b.1.2.) il 10 per cento del valore iniziale del contratto;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e ss.mm.ii e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, con una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indica la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
il R.U.P. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
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Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione contratto con preavviso di venti giorni cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
Il R.U.P. con funzioni di D.E.C. verifica la conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice e ss.mm.ii.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art. 108 e ss.mm.ii del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) per mancata messa a disposizione dei locali per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’art. 4 del presente schema di contratto entro30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
b) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. entro 10 giorni dalla avvenuta consegna;
c) per mancata produzione alla stazione appaltante della/e polizza/e assicurativa/e di cui all’art. 14 del presente schema di contratto al momento dalla consegna dell’appalto;
Art. 21 - Proroga
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 22 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ALLEGATO D
Art. 23 - Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art.110 e ss.mm.ii del Codice, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso(salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108e ss.mm.ii del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto del presente.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 24 - Recesso del contratto
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 e ss.mm.ii del Codice può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità.
Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii., ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già
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eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto.
Art. 25 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.196/2003 e successive integrazioni, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.
Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti:
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all’appalto che verrà eseguito;
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art.26 –Spese di contratto ed accessorie a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell’esecutore.
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 medesimo, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5, primo periodo, del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime di cui all'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89), come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
Art. 27 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 23, comma 1 del presente schema di contratto.
ALLEGATO D
“L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 e ss.mm.ii del Codice può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.
Art. 28 – Norme Finali
La presente Convenzione viene redatta in numero di quattro copie di cui una per ciascuna delle parti Contraenti una ai fini della registrazione, da restituire al Dipartimento e una che rimarrà depositata presso l'Ufficio del Registro.
La firma delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e lo scambio dei documenti avviene tramite P.E.C. La presente Convenzione si compone di n. 27 pagine e n. 1 allegato di n. 2 pagine.
E' escluso il ricorso arbitrario.
Letto approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE
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Spett.le
Premesso
che con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 è stato approvato il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
con determinazione dirigenziale n. 97 del 12/01/2017 è stato attribuito l’incarico di direzione della U.O. “Sistemi di accoglienza” al Dirigente socio educativo Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx; Sussidiarietà e Salute ed è stata designato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.196/03, "Responsabile del trattamento dei dati personali" relativamente al citato servizio;
che l'articolo 29 della normativa in riferimento, al comma 3, prevede, ove necessario per esigenze organizzative, la possibilità di nominare più soggetti responsabili;
che nella fattispecie i compiti del Responsabile sono riferiti al rapporto contrattuale inerente il progetto " Procedura aperta in n. 3 lotti funzionali, per l’affidamento e gestione di tre comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione, che con la determinazione dirigenziale n. del / / le suddette attività sono state affidate all'Organismo in quanto soggetto aggiudicatario della gara d'appalto espletata;
Visto
il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, comma 3;
l'art.107 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali, approvato con X.Xxx.18 agosto 2000, n. 267;
l'art .29 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, adottato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013, s.m.i.;
l'Ordinanza del Sindaco n. 242 del 31 ottobre 2013;
la determinazione dirigenziale n. del / / ;
Designa
ai sensi dell'art. 29, comma 3, D.Lgs. 196/03 l'Organismo quale "Responsabile del Trattamento dei dati personali" in ordine a contratto stipulato con l'Amministrazione in esecuzione della determinazione dirigenziale n. del / /
Quanto sopra fermi restando gli obblighi a carico dell'Organismo di operare secondo le istruzioni generali impartite dal Dirigente della U.O. Sistemi di Accoglienza del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e di fornire al medesimo tutte le informazioni e di rapporti che dovessero rendersi necessari per consentire l'attuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 196/03.
L'Organismo dovrà in particolare curare i seguenti adempimenti:
• verificare e controllare che il trattamento dei dati avvenga ai sensi e nei limiti degli articoli 11, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 33, 34, 35, D.Lgs. 196/2003, e coordinarne tutte le operazioni;
• nominare gli incaricati del trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, con particolare riferimento al rispetto dei principi posti dall'art. 11 della normativa di riferimento in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento, nonché a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di obblighi di sicurezza del trattamento;
• curare che i dati vengano trattati nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dell'incarico affidato, e non siano in alcun caso oggetto d diffusione;
ALLEGATO D
• assicurare l'attuazione di eventuali Provvedimenti del Garante della Privacy;
• adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati personali e per la correttezza dell'accesso ai dati ai sensi degli artt. 31 ss .del D.Lgs. 196/03, eseguendo gli opportuni controlli;
• distruggere i dati personali alla fine del trattamento degli stessi, secondo le procedure atte a Garantire la sicurezza degli stessi e provveder alle formalità di legge e agli adempimenti necessari anche mediante comunicazione al Garante, se dovuta;
• curare l'informativa a gli interessati, predisponendo la necessaria modulistica e altre forme idonee di informazione, facendo espresso ferimento alla normativa che prevede gli obblighi ed i compiti in base ai quali è effettuato il trattamento, in caso di dati sensibili e giudiziari;
• trasmettere tempestivamente le richieste degli interessati, ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, D.Lgs. 196/03, al Titolare del trattamento;
• sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
• collaborare con il Titolare all'evasione delle richieste degli interessati, qualora inviate direttamente al Titolare, e delle istanze del Garante della protezione dei dati personali;
• segnalare eventuali problemi applicati relativi all'adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003. L'Amministrazione effettuerà verifiche e controlli periodici in ordine all'integrale osservanza da parte dell'azienda di tutte le disposizioni contenute nel presente atto di incarico e verrà richiesta, con cadenza almeno annuale, un'attestazione del rispetto degli obblighi prescritti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento a terzi di eventuali operazioni di trattamento dovrà essere preventivamente comunicato dall’Organismo allo scrivente Dirigente, ai fini della designazione anche del soggetto affidatario del subappalto quale Responsabile del trattamento.
l controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano l'Organismo da obblighi e responsabilità inerenti a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati.
Il presente atto, debitamente sottoscritto, viene allegato alla Convenzione di affidamento del progetto Procedura aperta in n. 3 lotti funzionali, per l’affidamento e gestione di tre comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.
Letto approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.
Per l’Organismo per Roma Capitale
Dott. Il Dirigente
Responsabile del trattamento Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
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