PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE FINANZIARIA AUTOBUS
Gara n. 15/2007 CIG 0101596FA7
ALLEGATO A)
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE FINANZIARIA AUTOBUS
CAPITOLATO D’ONERI
Articolo 1 – Oggetto
L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di locazione finanziaria dei seguenti autobus nuovi di fabbrica per la cui acquisizione l’ARST – S.p.a - di seguito denominata “locatario”, ha avviato apposita procedura di gara:
Lotto 1 - n. 210 autobus interurbani lunghi di circa mt 12, al prezzo unitario a base di gara di Euro 230.000,00 + Iva, per complessivi Euro
48.300.000 + Iva con consegne così ripartite:
- n. 35 veicoli entro il mese di giugno 2008
- n. 35 veicoli entro il mese di luglio 2008
- n. 20 veicoli entro il mese di agosto 2008
- n. 30 veicoli entro il mese di settembre 2008
- n. 30 veicoli entro il mese di ottobre 2008
- n. 30 veicoli entro il mese di novembre 2008
- n. 30 veicoli entro il mese di dicembre 2008
Lotto 2 - n. 15 autobus interurbani snodati di circa mt 18, al prezzo unitario a base di gara di Euro 325.000,00 + Iva, per complessivi Euro 4.875.000,00 + Iva con consegne così ripartite:
- n. 15 entro il mese di gennaio 2009
Lotto 3 - n. 20 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 0, al prezzo unitario a base di gara di Euro 140.000,00 + Iva, per complessivi Euro 2.800.000,00 + Iva
- n. 20 entro il mese di febbraio 2009
La Società aggiudicataria del servizio di locazione finanziaria, di seguito denominata “locatore”, procede all’acquisto di detti veicoli, completi di optionals, accessori, varianti ed allestimenti scelti dal locatario, alle condizioni conseguenti alle aggiudicazioni definitive di cui alla citata procedura di gara e contenute negli atti disponibili presso la sede dell’ARST in Cagliari – Via Zagabria n. 54.-
Articolo 2 – Condizioni contrattuali
Il contratto di locazione finanziaria, uno per ciascun autobus, soggetto ad IVA, prevede le seguenti condizioni:
a) ammontare: pari al costo di ciascuno dei veicoli di cui al precedente articolo 1), completi di optionals, accessori, varianti ed allestimenti, comprensivo di Iva;
b) durata: 7 (sette) anni, con obbligo di riscatto;
c) anticipo: zero;
d) periodicità dei canoni: mensile con versamenti posticipati decorrenti dalla consegna di ciascun veicolo;
e) numero dei canoni: 84 (ottantaquattro)
f) valore di riscatto: 1% (unopercento)
g) xxxxx: fisso
h) spread di maggiorazione, offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, omnicomprensivo, in punti base (bps) sul parametro di riferimento per i finanziamenti a tasso fisso individuato nell’IRS a cinque anni lettera;
l’IRS sarà rilevato dal quotidiano Il Sole 24 Ore del giorno lavorativo antecedente alla data di stipula di ciascun contratto.
i) termine ultimo per la formalizzazione di ciascun contratto di acquisto autobus: 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione trasmessa da parte dell’ARST.
Articolo 3) – Esonero da responsabilità
Gli autobus oggetto del contratto di locazione finanziaria potranno circolare solo se muniti di targa, carta di circolazione o di apposito certificato autorizzativi dell’Ente competente, nonché di regolare copertura assicurativa RC.-
Il locatario libera, pertanto, il locatore da ogni responsabilità concernente l’impiego e la circolazione degli autobus in argomento.
Articolo 4) – Garanzia – Esonero per il locatore
Il locatario esonera e manleva il locatore da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla qualità, funzionamento, vizi, idoneità degli autobus in argomento, come pure ad inadempimenti del/i fornitore/i e/o di terzi, violazione di norme antinfortunistica e/o antinquinamento.
Il locatario, pertanto, rinuncia – nei confronti del locatore – a ad ogni tipo di eccezione ovvero a richieste di riduzione canoni o di danni o di indennità di qualsiasi genere e si obbliga, quindi, a sollevare e tenere indenne il locatore da tutte le eventuali conseguenze dannose che possono scaturire da fatti come sopra indicati.
Articolo 5) – Consegna ed immatricolazione
Il locatario concorda direttamente con il/ fornitore/i le modalità di consegna dei veicoli.
Il locatore ed il locatario redigono, all’atto del “collaudo definitivo di accettazione”, apposito Verbale dal quale si evince lo stato, il funzionamento, la conformità degli autobus a quelli richiesti in locazione, nonché la rispondenza degli stessi alla normativa sulla circolazione, alle norme, ai limiti ed alle caratteristiche previsti dalle leggi vigenti in materia di prevenzione, antinquinamento, sicurezza, assicurazione RC.-
Ciascun autobus deve intendersi consegnato una volta entrato nelle rimesse dell’ARST munito dei documenti necessari alla immatricolazione, che dovrà avvenire a cura e spese della Ditta fornitrice.
Dalla data di consegna come sopra determinata decorreranno i termini di pagamento.
Gli adempimenti relativi all’autorizzazione alla circolazione, alla immatricolazione nonché tutte le formalità necessarie per l’iscrizione ai pubblici registri, sono effettuate dal/i fornitore/i degli autobus, su incarico del locatario che si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria.
Copia del foglio di via, della carta di circolazione nonché la copia originale del certificato di proprietà vengono consegnati al locatore.
Ove, nel corso della locazione finanziaria, si rendesse necessario apportare modifiche di qualsiasi genere ai documenti di circolazione, il locatario si impegna ad espletare tutte le formalità e ad inviare copia di tutti i documenti regolarizzati al locatore.
Qualora le variazioni vengano richieste dal locatore, il locatario rende disponibile tutta la documentazione utile per l’espletamento delle relative formalità.
In riferimento a ciascun veicolo ceduto in locazione finanziaria, successivamente alla consegna dello stesso da parte del fornitore viene redatta un’appendice contrattuale dalla quale risultino:
- gli estremi di identificazione del veicolo
- gli elementi identificativi del fornitore
- il prezzo contrattuale del veicolo comprensivo di tutti gli oneri
- l’importo di ciascun canone di locazione
- il valore del riscatto
Articolo 6) – Documenti
I documenti di circolazione, il certificato ed il contrassegno previsti dalla Legge sull’assicurazione obbligatoria contro i rischi della Responsabilità Civile, così come le ricevute della tassa di possesso devono, sempre, accompagnare ciascun veicolo locato ed essere conservati a cura del locatario che ne risponde per l’intero periodo previsto dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 7) – Utilizzazione
Dalla data di ingresso di ciascun veicolo oggetto del contratto, presso il deposito dell’ARST, in Cagliari – Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, per tutta la durata della locazione finanziaria e fino alla data di riscatto degli stessi, il locatario si impegna a:
- utilizzare e custodire i veicoli locati con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto di tutte le istruzioni impartite dal costruttore e/o fornitore;
- non affidare i veicoli locati a terzi, fatta eccezione dei propri dipendenti regolarmente abilitati alla guida ed all’utilizzazione nonché di eventuali fornitori titolari di appositi contratti di manutenzione, purchè dotati di adeguata esperienza;
- utilizzare gli autobus locati secondo la normale destinazione e per i soli usi consentiti dalle licenze ed autorizzazioni dagli stessi
possedute, coperti di assicurazione ed in regola con la tassa di possesso;
- effettuare tutte le denunce e porre in essere tutti i dispositivi prescritti per l’utilizzazione e l’impiego dei veicoli locati;
- non alienare, non sub-locare, non concedere in pegno i veicoli locati;
- impedire che gli stessi veicoli vengano sottoposti a qualsiasi diritto di ritenzione, privilegi, vincoli, diritti reali in genere o di godimento a qualsiasi titolo;
- dare comunicazione al locatore di ogni atto o fatto che possa pregiudicare il diritto di proprietà dello stesso.
Articolo 8) - Manutenzione
Il locatario provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli locati, nonché a tutte le riparazioni e/o sostituzioni ordinarie e straordinarie che si rendessero necessarie.
Articolo 9) – Sinistri e contravvenzioni
Il caso di sinistro, fermo quanto disposto al successivo art. 11), il locatario deve darne tempestiva e contemporanea comunicazione al locatore ed alla Compagnia di Assicurazioni.
Articolo 10) – Furto
Il locatario è responsabile della custodia degli autobus locati nonché di tutti i danni derivanti a persone o cose dall’uso, dalla detenzione, dalla circolazione e dall’impiego degli stessi.
Il locatario assume, nei confronti del locatore, i rischi relativi al deterioramento, alla perdita totale o parziale dell’automezzo locato, qualunque sia la causa, come pure quelli derivanti dall’impossibilità del suo utilizzo nonché tutti quei rischi conseguenti ad eventuali provvedimenti di fermo, sequestro e requisizione.
In caso di perdita totale del veicolo locato per furto, perdita di possesso, distruzione, incendio o sinistro o, comunque, di impossibilità all’uso dello stesso a qualsiasi causa dovuta, il locatario è libero dall’obbligo fino al termine della locazione finanziaria a condizione che effettui – a favore del locatore – il pagamento dei canoni già scaduti, nonché il valore attualizzato, al tasso ufficiale di sconto alla data di stipula del contratto di locazione, di tutti gli importi a scadere, oltre il prezzo d’acquisto, alla data di scadenza della locazione finanziaria, il tutto al netto di eventuali indennizzi assicurativi al locatore, fatto salvo l’eventuale conguaglio a favore del locatario.
Resta inteso e confermato che il locatario procede al pagamento di cui al precedente comma solo successivamente alla definizione e liquidazione dell’eventuale indennizzo assicurativo a favore del locatore e, nelle more, il locatario non deve procedere al pagamento dei canoni a scadere dalla data del verificarsi dell’evento di cui al presente articolo.
Articolo 11) – Assicurazione
Per tutta la durata della locazione finanziaria, il locatario provvede, a proprie spese, ad assicurare ciascun autobus locato, con vincolo a favore del locatore, con massimale, per i rischi di Responsabilità Civile, di Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) e limite massimo di indennizzo, per incendio, furto e atti vandalici, pari al prezzo d’acquisto da adeguarsi di anno in anno in relazione all’effettivo valore del veicolo. Il locatario provvede, inoltre, ad inserire i veicoli locati, ai fini dell’assicurazione - tra quelli già di sua proprietà e/o in suo possesso.
Articolo 12) – Pagamenti e interessi su ritardati pagamenti
Il pagamento dei canoni avviene con cadenza mensile, a mezzo bonifico bancario, con versamenti posticipati decorrenti dalla data di consegna di ciascun veicolo.
Nel caso di ritardo nel pagamento, sono dovuti al locatore gli interessi di mora previsti dalla legge.
Art. 13) – Imposte e tasse
Tutte le imposte o tasse comunque connesse con la circolazione, intestazione o detenzione dei veicoli locati sono ad esclusivo carico del locatario
Articolo 14) – Pagamenti al fornitore
Il locatore si obbliga a provvedere al pagamento dei corrispettivi relativi all’acquisto dei veicoli locati entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di consegna risultante dal Verbale di cui al precedente articolo 5).-
In caso di ritardato pagamento, da parte del locatore vengono corrisposti al fornitore gli interessi di mora previsti dalla legge.
Articolo 15) – Giurisdizione e Foro competente
Il contratto di locazione finanziaria è sottoposto alla Legge ed alla giurisdizione italiana.
Per qualsiasi controversia riconducibile al contratto di locazione finanziaria, è esclusivamente competente il Foro di Cagliari.