CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Misure per l’efficientamento energetico.
Attività di accertamento dei 'Rapporti di controllo di efficienza energetica' e di ispezione degli impianti termici cittadini
Accordo quadro
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
I. Parte generale | ||
Art. 1 | Amministrazione appaltante | 3 |
Art. 2 | Oggetto della prestazione | 3 |
Art. 3 | Modalità di esecuzione del servizio | 3 |
Art. 4 | Incompatibilità | 3 |
Art. 5 | Esclusione di altri incarichi | 4 |
Art. 6 | Pagamenti e fatturazione | 4 |
Art. 7 | Proprietà dei prodotti | 5 |
Art. 8 | Riservatezza | 5 |
Art. 9 | Obblighi assicurativi e responsabilità per infortuni e danni | 5 |
Art. 10 | Cauzione definitiva | 5 |
Art. 11 | Penali | 6 |
Art. 12 | Risoluzione del contratto | 7 |
Art. 13 | Esecuzione in danno | 8 |
Art. 14 | Conflitto di interessi | 8 |
Art. 15 | Rinvio ad altre norme | 9 |
Art. 16 | Comunicazioni | 9 |
II. Parte tecnica
Art. 17 | Introduzione normativa | 10 |
Art. 18 | Le attività di controllo e le modalità operative in essere presso la stazione appaltante | 11 |
Art. 19 | Organizzazione delle attività. Responsabilità dell'appaltatore | 17 |
Art. 20 | Le attività di accertamento dei RCEE e di accatastamento degli impianti termici | 19 |
20.1 | Implementazione del catasto locale degli impianti termici | 19 |
20.2 | Procedure di accertamento dei RCEE e acquisizione dati | 20 |
Art. 21 | Le attività di ispezione degli impianti termici | 21 |
21.1 | Requisiti | 21 |
21.2 | Pianificazione ed organizzazione delle attività di ispezione | 22 |
Art. 22 | Le attività di comunicazione ed informazione | 28 |
22.1 | Le attività di comunicazione e informazione periodica | 28 |
22.2 | Le attività di informazione sulle forme di incentivazione per l’efficientamento energetico | 29 |
Art. 23 | Attività finalizzate alla sostituzione degli impianti vetusti | 30 |
I. Parte generale
Art. 1 - Amministrazione appaltante
L’Amministrazione appaltante è il Comune di Napoli – servizio Controlli ambientali e attuazione PAES, con sede in xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, 081.7959565 – xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), è l'arch. Xxxxx Xxxxxxxxx, 081.7955217 -- xxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx
Art. 2 - Oggetto della prestazione
La gara ha per oggetto l’affidamento dell’accordo quadro relativo alle Misure per l’efficientamento energetico. Attività di accertamento dei 'Rapporti di controllo di efficienza energetica' e di ispezione degli impianti termici cittadini.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. iii) del d.lgs. 50/2016, attraverso il presente accordo quadro vengono stabilite le clausole che andranno a connotare più appalti da affidare nell’arco di tempo di vigenza del contratto, pari a quattro annualità, con particolare riferimento alle attività e alle prestazioni da eseguire e relativi prezzi.
Al termine della procedura verrà individuato quale aggiudicatario un solo operatore economico e gli appalti successivi saranno aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nel presente accordo.
Non è garantito il raggiungimento dell’importo complessivamente stimato. Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli [codice NUTS ITF33].
CUP: B69J21004270004 – CIG: 879912105C
Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio
Per i contenuti e le modalità di esecuzione del servizio si rimanda alla parte II del presente Capitolato. In aggiunta dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
• l’aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
• l'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
• l'aggiudicatario dovrà espletare il proprio incarico in costante raccordo con il RUP, che dovrà essere periodicamente aggiornato sullo stato di avanzamento del servizio, ai fini del più ampio coordinamento funzionale delle attività previste e dei soggetti coinvolti.
Per la gestione del servizio l’aggiudicatario nomina il Responsabile del Servizio (RdS), quale unico responsabile della comunicazione diretta con l’Amministrazione, i cui compiti sono precisati all'art. 19.
Art. 4 - Incompatibilità
L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni
di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Si richiama in particolare quanto previsto all'Allegato C del d.P.R. 74/2013.
Art. 5 - Esclusione di altri incarichi
Il presente incarico non conferisce all’Aggiudicatario titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.
Art. 6 - Pagamenti e fatturazione
L’affidatario riconosce che l’offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio.
L’affidatario dichiara di aver preso atto della natura del servizio, dell’estensione del territorio comunale sul quale dovranno essere eseguite le verifiche, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l’espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.
Con l’offerta formulata l’affidatario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l’espletamento del servizio conferito.
Per tutti gli affidamenti determinati nel periodo di vigenza dell’accordo l’Amministrazione provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di fattura, a cadenza trimestrale. Preventivamente alla trasmissione della fattura l'appaltatore dovrà ricevere l'approvazione, da parte della stazione appaltante, dei contenuti della relazione di rendicontazione trimestrale delle attività eseguite, a firma del Responsabile del Servizio di cui all'art. 19.
La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere presentata solo a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. L’ultima rata (saldo) sarà corrisposta entro i termini di scadenza dell’eleggibilità della spesa, subordinandola alla presentazione della fideiussione ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice da parte dell’Aggiudicatario.
Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta.
Sono a carico del Committente l’I.V.A. e i contributi previsti per legge.
Il pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per le prestazioni oggetto degli appalti sarà subordinato all’acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità a carico dell'Aggiudicatario dell’appalto, l’ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all’ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all’aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.
Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all’indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante.
La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi agli appalti, pena risoluzione del relativo contratto.
Art. 7 - Proprietà dei prodotti
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e di ogni tipologia di materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dall’Aggiudicatario o dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori nell’ambito e in occasione dell’esecuzione delle attività rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà disporne senza restrizione.
Detti diritti, ai sensi della legge n. 633/41 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, cosi come modificata ed integrata dalla Legge n. 288/00 devono intendersi ceduti all’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
Art. 8 - Riservatezza
L’aggiudicatario non potrà utilizzare per se, né fornire a terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle attività affidategli, nel rispetto della legislazione vigente.
L’aggiudicatario s’impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalla Amministrazione comunale o da Enti e Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate dalle attività.
Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per le finalità relative all’oggetto del presente servizio.
L’obbligo di riservatezza è valido e vincolante per l’aggiudicatario per tutto il periodo di validità del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza.
Art. 9 - Obblighi assicurativi e responsabilità per infortuni e danni
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme in vigore. Per ulteriori indicazioni si rimanda all'art. 18 del presente capitolato.
Art. 10 – Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che il comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte del comune, che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
Art. 11 - Penali
Nel caso in cui la stazione appaltante rilevi inadempienze nell’esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’Aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della penalità.
Qualora dovessero verificarsi, per esclusiva responsabilità dell’impresa aggiudicataria ritardi nell’effettuazione delle mansioni o gravi negligenze sia rispetto ai tempi che rispetto ai contenuti relativi al servizio di cui al presente Capitolato verranno applicate delle penali giornaliere comprese tra 0,3 per mille e 1,00 per mille in misura proporzionale alla gravità della mancanza.
In caso di assenze del personale addetto al servizio senza la preventiva autorizzazione dell'appaltatore o sostituzioni con personale inadeguato sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del contratto.
Le penali verranno applicate per ogni giorno di assenza o sostituzione con personale inadeguato, sia continuativo che saltuario, e comunque non potranno essere superiori a 10 gg (dieci) pena la risoluzione del contratto.
La penale verrà dedotta dalla prima fattura in scadenza, in caso di recidiva le penali saranno raddoppiate.
Le suddette penali verranno inoltre applicate anche per scorretto comportamento nei confronti del pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente e formalmente documentate.
Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
In osservanza dell’art. 17 comma 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, l’appaltatore dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Napoli, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata, impegnandosi altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001.
In caso di eventuale reiterazione delle violazioni delle norme del Codice, si procederà alla risoluzione del contratto.
Art. 12 - Risoluzione del contratto
Fermo restando il disposto dell’art. 109 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere i contratti al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi a mezzo pec, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
• gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
• falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;
• arbitrario abbandono o sospensione da parte del Soggetto aggiudicatario di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, non dipendente da cause di forza maggiore;
• qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del Codice;
• cessazione o fallimento del Soggetto aggiudicatario;
• mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione comunale;
• transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della Legge 136/2010;
• interdizione, sulla base dell’informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l’Aggiudicatario provvisorio o il contraente;
• inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento, ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza;
• accertamento dell’impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
• nei casi di cui agli articoli concernenti: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito, sospensione dei servizi, gravi e reiterate violazione del Codice di Comportamento del Comune di Napoli.
L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato dal Soggetto aggiudicatario.
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento. All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al comune di Napoli tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del Codice, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 13 – Esecuzione in danno
Nel caso in cui l’aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni previste dai contratti, il comune potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per la rifusione dei danni l’Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, l’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Art. 14 – Conflitto di interessi
L’aggiudicatario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire qualsiasi rischio di conflitto d’interessi che potrebbe compromettere l’esecuzione imparziale e obiettiva dell'appalto. Tale conflitto d’interessi potrebbe derivare da interessi economici, affinità politica o nazionale, motivi familiari o emotivi, o qualsiasi altro interesse condiviso.
Qualsiasi situazione che costituisca o potrebbe costituire un conflitto d’interessi durante l’esecuzione delle attività deve essere immediatamente segnalata al Comune di Napoli, per iscritto.
L’aggiudicatario si impegna a compiere tutti i passi necessari a risolvere immediatamente questa
situazione. L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare che le misure adottate siano appropriate e può richiedere all’aggiudicatario l’adozione di ulteriori misure, se necessarie, entro un determinato periodo.
Art. 15 – Rinvio ad altre norme
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del Codice Civile e quelle del Codice.
Il Comune di Napoli e l’Aggiudicatario recepiranno ed applicheranno la normativa eventualmente sopravvenuta concernente il presente appalto.
Art. 16 – Comunicazioni
Ogni comunicazione o notifica relativa all’appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rilasciato dall’aggiudicatario.
II. Parte tecnica
Art. 17. Introduzione normativa
Con la legge n. 39 del 20 novembre 2018 “Norme in materia di impianti termici e certificazione energetica degli edifici”, pubblicata sul BURC n. 86 del 21 novembre 2018 e in vigore dal 22 novembre 2018, la Regione Campania ha disciplinato le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici1 e per lo svolgimento delle attività di controllo, accertamento e ispezione degli stessi a carico delle Autorità competenti, da individuarsi, come precisato all'art. 2, nei comuni con più di quarantamila abitanti e nelle province per la restante parte del territorio ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
Il Comune di Napoli, in qualità di Autorità competente, è tenuto ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
La materia è normata a livello nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”.
L'art. 7 è dedicato alle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti, da eseguirsi, secondo le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice o dal fabbricante (o secondo le norme UNI e CEI in mancanza), da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
All'art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, la norma prevede inoltre un controllo di efficienza energetica, da effettuarsi in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione - di cui all'art. 7 - su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.
Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore – che deve essere abilitato secondo quanto disposto all'art. 7 - provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica che, secondo quanto indicato all'Allegato A al decreto, è previsto di diversi tipi
(4) in base alla tipologia dell'impianto.
L'art. 9 è dedicato alle Ispezioni sugli impianti termici.
Il decreto 74/2013 consente alle Regioni di individuare le modalità più opportune per garantire il
1Si precisa che, secondo quanto indicato dal d.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, per "impianto termico" si intende un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche ampliando l'ambito di controllo e ispezioni e fissando requisiti e scadenze più stringenti. Le Regioni devono provvedere altresì, anche in collaborazione con gli enti locali, a istituire, predisporre e gestire un catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica.
Per quanto sopra, con legge regionale n. 39 del 20 novembre 2018 la Regione Campania ha disciplinato la materia, introducendo nuovi modus operandi, ampliando le attività a carico dell'Amministrazione e fissando nuovi range per la definizione delle tariffe a carico dei cittadini. La norma:
− introduce il catasto energetico regionale, articolato nel Catasto Regionale degli Impianti Termici (Ca.R.I.T.) e nel catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica (APE). La regione ha ruolo di coordinamento, supporto, gestione e verifica, rendendo disponibili i dati del catasto per una gestione integrata delle funzioni di governo;
− disciplina le attività di manutenzione e controllo degli impianti di cui all'art. 7 del d.P.R. 74/2013, individuando i soggetti responsabili e le procedure relative alla figura del terzo responsabile;
− introduce l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione degli impianti, stabilendo i loro requisiti di qualificazione ex allegato X xxx x.X.X. 00/0000, xxxxxx di aggiornamento professionale;
− definisce i criteri dei programmi, su base annua, di verifica della conformità dei rapporti di ispezione;
− disciplina la procedura di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8 del d.P.R. 74/2013, indicando gli impianti assoggettati, la documentazione obbligatoriamente prevista per ogni impianto, le procedure di trasmissione del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, la periodicità del controllo e le norme relative all'attività ispettiva di competenza dell'Amministrazione.
I costi di gestione del Ca.R.I.T., dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni sono a carico dei responsabili degli impianti. La legge prevede due forme di contributi: il Contributo Impianti Termici (CIT), corrisposto in occasione della trasmissione dei Rapporti di controllo all'amministrazione, e il Contributo Attività Ispettiva (CAI), applicato agli impianti termici oggetto di ispezione onerosa.
Per quanto sopra, con deliberazione di Giunta Comunale n. 389 del 13 agosto 2019 l'Amministrazione Comunale ha approvato le attività tecnico-amministrative finalizzate all'attuazione della Legge Regionale 39/2018 in materia di impianti termici e, in ottemperanza ai dettami della stessa norma, degli importi del Contributo Impianti Termici (CIT) e del Contributo Attività Ispettiva (CAI) a carico dei responsabili degli impianti.
Art. 18. Le attività di controllo e le modalità operative in essere presso la stazione appaltante La descrizione delle modalità operative attualmente vigenti nel territorio comunale di Napoli, a seguito della suddetta deliberazione 389/2019, è disponibile nelle pagine del sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/0000.
Come noto, il responsabile dell'impianto deve provvedere a far aggiornare dal proprio manutentore il libretto d’impianto, utilizzando il modello di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporti di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.
Oltre al suddetto libretto d'impianto, tutti gli impianti termici devono essere dotati di:
• libretto d’uso e manutenzione redatto dall’impresa installatrice, costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;
• libretti d’istruzione, uso e manutenzione dei generatori, bruciatori ed apparecchiature dell’impianto forniti dal produttore;
• autorizzazioni amministrative, quali: libretto matricolare d’impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia INAIL, se obbligatori;
• dichiarazione di conformità, di cui al decreto del MiSE n. 37/2008 e, per gli impianti installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, la documentazione di cui alla legge 46/1990 ed al d.P.R. n. 218/1998, se obbligatoria;
• i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.
Il libretto è conservato ed esibito all’atto dei controlli e delle verifiche ispettive. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
Secondo quanto disposto all'art. 7 del d.P.R. 74/2013 e all'art. 8 della L.R. 39/2018, il responsabile dell'impianto termico è tenuto a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto. Qualora esse non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante; nel caso in cui anche queste ultime non siano disponibili, si seguono le prescrizioni e la periodicità previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. n. 581/1995 ed abilitate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), del decreto del MiSE n. 37/2008 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici che impiegano macchine frigorifere devono essere eseguite, se sussistono i presupposti, da aziende con i requisiti per gli impianti termici ed iscritte ai registri di cui al d.P.R. n. 146/2018 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli
apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza tali operazioni vadano effettuate.
Al termine delle operazioni il tecnico aggiorna il libretto d'impianto.
Nel caso d’impianti con potenza nominale al focolare superiore a kW 232, il responsabile deve provvedere anche al rispetto degli obblighi afferenti la conduzione dell’impianto, compresa l’individuazione della figura del conduttore.
Si ricorda altresì il rispetto del d.P.R. n. 146/2018 per le macchine frigorifere contenenti gas HFC (F- Gas).
Il controllo di efficienza energetica è obbligatorio esclusivamente per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata. Sono esclusi dall’attività di controllo:
a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10kW;
b) gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
c) i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica;
d) i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
e) gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
Il controllo di efficienza energetica, che viene effettuato da istallatori e manutentori per i quali valgono i requisiti su indicati per le operazioni di controllo e manutenzione, riguarda:
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del d.lgs. 192/2005;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati all'Allegato B del d.P.R. 74/2013.
Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), da redigersi secondo i modelli approvati con D.M. 10 febbraio 2014. Una copia del RCEE è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto.
Secondo quanto indicato nelle FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) pubblicate alla pagina xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx?xxx0000000, nel caso degli
impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, degli impianti alimentati da teleriscaldamento e degli impianti cogenerativi, in assenza di norma tecnica di riferimento, al momento è consentito provvedere a "redigere e sottoscrivere il RCEE senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione", non compilando pertanto, della sezione E, i campi sottoindicati:
macchine frigorifere/pompe di calore
impianti alimentati da teleriscaldamento
impianti cogenerativi
Entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo il manutentore è tenuto a trasmettere all'amministrazione comunale la seconda copia del RCEE, accompagnata dalla ricevuta di effettuato pagamento del Contributo Impianti Termici (CIT) e da una copia dei risultati dell'analisi di combustione (strisciata dei fumi) ai sensi della norma UNI 10389:2019-1.
Il pagamento è al momento effettuato tramite c/c n. 15194814 intestato a "Comune di Napoli - Servizio
Controllo Ambientali - Controllo Impianti Termici" con l'indicazione della causale di versamento: "Dichiarazione di avvenuta manutenzione di impianto termico sito in via ...n...". Il RCEE riferito all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto non è tenuto al pagamento del CIT.
La consegna dei RCEE è consentita anche in lotti fino a 25 unità - della stessa tipologia e della stessa potenza - e con a corredo l'elenco dei dati anagrafici degli utenti cui ciascun RCEE si riferisce e la ricevuta di pagamento riportante nella causale il riferimento all'elenco corrispondente.
In caso di RCEE riferito a impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, impianti alimentati da teleriscaldamento e impianti cogenerativi si chiede preferibilmente di indicare nella trasmissione anche tipologia, alimentazione e potenza compilando il modello scaricabile all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/0000.
La trasmissione dei documenti viene effettuata esclusivamente dalle ditte di manutenzione/istallazione, tramite posta elettronica certificata. Nelle more di una completa e definitiva diffusione della modalità di trasmissione digitale vengono eccezionalmente accettati invii tramite raccomandata postale.
A breve la gestione dei procedimenti e il versamento dei contributi dovranno essere gestiti, nel rispetto della normativa in materia di transizione digitale, attraverso il portale dei pagamenti Partenopay, progetto cofinanziato dall'Unione Europea - Fondi Strutturali di Investimento Europei Programma Operativo Città Metropolitana 2014-2020. Sono in xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, lanciato a fine 2019, per poterlo utilizzare anche per la gestione dei pagamenti dei contributi in materia di impianti termici.
La cadenza e validità del RCEE, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo redatto con i contenuti minimi e la tempistica prevista nell’Allegato A della L.R. 39/2018.
I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
d) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
e) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
f) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
Il Contributo Impianti Termici (CIT), che i responsabili degli impianti devono versare al Comune in occasione della trasmissione del RCEE, si differenzia in base alla tipologia, potenza e alimentazione dell'impianto nonché alla cadenza periodica dei controlli.
Gli importi indicati nella tabella seguente sono quelli che vanno versati tramite c/c in occasione della presentazione, secondo la cadenza indicata, del Rapporto di efficienza energetica.
Tipologia impianto | Alimentazione | Potenza termica (kW) | Cadenza controlli (anni) | CIT (€) |
Impianti termici con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | 10 < P < 35 | 2 | 13,00 |
35 ≤ P ≤ 100 | 2 | 36,00 |
100 < P < 350 | 1 | 36,00 | ||
P ≥ 350 | 1 | 72,00 | ||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL | 10 < P < 35 | 4 (dal controllo di prima accensione) | 26,00 | |
2 (per gli altri successivi controlli) | 13,00 | |||
35 ≤ P ≤ 100 | 4 (dal controllo di prima accensione) | 72,00 | ||
2 (per gli altri successivi controlli) | 36,00 | |||
100 < P < 350 | 2 | 72,00 | ||
P ≥ 350 | 2 | 144,00 | ||
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | 12 < P < 35 | 4 | 30,00 |
35 ≤ P ≤ 100 | 4 | 48,00 | ||
100 < P < 350 | 2 | 46,00 | ||
P ≥ 350 | 2 | 66,00 | ||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico | 12 < P < 35 | 4 | 30,00 | |
35 ≤ P ≤ 100 | 4 | 48,00 | ||
100 < P < 350 | 4 | 92,00 | ||
P ≥ 350 | 4 | 132,00 | ||
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica | 12 < P < 35 | 2 | 15,00 | |
35 ≤ P ≤ 100 | 2 | 24,00 | ||
100 < P < 350 | 2 | 46,00 | ||
P ≥ 350 | 2 | 66,00 | ||
Impianti alimentati da teleriscaldamento | Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza | 10 < P < 50 | 4 | 36,00* |
P ≥ 50 | 4 | 72,00** | ||
Impianti cogenerativi | Microgenerazione | Pel < 50 | 4 | 36,00 |
Unità cogenerative | 50 ≤ Pel < 150 | 2 | 36,00 | |
Pel ≥ 150 | 2 | 90,00 |
I valori indicati nella colonna "potenza termica" sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto, cioè sono al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione.
All’esito di procedura di gara ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, aggiudicata con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, in data 17 novembre 2020 l’Amministrazione Comunale ha stipulato il contratto di affidamento del servizio relativo alle Attività di accertamento dei 'Rapporti di controllo di efficienza energetica' e di ispezione degli impianti termici cittadini, nonché di digitalizzazione dei 'Rapporti' trasmessi all'Amministrazione dall'anno 2017 con la società New Energy Company (NEC) s.r.l. Nell’ambito del suddetto contratto la NEC si occupa delle attività di controllo dei RCEE e documenti annessi, interfacciandosi in caso di irregolarità e mancanze direttamente con le imprese di manutenzione. Per tutte le richieste di informazioni e chiarimenti sono stati approntati un numero verde, una mail e una mail pec dedicate e una sede di lavoro in città.
Il lavoro di registrazione dei dati relativi agli impianti, desunti dall’archivio cartaceo dell’Amministrazione e dai RCEE trasmessi via pec, ha consentito di avviare, tramite apposito software fornito dall’appaltatore, la definizione del catasto degli impianti termici cittadini, che comprende i dati identificativi dell’impianto (responsabile, ubicazione, dati del generatore etc.) e consente l’individuazione, su mappatura informatizzata, della localizzazione dell'impianto censito con inserimento di un segno di spunta.
Dal mese di maggio 2021 è stata avviata l’attività di ispezione degli impianti, che ha riguardato prioritariamente gli impianti che presentavano delle criticità tali da non garantire un esercizio in piena sicurezza e quelli che non risultavano essere stati dichiarati all’Autorità competente tramite trasmissione di RCEE.
Il contratto con la NEC ha durata pari a 12 mesi, salvo proroga per garantire la continuità dei servizi nel caso in cui alla scadenza la presente procedura non sia stata completata.
Art. 19. Organizzazione delle attività. Responsabilità dell'appaltatore
Lo svolgimento delle attività, di cui al presente capitolato e come di seguito specificate, prevede la costituzione sul territorio del Comune di Napoli di una sede di lavoro atta ad accogliere tutto il personale, aperta almeno 20 ore a settimana con un giorno di apertura pomeridiano, funzionale allo svolgimento delle attività previste dal presente accordo e a fornire, anche attraverso un numero verde appositamente istituito, ogni informazione utile alla cittadinanza, preferibilmente differenziando il servizio per tematiche.
Sarà cura dell’Affidatario aggiornare tutto il proprio personale addetto allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato sulle disposizioni legislative e normative applicabili e su quelle che verranno emanate successivamente.
L’Affidatario si impegna a designare a totale suo carico un soggetto quale Responsabile del Servizio (RdS), il cui nominativo, accompagnato da curriculum vitae attestante adeguati requisiti tecnico professionali (comprensivi almeno di quelli indicati al punto 7 dell'Allegato C del d.P.R. 74/2013) e dalla dichiarazione di cui al punto 21.1, sarà notificato alla stazione appaltante dopo la firma del contratto. L'RdS dovrà:
• incontrare periodicamente il RUP, almeno una volta al mese e ogni volta che quest'ultimo lo
riterrà opportuno;
• organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente capitolato e alle richieste del RUP;
• curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni;
• provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere di proprietà dell’Affidatario.
L'RdS dovrà rendicontare sull'andamento del servizio con cadenza trimestrale, tramite relazione dettagliata che dovrà contenere tutti i dati utili al monitoraggio delle attività.
Per ciò che concerne le attività di ispezione, l'affidatario dovrà comunicare al RUP l'elenco completo del personale impiegato. Per ogni operatore dovranno essere trasmessi le generalità complete, la qualifica professionale e la dichiarazione di cui al punto 21.1. Ogni variazione del personale dovrà essere tempestivamente comunicata. La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli periodici sul personale impiegato nelle ispezioni, nonché di eseguire, in qualsiasi momento, tutte le prove e i controlli che riterrà opportuni.
L’Affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al personale impiegato per l'esecuzione del servizio, anche se non direttamente dipendente dallo stesso, le disposizioni che regolano l'accesso presso le civili abitazioni nonché norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio prestato anche in relazione alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione.
L’Affidatario assumerà inoltre l'obbligo dell'apprestamento del servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, compresi tutti gli oneri derivanti dalla applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori.
Il suddetto personale deve essere munito di idoneo documento di riconoscimento che dovrà essere esibito prima di iniziare il servizio.
L’Appaltatore è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto, doloso o colposo, causato dal personale nel corso dei controlli, o per cause riconducibili agli stessi, che cagioni danni a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti.
L’Appaltatore esonera la stazione appaltante da ogni responsabilità civile ed amministrativa verso dipendenti od operatori o chiunque altro per infortuni o danni che si dovessero verificare a seguito delle operazioni di controllo, qualunque sia la natura o la causa; sarà pure unicamente a carico dell’Affidatario medesimo ogni eventuale risarcimento. L’Affidatario è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza o a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati relativi agli impianti, sia essa imputabile all'operatore che a cattivo funzionamento delle apparecchiature e strumentazioni tutte adoperate per l'effettuazione delle misure. A garanzia di quanto sopra, prima di dare corso all’esecuzione del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvista di un’adeguata polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall’esecuzione dello stesso.
La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia alla stazione appaltante.
Art. 20. Le attività di accertamento dei RCEE e di accatastamento degli impianti termici
Le attività dovranno essere svolte in continuità con le attività pregresse impegnandosi a garantire l’assenza di interruzioni nell’erogazione dei servizi, fornendo la massima collaborazione alla stazione appaltante e anche attraverso eventuali interlocuzioni con precedenti appaltatori.
20.1. Implementazione del catasto locale degli impianti termici
L'art. 4 della L.R. 39/2018 ha istituito il Catasto Energetico Regionale, articolato nel Catasto Regionale degli Impianti Termici (C.a.R.I.T.) e nel Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, da gestirsi attraverso un sistema informatizzato. Il Ca.R.I.T. sarà disponibile in ambiente web, sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Campania; ad esso ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici accederà, previa registrazione, per la compilazione e l'aggiornamento della documentazione relativa agli impianti, indicata al comma 4 dell'art. 15.
Ciascuna Autorità competente è obbligata ad istituire, se non presente, e ad aggiornare il Catasto degli Impianti Termici relativi al territorio di competenza, assicurando la confluenza dei dati sul Ca.R.I.T.
Al momento, ai fini dell'attuazione del Ca.R.I.T. la Regione Campania sta avviando le procedure per l'acquisizione del software che, una volta a regime, consentirà a tutto il territorio regionale di avere un unico portale telematico a disposizione di utenze e Autorità competenti. Al fine di non perdere i dati già disponibili, al momento del varo definitivo si provvederà a trasferire al catasto regionale tutte le informazioni già acquisite sugli impianti dai catasti locali.
Per tutto quanto sopra, anzitutto l’appaltatore dovrà provvedere all’acquisizione di tutti i dati presenti nell’attuale catasto degli impianti termici messo a punto dalla NEC s.r.l., che avrà cura di estrarli e metterli a disposizione. All’affidatario sarà anche fornita copia dell’archivio digitale prodotto dalla medesima azienda nel corso delle attività svolte.
Tutti i dati dovranno confluire nel catasto degli impianti termici cittadini, per le attività del quale, nelle more dell'acquisizione del programma del Ca.R.I.T., l'appaltatore dovrà provvedere attraverso un software di sua proprietà o nella sua disponibilità. I dati dovranno essere in ogni caso estraibili in un formato compatibile con i più comuni programmi presenti sul mercato per agevolare il più possibile la migrazione dei dati nel catasto regionale di prossima realizzazione.
I dati e dovranno essere accessibili e consultabili in qualsiasi momento anche da parte della stazione appaltante. Il catasto dovrà consentire ricerche e qualsivoglia estrazione dei dati, per rendicontazioni periodiche, per la programmazione delle attività di ispezione nonché per qualsiasi altro adempimento spettante alla stazione appaltante o richiesta.
I dati che dovranno essere registrati e inseriti nel catasto, per ogni impianto, sono almeno i seguenti:
a) dati identificativi dell'impianto: codice, tipologia, alimentazione, potenza, data di installazione del gruppo termico/frigo, ubicazione (indirizzo, precisando anche palazzo, scala e interno, quartiere e municipalità);
b) responsabile dell'impianto: nome e cognome, codice fiscale, ragione sociale e partita IVA (se in qualità di legale rappresentante di impresa), indirizzo, titolo di responsabilità (proprietario, terzo responsabile etc);
c) impresa manutentrice: ragione sociale, partita IVA, indirizzo, pec/mail;
d) controlli di efficienza energetica: date di effettuazione, esito del controllo, eventuali criticità,
dati e/o considerazioni utili da riportare, eventuale necessità/obbligo di ispezione, importo del CIT;
e) ispezioni: date di effettuazione, esito del controllo, eventuali criticità e controversie, risoluzioni finali ed adeguamenti etc;
f) individuazione su mappatura informatizzata della localizzazione dell'impianto censito con inserimento di un segno di spunta, al fine di una restituzione cartografica degli impianti controllati.
In ogni caso, anche se non sopra indicate, dovranno essere inserite tutte le tipologie di dati all’oggi presenti, che potranno essere implementate previo accordo con l’Amministrazione. Ogni adeguamento, modifica, o potenziamento del catasto e comunque quant’altro dovesse rendersi necessario alla sua costituzione/implementazione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante e sarà a completo carico della ditta affidataria.
Una volta configurato il software ed importati tutti i dati presenti all’atto dell’affidamento, si procederà alle attività di implementazione, verifica e aggiornamento dei dati attraverso l'acquisizione delle informazioni contenute nei RCEE trasmessi nel corso del presente affidamento, secondo quanto descritto al punto 20.2. Ad ogni impianto di nuovo inserimento dovrà essere associato un codice identificativo.
L'appaltatore si assume inoltre l'onere di ogni qualsivoglia adeguamento che potrà rivelarsi necessario al momento della messa in funzione del Ca.R.I.T. al fine di consentire il regolare e completo confluire in esso dei dati del catasto degli impianti termici del Comune di Napoli.
L’affidatario è responsabile del trattamento dei dati contenuti nel software utilizzato, dati che rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Napoli.
Alla scadenza dell’appalto l’affidatario consegnerà alla stazione appaltante tutti i supporti informatici e cartacei contenenti i dati raccolti, senza alcun compenso per tale opera; durante il periodo di vigenza dell’affidamento l’Amministrazione potrà richiedere in qualunque momento la trasmissione di dati e/o documenti inerenti le attività ed i servizi oggetto dell’affidamento.
20.2. Procedure di accertamento dei RCEE e acquisizione dati
All'appaltatore si richiede l'attività di accertamento dei RCEE che comprende:
– istituzione di un numero verde dedicato a fornire informazioni a cittadini e imprese in merito alle attività di cui al presente affidamento;
– ricezione delle trasmissioni dei RCEE, corredati dalla documentazione di cui al paragrafo 18, attraverso una casella di posta elettronica certificata dedicata, di nuova istituzione, dagli opportuni requisiti tecnici al fine di consentire una mole di comunicazioni proporzionale ai numeri di RCEE consegnati negli ultimi anni;
– creazione di un archivio digitale, accessibile anche alla stazione appaltante, dove conservare copia di tutta la documentazione ricevuta, opportunamente catalogata e riepilogata in un file di rendicontazione delle trasmissioni costantemente aggiornato;
– l’esecuzione degli accertamenti di rispondenza formale alle disposizioni di legge per quanto dichiarato nei RCEE, con eventuale attività di comunicazione, esplicazione e assistenza alle ditte di manutenzione e/o ai cittadini ed eventuale gestione di procedure di richiesta di integrazioni e chiarimenti;
– l'acquisizione dei dati degli impianti desunti dai RCEE al catasto degli impianti termici di cui al punto precedente. L'attività comprende la digitalizzazione dei dati e l'individuazione e marcatura, su mappa, della localizzazione dell'impianto.
Nella fase di accertamento dei RCEE, in caso vengano riscontrate anomalie, omissioni e/o mancanze nei dati nella documentazione trasmessa, entro 30 giorni dalla trasmissione provvederà a richiedere le opportune integrazioni e/o i chiarimenti necessari, da fornire da parte della ditta di manutenzione/istallazione entro ulteriori 30 giorni, trascorsi i quali infruttuosamente si riterrà la trasmissione definitivamente irregolare e l'impianto relativo da sottoporsi ad ispezione onerosa. Qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'appaltatore deve segnalare tempestivamente l’anomalia alla stazione appaltante che provvederà a richiedere ispezione onerosa e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell’impianto. La riattivazione dell’impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; tutti gli oneri sono a carico del responsabile dell’impianto.
Le attività di accertamento dovranno individuare, nel rispetto della normativa vigente:
1) tutti gli impianti da sottoporre a ispezione, secondo quanto sopra indicato e i criteri esplicitati al punto 20.3;
2) tutti gli impianti che presentano irregolarità, imputabili al responsabile dell'impianto e/o alla ditta di manutenzione, per ognuno dei quali dovrà essere prodotta una relazione tecnica esplicativa.
Le attività di accertamento dovranno prevedere anche la redazione, ogni tre mesi, di materiale di rendicontazione che consenta alla stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 della
L.R. 39/2018, di trasferire annualmente alla Regione Campania una quota parte del Contributo Impianti Termici incassato. Secondo quanto disposto dal comma 5, l'importo da versare alla Regione deve essere calcolato per ogni impianto, quale prodotto tra la potenza dello stesso in kW ed una costante pari a 0,010 euro.
Art. 21. Le attività di ispezione degli impianti termici
L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
21.1. Requisiti
L'appaltatore dovrà eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica e dovrà disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte le ispezioni che saranno concordate con la stazione appaltante.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 della L.R. 39/2018 e secondo quanto indicato all'allegato C del d.P.R. 74/2013, per gli impianti oggetto di ispezione la ditta appaltatrice e il personale incaricato ad eseguire le attività dovranno rilasciare apposita dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00,
di indipendenza, nella quale si dichiari che:
– non sussistono interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici;
– non si è partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato;
– non sono venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
Nella predetta dichiarazione l’ispettore deve dichiarare di essere a conoscenza che l’attività per la quale gli sarà conferito il relativo incarico per conto del Comune di Napoli lo qualifica come “incaricato di pubblico servizio”.
Il personale incaricato di eseguire le ispezioni deve possedere i seguenti requisiti:
a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti. Si ricorda che i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 37/08 sono:
➓ diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
➓ diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;
➓ diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui al presente appalto, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
Si ricorda che il personale incaricato di eseguire le ispezioni è vincolato dal segreto professionale.
21.2. Pianificazione ed organizzazione delle attività di ispezione
Secondo quanto indicato all'art. 10 della L.R. 39/2018, le ispezioni devono interessare prioritariamente:
a) gli impianti per i quali l'RCEE presenta un rendimento di combustione inferiore al minimo di legge o nei casi in cui il manutentore riscontri anomalie che possono comportare un impianto non sicuro;
b) vi è una richiesta espressa da parte del responsabile dell'impianto;
c) gli impianti per i quali manca l'RCEE o lo stesso viene trasmesso in ritardo o non è corredato da attestazione di pagamento del contributo impianti;
d) gli impianti per i quali, in fase di accertamento del Rapporto, non vengono soddisfatte le richieste dell'amministrazione;
e) gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore ai 15 anni.
In considerazione dei dati disponibili alla stazione appaltante, bisognerà procedere in primo luogo alle ispezioni di cui alla lettera a) - in base alle risultanze degli accertamenti dei RCEE di cui ai punti 20.1 e 20.2 – alla lettera b) e quindi a quelle di cui alla lettera c, con particolare riferimento agli impianti non accatastati.
Per l'individuazione degli impianti di cui alla lettera c, per i quali non sussiste agli atti alcun RCEE, è necessario proseguire negli approfondimenti attraverso l'analisi, a titolo di esempio, dei dati forniti da Italgas Reti s.p.a. e dalle società di vendita del combustibile, delle informazioni desumibili dal catasto e dal registro delle imprese, dalle società di manutenzione degli impianti e da tutti gli altri soggetti che si riterrà utile coinvolgere per il perfezionamento dei dati disponibili, nonché di quelli desumibili dalla restituzione cartografica del catasto degli impianti censiti.
Sulla base della suddetta indagine e delle attività di accatastamento ed accertamento dei RCEE e fermo restando il carattere prioritario delle ispezioni di cui alla lettera a) e b), dovrà essere definito mensilmente un Programma di ispezioni, che dovrà essere sottoposto ed approvato dalla stazione appaltante prima di essere attuato. Tale programma dovrà essere definito in primo luogo per quartieri/municipalità, fermo restando l'esigenza di operare sull'intero territorio cittadino e di stabilire gli interventi col supporto della restituzione cartografica degli impianti censiti. Una quota di ispezioni, pari al 5% del totale previsto dal programma mensile dovrà essere dedicata agli impianti per i quali l'RCEE trasmesso alla stazione appaltante presenta delle irregolarità non sanate; in questo caso di dovrà procedere per anzianità e potenza degli impianti, considerando prioritariamente quelli più vecchi e di maggiore potenza.
In ogni caso, su richiesta della stazione appaltante, deve essere garantita la disponibilità ad effettuare ispezioni urgenti e non programmate, nei limiti dell’importo contrattuale.
Una volta approvato il programma, le ispezioni dovranno essere prontamente avviate, prevedendo le seguenti attività:
1. predisposizione e spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno - o, ove possibile, mediante posta elettronica certificata - delle lettere di avviso a cittadini/imprese in merito all'effettuazione delle ispezioni (da spedire almeno 20 giorni prima della data prevista). La lettera dovrà come minimo contenere:
– nominativo del soggetto che si ritiene possa essere il responsabile dell'impianto;
– indirizzo dell'impianto sottoposto a controllo;
– data e fascia oraria dell'ispezione;
– i riferimenti normativi per i quali viene effettuata la visita;
– i riferimenti del presente affidamento, con indicazione di tutti i riferimenti dell'impresa e i nominativi degli ispettori;
– numero di telefono / mail per eventuali comunicazioni e indicazioni per effettuare un'eventuale richiesta di modifica dell'appuntamento;
– la richiesta di disponibilità della documentazione relativa all’impianto, della quale dovrà essere fornito apposito elenco corredato da indicazioni esplicative, anche in considerazione del fatto che il cittadino potrebbe doversi rivolgere a terzi per avere una copia di tutto quanto necessario;
– le indicazioni per il pagamento, ove dovuto, del Contributo Attività Ispettiva (CAI) come più avanti specificato;
2. consegna settimanale alla stazione appaltante dell'elenco delle raccomandate A/R e o pec inviate ai cittadini e archiviazione, informatica e cartacea, di tutte le eventuali comunicazioni trasmesse dagli utenti in risposta alla lettera di invito/avviso;
3. effettuazione delle ispezioni ai sensi della normativa vigente e verbalizzazione di quanto eseguito, con compilazione del rapporto di prova e messa a disposizione del personale, delle attrezzature, dei mezzi e quant'altro risulti necessario all'esecuzione delle attività previste. Nel verbale di ispezione dovranno essere annotate tutte le criticità e le particolarità riscontrate in merito agli aspetti tecnico-documentali relativi all'impianto nonché nell'esecuzione delle attività;
4. aggiornamento dei dati del catasto degli impianti termici cittadini e inserimento degli impianti precedentemente non accatastati.
La lettera di avviso dovrà riportare ogni indicazione utile al responsabile dell’impianto per il pagamento del Contributo Attività Ispettiva (CAI), obbligatoriamente dovuto, entro la data prevista per l’ispezione, in caso di impianto non dichiarato attraverso la trasmissione di RCEE. Gli importi del CAI, approvati con deliberazione di G.C. 389 del 13 agosto 2019, sono sintetizzati nella seguente tabella:
TIPOLOGIA DI IMPIANTO E RANGE DI POTENZA | CAI (€) |
Impianti termici con generatori di calore a fiamma | |
Potenza termica maggiore di 10 kW ed inferiore a 35 kW | 80,00 |
Potenza termica uguale o maggiore di 35 kW ed inferiore a 100 kW | 140,00 |
Potenza termica uguale o maggiore di 100 kW ed inferiore a 350 kW | 200,00 |
Potenza termica uguale o maggiore di 350 kW | 250,00 |
Impianti termici con macchine frigorifere/pompe di calore | |
Potenza termica maggiore di 12 kW ed inferiore a 35 kW | 80,00 |
Potenza termica uguale o maggiore di 35 kW ed inferiore a 100 kW | 140,00 |
Potenza termica uguale o maggiore di 100 kW ed inferiore a 350 kW | 200,00 |
Potenza termica uguale o maggiore di 350 kW | 250,00 |
Impianti termici alimentati da teleriscaldamento/teleraffrescamento | |
Potenza termica maggiore di 10 kW ed inferiore a 50 kW | 120,00* |
Potenza termica uguale o maggiore di 50 kW | 180,00** |
Impianti termici cogenerativi | |
Potenza elettrica nominale minore di 50 kW | 160,00 |
Potenza elettrica nominale uguale o maggiore di 50 kW ed inferiore a 150 kW | 200,00 |
Potenza elettrica nominale maggiore di 150 kW | 300,00 |
* fino a 100 mq di superficie utile ex allegato A del d.lgs. 192/2005, ** oltre i 100 mq di superficie utile ex allegato A del d.lgs. 192/2005
Se del caso, al termine dell’ispezione deve essere consegnato al responsabile dell’impianto un format di Comunicazione pagamento e messa a norma dell’impianto termico a seguito di ispezione, tramite la quale il responsabile, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà comunicare di aver ottemperato alle prescrizioni di cui all’ispezione.
Dovrà essere inoltre possibile prevedere, in casi da concordarsi con la stazione appaltante, un’ulteriore ispezione, comunicata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno - o, ove possibile, mediante posta elettronica certificata - trasmessa almeno 15 giorni prima, per verificare l'effettiva realizzazione delle attività prescritte, eventualmente indicate a valle dell'ispezione, e non rendicontate dal responsabile dell'impianto.
Il format delle comunicazioni ai cittadini deve essere sottoposto ed approvato dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l'utente risulti assente per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'appaltatore dovrà organizzare un secondo appuntamento, secondo le procedure già descritte.
Il rapporto di prova deve essere allegato al libretto di impianto di cui all’articolo 7, comma 5, del d.P.R.74/2013.
Per consentire e agevolare l’esecuzione delle ispezioni, il responsabile dell’impianto:
➓ può delegare per iscritto una persona maggiorenne di sua fiducia, in caso di impedimento ad essere presente;
➓ ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore;
➓ deve mettere a disposizione dell’ispettore la documentazione relativa all’impianto e precisamente:
1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell’ultimo RCEE;
2) tutti i rapporti di controllo relativi alle attività di cui all'art. 7 del d.P.R. 74/2013 e all'art. 8 della L.R. 39/2018;
3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii.;
4) nei casi previsti, il certificato di prevenzione incendi, la documentazione INAIL e quant’altro necessario secondo la tipologia dell’impianto;
➓ deve firmare, per ricevuta e presa visione, le copie del rapporto di prova compilate dall’ispettore.
Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all’ispettore.
L’ispettore deve presentarsi all’appuntamento nella fascia oraria indicata nella comunicazione di cui sopra, munito di apposita tessera di riconoscimento e deve accertare:
➓ le generalità del responsabile dell’impianto termico o della persona delegata;
➓ la presenza della documentazione sopra indicata;
➓ l’esecuzione, secondo le norme vigenti, della conduzione e della gestione dell’impianto;
➓ le condizioni di funzionamento dell’impianto e dei componenti principali anche attraverso verifiche strumentali, quali, ad esempio, analisi dei fumi per gli impianti di combustione e grado di pulizia degli scambiatori di impianti a pompa di calore;
➓ eseguire i controlli e le misurazioni previste nei rapporti di prova;
➓ compilare il rapporto di prova, annotando le eventuali osservazioni e prescrizioni, in triplice copia;
➓ consegnare una copia del rapporto di prova al responsabile dell’impianto (un'altra copia va conservata dall'appaltatore e un'altra va consegnata alla stazione appaltante, come allegato alle rendicontazioni periodiche delle attività);
➓ consegnare, se del caso, il format di Comunicazione pagamento e messa a norma dell’impianto termico a seguito di ispezione.
L'ispettore deve mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell’utente e non deve:
1. eseguire interventi sull'impianto;
2. indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
3. esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l’impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.
Nello svolgimento delle verifiche l'ispettore deve attendersi agli ambiti di propria competenza e deve compilare il rapporto di prova secondo le disposizioni normative vigenti. Nel caso si avveda di evidenti anomalie in violazione delle norme di sicurezza tali da poter comportare rischi per la propria e l'altrui incolumità deve procedere immediatamente ad allertare la stazione appaltante per gli atti consequenziali e, se del caso, gli altri enti competenti coinvolti. Qualsiasi irregolarità venga individuata dovrà essere annotata e, se del caso, dovrà determinare la definizione di prescrizioni che dovranno mirare alla loro risoluzione e al ripristino dei requisiti previsti dalla normativa2.
Nel corso dell'ispezione si accerta altresì il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) in materia di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Nelle more dell'emanazione, da parte della Regione Campania dei modelli documentali e delle Linee guida per l'esecuzione delle ispezioni, di cui all'art. 11 della L.R. 39/2018, l'attività andrà condotta nel rispetto della normativa tecnica di riferimento; valgono i modelli di rapporto di prova all'allegato
2 Si evidenzia in particolare, ai sensi del d.P.R. 74/2013 che:
- il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del d.P.R. 74/2013;
- i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo;
- i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo;
- le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa;
- le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
A delle Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e xx.xx.xx. x xxx
x.X.X. x. 00/0000 xxxx'XXXX, xxxxx restando, ove del caso, le eventuali necessità di aggiornamento tecnico/normativo.
In caso di approvazione, da parte della Regione Campania, delle suddette linee guida, l'appaltatore dovrà adeguare al nuovo disposto tutto quanto concerne l'effettuazione del servizio. Analogamente, in caso di aggiornamento del disposto normativo, regionale o nazionale, potrà essere richiesto di modificare in alcuni aspetti l’effettuazione dell’attività ispettiva.
Eventuali criticità attuative dovranno essere comunicate al RUP e risolte in concordanza con la stazione appaltante.
Si precisa che le attività consequenziali alla realizzazione dell'ispezione, dedicate alla gestione delle irregolarità e delle inadempienze dei responsabili degli impianti e delle ditte di manutenzione (sia con riferimento all'attività sanzionatoria che ai procedimenti di sanatoria tecnico-procedurale), messe a punto secondo le suddette linee guida dell'ENEA e l'organizzazione interna alla stazione appaltante, prevedono, da parte dell'appaltatore, assistenza tecnica nonché operativa per quanto attinente ed analogo alle attività descritte al presente paragrafo.
La strumentazione utilizzata deve essere regolarmente tarata e mantenuta in perfetto stato di funzionamento; in ogni caso l'appaltatore non è esonerato dalle responsabilità conseguenti a difetti o a cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. Sono a carico dell'appaltatore le spese occorrenti per l'acquisto delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni materiale, mezzo ed attrezzatura necessaria per la corretta esecuzione del servizio.
Gli importi dovuti all'appaltatore per le ispezioni, sui quali verrà applicato il ribasso offerto in fase di gara, sono sintetizzati nel seguente prezzario:
TIPOLOGIA DI IMPIANTO E RANGE DI POTENZA (attività A2) | €/ispezione |
Impianti termici con generatori di calore a fiamma | |
Potenza termica maggiore di 10 kW ed inferiore a 35 kW | 64,00 |
Potenza termica uguale o maggiore di 35 kW ed inferiore a 100 kW | 112,00 |
Potenza termica uguale o maggiore di 100 kW ed inferiore a 350 kW | 160,00 |
Potenza termica uguale o maggiore di 350 kW | 200,00 |
Impianti termici con macchine frigorifere/pompe di calore | |
Potenza termica maggiore di 12 kW ed inferiore a 35 kW | 64,00 |
Potenza termica uguale o maggiore di 35 kW ed inferiore a 100 kW | 112,00 |
Potenza termica uguale o maggiore di 100 kW ed inferiore a 350 kW | 160,00 |
Potenza termica uguale o maggiore di 350 kW | 200,00 |
Impianti termici cogenerativi |
Potenza elettrica nominale minore di 50 kW | 128,00 |
Potenza elettrica nominale uguale o maggiore di 50 kW ed inferiore a 150 kW | 160,00 |
Potenza elettrica nominale maggiore di 150 kW | 240,00 |
Le cifre indicate sono IVA esclusa.
I suddetti importi sono comprensivi di tutti gli oneri (spese postali comprese) a carico dell’affidatario di cui al presente capitolato tecnico, relativamente all'attività A2 come indicata all'art. 2 del disciplinare di gara.
Tutte le attività necessarie al corretto espletamento del servizio oggetto dell’affidamento, anche se non espressamente indicate, devono comunque essere intese a carico dell’affidatario.
Art. 22. Le attività di comunicazione ed informazione
Come espressamente indicato all’art. 9 del d.P.R. 74/2013, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.
Pertanto, nell’ambito delle prestazioni previste dal presente accordo quadro assume notevole importanza l’attività di informazione, sensibilizzazione e assistenza.
22.1. Le attività di comunicazione e informazione periodica
A seguito della deliberazione di G.C. n. 389 del 13 agosto 2019, stante la necessità di provvedere ad un’ampia ed incisiva attività di informazione in merito a quanto approvato, l’Amministrazione ha acquisito tramite MEPA il servizio di Comunicazione ed informazione relativo alle attività in materia di impianti termici previste dalla delibera di G.C. 389/2019 in attuazione della Legge Regionale 39/2018. In data 15 gennaio 2020 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della campagna di comunicazione, che ha previsto attività sui social, con la creazione di una pagina facebook dedicata, la pubblicazione di materiali sulle edizioni online de La Repubblica, il Mattino e il Corriere del Mezzogiorno, affissioni/istallazioni di manifesti, poster, locandine, appendini a bordo strada, presso stazioni e vetture della metropolitana, autobus di linea e relative fermate, video di 15’’ presso stazioni metro e funicolari. La campagna, per la cui progettazione grafica si rimanda a xxxxx://xxxxx.xx/xX00xx_xXxX, è stata interrotta a inizio marzo 2020 per la diffusione dell’epidemia da Covid-19, che ha monopolizzato l’attenzione dei cittadini e limitato, come noto, le attività. Nella seconda metà del 2021 la campagna sarà ripresa e conclusa.
La necessità di proseguire l’azione di comunicazione ed informazione è evidenziata dall’elevato numero di impianti siti nel territorio comunale non dichiarati attraverso RCEE e da una generale scarsa consapevolezza della cittadinanza degli adempimenti previsti dalla normativa e dell’importanza di procedere ai controlli ex d.P.R. 74/2013, a tutela dell’ambiente e a garanzia della sicurezza pubblica e privata, nonché per il risparmio energetico ed economico.
In continuità con l’attività già svolta e ove richiesto anche in collaborazione con altri operatori
economici, sarà necessario pertanto procedere periodicamente all’attuazione di campagne di comunicazione alla cittadinanza.
Fermo restando la possibilità di proporre migliorie e modalità innovative, la progettazione delle campagne dovrà per quanto opportuno riprendere la veste grafica già adoperata e articolarsi valutando la possibilità di riproporre le modalità in passato già considerate. L’appaltatore dovrà elaborare una proposta dettagliata per quanto concerne grafiche, materiali, modalità di diffusione, localizzazioni e tempistiche alla stazione appaltante, che potrà chiedere revisioni ed integrazioni e autorizzerà in maniera espressa la campagna nella sua veste definitiva.
Procedendo coerentemente da un punto di vista grafico con le campagne di comunicazione su indicate, l’appaltatore dovrà inoltre:
- offrire assistenza tecnica ed operativa alla stazione appaltante per le attività di comunicazione e divulgazione che saranno nel tempo organizzate e destinate ad operatori, aziende, associazioni;
- predisporre un dépliant e/o una brochure illustrativa degli adempimenti a carico dei responsabili degli impianti e dei manutentori, che dovrà essere proposta anche in un formato digitale atto ad una trasmissione via mail o cmq scaricabile via web.
La produzione di materiali a corredo dell’attività di comunicazione, dépliant e brochure compresi, dovrà essere preventivamente concordata sotto ogni aspetto (progettazione, stampa, distribuzione etc) con la stazione appaltante.
Sono ricomprese nell’importo dell’affidamento tutte le spese di stampa, distribuzione, affissione etc. necessarie ad una completa attuazione della campagna di comunicazione.
22.2. Le attività di informazione sulle forme di incentivazione per l’efficientamento energetico Accanto alle attività indicate al punto precedente, si ritiene indispensabile procedere ad un’attività di informazione per favorire la partecipazione della cittadinanza alle forme di incentivazione regolamentate dalla normativa statale - Ecobonus e Superbonus, Bonus casa e Conto termico - con riferimento non esclusivo agli impianti di climatizzazione.
Le attività che si richiedono all’appaltatore sono le seguenti:
- predisposizione e stampa di una brochure illustrativa delle forme di incentivazione disponibili, che dovrà essere proposta anche in un formato digitale atto ad una trasmissione via mail o cmq scaricabile via web;
- istituzione di un numero verde dedicato, che potrà essere anche associato a quello dedicato specificamente alle attività di accertamento dei RCEE e ispezione degli impianti.
La brochure dovrà essere distribuita, secondo criteri da condividersi con la stazione appaltante, in occasione dell’effettuazione delle ispezioni degli impianti. Le informazioni dovranno essere comunicate in un linguaggio chiaro, non strettamente tecnico e di immediata comprensione, proponendo anche degli esempi applicativi delle possibilità di incentivazione, chiarendo anche i vantaggi delle varie formule nei diversi casi. L’obiettivo è quello di agevolare i cittadini ad orientarsi all’interno dell’articolato quadro incentivante esistente.
Tutte le informazioni che saranno fornite, così come tutti i materiali illustrativi, dovranno riguardare tutte le forme di incentivazione disponibili per l’efficientamento energetico del sistema edificio- impianto ed essere perfettamente coerenti con le indicazioni fornite dall’ENEA e dal GSE attraverso i propri portali istituzionali - in particolare xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxxx, xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx/, xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxx-xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxx- termico – ai quali si dovrà esplicitamente rimandare per eventuali approfondimenti.
Le attività sono concepite esclusivamente a fini divulgativi. Ad eccezione delle eventuali attività di cui al successivo paragrafo 23, non sono in alcun modo ricomprese nell’affidamento attività tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi, né per la presentazione delle istanze di incentivazione, per le quali si dovrà rimandare ai soggetti competenti (professionisti, imprese, general contractor etc).
Art. 23. Attività finalizzate alla sostituzione degli impianti vetusti
Oltre all’attività informativa e divulgativa di cui al precedente articolo, sarà possibile, nell’arco dei quattro anni e anche per tutta la durata di vigenza dell’accordo, proporre progetti e attività mirate ad incentivare ed agevolare il ricorso della cittadinanza alle forme di incentivazione statali esistenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione poco efficienti e/o vetusti.
I progetti, che potranno essere a carattere sperimentale e dovranno essere approvati dalla stazione appaltante nelle modalità dalla stessa ritenute opportune, dovranno basarsi sulle opportunità offerte dai meccanismi incentivanti esistenti e potranno riguardare anche forme di assistenza tecnica e supporto amministrativo, tecnico e finanziario. In ogni caso, non dovranno in alcun modo comportare oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.