COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
Provincia di Pisa
R E G O L A M E N T O
PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 21/12/2019
CAPO I NORME GENERALI
ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e di uso degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Castelfranco di Sotto in attuazione di quanto disposto dalla Legge Regionale Toscana n.21 del 27 febbraio 2015
ART.2
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Sono soggetti al presente regolamento tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale o agli impianti ad esso affidati. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
a) l’attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni Sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
b) l’attività formativa finalizzata all’avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
c) l’attività sportiva per le scuole;
d) l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
e) l’attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per impianto sportivo il luogo opportunamente conformato e attrezzato per la pratica di attività sportive e attività ludico-motorie-ricreative per tutti gli utenti, così come definite all’art. 3 della LRT n.21/2015.
2. L’impianto è composto dalle seguenti parti funzionali:
- Spazi per attività sportiva e attività ludico-motoria-ricreativa (campi, piste, vasche, palestre e relative fasce di rispetto);
- Spazi per i servizi di supporto (spogliatoi e servizi per atleti e istruttori/giudici di gara, pronto soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, arredi);
- Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione, depurazione, antincendio);
- Spazi per il pubblico (posti spettatori e relativi servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi);
- Attività commerciali quali locali per ristoro e relativi servizi;
- Aree sussidiarie: parcheggi per utenti e addetti, spazi verdi e arredi esterni.
Si definiscono impianti sportivi a rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico e compatibilmente con il perseguimento dell’interesse pubblico esplicitato nell’ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport
Si definiscono Impianti sportivi privi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e tale da richiedere eventualmente il sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici, sotto forma di contributo alle spese di gestione, o altre modalità stabilite in sede convenzionale.
ART.4
TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Gli impianti sportivi di proprietà comunale sono suddivisi nelle seguenti tipologie:
1. Impianti sportivi di interesse primario o a valenza cittadina, ovvero quelli che assolvono a funzioni d’interesse generale rispetto al territorio comunale tenuto conto delle loro dimensioni, caratteristiche e numero dell’utenza servita e compatibili con le disposizioni regolamentari delle varie federazioni sportive.
Risultano appartenere a questa tipologia i seguenti impianti:
x. Xxxxxxxxxx dello Sport “X. Xxxxxxx” – Xxxxxx Xxxxxxx – Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx
x. Xxxxxxx Comunale – Via dello Stadio – Castelfranco di Sotto
c. Palestra Geodetica Via dello Stadio – Castelfranco di Sotto
d. Palestra Orentano – Via Martiri della Libertà
e. Palestra Tensostatica – Via dello Stadio – Castelfranco di Sotto
f. Campo Scuola Calcio – Via dello Stadio – Castelfranco di Sotto
g. Campo di Calcio “Stadio Martini” – Via dello Stadio – Castelfranco di Sotto
h. Campo di Calcio Sussidiario “X. Xxxxxxxxx” – Via dello Stadio – Castelfranco di Sotto
i. Campo di Calcio “X. Xxxxxxxx” – Via dello Stadio – Castelfranco di Sotto
j. Campo di Calcio Orentano
I suddetti impianti sono classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica
2. Impianti sportivi di interesse secondario o minore, cioè quelli che assolvono funzioni d’interesse generale rispetto al territorio comunale tenuto conto delle loro dimensioni, caratteristiche e numero dell’utenza servita.
Risultano appartenere a questa tipologia i seguenti impianti:
a. Campo di Calcio “Bertelli” – Via dello Stadio – Castelfranco di Sotto
b. Campi da Tennis – Via dello Stadio – Castelfranco di Sotto
c. Palestra Scuole Elementari – Via Magenta – Castelfranco di Sotto
d. Pista Polivalente – Via Bachelet – Castelfranco di Sotto
e. Pista Polivalente Orentano
f. Pista di atletica leggera – via dello Stadio – Castelfranco di Sotto
g. Campo di Calcio Villa Campanile
3. Impianti sportivi scolastici
Gli impianti sportivi scolastici sono le palestre, le aree di gioco e gli altri impianti annessi agli edifici scolastici che, ai sensi dell'art. 90, c. 26, della Legge 289/2002 e dell'art. 17 della L.R. n. 21/2015, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari, ai sensi del DPR 567/1996, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, nel rispetto delle modalità di gestione di cui al presente regolamento. Rientrano in tale classificazione i seguenti impianti:
- Palezzetto dello Sport “Bagagli” ossia palestra scolastica Scuola Secondaria di I Grado “X. Xx Xxxxx”
- Palazzetto dello Sport di Orentano ossia palestra scolastica Scuola Primaria-Secondaria di I Grado “Pascoli”
- Palestra Via Magenta Castelfranco ossia palestra scolastica Scuola Primaria “Guerrazzi”
Eventuale diversa classificazione o aggiunta di impianti sportivi viene stabilita con deliberazione della Giunta Comunale, a seguito di realizzazione di nuovi impianti o dismissione/chiusure di vecchie strutture, cambio di destinazione o modifiche strutturali a impianti esistenti.
ART. 5
COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE
Spetta alla Giunta Comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
• alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l’assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente regolamento;
• alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione;
• alla definizione ed all’aggiornamento annuale delle tariffe;
• allo svolgimento di ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento.
ART. 6 COMPETENZE DEI DIRIGENTI
Spetta al Dirigente del Settore competente in materia a:
• provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti sportivi, in relazione alle attività di base e agli allenamenti a supporto dell’attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 10 e nel rispetto dei criteri generali indicati del presente regolamento
• rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
• stipulare convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
• esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dalla Giunta Comunale.
CAPO II
CRITERI E MODALITA’ PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART. 7
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Il Comune di Castelfranco di Sotto può gestire direttamente o tramite concessione a terzi gli impianti sportivi comunali.
La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata sui seguenti principi:
1) Eguaglianza dei diritti degli utenti: le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociale ed economiche, opinioni politiche, età.
2) Imparzialità: tutti coloro che fruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.
3) Regolarità del servizio: è assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità;
4) Partecipazione: viene favorita la partecipazione del cittadino alla fruizione degli impianti.
5) Efficienza e efficacia: viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.
ART. 8
MODALITA’ DI GESTIONE
1. Gli impianti individuati all’art.4 possono essere gestiti nei seguenti modi:
a) direttamente dal Comune mediante concessione d’uso, anche attraverso società, associazioni e/o fondazioni partecipate dallo stesso Comune;
b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione ad evidenza pubblica come previste nel presente regolamento;
2. La gestione indicata nel presente articolo degli impianti sportivi scolastici si intende limitata all’orario extrascolastico.
ART. 9
NORME GENERALI SULLA VIGILANZA
1) Il concessionario d’uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell’impianto ed al rispetto alle norme del presente regolamento.
2) Il concessionario della gestione dell’impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto o all’attività che vi si svolge.
3) Il concessionario della gestione e il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
4) La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre e esclusivamente sui concessionari.
CAPO III
IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA – CONCESSIONI D’USO
ART. 10
SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale:
A) le associazioni/Società sportive prioritariamente con sede nel Comune di Castelfranco di Sotto, legalmente costituite ed affiliate ad una o più federazioni sportive riconosciute dal CONI.
B) le associazioni/Società sportive prioritariamente con sede nel Comune di Castelfranco di Sotto, legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
C) L’Istituto Comprensivo, limitatamente alle attività scolastiche.
Limitatamente agli impianti minori di cui ai punti d-e-f del precedente art. 4 comma 2, è consentito l’uso libero per tutti i cittadini, compatibilmente con il programma delle attività predisposto dall’Amministrazione Comunale e con gli orari di apertura e chiusura dell’impianto.
I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.
Le società sportive che intendono fare domanda devono essere in regola con il pagamento dell’utilizzo degli impianti sportivi della stagione agonistica precedente.
La durata della concessione d’uso, di norma, non può superare la durata della stagione agonistica.
ART. 11
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE IN USO
Al fine di consentire la necessaria programmazione dell’attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande sottoscritte dal legale rappresentante devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune:
• entro il 15 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento dell’istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite all’intera stagione sportiva;
• almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa qualora l’impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (max 1 mese) o per lo svolgimento di qualsiasi attività compatibile con la destinazione d’uso degli impianti e con la attività già programmate.
In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l’assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
1. Società o associazioni che svolgono attività agonistica in campionati ufficiali delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI;
2. Importanza del campionato/serie di appartenenza al quale partecipano le Società o associazioni che svolgono attività agonistica in campionati ufficiali delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI
3. Società o associazioni che presentano un numero di atleti superiore a 80: tale dichiarazione deve essere opportunamente certificata dal Comitato locale/provinciale o regionale della Federazione Sportiva di riferimento
4. Società o associazioni che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
5. Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
Resta ferma la priorità riconosciuta all’Istituto Comprensivo per lo svolgimento delle attività scolastiche.
Il richiedente è obbligato a munirsi a sua cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all’attività svolta.
Il Responsabile del Servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d’assegnazione per manifestazioni promosse dall’Amministrazione Comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti.
ART. 12
MODALITA’ DI UTILIZZO
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9 relativamente all’accesso libero, sono stabilite le seguenti modalità per l’utilizzo degli impianti sportivi:
1. gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
2. L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, ai tecnici, ai funzionari del Comune incaricati di eventuali controlli.
3. Le società/associazioni rispondono di qualsiasi infortunio a persone, di danni a cose e eventuali ammanchi che dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti, sollevando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
4. In caso di danneggiamenti agli impianti, pertinenze o attrezzature in essi situati, la società/associazione è obbligata a risarcire l’amministrazione comunale. La società/associazione è tenuta a segnalare, senza indugio, al custode dell’impianto e, appena possibile, all’Ufficio Sport comunale i danni causati. In caso di mancata segnalazione è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l’ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura. L’Associazione è tenuta quindi a versare idonea cauzione o in alternativa stipulare polizza RC per danni causati dai propri atleti.
5. Un responsabile, nominato dalla società/associazione, deve essere sempre presente nell’impianto durante l’orario assegnato e deve segnalare al custode l’eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all’attività sportiva.
6. E’ fatto divieto di apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto dell’Amministrazione Comunale.
7. Tutte le società/associazioni sportive utilizzatrici degli impianti sportivi devono assolvere agli obblighi e ai doveri previsti dalla L.R. n.68 del 9/10/2015 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva)
Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi e tassativamente vietato:
1. Sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
2. Usare calzature non adeguate e/o sporche all’interno delle palestre;
3. Effettuare allenamenti su campi di calcio in erba in caso di avverse condizioni meteorologiche senza autorizzazione del custode cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità del campo;
4. Utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
5. Depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta o collocare in detti locali la sede sociale della società concessionaria;
6. Utilizzare l’impianto negli orari non autorizzati;
7. Svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
ART. 13
ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì.
Gli impianti restano aperti il sabato, la domenica e i giorni festivi, di norma, solo per lo svolgimento delle gare di
campionato o di specifiche manifestazioni.
ART. 14 RINUNCIA
La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell’utilizzo deve essere fatta per scritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
CAPO IV
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART.15
FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO
Con gli affidamenti in gestione disciplinati dal presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, di rilevante interesse pubblico:
a) Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dall’impianto sportivo;
b) Dare piena attuazione all’art. 3, comma 2, del Testo Unico Enti Locali n.267/2000 e all’art. 1, comma 4, del vigente Statuto Comunale, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
c) Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
d) Ottenere una conduzione economica degli impianti.
Gli affidamenti in gestione degli impianti sportivi vengono disposti con l’obiettivo di ottenere una gestione degli impianti di norma con quanti minor oneri possibili a carico del Comune, tranne i casi in cui le dimensioni dell’impianto non consentano una gestione economicamente sostenibile senza una rilevante contribuzione comunale sulla base delle condizioni di affidamento contenute nel presente regolamento.
1. La concessione della gestione degli impianti sportivi comunali avviene in via preferenziale ai seguenti soggetti ai sensi dell’art. 14, comma 1, della LRT n.21/2015:
a) Associazioni o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
b) Enti di promozione sportiva;
c) Discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
d) Consorzi, associazioni tra i soggetti di cui ai punti a), b) e c) anche con altri soggetti di promozione sociale.
2. L’affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 del presente articolo, avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al presente Regolamento nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
ART.17
PROCEDURE DI SELEZIONE E REQUISITI DEI CONCESSIONARI.
1. L’Amministrazione Comunale diversifica le procedure di selezione per l’affidamento della gestione degli impianti di sua proprietà o ad esso affidati, in ragione della diversa tipologia e della eventuale rilevanza economica degli stessi ai sensi dell’art.15, comma1, lett. b) della LRT n.21/2015.
Qualora l’Amministrazione Comunale decida di non gestire direttamente gli impianti sportivi di proprietà, il concessionario della gestione sarà scelto, ai sensi dell’art.15, comma 1, lett a) della LRT n.21/2015, mediante procedura ad evidenza pubblica da affiggere all’Albo Pretorio del Comune, tra i soggetti indicati nell’art. 14.
2. La procedura di selezione avverrà sulla base dei criteri di cui al successivo art.16;
ART.18
CRITERI DI SCELTA DEL GESTORE
1. I soggetti partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica di cui sopra, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quelle praticabili nell’impianto;
b) Assenza di posizione debitorie nei confronti del Comune di Castelfranco di Sotto (Pi) salvo, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, sia stato approvato dal Comune un congruo piano di ammortamento per l’estinzione del debito, garantito da specifica fidejussione bancaria o assicurativa o altra forma di garanzia idonea ed equivalente presentata dal soggetto partecipante.
c) il possesso dei requisiti di ordine generale ex X.Xxx 50/2016 previsti negli atti di indizione della selezione
2. La scelta sarà operata sulla valutazione dei seguenti criteri di valutazione i cui elementi specifici, pesi e punteggi saranno stabiliti nel pubblico avviso di selezione:
a) Qualità del soggetto affidatario – art- 15 lett. g. Legge 21/2015. A titolo non esaustivo:
• Esperienza del gestore nel settore dell’attività sportiva, specialmente rivolta ai giovani;
• Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori impiegati;
• Affidabilità economica
• Radicamento nel territorio comunale del soggetto richiedente
b) Progetto di gestione dell’impianto nelle sue componenti sportiva, tecnica ed economica. Saranno considerati i seguenti fattori, a titolo non esaustivo:
• Programma di gestione dell’impianto e di sviluppo delle attività sportive, di animazione e formazione;
• Carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate ed eventuale gestione integrata con altri soggetti;
• Valorizzazione della partecipazione del volontariato alla gestione dell’impianto;
• Adozione di iniziative della pratica sportiva a favore dei disabili con previsione della parziale o totale esenzione dai costi tariffari a loro carico.
• Tariffe praticate e agevolazioni con riferimento a particolari categorie di utenti svantaggiati;
c) Disponibilità dell’impianto per attività ricreative e sociali di interesse pubblico a carattere straordinario da conciliare con il normale uso dell’impianto stesso.
d) Convenienza economica dell’offerta, in base alla previa indicazione da parte del Comune dell’eventuale canone minimo che intende percepire e del contributo economico che intende concedere a sostegno della gestione
e) Entità degli interventi di innovazione e di miglioramento dell’impianto che il soggetto affidatario si impegna a effettuare con particolare attenzione agli investimenti relativi agli impianti, alla messa in sicurezza, all’efficientamento energetico/termico e ai servizi.
La Giunta potrà determinare ulteriori criteri di valutazione in relazione alle peculiarità dell’impianto sportivo oggetto della selezione.
3. Fatti salvi i requisiti di cui al comma 1 lett. a) b) c), negli affidamenti diretti degli impianti sportivi di interesse minore, dovrà, in ogni caso, essere attribuito un peso preponderante ai seguenti elementi:
• Esperienza del gestore nel settore dell’attività sportiva
• Il rapporto delle attività svolte con il territorio di riferimento, con priorità per quelli aventi sede nel territorio del Comune;
• Esperienza nel settore di attività sportiva giovanile;
• La compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell’impianto, oggetto dell’affidamento;
• La convenienza economica dell’offerta;
In conformità al D.L. 185/2015 (L. 9/2016: art. 15, co. 6), le associazioni e società sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale sul cui territorio è presente l'impianto sportivo interessato un progetto preliminare per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento dell'impianto, accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria, che comprende anche la gestione dell'impianto e il suo utilizzo finalizzato a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Nel caso in cui l'ente locale riconosca l'interesse pubblico del progetto, la gestione dell'impianto è affidata gratuitamente all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a 5 anni.
ART.19 PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE
La concessione degli impianti sportivi avverrà nel rispetto della seguente scansione di procedimento:
a) Approvazione da parte della Giunta Comunale di apposito atto di indirizzo con il quale si esprime la volontà di procedere all’affidamento in gestione dell’impianto sportivo e si stabilisce l’entità del contributo da porre a base della selezione pubblica. (vedi comma 7 dell’art. 18 e art. 19)
b) Approvazione con determinazione del funzionario competente dello schema di pubblico avviso da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune, da emanare nel rispetto dei criteri individuati nell’art.16 del presente regolamento e dello schema di convenzione che dovrà regolare il rapporto con il gestore nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento;
c) Verifica del possesso dei requisiti richiesti e valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’avviso pubblico mediante apposita commissione nominata dal responsabile del settore competente.
d) Attribuzione della gestione al soggetto selezionato e conseguente stipula della convenzione, previa acquisizione della necessaria documentazione amministrativa.
ART.20
PATRIMONIO CONCESSO – MANUTENZIONI
1. L’impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contradditorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l’approvazione dello schema di convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della concessione.
2. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dall’Ufficio Sport col supporto dell’Ufficio Tecnico comunale sez. Lavori Pubblici in contraddittorio con la parte interessata.
3. La concessione comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell’intero complesso sportivo, custodia ecc., secondo quanto indicato nell’allegato “A” al presente regolamento.
4. Il concessionario deve comunicare all’Ufficio Sport., tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla data in cui si verificano eventuali necessità, deficienze, guasti e inconvenienti di carattere straordinario.
5. Le opere di manutenzione straordinaria, indicate nell’allegato “B” al presente regolamento, sono a carico del Comune, che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al concessionario per l’eventuale interruzione delle attività.
6. Il concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi l’utilizzo dell’impianto, richiede all’Amministrazione di provvedere, specificando i lavori necessari, l’urgenza degli stessi, allegando eventualmente apposita perizia redatta sulla base di confronto concorrenziale dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.
7. Qualora l’Amministrazione non sia in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori di cui al comma precedente con la necessaria tempestività può autorizzare, tramite l’Ufficio Sport, il concessionario a provvedere direttamente. Il concessionario dovrà presentare al competente Servizio Sport apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta corredata da eventuale dichiarazione di conformità/collaudo. A tale spesa il Comune potrà corrispondere con il rimborso totale o parziale o con concordata variazione contrattuale di cui al successivo art. 19.
8. Non possono in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria le spese di lavori derivanti dalla mancata ed imperfetta manutenzione ordinaria o quelli per i quali sia stata omessa, da parte del concessionario la segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo.
9. Il concessionario, previa comunicazione al Comune, può a proprie spese, aumentare la dotazione delle attrezzature che risultino utili alla migliore funzionalità dell’impianto sportivo, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.
10. Ogni modificazione strutturale che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica. L’impianto è sottoposto a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a discrezione da parte degli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale, che esercitano anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate all’utilizzo degli impianti.
11. Le attrezzature acquisite e le strutture realizzata di cui ai precedenti commi 9 e 10 saranno acquisite al patrimonio dell’ente al termine della concessione.
12. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull’utilizzo dell’impianto sportivo e delle attrezzature da parte del Concessionario. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, i Concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell’incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.
ART.21
DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione decorre dalla data di stipula della convenzione. La durata della concessione è di norma pari 5 anni, con la possibilità di rinnovo espresso, con specifico provvedimento, per un periodo che non potrà eccedere la durata originaria per un totale complessivo di 10 anni, salvo disdetta delle parti da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza.
2. È considerato titolo preferenziale per il rinnovo della concessione l’aver realizzato investimenti di miglioria all’impianto.
3. Se l'affidamento prevede la realizzazione obbligatoria di interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, la durata della concessione è commisurata al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento richiesto al concessionario e non può in ogni caso superare i quindici anni.
4. Qualora, nel corso dell’affidamento, il concessionario esegua significativi ulteriori interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, oltre a quelli eventualmente offerti in sede di gara o previsti come obbligatori, necessariamente e preventivamente approvati e autorizzati dall’Amministrazione Comunale, la durata della concessione potrà essere prorogata per un periodo sufficiente per il rientro del costo dell'investimento, comunque non superiore a cinque anni, che si aggiunge alla durata della concessione in essere. Le proposte devono essere presentate dal concessionario al Comune nel termine massimo di 18 mesi prima della scadenza della convenzione, pena la loro irricevibilità.
5. Nel caso di affidamento al Concessionario di servizi ulteriori, rispetto a quelli previsti nella Convenzione, al momento dell’affidamento in gestione l’Amministrazione Comunale, con atto di Giunta, può stabilire di integrarla con un contributo aggiuntivo.
6. Con deliberazione di G.C. il contributo alla gestione e il canone concessorio possono essere rivisti anche in seguito a sopraggiunte straordinarie e motivate situazioni tali da modificare l’entità degli stessi.
ART.22
DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
È fatto divieto di subconcedere a terzi l’impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d’uso, pena la revoca della concessione stessa.
ART.23 PERSONALE
1. Il concessionario deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente per tutte le attività in
cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali e quando il ricorso al volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace dell’attività: al personale assunto con contratto di lavoro subordinato dovranno essere applicati i relativi contratti collettivi di categoria mentre al personale assunto con contratto di collaborazione condizioni eque di trattamento.
2. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti è a carico del Concessionario. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario.
3. Il Concessionario risponde in via esclusiva dell’operato sia del personale assunto sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo.
4. Il Concessionario deve comunicare al Comune l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile dell’impianto, nonché ogni variazione dei medesimi.
CAPO V
DOVERI E RESPONSABILITA’
ART.24 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario è obbligato a garantire la complessiva gestione dell’impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando, con personale idoneo, l’apertura, la chiusura e la custodia, gli allestimenti e lo smontaggio di beni o attrezzature, quando necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria, il controllo e la vigilanza sugli accessi e sull’utilizzo dell'impianto
2. Il concessionario si intende obbligato ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all’impianto, alle attrezzature e a terzi.
3. Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da proprio personale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.
4. Il concessionario dovrà rifondere all’Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all’impianto e alle attrezzature causati da terzi in dipendenza dall’uso dell’impianto stesso, nella misura che sarà stabilita dall’Ufficio Tecnico Comunale.
5. Il Concessionario solleva altresì l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
6. Il concessionario è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone.
7. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario stipula adeguate polizze assicurative RCT/RCO, furto di beni mobili comunali eventualmente affidati, rischio incendio, con i massimali previsti negli atti di affidamento nonché una polizza fideiussoria per l’importo che sarà indicato dall’Amministrazione per l’intero periodo di durata della concessione. Il concessionario è tenuto a fornire per tempo al Comune copia quietanzata dei documenti comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. L'eventuale inoperatività totale o
parziale delle coperture non esonera in alcun modo il concessionario dalle responsabilità ad esso imputabili. Il Comune è quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative; inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati
ART.25
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
1. L’utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive, collaterali e extra sportive, salvo espresse esclusioni.
2. L’utilizzo deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene, della salute pubblica e dell’ordine pubblico. Per ogni singola attività il Concessionario ha l’obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli e di rispetto delle norme sull’uso dei defibrillatori.
3. È vietata la cessione totale della gestione dell’impianto oggetto della concessione, fatto salvo la possibilità di affidare a terzi segmenti dell’attività necessaria alla gestione stessa.
4. La gestione non può essere sospesa per alcuna causa senza il preventivo benestare dell’Amministrazione Comunale, salvo la causa di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
5. L’organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, che è da considerarsi fruitore di pubblico servizio.
6. È consentita a tutti, singolarmente o in forma aggregata od associata, la possibilità di accedere agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere od assistere alle attività in essi esercitate.
7. Ogni convenzione determinerà le modalità secondo cui gli impianti sportivi sono messi a disposizione per almeno 20 giorni effettivi all’anno per attività sociali, culturali, celebrative organizzate dall’Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altre associazioni, o dalla stessa patrocinate o per attività ed iniziative dell’Istituto Scolastico, di regola senza oneri per il gestore.
8. L’accesso agli impianti è disciplinato dal concessionario secondo un calendario ed un orario di fruizione, che devono essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario.
9. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del Concessionario (aree verdi, aree giochi per bambini, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.
ART.26
CANONE, CONSUMI, IMPOSTE E TASSE
1. La concessione può prevedere l’obbligo del concessionario a corrispondere un canone ricognitorio fissato dal Comune.
2. Il concessionario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche, idriche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.
3. Sono a carico del Concessionario, le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.
ART. 27 SORVEGLIANZA
Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell’intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il Concessionario.
ART. 28 RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. A fini notiziali entro il mese di marzo di ogni anno, il Concessionario nella persona del legale rappresentante, trasmette al Comune il rendiconto della gestione concernente l’anno solare precedente, accompagnato da una relazione illustrativa sui risultati ottenuti nelle varie attività sportive.
2. L’Amministrazione può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli. Il Comune non liquiderà i contributi dovuti se le associazioni beneficiarie non trasmetteranno il rendiconto.
3. Le determine di liquidazione dei contributi devono dare atto dell’avvenuta trasmissione del rendiconto al Comune.
ART. 29
ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI
Al concessionario è consentito, nell’ambito del complesso sportivo, se previsto negli atti regolativi della concessione, durante il periodo di validità della convenzione:
a) Il diritto di esclusiva sulla pubblicità;
b) L’esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;
c) L’esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
d) L’esercizio di vendita di articoli sportivi.
La gestione di tali attività può essere affidata a terzi, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione, nel rispetto della normativa vigente per tali settori. Ogni onere, responsabilità e ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni necessarie.
ART. 30 TARIFFE
1. Tutti i proventi derivanti dall’introito delle tariffe per l’utilizzo degli impianti spettano al Concessionario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza, con particolare riguardo ad agevolazioni e/o esenzioni a favore dei disabili, e sono determinate dal Concessionario in accordo con l’Amministrazione Comunale.
3. Il concessionario ha l’obbligo di applicare le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale per l’uso degli impianti sportivi, con la sola facoltà di ridurle, ad eccezione degli impianti con rilevanza economica per i quali il concessionario ha l’obbligo di applicare le tariffe indicate in sede di gara con la sola facoltà di adeguarle in una misura non superiore alla percentuale ISTAT di riferimento del costo della vita.
ART. 31
RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO
Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l’atto di riconsegna
all’Amministrazione dell’intero complesso sportivo. L’atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi. Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto, ogni danno accertato comporta per il concessionario l’obbligo del risarcimento.
CAPO VI
SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE
ART.32
SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI
L’Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d’uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.
La sospensione è prevista inoltre quando si verifichino condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti.
Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Castelfranco di Sotto al concessionario.
ART. 33
REVOCA DELLE CONCESSIONI
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Dirigente, previa diffida, dispone la revoca della concessione con effetto immediato, fermo restando l’obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute e al risarcimento di eventuali danni.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario possa eccepire o pretendere risarcimenti a qualsiasi titolo.
La revoca potrà altresì essere disposta nei seguenti casi:
a. quando la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati in maniera adeguata e in modo da recare pregiudizio allo stato di conservazione
b. quando la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto sia tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti.
ART.34
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE
E’ facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando all’Ufficio Sport un preavviso di almeno due mesi.
Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell’atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l’indisponibilità dell’impianto per cause di forza maggiore.
ART. 35
SUBENTRO NELLA CONCESSIONE
Nei casi di cui agli art. 32 del presente Regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell’impianto, il Comune di Castelfranco di Sotto può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria gli spazi resisi disponibili.
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI
ART.36 NORMA TRANSITORIA
Le norme del presente regolamento si applicano alle convenzioni stipulate successivamente alla sua entrata in vigore.
ART. 37 USI DIVERSI
Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive (congressi, riunioni, concerti etc) compatibilmente con l’attività sportiva programmata, con le modalità di cui al precedente art. 30.
ART. 38
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME
Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.
ALLEGATO A
ONERI A CARICO DEL GESTORE
Spettano interamente al gestore dell’impianto i seguenti oneri:
• Custodia impianti, ivi comprese le aree esterne,
• Pulizia impianti,
• Manutenzione ordinaria degli impianti, dei loro arredi ed attrezzature, nonché dei marciapiedi ad essi prospicienti e delle eventuali aree adiacenti destinate a verde secondo le seguenti modalità:
Impianto elettrico:
Riparazione dei danni causati all’impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del gestore collegate all’impianto, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo.
Impianto idraulico e produzione di acqua calda:
Riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, xxxxxxxxx, scarichi, wc, ecc.., stasatura di tubazioni o scarichi esterni e vuotatura dei pozzi biologici.
Manutenzione periodica dei bollitori, addolcitori, caldaie, centrali termiche, ecc...
Infissi:
Sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dal gestore: in questi casi il gestore dell’impianto provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio totale carico.
Locali, spazi esterni e tribune:
Imbiancatura, verniciatura, disinfezione, disinfestazione, pulizia ed igiene.
Arredi ed attrezzature:
Sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal gestore o da terzi autorizzati dal gestore ad usufruire dell’impianto.
Aree esterne destinate a verde o a gioco:
Gestione di tutte le aree a verde strettamente limitrofe agli impianti sportivi o ai parcheggi di servizio agli stessi come meglio definito nelle Convenzioni
ALLEGATO B
ONERI A CARICO DEL COMUNE
Spettano interamente all’amministrazione comunale i seguenti oneri:
• Reintegro degli arredi e delle attrezzature, messa a norma degli impianti e loro agibilità.
• Manutenzione straordinaria degli impianti, dei loro arredi ed attrezzature, nonché dei marciapiedi ad essi prospicienti e delle eventuali aree adiacenti destinate a verde secondo le seguenti modalità:
Impianto elettrico:
Riparazioni di danni causati da fenomeni atmosferici comunque non dovuti a provate responsabilità del gestore o di terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell’impianto, messa a norma in conformità a nuove disposizioni legislative, nuovi impianti elettrici.
Impianto idraulico e produzione di acqua calda:
Sostituzione di bollitori, radiatori, addolcitori e caldaie in quanto non più riparabili, riparazioni a tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti, realizzazione di nuovi impianti.
Infissi:
Rifacimento porte, finestre, cancelli e serramenti in genere purché il danno non sia causato dal gestore o da terzi dal medesimo autorizzati ad usufruire dell’impianto.
Locali spazi esterni e tribune:
Interventi sulla struttura portante (muratura, strutture metalliche e/o in legno), copertura tetti ed impermeabilizzazione, imbiancatura esterna nel caso in cui si richiedano attrezzature particolari, rifacimento completo di recinzioni, cancelli, infissi, pavimentazioni, piastrellature, campi di gioco, purché il danno non sia da attribuirsi ad incuria del gestore o di terzi da lui autorizzati ad usufruire dell’impianto.
Arredi ed attrezzature:
Rinnovo periodico dovuto al normale deterioramento d’uso: in qualsiasi altro caso il rinnovo sarà addebitato al gestore.
Are esterne destinate a verde o a gioco:
Rifacimento totale dei campi o delle aree a verdi.
INDICE
ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2
ART.2 FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE 2
ART.3 DEFINIZIONI 2
ART. 4 TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI 3
ART.5 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE 4
ART.6 COMPETENZE DIRIGENTI 4
ART.7 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 4
ART.9 NORME GENERALI SULLA VIGILANZA 5
ART.10 SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA
CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 5
ART.11 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE IN USO 6
ART.12 MODALITA’ DI UTILIZZO 7
ART.13 ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 7
ART.14 RINUNCIA 8
ART.15 FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO 8
ART.17 PROCEDURE DI SELEZIONE E REQUISITI DEI CONCESSIONARI 9
ART.18 CRITERI DI SCELTA DEL GESTORE 9
ART.19 PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE 10
ART 20 PATRIMONIO CONCESSO – MANUTENZIONI 11
ART 21 DURATA DELLA CONCESSIONE 12
ART.22 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE 12
ART.23 PERSONALE 12
ART.24 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 13
ART.25 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI 14
ART 26 CANONE, CONSUMI, IMPOSTE E TASSE 14
ART.27 SORVEGLIANZA 15
ART.28 RENDICONTO DELLA GESTIONE 15
ART.29 ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI 15
ART.30 TARIFFE 15
ART 31 RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO 15
ART.32 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI 16
ART.33 REVOCA DELLE CONCESSIONI 16
ART.34 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE 17
ART.35 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE 17
ART.36 NORMA TRANSITORIA 17
ART.37 USI DIVERSI 17
ART.38 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME 17
ALLEGATO A - ONERI A CARICO DEL GESTORE ALLEGATO B - ONERI A CARICO DEL COMUNE