Contract
Il Ministro del Turismo
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo
1, il quale prevede: i) al comma 354, che presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti
S.p.a. è istituito il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; ii) al comma 357, che con decreti interministeriali, di natura non regolamentare, sono stabilite, tra l’altro, le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati; iii) al comma 358, che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a. è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; iv) al comma 359, che sull'obbligo di rimborso al «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista la garanzia dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze;
VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che stabilisce che per l’attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, Misura M1C3 - 25, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono concessi contributi diretti alla spesa per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, da realizzare entro il 31 dicembre 2025, in combinazione con i finanziamenti di cui al successivo comma 4;
VISTO l’articolo 3 comma 2 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ai sensi del quale sono soggetti beneficiari le imprese di cui all’articolo 1, comma 4 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, incluse le imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale, in alternativa alle misure previste dall’articolo 1;
VISTO l’articolo 3, comma 3 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che stabilisce che il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e che gli interventi di cui al comma 1, del medesimo articolo 3, devono risultare conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
VISTO l’articolo 3, comma 4 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che a copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di trentasei mesi, a valere sulla quota delle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), in aggiunta a finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato;
VISTO l’articolo 3, comma 5 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede che gli incentivi di cui all’articolo 3 sono alternativi a quelli previsti dall’articolo 1 del citato decreto- legge;
VISTO l’articolo 3, comma 6 del medesimo decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che prevede l’adozione di un decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale, anche in virtù di quanto previsto dall’articolo 1, comma 357 della legge n. 311 del 2004, sono definiti i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione degli incentivi finanziari di cui al medesimo articolo 3, in conformità alla predetta Misura M1C3-25, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione dell’intervento agevolativo e all’erogazione del contributo diretto alla spesa;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
VISTA la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, adottata ai sensi del comma 356 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale, tra l’altro, è stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di rientro dei medesimi ed approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, ai sensi del comma 359 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto del Direttore generale del tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalità operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 358, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che all’allegato I al predetto regolamento reca la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;
VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa.
Statuto delle imprese”;
VISTO il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e ss.mm.ii.;
DECRETA
Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “ABI”: l’Associazione Bancaria Italiana;
b) “Banca finanziatrice”: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, aderente alla Convenzione di cui all’articolo 2, comma 10, del presente decreto;
c) “Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale”: la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata con decisione della Commissione europea C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23 settembre 2016;
d) “CDP”: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
e) “Contratto di finanziamento”: il contratto con il quale la Banca finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento bancario, e in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato, perfeziona la concessione del Finanziamento con il Soggetto beneficiario;
f) “Convenzione”: la convenzione stipulata tra il Ministero, l'ABI e CDP, per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dal Finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 2, comma 10 del presente decreto;
g) “Delibera di finanziamento”: il documento redatto secondo gli schemi definiti dalla Convenzione, attestante la deliberazione di Finanziamento bancario nonché la valutazione del merito di credito effettuata per conto di CDP anche sul Finanziamento agevolato adottato dalla Banca finanziatrice secondo i propri modelli di valutazione;
h) “Finanziamento agevolato”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di incentivo presentata ai sensi del presente decreto;
i) “Finanziamento bancario”: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca
finanziatrice al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di incentivo presentata ai sensi del presente decreto;
j) “Finanziamento”: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;
k) “FRI”: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui
all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
l) “Grandi imprese”: imprese diverse dalle PMI;
m) “Ministero”: il Ministero del Turismo;
n) “PMI”: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al Regolamento GBER, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
o) “PNRR”: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
p) “Programma di investimento”: il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese, ivi incluso il servizio di progettazione, oggetto della domanda di incentivo avanzata ai sensi del presente decreto e che presenti spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00;
q) “Regioni del Mezzogiorno”: l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia, il
Molise, la Sardegna e la Sicilia;
r) “Regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai Regolamenti (UE) n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 972/2020 del 2 luglio 2020 della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
s) “Soggetto gestore”: il soggetto del quale si avvale il Ministero per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto e all’erogazione del relativo contributo, sulla base di appositi accordi convenzionali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102;
t) “Soggetto beneficiario”: l’impresa beneficiaria degli incentivi di cui al presente decreto;
u) “TFUE”: il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008,
n. 130, su G.U. n. 185 dell'8-8-2008 - Suppl. ordinario n. 188.
Articolo 2
(Ambito operativo e risorse disponibili)
1. Il presente decreto definisce i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto all’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nonché quelli stabiliti nella misura M1C3-33 del PNRR.
2. Gli investimenti devono assicurare il rispetto degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento UE n.
2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
3. Il presente decreto disciplina, inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le condizioni e le modalità per l'accesso ai Finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI da parte delle imprese che presentino un Programma di investimento coerente con le previsioni del successivo articolo 5 del presente decreto.
4. Per la concessione degli incentivi nella forma del contributo diretto alla spesa sono rese disponibili risorse pari a complessivi 180 (centottanta/00) milioni di euro nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
5. Per la concessione degli incentivi nella forma del Finanziamento agevolato sono rese disponibili le risorse a valere sul FRI, previa assegnazione disposta dal CIPESS ai sensi dell’articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. In coerenza con i principi generali di attuazione del PNRR, una quota pari al 40 (quaranta) per cento delle risorse di cui al comma 4 è riservata a interventi realizzati nelle Regioni del Mezzogiorno.
7. Una quota pari al 50 (cinquanta) per cento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 è riservata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica indicati dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.
8. Sulle risorse di cui al precedente comma 4 gravano altresì gli oneri derivanti dall’affidamento delle attività di gestione di cui al successivo articolo 3, comma 1, del presente decreto, nel limite massimo dello 0,7 per cento.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché l’Istituto per il Credito Sportivo, possono rendere disponibili risorse addizionali, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, destinate agli investimenti realizzati nei territori di propria competenza, previo accordo con il Ministero fino a copertura integrale del costo dell’investimento e nei limiti dei massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
10. Nel rispetto delle previsioni di cui al presente decreto, il Ministero, CDP e ABI, stipulano un’apposita Convenzione per la disciplina dei rapporti originati dalla concessione dei Finanziamenti. In ogni caso, gli adempimenti tecnici e amministrativi in fase di concessione e di erogazione degli incentivi sono svolti dal Ministero e la valutazione del merito di credito e la gestione del Finanziamento agevolato è operata dalle Banche finanziatrici, ferma restando la messa a disposizione da parte di CDP delle risorse del FRI destinate ai Finanziamenti agevolati.
Articolo 3
(Titolarità degli adempimenti tecnico-amministrativi)
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero attua l’intervento agevolativo anche avvalendosi, per gli adempimenti tecnici e le verifiche amministrative relative alla gestione della misura e all’erogazione del contributo di cui al presente decreto, del necessario supporto operativo di organismi qualificati, in qualità di Soggetto gestore.
Articolo 4
(Soggetti beneficiari e ambito di applicazione)
1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono riconosciute alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
2. I soggetti di cui al comma 1:
1) devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati
l’attività ricettiva o il servizio turistico.
3. Ferme restando eventuali specifiche condizioni di ammissibilità definite dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2, alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi, le imprese indicate al comma 1 devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
c) avere una stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale. Tutti gli interventi devono essere svolti in territorio nazionale.
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
e) essere in regime di contabilità ordinaria;
f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, e disporre di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice.
4. Non sono ammesse agli incentivi di cui al presente decreto le imprese:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori, dirigenti apicali o con responsabilità strategiche alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro secondo, Titolo II, del Codice penale. L’esclusione non opera qualora sia intervenuta la riabilitazione;
c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di incentivi concessi dal Ministero e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
e) che siano controllate, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2359 del Codice civile, o assoggettate a comune controllo, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si
riferisce la domanda di incentivo.
Articolo 5
(Interventi ammissibili)
1. Gli interventi ammissibili devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852. Sono ammissibili agli incentivi i Programmi di investimento promossi dai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1 in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della Legge 3 marzo 2009, n. 18, riguardanti:
a) interventi di riqualificazione energetica delle strutture di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, ivi compresa la sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento in efficienza energetica dell’aria;
b) interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
d) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi;
h) interventi riguardanti i centri termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
2. I Programmi di investimento di cui al comma 1 devono risultare:
a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;
b) organici e funzionali all’attività esercitata;
c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo, e comunque entro i termini di cui al successivo comma 3. Per avvio del Programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del Programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda;
d) realizzati dai soggetti di cui all’articolo 4 nell’ambito di una o più delle proprie unità locali
ubicate nel territorio nazionale;
e) con spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 500.000,00
(cinquecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER.
3. Gli interventi di cui al presente articolo devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale e alla Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01). In particolare, dovranno essere esclusi gli interventi che comportano i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; ii) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente. In caso di accertata violazione del sopra citato principio «non arrecare un danno significativo», il soggetto beneficiario responsabile della violazione decade dall’incentivo e il Ministero provvede al recupero delle somme già eventualmente erogate.
4. I Programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere avviati e conclusi rispettivamente entro sei mesi e trenta mesi dalla data di stipula del Contratto di finanziamento. Su richiesta motivata del Soggetto beneficiario, il Ministero può autorizzare, per una sola volta, una proroga del predetto termine della durata non superiore a sei mesi, fermo restando che i suddetti programmi dovranno in ogni caso essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina la revoca degli incentivi ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera e).
Articolo 6
(Spese ammissibili)
1. Sono ammissibili agli incentivi di cui al presente decreto le spese necessarie alle finalità degli interventi di cui all’articolo 5, comma 1, sostenute dal Soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nei seguenti limiti:
a) servizi di progettazione, nella misura massima del 2%;
b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5% dell'importo complessivo ammissibile del Programma d'investimento;
c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50% dell'importo complessivo ammissibile del Programma d'investimento;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale, nella misura massima del 5%.
2. Il Ministero si riserva con successive comunicazioni di chiarire l’ambito delle spese ammissibili.
3. Ai fini della relativa ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento e i beni cui sono riferite, devono:
a) essere ammortizzabili;
b) qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa turistica da parte del Soggetto beneficiario e comunque nel territorio nazionale;
c) essere acquistati a condizioni di mercato da imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di incentivo non si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;
d) figurare nell’attivo di bilancio del Soggetto beneficiario per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le Grandi imprese.
4. Le spese di cui al presente articolo sono considerate ammissibili al netto dell’IVA.
5. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, il provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2, può stabilire particolari limitazioni alle spese di cui al presente articolo, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modiche e integrazioni. Il medesimo provvedimento potrà fornire, in ogni caso, ulteriori specificazioni in merito all’ammissibilità delle spese.
6. In ogni caso, non sono ammissibili le spese:
a) per le quali non sia adeguatamente provata l’idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;
b) non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;
c) che non risultano conformi alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01);
d) obbligatorie a norma di legge.
7. Per le spese riconosciute come non ammissibili verrà disposto dal Ministero del turismo l’eventuale
recupero.
Articolo 7
(Incentivi concedibili)
1. Gli incentivi concedibili sono articolati nella forma del contributo diretto alla spesa e del Finanziamento agevolato a valere sul FRI a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 4 e comma 5 del presente decreto.
2. Il contributo diretto alla spesa è concesso in base alla dimensione di impresa per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili come di seguito dettagliato, coerentemente con i target di attuazione previsti per la misura del PNRR:
2.1 per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è articolato nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale come segue:
a) 30 (trenta) per cento per le imprese di dimensione micro;
b) 23 (ventitré) per cento per le imprese di piccola dimensione;
c) 18 (diciotto) per cento per le imprese di media dimensione;
d) 10 (dieci) per cento per le imprese di grande dimensione.
2.1.1. Per la quota parte degli investimenti relativi a interventi a supporto dell’innovazione
digitale promossi da imprese di micro e piccola dimensione è riconosciuto un incremento del 5 (cinque) per cento del contributo diretto alla spesa.
2.2 per i programmi realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, il contributo diretto alla spesa è articolato nel rispetto dei limiti delle intensità di aiuto previste ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale come segue:
a) 25 (venticinque) per cento per le imprese di dimensione micro;
b) 20 (venti) per cento per le imprese di piccola dimensione;
c) 15 (quindici) per cento per le imprese di media dimensione;
d) 5 (cinque) per cento per le imprese di grande dimensione.
2.3 per i programmi realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, il contributo diretto alla spesa è riconosciuto alle sole PMI, articolato nel rispetto dei limiti di quanto previsto dall’articolo 17 del Regolamento GBER come segue:
a) 15 (quindici) per cento per le imprese di micro e piccola dimensione;
b) 5 (cinque) per cento per le imprese di media dimensione.
3. Il tasso d’interesse da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50 per cento annuo.
4. La durata del Finanziamento non può essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di finanziamento.
5. Il Finanziamento agevolato deve essere associato a un Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata erogato dalla Banca finanziatrice. Il Finanziamento agevolato ed il Finanziamento bancario costituiscono insieme il Finanziamento, regolato in modo unitario da un unico contratto.
6. Il Finanziamento, unitamente al contributo alla spesa e all’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili.
7. Il Finanziamento può essere assistito da idonee garanzie, ivi incluse le garanzie di cui all’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate da SACE S.p.A.
8. Il Contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Dalla data di erogazione del finanziamento alla data di pagamento immediatamente successiva decorre un periodo di preammortamento tecnico, aggiuntivo rispetto al periodo di preammortamento previsto dal contratto. Tale periodo sarà comunque considerato ai fini del rispetto della durata massima del finanziamento.
9. L’incentivo derivante dal Finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di concessione degli incentivi, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al comma 3 del presente articolo.
10. L’ammontare degli incentivi è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.
11. Gli incentivi soddisfano i limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dal Regolamento GBER e possono essere concesse fino al 31 dicembre 2023 fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla
Commissione europea. Le previsioni di cui al precedente comma 2 potranno essere adeguate alla nuova disciplina di esenzione per il periodo di programmazione 2021-2027, con apposito provvedimento del Ministero nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
12. Qualora il valore complessivo dell’incentivo superi i massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER, l’importo dell’incentivo è ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla precitata disciplina.
13. Gli incentivi di cui al presente articolo non sono cumulabili con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nei termini previsti dal medesimo decreto-legge e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
Articolo 8
(Banche finanziatrici)
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera f), ai fini dell'accesso al Finanziamento agevolato, le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e devono allegare alla domanda di incentivo la Delibera di finanziamento assunta per la copertura della percentuale di spese ammissibili di cui all'articolo 6, comma 1.
2. La Banca finanziatrice è scelta dall'impresa che intende presentare domanda di incentivo nell'ambito dell'elenco delle banche aderenti alla Convenzione, pubblicato nei siti istituzionali del Ministero, dell'ABI e di CDP.
3. Possono aderire alla Convenzione, secondo le modalità individuate dalla stessa, le banche italiane o le succursali di banche estere comunitarie o extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell’attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.
4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, la Banca finanziatrice assume gli impegni, regolati da apposito mandato conferito da CDP, relativi allo svolgimento delle attività di valutazione del merito creditizio anche per conto di CDP, e si obbliga, laddove ne ricorrano le condizioni, oltre che a rilasciare la Delibera di finanziamento, alla stipula del Contratto di finanziamento e all'erogazione e gestione del Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP.
5. La Convenzione disciplina i rapporti originati dalla concessione del Finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto stabilito dal presente decreto.
Articolo 9
(Procedura di concessione degli incentivi)
1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono concessi sulla base di una procedura valutativa con procedimento secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La domanda di incentivo è presentata al Ministero a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità determinate con successivo provvedimento del Ministero pubblicato sul proprio sito istituzionale. Con il predetto provvedimento, il Ministero impartisce, altresì, le indicazioni utili per la migliore attuazione dell’intervento e precisa gli oneri informativi a carico delle imprese.
3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto agli incentivi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente previste, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare sul proprio sito istituzionale l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l’eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di incentivo, dandone analoga pubblicità.
4. In relazione al Programma di investimento proposto, ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 4 può presentare nell’ambito del presente intervento una sola domanda di accesso agli incentivi.
5. Alla domanda di incentivo deve essere allegata la seguente documentazione:
a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi
all’impresarichiedente e al Programma di investimento;
b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del Programma di investimento e della attestazione della coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori;
c) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa;
e) Delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice, redatta secondo le modalità definite dalla Convenzione.
6. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero rende disponibili gli schemi tecnici per l’istanza di incentivo la documentazione da allegare alla stessa, individuando eventuali documenti ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5.
7. Il Ministero, anche per il tramite del Soggetto gestore da questo incaricato ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del presente decreto, procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle domande di incentivo entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base della documentazione presentata dall’impresa richiedente. Il Soggetto gestore, in particolare:
a) verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione degli incentivi, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione presentata;
b) accerta l’ammissibilità e la validità tecnico-economica e finanziaria del Programma di investimento, recependo nella propria istruttoria la valutazione del merito di credito operata dalla Banca finanziatrice;
c) valuta l'ammissibilità e la pertinenza delle spese esposte nella domanda e determina l'importo dei corrispondenti incentivi concedibili.
8. Al fine dello svolgimento dell’istruttoria di cui al comma 7, il Soggetto gestore acquisisce le valutazioni del merito di credito operate dalle Banche finanziatrici, alle quali il Soggetto gestore stesso può richiedere gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari, secondo modalità definite dalla Convenzione di cui all’articolo 2, comma 10. Resta ferma la facoltà per il Soggetto gestore di richiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari all’istruttoria all’impresa
richiedente. Il merito di credito è verificato dalle Banche finanziatrici sulla base dei propri modelli di valutazione. Le Banche finanziatrici valutano, in particolare, la capacità economico-finanziaria dell’impresa richiedente, in termini di capacità di restituzione del Finanziamento, tenendo conto delle caratteristiche delle imprese di cui all’articolo 4.
9. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il Ministero, anche per il tramite del Soggetto gestore, comunica all’impresa richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della stessa ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dandone informazione anche alla Banca finanziatrice.
10. Qualora l’esito dell’istruttoria sia positivo, il Ministero trasmette, per il tramite del Soggetto gestore, il medesimo parere a CDP, che, entro i 10 giorni lavorativi successivi, adotta la delibera di Finanziamento agevolato e la trasmette al Ministero e al Soggetto gestore.
11. Ricevuta la delibera di Finanziamento agevolato, il Ministero procede entro sessanta giorni all’adozione del provvedimento di concessione degli incentivi, la cui validità rimane subordinata alla stipula del Contratto di finanziamento, e provvede tempestivamente alla relativa trasmissione al Soggetto beneficiario, a CDP, al Soggetto gestore e alla Banca finanziatrice.
12. Il provvedimento di concessione degli incentivi contiene, tra l’altro:
a) l’ammontare delle spese ammissibili;
b) l’ammontare del Finanziamento;
c) il tasso da applicare al Finanziamento agevolato, pari allo 0,50 per cento annuo;
d) la durata del Finanziamento e del relativo piano di preammortamento;
e) gli obblighi in capo al Soggetto beneficiario nonché le condizioni di revoca e l’eventuale
applicazione di penali in caso di inadempienza.
13. Successivamente all’adozione del provvedimento di concessione di cui ai commi 11 e 12 ed entro i 90 giorni dal ricevimento dello stesso, la Banca finanziatrice procede alla stipula del Contratto di finanziamento con il Soggetto beneficiario, in nome e per conto proprio e di CDP, pena la decadenza dagli incentivi. Il predetto termine di 90 giorni può essere prorogato dal Ministero su richiesta del Soggetto beneficiario o della Banca finanziatrice. Copia del Contratto di finanziamento stipulato è tramessa entro 5 giorni dalla Banca finanziatrice a CDP e al Soggetto gestore, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione.
14. In ognuna delle fasi di cui al presente articolo, il Ministero o il Soggetto gestore possono richiedere al Soggetto beneficiario i chiarimenti e le integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti già forniti, assegnando un congruo termine per la risposta. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate entro il termine assegnato, la domanda di incentivi si considera decaduta.
15. La Convenzione specifica l'impegno della Banca finanziatrice a corrispondere alle richieste del Ministero ovvero del Soggetto gestore e definisce, altresì, le modalità per garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti negli adempimenti di cui al presente articolo.
Articolo 10
(Erogazione degli incentivi e gestione del Finanziamento)
1. Gli incentivi sono erogati sulla base delle richieste avanzate periodicamente al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, dai Soggetti beneficiari, in non più di 2 soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del Programma di investimento, utilizzando gli schemi forniti con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2, corredati della documentazione necessaria per i
riscontri e le verifiche sugli investimenti realizzati.
2. Il Contratto di finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20 (venti) per cento. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal contratto anche attraverso l’acquisizione di idonee garanzie, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca finanziatrice, secondo quanto previsto nella Convenzione. Il Soggetto beneficiario richiede l’eventuale anticipazione direttamente alla Banca finanziatrice, che ne dà comunicazione al Ministero.
3. Ai fini dell’erogazione per stati di avanzamento il Soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.
4. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall’avvio del Programma di investimento fino alla data del decreto di concessione stesso.
5. Ai fini dell’ultima erogazione a saldo, il Soggetto beneficiario trasmette, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di investimento, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema definito con il provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2 concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione del saldo può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro il predetto limite, pena la revoca degli incentivi, Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell’ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei 3 mesi successivi alla data di ultimazione del Programma di investimento, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.
6. L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo diretto alla spesa e Finanziamento agevolato) non può superare l’80 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 20 per cento degli incentivi, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, è erogato a saldo, secondo quanto disposto al precedente comma 5.
7. Ai fini dell’erogazione degli incentivi, il Soggetto beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi indicate nel provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità di valutazione delle richieste di erogazione.
8. L’erogazione delle quote di Finanziamento è effettuata dalla Banca finanziatrice, che vi provvede entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dal Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, dell’esito positivo delle verifiche effettuate. La messa a disposizione alla Banca finanziatrice da parte di CDP delle risorse per l’erogazione del Finanziamento agevolato è disciplinata dalla Convenzione. La Convenzione stabilisce, tra l’altro, le modalità di erogazione del Finanziamento, nonché gli impegni del Ministero ovvero del Soggetto gestore, della Banca finanziatrice e di CDP, in conformità alle previsioni del presente articolo.
9. L’erogazione delle quote di contributo diretto alla spesa è effettuata dal Ministero per il tramite del Soggetto gestore. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al presente comma, sulla base del relativo fabbisogno, fermo restando il rispetto dei vincoli sull’utilizzo dei relativi fondi.
10. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità di cassa delle risorse
finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata, entro 30 giorni dalla ricezione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è disposta entro 3 mesi dalla data di richiesta dal Soggetto beneficiario, da presentarsi entro 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di investimento, congiuntamente alla presentazione del rapporto tecnico finale concernente il Programma di investimento realizzato, corredato della documentazione relativa alle spese sostenute, come disciplinato al precedente comma 5.
Articolo11
(Variazioni)
1. Il Soggetto beneficiario comunica al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, e alla Banca finanziatrice ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del Programma di investimento ovvero di natura soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda. In caso di modifiche che comportino variazioni del Programma di investimento ovvero di natura soggettiva conseguenti a operazioni societarie o di cessione dell’attività, la predetta comunicazione deve essere accompagnata da un'adeguata relazione illustrativa.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono essere sempre espressamente assentite dal Ministero previa verifica della permanenza delle condizioni richieste per beneficiare degli incentivi ai sensi del presente decreto. L'esito delle verifiche predette è comunicato al Soggetto beneficiario entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, ove risulti necessario rinnovare la valutazione del merito di credito, entro 60 giorni e, comunque, previa acquisizione della nuova valutazione da parte della Banca finanziatrice.
3. L'erogazione degli incentivi resta sospesa fino a quando le variazioni di cui al comma 2 non siano state assentite dal Ministero.
4. Qualora dalle verifiche effettuate dal Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, emerga la necessità di chiarimenti e integrazioni rispetto ai dati e documenti forniti dall'imprese beneficiaria, si applica quanto stabilito dall'articolo 9, comma 14 del presente decreto.
5. La Banca finanziatrice comunica al Ministero, per il tramite del Soggetto gestore, ogni variazione soggettiva o oggettiva comunque riscontrata che possa pregiudicare il merito di credito verificato ai fini della concessione degli incentivi.
6. La Banca finanziatrice provvede ad effettuare le modifiche al Contratto di finanziamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni positivamente valutate ai sensi del presente articolo. La Convenzione specifica gli ulteriori impegni del Ministero e della Banca finanziatrice in relazione alle variazioni di cui al presente articolo.
Articolo 12
(Revoche)
1. Con provvedimento del Ministero, gli incentivi di cui al presente decreto sono revocati,in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) verifica dell’assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione
incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto beneficiario;
b) fallimento o liquidazione, anche volontaria, del Soggetto beneficiario e cessazione
dell’attività;
c) mancato rispetto del divieto di cumulo degli incentivi di cui all’articolo 7, comma 13;
d) inadempimento ad almeno due rate del Finanziamento agevolato, anche in relazione ai
soli interessi di preammortamento;
e) mancata realizzazione del Programma di investimento entro i termini previsti;
f) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel Programma di investimento, fatta salva l’autorizzazione del Ministero, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi agli incentivi, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del Programma di investimento medesimo, nel caso di PMI o di cinque per le Grandi imprese;
g) altri casi di revoca totale e parziale eventualmente previsti dal provvedimento di cui
all’articolo 9, comma 2 del presente decreto o dal Contratto di finanziamento.
2. Gli incentivi sono revocati, oltre che al ricorrere delle circostanze previste al comma 1, nel caso di esito negativo delle verifiche sulle variazioni intervenute ai sensi dell’articolo 11, nonché nel caso di ingiustificata violazione degli obblighi posti a carico del Soggetto beneficiario dal presente decreto, con particolare riferimento alla trasmissione del rapporto tecnico finale sul Programma di investimento realizzato di cui all'articolo 10, comma 4, alla comunicazione e illustrazione delle variazioni intervenute secondo quanto previsto dall'articolo 11 e alla trasmissione delle informazioni e dei dati necessari al monitoraggio ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto. La revoca è, inoltre, disposta nel caso di grave violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo e negli altri casi eventualmente previsti, entro i limiti stabiliti dalla Convenzione, dal Contratto di finanziamento.
3. La revoca totale degli incentivi comporta la risoluzione del Contratto di finanziamento e l’obbligo di restituzione da parte del Soggetto beneficiario del debito residuo. La revoca totale comporta, altresì, l’obbligo di restituzione da parte del medesimo Soggetto beneficiario dell’importo del contributo erogato e dell’importo del beneficio di cui lo stesso ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca, determinato in termini di differenza di interessi ai sensi dell’articolo 7, comma 9.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera e) la revoca degli incentivi è parziale qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per sé organico e funzionale. In tale circostanza, le quote erogabili sono ricalcolate e i maggiori incentivi eventualmente già erogati vengono detratti dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalle successive, ovvero sono recuperati.
5. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) calcolato alla data dell'erogazione, secondo quanto specificato dalla Convenzione, ferme restando le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative pecuniarie eventualmente applicabili ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123. I termini della sopra citata maggiorazione sono specificati, in relazione al Finanziamento agevolato, dalla Convenzione.
Articolo 13
(Estinzione anticipata del Finanziamento agevolato)
1. Il Soggetto beneficiario ha facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento agevolato dietro corresponsione da parte del medesimo Soggetto beneficiario della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal Contratto di finanziamento, determinata entro i limiti previsti dalla Convenzione.
Articolo 14
(Vigilanza e controlli)
1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento,può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione sui programmi agevolati volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento degli incentivi. Ai predetti fini, il Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Articolo 15
(Monitoraggio e valutazione)
1. I risultati dei Programmi di investimento e l’efficacia degli interventi di cui al presente decreto sono soggetti al monitoraggio e alla valutazione da parte del Ministero, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.
2. Il Soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, a partire dalla data di stipula del Contratto di finanziamento e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una specifica dichiarazione redatta secondo le indicazioni fornite dal provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2. CDP e le Banche finanziatrici provvedono a fornire ogni ulteriore informazione utile alle attività di cui al presente articolo.
3. Restano fermi gli obblighi a carico delle imprese beneficiarie stabiliti dall'articolo 16 ai fini delle attività di controllo e monitoraggio.
Articolo 16
(Obblighi a carico dei soggetti beneficiari per attività di controllo e monitoraggio)
1. Al fine di consentire l’espletamento da parte del Ministero delle attività di cui agli articoli 14 e 15, le imprese beneficiarie sono tenute a:
a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero al fine diverificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento degli incentivi;
c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.
Il Ministro dell’economia e delle finanze Il Ministro del turismo