BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI
DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: CAI Coop_Int 2022 INDICE
1. PREMESSA
2. OGGETTO E FINALITA’ DEL BANDO
3. AMBITI E PAESI DI INTERVENTO
3.1. CHILD PROTECTION
3.2. SALUTE
3.3. EDUCAZIONE
3.4. EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT/EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION
3.5. GIUSTIZIA MINORILE
3.6. MINORI IN MOVIMENTO
3.7. DISABILITA’
3.8. PAESI DI INTERVENTO
4. DESTINATARI DEL BANDO
5. RISORSE FINANZIARIE, VALORE ECONOMICO E DURATA DI CIASCUN PROGETTO
6. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
6.1. REQUISITI DEI PARTECIPANTI
6.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
7. VERIFICA FORMALE DELLE DOMANDE
8. COMMISSIONE DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE
9. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
10. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
12. COMITATO DI MONITORAGGIO
13. MODALITÀ DI GESTIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
14. OBBLIGHI DELL’EA COORDINATORE
15. TUTELA DELLA PRIVACY
16. COMUNICAZIONE E VISIBILITA’
17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
19. PUBBLICITÀ DEL BANDO 20.ACRONIMI E DEFINIZIONI
21. ALLEGATI
1. PREMESSA
La Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993 (Convenzione de L’Aja) e ratificata dall’Italia con legge n.476 del 31 dicembre 1998 (legge 476/1998), ha richiamato nel preambolo il principio di sussidiarietà “Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine” vincolando la realizzazione di un’adozione internazionale alla verifica del principio di sussidiarietà. L’art. 4 comma 1 lettera b) infatti, prevede che le adozioni contemplate dalla Convenzione de L’Aja possano aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d'origine: “hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse”.
In tal senso l’articolo 39 ter comma 1 lettera f) della legge 476/1998 ha introdotto, come norma di legge, il requisito per gli enti che intendono ricevere l’autorizzazione a svolgere attività nel campo delle adozioni internazionali di “impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori”. Viene quindi esplicitamente chiesto agli enti di intervenire tramite l’attuazione di Progetti di “cooperazione allo sviluppo”, finalizzati a rafforzare la capacità dei Paesi di origine di implementare il principio di sussidiarietà.
La Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), quale Autorità Centrale (AC) cui sono attribuiti poteri e funzioni diversificati (di politica generale, di cooperazione, di amministrazione e controllo) in materia di adozioni internazionali, ha fatto proprio l’impegno assunto e trasfuso dall’Italia nella legge 476/1998 e – nell’ambito delle attività di coordinamento delle
amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza e in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale – ha scelto di promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l’effettiva tutela e il miglioramento delle condizioni di vita dei minori. Tale scelta è avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati (EEAA) allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie adottive italiane, sia di altri Soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dei minori, nel quadro culturale disegnato dalle Convenzioni internazionali vigenti. Tra queste si ricordano in primis la Convenzione de L’Aja, la Convenzione delle Nazioni Uniti sui diritti del fanciullo (CRC), nonché i principi ispiratori dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile1.
2. OGGETTO E FINALITÀ’ DEL BANDO
In continuità con il Decreto n. 28 dell’8 giugno 2020, relativo al bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale rivolto agli Enti Autorizzati ex art. 39 ter della Legge n.476/1998 e pubblicato sul sito della CAI il 10 giugno 2020, e in coerenza con il “Documento triennale di programmazione e di indirizzo della cooperazione internazionale per lo sviluppo 2021- 20232, il presente Bando è volto a realizzare attività di cooperazione mediante progetti da realizzarsi nei seguenti continenti dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia, in ottemperanza all’art. 6, comma 1, lett. f e q, del D.P.R. 8 giugno 2007, n.108.
Come delineato nel Documento triennale 2021-2023, il nuovo paradigma dello sviluppo sostenibile sta comportando la graduale trasformazione degli approcci “tradizionali” della cooperazione allo sviluppo al fine di promuovere
1 Programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, che ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) in un grande programma d’azione per un totale di 169 traguardi (target).
2 Documento approvato dal CICS (Consiglio Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo) il 15 ottobre 2021.
lo sviluppo dei Paesi partner in una visione più integrata ed efficace. Sostenibilità implica un cambio di approccio: dalla considerazione del profitto e del benessere del singolo a una visione più ampia e circolare, in cui tutti possono e devono contribuire al miglioramento della società, anche per le generazioni future, e mirare a uno “sviluppo condiviso”.
In linea con tale paradigma, attraverso il Bando, la CAI intende promuovere i seguenti obiettivi strategici ispirati ai principi generali della CRC, dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile e delle “Linee guida sull’infanzia e l’adolescenza” 3 (qui di seguito Linee guida, cfr. Allegato 12 – Linee guida sull’infanzia e l’adolescenza):
1) Nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, così come richiamato dalle Convenzioni internazionali, prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abbandono dei minori nel Paese di origine, mediante realizzazione di interventi concreti che ne facilitino il permanere nella famiglia naturale e più in generale nel contesto socioculturale di appartenenza ovvero in famiglie affidatarie o adottive nel Paese di origine;
2) pianificazione di attività di cooperazione con enti pubblici e/o privati che, sul territorio del Paese di origine, hanno l’obiettivo di assicurare e realizzare il benessere generale del minore, operando sempre nel suo superiore interesse.
3. AMBITI E PAESI DI INTERVENTO
In conformità con le Linee guida, documento avente approccio olistico fortemente partecipato e multi-stakeholder, integrale ed ecologico, basato sui diritti dei minori e focalizzato sulle cosiddette 4P: prevenzione, promozione, protezione e partecipazione, sono stati individuati i seguenti sette ambiti prioritari di intervento sui cui strutturare i Progetti.
3 Documento approvato da AICS e MAECI e pubblicato il 30 giugno 2021 al seguente link: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx- content/uploads/2021/02/Linee_Guida_Infanzia_e_Adolescenza.pdf
3.1. CHILD PROTECTION
L’ambito di intervento prioritario “Child Protection”, “è un ambito multidimensionale che comprende tutte le attività tese alla protezione dei minori da ogni forma - fisica, psicologica, emotiva - di violenza, abuso, sfruttamento, abbandono e da ogni pratica nociva o dannosa. Un efficace sistema di Child Protection include meccanismi di prevenzione e di risposta alle situazioni dannose cui i minori possono essere esposti, e deve prevedere interventi in un ampio spettro di contesti, dall’ambiente familiare e comunitario alla scuola e agli spazi pubblici, dalla dimensione digitale a quella delle organizzazioni sociali, fino allo Stato.”4
Al suo interno, vengono ricompresi i seguenti otto sotto-ambiti, declinati
nelle Linee guida, da cui sono tratte, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le attività principali:
3.1.1. Registrazione alla nascita
• Migliorare i sistemi locali di registrazione alla nascita;
• Sensibilizzare le comunità locali al ricorso alla registrazione alla nascita;
3.1.2. Violenza/sfruttamento/abuso
• Sostenere sistemi di protezione per minori a rischio o vittime di violenza/sfruttamento/abuso;
• Sostenere le famiglie e le comunità nel contrastare violenza/sfruttamento/abuso;
3.1.3. Gender based violence
• Promuovere sistemi di prevenzione e presa in carico di minori vittime di violenza;
• Sostenere il contrasto alla violenza di genere nei contesti familiari, comunitari ed educativi;
3.1.4. Matrimoni precoci / Matrimoni forzati
• Favorire una strategia globale per mettere al bando i matrimoni precoci;
• Sostenere le famiglie e le comunità nel contrastare i matrimoni precoci;
4 Cfr Linee Guida, pag. 16
3.1.5. Minori in situazioni di strada
• Rafforzare i quadri normativi e procedurali e le politiche dei singoli Paesi a sostegno dei minori in situazione di strada;
• Favorire meccanismi di prevenzione e contrasto del fenomeno e di supporto ai minori in situazione di strada;
3.1.6. Minori associati a forze/gruppi/attori armati o coinvolti in contesti bellici e/o processi di radicalizzazione
• Rafforzare i quadri normativi e le politiche dei Paesi partner;
• Sostenere meccanismi di prevenzione e presa in carico comunitaria dei minori;
3.1.7. Sfruttamento del lavoro minorile
• Promuovere l’adozione di politiche di welfare per abolire e prevenire lo sfruttamento del lavoro minorile, i lavori pericolosi e/o le peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile;
• Rafforzare il ruolo dell’istruzione per prevenire lo sfruttamento del lavoro minorile, i lavori pericolosi e/o le peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile;
• Favorire il contrasto della prevalenza dell’impiego lavorativo dei minori;
• Sostenere le famiglie e le comunità nella gestione delle dinamiche legate al lavoro minorile;
3.1.8. Minori fuori famiglia
• Rafforzare le politiche di welfare dedicate ai minori fuori famiglia;
• Favorire sostegno e protezione integrale delle famiglie vulnerabili e/o fragili per prevenire l’abbandono;
• Promuovere alternative care e adozione nazionale per i minori fuori famiglia;
• Rafforzare, sviluppare e adottare misure di supporto per i Care Leavers;
• Monitorare, valutare, raccogliere e analizzare dati per adottare decisioni politiche informate;
Il Progetto può prevedere anche l’acquisto di beni e altri materiali
necessari alla sostenibilità delle attività proposte.
3.2. SALUTE
L’ambito di intervento prioritario “Salute” è finalizzato alla promozione e alla tutela del diritto alla salute per tutte/i le/i minori, al loro benessere fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. Saranno pertanto considerati di particolare interesse i Progetti volti ad assicurare la somministrazione di servizi base di assistenza psico-socio-sanitaria ai minori, anche al fine di individuare, attraverso screening e assessment specialistici, l’eventuale presenza di bisogni speciali e/o fornire sostegno adeguato a minori vittime di abusi. A titolo meramente esemplificativo, vengono indicate le seguenti attività:
• Rafforzare i sistemi sanitari dei Paesi partner nella capacità di prevenzione;
• Favorire l’accesso di adolescenti e giovani (soprattutto donne) a pacchetti di servizi integrati di salute sessuale e riproduttiva e promuovere presso queste categorie l’esercizio dei propri diritti riproduttivi, liberi da coercizione, discriminazione e violenza, altresì finalizzati al contrasto delle mutilazioni genitali femminili;
• Sostenere politiche e strategie per la promozione di una corretta alimentazione e sani stili di vita nell’ambito della prevenzione delle patologie croniche;
• Sostenere lo sviluppo di politiche e strategie di prevenzione, trattamento e gestione dei minori affetti da disturbi di salute mentale.
Il Progetto può includere l’acquisto di ausili e attrezzature medico- sanitarie ed eventuali altri beni necessari.
3.3. EDUCAZIONE
L’area tematica prioritaria “Educazione” è finalizzata alla promozione e alla tutela del diritto all’educazione. Si propone di favorire lo sviluppo globale del minore e il suo inserimento attivo nel proprio contesto socio-culturale, o di preparazione all’adozione internazionale, attraverso proposte di attività di apprendimento in contesto scolastico e/o extra- scolastico.
A titolo meramente esemplificativo, vengono indicate le seguenti attività:
• Rafforzare i sistemi educativi inclusivi dei Paesi partner;
• Migliorare la qualità dell’offerta formativa, dell’insegnamento e la qualità dell’apprendimento;
• Favorire la transizione nel passaggio alla scuola primaria o secondaria (sia generale che professionale) con particolare riferimento a bambine e ragazze, ai minori con disabilità e a rischio;
• Sostenere iniziative educative per l’inserimento professionale e la formazione terziaria (in ambito formale e informale) necessarie per assicurare ai minori una transizione positiva alla vita adulta;
• Favorire l’accesso all’istruzione per i bambini più emarginati e vulnerabili,
in particolare quelli che vivono nei contesti affetti da crisi o emergenza;
• Favorire lo sviluppo di ambienti educativi a misura di minore adatti a sostenere i processi di apprendimento (in termini di capacità di leggere, scrivere e fare di conto) e promuovere il benessere e lo sviluppo psicosociale ed emozionale dei minori;
• Promuovere l’educazione alla cittadinanza globale, ossia sviluppare e rafforzare conoscenze, capacità, valori e atteggiamenti di ogni cittadino del mondo al fine di creare società sostenibile, eque e inclusive.
Il Progetto può includere l’acquisto di materiali didattici ed attività extracurriculari ed extrascolastiche in modo da considerare anche l’ambiente naturale come agenzia educativa (agenzia qui intesa come luogo educativo).
3.4. EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT/EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION
L’ambito di intervento “Early Childhood” si può considerare - adottando la definizione dell’UNESCO - come il periodo della vita che si estende dal concepimento fino all’età di circa 8 anni, una fase cruciale di crescita durante la quale lo sviluppo del cervello raggiunge il suo apice (l’80% si sviluppa entro i primi 3 anni), secondo un processo integrato e influenzato da un’ampia varietà di determinanti (individuali, ambientali e relazionali) che intervengono in tempi e contesti diversi. L’ “Early Childhood Development” fa riferimento pertanto allo sviluppo fisico, cognitivo, linguistico e socio- emozionale di un bambino dallo stadio prenatale all’età di circa otto anni.5
Qui di seguito le principali azioni, declinate nelle Linee guida:
• favorire alle donne in età riproduttiva l’accesso ai servizi di salute materno infantile (SMI) di qualità;
• favorire l’accesso dei minori alle vaccinazioni e al monitoraggio pediatrico;
• favorire che tutti i minori nei loro primi anni di vita raggiungano adeguati standard di nutrizione;
• promuovere l’accesso inclusivo, universale e gratuito a un’educazione pre- scolare di qualità che possa assicurare il pieno sviluppo delle capacità cognitive e psico-sociali;
• sostenere la creazione di ambienti in grado di stimolare lo sviluppo di competenze di base propedeutiche per poter leggere, scrivere e fare di conto, dell’immaginazione e della creatività;
• migliorare le capacità di genitori e caregivers di stimolare lo sviluppo fisico, cognitivo e socio-emozionale dei minori, in particolare nei primi 3 anni di vita;
• promuovere un sistema di servizi integrati di sostegno alla prima infanzia a livello comunitario;
• favorire la transizione dalla scuola dell’infanzia a quella primaria.
3.5. GIUSTIZIA MINORILE
Con “giustizia minorile” (tradotta da quella inglese invalsa a livello internazionale “Juvenile Justice”) ci si riferisce a quella parte del sistema giustizia specializzata nelle questioni che coinvolgono i minori. Occorre tener presente che tale locuzione comprende diverse dimensioni e il suo significato può variare a seconda dei sistemi adottati dai singoli Paesi. I minori, infatti, possono venire in contatto o entrare in conflitto con la giustizia per molteplici ragioni, sotto il profilo sia penale che civile, e possono comparire davanti a svariati tipi di tribunali: civili, penali, amministrativi, tradizionali, religiosi6.
Qui di seguito le principali attività, declinate nelle Linee guida:
• rafforzare e migliorare le prestazioni dell’amministrazione pubblica della giustizia, incidendo sui livelli di attuazione degli investimenti pubblici e della coesione territoriale, incrementando e ottimizzando la governance a ogni livello;
• promuovere un processo penale minorile veloce e volto a limitare, per quanto possibile, gli effetti dannosi che la detenzione in istituti di reclusione può provocare, producendo risposte adeguate alla personalità e alle esigenze educative del minore;
• favorire un sistema che assicuri ai minori, protezione e assistenza sul piano legale, sociale, educativo, professionale, psicologico, sanitario e fisico, avendo riguardo per l’età, il sesso, la personalità e nell’interesse di una loro crescita armonica;
• migliorare le capacità di gestire l’area penale esterna;
• rafforzare le reti territoriali che possono svolgere una funzione integrativa e complementare per misure penali che si svolgono all’esterno del carcere;
• migliorare le capacità di gestire l’area penale interna (Carcere);
• garantire meccanismi di protezione e assistenza ai minori in contatto e in conflitto con la giustizia collocati provvisoriamente in centri di prima accoglienza e in strutture istituzionali di custodia temporanee.
3.6. MINORI IN MOVIMENTO
Secondo la definizione dell’Inter-Agency Group on Children on the Move, un minore in movimento è un minore che si sposta per un’ampia varietà di ragioni, volontarie e involontarie, all’interno di un Paese o fra Paesi o continenti, con o senza la famiglia o i caregivers primari, e per il quale tale spostamento può costituire un’opportunità di migliorare la propria condizione di vita, ma può anche esporlo al rischio di sfruttamento economico o sessuale, abuso, violenza e abbandono. Questa definizione, sebbene non esaustiva, include pertanto sia i minori che migrano per perseguire migliori opportunità di vita che quelli vittime di persecuzioni, crisi e conflitti (c.d. rifugiati e richiedenti asilo, sfollati) o vittime di traffico o tratta e i minori nati da genitori migranti in Paesi di transito o destinazione.7
Qui di seguito le principali azioni, declinate nelle Linee guida:
• favorire a tutti i minori in movimento protezione e accesso ai servizi;
• favorire una mobilità sicura dei minori e delle loro famiglie;
• promuovere negli stessi minori in movimento il ruolo di agenti del cambiamento.
3.7. DISABILITA’
La Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), adottata dall’ONU il 13 dicembre 2006, firmata dall’Italia nel 2007 e ratificata nel 2009, all’art 1 definisce le persone con disabilità come “coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed
effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”. In questo modo, si scardina una visione prettamente medica della disabilità a favore di una visione basata sul rispetto dei diritti umani, secondo la quale la disabilità è conseguenza o risultato di una relazione fra determinate condizioni di salute, fattori personali e fattori ambientali e sociali che gli Stati parte devono rimuovere.8
Qui di seguito le principali attività, declinate nelle Linee guida:
• favorire il rafforzamento istituzionale e l’empowerment della società civile, con attenzione specifica alle politiche legislative riguardanti i minori con disabilità e in condizioni di disagio e svantaggio;
• rafforzare meccanismi per la diagnosi e l’intervento precoci e per il
corretto trattamento delle varie tipologie di minorazione e di disabilità;
• promuovere l’educazione inclusiva:
• promuovere la prevenzione della violenza e l’adozione di una prospettiva di genere con specifico riferimento ai minori con disabilità e in condizioni di disagio e svantaggio;
• promuovere negli interventi di cooperazione allo sviluppo l’adozione della Progettazione Universale (Universal design) con particolare attenzione all’accessibilità.
I Progetti nei sette ambiti di intervento prioritari possono, altresì, includere attività di “capacity-building” degli attori pubblici e privati del Paese interessato, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il loro operato nelle materie indicate, tenendo in considerazione sia le esigenze dei professionisti che si occupano delle attività amministrative in materia di affidamento e adozione, sia degli operatori che, dal punto di vista medico, socio-educativo e psicopedagogico, operano a stretto contatto con i minori.
Le attività di natura strumentale e/o gestionale e/o tecnico-sussidiaria possono essere svolte anche in Italia, ma solo qualora risultino funzionali e/o
8 Cfr Linee Guida, pag. 72
propedeutiche ad assicurare una corretta ed efficace realizzazione delle attività indicate nel Progetto.
Possono essere ammessi al finanziamento anche Progetti che contengano attività in continuità e/o potenziamento di quelle previste nei Progetti già finanziati in passato, purché rientranti negli obiettivi indicati nel Bando.
3.8. PAESI DI INTERVENTO
I continenti e i Paesi di intervento, sono stati individuati sulla base dei seguenti criteri:
- le esigenze di interventi di promozione e protezione dei diritti dei minori, tenendo conto degli indici di mortalità infantile e povertà;
- la presenza degli EEAA;
- la partenza e l’andamento dei progetti di cooperazione allo sviluppo
finanziati dalla CAI con il bando pubblicato il 10 giugno 2020;
- le priorità indicate dal Documento triennale di programmazione e indirizzo della cooperazione internazionale per lo sviluppo 2021-2023;
I Progetti ammissibili dovranno essere realizzati nel territorio di uno dei seguenti Paesi dei tre continenti indicati:
• Africa: Burkina Faso/Repubblica Democratica del Congo/Senegal, nei seguenti quattordici Paesi dell’Africa Occidentale qui di seguito indicati: Benin/Capo Verde/Costa d'Avorio/Gambia/ Ghana/Guinea/Guinea Bissau/Liberia/Mali/Mauritania/Niger/ Nigeria/Sierra Leone/Togo e nei seguenti sei Paesi dell’Africa Orientale qui di seguito indicati: Burundi/Etiopia/Kenya/Madagascar/Tanzania/Zambia;
• America Latina: Bolivia/Brasile/Colombia/Perù e nei seguenti otto
Paesi dell’America Centrale qui di seguito indicati: Costa Rica/El
Xxxxxxxx/Guatemala/Honduras/Nicaragua/Panama/Repubblica Dominicana/Messico;
• Asia: Cambogia/Filippine/India/Vietnam.
4. DESTINATARI DEL BANDO
4.1 Il Bando è rivolto agli EEAA che, alla data di pubblicazione, risultino
essere autorizzati, ai sensi dell’articolo 39 ter della legge 476/1998.
4.2 Gli EEAA partecipanti al Bando possono ricoprire il ruolo di EA Coordinatore oppure di EA Partner. All’EA Partner, che aderisce al Progetto, può essere demandata la responsabilità dello svolgimento di specifiche attività secondo le modalità e le finalità indicate nel Progetto e nell’Accordo di Partenariato (cfr. Allegato 3 – Accordo di partenariato), ferma restando la responsabilità dell’EA Coordinatore nei confronti della ST.
4.3 Al fine di strutturare un’efficace governance ed un’efficace operatività, l’attuazione e la concreta realizzazione di ogni Progetto deve obbligatoriamente prevedere la sussistenza di Accordi di partenariato, sottoscritti tra i soggetti partecipanti (EA Coordinatore, EA Partner/Altri Soggetti), concernenti la realizzazione delle attività.
4.4 Nell’Accordo di partenariato vanno specificati gli apporti in termini di attività e/o finanziamenti da parte di ogni singolo partecipante al Progetto, nonché va dichiarato l’impegno a reperire le risorse di autofinanziamento. Gli Accordi di partenariato (cfr. Allegato 3 – Accordo di partenariato) devono essere allegati alla Scheda di Progetto.
5. RISORSE FINANZIARIE, VALORE ECONOMICO E DURATA DI CIASCUN PROGETTO
5.1 Le risorse disponibili per il finanziamento del Bando sono pari ad € 9.787.500,00 a valere sugli esercizi finanziari 2022-2023-2024, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del DPCM 17 luglio 2019. La dotazione finanziaria complessiva è finalizzata al finanziamento, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.7, di quindici progetti da realizzarsi nei Paesi indicati all’articolo 3.8 così come segue:
• sette Progetti in Africa di cui un Progetto in ciascuno dei tre Paesi Burkina Faso, Repubblica Democratica del Congo e Senegal; due Progetti da realizzarsi in uno o, in maniera trasversale, due o più Paesi dell’Africa Occidentale e due Progetti da realizzarsi in uno o, in maniera trasversale, due o più Paesi dell’Africa Orientale, per un totale complessivo relativo al Continente di € 4.567.500,00;
• quattro Progetti in America Latina di cui uno riguardante uno o, in maniera trasversale, due o più Paesi dell’America centrale, per un totale complessivo relativo al Continente di € 2.610.000,00;
• quattro Progetti in Asia per un totale di € 2.610.000,00.
5.2 Ogni Progetto sarà finanziato dalla CAI per un importo pari al 95% 9(cfr. Articolo 5.6) del costo totale ammissibile del Progetto medesimo, nella forma della sovvenzione diretta per un importo non superiore a € 652.500,00 e non inferiore a € 522.000,00. Ogni Progetto dovrà avere un costo totale ammissibile non superiore ad € 686.842,10 e non inferiore ad € 549.473,68.
5.3 Il Progetto presentato alla CAI, ai fini del finanziamento, non deve essere stato già approvato o aver già ottenuto un finanziamento a valere su altri fondi pubblici o privati, nazionali o internazionali, in quanto è
9 L’importo pari al 95% è stato individuato per la particolare situazione di crisi economica dovuta alla pandemia COVID- 19, coerentemente con quanto disposto nei bandi dell’AICS e della Commissione Europea.
espressamente fatto divieto del cosiddetto “double financing”, salvo per quanto riguarda la quota residua del 5%.
5.4 A tal fine, nella domanda di partecipazione al Bando, l’EA Coordinatore rilascia specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
5.5 La quota residua, pari al 5% del costo totale del Progetto, deve essere finanziata dall’EA Coordinatore e/o dagli EEAA Partner e/o dagli Altri Soggetti coinvolti nel Progetto.
5.6 In fase di rendicontazione deve, in ogni caso, essere rendicontato il 100% del costo totale ammissibile del Progetto, inclusa dunque la quota di autofinanziamento (5%).
5.7 Le spese ritenute ammissibili sono quelle indicate nel Documento Procedure gestionali e di rendicontazione (Allegato 9 -Procedure gestionali e di rendicontazione).
5.7 Il Progetto deve avere una durata di 18 mesi, fermo restando la possibilità di eventuali proroghe, così come stabilito nel Documento Procedure gestionali e di rendicontazione (Allegato 9 - Procedure gestionali e di rendicontazione).
6. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
6.1. REQUISITI DEI PARTECIPANTI
6.1.1 Solo gli EEAA possono ricoprire il ruolo di Coordinatore.
6.1.2 Sia l’EA Coordinatore sia gli EEAA Partner, alla data di pubblicazione del Bando, devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Albo degli EEAA.
6.1.3 L’EA Coordinatore, al momento della pubblicazione del Bando, deve essere accreditato e avere una propria organizzazione nel Paese destinatario del Progetto o, qualora trattasi di Progetto trasversale, deve essere in possesso di entrambi i requisiti citati in almeno uno dei Paesi destinatari del Progetto. Qualora, invece, alla data di pubblicazione del presente Bando non sia prevista o conclusa la procedura di accreditamento, l’EA Coordinatore deve quantomeno avere una propria organizzazione stabile nel Paese destinatario del Progetto o, qualora trattasi di Progetto trasversale, in almeno uno dei Paesi destinatari del Progetto.
6.1.4 I requisiti di cui agli articoli 6.1.2 e 6.1.3 devono sussistere per tutta la durata del progetto fino al momento della liquidazione del saldo; il possesso dei requisiti deve essere dichiarato nella “Domanda di partecipazione” e nella “Dichiarazione dell’EA partner” (Allegato 1a - Domanda di Partecipazione e Allegato 1b – Dichiarazione dell’EA partner).
6.1.5 In caso di cancellazione dall’Albo dell’EA, sia esso Coordinatore o Partner, sarà applicata la disciplina prevista per la chiusura anticipata del Progetto di cui al Documento Procedure gestionali e di rendicontazione (Allegato 9 - Procedure gestionali e di rendicontazione). La sospensione dall’Albo dell’EA, non impedisce la prosecuzione della realizzazione del Progetto.
6.1.6 Ciascun EA può partecipare al Bando come Coordinatore di un Progetto per un singolo Paese e/o in un Progetto trasversale per due o più Paesi laddove è previsto, per ciascun continente; mentre può, altresì, partecipare come Partner in altri Paesi dello stesso continente o di altri
continenti, nel rispetto del limite massimo di cui all’articolo 6.1.7. Non si può replicare un Progetto avente lo stesso contenuto in più Paesi.
6.1.7 In ogni caso la partecipazione ai Progetti, sia nel ruolo di EA Coordinatore sia di EA Partner, è ammessa per non più di cinque Progetti complessivi. Sono esclusi dal finanziamento i Progetti in cui risulterà il superamento di tale limite da parte anche solo di uno degli EA, partecipanti a qualunque titolo.
6.1.8 Ad ogni Progetto devono partecipare almeno tre EEAA: un Coordinatore e due Partner; sarà oggetto di positiva valutazione la partecipazione di più di due EEAA partner.
6.1.9 Ogni Progetto deve contenere un minimo di due e un massimo di tre ambiti di intervento, fra quelli indicati nell’articolo 3.
6.1.10 L’EA Coordinatore deve coinvolgere nel Progetto “Altri Soggetti” (cfr. articolo 20) e sarà oggetto di positiva valutazione il coinvolgimento di OSC aventi una competenza specifica in almeno uno degli ambiti di intervento scelti dal Progetto; in tal caso se ne terrà conto nella Tabella di valutazione (cfr. art.8) e nell’Accordo di Partenariato andranno specificati gli apporti in termini di risorse umane e/o economiche da parte di ogni singolo altro Soggetto coinvolto.
6.1.11 Il Progetto deve essere stato preventivamente comunicato, da parte dell’E.A Coordinatore, al/ai Ministero/i competente/i del Paese destinatario nell/negli ambito/i di intervento del Progetto. In particolare, per gli ambiti di cui all’articolo 3.5 (Ministero della Giustizia) e all’articolo 3.6 (Ministero dell’Interno), per il finanziamento del Progetto è richiesta una lettera di endorsement quale prova di tale coinvolgimento.
6.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
6.2.1 Per accedere al finanziamento di cui al presente Bando l’EA Coordinatore deve autenticarsi tramite SPID del Legale rappresentante al “Gestionale Enti”, compilare la domanda di partecipazione e i moduli di seguito indicati utilizzando l’applicativo reso disponibile nella sezione “Bandi di cooperazione” del “Gestionale Enti”:
a) domanda di Partecipazione (Allegato 1a – Domanda di partecipazione);
b) scheda di Xxxxxxxx, redatta secondo quanto illustrato nella Guida operativa alla redazione della scheda progetto (Allegato 5 –Guida operativa alla redazione della scheda progetto);
c) cronoprogramma, redatto secondo le indicazioni contenute nel documento Cronoprogramma (Allegato 7 - Cronoprogramma).
L’EA Coordinatore deve, altresì, allegare:
a) le dichiarazioni degli EA partner (Allegato 1b – Dichiarazione dell’EA
partner) in formato Pdf e firmate digitalmente;
b) accordo di Partenariato con gli EEAA partner coinvolti e con gli “Altri Soggetti”, incluse le OSC, redatto secondo il modello e le indicazioni contenute nel documento Accordo di partenariato (Allegato 3 – Accordo di partenariato), in formato Pdf sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti coinvolti. Solo gli “Altri Soggetti” partner locali, sono esentati dalla sottoscrizione digitale dell’Accordo di partenariato; in tal caso l’Accordo potrà, quindi, essere sottoscritto con firma autografa e dovrà essere accompagnato da un'autocertificazione dell’EA Coordinatore, corredato da copia del documento di identità, in corso di validità, attestante la veridicità della firma del legale rappresentante dell’Altro Soggetto firmatario;
c) il Budget, redatto secondo il modello e le indicazioni contenute nei documenti Budget (Allegato 6 - Budget) e Procedure gestionali e di rendicontazione (Allegato 9 - Procedure gestionali e di rendicontazione),
sia in formato modificabile Excel che in formato Pdf firmato digitalmente
dal legale rappresentante dell’EA Coordinatore;
d) lettera di endorsement, se prevista, in formato pdf.
6.2.2 Dal 1° settembre 2022 saranno rese disponibili nell’ambito della sezione “Bandi di cooperazione” del “Gestionale Enti” le funzionalità online per la presentazione delle domande, per la compilazione dei moduli previsti dal Bando e per l’inserimento degli allegati di cui all’articolo 6.2.1.
L’invio delle domande è consentito fino alle ore 23:59 del 15 ottobre 2022.
7. VERIFICA FORMALE DELLE DOMANDE
7.1 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui al successivo articolo 17 provvede alla verifica formale delle domande pervenute, ai sensi degli articoli 6.1 e 6.2. La verifica di cui all’articolo 6.2 attiene alla corretta compilazione formale della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di partecipazione (es. budget formulato secondo le indicazioni previste nel Documento Procedure gestionali e di rendicontazione (Allegato 9 - Procedure gestionali e di rendicontazione).
7.2 Costituiscono cause di esclusione dalla procedura:
- il mancato rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6 in ordine al valore minimo e massimo di ogni Progetto, nonché in merito alla quota di finanziamento richiesto alla CAI;
- le carenze radicali della documentazione che non consentono di individuare il contenuto o la provenienza del Progetto in base a quanto indicato nell’articolo 3.
7.3 Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dall’EA Coordinatore, ovvero precisazioni, chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il RUP può avvalersi del “Soccorso istruttorio” per regolarizzare incompletezze e/o
irregolarità delle informazioni e dei documenti utili ai fini della presentazione del Progetto, assegnando all’EA Coordinatore un termine perentorio per la presentazione non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il Progetto in questione è escluso dalla procedura.
7.4 A conclusione della verifica formale delle domande da parte del RUP, quest’ultimo forma l’elenco dei Progetti da escludere per vizi di forma, con i motivi ostativi all’accoglimento delle domande. Il RUP provvede a dare comunicazione della proposta di esclusione all’EA Coordinatore, che ha termine di dieci giorni per far pervenire le proprie eventuali controdeduzioni. Il RUP, esaminate le eventuali controdeduzioni, adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti al dirigente competente per l'adozione di detto provvedimento.
7.5 L’elenco dei Progetti che hanno superato la verifica formale ai sensi dell’articolo 7.4 è comunicato alla Commissione di Ammissione e Valutazione, costituita ai sensi del successivo articolo 8.
8. COMMISSIONE DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE
8.1 Ad un’apposita Commissione di Ammissione e Valutazione (Commissione)è demandata l’ammissione dei Progetti sulla base della verifica sostanziale della documentazione prodotta e la successiva valutazione. La Commissione è nominata, una volta scaduto il termine per la presentazione delle Domande di partecipazione, con decreto dirigenziale del Coordinatore della ST ed è presieduta dal Dirigente del Servizio Adozioni della ST, ovvero da altro dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8.2 La Commissione è composta da un Presidente e da 4 componenti scelti tra persone con esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo. Della Commissione fa parte un segretario senza diritto di voto.
8.3 La Commissione può adottare modalità di regolamentazione dei lavori anche a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
8.4 La Commissione esamina i contenuti di tutti i documenti di cui all’articolo
6.2 verificandone la coerenza sostanziale con le indicazioni di redazione contenute nel Bando e nei relativi allegati, tenendo conto altresì del “Soccorso istruttorio” espletato dal RUP. La Commissione può richiedere, per il tramite del RUP, precisazioni/chiarimenti in merito al contenuto del Progetto. Terminato l’esame redige l’elenco degli eventuali ulteriori Progetti da escludere per vizi di merito e provvede, per il tramite del RUP, a dare comunicazione della proposta di esclusione all’EA Coordinatore, che ha termine di dieci giorni per far pervenire le proprie eventuali controdeduzioni. La Commissione, esaminate le eventuali controdeduzioni, redige l’elenco definitivo degli ulteriori Progetti da escludere per vizi di merito. Per i Progetti ammessi, la Commissione procede alla valutazione, distinguendo tra Continenti di intervento, assegnando il relativo punteggio secondo quanto riportato al successivo articolo 8.5 e predisponendo, per ogni continente, una distinta proposta di graduatoria di merito che, per il tramite del RUP, tramette alla CAI per l’approvazione unitamente all’elenco dei Progetti da escludere per vizi di merito.
8.5 La Commissione valuta ogni Progetto assegnando per ogni criterio, il relativo punteggio compreso tra un minimo di 0 ad un massimo di 5 per ogni singolo item indicato nella sottostante “Tabella di Valutazione della Scheda di Progetto”.
8.6 Il punteggio massimo conseguibile è di 100/100. Sono ammessi al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di arrivo e nei limiti delle risorse disponibili, i Progetti che ottengono un punteggio non inferiore a 60/100.
8.7 Nel caso in cui non vengano presentati Progetti o non vi siano Progetti idonei, tali da garantire la ripartizione per Continenti e Paesi indicati all’articolo
5.1, la Commissione, se sussistono le condizioni per assegnare le risorse rimaste disponibili a Progetti finanziabili anche in altri Continenti e Paesi indicati, anche oltre il numero massimo stabilito ai sensi del precedente articolo 3.8, li inserisce nelle proposte di graduatoria di merito da sottoporre all’esame della CAI.
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SCHEDA DI PROGETTO | Punteggio massimo 100/100 | |
INFORMAZIONI GENERALI | Punteggio massimo 5 | |
Completezza e precisione delle informazioni generali | Max 5 | |
1 | IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI: STRUMENTI, ANALISI DEI BISOGNI DEI RISCHI E MISURE DI MITIGAZIONE | Punteggio massimo 15 |
1.1 | DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI PER L’IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI - Qualità degli strumenti (non autoreferenziali né autoprodotti) utilizzati per la raccolta dei dati necessari a verificare il livello di avanzamento degli IoV e di raggiungimento di OS e Risultati. | Max 5 |
1.2 | DESCRIZIONE BISOGNI IDENTIFICATI - Conoscenza del contesto specifico di intervento e chiara identificazione di problemi e bisogni. Evidenza del nesso tra i bisogni e le cause. Capacità di fornire una visione del cambiamento che si vuole produrre, descrivendo chiaramente i cambiamenti che il Progetto intende generare, a livello globale e specifico. | Max 5 |
1.3 | ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI MITIGAZIONE – Qualità dell’analisi proposta. | Max 5 |
2 | STRATEGIA E DESCRIZIONE DEL PROGETTO | Punteggio massimo 25 |
2.1 Chiarezza e completezza dell’esposizione del Progetto. | Max 5 | |
2.2 | MATRICE OBIETTIVI SPECIFICI E INDICATORI - Valutazione complessiva degli indicatori proposti e rispetto agli obiettivi specifici del Progetto. | Max 5 |
2.3 | MATRICE RISULTATI E ATTIVITA’ - Appropriatezza e coerenza della metodologia e dell’approccio adottati per le attività rispetto a ciascun risultato atteso. Presenza e pertinenza di altri attori o stakeholder (quelli individuati sono pertinenti e non mancano stakeholder rilevanti). | Max 5 |
2.4 | TABELLA RIASSUNTIVA BENEFICIARI DIRETTI - Presenza e livello di coerenza dei beneficiari (diretti e indiretti) selezionati per ciascuna azione, loro adeguatezza anche in termini numerici. Criterio utilizzato per il calcolo dei beneficiari e indicazione delle fonti di verifica impiegate e sugli indicatori forniti. | Max 5 |
2.5 | CRONOGRAMMA - Coerenza delle tempistiche e del cronogramma rispetto ai risultati attesi e alle attività, ruolo e coinvolgimento nelle attività. | Max 5 |
3 | ELEMENTI DI COERENZA E SOSTENIBILITA’ | Punteggio massimo 5 |
Capacità di fornire una mappatura esaustiva degli interventi in atto dal Governo locale, di altri attori attivi nel medesimo contesto, di chiarire come il Progetto vi si relazioni, apportando un valore aggiunto ed evitando duplicazioni e sovrapposizioni. Qualora la mappatura non sia oggettivamente possibile, per assenza di altri interventi, appropriatezza di tale mancanza. Coerenza degli elementi di Sostenibilità proposti. | Xxx 5 | |
4 | ESPERIENZE DELL’EA COORDINATORE, DEGLI EEAA PARTNER E DI ALTRI SOGGETTI | Punteggio massimo 15 |
4.1 | Esperienza dell’EA Coordinatore nel settore di intervento e nell’area territoriale. | Max 5 |
4.2 | Esperienza degli EEAA Partner, costituzione di un partenariato inclusivo solido e appropriato alla logica dell’intervento, fondato sul valore aggiunto che ciascun EA Partner può apportare, numero degli EEAA Partner se superiore a due. | Max 5 |
4.3 | Selezione di altro/i soggetto/i e presenza di OSC e costituzione di un partenariato solido e appropriato alla logica dell’intervento, fondato sul valore aggiunto che l’Altro Soggetto, in particolare l’OSC, può apportare anche in un’ottica di sostenibilità del Progetto. | Max 5 |
5 | MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI | Punteggio massimo 10 |
5.1 | Chiarezza del quadro organizzativo e appropriatezza della ripartizione di compiti e responsabilità tra i partner. | Max 5 |
5.2 | Livello di coinvolgimento, ruolo e impiego di Staff locale nel Progetto. | Max 5 |
6 | IMPATTO ATTESO | Punteggio massimo 5 |
Produzione di un impatto tangibile sui destinatari, sull’ambito di intervento, sul partenariato, sulle varie questioni settoriali d’interesse del Progetto e/o sul contesto operativo e/o istituzionale. | Max 5 | |
7 | MONITORAGGIO | Punteggio massimo 5 |
Chiarezza e completezza delle modalità di monitoraggio previste (identificati gli aspetti da monitorare e gli indicatori utilizzati) e del loro utilizzo ai fini della gestione del Progetto. | Max 5 | |
8 | COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ | Punteggio massimo 5 |
Completezza (obiettivi, target group, messaggi da produrre e strumenti) e qualità della strategia di comunicazione per divulgare i risultati e sensibilizzare sui temi del Progetto. | Max 5 | |
9 | PIANO FINANZIARIO | Punteggio massimo 10 |
9.1 | Coerenza e pertinenza delle spese stimate rispetto alle attività della scheda di progetto | Max 5 |
9.2 | Coerenza e pertinenza delle spese stimate rispetto ai risultati attesi | Xxx 5 |
9.APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE
9.1 Concluse le attività previste dall’articolo 8.4, la CAI approva le graduatorie di merito definitive e l’elenco dei Progetti esclusi per vizi di merito nella prima sessione utile.
9.2 I Progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto, dato dalla somma dei singoli punteggi, beneficiano del finanziamento stanziato fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
9.3 In caso di parità di punteggio, ai fini dell’ammissione al finanziamento, si tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
10. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
10.1 Le graduatorie di merito e l’elenco dei Progetti esclusi per vizi di merito approvati dalla CAI sono pubblicati dal RUP, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, esclusivamente sul sito istituzionale della CAI: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nonché nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri xxx.xxxxxxx.xx .
11. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
11.1 Il Responsabile del Procedimento (RUP), successivamente alla pubblicazione delle graduatorie, procede alla comunicazione della concessione del finanziamento agli EEAA. Coordinatori dei Progetti assegnatari ai fini della sottoscrizione della convenzione (Allegato 4 - Convenzione).
11.2 La convenzione disciplina i rapporti tra la ST e l’EA Coordinatore, in particolare le modalità di esecuzione del Progetto, nonché le ipotesi di applicazione di sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dell’EA Coordinatore di cui all’articolo 14. La convenzione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’EA Coordinatore per integrale accettazione e deve essere accompagnato da tutte le dichiarazioni e/o attestazioni necessarie ai fini della concessione del finanziamento (per il revisore contabile: lettera di incarico, dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. 445/2000 che attesti i requisiti richiesti dal Bando e Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità debitamente
sottoscritte dal revisore; per la conservazione della documentazione contabile
originale: dichiarazione dell’E.A. Coordinatore).
11.3 Sia l’EA Coordinatore sia gli EEAA Partners devono sottoscrivere digitalmente il documento “Patto di integrità” (Allegato 2 - Patto di Integrità).
11.4 La mancata sottoscrizione della Convenzione – entro 30 gg. dall’invio da parte del RUP - comporta la decadenza dall’assegnazione del finanziamento. È rimessa alla CAI la decisione di destinare le risorse dei finanziamenti revocati a Progetti risultati finanziabili - anche in altri Paesi e continenti - secondo la graduatoria di merito approvata.
12. COMITATO DI MONITORAGGIO
12.1 Per il monitoraggio dello stato di attuazione dei Progetti approvati è costituito un apposito Comitato di Monitoraggio (Comitato) nominato con decreto dirigenziale del Coordinatore della ST.
12.2 Il Comitato è presieduto dal Coordinatore del Servizio Adozioni, ovvero da altro dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da 4 membri con esperienza in attività di monitoraggio e rendicontazione di Progetti.
12.3 Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) monitoraggio dello stato di attuazione dei Progetti finanziati anche attraverso l’esame delle relazioni semestrali previste dal Documento Procedure gestionali e di rendicontazione (Allegato 9 - Procedure gestionali e di rendicontazione). Il Comitato predispone un sintetico rapporto dell’esito del monitoraggio certificando la regolare esecuzione del Progetto nelle sue varie fasi;
b) esame e valutazione delle vicende espressamente previste dalle “Procedure gestionali e di rendicontazione” che si potrebbero verificare nel corso dell’esecuzione del Progetto ai fini della loro approvazione;
c) esame dei rapporti descrittivi e contabili della prima annualità, dell’ultimo semestre e di quello finale previsti dal Documento Procedure gestionali e di rendicontazione (Allegato 9 - Procedure gestionali e di rendicontazione), ai fini dell’erogazione del finanziamento. Il Comitato verifica, in particolare, la conformità delle azioni realizzate alle previsioni di Progetto ed al Budget; l’attuazione dei risultati attesi, degli indicatori e degli obiettivi anche con riferimento ai beneficiari delle azioni del Progetto. Il Comitato predispone una relazione di verifica dei rapporti descrittivi e contabili certificando la regolare esecuzione del Progetto.
12.4 La relazione di verifica dei rapporti descrittivi e contabili, unitamente al rapporto di monitoraggio, viene inviata al RUP per i successivi adempimenti correlati alla verifica dei documenti contabili in vista della liquidazione del finanziamento.
13. MODALITÀ DI GESTIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE
13.1 Le modalità di erogazione dei finanziamenti nonché di gestione e rendicontazione (Allegato 8 - Rapporto descrittivo e contabile) dei Progetti sono disciplinate dal Documento Procedure gestionali e di rendicontazione (Allegato
9 - Procedure gestionali e di rendicontazione) da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Bando.
13.2 L’avvio, la gestione delle attività e le eventuali varianti sono disciplinati dal Documento Procedure gestionali e di rendicontazione (Allegato 9 - Procedure gestionali e di rendicontazione).
14. OBBLIGHI DELL’EA COORDINATORE
14.1 L’EA Coordinatore, all’atto della firma della convenzione, si impegna
a:
a) avviare le azioni indicate nel Progetto entro il termine di 45 giorni dalla data di comunicazione da parte del RUP dell’avvenuta registrazione della convenzione da parte dei competenti organi di controllo, dando idonea comunicazione comprovante l’avvio;
b)realizzare le azioni progettuali secondo quanto previsto dalla relativa Scheda di Progetto approvata e dai documenti correlati;
c) comunicare tempestivamente alla CAI ogni variazione rispetto alle azioni indicate nella Scheda di Progetto;
d)rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel documento “Comunicazione e Visibilità” (Allegato 10 - Comunicazione e Visibilità);
e) rispettare le modalità di relazione semestrale sullo stato di avanzamento del Progetto e di rapporto di rendicontazione previsti dal Documento Procedure gestionali e di rendicontazione (Allegato 9 - Procedure gestionali e di rendicontazione) e dettagliate nel Documento di cui all’Allegato 8 – Rapporto descrittivo e Rapporto contabile;
f) certificare che le spese oggetto di finanziamento non abbiano già fruito di eventuali contributi da parte di altri enti pubblici e/o privati;
g) consentire e facilitare lo svolgimento di tutte le attività in materia di controllo del Comitato e rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e rapporti periodici del RUP e del Comitato anche al fine di prevenire, individuare e correggere eventuali irregolarità;
h)custodire, per 5 anni dall’erogazione del saldo, i documenti giustificativi di spesa sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
i) adempiere agli obblighi di pubblicazione del finanziamento ricevuto a valere sul Bando, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni.
j)
15. TUTELA DELLA PRIVACY
15.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa italiana in materia di privacy e del Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation”, cfr. Allegato 13 – GDPR - Informativa privacy), i dati personali raccolti per il presente Xxxxx e i dati forniti dall’EA Coordinatore, dagli EEAA Partner e dagli altri Soggetti del Progetto, saranno trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento o per scopi istituzionali, in modo lecito e secondo correttezza. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al Bando e per tutte le conseguenti attività. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a Soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
16. COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ
16.1 Le azioni di comunicazione sono parte integrante di ogni Progetto di cooperazione internazionale. L’EA Coordinatore e gli EEAA Partner hanno l’obbligo di promuovere la visibilità delle azioni di cooperazione finanziate nonché dei risultati raggiunti grazie al finanziamento secondo le modalità descritte nel documento “Comunicazione e Visibilità” (Allegato 10 - Comunicazione e Visibilità). Al Progetto andrà allegato un piano di comunicazione con il relativo cronogramma.
Le attività di comunicazione e visibilità sono prese in considerazione nell'ambito della valutazione del criterio "Impatto atteso" e dell’assegnazione del relativo punteggio.
16.2 Prima di impegnarsi in un'attività di comunicazione che prevede una copertura mediatica mainstream in Italia e/o nel Paese oggetto dell’intervento di cooperazione, l’EA Coordinatore deve informare e concordare i contenuti dell’attività con il RUP e ottenerne la relativa autorizzazione.
17. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
17.1 Il Responsabile Unico del procedimento (RUP) è nominato con decreto dirigenziale del Coordinatore della ST.
17.2 Il RUP provvede, tra le altre, alle seguenti attività:
- verifica formale delle domande pervenute, ai sensi dell’articolo 6.2;
- richiesta di eventuali ulteriori informazioni, dati o documenti, nonché precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, ai sensi dell’articolo 7.3;
- formazione dell’elenco dei Progetti esclusi per vizi di forma ed eventuale adozione dei relativi provvedimenti ai sensi dell’articolo 7.4;
- trasmissione alla Commissione delle domande che hanno superato la verifica formale, ai sensi dell’articolo 7.5;
- comunicazione agli EEAA Coordinatori dei Progetti esclusi per vizi di forma, ai sensi dell’articolo 7.4, e dei Progetti esclusi per vizi di merito, ai sensi dell’articolo 9.1;
- comunicazione alla CAI dell’elenco dei Progetti già esclusi dal RUP per vizi di forma, ai sensi dell’articolo 7.4;
- trasmissione alla CAI della graduatoria di merito e dell’ulteriore elenco dei Progetti da escludere per vizi di forma predisposti dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 8.4.
17.3 Il RUP dà notizia degli atti e dei provvedimenti amministrativi assunti utilizzando il Portale SVEVA.
18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
18.1 L’EA Coordinatore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della normativa vigente.
19. PUBBLICITÀ DEL BANDO
19.1 Il Bando è pubblicato sul sito del Governo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx , sul sito della CAI xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e con comunicazione a tutti gli EEAA ex articolo 39 comma 1, lettera e) della Legge 476/1998 tramite il Portale SVEVA.
19.2 Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al Bando può essere richiesto unicamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx indicando espressamente nell’oggetto del messaggio la dicitura “CAI Coop_Int 2022 - Richiesta informazioni”.
19.3 Sul sito della CAI, vengono pubblicate le Frequently Asked Questions (FAQ) elaborate a seguito di eventuali domande inviate dagli EEAA Coordinatori e relative all’interpretazione del testo del Bando e degli allegati.
20. ACRONIMI E DEFINIZIONI
⮚ AC: Autorità Centrale competente in materia di adozione internazionale;
⮚ Altri Soggetti: enti pubblici e/o privati, nazionali o internazionali, inclusi gli enti italiani, in particolare le OSC (organizzazioni della società civile), definiti dagli artt. 23 e ss. della Legge 11 agosto 2014 n.125 e gli enti del Paese interessato, coinvolti a vario titolo su singole attività dei Progetti, in possesso di comprovata esperienza nei settori indicati dal Bando;
⮚ Bando: bando per la presentazione alla CAI di Progetti di cooperazione internazionale per gli anni 2022-2024;
⮚ Beneficiari diretti del Progetto: minori, operatori, cittadini, enti pubblici o privati nel Paese che traggono vantaggio dalle attività previste dal Progetto finanziato;
⮚ Budget: preventivo di spesa del Progetto, declinato per ogni singola attività prevista;
⮚ CAI: Commissione per le Adozioni Internazionali;
⮚ Commissione di Ammissione e Valutazione o Commissione: la commissione deputata alla valutazione dei Progetti dapprima sotto il profilo delle cause di esclusione e, quindi, sotto il profilo del merito;
⮚ Comitato di Monitoraggio o Comitato: comitato deputato al monitoraggio dei Progetti finanziati ed alla verifica delle rendicontazioni dei Progetti approvati;
⮚ Convenzione: accordo di sovvenzione sottoscritto dalla ST e dall’EA
Coordinatore;
⮚ Convenzione de L’Aja: Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993;
⮚ CRC: Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989;
⮚ Domanda di partecipazione: l’istanza che l’Ente coordinatore deve presentare per partecipare al Bando e accedere al finanziamento del Progetto; l’istanza deve essere corredata dei documenti indicati nel Bando a pena di inammissibilità;
⮚ EA/EEAA: Ente Autorizzato/Enti Autorizzati, ai sensi dell’articolo 39
ter della Legge 184/1983 e successive modificazioni;
⮚ EA Coordinatore: Ente che presenta il Progetto ed è responsabile unico nei confronti della CAI per l’attuazione del Progetto e beneficiario unico del finanziamento della CAI;
⮚ EA Partner: Ente Autorizzato, diverso dal coordinatore, coinvolto nella realizzazione del Progetto che può avere la responsabilità dell’attuazione di singole attività del Progetto oppure essere solo finanziatore del Progetto;
⮚ OSC: Organizzazioni della Società Civile, sia italiane che del Paese destinatario del Progetto;
⮚ Piano Finanziario: preventivo di spesa del Progetto;
⮚ RUP: Responsabile Unico del Procedimento;
⮚ Scheda di Progetto: la scheda che illustra le attività inerenti le attività finanziabili ai sensi del Bando;
⮚ ST: Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali;
⮚
21. ALLEGATI
Allegato 1a - Domanda di partecipazione Allegato 1b – Dichiarazione dell’EA partner Allegato 2 - Patto di integrità
Allegato 3 - Accordo di partenariato Allegato 4 - Convenzione
Allegato 5 - Guida operativa alla redazione della scheda di Progetto Allegato 6 - Budget
Allegato 7 - Cronogramma
Allegato 8 - Rapporto descrittivo e Rapporto contabile (2 file) Allegato 9 – Procedure gestionali e di rendicontazione Allegato 10 - Comunicazione e Visibilità
Allegato 11 - Articoli di Convenzioni internazionali e leggi citati nel Bando Allegato 12 – Linee guida sull’infanzia e l’adolescenza 2021
Allegato 13 – GDPR – Informativa privacy
Roma, lì
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXX C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
La Coordinatrice Cons. Xxxxxx Xxxxxxxx