CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
SETTORE AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
DEL COMUNE DI SOLIERA, NEI TRE CIMITERI COMUNALI, PER IL TRIENNIO 2020-2023
1
ART.1
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Il presente affidamento ha per oggetto l’esecuzione dei servizi cimiteriali presso i cimiteri comunali di Soliera:
• cimitero di Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x. 000
• cimitero della frazione di Limidi, via Limidi n. 1150
• cimitero della frazione di Sozzigalli, via Carpi Ravarino n. 1945
Il servizio complessivo relativo alla gestione dei Servizi Cimiteriali è classificato a tutti gli effetti “Servizio Pubblico” o di “Pubblica Utilità” e per nessuna ragione può essere sospeso, interrotto o abbandonato.
In particolare l’appalto ha per oggetto:
1.1) Servizi Cimiteriali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
> L’esecuzione delle attività cimiteriali relative alla sepoltura dei feretri per inumazione o tumulazione, oltre a quelle attività similari e conseguenti quali esumazioni, estumulazioni, inumazioni, etc.; ricevimento salme e accoglienza dei parenti del defunto, preparazione dei luoghi di sepoltura, raccolta e smaltimento dei materiali derivanti dalle operazioni cimiteriali, prestazioni di mano d'opera, fornitura di materiali e l'impiego di attrezzature idonee per l'esecuzione delle attività cimiteriali e quanto previsto nel presente capitolato;
> Manutenzione dei campi a terra: preparazione dei luoghi inumazione ed esumazione, compresa la pulizia prima e dopo gli interventi e la spalatura neve, sagomatura e rincalzo dei tumuli, sistemazione degli avvallamenti del terreno, etc.
> Servizio occasionale di presidio e assistenza durante i funerali, in assenza del personale comunale incaricato.
1.2) Servizio amministrativo cimiteriale di reperibilità festiva:
> Il servizio amministrativo di reperibilità cimiteriale da effettuarsi nelle giornate festive dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (domenica e festivi da calendario compreso patrono e ponti autorizzati ai dipendenti comunali), prevede il ricevimento e gestione delle comunicazioni ricevute dalle agenzie di onoranze funebri e/o dai parenti del defunto relative alla segnalazione di decesso, e contestuale assegnazione del loculo o seppellimento a terra, in uno dei cimiteri comunali.
Il tutto come meglio dettagliato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
ART.2
VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
Il valore complessivo del contratto dato dall’affidamento triennale oltre di eventuale rinnovo biennale e di proroga tecnica nei casi previsti, è stimato in Euro 210.400,00 (oltre IVA di legge) suddiviso rispettivamente in:
- E. 192.900,00 iva non compresa, per operazioni cimiteriali;
- E. 17.500,00 iva non compresa per servizi xxxx.xx cimiteriali di reperibilità festiva.
L’importo posto a base di gara, per l’intero periodo di durata triennale ammonta a presunti Euro
126.240.00 (IVA di legge non compresa) e comprende:
- E. 115.740,00 iva non compresa, prezzo a base d’asta per operazioni cimiteriali;
- E. 10.500,00 iva non compresa, prezzo a base d’asta per servizi xxxx.xx cimiteriali di reperibilità festiva.
L’importo effettivo sarà quello derivante dall’offerta presentata in sede di gara ed aggiudicata.
Non essendo previste interferenze tra il personale del Committente e quello della ditta appaltatrice non si rende necessaria la redazione del DUVRI previsto dall’Articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s. m. e di conseguenza nessun onere a carico del Committente per i costi supplementari per la sicurezza.
Nell'offerta economica l'operatore deve in ogni caso indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’importo a base di gara è calcolato tenendo conto dei servizi cimiteriali e del servizio amministrativo cimiteriale di reperibilita’ festiva, come meglio descritto in seguito:
servizi cimiteriali: prestazioni a tariffa, elenco prezzi unitari e numero stimato di operazioni: Per i servizi cimiteriali sono stimate le seguenti operazioni nel triennio e corrisposti i seguenti prezzi (al netto d’IVA), al netto del ribasso offerto in sede di gara sui singoli prezzi indicati nella tabella sottostante per ciascuna operazione cimiteriale elencata.
I servizi di manutenzione dei campi a terra e il servizio occasionale di presidio e assistenza durante i funerali (rispettivamente art. 5 e art. 6 del presente capitolato), sono effettuati senza ulteriori costi a carico del Comune in quanto si intendono remunerati con il corrispettivo previsto per le operazioni cimiteriali di tumulazione/inumazione/ esumazione delle salme.
rif. voce capitolato | Tipo operazione cimiteriale | Prezzo a base di gara per ciascuna operazione (al netto d’IVA) | Numero stimato di operazioni cimiteriali nel triennio | Costo triennale stimato (al netto d’IVA) |
A-A1-A2 | Inumazione | 160,00 € | 60 | 9.600,00 € |
B-B1-B2- B3 | Esumazione | 160,00 € | 130 | 20.800,00 € |
C1 | Tumulazione in loculo tradizionale | 125,00 € | 180 | 22.500,00 € |
C2 | Tumulazione in loculo con realizzazione tramezzo divisorio/Tumulazione in loculo trasversale | 140,00 € | 6 | 420,00 € |
C3 | Tumulazione in loculo ossario | 50,00 € | 120 | 6.000,00 € |
D-D1 | Estumulazione resti ossei completamenti mineralizzati | 120,00 € | 60 | 7.200,00 € |
D-D2 | Estumulazione resti mortali non completamente mineralizzati e successiva inumazione | 160,00 € | 65 | 10.400,00 € |
D-D3 | Estumulazione salme non mineralizzate da avviare a cremazione | 120,00 € | 200 | 24.000,00 € |
E | Traslazione feretro, o di cassette in loculi o in loculi ossari | 160,00 € | 30 | 4.800,00 € |
F-F1 | Apertura/chiusura loculi per inserimenti | 75,00 € | 90 | 6.750,00 € |
F-F2 | Apertura e chiusura loculi o loculi ossari per ricognizioni | 75,00 € | 3 | 225,00 € |
G | Collocazione Resti/Ceneri in Ossario/cinerario Comune | 40,00 € | 60 | 2.400,00 € |
H | Interventi di ripristino della usabilità del manufatto | 75,00 € | 3 | 225,00 € |
TOTALE | 1007 | 115.740,00 € |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALI DI REPERIBILITA’ FESTIVA,
prestazione a canone:
A fronte dei servizi amministrativi di reperibilità cimiteriale festiva il Comune riconosce all’appaltatore un corrispettivo calcolato a corpo, al netto dell’importo offerto in ribasso sull’importo posto a base di gara, come di seguito specificato:
Tipo servizio richiesto | Prezzo annuale a base di gara (al netto d’IVA) | Prezzo triennale (al netto d’IVA) |
Servizio amministrativo cimiteriale di reperibilità festiva | E. 3.500,00 | E. 10.500,00 |
Gli importi posti a base di gara ed i quantitativi riportati sono indicativi e non impegnativi per l’Amministrazione comunale, potendo gli stessi variare a seconda delle effettive esigenze dell’amministrazione appaltante stessa.
Qualora, durante il periodo contrattuale, il servizio risultasse inferiore ai quantitativi preventivati, l’appaltatore non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; nell’eventualità invece che i quantitativi medesimi venissero superati, dovrà applicare, anche per le eventuali eccedenze, gli stessi prezzi previsti dal presente capitolato
I prezzi indicati in sede di gara resteranno invariati per tutto il triennio di durata del contratto. L’affidatario dovrà garantire sia lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell’appalto sia l’applicazione dell’elenco prezzi, così come determinato in fase di aggiudicazione, anche nel caso di modifica delle quantità.
Le operazioni da eseguirsi verranno retribuite applicando i prezzi offerti in sede di gara. L’affidatario, altresì, dovrà essere disponibile a garantire il servizio ai medesimi prezzi e condizioni, qualora si rendesse necessario, anche per eventuali nuovi plessi cimiteriali od ampliamenti degli attuali, al momento non prevedibili.
L’aggiudicazione avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 3 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART.3
DURATA DEL CONTRATTO, XXXXXXX E PROROGA TECNICA
Il contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa, ha durata di tre anni (3 anni) con decorrenza presumibile dal 01/08/2020 al 31/07/2023. Se la procedura di gara dovesse protrarsi oltre la data di inizio sopradetta, il contratto avrà comunque la durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione ovvero dalla data di consegna del servizio.
Resta salva la facoltà per l’amministrazione comunale, di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo massimo di 2 (due) anni con la ripetizione di servizi analoghi agli stessi prezzi, patti e condizioni, nel caso ne ricorrano i presupposti organizzativi e di legge, con esplicata comunicazione alla ditta.
Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o in ogni modo il nuovo affidatario non abbia assunto effettivamente l’esercizio,
per pubblico interesse l’Impresa Appaltatrice uscente è tenuta a prestare il servizio fino all’insediamento della nuova Impresa alle stesse condizioni della gestione cessata.
I servizi oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico essenziale” e non potranno, pertanto, essere sospesi o abbandonati.
L’avvio dell’esecuzione del contratto potrà avvenire anche in via d’urgenza, in considerazione della natura del servizio pubblico essenziale, in pendenza della stipula del contratto, come previsto dall’art. 32 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per garantire continuità al servizio.
Non costituiscono varianti o modifiche il maggiore o minore fabbisogno in corso di esecuzione dell’appalto, pertanto l'Impresa appaltatrice in caso di esplicita richiesta e con un congruo preavviso in relazione al tipo di intervento, sarà tenuta a svolgere ulteriori attività all’interno dei cimiteri, alle medesime condizioni e nel limite massimo del valore di 1/5 dell'importo aggiudicato ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.Lgs 50/2016.
ART.4 OPERAZIONI CIMITERIALI
1) Ogni intervento previsto nell’ambito delle attività cimiteriali è richiesto direttamente dall’Ufficio servizi cimiteriali preposto, mediante i vari ordini di seppellimento o di diverso intervento.
La fornitura di tutti i materiali necessari, i mezzi, il personale, etc., per l’esecuzione dei servizi descritti nel presente articoli e come riportate nei successivi specifici articoli del presente capitolato sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria ed il loro costo si intende già remunerato nel corrispettivo risultante dall’elenco prezzi offerto in sede di gara,
2) Le attività cimiteriali oggetto del presente affidamento di seguito elencate, sono da eseguirsi a cura e spese della ditta appaltatrice, come di seguito descritto:
A) INUMAZIONI, comprendono:
A.1) Inumazione di feretro;
A.2) Inumazione in campo di mineralizzazione;
A) Inumazioni: le inumazioni sono fatte in ordine sequenziale nel relativo campo e consistono in:
- protezione delle tombe circostanti per evitare imbrattamenti;
- escavazione a mano e/o con mezzi meccanici di fossa delle dimensioni conformi alle norme di polizia mortuaria;
- lo scavo deve essere segnalato e protetto con apposita attrezzatura in modo tale da rendere l’area decorosa e accessibile in sicurezza ai familiari e agli operatori.
A terminare
- chiusura e riempimento immediato della fossa, con terra di risulta dello scavo.
- trasporto della terra eccedente nell’area cimiteriale di stoccaggio;
- sagomatura del tumulo e collocazione segnaposto provvisorio recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto;
-pulizia dell'area circostante e spandimento di ghiaino nell'area circostante il sito di inumazione dopo la sistemazione definitiva (solo nel caso A.1);
Poi, a seconda del tipo di attività che si sta effettuando:
A.1) Inumazione di feretro
- tutte le operazioni al punto A);
- eventuale previa foratura, da effettuare nel locale adibito, di eventuali casse contenenti l’involucro in zinco prima di essere posizionate nella fossa;
- deposizione del feretro sul fondo della scavo, evitando scuotimenti e scosse;
A.2) Inumazione in campo di mineralizzazione
- tutte le operazioni al punto A);
- i resti mortali saranno collocati in idoneo contenitore completamente biodegradabile (cassa di cellulosa o legno grezzo), recante sopra, in modo saldo cognome, nome, data di nascita e data di morte;
- deposizione dei resti mortali così composti nell'apposita fossa di mineralizzazione;
- fornitura di cippo identificativo con epigrafe riportante le generalità del defunto e la data di morte.
B) ESUMAZIONI comprendono:
B.1) Esumazioni di resti mortali completamente mineralizzati;
B.2) Esumazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all’inumazione in campo di mineralizzazione;
B.3) Esumazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione;
B) Esumazioni: quando è possibile sono programmate, comunicandole e pianificandole di volta in volta con il Fornitore. Sono possibili singole esumazioni legate a situazioni particolari. Il presente punto si riferisce anche alle esumazione dal campo di mineralizzazione, per quanto applicabile.
Per esumazione si intende:
- recinzione dell’area interessata con pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dell’operazione cimiteriale (salvo eventuale accesso in sicurezza dei parenti). La recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per utenti e operatori;
- protezione delle tombe circostanti per evitare imbrattamenti e sistemazione del bordo fossa per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazione svolte all’interno della fossa stessa;
- escavazione della fossa fino alla cassa, pulizia del coperchio e apertura dello stesso (eccetto i casi di esumazione per traslazione a bara chiusa);
- raccolta resti conformemente al loro stato ed alla successiva destinazione (eccetto i casi di esumazione per traslazione a bara chiusa);
A terminare
- chiusura e riempimento immediato della fossa, con terra di risulta dello scavo;
- trasporto della terra eccedente nell’area cimiteriale di stoccaggio;
- trasporto dei materiali di risulta nel corrispondente cassone (per legno o marmo) presso il Cimitero del Capoluogo.
- pulizia della zona circostante l’escavazione.
Poi, a seconda dello stato dei resti e della destinazione, si procederà così:
B.1) esumazione di resti mortali completamente mineralizzati:
- tutte le operazioni al punto B);
- in caso di recupero dei resti ossei, deposito degli stessi in apposita cassetta di zinco, con sigillatura del coperchio ed apposizione salda di targhetta riportante cognome, nome, data di nascita e di morte;
- in caso di eventuale trasporto della cassetta ad altro cimitero comunale provvederà la ditta con propri mezzi, oppure in caso di trasporto in altro comune, consegna della casetta all’agenzia di onoranze funebri incaricata del trasporto dai parenti;
- se non diversamente disposto dai parenti, è compresa la raccolta dei resti ossei e loro collocazione nell’ossario comune in modo indistinto provvedendo, al termine dell’operazione, alla pulizia e disinfezione della zona circostante all’ossario comune.
B.2) esumazione di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all’inumazione in campo di mineralizzazione:
- tutte le operazioni al punto B);
- sottoposizione dei resti mortali a trattamento enzimatico;
- procedere come indicato in A.1);
B.3) esumazione di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione:
- tutte le operazioni al punto B);
- sistemazione dei resti mortali non mineralizzati in apposito idoneo contenitore se non fornito dalla ditta di onoranze funebri, e consegna del contenitore con i resti mortali all’agenzia di onoranze funebri incaricata dai parenti per il trasporto al crematorio.
C) TUMULAZIONI, comprendono:
C.1) Tumulazione in loculo di tipo tradizionale;
C.2) Tumulazioni in loculo e realizzazione di tramezzo divisorio/tumulazione in loculo trasversale;
C.3) tumulazioni in loculi ossario;
Per tumulazione si intende:
C.1) Tumulazioni in loculo di tipo tradizionale:
Per tumulazione di feretri, si intende:
- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;
- spandimento di calce bianca sul piano di appoggio del feretro;
- eventuale predisposizione cavi per lampada votiva;
- inserimento del feretro nel loculo;
- chiusura immediata del loculo (con lastra prefabbricata in calcestruzzo o mattoni), stuccatura ed intonacatura della chiusura;
- rimozione di eventuali impalcature e pulizia e disinfezione della zona circostante;
C.2) Tumulazioni in loculo e realizzazione di tramezzo divisorio/Tumulazioni in loculo trasversale:
Questa operazione consiste nelle stesse operazioni previste per il punto C.1) con l’unica variante, dopo l’apertura del loculo e prima dell’inserimento del feretro, di realizzare uno o più tramezzi divisori erigendo un muro di mattoni, qualora lo spazio di accoglimento dei feretri non sia separato. Tale fase di lavorazione deve essere realizzata prima dell’arrivo dei parenti per la tumulazione.
Quando la tumulazioni è in loculi di tipo trasversale si ripetono le stesse operazioni previste per il punto C.1) con l’unica variante che l’ingresso del feretro è sul lato lungo del loculo, invece che sul lato corto.
C.3) Tumulazioni in loculi ossari:
La cassetta o l'urna cineraria possono provenire sia da altre contestuali operazioni cimiteriali collegate oppure no. In quanto applicabile, si effettua quanto previsto al punto C.1) ma con riferimento ai loculi ossari e con l’eccezione dello spandimento della calce.
D) ESTUMULAZIONI, comprendono:
D.1) Estumulazioni di resti mortali completamente mineralizzati;
D.2) Estumulazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all’inumazione per completamento della mineralizzazione;
D.3) Estumulazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione.
D) Estumulazioni: quando è possibile sono programmate, comunicandole e pianificandole di volta in volta con il Fornitore. Sono possibili singole estumulazioni legate a situazioni particolari. Per estumulazione si intende:
- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;
- apertura del loculo;
- spostamento del feretro nel locale preposto alla sua apertura, presso il Cimitero.
- pulizia del coperchio, apertura del feretro, prosecuzione dell’attività a seconda dello stato dei resti mortali;
A terminare:
- rimozione e trasporto dei materiali di risulta nel corrispondente cassone presso il Cimitero del Capoluogo;
- pulizia del loculo vuotato che dovrà anche essere imbiancato a calce e chiusura completa delo stesso con mattoni a secco o comunque con materiale idoneo;
- rimozione di eventuali impalcature o sollevatori precedentemente collocati e pulizia e disinfezione della zona circostante;
Poi, a seconda dello stato dei resti, si procederà così:
D.1) estumulazioni di resti ossei completamente mineralizzati:
- tutte le operazioni al punto D);
- stesse operazioni previste al punto B.1)
D.2) estumulazioni di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati all’inumazione per completamento della mineralizzazione:
- tutte le operazioni al punto B);
- stesse operazioni previste al punto B.2);
D.3) estumulazione di resti mortali non completamente mineralizzati e destinati alla cremazione:
- tutte le operazioni al punto B);
- stesse operazioni previste dal punto B.3);
E) TRASLAZIONE di feretri o di cassette in loculi o loculi ossari
Questa attività è fatta per avvicinare feretri o cassette in loculi o loculi ossari attigui e si intende:
- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;
- apertura del loculo e prelevamento del feretro o della cassetta e spostamento a idonei mezzi al luogo di destinazione;
- pulizia del loculo vuotato con spandimento di calce (non necessario in caso di loculo ossario);
- chiusura completa del loculo o loculo ossario vuotato con mattoni a secco o comunque con materiale idoneo
- pulizia della zona di lavoro circostante al loculo o loculo ossario, con materiali e disinfettanti idonei;
- rimozione dei rottami e loro trasporto nel relativo cassone presso il cimitero del capoluogo;
- eventuale predisposizione del cavo per lampada votiva nel loculo o loculo ossario di destinazione;
- collocazione del feretro o della cassetta nel loculo o loculo ossario di destinazione e successiva chiusura con le medesime modalità descritte nell’operazione sotto la lettera C1);
- in caso di traslazione in altro cimitero comunale, come al punto precedente ed il trasporto a destinazione del feretro o della cassetta è effettuato dalla ditta con proprio idoneo mezzo;
- in caso di traslazione in altro comune, consegna del feretro o della cassetta all’agenzia di onoranze funebri incaricata dai parenti;
– pulizia della zona di lavoro circostant al loculo o loculo ossario, con materiali e disinfettanti idonei;
F) APERTURA E CHIUSURA loculi o loculi ossari per inserimenti/ricognizioni, comprende:
F1) Apertura/chiusura loculi per INSERIMENTI:
La cassetta o l'urna cineraria possono provenire sia da altre contestuali operazioni cimiteriali collegate oppure no.
- nell'eventuale loculo di partenza protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori, se necessari;
- eventuale estumulazione della cassetta o urna cineraria da collocare;
- pulizia del loculo ossario liberato, della zona circostante e chiusura completa dello stesso con mattoni a secco o comunque con materiale idoneo;
- nell'eventuale loculo di destinazione protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori, se necessari;
- eventuale spacco del muro del loculo o loculo ossario di destinazione, con inserimento della cassetta o urna cineraria;
- in caso di inserimento in loculo o loculo ossario situato in altro cimitero comunale, come al punto precedente ed il trasporto a destinazione della cassetta o dell'urna cineraria è effettuato dalla ditta con proprio idoneo mezzo;
- chiusura del loculo o loculo ossario di destinazione con le medesime modalità descritte nell’operazione sotto la lettera C.1);
- rimozione dei rottami e loro trasporto nel relativo cassone presso il cimitero del capoluogo;
– pulizia della zona di lavoro circostante al loculo o loculo ossario di destinazione, con materiali e disinfettanti idonei;
F2) apertura/chiusura loculi per RICOGNIZIONI:
L'apertura e chiusura di loculi o di loculi ossari per ricognizione è fatta quando sia necessario valutarne la capienza rimanente o, in generale, quando sia necessaria una ricognizione. Si intende:
- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;
- apertura del loculo;
- valutazione della capienza o altro tipo di valutazione;
- chiusura del loculo o loculo ossario con le medesime modalità descritte nell’operazione sotto la lettera C1);
- rimozione dei rottami e loro trasporto nel relativo cassone presso il cimitero del capoluogo;
– pulizia della zona di lavoro circostante al loculo o loculo ossario di destinazione, con materiali e disinfettanti idonei;
G) COLLOCAZIONE NELL'OSSARIO COMUNE DI RESTI O CENERI:
Estumulazione resti da loculo ossario e collocazione nell’ossario comune in modo indistinto provvedendo, al termine dell’operazione, alla pulizia e disinfezione della zona circostante all’ossario comune.
Le collocazioni nell’ossario comune conseguenti ad operazioni cimiteriali sono comprese nelle operazioni cimiteriali stesse.
H) INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA USABILITÀ DEL MANUFATTO
La presente operazione è prevista in casi straordinari quali percolazioni, cedimenti della bara con fuoriuscita di liquidi organici, ecc...
- protezione lapidi circostanti per evitare imbrattamenti ed erezione di eventuali impalcature o posizionamento di sollevatori se necessari;
- apertura del loculo;
- estrazione del feretro, sigillatura del feretro con materiali idonei forniti dalla ditta e temporanea collocazione in apposito locale di sosta.
- pulizia e disinfezione del pavimento e delle pareti del loculo con detergenti idonei e a norma.
- sistemazione del feretro in apposito idoneo contenitore e ritumulazione dello stesso;
- chiusura del loculo con le medesime modalità descritte nell’operazione sotto la lettera C1);
- rimozione dei rottami e loro trasporto nel relativo cassone presso il cimitero del capoluogo;
– pulizia della zona di lavoro circostante al loculo o loculo ossario di destinazione, con materiali e disinfettanti idonei;
ART. 5
MANUTENZIONE DEI CAMPI DI SEPOLTURA
Le manutenzioni dei campi di inumazione e dei campi di mineralizzazione devono essere svolte in modo continuo e/o secondo necessità per tutta la durata del contratto; in particolare:
- preparazione dei luoghi inumazione ed esumazione, compresa la pulizia prima e dopo gli interventi e la spalatura neve; raccolta e smaltimento dei materiali derivanti dalle operazioni cimiteriali; ripristino e ricompattazione di avvallamenti del terreno; sistemazione di eventuali disconnessioni dei camminamenti presenti;
- almeno due volte l’anno di cui una obbligatoriamente prima della ricorrenza dei defunti, verifica e manutenzione dei tumulo di sepoltura con il ripristino dei tumulo sprofondati a seguito dell’assestamento del terreno, tramite riporto di terra e successiva risagomatura e successiva ricollocazione del relativo copri tomba provvisorio;
- nei campi/sepolture di mineralizzazione la ditta appaltatrice deve procedere a sistematici controlli dello stato dei campi e garantire la fornitura e tempestiva sostituzione dei compri tomba e delle epigrafi identificative del defunto se deteriorati;
- all’inizio del mese di ottobre (prima della ricorrenza dei defunti) e del mese di aprile: ricognizione dei campi a terra al fine di individuare le sepolture che presentano cumuli di terra insufficienti; eventuali cumuli di terra da asportare; verifica, fornitura, stesura, rastrellatura, livellamento di ghiaino secondo il tipo e la granulometria già presente compresa l’integrazione periodica dello stesso;
- altri lavori utili alla sistemazione ordinaria dei campi;
Tutti gli interventi necessari devono essere effettuati senza ulteriori costi a carico dell’amministrazione in quanto si intendono remunerati con il corrispettivo previsto per l’inumazione e/o esumazione delle salme.
ART. 6
SERVIZIO OCCASIONALE DI PRESIDIO E ASSISTENZA DURANTE I FUNERALI
In occasione dello svolgimento di un funerale in caso di assenza occasionale e temporanea dell’incaricato comunale o al di fuori dell’orario di lavoro dell’incaricato stesso, o in giornate festive, e comunque qualora l’Amministrazione comunale ne faccia richiesta per esigenza di garantire i servizi, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere allo svolgimento delle attività connesse al funerale.
In particolare dovrà:
- aprire/chiudere i cancelli carrabili dei cimiteri;
- prendere in consegna ed esaminare i documenti amministrativi che accompagnano il cadavere;
- custodire tali documenti fino alla consegna al custode comunale addetto, nel primo giorno lavorativo utile;
- effettuazione di tutte le eventuali attività necessarie al corretto svolgimento del funerale, (oltre a quelle specificamente connesse alla sepoltura di cui al cap. 4);
- accoglienza del feretro e assistenza ai familiari;
- pulizia e sistemazione dei luoghi interessati dal seppellimento prima dell’arrivo del feretro e al termine delle operazioni cimiteriali una volta allontanatesi i parenti;
Tali servizi dovranno essere garantiti con la presenza di almeno 2 ore di un operatore e comunque per il tempo necessario alla corretta esecuzione, in grado eventualmente di spostarsi autonomamente tra i tre cimiteri comunali a seconda delle esigenze.
Tale esigenza sarà tempestivamente comunicata di volta in volta alla ditta appaltatrice dall’ufficio servizi cimiteriali comunale. In tali occasioni la ditta appaltatrice si assume tutte le responsabilità inerenti il controllo e l’accettazione dei documenti necessari al ricevimento e alla sepoltura del feretro. Tale servizio è effettuato senza ulteriori costi a carico dell’amministrazione in quanto si intende remunerato con il corrispettivo previsto per le operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione.
ART. 7
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CIMITERIALI DI REPERIBILITA’ FESTIVA
1. Il servizio da prestare riguarda l’attività amministrativa di reperibilità telefonica in giornate festive e di chiusura degli uffici comunali per consentire alle famiglie ed alle agenzie funebri incaricate, di segnalare un decesso ed ottenere l’assegnazione di un loculo/sepoltura nei cimiteri comunali.
2. La reperibilità telefonica dovrà essere garantita nella fascia oraria compresa dalle ore 8,30 alle 12,30 di tutte le giornate festive da calendario, le domeniche, il patrono, e comunque di chiusura degli uffici comunali compresi eventuali “ponti” autorizzati dal Sindaco.
3. L’Appaltatore è obbligato pertanto a istituire e a comunicare al Comune un numero telefonico di reperibilità raggiungibile ed attivo nei giorni ed orari indicati ed in caso di malfunzionamenti o variazioni a darne immediata comunicazione all’ufficio servizi cimiteriali ed in ogni caso ad attivare immediatamente una utenza sostitutiva che possa comunque garantire il servizio, al quale potranno accedere i cittadini e le agenzie di onoranze funebri per eventuali comunicazioni di decessi e/o richiesta di loculi/sepolture presso i cimiteri comunali di Soliera. Detto recapito dovrà essere sempre in funzione per tutta la durata dell’appalto.
4. La reperibilità si attiverà mediante chiamata al recapito telefonico attivato dalla Ditta. La ditta autorizza fin d’ora la diffusione e pubblicazione di detto recapito nei modi e con i mezzi ritenuti idonei dalla stazione appaltante, ritenuti funzionali alla corretta erogazione del servizio.
5. L’appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente all’ufficio servizi cimiteriali comunale tramite invio di SMS e contestuale conferma per posta elettronica, i dati relativi ai decessi di cui alle comunicazioni di cittadini ed agenzie di onoranze funebri con il dettaglio delle seguenti informazioni: dati anagrafici del deceduto, luogo e data del decesso, agenzia funebre incaricata, cimitero, loculo/sepoltura assegnata, data del funerale, etc.. secondo un modello predisposto dall’ufficio.
6. L’ufficio servizi cimiteriali comunale metterà a disposizione tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per una corretta esecuzione del servizio.
7. Restano in capo all’ufficio servizi cimiteriali comunale l’organizzazione complessiva del servizio, gli aspetti amministrativi legati al decesso e alla sepoltura, nonché i poteri di controllo e monitoraggio del servizio;
8. La Ditta si obbliga direttamente all'esecuzione della prestazione nel rispetto di tutte le clausole e condizioni sopra indicate, nonché alle disposizioni organizzative fornite
dall’Amministrazione comunale necessarie ad una corretta esecuzione del servizio, L’amministrazione comunale si riserva di aggiornare tali disposizioni all’eventuale variare delle condizioni organizzative interne, dandone comunicazione tempestivamente all’appaltatore.
9. Tutte le attrezzature tecnologiche ed informatiche, i locali utilizzati, i materiali di consumo, il personale, e tutto quanto necessario alla corretta esecuzione del servizio, sono a cura e spese della ditta appaltatrice e si intendono completamente remunerati nel prezzo offerto in sede di gara.
ART. 8 PERSONALE IMPIEGATO
La ditta affidataria deve con proprio personale, mezzi e organizzazione garantire lo svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato.
Il personale dovrà essere adeguato per numero e competenze professionali al tipo di lavorazione da eseguire di volta in volta.
L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la presenza con immediata e tempestiva sostituzione in caso di assenza per qualsiasi motivo, degli operatori necessari ad eseguire le attività previste ed intervenire.
Il personale in servizio dovrà tenere un contegno riguardoso e corretto anche nei confronti dell’utenza e conformarsi alle disposizioni del vigente codice di polizia mortuaria, nonché essere convenientemente abbigliato, in modo omogeneo ed uniforme, con vestiario di servizio e cartellino di riconoscimento, e a norma della vigente legislazione antinfortunistica e igienico-sanitaria.
Il personale impiegato dovrà essere formato relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza a valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si trova ad operare, svolgendo le proprie mansioni con ordine, serietà e diligenza e operando in modo da non violare le disposizioni normative in vigore.
Il personale impiegato è tenuto al segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
L’affidatario si impegna a richiamare, e se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.
Le segnalazioni e le richieste del Comune in tal senso saranno impegnative per l’affidatario. In ogni caso quindi è in facoltà del Committente richiedere in qualunque momento l’allontanamento immediato del personale che a suo insindacabile giudizio non sia idoneo a svolgere le mansioni richieste o tenga un comportamento non idoneo con il luogo di lavoro, compreso il personale tecnico-amministrativo stesso della ditta appaltatrice senza che per questo ne debba essere richiesta la motivazione.
La ditta appaltatrice non potrà in ogni caso chiedere indennizzi, sovrapprezzi o richiesta alcuna a qualsiasi titolo nel caso il Committente appaltante richieda l’allontanamento di personale della ditta appaltatrice stessa.
Qualora qualche addetto al servizio dovesse risultare non idoneo dal punto di vista sanitario, dovrà essere sospeso o sostituito, a seconda dei casi; il controllo sanitario e l’eventuale allontanamento sono a totale responsabilità ed a carico della ditta appaltatrice.
Il vestiario, il materiale di prevenzione infortuni e di tutela igienico-sanitaria per gli operatori è a cura e con costi a carico dell’impresa aggiudicatrice.
L’impresa è tenuta a rispettare e a far rispettare al proprio personale impiegato nel presente appalto, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n. 5 del 23/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.
ART. 9
TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
I servizi cimiteriali, intesi nella loro globalità, devono essere espletati con la maggior accuratezza e diligenza in conformità agli orari prestabiliti dal Committente.
Si precisa fin d’ora che gli stessi servizi devono essere effettuati tutti i giorni dell’anno, nessun escluso, e quindi compresi i sabati, le domeniche e le altre festività, nessuna esclusa.
Il personale dell’Affidatario dovrà attendere l’effettivo arrivo dei cadaveri e/o dei parenti, senza alcun compenso ulteriore a quanto indicato nell’elenco prezzi per l’effettuazione del servizio. Quindi si dovrà presentare in anticipo sull’orario indicato sui relativi permessi. L’orario indicato è pertanto da considerarsi indicativo in quanto potranno esservi anticipi e/o ritardi per problemi di traffico, delle pratiche religiose o altro imprevisto. Gli oneri relativi all’attesa si intendono e sono già ricompresi nelle singole voci di elenco e di questo ogni ditta ne terrà conto all’atto della relativa offerta. L’anticipo minimo con il quale il personale della ditta deve presentarsi per effettuare le operazioni cimiteriali è fissato in 30 (trenta) minuti per la tumulazione in loculo singolo, mentre per le altre operazioni deve essere congruo in modo da consentire in ogni caso la puntuale esecuzione delle medesime agli orari stabiliti e non creare attesa ai familiari.
La ditta affidataria deve, con proprio personale, mezzi e organizzazione garantire lo svolgimento dei funerali programmati dall’Ente comunale anche per più funerali programmati contemporaneamente nello stesso cimitero o in cimiteri differenti del territorio comunale, senza costi supplementari per il committente.
Il servizio dovrà essere effettuato praticando la massima disponibilità e collaborazione con il Committente.
La ditta appaltatrice deve essere in grado di organizzare ed eseguire in autonomia tutte le operazioni previste nel capitolato.
In particolare durante i funerali è fatto divieto nel modo più drastico di utilizzare l’aiuto dei parenti e/o del personale delle agenzie di pompe funebri, anche per il semplice sollevamento della cassa. Una volta che la cassa è uscita dall’auto funebre deve essere movimentata esclusivamente da personale della ditta appaltatrice.
In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il Committente potrà sostituirsi all’affidatario per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell’ affidatario e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni e salvo quanto disposto in merito dagli altri articoli del presente capitolato.
Per l’esecuzione d’ufficio il Committente potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia l’affidatario, oppure provvedervi direttamente.
L’affidatario è tenuto a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione telefonica e per posta elettronica di tutti gli incidenti verificatisi nell’esercizio del servizio, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato.
Resta facoltà del committente richiedere l’intervento straordinario della ditta affidataria per servizi non prevedibili e indifferibili, comunque analoghi a quelli individuati nel presente capitolato, (es. per funerali al di fuori dell’orario cimiteriale ordinario, servizi non ricompresi nella tabella delle operazioni cimiteriali, etc.), richiedendo ogni qualvolta ne ricorra l’esigenza un preventivo relativo ai costi richiesti per il servizio stesso, che potrà effettivamente essere erogato solo a preventivo sottoscritto per accettazione dall’ufficio cimiteriale del Comune, e remunerato alle condizioni pattuite.
ART. 10 MATERIALI D’USO
La fornitura di tutti i materiali necessari per l’esecuzione dei servizi descritti nel presente capitolato è ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria ed il loro costo si intende già remunerato nel corrispettivo risultante dall’elenco prezzi offerto in sede di gara.
A mero titolo esemplificativo e non esclusivo:
- cassetta di zinco o lamiera per la raccolta di resti ossei;
- cassa di cellulosa o di legno grezzo o rete contenitiva ove posizionare i cadaveri indecomposti destinati ad essere inumati nel campo (o porzione di esso) riservato ai cadaveri non mineralizzati;
- cassa di legno grezzo o feretro sostitutivo (o sacco per la raccolta dei resti) per i cadaveri non mineralizzati (o resti mortali) avviati a cremazione;
- terra fertile per la sistemazione delle fosse ed il livellamento dei campi;
- enzimi per favorire la mineralizzazione dei cadaveri;
- lastra prefabbricata in calcestruzzo per la chiusura dei loculi;
- materiali inerti, detergenti, disinfettanti e quant’altro necessario per effettuare le lavorazioni indicate.
- il materiale edile (mattoni, calce, sabbia, etc);
- il materiale di consumo e d’uso per le operazioni cimiteriali e per il funzionamento dei macchinari e le attrezzature;
ART. 11 ATTREZZATURE E MACCHINARI
L'impresa appaltatrice dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente capitolato utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione conformi alle normative vigenti al momento della stipula del contratto e materiali adeguati per l’uso previsto. In particolare tutte le volte che nel presente capitolato si fa riferimento a materiali o lavorazioni forniti dalla ditta appaltatrice, si intende che il loro costo è già compreso nel prezzo offerto in sede di gara. Nessun compenso aggiuntivo potrà pertanto essere riconosciuto. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni. Eventuali rotture dovute ad un uso non corretto delle attrezzature dovranno essere pagate interamente dalla ditta xxxxxxxxxxxx.Xx materiale di consumo e d’uso i macchinari e le attrezzature, è a carico dell’impresa aggiudicatrice.
Tutte le macchine dovranno essere conformi alla vigente normativa in materia di antifortunistica nonché adeguate alla tipologia di intervento ed alle caratteristiche del luogo dell’interveto; eventuali danni causati sono responsabilità e a carico dell’impresa appaltatrice.
E’ vietato durante lo svolgimento dei riti funebri, delle commemorazioni o delle funzioni in genere, l’impiego di attrezzature rumorose.
L’utilizzo delle macchine e delle attrezzature e l’eventuale collegamento ad impianti elettrici predisposti dal Committente dovrà avvenire in conformità alle disposizioni del costruttore ed alle normative vigenti.
Su tutte le attrezzature di proprietà dell'impresa dovrà essere applicata una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno della ditta stessa. La ditta sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati.
Se l’affidatario lo richiede, il committente attraverso il settore comunale competente manutenzione e lavori pubblici con le modalità da esso stabilite, può concedere all'impresa appaltatrice l’uso non esclusivo delle attrezzature ritenute conformi e di sua proprietà, nello stato in cui si trovano, a condizione che la ditta appaltatrice assuma l’onere di sostenere le spese richieste per le manutenzioni previste dal costruttore e di quelle necessarie a garantire il buon funzionamento delle
attrezzature concesse in uso, che comprenderanno anche la sostituzione dei materiali e dei componenti di consumo, (es.collaudi, verifiche periodiche, sostituzione di componenti se previsti). Da questi oneri sono esclusi i costi da sostenere per le verifiche periodiche previste dalle specifiche leggi per i proprietari di macchine e attrezzature.
Al termine del contratto macchine e attrezzature concesse in uso dal Comune dovranno essere restituite almeno nello stesso stato in cui sono state consegnate.
Lo stato delle attrezzature al momento della consegna e del ritiro dovrà risultare da apposito verbale redatto tra le parti impresa affidataria e settore comunale manutenzione e lavori pubblici.
ART. 12 RIFIUTI CIMITERIALI
I rifiuti derivanti da operazioni cimiteriali (esumazione, estumulazione, etc.), i rifiuti inerti provenienti da lavori cimiteriali (demolizioni, costruzioni, etc.) nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, sono da considerarsi rifiuti speciali e devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in appositi contenitori forniti dal Comune posti presso il cimitero comunale di Soliera capoluogo. E’ cura dell’appaltatore conferire i rifiuti prodotti derivanti da attività cimiteriali effettuate presso gli altri cimiteri comunali, ai cassonetti posti nel cimitero di Soliera.
L’appaltatore nella gestione dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali deve attenersi alle direttive impartite in merito dal responsabile dell’ufficio ambiente e dell’ufficio servizi cimiteriali comunali, segnalando ad essi particolari esigenze dovute alle specifiche lavorazioni o ad attività massive.
Il trasporto dei rifiuti nelle pubbliche discariche è a carico del Comune di Soliera.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.
ART. 13 OGGETTI RINVENUTI
Qualunque oggetto che si rinvenisse durante l’esecuzione dei lavori ed operazioni cimiteriali, è di esclusiva proprietà del Committente Comunale e l’Affidatario sarà tenuto a consegnarlo immediatamente al responsabile dipendente comunale.
Nel caso di rinvenimenti di qualsiasi tipo, sia sotterranei che inglobati nelle murature, l’Affidatario dovrà immediatamente darne comunicazione al Committente sospendendo contemporaneamente la prosecuzione dei lavori, in attesa di particolari disposizioni in ordine ai ritrovamenti medesimi.
ART. 14
LOCALI ASSEGNATI ALL'IMPRESA
Il committente mette a disposizione dell'impresa presso i cimiteri comunali a seconda delle proprie disponibilità, un locale destinato a deposito dei materiali e attrezzature necessarie per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali, per il quale il Committente medesimo si riserva la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e mantenimento.
L'impresa appaltatrice è comunque responsabile dei locali assegnati, dei mezzi e dei materiali ivi custoditi.
Per le attività amministrative di reperibilità cimiteriale la ditta appaltatrice utilizzerà uffici propri o in propria disponibilità.
ART. 15
DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO E OBBLIGO DI PRESENTARSI
A tutti gli effetti di legge, l’Affidatario deve eleggere domicilio per l’esecuzione del contratto entro 30 km dal Cimitero di Soliera - capoluogo; dovrà inoltre stabilire in esso un luogo di recapito valido, fruibile e contrattualmente rilevante, dotato di idoneo collegamento informatico, telefonico fisso e cellulare, e fax, in funzione permanente.
A richiesta del Committente, l’Affidatario dovrà presentarsi, senza speciale compenso, a tutte le visite e rilevamenti delle opere per riconoscere la necessità e la natura dei lavori.
La persona o le persone che dall’Affidatario verranno, per mandato regolare, investite delle facoltà necessaria per l’esecuzione dei lavori cimiteriali a norma di contratto, oltre ad essere di gradimento al Committente, dovranno possedere tutti i requisiti necessari atti a svolgere mansioni di responsabilità.
ART. 16 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
L’appalto deve essere svolto dalla ditta appaltatrice con i propri capitali e mezzi tecnici e attrezzature con proprio personale, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.
In particolare il personale impiegato durante i funerali dovrà essere abbigliato con vestiario decoroso e dovrà esporre un tesserino di identificazione.
L’affidatario è tenuto a comunicare al momento della sottoscrizione del contratto le generalità del responsabile di servizio e del suo eventuale sostituto, ai quali affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali; un numero di fax, un indirizzo di posta elettronica certificata e un numero telefonico cellulare attivo 24 ore su 24 per la ricezione degli ordini di servizio. In ogni caso non saranno ammesse a giustificazione del mancato o inesatto espletamento del servizio malfunzionamenti dei suddetti mezzi (cellulare, fax, pec).
Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all’Appaltatore stesso.
Data la natura del servizio, il Responsabile di servizio deve essere comunque facilmente rintracciabile tramite telefono cellulare (fornito dall’impresa aggiudicataria) 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, nessuno escluso, per le comunicazioni inerenti il servizio stesso : seppellimenti , funerali etc…., in modo da poter organizzare ed espletare adeguatamente e con il necessario anticipo le operazioni cimiteriali richieste.
ART. 17 REPERIBILITA'
Fermo restando che, come previsto dall’art. 16, il Responsabile di servizio della ditta appaltatrice deve essere rintracciabile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, nessuno escluso, per le comunicazioni inerenti il servizio. L’appaltatore dovrà garantire l’espletamento delle operazioni cimiteriali richieste dando una disponibilità non inferiore a 10 ore nell'arco giornaliero, dalle ore 8,00 alle 18,00. Tali orari possono essere variati in ragione di nuove esigenze dell’amministrazione comunale previo accordo con il committente ferme restando le 10 ore giornaliere di servizio.
L’amministrazione si riserva altresì la possibilità di richiedere interventi straordinari in orari diversi da quelli sopra indicati per sopravvenute esigenze da comunicare al committente tempestivamente. Le operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni) dovranno svolgersi negli orari tempi e modi stabiliti dal Comune.
Art. 18
GARANZIE DEI SERVIZI IN CASO DI SCIOPERO
I Servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali. Come tale, per nessuna ragione, possono essere sospesi od abbandonati, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di scioperi generali o di categoria, l’impresa è tenuta a
darne formale preavviso nei tempi di legge e comunque a rispettare le norme inerenti i servizi di pubblica utilità essenziali e garantire i relativi servizi.
ART. 19 RAPPORTI CON I PRIVATI
Tutte le operazioni previste nel contratto saranno eseguite dall’appaltatore mentre la riscossione delle tariffe dovute per la concessione dei loculi e le operazioni cimiteriali avverrà solamente presso gli uffici comunali preposti e a favore esclusivo dell’Amministrazione Comunale e non dovrà cioè esserci nessun tipo di rapporto economico tra la ditta appaltatrice e l'utenza, fatti salvi i lavori di manutenzione o costruzione di manufatti cimiteriali privati eventualmente commissionati.
Art. 20
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune committente individuerà al proprio interno, ai sensi di quanto previsto dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 un direttore dell’esecuzione del contratto che curerà tutti i rapporti con la Ditta aggiudicataria e verificherà la regolare esecuzione dei servizi rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato d’Oneri.
ART. 21 VERIFICHE PERIODICHE
Nell’arco dell’affidamento, sono previste delle verifiche semestrali per verificare l’andamento e l’esecuzione dei servizi. Tali verifiche da concordare di volta in volta tra le parti e delle quali sarà redatto apposito verbale sono effettuate congiuntamente da un incaricato della ditta appaltatrice e un incaricato dei servizi cimiteriali comunali.
ART. 22
APPLICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO
L'appaltatore si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e gli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione.
ART. 23
ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVENZIONE INFORTUNI
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, riguardanti il personale dipendente dell’impresa appaltatrice sono a carico del Datore di lavoro che ne è il solo responsabile. Egli ne è responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune. Si esclude ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
L'impresa appaltatrice dovrà produrre all'atto della stipula del contratto il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) redatto ai sensi dell'Articolo 89, Comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08 e s. m. .
Non essendo previste interferenze tra il personale del Committente e quello della ditta appaltatrice non si rende necessaria la redazione del DUVRI previsto dall’Articolo 26 del D.Lgs. 81/08 e s. m. e di conseguenza nessun onere a carico del Committente per i costi supplementari per la sicurezza.
Il Committente si riserva la possibilità di redigere il Documento qualora durante lo svolgimento delle attività dovessero emergere interferenze che lo richiedano e in tale occasione saranno valutati anche eventuali costi supplementari per la sicurezza.
L’appaltatore assolve agli obblighi del datore di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, provvidenza e previdenza sociale in base alle leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori.
L'appaltatore è inoltre obbligato ad adottare tutte le previdenze atte a prevenire infortuni e ad usare tutte le clausole che valgono ad assicurare l'incolumità del personale addetto ai lavori tenendo sollevata, in ogni caso, l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità civile e penale rispetto ai terzi.
ART. 26 CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., garantendo l’applicazione del CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
ART. 27
RESPONSABILITA’ PER DANNI E ASSICURAZIONI
L’impresa appaltatrice del servizio risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, che per fatto suo, dei suoi operai ed agenti, o per difetto della buona esecuzione dei lavori e delle normali previdenze ad essi attinenti, potessero venire a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento di tutte le attività e servizi formanti oggetto dell’appalto, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale nonché gli amministratori, dipendenti e collaboratori della stessa - da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori d’opera a qualunque titolo impiegati dall’impresa appaltatrice per l’esecuzione dell’appalto, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale né di compenso alcuno da parte della medesima.
A tale fine, in ogni caso prima della data d’inizio del servizio, l’impresa appaltatrice è tenuta a presentare all’Amministrazione comunale una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con primaria Società assicurativa a livello nazionale per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell’intero periodo di durata del servizio e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto dell’appalto, comprese - quand’anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel presente Capitolato.
La predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori d’opera (RCO), per la copertura assicurativa di quanto il datore di lavoro sia tenuto a risarcire agli Istituti assicuratori e/o previdenziali ovvero ai prestatori d’opera (subordinati e parasubordinati) o ai loro aventi diritto, in conseguenza di infortuni sul lavoro occorsi durante la prestazione del servizio oggetto di appalto.
Ai fini del presente appalto nell’anzidetta assicurazione dovranno risultare qualificati come Assicurati:
il Committente, l’impresa appaltatrice e gli eventuali sub-appaltanti nonché ogni altro soggetto contrattualmente definito, partecipante alle attività che formano oggetto del servizio da affidarsi.
L’anzidetta polizza dovrà prevedere massimali non inferiori rispettivamente a:
- euro 3.000.000,00 per sinistro RCT;
- euro 3.000.000,00 per sinistro RCO;
- euro 3.000.000,00 per persona (dipendente, terzo o prestatore d’opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
- euro 1.000.000,00 per danni a cose;
e dovrà recare le seguenti condizioni estensive minime:
- estensione per i danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei servizi;
- estensione per i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
- estensione per i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- estensione per i danni a cose sollevate, caricate o scaricate;
- estensione per i danni alle cose in consegna e/o custodia e non costituenti dotazione strumentale funzionale all’esercizio dell’attività assicurata;
- estensione per i danni a condutture e impianti sotterranei in genere;
- estensione per i danni a cose derivanti da cedimento o franamento del terreno;
- estensione per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga;
- estensione ai danni subiti da non dipendenti che partecipano all’esecuzione dei servizi;
- estensione alla responsabilità civile personale dei dipendenti e collaboratori in genere;
-estensione ai lavoratori parasubordinati
- estensione per danno biologico;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - nonché da mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi, conseguenti a sinistro risarcibile.
La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.
Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua
scadenza.
Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
L’accertamento di eventuali danni agli stabili, mobili, attrezzi, beni, etc. di proprietà comunale sarà effettuato dal committente alla presenza del Responsabile di servizio della ditta appaltatrice previamente avvertito. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’appaltatore.
Qualora l’Appaltatore, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro o sulla polizza assicurativa per danni di cui al presente articolo.
In caso di aggiudicazione dell’appalto a un raggruppamento temporaneo di imprese, la sopraindicata polizza dovrà espressamente prevedere la validità della copertura assicurativa sia nell’interesse della capogruppo mandataria, sia delle imprese mandanti.
ART. 28 RAPPORTI ECONOMICI
I prezzi unitari per le operazioni cimiteriali e i servizi di cui al presente capitolato offerti in sede di gara, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza a tutto suo rischio e quindi, agli effetti della liquidazione, restano invariati e indipendenti da qualsiasi eventualità che la ditta stessa non abbia tenuto presente. Detti prezzi unitari si intendono
comprensivi degli oneri e di tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali (quando non diversamente indicato) e loro lavorazione, dazi, noli, perdite ecc. e quanto occorre per prestare il servizio compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi compreso anche ogni compenso per tutti gli oneri che l’Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli. L’Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale. Le clausole del presente capitolato sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi.
ART. 29 REVISIONE PREZZI
I singoli prezzi di contratto offerti in sede di gara ed aggiudicati, riferiti all’intero periodo dell’appalto oltre alle proroghe che concederà l’Amministrazione comunale nei limiti di legge, non sono soggetti a revisione prezzi.
ART. 30 PAGAMENTI
1. Relativamente alle operazioni cimiteriali, il pagamento del prezzo pattuito, avverrà dietro presentazione di regolare fattura a rendicontazione mensile, comprendente tutti i servizi effettuati nel mese di riferimento. La fatturazione dei servizi sarà effettuata in unica soluzione, quando tutte le prestazioni previste sono state eseguite. Le operazioni cimiteriali eseguite, verranno retribuite a misura applicando i prezzi offerti in sede di gara per ciascuna operazione effettuata.
2. A fronte dei servizi amministrativi di reperibilità cimiteriale di cui all’art. 7 del presente capitolato il Comune riconosce all’appaltatore, a fronte di presentazione di regolari fatture, un corrispettivo annuo calcolato a corpo al netto del ribasso offerto in sede di gara, suddiviso in due rate semestrali di pari importo una da emettersi nel mese di giugno e l’altra nel mese di dicembre.
3. La liquidazione avverrà nei termini di legge una volta riscontrata la regolarità delle fatture e ad acquisizione regolare del DURC.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e con la firma del contratto si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
ART. 31 SUBAPPALTO
1. È ammesso il subappalto, nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 cui espressamente si rinvia e sempreché di tale intenzione sia stata data informazione in sede di offerta, e previa autorizzazione dell’Amministrazione.
2. E‘ vietato alla ditta aggiudicataria cedere, in tutto o in parte, i servizi senza espressa autorizzazione dell‘Amministrazione comunale e comunque secondo le modalità previste dalla vigente normativa, a pena di nullità di tale atto e risoluzione unilaterale del contratto d’appalto da parte del Comune. Nei casi di risoluzione previsti dal presente articolo, all’appaltatore verrà addebitato il risarcimento dei danni per eventuale nuovo affidamento e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.
ART. 32 CESSIONE DEL CREDITO
E’ esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione. Si applica l’art. 106, comma 13, del D lgs. n. 50/2016.
ART. 33
CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
1. Garanzia provvisoria: in sede di presentazione dell’offerta, ogni concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 2% dell’importo posto a base di gara (al netto d’IVA) tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata secondo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, da redigere anche in base agli schemi tipo di cui al DM Ministero Sviluppo Economico 19-01-2018
n. 31; tale garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.Tale polizza sarà direttamente incamerata dal committente nei casi previsti dalle vigenti leggi, fatto sempre salvo da parte del committente ogni ulteriore diritto di richiesta danni anche di immagine a carico della ditta inadempiente a qualsiasi titolo. Si applicano le riduzioni, di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria sarà svincolata come previsto dall’Art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
In merito alle modalità di presentazione si rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
2. Garanzia definitiva: a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, l’Affidatario, dovrà costituire una cauzione o fidejussione a titolo definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo al netto d’IVA dell’appalto aggiudicato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con le modalità ivi stabilite. Alla garanzia di cui al presente comma si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria
Tale cauzione, da consegnare al momento della sottoscrizione del contratto, potrà essere costituita in forma di fidejussione da costituire a norma di legge con una delle seguenti modalità:
a) fideiussione bancaria;
b) polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. Detta cauzione dovrà contenere e prevedere:
1. l’impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile;
2. la validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa.
Il deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la durata dell’appalto, fatte salve particolari disposizioni di legge, e verrà restituito dal Committente solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti. La garanzia definitiva sarà svincolata come previsto dall’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
L’appaltatore inoltre è tenuto alla presentazione della polizza di cui al precedente articolo 12 quale garanzia per danni a terzi.
Le garanzie di cui al presente articolo, da rilasciarsi con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e svincolo esclusivamente mediante dichiarazione liberatoria dell’amministrazione committente, potranno essere svincolate soltanto dopo la fine del servizio e la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.
ART. 34
PENALI PER IL RITARDO O INADEMPIENZE
Fatto salvo quanto prescritto negli altri articoli del presente Capitolato per le inadempienze e violazioni dell’Affidatario, si precisa che:
a) un ritardo contenuto in mezz’ora rispetto all’orario di presenza in servizio richiesto per le operazioni previste all’art. 4 (sepoltura, inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, ecc.) comporterà per le prime due volte l’applicazione di una penale di €.150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) e successivamente di €.250,00 (diconsi Euro duecentocinquanta/00) , il ripetersi di tale fatto per la quinta volta anche non consecutiva, sarà da ritenersi fin d’ora dalle parti come grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità da parte del Committente a suo insindacabile giudizio, senza ulteriore formalità che una semplice comunicazione scritta di constatazione dell’accaduto, di risolvere il contratto in danno dell’affidatario;
b) un ritardato intervento nelle prestazioni di cui all’art. 5 o nell’esecuzione di altri servizi che si rendessero necessari disposti anche verbalmente dal committente (per prestazioni al di fuori di quelle di cui al precedente punto a), comporteranno per la prima volta un richiamo scritto e successivamente una penale di €. 100,00 (diconsi Euro cento/00); qualora poi l’affidatario non eseguisse l’intervento entro tre giorni dal terzo richiamo sarà in facoltà del Committente ricorrere senza ulteriori richiami, segnalazioni o comunicazioni di messa in mora o diffida, alla esecuzione di ufficio con la immediata applicazione di una penale di €. 200,00 (diconsi Euro duecento/00) oltre al risarcimento delle maggiori spese sostenute;
c) una cattiva esecuzione del lavoro e/o servizio comporterà un richiamo scritto ed il conseguente obbligo del rifacimento del lavoro a regola d’arte entro tre giorni dal richiamo stesso, dopodiché sarà in facoltà del Committente ricorrere senza ulteriori richiami, segnalazioni o comunicazioni di messa in mora o diffida, alla esecuzione di ufficio con la immediata applicazione di una penale di €. 100,00 (diconsi Euro cento/00) oltre al risarcimento delle maggiori spese sostenute
d) In ogni caso l’interruzione del servizio anche per pochi minuti o il ritardo di oltre mezz’ora rispetto all’orario stabilito per le operazioni di sepoltura, tumulazione e/o di esumazione comporterà: la pima volta una penale di €. 300,00 (diconsi Euro trecento/00) , il ripetersi di tale fatto per la seconda volta , anche non consecutivamente, sarà da ritenersi fin d’ora dalle parti come grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità da parte del Committente a suo insindacabile giudizio, senza ulteriore formalità che una semplice comunicazione scritta di constatazione dell’accaduto di risolvere il contratto in danno dell’affidatario .
In caso di segnalazioni di mancata o cattiva esecuzione del servizio amministrativo di reperibilità cimiteriale da parte della ditta appaltatrice, derivante da qualsivoglia motivazione, sarà applicata una penale di Euro 100,00/cad. da decurtare in sede di fatturazione sul canone previsto. Alla terza inadempienza segnalata per iscritto, anche non consecutiva, il contratto potrà essere risolto in dolo dell’aggiudicatario.
f) Per ogni inadempimento rilevato rispetto all’esecuzione di eventuali servizi migliorativi proposti in sede di gara, si procederà mediante ordine di servizio con ingiunzione a provvedere entro un
termine prefissato indicativamente non inferiore a 7 giorni, dopodiché si applicherà una penale di €. 200,00 (diconsi euro duecento/00) per ogni mese di ritardo. In caso di ritardo nell’esecuzione superiore a tre mesi, di esecuzione incompleta, non corretta o parziale, si potrà procedere a insindacabile giudizio del Committente all’esecuzione di ufficio senza ulteriori formalità, con risarcimento da parte dell’Affidatario di tutte le maggiori spese sostenute, fatto sempre salvo eventuali richieste di risarcimento danni da parte del Committente.
g) Per ogni altro inadempimento rilevato non contemplato nei precedenti punti, salvo quanto stabilito dagli altri articoli del presente capitolato, si procederà mediante ordine di servizio con ingiunzione a provvedere entro un termine prefissato indicativamente non inferiore a 7 giorni, dopodiché si applicherà una penale di €. 150,00 (diconsi euro centocinquanta/00) e si potrà procedere a insindacabile giudizio del Committente all’esecuzione di ufficio senza ulteriori formalità , con risarcimento da parte dell’Affidatario di tutte le maggiori spese sostenute, fatto sempre salvo eventuali richieste di risarcimento danni da parte del Committente.
Le penali saranno applicabili immediatamente e decurtate dalle somme dovute alla prima fatturazione dei servizi eseguiti e dove in difetto, l’Amministrazione si potrà rivalere immediatamente sulle polizze e somme a garanzia.
ART. 35 PRIVACY
Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito (GDPR) e succ. regolamenti attuativi, la ditta appaltatrice ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. La ditta si impegna a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e successivi regolamenti attuativi.
L’affidatario del servizio è responsabile del trattamento dei dati che avrà a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni previste da contratto. i dati a disposizione saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio e con le modalità previste dalla normativa vigente.
In qualità di responsabile del trattamento, l’affidatario assicura che i propri incaricati operino nel rispetto della normativa vigente in materia della tutela della riservatezza e di protezione dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente comprese le modifiche e integrazioni vigenti o future.
ART. 36
MISURE COERCITIVE ED AZIONI LEGALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora l’Affidatario si renda colpevole di frode, negligenza o controversia agli obblighi e alle condizioni contrattuali, il Committente ha diritto di sospendere ogni pagamento in corso, fino a definizione della controversia, o di rescindere il contratto, nel qual caso all’Affidatario saranno liquidati i soli lavori e servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento al Committente, dei danni derivanti dalla stipulazione del nuovo contratto o dall’esecuzione d’ufficio delle opere e/o servizi non eseguiti.
Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale.
Per le inadempienze di cui sopra il Committente si riserva inoltre di escutere le garanzie bancarie e/o polizze costituite di cui al presente Capitolato.
Il Committente procederà inoltre alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali,
b) cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria,
c) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto,
d) mancata attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
ART. 37
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La ditta aggiudicataria resta obbligata per tutta la durata del contratto. Qualora si verificassero da parte della ditta inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, o, in caso di ripetute inadempienze oltre a quelle già indicate e regolamentate nei precedenti articoli, il Committente potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza.
Il Committente potrà a suo insindacabile giudizio provvedere alla revoca dell’appalto con addebito di ogni conseguente e relativa spesa a carico della ditta aggiudicataria, anche al di fuori delle inadempienze già indicate e regolamentate nei precedenti articoli, in caso di gravi infrazioni alle condizioni dell’appalto e/o di danno di immagine arrecato al Comune di Soliera a causa del servizio, del modo di eseguirlo e/o del mancato servizio stesso o di una sua parte.
Si ritiene comunque fin d’ora come inadempienza e danno all’immagine anche l’articolo su giornale quotidiano o articoli simili di lamentela da parte di cittadini sui servizi svolti dall’impresa.
L’appalto si intenderà revocato in caso di fallimento della ditta aggiudicataria.
Ai sensi dell’ art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà inoltre risolto di diritto nei seguenti casi:
- Mancata assunzione dell’appalto nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- Sospensione, anche parziale, degli interventi senza giustificato motivo;
- L’appaltatore si trovi in stato di insolvenza;
- Subappalto vietato o non autorizzato;
- Abituale deficienza o negligenza nei lavori, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate compromettano il regolare svolgimento dell’appalto;
ART. 39 RECESSO
L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora l’Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio o trasferirlo ad una propria società partecipata di cui detenga il controllo e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497 del codice civile.
Il Committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse,
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
- altre condizioni di recesso sono contenute nell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .
In tutti i casi dei presenti commi, l’Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente. L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile.
ART. 40
OPERATIVITA’ TERMINI E COMMINATORIE
I termini e le comminatorie del presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'Appaltatore e per quanto non previsto nei patti si applica nell’espletamento del servizio quanto stabilito dalle norme vigenti e dal Regolamento Comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali.
ART. 41
FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena.
Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Comune committente e l’Affidataria si procederà a tentativo di risoluzione bonaria ai sensi del combinato disposto degli art.205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. intervenute con il D.L. 56/2017. In caso di mancato accordo è esclusa la procedura di arbitrato e la controversia verrà conclusa in sede civile presso il Foro competente di Modena.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’aggiudicatario dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.
ART. 42
SPESE CONTRATTUALI
Sono ad esclusivo carico dell’impresa affidataria tutte le spese, nessuna eccettuata o esclusa, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto o agli eventuali atti complementari.
ART. 43
RINVIO A NORME E REGOLAMENTI
Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.