CORSO PER LA FORMAZIONE DEI GESTORI PER
CORSO PER LA FORMAZIONE DEI GESTORI PER
PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO
IL PIANO DEL CONSUMATORE DA UN PUNTO DI VISTA TEORICO
Esame della norma; ruolo dell’OCC e del gestore; soggetti interessati; confronto con il concordato preventivo
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Ordine Dottori Commercialisti di Firenze
ESAME DELLA NORMATIVA CHE RIGUARDA IL CONSUMATORE
Legge 27 gennaio 2012 n. 3
modificata dall’art. 18, D.L. 179/2012, conv. con modific. dalla L. 221/2012 (Cosiddetto decreto “Sviluppo bis”)
Con effetto dal 18 gennaio 2013
Il titolo della Legge è: “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”
L’inquadramento non è facile in quanto la figura del consumatore è stata inserita con le modifiche del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e quindi si è creata una normativa poco organica.
Vi sono alcune disposizioni specifiche ed altre sono in comune con l’accordo
DELLE 3 PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE SUL SOVRAINDEBITAMENTO E’ QUELLA CHE HA CREATO PIU’ PROBLEMI
E’ LA PIU’ EFFICACE, LA PIU’ AMBITA
MA AL CONTEMPO LA PIU’ DIFFICILE DA OTTENERE PERCHE’ I REQUISITI SONO STRINGENTI
UNA GRANDE SFIDA PER GLI OCC ALCUNI NUMERI
ALCUNE RIFLESSIONI PRELIMINARI FARE ATTENZIONE AI PUNTI CRITICI
ESAME NORMATIVA SUL PIANO ESAMINANDO GLI ARTICOLI DELLA LEGGE OVE COMPARE LA FIGURA DEL CONSUMATORE
Nel corso della disamina confronto con CP ed esame ruolo OCC/GESTORE
Art. 6 - Finalità
Comma 1
Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.
IL SOVRAINDEBITAMENTO SI RISOLVE CON UN ACCORDO CON I CREDITORI (COME IL CP, CF E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE 182 BIS)
IL DEBITORE CONSUMATORE HA UNA POSSIBILITA’ IN PIU’ ED UNA PROCEDURA TUTTA DEDICATA
Il “consumatore” può accedere a tutte e DUE le procedure
Piano del consumatore
Ma anche l’Accordo di ristrutturazione e soddisfazione
Ed anche la liquidazione del patrimonio
Si tratta di procedure volontarie
Nessuno può essere assoggettato senza la sua volontà (salvo la conversione)
Nessuno. Al di fuori del debitore, può fare istanza
Di conseguenza:
il debitore può rinunciare in ogni momento
fino a quando? Direi fino a che non è intervenuta l’omologa
Consiglio per gli OCC: chiarire prima il compenso (magari con acconto) anche in relazione ad incarico non portato a compimento
Essendo procedure volontarie, il debitore deve “gradire” il professionista nominato. Può scegliere il professionista? Direi di si (altrimenti rinuncia e si rivolge ad altro OC o Tribunale)
Art. 6 - definizioni Comma 2
Ai fini del presente capo, si intende:
a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di
adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
LA DEFINIZIONE MI SEMBRA CHIARA MA SONO SORTI PROBLEMI INTERPRETATIVI SI E’ AVUTA LA PRIMA - E FINORA UNICA - CASSAZIONE SUL SOVRAINDEBITAMENTO
Con la sentenza n. 1869/2016 (la prima ed unica per ora in tema di sovraindebitamento), la Corte di Cassazione delimita, per la prima volta, la nozione di consumatore rilevante ai fini della legge sul sovraindebitamento, precisando che, ai sensi dell'art. 6 lett. b) L. n. 3/2012 possa ritenersi consumatore anche la persona fisica che abbia esercitato o eserciti attualmente attività imprenditoriale (purché al di sotto delle soglie dimensionali ex art. 1, II comma, X.Xxxx.) o professionale, sempreché la situazione debitoria da ristrutturare mediante il piano del consumatore non contenga debiti riconducibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
Qualche commentare ha argomentato che la pronuncia pare dare ingresso anche al soggetto (imprenditore o professionista) che si indebiti per attività di terzi (senza assunzione del rischio in attività di impresa o attività professionale).
E’ il caso delle fidejussioni
Secondo una prima interpretazione (PREVALENTE), chi ha prestato fideiussione (a favore di imprenditori o professionisti) non può essere considerato consumatore ex art. 6, l. 3/2012 (dovendosi interpretare la nozione in senso stretto), perché nella specie non si tratta di obbligazione contratta per soddisfare bisogni che afferiscono alla sfera personale e familiare del ricorrente, bensì per assicurare finanziamenti idonei alla società [T Milano 16.5.2015].
INTERPRETAZIONE errata NON IN LINEA CON LA NORMA
interpretazione legata al concetto di consumatore come definita dal Codice del consumo.
La norma mi sembra chiara
“attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” Svolta da chi?: svolta dal soggetto sovraindebitato (non da altri)
Art. 7 - Presupposti di ammissibilità Comma 1 bis.
Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.
SEI CONCETTI IMPORTANTI
1 - Si ribadisce la possibilità di scelta TRA ACCORDO E PIANO 2 – si ribadisce la volontarietà
3 - Il piano ha le stesse caratteristiche dell’accordo di ristrutturazione e soddisfazione
4 – Si introduce il concetto di ausilio dell’OCC E’necessario?
Che cosa significa?
5 – OCC e “gestore della crisi”:
la legge 3/2012 non parla mai di “gestore della crisi” Il termine è stato introdotto dal DM 24.09.2014 n. 202 – articolo 2
La legge pone gli obblighi a carico degli OCC
(problema molto rilevante, soprattutto organizzativo quando ci si confronta con soggetti esterni: richiesta accesso banche dati, trascrizioni, sorveglianza, partecipazione udienza, ricezione votazioni, ecc.)
Che cosa fa il gestore?
Vedere la definizione del DM 24.09.2014 articolo 2 lettera f)
La persona fisica che svolge la prestazione inerente la gestione dei procedimenti..
Ma se fa tutto il gestore, allora l’OCC a cosa serve?
Qualcosa di simile alle agenzie di lavoro temporaneo?
E quanto viene retribuito il gestore dall’OCC?
5 – L’OCC DEVE AVERE SEDE nel circondario del tribunale competente l’OCC può esercitare solo in un circondario
Perché?
Curatori, periti, legali, ecc possono esercitare in tutta Europa, perché l’OCC no?
Xxxxxx violazione delle normative europee Perché nessuno ha detto niente?
Necessità di difesa sindacale
Art. 7 - Presupposti di ammissibilità
Comma 2
La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:
a) é soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
Sono le regole generali - Uguali per piano ed accordo (anche se è difficile ipotizzare il caso di “consumatore” soggetto a
procedure concorsuali – se permangono debiti per attività
imprenditoriale o professionale non è consumatore)
Per i 5 anni vedi la recente Cassazione: Fatto ricorso significa usufruito appieno
L’ammissibilità la decide il GD: che verifiche deve fare l’OCC?
Art. 8 - Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore Comma 1 - Contenuto
Abbiamo visto che il contenuto quindi è lo stesso
Qual’è il contenuto?
La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.
RISTRUTTURAZIONE DEBITI: ad esempio si modificano le scadenze SODDISFAZIONE CREDITI (soddisfazione creditori?): pagamento parziale
Comma 2 – Intervento di un garante
Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.
Il comma 2 E’ RIDONDANTE: è sempre ammesso l’intervento del terzo
Art. 8 - Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore Comma 4 .
La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Quindi per i beni non in liquidazione vi è la moratoria
E’ un caso non facilmente applicabile nel piano del consumatore Perché - come regola generale - è sempre previsto che vi sia la liquidazione di tutto il patrimonio del consumatore
(invece fattispecie possibile nell’accordo che può tranquillamente escludere dei beni magari utilizzabili per la continuità)
Art. 9 - Deposito della proposta Comma 1
La proposta di accordo é depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore.
Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza.
Vi sono limiti alla possibilità di spostare la residenza per cercare un Tribunale (o un OCC) più favorevole?
Direi di no
Non vi è una norma simile all’art. 9 L.F.
- Il trasferimento entro un anno non rileva -
Art. 9 - Deposito della proposta Comma 3 bis.
Alla proposta di piano del consumatore é altresì allegata una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore
nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa
liquidatoria.
VEDIAMO IN PARTICOLARE IL CONTENUTO DELLA FAMOSA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
GIOIA E – PIU’ CHE ALTRO – DOLORE DEGLI OCC
1
Cause indebitamento: può essere facile da individuare (acquisto di una casa) ma a volte non si comprende bene.
Il sovraindebitato può essere “reticente” Che indagini fare?
Chi sentire?
L’OCC può interrogare?
2
diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni:
l’analisi della diligenza riguarda solo le obbligazione assunte volontariamente.
Significa che l’OCC deve valutare se il debitore ha fatto bene i calcoli (il piano finanziario) in relazione alla possibilità di rimborso
3
ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte
Qui può essere facile (perdita lavoro, malattie ecc,) ma può essere anche difficile.
Anche qui, che indagini fare?
E se le dichiarazione del debitore non convincono l’OCC?
Se, semplicemente, il sovraindebitato volontariamente ha cessato di pagare?
4
resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni si ricavano prevalemente dalle banche dati
5
giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata Con quali STRUMENTI?
anche qui RICONTROLLO dalle banche dati
Però è un salto nel buio
i privati non TENGONO contabilità e possono quindi sfuggire debiti importanti (ad esempio verso altri privati)
6
probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. (che cosa significa “alternativa liquidatoria”?)
Sezione II - Liquidazione del patrimonio Art. 14 ter - Liquidazione dei beni (1)
1 . In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
Che significa? Ci deve essere qualcosa in più rispetto a “tutti i suoi beni?” Deve essere perlomeno uguale. Sicuramente NON meno conveniente.
Quindi nel PIANO tutti i beni sono coinvolti (od almeno un valore equivalente)
La relazione particolareggiata è di fondamentale importanza per fornire gli elementi al giudice per l’omologa
Per l’omologa vi deve essere la meritevolezza
Art. 12 bis - Procedimento di omologazione del piano del consumatore Comma3
…il giudice, quando
esclude
che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero
che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,
omologa il piano…
il giudice deve poter escludere (deve essere certo)
che indagini deve fare l’OCC – gestore?
La relazione particolareggiata deve poter mettere il giudice nelle condizioni di potersi esprimere.
Il giudice non compie “atti istruttori” – legge solo gli atti ed i documenti nel fascicolo
SE LA RELAZIONE NON E’ ESAURIENTE SU QUESTO PUNTO IL GD NON OMOLOGA PERCHE’ NON PUO’ ESCLUDERE
Quindi: 1
se il consumatore ha assunto un debito e poi, senza alcun fatto nuovo, ha cessato i pagamenti: il piano non è omologabile perché, evidentemente
“ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere”
Vi devono quindi essere dei fatti nuovi (negativi) che hanno inciso profondamente sulla sua capacità di far fronte al debito (malattia, perdita di lavoro, ecc.)
2
Se il consumatore ha assunto “troppi” debiti e poi non è in grado di farne fronte perché “ha sbagliato i calcoli”
il piano non è omologabile perché, evidentemente ha
“colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”
CONCLUSIONI
IL PIANO DEL CONSUMATORE E’ UNA MISSION IMPOSSIBLE
L’OCC DEVE VALUTARE ATTENTAMENTE QUESTI ASPETTI
IL 19 ANALIZZAREMO I MOLTI DECRETI DI RIGETTO DERIVANTI DA QUESTI PROBLEMI CARENZE POSSIBILI FONTI DI RESPONSABILITA’ PER OCC
Art. 9 - Deposito della proposta Comma 3 quater.
Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. (6)
Simile al CP: art. 169 L.F. che richiama l’art. 55 L.F.
Art. 12 bis -Procedimento di omologazione del piano del consumatore Comma 1
Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori
fissa immediatamente con decreto l'udienza,
disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.
NOTA: vi è una differenza con l’accordo nel quale la verifica dell’assenza degli atti in frode è solo successiva – art. 10 comma 3,
PERCHE’ LA DIFFERENZA?
NON SI COMPRENDE (NELL’ACCORDO ADDIRITTURA IL GD SOSPENDE SUBITO LE ESECUZIONI).
Art. 12 bis -Procedimento di omologazione del piano del consumatore Comma 2 – SOSPENSIONE ATTI ESECUTIVI
Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.
NOTA: di norma non vi è sospensione. Se necessario è bene che sia richiesta dall’OCC (NELL’ACCORDO INVECE VI E’ LA SOSPENSIONE CON L’AMMISSIONE EX ART. 10 COMMA 2 LETTERA C).
Art. 12 bis -Procedimento di omologazione del piano del consumatore Comma 3 OMOLOGA
Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali,
omologa il piano,
disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.
NON E’ PREVISTA LA VOTAZIONE DEI CREDITORI
ma direttamente
omologa del Giudice (previo eventuale cram down)
Perché NON SI VOTA?
E’ la migliore soluzione possibile
(è comunque migliore rispetto alla liquidazione del patrimonio)
TUTTO IL PATRIMONIO E’ OFFERTO IN CESSIONE (art. 14 ter comma 1)
QUALCHE PAROLA SULLA
“idonea forma di pubblicità”
prevista in vari articoli della normativa sul sovraindebitamento ed in particolare:
Nell’accordo: Art. 10 comma 2
Con il decreto di cui al comma 1 (fissazione udienza), il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita'
Sempre nell’accordo. Pubblicità del provvedimento di omologa art. 12 comma 2:
Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2
Nel piano del consumatore. Provvedimento di omologa art. 12 bis comma 3:
….. omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicita'.
Nella Liquidazione del patrimonio
14 quinquies comma 2 lettera c
c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonchè, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese.
A chi è rivolta? A cosa serve? Chi deve essere avvertito? Perché questa pubblicità, tenuto conto che:
1) I creditori vengono comunque direttamente avvertiti;
2) Se il debitore esercita attività di impresa, vi è la pubblicizzazione nel registro imprese;
3) E’ trascritto nei PPRR nel caso di beni immobili e mobili registrati.
Ed allora perché questa ulteriore pubblicità?
Una risposta potrebbe essere che si cercano creditori “ignoti”. Però è un’eventualità abbastanza rara tenuto conto che:
- l’OCC attesta (comma 6 art. 15) la “veridicità dei dati” contenuti nella proposta;
- L’OCC ha a disposizione “potenti strumenti” come l’accesso alle banche dati;
- i creditori in queste procedure, di norma, sono in numero assai limitato.
- dovrebbero essere “cercati” prima dell’omologa (non dopo)
Altro interrogativo: che cosa significa “idonea”?
Dal dizionario: adeguato, che ha le qualità ed i requisiti necessari per…
Quindi idonea significa che deve avere la qualità per avvertire tutti quelli che potrebbero essere stati in contatto o potrebbero venire in contatto con il debitore.
Il target è potenzialmente molto vasto. Quali mezzi pubblicitari si dovrebbero usare per avvertire un pubblico così indistinto? E che forma potrebbe assumere?
Il mezzo da usare è a totale discrezione del giudice che quindi potrebbe in teoria utilizzare media ad alta diffusione.
Un’altra caratteristica della pubblicità é che non sembra una pubblicità “istantanea” ma permanente, che deve quindi deve durare nel tempo.
Ma perché deve permanere e quanto?
Per il piano e l’accordo l’art 13 comma 3 prevede che “Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento Dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo , autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità.”
Lo stesso nella Liquidazione del patrimonio con l’art 14 novies comma 3: “…autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.”
Da questi due articoli si deduce che questa pubblicità può (deve) permanere per un tempo che potrebbe essere anche molto lungo (mesi o anni, pensiamo al caso di liquidazione di più immobili).
Alcune conclusioni.
Questa pubblicità sembra eccessiva. Ricordiamoci che vi è già la trascrizione nei PP.RR. per i beni immobili e mobili registrati e, se imprenditore, vi è il R.I..
Facendo riferimento ad esempio al Concordato preventivo:, la pubblicità, oltre al R.I. e RR.II., è solo eventualmente, ex art. 166 L.F., su giornali. Ma é una facoltà e nella prassi è rarissimo che ciò avvenga.
Sembra quindi eccessivo che nel sovraindebitamento vi sia più pubblicità che nel C.P.
Altro aspetto molto delicato riguarda la riservatezza: é un problema rilevante perché molti soggetti interessati, di fronte al rischio di una pubblicità ad ampia diffusione, rinunciano ad accedere alle procedure.
Quindi una pubblicità a larga diffusione, non ha evidenti utilità, può violare inutilmente la privacy del soggetto, può aggravare di costi la procedura e ne scoraggia l’utilizzo
Questa pubblicità sembra quasi avere un intento punitivo e ricorda il defunto, e non rimpianto, “registro dei falliti”.
Inoltre la permanenza per un lungo periodo sembra eccessiva ed ostacola il “fresh start”, la ripartenza, che è una delle finalità più importanti della legge sul sovraindebitamento. Senza dimenticare tutta la discussione sul “diritto all’oblio” dei dati su internet (che possono permanere indefinitivamente anche dopo la cancellazione della fonte primaria).
Art. 12 bis -Procedimento di omologazione del piano del consumatore Comma 4
Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.
NOTA1: è il CRAM DOWN del CP
NOTA 2: il confronto è con la liquidazione del patrimonio QUI SI DICE ESPLICITAMENTE
(già si è pronunciato l’OCC – lettera e) della relazione particolareggiata anche se il riferimento è “all’alternativa liquidatoria” senza aggiungere altro
Art. 12 bis -Procedimento di omologazione del piano del consumatore Comma 5
Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.
NOTA: sono le modalità per il reclamo
Art. 12 bis -Procedimento di omologazione del piano del consumatore Comma 6 .
L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.
NOTA: naturalmente è un termine ordinatorio
Art. 12 bis -Procedimento di omologazione del piano del consumatore
Comma 7
. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.
NOTA: aspetti giuridici che saranno meglio approfonditi dall’Avv. Ariani il 19
Art. 12 ter -Effetti dell'omologazione del piano del consumatore
Comma 1
Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.
Art. 12 bis -Procedimento di omologazione del piano del consumatore Comma 2
Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
(ATTENZIONI QUINDI CHE SE UN BENE, NELL’EVENTUALITA’, FOSSE ESCLUSO DAL PIANO, I CREDITORI POSTERIORI POTREBBERO COLPIRLO)
QUINDI IL CREDITO PERMANE. PERO’ L’OMOLOGA INIBISCE OGNI AZIONE (ESECUTIVA, CAUTELARE, ECC.)
Art. 12 bis -Procedimento di omologazione del piano del consumatore Comma 3
L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
STESSA NORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (art. 125 per CF e 184 per CP)
Art. 12 bis -Procedimento di omologazione del piano del consumatore Comma 4
Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti é chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4 (ricorso al Tribunale da decidere in camera di consiglio ex art. 737 e segg CPC.)
Quali sono i crediti di cui all’articolo 7, comma 1, terzo periodo?
In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.
Art. 13 - Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore Comma 1
Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.
Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. (requisiti per essere nominati curatore)
LA NOMINA DEL LIQUIDATORE:
1) obbligatoria: se vi sono beni sottoposti a pignoramento
2) facoltativa: se prevista dal piano Chi propone? L’OCC (oppure il gestore?).
Art. 13 - Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore Comma 2
L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
L’OCC COME LE RISOLVE LE EVENTUALI DIFFICOLTA’?
L’OCC O IL GESTORE?
IL GESTORE RIMANE IN CARICA DOPO L’OMOLOGA?
CON QUALI STRUMENTI GIURIDICI RISOLVE?
Art. 13 - Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore Comma 3
Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.
(NEL FALLIMENTO NON SI CANCELLANO LE TRASCRIZIONI EX ART. 88 L.F.)
Art. 13 - Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore
Comma 4
I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.
Art. 13 - Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore Comma 4 bis.
I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
(COME NELLA L.F. ART. 111 2 COMMA)
E COME NELL’ART. 111 BIS – DOPO BENI CON PEGNO ED IPOTECA?)
Art. 13 - Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore Comma 4 ter
Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione.
CHE SIGNIFICA? SI PRESENTA UNA NUOVA PROPOSTA
E si può anche cambiare tipologia? (da piano ad accordo o viceversa?) Direi di si
Art. 14 bis -Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore Comma 1
La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore
hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.
Art. 11 comma 5 (Raggiungimento dell’accordo)
L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo é altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.
c.p.c. art. 739. Reclami delle parti.
Contro i decreti del giudice tutelare si può proporre reclamo con ricorso al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.
Art. 14 bis -Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore Comma 2
Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti
dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:
a) quando é stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività
inesistenti;
b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili
al debitore.
Art. 14 bis -Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore Comma 3
Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), é proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.
Art. 14 bis -Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore Comma 4
Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), é proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
Art. 14 bis -Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore Comma 5
La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
Art. 14 bis -Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore Comma 6
Si applica l'articolo 14, comma 5.
ART 14 comma 5
Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.