Contratto di mediazione creditizia MUTUI)
DOCUMENTO DI SINTESI
24MAX S.p.A.
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx
Tel. +39 00.00000000
Email: xxxx@00xxx.xx email PEC: 00xxx@xxx.xx P.Iva e Codice fiscale 10418440961 Numero REA MI – 2530341
Mediatore Creditizio – Iscrizione OAM: M447
(Contratto di mediazione creditizia MUTUI)
CORRISPETTIVI A FAVORE DEL MEDIATORE | a. Il richiedente, contestualmente alla comunicazione di approvazione della concessione del finanziamento da parte dell’Ente erogante, riconoscerà al Mediatore una provvigione pari al % ( percento) dell’importo del finanziamento deliberato. La suddetta percentuale sarà da considerarsi efficace anche nei casi in cui l’importo del finanziamento ovvero la durata sia inferiore o superiore a quanto riportato nel presente incarico di mediazione, per esigenze manifestatesi successivamente alla firma del contratto. b. L’eventuale provvigione dovuta, dovrà essere versata a mezzo assegno bancario o bonifico intestato a 24MAX spa entro e non oltre la data di effettiva erogazione del finanziamento, ovvero al momento della stipula notarile. c. In caso di rinuncia del Cliente alla stipula del contratto di finanziamento successivamente alla comunicazione di approvazione, quest’ultimo dovrà comunque riconoscere al Mediatore un corrispettivo in ragione del tempo impiegato, che tenuto conto dell’attività espletata sino alla comunicazione di approvazione, sarà pari al 1,00% (uno percento) dell’importo del finanziamento deliberato, a prescindere ed in sostituzione della percentuale indicata al punto a. |
SPESE | Sono a carico del Cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio del soggetto finanziatore prescelto, le spese assicurative a copertura dell’immobile e di perizia, se richieste dall’Ente erogante, nonché le spese notarili e le imposte. |
PENALE | A titolo di penale una somma pari a Euro 1.000 (mille), nei seguenti casi - errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente; - consegna al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta; - falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia; - violazione del patto di esclusiva |
DURATA DEL CONTRATTO | 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Nel caso in cui, alla scadenza dei 180 giorni il cliente, attraverso l’opera di intermediazione svolta dal Mediatore, abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento all’Istituto erogante ma non abbia ancora ottenuto l’esito della stessa, la durata del contratto di mediazione creditizia si estenderà fino a conclusione dell’iter della pratica. |
DIRITTO DI RECESSO | Il presente contratto è xxxxxxxxxxxx. Xx Cliente può tuttavia recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto a mezzo semplice comunicazione con conferma di ricevimento, senza che nulla gli possa venire addebitato a qualunque titolo. Le comunicazioni di disdetta vanno inviate alla sede amministrativa della Società in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 00000 - Xxxxxx oppure per posta elettronica certificata 00xxx@xxx.xx |
DIRITTO DI ESCLUSIVA | L'incarico di mediazione viene conferito dal Cliente con esclusiva a favore del Mediatore. |
FORO COMPETENTE | Nel caso di insorgenza di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, tranne nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore, per il quale si applica il Foro di residenza o di domicilio del Cliente. |
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CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA - MUTUI
Tra le parti:
PERSONA FISICA | |||
Nome: | Cognome: | ||
Nato a: | In data: | ||
Residente a: | |||
Codice Fiscale: | Partita IVA: | ||
Telefono: | e-mail: |
oppure
PERSONA GIURIDICA (SOCIETA’) | |||
Denominazione: | |||
Sede: | |||
Codice Fiscale: | Partita IVA: | ||
Telefono: | Fax: | ||
Legale rappresentante (oppure delegato) | |||
Nome: | Cognome: | ||
Nato a: | In data: | ||
Residente a: | |||
Codice Fiscale: | Telefono: |
di seguito il «Cliente» (in qualità di richiedente) e
la società 24MAX SPA, con sede legale in Milano (MI) – Xxxxxxxx Xxxxxx 3, C.F. e P.IVA 10418440961, società di mediazione creditizia iscritta al numero M447 dell’Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall’OAM, di seguito anche “24MAX” oppure “Mediatore Creditizio
premesso
1) che 24MAX opera quale Mediatore Creditizio così come definito dall’attuale Testo Unico Bancario (TUB) che all’art. 128-sexies prevede al comma 1 che “è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”;
2) che la mediazione creditizia è esercitata e sviluppata da 24MAX spa nel pieno rispetto della normativa vigente ed in forza anche di accordi di collaborazione con Istituti di Credito ed Intermediari Finanziari di primaria importanza;
3) che il Cliente intende avvalersi dell’attività esercitata dal Mediatore Creditizio, per la ricerca e l’ottenimento di un finanziamento adeguato e conforme alle proprie esigenze e caratteristiche;
4) che il Mediatore Creditizio assicura e verifica, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori (di cui si avvale per il contatto con il pubblico) rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti di onorabilità' e professionalità previsti dalla normativa vigente;
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5) che il Sig. fa parte dell’organizzazione di 24MAX
6) che il Cliente dichiara di avere ricevuto in data l’informativa precontrattuale e di trasparenza riguardante il servizio di mediazione creditizia (il Fascicolo informativo 24MAX, nonché il Modulo di Presentazione del Collaboratore), e di averne preso visione.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1. Premesse
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Oggetto del mandato
Il presente mandato è conferito ai sensi dell’art. 1754 c.c. senza rappresentanza ed ha per oggetto la mediazione creditizia intesa come messa in relazione di banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale Clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 128-sexies Testo Unico Bancario vigente). I diritti e gli obblighi di finanziamento sorgeranno con la sottoscrizione del relativo contratto con l’Ente erogante.
L’attività di mediazione va adeguata al profilo economico/reddituale e generale del Cliente, alle sue specifiche esigenze, nonché all’entità del finanziamento richiesto e si sviluppa nelle seguenti attività:
- pre-istruttoria documentale e raccolta delle richieste di finanziamento/i sottoscritte dal Cliente nell’ambito dell’istruttoria di primo livello per conto del Soggetto finanziatore anche in base alle direttive dallo stesso prescritte;
- predisposizione e trasmissione al Soggetto finanziatore della richiesta e della relativa documentazione necessaria e comunque prevista dagli obblighi normativi in capo ai mediatori creditizi nonché dai singoli Istituti di Credito/Intermediari finanziari;
- ricezione della risposta di approvazione/non approvazione della richiesta di finanziamento da parte dell’ente erogante;
- assistenza al Cliente durante l’intero iter fino al perfezionamento del contratto di finanziamento.
Il Mediatore si impegna a consegnare al Cliente documenti ed informazioni utili ad una scelta libera e consapevole da parte sua tra le diverse alternative presenti sul mercato.
3. Caratteristiche del finanziamento richiesto
Forma tecnica: MUTUO Finalità:
Capitale richiesto: € (Euro / ) Durata: anni
L’importo richiesto, ovvero la durata, potrebbe subire durante l’istruttoria della pratica anche a seguito delle evidenze risultanti dall’attività di mediazione. Tale variazione non pregiudica in alcun modo la validità del presente contratto.
4. Durata del contratto e patto di esclusiva
a. Il Cliente autorizza il Mediatore Creditizio a dare immediato corso al presente contratto che avrà durata di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Nel caso in cui, alla scadenza dei 180 giorni il cliente, abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento all’Istituto erogante ma non abbia ancora ottenuto l’esito della stessa, la durata del contratto di mediazione creditizia si estenderà fino a conclusione dell’iter della pratica.
Alla scadenza di tale termine, il contratto si intende automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti.
b. Il mandato si intende conferito in esclusiva al Mediatore Creditizio fino a cessazione dello stesso. Il Cliente, pertanto, per tutta la durata dell’incarico, non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico ad altro soggetto, ovvero, agire in proprio con altri operatori, anche non professionali, per l’ottenimento del finanziamento.
5. Corrispettivo e spese
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a. Il richiedente, contestualmente alla comunicazione di approvazione del finanziamento da parte dell’Ente erogante, riconoscerà al Mediatore una provvigione pari al % ( percento) dell’importo del finanziamento deliberato. La stessa sarà tempestivamente comunicata all’Ente Erogante direttamente da 24MAX spa, per il corretto calcolo del TAEG così come previsto dalla normativa in vigore. La suddetta percentuale sarà da considerarsi efficace anche nei casi in cui l’importo del finanziamento ovvero la durata sia inferiore o superiore a quanto riportato nel presente incarico di mediazione, per esigenze manifestatesi successivamente alla firma del contratto.
b. L’eventuale provvigione dovuta, dovrà essere versata a mezzo assegno bancario o bonifico intestato a 24MAX spa entro e non oltre la data di effettiva erogazione del finanziamento, ovvero al momento della stipula notarile.
c. In caso di rinuncia del Cliente alla stipula del contratto di finanziamento successivamente alla comunicazione di approvazione, quest’ultimo dovrà comunque riconoscere al Mediatore un corrispettivo in ragione del tempo impiegato, che tenuto conto dell’attività espletata sino alla comunicazione di approvazione, sarà pari al 1,00% (uno percento) dell’importo del finanziamento deliberato, a prescindere ed in sostituzione della percentuale indicata al punto a.
d. Sono a carico del Cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio del soggetto finanziatore prescelto, le spese assicurative a copertura dell’immobile e di perizia, se richieste dall’Ente erogante, nonché le spese notarili e le imposte.
6. Obblighi del Cliente
Il Cliente si impegna a consegnare al Mediatore creditizio tempestivamente e, comunque non oltre 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, la documentazione richiesta e necessaria all’istruzione della pratica relativa al finanziamento oggetto del presente contratto e dichiara che i dati e le notizie e la documentazione forniti corrispondono al vero; a tale proposito, il Cliente esonera il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, ritardata o non idonea consegna della documentazione e delle informazioni indispensabili per l’istruttoria della richiesta di finanziamento; la manleva si estende alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate a seguito delle richieste del Mediatore, rispetto a cui unico responsabile è il Cliente. Il Mediatore si riserva ogni tutela presso le competenti sedi giudiziarie per l’ipotesi di consegna di documentazione falsa o non veritiera.
Il Cliente dichiara, ferma restando la consegna da parte sua dei documenti concernenti la situazione finanziaria con indicazione specifica dei redditi, conferendo la facoltà al Mediatore di effettuare gli accertamenti che riterrà più opportuni:
a. di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia o in CRIF, di protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare ovvero coobbligato; nel caso di sussistenza di dette circostanze, il Cliente è obbligato a farne dichiarazione e, a tale proposito indica quanto segue:
b. di esonerare il Mediatore Creditizio da ogni responsabilità circa la veridicità dei documenti ad esso affidati per l’istruttoria della pratica connessa al mandato.
Il Cliente dichiara di non aver stipulato altri contratti di mediazione creditizia; se così non fosse è obbligato a palesare tale circostanza. In caso di falsa dichiarazione, essa si considera giusta causa di risoluzione del contratto con effetto immediato al momento della emersione della falsa dichiarazione (fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del presente accordo).
7. Esonero di responsabilità del Mediatore Creditizio
Il Mediatore Creditizio non è responsabile degli inadempimenti e/o dell’eventuale mancata concessione e/o erogazione alla Clientela dei finanziamenti richiesti da parte degli enti eroganti; il Mediatore non è altresì vincolato da alcun obbligo di motivazione generica o specifica nei confronti della Clientela nel caso di mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti.
8. Obblighi del Mediatore Creditizio
Il Mediatore Creditizio deve compiere l’attività istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente ed alla entità del finanziamento richiesto; deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l’attività di mediazione rispettando tutte le disposizioni normative in materia di trasparenza e si impegna a rispettare il segreto professionale e le
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disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed in materia di antiriciclaggio, approntando ed applicando tutti gli adempimenti prescritti da dette disposizioni normative.
Il Mediatore Creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione di cui al presente accordo, entro il termine previsto all’art. 4 e per questo il Cliente lo autorizza a dare immediatamente corso a quanto qui previsto.
9. Diritto di recesso
Il presente contratto è irrevocabile.
Il Cliente può tuttavia recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto a mezzo semplice comunicazione con conferma di ricevimento, senza che nulla gli possa venire addebitato a qualunque titolo.
Le comunicazioni di disdetta vanno inviate alla sede amministrativa della Società in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx oppure per posta elettronica certificata 00XXX@xxx.xx
10. Inadempimento degli obblighi contrattuali e penale
Il Cliente si obbliga a corrispondere una somma a titolo di penale – ex art. 1382 c.c. – pari Euro 1000 (mille), nelle seguenti ipotesi:
- errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;
- consegna al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta;
- falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia;
- violazione del patto di esclusiva;
- revoca dell’incarico senza giustificato motivo prima della scadenza di cui all’art. 4 (fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art 9).
11. Antiriciclaggio e privacy
Il Cliente dichiara di avere preso atto dell’obbligo del Mediatore creditizio di rispettare la legge e gli adempimenti relativi alla normativa sull’antiriciclaggio (D.Lgs 231/2007 e successive modificazione ed integrazioni) circa l’adeguata verifica, l’identificazione, registrazione e riscontro delle informazioni relative al Cliente e circa la comunicazione dei dati medesimi all’ente finanziatore con il quale metterà in contatto il Cliente stesso. Precedentemente alla sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia, il Cliente perciò deve obbligatoriamente fornire alla Società i propri documenti identificativi in originale, provvedendo alla compilazione e sottoscrizione della scheda identificativa e di adeguata verifica.
L’efficacia del presente contratto è subordinata all’avvenuta identificazione del Cliente, attestata con apposizione di timbro e firma da parte del collaboratore 24MAX indicato al punto 5 delle premesse.
Il Cliente dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa consegnata ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) e di avere avuto conoscenza dei diritti in essa previsti a tutela della propria privacy; il Cliente presta pertanto il consenso alla conservazione ed al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del presente incarico di mediazione creditizia.
12. Modifiche al mandato
Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta, ma potrà essere accettata dalla controparte anche in forma tacita, ferma restando la necessaria tracciabilità della decisione.
13. Modalità di conclusione del contratto
Il presente contratto costituisce una proposta contrattuale di 24MAX a cui il Cliente ha facoltà di aderire. Pertanto, il contratto si intenderà concluso all’atto del ricevimento del presente modulo, debitamente sottoscritto dal Cliente, da parte del collaboratore
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24MAX indicato al punto 5 delle premesse, il quale attesterà altresì quanto indicato al precedente art. 11, come da apposito incarico conferito.
14. Reclami
Il Mediatore Creditizio ha istituito un apposito ufficio per la gestione dei reclami, al quale il cliente potrà rivolgersi in caso di bisogno. Il reclamo dovrà essere formulato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi: nominativo/denominazione del Cliente; recapiti del Cliente; data del contratto di mediazione; motivazione del reclamo; richiesta nei confronti del Mediatore.
I reclami devono essere trasmessi a mezzo: posta ordinaria ovvero raccomandata r.r. alla sede della società all’attenzione dell’Uff. reclami; email: all’indirizzo xxxxxxx@00XXX.xx; pec all’indirizzo: 00XXX@xxx.xx.
L’inoltro del reclamo non priva il cliente della facoltà di adire, in caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o questioni ad esso connesse, il Foro di competenza di cui al successivo art. 15.
15. Controversie
a. Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza al presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
b. Le diposizioni di cui al precedente comma non si applica qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore. In questo caso il Foro competente è quello di residenza o di domicilio del Cliente.
16. Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle norme vigenti e, in particolare, alle norme del Codice Civile in materia di mediazione.
Luogo, Data,
Il Cliente
Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione della copia cartacea del Fascicolo Informativo (contenente un’informativa sulle principali norme di trasparenza ed il Foglio Informativo), del Documento di sintesi e che gli è stata offerta la possibilità di ricevere una copia completa del presente Contratto idonea per la stipula, documenti tutti liberamente disponibili ed accessibili per il Cliente nei locali di 24MAX spa aperti al pubblico. Fermo quanto precede, il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, è stato informato da 24MAX spa in ordine al fatto che la consegna della copia completa del presente Xxxxxxxxx non impegna le Parti alla stipula dello stesso Contratto.
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Il cliente, dopo la conclusione del contratto di mediazione creditizia, ha diritto a riceverne una copia. La consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del richiedente sulla copia del contratto conservata dal Mediatore Creditizio. Con la seguente sottoscrizione, il Cliente dichiara di avere ricevuto copia del contratto di mediazione creditizia.
Il Cliente
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente i seguenti articoli del contratto: 4) Durata del contratto e patto di esclusiva; 5) Corrispettivo e spese; 6) Obblighi del Cliente; 7) Esonero di responsabilità del Mediatore; 9) Diritto di recesso; 10) Inadempimento degli obblighi contrattuali e penale; 11) antiriciclaggio e privacy; 12) modifiche al mandato; 15) Controversie
Il Cliente
Il Cliente è consapevole che il corrispettivo da corrispondere ai sensi dell’art. 5 è dovuto esclusivamente a 24MAX, alla quale dovrà essere intestato il relativo assegno o bonifico bancario. Nessun altro compenso è dovuto, a nessun titolo, a favore di altri soggetti operanti per conto di 24MAX.
Il Cliente
Il sottoscritto in qualità di incaricato di 24MAX dichiara di aver proceduto alla identificazione personale del Cliente e di aver assolto agli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.
Timbro e firma del collaboratore 24MAX