Regione Autonoma della Sardegna
Regione Autonoma della Sardegna
Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Autonoma della SARDEGNA
Accordo di Programma Quadro
“Accelerazione della spesa nelle aree urbane”
ROMA, 30 MARZO 2005
VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;
VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203, che definisce e delinea i contenuti ed i punti cardine dell’accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione tramite la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’accordo di programma quadro deve contenere;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’articolo 15, comma 4 del decreto legge 30 gennaio 1998, n, 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10,
comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;
VISTA la deliberazione del CIPE 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di
negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203 dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;
VISTO il Programma Operativo Regionale della Regione Sardegna per i Fondi Strutturali Comunitari 2000- 2006, approvato con decisione della Commissione dell’Unione Europea C(2000) 2359 dell’8 agosto 2000 e successivamente riapprovato con decisione della Commissione dell’Unione Europea C(2004) 5191 del 15 dicembre 2004 ;
VISTA la deliberazione del CIPE n. 106 del 30 giugno 1999, relativa al “Finanziamento di studi di fattibilità ed approfondimenti tecnici per il mezzogiorno a carico delle risorse riservate alle infrastrutture”;
VISTA la deliberazione del CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 recante: “Accordi di programma quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica”;
VISTA la deliberazione del CIPE n. 17 del 9 maggio 2003 recante i criteri di riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate, rifinanziamento legge 208/98 triennio 2003- 2005 (legge finanziaria 2003, art. 61);
VISTA la deliberazione del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004- 2007, che al punto 1.1 prevede l’assegnazione di 207 milioni di euro al finanziamento di interventi nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno, in attuazione del Programma di accelerazione previsto dalla legge finanziaria 2004;
VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emessa dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;
CONSIDERATO che per effetto del riparto tra le regioni delle predette risorse, effettuato in base ai valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato- Regioni, la Sardegna risulta destinataria di 24.840.000,00 euro;
CONSIDERATO che la medesima deliberazione ha determinato di costituire, al fine di orientare la programmazione di tali risorse in coerenza con gli indirizzi della programmazione comunitaria per le aree urbane, un tavolo interistituzionale cui attribuire il compito di definire i criteri e le procedure per la selezione degli interventi, atti ad assicurare l’obiettivo di accelerazione;
CONSIDERATO che il tavolo interistituzionale ha approvato, in data 26 novembre 2004, il documento “Priorità e Criteri per la selezione degli interventi per la riserva FAS Aree Urbane”, trasmesso dal Servizio centrale di segreteria del CIPE con nota prot. 0038450 del 3 dicembre 2004 con il quale:
- individua i criteri generali per l’ammissibilità a finanziamento delle proposte infrastrutturali;
- stabilisce che il 10% del totale delle attribuzioni debba essere destinato al finanziamento di interventi per la pianificazione e la progettazione innovativa per le città e le aree metropolitane;
- propone la modifica del punto 1.1 della delibera CIPE 20/2004, in ordine ai termini concernenti il raggiungimento degli obiettivi di erogazione finanziaria e ai termini per la stipula dell’Accordo di Programma Quadro;
- prevede, al punto 8.b., che per le iniziative di pianificazione e progettazione di tipo innovativo e per investimenti immateriali, i Comuni provvedano ad allegare alle relative proposte una relazione illustrativa degli obiettivi e dei contenuti, una bozza del capitolato e/o dei termini di riferimento per l’eventuale acquisizione di servizi esterni ed il budget di previsione economico-finanziaria.
CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto al punto 11 (i) del citato documento “Priorità e Criteri per la selezione degli interventi per la riserva FAS Aree Urbane”, il tavolo interistituzionale ha approvato un documento concernente gli orientamenti per la selezione dei Piani Strategici per le città e le aree metropolitane, trasmesso dal Servizio centrale di segreteria del CIPE con nota prot. 0040944 del 23 dicembre 2004;
CONSIDERATO che la deliberazione CIPE n. 20/2004 dispone che le Regioni, in accordo con i criteri dettati dal tavolo interistituzionale, selezionano i progetti degli interventi infrastrutturali materiali ed immateriali da finanziare, includendoli in specifici Accordi di Programma Quadro;
TENUTO CONTO che il CIPE, nella seduta del 18 marzo 2005, ha disposto la proroga al 31 marzo 2005 del termine indicato al punto 1.1 della propria delibera
n. 20/2004 per la stipula di Accordi di programma quadro o di Protocolli aggiuntivi
in materia di interventi per le aree urbane;
CONSIDERATO che, nel POR Sardegna 2000 – 2006 nella misura 5.1 “Politiche Urbane” si fa specifico riferimento alla “….promozione di nuove pratiche di governance e pianificazione dello sviluppo urbano…” e che nel Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006 viene individuata un’Azione
5.1.e. con la quale si promuoverà la “….redazione di Piani Strategici nei centri urbani maggiori dell’isola…”, l’Amministrazione regionale ha ritenuto di riservare il 10% della risorsa attribuita alla Sardegna per gli interventi nelle città e nelle aree metropolitane, per un ammontare di € 2.484.000,00, alla pianificazione strategica delle città con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, in coerenza con i
contenuti della programmazione comunitaria vigente ed in linea con gli indirizzi e gli orientamenti maturati in sede di proposta dei nuovi regolamenti comunitari 2007- 2013;
CONSIDERATO che a tal fine si è ritenuto di avviare una procedura di consultazione con i sindaci delle aree urbane di Cagliari e Sassari e dei Comuni di Olbia, Oristano, Nuoro, Iglesias e Carbonia, convocati nella riunione tenutasi a Cagliari il 16.12.2004, mirata alla verifica delle caratteristiche della pianificazione strategica, .;
CONSIDERATO che, in funzione degli adempimenti connessi alla materiale attivazione delle risorse, la Regione Autonoma della Sardegna ha inteso individuare gli interventi infrastrutturali materiali tramite procedura di evidenza pubblica;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 73/cs del 3 febbraio 2005, pubblicata sul
B.U.R.A.S. n° 4 del 7.02.2005, con il quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la selezione degli interventi, strutturato in coerenza con il documento licenziato dal tavolo interistituzionale, mediante il quale sono stati invitati i comuni con una popolazione superiore a 30.000 abitanti ed i raggruppamenti di comuni già formalmente costituiti al 30 novembre 2004 ai sensi del Testo Unico degli Enti Locali e delle normative nazionali, che totalizzano una popolazione complessiva di almeno 50.000 abitanti, a presentare proposte a valere sia sulle risorse della riserva per le aree urbane sia sulle risorse del POR Sardegna 2000 – 2006, misura 5.1 Azione 5.1.d e 5.1.e;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 193/cs del 23.03.05 con cui si approva la graduatoria
VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Autonoma della Sardegna firmata il 21 Aprile 1999;
TENUTO CONTO della documentazione, predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna e allegata al presente Accordo di Programma Quadro nella “Relazione Tecnica” di cui all’Allegato 1;
VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture dei trasporti n. 842 dell’11 marzo 2005, con la quale è stata convocata una riunione finalizzata alla definizione dei contenuti relativa alla predisposizione dell’Accordo di programma quadro a valere sulla “Riserva aree urbane”;
TENUTO CONTO dell’esito della citata riunione del 17 marzo 2005, nel corso della quale sono stati esposti gli interventi infrastrutturali nonché esaminati i
contenuti della pianificazione strategica e di quella per la mobilità, al cui finanziamento partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprie risorse, subordinatamente alla stipula di un atto aggiuntivo al presente Accordo;
VISTA la determinazione n. 193/cs del 22 marzo 2005, emessa dal dirigente del servizio Centri Storici della Direzione generale della Pianificazione Territoriale e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato EE.LL. Finanze ed Urbanistica, con cui si approva la graduatoria risultante dal processo di valutazione;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 194/cs del 24 Marzo 2005 con cui si ripartiscono le risorse POR e le risorse F.A.S. “Riserva aree urbane” relativamente alle infrastrutture ai progetti classificati ai primi quattro posti della graduatoria;
VISTO la determinazione n. 195/cs del 24 Marzo 2005 con cui si ripartiscono ai 10 Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti la quota del 10% delle risorse F.A.S. per la redazione dei “Piani Strategici”;
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e
la Regione Autonoma della Sardegna
STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
“ACCELERAZIONE DELLA SPESA NELLE AREE URBANE”
Articolo 1 Finalità e obiettivi
1. Il presente accordo di programma quadro “Accelerazione della spesa nelle aree urbane”, di seguito chiamato Accordo, è finalizzato alla programmazione ed all’attuazione di iniziative per l’accrescimento della dotazione strutturale e infrastrutturale dei comuni capoluogo e delle reti di città piccole e medie, considerate in quanto componenti importanti della progettazione integrata.
2. L’Accordo, inoltre, recepisce gli obiettivi individuati dal tavolo interistituzionale per la “Riserva aree urbane” del FAS e così identificati:
- accelerazione della spesa per intervestimenti da realizzarsi attraverso la valorizzazione della progettazione comunale più avanzata e un’efficiente calendarizzazione delle erogazioni finanziarie per i singoli interventi;
- sostegno prioritario a interventi di maggiore qualità in termini di rilevanza strategica, valore aggiunto e innovazione da realizzarsi attraverso l’utilizzo degli strumenti di programmazione integrata anche di tipo settoriale, già disponibili a livello comunale e/o/ intercomunale;
- valorizzazione del processo di concertazione tra i diversi livelli di governo e della capacità propositiva delle città e delle istituzioni comunali e del partenariato economico- sociale.
3. Gli interventi e le iniziative finanziati, inoltre, perseguono gli obiettivi e le strategie definite nelle agende di Lisbona e Goteborg e declinati nel Terzo Rapporto sulla Coesione, con particolare riferimento a:
- innovazione ed economia della conoscenza;
- accessibilità e servizi di interesse economico generale;
- ambiente e prevenzione dei rischi;
- contrasto a fenomeni di disagio sociale.
4. I piani strategici mirano alla convergenza locale di politiche delle opere pubbliche, della mobilità, dell’urbanistica, della casa, dei servizi sociali per il welfare, di sostegno all’occupazione, dell’ambiente, ed interessano i contesti territoriali in movimento o in fieri che richiedono di essere governati con politiche di accompagnamento o di ri-orientamento dei processi in atto attraverso il metodo della governance istituzionale multilivello, estesa agli attori rilevanti dell’economia e della società.
I contesti territoriali elegibili individuati rivestono un ruolo particolare rispetto:
- allo sviluppo del grande telaio delle infrastrutture di valenza nazionale ed europea, secondo strategie di mobilità sostenibile;
- al potenziamento delle aree metropolitane e dei sistemi territoriali locali a maggior valore aggiunto nella produzione del reddito “urbano” nazionale al fine del loro riposizionamento competitivo in Europa;
- allo sviluppo del territorio emergente del Mezzogiorno, per il tramite di città e territori capaci di generare effetti significativi di trascinamento della economia e della società locale nelle aree in difficoltà;
- al rafforzamento dei centri urbani strategici per la tenuta delle aree interne;
- alla riconversione dei distretti produttivi tramite azioni di coordinamento tra dismissione, rifunzionalizzazione delle aree industriali e contestuale loro valorizzazione fondiaria, potenziamento dei servizi ICT, riorganizzazione dei sistemi produttivi verso la gestione strategica policentrica con proiezioni europee;
- all’incremento della sicurezza e della vivibilità nelle aree di maggiore degrado sociale o di criticità ambientale.
5. Le premesse, il documento tecnico (All. 1) e le schede intervento (All. 2) formano parte integrante del presente Accordo.
Articolo 2
Quadro attuativo degli interventi infrastrutturali e delle iniziative di pianificazione e progettazione innovativa
1. Le finalità di cui all’art. 1 sono perseguite mediante la realizzazione di un programma di n. 19 interventi, di cui n. 9 infrastrutturali e n. 10 relativi a Piani strategici delle città con oltre 30.000 abitanti, dettagliatamente descritti nelle schede-intervento di cui alla delibera CIPE n. 76/02 (allegato 2), che costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. La successiva tavola 1.a elenca la graduatoria relativa ai 9 interventi infrastrutturali, risultante dalla valutazione delle proposte progettuali pervenute alla Regione Autonoma della Sardegna a seguito di procedura di evidenza pubblica e rispondenti ai criteri di selezione, con l’indicazione del codice-intervento, del soggetto attuatore e del relativo costo di realizzazione.
Tavola 1.a – Progetti per l’accelerazione della spesa nelle aree urbane.
Soggetto Attuatore | Titolo | Costo totale (€) | Finanziamento € | |||
del. CIPE 20/04 | POR Sardegna | Fondi Comunali | Altri finanz. | |||
Comune di Castelsardo | Il contenitore delle chiavi per l'accessibilità | 7.479.413,32 | 7.105.442,65 | 373.970,67 | ||
Riqualificazione | ||||||
funzionale e | ||||||
ambientale dell’asse | 4.000.000,00 | 3.404.400,00 | 595.600,00 | |||
attrezzato | ||||||
Restauro e | ||||||
Recupero del Padiglione | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 0,00 | |||
Torneria e Forge | ||||||
Comune di Carbonia | ||||||
Restauro e Recupero dell’albergo | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | |||
operaio | ||||||
Riqualificazione dell’accessibilità allo spazio | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | |||
pubblico centrale | ||||||
Totale Comune | 9.960.000,00 | 8.864.400,00 | 1.095.600,00 | |||
Carbonia | ||||||
Mediateca del | 10.175.000,00 | 7.575.000,00 | 1.000.000,00 | 1.600.000,00 | ||
mediterraneo | ||||||
Sistemazioni | ||||||
Comune di Cagliari | Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxx | 2.825.000,00 | 2.425.000,00 | 400.000,00 | ||
Totale Comune di Cagliari | 13.000.000,00 | 7.575.000,00 | 2.425.000,00 | 1.400.000,00 | 1.600.000,00 | |
Recupero e | ||||||
riqualificazione ai | ||||||
fini sociali e culturali del | 2.224.797,21 | 2.113.557,35 | 111.239,86 | |||
complesso | ||||||
urbano Lo | ||||||
Quarter- lotto A- | ||||||
Comune di | atelier culturali | |||||
Recupero e | ||||||
Alghero | riqualificazione ai | |||||
fini sociali e | ||||||
culturali del complesso | 6.240.170,79 | 5.916.600,00 | 323.570,79 | |||
urbano Lo | ||||||
Quarter- lotto B - | ||||||
complesso del | ||||||
San Xxxxxxx | ||||||
Totale Comune | 8.464.968,00 | 5.916.600,00 | 2.113.557,35 | 434.810,65 | ||
Alghero | ||||||
TOTALE | 38.904.381,32 | 22.356.000,00 | 11.644.000,00 | 3.304.381,32 | 1600.000,00 |
3. Nella tavola 1.b si indicano i piani strategici che le città al di sopra dei
30.000 abitanti predisporranno al fine di:
- approfondire gli indirizzi e le opzioni di sviluppo, riportando le scelte di merito all’interno di un quadro di riferimento unitario capace di combinare efficacemente obiettivi di valorizzazione economica e di sostenibilità sociale ed ambientale nel contesto urbano;
- allargare il riferimento programmatico all’area vasta contermine, ovvero ai sistemi territoriali di sviluppo, visti come “ambiti di cooperazione socio- economico- istituzionale in cui fare coesione per competere, ovvero per valorizzare l’economia territoriale costituita dall’integrazione delle identità produttive locali”.
Tavola 1.b – Piani strategici delle città sopra i 30.000 abitanti.
Piano strategico | Importo (€) | ||
Delibera CIPE 20/04 | Risorse comunali | Totale | |
Città di Alghero | 200.000,00 | 10.000,00 | 210.000,00 |
Città di Cagliari | 384.000,00 | 19.200,00 | 403.200,00 |
Città di Carbonia | 200.000,00 | 10.000,00 | 210.000,00 |
Città di Iglesias | 200.000,00 | 10.000,00 | 210.000,00 |
Città di Nuoro | 280.000,00 | 14.000,00 | 294.000,00 |
Città di Olbia | 200.000,00 | 10.000,00 | 210.000,00 |
Città di Oristano | 280.000,00 | 14.000,00 | 294.000,00 |
Città di Quartu S.E. | 200.000,00 | 10.000,00 | 210.000,00 |
Città di Sassari | 340.000,00 | 17.000,00 | 357.000,00 |
Città di Selargius | 200.000,00 | 10.000,00 | 210.000,00 |
Totale | 2.484.000,00 | 124.200,00 | 2.598.200,00 |
4. I documenti di progetto propedeutici ai Piani strategici saranno trasmessi ai sottoscrittori dal Soggetto Responsabile dell’Accordo e dovranno contenere ai sensi del punto 5.b del citato Documento “Priorità e criteri per la selezione degli interventi”:
- una relazione illustrativa degli obiettivi, delle azioni e del modello di gestione del Piano;
- il relativo cronoprogramma;
- il budget dettagliato di previsione economico-finanziaria.
Articolo 3
Risorse finanziarie disponibili e destinazione
1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie per l’attuazione del presente Accordo, ammonta ad un totale di € 41.502.581,32 come descritto nella successiva tavola 2 ed adeguatamente dettagliato nelle schede intervento redatte ai sensi della Delibera CIPE n.76/02.
Tavola 2 - Quadro finanziario
FONTE DI FINANZIAMENTO | IMPORTO € |
Delibera CIPE 20/04 “Riserva aree urbane” | 24.840.000,00 |
Risorse Comunali | 3.428.581,32 |
Risorse POR Sardegna misura 5.1 Azione 5.1.d | 11.644.000,00 |
Altre risorse finanziarie – Privati | 1.600.000,00 |
TOTALE | 41.512.581,32 |
2. La disponibilità delle risorse assegnate dalla Delibere CIPE n. 20/04 è vincolata al rispetto dei criteri delineati nei punti 1.1, 6.1, 6.6 e 6.7 della succitata Delibera. Pertanto, in caso di inadempimento da parte dell’Amministrazione Regionale, l’eventuale quota di tali risorse oggetto di decurtazione o di riprogrammazione da parte del CIPE sarà espunta dal quadro finanziario e si procederà alla conseguente rimodulazione dell’accordo, secondo le procedure previste dalla citata Intesa Istituzionale di Programma. L’Amministrazione destinataria delle suddette risorse si impegna a fornire tempestivamente al soggetto responsabile ed ai soggetti firmatari dell’accordo ogni utile notizia circa gli adempimenti di cui alla citata Delibera. Il soggetto responsabile dell’accordo fornirà, in sede di monitoraggio semestrale, le informazioni necessarie per quantificare progressivamente l’ammontare delle risorse oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali.
3. Il trasferimento delle risorse assegnate dal CIPE con la propria deliberazione
n. 20/2004, conformemente con quanto previsto al punto 8 della stessa, è condizionato al corretto inserimento ed aggiornamento dei dati di monitoraggio dell’accordo secondo quanto stabilito dall’allegato 4 alla delibera CIPE n. 17/2003.
4. Il trasferimento delle risorse per gli interventi di cui alla precedente tavola 1.b è subordinato alla trasmissione dei documenti di cui al comma 4 dell’Articolo 2;
5. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli interventi previsti dal presente accordo non siano realizzabili, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi contenute nella citata Intesa Istituzionale di Programma.
6. Le risorse CIPE eventualmente revocate sono ugualmente riprogrammate, per concorde volontà dei soggetti sottoscrittori, ovvero in conformità alla procedura di riprogrammazione prevista dalla citata Intesa Istituzionale di Programma.
7. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 8 del D.P.R 20 aprile 1994, n. 367, ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera b), ultimo periodo, aggiunto con l’articolo. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61.
Articolo 4
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo
1. Ciascun soggetto sottoscrittore si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
a) a fornire al Xxxxxxxx responsabile dell’Accordo tutte le informazioni in proprio possesso necessarie per l’adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente atto ed in particolare per l’espletamento delle funzioni di monitoraggio dell’attuazione;
b) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento di cui alle delibera CIPE 76/2002 e riportate nell’Allegato 2 del presente Atto integrativo;
c) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
d) ad attivare e utilizzare appieno ed in tempi rapidi, coerentemente con quanto disposto nei precedenti articoli, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Atto integrativo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di xxxxxxx, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del responsabile dell’attuazione del presente Atto integrativo.
Articolo 5
Responsabile dell’attuazione dell’Accordo
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente accordo viene individuato quale responsabile dell’attuazione l’xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Direttore Generale della Direzione Generale della Pianificazione Territoriale Urbanistica e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato Enti Locali , Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Il responsabile dell’Accordo ha il compito di:
a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
b. governare il processo complessivo di realizzazione delle azioni/interventi ricompresi nell’Accordo, coordinando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
c. promuovere di concerto con i responsabili dell’attuazione le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo;
d. assicurare, da parte dei Responsabili dell’attuazione, il completo inserimento dei dati aggiornati nelle schede implementate
nell’Applicativo Intese, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
e. inviare al SPSTI, entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno - a partire dal primo semestre successivo alla stipula -, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell’accordo, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla citata Circolare sulle procedure di monitoraggio;
x. xxxxxxxxx, in caso di ritardo, inerzia o inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;
g. segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l’inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dall’art. 8 dell’Intesa Istituzionale di Programma;
h. esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell’Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Comitato istituzionale di gestione, di cui al citato art.8 dell’Intesa Istituzionale di Programma, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
i. provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all’Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall’articolo 9 del presente Accordo.
Articolo 6
Il responsabile del singolo intervento
1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi infrastrutturali oggetto del presente Accordo di Programma Quadro, i soggetti firmatari dell’Accordo individuano, quale soggetti responsabili dei singoli interventi, i "responsabili unici di procedimento" (indicati specificamente nelle schede allegate) che ad integrazione delle funzioni previste dall'art.8 del DPR 21.12.99, n.554 (regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.1994 n.109 e successive modificazioni), svolgono, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti:
a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;
c. monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti dai soggetti che hanno sottoscritto le schede di intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell’APQ gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l’attuazione;
d. compilare con cadenza almeno semestrale le schede di monitoraggio degli interventi, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, e trasmetterla al Responsabile dell’Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte,
l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive.
Articolo 7
Inerzie, ritardi e inadempienze
1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. l'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il responsabile dell’Accordo di Programma Quadro invita il soggetto al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l’inadempimento, è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato, al soggetto responsabile dell’Accordo le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza il responsabile dell’Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato Paritetico, formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato Paritetico propone al Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa per la relativa decisione le misure più efficaci da adottare in relazione agli accertati inadempimenti.
7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscono in modo insoddisfacente, il Comitato Istituzionale di Gestione attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
Articolo 8
Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’Accordo.
1. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più dei soggetti partecipanti all’accordo sottoscritto, in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato di attuazione su segnalazione del responsabile
dell’accordo quadro o su si tanza di uno dei soggetti interessati dalla
controversia o anche d’ufficio, convoca le parti in conflitto per l’esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all’osservanza dell’accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Comitato di attuazione rimette la questione al Comitato istituzionale di gestione.
Articolo 9 Disposizioni generali
1. Le economie a valere sulle risorse del presente APQ , ai sensi della vigente normativa, derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente accordo e opportunamente accertate dal Soggetto responsabile dell’accordo stesso in sede di monitoraggio semestrale, sono riprogrammate in conformità alla procedura prevista dalla citata Intesa Istituzionale di Programma, così come aggiornata dal punto 3.7 della deliberazione CIPE n. 20 del 29 settembre 2004.
2. Le schede intervento implementate nell’Applicativo Intese ed incluse in allegato al presente accordo ai sensi della Delibera CIPE 76/02, riportano l’indicazione del soggetto pubblico attuatore che assicura la veridicità delle informazioni in esse contenute.
3. L’accordo ha durata fino al completamento degli interventi, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell’Intesa di cui all’articolo
11 della stessa Intesa, previa approvazione da parte del Comitato Istituzionale.
4. Qualora l’inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo Quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.
5. Alla scadenza dell’Accordo o allorquando se ne presenti la necessità, il Comitato Paritetico su segnalazione del soggetto responsabile dell’Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate.
Per il Ministero dell’Economia e Finanze
Il Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale Xxx. Xxxx Xxxxxxxx
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Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Direttore della Direzione Generale per la Programmazione e i Programmi Europei
Ing. Pietroantonio Isola
………………………………………………………………. Per la Regione Autonoma della Sardegna
Il Direttore Generale della Presidenza Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
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Il Direttore del Centro Regionale di Programmazione Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
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Il Direttore della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia
Xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxx
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Roma, 30 marzo 2005