CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA ADIBITA A CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE LA PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE/RISTORAZIONE – CONCESSIONE_ CONTRATTO
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Allegato 2)
Repertorio n. Raccolta n.
CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA ADIBITA A CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE LA PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE/RISTORAZIONE – CONCESSIONE_ CONTRATTO
L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno ( ) del mese di , in una sala del Palazzo Comunale di Empoli,
Avanti a me, dott. ------------------- Notaio in iscritto
presso il Collegio Notarile di ,
tra i Signori:
1) …........................., nato a ….................. il , domiciliato e residente per la carica nella sede
municipale, non in proprio ma nella sua in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Empoli, codice fiscale e partita IVA del Comune 01329160483, in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. del 18.08.2000, n° 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - giusto decreto sindacale n° …........ del ;
2) …..........................., in qualità di …............. di …......................, con sede legale in
…............................ CF ….................. e P. Iva ;
PREMESSO CHE:
-il Comune ha esperito apposito avviso pubblico per l’affidamento in concessione del Chiosco di Piazza Ristori, a seguito del quale è risultato aggiudicatario/a il Sig./la ditta/la società ecc
…………………;
-con determinazione n. ………….. del …………. è stata approvata l’aggiudicazione a favore del concorrente firmatario della presente concessione,
- e che occorre quindi passare alla stipula del contratto.
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i Comparenti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Empoli (di seguito denominato anche Concedente), come sopra rappresentato, conferisce in concessione amministrativa a ………………………. (di seguito denominato anche Concessionario) che, come sopra rappresentata, accetta, l’area denominata “Chiosco di Piazza Ristori” appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, da adibire alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico-ristorazione. Il canone è soggetto ad IVA in quanto l'attività di concessione del bene immobile è esercitata nell'esercizio di impresa e l'attività posta in essere dal futuro concessionario si configura come attività commerciale.
Il Lotto in concessione è uno spazio complessivo di mq. rappresentato al CF del Comune di Empoli
al Foglio di Mappa …. particella , così come identificato nella planimetria allegata al presente atto
con la lettera A).
Art. 2 - DESTINAZIONE DEL CHIOSCO E DELL'AREA
I locali hanno una destinazione d'uso commerciale (locali in categoria C1). Per tutta la durata della
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concessione il Concessionario è tenuto a servirsi del chiosco esclusivamente per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico-ristorazione.
L’attività non è trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione; non è possibile la subconcessione ovvero la cessione del ramo d'azienda per i primi 6 anni della concessione a decorrere dalla data del presente contratto.
Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni d’ordine pubblico ed alle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di esercizi pubblici e a tutte le norme regolamentari in materia di inquinamento acustico.
Per tutto quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni di cui al seguente art. 6 ed art. 7.
E’ fatto espresso divieto, pena decadenza, di installazione di slot machine e di attività di sala giochi.
ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in anni 12, rinnovabile per ulteriori 12 anni, a norma delle disposizioni di cui all'art. 55 della LRT n° 62 del 23/11/2018 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.
Qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all’Ente concedente apposita richiesta scritta mediante nota X.X. xxxxxx 0 (xxx) mesi prima della scadenza. L’Ente concedente procederà con specifica determinazione dirigenziale alla presa d'atto del caso a condizione che ci sia ancora iscrizione al registro imprese quale impresa attiva.
Alla scadenza del rinnovo, la concessione, decade di diritto senza necessità di nessun preavviso.
E’ fatta comunque salva la possibilità dell’Amministrazione di prorogare la durata per il periodo
strettamente necessario a svolgere le procedure per la riassegnazione dell’area.
Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, nessuna indennità di accessione, per eventuali lavori eseguiti, sarà dovuta dall’Ente concedente al concessionario uscente.
Alla scadenza del contratto, l’immobile sarà rilasciato in normale stato di manutenzione, libero e
sgombro da ogni cosa non ricompresa nel verbale di cui al successivo art. 4.
La riconsegna del Lotto in concessione dovrà avvenire con il perfetto funzionamento degli impianti tecnologici.
Alla scadenza della concessione si procederà alla restituzione del deposito cauzionale pari ad € 6.000,00 depositato in data a garanzia del contratto in sede di partecipazione alla selezione.
Art. 4 - CONSEGNA DELL'AREA
Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente l'area ed il fabbricato in concessione, di accettarla nello stato di diritto e di fatto in cui si trova e di averne preso la consegna con la sottoscrizione del verbale sottoscritto in contraddittorio tra le parti di cui a seguire.
In particolare, il predetto Lotto in concessione è quindi concesso nelle condizioni di fatto esistenti ed indicate nel verbale preliminare di sopralluogo del …........ (cfr. allegato lett …..). Pertanto, al momento della sottoscrizione del presente atto, il concessionario dichiara di avere visitato dei locali e delle aree, dei quali riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni di cui al verbale preliminare di sopralluogo di cui sopra, nonché l’idoneità dello stesso all'uso convenuto dalle parti. Il concessionario si impegna a riconsegnare i locali in adeguate condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dei locali dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del citato verbale di sopralluogo preliminare e risultare per iscritto dal verbale stesso.
Il Concessionario è costituito custode del bene oggetto del presente contratto.
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Art. 5 - CANONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il canone annuo per la concessione in uso dell'area ammonta ad Euro , oltre iva al 22%
per un totale di con decorrenza dal mese della sottoscrizione del contratto o, in caso di
accordo tra le parti, dal mese del verbale di sopralluogo con contestuale consegna dei locali di cui al precedente art. 4.).
Il pagamento del canone di concessione avverrà in rate , con scadenza 30-31 di ogni mese.
Il canone annuo sarà aggiornato nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente. Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze convenute costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la causa, la messa in mora del concessionario.
Il protratto e reiterato mancato pagamento del canone di concessione produrrà ipso iure la decadenza della concessione.
ARTICOLO 6- Manutenzione e spese per l’uso dell’immobile- Oneri in carico al Concessionario
Il concessionario ha l’obbligo di:
1) dare attuazione al progetto tecnico architettonico ed il progetto d'impresa, oggetto di valutazione al fine dell'aggiudicazione della gara;
2) garantire la custodia, il controllo, la gestione in buono stato di manutenzione e la pulizia
dell’area affidata in concessione;
3) esercitare l’attività commerciale secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali in materia ed applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge nei confronti del personale dipendente;
4) provvedere a tutti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria all’utilizzo dell'immobile e dell’area in concessione in via esclusiva, fatta eccezione per quelli di manutenzione straordinaria edili strutturali che restano in capo al Comune.
5) di usufruire dei beni consegnati obbligandosi ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l’Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per la mancata osservanza degli stessi;
6) a non apportare migliorie o interventi all'immobile senza la necessaria autorizzazione comunale;
Sono interamente a carico del conduttore le spese relative a fornitura dell'acqua, di energia elettrica, di gas metano, le spese telefoniche, le spese per servizio di nettezza urbana, le tasse pubblicitarie, i canoni per servizio di vigilanza, ogni e qualsiasi spesa o tassa presente e futura relativa all'esercizio dell'attività della parte conduttrice. Sono a carico del conduttore anche le spese per gli allacci l’attivazione di ogni utenza.
Con riguardo all'assicurazione, il concessionario comunica di aver costituito e fornito apposita copia all’ente concedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di concessione la seguente polizza assicurativa per responsabilità civile per fatti o atti derivanti dalla gestione e dall’uso dell’immobile n° … rilasciata da ….... ed una Polizza Rischio locativo incendio ed atti vandalici. La polizza deve avere la stessa durata della concessione ovvero debitamente rinnovata dal
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concessionario. E’ escluso ogni eventuale diritto di rivalsa dell’assicurazione nei confronti del Comune di Empoli.
Art. 7 Divieti in carico al Concessionario- Ispezioni e Controlli
Al fine di evitare speculazioni commerciali in vigenza della graduatoria, eventuali trasformazioni, fusioni, nonché la modifica della compagine dei soci, dovranno essere autorizzate dall'A.C. E’ fatto divieto assoluto al concessionario di subconcedere a terzi l’uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione per i primi 6 anni.
Il Comune concedente, nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ha la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, verifiche e controlli sul rispetto delle previsioni contrattuali ed in generale sull’attività svolta dal concessionario in riferimento all’uso dell'area data in concessione.
Art. 8 Revoca- Decadenza della concessione
La concessione può essere revocata con conseguente decadenza della concessione nei seguenti casi:
- mancata attuazione in tempi congrui non superiori a mesi 6 del progetto tecnico architettonico e del progetto d'impresa, oggetto di valutazione al fine dell'aggiudicazione della gara;
- protratto e reiterato mancato pagamento del canone di concessione;
- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non conforme al
progetto di gestione presentato ai fini dell’aggiudicazione;
-il concessionario abbia subconcesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi;
- installazione di slot machine e di attività di sala giochi;
- per la perdita dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione per la quale la concessione è rilasciata.
L’avvio del procedimento di revoca /decadenza è comunicato al concessionario con specifico avviso. L’avvenuta decadenza della concessione è dichiarata dall’amministrazione concedente previa contestazione degli addebiti e previa valutazione delle eventuali controdeduzioni presentate.
L’Ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul bene, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di sei mesi senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.
Art. 9 Recesso
Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta,
trasmessa con raccomandata A.R. da inviarsi all’Ente concedente con un preavviso di 3 mesi.
Art. 10 Domicilio del Concessionario
A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario
elegge domicilio legale ………………………………
Art. 11 Foro competente
Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.
Art. 12 Privacy
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Il soggetto firmatario con la firma del presente documento dichiara di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono in materia di privacy e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica; si dichiara in possesso e comunque disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.
Art. 13 Spese
Tutte le spese relative alla sottoscrizione del presente contratto, ivi incluse quelle notarili, sono in carico al concessionario .La presente concessione viene registrata e trascritta a spese del concessionario.
Formule di firma
Luogo ……………………………….…………. Data ………………………..……………..
Ente Concedente Concessionario
Il Notaio:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, la
……………………………..., a mezzo del suo legale rappresentante,
dichiara di approvare specificatamente gli articoli
…………………………. sopra riportati