Contratto di Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e di Informativa sulla Privacy
Modello AMAD0028 Ed.01/2019
Contratto di Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile
CAR
(Contractor’s All Risks)
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
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Valido per tutte le Sezioni Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia: importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro e che rimane a carico. dell'Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Nota Informativa: documento che AXA MPS Xxxxx deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative all’impresa di assicurazione e informazioni relative al contratto (sull’impresa di assicurazione, sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte, sui costi, sconti e regime fiscale, altre informazioni).
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto: la quota di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l’assicurazione.
Scheda di polizza: il documento di polizza in cui sono individuati: le cose assicurate, le garanzie, le somme assicurate ed i massimali, i limiti di indennizzo, il premio ed altri elementi contrattuali.
Società : AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
Data ultimo aggiornamento del presente documento: gennaio 2019
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
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Contractor’s All Risks Condizioni di Assicurazione
Mod. AMAD0028 Ed.01/2019
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
PRESENTAZIONE
Polizza “AXA MPS CAR” assicura i danni materiali e diretti che un’opera può subire durante la fase di costruzione secondo il principio “All Risks”, salvo le esclusioni riportate in polizza. La polizza prevede inoltre un indennizzo per risarcimenti a titolo di Responsabilità Civile per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere.
La polizza si compone della “Scheda di Polizza” (Mod. AMAD0028/04) nella quale sono individuate le garanzie operanti, le somme assicurate ed i relativi premi e delle presenti Condizioni di Assicurazione con la descrizione delle garanzie e le relative Condizioni.
Le Somme Assicurate ed i Massimali sono quelli risultanti nella scheda di polizza.
GARANZIA
SEZIONE
CAR
I – Danni alle Cose All Risks
II - Responsabilità Civile verso terzi Responsabilità Civile
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Sezione I – Danni alle Cose
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l’esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall’assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.
L’obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l’importo delle franchigie convenute, nei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.
Art. 2 – Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell’applicazione delle franchigie stabilite per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.
Art. 3 – Delimitazione dell’assicurazione
La Società non è obbligata ad indennizzare:
a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti od in
contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione dei diritti altrui;
b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate;
c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
i) i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato;
La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative condizioni particolari:
j) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo;
k) le opere e gli impianti preesistenti;
l) i costi di demolizione e di sgombero;
m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
n) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
o) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.
Art. 4 – Somma Assicurata – Variazioni di Rischio – Assicurazione Parziale
La somma assicurata alla partita 1) della scheda di copertura deve corrispondere all’inizio dei lavori:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dal committente e deve essere aggiornata durante il corso dell’opera in modo che il valore alla fine dei lavori corrisponda a tutti i costi di:
- lavori a corpo
- lavori a misura
- prestazioni a consuntivo
- lavori in economia
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l’appalto oggetto dell’assicurazione.
Il contraente è obbligato pertanto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:
- gli importi pagati all’Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali;
- gli importi per eventuali perizie suppletive e compensi per variazione del progetto originario.
b) in caso di assenza del contratto di appalto, all’importo pari al prezzo stimato che l’opera avrà al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali, manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l’opera, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata che dovrà quindi comprendere tutti i costi di:
- lavori a corpo
- lavori a misura
- prestazioni a consuntivo
- lavori in economia
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l’opera oggetto dell’assicurazione.
Se durante il corso dell’opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.
Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo la parte dell’importo che deve essere assicurato, la Società indennizza unicamente i danni in proporzione alla parte suddetta.
Art. 5 – Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento del premio
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all’Art. 4) delle Condizioni di Assicurazione devono essere comunicati alla Società entro i tre mesi successivi ad
ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e fino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all’Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento del rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all’Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società; del qual premio la Società ha in ogni caso diritto.
Art. 6 – Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro
I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società sempre ché tali ricostruzioni costituiscono parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.
I costi inerenti a modifiche, aggiunte e miglioramenti non sono comunque indennizzabili.
Sezione II – Responsabilità Civile verso Terzi
Art. 7 – Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a termini di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell’assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II.
Art. 8 – Definizione di sinistro
Agli effetti della limitazione di massimale e dell’applicazione della franchigia stabilita per ogni sinistro, intendendosi per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Art. 9 – Delimitazione dell’assicurazione Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendente alla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
d) Le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile
L’assicurazione non comprende:
e) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l’Appaltatore, il Committente o qualsiasi altra Ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
f) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell’esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia
configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
g) i danni causati da natanti o aeromobili;
h) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l’esecuzione dei lavori;
i) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione dei diritti altrui;
j) i danni da polvere;
k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
l) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
m) i danni da furto;
n) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti.
Solo mediante espresso richiamo nella scheda di copertura delle relative condizioni particolari, sono assicurabili:
o) Pluralità di assicurati – Responsabilità Civile Incrociata;
p) I danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento ed a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.
Art. 10 – Gestioni delle controversie – Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella scheda di copertura per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale processo.
La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Condizioni valide per entrambe le sezioni
Art. 11 – Delimitazione causale dei rischi La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato
d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, ovvero campi elettromagnetici ;
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. L’assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni – totali o parziali – della costruzione.
Art. 12 – Delimitazione temporale dei rischi
La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione, né per i danni che, pur essendosi verificati durante
gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi di assicurazione coperti.
Art. 13 – Periodo di copertura
L’assicurazione decorre dalla data fissata nella scheda di copertura, e comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.
L’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di copertura; in caso di esistenza del contratto di appalto l’assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda di copertura.
In ogni caso l’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
La validità della presente polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di copertura per la costruzione delle opere.
Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.
Il premio dell’eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l’opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.
Art. 14 – Cessazione, interruzione, sospensione della costruzione
In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione l’Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società.
La Società si riserva di concordare con l’Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.
Art. 15 – Ispezione delle cose assicurate
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, i documenti e progetti relativi al rischio.
Art. 16 – Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.
Art. 17 – Denuncia dei sinistri – Obblighi dell’Assicurato L’Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:
a) darne immediata notizia alla Società;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto è possibile, a limitare l’entità del danno;
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l’avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro
8 giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quanto stabilito all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l’Assicurato è tenuto ad informare
immediatamente anche l’autorità di Polizia.
Art. 18 – Clausola arbitrale - Controversie
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto si derime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno , con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.
I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere l’accordo.
Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.
Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Le pronunce degli arbitri di parte e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.
Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all’Assicurato.
Art. 19 – Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la Sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell’accordo diretto tra le parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.
Art. 20 – Facoltà di recesso
Avvenuto il sinistro ed anche prima di liquidare l’indennizzo, qualunque sia l’importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l’indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto interessate al sinistro, con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso, esercitata da qualsiasi delle Parti, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
L’articolo non ha effetto per le opere per le quali esista l’obbligo dell’assicurazione, per le garanzie prestate dalla presente polizza, nel contratto d’appalto.
Art. 21 – Onere della prova
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico del Contraente il quale intenda far valere un diritto all’indennizzo o al risarcimento.
Art. 22 – Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
Art. 23 – Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza - Onere per imposte e tasse
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato, ma con l’intervento del Contraente all’atto del pagamento.
Sono a carico del Contraente gli oneri per le imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione ed all’esecuzione della polizza.
Art. 24 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni, da parte dell’Assicurato/Contraente dovranno essere fatte per iscritto all’indirizzo di AXA MPS Danni o dell’Intermediario. Eventuali comunicazioni da parte di AXA MPS Danni saranno indirizzate al domicilio indicato dal Contraente/Assicurato sulla scheda di polizza
Art. 25 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Filiale cui è assegnata la polizza. Resta fermo il disposto di cui all’art. 33 lett.u) lett.u) del DLGS 206/2007.
Art. 26 – Rinvio alle norme di legge – Glossario
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge ed i termini convenzionali indicati nel Glossario contenuto nella Nota Informativa
Art.27 – Rivalsa
La Società si avvale del diritto di rivalsa ai sensi dell’art.1916 c.c.
Art. 30 – Restrizioni internazionali – Inefficacia del contratto
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Condizioni Particolari (operanti solo se espressamente richiamate sulla scheda di polizza)
1 – Danni causati da errori di progettazione e di calcolo
Sono indennizzabili i danni causati da errori di progettazione e di calcolo.
2 – Impianti ed opere preesistenti
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla partita 2, i danni materiali agli impianti ed opere preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti sul luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell’assicurazione.
Non si considerano impianti ed opere preesistenti le cose assicurabili in partita 1 e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l’esecuzione dei lavori.
Per tale estensione e per ogni sinistro lo scoperto o la franchigia ed il limite di massimo di risarcimento sono pari a quelli fissati in polizza.
3 – Costi di demolizione e di sgombero
Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla partita 3.
4 – Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino
all’importo massimo stabilito in polizza, in percento dell’importo indennizzato per detto sinistro. Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all’importo di cui all’Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione per la partita 1 od al punto 3 dell’allegato per l’assicurazione del macchinario, dei baraccamenti e delle attrezzature di cantiere per la partita 4, anche l’importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.
5 – Manutenzione
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previsti negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione.
Il periodo di manutenzione ha la durata indicata in polizza con inizio alle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.
6 – Manutenzione estesa
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previsti negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione.
Il periodo di manutenzione ha la durata indicata in polizza con inizio alle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione e di calcolo.
7 – Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere
L’assicurazione del macchinario, dei baraccamenti e delle attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza.
8 – Pluralità di Assicurati – Responsabilità civile incrociata
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto dall’Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.
Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all’Art. 9 comma c) delle Condizioni di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all’Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I – partite 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.
9 – Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno
Sono risarcibili i danni causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate, nell’ambito dei massimali stabiliti alla SEZIONE II.
Resta tuttavia a carico dell’Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto, fissato in polizza, in percento dell’indennizzo dovuto con il minimo fissato in polizza.
10 – Vincolo
La condizione di Vincolo è operante solo se richiamata nella scheda di polizza. La presente polizza è vincolata, relativamente alla sezione I “Danni alle Cose”, a tutti gli effetti a favore dell’ente che ha erogato il finanziamento (Vincolatario) indicato nella scheda di polizza e pertanto la Società è obbligata a:
a. riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua opposizione;
b. mantenere detto vincolo invariato anche sulle polizze che sostituiscono la presente;
c. non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso scritto del
Vincolatario, che il Contraente riconosce unico legittimato ai fini della liquidazione del danno;
d. comunicare tempestivamente all'Assicurato o al Vincolatario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento del premio o delle rate di premio e considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna al destinatario della lettera di comunicazione predetta;
e. accettare l'eventuale pagamento del premio o della rata di premio da parte del Vincolatario;
f. non apportare alla polizza alcuna variazione se non con il consenso scritto del Vincolatario nonché comunicare a questi ogni circostanza che menomasse o potesse menomare la validità dell'assicurazione
Xxxxxxxx speciali aggiuntive (sempre operanti)
1 – Maggiori costi per trasporti aerei
La garanzia viene estesa ai maggiori costi per i trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro di € 10.000,00, e per l’intero periodo di assicurazione dell’1% della somma assicurata alla partita 1, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabili a termini della SEZIONE I - DANNI ALLE COSE.
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato il 20% dell’importo indennizzabile a tale titolo.
2 – Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato
A parziale deroga dell’Art. 11 comma a) delle Condizioni di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e di sabotaggio organizzato, fermo restando le altre esclusioni dell’Art. 11 lettera a) sopra menzionato.
La Società e l’Assicurato hanno facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.
Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell’indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 20% sull’ammontare del danno con il minimo di € 1.500 (salvo diversa pattuizione in polizza) e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro, somma superiore all’importo di € 155.000.
Il premio imponibile addizionale è pari al 5% del premio di polizza.
3 – Interruzione della costruzione assicurata – Rischi di giacenza
In deroga all’ultimo capoverso dell’Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione viene stabilito quanto segue:
La Società, durante il periodo specificato con apposita appendice di polizza, è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causati da incendio, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore in genere.
Restano ferme le franchigie stabilite in polizza per il periodo di costruzione.
La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.
4 – Delimitazione della garanzia in zone sismiche
Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia attenuti nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per la costruzione in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l’applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.
5 – Misure antincendio Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono
indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell’opera assicurata sono stati, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d’opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.
6 – Scavo aperto
Sono indennizzabili i danni alla trincea aperta fino ad una lunghezza massima di scavo di metri 1000 per singolo cantiere.
7 – Cantieri costieri od in prossimità di corsi d’acqua
La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:
1. prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
2. trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.
8 – Variazioni del fondo fluviale, lacustre x xxxxxx
Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre x xxxxxx, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo ed i danni comuni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.
9 – Transito ed attracco di natanti
Non sono indennizzabili i danni alle cose assicurate causati da transito o attracco di natanti in genere.
10 – Lavori su opere ed impianti preesistenti
I danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla partita 2 di polizza causati da lavori di sottomurazioni, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale.
11 – Gallerie
Sono esclusi i costi:
1. di rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
2. di riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
3. di pompaggio di acquee sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acquee;
4. di consolidamento e compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l’acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
5. per qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio risarcibili a termini di legge.
12 – Uso di materiale esplosivo
In caso di impiego di materiale esplosivo sono comunque esclusi i danni cagionati a terzi entro un raggio di metri 200 dal fornello di mina.
13 – Falde freatiche
Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.
14 – Strade, ferrovie, opere in terra
Qualora l’Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:
1. di riparazione dei danni di erosione alle scarpate e ad altre superfici livellate;
2. di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
3. di isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.
Sono comunque esclusi le perdite ed i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero in mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, drenaggi, tombini.
15 – Oneri fissi
Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.
L’esclusione non è operante se, una volta che la Società abbia autorizzato per iscritto l’inizio della riparazione del danno, il ritardato impiego o l’inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori.
16 – Danni a raccolti, boschi e colture
Non sono risarcibili i danni materiali o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l’esecuzione delle opere.
17 – Condutture sotterranee
Sono risarcibili i danni materiali e diretti causati a cavi sotterranei preesistenti e/o altre condutture sotterranee solo se, prima dell’inizio dei lavori, l’Assicurato ha chiesto alle Autorità competenti le informazioni necessari circa l’esatta posizione di tali condutture.
Tale garanzia viene prestata, per ogni sinistro, con uno scoperto del 20% dell’importo risarcibile con il minimo di € 1.000, che rimane a carico dell’Assicurato (salvo diversa pattuizione in polizza).
18 – Fabbricati in aderenza
La Società risponde, nei limiti previsti dalla SEZIONE II di polizza, dei danni ai soli fabbricati aderenti elencati in polizza e non interessati direttamente dai lavori assicurati.
Tale garanzia viene prestata, per ogni sinistro, con uno scoperto del 20% dell’importo risarcibile con il minimo di € 1.500 che rimane sempre a carico dell’Assicurato.
19 – Coassicurazione e delega
L’assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nel riparto allegato alla Polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra Parte unicamente per tramite della Società all’uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell’atto relativo.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell’esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall’Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici, con altra propria rilasciata in loro nome.
- L’impegno di tutte le Coassicuratrici risulta dalle firme apposte sull’apposito allegato.
- La firma della Direzione delle Delegataria, apposta per mandato dalle Coassicuratrici anche in loro nome e per conto, rende valida ad ogni effetto la presente polizza.
- L’impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi “Estratti di Polizza” da esse firmati ed allegati alla presente oppure dall’Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.
20 – Valuta estera
La garanzia è prestata per il controvalore in Euro dell’importo assicurato espresso nella moneta precisata in polizza; pertanto il premio e gli eventuali sinistri sono pagati al controvalore in Euro dei rispettivi importi espressi nella suddetta moneta al cambio vigente al momento del pagamento; il Contraente si impegna a versare alla Società, in caso di sinistro, il conguaglio di premio qualora il cambio vigente al momento del pagamento del sinistro sia superiore a quello fissato per il pagamento del premio.
21 – Fondazioni Non sono risarcibili i danni derivanti da difetti o cedimenti delle fondazioni.
22 – Variazione di progetto
E’ fatto obbligo all’Assicurato, pena la decadenza dal diritto all’indennizzo, avvertire la Società per qualsiasi variazione che si intende effettuare rispetto al progetto esecutivo a base del contratto di appalto onde concordare con la Società stessa le nuove condizioni di copertura.
23 – Danni per apertura al traffico
L’Assicurato deve adottare tutte le misure necessarie previste da leggi, regolamenti, contratto di appalto e da richieste specifiche del committente o del Direttore dei lavori per la prevenzione dei danni a o da terzi ed a o da veicoli in transito.
24 – Estensione ai danni di interruzione di esercizio
La Società, a parziale deroga di quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione, risarcisce alle sole aziende erogatrici di pubblici servizi, i mancati incassi dei canoni a seguito dei danni materiali e diretti provocati a condutture ed impianti sotterranei e subacquei, linee elettriche, telefoniche e telegrafiche fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro e con un massimo di
€ 15.000,00 per tutta la durata della polizza, ferme restando le delimitazioni tutte già previste per la garanzia R.C.T.
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato l’importo di € 1.000,00 (salvo diversa pattuizione in polizza).
Data ultimo aggiornamento del presente documento: gennaio 2019
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 800 231
187. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA o AXA MPS Danni”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
− riassicurazione e coassicurazione;
− prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
− adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
− analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
− gestione e controllo interno;
− attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
− valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
− attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
− utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
− utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
− servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
− valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Danni e di terzi a cui tali dati saranno comunicati5.
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici. 5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA MPS Xxxxx, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” , in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
− comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
− effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
− attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
− realizzare ricerche di mercato;
− effettuare indagini statistiche;
− proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
− inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
− comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Danni o che collaborano con essa;
− tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all’estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di “fasi” (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l’assicurazione in sede di conclusione del contratto.
7 Cfr. nota 2.
In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:
− invio di materiale pubblicitario,
− vendita diretta,
− compimento di ricerche di mercato,
− comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
− inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati. Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA MPS Xxxxx, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità
Modalità d’ uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AXA MPS Danni - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA MPS Xxxxx, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
− assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
− società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
− società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
− ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA MPS Xxxxx avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’interessato.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio .
Per l’esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Xxxx Xxxxxxx, 9 – 00000 Xxxx
c.a. Data Protection Officer - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx.
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx-xxx.xx
AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (Xxxxxx), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582, Partita IVA: 01068311008, Capitale Sociale € 00.000.000 i.v., Tel.: +39 06 51760.1, Fax: x00 00 00000000. Sito Internet: xxx.xxx-xxx.xx, e-mail: info@axa- xxxxxxxx.xx, PEC: axampsdanni@ xxxxxxxxx.xx. Ufficio Gestione Sinistri e Liquidazioni: Xxxxxxx Xxxxxxx 000 Xxxx Xxxxxxxxx 00000, Xxxxxxx Xxxx Sud, Tel.: 000 000 000. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
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