CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI MACCHINE UTENSILI
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI MACCHINE UTENSILI
maggio 2022
art. 1) CONTRATTO 1.1. (Applicabilità delle condizioni generali. Legge regolatrice) – Le presenti condizioni generali di vendita di macchine utensili si applicano, secondo il caso, sia ai contratti tra parti che abbiano sede in Italia sia ai contratti tra parti che abbiano sede in stati diversi. Le clausole che, per la materia disciplinata, si riferiscono a contratti tra parti che abbiano sede in stati diversi non si applicano ai contratti tra parti che abbiano sede in Italia. Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana ed, in particolare, i contratti tra parti aventi la loro sede in stati diversi sono disciplinati dalla Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci, dell’11 aprile 1980 (qui di seguito, per comodità, abbreviata C.V.). |
1.2. (Definizioni) - Il termine "macchina" si riferisce a qualsiasi macchinario, anche diverso dalle macchine utensili, nonché a linee di macchine e ad impianti; il termine "merce" comprende, oltre alle macchine, componenti, parti di macchinario, prodotti finiti e qualsiasi altro bene materiale. |
1.3. (Formazione del contratto) - L'accettazione, da parte del compratore, dell'offerta o della conferma d'ordine del venditore, anche quando essa avvenga con la semplice esecuzione del contratto mediante comportamento concludente, comporta l'applicazione al contratto delle presenti condizioni generali. Esse potranno essere derogate solo per iscritto dalle parti, ed anche in tal caso le presenti condizioni generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono espressamente accettate per iscritto dal venditore. L'eventuale inizio di esecuzione del contratto da parte del venditore, in assenza di specifica accettazione scritta delle condizioni contrattuali proposte dal compratore, difformi da quelle contenute nella proposta del venditore, non implica adesione alle stesse. |
1.4. (Oneri del compratore in vista del contratto) - Qualora, con il contratto, le parti intendano demandare al venditore l’esecuzione di attività o lavori presso la sede del compratore o in eventuale diverso luogo di destinazione della merce, è onere del compratore indicare al venditore, al più tardi con l’accettazione dell’offerta o della conferma d’ordine e in ogni caso prima o, al più tardi, contestualmente alla conclusione del contratto, ogni disposizione di legge o di regolamento e/o ogni provvedimento amministrativo applicabile a detti lavori e attività nel luogo previsto per la loro esecuzione. E’ altresì onere del compratore (a) compiere tutte le attività prescritte dalla normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro ed informare per iscritto il venditore dei relativi esiti, anche in materia di individuazione dei rischi connessi ad eventuali interferenze tra lavorazioni, delle misure da attuarsi per eliminare o ridurre al minimo detti eventuali rischi nonché degli eventuali costi necessari a tal fine, con la relativa stima, nonché (b) mettere a disposizione del venditore ogni informazione o documento prescritti dalla normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro. E ciò al più tardi con l’accettazione dell’offerta o della conferma d’ordine e in ogni caso prima o, al più tardi, contestualmente alla conclusione del contratto. Resta inteso che in caso di eventuali mancanze del compratore rispetto a quanto sopra previsto il venditore non sarà in alcun modo responsabile per l’inosservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi applicabili. Il compratore sarà tenuto a mantenere indenne il venditore da ogni danno che il venditore medesimo, o il suo personale, dovessero subire, anche a fronte di pretese di terzi, a causa di dette mancanze. |
1.5. (Modifiche al contratto) - Eventuali modifiche al contratto, proposte dal compratore, comporteranno una modifica dello stesso solo se accettate per iscritto dal venditore. |
art. 2) DISEGNI E DOCUMENTI DESCRITTIVI 2.1. (Dati non impegnativi) - I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunci pubblicitari, illustrazioni e listini dei prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui essi sono espressamente previsti nel contratto. |
2.2. (Disegni, documenti, informazioni tecniche, software del venditore) - Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica o software, relativi alla fabbricazione o al montaggio dell'impianto o del macchinario o di altre merci, nonché quelli relativi a parti degli stessi, ed ogni altro disegno, documento, informazione tecnica o software del venditore, rimessi al compratore prima o dopo la stipulazione del contratto, rimangono di esclusiva titolarità del venditore. Tali disegni, documenti, informazioni tecniche o software non possono essere sfruttati per fini extracontrattuali dal compratore, o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto del venditore. |
2.3. (Disegni, documenti, informazioni tecniche, software del compratore) - Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica o software, relativi alla fabbricazione o al montaggio dell'impianto o del macchinario o di altre merci, nonché quelli relativi a parti degli stessi, ed ogni altro disegno, documento, informazione tecnica o software del compratore, rimessi al venditore prima o dopo la stipulazione del contratto, non potranno essere sfruttati per fini extracontrattuali dal venditore, o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso del compratore nei limiti in cui essi: a) siano coperti da un brevetto o da un altro diritto di proprietà industriale o intellettuale del compratore; ovvero b) abbiano carattere segreto, ed inoltre il compratore abbia espressamente manifestato al venditore per iscritto la propria volontà di riservarsene il diritto di sfruttamento esclusivo. |
art. 3) PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 3.1. (Prezzi) - I prezzi delle merci si intendono sempre Xxxxxx Xxxxxxxx, escluso l'imballaggio, conteggiato separatamente. Nell’eventualità in cui, successivamente alla conclusione del contratto e fino alla sua completa esecuzione, si siano verificati, per qualsivoglia causa o circostanza, aumenti nel costo dei materiali o della manodopera tali da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo delle merci, il Venditore ha il diritto di ottenere una revisione del prezzo della compravendita (di seguito “Revisione del Prezzo”): fermo che la Revisione del Prezzo può essere accordata soltanto per la differenza che eccede il decimo. Qualora, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di Revisione del Prezzo formulata dal Venditore, l’Acquirente non aderisca a detta richiesta, il Venditore avrà la facoltà di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta all’Acquirente. Qualora invece l’Acquirente aderisca alla richiesta di determinare la Revisione del Prezzo formulata dal Venditore, le parti si incontreranno per convenirne l’ammontare. Nei casi in cui (a) l’Acquirente non abbia aderito alla richiesta del Venditore di Revisione del Prezzo ed il Venditore non abbia esercitato la facoltà di risolvere il contratto; ovvero (b) entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Venditore dell’adesione dell’Acquirente della richiesta di revisione del prezzo, il Venditore e l’Acquirente non si siano accordati sull’ammontare della Revisione del Prezzo il Venditore potrà agire in giudizio per far determinare l’ammontare della Revisione del Prezzo sulla base degli aumenti nel costo dei materiali e/o della manodopera: ferma l’esigibilità del prezzo della merce convenuto al momento della conclusione del Contratto. |
3.2. (Termini e condizioni di pagamento) - Il prezzo della merce, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore, si intendono netti al domicilio del venditore. Il compratore é tenuto ad effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze convenute, anche se non ha ancora avuto la possibilità di esaminare la merce. L'inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera il venditore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza, e gli dà la facoltà di procedere all'incasso anticipato dell'intero credito, sempre che egli non preferisca risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale, e salvi i maggiori danni, le somme fino allora versate dal compratore. |
3.3. (Pagamenti in caso di inadempimento del venditore) - Il compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti del venditore se non é in regola con i pagamenti; eventuali inadempimenti del venditore non consentono al compratore di sospendere o ritardare i pagamenti. Il compratore potrà tuttavia fare valere l'inadempimento del venditore qualora abbia previamente depositato presso primaria banca una somma che per tutto il periodo della controversia rimanga almeno pari alla somma a) delle quote di prezzo già scadute e b) agli interessi di moratori sulle medesime calcolati secondo il tasso previsto al successivo art. 3.4; ed a condizione che la medesima banca si sia obbligata irrevocabilmente anche nei confronti del venditore a pagare direttamente a quest'ultimo le somme presso di essa depositate, nella misura in cui siano dichiarate dovute al venditore da un provvedimento giudiziale o arbitrale esecutivo. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, il compratore fermi restando gli interessi moratori ex art. 3.4. pagherà al venditore una penale che, salvi i maggiori danni, é sin d'ora convenuta in una ulteriore somma pari all'interesse precisato all'art. 3.4. delle presenti condizioni generali, applicato su ogni somma ancora dovuta al venditore, per tutto il periodo della controversia. |
3.4. (Ritardo nei pagamenti) - Ritardi nei pagamenti rispetto alle date stabilite comporteranno l'addebito automatico di interessi, senza necessità di richiesta alcuna, nella misura del tasso previsto dal paragrafo A dell'appendice 1, oltre alla esclusione della garanzia ex art. 7, sino alla regolarizzazione dei pagamenti in sofferenza. |
art. 4) PROPRIETÀ' 4.1. (Trasferimento della proprietà) - Le merci passano di proprietà al momento della consegna al compratore. |
4.2. (Riserva di proprietà) - In caso di pagamenti dilazionati, le merci consegnate restano di proprietà del venditore sino all'integrale pagamento del prezzo. Il compratore si impegna a fare quanto necessario per rendere effettiva la riserva di proprietà, nella forma più estesa a favore del venditore; egli si impegna, altresì, a collaborare con il venditore nelle misure necessarie per la protezione del diritto di proprietà del venditore. Il venditore é autorizzato a compiere, a spese del compratore ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile ad ogni terzo la riserva di proprietà. |
4.3. (Divieto di atti di disposizione) - Il compratore non può rivendere, cedere, costituire in garanzia la merce acquistata senza averne prima pagato integralmente il prezzo al venditore, al quale devono essere immediatamente rese note, a mezzo di lettera raccomandata, le procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito dette merci. |
4.4. (Effetti della violazione degli obblighi relativi al presente articolo) - In caso di violazione delle obbligazioni del compratore previste nel presente articolo, il venditore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le somme già pagate e salvi gli ulteriori danni. |
art. 5) CONSEGNA 5.1. (Incoterms) - Ogni riferimento a termini commerciali (Xxxxxx Xxxxxxxx, FOB, CIF, ed altri) contenuto nel contratto o nelle presenti condizioni generali si intende riferito agli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto, con le integrazioni o le deroghe previste nelle presenti condizioni generali nonchè quelle eventualmente concordate per iscritto tra le parti nel contratto. |
5.2. (Resa della merce) - Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Xxxxxx Xxxxxxxx: ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal venditore. Quando dal contratto non risulti chiaro il termine di resa della merce o si ometta di indicare tale termine, si farà riferimento all'INCOTERM più prossimo alle condizioni di resa anche sommariamente convenute, e qualora sussistesse incertezza tra due o più INCOTERMS, ugualmente compatibili con il contratto, si applicherà quello che comporta una minore estensione dei rischi e dei costi per il venditore, con le deroghe eventualmente previste per iscritto dalle parti. Se, in base al contratto, il trasporto debba essere curato dal compratore, questi farà in modo che il corriere da lui incaricato del trasporto metta a disposizione e consegni al venditore, su richiesta del medesimo, tutta la documentazione che dovesse risultare necessaria per quest’ultimo a fini doganali o fiscali. |
5.3. (Passaggio dei rischi) - I rischi passano al compratore secondo quanto stabilito negli INCOTERMS. Il venditore non risponde in nessun caso del perimento o il danneggiamento della merce avvenuto dopo il passaggio dei rischi. Il compratore in nessun caso é liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento della merce avviene dopo il passaggio dei rischi. |
5.4. (Proroghe del termine di consegna) - La data di consegna sarà automaticamente prorogata di un termine pari al ritardo del compratore nell’adempimento degli obblighi di seguito previsti: a) pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta dal compratore a titolo di acconto; e b) apertura da parte del compratore del credito documentario eventualmente convenuto, conformemente al contratto. Parimenti, quando il compratore od altro soggetto da esso designato debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per l’approntamento della merce, il termine di consegna delle merci sarà automaticamente prorogato di un periodo pari al ritardo nell’effettuazione della comunicazione. In caso di modifiche della merce, convenute tra le parti successivamente alla data di conclusione del contratto, il termine di consegna sarà automaticamente prorogato del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche. |
5.5. (Permessi di importazione ed altre autorizzazioni. Conformità alla legge) - Il compratore garantisce che la merce può essere liberamente importata e si impegna formalmente al pagamento totale della stessa, anche se all’atto dell’importazione nel paese di destinazione saranno intervenute limitazioni o divieti a tale proposito. Il compratore terrà a proprio carico, e manterrà indenne il venditore, da ogni imposta, tassa, onere o dazio applicato alla merce acquistata o comunque dovuto in ragione dell’esportazione, dell’importazione e/o della vendita nel proprio paese o in quello diverso di destinazione della merce. Ove per l’esportatore della merce siano necessarie autorizzazioni amministrative del Paese del venditore, i termini di consegna convenuti saranno automaticamente prorogati del tempo necessario per il rilascio di tali autorizzazioni. Il compratore dichiara che la merce è conforme ad ogni disposizione di legge, regolamento o provvedimento amministrativo vigente applicabile, nel proprio paese o nel diverso paese di destinazione della merce, all’importazione e alla vendita della merce medesima. In nessun caso il venditore potrà essere ritenuto responsabile per eventuali non conformità a dette disposizioni di legge, regolamenti o provvedimenti amministrativi. |
5.6. (Obbligo del venditore di consegnare la merce) - I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del venditore e comunque con un congruo margine di tolleranza. In caso di ritardo della consegna per colpa del venditore, il compratore dopo aver provato di aver subito un danno per causa di esso, potrà chiedere a titolo di compenso ed a tacitazione di qualsiasi altro diritto o pretesa, un indennizzo nella misura massima dello 0,5% sul valore della parte di fornitura arretrata per ogni settimana di ritardo, a partire dal ventesimo giorno dalla data di consegna convenuta; questa penalità non potrà comunque superare il 5% di detto valore. |
E' inteso che il compratore potrà risolvere il contratto solo dopo che sia stata raggiunta la suddetta penalità del 5% del valore della merce, e solo relativamente alla parte non consegnata, e in ogni caso non prima di aver comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale sua intenzione al venditore, ed avergli accordato un nuovo termine di almeno 30 giorni dal ricevimento di tale lettera raccomandata; entro tale termine di 30 giorni il venditore potrà utilmente consegnare tutta la merce specificata nella comunicazione del compratore e non ancora consegnata, senza dover alcun ulteriore compenso o indennizzo oltre alla citata penale del 5%, nei limiti in cui si provi che essa é dovuta. Ciò varrà anche in caso di consegne ripartite, in relazione alle quali, in deroga all’art. 73 della C.V., é in particolare inteso che in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto del compratore di risolvere il contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. |
La ritardata consegna di merci, quando ciò non escluda o impedisca il normale impiego della macchina, non viene considerata come ritardo della fornitura nel suo complesso. l venditore potrà consegnare tutta la merce o solo parte di essa anticipatamente; in caso di consegna anticipata, il venditore conserva, sino alla data prevista per la consegna, il diritto di consegnare eventuali parti mancanti, di fornire nuova merce in sostituzione di altra non conforme già consegnata, nonché di porre rimedio ad ogni difetto di conformità della merce. E' esclusa in ogni caso qualsiasi responsabilità del venditore per eventuali danni relativi a consegne anticipate. |
5.7. (Obbligo del compratore di prendere in consegna la merce) - Il compratore é sempre tenuto a prendere in consegna la merce, anche in caso di consegne parziali ed anche quando la merce venga consegnata prima della data di consegna stabilita o successivamente a tale data, purché non sia decorso il termine per la risoluzione del contratto previsto dall'art. 5.6. ed il compratore abbia osservato le procedure ivi previste per la risoluzione del contratto. Qualora il compratore non abbia tempestivamente preso in consegna la merce, per cause non imputabili al venditore, la consegna si considererà comunque effettuata nella data prevista anche agli effetti del passaggio dei rischi e della decorrenza della garanzia e il compratore sopporterà tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore diventerà immediatamente esigibile. Il venditore inoltre potrà: a) immagazzinare la merce a rischio, pericolo, e spese del compratore; ovvero: b) spedire la merce, in nome e per conto, ed a spese del compratore, alla sede di quest'ultimo. Il compratore pagherà inoltre al venditore una penale pari allo 0,5% del valore della merce, per ogni settimana di ritardo a decorrere dal giorno previsto per la consegna, fatti salvi gli ulteriori danni. |
5.8. (Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti) - Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del venditore e del compratore, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti ed infortuni ad impianti di produzione del venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità, ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti che rendano temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. Il venditore, venuto a conoscenza dell'impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole al compratore l'esistenza dell'impedimento e, dove ciò non sia già implicito nel tipo di impedimento, i probabili effetti di esso sull'obbligo di consegna. Analogamente, il venditore comunicherà al compratore il venir meno dell'impedimento. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente art. 5.8., né il compratore né il venditore potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura. |
art. 6) PROVE DI COLLAUDO 6.1. (Oggetto e modalità delle prove di collaudo presso il venditore) - L'eventuale collaudo presso il venditore riguarderà la verifica della conformità della macchina, ai sensi dell'art. 7 delle presenti condizioni generali, ed avverrà secondo le modalità eventualmente stabilite dalle parti; in mancanza, il collaudo si terrà secondo le modalità usualmente adottate dal venditore. Il collaudo avverrà presso lo stabilimento del venditore, salvo questi non preferisca designare un altro luogo. La data prevista per il collaudo sarà comunicata al compratore con un preavviso sufficiente a consentire al personale del compratore di presenziarvi. Il compratore potrà assistere a proprie spese al collaudo. Il collaudo deve ritenersi effettuato con esito positivo: a) se il compratore presenzia al collaudo, in caso di non specifica contestazione per iscritto, nel verbale di collaudo degli eventuali difetti di conformità della macchina, durante o immediatamente dopo la conclusione del collaudo o b) se il compratore dichiari di non volere assistere al collaudo, o comunque non vi presenzi, qualora non risultino dall'eventuale verbale di collaudo redatto dal venditore eventuali difetti di conformità della macchina. |
Quando il collaudo abbia invece esito negativo, il venditore rimedierà ai difetti di conformità risultanti dal verbale del collaudo. Qualora le modifiche introdotte per rendere conforme la macchina siano rilevanti, il collaudo potrà essere ripetuto, se il venditore vi consente, e si terrà con le stesse modalità e conseguenze del primo. I termini di consegna si intendono prorogati di un periodo paria quello necessario per apportare le modifiche, ovvero, in caso di secondo collaudo, di un periodo pari a quello intercorrente tra il primo ed il secondo collaudo. L'eventuale secondo collaudo avrà per oggetto la sola verifica dello specifico difetto di conformità della macchina risultante dal verbale del primo collaudo; il compratore non avrà in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti esorbitanti dall'oggetto del collaudo, appena indicato. Xxxx eventuali collaudi o verifiche successivi al secondo si applicheranno le stesse norme sopra previste, ma con l'oggetto più ristretto che risulta dal verbale del collaudo precedente. |
6.2. (Messa in funzione presso il compratore) - Quando ciò sia stato espressamente convenuto per iscritto tra le parti, si procederà alla messa in funzione della macchina presso il compratore. La messa in funzione presso il compratore riguarderà: a) la verifica dell'avvenuta eliminazione degli eventuali difetti di conformità della macchina che risultino dal verbale dell'ultimo collaudo presso il venditore; b) la verifica dell'esecuzione, secondo quanto pattuito, del montaggio o dell'installazione, quando essi siano stati effettuati dal venditore. |
La messa in funzione della macchina deve ritenersi effettuata con esito positivo in caso di non specifica contestazione per iscritto, nel verbale di messa in funzione, degli eventuali difetti di conformità della macchina o dei difetti di esecuzione del montaggio o dell'installazione, durante o immediatamente dopo la conclusione della messa in funzione; il compratore non avrà in ogni caso diritto di contestare l'esistenza di difetti diversi da quelli oggetto delle verifiche indicate alle precedenti lettere a) e b). Quando il montaggio o l'installazione della macchina non devono essere eseguiti dal venditore, il compratore deve ultimarli prima della data prevista per la messa in funzione. Il compratore dovrà comunicare al venditore la data della messa in funzione con un preavviso sufficiente a consentire al personale del venditore di presenziarvi. Salvo diverso accordo tra le parti, il compratore dovrà organizzare la messa in funzione in modo tale che si tenga non oltre 30 giorni dalla data di arrivo della macchina presso il luogo di destinazione: diversamente, a tale data, la messa in funzione deve ritenersi effettuata con esito positivo. Quando il montaggio o l'installazione della macchina devono essere eseguiti dal venditore, la messa in funzione della macchina sarà effettuata al termine di tale montaggio o installazione. Quando il compratore non consente l'effettuazione della messa in funzione della macchina, o comunque se tale messa in funzione non si tiene entro 30 giorni dall'ultimazione del montaggio o dell'installazione (o per ritardo del compratore nell'organizzare tempestivamente la messa in funzione o perché il venditore ritiene che non siano stati adeguatamente effettuati i necessari collegamenti e predisposto quant'altro é necessario per la messa in funzione, ovvero per qualsiasi altro motivo non imputabile a grave inadempimento del venditore) le prove di collaudo devono ritenersi effettuate con esito positivo. |
In ogni caso il compratore predisporrà in tempo utile tutto quanto é necessario o utile per la regolare effettuazione della messa in funzione alla data stabilità. Tutte le spese comunque necessarie per l'esecuzione della messa in funzione presso il compratore saranno a suo carico; ad eccezione di quelle necessarie per la partecipazione dei tecnici del venditore alla medesima. |
6.3. (Effetti delle prove di collaudo e della messa in funzione) - Il compratore decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità e vizi della macchina che secondo diligenza avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo o con la messa in funzione della macchina, a meno che non siano stati specificatamente contestati per iscritto i difetti di conformità della macchina o i vizi nel verbale di collaudo o nel verbale di messa in funzione, durante o immediatamente dopo i collaudo o la messa in funzione. |
art. 7) GARANZIA 7.1. (Conformità delle macchine) - Nei termini previsti dal presente articolo, il venditore si impegna a consegnare macchine conformi al pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all'uso al quale servono abitualmente macchine dello stesso tipo. In deroga all’art. 35.2-b) della C.V. in nessun caso il venditore é tenuto a consegnare una macchina idonea ad un uso particolare, salvo che ciò non sia espressamente convenuto tra le parti per iscritto. Quando il compratore richiede la fornitura di una macchina con variazioni di qualunque tipo ed entità rispetto alla macchina riportata nel catalogo del venditore (o, comunque, richiede la fornitura di una macchina personalizzata), egli dovrà comunicare per iscritto al venditore i disegni, i documenti tecnici, i dati ed ogni altra istruzione, essendo inteso che il venditore sarà tenuto a consegnare una macchina conforme a tali variazioni solo se esse sono state confermate per iscritto dal venditore. Per i pesi é ammessa una tolleranza fino ad un massimo di ± 10% calcolata sulla macchina standard, non attrezzata. E' esclusa ogni garanzia per la merce diversa dalle macchine. |
7.2. (Estensione della garanzia) - Il venditore non risponde di difetti di conformità della macchina e dei vizi derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi; il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità e dei vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nella macchina, fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi. Il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità della macchina e dei vizi dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua (ad es.: guarnizioni, cinghie, spazzole, fusibili, ecc.). |
l venditore parimenti non risponde dei difetti di conformità delle macchine e dei vizi causati dalla non osservanza delle norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un cattivo uso o trattamento della macchina. Neppure egli risponde per i difetti di conformità e i vizi che dipendono da un errato uso della macchina da parte del compratore oppure dall'avere egli eseguito modifiche o riparazioni senza il preventivo consenso scritto del venditore. Nel caso di macchine spedite smontate, che debbano essere montate dal venditore, ogni garanzia si considera decaduta qualora il montaggio presso il compratore non venga effettuato direttamente dal venditore o almeno sotto il controllo di suo personale specializzato. In nessun caso il venditore é responsabile per difetti di conformità e vizi che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al compratore. Il venditore non garantisce l'inesistenza di pretese o di diritti fondati sulla proprietà industriale o intellettuale di terzi, relativi alla macchina o alla documentazione comunicata al compratore. E' esclusa in ogni caso la responsabilità del venditore per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni. |
7.3. (Durata della garanzia) - Quando non é convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso il compratore, la presente garanzia ha la durata prevista dal paragrafo B dell'appendice 1 a partire dalla data di consegna. Quando invece é convenuto tra le parti che si debba tenere la messa in funzione presso il compratore, la presente garanzia ha la medesima durata ma a decorrere dalla data di messa in funzione della macchina presso il compratore e, in ogni caso, non più di quanto previsto dal paragrafo C dell'appendice 1 a partire dalla data della consegna della macchina. Orari di lavoro della macchina superiori a quanto previsto dal paragrafo D dell'appendice 1 porteranno proporzionali riduzioni del periodo di garanzia. La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina. |
7.4. (Denuncia dei difetti di conformità) - Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, il compratore, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina al venditore specificandone in dettaglio per iscritto la natura; entro 15 giorni da quando egli l'ha scoperto o avrebbe potuto scoprirlo mediante un accurato esame e test della macchina. In nessun caso la denuncia del difetto di conformità o del vizio potrà comunque essere validamente fatta successivamente alla data di scadenza dei termini di garanzia riportati al precedente art. 7.3. o di quelli altrimenti convenuti tra le parti. Gli stessi termini di decadenza qui riportati valgono, anche nel caso previsto dall’art. 43.2 della C.V. per la denuncia di eventuali pretese o diritti di terzi, relativi alla macchina, se la garanzia ad essi relativa non è esclusa dalle presenti condizioni generali o dalle parti. Il compratore decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che il venditore richieda o se, avendo il venditore fatto richiesta di restituzione del pezzo difettoso a proprie spese, il compratore ometta di restituire tale pezzo entro un breve termine dalla richiesta. Le disposizioni degli artt. 40 e 44 della C.V. non saranno applicabili in nessun caso. |
7.5. (Riparazioni o sostituzioni) - In seguito a regolare denuncia del compratore, effettuata ai sensi dell'art. 7.4., il venditore eseguirà l'obbligazione di garanzia con le riparazioni e la sostituzione delle parti difettose o viziate. Per l'esecuzione dell'obbligazione di garanzia il venditore potrà a sua scelta: a) eseguire o far eseguire da terzi le riparazioni e/o sostituzioni, con spese di viaggio, vitto e alloggio a carico del compratore; b) far eseguire le riparazioni e/o le sostituzioni dal compratore, fornendogli le relative istruzioni ed eventualmente fornendogli gratuitamente, franco fabbrica del venditore, o rimborsandogli le parti di ricambio. |
7.6. (Limitazione di responsabilità del venditore) - Salvo dolo o colpa grave del venditore, l'eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà comunque superare la quota di valore della macchina relativa alla parte difettosa. La garanzia di cui al presente articolo é assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del venditore comunque originata dalle merci fornite; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore. |
art. 8) PRESTAZIONI DI PERSONALE 8.1. (Lavori da eseguire) - Quando sia stato convenuto tra le parti l'invio di personale, il personale del venditore potrà essere adibito soltanto ai lavori previsti nel contratto. |
8.2. (Obblighi del compratore) - Il compratore si obbliga a facilitare in ogni modo il lavoro del personale del venditore, ed a far sì che questo lavoro possa iniziare immediatamente dopo il suo arrivo in loco e possa proseguire senza interruzione fino al termine. In particolare, ma non solo, il compratore si obbliga a: - ultimare tutti i lavori occorrenti, di qualsiasi natura, prima dell'inizio dei lavori da parte del personale del venditore, anche adottando ogni misura necessaria per garantire che detti lavori siano svolti nel rispetto della normativa di legge o regolamentare e/o dei provvedimenti amministrativi applicabili ai lavori medesimi in materia di sicurezza e protezione dei luoghi di lavoro; - tenere pronti gli allacciamenti (luce, energia, acqua, ecc.) come pure gli apparecchi e gli attrezzi occorrenti, inclusi i mezzi di sollevamento e di trasporto interno; - predisporre locali muniti di chiusura per la custodia degli attrezzi e degli indumenti del personale del venditore nelle immediate vicinanze del posto di lavoro; - predisporre in loco le parti da montarsi, assicurandone una completa protezione; - fornire adeguata assistenza linguistica al personale del venditore; - tenere pronto ogni opportuno personale ausiliario; - garantire in ogni momento l'incolumità dei tecnici del venditore. Il compratore garantisce l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento relative alle seguenti materie, inclusa ogni disposizione applicabile nel luogo dove debbano svolgersi le attività del personale del venditore: - sicurezza e protezione del luogo di lavoro; - assicurazione e protezione sanitaria per i lavoratori stranieri; - visto in entrata e in uscita e permanenza provvisoria del personale del venditore nel territorio di svolgimento delle attività di detto personale. |
8.3. (Altri obblighi del compratore) - Il compratore si obbliga inoltre: - a fornire al personale del venditore i pasti di mezzogiorno alle stesse condizione condizioni od al costo del proprio personale e, in mancanza di una mensa interna o convenzionata, ad indicare un'alternativa di comodo accesso; - reperire al personale del venditore vitto e alloggio nelle vicinanze del posto di lavoro e, in mancanza di tale possibilità, a fornire un adeguato mezzo di trasporto. |
8.4. (Responsabilità per danni) - Restano a carico del compratore i danni causati al o dal personale del venditore durante la sua permanenza presso il compratore. Il compratore stipulerà inoltre a favore del venditore e/o del suo personale, un'adeguata polizza di assicurazione sugli infortuni. |
8.5. (Spese) - Sono a carico e saranno pagate direttamente dal compratore tutte le spese necessarie per l'adempimento delle sue obbligazioni, previste dagli artt. 8.2, 8.3. e 8.4. come pure: - le spese per i viaggi giornalieri dall'alloggio al luogo di lavoro. Qualora il tempo impiegato per tali viaggi (andata e ritorno) superi la durata di 1 ora, il tempo eccedente verrà calcolato secondo quanto previsto per le ore di viaggio; - le spese per assistenza medica e ospedaliera e per medicine, in caso di malattia o incidente al personale del venditore; - le spese per l'eventuale viaggio di ritorno, con ogni mezzo di trasporto, a seguito di grave malattia o morte di parenti stretti del personale; in caso di degenza ospedaliera dovrà comunque essere corrisposto l'intero "pocket money"; parimenti saranno corrisposte direttamente dal compratore le spese per eventuale viaggio di ritorno, con ogni mezzo di trasporto, del personale a seguito di grave malattia, o della salma in caso di decesso del medesimo. - le spese di viaggio (andata e ritorno) in Italia per vacanza dopo un periodo di permanenza all’estero non inferiore a quanto convenuto. |
8.6. (Compensi) - L'entità dei compensi (con indicazione dei differenti importi a seconda del carattere ordinario o straordinario della prestazione) e le condizioni per il rimborso delle spese di viaggio/vitto e alloggio, eventuale trasferta, ecc. vengono stabilite dalle parti (vedi Allegato 1). |
8.7. (Fogli di presenza) - Il compratore firmerà il foglio di presenza di cui sarà eventualmente munito il personale del venditore, al fine del rilievo delle ore di lavoro effettuate da tale personale. In assenza della firma del compratore, farà fede inter partes il foglio presenze firmato dal personale del venditore. |
art. 9) PEZZI DI RICAMBIO 9.1. Quando ciò sia espressamente pattuito nel contratto, il venditore fornirà al compratore, a pagamento e nei termini e alle condizioni convenute tra le parti, i pezzi di ricambio di cui il compratore abbia ragionevolmente bisogno per l'uso della macchina . I pezzi di ricambio saranno forniti al prezzo di listino del venditore di volta in volta in vigore al momento dell'ordine del compratore: in mancanza di listino ad un prezzo concordato dalle parti. Salvo quanto diversamente stabilito nel contratto, per pezzi di ricambio si intendono i pezzi di ricambio prodotti esclusivamente dallo stesso venditore e, pertanto, la presente clausola non si applicherà a quelle parti di ricambio che sono prodotte da terzi o anche da terzi. Se, in base al contratto, il venditore ha assunto l’obbligo di fornire al compratore pezzi di ricambio prodotti da terzi o anche da terzi, tale obbligo è subordinato alla condizione che detti pezzi di ricambio sia di facile reperibilità per il venditore. |
art. 10) REGOLE FINALI 10.1. (Testo facente fede) - Qualora il contratto sia redatto in più lingue farà fede il testo in lingua italiana. |
10.2. (Clausole nulle) - L’eventuale invalidità parziale di una clausola non comporterà l’invalidità dell’intera clausola, e l’invalidità di singole clausole non comporterà l’invalidità dell’intero contratto. |
10.3. (Titoli) - Il titolo delle presenti condizioni generali, nonché i titoli degli articoli delle stesse hanno solo valore indicativo e non comportano una limitazione di quanto negli stessi previsto. |
10.4. (Cessione del contratto) - Il contratto non potrà essere ceduto da una delle parti senza il consenso scritto dell'altra. |
art. 11) COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE 11.1. (Foro competente) - Per ogni controversia derivante dal contratto o ad essa collegata sarà esclusivamente competente il foro del venditore; tuttavia, in deroga a quanto precede, il venditore avrà sempre la facoltà di adire il foro del compratore. Luogo e data.......................................................... Firma del venditore Firma del compratore ................................. ............................ |
ll compratore dichiara espressamente di conoscere ed accettare tutte le clausole delle Condizioni Generali di Vendita di Macchine Utensili dell'UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e di approvare specificatamente quelle di cui agli articoli: 1.4. (Oneri del compratore in vista del contratto), 3.1 (Prezzi), 3.2. (Termini e condizioni di pagamento), 3.3. (Pagamenti in caso di inadempimento del venditore), 3.4. (Ritardo nei pagamenti), 5.3. (Passaggio dei rischi), 5.4. (Proroghe del termine di consegna), 5.5. (Permessi di importazione ed altre autorizzazioni. Conformità alla legge) 5.6. (Obbligo del venditore di consegnare la merce), 5.7 (Obbligo del compratore di ricevere la merce), 6.1. (Oggetto e modalità delle prove di collaudo presso il venditore), 6.2. (Messa in funzione presso il compratore),
6.3. (Effetti delle prove di collaudo e della messa in funzione), 7.1. (Conformità delle macchine), 7.2. (Estensione della garanzia), 7.4. (Denuncia dei difetti di conformità), 7.5. (Riparazioni o sostituzioni),
7.6. (Limitazione di responsabilità del venditore), 8.4. (Responsabilità per danni), 11 (Composizione delle controversie).
Il compratore, firma
....................................................................
APPENDICE 1
(da completarsi e da firmare dalle parti)
Articoli delle Condizioni Generali | |
A - Tasso degli interessi di mora | 3.4.....................................................% annuo |
B - Periodo di garanzia per il materiale originale e per le parti sostituite o riparate | 7.3..................................................... mesi |
C - Proroga massima del periodo di garanzia | 7.3..................................................... mesi |
D - Durata settimanale di utilizzazione della macchina | 7.3..................................................... ore/ settimana |
Il venditore, firma Il compratore, firma
......................................... ........................................
ALLEGATO 1
CONDIZIONI PER LE PRESTAZIONI TECNICHE ALLA CLIENTELA
1. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO IN LOCO:
Ferrovia: Secondo tariffe F.S. Aereo: Secondo tariffe IATA.
Automezzo: Secondo tariffe ACI, per automezzi di media cilindrata e percorrenza di 20.000 km/anno. Altri mezzi: Taxi, auto a noleggio, ecc. a piè di lista.
2. TRASFERTA:
Per ogni giornata fuori sede per conto del venditore €
3. TARIFFE PER LE PRESTAZIONI DEL PERSONALE:
3.1 Ora di lavoro normale. €
3.2. Per ognuna delle prime due ore straordinarie feriali eccedenti le 8 ore giornaliere. €
3.3. Per ogni ora eccedente le 10 ore in giornata feriale e per ogni ora di lavoro festivo. €
3.4. Sabato, domenica o giorno festivo di attesa inoperosa a disposizione del cliente. €
I.V.A. esclusa
4. NOTE:
La trasferta si intende suddivisa in 4 parti uguali: 2 relative al pernottamento e una per ognuno dei 2 pasti della giornata. Si intendono valide per località che consentono normali condizioni di vitto ed alloggio; per località notoriamente onerose o particolarmente disagiate potranno essere applicati i corrispondenti adeguamenti da concordarsi tra le parti.
Ogni frazione di ora viene fatturata come ora intera (anche straordinaria e festiva).
La scelta del tipo di personale tecnico compete al fornitore così come la scelta del mezzo di trasporto si intende a discrezione dello stesso.
La manovalanza, gli aiuti, gli attrezzi di qualunque genere e qualsiasi materiale occorrente agli operatori s'intendono a carico del cliente.
Le tariffe di cui sopra si intendono per lavori in condizioni ambientali normali; per lavori da effettuare in ambienti o località di particolare disagio o pericolo verrà applicata una maggiorazione da concordare in precedenza.
APPENDICE N. 2 ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI MACCHINE UTENSILI
CLAUSOLA ARBITRALE
Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di escludere l’applicazione dell'art.11 delle Condizioni Generali di Vendita di Macchine Utensili dell’UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e convengono invece la seguente clausola arbitrale:
"Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di X. xxxxxxx*, da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale nazionale" della Camera Arbitrale
Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri. Gli arbitri (l'arbitro unico) decideranno (deciderà) in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale".
II venditore, firma II compratore, firma
..................... .....................
Data .....................
Per specifica approvazione della clausola arbitrale sopra riportata Firma del compratore.
.........................
OPPURE
Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di escludere l'applicazione dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Vendita di Macchine Utensili dell’UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE e convengono invece la seguente clausola arbitrale:
“Tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento. di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento”
II venditore, firma II compratore, firma
..................... .....................
Data.....................
Per specifica approvazione della clausola arbitrale sopra riportata Firma del compratore.
.........................
Sottoscrivere solo in calce alla clausola arbitrale prescelta. La seconda formulazione potrà essere scelta per deferire in arbitrato controversie per contratti tra parti che abbiano sede in stati diversi.
In caso di scelta per la prima formulazione, precisare se si intende deferire le eventuali controversie ad un collegio di tre arbitri ovvero ad un arbitro unico. In mancanza di precisazione si intende che la controversia è deferita ad un collegio di tre arbitri.