CONTRATTO DI APPALTO N° 60/2019 - SS CIG: 7982396191
XXXXXXXXX XX XXXXXXX Xx 00/0000 - XX CIG: 7982396191
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Novellara, lì --/--/2019 Fra i sottoscritti signori:
- XXXXXXX XXXXX, nato il 21/06/1982 a Correggio (RE) e ivi residente in xxx Xxxxxx 00/X (X.X. XXXXXX00X00X000X), il quale interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. (P.I. 02460240357), con sede in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, x. 00 - Xxxxxxxxxxx -
x
- xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nato il xx/xx/xxxx a xxxxxxxxx (xx), residente in xxxxxx
(xx) xxx xxxxxxxx xx (X.X. xxxxxxxxxxx), il quale interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di xxxxxxxxxxxx della Società xxxxxxxxxxxxxx (X.X. xxxxxxxxxxx e P.I. xxxxxxxxx), con sede legale in Comune di xxxxxxxxxxxxxxx (xx), Xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx -
XXXXXXXX
- che, con xxxxx xxx xxxxxxxx del xx/xx/xxxx si approvava l’indizione di una gara di appalto per la “Fornitura di Sacchetti biodegradabili per la gestione del servizio di raccolta differenziata del rifiuto organico porta a porta nei Comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l.”, a mezzo di procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo a base di gara pari Euro 220.500,00 (IVA di legge esclusa) e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 3, lett. b) D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- che sono state effettuate le verifiche dei requisiti del Fornitore ex D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- che, con Determina Dirigenziale del xx/xx/xxxx, si approvava l’aggiudicazione della suddetta fornitura, costituita da sacchetti biodegradabili per la gestione del servizio di raccolta differenziata del rifiuto organico porta a porta nei Comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l.”, alla Società xxxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxx (xx), xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, per un importo di Euro xxxxxxxxxxx (IVA di legge esclusa) al netto del ribasso offerto del xxx% (Euro xxxxxxxx,xx) sull’importo di gara ribassabile di Euro 220.500,00.
- che con nota prot. n. xx/MP del xx/xx/xxxx è stata comunicata al Fornitore l’efficacia dell’aggiudicazione, nonché è stata concessa autorizzazione a procedere con l’avvio dell’ordine/consegna della fornitura nelle more della stipula del contratto;
- che sussistono le condizioni per la stipula del contratto d’appalto, essendo stata acquisita la documentazione necessaria;
Tutto ciò premesso e ritenuto
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l. (Committente), come sopra rappresentata, affida alla Società xxxxxxxxxxxx (Fornitore) che, come sopra rappresentata, accetta, l’affidamento della fornitura costituita da sacchetti biodegradabili per la gestione del servizio di raccolta differenziata del rifiuto organico porta a porta nei Comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l., nel rispetto dei seguenti
PATTI E CONDIZIONI
Art. 1 – Conferma delle premesse
Le premesse sono confermate come parte costitutiva ed integrante del presente atto.
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Art. 2 – Oggetto del contratto
La Committente concede al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l’aggiudicazione della fornitura di sacchetti biodegradabili per la gestione del servizio di raccolta differenziata del rifiuto organico porta a porta nei Comuni soci di S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l.. Il Fornitore si impegna alla regolare esecuzione della fornitura alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice dei contratti”). Il contratto è stipulato “a misura”.
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Art. 3 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale con cui il Fornitore si impegna alla fornitura, nel pieno e puntuale rispetto delle condizioni risultanti dal presente atto e dagli atti di gara da esso richiamati, ammonta a quanto segue:
Euro xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx/xx) al netto dell’IVA nella aliquota di legge.
Tale importo s’intende fisso ed invariabile fino alla completa consegna dell’intera fornitura. Tale importo dovrà intendersi comprensivo di ogni costo, onere e rischio per il trasporto nel luogo di destinazione.
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Art. 4 – Condizioni generali del contratto
L'aggiudicazione della fornitura è concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Non sono consentite modifiche dei sacchetti forniti rispetto ai campioni presentati in sede di gara, salvo per fattori migliorativi che dovranno essere preventivamente accettati dalla Committente. Parimenti eventuali differenze tra i campioni e quanto fornito, se non accettate preventivamente dalla Committente, costituiranno difformità dalla fornitura, con applicazione della procedura prevista per tale evenienza nel Capitolato speciale d’appalto e nel presente contratto.
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Art. 5 – Termini e modalità di consegna della fornitura
La consistenza della fornitura oggetto del presente contratto è la seguente (rif. art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto):
A) SACCHETTO BIODEGRADABILE tipo shopper (40 X 42 CM): n° pezzi 12.199.785 (dodicimilionicentonovantanovemilasettecentoottantacinque) al prezzo unitario netto di Euro xxxx;
B) SACCHETTO BIODEGRADABILE (55 X 65 CM): n° pezzi 250.000 (duecentocinquantamila) al prezzo unitario netto di Euro xxxxxxx;
C) SACCHETTO/FODERA a protezione del contenitore: 95 X 120 CM: n° pezzi
50.000 (cinquantamila) al prezzo unitario netto di Euro xxxxxxx.
La suddetta fornitura dovrà essere consegnata presso la sede della Committente con le seguenti modalità:
A) SACCHETTO tipo shopper: 40 X 42 CM: n. 2.000.000 (duemilioni) sacchetti biodegradabili entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione della presente fornitura salvo migliorie dichiarate in sede di gara;
B) SACCHETTO: 00 X 00 CM: n. 50.000 (cinquantamila) sacchetti biodegradabili entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione della presente fornitura salvo migliorie dichiarate in sede di gara;
C) SACCHETTO/FODERA a protezione del contenitore: 95 X 120 CM: n. 20.000 (ventimila) sacchetti biodegradabili entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione della presente fornitura salvo migliorie dichiarate in sede di gara;
La restante parte di sacchetti biodegradabili sarà oggetto di successive consegne frazionate sulla base di specifiche richieste di volta in volta avanzate dalla Committente; le predette consegne frazionate dovranno essere evase entro e non oltre
60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ogni singola richiesta di consegna. La fornitura dovrà essere consegnata su pallets con cappuccio e fasciatura laterale in materiale plastico resistente alle intemperie atto a garantirne la non dispersione durante il trasporto e/o la movimentazione.
Su ciascun pallet dovrà essere apposta un’etichetta sulla quale andrà riportato:
- il numero di scatole e/o confezioni presenti
- il peso della singola scatola e/o confezione
- il numero dei sacchetti, specificando “Xxxxxxxxx biodegradabili per raccolta organico”
- la data di imballo;
- il lotto di provenienza;
- il peso di ogni singolo pallet riportando xxxxx, xxxx e netto.
In occasione di ciascuna consegna il Fornitore dovrà sostare presso la PESA della Committente, sia in ingresso che in uscita, al fine di consentire di operare controlli sui quantitativi in consegna.
Le operazioni relative al carico, il trasporto e lo scarico a terra dei sacchetti nei locali della Committente sono ad esclusivo carico del Fornitore, come parimenti i rischi di perdite, danneggiamenti e/o deterioramenti verificatisi durante il carico, il trasporto e lo scarico del materiale fino ai luoghi di destinazione.
Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno 4 (quattro) giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.
Le spese di trasporto e consegna della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.
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Art. 6 – Penale per i ritardi
1. In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura e/o delle singole consegne frazionate (di cui all’art. 5 del presente Contratto), non giustificato da forza maggiore, saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità:
✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, Euro 300,00 al giorno (trecento/00);
✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura.
Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.
2. In caso di inadempimento dell’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati alla consegna, all’utilizzo da parte dell’utenza e/o in sede di redazione del Verbale di Regolare Fornitura, ovvero in data successiva entro il periodo coperto dalla garanzia, saranno applicate in capo al Fornitore le seguenti penalità:
✓ se la differenza riscontrata è compresa fra il 3% e il 7,5% comporterà l’applicazione di una penale pari al 5% dell’imponibile del carico consegnato;
✓ se la differenza rilevata è compresa tra 7,5% e 10%, comporterà l’applicazione di una penale pari al 10% dell’imponibile del carico consegnato;
✓ se la differenza riscontrata è superiore al 10%, la Committente si riserva la facoltà di continuare con l’applicazione della penalità, ovvero di respingere la fornitura, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura.
L’ammontare della penalità verrà addebitata sui crediti maturati dal Fornitore in dipendenza del contratto cui essi si riferiscono. In assenza e/o insufficienza di crediti, l’ammontare delle penalità viene addebitata sulla cauzione. In tale ipotesi, l’integrazione dell’importo della cauzione definitiva deve avvenire entro 15 giorni dall’introito della penalità.
Qualora l’ammontare della penalità raggiunga complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno del Fornitore.
Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.
Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo della fornitura sono a totale carico del Fornitore della medesima.
Le spese di trasporto della fornitura sono a totale carico del Fornitore.
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Art. 7 - Oneri a carico del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
2. Il Fornitore dovrà adeguarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conti correnti dedicati secondo quanto prescritto dalla L. 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; inoltre, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
3. Il Fornitore, relativamente all’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà riportare il codice CIG della gara su tutta la documentazione riguardante l’affidamento in oggetto, nonché nella relativa fattura; in caso di mancata presenza del sopra menzionato codice, la Committente non provvederà alla liquidazione del corrispettivo. Si rammenta, inoltre, che, ex art. 3 comma 7 L. 136/2010, il Fornitore ha l’onere di indicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento della prescritta fornitura;
4. Il Fornitore dovrà inserire obbligatoriamente in tutti i subcontratti una clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente, così come previsto all’art. 4 comma 4 del “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dalla Prefettura di Reggio Xxxxxx ela Committente; la clausola risolutiva dovrà essere espressamente accettata dall’impresa contraente;
5. Il Fornitore dovrà attenersi a quanto esplicitamente previsto dall’autorizzazione ex D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. e dalla normativa vigente in tema di responsabilità ambientale;
6. Sono altresì a carico del Fornitore le responsabilità ed oneri aggiuntivi a quelli qui previsti riportati nel Capitolato Speciale.
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Art. 8 – Verifiche e modalità
In occasione delle consegne, dal materiale oggetto della fornitura aggiudicata verranno scelte, a caso dai bancali, differenti scatole e da ciascuna verranno prelevati due rotoli di sacchi in modo da rappresentare, in maniera casuale, la fornitura consegnata. Sulla predetta campionatura, in contraddittorio tra le Parti, la Committente si riserva di effettuare, a totale spese del Fornitore, test di conformità di materiale e di caratteristiche fisico meccaniche, tramite analisi di laboratorio, avvalendosi di istituto di analisi indipendente rispetto a quanto dichiarato in sede di gara. Si provvederà all’esecuzione delle operazioni legate alla verifica del materiale oggetto della fornitura, anche nel caso di mancata partecipazione e/o presenza del Fornitore regolarmente informato.
Saranno eseguiti al massimo n. 6 prove per l’intero periodo contrattuale. Al Fornitore saranno resi noti i risultati di tali test i quali gli verranno comunicati entro 20 giorni dalla comunicazione dei medesimi alla Committente da parte del Laboratorio qualificato incaricato.
In caso di esito negativo delle verifiche (prima verifica alla quale non fa seguito richiesta di contradditorio o verifica in contradditorio), tutte le relative forniture dovranno essere immediatamente ritirate e sostituite entro e non oltre otto giorni dal ricevimento di comunicazione scritta della suddetta non conformità da parte della Committente, il tutto a totale cura e spese del Fornitore.
Nel caso in cui il Fornitore non dia seguito alla richiesta di sostituzione nei modi e/o tempi previsti, ovvero qualora il materiale sostituito continui a non essere conforme a quanto richiesto dalla documentazione di gara ed ai campioni presentati, la Committente potrà
procedere alla risoluzione del contratto ovvero alla riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio comunque non inferiore al 10% del valore dell’intera singola tranche di fornitura di cui trattasi.
Il Fornitore deve comunque garantire il perfetto utilizzo del materiale fornito nonché sostituire interamente a proprie spese quanto risultasse eventualmente difettoso. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. cod. civ, il Fornitore è comunque tenuto a garantire che il materiale in parola sia immune da vizi che lo renda inidoneo all’uso a cui è destinato o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore.
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Art. 9 – Responsabilità per danni alle persone e/o cose
Il Fornitore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei propri dipendenti e/o incaricati, ovvero per manchevolezze e/o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia della Committente che di terzi, liberando la Committente dalle relative conseguenze.
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Art. 10 – Garanzie, imperfezioni e difformità, regolarità della fornitura
La fornitura dovrà risultare esente da ogni vizio ed assicurare sempre la perfetta conformità alle garanzie di funzionalità per cui i sacchi sono destinati.
Sui sacchetti oggetto del presente contratto di appalto, il Fornitore dovrà fornire apposita totale garanzia del Produttrice valida almeno 12 (dodici) mesi dalla consegna di ciascuna fornitura.
Il costo della predetta garanzie dovrà essere incluso nel costo di fornitura offerto in sede di gara.
Al contempo, dovrà essere assicurata la perfetta conformità alle caratteristiche tecniche dell’offerta.
La garanzia di cui sopra è da considerare estesa per un periodo di 12 mesi e incomincerà a decorrere dalla data di ciascuna consegna, come indicato dall’art. 5 del presente Contratto. Il Fornitore è, pertanto, obbligato, entro il periodo coperto dalla garanzia, ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le imperfezioni e/o le difformità riscontrate all’atto della consegna, ovvero all’atto dell’utilizzo da parte degli utenti; il Fornitore si impegna, altresì, a sostituire le partite in cui siano stati riscontrati prodotti non conformi, viziati e/o non idonei. La Fornitura sarà oggetto di Verbale di Regolare Fornitura, il quale dovrà essere redatto presso la sede della Committente.
L’emissione del Verbale di Regolare Fornitura non solleva, comunque, l’Appaltatore dalle responsabilità in ordine alle garanzie dei sacchetti forniti, non potendosi, in tale fase, verificare approfonditamente la fornitura se non a campione, e non potendosi certificare il rispetto delle condizioni generali dell’ordine.
La Committente tratterrà la cauzione definitiva (di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto) per tutto il tempo di copertura della garanzia (12 mesi). Qualora la Committente provvedesse all’escussione della cauzione definitiva, per le ragioni sopra esposte, il Fornitore dovrà provvedere all’immediata integrazione dell’importo della predetta cauzione.
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Art. 11 – Pagamenti
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà liquidato, ai sensi della normativa vigente, entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese a mezzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx, (con riportato il relativo codice CIG di riferimento), previa accettazione della fornitura risultante da apposito Verbale, ed accertamento positivo della regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. e della presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto dedicato.
2. Ai fin i della fatturazione dovrà essere indicato il prezzo unitario al netto del ribasso offerto in sede di gara per ogni singola tipologia di sacchetto.
3. L’anticipazione contrattuale potrà essere richiesta/concessa nei termini e limiti di cui all’art. 35 c. 18 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Tuttavia, considerando che la fornitura di cui al presente contratto di appalto ha la durata di 2 (due) anni, l’anticipazione eventualmente richiesta verrà concessa alle seguenti modalità:
− il 10% (dieci) del valore contrattuale entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prestazione (corrispondente alla prima consegna);
− il 10% (dieci) del valore contrattuale allo scadere del primo anno decorrente dall’effettivo inizio della prestazione.
4. Il contratto rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 e s.m.i.; pertanto, il Fornitore con la sottoscrizione del contratto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della sopra menzionata legge, pena la risoluzione del contratto. Si precisa che dovrà essere riportato il codice CIG su tutte le transazioni finanziarie inerenti la fornitura.
5. A norma dell’art. 30, comma 5-bis D. Lgs. 50/2016 s.m.i., sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del certificato D.U.R.C.
La Committente verserà il corrispettivo sul conto corrente intestato al Fornitore e dallo stesso indicato nella dichiarazione ex art. 3 L. 136/2010 del --/--/ e acquisita agli atti in data --
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Art. 12 - Subappalto
Il subappalto è ammesso esclusivamente alla sola gestione di tutte le operazioni connesse alle attività di trasporto della fornitura nei limiti del 30% del valore contrattuale..
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Art. 13 - Risoluzione del contratto
La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:
a) Ipotesi di cui all’art. 5 (termini e modalità di consegna della fornitura) ed art. 6 (penale per i ritardi) di cui al presente contratto di appalto
b) Esito negativo delle analisi del campione relativamente alla composizione dichiarata art. 8 (verifiche e modalità) del presente contratto di appalto
c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto
d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.
e) Accertato subappalto da parte del Fornitore
f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall’autorità prefettizia, ovvero qualora il Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 s.m.i.
g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.
h) Successivamente alla stipula del contratto, le comunicazioni e informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in tal caso, sarà applicata a carico del Fornitore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno.
Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore dell’intervenuta risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente.
In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall’inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.
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Art. 14 - Controversie
Per le controversie che insorgessero tra la Committente ed il Fornitore, nonché per le riserve che quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute nell’art. 208 del Codice dei contratti. Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le Parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata esclusivamente al TAR di Parma ovvero al Giudice Ordinario del Tribunale di Reggio Xxxxxx a seconda del momento oggettivo in cui insorge la controversia e/o a seconda dell’oggetto della controversia.
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Art. 15 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratore.
2. Il Fornitore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa di cui al Codice dei Contratti.
3. Per ogni inadempimento, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Fornitore per l'esecuzione della fornitura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. Il Fornitore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguita la fornitura.
5. Ai sensi dell’art. 13) del Capitolato Generale d’Xxxxxxx, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Fornitore, invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b), D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e dall’all. XVII, punto 1, lettera i), allo stesso D. Lgs., nonché dall’art. 16 bis, comma 10 della L. 28/01/2009 n. 2, la Committente ha acquisito l’apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva.
7. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo d’intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici” sottoscritto in data 23/10/2006 tra le Parti interessate della Provincia di Reggio Emilia, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
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Art. 16 – Prevenzione dei rischi, sicurezza e igiene del lavoro
Il Fornitore dovrà rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
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Art. 17- Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
1. Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 08/08/1994, n. 490 e D.P.R. 03/06/1998, n.
252 e s.m.i, relativamente all’Appaltatore, si prende atto che in capo alla Società xxxxxxxxx con sede a xxxxxx (xx), xxxxxxxxxx, xx, non risultano sussistere inadempimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ex art. 10 L. 31/05/1965 n. 575.
2. Il Fornitore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 D. Lgs. 08/06/2001 n. 231.
3. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 12/02/2014 tra la Prefettura di Reggio Xxxxxx e la Committente, consultabile su xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
4. Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
5. Il Fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della sopra menzionata denuncia e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
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Art. 18 – Clausole di Prevenzione delle interferenze illecite
a) Xxxxxxxx 0: il Fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del medesimo, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
b) Clausola 2: La Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore e/o dei componenti la compagine sociale ovvero dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare ovvero sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-ter c.p.
Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Committente è subordinata alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Committente della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Committente ed il Fornitore, alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito nella L. 11/08/2014 n. 114.
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Art. 19 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
Il Fornitore ha prestato garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 D Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’ammontare di Euro xxxxxxx,xx (Euro xxxxxxxxxx/xx), mediante polizza n° xxxxxx prestata da xxxxxxxxxxxxxxx, con sede Legale xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (xx) in data xx/xx/xxxx e con scadenza il giorno di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura o, comunque, non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.
La cauzione definitiva è posta a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e la Committente potrà disporne l’incameramento, totale e/o parziale, in tutti i casi in cui il Fornitore venga meno agli impegni assunti, con obbligo a carico di quest’ultimo di ricostituirla nel suo originario ammontare entro 10 gg. dalla comunicazione dell’avvenuto incameramento.
***** Art. 20 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Committente, i seguenti documenti:
- Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato Tecnico;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Offerta economica del xx/xx/xxxx;
- Documentazione specifiche tecniche;
- Garanzie totale;
- Cauzione definitiva.
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Art. 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, il Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 s.m.i, il Regolamento D.P.R. 207/2010, la L. 13/08/2010 n. 136, D.M. 145/2000, il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le cui previsioni integrano, occorrendo, il presente atto.
2. Il Fornitore è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati. Parimenti, egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non comporterà per il Fornitore alcun diritto nei confronti della Committente, essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo.
3. Qualora, dopo la data del Contratto e fino all’ultimazione della fornitura, intervenissero nuove normative tecniche per impianti, ovvero modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico del Fornitore non solo per la parte delle forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l’adeguamento, rimanendo il Fornitore l’unico responsabile della completa rispondenza della fornitura alle normative vigenti all’atto della regolare esecuzione.
4. Il Fornitore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso della fornitura, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, urbanistica ed edilizia, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
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Art. 22 - Obblighi in relazione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. ii.
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. ed ii., del Codice Etico e del Codice di Comportamento elaborati dalla Committente (S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l.) e di conoscerne il contenuto. Il Fornitore dichiara altresì che si atterrà, per quanto di sua competenza, a quanto prescritto dai suddetti documenti consultabili sul sito xxx.xxxxx.xx, nonché potrà richiedere alla Committente copia della predetta documentazione.
2. Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., che il presente contratto si risolva di diritto, all’atto della comunicazione scritta da parte dell’interessato della volontà di valersi della presente clausola, in danno all’altra parte, nell’ipotesi di violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi aventi causa, delle norme comportamentali e di condotta previste nel Modello di cui al precedente comma.
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Art. 23 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Fornitore.
2. Sono altresì a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione della completa fornitura.
3. Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede in caso d’uso la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
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Art. 24 - Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx alla sezione “Privacy”, alla quale ci si riporta integralmente
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Art. 25 - Domicilio
1. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 145/2000, il Fornitore elegge domicilio presso la sede della Committente.
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Redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.
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p. X.X.XX.X. XXXXXX X.x.x. x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Il Direttore Generale e Procuratore Speciale Il xxxxxxxxxxxxxxxxx
(xxx. Xxxxxxx Xxxxx) (sig. xxxxxxxxx)