Contract
IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE OPERAZIONI IN TITOLI "GESTITE" DA BANCHE E SIM
di Xxxxx Xxxxxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Azienda & Fisco N. 20/1997, Pag. 1022
L'affidamento dell'incarico di gestione patrimoniale deve avvenire attraverso un contratto scritto nel quale sono indicati: i poteri conferiti al mandatario (es.: banca o altro intermediario abilitato), il tipo di valori mobiliari acquistabili, la durata dell'incarico, l'ammontare del compenso spettante all'intermediario. Inoltre, come disposto dalla Consob, il cliente mandante:
- può impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare e individuare espressamente le operazioni che l'intermediario non può compiere senza la preventiva autorizzazione del cliente;
- può indicare le caratteristiche o le categorie di valori mobiliari in cui possono essere investite le disponibilità liquide del cliente;
- ha diritto a ricevere rendiconti trimestrali che indichino analiticamente la composizione del patrimonio gestito e le relative variazioni;
- può recedere discrezionalmente dal contratto in qualsiasi momento.
In base al contratto di gestione patrimoniale stipulato con la banca o altro intermediario finanziario abilitato, l'intermediario agisce in nome e per conto della società, acquistando e vendendo titoli o altri valori mobiliari (come definiti nel contratto di gestione), senza necessità di firma del legale rappresentante della società per ogni singola operazione effettuata, dal momento che gli atti giuridici compiuti dal mandatario sono direttamente produttivi di effetti nei confronti del mandante, in forza della procura che abilita ad agire il mandatario stesso.
Aspetti contabili
Dal punto di vista contabile, dovranno essere rilevate le singole operazioni di acquisto o di vendita e non solo le variazioni periodiche della consistenza del patrimonio gestito come avviene, invece, ad esempio, in caso di valutazione di quote di fondi comuni di investimento (in tale ultimo caso, infatti, appare accettabile il mantenimento al costo delle quote, con indicazione in nota integrativa del maggior valore delle quote possedute alla data di bilancio).
Alla chiusura del bilancio, pertanto, la società dovrà rilevare i titoli o altri valori mobiliari di proprietà della società stessa, in virtù delle operazioni di compravendita effettuate dal gestore, come risultanti dalla composizione del patrimonio gestito a tale data.
Aspetti fiscali
Relativamente all'acquisto di titoli e di valori mobiliari, la società cessionaria è esonerata dall'obbligo di richiedere la fattura previsto dall'art. 22, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972, sia nel caso in cui tali beni rientrino nell'attività propria dell'impresa, sia nel caso in cui tali beni non rientrino nell'attività propria dell'impresa.
Dovrà essere emessa fattura per ogni operazione di vendita di titoli o altri valori mobiliari, in quanto l'art. 21, xxxxx comma, D.P.R. n. 633/1972 prevede che l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, solamente per:
- le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- le operazioni esenti (indicate da 1 a 5 e ai numeri 7, 8, 9, 16 e 22 dell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972) rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano.
Per attività propria dell'impresa deve intendersi, come chiarito dalla R.M. 21 aprile 1980, n. 381714, in Codice Iva , Ipsoa, Sez. 1, art. 19 n. 97, "l'attività normalmente esercitata; rimangono pertanto non rilevanti le operazioni ... eseguite nell'ambito di attività occasionali o accessorie ovvero nell'ambito di attività strumentali per il perseguimento dell'oggetto dell'impresa".
Sul punto la C.M. 26 novembre 1987, n. 71/461507 (in Codice Iva , Ipsoa, Sez. 1, art. 19 n. 190) e la R.M. 2 maggio 1989, n. 541931 ( ivi , Sez. 1, art. 19 n. 214) hanno chiarito che le operazioni poste in essere da società industriali o commerciali in conformità degli statuti (che ne prevedono l'effettuazione non come oggetto proprio delle società ma solo in quanto finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali) non possono essere considerate come attività propria delle stesse.
Il soggetto che ha effettuato la cessione esente non rientrante nell'attività propria dell'impresa deve:
- emettere la fattura;
- registrare la fattura emessa;
- effettuare la liquidazione periodica dell'Iva.
Non rientrando la cessione esente nell'attività propria dell'impresa, non occorrerà conteggiare il pro-rata sull'Iva acquisti, ai sensi dell'art. 19, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972.
La fattura deve essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione; pertanto, è necessario richiedere all'intermediario puntuale comunicazione della cessione, senza possibilità di attendere il rendiconto trimestrale.
Si possono poi avere i seguenti casi particolari:
- nel caso di cessione di titoli effettuata dalla società, dovrà essere rilevato il controvalore della cessione (esente da Iva ex art. 10, D.P.R. n. 633/1972);
- nel caso di cessioni di contratti future aventi ad oggetto la cessione di danaro, ovvero nel caso di cessione del differenziale di contratti forward rate agreement , del differenziale di interest rate swap e del differenziale di domestic currency swap , tali operazioni non sono soggette a Iva, e, pertanto, sono escluse dagli obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. a).
Dovrà, inoltre, essere rilevata l'eventuale plusvalenza imponibile o minusvalenza fiscalmente deducibile, ovvero, più verosimilmente, nel caso di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, i ricavi e le rimanenze.
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la "gestione patrimoniale" come sopra delineata può certamente comportare, rispetto ad altre forme alternative di impiego della liquidità (ad esempio: operazioni di pronti contro termine), problemi a livello di contabilità, qualora si possa ragionevolmente prevedere una frequente movimentazione in titoli o altri valori mobiliari da parte dell'intermediario finanziario.
In tal caso, infatti, come sopra accennato, dovrà essere attentamente valutato se gli obblighi di rilevazione in contabilità delle movimentazioni e i conseguenti obblighi di fatturazione del controvalore delle cessioni possano risultare "gestibili" da parte dell'Ufficio contabilità ovvero se comportino aggravi da un punto di vista organizzativo tali da non essere "compensabili" dai risultati stimati della gestione.
Riferimenti normativi
D.P.R. n. 633/1972, artt. 10, 20, 21
D.Lgs. n. 415/1996, artt. 1, 20