Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
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Condizioni dell’assicurazione
Cyber Security per le carte Charge e le carte di credito di Swisscard AECS GmbH
da pagina 4
(in vigore dal ottobre 2017)
Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
La seguente informativa per i clienti offre una panoramica dell’identità degli assi- curatori e dei contenuti essenziali del contratto d’assicurazione (art. 3 cpv. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione [nel prosieguo: «LCA»]). I diritti e gli obblighi concreti delle persone assicurate o aventi diritto si evincono dalle condizioni d’assicurazione, da eventuali moduli di adesione o attestati d’assicurazione e dalle disposizioni legali vigenti (LCA).
1. Contraenti
Swisscard AECS GmbH, quale emittente (nel prosieguo: «emittente») di carte Charge e di credito (nel prosieguo: «carta/e») ha stipulato con l’assicuratore menzionato qui di seguito un contratto collettivo di assicurazione di cui i titolari di carte possono av- valersi mediante adesione opzionale al contratto collettivo di assicurazione stesso. In base a tale adesione al contratto collettivo di assicurazione viene concesso alle perso- ne assicurate (vedi punto 2) nei confronti dell’assicuratore, ma non dell’emittente, il diritto a determinate prestazioni (vedi punto 3).
L’assicuratore, e quindi il soggetto che assume il rischio delle coperture descritte qui di seguito (esclusa la protezione giuridica), è:
Allianz Global Assistance
AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), con sede nella Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx (nel prosieguo: «AGA» oppure «l’assicuratore»).
Nel quadro della fornitura delle proprie prestazioni l’assicuratore ha facoltà di delega- re determinati compiti a terzi fornitori di servizi.
Soggetto che si assume il rischio e fornitore delle prestazioni relativamente alla protezione giuridica è la CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA, con sede nella Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxxx (nel prosieguo: «CAP»).
2. Persone assicurate
Le persone assicurate si evincono dalla definizione di cui alla pagina 4 delle condizioni d’assicurazione.
3. Rischi assicurati, estensione della copertura assicurativa e delle prestazioni di assistenza
I rischi assicurati e l’estensione della copertura assicurativa (incl. esclusioni dalla copertura assicurativa), nonché le singole prestazioni assicurative si evincono dalle condizioni d’assicurazione, in particolare dalla panoramica delle prestazioni assicu- rative (pagina 5).
4. Come si calcola il premio?
Nell’ambito della procedura di adesione al contratto collettivo di assicurazione il pre- mio viene comunicato esplicitamente.
5. Quali sono i doveri e gli obblighi delle persone assicurate?
I doveri e gli obblighi sono esposti dettagliatamente nelle condizioni d’assicurazione e nella LCA.
Rientra, ad esempio, fra i doveri fondamentali delle persone aventi diritto in caso di sinistro quanto segue:
• il sinistro deve essere comunicato immediatamente all’assicuratore (obbligo di notifica);
• su richiesta dell’assicuratore occorre fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all'accertamento dell’obbligo di erogare prestazioni (obbligo di collabora- zione);
• occorre adottare tutte le misure ragionevoli atte a ridurre il danno (obbligo di ridu- zione del danno).
6. Durata della copertura assicurativa
Di regola la copertura assicurativa sussiste finché vi è un rapporto contrattuale vi- gente relativo alla carta ed è stato sottoscritto il contratto collettivo di assicurazione. Disposizioni particolari concernenti la disdetta della copertura assicurativa sono con- tenute nelle condizioni d'assicurazione.
7. Modifiche della copertura assicurativa/delle condizioni d’assicurazione L’assicuratore e l’emittente possono adeguare le condizioni d’assicurazione (ivi com- prese le somme assicurate) conformemente alle disposizioni contenute nelle CGA (vedi al riguardo il punto III CGA 8).
8. Informativa sul trattamento dei dati personali
L’assicuratore e l’emittente elaborano i dati ricavati dai documenti contrattuali o dall’esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per determinare il premio, per l’accertamento del rischio, per la liquidazione dei casi assicurati e per analisi statistiche. L’emittente elabora i dati anche per scopi di marketing. I dati vengono rilevati, trattati, conservati e cancellati personalmente oppure fisicamente o elet- tronicamente, secondo le prescrizioni di legge. L’assicuratore può, nella misura ne- cessaria, scambiare e trasmettere dati da elaborare con terzi direttamente coinvolti nell’esecuzione del contratto in Svizzera e all’estero, in particolare con l’emittente, nonché con coassicuratori e riassicuratori, fornitori di servizi e società nazionali ed estere dell’assicuratore. Inoltre, l’assicuratore può chiedere a pubblici uffici e altri terzi informazioni utili, segnatamente sull’andamento del danno. La persona assicurata ha il diritto di chiedere all’assicuratore le informazioni previste per legge riguardo al trattamento dei dati concernenti la persona assicurata.
Condizioni dell’assicurazione Cyber Security per le carte Charge e le carte di credito di Swisscard AECS GmbH
I. Struttura delle condizioni / Preambolo / Definizioni
I.) A. Struttura delle condizioni
Le condizioni d’assicurazione sono strutturate come segue:
I. Struttura delle condizioni/Preambolo/Definizioni
II. Panoramica delle prestazioni assicurative
III. Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
IV. Condizioni particolari d’assicurazione (CPA)
V. Tabella sinistri
La panoramica delle prestazioni assicurative definisce in modo esaustivo le prestazi- oni assicurate in caso di sinistro, a complemento sia delle condizioni generali sia delle condizioni particolari d’assicurazione.
Le condizioni generali d’assicurazione trovano applicazione nel caso in cui le condizio- ni particolari d’assicurazione non prevedano altre regole. Tuttavia, in caso di contrad- dizioni vale quanto stabilito dalle condizioni particolari d’assicurazione.
Infine, la tabella sinistri elenca i giustificativi da inoltrare quando si verifica un sini- stro. In caso di contraddizioni, è poziore rispetto alle condizioni generali e particolari d’assicurazione.
I.) B. Preambolo
Swisscard AECS GmbH ha stipulato con l’assicuratore un contratto collettivo d’assi- curazione che, in caso di adesione al contratto collettivo di assicurazione, garantisce ai titolari delle carte e alle altre persone assicurate il diritto a determinate prestazio- ni, che può essere rivendicato nei confronti dell’assicuratore, ma non di Swiss- card AECS GmbH né di terzi da essa incaricati della gestione del rapporto contrattuale.
Se del caso, il titolare della carta principale è tenuto a informare le altre persone as- sicurate sui punti sostanziali della copertura assicurativa e sugli obblighi in caso di sinistro, come pure sul fatto che le presenti condizioni d’assicurazione possono essere richieste in qualsiasi momento alla società Swisscard AECS GmbH, Xxxxxxxx 00, XX- 0000 Xxxxxx, oppure consultate sul sito xxxxxxxxx.xx
Dopo aver preso conoscenza del diritto alla prestazione assicurata, ogni sinistro deve essere notificato subito e direttamente all’assicuratore, in caso contrario le prestazioni dovute potrebbero subire riduzioni.
I.) C. Definizioni
Nell’interesse della leggibilità si è rinunciato all’uso della doppia forma maschile/ femminile.
Definizione dei termini menzionati nelle presenti condizioni d’assicurazione:
Abuso di identità
Utilizzo abusivo di dati personali di una persona fisica da parte di terzi senza il relativo fondamento giuridico.
Assicuratore
Per tutte le prestazioni assicurative, eccettuata l’assistenza legale: AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx). Solamente per l’assistenza legale:
CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA.
Carta
Carta Charge e/o carta di credito emessa dall’emittente.
CGA
Condizioni generali d’assicurazione valide per tutte le prestazioni assicurative (sezione III).
CPA
Condizioni particolari d’assicurazione valide per alcune prestazioni assicurative (se- zione IV).
Delitti informatici e via Internet
Gli atti punibili ai sensi del codice penale svizzero effettuati su o mediante Internet (ad es. furto di dati, danneggiamento di dati, truffa mediante Internet).
Emittente
Swisscard AECS GmbH, in veste di società emittente di carte, come pure terzi da essa incaricati della gestione della relazione concernente la carta.
Incaricato liquidazione sinistri
L’assicuratore menzionato nella tabella sinistri, in base al caso specifico.
Persone assicurate
Il titolare della carta e le persone conviventi nella medesima economia domestica nella propria vita privata.
Titolare della carta
Il titolare di una carta.
Titolare della carta principale
La persona che ha ottenuto una carta principale dall’emittente e che, a proprie spese e su propria responsabilità, può richiedere l’emissione di carte supplementari.
Sinistro
Ogni evento che causa un danno rientrante nell’ambito di applicazione dell’assi- curazione.
Somma assicurata
Ammontare massimo della prestazione finanziaria o dell’indennizzo conformemente alla panoramica delle prestazioni assicurative.
Violazione della personalità
Violazione dei diritti della personalità, ai sensi degli art. 28 e segg. del Codice civile svizzero (CC), delle persone assicurate in quanto vittime di offese all’onore, diffama- zione o calunnia, commesse su siti Internet, forum, blog e social network con l’ausilio di mezzi elettronici e in modo percepibile da terzi (ad es. Cyber Mobbing o furto di identità).
II. Panoramica delle prestazioni assicurative
Prestazioni assicurative | Somme assicurate (in CHF) per sinistro |
Cyber Security | |
A. Protezione giuridica in caso di delitti informatici o via Internet, violazioni della personalità e violazioni dei diritti d’autore su Internet | 20 000 |
B.Supporto tecnico e psicologico in caso di violazioni della personalità su Internet Indicazione di specialisti di IT per l’eliminazione/cancellazione dei contenuti lesivi della personalità e assunzione dei relativi costi | 20 000 |
Indicazione di un servizio di assistenza psicologica e assunzione dei relativi costi | 3 000 |
C. Conto sicuro online Danni patrimoniali susseguenti a furto di dati di accesso personali | 20 000 |
D. Protezione online e acquisti Danni patrimoniali relativi ad acquisti su Internet a seguito di mancata consegna, consegna errata o consegna di oggetti danneggiati | 20 000 |
E. Data Recovery (salvataggio o ripristino di dati) Costi per l’eliminazione del software dannoso e il ripristino dei dati Limitazione a due sinistri per anno civile | 5 000 |
AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi) Succursale di Wallisellen (Svizzera) Xxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx
Tel. x00 00 000 00 00, fax x00 000 00 00
xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx, xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
Assicuratore:
CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxxxxxxxxxx
Tel. x00 00 000 00 00
Assicuratore:
III. Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
1 Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?
1.1 La copertura assicurativa ha inizio il giorno concordato dal titolare della carta con l’emittente in fase di adesione al contratto collettivo di assicura- zione. L’adesione al contratto collettivo di assicurazione ha durata annuale a decorrere dalla data specificata nella conferma di assicurazione. Una volta concluso tale anno, l’adesione viene prorogata tacitamente volta per volta per un ulteriore mese, a meno che il titolare della carta o l’emittente non ne diano disdetta per iscritto con un preavviso di 30 giorni a decorrere da fine mese.
1.2 La copertura assicurativa termina, in qualsiasi caso, con la fine del rapporto contrattuale legato alla carta, ai sensi delle Condizioni generali dell’emit- tente, o con la cessazione dell’adesione al contratto collettivo di assicura- zione.
2 In quali casi non esiste alcuna copertura assicurativa o sussiste soltanto una copertura limitata?
2.1 Pretese simili
Se la persona assicurata ha diritto alle prestazioni di un altro contratto di assicurazione (assicurazione privata o sociale, facoltativa od obbligatoria), la copertura dell’assicuratore si limita alla parte delle prestazioni assicurate che eccedono quelle dell’altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi sono risarciti solo una volta.
2.2 Prestazioni di terzi
Se l’assicuratore ha fornito prestazioni per un danno assicurato altrove, tali prestazioni vanno considerate un anticipo. Il rimborso dell’anticipo avviene mediante cessione all’assicuratore dei diritti della persona assicurata nei confronti dell’altro assicuratore obbligato alle prestazioni. La cessione av- viene in sostituzione del pagamento e ha effetto liberatorio per la persona assicurata.
2.3 Esclusioni
Oltre alle limitazioni e alle esclusioni fissate nelle CPA, non sussiste in linea di principio alcuna copertura assicurativa per i danni di seguito elencati:
2.3.1 danni causati intenzionalmente dalla persona assicurata;
2.3.2 danni causati dalla persona assicurata mediante o durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o un crimine o il tentativo intenzionale di perpe- trare un delitto o un crimine;
2.3.3 sinistri correlati a casi giuridici già in sospeso o conclusi all’inizio della coper- tura assicurativa;
2.3.4 sinistri correlati a un’attività lucrativa.
3 Che cosa bisogna fare quando si verifica un evento assicurato o in caso di sinistro? (Obblighi)
Senza la collaborazione della persona assicurata, l’assicuratore non può procedere all’accertamento delle prestazioni e quindi non può nemmeno fornirle.
La persona assicurata ha gli obblighi seguenti:
3.1. adottare tutte le misure possibili per evitare sinistri e diminuirne la portata;
3.2 in caso di sinistro, telefonare immediatamente all’assicuratore al numero
x00 00 000 00 00 e informarlo in modo completo e veritiero, indicando tutti i dettagli, della circostanza che potrebbe comportare per l’assicuratore l’ob- bligo di fornire prestazioni;
3.3 inviare all’assicuratore la documentazione menzionata nella tabella sinistri (sezione V) o provvedere a che tale documentazione sia resa disponibile;
3.4 autorizzare l’assicuratore a effettuare qualsiasi indagine ragionevole per identificare la causa del sinistro e l’ammontare della prestazione dovuta;
3.5 attenersi alle istruzioni dell’assicuratore;
3.6 se necessario, autorizzare terzi (ad es. medici, altri assicuratori, fornitori di prestazioni e autorità) a comunicare le informazioni occorrenti;
3.7 informare l’assicuratore dell’esistenza di altre assicurazioni applicabili al sinistro, nonché delle pretese avanzate per tali assicurazioni e delle relative indennità ricevute, come pure dell’obbligo di risarcimento da parte di terzi.
3.8 In caso di violazione della personalità, la persona assicurata è obbligatoria- mente tenuta a presentare alla polizia una denuncia penale per violazione della personalità.
4 Quali conseguenze comporta l’inosservanza di tali obblighi?
Se, in caso di sinistro, viola un obbligo a cui deve ottemperare, la persona assicurata perde il diritto alla prestazione assicurata, ossia l’assicuratore ha il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni, a meno che la persona assicurata non dimostri di non avere violato l’obbligo intenzionalmente né per grave negligenza.
In caso di violazione intenzionale o per negligenza grave, la persona assicu- rata mantiene però il diritto alla prestazione se la violazione non ha influito sulla constatazione del sinistro né sul calcolo della prestazione.
5 Quando cadono in prescrizione i diritti derivanti dal contratto?
Per i diritti derivanti dal contratto d’assicurazione vale il termine di prescri- zione legale di due anni. Il termine inizia a decorrere con il verificarsi dell’e- vento assicurato.
6 Qual è il foro competente?
6.1 Fori competenti per le azioni della persona assicurata in caso di controversie derivanti dalle presenti condizioni d’assicurazione sono, a scelta:
– la sede della succursale svizzera dell’assicuratore;
– il domicilio svizzero o la sede, a norma del diritto civile, della persona assicurata.
6.2 Foro competente per le azioni avviate dall’assicuratore è il domicilio, a norma del diritto civile, della persona assicurata.
6.3 Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni cogenti per la competenza del foro.
7 Di che cosa bisogna tener conto per le comunicazioni all’assicuratore? Che cosa occorre fare in caso di cambiamento di indirizzo?
7.1 Tutte le notifiche e le dichiarazioni destinate all’assicuratore devono essere trasmesse per iscritto (ad es. a mezzo lettera, fax, posta elettronica).
Vanno inviate all’indirizzo di contatto dell’assicuratore indicato a pagina 5.
7.2. Qualora il cambiamento di indirizzo non sia stato comunicato né all’assicura- tore né all’emittente, l’invio di una lettera raccomandata all’ultimo indirizzo noto è sufficiente per una dichiarazione di volontà da comunicare alla per- sona assicurata. Il contenuto della dichiarazione ha effetto nel momento in cui sarebbe regolarmente pervenuto al destinatario per via normale se non ci fosse stato cambiamento di indirizzo.
8 Che cosa succede in caso di adeguamento delle condizioni d’assicurazione?
L’assicuratore e l’emittente (in qualità di stipulante) possono concordare modifiche delle presenti condizioni e delle somme assicurate. Tali modifiche vengono comunicate al titolare della carta principale per iscritto almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore. Si considerano approvate dal me- desimo se l’assicurazione non viene disdetta per un termine antecedente l’entrata in vigore della modifica (come data di disdetta si considera la data in cui la disdetta perviene all’emittente).
9 Qual è il diritto applicabile?
Al presente contratto si applica il diritto svizzero.
Sono fatte salve le disposizioni della legge federale sul contratto d’assicura- zione (LCA), sempre che le sue disposizioni non imperative non siano state modificate nelle presenti CGA.
10 Ombudsman delle assicurazioni private e della Suva
L’Ombudsman delle assicurazioni private e della Suva è a disposizione degli assicurati come ufficio di conciliazione neutrale. La competenza dell’Ombudsman si limita alla consulenza e alla mediazione e quindi non può decidere vertenze legali. L’Ombudsman non può risolvere le controversie giuridiche, un compito che resta di competenza dei tribunali ordinari.
Indirizzo di contatto nella Svizzera tedesca (sede principale):
Xxxxxxx xxxxxxx 0000, XX-0000 Xxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00 – Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Succursale nella Svizzera romanda:
Xxxxxx Xxx Xxxxx-Xxxx 0 Xxxxxxx xxxxxxx 0000 XX-0000 Xxxxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00 – Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx
Succursale nella Svizzera italiana:
Via X. Xxxxxxxxx 8, Casella postale XX-0000 Xxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00 – Fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx
11 Come vengono trattati dall’assicuratore i dati personali? L’assicuratore e l’emittente sono autorizzati a richiedere presso terzi coinvolti e a elaborare i dati necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro. Allo stesso modo, per la gestione del contratto e la liquidazione del sinistro l’assicuratore è autorizzato a chiedere a tali terzi informazioni utili, nonché a prendere visione degli atti ufficiali.
L’assicuratore e l’emittente si impegnano a trattare in modo confidenziale le informazioni così ottenute. I dati sono custoditi in forma cartacea e/o elet- tronica.
Se necessario i dati vengono inoltrati a terzi, vale a dire ad altri assicuratori, coassicuratori o riassicuratori coinvolti, come pure alle aziende che forni- scono servizi, all’emittente e agli assicuratori in Svizzera e all’estero. I dati potranno essere comunicati anche ad altre terze persone responsabili e ai loro assicuratori di responsabilità civile in vista del riconoscimento di pretese di regresso.
L’assicuratore è autorizzato a comunicare a terzi (segnatamente alle autorità competenti, ai pubblici uffici e all’emittente) a cui è stata confermata la co- pertura assicurativa, qualsiasi sospensione, modifica o cessazione dell’assi- curazione come pure l’eventuale rifiuto di un caso di sinistro.
IV. Condizioni particolari d’assicurazione (CPA)
A
Protezione giuridica in caso di delitti informatici o via Internet, vio- lazioni della personalità e violazioni dei diritti d’autore su Internet
B
Supporto tecnico e psicologico in caso di violazioni della persona- lità su Internet
1 Quali rischi sono assicurati?
La CAP garantisce la copertura assicurativa nei seguenti campi:
1.1 richiesta di un risarcimento nel caso in cui la persona assicurata sia vittima di un delitto informatico o via Internet. La copertura sussiste per far valere tali pretese anche nell’ambito di un procedimento penale;
1.2 richiesta di un risarcimento, nel caso in cui la persona assicurata sia vittima di una violazione dei diritti d’autore su Internet in relazione a siti Internet personali e social network;
1.3 assistenza per far valere il diritto di risposta e/o eliminazione in caso di espo- sizioni di fatti (immagini, audio o testo) su Internet, qualora la personalità della persona assicurata sia direttamente coinvolta in seguito a un delitto informatico o via Internet.
2 Quali prestazioni vengono esclusivamente erogate in caso di sinistro? In caso di sinistro vengono erogate esclusivamente le prestazioni specificate qui di seguito fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative:
2.1 in aggiunta alla tutela degli interessi da parte del proprio servizio giuridi- co, la CAP si assume i seguenti costi: spese legali, spese processuali (spese giudiziali e spese ripetibili), costi per perizie, spese di mediazione, spese di viaggio per recarsi alle udienze e a sopralluoghi ordinati dal tribunale nel caso in cui la presenza della persona assicurata sia obbligatoria;
2.2 se, a seguito di un conflitto di interessi, (rappresentanza di diversi assicurati con interessi contrastanti) o in relazione a un procedimento giudiziario o amministrativo, si rende necessario ricorrere a un avvocato esterno, l’assi- curato può scegliere liberamente un avvocato che disponga delle necessarie competenze. Se la CAP rifiuta l’avvocato desiderato, l’assicurato propone altri tre avvocati di diversi studi tra i quali la CAP ne sceglierà uno.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni) Oltre alle esclusioni di cui al punto 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per i sinistri e rischi seguenti:
3.1 controversie tra la persona assicurata e il proprio assicuratore per la protezio- ne giuridica;
3.2 controversie concernenti eventi bellici, rivolte, violazioni della neutralità, scioperi, disordini di qualsiasi tipo, terremoti, fissione e fusione nucleare, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, organismi geneticamente modificati e nanotecnologie.
4 Validità temporale
La copertura assicurativa è valida se il sinistro si verifica durante il periodo di durata dell’assicurazione e la notifica di sinistro perviene alla CAP entro e non oltre 6 mesi dal termine dell’assicurazione.
5 Liquidazione del sinistro
Per poter usufruire delle prestazioni dell’assicuratore, la persona assicurata in caso di sinistro è tenuta a contattare immediatamente la centrale telefo- nica dell’assicuratore.
Centrale telefonica per le chiamate: x00 00 000 00 00
La persona assicurata deve fornire assistenza per l’accertamento dei fatti, affidando la gestione del caso esclusivamente alla CAP. In assenza di un consenso scritto della CAP, la persona assicurata non conferisce mandati ad avvocati, periti, ecc., non avvia procedimenti, non adotta rimedi giuridici e non stipula transazioni. La persona assicurata inoltre non concorda alcun onorario con l’avvocato incaricato.
1 Quali rischi sono assicurati?
Sono assicurate le violazioni della personalità della persona assicurata da parte di terzi su Internet, ad es. tramite i social network.
2 Quali prestazioni vengono esclusivamente erogate in caso di sinistro? Oltre alla protezione giuridica secondo quanto indicato al punto A, in caso di sinistro vengono erogate esclusivamente le prestazioni tecniche e psicologi- che specificate qui di seguito fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative e a condizione che il sinistro venga gestito secondo quanto indicato al punto B 5:
2.1 indicazione di specialisti di IT e assunzione dei costi per l’eliminazione, can- cellazione o soppressione (per quanto possibile) dei commenti online sulla persona assicurata lesivi della sua personalità;
2.2 se necessario, indicazione di psicologi e assunzione dei costi dell’assistenza psicologica per l’elaborazione della situazione di stress traumatico derivante dalla violazione della personalità subita. Qualora, a causa dell’evento assi- curato verificatosi, la persona assicurata si senta costretta a traslocare, la copertura si estende anche ai costi del trasloco.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni) Oltre alle esclusioni di cui al punto 2.3 CGA non sussiste alcuna copertura assicurativa per i sinistri e danni seguenti:
3.1 i rischi non citati al punto IV. B 1;
3.2 se l’assicuratore non ha dato preventivamente il proprio consenso alle pre- stazioni;
3.3 se la persona assicurata non presenta denuncia penale per violazione della personalità;
3.4 i sinistri in relazione a mezzi non digitali (stampa, radio, televisione);
3.5 i sinistri in relazione a giornalisti e attività e/o pubblicazioni giornalistiche;
3.6 le violazioni della personalità da parte di ex partner conviventi o non convi- venti;
3.7 i danni patrimoniali e conseguenti.
4 Validità temporale
L’assicuratore eroga le prestazioni descritte al punto IV. B 2 se il sinistro si verifica nel periodo di validità dell’assicurazione.
5 Liquidazione di un sinistro
5.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell’assicuratore, la persona assicu- rata, in caso di sinistro, è tenuta a informare immediatamente la centrale telefonica dell’assicuratore, affidando a quest’ultima l’organizzazione delle prestazioni o ottenendone il consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi.
Centrale telefonica per le chiamate: x00 00 000 00 00
5.2 In caso di sinistro all’assicuratore devono essere inviati per iscritto anche i seguenti documenti:
– modulo per la notifica dei sinistri;
– documentazione / giustificativi / dati sull’evento assicurato;
– denuncia penale o attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro.
C Conto sicuro online
D Protezione online e acquisti
1 Quali rischi sono assicurati?
1.1 È assicurato il danno patrimoniale della persona assicurata derivante da:
– accesso abusivo a un conto bancario/postale svizzero della persona assi- curata;
– utilizzo abusivo di una carta della persona assicurata;
– utilizzo abusivo di un dispositivo mobile (come ad es. smartphone o tablet) della persona assicurata, avvenuto a seguito di un furto di dati di accesso personali della persona assicurata da parte di terzi online.
1.2 Un abuso sussiste se il soggetto terzo non era né di per sé autorizzato a compiere l’azione, né ne aveva ricevuto mandato o procura dalla persona assicurata.
1.3 È assicurato il danno patrimoniale in caso di sinistro che, sulla base di dispo- sizioni di legge o contrattuali, risulti a carico della persona assicurata.
2 Quali prestazioni vengono esclusivamente erogate in caso di sinistro? In caso di sinistro viene risarcito il danno patrimoniale fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni) Oltre alle esclusioni di cui al punto 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa per i seguenti danni:
3.1 i danni derivanti da un utilizzo abusivo di carte o numeri di carte, dispositivi mobili, NIP, TAN o altri dati identificativi o per la legittimazione, nonché di una firma digitale o di veri documenti del titolare o per la legittimazione, che siano stati rubati o siano venuti in possesso o a conoscenza di un terzo già prima dell’inizio della copertura assicurativa;
3.2 i danni che sono a carico della persona assicurata solo perché:
– essa non ha adempiuto gli obblighi di denuncia dell’istituto bancario detentore del conto, dell’emittente della carta, dell’operatore di rete o del fornitore di altri sistemi di pagamento (notifica immediata dopo aver scoperto il furto/l’utilizzo abusivo);
– essa ha lasciato trascorrere senza intervenire il termine per la verifica e constatazione di un pagamento non autorizzato;
3.3 i danni indirettamente derivanti da un’azione abusiva, come ad es. una per- dita di guadagno o di interessi;
3.4 i danni che un’impresa tenuta al risarcimento (istituto bancario detentore del conto, emittente della carta o operatore di rete) non si sia rifiutata per iscritto di risarcire.
4 Liquidazione di un sinistro
4.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell’assicuratore, la persona assicurata in caso di sinistro è tenuta a inviare senza indugio una notifica di sinistro scritta e firmata contenente tutti i dati necessari.
4.2 Il furto di dati di accesso personali o il sospetto di un abuso devono essere comunicati senza indugio all’emittente della carta, all’operatore di rete o al fornitore di altri sistemi di pagamento. Inoltre deve essere disposto il blocco immediato della carta.
4.3 Il furto di dati di accesso personali o il sospetto di un utilizzo abusivo devono essere denunciati senza indugio al posto di polizia più vicino.
4.4 In caso di sinistro all’assicuratore devono essere inviati per iscritto i seguenti documenti:
– modulo per la notifica dei sinistri;
– documentazione / giustificativi / dati sull’evento assicurato;
– denuncia penale o attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro;
– una dichiarazione scritta dell’istituto bancario detentore del conto, dell’e- mittente della carta, dell’operatore di rete o del fornitore di altri sistemi di pagamento in merito al danno patrimoniale.
1 Quali rischi sono assicurati?
1.1 Sono assicurati i beni mobili per uso privato acquistati dalla persona assicu- rata tramite Internet (online) e che:
– tra il momento dell’acquisto online e il completamento della consegna siano stati danneggiati o distrutti durante il trasporto a causa dell’azione imprevista e improvvisa di un fenomeno esterno;
– siano andati persi durante il trasporto da parte di un corriere (spedizione);
– non siano stati consegnati dal venditore o siano stati consegnati solo par- zialmente;
– a seguito di dichiarazione errata da parte del venditore non siano confor- mi all’oggetto acquistato secondo uno dei seguenti criteri di valutazione:
– stato, come ad es. «nuovo e non usato» invece di «usato» o «funzionante» invece di «non più funzionante»;
– materiale, ad es. «vera pelle» invece di «finta pelle» o «legno massiccio» invece di «legno impiallacciato»;
– generazione del prodotto ad es. «ultima generazione» invece di «prima generazione» oppure «Playstation 4» invece di «Playstation 3»;
– completezza di un oggetto, ad es. «gioco degli scacchi completo» invece di
«gioco degli scacchi in cui manca un pezzo»;
– corrispondenza della marca, cioè un oggetto acquistato che non sia del produttore indicato (anche nel caso in cui l’oggetto venga confiscato dalla dogana). Non sono tuttavia assicurati gli acquisti eventualmente o certa- mente intenzionali di contraffazioni;
– che non vengono ripresi indietro dal venditore nonostante il corretto eser- cizio da parte dell’acquirente del diritto di reso a lui spettante, senza che alla persona assicurata venga rimborsato il prezzo di acquisto;
– vengano danneggiati o distrutti a causa dell’azione imprevista e improv- visa di un fenomeno esterno oppure vadano persi durante il trasporto commissionato dalla persona assicurata per il reso al venditore.
2 Quali prestazioni vengono esclusivamente erogate in caso di sinistro? In caso di sinistro viene risarcito esclusivamente il danno patrimoniale fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicu- rative.
2.1 Calcolo del danno e risarcimento
2.1.1 Il danno relativo agli oggetti assicurati viene calcolato sulla base del loro valore di risarcimento detratto il valore residuo.
2.1.2 Per la determinazione del valore di risarcimento vengono presi in conside- razione il prezzo di mercato di un oggetto dello stesso tipo e della stessa qualità al momento del pagamento e il prezzo pagato. Tra i due valori fa fede quello più basso.
2.1.3 Se gli oggetti danneggiati possono essere riparati, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione o dei costi per una sostituzione parziale, nonché dell’eventuale diminuzione del valore residuo, come massimo tutta- via fino a concorrenza del valore di risarcimento.
2.1.4 In caso di oggetti che insieme formano un paio o un completo, il danno viene calcolato sulla base del valore di risarcimento dell’articolo nel suo complesso, detratto il valore residuo, a condizione che da soli gli oggetti indenni siano singolarmente inutilizzabili e non possano essere singolarmente completati.
2.1.5 L’assicuratore ha la scelta se effettuare il risarcimento in natura oppure rim- borsare la somma di denaro.
2.1.6 In caso di risarcimento di un oggetto senza detrazione del valore residuo secondo quanto previsto al punto IV. D 2.1.1, con il risarcimento i diritti di proprietà dell’oggetto in questione, in assenza di accordi in altro senso, pas- sano al’assicuratore.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni) Oltre alle esclusioni di cui al punto 2.3 CGA non sussiste alcuna copertura assicurativa per i sinistri, i danni e gli oggetti seguenti:
3.1 i danni dovuti a normale logorio o usura;
3.2 i danni riconducibili a difetti di fabbricazione o dei materiali, deterioramento interno o derivanti dalla natura dell’oggetto;
3.3 i sinistri concernenti una descrizione dello stato dell'oggetto acquistato discordante o che necessita di interpretazione per quanto concerne l’entità dell’usura e delle tracce di utilizzo oppure la confezione;
3.4 denaro contante, monete, medaglie, assegni, traveller’s cheque, buoni, biglietti di ingresso e tutti gli altri tipi di titoli;
3.5 derrate alimentari, animali, piante e veicoli a motore;
3.6 gioielli, orologi, metalli preziosi, pietre preziose e perle.
4 Liquidazione di un sinistro
4.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell’assicuratore, la persona assicurata è tenuta a notificare il sinistro all’assicuratore entro e non oltre 72 ore dal veri- ficarsi dell’evento assicurato o dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, facendo pervenire in seguito all’assicuratore una denuncia di sinistro scritta e firmata contenente tutti i dati necessari.
Centrale telefonica per le chiamate: x00 00 000 00 00
4.2 Fino alla liquidazione definitiva del sinistro, gli oggetti danneggiati o con- segnati in modo errato devono essere tenuti a disposizione della società e a richiesta di quest’ultima spediti a proprie spese per una perizia.
4.3 Su richiesta della società deve essere presentata denuncia al posto di polizia più vicino.
4.4 In caso di sinistro all’assicuratore devono essere inviati per iscritto anche i seguenti documenti:
– modulo per la notifica dei sinistri;
– documentazione / giustificativi / dati sull’evento assicurato;
– eventuale denuncia penale o attestazione della polizia in merito alla pre- sentazione di una denuncia del sinistro;
– giustificativo di acquisto in originale dal quale risultino il prezzo, la data e l'ora di acquisto oppure la conferma d’ordine;
– attestazione che l’oggetto è stato spedito (ad es. conferma di invio online, ricevuta dell’invio postale o simili);
– altre informazioni rilevanti per la definizione del sinistro.
E Data Recovery (salvataggio o ripristino di dati)
1 Quali rischi sono assicurati?
Sono assicurati cellulari, tablet, notebook e PC per uso privato della persona assicurata in caso di:
– attacco di virus dannosi o programmi malware;
– perdita di dati in seguito a difetto tecnico o danneggiamento.
La copertura assicurativa complessiva è limitata a due sinistri per anno civile.
2 Quali prestazioni vengono esclusivamente erogate in caso di sinistro?
In caso di sinistro vengono erogate esclusivamente le prestazioni specificate qui di seguito fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative. Condizione necessaria è che il sinistro venga gestito secondo quanto indicato al punto E 4.
2.1 Risarcimento dei costi per una prima analisi dell’entità del danno ai fini di un ripristino dei dati.
2.2 Risarcimento dei costi per l'eliminazione del software dannoso e, se neces- sario, per il ripristino del sistema operativo (requisito: esistenza della chiave di licenza del sistema operativo).
2.3 Risarcimento dei costi per il ripristino dei dati (Data Recovery).
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni) Oltre alle esclusioni di cui al punto 2.3 CGA non sussiste alcuna copertura assicurativa per i sinistri e danni seguenti:
3.2 danni che rientrano nell’ambito di responsabilità del produttore;
3.3 danni seriali che comportano il richiamo dell’articolo da parte del produt- tore;
3.4 in caso di Data Recovery: costi di reinserimento o riacquisizione dei dati, costi correlati a dati con contenuti rilevanti dal punto di vista penale o il cui utilizzo non sia autorizzato, costi per il ripristino dei dati necessari al sistema operativo e alle applicazioni, costi per l’acquisto di nuove licenze.
4 Liquidazione di un sinistro
4.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell’assicuratore, la persona assicurata in caso di sinistro è tenuta a informare immediatamente la centrale telefoni- ca dell’assicuratore, affidando a quest’ultima l’organizzazione delle presta- zioni o ottenendone il consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi.
Centrale telefonica per le chiamate: x00 00 000 00 00
4.2 In caso di sinistro all’assicuratore devono essere inviati per iscritto anche i seguenti documenti:
– modulo per la notifica dei sinistri;
– documentazione / giustificativi / dati relativi all’evento assicurato.
V. Tabella sinistri
In caso di sinistri, si prega di osservare gli obblighi menzionati al punto 3 delle CGA (sezione III).
Per poter esaminare il sinistro, l’assicuratore ha bisogno di diversi giustificativi concernenti il verificarsi del danno, il suo ammontare, ecc. Nella tabella seguente sono elencati i documenti da inoltrare all’assicuratore per ricevere al più presto la prestazione. Naturalmente occorre inoltrare solo i giustificativi per le prestazioni assicurative che la persona assicurata intende richiedere. In caso di dubbio, si prega di domandare all’incaricato liquidazione sinistri quali siano i giustificativi necessari.
Prestazione | Documenti necessari per ottenere la prestazione |
In generale | • Il numero della carta • La denuncia di sinistro compilata per intero e conformemente a verità |
Protezione giuridica in caso di delitti informatici o via Internet, violazioni della personalità e violazioni del diritto d’autore su Internet Incaricato liquidazione sinistri: CAP | • Documentazione / giustificativi / dati relativi all’evento assicurato • Denuncia penale o attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro |
Supporto tecnico e psicologico in caso di violazioni della personalità su Internet Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Global Assistance | • Documentazione / giustificativi / dati relativi all’evento assicurato • Denuncia penale o attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro |
Conto sicuro online Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Global Assistance | • Documentazione / giustificativi / dati relativi all’evento assicurato • Denuncia penale o attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro • Una dichiarazione scritta dell’istituto bancario detentore del conto, dell’emittente della carta, dell’operatore di rete o del fornitore di altri sistemi di pagamento in merito al risarcimento del danno patrimoniale |
Protezione online e acquisti Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Global Assistance | • Documentazione / giustificativi / dati relativi all’evento assicurato • Eventuale denuncia penale o attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro • Giustificativo di acquisto in originale dal quale risultino il prezzo, la data e l'ora di acquisto oppure la conferma d’ordine • Attestazione che l’articolo è stato spedito |
Data Recovery (salvataggio o ripristino di dati) Incaricato liquidazione sinistri: Allianz Global Assistance | • Documentazione / giustificativi / dati sull’evento assicurato |
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