CONVENZIONE TRA L'ITALIA E
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E
LE FILIPPINE
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO,
ROMA, 5 DICEMBRE 1980.1
Il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica delle Filippine,
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2 - Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne le Filippine:
l'imposta sul reddito applicata dalle Filippine; (qui di seguito indicata quale “imposta filippina”);
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorché riscosse mediante ritenute alla fonte; (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).
1 Ratificata con L. 28 agosto 1989, n. 312 (G.U. 5 settembre 1989, n. 207, S.O.) Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione 15 giugno 1990, entrata in vigore il 15 giugno 1990 (G.U. 5 ottobre 1990, n. 233).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Articolo 3 - Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine “Filippine” designa la Repubblica delle Filippine;
b) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l'altro Stato contraente” designano, come il contesto richiede, le Filippine o l'Italia;
d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone che è considerata come un ente ai fini dell'imposizione;
e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell'altro Stato contraente” designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) il termine “nazionali o cittadini” designa:
1) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente;
2) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
h) per “traffico internazionale” s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
i) l'espressione “Autorità competente” designa:
1) per quanto concerne le Filippine, il Segretario per le finanze o un suo rappresentante autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4 - Domicilio fiscale
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato contraente soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti ivi situate.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Se la sede della direzione effettiva non può essere determinata, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Articolo 5 - Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione, di montaggio o di installazione la cui durata oltrepassa i sei mesi, ovvero un'attività di supervisione o di consulenza ad esso collegata, quando tale attività si protrae per un periodo superiore ai sei mesi.
3. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna occasionale di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini del deposito, di esposizione o di consegna occasionale;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente
- diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata “stabile organizzazione” nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.
6. Il fatto che una società residente in uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.
Articolo 6 - Redditi immobiliari
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione “beni immobili” è definita in conformità al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Articolo 7 - Utili delle imprese
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8 - Navigazione marittima ed aerea
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale sono imponibili in detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili provenienti da fonti situate in uno Stato contraente e realizzati da un'impresa dell'altro Stato contraente in dipendenza dell'esercizio della navigazione marittima o aerea in traffico internazionale possono essere tassati nel detto primo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere:
a) per quanto concerne le Filippine, il minore importo tra:
i) l'1,50 per cento dell'entrata lorda derivante da fonti situate nelle Filippine; e
ii) la più bassa aliquota dell'imposta filippina applicata su tali utili realizzati da un'impresa di uno Stato terzo;
b) per quanto concerne l'Italia, il minore importo tra:
i) l'ammontare equivalente all'1,50 per cento dell'entrata lorda derivante da fonti situate in Italia e;
ii) l'ammontare equivalente della più bassa aliquota dell'imposta filippina applicata su tali utili derivanti da fonti situate nelle Filippine e realizzati da un'impresa di uno Stato terzo.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (“pool”), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9 - Imprese associate
Allorché:
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Articolo 10 - Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
4. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i proventi assimilati ai redditi delle azioni in base alla legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
7. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che impedisca ad uno Stato contraente di applicare, sui profitti di una società attribuibili a una stabile organizzazione situata in detto Stato, un'imposta supplementare rispetto all'imposta che sarebbe applicabile sui profitti di una società di detto Stato, a condizione che l'imposta supplementare così applicata non ecceda il 20 per cento dell'ammontare dei predetti profitti che non sono stati assoggettati alla citata imposta supplementare nei precedenti anni imponibili. Ai fini della presente disposizione, il termine “profitti” indica gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione in uno Stato contraente nel corso di un anno e degli anni precedenti al netto di tutte le imposte applicate da detto Stato sugli utili stessi, fatta eccezione per la menzionata imposta supplementare.
Articolo 11 - Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi relativi a pubbliche emissioni di obbligazioni di prestiti o titoli analoghi pagati da un residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente ed il 15% dell'ammontare degli interessi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti dagli stessi concessi in applicazione di Accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12 - Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) per quanto concerne le Filippine, il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, nel caso in cui i canoni siano pagati da un'impresa registrata presso il Comitato degli Investimenti delle Filippine ed impegnata in settori preferenziali di attività, nonché nel caso in cui si tratti di canoni relativi a pellicole cinematografiche o a registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive;
b) in tutti gli altri casi, il 25 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13 - Utili di capitale
1. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili provenienti dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, gli utili provenienti dall'alienazione di navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale e dei beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente ove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili provenienti dall'alienazione di azioni di una società, i cui beni sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato. Gli utili provenienti dalla alienazione di una partecipazione in una società di persone (partnership) o in una associazione commerciale (trust), i cui beni sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.
4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.
Articolo 14 - Servizi personali
1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe o i redditi percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di servizi personali (compresi quelli professionali), sono imponibili solo in detto Stato, a meno che i servizi non vengano prestati nell'altro Stato contraente. Se i servizi sono quivi prestati, le remunerazioni o i redditi percepiti a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di servizi personali (compresi quelli professionali) prestati nell'altro Stato contraente, sono imponibili solo nel primo Stato contraente se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. L'espressione “servizi professionali” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 15 - Compensi e gettoni di presenza
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 16 - Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni, gli utili, gli stipendi, i salari o gli altri redditi analoghi che gli artisti dello spettacolo e gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità in uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se il soggiorno nel primo Stato contraente è finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale o di un altro suo ente o organismo non avente scopo di lucro.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, quando il reddito proveniente da prestazioni personali in uno Stato contraente degli artisti dello spettacolo e degli sportivi, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, è imponibile soltanto nell'altro Stato contraente se la suddetta persona è finanziata essenzialmente con fondi pubblici di detto altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale o di un altro suo ente o se la suddetta persona è un organismo non avente scopo di lucro.
Articolo 17 - Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni, e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Articolo 18 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a dette suddivisioni od enti locali, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e il beneficiario sia un residente di detto altro Stato contraente che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 19 - Professori e insegnanti
Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione e che è residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento.
Articolo 20 - Studenti ed apprendisti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente in uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale riceve per prestazioni personali temporanee in detto altro Stato non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali prestazioni personali siano connesse con i suoi studi o con la propria formazione professionale o che le remunerazioni di tali prestazioni costituiscano un'integrazione delle risorse necessarie a sopperire alle spese di mantenimento.
Articolo 21 - Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
Articolo 22 - Metodo per evitare le doppie imposizioni
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica delle Filippine, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta filippina sul reddito, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Nessuna deduzione sarà invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Conformemente alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione delle Filippine (così come può essere modificata di volta in volta senza che ne sia modificato il principio generale) le Filippine accordano ad un cittadino o a un residente delle Filippine la deduzione dall'imposta filippina di un ammontare corrispondente alle imposte pagate o maturate in Italia e, per quanto riguarda una società delle Filippine che detiene più del 50 per cento delle azioni con diritto di voto di una società dalla quale percepisce dividendi in ciascun anno imponibile, accordano la deduzione di un ammontare corrispondente alle imposte pagate o maturate in Italia dalla società residente in Italia che paga tali dividendi sugli utili con i quali detti dividendi sono pagati. Tale ammontare corrispondente è calcolato sulla base dell'imposta pagata o maturata in Italia, ma la deduzione non può eccedere le limitazioni (previste ai fini della limitazione della deduzione dell'imposta filippina dovuta sui redditi provenienti dall'Italia e sui redditi derivanti da fonti situate fuori delle Filippine) stabilite dalla legislazione delle Filippine per l'anno imponibile.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, qualora le imposte sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non vengano prelevate in tutto o in parte per un limitato periodo di tempo in base alla legislazione di detto Stato, tali imposte non prelevate in tutto o in parte si considerano pagate per un ammontare non superiore:
a) al 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
b) al 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11; e
c) i) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 2 a) dell'articolo 12 o
ii) al 25 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui al paragrafo 2 b) dell'articolo 12.
Articolo 23 - Non-discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.
Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagate da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che impediscano alle Filippine di limitare ai loro nazionali l'applicazione degli incentivi fiscali concessi in base alla legislazione interna.
6. Le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate nel senso di impedire che le Filippine assoggettino ad imposizione i propri cittadini conformemente alla legislazione interna.
7. Ai fini del presente articolo il termine “imposizione” designa le imposte cui si applica la presente Convenzione.
Articolo 24 - Procedura amichevole
1. Quando un residente dello Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non
previsti dalla Convenzione.
4. Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 25 - Scambio di informazioni
1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Articolo 26 - Funzionari diplomatici e consolari
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Articolo 27 - Rimborsi
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le Autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 28 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Manila non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica 2 e le sue disposizioni avranno effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sulle somme corrisposte a non residenti il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare nel quale ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica; e
b) con riferimento alle altre imposte per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare nel quale ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Articolo 29 - Denuncia
La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente può il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare successivo allo scadere del quinto anno dello scambio degli strumenti di ratifica notificarne la cessazione all'altro Stato contraente e, in tal caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte sulle somme corrisposte a non residenti il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia; e
b) con riferimento alle altre imposte per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia.
Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 5 dicembre del 1980, nelle lingue inglese ed italiano, entrambi i testi facenti egualmente fede.
(Si omettono le firme)
2 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della presente Convenzione è avvenuto il 15 giugno 1990; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma del presente articolo, è entrata in vigore il 15 giugno 1990 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 5 ottobre 1990, n. 233).
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Al momento della firma della Convenzione conclusa oggi tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formeranno parte integrante della detta Convenzione.
Resta inteso:
a) che, con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 5, se le attività dell'agente sono esercitate interamente o quasi interamente nell'interesse dell'impresa, egli non può essere considerato un intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del paragrafo stesso nel caso in cui venga provato che le transazioni tra l'intermediario e le imprese non sono effettuate in condizioni di piena indipendenza;
b) che, con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7 l'espressione “spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione” designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione e, per quanto concerne i canoni, le provvigioni e gli interessi, esse sono ammesse soltanto nei limiti dell'effettivo ammontare rimborsato;
c) che, con riferimento al paragrafo 2 a) dell'articolo 8 l'“entrata lorda” è determinata soltanto in base alla dichiarazione delle imprese fatta in conformità alla Revenue Regulation n. 3-76;
d) che, con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 10, i dividendi ivi indicati sono imponibili per quanto concerne le Filippine in conformità dell'articolo 7 o dell'articolo 14 a seconda del caso;
e) che, con riferimento al paragrafo 2 b) dell'articolo 12, nel caso in cui le Filippine convengano un'aliquota di imposta più bassa sui canoni dello stesso genere pagati in analoghe circostanze ad un residente di uno Stato terzo, tale più bassa aliquota si applicherà anche ai residenti dell'Italia;
f) che, con riferimento al paragrafo 5 dell'articolo 23, la legislazione attuale delle Filippine è costituita dalla:
i) legge sull'incentivazione degli investimenti (Republic Act No. 5186, e successive modifiche);
ii) legge sull'incentivazione delle esportazioni (Republic Act No. 6135, e successive modifiche);
iii) legge sull'incentivazione del turismo (Presidential Decree 535);
iv) legge sull'incentivazione degli investimenti agricoli (Presidential Decree No. 1159);
g) che, con riferimento al paragrafo 1 dell'art. 24, l'espressione “indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale” significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale, che va, in ogni caso, preventivamente instaurata laddove la controversia concerna un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
h) che, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 24, qualsiasi accordo raggiunto dopo la scadenza dei termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti non sarà applicato;
i) che le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 27 non impediscono alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione.
Fatto in duplice esemplare a Roma il giorno 5/XII del 1980, nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.
(Si omettono le firme)