DISCIPLINARE DI GARA
Dipartimento Politiche Sociali Direzione Accoglienza e Inclusione
U.O. Contrasto Esclusione Sociale Ufficio Immigrazione
ALLEGATO C
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI DI ACCOGLIENZA SAI EX-SIPROIMI, A VALERE SUL FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL’ASILO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 18/11/2019.
PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2022. GARA N. 7961847
Indice:
1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
4. DURATA DELL’ APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL‟ANAC
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA -
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
20. APERTURA BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE -
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Allegato C - Disciplinare di gara - Bando Servizio di supporto rendicontazione SAI ex-Siproimi 2021/2022
1
1. PREMESSE
Con Determinazione Dirigenziale n. 3633 del 26/11/2020 questa Amministrazione ha determinato di affidare la realizzazione del servizio di supporto alla rendicontazione dei progetti SAI ex-Siproimi. Annualità 2021/2022. L’affidamento avverrà mediante procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a, del D.lgs. 50/0000.Xx
ll Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx.
1.1 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA
Roma Capitale per la gestione della gara indicata in oggetto si avvale di una Piattaforma telematica di e- procurement denominata “TuttoGare”.
Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile soltanto su tale Piattaforma accessibile dal sito internet:xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/
La gara si svolgerà con un sistema telematico. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.
Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dei concorrenti. Le imprese che intendono partecipare alla gara sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/, accedendo dall’ apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.
Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l’iscrizione; sarà, quindi, inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione.
Nel messaggio ricevuto sarà presente un link; aprendolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: «CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO».
Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore passato tale termine è necessario contattare l’help desk al numero telefonico 895.500.0024; per gli operatori esteri: x00 0000000000.
All’atto dell’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una comunicazione di «CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA» all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa; tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta.
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un’offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.
Si precisa che il sistema considera valida solo l’ultima offerta inviata.
Per proporre la propria candidatura le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro «PARTECIPA» e seguire le indicazioni presenti sul sito.
Dopo aver inviato correttamente l’offerta alla stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione.
Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell’utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.
L’offerta si considera correttamente presa in carico dal sistema solo con la ricezione della PEC di conferma di avvenuta partecipazione.
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta né modificare l’offerta già presentata.
Lo strumento telematico delle gare on line garantisce la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, e delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla PEC.
L’accesso tramite l’Account da parte degli Utenti registrati alla procedura informatica stessa comporta l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle “Norme tecniche di utilizzo”.
N.B. Per una corretta individuazione del ruolo, dei compiti e delle responsabilità intercorrenti tra l’Ente, il Gestore del Sistema ed i Soggetti abilitati e per tutto quanto non riportato nel presente disciplinare si rimanda alle Norme tecniche di utilizzo disponibili nella Home page della piattaforma telematica “TuttoGare”.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
- Bando di gara;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Disciplinare di gara;
- Schema di contratto di Accordo Quadro;
- Prospetto Analisi dei costi;
- “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020;
- Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016;
- Modello comunicazioni art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xxxx.xx seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale - Amministrazione - Pubblicità Legale - Albo Pretorio on line -tipologia atto - bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale - seleziona - ricerca, nonché sul sito internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
2.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx e all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx, entro il 15/01/2021 - ore 12:00.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 21/01/2021, mediante pubblicazione in forma anonima agli indirizzi internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/ pcr/it/xxxxxxxx.xxxx?xxxxxxxXxxXXX0000000.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a, del D.lgs. 50/2016 per la realizzazione del servizio di supporto alla rendicontazione per i progetti SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione) ex- Siproimi. Annualità 2021/2022. Periodo: 01/07/2021 - 31/12/2022, durata 18 mesi
Contributo Complessivo presunto dell’accordo quadro: € 270.784,50 (oltre IVA se e quanto dovuta, max 22%), oneri della sicurezza pari a zero. L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate. Gara n.7961847
L’importo previsto nel contratto di Accordo Quadro e negli eventuali successivi contratti applicativi, troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio pluriennale di Roma Capitale a valere sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, assegnati con Decreto del Ministero dell’Interno del 10/08/2020 prot. n. 16288.
CPV: 85300000-2 Servizi di assistenza sociale
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in ragione di garantire continuità ad un servizio necessario al completamento del progetto di accoglienza destinato ad utenti in particolare stato di fragilità fisica e psicologica.
L’importo a base di gara è al netto di IVA al 22% e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
4. DURATA DELL’ APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 18 mesi
4.2 OPZIONI E RINNOVI
La durata del contratto di accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, - o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete
-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e ss.mm.ii. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese -Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
7.2.a dichiarazione che il concorrente ha rispettato, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, i rapporti tra attività e passività di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2017/2018/2019:
- non avere avuto patrimonio netto negativo.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
- in caso di Cooperative, SOGGETTO COMUNITARIO obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva CEE: bilancio europeo riclassificato ex art. 2424 c.c., depositato presso la C.C.I.A.A. sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;
ovvero
- in caso di SOCIETÀ DI PERSONE in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione: modello UNICO Società di persone sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;
ovvero
- in caso di DITTE INDIVIDUALI in regime ordinario per obbligo di legge o per opzione: modello UNICO Persone fisiche sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;
ovvero
- in caso di ONLUS in regime ordinario: Modello unico Enti non commerciali sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;
ovvero
- in regime semplificato in caso di SOCIETÀ DI PERSONE: conti di mastro ovvero estratto della situazione patrimoniale, validati da iscritti presso il registro dei Revisori contabili ovvero da società di revisione, sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005;
ovvero
- in caso di consorzi: il PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (P.N.C.), sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005, derivante dalla somma algebrica dei Patrimoni netti dei singoli consorziati. I patrimoni netti dei singoli consorziati devono essere individuati in relazione della tipologia giuridica del soggetto;
ovvero
- in caso di SOGGETTO COMUNITARIO non obbligato alla pubblicazione del bilancio ex IV Direttiva CEE: asseverazione rilasciata da iscritti presso il registro dei Revisori contabili ovvero da società di revisione ovvero analoghe figure professionali riconosciute nello Stato di appartenenza, sottoscritta digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005.
7.2.b idonea referenza bancaria attestante la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da un istituto di credito.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
7.3.a dichiarazione di aver svolto servizi analoghi al settore oggetto di gara, prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, di importo complessivo minimo, nel triennio, non inferiore al 30% del valore dell’importo a base di gara; nella dichiarazione dovranno essere indicati gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs.n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dai quali si evinca il volume dei servizi analoghi prestati non inferiore al minimo richiesto;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., e dai quali si evinca il volume dei servizi analoghi prestati non inferiore al minimo richiesto;
- fatture e/o contratti per servizi prestati a favore di questi ultimi, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., e dai quali si evinca il volume dei servizi analoghi prestati non inferiore al minimo richiesto;
7.3.b dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2017, 2018, 2019), antecedenti la data di pubblicazione del bando, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da ciascun soggetto.
Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al precedente punto 7.2 deve essere soddisfatto da ciascun soggetto.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. g) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. La mandataria deve concorrere al raggiungimento del requisito in misura non inferiore al 40% mentre il/i mandante/i o altra/e impresa/e consorziata/e deve/devono concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1.a deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art.89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice - un deposito cauzionale provvisorio pari al 1% dell’importo complessivo del contributo previsto.
L’importo della garanzia provvisoria del bando di gara potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, Xxxxxx, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. mediante bonifico SEPA, versamento in contanti, con assegni circolari non trasferibili, presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale - Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali - IT 69 P 02008 05117 000400017084, indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 5;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. riportare l’autentica della sottoscrizione;
8. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva
al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, è stato disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, e pertanto, a decorrere dal 19 maggio 2020 è sospeso l’obbligo del versamento dei contributi all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per i concorrenti e per le Stazioni Appaltanti, come comunicato dal Presidente dell’Autorità stessa in data 20 maggio 2020.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Le buste telematiche virtuali devono essere caricate (upload) sulla piattaforma telematica “TuttoGare” con le modalità (prevista dalla stessa) entro le ore 12:00 del giorno 25/01/2021, all’indirizzo URL xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Il recapito tempestivo delle buste telematiche rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta fino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12.1 Offerta in modalità telematica:
a. la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
b. la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 1.1 del presente disciplinare di gara;
c. mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
d. le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nelle «Norme tecniche di utilizzo» disponibili nella relativa Homepage, ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
e. per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all’Help Desk: 000 000 0000;
f. per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’Help Desk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
12.2 Formazione e invio dell’offerta.
L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:
a. gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 13.1, con le proprie chiavi di accesso (User Id e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet di cui allo stesso punto 1.1 del presente disciplinare di gara;
b. successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta ai paragrafi 15, 16 e 17 del presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:
1. scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
2. compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;
3. sottoscrivere la stessa documentazione;
4. inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
c. in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo;
d. la busta telematica (virtuale) definita «Busta A - Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera
b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
e. successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:
1. sottoscrivere la propria Offerta tecnica;
2. inserire l’Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
f. la busta telematica (virtuale) definita «Busta B - Busta dell’Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);
g. successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
1. compilare a video l’offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on line”;
2. sottoscrivere l’offerta;
h. la busta telematica (virtuale) definita «Busta C-Busta dell’Offerta economica» è costituita dall’adempimento di cui alla lettera g), riporterà il piano economico- finanziario.
i. una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:
Busta A | Busta B | Busta C |
Busta amministrativa | Busta dell’Offerta tecnica | Busta dell’Offerta economica |
j. la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A - Busta amministrativa», della «Busta B - Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C - Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
k. l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.
12.3. Sottoscrizione degli atti
a. fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;
b. nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra caricandola sulla Piattaforma “Tuttogare” riepilogata a titolo sintetico nell’elenco sottostante:
- DGUE - Documento di gara unico europeo dell’impresa concorrente
- Documento di partecipazione alla gara
- Copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati
- Modello comunicazioni art 76 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Passoe
- Eventuali procure
- Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie
- Eventuale Contratto di avvalimento
- Eventuale documentazione integrativa dell’ausiliaria
- Garanzia provvisoria
- Eventuale documentazione (certificazioni e documenti) necessaria ai fini della riduzione della garanzia provvisoria
- Eventuali atti relativi a R.T.I. (mandato associativo - impegno a costituire R.T.I.)
- Eventuale atto costitutivo e statuto del Consorzio
- Comprova imposta di bollo (modello F23 attestante il pagamento del bollo/Scansione documento con marca da bollo in estensione p7m/la scansione del documento portante la marca da bollo annullata)
- Scheda - Componente economica (generata da sistema)
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE in versione informatica (estensione .xml) nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b. copia conforme all’originale della procura Il bollo è dovuto:
- ln caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/ costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/ mandataria.
Modalità di pagamento del bollo
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione - U.O. Contrasto esclusione sociale - CF 02438750586;
- del codice ufficio o ente (campo 6: RCB);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo - CIG n )
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella busta “A” copia Informatica del modello F23.
La comprova del pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire anche attraverso la scansione del documento portante la marca da bollo annullata, sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta “A”.
14.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma “TuttoGare” secondo quanto di seguito indicato.
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II - Informazioni sull’operatore economico.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE della ausiliaria;
Parte III - Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare.
Parte IV - Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione
«α» ovvero compilando quanto segue:
a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
Parte V - Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato in versione informatica (estensione .xml):
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000:
1. dichiarazione del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4 e 5 lett. a), b), c), c bis), c) ter, c) quater, d), e), f), f bis),f ter), g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 80, comma 3 dovranno parimenti dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo.
La medesima dichiarazione, deve essere resa da parte dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:
- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Ai sensi dell’art. 80, comma 7 del Codice, il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 e ss.mm.ii. del Codice citato, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 e ss.mm.ii. del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
6. dichiara di essere a conoscenza, in relazione al Protocollo di integrità, che Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 reperibile all’indirizzo internet xxx.xxxxxx.xxxx.xx seguendo il percorso di seguito delineato: “portale di Roma Capitale -Deliberazioni e atti” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 recante “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2019- 2020-2021”:
- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 {ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego}.
9. Ai sensi della L. n. 190/2012, all’art. 1, comma 9, lettera e):
- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che, dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate, saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali;
ovvero
- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione capitolina, che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che, dipendenti dell’amministrazione capitolina o delle municipalità interessate, saranno coinvolti nell’aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; indica i seguenti dati: domicilio fiscale ; codice fiscale
……………, partita IVA ………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di
verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del
X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
16. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
17. copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, debitamente sottoscritta, dal titolare o dal legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma;
18. modello comunicazioni art.76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
19. dichiarazione di impegno del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa e nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all’organismo uscente;
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA
La compilazione e il caricamento (upload) della «Busta B - Busta dell’Offerta Tecnica» dovrà essere effettuata secondo le modalità indicate al punto 13.2., lett. f) del presente disciplinare di gara.
L’offerta tecnica deve essere redatta esclusivamente, a pena di esclusione, in versione informatica. La Busta “B - Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a. relazione tecnica dei servizi offerti;
b. dichiarazioni, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi, di cui ai sub-criteri di valutazione indicate nel paragrafo 18.1 del presente Disciplinare;
c. curriculum dell’operatore economico;
La relazione deve essere elaborata secondo la natura e le caratteristiche del servizio richiesto, sulla base di quanto espressamente indicato negli atti di gara, in particolare, si esplica in una “relazione tecnico-metodologica”, che deve essere redatta e strutturata in massimo 20 pagine formato A4 carattere Arial 10 (esclusi gli allegati, la copertina e l’indice), suddivise in sezioni e sottosezioni specifiche corrispondenti ai criteri ed ai sub criteri di valutazione previsti al paragrafo 17.1 del presente disciplinare.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente (formato p7m), dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1 in modalità digitale (formato p7m).
Le eventuali soluzioni migliorative proposte costituenti l’offerta tecnica dovranno essere, articolate in un nuovo schema di contratto/capitolato speciale descrittivo prestazionale redatto a cura del concorrente, in formato PDF, sottoscritto digitalmente e che sarà approvato dall’Ufficio proponente in caso di aggiudicazione definitiva.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA
La busta “C - Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica compilata a video, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on line”), secondo le indicazioni del presente disciplinare di gara e deve contenere i seguenti elementi:
a. l’indicazione del prezzo totale offerto (espresso in cifre ed in lettere) unitamente al corrispondente ribasso percentuale unico (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo a base di gara. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali.
b. la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio;
c. la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta;
d. non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate;
e. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda in modalità digitale (in formato p7m).
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3. Lettera b) del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica sarà comprensiva del piano economico finanziario.
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
La Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti e valuterà le offerte pervenute secondo i seguenti elementi:
OFFERTA TECNICA: Fino a 80 punti OFFERTA ECONOMICA: Fino a 20 punti
CRITERIO/ SUBCRITERIO | PUNTEGGIO TECNICO | PUNTI | |
A. | Qualità della proposta Descrizione: Proposta di gestione del servizio con specifica e dettagliata illustrazione delle modalità di attuazione delle attività indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. | 55 | |
A.1 | Valutazione della proposta progettuale con riferimento alle finalità definite dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: conoscenza dei fenomeni migratori presenti nel territorio con particolare riferimento al fenomeno dei richiedenti asilo e dei rifugiati; conoscenza delle reti pubbliche ed istituzionali, private del terzo settore, formali ed informali, attive sul tema dell’accoglienza integrata. Parametro di valutazione: accuratezza nella descrizione del contesto Piena rispondenza: analisi accompagnata da dettagliati elementi descrittivi; Media rispondenza: analisi accompagnata da generici elementi; Scarsa rispondenza: analisi lacunosa o non esaustiva; Rispondenza non adeguata: analisi assente o estremamente lacunose; | max 15 | |
A.2 | Metodologia progettata per la realizzazione del servizio di rendicontazione Parametro di valutazione: aderenza alle condizioni, agli standard, alle linee guida, ai criteri, ai parametri, ai formulari e procedure stabiliti dal Ministero dell’Interno per la rendicontazione: Piena rispondenza: piena e compiuta aderenza Media rispondenza: sufficiente aderenza, Scarsa rispondenza: limitata/parziale aderenza Rispondenza non adeguata: completo scostamento dai parametri. | max 20 | |
A.3 | Materiali ed attrezzature messe a disposizione in aggiunta a quelle già in dotazione alla struttura. Parametro di valutazione: quantità e qualità dei materiali e delle attrezzature offerte in rapporto agli spazi da allestire ed al personale da impiegare Piena rispondenza: dotazioni ottimali per qualità e quantità Media rispondenza: dotazioni sufficientemente rispondenti per qualità e quantità. Scarsa rispondenza: dotazioni scarsamente rispondenti per qualità e quantità Rispondenza non adeguata: nessuna dotazione o scarsa dotazione o dotazione di scarsa qualità. | max 5 |
A.4 | Proposte migliorative ricomprese nell’offerta Parametro di valutazione: numero delle azioni che si intendono coinvolgere nelle attività aggiuntive, in aggiunta alle azioni progettuali: Piena rispondenza: presenza di almeno n.5 proposte aggiuntive adeguate al target del lotto, Media rispondenza: presenza di almeno n.3 proposte aggiuntive adeguate al target del lotto, Scarsa rispondenza: presenza di almeno n.1 proposta aggiuntiva adeguata al target del lotto, Rispondenza non adeguata: nessuna proposta aggiuntiva o proposte inadeguate al target del lotto. | max 15 | |
B. | Organigramma del personale impiegato nel servizio Descrizione: quantità, esperienza e qualificazione professionale del personale che si intende impiegare nel servizio. Parametro di valutazione: quantità e qualità del personale che si intende impiegare desumibile dall’organigramma presentato e dai curricula allegati: Piena rispondenza: presenza di tutte le figure richieste dal capitolato, munite di elevata professionalità e competenza Media rispondenza: presenza della maggior parte delle figure richieste dal capitolato, munite di media/elevata professionalità e competenza Scarsa rispondenza: presenza della maggior parte delle figure richieste dal capitolato, munite di medio/bassa professionalità e competenza Rispondenza non adeguata: presenza di figure professionali in numero e qualità non corrispondente a quanto richiesto dal capitolato. | 25 | |
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO MASSIMO | 80 |
L’assegnazione dei coefficienti da applicare agli altri elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell’offerta relativi ai criteri/sub criteri di cui A) e B), sarà effettuata secondo il metodo di cui all’allegato "P" del D.P.R. n. 207/2010 lettera a) numero 4: la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e determinati secondo i seguenti range di attribuzione:
Range (graduazione) di attribuzione dei caratteristiche di corrispondenza per ciascun coefficiente |
1 - 0,75 Piena rispondenza agli elementi richiesti nel criterio/subcriterio |
0,74 - 0,50 Mediamente rispondente agli elementi richiesti nel criterio/subcriterio |
0,49 - 0,25 Scarsamente rispondente agli elementi richiesti nel criterio/subcriterio |
0,24 - 0 |
Rispondenza non adeguata |
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
I punteggi e i sub-punteggi attribuiti all’offerta tecnica sono riparametrati in modo da attribuire all’offerta migliore il punteggio massimo disponibile ed alle altre un punteggio riparametrato sul punteggio massimo medesimo.
L’attribuzione degli ulteriori criteri di valutazione tecnica verrà effettuata secondo le indicazioni sopra riportate.
I concorrenti che non avranno raggiunto, per il punteggio tecnico complessivo un punteggio pari ad almeno 55 punti non saranno ammessi alla fase dell’apertura delle offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento.
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata, per ciascun lotto, con il metodo aggregativo - compensatore in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:
C(a) =∑n[Wi*V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑ n = sommatoria.
I concorrenti che non avranno raggiunto, per il punteggio tecnico complessivo un punteggio pari ad almeno 55 punti non saranno ammessi alla fase dell’apertura delle offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento.
Relativamente all’OFFERTA ECONOMICA - PREZZO DEL SERVIZIO (Capitolo 16 del presente Disciplinare), per le quali, in caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento, il punteggio verrà attribuito sulla base dell’OFFERTA ECONOMICA AL NETTO DELL’IVA espressa sull’importo unitario posto a base d’asta.
Relativamente all’assegnazione dei coefficienti di valutazione V(a)i da attribuire al prezzo, saranno determinati, attraverso la seguente formula matematica:
V(a)i = Rmax/ R(a)i
Dove:
- R(a)i = valore complessivo offerto dal concorrente iesimo (in € al netto di IVA)
- Rmax = valore complessivo dell’offerta più conveniente (in € al netto di IVA)
Il punteggio finale relativo al prezzo C(a)i sarà determinato moltiplicando il coefficiente V(a)i, relativo al prezzo di ciascuna offerta con il peso attribuito al prezzo (Wi =20)/C(a)i = V(a)i * Wi;
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.
Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.
In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica.
Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
Resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 in merito alla facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La data di svolgimento della prima seduta pubblica sarà comunicata attraverso la piattaforma Telematica “TuttoGare”.
I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica “TuttoGare” collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.
Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa privacy.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno quattro giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito del Dipartimento Politiche Sociali e a mezzo PEC, almeno quattro giorni prima della data fissata.
Il sistema “TuttoGare” procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo caricamento sulla piattaforma telematica, l’integrità dei plichi e dei relativi file contenuti nelle rispettive buste inviate dai concorrenti. Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, una volta aperti i relativi file, procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il Seggio di gara limitatamente alle successive lettere a), b) e c), procederà a:
a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
La stazione appaltante procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce eventualmente, laddove richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione -amministrazione trasparente- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell‘art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l‘oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell‘art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce eventualmente, laddove richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione -amministrazione trasparente- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell‘art. 29, comma 1 del Codice.
20. APERTURA DELLE BUSTE B e C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, la commissione giudicatrice, mediante apposito accreditamento sul sistema delle gare telematiche “TuttoGare” procederà in seduta riservata all’apertura della busta contenente la documentazione relativa all’offerta tecnica, al fine della conseguente valutazione e dell’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, eventualmente ove richiesto, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere i profili di non congruità/non sostenibilità, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP chiuderà le operazioni di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua, sostenibile o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente/i cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente/i cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatta salve le eccezioni di cui al comma 10 del suddetto articolo.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.
Il Direttore
Firmato digitalmente da
Xxxxxxx Xxxxxx
C = IT
Data e ora della firma: 15/12/2020 10:46:50