CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI PRESSO CENTRI PRIVATI ACCREDITATI AUSL IMOLA/CENTRO CLINICO DI IONOFORESI DI TOSCANELLA DI DOZZA - ANNO 2020
CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI PRESSO CENTRI PRIVATI ACCREDITATI AUSL IMOLA/CENTRO CLINICO DI IONOFORESI DI TOSCANELLA DI DOZZA - ANNO 2020
Tra l’Azienda U.S.L. di Imola (di seguito indicata più brevemente AUSL), nella persona del Direttore del Dipartimento Cure Primarie - Xxxx. Xxxx Xxxxxx, che agisce in esecuzione della deliberazione n. 191 del 20/10/2020
e il Centro Clinico Ionoforesi S.a.s con sede legale in Toscanella di Dozza Via Xxxxxxxxxx Xxxxx
n.46 Codice Fiscale 00780370375 e Partita Iva 00523121200 nella persona del Sig.Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx quale legale rappresentante
Premesso che
⚫ ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del Decreto Legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le specifiche modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture ed i professionisti privati accreditati finalizzati all’erogazione di prestazioni assistenziali, la corrispondente remunerazione ed uno specifico sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, in relazione alla qualità dell’assistenza e all’appropriatezza delle prestazioni rese;
⚫ ai sensi dell’art. 32, 9° comma della L. n. 449/97 le Regioni, le Aziende USL ed ospedaliere devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse;
⚫ che il Centro Clinico Ionoforesi, con sede erogativa a Toscanella di Dozza in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx x. 00, già convenzionato con il S.S.N. ai sensi del D.P.R. 120/88 opera in regime di accreditamento istituzionale ai sensi della Determinazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 3831 del 14/4/2010 e, nelle more del procedimento per il rinnovo autorizzato a svolgere l’attività in regime di accreditamento come da comunicazione regionale prot. N. 474711 del 2.07.2018, in atti al Prot. 21197del 2.07.2018;
Richiamati:
⚫ la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: “Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti” che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l’adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;
⚫ l’Accordo Quadro per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili per il quadriennio 2018 – 2021 da parte di strutture private accreditate, sottoscritto in data 04.02.2019 dalla Regione Xxxxxx-Romagna e dall’ANISAP;
⚫ l’Accordo Quadro integrativo tra Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx x XXXXXX Xxxxxx Xxxxxxx di cui alla DGR 849 del 13.07.2020 valido per il biennio 2020-21;
⚫ la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 24/02/2003 "Modifica del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche" nonchè alla delibera di Giunta Regionale n. 1980/2012 e 145/2013 e s.m.i..
⚫ le Deliberazioni della Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 327 del 23/2/2004 “applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti” e n° 293 del 14/2/2005 “accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”
⚫ la Deliberazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 1056 del 27 luglio 2015 avente ad oggetto “Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie“;
⚫ il D.P.C.M. del 12.01.2017 e la D.G.R. Xxxxxx Xxxxxxx n.365 del 27.03.2017, avente ad oggetto “Primo provvedimento attuativo nell’ambito dell’assistenza territoriale del D.P.C.M. 12.01.2017 recante “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D.Lgs.502/92”;
⚫ le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell’ambito della propria programmazione locale per l’anno 2019 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali
da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa;
Richiamata la circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – Direzione Sanità e Politiche Sociali n°9 del 28/11/2008 “Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all’Assistenza Specialistica Ambulatoriale(ASA)” così come integrata dalla Circolare Regionale n.2 del 16/02/2011 e da successive modificazioni ed integrazioni;
- Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Regione Xxxxxx-Romagna n° 1190/2011 in materia di compartecipazione alle prestazioni di Assistenza Sanitaria e le successive circolari applicative regionali, nonché le Deliberazioni di Giunta Regione Xxxxxx-Romagna; n° 2075/2018 “Rimodulazione delle modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria nella Regione Xxxxxx-Romagna”; n° 2076/2018 “Revisione delle modalità di compartecipazione alla prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con almeno 2 figli a carico” nonché, da ultimo la D.G.R. n.1044 del 24.08.2020 “Abolizione della quota fissa sulle ricette di specialistica ambulatoriale e sui farmaci di fascia A per gli assistiti non esenti di cui alle D.G.R.1190/2011 e n.2075/2018 ai sensi dell’art.1 commi 446-448 della L.160/2019” le cui disposizioni entrano in vigore dal 1.09.2020;
Preso atto inoltre che:
• Con Deliberazione aziendale n. 167 del 05.08.2019 è stato formalizzato il Programma Attuativo per il governo delle liste di attesa dell’Azienda Usl di Imola per il triennio 2019-2021, già tramesso alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 603 del 15.04.2019;
• è stato definito un piano preventivo della produzione da richiedere nell’anno 2020 alle strutture private accreditate sulla base dei seguenti criteri:
- tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con particolare riguardo alle prestazioni dell’accordo stato-regioni”;
- visione complessiva delle capacità produttive di tutte le strutture erogatrici pubbliche e private;
- volumi di attività erogati storicamente dai diversi erogatori ed, in particolare, da parte delle strutture private accreditate;
- contenuti del Decreto 9.12.2015 “Condizioni di erogabilità ed indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN e dei successivi provvedimenti attuativi;
- contenuti della DGR n.603/19 sopra richiamata.
Precisato che le tipologie di prestazioni specialistiche ad alta priorità di cui necessita questa Azienda USL per l’intero anno 2020, devono regolarmente essere prenotate su apposite agende CUP anche nell’ambito di appositi percorsi di garanzia.
⚫ richiamata altresì la D.G.R. n. 303/2015 e la relativa circolare applicativa n. 7 del 6.07.2015 relative a “Approvazione schema di accordo tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’INAIL- Direzione regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx, per garantire al lavoratore infortunato e/o tecnopatico il recupero delle condizioni psico-fisiche ed il conseguente tempestivo riavvio al lavoro”;
⚫ precisato che in relazione alla DGR citata al punto precedente sono stati definiti con la sede Inail locale e provinciale adeguati percorsi di tempestiva presa in carico del lavoratore infortunato attraverso i servizi dell’Azienda e/o delle strutture del territorio aziendale accreditate per la branca della Medicina Riabilitativa e convenzionate con l’Azienda Usl di Imola
Posto che il Centro Clinico di Ionoforesi:
⚫ è in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie di specialistica ambulatoriale per le seguenti branche accreditate: Medicina Fisica e Riabilitazione; Ambulatori medici con le seguenti specialità: cardiologia, neurologia, otorinolaringoiatria, chirurgia generale, chirurgia plastica, ortopedia traumatologia con prestazioni terapeutiche e diagnostica per immagini limitatamente alle ecografie; rilasciata dal Sindaco del Comune di Dozza (BO);
⚫ ha accettato le tariffe regionali approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 262 del 24 Febbraio 2003 nonchè con la delibera di Giunta Regionale n. 1980/2012 e 145/2013 e s.m.i..
⚫ ha una comprovata continuità nell’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di S.S.R.;
⚫ ha la necessaria capacità produttiva per rispondere alle necessità dell’Azienda U.S.L. di Imola per l’anno 2020
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
ART. 1 - (PRESTAZIONI PREVISTE E TETTI DI SPESA)
Il Centro Clinico Ionoforesi si impegna ad erogare, nel corso del 2020, a favore di cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell’Azienda USL di Imola, le prestazioni ambulatoriali sotto individuate e previste dal nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1980/2012 e n. 145/2013 e s.m.i ;
Si precisa che qualora intervengano provvedimenti nazionali e/o regionali che, in attuazione al D.P.C.M.12.01.2017, apportino modifiche alle tariffe del presente accordo, si provvederà alla loro eventuale variazione con la decorrenza fissata dai provvedimenti medesimi;
Le prestazioni saranno erogate entro un limite di spesa massimo complessivo definito in
€ 15.000,00 gli importi sono al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell’utenza.
L’importo sopra definito potrà essere suscettibile di modificazioni secondo le apposite previsioni contenute nell’accordo ANISAP già citato. Eventuali prestazioni erogate in aggiunta rispetto al budget concordato potranno essere oggetto di pagamento solo a fronte di specifico accordo.
Le tariffe oggetto di fatturazione rappresentano per la Struttura Centro Clinico Ionoforesi il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni, al lordo della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. In tale ipotesi l’Azienda U.S.L. corrisponderà l’eventuale differenza.
L’accertamento del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente è a carico del Centro che è tenuto alla riscossione della quota dovuta, ai sensi della vigente normativa ed al rilascio della relativa ricevuta.
Le prestazioni oggetto dell’accordo di fornitura di che trattasi sono le seguenti:
- ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA cod. 88.79.3 alla tariffa di € 29,50
- ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE cod. 88.79.2 alla tariffa di € 33,50
Il poliambulatorio deve garantire l’esecuzione delle prestazioni urgenti/sollecite inviate dall’Azienda USL di Imola con percorso e modulistica dedicata, nonché, in esecuzione alla D.G.R. 383/2015 citata nelle premesse, effettuerà le seguenti prestazioni di BRANCA FISIATRICA (cod. D.M. 89.7B.2; 89.01.W; 93.11.01; 93.11.02; 93.11.03; 93.11.04; 93.11.05; 93.35.2; 93.35.3; 93.26;
93.39.6;.93.39.2; 93.19.1) a favore di pazienti assicurati INAIL su richiesta dell’Azienda USL di Imola;
ART. 2 - (MODALITA’ DI ACCESSO)
L’accesso alle prestazioni è riconosciuto a fronte di apposita prescrizione medica SSN e prenotazione su sistema CUP.
Il Centro Clinico Ionoforesi garantisce la prestazione, regolarmente prenotata, anche ai pazienti che non esibiscano il promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata, ciò in ottemperanza agli indirizzi regionali impartiti con la nota regionale PG/2018/0685374 del 16.11.2018.
Il Centro Clinico Ionoforesi garantisce all’Azienda USL almeno una sessione settimanale per l’erogazione di ciascuna delle prestazioni specialistica oggetto del presente contratto.
Si precisa che le eventuali prestazioni rese a favore di assistiti provenienti da altre Province della Regione, dovranno essere addebitate all’AUSL di residenza del cittadino.
Il Centro Clinico Ionoforesi comunica mensilmente all’Azienda Usl di Imola i nominativi dei soggetti che non si sono presentati all’appuntamento ai fini dell’elevazione della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n.2 del 3.03.2016. Il Centro, previ accordi con l’Azienda Usl di
Imola, potrà recuperare le prestazioni non effettuate a causa della mancata presentazione dell’utente all’appuntamento.
In esecuzione all’Accordo Quadro integrativo tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’ANISAP il Centro Clinico di Ionoforesi assicura la scrupolosa osservanza delle misure igienico-sanitarie previste dalla D.G.R. 404/2020 per contrastare la pandemia Covid-19 nella fase di ripresa delle attività sanitarie. Per le prestazioni erogate dal maggio 2020, sarà riconosciuta una quota pari ad Euro 3,50 per ciascuna prestazione eseguita per la copertura dei costi aggiuntivi sostenuti per l’applicazione delle sopra citate misure.
Il Centro Clinico di Ionoforesi assicura la propria adesione alla rete SOLE, con oneri a proprio carico, nel più breve termine al fine di garantire il recupero della ricetta dematerializzata e l’invio dei Referti al Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente.
ART. 3 (DEBITO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL’AZIENDA)
Il Centro Clinico Ionoforesi è tenuto al rispetto degli adempimenti connessi ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda fornendo mensilmente il flusso ASA nel rispetto delle modalità definite dalle Circolari regionali in materia, già citate in premessa al presente contratto di fornitura.
L’invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza costituiscono presupposti necessari per il riconoscimento degli oneri relativi all’attività erogata a carico SSN, nel rispetto dei budget negoziati.
ART. 4 (FATTURAZIONE)
Il Centro Clinico Ionoforesi fatturerà mensilmente alla Azienda USL di Imola le prestazioni erogate nell’ambito della struttura a favore dei cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell’Azienda stessa.
La quota aggiuntiva di euro 3,50 a prestazione di cui all’art.2 dovrà essere fatturata e rendicontata separatamente su base mensile in base al numero di prestazioni erogate.
Il pagamento dovrà essere richiesto mediante emissione di fattura elettronica.
Nel tracciato della fattura elettronica nel campo “Riferimento amministrazione” vanno inserite le due lettere: SA
Le documentazioni dovranno evidenziare, oltre che i dati anagrafici dell’assistito, anche tipologia, numero, tariffa della singola prestazione al lordo ed al netto del ticket riscosso.
Le documentazioni che fino all’entrata in vigore della fattura elettronica venivano trasmesse in allegato alla fattura, continueranno ad essere inviate, sia pure separatamente, citando il relativo n° di fattura elettronica, all’ufficio competente presso l’U.O. A.S.S.O.T. in formato cartaceo.
L’Azienda USL titolare del presente contratto si riserva di formulare specifica successiva comunicazione, qualora si rendesse necessario evidenziare ulteriori dati, oltre a quelli sopraindicati.
Le fatture saranno liquidate con scadenza 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto previsto dal D.lgs n° 192 del 9/11/2012.
ART. 5 - (INCOMPATIBILITA’)
La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
La struttura si impegna pertanto a fornire, secondo la periodicità e le modalità definite dall’Azienda USL, l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
A fronte di riscontrate situazioni di incompatibilità o di violazione, il Centro Clinico Ionoforesi dovrà entro il termine perentorio di 15 gg. dal ricevimento della comunicazione, rimuovere le incompatibilità stesse. Qualora non provveda, l’Azienda procederà alla risoluzione immediata del presente contratto ed alla segnalazione alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Il Centro dovrà attenersi altresì agli obblighi di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 introdotto dalla L. 190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Ausl di Imola che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto ed il divieto per la struttura privata accreditata di contrarre con la P.A. per i successivi tre anni. L’onere di verificare la veridicità di quanto dichiarato da propri collaboratori in sede di stipula del contratto di lavoro spetta alla struttura privata medesima.
ART.6 (CONTROLLI)
L’Azienda USL procederà a verifiche periodiche, riguardanti sia la qualità e la regolarità delle prestazioni rese, sia il possesso da parte del personale dei requisiti previsti dalla normativa vigente (comprensivi di quelli in materia di incompatibilità) anche mediante accertamenti diretti.
ART. 7 (TUTELA PRIVACY)
La struttura sanitaria privata Centro Clinico Ionoforesi e l’Azienda USL di Imola sono tenute ad osservare i principi di cui alla Legge n. 196/03, così come modificata dal D.Lgs. n° 101/2018 e del Regolamento (UE) n° 679/2016. La suddetta struttura privata, che aderisce alla presente convenzione sarà nominata, con apposito atto, “Responsabile del trattamento” ai sensi del citato regolamento, con abilitazione dei compiti e degli obblighi previsti dalla citata normativa a carico del Responsabile del trattamento.
ART. 8 - (INADEMPIENZE E PENALITA’)
Qualora l’Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, informando contestualmente il sindacato ANISAP – sede Xxxxxx Xxxxxxx.
Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.
In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell’anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata alla Commissione Paritetica l’individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall’Assessorato Regionale alla Sanità.
ART.9 (REQUISITI SOGGETTIVI )
Le Aziende Sanitarie non possono addivenire alla stipula di contratti con strutture accreditate che si trovino in una delle situazioni previste dal D.Lgs.50 del 18/4/2016 all’art.80, precisamente ai commi 1,2,4,5 (lett. a), b), c), d), f), h), i), l), 7,8,9,10 e11.
Parimenti, le Aziende Sanitarie non possono stipulare contratti di fornitura con strutture che abbiano commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate nell’ambito dei servizi del Servizio Sanitario Regionale, accertate sia dall’Azienda Sanitaria o dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con qualsiasi mezzo di prova.
Ai fini della stipula del presente contratto il Centro Clinico Ionoforesi dovrà produrre autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi sopra cennati mediante dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui all’art.38 della legge 445/2000.
L’Azienda provvederà al controllo circa la veridicità di quanto autocertificato.
Ai sensi xxxXx Xxxxx 190/2012 e del D.Lgs 62/2013, il Centro dovrà attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dell’Azienda Usl di Imola, da ultimo approvato con Delibera aziendale n.112 del 25.05.2018 scaricabile al link: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/0000
nonché ai contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui alla Deliberazione n. 13 del 15.01.2019 scaricabili al link:
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/0000, pertanto il Centro Clinico Ionoforesi con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza e di accettare gli obblighi di condotta ed i contenuti di tali documenti.
L’eventuale violazione degli obblighi suddetti è motivo di risoluzione del presente contratto.
ART. 10 (VALIDITA’ CONTRATTO E CONTROVERSIE)
Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2020 fatte salve esigenze particolari o contingenze, non prevedibili, da affrontare con periodicità annuale.
Salvo diversa comunicazione, il presente contratto conserva la sua efficacia oltre la data di scadenza, senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del contratto di fornitura per l’anno successivo.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice Civile.
Ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al presente contratto sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda USL, uno dal Centro Clinico Ionoforesi, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.
In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
ART. 11 - (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE)
Il Centro Clinico Ionoforesi ai sensi dell’art. 10 della Legge 8.03.2017 n. 24 deve essere provvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera. Il Centro Clinico Ionoforesi deve essere provvisto altresì di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 3 della medesima L. 24/2017.
ART.12 - (DISPOSIZIONI FINALI)
Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.
L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del D.P.R. N° 642/1972, è assolta dal Centro Clinico di Ionoforesi.
Il presente accordo redatto nella forma di scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 2° comma del DPR 26 aprile 1986 n° 131 la spesa sarà a carico delle parti contraenti secondo quanto stabilito dalla legge.
ART.13 (PATTI DI INTEGRITA’)
I contenuti degli artt. 5 e 9 del presente contratto costituiscono “Patti di Integrità“ con l’Azienda Sanitaria di Imola la cui sottoscrizione è condizione necessaria per la stipula del presente contratto.
Con la firma del presente contratto, il Centro Clinico Ionoforesi sottoscrive implicitamente tali “Patti di Integrità“
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CENTRO CLINICO DI IONOFORESI CURE PRIMARIE
Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxx Xxxxxx