FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALL’ASSICURAZIONE SULLA VITA
FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALL’ASSICURAZIONE SULLA VITA
Contratto di assicurazione in caso di morte a vita intera a premi ricorrenti ed integrativi con rivalutazione annuale del capitale assicurato
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• la Scheda Sintetica,
• la Nota Informativa,
• le Condizioni Contrattuali,
• il Regolamento della Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più”,
• il Glossario,
• il modulo di Polizza,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.
I prodotti Crédit Agricole Vita sono distribuiti da:
appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole
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Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole
MOD. XG_50.3185.46
Crédit Agricole Vita S.p.A. - Società Unipersonale
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx (Xxxxxx) - Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 Sede Amministrativa: Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Capitale Sociale Euro 236.350.000,00 i.v. - P.IVA 01966110346 - Cod. Fisc. e Num. Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma N. 09479920150 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni vita con decreto Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (G.U. del 29/06/90)
Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00090 - Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.
SCHEDA SINTETICA
La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predispo- sto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva ap- provazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRI- MA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un’infor- mazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e su- gli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiun- tamente alla Nota Informativa.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito Società), Società Unipersonale, So- cietà di nazionalità Italiana interamente partecipata da Crédit Agricole Assurances S.A..
1.b) Informazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa L’ammontare del patrimonio netto è pari a 321,69 milioni in Euro. La parte relativa al capitale sociale è pari a 236,35 milioni in Euro. Il totale delle Riserve patrimoniali è pari a 78,98 milioni in Euro.
L’indice di Solvibilità della Società è pari a 119,0%. I dati sono relativi al Bilancio del 31/12/2014.
1.c) Denominazione del contratto
Tariffa 304 - AVVENIRE PIÙ
1.d) Tipologia del contratto
Assicurazione in caso di morte a vita intera a premi ricorrenti ed integra- tivi con rivalutazione annuale del capitale assicurato.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattual- mente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi denominata “Crédit Agricole Vita Più”.
1.e) Durata
La durata del contratto è il periodo di tempo che inizia con la decorrenza e termina con il decesso dell’Assicurato salvo i casi di anticipata risolu- zione, diversi dal decesso, precisati in Nota Informativa.
Nel corso della durata è possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale, purché sia trascorso un anno dalla data di emissione del contratto riportata sul Modulo di Polizza.
1.f) Pagamento dei premi
Questo contratto prevede la corresponsione, con cadenza annuale o mensile, di premi ricorrenti il cui importo, variabile in occasione di ogni scadenza di premio, non potrà risultare:
• inferiore a EUR 600,00 se pagato annualmente o a EUR 50,00 se pagato mensilmente;
• superiore a EUR 6.000,00 se pagato annualmente o a EUR 500,00 se pagato mensilmente.
In occasione di ogni ricorrenza annuale del contratto, è possibile modifi- care la cadenza di versamento dei premi ricorrenti da annuale a mensile o viceversa.
Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, è possibile:
• sospendere e riprendere il pagamento dei premi;
• effettuare versamenti integrativi; a condizione che l’importo di ciascuno di essi non risulti inferiore a EUR 50,00 ed il loro cumulo in un anno non superi EUR 4.500,00.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
L’assicurazione intende soddisfare principalmente le esigenze di:
• investimento di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenu- to;
• copertura assicurativa a tutela delle persone care.
La formula di pagamento del premio descritta al precedente punto
1.d) ha le caratteristiche di un programma assicurativo ad accumula- zione estremamente flessibile, che consente sia di predeterminare sin
dall’origine l’esborso complessivo e di modificarlo in funzione delle mu- tate esigenze (premi ricorrenti di importo prestabilito, modificabili dal Contraente), sia di integrare le prestazioni assicurate derivanti dal piano di accumulo predeterminato attraverso versamenti estemporanei (premi unici aggiuntivi).
Una parte del premio versato viene prelevata dalla Società a fronte dei costi su di esso gravanti (vedi punto 7.1.1 della Nota Informativa); pertan- to non concorre alla formazione del capitale assicurato che verrà corri- sposto ai Beneficiari.
Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annual- mente riconosciute. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evi- denziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione F) della Nota Informativa.
La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
3.a) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato
Al verificarsi del decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrat- tuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari de- signati dal Contraente, dato dal cumulo dei capitali derivanti dai singoli premi versati. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dal premio corrisposto depurato dei costi su di esso gravanti (vedi punto 7.1.1 della Nota Informativa).
Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione della misura annua di rivalutazione che si ottiene attribuendo un’aliquota di partecipazione al rendimento medio annuo realizzato (conseguito) dalla Gestione Se- parata cui è collegato il contratto stesso. Detta aliquota è pari al 90% purché consenta alla Società di trattenere un punto percentuale del ren- dimento realizzato; viceversa si riduce sino al livello che lo consente.
Le rivalutazioni annuali del capitale assicurato si consolidano, risultando così definitivamente acquisite sul contratto.
Non è tuttavia previsto il riconoscimento di un tasso di interesse mini- mo garantito (misura annua minima di rivalutazione); di conseguenza,
qualora ad una ricorrenza annuale del contratto la misura annua di riva- lutazione risulti nulla o negativa, la Società non effettuerà alcuna rivalu- tazione delle prestazioni assicurate.
Il riconoscimento della garanzia di minimo prevista dal contratto consi- ste pertanto esclusivamente nella corresponsione di una somma pari al cumulo dei premi corrisposti al netto dei suddetti costi. In occasione di ogni riscatto parziale effettuato la Società provvederà al riproporziona- mento della suddetta garanzia di minimo secondo quanto più dettaglia- tamente indicato nella sezione B della Nota Informativa.
Si precisa che, sia in caso di liquidazione del capitale assicurato per il caso di decesso dell’Assicurato che in caso di riscatto nel corso della durata contrattuale, rispettivamente i Beneficiari designati o il Con- traente sopportano il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.
3.b) Opzioni contrattuali
Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza ed alle condizioni applicate dal- la Società all’epoca in cui viene richiesto l’esercizio dell’opzione, il Con- traente può chiedere, rinunciando alle prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato, la conversione del valore di riscatto, depurato degli oneri fiscali, in una delle seguenti forme di rendita:
• una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
• una rendita, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell’Assicurato), e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
• una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
Durante l’erogazione della rendita, il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati rispettivamente dagli articoli 1 e 9 del- le Condizioni Contrattuali.
4. COSTI
L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le
modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata ridu- cono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’IVASS, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”, di seguito “Cpma”.
Il “Cpma” indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una ana- loga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se, per una durata dell’operazione assicurativa di 15 anni il “Cpma” è uguale all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto totale al 15° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e di durata dell’operazione assicurativa ed im- piegando un’ipotesi di rendimento della Gestione Separata che è sogget- ta a discostarsi dai dati reali.
Il “Cpma” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendi- mento degli attivi stabilito dall’IVASS nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” | |||
Età e Sesso dell’Assicurato: qualunque | |||
Durata dell’operazione assicurativa | Premio ricorrente annuo EUR 750,00 | Premio ricorrente annuo EUR 1.500,00 | Premio ricorrente annuo EUR 3.000,00 |
Costo percentuale medio annuo | Costo percentuale medio annuo | Costo percentuale medio annuo | |
5 | 2,03% | 2,03% | 2,03% |
10 | 1,51% | 1,51% | 1,51% |
15 | 1,31% | 1,31% | 1,31% |
20 | 1,22% | 1,22% | 1,22% |
25 | 1,17% | 1,17% | 1,17% |
5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata “Crédit Agricole Vita Più” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assi- curati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata (*) | Rendimento annuo riconosciuto agli Assicurati (**) | Rendimento medio lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Tasso di Inffazione |
2010 | 3,86% | 2,86% | 3,35% | 1,55% |
2011 | 3,85% | 2,85% | 4,89% | 2,73% |
2012 | 3,76% | 2,76% | 4,64% | 2,97% |
2013 | 3,67% | 2,67% | 3,35% | 1,17% |
2014 | 3,45% | 2,45% | 2,08% | 0,21% |
(*) Rendimento medio annuo della Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” relativo all’ultimo mese dell’anno solare (tali dati sono stati certificati a seguito di avvenuta revi- sione contabile).
(**) Rendimento determinato tenendo conto dell’aliquota di partecipazione e del rendi- mento minimo conservato (trattenuto) dalla Società, in conformità a quanto contrattual- mente previsto.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative mo- dalità leggere la sezione D della Nota Informativa.
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Crédit Agricole Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.
L’Amministratore Delegato
Xxxxx Xx Xxxxx
Edizione Maggio 2015
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predispo- sto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva ap- provazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali pri- ma della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Crédit Agricole Vita S.p.A., Società Unipersonale (di seguito Società), Società di nazionalità Italiana controllata da Crédit Agricole Assuran- ces S.A.; la durata della Società è fissata fino al 31/12/2100 e la chiu- sura dell’esercizio totale è stabilita al 31 Dicembre di ogni anno.
b) La sede legale e direzione generale è in Italia, xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx.
La Sede Amministrativa della Società ha sede in xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
(dal 01/07/2015 l’indirizzo della sede amministrativa sarà: Xxx Xxxx- xxx, 00 - 00000 Xxxxxx)
c) Crédit Agricole Vita S.p.A. può essere contattata:
• telefonicamente al numero: x00 0000 000000 (sede legale e
direzione generale)
x00 00 00000000 (sede amministrativa)
• xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx.
Il sito Internet è: xxx.xx-xxxx.xx.
d) La Società esercita i seguenti rami:
I - Assicurazioni sulla durata della vita umana
III - Le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono
direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento
IV- Assicurazioni malattia e assicurazioni contro il rischio di non auto- sufficienza
V - Le operazioni di capitalizzazione
VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa
Il capitale sociale della Società, sottoscritto e interamente versato è pari a 236.350.000,00 Euro.
Crédit Agricole Vita S.p.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività as- sicurativa vita con decreto Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (G.U. n. 150 del 29/6/90) ed è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicura- zioni n. 1.00090.
La revisione contabile è affidata agli uffici della Reconta Ernst&Young
S.p.A. che ha sede legale in Xxx Xx 00 - 00000 Xxxx, Xxxxxx.
2. INFORMAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
L’ammontare del patrimonio netto è pari a 321,69 milioni in Euro. La parte relativa al capitale sociale è pari a 236,35 milioni in Euro. Il totale delle Riserve patrimoniali è pari a 78,98 milioni in Euro.
L’indice di Solvibilità della Società è pari a 119,0%. I dati sono relativi al Bilancio del 31/12/2014.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Come illustrato al successivo punto 3.1., in seguito alla stipulazione di AVVENIRE PIÙ - Assicurazione in caso di morte a vita intera a premi ricorrenti ed integrativi con rivalutazione annuale del capitale assicu-
rato (Tariffa 304) - la Società si impegna a corrispondere, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato al momento in cui si verifica il decesso dell’Assicurato, incrementato degli interessi riconosciuti per rivalutazio- ne.
Il capitale assicurato è dato dal cumulo dei capitali derivanti dai singoli premi che risultano incassati dalla Società sino al momento del deces- so. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dal premio corrisposto depurato della parte di esso che viene prelevata dalla Società a fronte dei costi su di esso gravanti (esplicitati al successivo punto 6.1.1.).
Di conseguenza le somme liquidabili al verificarsi del decesso dell’As- sicurato sono il risultato della capitalizzazione del capitale assicurato, ottenuto depurando i premi versati dei predetti costi.
3.1. Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato
A condizione che il contratto sia in vigore, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato sino alla data di de- cesso dell’Assicurato ottenuto aggiungendo al valore del capitale assi- curato all’ultima ricorrenza annuale del contratto trascorsa i seguenti importi:
I. un importo ottenuto applicando al capitale assicurato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa, la misura annua di rivalutazione ridotta in proporzione alla frazione d’anno compresa tra la predetta ri- correnza e la data di decesso;
II. il cumulo dei capitali derivanti dai premi che risultano incassati dalla Società tra l’ultima ricorrenza annuale trascorsa e la data di decesso;
III. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei ca- pitali di cui al precedente punto II. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d’anno rispettivamente compresa tra la data di pagamento di ciascun premio e la data di decesso.
Se il decesso avviene nel periodo compreso tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato rivalutato sino alla data di decesso si ottiene sommando gli importi di cui ai punti II e III ove, in luogo dell’ultima ricorrenza annuale trascorsa, si considera la data di decorrenza del contratto.
La misura annua di rivalutazione adottata viene calcolata, a norma del successivo punto 5, in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” relativo al terzo mese pre- cedente la data di decesso.
Il rischio di morte dell’Assicurato è coperto per qualunque causa, senza li- miti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professio- ne. Tuttavia la garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell’Assicurato dovuto a:
- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.
Con AVVENIRE PIÙ, gli interessi riconosciuti annualmente grazie all’ap- plicazione della misura di rivalutazione del capitale assicurato, per la cui determinazione si rinvia al successivo punto 5, si consolidano risultando così definitivamente acquisiti sul contratto.
Non è tuttavia previsto il riconoscimento di un tasso di interesse mini- mo garantito (misura annua minima di rivalutazione); di conseguenza, qualora ad una ricorrenza annuale del contratto ovvero alla data in cui si effettua la rivalutazione delle somme liquidabili, la misura annua di rivalutazione risultasse nulla o negativa, la Società non effettuerà alcuna rivalutazione.
Il riconoscimento della garanzia di minimo prevista dal contratto consi- ste pertanto esclusivamente nella corresponsione di una somma pari al cumulo dei premi corrisposti al netto dei costi su di essi gravanti. In oc- casione di ogni riscatto parziale effettuato, la Società provvederà alla ri- determinazione della suddetta garanzia di minimo applicando al cumulo dei premi corrisposti prima del riscatto parziale, al netto dei suddetti co- sti, l’aliquota data dal rapporto tra il valore del riscatto totale - calcolato alla data richiesta del riscatto parziale -, diminuito del riscatto parziale al lordo delle imposte dovute, e il predetto valore di riscatto totale.
3.2. Opzioni contrattuali
In qualunque momento della durata contrattuale, purché siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza, mediante richiesta scritta da inoltrare alla Società per il tramite dei Soggetti da Essa abilitati, il Contraente, può chiedere la conversione del valore di riscatto, depurato degli oneri fiscali, in una delle seguenti forme di rendita:
• una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
• una rendita, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell’Assicurato), e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
• una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e succes- sivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una per- sona fino a che questa è in vita.
Durante l‘erogazione della rendita, il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.
La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all’epoca della richiesta di corresponsione.
A seguito del ricevimento della richiesta da parte del Contraente, la So- cietà, per il tramite dei Soggetti da Essa abilitati, fornirà al Contraente, prima dell’esercizio dell’opzione per la quale il Contraente abbia manife- stato il proprio interesse, le relative Scheda Sintetica, Nota Informativa e Condizioni Contrattuali contenenti altresì le informazioni sui costi, sulle modalità di erogazione e sulle condizioni economiche applicabili.
4. PREMI
Questo contratto prevede la corresponsione di premi ricorrenti secondo la frequenza, stabilita alla stipula del contratto, che può essere annuale o mensile. La rateizzazione dei premi non comporta alcun costo aggiun- tivo. L’importo dei premi ricorrenti non potrà risultare:
• inferiore a EUR 50,00 se pagato mensilmente o a EUR 600,00 se paga- to annualmente;
• a EUR 500,00 se pagato mensilmente o superiore a EUR 6.000,00 se pagato annualmente.
Il primo versamento ricorrente deve essere corrisposto all’atto della sot- toscrizione del contratto.
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il Contraente può modificare la frequenza di versamento dei premi ricorrenti da annuale a mensile e vi- ceversa; mentre in occasione di ogni scadenza di premio può aumentare o diminuire l’ammontare di ciascun premio ricorrente entro i limiti sopra indicati.
Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, è possibile:
• sospendere e riprendere il pagamento dei premi;
• effettuare versamenti integrativi, a condizione che l’importo di cia- scuno di essi non risulti inferiore a EUR 50,00 ed il loro cumulo in un anno non superi EUR 4.500,00.
L’ammontare di ciascun premio corrisposto ed i costi su di esso gravanti (esplicitati al successivo 8.1.1.) determinano l’importo del relativo capi- tale assicurato acquisito. Ai fini di tale determinazione non assumono
invece rilevanza i dati anagrafici (età e sesso) e le abitudini di vita o la situazione sanitaria dell’Assicurato.
Il pagamento del premio deve essere effettuato tramite disposizione di addebito, a favore della Società, sul conto corrente bancario del Contra- ente presso uno dei Soggetti abilitati. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento.
In alternativa (estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrat- tenuto presso uno dei Soggetti abilitati dalla Società), il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.
Il Modulo di Xxxxxxx, sul quale viene riportato l’importo del primo premio ricorrente, consegnata al Contraente, purché debitamente firmato dalla Società e dai Soggetti da Essa abilitati, ha anche funzione di quietanza del premio versato.
5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Il presente contratto è collegato ad una Gestione Separata in attivi, de- nominata “Crédit Agricole Vita Più”, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito Regolamento facente parte delle Con- dizioni Contrattuali.
Il risultato della gestione ed il tasso di rendimento ottenuto sono annual- mente certificati da una Società di Revisione Contabile iscritta all’albo cui all’Art.161 del D. Lgs 58/98.
Annualmente viene attribuita al contratto una rivalutazione annua pari al rendimento certificato della Gestione Separata, diminuito di una com- missione di gestione del 1,00%.
La Gestione Separata consente di assegnare ai contratti collegati una partecipazione agli utili della gestione sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato che si consolida annualmente rimanendo definitiva- mente acquisita sul contratto ad ogni ricorrenza annuale del contratto e viene riconosciuta al Contraente in occasione della liquidazione del capitale al verificarsi del decesso dell’Assicurato oppure del valore di ri- scatto.
Per procedere alla rivalutazione del capitale assicurato - da effettuarsi in occasione di ogni ricorrenza annuale del contratto ovvero per il calcolo delle prestazioni di cui al precedente punto 3. e del valore di riscatto di cui al successivo punto 11., secondo le modalità esplicitate nelle Condi-
zioni Contrattuali, la Società determina la misura annua di rivalutazione. Essa coincide con il rendimento attribuito, determinato come di seguito precisato:
• Viene calcolato il rendimento annuo da attribuire al contratto moltipli- cando il rendimento medio annuo, realizzato dalla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” e definito al punto 8. del relativo Regolamento, per un’aliquota di partecipazione pari al 90% che viene accordata purché consenta alla Società di conservare almeno un punto percentuale;
• Viene pertanto calcolata la differenza fra il rendimento realizzato e quello da attribuire calcolato applicando la su indicata aliquota. Qua- lora tale differenza risulti almeno pari ad un punto percentuale, il ren- dimento attribuito coinciderà con quello calcolato applicando la su indicata aliquota del 90%. Qualora invece tale differenza risulti infe- riore ad un punto percentuale, il rendimento attribuito sarà pari al rendimento realizzato diminuito del punto percentuale conservato. In tal caso l’aliquota applicabile risulterà dal rapporto tra il rendimento realizzato diminuito di un punto percentuale ed il rendimento realizzato. Nel caso in cui il rendimento attribuito come sopra calcolato risulti nullo o negativo, la misura annua di rivalutazione sarà posta uguale a 0,00% e pertanto la Società non effettuerà alcuna rivalutazione.
Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono eviden- ziati nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione E. Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente l’analogo progetto elaborato in forma personalizzata.
Per maggiori informazioni si rimanda all’art. 9 delle Condizioni Contrat- tuali e al Regolamento della Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più”.
C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
6. COSTI
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1 Costi gravanti sul premio
Su ciascun premio versato grava un caricamento, variabile in ragione del totale dei premi che risultano incassati dalla Società dopo un certo nume-
ro di anni di durata contrattuale interamente trascorsi. Tale caricamento si applica in percentuale all’intero premio corrisposto nella misura riportata nella tabella che segue. Detto caricamento serve a coprire i costi che la Società sostiene per oneri di acquisizione ed amministrazione del con- tratto.
CARICAMENTO applicato su ciascun premio incassato
Anni interamente | Cumulo premi incassati dalla Società (EUR) | ||
trascorsi | Da 50,00 a 2.999,99 | Da 3.000,00 a 5.999,99 | Da 6.000,00 |
Da 0 a 4 | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
Da 5 a 9 | 3,00% | 2,50% | 2,50% |
Da 10 | 3,00% | 2,50% | 2,00% |
Non è prevista l’applicazione di alcun costo per la rateizzazione dei pre- mi ricorrenti.
Sul Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata viene evidenziato il costo relativo all’importo di premio prescelto.
In caso di revoca della proposta o di recesso dal contratto, gli oneri so- stenuti per la procedura di emissione del contratto, trattenuti in luogo dei precedenti costi, ammontano ad EUR 25,00.
6.1.2. Costi per riscatto
Non sono previste penali di riscatto.
6.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
1%
Misura di rendimento minima trattenuta
10% (*)
Percentuale trattenuta dall’impresa
Costi applicati sul rendimento medio annuo
(*) Commissione applicata nel caso il rendimento da attribuire al contratto consenta alla Società di trattenersi almeno un punto percentuale (misura di rendimento minima trattenuta). Qualora il livello del rendimento annuo conseguito non consenta il tratteni- mento dell’1,00%, la commissione annua applicata verrà aumentata sino a consentire tale conservazione.
Nella tabella di seguito è riportata la quota percepita in media dagli in- termediari calcolati in funzione del cumulo dei premi corrisposti e del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza:
Rendimento T | rattenuto | 33,25% | |
Cumulo di Premi Versati | Fino alla quinta ricorrenza annuale | Dalla quinta ricorrenza annuale alla nona | A partire dalla decima ricorrenza annuale |
Minore di 3.000 Euro | 47,50% | 47,50% | 47,50% |
Da 3.000 a 6.000 Euro | 47,50% | 47,50% | 47,50% |
Maggiore o uguale a 6.000 Euro | 47,50% | 47,50% | 47,50% |
In caso di polizze stipulate dai dipendenti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza la quota percepita in media dagli intermediari è ripor- tata nella tabella sotto indicata:
Rendimento T | rattenuto | 33,25% | |
Cumulo di Premi Versati | Fino alla quinta ricorrenza annuale | Dalla quinta ricorrenza annuale alla nona | A partire dalla decima ricorrenza annuale |
Minore di 3.000 Euro | 23,75% | 23,75% | 23,75% |
Da 3.000 a 6.000 Euro | 23,75% | 23,75% | 23,75% |
Maggiore o uguale a 6.000 Euro | 23,75% | 23,75% | 23,75% |
7. SCONTI
Questo prodotto non prevede sconti di alcun genere.
8. REGIME FISCALE
(sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo informativo)
8.1 Regime fiscale dei premi
• I premi corrisposti non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni e non sono detraibili dall’IRPEF.
8.2 Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte dalla Società in dipendenza del contratto:
a) in caso di vita, a Beneficiari Persone Fisiche percipienti le somme al di fuori dell’esercizio di attività commerciali, costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, determinata appli-cando l’aliquota prevista dalla legge all’importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra l’ammontare percepito e l’ammonta- re dei premi pagati (eventualmente riproporzionati in caso di riscatto parziale). Si precisa che tale imposta si applica anche in caso di reces- so.
La predetta differenza è diminuita di una quota della stessa forfetta- riamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle ob- bligazioni emesse dagli Stati, e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del DPR 917/1986 ed eventualmente maggiorata per effetto dell’applicazione del c.d. “equalizzatore”.
b) in caso di morte sono esenti dall’IRPEF, limitatamente alla quota delle stesse relative alla copertura del rischio demografico; per la restante parte sono assoggettate a tassazione come sopra indicato nel punto a).
L’imposta sostitutiva è applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta salvo nel caso di somme percepite nell’esercizio di attività commerciali. In tale ipotesi le somme non sono assoggettate all’im- posta sostitutiva ma concorrono a formare il reddito d’impresa.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Il contratto è perfezionato (concluso) nel giorno in cui il Contraente e l’Assicurato appongono le loro firme sul Modulo di Polizza debitamente sottoscritto dalla Società.
La garanzia assicurativa entra in vigore, a condizione che sia stato paga-
to il primo premio dovuto, dal giorno di perfezionamento (conclusione) del contratto o dal giorno di decorrenza del medesimo se successivo e termina al momento della sua risoluzione. Le date di perfezionamento (conclusione) e decorrenza sono riportate sul Modulo di Polizza.
10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi dell’evento tra quelli di seguito elencati che si verifica per primo:
• recesso dal contratto;
• decesso dell’Assicurato:
- nel corso della durata contrattuale;
- successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita vitalizia o reversibile (in quest’ultimo caso di entrambi gli Assicurati);
- successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e poi vitalizia, trascorsi rispettivamente 5 o 10 anni dall’inizio della corresponsione della rendita;
• riscatto totale.
11. RISCATTO E RIDUZIONE
11.1 Riscatto
Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data in cui il contratto è stato emesso, il Contraente può ri- chiedere, per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla Società o diretta- mente alla Società medesima tramite lettera raccomandata, il riscatto totale o parziale del contratto.
11.1.1 Riscatto totale
La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta stessa.
Il valore di riscatto totale coincide con il capitale assicurato calcolato se- condo le medesime modalità precisate al punto 3.1. ove la data di riferi- mento per il calcolo e per la rivalutazione, in luogo della data di decesso, è la data di richiesta di riscatto. La misura annua di rivalutazione adot- tata viene calcolata, a norma del precedente punto 5, in base al rendi- mento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata Crédit Agricole Vita Più relativo al terzo mese precedente la data di richiesta di riscatto.
Si richiama l’attenzione sul fatto che la somma liquidabile a seguito di riscatto totale potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.
11.1.2 Riscatto parziale
Il Contraente può richiedere riscatti parziali a condizione che:
• il valore del riscatto parziale richiesto, al lordo delle imposte dovute, risulti inferiore al valore del riscatto totale calcolato alla data di richiesta di riscatto parziale;
• l’importo di ciascun riscatto parziale, al netto delle imposte dovute, sia almeno pari a EUR 500.
A seguito dell’operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per una prestazione assicurata pari al valore del capitale assicurato cal- colato alla data di richiesta di riscatto parziale, diminuito di un importo pari allo stesso capitale moltiplicato per il rapporto tra il riscatto parziale al lordo delle imposte ed il riscatto totale calcolato alla stessa data.
In occasione di ogni riscatto parziale effettuato, la Società provvede alla rideterminazione della garanzia di minimo secondo quanto precisato al precedente punto 3 ed emette apposita quietanza di liquidazione.
Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione F (nonché nel progetto che verrà successivamente elaborato in forma personaliz- zata), sono evidenziati i valori del riscatto totale determinati in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate.
Per le informazione relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivol- gersi all’Ufficio Liquidazioni della Società:
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx
(dal 01/07/2015 l’indirizzo sarà: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx)
Fax: x00 00 000000000
e-mail: xxxxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx Tel.: x00 00 000000000
La Società fornirà sollecitamente, e comunque non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le suddette informazioni.
11.2 Riduzione
Il contratto descritto in questa Nota Informativa non prevede valore di riduzione.
12. REVOCA DELLA PROPOSTA
Il prodotto non prevede l’adozione della proposta in quanto il contratto viene concluso contestualmente mediante la sottoscrizione del Modulo di Polizza.
13. DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione (secondo quanto specificato all’art. 4 delle Condizioni Contrattuali), tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera racco- mandata indirizzata all’ufficio Liquidazioni della Società.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti (Contraente e Società) da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal tim- bro postale d’invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la So- cietà, previa consegna dell’originale del Modulo di Xxxxxxx e delle even- tuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte trattenendo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 25,00.
14. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
E TERMINI DI PRESCRIZIONE
L’elenco della documentazione necessaria per ottenere la liquidazione delle prestazioni è riportato nelle Condizioni Contrattuali ed è disponibile su appositi moduli inclusi nella documentazione contrattuale, presso i Soggetti abilitati o presso la Società.
I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Si ricorda che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si pre- scrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
15. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO E ASPETTI LEGALI
LEGISLAZIONE APPLICABILE
Il contratto è assoggettato alla legge italiana.
NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicura- zione.
FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.
16. LINGUA
Il contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.
17. RECLAMI
Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri, devono essere presentati per iscritto, anche tramite comunica- zione telefax o di posta elettronica a:
Crédit Agricole Vita S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Xxxxxx Xxxxxxxx di Modrone n.15 - 00000 XXXXXX
(dal 01/07/2015 l’indirizzo sarà: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx)
Fax: 02 - 000000000
utilizzando il relativo modello e specificando numero di polizza, e, ove applicabile e/o disponibile il numero di preventivo o di sinistro nonché una descrizione esaustiva della doglianza.
Sul sito internet della Compagnia (xxx.xx-xxxx.xx) è disponibile il model- lo da utilizzare per la presentazione dei reclami.
La funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami è l’Ufficio Re- clami che, in osservanza al Regolamento Isvap n. 24/2008, dovrà dar- ne riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, per mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscon- tro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’I- VASS - Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, indirizzo PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, compi- lando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet xxx.xxxxx.xx (tale modulo è altresì disponibile sul sito internet della Compagnia), corredato con:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscon- tro ricevuto;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il tentativo di mediazione va effettuato davanti all’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
La richiesta di mediazione dovrà essere inviata, a cura dell’Organismo di Mediazione, presso Crédit Agricole Vita S.p.A, Via Xxxxxx Xxxxxxxx di Modrone n. 15 (dal 1/07/2015, Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx), oppure all’indirizzo di posta elettronica xx-xxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero al numero di fax 00 000000000.
18. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
La Società si impegna a:
• comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni del- le informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla nor- mativa successive alla conclusione del contratto;
• trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni Con- trattuali per la rivalutazione delle prestazioni assicurate (ricorrenza annuale del contratto), l’estratto conto annuale della posizione assicurativa dove fi- gureranno:
• il cumulo dei premi versati dal perfezionamento (conclusione) del contratto alla data di riferimento dell’estratto conto precedente ed il valore della prestazione maturata a tale data;
• il dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
• il valore dei riscatti parziali liquidati nell’anno di riferimento;
• il valore della prestazione e del riscatto totale maturati alla data di riferimento dell’estratto conto;
• il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l’aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali ren- dimenti minimi trattenuti dalla Società, il tasso annuo di rivalutazio- ne (misura annua di rivalutazione) delle prestazioni.
Prima della conclusione del contratto, il Contraente può chiedere l’ul- timo rendiconto annuale e l’ultimo prospetto di composizione della Ge- stione Separata, disponibili anche sul sito Internet della Società.
È inoltre possibile consultare la propria posizione assicurativa relativa al contratto sottoscritto all’interno dell’“Area Clienti” disponibile sul sito internet della Compagnia (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013).
Per l’attivazione dell’area riservata si può accedere alla sezione “Area Clienti” presente sulla Home Page del sito internet della Compagnia, all’interno della quale sono contenute le istruzioni per l’abilitazione all’accesso.
19. CONFLITTI DI INTERESSI
La Società vigila sulle situazioni di conflitto di interesse ed è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo.
La Società può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indiretta- mente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicu- rato un equo trattamento dei Contraenti.
In particolare, il patrimonio della Gestione Separata può essere investito in strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo “Crédit Agricole” ed in quote di altri Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) promossi o gestiti da SGR del Gruppo (OICR collegati) o da altre Società appartenenti a gruppi in rapporti d’affari, diretti o indiretti, con la Compagnia.
Le operazioni su strumenti finanziari emessi da Società del Gruppo e in OICR collegati sono effettuate alle migliori condizioni possibili di mer- cato con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni effettuate.
La Società assicura che il patrimonio della Gestione Separata non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettante. In particolare, alla Gestione Separata sono interamente accreditate le retrocessioni disposte da Amundi SGR S.p.A. società di gestione del risparmio appartenente al gruppo “Crédit Agri- xxxx”.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto, al lordo degli oneri fiscali.
L’elaborazione viene effettuata in base alle seguenti ipotesi:
• Premio ricorrente versato: EUR 600,00
• Frequenza di versamento: Annuale Sulla base di quanto sopra indicato risulta:
• Capitale assicurato acquisito con il primo premio ricorrente versato: EUR 582,00
• Caricamento applicato sul primo premio versato: EUR 18,00 (3%)
Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono determinati sulla base di due diversi valori:
• un’ipotesi di rendimento annuo minimo garantito, equivalente ad una misura annua di rivalutazione pari a 0,00%;
• un’ipotesi di rendimento annuo, costante stabilita dall’IVASS e pari, al momento della redazione del presente fascicolo informativo, al 4,00%. Sulla base di tale ipotesi e tenuto conto di quanto descritto al precedente punto 5. Sezione B, la misura annua di rivalutazione da adottare viene così calcolata:
• rendimento annuo da attribuire: 4,00% * 90% = 3,60%;
• differenza fra rendimento realizzato e quello da attribuire:
4,00% - 3,60% = 0,4%, minore dell’1,00%. L’aliquota del 90% non consente quindi alla Società di trattenersi l’1,00%. Conseguentemente il rendimento attribuito sarà pari a: 4,00% - 1,00% = 3,00%; pertanto la misura annua di rivalutazione risulterà pari al 3,00%.
Nelle esemplificazioni che seguono le prestazioni assicurate ed i valori di riscatto sono stati sviluppati per un periodo di 15 anni.
I valori sviluppati in base al rendimento annuo minimo garantito rap- presentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni Contrattuali - a condizione che i premi previsti siano stati puntualmente versati - e non tengono pertanto conto di ipo- tesi sulle future partecipazioni agli utili attribuite, sotto forma di misura annua di rivalutazione, diverse da 0,00%.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle presta- zioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla Gestione Separata potrebbero discostarsi dall’ipotesi di rendimen- to impiegata.
Sviluppo prestazioni in base al rendimento annuo minimo garantito
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
Tasso annuo di rendimento minimo 0,00% |
(importi in Euro)
Anno | Premio ricorrente | Cumulo dei premi ricorrenti | Capitale assicurato (fine anno) | Interruzione del pagamento dei premi | |
Valore di riscatto (fine anno) | Capitale assicurato alla fine del 15° anno | ||||
1 | 600,00 | 600,00 | 582,00 | 582,00 | 582,00 |
2 | 600,00 | 1200,00 | 1164,00 | 1164,00 | 1164,00 |
3 | 600,00 | 1800,00 | 1746,00 | 1746,00 | 1746,00 |
4 | 600,00 | 2400,00 | 2328,00 | 2328,00 | 2328,00 |
5 | 600,00 | 3000,00 | 2910,00 | 2910,00 | 2910,00 |
6 | 600,00 | 3600,00 | 3495,00 | 3495,00 | 3495,00 |
7 | 600,00 | 4200,00 | 4080,00 | 4080,00 | 4080,00 |
8 | 600,00 | 4800,00 | 4665,00 | 4665,00 | 4665,00 |
9 | 600,00 | 5400,00 | 5250,00 | 5250,00 | 5250,00 |
10 | 600,00 | 6000,00 | 5835,00 | 5835,00 | 5835,00 |
11 | 600,00 | 6600,00 | 6423,00 | 6423,00 | 6423,00 |
12 | 600,00 | 7200,00 | 7011,00 | 7011,00 | 7011,00 |
13 | 600,00 | 7800,00 | 7599,00 | 7599,00 | 7599,00 |
14 | 600,00 | 8400,00 | 8187,00 | 8187,00 | 8187,00 |
15 | 600,00 | 9000,00 | 8775,00 | 8775,00 | 8775,00 |
Come si evince dalla tabella, non potrà avvenire il recupero dei premi versati sulla base del solo tasso di rendimento minimo garantito. Le somme liquidabili in virtù della ga- ranzia di minimo risultano pertanto sempre inferiori ai premi versati.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
Parametri di calcolo:
• Tasso annuo di rendimento: 4,00%
• Aliquota di retrocessione: 90,00%
• Tasso annuo di rendimento trattenuto dalla Società: 1,00%
• Tasso annuo di rendimento attribuito: 3,00%
• Misura annua di rivalutazione: 3,00%
(importi in Euro)
Anno | Premio ricorrente | Cumulo dei premi ricorrenti | Capitale assicurato (fine anno) | Interruzione del pagamento dei premi | |
Valore di riscatto (fine anno) | Capitale assicurato alla fine del 15° anno | ||||
1 | 600,00 | 600,00 | 599,46 | 599,46 | 906,74 |
2 | 600,00 | 1.200,00 | 1.216,90 | 1.216,90 | 1.787,06 |
3 | 600,00 | 1.800,00 | 1.852,87 | 1.852,87 | 2.641,75 |
4 | 600,00 | 2.400,00 | 2.507,92 | 2.507,92 | 3.471,55 |
5 | 600,00 | 3.000,00 | 3.182,62 | 3.182,62 | 4.277,18 |
6 | 600,00 | 3.600,00 | 3.880,65 | 3.880,65 | 5.063,37 |
7 | 600,00 | 4.200,00 | 4.599,62 | 4.599,62 | 5.826,66 |
8 | 600,00 | 4.800,00 | 5.340,16 | 5.340,16 | 6.567,72 |
9 | 600,00 | 5.400,00 | 6.102,91 | 6.102,91 | 7.287,19 |
10 | 600,00 | 6.000,00 | 6.888,55 | 6.888,55 | 7.985,72 |
11 | 600,00 | 6.600,00 | 7.700,85 | 7.700,85 | 8.667,37 |
12 | 600,00 | 7.200,00 | 8.537,52 | 8.537,52 | 9.329,18 |
13 | 600,00 | 7.800,00 | 9.399,29 | 9.399,29 | 9.971,71 |
14 | 600,00 | 8.400,00 | 10.286,91 | 10.286,91 | 10.595,52 |
15 | 600,00 | 9.000,00 | 11.201,16 | 11.201,16 | 11.201,16 |
❈❈❈❈❈❈❈❈
Crédit Agricole Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della comple- tezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato
Xxxxx Xx Xxxxx
Edizione Maggio 2015
CONDIZIONI CONTRATTUALI
ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMI RICORRENTI ED INTEGRATIVI
CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE ASSICURATO - TARIFFA 304
PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO
ARTICOLO 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE
A condizione che il contratto non sia risolto, la Società si impegna a cor- rispondere, al verificarsi del decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, il capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contra- ente, rivalutato secondo quanto previsto al successivo articolo 9.
Il capitale assicurato è dato dal cumulo dei capitali derivanti dai singoli premi che risultano incassati dalla Società sino al momento del deces- so. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dal premio corrisposto depurato della parte di esso che viene prelevata dalla Società a fronte dei costi su di esso gravanti (esplicitati al punto 8.1.1. della Nota Infor- mativa).
La garanzia di minimo prevista dal contratto consiste esclusivamente nella corresponsione di una somma pari al cumulo dei premi corrisposti al netto dei predetti costi.
ARTICOLO 2 - RISCHIO DI MORTE
Il rischio di morte dell’Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di profes- sione. Tuttavia la garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell’Assicurato dovuto a:
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.
ARTICOLO 3 - OPZIONI
A condizione che il contratto non sia risolto e purché siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza, mediante richiesta scritta da inoltrare alla Società per il tramite dei Soggetti da Essa abilitati, il Contraente, rinun- ciando alle prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1, può chiedere la conversione del valore di riscatto di cui al successivo articolo 10, depurato degli oneri fiscali, in una delle seguenti forme di rendita:
• una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
• una rendita, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell’Assicurato), e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
• una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
Durante l’erogazione della rendita, il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.
La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all’epoca della richiesta di corresponsione.
ARTICOLO 4 - PREMIO
A fronte delle prestazioni assicurate il contratto prevede la correspon- sione di premi ricorrenti secondo la frequenza, stabilita alla stipula del contratto, che può essere annuale o mensile. L’importo dei premi ricor- renti non potrà risultare:
• inferiore a EUR 50,00 se pagato mensilmente o a EUR 600,00 se pagato annualmente;
• superiore a EUR 500,00 se pagato mensilmente o a EUR 6.000,00 se pagato annualmente.
Il primo versamento ricorrente deve essere corrisposto all’atto della sot- toscrizione del contratto.
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il Contraente può modificare la frequenza di versamento dei premi ricorrenti da annuale a mensile e viceversa; mentre in occasione di ogni scadenza di premio può aumen- tare o diminuire l’ammontare di ciascun premio ricorrente entro i limiti sopra indicati.
Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, è possibile:
• sospendere e riprendere il pagamento dei premi;
• effettuare versamenti integrativi, a condizione che l’importo di ciascuno di essi non risulti inferiore a EUR 50,00 ed il loro cumulo in un anno non superi EUR 4.500,00.
L’importo massimo del premio versato da un medesimo Contraente - o da più Contraenti collegati fra loro anche per effetto di rapporti parteci- pativi - non può essere superiore ad Euro 35.000.000. Tale importo mas- simo tiene conto di tutte le operazioni della medesima natura (al netto di eventuali riscatti parziali) effettuate nel corso dei dodici mesi preceden- ti la data dell’operazione stessa sulla medesima polizza e su eventuali altre polizze sottoscritte dal medesimo Contraente che investono nella Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più”.
Il pagamento del premio deve essere effettuato tramite disposizione di addebito, a favore della Società, sul conto corrente bancario del Contra- ente presso uno dei Soggetti abilitati. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento.
Al fine di non ostacolare la prosecuzione del Contratto, in caso di estin- zione del conto corrente di riferimento del Contratto, il pagamento dei premi potrà essere effettuato tramite bonifico a favore della Società, se- condo le indicazioni che saranno fornite dalla Società stessa. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova di pagamento.
Il Modulo di Xxxxxxx, sul quale viene riportato l’importo del primo premio ricorrente, consegnato al Contraente, purché debitamente firmato dalla Società, ha anche funzione di quietanza del premio versato.
PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
ARTICOLO 5 - CONCLUSIONE (PERFEZIONAMENTO), ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui il Modulo di Po- lizza viene sottoscritto dalla Società, dal Contraente e dall’Assicurato ed entra in vigore, a condizione che sia avvenuto il pagamento del premio dovuto, il giorno della sua conclusione o il giorno, se successivo, indicato sul Modulo di Polizza quale data di decorrenza. La durata del contratto è il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sul modulo di polizza e la data della sua risoluzione.
Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi dell’evento tra quelli di seguito elencati che si verifica per primo:
• recesso dal contratto;
• decesso dell’Assicurato:
- nel corso della durata contrattuale;
- successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita vitalizia o reversibile (in quest’ultimo caso di entrambi gli Assicurati);
- successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e poi vitalizia, trascorsi rispettivamente 5 o 10 anni dall’inizio della corresponsione della rendita;
• riscatto totale.
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DEL CONTRAENTE
Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e relative appendici da Essi firmati.
ARTICOLO 7 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, dell’eventuale rendita di cui al precedente articolo 3.
FATCA
Il Contraente è tenuto a compilare e sottoscrivere la sezione FATCA nell’apposito modulo allegato a questo Contratto per la raccolta di infor- mazioni sul suo eventuale status di contribuente americano (c.d. “U.S. Person”). Nel corso della durata contrattuale il Contraente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio Portafoglio di Crédit Agricole Vita S.p.A. qualsiasi cambiamento di circostanze che incida sulle informazioni indicate nel modulo FATCA.
In particolare, se il Contraente diventa cittadino americano o acquista la residenza fiscale statunitense, ha l’obbligo di comunicare tale cambia- mento per iscritto all’Ufficio Portafoglio di Crédit Agricole Vita S.p.A. (a mezzo raccomandata AR), entro 60 giorni dall’evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che pos- sano far presumere che il Contraente sia un cittadino americano o con residenza fiscale statunitense, potrà richiedere maggiori informazioni e chiari-menti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.
La mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, comporta che questi sia con- siderato alla stregua di un cittadino americano o con residenza fiscale statunitense con conseguente comunicazione alle autorità fiscali ameri- cane (I.R.S.), tramite l’Agenzia delle Entrate in Italia nei termini di legge. La Società modificherà le condizioni sopra indicate, informando il Con- traente in occasione della prima comunicazione utile in osservanza agli obblighi di informativa previsti dalla normativa assicurativa vigente, nel caso intervengano modifiche nella normativa statunitense FATCA e/o in ogni altra fonte normativa a essa collegata
In ogni caso la Società in conformità alle previsioni normative FATCA, si riserva di verificare se siano intervenute eventuali variazioni di circo- stanze rilevanti, tali da comportare l‘aggiornamento della classificazione dell’Contraente come “U.S. Person” e provvederà, nel caso, alle comu- nicazioni alle autorità fiscali americane (I.R.S.), tramite l’Agenzia delle Entrate in Italia in osservanza alla normativa vigente.
ARTICOLO 8 - DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta ef- fettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all’ufficio Portafoglio della Società.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbliga- zione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro po- stale d’invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la So- cietà, previa consegna dell’originale del Modulo di Xxxxxxx e delle even- tuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte.
Tuttavia, la Società ha il diritto di trattenere dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 25,00.
PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE
Al presente contratto la Società riconosce una rivalutazione delle pre- stazioni assicurate sulla base del rendimento annuo ottenuto dalla Ge- stione Separata “Crédit Agricole Vita Più”.
9.1 Misura annua di rivalutazione
La Società determina il rendimento annuo da attribuire al contratto mol- tiplicando il rendimento medio annuo, definito al punto 8. del Regola- mento della Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più”, per un’aliquota di partecipazione pari al 90%. L’attribuzione di detta aliquota di parte- cipazione verrà accordata purché consenta alla Società di conservare almeno un punto percentuale. Qualora detta attribuzione non permetta la conservazione di un punto percentuale, l’aliquota applicabile risulterà pari al rapporto tra il rendimento realizzato diminuito di un punto per- centuale ed il rendimento realizzato. La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito.
9.2 Rivalutazione del capitale assicurato
9.2.1 Rivalutazione del capitale assicurato tra la data di decorrenza del contratto e la prima ricorrenza annuale dello stesso
Il capitale assicurato rivalutato ad una data precedente o coincidente con la prima ricorrenza annuale del contratto si ottiene dalla somma dei seguenti importi:
I. il cumulo dei capitali derivanti dai premi che risultano incassati dalla Società tra la data di decorrenza e la data di calcolo;
II. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei ca- pitali di cui al precedente punto I. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d’anno rispettivamente compresa tra la data di incasso di ciascun premio e la data di calcolo.A fronte del versamento dei premi la Società fornirà le prestazioni assicurate, come specificato al successivo art. 10.
9.2.2 Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo di durata contrattuale che intercorre tra una qualunque ricorrenza annuale del contratto successiva alla prima, compresa quella coincidente con l’ultima trascorsa
Il capitale assicurato rivalutato ad una data, compresa nel periodo anzi- detto, precedente o coincidente con una qualunque ricorrenza annuale del contratto successiva alla prima si ottiene aggiungendo al valore del capitale assicurato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascor- sa i seguenti importi:
I. un importo ottenuto applicando al capitale assicurato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa, la misura annua di rivalutazione ridotta in proporzione alla frazione d’anno compresa tra la data ricorren- za annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo;
II. il cumulo dei capitali derivanti dai premi che risultano incassati dalla Società tra la ricorrenza annuale ultima trascorsa e la data di calcolo;
III. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei ca- pitali di cui al precedente punto II. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d’anno rispettivamente compresa tra la data di incasso di ciascun premio e la data di calcolo.
La misura annua di rivalutazione adottata viene calcolata, a norma del precedente punto 9.1, in base al rendimento medio annuo realizzato dal- la Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” relativo al terzo mese precedente la data di calcolo.
Per data di calcolo si deve intendere rispettivamente:
• la data di ciascuna ricorrenza annuale del contratto, per la rivalutazione delle prestazioni assicurate effettuata in coincidenza di tale data;
• la data di decesso, per la rivalutazione delle prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1;
• la data di richiesta di riscatto (totale e parziale), per la rivalutazione dell’importo liquidabile di cui al successivo articolo 10.
La Società comunica al Contraente il valore delle prestazioni assicurate, raggiunto ad ogni ricorrenza annuale del contratto.
Esemplificazione numerica
IPOTESI: Tasso di rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” = 4,00%;
Rendimento annuo da attribuire = 4,00% * 90,00% = 3,60%; 4,00% - 3,60% = 0,40%; quindi l’aliquota del 90% non consente la conservazio- ne dell’1,00%; di conseguenza il rendimento annuo attribuito sarà pari a 4,00% - 1,00% = 3,00% che corrisponde ad un’aliquota pari a (4,00%
- 1,00%)/4,00% = 75,00%. La misura annua di rivalutazione applicabile sarà pertanto pari al 3,00%.
Tale esemplificazione costituisce una mera ipotesi e non costituisce ga- ranzia di rendimento.
ARTICOLO 10 - RISCATTO
Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data in cui il contratto è stato emesso, il Contraente può ri- chiedere, per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla Società o diretta- mente alla Società medesima tramite lettera raccomandata, il riscatto totale o parziale del contratto.
Se l’importo riscattabile da un medesimo Contraente - o da più Contra- enti collegati fra loro anche per effetto di rapporti partecipativi - risultas- se superiore ad Euro 35.000.000 la Società si riserva il diritto di diluire di autorizzare l’operazione di riscatto trascorsi almeno 12 mesi dall’ultimo premio versato e poi di diluire la liquidazione nei successi 6 mesi. Tale importo massimo tiene conto di tutte le operazioni della medesima na- tura effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti la data dell’operazio- ne stessa sulla medesima polizza e su eventuali altre polizze sottoscritte dal medesimo Contraente che investono nella Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più”.
10.1 Riscatto totale
La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta stessa.
Il valore di riscatto totale coincide con il capitale assicurato come calco- lato al precedente articolo 1 e rivalutato come precisato al precedente articolo 9. Ai fini della determinazione della somma liquidabile per ri- scatto totale si assume come data di riferimento per il calcolo e per la rivalutazione, in luogo della data di decesso, la data di richiesta di riscat- to. La misura annua di rivalutazione adottata viene calcolata, a norma del precedente punto 9.1, in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” relativo al terzo mese precedente la data di richiesta di riscatto.
10.2 Riscatto parziale
Il Contraente può richiedere riscatti parziali a condizione che:
• il valore del riscatto parziale richiesto, al lordo delle imposte dovute,
risulti inferiore al valore del riscatto totale calcolato alla data di richiesta di riscatto parziale;
• l’importo di ciascun riscatto parziale, al netto delle imposte dovute, sia almeno pari a EUR 500.
A seguito dell’operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per una prestazione assicurata pari al valore del capitale assicurato cal- colato alla data di richiesta di riscatto parziale, diminuito di un importo pari allo stesso capitale moltiplicato per il rapporto tra il riscatto parziale al lordo delle imposte ed il riscatto totale calcolato alla stessa data.
In occasione di ogni riscatto parziale effettuato, la Società provvederà alla rideterminazione della garanzia di minimo, di cui al precedente articolo 1, applicando al cumulo dei premi corrisposti prima del riscatto parziale, al netto dei costi gravanti sui premi esplicitati al punto 8.1.1 della Nota Informativa, l’aliquota data dal rapporto tra il valore del riscatto totale
- calcolato alla data richiesta del riscatto parziale -, diminuito del riscat- to parziale al lordo delle imposte dovute, e il predetto valore di riscatto totale.
ARTICOLO 11 - PRESTITI
Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.
ARTICOLO 12 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pe- gno o comunque vincolare le somme assicurate.
Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull’originale del Modulo di Xxxxxxx o su appendice da emettere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Contraente.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto e liquida- zione per decesso dell’Assicurato richiedono l’assenso scritto del credi- tore pignoratizio o del vincolatario.
ARTICOLO 13 - DUPLICATO DEL CONTRATTO
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’originale del Mo- dulo di Polizza il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un du- plicato a proprie spese e responsabilità, presentando alla Società copia della relativa denuncia effettuata presso l’autorità competente.
PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
ARTICOLO 14 - BENEFICIARI
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
• dopo il decesso del Contraente;
• dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo, richiedo- no l’assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla So- cietà o disposte per testamento.
ARTICOLO 15 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente con- segnati alla stessa, tramite i Soggetti Abilitati oppure presso l’Ufficio Liquidazioni della Società (ove espressamente specificato), unitamente alla richiesta di liquidazione, i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
In particolare, la Società richiede la seguente documentazione:
• per i pagamenti conseguenti all’esercizio del diritto di recesso dal contratto: richiesta firmata dal Contraente (se il Contraente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridica); originale del Modulo di Polizza con eventuali appendici;
• per i pagamenti conseguenti al riscatto: richiesta firmata dal Con- traente (se il Contraente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridica); originale del Modulo di Polizza ed eventuali appendici contrattuali (solo in caso di riscatto totale); fotocopia di un regolare documento di identità del Contraente e codice fiscale dei soggetti che incassano le somme liquidabili.
• per i pagamenti conseguenti il decesso dell’Assicurato: originale del contratto e delle eventuali appendici; certificato di morte dell’Assicurato; originale dell’atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente/Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest’ulti- mo, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l’unico o l’ultimo cono- sciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell’Assicurato, l’atto notorio dovrà altresì riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l’indicazio- ne delle generalità complete, dell’età e della capacità di agire di ciascu- no di essi e dell’eventuale stato di gravidanza della vedova.
È consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’Art. 47 del D.P.R.445/2000, in luogo dell’atto notorio esclusivamente nel caso in cui la somma degli importi liquidabili per sinistro o per riscatto di tutti i contratti stipulati con Crédit Agricole Vita S.p.A., aventi come Contraente e/o Assicurato il de cuius ed in vigore alla data del decesso, sia minore o uguale a:
• Euro 50.000,00 in caso di successione testamentaria.
• Euro 100.000,00 nel caso di successione legittima (ossia senza testa- mento).
Va inoltre prodotto l’originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l’Esercente la po- testà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.
Nel caso di pegno e/o vincolo, per i pagamenti conseguenti a recesso, ri- scatto totale o parziale del contratto, decesso dell’Assicurato, è richiesto il benestare scritto dell’eventuale creditore pignoratizio e/o vincolatario, in difetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore solo dopo l’aver comunicato alla società la volontà di ricevere detti pagamenti.
Qualora vada perso l’originale del Modulo di Xxxxxxx, dovrà essere con- segnata alla Società una copia della relativa denuncia effettuata presso l’autorità competente.
Per tutti i pagamenti della Società è richiesto il codice fiscale dei Bene- ficiari.
Per tutti i pagamenti della Società, qualora la richiesta di liquidazione pervenga direttamente alla Società stessa, è richiesta copia del docu-
mento d’identità del Contraente; in presenza di procura, è richiesta copia del documento d’identità del procuratore; analogamente, se il Contra- ente è persona giuridica, è richiesta copia del documento d’identità del rappresentante legale.
La Società si riserva comunque il diritto, in considerazione di parti- colari esigenze istruttorie, a richiedere l’ulteriore documentazione necessaria a verificare l’esistenza dell’obbligo di pagamento, indivi- duare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso purché a tale data sia stata ricevuta tut- ta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della sud- detta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo fino alla data dell’effettivo pagamento, sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capi- talizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore, con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno.
Ogni pagamento viene effettuato presso uno dei Soggetti Abilitati o pres- so l’Ufficio Liquidazioni della Società contro rilascio di regolare quietan- za.
Effettuato il pagamento conseguente all’evento che determina la risolu- zione del contratto, nulla è più dovuto dalla Società.
PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE
ARTICOLO 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.
ARTICOLO 17 - IMPOSTE
Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Bene- ficiari ed aventi diritto.
ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.
La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la com- prensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.
ARTICOLO 19 - PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Gli importi dovuti ai beneficiari per i quali non sia pervenuta alla Società la richiesta di liquidazione per iscritto entro e non oltre il termine di pre- scrizione di dieci anni sono devoluti obbligatoriamente, ai sensi e per gli effetti del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito nella Legge 27 ottobre 2008, n. 166, al fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato ad indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finan- ziarie, previsto all’art. 343 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Edizione Maggio 2015
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
“Crédit Agricole Vita Più”
1. DENOMINAZIONE
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, distin- ta dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, denominata “Crédit Agricole Vita Più” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il “Regola- mento ISVAP”).
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente Regolamento della Gestione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia ed è stato trasmesso all’IVASS in conformità a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo del Regolamento.
2. VALUTA DI DENOMINAZIONE
La valuta di denominazione è l’Euro.
3. PERIODO DI OSSERVAZIONE
Il tasso medio di rendimento di cui al successivo punto 8 viene deter- minato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata, che decorre relativamente al periodo di osservazione dal 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Inoltre, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Se- parata realizzato nel periodo di osservazione, costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
4. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO
4.1 Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi
delle attività in cui si intendono investire le risorse
Le scelte di investimento competono alla Compagnia che svolge tale attività in coerenza con la Politica Finanziaria approvata dal proprio Or- gano Amministrativo.
La gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati attraverso politiche di investimento e di disinvesti- mento delle risorse disponibili, idonee a garantire una equa partecipa- zione ai risultati finanziari. A tal fine sono stabiliti dei limiti agli importi che possono essere movimentati da un unico Contraente sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, salvi i diritti al riscatto di cui alle Condizioni generali di polizza.
La finalità della gestione è il perseguimento di un adeguato livello di sicurezza, redditività, liquidità e diversificazione degli investimenti volto a ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio in funzione delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata.
Gli attivi in carico alla Gestione Separata sono principalmente riconduci- bili al mercato obbligazionario europeo e sono denominati in euro. Sono altresì possibili altri investimenti, ammissibili ai sensi della normativa vigente, che comunque rappresentano una percentuale contenuta della composizione della Gestione Separata: tra questi, in particolare, si rile- vano le posizioni esposte al rischio di oscillazioni del mercato azionario (azioni o fondi azionari).
Per la componente obbligazionaria, gli investimenti sono orientati in ob- bligazioni emesse da società, stati o enti sopranazionali che, secondo le valutazioni della Compagnia, presentano un buon livello di solvibilità creditizia. Al fine di effettuare tale valutazione la Compagnia tiene anche in considerazione le valutazioni sul merito di credito pubblicate dalla Agenzie di rating.
Fermo restando i limiti normativi per le classi di attivi utilizzabili a co- pertura delle riserve tecniche, si riporta di seguito la massima esposi- zione ammissibile per le principali asset class in cui la Gestione Sepa- rata può essere investita.
Tipologia di attivo Limite |
Titoli di debito |
Governativi (comprensivi di obbliga- Questa asset class può zioni emessi o garantiti da Stati mem- rappresentare anche il bri dell’Unione Europea o appartenenti 100% delle attività del- all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da la Gestione Separata enti pubblici di Stati membri o da organiz- zazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri e Fondi armonizzati a principale contenuto obbligazionario espo- sti al rischio di emittenti governativi o so- pranazionali) |
Corporate (comprensivi di obbligazio- Max 65% ni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unio- ne Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debi- tamente autorizzata e Fondi armonizzati a principale contenuto obbligazionario espo- sti al rischio di emittenti corporate); |
Prodotti Strutturati (strumenti finanziari Max 20% che presentano una remunerazione per l’investitore condizionata al verificarsi o meno di certe condizioni o opzionalità (es. obbligazioni a tasso variabile che prevedo- no un minimo garantito); |
Titoli di Capitale |
Azioni (posizioni azionarie negoziate e non Max 25% negoziate su mercati regolamentati e fon- di armonizzati o altri strumenti finanziari il cui rischio e remunerazione sono princi- palmente legati al mercato azionario); |
Strumenti immobiliari |
Fondi immobiliari e investimenti in im- Max 20% mobili; |
Strumenti finanziari il cui rischio non è Max 10% direttamente legato al mercato azionario, obbligazionario o immobiliare (fondi abso-
lute return e fondi speculativi) o che pre- vedono una dinamicità nella esposizione ai rischi di mercato che non rende possibile una loro classificazione come Titoli di Ca- pitale, Titoli di Debito o Strumenti immobi- liari (fondi flessibili);.
Strumenti alternativi e ffessibili
4.2 Limiti di investimento in relazione ai rapporti con controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP
n. 25 per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto d’interessi
La Compagnia, per assicurare ai Contraenti una tutela da possibili si- tuazioni di conflitto di interesse, è tenuta al rispetto di quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008; a tal fine si è dotata anche di una specifica normativa interna “Linee Guida relative alla disci- plina delle operazioni infragruppo e con parti correlate” che prevede che le operazioni d’investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti che siano da considerarsi Parti Correlate possono essere effettuate alla condizione che l’operazione sia eseguita alle migliori condizioni possibili seguendo una procedura di best execution. Tale procedura prevede che, per limitare il rischio legato ai possibili conflitti d’interesse, nonché in relazione ai criteri per verificare la congruità del prezzo delle operazioni infragruppo per le operazioni di investimento in strumenti per i quali si configura un interesse in conflitto, anche solo potenziale, debba esser fatta un’analisi preventiva dettagliata dell’operazione e debbano essere richieste almeno tre offerte sul mercato sulla base di una metodologia di definizione dei parametri “prezzo” e “rendimento”.
Il limite massimo di esposizione in strumenti finanziari, ad esclusione degli OICR, emessi da Parti Correlate è il 10% del patrimonio della Ge- stione Separata. In merito alla parte relativa gli OICR, il limite massimo di esposizione è pari al 10% del patrimonio della Gestione Separata.
Inoltre, la Compagnia ha emanato specifiche linee guida nel caso di af- fidamento ad intermediari abilitati di mandati di gestione di portafogli fi- nanziari. In particolare, la Compagnia svolge un monitoraggio finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti e delle istruzioni impartite al gestore.
4.3 Impiego di strumenti finanziari derivati
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finan- ziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in ma- teria di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo esclusivo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio e/o di coprire il rischio di investimento. In particolare potranno essere effettuate operazioni di copertura dai rischi finanziari volte a raggiungere determinati obiettivi di investimento in modo più agevole o economico rispetto a quanto sia pos- sibile operando sugli attivi sottostanti. L’eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati deve comunque mantenersi coerente con i principi di sana e prudente gestione.
5. VALORE DELLE ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA
Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non infe- riore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti di assicura- zione e di capitalizzazione (ramo I e ramo V) che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata stessa.
La Gestione Separata non è rivolta in via esclusiva ad uno specifico seg- mento di clientela.
6. SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA
Sulla Gestione Separata gravano le seguenti spese:
a) le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla socie- tà di revisione;
b) le spese sostenute per la compravendita delle attività della Gestione.
Pertanto, non possono gravare sulla determinazione del risultato finan- ziario della Gestione, di cui al successivo punto 8, ulteriori oneri, rispetto a quelli sopra riportati.
7. RETROCESSIONE DI COMMISSIONI O DI ALTRI PROVENTI
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili deri- vanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. XXXXX MEDIO DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Ge- stione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimen- to:
1) Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendi- mento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di com- petenza del mese, al netto delle spese di cui al punto 6, e la giacenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in confor- mità delle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata, moltiplicando il risultato del rapporto per 100.
A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:
a) i ratei delle cedole maturati, i dividendi incassati, al lordo delle eventuali ritenute fiscali e gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza;
b) il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Le plusva- lenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con rife- rimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da quelle indicate al punto 6. La giacenza media delle attività della Gestione è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione stessa.
2) Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percen- tuale di rendimento conseguito nel mese, si calcolerà il tasso percen- tuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei
tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi do- dici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi, definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo del- la misura di rivalutazione definita nelle Condizioni Contrattuali.
9. VERIFICHE CONTABILI
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro pre- visto dalla normativa vigente all’albo speciale di cui all’Articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.
In particolare sono soggetti a revisione contabile:
a) la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osser- vazione alla Gestione Separata;
b) la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata;
c) la disponibilità e conformità delle attività della Gestione al Regola- mento nonché alla normativa vigente;
d) la correttezza del risultato finanziario e del conseguente rendimento medio annuo della Gestione Separata;
e) l’adeguatezza dell’ammontare delle attività alla fine del periodo, ri- spetto all’importo delle corrispondenti riserve matematiche;
f) la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata.
10. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adegua- mento dello stesso alla normativa primaria (legislazione italiana e co- munitaria) e secondaria (circolari e disposizioni IVASS) vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favore- voli per il Contraente.
11. OPERAZIONI STRAORDINARIE
La Compagnia si riserva la possibilità di procedere alla scissione della Gestione Separata in più ge-stioni ovvero alla sua fusione con altre ge- stioni separate, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, quando queste operazio- ni siano volte a conseguire l’interesse dei contraenti. In tali ipotesi, la Compagnia invierà a ciascun Contraente una comunicazioni preventiva che illustri le caratteristiche dell’operazione e la data effetto della stes- sa, ferma restando la possibilità per i contraenti di esercitare il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra Gestione Separata istituita pres- so l’impresa come previsto nelle Condizioni di assicurazione e nel ri- spetto dei limiti massimi agli importi che possono essere movimentati.
12. NORME FINALI
Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali.
Edizione Maggio 2015
GLOSSARIO
La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la com- prensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.
Anno (annuo - annuale - annualità)
Vedere Unità di Misura.
Appendice
È un documento che forma parte integrante del contratto, emesso an- che successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne al- cuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.
Assicurato
È la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
È la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
Caricamento
È la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.
Condizioni Contrattuali
È l’insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.
Contraente
È la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stes- so.
Data di conclusione del contratto
È il giorno in cui il Contraente, l’Assicurato e la Società sottoscrivono il Modulo di Polizza. Se successiva alla data di decorrenza, purché il pre- mio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie di- ventano efficaci ed il contratto ha effetto.
Data di decorrenza del contratto
Purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del con- tratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventa- no efficaci ed il contratto ha effetto.
Età assicurativa
Vedere Unità di Misura.
Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act):
normativa fiscale americana - recepita in Italia tramite la firma di uno specifico accordo intergovernativo da parte dello Stato Italiano (IGA 1 in data 10 Gennaio 2014) - che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo agli istitu- ti finanziari non statunitensi obblighi di identificazione e classificazione dello status o meno di cittadino/contribuente americano. L’istituto fi- nanziario è altresì obbligato ad effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Reve- nue Service - IRS) per i clienti degli Stati Uniti.
Gestione Separata
Portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziari gestito separa- tamente dagli altri attivi detenuti dalla Società. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dalle modalità di riconoscimento di tale ren- dimento al contratto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
IVASS
È l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse col- lettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di as- sicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Mese
Vedere Unità di Misura.
Modulo di Polizza (Scheda Contrattuale)
È il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione. Su di essa vengono raccolte le firme del Contraente, dell’Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell’Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le principali carat- teristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la durata contrattuale ecc.).
Opzione di contratto
È la clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quel- la originariamente prevista. Con riferimento al contratto descritto nel presente fascicolo informativo, consiste nell’opportunità di scegliere, trascorso un prestabilito periodo di durata contrattuale, che il valore di riscatto al netto degli oneri fiscali sia convertito in una delle forme di rendita stabilite dall’articolato contrattuale.
Plusvalenza/Minusvalenza
È la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acqui- sto.
Premio
È l’importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.
Premio ricorrente
È l’importo che il Contraente si impegna a corrispondere con una ca- denza annuale o mensile. Ciascun premio ricorrente concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.
Premio integrativo (o aggiuntivo)
È l’importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il pia- no dei versamenti ricorrenti contrattualmente stabilito. Ciascun premio integrativo (o aggiuntivo) concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.
Prestazioni assicurate
Sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell’evento assicurato.
Proposta
È la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il con- tratto di assicurazione da parte del futuro Contraente.
Quietanza
È la ricevuta di pagamento.
Quinquennio
Vedere Unità di Misura.
Recesso dal contratto
Consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal mo- mento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.
Rendita
È la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione contrattuale esercitata dal Contraente.
Revoca della proposta
Consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla conclusione dello stesso.
Ricorrenza annuale del contratto
È rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.
Riduzione
Ove prevista dalle Condizioni Contrattuali, consiste nella possibilità di sospendere il pagamento dei premi, riducendo la prestazione assicura- ta in ragione del rapporto tra i versamenti effettivamente corrisposti e quelli pattuiti.
Riscatto parziale
consiste nella possibilità che ha il Contraente di richiedere la liquida- zione anticipata di una parte del valore di riscatto totale maturato sul contratto alla data di richiesta.
Riscatto totale
Consiste nella possibilità che ha il Contraente di interrompere antici- patamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condi- zioni Contrattuali.
Riserva matematica
È l’importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi con- trattuali. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Risoluzione del contratto
Consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.
Settimana
Vedere Unità di Misura.
Sinistro
Evento di rischio assicurato oggetto del contratto al verificarsi del quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società
È la Crédit Agricole Vita S.p.A.- impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa-, definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assi- curazione.
Soggetti abilitati
sono gli Istituti di Credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponi- bile presso la sede legale ovvero l’ufficio distaccato della stessa.
Unità di Misura
Le unità di misura del Sistema Internazionale (Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 ottobre 2009) riportate nelle seguenti Condi- zioni Contrattuali si intendono definite come segue:
• Anno (annuo - annuale - annualità): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di bisestilità)
• Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni d’anno
• Mese: periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio
• Quinquennio: periodo di tempo la cui durata è pari a 5 anni
• Settimana: periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni
Edizione Maggio 2015
FAC-SIMILE MODULO DI POLIZZA
Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx (Xxxxxx) - Tel. 0000 000000 - Fax 0000 000000 Sede Amministrativa: Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Capitale Sociale Euro 236.350.000,00 i.v. - P. IVA 01966110346
Cod. Fisc. e Num. Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma N. 09479920150 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto
Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90) Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazioni n. 1.00090
Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.
ECONOMALE
TARIFFA 304 - ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMI RICORRENTI ED INTEGRATIVI
Contratto n°
CAB
Contraente:
Nato il:
Residente a: Indirizzo: Assicurato:
Nato il:
Codice Fiscale: Decorrenza:
Premio ricorrente(*)
Rateazione: annuale/mensile
(*) di cui componente di rischio
Età:
Codice fiscale: Sesso:
CAP:
Prov.:
Età:
Professione:
Sesso:
(ex art. 13 bis lettera f TUIR)
Il presente contratto è regolato dalle Condizioni contrattuali e dal Regolamento della G.S. CAVITA Più contenuti nel libretto di polizza che è parte integrante del contratto e che il Contraente dichiara di aver ricevuto.
Il presente contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall’Assicurato sulla proposta e sugli altri documenti che costituiscono parte integrante del contratto stesso.
CRÉDIT AGRICOLE VITA S.P.A.
L’ASSICURATO
IL CONTRAENTE
Xxxxx Xx Xxxxx
I sottoscritti Contraente ed Assicurato confermano le dichiarazioni rese nella proposta e negli altri documenti e dichiarano di avere preso esatta
conoscenza di tutte le condizioni di assicurazione regolanti il contratto in ogni loro parte; in particolare, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, approvano specificatamente il regolamento della G.S. CAVITA Più ed i seguenti articoli delle condizioni contrattuali: Art. 1 - Prestazioni assicurate; Art. 3 - Rischio di morte; Art. 4 - Premio; Art. 6 - Obblighi della Società e del Contraente; Art. 10 - Riscatto.
Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa e di averne preso visione.
I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano inoltre di aver ricevuto il Progetto esemplificativo delle prestazioni rielaborato in forma personalizzata.
L’ASSICURATO IL CONTRAENTE
Il contratto è stato emesso e perfezionato il in con le firme del Contraente e dell’Assicurato.
Il pagamento del premio unico di EUR è stato effettuato il tramite bonifico bancario a favore di Crédit Agricole Vita S.p.A.
Timbro della filiale e firma dell’incaricato
1/3 DI COPIA PER IL CONTRAENTE
Pagina 1/1
FAC-SIMILE
CONTRATTO N° INTESTATO A:
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, l’interessato:
a) acconsento
• al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
• al trasferimento degli stessi dati all’estero (Paesi UE e Paesi extra UE);
b) acconsento (°)
• al trasferimento degli stessi all’estero (Paesi UE e Paesi extra UE) per finalità di profilazione della Clientela, d’in- formazione e promozione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
• al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d’informa- zione e promozione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.
(°) (ove l’interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all’estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d’informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola “NON” alla parola “acconsento”). Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO
INFORMATIVA - Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196
In conformità dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice):
1) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ASSICURATIVE: la Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazio- ne delle frodi assicurative e relative azioni legali. In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sini- stri. Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.
2) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ PROMOZIONALI/COMMERCIALI: in caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finali- tà di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.
3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque au- tomatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collabora- tori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7);
b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
4) COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, pro- duttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensioni; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizza- zione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfa- zione dei clienti.
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti indicati nel seguente punto 7.
5) TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO: i dati personali possono essere trasferiti verso paesi UE e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO: Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esi- stenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
7) TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: titolare, ex art. 28 del Codice sulla Privacy, del trattamento è Crédit Agricole Vita S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, con Sede Legale in xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx (Xxxxxx). Responsabile designato per il riscontro all’inte- ressato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy, è l’Area Corporate Governance, Legale e Reclami della Società presso la Sede Am- ministrativa di Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 00000000000 - fax 00000000000, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri Responsabili del trattamento e dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare.
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Capitale Sociale Euro 236.350.000,00 i.v. - P. IVA 01966110346 - Cod. Fisc. e Num. Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma N. 09479920150 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni vita con decreto Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (G. U. del 29/06/90)
Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazioni n. 1.00090. Società soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.
Crédit Agricole Vita S.p.A.
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