CONTRATTO DI LICENZA D'USO
CONTRATTO DI LICENZA D'USO
1. LICENZA D'USO
Ai termini ed alle condizioni che seguono la Danea Soft Srl di seguito denominata "Danea Soft", concede all'utente finale (Licenziatario) il diritto di usare una copia del programma DANEA PROFESSIONAL MANAGER, di seguito denominato DPM, su un singolo computer. Il programma DPM s'intende in uso su un computer quando esso è caricato sulla memoria temporanea, ossia RAM, o installato sulla memoria permanente, ossia disco rigido, o altro mezzo di supporto, del computer medesimo.
2. DURATA
Il presente contratto resta in vigore tra le parti a tempo indeterminato.
3. COPYRIGHT
Il programma denominato DPM è di proprietà della Danea Soft, la quale autorizza a fare una copia di archivio del programma medesimo al solo scopo di ottenere la copia di riserva del programma medesimo. È fatto quindi espresso divieto al licenziatario di copiare in tutto o in parte il programma concesso in uso in base al presente contratto, né in forma stampata, né in forma leggibile dall'hardware, se non per motivi di sicurezza o funzionalità operativa. Il programma DPM non può essere dato in locazione od in leasing, ma può essere trasferito in via definitiva con i diritti concessi ai sensi del presente contratto a condizione che si trasferiscano in via definitiva tutte le copie del programma DPM, i file e le procedure di attivazione e tutto il materiale fornito a corredo, nonché che il licenziatario accetti le condizioni del presente contratto. Quindi il programma DPM rimane di proprietà esclusiva della Danea Soft ed è fatto divieto al licenziatario di cederlo o darlo in sub-licenza a terzi o comunque di consentirne l'uso da parte di terzi, sia a titolo gratuito che oneroso, se non eventualmente previa autorizzazione.
4. SEGRETO
Il licenziatario si obbliga a mantenere segreto il contenuto nel programma DPM e a proteggere i diritti di proprietà della Danea Soft; in particolare il licenziatario si obbliga a non modificare il programma DPM.
5. GARANZIA
La Danea Soft garantisce che il programma denominato DPM è in grado di eseguire le operazioni previste ed indicate nelle descrizioni tecniche e nel manuale d'uso o nella guida in linea. La garanzia è condizionata al corretto funzionamento dell'hardware ed al corretto uso del programma e del sistema su cui è installato il programma da parte del licenziatario. La Danea Soft si impegna per un periodo di dodici mesi a mantenere il programma denominato DPM in condizioni di eseguire tutte le operazioni previste; in tale periodo la Danea Soft si impegna a risolvere eventuali malfunzionamenti qualora questi dovessero rendere inutilizzabile una o più caratteristiche rientranti fra quelle esplicitamente specificate nel manuale d'uso.
6. RESPONSABILITÀ
In deroga a quanto previsto dagli articoli 1587 e seguenti del C.C. la Danea Soft non risponde dei danni derivanti al licenziatario da vizi originari o sopravvenuti del programma DPM dopo il periodo di dodici mesi. Anche in caso di vizi la Danea Soft è tenuta soltanto alla sostituzione o riparazione delle parti di programma risultanti viziate, con esclusione di qualsiasi altro obbligo o responsabilità, la quale ultima sarà limitata ad un importo corrispondente a quello effettivamente pagato per ottenere la presente licenza d'uso. La Danea
Soft non risponde dei danni diretti od indiretti comunque subiti dal licenziatario o da terzi in dipendenza dall'uso o dal mancato uso del programma DPM, oggetto del presente contratto, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge (responsabilità da prodotto).
7. COMUNICAZIONI
Nell'eventualità che la Danea Soft subisca un plagio o una contraffazione in merito al programma DPM, il licenziatario autorizza sin d'ora la Danea Soft ad ogni azione giudiziaria da intraprendere, in quanto riconosce a quest'ultima il diritto d'autore sul programma medesimo; quanto detto vale per la durata del presente contratto.
8. CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti (Danea Soft e Licenziatario) relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà deferita al giudizio di un collegio che siederà in Padova composto da tre arbitri: i primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti ed il terzo nominato dai primi due arbitri d'accordo tra loro. Per qualsiasi controversia ulteriore e comunque relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro dove la Danea Soft ha la propria sede.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del C.C., del Decreto Legislativo 518/92 nonché della legge 547/93.