ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA PER. LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
testo in vigore dal: 01-12-2010
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DI NORVEGIA PER. LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi: interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
Convinti che la lotta contro tali infrazioni puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti doganali e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;
Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
Hanno convenuto quanto segue:
DEFINIZIONI
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana, ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e la Direzione delle Dogane e delle Accise, per il Regno di Norvegia, competenti per l'applicazione delle disposizioni
previste alla precedente lettera a);
c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale;
d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
g) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
h) "dati personali", ori informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
i) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;
j) "intelligence", l'elaborazione e i 'interconnessione dei dati raccolti al fine di definire un profilo di rischio o di accertare una eventuale infrazione doganale.
CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 2
1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:
a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale;
b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale.
2. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tenia di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.
3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione di questo Accordo non pregiudica gli altri obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altro Accordo internazionale o Convenzione.
CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA
Articolo 3
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni, i documenti e l'intelligence che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
3. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
CASI DI ASSISTENZA
Articolo 4
1. Su richiesta; l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:
a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
Articolo 5
Le Amministrazioni doganali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono ogni informazione su:
a) la regolarita' dell'esportazione dal territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
b) la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state collocate.
Articolo 6
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le
restrizioni ed i controlli.
Articolo 7
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed intelligence ed esercita un controllo speciale su:
a) persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio;
c) mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
d) locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Articolo 8
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni ed intelligence di propria iniziativa.
Articolo 9
Le Amministrazioni doganali:
a) si prestano mutua assistenza per applicare misure temporanee o avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni;
b) dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative nazionali della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
Articolo 10
Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo.di capacita' specializzate dei propri funzionari;
c) io scambio di esperti in materie doganali.
RECUPERO CREDITI
Articolo 11
1. L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, provvede al recupero crediti in relazione a diritti, tasse, spese e interessi relativi all'importazione e all'esportazione.
2. Una richiesta di recupero crediti deve essere accompagnata da una copia ufficiale o conforme autenticata dello strumento che ne permette l'esecuzione e da una traduzione, ai sensi di' quanto stabilito nell'art. 12 par. 3 e art. 14 par. 6.
3. Il titolo esecutivo, se del caso e in conformita' alle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale adita, e' accettato, riconosciuto, integrato o sostituito da un titolo che autorizza l'esecuzione in quella Parte Contraente.
4. Le questioni relative ai termini oltre i quali non e' possibile eseguire un recupero sono regolate dalle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale adita.
5. La Parte Contraente adita non riserva alcun trattamento preferenziale ai crediti da recuperare.
6. L'istanza di fallimento nei confronti del debitore sulla base di un debito doganale puo' essere inoltrata solo se le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti acconsentono. Le spese originate dalle procedure fallimentari sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
7. Nel recupero crediti in relazione al presente Accordo non si inizia un'azione legale nel territorio dell'Amministrazione doganale adita previo consenso delle Autorita' doganali.
8. L'amministrazione doganale adita puo' concedere la possibilita' di differire o rateizzare il pagamento, avendone dato comunicazione all'Amministrazione doganale richiedente. Il consenso di quest'ultima deve pervenire all'autorita' adita prima che questa accetti il saldo, la riduzione e la remissione del debito.
9. I procedimenti relativi all'esistenza o all'ammontare del debito doganale o al suo titolo esecutivo possono essere portati solo davanti all'autorita' competente dell'amministrazione doganale richiedente.
10. La richiesta di prescrizione di un documento deve avere una breve dichiarazione del contenuto del documento.
11. La richiesta di assistenza deve contenere informazioni relative al termine in cui il recupero totale o parziale cade in prescrizione ai sensi delle disposizioni legislative dell'Amministrazione doganale richiedente.
12. Il credito viene riscosso nella valuta dell'Amministrazione doganale adita, stabilito secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta.
13. Le somme recuperate vengono trasmesse senza indugio, secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di trasmissione, all'Amministrazioni doganale richiedente, dopo opportuna deduzione
di competenze e spese esigibili ai sensi delle disposizioni legislative della parte Contraente adita.
DOCUMENTI ED INTELLIGENCE
Articolo 12
1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita o dei terzi restano impregiudicati.
2. I documenti, le informazioni e l'intelligence possono essere trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico in ogni forma e per lo stesso scopo.
3. I documenti, le informazioni e l'intelligence da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da ogni utile notizia che ne permetta il relativo utilizzo ed interpretazione.
UTILIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E DELLE INFORMAZIONI
Articolo 13
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni interne vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tali comunicazioni.
3. In ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la necessita', essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.
COMUNICAZIONI DELLE RICHIESTE
Articolo 14
1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo I di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito
elencate:
a) l'Amministrazione doganale richiedente,
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento,
d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
3. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da mia delle Amministrazioni doganali viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
4. I documenti, le informazioni e l'intelligence di cui al presente Accordo sono comunicati ai funzionari designati a tal fine da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 1 dell'art. 21 del presente Accordo, una lista di detti funzionari viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente.
5. Le Amministrazioni doganali convengono affinche' i funzionari dei loro servizi incaricati della ricerca e repressione delle infrazioni doganali stabiliscano tra loro un contatto personale e diretto.
6. Tutte le comunicazioni tra le Amministrazioni doganali avvengono in lingua inglese o in una lingua accettabile per entrambe le Amministrazioni doganali.
ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
Articolo 15
1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
b) trasmettere rapidamente la richiesta all'Autorita' competente, oppure
c) indicare quali sono le Autorita' competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 lett. a) del presente articolo puo' comportare l'acquisizione di deposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale, nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.
Articolo 16
1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quell'infrazione doganale;
b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati concernenti quella infrazione doganale;
c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'alta Parte Contraente, devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa. Essi non devono indossare uniformi ne' portare armi.
PROTEZIONE DATI PERSONALI
Articolo 17
Qualora le Parti contraenti si scambino dati personali ai sensi del presente Accordo, esse garantiscono uno standard di protezione almeno equivalente al livello di protezione derivante dall'applicazione dei principi elencati nell'allegato al presente Accordo, di cui esso e' parte integrante.
ESPERTI E TESTIMONI
Articolo 18
1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale veste il funzionario dovra' deporre.
2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.
ECCEZIONI
Articolo 19
1. Qualora l'assistenza prevista dal presente Accordo possa pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali fondamentali di una Parte Contraente, o comporti la violazione di' un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative nazionali, l'assistenza puo' essere rifiutata, fornita parzialmente o fornita in base a determinati
requisiti o condizioni.
2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa ne da' menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni che la prima potrebbe richiedere.
4. Nel caso in cui l'assistenza sia rifiutata o differita, dovranno esserne fornite le motivazioni.
COSTI
Articolo 20
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese e delle indennita' versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano di' concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 21
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti stabiliscono direttamente le disposizioni che regolano l'applicazione del presente Accordo.
2. Viene istituita una Commissione mista italo - norvegese composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore della Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
3. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.
Articolo 22
L'Agenzia delle Dogane italiana e la Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese, comunicano direttamente al fine di trattare le questioni sorte dall'applicazione del presente Accordo che non siano questioni di politica estera o di diritto internazionale. Le Amministrazioni doganali stabiliscono di concerto le disposizioni
dettagliate per applicazione del presente Accordo.
AMBITO TERRITORIALE
Articolo 23
Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti cosi' come essi sono definiti dalle rispettive disposizioni legislative ed amministrative.
ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA
Articolo 24
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono notificate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.
Articolo 25
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti puo' denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.
Articolo 26
Su richiesta di una delle Amministrazioni doganali o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminarlo, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non e' necessario.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A OSLO il 16/6/2004 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, norvegese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in inglese.
Per il Governo della Per il Governo del
Repubblica italiana Regno di Norvegia (firma) (firma)
ALLEGATO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali che siano oggetto di trattamento informatizzato devono essere:
a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in una forma che permetta l'identificazione dei soggetti cui gli stesti si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati;
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, cosi' come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i dati personali, registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
a) di constatare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati, il nome e la residenza abituale o il principale luogo di lavoro del responsabile di tale schedario;
b) di ottenere, ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati personali che la riguardano in un archivio informatizzato e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
5.1 Non puo' essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.
5.2 Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente
lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica al fine di:
a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche' gli interessi finanziari dello Stato o di reprimere reati penali;
b) proteggere le persone alle quali, si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e le liberta' altrui.
5.3 La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere adeguate sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.
7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato.