CAPITOLATO D'APPALTO PER LAVORI DI DECORO E MANUTENZIONE GLOBALE DA EFFETTUARSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI ED IMMOBILI DELL’AREA DEL FORO ITALICO, IN ROMA. (PARCO DEL FORO ITALICO, VILLETTA RUGGERI, CIRCOLO DEL TENNIS, STADIO CENTRALE DEL TENNIS,...
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO D'APPALTO PER LAVORI DI DECORO E MANUTENZIONE GLOBALE DA EFFETTUARSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI ED IMMOBILI DELL’AREA DEL FORO ITALICO, IN ROMA. (PARCO DEL FORO ITALICO, XXXXXXXX XXXXXXX, CIRCOLO DEL TENNIS, STADIO CENTRALE DEL TENNIS, STADIO DEL NUOTO, STADIO DELLA FARNESINA, STADIO DEI MARMI, FORESTERIA SUD, CASA DELLA SCHERMA, AUDITORIUM RAI E VILLA ONESTI).
R.A. 083/15/PA. CIG: 64794188E0
Coni Servizi S.p.A.
Sede legale: 00135 Xxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx, 00 Telefono +39 00.00000 - xxx.xxxx.xx
C.F. X.XXX e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003
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ART. 1 - PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la “Stazione Appaltante” ed i soggetti affidatari di lavori pubblici. Si precisa che:
▪ con il termine “Stazione Appaltante” va inteso la Coni Servizi S.p.A. ;
▪ con il termine “Affidatario” va intesa l’impresa aggiudicataria dell’appalto.
Si precisa inoltre che i lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti con l’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, e con particolare riferimento, che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
▪ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), di seguito denominato “Codice”;
▪ Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), di seguito denominato “Regolamento”;
▪ il D.M.19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. – di seguito denominato “Capitolato Generale” - per quanto non diversamente convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;
▪ il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
▪ Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), tra cui in particolare le norme relative alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” in ordine alle modalità di pagamento e relativi adempimenti riguardanti l’appaltatore, il/i subappaltatore/i e il/i subcontraente/i.
▪ D.M. 22 gennaio 2008, n. 37- Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
▪ Legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) “DECRETO DEL FARE” tra cui in particolare le norme di cui all’art. 32, “Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro”.
▪ norme di buona tecnica ( UNI, UNI-EN, UNI-EN-ISO, CEI ), o in loro assenza secondo le istruzioni dei fabbricanti o degli installatori.
▪ Procedura gestionale per l’applicazione degli obblighi del D. Lgs. 81/08 connessi ai contratti di appalto, d’opera o di somministrazione e relativa modulistica
▪ Procedura gestionale per l’applicazione degli obblighi del D. Lgs. 81/08 nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili
Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione di quanto riportato nel corrispondente articolo 2 dell’ Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, ivi comprese la mano d’opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite.
Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Le indicazioni del presente capitolato e dell’Allegato Integrativo, gli eventuali allegati quali elaborati grafici e eventuali specifiche tecniche forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.
L’appalto si applica per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno dei luoghi di lavoro per i quali Coni Servizi SpA ha disponibilità giuridica (art. 26, comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) anche attraverso l’applicazione della specifica procedura emessa da Coni Servizi S.p.A.
Art. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO, COSTI PER LA SICUREZZA, PROCEDURE ex art.
26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
L’importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto è specificato nel corrispondente Articolo 3 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
Art. 4 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Ai sensi dell’art. 43 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie di lavoro ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento, risultano riassunti nel prospetto riportato nel corrispondente articolo 4 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 132, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.
Ove il corrispettivo sia previsto a corpo, l’importo forfetario sarà diminuito del ribasso percentuale offerto in sede di gara, eccezion fatta per le eventuali opere in economia che saranno contabilizzate come previsto ai successivi articoli 7 e 8 del presente capitolato.
Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto deve intendersi fisso ed invariabile non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
Art. 5 - DESCRIZIONE, FORMA , PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE E VARIANTI IN CORSO D’OPERA
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dalla descrizione dei lavori, nonché dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche eventualmente allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto eventualmente specificato, all’atto esecutivo, dal direttore dei lavori.
La Stazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.
5.1. VARIAZIONI ED ADDIZIONI
Ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Il mancato rispetto di ciò, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Qualora sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi previsti dall’art. 132 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. :
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 132 comma 3 del sopra citato D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.
Ove le varianti di cui alla precedente lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova procedura alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
Ai sensi dell’art. 161 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., l’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il suddetto mancato adempimento si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 164 del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 x x.x.x. (Xxxxxxxxxxxxx tra la stazione appaltante e l’esecutore).
Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, in attuazione dell’art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., comma 4, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
L’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fatto salvo il caso in cui, ove le variazioni comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207 e s.m.i., e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Nel caso, invece, l’importo della variazione ecceda il limite di un quinto dell'importo dell'appalto, o nel caso in cui la Coni Servizi S.p.a. eserciti la facoltà di autorizzare lavori complementari, non compresi nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dei lavori oggetto del contratto iniziale, purché aggiudicati nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 57 comma 5 lett. a.1), la perizia è accompagnata da un atto di sottomissione formalizzato con un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. In tal caso, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.
Nel predetto calcolo non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 132,comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., l’appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
5.2) DIMINUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI MIGLIORATIVE IN DIMINUZIONE PROPOSTE DALL’ESECUTORE
Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 132 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. la CONI Servizi Spa può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell’articolo 161, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. e senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi di tale facoltà della facoltà di diminuzione viene tempestivamente comunicata all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative, ai sensi dell'articolo 132, comma 3, del predetto decreto, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
La proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
Le proposte dell’appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.
Art. 6 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO - ELENCO PREZZI
Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano d’opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.
I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dalle Tariffe di riferimento richiamate nel corrispondente articolo 6 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale e comprendono:
a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro.
b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell’opera.
I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall’appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell’appalto.
Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall’art. 133, commi 4 e seguenti del D. Lgs. n°163/2006 e sm.i.
Per i lavori di cui al presente appalto, si applica il prezzo chiuso come definito dall’art. 133 comma 3 del D. Lgs. n°163/2006 e sm.i
Qualora manchino alcuni prezzi, i nuovi prezzi verranno determinati con le norme di cui al successivo art. 8 del presente Capitolato. Anche sui prezzi così determinati verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
L'importo di eventuali mercedi in economia verrà maggiorato del 25,00% per spese generali, uso attrezzi e utili dell'impresa. Su tale quota di maggiorazione verrà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara. Fermo restando che il ribasso d’asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera.
Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., il costo delle eventuali lavorazioni aggiuntive verrà definito sulla base dell’Elenco Prezzi.
L'appaltatore prima dell'offerta dovrà effettuare un sopralluogo negli impianti sportivi e/o immobili, oggetto dei lavori e prendere visione delle condizioni locali generali e particolari che possono influire sulle esecuzione degli interventi e documentarne l’avvenuto sopralluogo in sede di gara previa attestazione controfirmata dalla Direzione Lavori o dal Responsabile dell’impianto sportivo/immobile. Pertanto è obbligo dell'appaltatore accettare la consegna degli impianti sportivi e/o degli immobili in qualsiasi condizioni si trovino all'atto dell'affidamento dei lavori.
Art. 7 - LAVORI IN ECONOMIA
Gli eventuali lavori non prevedibili in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dal direttore dei lavori e verranno rimborsati sulla base degli Elenchi Prezzi utilizzati o dei prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato.
L’effettiva necessità, le caratteristiche e l’urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal contratto dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal direttore dei lavori e firmato anche dal responsabile del procedimento che dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante prima dell’esecuzione dei lavori previsti.
L’effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d’opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal contratto principale d’appalto per la contabilizzazione dei lavori.
L'importo di eventuali mercedi in economia verrà maggiorato del 25,00% per spese generali, uso attrezzi e utili dell'impresa. Su tale quota di maggiorazione verrà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara. Fermo restando che il ribasso d’asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera.
Ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, i lavori in economia contemplati nel contratto non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
Art. 8 - NUOVI PREZZI
Ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dai vigenti prezziari nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.,
Se l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Coni Servizi SpA può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'appaltatore.
Art. 9 - CONDIZIONI DELL’APPALTO
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l’appaltatore dichiara:
a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano la natura delle opere da eseguire;
b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti a discarica;
c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
d) di osservare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che si riferiscono in particolare al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza Coni Servizi SpA da ogni responsabilità in merito;
e) di assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza per le attività previste oggetto del presente appalto a ciascun lavoratore ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
f) di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico e professionale previsti dall’art. 26, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08, ed in particolare:
1 - di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A, e di essere idoneo sotto il profilo tecnico – professionale a svolgere il lavoro commissionato, anche in relazione alle dimensioni della propria impresa, alla propria competenza ed alle attrezzature impiegate;
2 – che avendo svolto in precedenza lavori analoghi, è perfettamente in grado sotto il profilo tecnico - professionale di portare a compimento il lavoro commissionatogli senza alcuna ingerenza da parte del Datore di Lavoro Committente, il quale in nessun modo si è ingerito nella concreta esecuzione dell’appalto o contratto d’opera commissionato;
3 – di avere posizione INPS della Ditta e di essere in regola con i versamenti contributivi verificabile tramite DURC;
4 – di avere posizione INAIL e di essere in regola con i versamenti assicurativi verificabile tramite DURC;
5 - che i dipendenti che operano presso le sedi oggetto dell’appalto sono regolarmente iscritti nel Libro Unico aziendale;
6 - che i propri dipendenti che operano presso la sede sono riconoscibili tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in appalto;
7 – che tutta la documentazione utile ai fini della verifica di quanto sopra dichiarato, è conservata presso la Propria sede Legale e che è disponibile a fornirne tempestivamente copia in caso di richiesta da parte del Datore di Lavoro Committente;
8 – di essere disposto a fornire tempestivamente tutta l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal Datore di Lavoro Committente.
L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Con l’accettazione dei lavori l’appaltatore dichiara di avere i requisiti di idoneità previsti dalle norme vigenti, la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo. Analoghe garanzie la stazione appaltante dovrà garantire per eventuali subappaltatori.
L’appaltatore dichiara inoltre che gli impianti saranno mantenuti e realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle leggi, norme, prescrizioni emanate dagli enti preposti al controllo e alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione, quali:
Normative ISPESL e ASL; Disposizioni eventuali dei VV.F.; Norme CEI;
Norme UNI Norme CEE
Documentazione per pratiche burocratiche
Dovrà inoltre essere compito dell’Appaltatore:
- Redigere progetti, calcoli, relazioni, disegni, e qualunque altro elaborato necessario per ottenere tutte le licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte dei competenti Enti di controllo (Comune, VV.F., ISPESL, Ministero, ect.) se connessi all’esecuzione dei lavori e su richiesta della D.L.
- Fornire certificazioni ed omologazioni necessarie a seguito dell’esecuzione delle opere a giudizio della D.L. e secondo quanto richiesto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente;
- Fornire alla D.L. la suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare agli Enti di controllo; seguire le pratiche fino al completamento dell’iter burocratico;
Art. 10 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DI ESECUZIONE
A) CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 75 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, l’offerta dovrà essere corredata dal documento attestante la costituzione di una garanzia, pari al due per cento (2%) dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, destinata a risarcire
l'eventuale danno derivante dalla mancata sottoscrizione del contratto, e accompagnata, a pena di esclusione, dall’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva di cui al successivo punto B), nelle forme di cui all’articolo 113 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:
▪ in contanti , mediante versamento presso la Banca Nazionale del Lavoro, ag. 6309, c/c n. 9000 – ABI 1005 – CAB 03309 – CIN X, XXXX XX00X0000000000000000000000. La ricevuta del suddetto versamento è considerato documento probatorio dell’ avvenuta costituzione;
▪ in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della Borsa di Roma nel giorno precedente a quella del versamento. Il deposito in titoli deve essere costituito presso l’Istituto Tesoriere con vincolo a favore della CONI Servizi S.p.A.
Nessun interesse è dovuto all’aggiudicatario sulle somme costituenti la cauzione, le cedole relative a titoli costituenti in deposito saranno incassate dalla CONI Servizi S.p.A. ed il corrispettivo sarà versato al depositante.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere costituita:
▪ mediante fidejusione bancaria, prestata da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
▪ mediante polizza fidejussoria prestata da una delle società di assicurazioni elencate nel decreto 16 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni, o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejusione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:
▪ avere durata di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
▪ prevedere il pagamento da parte del fidejussore entro quindici giorni a prima e semplice richiesta della Coni Servizi S.p.A.
▪ escludere il beneficio della preventiva escussione dell’impresa aggiudicataria;
▪ prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile.
Inoltre, la Coni Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il rinnovo della garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Tale rinnovo non potrà essere superiore a 180 giorni dalla naturale scadenza della garanzia.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario nonché la mancata dimostrazione dei requisiti di idoneità necessari ai fini della partecipazione alla gara ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La Coni Servizi S.p.A nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
L’Impresa, qualora ricada nelle condizioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., può presentare la suddetta cauzione ai sensi della medesima normativa, e pertanto l’ impresa alla quale venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruisce del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.
La Società CONI Servizi S.p.A. procederà ad incamerare la cauzione o ad escutere il fideiussore qualora l'aggiudicatario rifiuti di sottoscrivere il contratto o non costituisca la garanzia fideiussoria di cui al successivo punto B).
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) ai sensi dell’art. 37 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5.
Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. (R.T.I. verticali) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
B) CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, al momento della sottoscrizione del contratto, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10 per cento (10%) dell’importo contrattuale dei lavori.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, l’importo della garanzia fidejussoria è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dei lavori nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Coni Servizi S.p.A., con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato al momento dell’ approvazione del certificato di collaudo, ovvero alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Detta garanzia deve essere costituita con le modalità di cui all’art.75, comma 3 e deve prevedere espressamente:
✓ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
✓ la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
✓ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
✓ quanto previsto dall’art. 123 comma 1 del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x.000 x.x.x..
Xx xxxxxxx prestazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui al punto A), da parte della Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell’interesse della Coni Servizi S.p.A. In tal caso, la Coni Servizi SpA provvederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente secondo in graduatoria.
Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 123 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., comma 2, la cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, comma 3, la Coni Servizi ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti negli immobili ed impianti di cui all’oggetto, dal mancato rilascio della documentazione di legge obbligatoria ( Dichiarazioni di conformità, progetti, etc.) o dal mancato pagamento delle eventuali penali per inosservanza delle norme antinfortunistiche di cui all’art. 37 del presente Capitolato.
Ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.
Art. 11 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRO XXXXX
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113 del D.Lgs.163/06 e s.m.i, l’aggiudicatario dei lavori è altresì obbligato, ai sensi dell’ art. 129 comma 1 del sopra citato Decreto Legislativo, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la CONI Servizi SpA da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Nel dettaglio, ai sensi dell’art.125 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., l’aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione con un massimale uguale all’importo del contratto, che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L’aggiudicatario dovrà, inoltre, essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, a favore di Xxxx Xxxxxxx, con esclusivo riferimento alla gara di cui all’oggetto, per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori. In tal caso, il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, e comunque con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di
5.000.000 di Euro, ai sensi dell’art. 125, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.
Per l’appalto in questione il massimale richiesto per le suddette polizze è meglio specificato articolo 11 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale
La polizza tiene indenne la CONI Servizi, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che l’Appaltatore medesimo possa arrecare alla CONI Servizi, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato
Ai sensi dell’art. 125, commi 3, 4, 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L’aggiudicatario deve trasmettere copia della polizza di cui sopra almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall’esecutore a titolo di premio non comporta inefficacia della garanzia.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) ai sensi dell’art. 37 del
D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., le garanzie assicurative sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5.
Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. (R.T.I. verticali) la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
Qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, il contratto sarà risolto di diritto.
Art. 12 - GARANZIA PER VIZI, DIFFORMITÀ E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, c. 2, C.C. (art. 141, c. 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
L’Appaltatore resterà responsabile delle opere realizzate mediante il presente appalto per un periodo di due anni dalla emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Salvo il disposto dell’art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponderà per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Coni Servizi SpA prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 141, c. 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E’ fatto salvo il diritto della Coni Servizi SpA al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 C.C.) nei confronti della Stazione Appaltante, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, qualora nei due anni dall'emissione del certificato collaudo dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
La sorveglianza esercitata dalla D.L. non solleva in alcun caso l'appaltatore dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite.
Art. 13 - SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i lavori, compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del predetto decreto.
In base a quanto disposto dall’art. 170 del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x.000 x x.x.x, xx xxxxxxxxxxx di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura non superiore al 30 per cento dell’importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.
In base all’art. 118 comma 2 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., l'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'aggiudicatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare:
2) che l'aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'aggiudicatario trasmetta altresì una dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. del subappaltatore e una dichiarazione, resa con le modalità indicate dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e s.m.i., con la quale il subappaltatore attesti il possesso dei requisiti di qualificazione e di idoneità tecnico professionali prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del medesimo D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
4) che non sussista, nei confronti dell'aggiudicatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i..
Sono a completo carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi circa l’osservanza, da parte di eventuali subappaltatori, della normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse risultare insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, potrà a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti. L’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante all’affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore che rimane l’unico e solo responsabile nei confronti di Coni Servizi SpA.
Eventuali verifiche possono essere effettuate da Coni Servizi SpA, con specifica richiesta di modello di Autocertificazione dei requisiti tecnici professionali anche ai subappaltatori. L’Appaltatore si impegna a riconoscere al Subappaltatore gli importi relativi ai costi per la riduzione/eliminazione dei rischi da interferenza, senza ribasso d’asta e limitatamente ai lavori subappaltati.
L'aggiudicatario che si avvale del subappalto deve altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell' articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
I pagamenti al subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
L'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
Altresì dovrà corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, ed è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’ altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni (30) dal ricevimento della relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti a quindici giorni.
La Stazione Appaltante provvede ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8.
Nel corso dei lavori i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni indicate ai precedenti commi si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4) dell’art.118 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.. e per i quali abbia verificato l’idoneità tecnico professionale.
E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro affidato.
Il subappaltatore può, a sua volta, subappaltare la posa in opera delle strutture e impianti indicati nel seguente elenco:
▪ installazione, gestione e manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
▪ installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici e impianti antintrusione;
▪ fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente.
In base a quanto disposto dall’art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, non è considerato subappalto l’affidamento dei lavori da parte dei seguenti soggetti ai propri consorziati:
▪ consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (legge 25 giugno 1909 n° 422 e s.m.) e di consorzi fra imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n°443);
▪ consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili (art. 2615-ter c.c.) fra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.
Nei contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, l’impresa subappaltatrice dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e s.m.i, (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), e sarà tenuta a dare immediata comunicazione alla Coni Servizi SpA ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell’art. 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
I bonifici bancari o postali effettuati dall’impresa appaltatrice intestataria del conto corrente dedicato per l’esecuzione dell’appalto dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione effettuata il codice CIG.
Art. 14 - CONSEGNA DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 153 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace.
Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i,, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. In tal caso il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.
Il direttore dei lavori comunica all’aggiudicatario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore; il verbale è predisposto ai sensi dell’articolo 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Ai sensi dell’art. 153 comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’aggiudicatario può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall’articolo 157 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.
Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall’articolo 157 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi, con le predette conseguenze, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del predetto art.153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i.
Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi, ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i.:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli
b) accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
c) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
d) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 154 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i, qualora la consegna sia eseguita subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all' esecutore, ove questi lo richieda.
Ai sensi dell’art. 154 comma 6 e 7 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i., La consegna dei lavori può essere fatta in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda. In caso di urgenza, l’esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina in materia di sospensione e ripresa di cui all’articolo 158 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i.
Qualora, ai sensi dell’art. 155 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i., durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospenderà il processo di consegna informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e l’entità delle differenze riscontrate. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all’articolo 154, comma 7.
Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo 190 del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000 x.000 x x.x.x.
Xxxxx xxxxxx giorni dalla data di consegna dei lavori, la Ditta incaricata dovrà predisporre, specifico Registro dei Controlli periodici degli impianti da conservare presso la sede indicata dalla D.L. e con evidenza delle lavorazioni/interventi effettuate/i ( a firma di un responsabile incaricato dalla Ditta Appaltatrice). Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e conservato nella Sede per essere reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle Funzioni Coni Servizi interessate, e/o delle autorità competenti.
Art. 15 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
In conformità all’art. 43, comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., l’esecutore è obbligato a presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione: le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e s.m.i.
Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall’articolo 136 del codice.
L’appaltatore dovrà provvedere, entro 10 giorni dalla data di consegna, all’impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori.
In mancanza di tale programma esecutivo l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine temporale stabilito dal cronoprogramma ove previsto, e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.
ART. 16 - DIREZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 130 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, e in conformità alla normativa vigente (artt. 147 e 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.), la Stazione Appaltante,al fine della direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento, provvede, all’istituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto.
Ai sensi dell’art.148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.,il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971,
n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice Appalti o dal Regolamento Attuativo nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l’ufficio di direzione dei lavori e interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Sono competenze del direttore dei lavori:
▪ l’accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;
▪ la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
▪ la verifica del programma di manutenzione;
▪ la predisposizione dei documenti contabili;
▪ la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all’appaltatore;
▪ verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori, ove previsto;
▪ assistenza alle operazioni di collaudo;
▪ effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate.
In conformità con quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il direttore dei lavori provvederà all’assegnazione dei rispettivi compiti ai direttori operativi e ispettori di cantiere eventualmente assegnati all’ufficio di direzione dei lavori.
Per ciò che attiene alle disposizioni e agli ordini di servizio, in base all’art 152 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto.
L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile unico del procedimento.
L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
In relazione alle procedure interne di Coni Servizi S.p.A., il Direttore dei Lavori:
- propone l’aggiornamento del DUVRI a seguito del rilevamento di rischi da interferenza diversi e/o aggiuntivi presenti nel DUVRI con indicazione di nuove misure di prevenzione e protezione e relativi costi;
- partecipa alle riunioni di cooperazione e coordinamento;
- effettua controlli operativi sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione individuate
Art. 17 - CONTESTAZIONI_- RISERVE
Ai sensi dell’art. 164 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
La decisione in merito alle contestazioni dell’appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all’Appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilità.
Ai sensi dell’art.190 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla CONI Servizi Spa la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
In base a quanto disposto dall’ art.191 del 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., l'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Ai sensi dell’art. 240-bis del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 nonché del regolamento attuativo, sono stati oggetto di verifica.
Art. 18 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
In accordo con quanto fissato dall’art. 158 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il direttore dei lavori potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
In base all’art. 159 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; detta sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 159, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n°163/2006 e sm.i; nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere
c) e d) del codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 159, comma 1,del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del
D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.
Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila, ai sensi dell’art. 158 del X.X.X 0 xxxxxxx 0000, x. 000 x x.x.x., xx xxxxxxx di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie
disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. (Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità).
Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l’ultimazione dei lavori.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C..
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
Ove la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Fuori dal suddetto caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 160 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i criteri di cui al comma 2 del predetto articolo.
La sospensione dei lavori parziale o totale può essere disposta dal Direttore dei Lavori o dal Servizio di Prevenzione e Protezione Coni Servizi SpA qualora siano presenti rischi da interferenza per i quali risulti necessario l’individuazione di nuove misure di prevenzione e protezione e dei relativi costi o nel caso di inosservanza delle norme antinfortunistiche secondo quanto riportato negli articoli 39, 40, 42 e 43 del presente Capitolato Speciale d’Appalto
Art. 19 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori sono considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.
Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, è indicato nel corrispondente Articolo 19 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla Coni Servizi SpA una penale pecuniaria, come indicato nel successivo articolo 36 dell’allegato integrativo al presente Capitolato speciale.
Art. 20 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
In accordo con quanto disposto dall’art. 199 del X.X.X 0 xxxxxxx 0000, x. 000 x x.x.x, xx esito a formale comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Dalla data dell’ultimazione dei lavori e a seguito della consegna della documentazione di supporto decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.
Art. 21 - PROROGHE
Ai sensi dell’art. 159 comma 8 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., l’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo di risposta.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell'articolo 154 del
D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
Art. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Ai sensi dell’art. 166 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso, appena ricevuta la predetta denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, per riparare i guasti contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,mezzi d'opera, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.
Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i..
Art. 23 - CONTABILITÀ DEI LAVORI
I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno indicati dalla Direzione Lavori, prima dell’inizio degli stessi, sulla base dell’entità dell’opera appaltata e delle ragioni tecnico amministrative previste dal contratto.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 181 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., i documenti amministrativi contabili, sono:
a) il giornale dei lavori (art. 182);
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste (art. 183);
c) le liste settimanali (art. 187);
d) il registro di contabilità (art.188);
e) il sommario del registro di contabilità (art. 193);
f) gli stati d'avanzamento dei lavori (art. 194);
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto (art. 195);
h) il conto finale e la relativa relazione (art. 200);
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.
I certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 202 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e
s.m.i. sono firmati dal responsabile del procedimento.
Art. 24 - CONTO FINALE
Ai sensi dell’art. 200 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il direttore dei lavori compila il conto finale entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a) i verbali di consegna dei lavori;
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’esecutore;
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e) gli ordini di servizio impartiti;
f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;
g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
j) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
k) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
m) la conferma della consegna della corretta documentazione, così come riportata all’interno dell’art. 16 del presente documento, in funzioni delle specifiche lavorazioni realizzate.
n) avvenuto pagamento delle eventuali penali comminate.
Ai sensi dell’art. 201 comma 3 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l’esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
L’esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 239 o l’accordo bonario di cui all’articolo 240 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i, eventualmente aggiornandone l’importo.
Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Ai sensi dell’art. 202 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, firmato dall'esecutore il conto finale, x xxxxxxx il predetto termine non superiore a 30 giorni, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:
a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2;
e) domande dell'esecutore.
Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 x x.x.x, xx xxxxxxxx dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia dell’osservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC in corso di validità per accertare la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore per ogni pagamento da effettuare a favore dello stesso.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
Art. 25 - PAGAMENTI
Non è dovuta alcuna anticipazione. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti sulla base dei termini indicati nel corrispondente Articolo 25 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
Ove previsto pagamento in un’unica soluzione, all’appaltatore verrà corrisposto il pagamento in un'unica soluzione dell’importo a forfait decurtato del ribasso d’asta, dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione.
Ove previsto, quando per l’ammontare dei lavori, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il pagamento non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipulazione del contratto.
In base a quanto disposto dall’art.194 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad
allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicandone gli estremi della intervenuta approvazione.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di registro di contabilità.
Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e s.m.i, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata.
Ai sensi dell’art. 143 comma 1 del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 x x.x.x, xx xxxxxxx per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
l certificati di pagamento di rate dovranno essere rilasciati dal Responsabile del Procedimento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori, inviando l’originale e due copie, ai fini dell’emissione dell’Ordine di acquisto (ODA) e del successivo mandato di pagamento. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.
In base a quanto disposto dall’art.141 del D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
In corrispondenza di ogni SAL verrà corrisposta all’impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all’importo dello stesso SAL.
A garanzia dell’osservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 %, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 x x.x.x, xx xxxxxxxx possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC in corso di validità per accertare la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore per ogni pagamento da effettuare a favore dello stesso.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8.
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la stazione Appaltante provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
La contabilizzazione delle opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori eseguiti applicando l’Elenco prezzi contrattuale (ove previsto).
I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed aggiunti alla contabilità generale dell’opera.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il pagamento in un’unica soluzione o delle rate di acconto sulla base di stati avanzamento lavori sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria.
Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di n. 2 pagine.
Art. 26 - DOCUMENTO ex Art. 26 D.LGS. 81/08 ED ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. al presente Capitolato Speciale d’Appalto viene allegato il “Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08” (DUVRI) che indica le misure adottate per eliminare/ridurre al minimo i rischi da interferenze tra lavorazioni di ditte appaltatrici operanti all’interno degli impianti sportivi ed immobili di cui all’oggetto del presente appalto, comprensivo del dettaglio dei costi, non soggetti a ribasso, delle misure adottate per l’eliminazione/riduzione di tali rischi.
Per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le varie ditte operanti all’interno degli impianti sportivi ed immobili di cui all’oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante provvederà a promuovere apposite riunioni di coordinamento ogni qualvolta venga valutato opportuno a seguito di modifiche organizzative/di attrezzature/delle attività delle Ditte Appaltatrici. In ogni caso tale riunione viene convocata e comunque almeno annualmente. Alla convocazione della riunione vengono allegati i seguenti documenti:
- “Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08” (DUVRI), qualora oggetto di aggiornamento, ai fini della condivisione dello stesso in occasione della riunione;
- Elenco aggiornato delle Ditte con i nominativi dei singoli Preposti.
Durante le riunioni di coordinamento, a cui partecipano anche i Direttori dei Lavori interessati, il Servizio di Prevenzione e Protezione Coni Servizi provvede a:
- acquisire eventuali aggiornamenti dei nominativi degli incaricati dalle Ditte per gli adempienti legati alla sicurezza (Preposti);
- definire le modalità ed i tempi di esecuzione di particolari attività per evitare rischi interferenti sulla base delle modalità di lavoro e dei rischi propri dell’appaltatore anche in relazione alla presenza di lavoratori Coni, visitatori esterni, etc..
- compilare il verbale al termine della riunione e a farlo sottoscrivere a tutte le Ditte presenti.
Successivamente lo stesso SPP procederà eventualmente ad aggiornare il “Documento ex. art. 26 D. Lgs.81/08” ( DUVRI ) in base a quanto emerso e in tal caso ad inoltrarlo a tutte le Ditte.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze relative all'attività programmata nell'impianto e con il benestare del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa ai sensi del 81/2008 e s.m.i.
L’impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Coni Servizi SpA il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà armonizzare il Documento di Valutazione dei Rischi relativo ai lavori oggetto del presente Capitolato con il “Documento ex art. 26” (DUVRI) redatto dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla impresa appaltatrice, più attività lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, verrà svolto dalla Coni Servizi SpA. In particolare, negli impianti sportivi soggetti al DM 18/3/96 l’impresa aggiudicataria dovrà fare riferimento oltre che al “Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08” (DUVRI) anche al Titolare/Gestore della manifestazione sportiva, ai sensi dell’art. 19 del Decreto in parola.
L’ordine formulato dal Direttore dei Lavori dovrà essere notificato per iscritto all’impresa e dovrà contenere ogni elemento utile alla individuazione di eventuali fonti di rischi; tale ordine dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa stessa.
Art. 27 - ONERI VARI DELL’APPALTATORE
Nel caso in cui i lavori oggetto del presente Capitolato rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e comunque anche nei casi rientranti di cui al presente “Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08” (DUVRI) mediante specifica comunicazione da parte della
D.L. oltre agli oneri di cui all'art. 5 del Capitolato Generale d'appalto approvato con DM 19/04/2000 n. 145, dal Regolamento di attuazione del DPR 05/10/2010, n. 207 e s.m.i, ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti oneri e obblighi, compresi nell'importo contrattuale:
▪ la formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione con esclusione delle sole opere relative alla sicurezza del cantiere dei lavori;
▪ l’esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove necessario, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da parte del Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori S.P.P. Coni Servizi, per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza D.V.R dell’impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i DPI, la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Committente, secondo le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché di tutte le eventuali prescrizioni integrative degli Organi Vigilanti (Questura; Prefettura; VV.F.; Comune);
▪ l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
▪ l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione, in particolare dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni della D.L. in ordine alla protezione delle opere e dei materiali presenti;
▪ le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal Direttore dei Lavori per l’esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;
▪ la pulizia delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere all’area interessata dai lavori con particolare riguardo ai giorni delle manifestazioni;
▪ la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
▪ l’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli, con le relative spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, e l'obbligo di apporre i cartelli di indicazione delle opere come da normativa vigente;
▪ le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
▪ il compenso per il proprio rappresentante;
▪ il compenso per i direttori tecnici di cantiere;
▪ la nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione per l’attuazione di tutti i provvedimenti in materia.
▪ la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna anche durante le manifestazioni sportive e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
▪ le spese per la pulizia ordinaria del cantiere per tutta la durata delle opere e le spese per lo sgombero e la pulizia del cantiere e dei locali oggetto di interventi entro due settimane dalla
ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
▪ le spese, prima dell’inizio dei lavori,di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti, il mantenimento dei sistemi antincendio e antifurto ed eventuali integrazioni ove ritenute necessarie dalla D.L. da coordinare con i sistemi esistenti;
▪ la fornitura dei locali uso ufficio per la direzione lavori, dei servizi e locali per i lavoratori;
▪ la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori e all’approntamento del cantiere;
▪ prestazione delle garanzie: tutti i materiali, saranno coperti dalla garanzia d'uso, che avrà decorrenza dalla data di ultimazione della prestazione. Le garanzie si estendono anche dopo la conclusione dell'Appalto;
▪ le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l’esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
▪ tutti gli adempimenti e l’eventuale assistenza, incluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l’espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
▪ le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
▪ l’assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell’inizio dell’opera, alla Stazione Appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;
▪ le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
▪ le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
▪ le spese di trasporto, viaggio e trasferta del personale addetto ai lavori;
▪ le spese per l'esecuzione delle prove di funzionamento e collaudi;
▪ il ripristino di ogni eventuale danno provocato dal proprio personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni;
▪ l'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta. In particolare, il materiale da smaltire dovrà essere trasportato presso appositi idonei impianti fissi di discarica abilitata ai sensi di legge per lo smaltimento di ciascuna categoria merceologica per ciascun tipo di rifiuto, come previsto dal D. Lgs 152/06 e s.m.i. L’impresa affidataria dovrà altresì compilare i F.I.R. (formulari di identificazione del rifiuto) per ogni carico effettuato, rilasciando copia degli avvenuti smaltimenti alla Coni
Servizi SpA – Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi - Ingegneria e Gestione Patrimonio - presso Stadio Olimpico Curva Sud – ingresso 18 – 00000 XXXX.
Altresì sono inoltre a carico dell’appaltatore in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti oneri e prescrizioni:
▪ il rispetto dei tempi di consegna dei lavori e degli interventi;
▪ l’obbligo dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli;
▪ la piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere;
▪ l’approntamento di un programma dei lavori da sottoporre alla Stazione Appaltante;
▪ il rispetto e l’applicazione integrale delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
▪ l’adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell’appalto di cui all’oggetto;
▪ l’obbligo di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l’appaltatore sarà altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell’appalto.
▪ l’obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto.
▪ le spese previste dall'art. 139 del Regolamento di attuazione del DPR 05/10/2010, n. 207 e s.m.i, senza diritto di rivalsa. In particolare, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
▪ le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Committente, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
▪ il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L’appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei.
▪ la spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L. e dal Rup, nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
▪ potrà essere richiesta, a insindacabile giudizio della D.L. e del Rup, l'esecuzione per singoli tratti dei lavori di qualsiasi genere in base alla circolazione di ogni mezzo di cantiere e non in tutta la zona interessata dall'appalto. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni della direzione lavori e del Rup, la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente, tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare
e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.
▪ gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche e private nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici- amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti.
▪ l'obbligo di apporre i cartelli di indicazione delle opere come da normativa vigente con eventuale allegato.
▪ l'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto quali: impianto elettrico, impianto idro- sanitario, impianto di condizionamento, l’impianto antincendio e di allarme, disposizione dei locali, fondazioni, collettori, adduttrici, opere fognanti, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l’Appalto, ecc. Le planimetrie dovranno essere redatte anche su carta lucida e su supporto grafico computerizzato.
▪ la redazione dei certificati di conformità degli impianti realizzati, previsti dalla legge;
▪ le dichiarazioni e certificazioni di conformità e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente, comprese le garanzie dei macchinari installati;
▪ ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle prescrizioni tecniche, prima dell’inizio dei lavori, sarà a carico dell’Appaltatore completare e integrare le tavole di progetto esistenti con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature e delle linee che intende impiegare per l’esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni degli impianti con l’indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati.
▪ le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura ed alla fornitura di idonei supporti informatici, sia hardware che software, per la completa gestione dell'appalto, compatibili con quelli in uso alla Società CONI Servizi SpA (con relativa licenza d'uso), inclusi materiali di consumo e manutenzione.
▪ la redazione di progetti, relazioni e quant’altro necessario per la richiesta presso gli uffici competenti delle necessarie autorizzazioni (ove previste) compreso il pagamento degli oneri relativi al rilascio delle autorizzazioni stesse;
▪ la consegna alla Coni Servizi dei disegni, calcoli ecc. riguardanti i lavori eseguiti, sia in cartaceo che in supporto informatico.
Al termine di ogni attività dovrà essere consegnata ai responsabili di Coni Servizi la documentazione prevista dal DM 37/08 qualora prevista.
Art. 28 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale destinato dall’appaltatore all’esecuzione dei lavori dovrà essere, per numero e qualifica, adeguato all’importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori ove previsto.
La impresa appaltatrice è tenuta all’osservanza delle norme e prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:
▪ i regolamenti in vigore in cantiere;
▪ le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
▪ le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della impresa avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del “Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08” (DUVRI) di cui all’art. 26 del presente Capitolato.
Tutto il personale, durante le ore di servizio, dovrà indossare una divisa decorosa da cui risulti la denominazione della impresa di appartenenza.
Ogni dipendente esporrà sulla divisa il proprio cartellino con foto, nome e numero di matricola. Il personale che non sarà in possesso di detto xxxxxxxxxx non potrà accedere nell’impianto e/o immobile.
Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell’attività che si svolgono presso l’impianto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell’impianto stesso.
La impresa appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell’appalto in questione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell’appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.
Ugualmente, la impresa si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l’utilizzazione e l’assunzione della manodopera.
Tutto il personale dell’Appaltatore adibito all’esecuzione dell’opera dovrà risultare idoneo e qualificato per i compiti affidatigli, con specifica formazione in funzione del tipo di lavorazione da svolgere.
Si evidenzia che è presente all’interno delle sedi CONI Servizi S.p.A. regolamento per il divieto di fumo. Pertanto è fatto divieto ad alcun lavoratore della Stazione Appaltante di fumare all’interno delle sedi e dei locali di competenza. Eventuali danni (es. attivazione impropria sistemi di allarme, principi di incendio, etc.) provocati dalla mancata inosservanza di tale divieto saranno computati a carico della Stazione Appaltante, che risulta garante per l’operato dei suoi lavoratori.
Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello della Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e
gallerie), alle disposizioni di cui al DPR 10.09.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche).
Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al DPR 380/01 nonché la normativa UNI sui calcestruzzi preconfezionati.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.91 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni per quanto concerne l'uso di specifici macchinari ed attrezzature di cantiere.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Società Coni Servizi S.p.A. e l'impresa, comunque inerenti il presente appalto ed i lavori da eseguire presso l’impianto sportivo/immobile, dovranno avvenire in lingua italiana.
L’impresa appaltatrice dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata alla direzione lavori ed al Rup incaricato, il nominativo ed i recapiti del proprio responsabile, preposto alla gestione del personale anche in caso di emergenza, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di lavori, nonché di essere presente durante l'attività degli addetti.
L’impresa appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di lavori possa compromettere il buon andamento del lavoro stesso, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente il Responsabile Unico del Procedimento all’uopo incaricato.
Qualora non ottemperi a quanto sopra, alla impresa stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di lavori in questione.
L’impresa appaltatrice dovrà, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6,00 alle ore 24,00, la reperibilità di un proprio responsabile ed, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico da selezionare in caso di necessità e il numero del Preposto incaricato dalla Ditta. Inoltre l’impresa appaltatrice dovrà comunicare un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.
L'impresa dovrà garantire i livelli delle prestazioni per ciò che attiene alla tempistica necessaria per l’esecuzione dei singoli interventi.
Per quanto concerne gli interventi aventi carattere di urgenza, dovrà iniziare i relativi lavori tempestivamente e comunque non oltre tre ore dalla comunicazione della richiesta, formulata anche per le vie brevi, o dal ricevimento dell’apposito ordinativo, nei giorni feriali o festivi.
Nei casi di opere concernenti la manutenzione ordinaria di parti dell’impianto sportivo/immobile le stesse potranno invece essere oggetto di programmazione specifica, secondo quanto concordato con la Direzione Lavori e il responsabile dell’impianto sportivo/immobile.
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali. Le macchine non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
Tutti i prodotti utilizzati dall’impresa aggiudicataria nell’espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d’uso. In particolare, in caso di uso di prodotti chimici dovrà essere fornita anche specifica scheda di sicurezza per i prodotti impiegati.
La CONI Servizi SpA non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o di altre Autorità competenti.
L’impresa appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o di propri dipendenti a persone e/o cose.
Salvo preventive prescrizioni l’impresa appaltatrice ha la facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.
La D.L. potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo facoltà dell’impresa appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni o riserve nei modi prescritti.
Oltre alle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato dovranno essere osservate anche le disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per le prove e l'accettazione materiali dei materiali impiegati.
La CONI Servizi S.p.a. è sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni oggetto dell’appalto, restando esclusivamente l’impresa appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.
L’impresa appaltatrice dovrà effettuare periodicamente il monitoraggio dell’impianto sportivo/immobile per determinarne lo stato d’uso e di conservazione, nonché la presenza e la perduranza di tutti quei requisiti normativi che ne garantiscano l’effettiva agibilità ed il rispetto di ogni norma di legge vigente.
Nel caso in cui l’impresa stessa verificasse l’insorgenza di anomalie presso i locali oggetto di esame, dovrà segnalarne tempestivamente la consistenza alla direzione lavori od al Rup incaricato, elencando tutti gli interventi necessari per la messa a norma e la messa in sicurezza di eventuali situazioni che possano generare stato di pericolo od inefficienza.
Tutti i dati forniti dalla Ditta Affidataria saranno trattati nel rispetto del D. Lgs.196/2003 e s.m.i. (Testo Unico sulla privacy) e dei relativi obblighi di riservatezza.
E' fatto obbligo alla Ditta affidataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
L’uso dell’emblema olimpico dei cinque cerchi, e logo della Coni Servizi SpA, sotto qualsiasi forma è tassativamente vietato.
Art. 30 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l’eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.
Lavorazioni in notturna o durante periodi festivi potranno essere richiesti nel caso sia necessario attuare procedure di sicurezza e/o interventi per lo sfasamento spaziale o temporale di eventuali lavorazioni interferenti presenti nelle sedi oggetto dell’appalto.
Art. 31 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI
La Stazione Appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.
Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori; l’appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l’interruzione dei lavori in corso.
La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.
Art. 32 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo.
Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 237 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i
Ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 123 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
ART. 33 - COLLAUDO
Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nel caso di lavori di importo superiore a 500.000 di euro, viene redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo.
Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.
In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui all'articolo 236 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i;
c) nel caso di intervento affidato in concessione ai sensi degli articoli 142 o 153 del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;
d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) o c), del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i;
e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il
progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.
Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo.
Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.
Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:
a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
b) il giorno della visita di collaudo;
c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.
I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.
L'esecutore, a propria cura e spesa, ai sensi dell’art. 224 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 6, lettera f), del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dall'articolo 125, comma 5, del predetto decreto.
Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.
L'organo di collaudo, ai sensi dell’art. 225 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:
a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito liquido dell'esecutore.
In caso di gravi discordanze tra contabilità e l’esecuzione, l'organo di collaudo, ai sensi dell’art. 226 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.
Ai sensi dell’art. 227 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di
collaudo e procede a termini dell'articolo 232 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (lavori non collaudabili)
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3, e pertanto sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.
Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.
Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, ai sensi dell’art. 228 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.
Ultimate le operazioni di cui agli articoli che disciplinano le visite e le modalità del procedimento di collaudo (da art. 221 a art.228 del Regolamento Attuativo), l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere gli elementi di cui all’art. 229 comma 1 e 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 233 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Al termine delle operazioni di collaudo, l’organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti, i documenti contabili aggiungendo:
a) i verbali di visita;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
c) il certificato di collaudo;
d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
Ai sensi dell’art. 234 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 123 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Ai sensi dell’art. 235 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, in base a quanto disposto dall’art. 141 comma 10 del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
Art. 34 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 240 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.
Ai sensi dell’art. 239 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i,,anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi del sopra citato art. 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
Se l'importo in sede di transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
Nel caso in cui non si arrivasse alla sottoscrizione di un accordo bonario o di una transazione, tutte le controversie di natura tecnico-amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, saranno demandate al Foro di Roma.
Art. 35 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato dal Ministro dei LL.PP. con Decreto 19 aprile 2000 n.145.
Costituisce parte integrante del presente capitolato l’offerta presentata dall’appaltatore.
Salvo quanto previsto dal capitolato generale e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al:
▪ Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), di seguito denominato “Codice”;
▪ Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”), di seguito denominato “Regolamento”;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, trattamenti retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali degli stessi, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);
f) delle Tariffe dei prezzi di riferimento richiamate nel corrispondente articolo 6 dell’ Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale;
g) delle eventuali specifiche tecnico amministrative indicate nell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 36 - PENALI
Ai sensi dell’art. 133 comma 9 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., l’esecutore è soggetto a penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰
(zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall’art. 136 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., fatta salva la facoltà per la Coni Servizi SpA di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del Contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l’esecuzione dei lavori in oggetto.
Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
L’ammontare della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la impresa non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.
L’ammontare delle penali per ritardata esecuzione dei lavori, oltre il termine contrattuale, è specificato nel corrispondente Articolo 36 dell’ Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.
ART.37 – VIOLAZIONI DI NORME ANTINFORTUNISTICHE
Il SPP, i Preposti e i D.L. di Coni Servizi, per quanto di propria competenza, effettuano delle verifiche sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni da parte dell’Affidatario per il rilevamento di eventuali violazioni, secondo quanto riportato nella procedura Coni Servizi.
Le violazioni alle prescrizioni date dalle norme antinfortunistiche relative ai luoghi di lavoro del di cui all’oggetto del presente appalto, e richiamate negli articoli precedenti comporteranno, a seconda della gravità richiami scritti, applicazione di penali o sospensione dei lavori.
37.1 Violazioni che non costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione delle attività.
Sono considerate violazione che non costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione delle attività, le seguenti inadempienze:
• Mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di categoria I o II;
• Mancata esposizione del tesserino di riconoscimento per un numero massimo di n. 3 lavoratori presenti sul LUL e censiti nella fase di follow-up di cui all’art. 3, punto 3.3.2 dell’allegato integrativo;
• Mancato rispetto del divieto di fumo durante interventi di manutenzione che non comportino utilizzo di prodotti combustibili e/o infiammabili e comunque nei luoghi di lavoro di Coni Servizi;
• Utilizzo del contenuto delle cassette di primo soccorso di proprietà Coni Servizi senza preavviso agli addetti alle emergenze e/o ai Preposti Coni Servizi SpA
• Mancato rispetto dei limiti di velocità all’interno delle aree
• Lasciare attrezzi e/o materiali di lavoro incustoditi in luoghi frequentati da personale CONI, atleti o persone esterne, purché non si determinino rischi aggiuntivi;
• Lasciare sporchi o in disordine i luoghi oggetto degli interventi al termine dell’attività.
Tali inadempienze, registrate nell’apposito modulo inviato alle Funzioni Coni Servizi interessate (richiamo scritto), saranno oggetto delle seguenti penali:
- euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in caso di xxxxx xxxxxxxx scritto;
- euro 2.000,00 (euro duemila/00) in caso di secondo richiamo scritto;
- euro 3.000,00 (euro tremila/00) in caso di terzo richiamo scritto
Per ciascun richiamo entro 3 giorni lavorativi l’Affidatario può presentare obiezione scritta al RUP, tramite la D.L., i quali, entro 15 giorni dalla comunicazione promuovono, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia che sarà gestita secondo quanto indicato all’art 34 (Definizione delle controversie) e all’art. 38 (Controlli) del presente Capitolato.
Oltre il terzo richiamo ogni violazione successiva sarà considerata una violazione grave che costituisce il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione delle attività e pertanto sarà trattata secondo quanto indicato nel successivo punto 40.2.
37.2 Violazioni gravi che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione delle attività.
In riferimento alla natura delle attività oggetto del presente Capitolato anche a quanto previsto nell’Allegato I al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., sono considerate violazioni gravi che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione delle attività le seguenti violazioni:
a - Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
• Inosservanza dell’impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico della Coni Servizi Spa
accessibile sul sito istituzionale all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx-xxxxxxx/xx-xxxxxx- etico-di-coni-servizi.html;
• Svolgimento di nuove attività senza preventiva comunicazione in particolare per quanto riguarda le attività che possono produrre rischi da interferenza verso altre lavorazioni, lavoratori e terzi in genere;
• Presenza di lavoratori non presenti sul LUL e non censiti nella fase di follow-up di cui all’art. 3, punto 3.3.2 dell’allegato integrativo;
• Mancata esposizione del tesserino di riconoscimento da parte di più di n. 3 lavoratori presenti sul LUL e censiti nella fase di follow-up di cui all’art. 3, punto 3.3.2 dell’allegato integrativo;
• Mancato rispetto del divieto di fumo durante interventi di manutenzione che comportino l’utilizzo di prodotti combustibili e/o infiammabili
• Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano per la gestione delle emergenze
• Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile;
• Mancata formazione ed addestramento per le attività oggetto dell’appalto;
• Prelevamento/spostamento delle attrezzature di emergenza e/o di sicurezza senza preventiva comunicazione al Preposto e/o agli addetti alle emergenze Coni Servizi;
b - Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
• Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale xxxxxx xx xxxxxx xxxx’xxxx (X.X.X. xx XXX xxxxxxxxx );
• Mancanza di protezioni verso il vuoto (Dispositivi di Protezione Collettiva);
c - Violazioni che espongono al rischio di seppellimento
• Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
d - Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
• Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
• Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
• Esecuzione di lavorazione sugli impianti elettrici da parte di lavoratori privi della formazione e degli attestati di cui al par.
e Violazioni che espongono al rischio d’amianto
• Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto
Le violazioni di cui sopra rappresentano causa immediata di sospensione delle attività con applicazione di una penale variabile da € 3.000,00 (euro tremila/00) ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e possono costituire motivo di risoluzione del contratto da parte del RUP, sentita
la D.L.. Pertanto, tramite la Direzione Ufficio Acquisti, si provvederà se necessario ad attuare quanto riportato all’art. 40 del presente Capitolato (Risoluzione del contratto).
ART. 38 - CONTROLLI
La Coni Servizi S.p.a. avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi dei lavori, controlli sull'andamento dei lavori e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, e sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione da parte dell’Affidatario. Tali ultime verifiche sono effettuate tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), i Preposti e/o il Direttore dei Lavori, per quanto di propria competenza, secondo la procedura interna.
Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, il Rup richiederà all’aggiudicatario, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e/o controdeduzioni.
Scaduto il termine fissato senza che l’appaltatore abbia presentato dette giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero le stesse siano state acquisite ma valutate negativamente, la CONI Servizi SpA, su proposta del RUP, potrà disporre la risoluzione del contratto.
Art. 39 - RECESSO
In conformità all’art. 1671 del codice civile, e ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.
La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
ART. 40 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi previsti nel presente Capitolato, la Coni Servizi S.p.A. avrà facoltà di risolvere in ogni momento il contratto per colpa ed in danno della Società appaltatrice ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, salvo ogni ulteriore azione per il riconoscimento del maggior danno.
In conformità all’art. 136 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., la Coni Servizi S.p.A. avrà facoltà di dichiarare immediatamente risolto il contratto, quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori.
A tal fine invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 136 comma 4 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo 136, commi 4 e 5, del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., scaduto quindi il termine assegnato, salvo i casi d'urgenza, non inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, può procedere d’ufficio affidando i lavori in economia, in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 125, comma 6, lettera f), del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto dal medesimo articolo.
Fatta salva la corresponsione delle penali e l’eventuale richiesta di risarcimento danni, la Coni Servizi S.p.A. potrà avvalersi della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento della impresa aggiudicataria, al ricorrere delle seguenti fattispecie che vengono indicate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:
✓ qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal presente capitolato speciale d’appalto, nonché per inadempienza accertata alle norme di legge sulla
prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
✓ qualora la ditta appaltatrice commetta le violazioni di cui all’art. 37 del presente Capitolato;
✓ in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiori al 10% del corrispettivo fissato per l’appalto;
✓ sospensione dei lavori da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo;
✓ rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal capitolato e dal contratto;
✓ qualora, in caso di intimazione ad adempiere ad obblighi di natura contrattuale da parte del Rup e o della direzione lavori, la impresa appaltatrice non ottemperi nel termine di gg. 3 (tre);
✓ qualora, a seguito dei controlli di cui al precedente art. 37 l’appaltatore non risponda alla richiesta di giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero nel caso le giustificazioni e/o controdeduzioni siano valutate negativamente;
✓ qualora l’impresa aggiudicataria risulti ricadere in una delle situazioni previste dall'art. 38, comma 1 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
✓ qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario;
✓ in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla impresa al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente capitolato;
✓ subappalto fuori dei casi non espressamente consentiti dal Capitolato, e dalla legislazione vigente;
✓ qualora si verifichi il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato, ai sensi del comma 9-bis della Legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
✓ nel caso di cessione del contratto ad altra Impresa non preventivamente autorizzata;
✓ stato di inosservanza della ditta appaltatrice riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
✓ nel caso di inosservanza dell’impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico della Coni Servizi Spa accessibile sul sito istituzionale xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxx-xxxxxxx/xx-xxxxxx-xxxxx-xx-xxxx- servizi.html;
✓ nel caso di inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall’impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell’appalto di cui all’oggetto;
✓ nel caso di contabilità non rispondente alle prescrizioni di Capitolato,
✓ nel caso di cessione del contratto ad altra impresa;
Inoltre il contratto verrà anticipatamente risolto prima della naturale scadenza, in tutto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della CONI Servizi S.p.A, degli impianti/immobili presso cui dovranno essere effettuati i lavori oggetto dell'appalto.
Peraltro la CONI Servizi S.p.A. avrà sempre facoltà, in relazione a proprie esigenze, di modificare, sospendere, ridurre, annullare, gli ordinativi già emessi, nonché di modificare le aree e le cubature degli impianti interessati dai lavori in oggetto.
Nelle eventualità citate nel presente articolo, il contratto si scioglierà o se ne ridurrà o modificherà l'oggetto, decorsi 20 giorni dalla comunicazione da parte della CONI Servizi
S.p.A., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l'impresa possa nulla a che pretendere a qualsiasi titolo.
Ai sensi dell’art. 140 comma 1 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, la CONI Servizi S.p.A. in caso di risoluzione del contratto in caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo o in caso di reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. E l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Altresì, ai sensi dell’art. 135 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. qualora a carico dell'appaltatore ci siano reati accertati, e segnatamente nei suoi confronti sia intervenuta:
▪ l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
▪ una sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro
il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Per ciò che attiene ai provvedimenti da adottare in seguito alla risoluzione del contratto, ex art.
138 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con congruo preavviso, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, comma 1, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Stazione Appaltante di cui agli art. 135, 136, 137, 138 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i, l'appaltatore deve provvedere, ex art. 139 del
D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
La Coni Servizi SpA, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Inoltre, in tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto, la impresa aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.
Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, la Coni Servizi SpA ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell’inadempimento.
Art. 41 - CESSIONE DEI CREDITI
Ai sensi dell’art. 1260, comma 2 del codice civile, è vietata all’ aggiudicatario la cessione del credito a terzi in qualsiasi forma, salvo autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.
L’aggiudicatario è obbligato a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei sub- appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.
Qualora si rilevasse una cessione di credito non autorizzata, l’Aggiudicatario sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e la CONI Servizi S.p.A. potrà pretendere la rescissione del contratto.
Ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci qualora la Stazione Appaltante non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
In ogni caso, ove sia stata notificata la cessione, la Stazione Appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Anche gli eventuali movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”).
Anche i cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale su apposito conto corrente bancario o postale dedicato.
Art. 42 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico della impresa aggiudicataria tutte le spese, le imposte e le tasse presenti e future inerenti l'appalto.
L’affidamento di quanto in oggetto avverrà mediante stipula di formale contratto, nella forma della scrittura privata non autenticata senza obbligo di registrazione, nel giorno che sarà stabilito da Coni Servizi. Il predetto contratto potrà essere sottoposto alla registrazione esclusivamente qualora ricorra un caso d’uso ai sensi dell’art 5 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i., con onere delle spese di registrazione a carico dell’affidatario.
Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L'I.V.A. è a carico della Coni Servizi S.p.A.
Art. 43 – FORO COMPETENTE
Eventuali controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al contratto sono di esclusiva competenza del Foro di Roma.
Il presente capitolato si compone di n° 43 Articoli e n° 1 Allegati.
ALLEGATO INTEGRATIVO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DECORO E MANUTENZIONE GLOBALE DA EFFETTUARSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI ED IMMOBILI DELL’AREA DEL FORO ITALICO, IN ROMA (PARCO DEL FORO ITALICO, VILLETTA XXXXXXX, CIRCOLO DEL TENNIS, STADIO CENTRALE DEL TENNIS, STADIO DEL NUOTO, STADIO DELLA FARNESINA, STADIO DEI MARMI, FORESTERIA SUD, CASA DELLA SCHERMA, AUDITORIUM RAI E VILLA ONESTI). CIG: 64794188E0. R.A. 083/15/PA.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
ART. 1 - PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti con l’osservanza delle specifiche norme legislative e regolamentari vigenti, oltre che in ottemperanza alle norme legislative e regolamentari richiamate all’art. 1 della parte generale.
▪ DPR n. 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU Serie Generale n.149 del 27-6- 2013).
▪ D.lgs. 192/2005 e s.m.i. Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU Serie Generale n.149 del 27-6- 2013).
▪ D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.
▪ Legge 10/91 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie - ivi comprese la mano d’opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite - ai lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria edile e tecnologica, compresa la conduzione della centrale termo-frigorifera, delle altre centrali termiche, dei chiller e pompe di calore presenti presso il centro e l’assunzione del ruolo di Terzo
Responsabile, per un periodo di quattro anni a decorrere dal verbale di consegna dei lavori, da eseguirsi presso il Parco del Foro Italico, in Roma, sugli immobili e sui beni di seguito individuati:
- PARCO DEL FORO ITALICO;
- XXXXXXXX XXXXXXX;
- CIRCOLO DEL TENNIS;
- STADIO CENTRALE DEL TENNIS;
- STADIO DEL NUOTO;
- STADIO DELLA FARNESINA;
- STADIO DEI MARMI;
- FORESTERIA SUD;
- CASA DELLA SCHERMA;
- AUDITORIUM RAI
- VILLA ONESTI.
Le prestazioni richieste all’impresa appaltatrice sono di due tipi:
1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, non predeterminati ma indispensabili secondo le necessità manutentive, a seguito di richiesta dell’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante, riguardante opere compiute da valutarsi a misura sulla base dei prezzari di riferimento o in economia secondo quanto indicato al successivo art.6.
2) Interventi programmati da valutarsi a canone.
Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO, COSTI PER LA SICUREZZA, PROCEDURE ex art.
26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
3.1. Ammontare dell’appalto
Il valore stimato dell’appalto, per la durata di quattro anni, è stabilito in complessivi € 4.800.000,00 (euro quattromilioniottocentomila/00)+IVA, di cui € 50.953,76 (euro cinquantamila- novecentocinquantatre/76)+IVA arrotondato a € 51.000,00 (euro cinquantunomila/00)+IVA, quali costi per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, il cui calcolo è stato riportato nella parte V del “Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08” (DUVRI).
In particolare, l’importo massimo annuo per l’esecuzione di quanto oggetto del presente appalto è stabilito in € 1.200.000,00 (euro unmilioneduecentomila/00)+IVA, comprensivi dei costi per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, e degli importi forfettari a canone fisso, non soggetti a ribasso, per gli interventi meglio descritti al successivo art. 6.
Detto importo costituisce il limite massimo del corrispettivo previsto nell’anno entro cui verranno compensati gli interventi, fermo restando che le prestazioni saranno contabilizzate “a misura”, ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 53 comma 4 e art. 82 comma 2, lett.
a) del D. Lgs. n. 163/2006 e sm.i., applicando il ribasso di gara ai prezzi dei listini e tariffari indicati al successivo art. 6.
Resta fermo che l’impresa contraente non potrà nulla eccepire, se al termine di ciascun anno di durata contrattuale, non verrà raggiunto il predetto importo massimo di spesa.
I costi per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo ordine di servizio, e comunque compresi già nell’importo massimo stimato.
3.2.Stima dei costi per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze
Per le attività oggetto del presente appalto si è proceduto alla stima dei costi per le eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze, come previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
Tali costi, riportati all’interno del bando di gara e del “Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08” (DUVRI) non sono soggetti a ribasso (art. 26, comma 5 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e devono essere necessariamente riportati, nel contratto d’appalto/d’opera/somministrazione pena la nullità dello stesso ai sensi dell’art. 1418 del c.c.
La stima dei costi di cui sopra è stata effettuata basandosi sui prezzari di riferimento riportati nel successivo art. 6, nonché desunta da indagini di mercato, e viene dettagliata nella Parte V del “Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08” (DUVRI) allegato al presente capitolato, di cui è parte integrante.
La suddetta stima potrà essere aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste.
Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i (cantieri temporanei o mobili così come definiti dall’art.89, comma 1, lettera a) del medesimo decreto) si procederà all’applicazione della specifica procedura emessa da Coni Servizi S.p.A. unitamente all’elaborazione di specifico PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), ove necessario, comprensivo della stima dei costi per la sicurezza come specificato all’Allegato XV al D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
3.3. Procedure ex art. 26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Al presente Capitolato Speciale d’Appalto è allegato il “Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08” (DUVRI) relativo alla gestione dei rischi da interferenze all’interno degli impianti sportivi ed immobili dell’area del Foro Italico, in Roma (Parco del Foro Italico, Villetta Xxxxxxx, Circolo del Tennis, Stadio Centrale del Tennis, Stadio del Nuoto, Stadio della Farnesina, Stadio dei Marmi, Foresteria Sud, Casa della Scherma, Auditorium Rai e Villa Onesti).
3.3.1 Documentazione di gara
Tutte le imprese interessate a partecipare dovranno presentare la documentazione richiesta nella lettera di xxxxxx.
3.3.2 Verifica dell’idoneità tecnico professionale (fase di follow-up)
In seguito all’affidamento dell’appalto (fase di follow-up), il Servizio di Prevenzione e Protezione Coni Servizi convocherà via e-mail l’aggiudicatario ai fini dell’acquisizione della documentazione richiamata nel DUVRI allegato al presente Capitolato.
L’Aggiudicatario, in sede di verifica, dovrà inoltre fornire i nominativi, con relativi recapiti, di uno o più Preposti per le lavorazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
3.3.3 Aggiornamento del “Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.” (DUVRI)
Il “Documento ex art. 26 D. Lgs.81/08 e s.m.i.” (DUVRI) potrà essere aggiornato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione Coni Servizi S.p.A. nei seguenti casi:
- aggiornamento a seguito del rilevamento di rischi da interferenze diversi e/o aggiuntivi con individuazione di nuove misure di prevenzione e protezione e dei relativi costi. Tale rilevamento può essere fatto dalle seguenti figure operative:
• Referente Facility Management Coni Servizi;
• Direttori dei lavori Xxxx Xxxxxxx;
• Servizio di Prevenzione e Protezione Coni Servizi;
• Ditta/lavoratore autonomo Affidataria/o
- aggiornamento del documento a seguito dell’aggiudicazione di un nuovo contratto d’appalto/opera/somministrazione relativo ad una nuova attività;
- aggiornamento del documento a seguito di valutazioni emerse in occasione delle riunioni di cooperazione e coordinamento;
- aggiornamento del documento a seguito di evoluzioni normative e/o di adozione di istruzioni operative/procedure aziendali Coni Servizi per la sicurezza.
A seguito dell’aggiornamento del “Documento ex art. 26 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.” (DUVRI) si procederà eventualmente ad una nuova sottoscrizione e condivisione dello stesso, anche tramite convocazione di specifica riunione di cooperazione e coordinamento a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3.3.4 Controllo operativo
Per la verifica del rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate, il Servizio di Prevenzione e Protezione Coni Servizi, i Preposti Coni Servizi e i Direttori dei Lavori, per quanto di propria competenza, effettueranno anche su segnalazione di altre Funzioni interessate delle verifiche sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni da parte dell’Affidatario (Ditta/Lavoratore autonomo)
3.3.5 Verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale
Periodicamente, almeno ogni sei mesi, il Servizio di Prevenzione e Protezione Coni Servizi effettua la verifica del mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico professionale da parte dell’Affidatario con l’acquisizione della documentazione aggiornata.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 4 – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento ai lavori in oggetto, la distribuzione relativa alle varie categorie delle lavorazioni da realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 43 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., risulta riassunta nel seguente prospetto:
CATEGORIE DI LAVORI | IMPORTI | PERCENTUALE | CAT. |
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. | € 4.800.000,00 Inclusi i costi per la eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze | 100% | OG2 - class. V |
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 5 – DESCRIZIONE, FORMA , PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE E VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Le prestazioni riguardanti l'appalto comprendono tutte quelle necessarie per assicurare i lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria per le seguenti categorie di lavoro:
▪ presidi alle manifestazioni, riunioni, ecc.;
▪ Interventi necessari al mantenimento del decoro delle aree e degli immobili del PFI individuati nel precedente art.2;
▪ monitoraggio in occasione di importanti manifestazioni, con rilascio di attestazione specifica;
▪ assistenza per l’esercizio degli impianti elettrici, idraulici, termomeccanici, fonici, telefonici, rete dati, video;
▪ opere edili, compresa l'assistenza agli interventi di natura impiantistica e le lavorazioni necessarie per la disostruzione di colonne di scarico sia esterne che incassate nei muri, di pozzetti e di tratti di fognatura anche con l'ausilio di macchine idrovore, canal jet e pulizia delle coperture;
▪ interventi di riqualificazione tecnologica e di ottimizzazione energetica degli impianti;
▪ interventi di ripristino e adeguamento normativo degli impianti;
▪ consulenza tecnica relativamente agli impianti tecnologici presenti;
▪ conduzione della Centrale Termofrigorifera, delle altre centrali termiche, gruppi frigo e pompe di calore;
▪ consulenza tecnico energetica;
▪ assunzione del ruolo di Terzo Responsabile ai sensi del DPR 412/93 per tutti gli impianti termici.
Tutte le categorie di lavoro sopra indicate dovranno essere eseguite nella completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti.
Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull’osservanza delle leggi, le responsabilità e gli oneri dell’appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti, formano parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Gli impianti termici e frigoriferi dovranno essere condotti nel rispetto del DLgs 192/05 e smi, del DLgs n. 311/2006 e smi, del DPR 412/93 e smi, del DPR n. 74/2013 (anche per quanto riguarda i terminali di erogazione) e delle normative vigenti in materia ed in accordo con le indicazioni del responsabile di CONI Servizi per la conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui alla Legge 10/91 al quale dovranno essere segnalate tutte le eventuali anomalie, programmazioni ed eventuali modifiche alle modalità di esercizio degli impianti stessi che dovessero essere apportate.
Le attività verranno condotte nel rispetto di quanto indicato dal decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 relativo agli acquisti verdi e del DLGS 30/05/08 n 115. In pratica i nuovi componenti che verranno installati dovranno essere ad alta efficienza energetica (o al limite uguale a quella del componente sostituito) ed i materiali tecnologici di nuova installazione od in sostituzione degli esistenti dovranno essere verificati ed approvati dalla D.L. e dal responsabile di cui alla Legge 10/91.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 6 – INVARIABILITA’ DEL PREZZO – ELENCO PREZZI – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
1) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:
Rientrano in questa categoria tutti quegli interventi non predeterminati ma indispensabili secondo le necessità manutentive della Stazione Appaltante, che l’Impresa Appaltatrice dovrà eseguire a seguito di specifica richiesta dell’Ufficio Direzione Lavori.
Tutti gli interventi saranno commissionati all’Impresa esecutrice dei lavori con apposito ordinativo formulato dal Direttore dei Lavori, previa consultazione con il Responsabile dell’impianto/immobile e vistato per l’approvazione da parte del RUP, mediante modello adottato dall’Ente Appaltante. Tali ordinativi potranno essere differiti dal Responsabile dell’impianto/immobile per intervenute esigenze derivanti dall’attività dell’impianto/immobile stesso.
L’impresa al momento della consegna lavori dovrà comunicare il nominativo del “Direttore di Cantiere/Responsabile” unico referente operativo del Direttore dei Lavori per la programmazione ed esecuzione degli ordini di servizio.
L'impresa, per l’esecuzione di tali interventi, dovrà provvedere ad organizzare la forza lavoro specializzata e le attrezzature necessarie per la specifica tipologia di lavoro; dovrà, inoltre, assicurare la presenza giornaliera (lunedì/venerdì 8.00-17.00 mattina o in alternativa 12,00 – 21,00 pomeriggio) di una squadra o anche separatamente composta da un operaio edile di IV livello ed un operaio impiantista elettricista di III livello che possano monitorare ed eseguire piccoli lavori di manutenzione indicati dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile dell’Impianto.
La ditta dovrà avere a disposizione le attrezzature tecniche necessarie all’esecuzione del servizio compreso un furgone/camion ed un trabattello indispensabile per effettuare le
manutenzioni in quota.
Il Responsabile dell’impianto sportivo/immobile o un suo delegato, dovrà formalizzarne apposita richiesta preventiva alla Direzione Lavori, in forma scritta, trasmettendone contestualmente copia all’impresa per consentire l’organizzazione del personale all’uopo incaricato. Sarà cura del Direttore dei Lavori autorizzare le modalità di attuazione della prestazione richiesta sentito il Responsabile dell’Impianto.
Ai fini di un più corretto e tempestivo intervento in caso di necessità, resta infine inteso che nel caso di aggiudicazione a Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, il responsabile dell’impianto sportivo/immobile, la Direzione Lavori ed il Rup si raccorderanno per ogni necessità inerente lo svolgimento dell’appalto (ordinativi, segnalazioni, contabilità delle opere, programmazione dei lavori, ecc.) esclusivamente con un delegato con procura specifica dell’ RTI stesso.
La contabilizzazione e liquidazione delle opere eseguite, contenute negli specifici ordinativi, dovranno prevedere la produzione della documentazione necessaria alla liquidazione delle attività svolte secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nello specifico, per ogni ordinativo, dovranno essere indicate le voci di consuntivo relative alle opere compiute (od a misura) e presenti in tariffa, le opere eventualmente svolte in economia e preventivamente autorizzate dalla D.L. ed anche riscontrabili dalle liste operai (nel caso organizzate per mese) ed eventuali forniture di materiali desumibili dalle liste provviste.
Gli interventi che comporteranno l'esecuzione di opere compiute verranno compensati a misura
utilizzando i seguenti prezziari di riferimento :
▪ Tariffa prezzi per opere edili – Regione Lazio Assessorato Trasporti Lavori Pubblici, Volume 1 – edizione 2012, con l’esclusione delle maggiorazioni previste per manutenzioni ordinarie nelle avvertenze generali.
▪ Tariffa prezzi per opere impiantistiche – Regione Lazio Assessorato Trasporti Lavori Pubblici, Volume 2 – edizione 2012, con l’esclusione delle maggiorazioni previste per manutenzioni ordinarie nelle avvertenze generali.
che, seppur non allegati al presente capitolato, si richiamano integralmente.
Qualora alcuni prezzi più particolari, non fossero indicati nei prezziari sopra citati saranno utilizzati i seguenti prezziari:
▪ Prezzi informativi dell’edilizia – nuove costruzioni – DEI – agosto 2015;
▪ Prezzi informativi dell’edilizia - recupero ristrutturazione manutenzione – DEI – aprile 2015;
▪ Prezzi informativi dell’edilizia – impianti tecnologici – DEI – luglio 2015;
▪ Prezzi informativi dell’edilizia – impianti elettrici - DEI – giugno 2015;
▪ Prezzi informativi dell’edilizia – urbanizzazione infrastrutture ambiente - DEI – maggio 2015;
▪ Prezzi informativi dell’edilizia – architettura e finiture di interni – DEI – settembre 2015;
▪ Prezzario per Impianti Sportivi Coni/DEI – 2014.
Le singole voci dei prezziari sopra indicati verranno diminuite nella misura percentuale di ribasso offerta in sede di gara.
Qualora su dette tariffe manchino alcuni prezzi, i nuovi prezzi verranno determinati con le norme
di cui all'art.167 del D.P.R.207/10 e s.m.i..
Anche sui prezzi così determinati verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
Per i lavori a misura il ribasso offerto in sede di gara verrà applicato anche sul costo della manodopera, in ottemperanza all’ultimo orientamento ANAC del 2 settembre 2014.
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura ed incluso nelle generalità e specifiche della Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche edizione 2012 (riportate nel seguito). Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e concretezza del lavoro appaltato secondo la regola dell’arte.
L'importo di eventuali mercedi in economia verrà maggiorato del 25,00% per spese generali, uso attrezzi e utili dell'impresa. Su tale quota di maggiorazione verrà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara.
Il computo delle forniture ed opere viene eseguito, in dipendenza delle esigenze di condotta dei lavori, a misura o ad economia, applicando i prezzi unitari degli Elenchi prezzi citati, al netto della variazione di gara; tuttavia, per ogni singolo ordine di lavoro o contratto, l’importo delle opere in economia non può essere superiore al 10% del valore totale dell’ordine stesso ( al netto del ribasso d’asta).
Per ogni ordinativo, i lavori in economia, preventivamente approvati dalla D.L. , saranno inclusi in apposite liste operai organizzate per mese ed indicanti i dettagli delle ore svolte, il dettaglio della tipologia di lavoro e del personale dell’Aggiudicatario che le ha eseguite. Il costo della manodopera liquidato è quello aggiornato bimestralmente a cura dell’ Associazione Costruttori Edili di Roma - A.C.E.R. – e provincia e approvato dal Provveditorato alle OO.PP. del Lazio e comprende per le seguenti voci di:
Materiali - Tutte le spese per le forniture, i trasporti, le imposte, i dazi, i noli, le perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto dei lavori.
Operai e Mezzi d’Opera - tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera dovranno trovarsi nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro ed i prezzi dovranno comprendere quote di tali oneri.
Lavori - Tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Aggiudicatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.
Su detto importo sarà applicata una maggiorazione per spese generali ed utili d’impresa pari al totale percentuale del 25,00% (venticinquepercento) assoggettato anch’esso al ribasso contrattuale offerto dall’Aggiudicatario.
Infine, i prezzi stabiliti nel presente capitolato, si intendono comprensivi di tutti gli oneri contrattuali, assicurativi, e previdenziali e di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e sono invariabili per tutta la durata dell’accordo.
2) INTERVENTI PROGRAMMATI DA VALUTARSI A CANONE:
Rientrano in tale categoria di lavoro tutti quegli interventi specifici dell’area del Parco del Foro Italico strettamente connessi agli eventi ed alle manifestazioni sportive che si svolgono in essa.
2.1. Manutenzione varchi e recinzioni del Parco del Foro Italico
L’area di sicurezza dello stadio Olimpico è costituita da varchi, barriere mobili (betafence) costituite da un basamento in c.a. sormontate da cancellate antiscavalcamento e da recinzioni metalliche e cancellate fisse; in occasione di ciascun evento e/o manifestazione sportiva l’impresa appaltatrice dovrà eseguire particolari controlli su tali barriere e recinzioni ed in particolare sulle pannellature metalliche, sulle serrature e sui cardini.
In corrispondenza di ciascuna manifestazione e comunque richiesta di Coni Servizi, occorre fornire idonea certificazione di avvenuto controllo e perfetta funzionalità sui varchi e sulle recinzioni dell’area del PFI. Tale certificazione dovrà essere rilasciata dall’impresa il giorno lavorativo antecedente ciascun evento/manifestazione sportiva.
Al termine di ogni evento/manifestazione sportiva e comunque entro le 24 ore successive, la ditta dovrà effettuare una ricognizione dell’area di competenza al fine di verificare eventuali danni atti/vandalici e predisporre idoneo verbale contenente relativo preventivo di spesa per il loro necessario ripristino.
Su richiesta di Coni Servizi e per alcune specifiche esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni sportive e/o canore (Golden Gala, Internazionali di Tennis, Rugby 6 Nazioni, Concerti etc.), tali barriere mobili potranno essere spostate, all’interno dell’area del PFI e ricollocate successivamente alla loro posizione originaria.
All’impresa verrà corrisposto, per tale tipologia di intervento, un importo netto forfettario pari a
€/mese 2.000,00 (duemila/00)+IVA, mediante un canone trimestrale pari ad € 6.000,00 (euro seimila/00)+IVA.
Si allega al presente Capitolato Speciale d’Appalto il disciplinare di oneri per tale tipologia di intervento.
2.2. Presidio in occasione di evento/manifestazione sportiva
Prima di ciascun evento/manifestazione sportiva l’impresa aggiudicataria dovrà mettere a disposizione del responsabile dell’impianto/immobile n. 1 operaio edile e n.1 un elettricista specializzato (totale 2 unità lavorative) oltre a n. 1 furgone/camion di servizio.
Le due unità lavorative (edile + elettricista) oltre al mezzo d’opera dovranno essere presenti per 8 ore per ciascuna unità lavorativa (totale n. 16 ore) ogni qualvolta si svolgano eventi/manifestazioni sportive. L’inizio dell’attività di tale tipologia di presidio è fissata a 5 ore prima dell’inizio di ciascun evento/manifestazione sportiva,
All’impresa verrà corrisposto, per tale tipologia di intervento, per ciascun evento e/o manifestazione sportiva, un importo netto forfettario pari a € 800,00 (ottocento/00)+IVA, mediante un canone trimestrale pari al numero degli eventi e/o manifestazioni svolte nel trimestre di riferimento moltiplicato l’importo forfettario riconosciuto per ciascuno di essi pari ad € 800,00 (euro ottocento/00)+IVA.
2.3. Xxxxx Xxxxx responsabile
In riferimento alla normativa vigente l’impresa che risulterà aggiudicataria dovrà assumere il ruolo di “Terzo Responsabile” nell’ambito del servizio di conduzione e manutenzione, ai sensi del D.lgs. 192/2005 e DPR 74/2013, di tutte centrali termiche, gruppi frigoriferi e pompe di calore installate c/o gli edifici oggetto dell’appalto.
All’impresa verrà corrisposto, per tale tipologia di intervento, un importo netto forfettario pari a
€/annui 4.800,00 (quattromilaottocento/00)+IVA, mediante un canone trimestrale pari ad € 1.200,00 (euro milleduecento/00)+IVA, che verrà saldato previa consegna di tutti i libretti di impianto opportunamente compilati, timbrati ed aggiornati.
Il Ruolo di Terzo Responsabile di cui al DPR 412/93 e ss.mm.ii., per le responsabilità assunte, non può essere delegato ad altri.
Tutti i predetti corrispettivi forfettari, non soggetti a ribasso di gara, sono invariabili ed indipendenti da qualsivoglia eventualità o imprevisto sopraggiunti, fermo restando che l’aggiudicatario rinuncia, sin d’ora, a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo medesimo, per l’intera durata contrattuale.
L'appaltatore prima dell'offerta dovrà effettuare un sopralluogo negli impianti sportivi, oggetto dei lavori e prendere visione delle condizioni locali generali e particolari e documentarne l’avvenuto sopralluogo in sede di gara previa attestazione controfirmata dalla Direzione Lavori o dal Responsabile dell’impianto sportivo; pertanto è obbligo dell'appaltatore accettare la consegna degli impianti sportivi e/o degli immobili in qualsiasi condizioni si trovino all'atto dell'affidamento dei lavori.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 11 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE CONTRO XXXXX
Per i lavori in oggetto l’appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., a presentare, prima della stipula del contratto:
1) una polizza assicurativa, con massimale richiesto pari all’importo del contratto, che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
2) una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale richiesto pari a € 2.000.000,00 (duemilioni/00).
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 19 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L’appalto avrà durata di anni quattro a decorrere dalla data di consegna dei lavori che avverrà dopo 35 giorni dall’aggiudicazione definitiva e terminerà dopo quattro anni senza comunicazione di disdetta.
La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dei rapporti contrattuali prima della decorrenza dei termini, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo contrattuale.
Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell’intera somma affidataria, la ditta appaltatrice lascerà gli immobili ed i relativi impianti in perfetta efficienza.
Le tempistiche dei singoli interventi (inizio e tempo utile per l’esecuzione) verranno stabilite negli ordini di servizio impartiti dal Direttore dei Lavori, e saranno vincolanti per l’applicazione delle penali di cui all’art. 36.
Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero, l’Amministrazione si riserva di ordinare l’esecuzione dei lavori e disporne l’esecuzione nel modo che riterrà più conveniente.
E’ ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 158 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., con effetti e conseguenze disciplinati in conformità a quanto previsto dall’art. 159 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i..
Qualora per fatto imputabile all’appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, la Coni Servizi SpA per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori di quanto in oggetto, potrà applicare una penale pecuniaria nella misura stabilita dal successivo art. 36.
Inoltre, fatta salva la corresponsione delle penali e l’eventuale richiesta di risarcimento danni, Xxxx Servizi S.p.A, nel caso di sospensione e rallentamento delle consegne lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal capitolato e dal contratto e nel caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori superiore a 5 giorni, potrà inoltre risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., mediante semplice lettera raccomandata.
Considerata la particolare attenzione che la Coni Servizi SpA riserva alla manutenzione in oggetto nonché l’esigenza di verifica della rispondenza ai requisiti di qualità delle prestazioni richieste, il contratto in questione sarà sottoposto ad un periodo di prova e valutazione da parte della Coni Servizi SpA della durata di sei mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Durante tale periodo la Coni Servizi SpA, qualora riscontri a suo insindacabile giudizio la non rispondenza ai suddetti requisiti delle prestazioni offerte, avrà facoltà di revocare l’affidamento, senza che l’appaltatore possa vantare per tale motivo alcun diritto o ragione, fermo restando il pagamento delle prestazioni fino a quel momento effettuate.
L’eventuale revoca di cui sopra sarà comunicata all’appaltatore a mezzo raccomandata e con preavviso di 20 giorni.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 25 – PAGAMENTI
L’appaltatore riceverà, in corso d’opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) trimestrali, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute a garanzia, nei quali saranno riassunte tutti le lavorazioni relative agli interventi programmati da valutarsi a canone fisso, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alle eventuali opere a misura, nei quali saranno
riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino a quel momento.
Su detti importi saranno effettuate le ritenute di legge che verranno svincolate al termine di ciascun anno di rapporto.
A ciascun stato di avanzamento lavori (SAL), al fine di consentire che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la seguente formula [SAL *(1-IS) *R] ( dove SAL = importo stato di avanzamento; IS = importo oneri di sicurezza/importo complessivo dei lavori; R
= ribasso offerto), e le eventuali penali comminate per le violazioni di cui all’art.37.
A garanzia dell’osservanza, da parte dell’appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull’importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 %, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., e dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 23 ottobre 2002, le ritenute possono essere svincolate, previa verifica di regolarità contributiva risultante dal D.U.R.C., sulla base delle risultanze del conto finale, e senza mai operare lo svincolo delle suddette ritenute con il pagamento degli acconti corrisposti in corso d'opera sull'importo netto progressivo dei lavori.
Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture.
l certificati di pagamento di rate dovranno essere rilasciati dal Responsabile del Procedimento nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori, inviando l’originale e due copie, ai fini dell’emissione dell’Ordine di acquisto (ODA) e del successivo mandato di pagamento.
I suddetti pagamenti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria. Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare in ogni parte, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di n.2 pagine.
In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY.
Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:
• Codice Identificativo Gara – <CIG>
• Numero Ordine di Acquisto – OdA
Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Pagamento e soltanto dopo l’emissione da parte della Coni Servizi SpA, Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA).
La Coni Servizi S.p.A. si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:
▪ che non siano trasmesse in modalità elettronica;
▪ per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
▪ per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DPR 05/10/2010, n. 207 e s.m.i, provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC in corso di validità per accertare la regolarità contributiva e assicurativa dell’appaltatore per ogni pagamento da effettuare a favore dello stesso.
In caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DPR 05/10/2010, n.207 e s.m.i, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa
contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8.
Ai sensi dell’art. 6 del DPR 05/10/2010, n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la stazione Appaltante provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 26 - PIANI DI SICUREZZA
I lavori appaltati e regolati dagli ordini di servizio dell’Ufficio Tecnico possono prevedere o meno la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
Nel caso si dovesse procedere alla redazione del PSC l’appaltatore, prima della consegna dei lavori provvederà a trasmettere al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed al responsabile dei lavori il piano operativo di sicurezza redatto in aderenza al PSC, o l’eventuale piano sostitutivo di sicurezza, per le attività che svolgerà in proprio e per le attività che intende subappaltare.
Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l’appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza e trasmetterlo all’ufficio della direzione dei lavori e all’ufficio del Datore di Lavoro, in questo caso il direttore dei lavori avrà l’abilitazione di cui al D.Lgs 81/08.
Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 27 - ONERI VARI DELL’APPALTATORE
Tra gli oneri dovuti da parte dell’aggiudicatario e richiamati in via esemplificativa nell’art. 27 del capitolato speciale, si richiama particolare attenzione agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3, fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all’art 6 della medesima legge.
A tal fine, l’impresa aggiudicataria si impegna a comunicare alla Coni Servizi SpA tempestivamente, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso.
Nei contratti con i subappaltatori, l’impresa aggiudicataria si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Altresì l’appaltatore sarà tenuto a dare immediata comunicazione alla CONI Servizi SpA ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell’art. 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE
Art. 36 – PENALI
1. L’appaltatore, per il tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori, oltre il termine contrattuale o oltre quello concordato con la Direzione Lavori, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante, una penale pecuniaria stabilita nella misura di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.
2. Per la mancata esecuzione nei tempi previsti dei singoli interventi manutentivi , oltre il termine richiesto dalla Direzione Lavori, si darà luogo all’applicazione di penali, come di seguito indicato:
• il mancato intervento per interventi urgenti entro 3 ore dalla richiesta, comporterà l’applicazione di una penale forfetaria di € 50,00/ora o frazione di essa;
• il ritardato inizio dei lavori ordinari darà luogo all’applicazione di una penale forfetaria di € 50,00/giorno e dopo il 3° giorno di ritardo € 150,00/giorno;
• per i lavori di manutenzione di urgenza nel caso in cui non vi si dia inizio tempestivamente, nel rispetto del termine concordato tra le parti e/o gli stessi proseguissero in maniera tale da lasciare pregiudicare il rispetto dei termini di ultimazione previsti, sempreché le cause siano imputabili all’ affidatario, CONI Servizi S.p.A. potrà provvedere ad affidarne di ufficio l’esecuzione ad altra impresa, previa comunicazione scritta all’affidatario e gli eventuali danni ricadranno sullo stesso, salva sempre la risoluzione del contratto per colpa dello stesso.
Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall’art. 136 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., fatta salva la facoltà per la Coni Servizi SpA di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l’importo del Contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l’esecuzione dei lavori in oggetto.