COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA
COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza Settore Servizi alla Persona Xxxxxx Xxxxxxx x.00 – 00000 XXXXXXXX XX XXXXXXX (XX)
Settore Servizi alla Persona
Xxxxxxx Xxxxxxx Tel. 0000000000 - xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER BAMBINI ANNO 2022.
Sommario Art. 1 - Oggetto dell’appalto 2
Art. 2 - Durata dell’appalto 2
Art. 3 - Importo presunto del servizio. Compensi dell’appaltatore 2
Art 3 b Variazione entità dei servizi 3
Art. 4 - Procedura di scelta dell’appaltatore 3
Art. 7 - Stima del monte ore, presenze, prescrizioni e sede del servizio. 4
Art. 8 - Modalità di svolgimento e requisiti del servizio 5
Art. 10 - Obblighi a carico dell’appaltatore 7
Art. 11 - Compiti a carico del Comune di Cavenago di Brianza 8
Art. 12 - Divieto di accesso 8
Art. 14 - Verifiche e controlli del servizio 8
Art. 15 -Inadempimenti e penali 9
Art. 16 - Infortuni, danni e responsabilità 10
Art. 18 - Xxxxxxxx e garanzie richieste 11
Art. 20 - Cause di forza maggiore 12
Art. 21 –Subappalto e cessione del contratto 12
Art. 22 – Risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa e recesso 12
Art. 23 – Spese contrattuali 14
Art. 24 – Controversie e foro competente 14
Art. 25 – Trattamento dei dati personali 14
Art. 26 - Elezione di domicilio 15
1. Il presente capitolato riporta le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di gestione del centro ricreativo estivo ubicato all'interno della scuola dell’infanzia, con le modalità che più avanti verranno specificate. Lo stesso farà parte integrante del contratto di appalto che verrà stipulato con l’aggiudicatario.
Il Comune di CAVENAGO DI BRIANZA intende offrire ai bambini frequentanti la scuole dell'infanzia e la scuola primaria, attraverso l'organizzazione del centro estivo, uno spazio ludico-ricreativo a carattere diurno, caratterizzato da attività di diversa tipologia, nonché da uscite didattiche e gite, nel rispetto di quanto concesso dalla normativa, qualora perdurino le misure di prevenzione del covid19 In altri termini il servizio nasce dalla lettura dei bisogni del territorio e delle famiglie che lo abitano, le quali, nel periodo estivo, hanno la necessità di aver a disposizione uno spazio con personale qualificato che si occupi ed abbia cura dei loro figli, durante il periodo di chiusura delle scuole.
2. Il servizio si svolgerà secondo quanto disposto dal presente capitolato e dalla normativa vigente;
3. Il servizio è affidato in regime di appalto ed il Comune di CAVENAGO DI BRIANZA affiderà l'organizzazione, la gestione e la realizzazione del centro estivo ad agenzia/cooperativa/ditta che risulterà aggiudicatario
1. Il servizio si svolge per un periodo di N.6 settimane dal 4/07/2022 al 12/08/2022. E’ facoltà dell’amministrazione comunale ridurre il numero di settimane di apertura del servizio in relazione alle effettive iscrizioni.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare le date di avvio e chiusura del servizio, previo confronto non vincolante con la agenzia/cooperativa/ditta concessionaria e senza alcuna pretesa da parte della stessa. L’eventuale estensione o riduzione del contratto avverrà ai sensi della normativa vigente, laddove necessaria.
3. Ai sensi dell’art. 32 - comma 8 - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L.n. 76/2021, il Comune potrà richiedere l’esecuzione anticipata della prestazione. L’Appaltatore si impegna pertanto ad attivare il Servizio anche in pendenza di stipula del relativo contratto.
Art. 3 - Importo presunto del servizio. Compensi dell’appaltatore.
1. L'importo posto a base di gara per l'affidamento in appalto del servizio secondo quanto definito nel presente capitolato è di € 90,00= settimanali, I.V.A. esclusa per ogni bambino iscritto, di cui € 1,00 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la
sicurezza, considerando la frequenza a tempo pieno, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì. All'importo risultante dall'offerta di gara sarà applicata una riduzione del 10% sull'importo aggiudicato per la frequenza dalle ore 08.00 alle ore 16.30.
2. L’importo sopra riportato deve intendersi settimanale e comprensivo di ogni onere, ad eccezione della fornitura del servizio di ristorazione che verrà garantito dall’ appaltatore del servizio di Ristorazione scolastica, Sodexo Italia spa, secondo quanto previsto dal vigente contratto.
Il costo del pasto sarà a carico delle famiglie per la tariffa determinata per il servizio di ristorazione scolastica con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 16/12/2021.
Il costo dei pasti del personale educativo rimane a carico della cooperativa che salderà l’importo dovuto all’appaltatore del servizio di Ristorazione scolastica, Sodexo Italia spa (costo pasto € 4,22 oltre IVA).
3. L'importo complessivo previsionale posto a base d'asta per la durata della concessione, è di € 33.300,00= I.V.A. esclusa, di cui € 370,00= non soggetti a ribasso in quanto costi della sicurezza, utilizzando come riferimento di calcolo NON VINCOLANTE il numero dei bambini presenti nell'ultima edizione del centro estivo, come precisato nell’art.7 del presente capitolato. L’importo è da intendersi comprensivo della quota di competenza delle famiglie. L’importo massimo a carico dell’Amministrazione Comunale dovrà ammontare a € 10.000,00 I.V.A. inclusa, inteso come differenza tra costo del servizio e rette a carico delle famiglie, introitate direttamente dal appaltatore.
4. Le tariffe a carico delle famiglie sono determinate dalla Giunta Comunale e sono le seguenti:
Utenti residenti Tempo Pieno : € 70,00= a settimana 2° figlio Tempo Pieno: € 55,00= a settimana
Utenti residenti Tempo Ridotto: € 65,00= a settimana 2° figlio Tempo Ridotto: € 51,00= a settimana
Utenti non residenti Tempo Pieno: prezzo aggiudicato.
Art 3 b Variazione entità dei servizi
Qualora emerga l’esigenza di assicurare servizi complementari necessari all'esecuzione del servizio oggetto d’appalto, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 63 comma 3 lett. B) del D. Lgs. 50/2016, alle condizioni e secondo i presupposti ivi specificati.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, di richiedere, e il soggetto gestore assume l’obbligo di corrispondere alla richiesta, una variazione delle prestazioni fino ad una percentuale del 20% dell’importo contrattuale.
In particolare, la variazione delle prestazioni potrà essere richiesta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
• fluttuazioni significative dell’utenza;
• sopravvenuta necessità di prestazioni supplementari atte a garantire la qualità e continuità del servizio reso all’utenza, anche in relazione a sopravvenute modifiche legislative o regolamentari o a provvedimenti delle Autorità preposte alla vigilanza.
Art. 4 - Procedura di scelta dell’appaltatore
Il servizio indicato nel presente capitolato verrà affidato in regime di appalto, come definito dall'art.3 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
La scelta dell’appaltatore avverrà tramite procedura affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) del DL 76/2020 valutando il miglior rapporto qualità/prezzo, individuato come somma del punteggio tecnico ed economico, a seguito della valutazione del RUP.
Art. 5 - Criteri di aggiudicazione
1. L'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo verrà valutata in base ai parametri individuati nella lettera di invito a gara assegnando un punteggio massimo di 100 così suddiviso: incidenza massima punti 80 - per l'offerta tecnica/progettuale
incidenza massima punti 20 - per l'offerta economica
2. L'offerta tecnica/progettuale sarà valutata tenendo conto dei seguenti vantaggi auspicabili ottenibili dall’amministrazione, elencati in ordine di importanza:
• Progetto educativo, comprensivo dei seguenti elementi: metodologia operativa, descrizione delle attività in relazione al tema conduttore, attenzione alle esigenze dei bambini in relazione alla fascia d’età, varietà, ricchezza e innovatività della proposta.
• Organizzazione e personale: descrizione della modalità di raccolta iscrizioni; referente del servizio; modalità di gestione del personale; modalità di rilevazione delle presenze, gestione sostituzioni e assenze.; formazione del personale;
• Modalità di coinvolgimento del territorio e delle famiglie.
• Standard qualità del servizio: modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utenza, procedure per la sicurezza di lavoratori e utenze, modalità di verifica della qualità, eventuali protocolli emergenza, misure anticovid.
• Eventuali proposte migliorative.
Art. 6 - Finalità e obiettivi del servizio
1. Il servizio è inteso come un complesso di interventi in ambito aggregativo- ludico- educativo rivolto a bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
2. La finalità del servizio è quella di fornire un supporto ai genitori che lavorando hanno la necessità di collocare i figli in ambiti adeguati alla loro cura, alla tutela ed alle necessità di gioco e di educazione.
4. per il periodo di esecuzione del servizio dovrà essere prevista una progettazione specifica, utilizzando un tema conduttore.
Art. 7 - Stima del monte ore, presenze, prescrizioni e sede del servizio.
1. Il servizio è rivolto a bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.
Il centro estivo sarà organizzato da lunedì a venerdì con apertura dalle ore 08.00 alle ore 18.00.
A titolo indicativo si ipotizza la seguente ricettività per le 6 settimane di servizio: al massimo 370 settimane totali nel periodo di esecuzione del servizio.
Il servizio verrà garantito solo se verrà raggiunto il numero di 15 iscritti settimanali. La ricettività indicata è da considerarsi puramente indicativa e stimata sulla base della frequenza degli scorsi anni. L’appaltatore sarà tenuto a garantire il servizio anche con iscrizioni complessive inferiori alla stima purché superiori settimanalmente al numero minimo individuato di 15 iscritti.
Eventuali iscrizioni superiori al numero stimato dovranno essere preventivamente autorizzate dagli uffici comunali, in relazione alle disponibilità di bilancio.
2. E’ possibile la frequenza ridotta dalle ore 08.00 alle ore 16.30.
3. La sede interessata dal presente servizio oggetto di gara è la scuola dell’infanzia del territorio e gli spazi messi a disposizione sono indicati nella planimetria allegata al presente capitolato. Qualora si rendesse necessario individuare sede diversa, l’appaltatore si impegna a rispettare le indicazioni fornite dal competente ufficio comunale
Art. 8 - Modalità di svolgimento e requisiti del servizio
1. L’appaltatore dovrà garantire l'esecuzione del servizio con la propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste della normativa nazionale e regionale, delle altre norme di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto dell'offerta tecnica presentata in sede di gara. In generale le attività dei centri estivi dovranno essere improntate a misura dei partecipanti, la loro esecuzione dovrà prevenire situazioni di pericolo e rischio, prestare cura all'accoglienza e alla riconsegna dei bambini ai genitori o alle persone delegate, rispettare le diete personalizzate, le intolleranze alimentari e le patologie allergiche. Le tipologie d'attività da svolgere richiedono che tutte le attività del appaltatore siano improntate alla riservatezza. A tal fine, in osservanza della normativa vigente e della deontologia professionale, l’appaltatore e gli operatori da questo messi a disposizione, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e d'ufficio, nonché la tutela della privacy, essendo l’ appaltatore ed i suoi operatori a tutti gli effetti parificabili ad incaricati del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui vengono in contatto. L’ appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.
2. Dovrà essere data priorità all'iscrizione dei bambini residenti nel Comune di CAVENAGO DI BRIANZA.
3. In relazione alla presenza di bambini con disabilità dovrà essere garantito il loro corretto inserimento, e qualora la tipologia di disabilità debba richiedere la presenza di operatori con funzioni sociali e educative in aggiunta allo standard previsto (a seguito di una valutazione effettuata dalla competente U.o.n.p.i.a.), questo dovrà essere garantito dall’ appaltatore con onere economico a carico del Comune di residenza del minore interessato, previo accordo e in relazione alle disponibilità di bilancio.
1. L’appaltatore, per la gestione del servizio, dovrà avvalersi di idonei operatori appositamente formati e qualificati in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n.11496 del 17.03.2010 e dalla normativa vigente.
Devono essere assicurati i seguenti rapporti tra educatori e bambini: a) Scuole d’infanzia e primaria : 1 educatore ogni 15 bambini
2. L’appaltatore deve assicurare che tutto il personale impiegato sia in possesso della qualificazione culturale e professionale indicata rispetto alle singole tipologie di attività. Prima che le relative prestazioni abbiano inizio, l’appaltatore comunica al Comune di CAVENAGO DI BRIANZA i nominativi del personale, nonché le qualifiche e trasmette copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti;
3. L’appaltatore deve prevedere un coordinatore con laurea (anche triennale) in scienze dell'educazione/formazione/psicologiche/sociologiche/ pedagogiche e servizio sociale, o con titolo regionale di educatore professionale o un operatore
con funzioni socio educative con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia e l'adolescenza che possa assumere anche la funzione di coordinamento delle attività (D.G.R. n.11496 del 17.3.2010), oltre alla possibilità che sia telefonicamente reperibile dai servizi comunali tutti i giorni di funzionamento del servizio, dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Il coordinatore è responsabile della programmazione e organizzazione di tutte le attività. Inoltre il coordinatore dovrà operare in stretta collaborazione con il servizio sociale comunale, per assicurare una corretta conduzione dell'esperienza;
4. L’appaltatore deve garantire la sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo entro 3 ore dal verificarsi della circostanza per il mantenimento dello standard numerico di base con personale idoneo in possesso dei titoli di studio e di esperienza sopra indicati. In tal caso l’appaltatore è tenuto ad indicare e documentare, contemporaneamente all'avvio in servizio del nuovo operatore, i dati anagrafici, i titoli di studio e l'esperienza svolta dal medesimo.
5. Durante lo svolgimento del servizio, tutta la documentazione relativa al personale dovrà essere conservata presso il Centro Estivo ed esibita a richiesta dell'amministrazione comunale nel corso delle verifiche assolte dal personale deputato alla funzione di vigilanza e controllo.
6. L’appaltatore si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà dell’ appaltatore stesso, a garantire la massima stabilità del personale, finalizzata ad assicurare la continuità nell'assistenza ai bambini. Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previ rilievi, causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto;
7. Il Comune ha diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio, così come esplicitate nel presente atto e nell'offerta presentata in sede di gara. L’appaltatore in tal caso dovrà provvedere a tale sostituzione entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione.
8. L’appaltatore si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e al territorio di riferimento del proprio servizio ed osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (testo unico della sicurezza) e gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.
9. L’appaltatore, con riferimento al personale addetto, solleva il Comune di CAVENAGO DI BRIANZA da ogni obbligo e responsabilità per:
a) retribuzione;
b) contributi assicurativi e previdenziali;
c) assicurazione infortuni.
10. Il personale è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
Nell’espletamento del Servizio sono adottate dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori/collaboratori a qualsiasi titolo tutte le azioni e le strategie individuate dalle specifiche norme in materia di “Anticorruzione”, previste da leggi e regolamenti, nonché dal Codice di comportamento adottato dal Comune ai sensi del DPR n. 62/2013 e pubblicato sul sito internet del Comune di Cavenago di Brianza.
A tal fine, l’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il predetto Codice di comportamento.
La violazione degli obblighi di comportamento implicherà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.
Art. 10 - Obblighi a carico dell’appaltatore L’appaltatore si impegna inoltre ad assicurare:
1. L'esecuzione delle prestazioni ricomprese nel servizio previste nel presente atto nonché quelle offerte in sede di gara, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti alla mancata, parziale o inadeguata assistenza ai bambini iscritti.
2. La realizzazione di tutto quanto contenuto all'interno dell'offerta presentata in sede di gara e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel presente atto, nel rispetto degli standard qualitativi, organizzativi, gestionali ed educativi previsti dalla normativa vigente.
3. La presentazione di ogni richiesta di autorizzazione necessaria per il corretto svolgimento del servizio.
4. L'attività di promozione e pubblicizzazione del servizio, ivi inclusa la creazione del volantino informativo.
5. L’attività di raccolta delle iscrizioni, secondo modalità individuate dall’appaltatore in sede di progetto, e la messa a disposizione degli elenchi settimanali degli iscritti da inoltrare settimanalmente al competente ufficio comunale.
6. La programmazione e lo svolgimento delle attività ludiche ed educative;
7. Prenotazione, raccolta buoni, distribuzione ed assistenza ai pasti, facendosi carico in particolar modo della corretta segnalazione della presenza di intolleranze e patologie alimentari dei partecipanti al gestore del servizio di ristorazione scolastica, Sodexo Italia Spa.
8. L'allestimento preliminare degli spazi destinati ad accogliere il servizio;
9. Sotto la propria responsabilità la sorveglianza dei bambini durante l'intero orario di funzionamento e sull'edificio sede del centro estivo effettuando l'apertura e chiusura giornaliera dello stesso.
10. Un incontro di presentazione del centro con i genitori, prima dell'inizio del servizio per ogni anno di vigenza dell’appalto, indicativamente il 12 maggio alle ore 18.00.
11. Il servizio di pulizia giornaliera degli spazi utilizzati, dello spazio refezione e, in modo particolare, dei bagni mediante l'utilizzo di proprio personale specifico e relative attrezzature e prodotti per l'igienizzazione.
12. La disponibilità di protocolli di emergenza sanitaria da attivare nel caso di particolari urgenze e/o necessità dei bambini o degli operatori presenti nelle attività, secondo la normativa vigente.
13. I materiali di pronto soccorso e i DPI per gli operatori.
14. Il materiale ludico e i presidi didattici ed educativi di uso corrente.
15. La fatturazione e la riscossione delle tariffe dalle famiglie e l’accollo di eventuali situazioni di insoluti.
16. Sostenere ogni spesa inerente il personale, compreso i costo del pasto.
17. Assicurare l'efficienza e l'efficacia della gestione.
18. Avere a disposizione un proprio cellulare per i contatti telefonici, senza utilizzare, salvo casi d'urgenza, la linea telefonica della struttura.
19. Osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. N. 81/2008, ivi compreso la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione e la compilazione del DUVRI, come da modello allegato.
20. Presentare al referente del comune, al termine del periodo di durata del servizio, una relazione sull'andamento del servizio.
21. Fatturare al Comune la differenza tra il costo del servizio e le tariffe introitate.
Art. 11 - Compiti a carico del Comune di Cavenago di Brianza Il Comune assicura:
1. L'utilizzo, in comodato d'uso gratuito, di una porzione della scuola dell’infanzia.
2. L'onere economico per le utenze di gas, luce ed acqua.
3. La fornitura del servizio di ristorazione, affidato in concessione a Sodexo Italia spa ed economicamente a carico delle famiglie.
4. La distribuzione del materiale pubblicitario relativo al centro estivo.
5. La manutenzione straordinaria e ordinaria dell'edificio, degli impianti, dei beni e dell'area verde annessa alla scuola dell'infanzia.
6. L'utilizzo di arredi e attrezzature presenti nell'edificio, previa redazione in contraddittorio con l’appaltatore di un inventario descrittivo sugli arredi e attrezzature presenti.
7. La presentazione della dichiarazione d'inizio attività all'ente territorialmente competente (ad oggi l'Azienda speciale consortile Offertasociale).
E' vietato l'accesso alle sedi di svolgimento del servizio ad ogni estraneo, senza la preventiva autorizzazione dal Settore competente. L’appaltatore assume l'onere di far rispettare tale posizione.
1. Il contratto è finanziato in parte mediante riscossione diretta dell’appaltatore dall'utenza.
2. E’ previsto l’intervento economico da parte del Comune di CAVENAGO DI BRIANZA limitatamente alla differenza tra costo servizio e rette introitate dall’appaltatore.
Art. 14 - Verifiche e controlli del servizio
1. Il Comune si riserva il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica del servizio di gestione del centro estivo. A tal fine effettua i necessari controlli in ordine al raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio ed al rispetto del presente atto e degli impegni assunti dall’appaltatore in sede di gara.
2. Il suddetto controllo del servizio erogato sarà effettuato dal Comune, tramite gli uffici competenti. Il Comune individua i seguenti obiettivi di lavoro ed indicatori di efficacia:
a. continuità del servizio (sostituzioni, assenze etc..);
b. rispetto degli orari di servizio concordati;
c. sicurezza e cura dei bambini;
d. interazione con i bambini;
e. qualità delle attività educative ed ambientali proposte;
f. collaborazione con le famiglie;
g. collaborazione con le realtà territoriali;
h. formazione del personale;
i. adeguatezza del materiale didattico utilizzato.
Il Comune si riserva altresì di verificare periodicamente gli standard di qualità del servizio. L’appaltatore si impegna a fornire al Comune le risultanze di apposite rilevazioni di gradimento, rivolte ai genitori e agli operatori, realizzate attraverso questionari strutturati per la misurazione della qualità percepita del servizio reso.
Art. 15 -Inadempimenti e penali
L’A.C., a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme.
Qualora venga riscontrata una violazione di lieve entità che non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata all’I.A. una semplice ammonizione.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Impresa e da questa non giustificato nei termini temporali assegnati, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto presentato dall'Impresa in sede di offerta, l'Amministrazione provvederà a contestare gli addebiti per iscritto alla ditta, che potrà presentare le proprie giustificazioni entro i 10 giorni successivi.
In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte siano ritenute insufficienti, l'Amministrazione provvederà ad applicare una penale, da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00, in base alla gravità dell’inadempienza. Si individuano in particolare
le seguenti penalità:
a. mancata presentazione, nei termini previsti all'art. 9 del presente capitolato, della documentazione identificativa del personale impiegato dall'aggiudicataria:
€.100,00= per ogni giorno di inadempienza;
b. rapporto educatore/minori non rispondente ai parametri indicati nel capitolato: €. 300,00= per ogni giorno di inadempienza;
c. mancata sostituzione, entro 3 ore dall'inizio del servizio, del personale educativo assente: €. 150,00= per ogni giorno di inadempienza;
d. mancata sostituzione entro 2 giorni dalla richiesta da parte del Comune del personale non ritenuto adeguato: €. 200,00= per ogni giorno di inadempienza;
e. mancata attuazione di attività previste nel progetto presentato in sede di gara: €. 150,00= per ogni giorno di inadempienza;
f. mancata osservanza degli orari di apertura e chiusura del centro: €. 250,00 per ogni giorno di inadempienza;
g. mancata pulizia giornaliera dei bagni e degli spazi: €. 200,00= per ogni inadempienza riscontrata;
h. fornitura di materiale didattico difforme per qualità e/o quantità a quello offerto in sede di gara: fino a €. 500,00=;
i. in caso di violazione o inesatto adempimento da parte dell’appaltatore, non ricompreso nelle fattispecie sopra indicate, per il quale vi è stata l'emissione di n. 3 rilievi da parte del Comune: da un minimo di euro 100,00= ad un massimo di euro 500,00=, a secondo della gravità dell'inadempimento.
l. € 500,00 in caso di inadempienze ritenute lievi (es. difformità del servizio rispetto al progetto presentato, modifica dell’esecuzione di ciascuna delle attività proposte in sede di offerta, comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza, interventi di pulizia eseguiti in modo insoddisfacente);
m. fino a € 1.000,00 per ogni altra violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato (mancato rispetto delle norme igienico sanitarie da parte del personale addetto al servizio, interventi di pulizia non eseguiti);
Le inadempienze sopra descritte, individuate a mero titolo esemplificativo, non precludono all’Amministrazione il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.
Il Comune si riserva comunque, in relazione alla gravità dell’inadempienza/non conformità, di provvedere d’ufficio alla segnalazione agli organi competenti.
Conformemente al principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta per la medesima inadempienza, anche se di diversa tipologia, potrà essere di importo doppio, la terza il triplo e così via.
Dopo la comminazione di cinque sanzioni pecuniarie o comunque la comminazione di penali per un importo di € 3.000,00 si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale, fatta salva in ogni caso qualsiasi azione di risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualunque motivo non rese dall’I.A., con addebito a quest’ultima dell’intero costo sopportato e dell’eventuale maggior danno.
Art. 16 - Infortuni, danni e responsabilità
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di cose di proprietà del Comune medesimo, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio. Inoltre il l’appaltatore è altresì responsabile dei danni causati alle persone o alle cose di terzi, anche provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune. Infine sono a carico dell’appaltatore tutti i danni verificatesi sui suoi beni da qualsiasi causa dipendenti, rimanendo l’ appaltatore per tutta la durata del servizio custode della struttura ove si svolge il servizio, sollevando espressamente il Comune da ogni richiesta di risarcimento di danno in tal senso.
E' obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00). Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’ appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 18 - Xxxxxxxx e garanzie richieste
L’ appaltatore dovrà presentare la cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale per l’aggiudicatario, secondo quanto previsto nel capitolato speciale. Si applica in ogni caso quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Si riporta il testo dell’articolo 49, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 qualora l’offerente intenda avvalersi delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di altri soggetti:
1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
2. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Pertanto dovranno essere prodotte:
a) una propria dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante quanto segue:
- il possesso da parte di quest’ultima dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l’obbligo verso l’offerente e verso l’Amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
La documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c) dovrà essere inserita nel plico 1 – “Documentazione amministrativa”
Art. 20 - Cause di forza maggiore
Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'I.A. che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione del servizio sia tempestivamente comunicata, pena il risarcimento dei danni ulteriori ed altrimenti evitabili.
Le cause di forza maggiore non potranno essere invocate in mancanza di comunicazione tempestiva rispetto al loro sorgere. Ove l’interruzione del servizio si sia verificata per cause imputabili all’appaltatore l’A.C. si riserva di addebitare allo stesso i danni conseguenti.
Nell’ipotesi di forza maggiore, la ditta appaltatrice si impegnerà comunque a definire con l’A.C. soluzioni temporanee dirette a limitare al minimo il disagio per gli utenti e si adopererà – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino del servizio. Il servizio oggetto del presente appalto rientra a pieno titolo tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi ed agli effetti di cui alla legge 12/06/1990, n. 146. Pertanto, in caso di sciopero o di assemblee del personale, la ditta appaltatrice si impegna ad informare l’Ufficio Servizi sociali con un preavviso di almeno 10 giorni (art. 2, comma 5, L. n. 146/1990) e ad assicurare con i propri operatori di base le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.
Le vertenze sindacali del personale dipendente devono avvenire nel rispetto della L. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Nulla sarà comunque dovuto alla ditta appaltatrice per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. In caso di mancata erogazione del servizio, sui corrispettivi mensili sarà decurtata una penale calcolata ai sensi dell’art. 32.
Art. 21 –Subappalto e cessione del contratto
Tenuto conto della peculiarità del servizio di cui al presente appalto, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare il servizio oggetto dell’affidamento, pena l'immediata risoluzione del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. Potranno essere previsti subappalti esclusivamente per i servizi accessori svolti ai sensi dell’art. 18, lett. D), del presente Capitolato. L’I.A. deve dichiarare nell’offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto dei limiti di legge
Art. 22 – Risoluzione del contratto, clausola risolutiva espressa e recesso
Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali il
contraente può risolvere il contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti, l’altro contraente persista nelle inadempienze rilevate. La risoluzione contrattuale sarà comunicata all’I.A. tramite posta elettronica certificata, che produrrà effetto dalla data della notificazione o di ricevimento.
Rilevano a tal fine, in via esemplificativa, gravi inosservanze delle norme igienico- sanitarie nella conduzione del servizio, l’inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo e sanitario, anche relative al personale dipendente, la mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro, comportamenti tenuti dal personale dell’appaltatore di gravità tale da sconsigliare la continuazione del rapporto contrattuale, l’impedimento, in qualsiasi modo, dell'esercizio del potere di controllo da parte dell’A.C., l’inosservanza reiterata o grave di disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato, ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto.
Le parti convengono altresì che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:
•la perdita, anche temporanea, da parte dell’appaltatore di uno o più dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
•ammissione a concordato preventivo, fallimento, liquidazione;
•la mancata osservanza di quanto disposto dall’art. 29 in materia di cessione e subappalto ed impiego di personale non dipendente della ditta aggiudicataria;
•la mancata ottemperanza all’obbligo di redigere, aggiornare e adeguare il documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 31 del presente capitolato e/o la mancata adozione delle misure di sicurezza previste nel documento e/o ritenute necessarie da parte della stazione appaltante e/o dagli enti o organi preposti ai controlli in materia;
•la comminazione di 5 sanzioni pecuniarie o di penali per un importo di € 20.000,00;
•l’interruzione non motivata del servizio;
•il mancato integrale reintegro, sino alla concorrenza dell’importo originariamente prestato, della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione totale o parziale;
Ai sensi dell'art. 2 del DPR 62 del 16/04/2013, è causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), così come il mancato rispetto del Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Cavenago di Brianza (deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2014).
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, tramite posta elettronica certificata e senza altra formalità, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell’Amministrazione, di azioni di risarcimento per danni subiti. All’I.A. verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante. Il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell’I.A. e sulla cauzione senza necessità di diffide o formalità di sorta.
Il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, utilizzando, se necessario, i locali e gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dall’I.A. al momento della risoluzione del contratto per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, ponendo i relativi costi a carico dell’I.A. con cui il contratto è stato risolto.
Il Comune potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione e registrazione del contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 24 – Controversie e foro competente
Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e ditta aggiudicataria in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del presente appalto, l’Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all’A.C., in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’appalto.
Tutte le controversie che dovessero insorgere, anche quelle per le quali non sia stato possibile addivenire ad accordo bonario, saranno devolute alla competenza del Foro di Monza. È esclusa la competenza arbitrale.
Art. 25 – Trattamento dei dati personali
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali effettuato dall’affidatario nello svolgimento del servizio, questi assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati. Nella sua qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati, l’affidatario è tenuto a mettere in atto tutto quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dai codici deontologici, e dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679 del 27/04/2016 GDPR (General Data Protection Regulation). Dovrà inoltre osservare e far osservare a dipendenti e collaboratori le suddette prescrizioni, e vigilerà diligentemente e periodicamente sull’ottemperanza da parte di tutti i soggetti tenuti. In caso di inadempienze o criticità, la situazione dovrà essere prontamente segnalata dall’affidatario al Comune di Cavenago di Brianza. Laddove richiesto dal Comune di Cavenago di Brianza, l’affidatario (anche tramite propri dipendenti o collaboratori) si impegna a fornire agli interessati l’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nei modi e nei formati specificati dal Comune e da quanto previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679 del 27/04/2016 GDPR (General Data Protection Regulation).
I dati potranno essere trattati dall’affidatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato d’appalto, ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
Per tutto quanto concerne la presente procedura, il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavenago di Brianza, contattabile per il tramite dell’ufficio Servizi Sociali ai seguenti riferimenti: Telefono: 02/00000000
Indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Si potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxx.xx
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE n. 679/2016 si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara. La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza
dall’aggiudicazione. I dati forniti verranno trattati esclusivamente da parte del Comune appaltante ai fini dell’espletamento della presente procedura di gara e conservati sino al termine del periodo di affidamento del servizio.
I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; le Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali devono essere effettuati i necessari controlli; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90.
In qualsiasi momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE n. 679/2016.
Art. 26 - Elezione di domicilio
Per tutti gli effetti conseguenti all’aggiudicazione l’appaltatore elegge domicilio presso il recapito fissato nell’offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni relative al contratto.
Il legale rappresentante dell’I.A., se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il competente ufficio comunale, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni. Sarà cura del legale rappresentante dell’impresa segnalare all’A.C. il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e rappresentarlo, aggiornandolo in caso di variazioni.
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture), nelle Linee Guida di attuazione del citato D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni del Codice Civile, che qui si intendono riportate e approvate per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
In quanto non incompatibili con le norme di cui sopra, l’Aggiudicataria dovrà inoltre osservare ogni norma di legge, decreto, regolamento o circolare vigente o che sia emanato in corso d’opera in tema di lavori pubblici, pubbliche forniture, servizi ad enti pubblici e di assicurazioni sociali e che abbiano comunque attinenza con quanto in oggetto, ove applicabili al presente appalto; le disposizioni previste da leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue il contratto, anche se non espressamente richiamate in questo Capitolato, relative all’appalto, nonché le normative sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi, vigenti per tutta la durata del contratto; le eventuali disposizioni legislative in materia vigenti alla data di effettuazione della gara di appalto e tutti i regolamenti e norme di attuazione relativi a quanto sopra citato.
Di quanto sopra l’Aggiudicataria dichiara di avere preso esatta ed integrale conoscenza, essendo l’appalto soggetto all’osservanza di tutte le condizioni in esso contenute.