CONVENZIONE PER L’INCARICO DI DEPOSITARIO
CONVENZIONE PER L’INCARICO DI DEPOSITARIO
DI FONDI PENSIONE APERTI TRA
La Società Istitutrice/SGR - ………….., con sede legale in Italia Via …………………………..
iscritta al ………., Codice Fiscale e Partita IVA ……………, Capitale Sociale Euro ………………
(i.v.), impresa iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione/SGR………. N… (di seguito
anche la “Società”), per conto del fondo pensione aperto denominato “XXXX” (di seguito il
“Fondo”).
E
[●], con sede legale in [●], Via [●] n. [●], codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di [●] n. [●], capitale sociale Euro [●], iscritto con il n. [●] all’apposito albo delle banche1, tenuto presso la …….[Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del TUB (come di seguito definito), in persona di [●], in qualità di [●], munito dei necessari poteri di firma
(di seguito anche denominato il “Depositario”),
(La Società, per conto del Fondo, e il Depositario di seguito, singolarmente, anche denominati la
“Parte” e, congiuntamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE:
- la Società in conformità alle prescritte autorizzazioni rilasciate dalla COVIP (come di seguito definita) con provvedimento in data XXXX, ha istituito - ai sensi del Decreto (come di seguito definito), il fondo pensione aperto denominato “XXXX”, che è stato iscritto al n. xxx dell’Albo dei fondi pensione di cui all’art.4 del Decreto;
- [La Società ha stipulato/sta stipulando, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Decreto (come di seguito definito), apposita/e convenzione/i di gestione (di seguito “Convenzione/i di Gestione”), con la/e quale/i ha conferito la gestione [di parte] delle risorse del Fondo stesso a soggetto/i autorizzato/i (di seguito il “Gestore” o i “Gestori”)];
- La Società intende conferire al Depositario, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto (come di seguito definito), l’incarico di depositario (di seguito anche denominato l’“Incarico”) dei beni facenti parte del patrimonio del Fondo;
- La Società ha valutato l’adeguatezza del Depositario a svolgere l’Incarico anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti del Fondo;
- il Depositario è autorizzato dalla Banca d’Italia all’esercizio delle funzioni di depositario per le categorie di Fondi oggetto dell’Incarico;
- il Depositario dichiara di aver ricevuto copia del Regolamento del Fondo e di conoscere il contenuto del medesimo;
- [La Società si è impegnata a consegnare la Convenzione di Gestione non appena disponibile];
- per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione (di seguito anche denominata la “Convenzione”), i rapporti che si instaurano tra le Parti sono regolati dalla normativa di legge, comunitaria o nazionale, e di natura regolamentare applicabile in materia di fondi pensione e, per
1 Ove il depositario sia una SIM andrà qui indicato il pertinente albo tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 20 del TUF.
quanto applicabile, di gestione collettiva del risparmio di tempo in tempo vigente come da Nota di Chiarimenti della COVIP e Deliberazione Covip 29 luglio 2020 c.d. Direttive (di seguito “Normativa Applicabile”).
TUTTO CIÒ PREMESSO, CON LA PRESENTE CONVENZIONE
La Società, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto (come di seguito definito), conferisce al Depositario, che accetta, l’Incarico di depositario del Fondo e, se esistenti, dei comparti,del Fondo, indicati nell’Allegato n. 2.
Previo accordo scritto tra le Parti, l’Incarico potrà estendersi agli ulteriori comparti del Fondo o ulteriori Fondi che la Società provvedesse a istituire successivamente alla stipulazione della Convenzione.
Art. 1 – Premesse e allegati
Le Premesse di cui sopra e gli allegati di seguito elencati, e/o successivamente integrati e/o modificati, debitamente sottoscritti dalle Parti, costituiscono parte integrante della Convenzione. Gli allegati sono costituiti da:
• Allegato 1: Documento Tecnico articolato nelle Sezioni di seguito elencate2:
1. Adempimenti relativi alla verifica della congruità dell’attivo netto del Fondo;
2 Adempimenti relativi all’amministrazione degli Strumenti Finanziari Custodibili;
3 Adempimenti relativi alle attività sottostanti detenute dalle strutture finanziarie e/o giuridiche controllate direttamente o indirettamente dal Fondo;
34 Procedure per la verifica della proprietà e la tenuta del registro degli Altri Beni;
45 Procedure di scambio delle informazioni per il monitoraggio della Liquidità presso Terzi;
56 Adempimenti relativi agli obblighi di sorveglianza e all’esecuzione delle istruzioni del
Gestore;
7 [Adempimenti relativi al controllo dei limiti di investimento previsti nella Convenzione di Gestione3;
68 Procedura inerente alla segnalazione di irregolarità;
79 Modalità di effettuazione delle verifiche;
• Allegato 2: Elenco dei Fondi e dei relativi Comparti;
• Allegato 3: Elenco dei rapporti e delle evidenze contabili4;
2 L’elencazione delle Sezioni è minimale e la relativa sequenza esemplificativa; le Parti potrebbero ritenere utile adottare ulteriori Sezioni ovvero articolare diversamente la loro sequenza. In alternativa ad un Documento Tecnico unitario, articolato in diverse sezioni, le Parti possono decidere di adottare distinti Allegati tecnici.
3 Facoltativo. Applicabile solo in caso di specifica richiesta da parte della Società in quanto non rientrante tra gli obblighi del Depositario.
4 Tale elenco comprende, di xxxxx, solo i conti di liquidità presso il Depositario: i conti di Liquidità Presso Terzi devono essere comunicati al Depositario dalla Società ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), ove aperti successivamente al conferimento dell’Incarico. Qualora detti conti siano già intrattenuti al momento del conferimento dell’Incarico (ad es., nell’ipotesi in cui si tratti di un Fondo già istituito con conti aperti presso banche terze e il Depositario succeda nell’Incarico
• Allegato 4: Elenco dei Sub-Depositari e dei Delegati/Sezione;
• Allegato 5: Compenso del Depositario;
• Allegato 6: Regolamento del Fondo
Art. 2 – Definizioni e interpretazioni
1. In aggiunta ai termini ed espressioni eventualmente definiti in altre clausole della presente Convenzione, ai fini della stessa i termini e le espressioni di seguito elencati avranno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:
- Altri Beni: i beni facenti parte del patrimonio del Fondo diversi dagli Strumenti Finanziari Custodibili, dalla Liquidità e dalla Liquidità Presso Terzi, di cui il Depositario abbia appurato la proprietà in capo al Fondo;
- Banche Terze: i soggetti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2006/73/CE, diversi dal Depositario, presso i quali il Fondo, o i Gestori per conto del Fondo, abbia aperto o intenda aprire conti per la detenzione della liquidità funzionali all’investimento in depositi e alla costituzione di garanzie in denaro;
- Xxxxx: i conti sui quali è detenuto il contante del Fondo;
- Controllo: il rapporto di controllo indicato nell’articolo 23 del TUB;
- COVIP: Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
- Decreto: il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 – Disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- Decreto del Mef: Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 settembre 2014, n. 166;
- Delegati: i soggetti terzi a cui il Depositario può delegare, ai sensi e per gli effetti della Normativa Applicabile: (i) le funzioni di custodia degli Strumenti Finanziari Custodibili inclusi gli obblighi di registrazione adeguata degli stessi, (ii) le funzioni di verifica della proprietà e tenuta delle registrazioni degli Altri Beni. Non vi rientrano i Transfer Agent e i Registrar;
- Deliberazione COVIP: deliberazione del 29 luglio 2020 emanata dalla Covip denominata “Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341”;
-
- Deposito Titoli: il/i conto/i per il servizio di custodia e amministrazione degli Strumenti Finanziari Custodibili di proprietà del Fondo, intestati alla Società e rubricati al Fondo
/Comparto. Qualora il Gestore abbia stipulato con la Società un accordo, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del Decreto, che preveda il trasferimento al Gestore della titolarità degli strumenti finanziari custodibili del Fondo, il Deposito Xxxxxx sarà intestato al Gestore e rubricato alla Società/ Fondo e/o Comparto interessato;
- Direttiva UCITS V: direttiva 2014/91/UE del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014 recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle
a un altro Depositario) tali conti dovranno essere indicati nel predetto elenco, in conformità a quanto previsto all’art. 283, par. 21, lett. (nl), del Regolamento 231016/2013438.
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni;
-
- Documento sulla politica di investimento: il documento che i fondi pensione sono tenuti a redigere in attuazione della Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012 in tema di Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento;
- Fondo: il fondo pensione aperto oggetto della presente Convenzione come sopra definito. In caso di strutturazione del Fondo in comparti, i riferimenti al Fondo si intendono effettuati a ciascun comparto del Fondo medesimo;
- Istruzioni valide: qualsiasi istruzione ricevuta dal Depositario secondo le modalità ed entro le tempistiche previste dall’art. 6 della Convenzione e dal Documento Tecnico, o diversamente concordate tra le Parti, che sia inviata dal Fondo, dal Gestore, dai loro mandatari o da una o più persone autorizzate dal Fondo e/o dal Gestore;
- Liquidità: la liquidità di proprietà del Fondo detenuta su conti correnti aperti presso il Depositario intestati alla Società/ Fondo e/o Comparto. Qualora il Gestore abbia stipulato con la Società un accordo, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del Decreto, che preveda il trasferimento al Gestore della titolarità della liquidità del Fondo, i conti correnti saranno intestati al Gestore e rubricati alla Società/ Fondo e/o Comparto interessato;
- Liquidità Presso Terzi: la liquidità di proprietà del Fondo funzionale all’investimento in depositi e alla costituzione di garanzie in denaro detenuta presso i soggetti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2006/73/CE;
- Nota di chiarimenti della Banca d’Italia: la nota di chiarimenti emessa dalla Banca
d’Italia in data 16 luglio 2015 in relazione al Regolamento della Banca d’Italia;
- Nota di chiarimenti della COVIP: la nota di chiarimenti emessa dalla COVIP in data 22 dicembre 2015 sui quesiti posti in tema di depositari di fondi pensione;
- Prestatori di Servizi: i soggetti – diversi dai delegati e dai sub depositari – specializzati nella prestazione di servizi tecnici, amministrativi, informatici o di elaborazione dati ovvero di altri soggetti terzi;
- Regolamento della Banca d’Italia: il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato con Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento UE: il Regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la Direttiva UCITS 2009/65/UE per quanto riguarda gli obblighi dei depositari;il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- Strumenti Finanziari Custodibili: gli strumenti finanziari, che, conformemente al Titolo VIII, Capitolo III, Sez. III del Regolamento della Banca d’Italia, possono essere fisicamente consegnati e per i quali è possibile la registrazione in appositi conti nei libri contabili del Depositario stesso, nonché gli strumenti finanziari che rispettano le condizioni previste dall’art. 12, par. 1 del Regolamento (UE) e non hanno alcuna delle caratteristiche esimenti di cui all’art. 12 par. 2 del Regolamento (UE). Rientrano tra gli Strumenti Finanziari Custodibili le quote o azioni di OICR a meno che, in base alla legge nazionale applicabile, non siano registrate direttamente presso l’emittente o un proprio agente, a nome del Fondodall’art. 88, par. 1 del Regolamento (UE) e non hanno alcuna delle caratteristiche
esimenti di cui all’art. 88 par. 2 del Regolamento (UE). Rientrano tra gli Strumenti Finanziari Custodibili le quote o azioni di OICR a meno che, in base alla legge nazionale applicabile, non siano registrate, direttamente presso l’emittente o un proprio agente, a nome del Fondo;
- Sub-Depositari: i soggetti terzi a cui il Depositario può delegare, ai sensi e per gli effetti della Normativa Applicabile, le funzioni di custodia degli Strumenti Finanziari Custodibili del Fondo, con esclusione degli obblighi di registrazione adeguata. Non vi rientrano i Transfer Agent e i Registrar;
- TUB: il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, così come di volta in volta modificato;
- TUF: il Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico della Finanza, così come di volta in volta modificato.
2. I riferimenti al singolare mantengono il medesimo significato al plurale e viceversa.
3. La suddivisione della presente Convenzione in articoli, paragrafi e altre suddivisioni e le rubriche costituiscono un mero riferimento e non potranno in alcun modo influire sull’interpretazione e il significato della presente Convenzione.
Art. 3 - Attività oggetto dell’incarico
1. In aderenza a quanto previsto dalla Normativa Applicabile, con la presente Convenzione il Depositario si impegna, per ciascun comparto del Fondo oggetto dell’Incarico, a:
a) custodire gli Strumenti Finanziari Custodibili;
b) verificare la proprietà e tenere le registrazioni degli Altri Beni;
c) detenere la Liquidità;
d) provvedere al monitoraggio della Liquidità Presso Terzi.
2. Il Depositario, in conformità a quanto previsto dalla Normativa Applicabile con la presente Convenzione, si impegna, per ciascun comparto del Fondo oggetto dell’Incarico, altresì a:
a) controllare, in occasione della relativa valorizzazione periodica, la congruità del valore dell’attivo netto del Fondo destinato alle prestazioni, secondo le modalità descritte nella Sezione 1 del Documento Tecnico;
b) accertare che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d’uso. In particolare, il Depositario controlla che il regolamento delle operazioni di pertinenza del Fondo sia eseguito in conformità alla normativa, alle procedure o prassi stabilite o in uso nella giurisdizione o nel mercato in cui le negoziazioni hanno luogo;
c) eseguire le istruzioni impartite dal Fondo e/o dal Gestore che non siano contrarie alla legge, al Regolamento del Fondo nonché alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Depositario deve agire in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti del Fondo.
4. Il Depositario provvede a fornire prontamente alla Società tutte le informazioni pertinenti di cui necessita per l’esecuzione delle sue funzioni, ivi inclusa ogni informazione relativa alle modalità di esercizio dei diritti sui beni di pertinenza del medesimo, anche al fine di consentire alla Società,
per conto del Fondo, di disporre tempestivamente di un quadro generale accurato dei conti correnti aperti presso il Depositario.
Art. 4 (a) - Custodia degli Strumenti Finanziari Custodibili
1. In aderenza a quanto previsto dalla Normativa Applicabile, il Depositario si impegna a custodire gli Strumenti Finanziari Custodibili, provvedendo ad effettuare le attività di cui all’art. 8913 del Regolamento UE.
2. Per le attività di cui al comma 1, il Depositario può, in conformità al successivo art. 4 (e), delegare e/o sub-depositare la totalità o una parte degli Strumenti Finanziari Custodibili presso soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dal Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V, paragrafo 1 del Regolamento della Banca d’Italia.
3. Il Depositario deve altresì custodire gli strumenti finanziari dati dal Fondo in garanzia ad un terzo ovvero forniti da un terzo a beneficio del Fondo fintantoché sono di proprietà del Fondo medesimo. Tali strumenti finanziari possono essere custoditi da un soggetto diverso dal Depositario solo nel caso in cui quest’ultimo abbia delegato a detto soggetto la custodia dei predetti strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari forniti da un terzo a beneficio del Fondo rispetto ai quali il terzo conserva la proprietà possono essere custoditi da un soggetto diverso dal Depositario, conformemente a quanto previsto dall’allegato V.3.2, paragrafo 3, comma 1, lettera i) del Regolamento della Banca d’Italia, ove applicabile. Non sono pertanto soggetti a tale obbligo di custodia da parte del Depositario gli strumenti finanziari dati dal Fondo in garanzia ad un terzo (nel caso in cui negli accordi contrattuali con il terzo sia previsto il trasferimento della proprietà di tali strumenti con il contestuale obbligo di restituzione degli stessi).
4. Al fine di consentire al Depositario l’esecuzione dell’Incarico, la Società provvede, per ciascun Fondo e/o comparto del Fondo, ad aprire e tenere presso il Depositario, per tutta la durata della presente Convenzione, uno o più Depositi Titoli, indicati nell’Allegato n. 3 della Convenzione. Resta ferma la possibilità delle Parti di accendere successivamente altri conti e/o rapporti che si rendessero utili o necessari ai fini della Convenzione.
5. Il Depositario si impegna a procedere, sulla base delle Istruzioni Valide (come definite all’articolo 6) ricevute di volta in volta dalla Società o dal Gestore ad operare sui suddetti Depositi Xxxxxx al fine di eseguire le attività oggetto della presente Convenzione.
6. Gli adempimenti relativi all'amministrazione degli Strumenti Finanziari Custodibili, ivi compresi, su richiesta della Società, quelli attinenti all’esercizio dei diritti patrimoniali e l’esercizio dei diritti di voto, sono disciplinati nella Sezione 2 del Documento Tecnico, ovvero da apposito contratto.
7. Il Depositario, in conformità all’art. 13, par. 1 lettera g), del Regolamento UE, provvede a verificare il diritto di proprietà degli Strumenti Finanziari Custodibili.
8. Gli Strumenti Finanziari Custodibili di pertinenza del Fondo non possono costituire mai oggetto di riutilizzo da parte del Depositario, salvo che ricorrano le condizioni di cui al Titolo VIII, Capitolo III, Sezione VI del Regolamento della Banca d’Italia.
9. Il Depositario fornisce alla SGR, almeno ogni sei (6) mesi, un inventario degli Strumenti Finanziari Custodibili di cui ha la custodia.
7. Il Depositario, in conformità all’art. 89, par. 1 lettera g), del Regolamento UE, provvede a verificare il diritto di proprietà degli Strumenti Finanziari Custodibili. A tal fine, invia alla Società il rendiconto di ciascun Deposito Xxxxxx secondo la periodicità concordata tra le Parti e, comunque, almeno una volta l’anno.
8. Il Depositario, in conformità all’art. 89, paragrafo 3 del Regolamento UE, svolge le funzioni di custodia anche relativamente alle attività sottostanti detenute dalle strutture finanziarie e/o giuridiche controllate direttamente o indirettamente dalla Società per conto del Fondo, secondo le modalità descritte nella Sezione 3 del Documento Tecnico.
9. La Società espressamente non concede al Depositario la facoltà di riutilizzo degli Strumenti Finanziari Custodibili.
(ovvero) La Società espressamente concede al Depositario la facoltà di riutilizzo degli Strumenti Finanziari Custodibili. In ottemperanza a quanto previsto nel Titolo VIII, Capitolo III, Sezione VI del Regolamento della Banca d’Italia, sono indicate nell’allegato le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. Il Depositario è tenuto ad attenersi alle istruzioni impartite dalla Società. Gli Strumenti Finanziari Custodibili, per i quali si è acconsentito ad un riutilizzo da parte del Depositario, restano in custodia fintantoché non è esercitato il diritto di riutilizzo. Le evidenze contabili del Depositario devono essere tali da consentire l’individuazione in qualsiasi momento del tipo e dell’ammontare degli strumenti finanziari utilizzati.
(ovvero) Previo consenso esplicito della Società, il Depositario ha facoltà di riutilizzo degli Strumenti Finanziari Custodibili, ai sensi dell’art. 83, lett. h), del Regolamento UE. Gli Strumenti Finanziari Custodibili, per i quali si è acconsentito ad un riutilizzo da parte del Depositario, restano in custodia fintantoché non è esercitato il diritto di riutilizzo.
Art. 4 (b) - Adempimenti relativi agli Altri Beni
1. Il Depositario, in relazione agli Altri Beni è tenuto per ciascun comparto del Fondo oggetto
dell’Incarico è tenuto a:
a) verificare la proprietà da parte della Società per conto del Fondo o del singolo comparto, sulla base delle informazioni e dei documenti forniti dalla Società e, ove disponibili, sulla base di evidenze e riscontri esterni;
b) conservare un registro aggiornato degli Altri Beni di cui il Depositario abbia appurato la proprietà in capo al Fondo o al singolo comparto.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma 1 sono adempiuti nel rispetto dell’art. 14, paragrafi da 2 a 4 del Regolamento UE e secondo le procedure descritte nella Sezione 4 del Documento Tecnico.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma 1 sono adempiuti nel rispetto dell’art. 90, paragrafi da 2 a 4 del Regolamento UE e secondo le procedure descritte nella Sezione 4 del Documento Tecnico.
4.3. Il Depositario fornisce alla Società, almeno ogni sei (6) mesi, un inventario degli Altri Beni per i quali ha verificato la proprietà. Il Depositario, in conformità all’art. 90, paragrafo 5, del Regolamento UE, svolge le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 anche relativamente alle attività sottostanti detenute dalle strutture finanziarie e/o giuridiche costituite dal Fondo, al fine di investire nelle attività sottostanti e controllate direttamente o indirettamente dal Fondo.
Art. 4 (c) - Detenzione della Liquidità
1. Al fine di consentire al Depositario l’esecuzione dell’Incarico, La Società provvede, per ciascun Fondo/Comparto, ad aprire e tenere presso il Depositario uno o più conti, sottoscrivendo appositi contratti di conto corrente.
2. La Liquidità che il Depositario riceve per conto del Fondo nella prestazione dei servizi oggetto
dell’Incarico sarà accreditata sul/i conto/i corrente/i aperto/i presso di esso.
3. In assenza di Liquidità sufficiente, il Depositario, salvo diversamente stabilito tra le Parti mediante accordo separato, non è tenuto a dare corso alle istruzioni impartite dalla Società.
4. La Società, per conto del Fondo, autorizza sin da ora il Depositario a utilizzare la Liquidità sulla base di Istruzioni Valide per il regolamento in contanti delle operazioni del Fondo.
5. In particolare, la Liquidità potrà essere utilizzata, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) per l’acquisto di Strumenti Finanziari Custodibili o Altri Beni, effettuato in conformità alla prassi del mercato su cui vengono regolate tali operazioni – prassi che dovrà comunque essere ritenuta accettabile dal Depositario;
b) in relazione a operazioni di sottoscrizione, conversione, scambio, offerta o vendita di beni, secondo quanto previsto alla precedente lettera a);
c) in caso di acquisto di beni effettuato tramite un terzo intermediario;
d) per il pagamento di qualsiasi tassa, spesa, onere o commissione dovuta dal Fondo in relazione alla propria attività, secondo quanto previsto dal proprio Regolamento, ivi incluse, ove applicabili al Fondo, le commissioni pagate in relazione a servizi di gestione, amministrazione, collocamento, consulenza e custodia;
e) per il pagamento dei corrispettivi previsti in caso di xxxxxxxx, trasferimento o riscatto delle quote;
f) per i depositi destinati alla costituzione di garanzie in denaro o time deposit effettuati dal Fondo presso il Depositario medesimo, o in relazione all’apertura di time deposit o alla costituzione di garanzie in denaro con Banche Terze, secondo quanto reso noto al Depositario sulla base di Istruzioni Valide e per importi corrispondenti a quelli riportati nelle Istruzioni Valide impartite, indipendentemente dalla circostanza per cui gli eventuali certificati rappresentativi di tali depositi vengano consegnati al Depositario, a condizione che il Depositario mantenga appropriate registrazioni in relazione all’ammontare di ciascuno di questi depositi con le predette Banche Terze, nonché della relativa data di scadenza e del tasso di interesse;
g) per il pagamento di tasse, interessi e proventi da parte del Fondo;
h) per il pagamento del capitale e degli interessi rispetto ai prestiti assunti dal Fondo;
ih) per i pagamenti effettuati in relazione alla costituzione di margini di garanzia e a operazioni di prestito titoli;
ij) per i pagamenti eventualmente dovuti a un altro depositario designato dal Fondo a
sostituire il Depositario nello svolgimento dell’incarico; ovvero
jk) per ogni ulteriore finalità che non sia in contrasto con il Regolamento o la Normativa Applicabile.
Art. 4 (d) – Monitoraggio della Liquidità Presso Terzi
1. Il Depositario effettua il monitoraggio e la riconciliazione dei flussi della Liquidità Presso Terzi nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento della Banca d’Italia al Titolo VIII, Capitolo III, Sez. II e degli articoli 985 e 8610 del Regolamento UE.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, l’apertura da parte della Società dei conti presso dette Banche Terze dovrà avvenire secondo le modalità e le procedure ulteriormente specificate nella Sezione 5 del Documento Tecnico.
Art. 4 (e) – Delega di funzioni da parte del Depositario e sub-deposito degli Strumenti Finanziari Custodibili
Delega funzioni di Custodia
1. Ove sussistano motivazioni obiettive e in conformità alla Normativa Applicabile, il Depositario, previo consenso della Società, ha facoltà di delegare l’assolvimento degli obblighi di cui all’Articolo 3, comma 1, lettera a), a uno o più Delegati. Il Depositario è sin d’ora espressamente autorizzato dalla Società, per conto del Fondo, a designare i Delegati indicati nominativamente nell’Allegato 4 della Convenzione alle condizioni e modalità ivi stabilite.
Sub-deposito
2. Ove sussistano motivazioni obiettive e in conformità alla Normativa Applicabile, il Depositario ha facoltà di avvalersi per l’assolvimento degli obblighi di cui all’Articolo 3, comma 1, lettera a), di uno o più Sub-Depositari. In tal caso, il Depositario indica nei conti intestati alla Società/ Fondo per il quale è effettuata tale tipologia di delega gli Strumenti Finanziari Custodibili oggetto di sub- deposito ed il nome del Sub-Depositario. Il Depositario informa la Società di avere designato i Sub-Depositari di cui all’Allegato 4 alla Convenzione alle condizioni e modalità ivi stabilite.
Delega funzione di verifica della proprietà e tenuta del relativo Registro
3. Ove sussistano motivazioni obiettive e in conformità alla Normativa Applicabile, il Depositario ha facoltà di delegare l’assolvimento degli obblighi di cui all’Articolo 3, comma 1, lettera b) a uno o più Delegati. Il Depositario è sin d’ora espressamente autorizzato dalla Società a designare i Delegati indicati nominativamente all’Allegato 4 alla Convenzione alle condizioni e modalità ivi stabilite.
Disposizioni Comuni alle differenti tipologie di delega
4. La delega di cui ai commi 1 e 2 può essere conferita unicamente a soggetti espressamente indicati al Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V, Paragrafo 1 del Regolamento della Banca d’Italia. Il Depositario attua e applica una procedura adeguata e documentata di diligenza dovuta per la selezione e il monitoraggio costante del delegato. Detta procedura è riesaminata periodicamente, almeno a cadenza annuale ed è messa, su richiesta, a disposizione delle Autorità di vigilanza. In ogni caso, ai fini della selezione dei Delegati e dei Sub-depositari, il Depositario osserva quanto previsto al Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V, Paragrafo 1 del Regolamento della Banca d’Italia, nonché agli artt. 15, par. 2, e 17 all’art. 98, par. 2 del Regolamento UE.
5. Ove la legislazione di un paese terzo preveda l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di cui al Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V, Paragrafo 1, lett. d) del Regolamento della Banca d’Italia, il Depositario può delegare le sue funzioni al soggetto non avente i citati requisiti solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega., a condizione che:
a) gli investitori del Fondo siano stati debitamente informati prima del loro investimento del fatto che tale delega è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo e delle circostanze che la giustificano;
b) La Società abbia fornito istruzioni al Depositario circa le modalità di delega a tale soggetto locale della custodia degli strumenti finanziari.
6. Ai fini di quanto previsto al Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V, Paragrafo 1 del Regolamento della Banca d’Italia la prestazione di servizi di cui al d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210 da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati ai fini di detto d.lgs. o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata delega delle funzioni di custodia.
7. Ai fini di quanto previsto al Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V, Paragrafo 1 del Regolamento della Banca d’Italia non rientra nella delega l’attività di custodia svolta dagli organismi italiani o esteri abilitati alla gestione accentrata di strumenti finanziari limitatamente agli strumenti per i quali tali organismi accentrano l’attività di emissione (cc.dd. Issuer Central Securities Depositaries) e, in applicazione della Nota di chiarimenti della Banca d’Italia, Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V, Punto 1,agli strumenti finanziari rispetto ai quali tali organismi non hanno accentrata l’attività di emissione, ma, in qualità di Investor Central Securities Depositaries, consentono al depositario la detenzione in virtù di un rapporto tra gli stessi organismi ed il terzo Issuer Central Securities Depositary che ha accentrato l’emissione degli strumenti in questione, funzionale al regolamento (settlement) delle relative operazioni. In detto secondo caso, rimane tuttavia comunque fermo quanto previsto al Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V, Paragrafo 1 del Regolamento della Banca d’Italia, per cui gli organismi italiani o esteri abilitati alla gestione accentrata di strumenti finanziari che prestano il servizio di Investor Central Securities Depositary al depositario devono “tenere separate le attività degli OICR per i quali agisce il depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti a detti OICR. Le attività di pertinenza del Fondo o di ciascun comparto del Fondo devono essere rubricati in conti separati intestati al depositario – con indicazione che si tratta di beni di terzi – tenuti separati da quelli relativi alle attività del depositario medesimo”. La medesima disciplina prevista per il depositario di OICR diversi daglai OICVM FIA si applica anche ai depositari di fondi pensione, ai sensi del paragrafo 13 della Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, come modificato dal d.lgs. n. 44/2014.
8. Ove abbia delegato le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e b), il Depositario esercita tutta la competenza, la cura e la diligenza dovuta nel riesame periodico e nel monitoraggio costante del delegato, al fine di assicurare che il delegato continui a soddisfare i criteri e le condizioni stabiliti in materia di delega, ai sensi di quanto previsto dalla Normativa Applicabile. A tal fine il Depositario provvede almeno a:
a) monitorare le prestazioni dei Delegati e dei Sub-Depositari e verificare che esse siano conformi ai criteri stabiliti dal Depositario medesimo;
b) assicurare che – nell’esercizio dei compiti di custodia – i Delegati e i Sub-Depositari mantengano un livello elevato di cura, prudenza e diligenza e, in particolare, che provvedano a segregare efficacemente gli strumenti finanziari in conformità all’articolo 9916 del Regolamento UE;
c) riesaminare i rischi di custodia insiti nella decisione di affidare gli strumenti finanziari e/o gli altri beni a Delegati o a Sub-Depositari e, in caso di qualsiasi loro variazione , darne comunicazione senza indebito ritardo alla Società. La valutazione si basa sia sulle informazioni comunicate dai Delegati e Sub-Depositari interessati e sia su altri dati e informazioni eventualmente disponibili. La frequenza e l’ampiezza delle attività di riesame aumentano nei periodi di turbolenze sui mercati o quando è stato individuato un rischio;
d) monitorare che sia osservato il divieto di riuso degli Strumenti Finanziari Custodibili da parte dei Sub-Depositari, in conformità all’art. 15, paragrafo 3, lettera d) del Regolamento UE;
e) monitorare l’osservanza dell’art. 25 della Direttiva UCITS V e che siano rispettate le prescrizioni degli artt. da 21 a 24 del Regolamento UE;
f) accertare che gli accordi conclusi con Sub-Depositari ubicati in un paese terzo permettano la
risoluzione anticipata, in conformità all’art. 15, paragrafo 7 del Regolamento UE.
9. Il Depositario deve inoltre adottare tutte le misure necessarie per assicurare che, in caso di insolvenza del Delegato o Sub-Depositario (che sia situato nell’Unione europea o in un paese terzo al di fuori dell’Unione europea), le attività del Fondo non siano destinate al soddisfacimento dei creditori del Delegato o Sub-Depositario. A tal fine il Depositario adotta le misure disciplinate dall’art. 17 del Regolamento UE.
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910. Il Depositario si impegna a informare senza ritardo la Società quando constata che la separazione degli Strumenti Finanziari Custodibili non è, o ha cessato di essere, idonea a tutelare il Fondo dall’insolvenza di un Delegato in un dato Paese. Qualora i Delegati o i Sub-Depositari non soddisfino più i requisiti previsti, il Depositario adotta le misure che rispondono al miglior interesse del Fondo e dei relativi investitori, compresa la risoluzione del contratto. Esso predispone piani di emergenza per ciascun mercato in cui si avvale di Delegati o di Sub- Depositari, individuando, nel caso, prestatori alternativi.
11. Al Sub-Depositario si applica quanto previsto in materia di riutilizzo degli Strumenti Finanziari Custodibili da parte del Depositario, in conformità a quanto previsto all’articolo 4(a), comma 8 dalla presente Convenzione. In ogni caso il Sub-Depositario non può far uso degli Strumenti Finanziari Custodibili senza il previo consenso del Fondo e senza previa notifica al Depositario.
12. Il Depositario informa immediatamente il Fondo qualora la normativa e la giurisprudenza in materia di insolvenza applicabili al Sub-Depositario (i) non ammettano più la separazione delle attività del Fondo, (ii) non garantiscano più che le attività dei Fondi Italiani clienti del Depositario
siano escluse dal patrimonio del Sub-Depositario e siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori dei medesimi, in conformità all’art. 15, paragrafo 8 del Regolamento UE.
13. Il soggetto cui, ai sensi del presente Articolo, sono delegate le funzioni di cui all’Articolo 3, comma 1, lettere a) e b), può a sua volta sub-delegare tali funzioni nel rispetto dei requisiti e delle condizioni per il sub-deposito previste nella presente Convenzione e dalla Normativa Applicabile.
14. Qualora il Depositario si avvalga della facoltà di sub deposito di cui ai precedenti commi, per tutto quanto non espressamente disposto, è tenuto a rispettare le condizioni previste dal Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V, Paragrafo 1 del Regolamento della Banca d’Italia anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del Regolamento UE, e, in quanto compatibile, la disciplina in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali.
10. Qualora, in forza della normativa applicabile, fra cui, in particolare, quella in materia di proprietà o di fallimento, gli obblighi di separatezza a carico del terzo, ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento UE, si rivelino insufficienti a tutelare gli strumenti finanziari di proprietà dei clienti del Depositario dall’insolvenza del terzo, il Depositario è tenuto a vagliare le disposizioni supplementari da adottare al fine di minimizzare il rischio di perdite e mantenere un livello di tutela adeguato.
11. Al Delegato o al Sub-Depositario si applica quanto previsto in materia di riutilizzo degli Strumenti Finanziari Custodibili da parte del Depositario, in conformità a quanto previsto all’articolo 4 (a) dalla presente Convenzione. In ogni caso il Delegato o il Sub-Depositario non può far uso degli Strumenti finanziari Custodibili senza il previo consenso della Società e senza previa notifica al Depositario.
12. Il soggetto cui, ai sensi del presente Articolo, sono delegate le funzioni di cui all’Articolo 3, comma 1, lettere a) e b), può a sua volta sub-delegare tali funzioni nel rispetto dei requisiti e delle condizioni per la delega previste nella presente Convenzione e dalla Normativa Applicabile.
13. Qualora il Depositario si avvalga delle facoltà di delega di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, per tutto quanto non espressamente disposto, è tenuto a rispettare le condizioni previste dal Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V, Paragrafo 1 del Regolamento della Banca d’Italia anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 98 e 99 del Regolamento UE, e, in quanto compatibile, la disciplina in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali nei limiti di quanto stabilito nella Nota di Chiarimenti della Banca d’Italia.
Art. 4 (f) – Altri obblighi del Depositario
1. Il Depositario assolve gli obblighi di sorveglianza nonché le funzioni relative all’esecuzione delle istruzioni della Società/del Gestore e al regolamento delle operazioni, secondo le modalità specificate nella Sezione 6 del Documento Tecnico e nel rispetto della Normativa Applicabile, avendo in particolare riguardo alle previsioni di cui all’art. 11 e agli artt. 3-8 del agli artt. 92, 95 e 96 del Regolamento UE, come richiamati dal Titolo VIII, Capitolo III, Sezione IV del Regolamento della Banca d’Italia.
2. Nell’esercizio delle funzioni di sorveglianza, il Depositario effettua controlli di tipo successivo (ex post) ovvero, quando lo ritenga ragionevolmente opportuno e previo accordo con la Società, controlli di tipo preventivo (ex ante), secondo quanto previsto nei considerando 106 4 e 1097 del Regolamento UE, se del caso ulteriormente specificati nella Sezione 6 del Documento Tecnico.
[Art. 4 (g) – Controllo sui limiti di investimento degli Strumenti Finanziari Custodibili facenti parte del patrimonio del Fondo affidati in gestione al Gestore
1. [Xxxxx restando gli obblighi derivanti dalla Normativa Applicabile, su richiesta della Società, il Depositario, in regime di outsourcing, provvede altresì al controllo sugli ulteriori limiti di investimento previsti nella Convenzione di Gestione, secondo le modalità indicate nella Sezione 7 del Documento Tecnico.]56
Art. 5 - Obblighi della Società
1. Ai fini dell’espletamento dell’Incarico oggetto della Convenzione e in aderenza a quanto previsto dal Regolamento UE, la Società si impegna a mettere a disposizione del Depositario tutte le informazioni pertinenti di cui il Depositario necessita per il regolare esercizio delle proprie funzioni, così come indicate nei rispettivi allegati, comprese le procedure atte ad assicurare che il Depositario riceva informazioni da terzi nominati dal Fondo.
In particolare, la Società, anche per il tramite del Gestore (ove esistente), si obbliga a:
a) fermo restando quanto previsto dall’art. 13, mettere a disposizione del Depositario il Regolamento del Fondo di volta in volta in vigore;
b) ad adottare e a mettere a disposizione del Depositario la politica di valorizzazione dei prezzi delle risorse del Fondo (Pricing Policy), così come di volta in volta modificata;
c) laddove sia presente Liquidità Presso Terzi, mediante apertura di un conto in contante a nome della Società/ Fondo presso Banche Terze, assicurare che il Depositario disponga, al momento dell’assunzione delle funzioni e, successivamente, su base continuativa tutte le informazioni pertinenti e/o necessarie su tali conti al fine di assolvere i propri obblighi e ciò anche, se del caso, attraverso opportune contrattualizzazioni con tali Banche Terze.
In ogni caso, la Società comunicherà al Depositario:
(i) all’atto della nomina, tutti i preesistenti conti in contante aperti a nome del Fondo;
(ii) l’apertura di nuovi conti del Fondo presso una Banca Terza.
d) trasmettere nei tempi e nei modi previsti negli allegati e/o nel Documento Tecnico tutte le informazioni inerenti a un conto aperto presso una Banca Terza, affinché il Depositario possa procedere alla propria procedura di riconciliazione;
e) trasmettere al Depositario, al momento dell’assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, tutte le informazioni pertinenti e/o necessarie per assolvere gli obblighi di verifica della proprietà e tenuta delle registrazioni e assicurare, con le modalità di volta in volta concordate tra le Parti, che esso riceva tutte le informazioni pertinenti dai terzi. In
5 Facoltativo. Applicabile solo in caso di specifica richiesta da parte della Società in quanto non rientrante tra gli obblighi del Depositario. In tale evenienza, la Sezione 7 del documento Tecnico rinvia a sua volta alle Convenzioni di gestione per parametrizzare le procedure di controllo
6 6 Nel caso in cui il Depositario riceva l’incarico di cui all’art. 4(g), il Fondo si impegna a comunicare per tempo le
modifiche apportate alle convenzioni di gestione.
particolare, la Società assicura che il terzo fornisca al Depositario, senza indebito ritardo, i certificati e le altre prove documentali in occasione di ogni vendita o acquisto di attività ovvero di operazioni sul capitale che determinino l’emissione di strumenti finanziari e, comunque, almeno una volta l’anno; la Società provvede inoltre a che il Depositario riceva tutte le istruzioni e le pertinenti informazioni concernenti le attività del Fondo in modo da poter procedere alla propria procedura di verifica o riconciliazione;
f) al fine di consentire l’adempimento da parte del Depositario degli obblighi di sorveglianza, assicurare che il Depositario riceva tutte le istruzioni concernenti le attività e le operazioni del Fondo, in modo da poter procedere alla propria procedura di verifica o riconciliazione. In particolare, al fine di garantire l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, comma 2, la Società trasmette al Depositario, al momento dell’assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, tutte le informazioni pertinenti e/o necessarie, comprese le informazioni che deve ricevere da terzi. La Società assicura in particolare che il Depositario, per accertarsi dell’adeguatezza e della pertinenza delle procedure predisposte, possa accedere ai libri contabili ed effettuare visite sul posto, sia nei locali della Società sia in quelli dei prestatori dei servizi nominati dalla Società, quali amministratori o valutatori esterni e/o possa controllare le relazioni e i documenti inerenti a certificazioni esterne riconosciute, effettuate da revisori indipendenti qualificati o da altri esperti;
g) fornire, anche su richiesta del Depositario, qualunque ulteriore ragionevole documentazione si rendesse necessaria ai fini dell’espletamento dell’Incarico collaborando ad individuare le soluzioni più idonee al fine di tutelare gli interessi dei sottoscrittori del Fondo;
h) in considerazione di quanto previsto dagli articoli 89, paragrafo 3 e 90, paragrafo 5, del Regolamento UE, la Società, considerando gli obblighi del depositario sulle attività sottostanti detenute dalle strutture finanziarie e/o giuridiche sulle quali il Fondo eserciti il Controllo, si impegna a:
(i) informare in anticipo il Depositario dell’eventuale costituzione di siffatte strutture finanziarie e/o legali controllate dal Fondo, ovvero a dare pronta informativa dell’eventuale acquisto del Controllo sulle stesse;
(ii) dichiarare l’oggetto ultimo dell’investimento attraverso siffatte strutture finanziarie e/o legali controllate dal Fondo;
(iii) trasmettere ogni informazione ragionevolmente richiesta dal Depositario in merito alle predette strutture e agli Strumenti Finanziari Custodibili ovvero agli Altri Beni detenuti tramite le stesse;
(iv) prestare – e far sì, che tali strutture e ogni eventuale terzo prestino – la dovuta collaborazione affinché il Depositario possa adempiere agli obblighi ad essa imposti in proposito ai sensi della Normativa Applicabile;
2. La Società si impegna, anche ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile, a far rispettare ai propri delegati, ivi compresi i Gestori o “Service Amministrativi”, le previsioni previste dalla presente Convenzione e dalla Normativa Applicabile.
3. (Facoltativo)7 Come best practice e al fine di consentire al Depositario il corretto svolgimento dell’incarico di cui alla presente Convenzione, il Fondo si impegna a definire quanto prima uno SLA contenente le modalità e le tempistiche dello scambio dei flussi con gli altri soggetti di cui il Fondo si avvale per lo svolgimento delle proprie attività che hanno un riflesso sulle attività del Depositario, quali, ad esempio, il Gestore e/o il Service Amministrativo (“Manuale operativo”).
7 Attesa l’elevata la numerosità dei soggetti di cui il Fondo può avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività che hanno un riflesso sulle attività del Depositario, è necessario lasciare flessibilità circa le modalità di firma e la struttura del Manuale Operativo.
Il Manuale operativo viene sottoscritto da tutte le parti in causa, ivi incluso il Depositario, e tiene conto degli impegni assunti tra la Società e il Depositario, tra la Società e il Gestore e tra la Società e il “Service amministrativo”. Resta inteso che gli obblighi del Depositario nei confronti del Fondo resteranno regolati dalla presente Convenzione e che, in caso di difformità tra le disposizioni del Manuale operativo e quelle di cui alla presente Convenzione, prevarranno quest’ultime.
Art. 6 – Istruzioni valide
1. Il Depositario non esegue istruzioni che non siano Istruzioni Valide; tuttavia, qualora le funzioni competenti del Depositario ne siano venute comunque a conoscenza, il Depositario ne informa tempestivamente la Società e il Gestore affinché lo stesso possa risolvere le eventuali anomalie presenti nell’Istruzione. Nell’ipotesi in cui l’irregolarità sia relativa unicamente alle tempistiche, il Depositario si riserva di darne comunque esecuzione informandone tempestivamente la Società e il Gestore.
2. La Società e/o il Gestore ha facoltà di revocare ogni Istruzione Valida impartita al Depositario finché la stessa non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
3. L’esecuzione di ogni Istruzione Valida impartita dalla Società e/o dal Gestore ai sensi della presente Convenzione viene effettuata dal Depositario entro i limiti di capienza del Deposito Titoli e del Conto Corrente.
4. Ai fini del comma 1, la Società, e - per suo tramite - il Gestore, si impegna a trasmettere al Depositario in via preventiva i nominativi delle persone autorizzate ad impartire Istruzioni Valide (i “Firmatari Autorizzati”), nonché i relativi poteri e specimen di firma.
5. La revoca o la modifica dei poteri conferiti ai Firmatari Autorizzati, la rinuncia da parte degli stessi, nonché la nomina di nuovi Firmatari Autorizzati saranno comunicate al Depositario dalla Società, corredate della relativa documentazione, a mezzo lettera raccomandata a.r. e saranno opponibili al Depositario trascorsi [●] giorni lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione.
Art. 7 - Processo di escalation
1. Fermo restando l’obbligo del Depositario di riferire senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo, ai sensi di quanto previsto all’articolo 8 della presente Convenzione, ogni qualvolta il Depositario riscontri anomalie, potenziali irregolarità o violazioni, ai sensi di quanto previsto agli articoli 3 paragrafo 3, 6 lettera b), 8 e 14 paragrafo 4 90, paragrafo 4, 92, paragrafo 3, 95 lettera b) e 97 del Regolamento UE, il Depositario attiverà il processo di escalation (il “Processo di Escalation”), come di seguito descritto.
In particolare, ma senza limitazione alcuna e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il Depositario ricorre al Processo di Escalation nei seguenti casi:
a) non siano fornite al Depositario informazioni riguardo le modalità di investimento, le strutture in cui è investito il Fondo, incluso il caso di acquisizione da parte del Fondo del controllo di una società;
b) La Società, per conto del Fondo, ometta di chiudere un Conto aperto presso un terzo diversamente dalle indicazioni fornite dal Depositario, in relazione alla circostanza che detto terzo non adempie agli obblighi di informazione periodici nei confronti del Depositario stesso;
c) La Società non fornisca sufficienti riscontri al Depositario a fronte delle segnalazioni di
quest’ultimo di anomalie relative alle verifiche e registrazioni degli Altri Beni;
d) il Fondo investa o mantenga investimenti in giurisdizioni che sono identificate dal Depositario quali giurisdizioni ad alto rischio, come indicate in un separato documento tra le Parti concordato.
2. In tutti i casi di ricorso al Processo di Escalation esso avviene secondo le seguenti modalità di funzionamento.
3. Il Depositario, quando intende attivare il Processo di Escalation, notifica alla Società senza indugio tale circostanza attraverso una specifica e inequivoca comunicazione scritta, trasmessa anche via e.mail, in cui descrive sinteticamente le circostanze e le motivazioni alla base dell’avvio del Processo di Escalation medesimo.
Tale comunicazione dovrà essere inviata:
per la Società a: [●].
4 A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 3, le Parti si confrontano in merito ai contenuti della predetta comunicazione, entro e non oltre [●] giorni lavorativi, anche attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza e/o telematiche (call conference o video conference), purché ciascuna Parte possa mantenere traccia dello svolgimento e degli esiti di detto confronto.
5. Tale prima fase di confronto mira a risolvere il contrasto intervenuto, individuando se del caso le misure e gli interventi più idonei che le Parti debbono porre eventualmente in essere, per gli aspetti di rispettiva competenza, per superare e correggere la problematica occorsa, entro tempi tra loro concordati, nel rispetto comunque dei principi di tempestività, continuità operativa, efficienza gestionale e proporzionalità.
6. Se, esperito infruttuosamente tale primo confronto, le misure degli interventi dapprima ipotizzati non risultano effettivamente posti in essere, ovvero risultino comunque inadeguati a risolvere la problematica che ha dato corso all’attivazione del Processo di Escalation, il Depositario può chiedere con tempestività che la questione sia rimessa alla valutazione e risoluzione dei rispettivi organi di gestione ovvero a persone da questi a ciò appositamente delegati, quali esemplificativamente direttori generali o amministrati delegati.
7. Tale secondo e ultimo livello di confronto avviene con le modalità e nel rispetto dei criteri indicati già per l’esperimento del primo e comunque non oltre [●] giorni lavorativi dalla data di avvio del Processo di Escalation.
8. Laddove la problematica non trovi adeguata soluzione, il Depositario potrà valutare di ricorrere ai rimedi previsti contrattualmente e/o dalla legge, per la risoluzione anche anticipata del contratto in essere.
9. La possibilità di esperire il Processo di Escalation non preclude al Depositario di agire in qualsiasi tempo in via giudiziale e/o stragiudiziale per la risoluzione della problematica.
Art. 8 – Segnalazioni di irregolarità
1. Fermo quanto stabilito dall’art. 7, comma 3- quinquies del Decreto, ai fini dell’attuazione delle vigenti disposizioni sulle segnalazioni relative alla violazione di divieti e limiti di investimento previste nel Decreto del Mef, e limitatamente all’ambito di applicazione delle medesime, le Parti si attengono alla specifica procedura riportata nella Sezione 8 del Documento Tecnico.
2. La procedura di cui al comma 1 non comporta alcuna deroga agli obblighi ed ai termini, previsti nella Convenzione o nei relativi allegati, di segnalazione fra le Parti delle irregolarità e delle anomalie riscontrate.
3. Le previsioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo la facoltà della Società e/o del Depositario di procedere, ove lo ritenga opportuno anche in considerazione della particolare rilevanza delle irregolarità riscontrate, ad effettuare segnalazioni alla COVIP secondo la tempistica e le modalità considerate più adeguate.
Art. 9 - Ricorso a Prestatori di servizi. Delega di funzioni e attività. Obblighi informativi in relazione a Terze Parti
1. Ciascuna Parte può adempiere agli obblighi nascenti dalla presente Convenzione avvalendosi di Prestatori di Servizi. Resta inteso che ciascun Prestatore di Servizi opera sotto l’esclusiva responsabilità e vigilanza della Parte che lo ha incaricato. Al verificarsi di tale ipotesi, le Parti si obbligano a darsi reciproca informativa circa i Prestatori di Servizi utilizzati e le funzioni da essi svolte, nonché, su richiesta di ciascuna Parte, l’altra Parte si impegna a trasmettere le informazioni sui criteri applicati alla selezione dei Prestatori di Servizi e le azioni previste per monitorarne le attività.
Art. 10 - Documenti e informazioni
1. In aggiunta a quanto specificamente previsto in altre parti della presente Convenzione e negli allegati alla stessa, ciascuna Parte si impegna a fornire, su motivata e specifica richiesta dell’altra, la documentazione e le informazioni che si rendessero necessarie ai fini della regolare esecuzione dell’Incarico.
Art. 11 - Conflitti di interesse
1. Le Parti agiscono in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti al Fondo. Il Depositario adotta ogni misura idonea a prevenire i potenziali conflitti d’interesse tra l’esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.
Art. 12 - Verifiche e ispezioni
1. Ciascuna Parte si impegna a consentire all’altra di effettuare, anche mediante accesso diretto nei propri locali e nei locali dei Prestatori di Servizi di cui si avvale, le verifiche sullo svolgimento dell’Incarico e sulle procedure operative utilizzate, secondo le modalità e i termini specificati nella Sezione 9 Documento Tecnico.
Art. 13 - Variazioni del Documento sulla politica di investimento
1. Nel caso in cui la Società intenda apportare modifiche e/o integrazioni al Documento sulla politica di investimento e/o agli altri documenti previsti nella Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 che possano avere un impatto sulle attività oggetto dell’incarico del Depositario, ne informa quest’ultimo con congruo anticipo affinché il Depositario possa valutare la rilevanza degli impatti di tali modifiche e/o integrazioni sulle proprie strutture e procedure operative e i tempi necessari per la loro attuazione, nonché richiedere eventuali modifiche alla presente Convenzione.
Art. 14 – Compenso (con rinvio a allegato e/o contratto specifico)
1. Per lo svolgimento dell’Incarico, il Depositario ha diritto ad un compenso calcolato nella misura
e/o secondo le modalità indicate nell’Allegato n. 5 alla Convenzione8.
Art. 15 - Responsabilità
1. Il Depositario, ai sensi dell’articolo 7 co. 3-nonies del D.lgs n. 252 del 200549, comma 1, del TUF, è responsabile nei confronti del Fondo, e dei partecipanti al medesimo e dei beneficiari, di ogni pregiudizio perdita da essi subitao in conseguenza del colposo l'inadempimento o dell’inappropriato adempimento dei propri obblighi. Tale responsabilità permane anche in caso di delega delle funzioni, salvo quanto espressamente previsto al comma 5 del presente articolo.
2. La Società è responsabile nei confronti dei partecipanti al Fondo. La Società inoltre è responsabile nei confronti del Depositario per l’inadempimento delle obbligazioni a suo carico previste dalla presente Convenzione ed in particolare per l’integrità, correttezza e completezza delle informazioni trasmesse al Depositario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
3. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia il Depositario - se non prova che l’inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore - è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dai Fondi o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. Si applica, in tali ipotesi, quanto previsto dagli artt. 10018 e 1019 del Regolamento UE.
4. Costituiscono eventi di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nazionalizzazioni, espropriazioni, restrizioni valutarie, sospensione o interruzioni delle infrastrutture di qualsivoglia mercato dei titoli o di depositari accentrati, guerre, sommosse, rivoluzioni o atti di terrorismo, o simili eventi o fatti.
5. In caso di perdita di Strumenti Finanziari Custodibili da parte di un terzo al quale è stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del Depositario., fatta salva l’eventuale stipula di accordi scritti tra la Società, il Depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l’assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo. In tal caso, ai sensi della Normativa Applicabile, il Depositario del Fondo è esonerato da responsabilità se:
siano soddisfatti i requisiti per la delega delle funzioni di custodia;
8 In alternativa le Parti possono direttamente inserire nell’art. 14 della Convenzione la definizione dei criteri in base ai quali è determinato il compenso del Depositario.
il Depositario abbia stipulato un contratto scritto con la Società e il Delegato o Sub-depositario in forza del quale viene trasferita espressamente a quest’ultimo la responsabilità del Depositario in caso di perdita degli strumenti finanziari detenuti dal Delegato o dal Sub-depositario;
il contratto, di cui alla precedente lettera b), indichi la ragione oggettiva per l’esonero dalla responsabilità del Depositario, in conformità all’articolo 102 del Regolamento UE.
6. In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo, esso risponde ai sensi dei commi 1 e 3. La responsabilità di quest’ultimo resta impregiudicata, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilità di accordi della medesima specie di quelli di cui al precedente comma.
7. Ove la legislazione di un paese terzo preveda l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale, e qualora non vi siano soggetti locali che soddisfino i requisiti per la delega delle funzioni di cui al Titolo VIII, Capitolo III, Sez. V, par. 1, lett. d) del Regolamento della Banca d’Italia, secondo quanto previsto dall’Articolo 4(e) e dalla Normativa Applicabile, il Depositario del Fondo può essere esonerato da responsabilità in caso di perdita degli strumenti finanziari affidati in delega o in sub-deposito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) tale esonero di responsabilità sia espressamente consentito nel Regolamento e/o nei
documenti d’offerta del Fondo, alle condizioni previste dalla normativa applicabile;
b) gli Investitori del Fondo siano stati debitamente informati di tale esonero e delle circostanze che lo giustificano prima di aver effettuato l’investimento;
c) La Società abbia fornito Istruzioni Valide al Depositario circa le modalità di delega a tale soggetto locale delle funzioni di custodia degli strumenti finanziari di cui all’Articolo 2, comma 1, lettera a);
d) esista un contratto scritto tra il Depositario, la Società e il soggetto locale che preveda
espressamente il trasferimento della responsabilità in capo a quest’ultimo.
Art. 16 - Obblighi di riservatezza e Tutela dei dati personali
[Ferma restando la necessità di una clausola su tale aspetto, la relativa formulazione viene rimessa alle Parti]
I predetti obblighi non ostano alla facoltà delle Autorità competenti di accedere alla documentazione e alle informazioni pertinenti.
Art. 17 - Obblighi Antiriciclaggio
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adempiere agli obblighi imposti dalla Normativa Antiriciclaggio e dichiarano di possedere strutture e presidi organizzativi idonei a consentire il puntuale espletamento degli obblighi stessi.
2. La Società si impegna ad assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette.
3. Il Depositario si impegna a trasmettere alla Società i dati che possiede – in virtù dell’attività di cui all’art. 4 c) della presente Convenzione – laddove necessari alla Società per il corretto adempimento degli obblighi di registrazione cui al precedente punto 2.
4. Le Parti si impegnano altresì, ciascuna per quanto di spettanza, ad adottare misure adeguate per garantire il rispetto delle misure restrittive finanziarie disposte verso determinati soggetti, gruppi, entità e Paesi, individuati dalla normativa comunitaria di riferimento e inclusi nelle liste delle Sanzioni Finanziarie dell’Unione europea (c.d. “liste UE”).
Art. 18 - Comunicazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’Art. 7, tutte le comunicazioni relative alla variazione della Convenzione e degli allegati saranno effettuate per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R o fax o Pec (in quest’ultimo caso, da confermarsi mediante posta ordinaria), ai seguenti indirizzi:
[●] Via [●] , n. [●] - [●] – [●] Tel n.: [●] Pec Fax n.: [●] All’attenzione di: [●] | [●] Via [●] , n. [●] - [●] – [●] Tel n.: [●] Pec Fax n.: [●] All’attenzione di: [●] |
2. Le comunicazioni di carattere operativo inerenti lo svolgimento dell’Incarico potranno essere scambiate tra le Parti anche mediante mezzi alternativi così come previsto negli allegati.
3. Le Parti possono convenire di trasmettersi tutte le comunicazioni e/o informazioni, o parte di
esse, per via elettronica, purché ne sia garantita l’adeguata registrazione.
Art. 19 - Modifiche della convenzione
1. Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere concordata in forma scritta mediante un documento sottoscritto dalle Parti o mediante scambio di corrispondenza tra esse.
2. Le modifiche e/o le integrazioni alla presente Convenzione derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. Le previsioni contrattuali interessate da tali modifiche e/o integrazioni si intenderanno abrogate o sostituite con stessa data di decorrenza della disposizione di legge o di regolamento che ha provocato tale modificazione.
3. L’elenco dei Delegati e l’elenco dei conti correnti aperti presso soggetti diversi dal Depositario saranno comunicati dalla Parte interessata all’altra mediante trasmissione della nuova versione del relativo allegato, con indicazione della data di decorrenza.
Art. 20 - Disposizione varie
1. Le Parti si danno reciprocamente atto della circostanza che la presente Convenzione, indipendentemente dalle modalità di conclusione adottate, è frutto dell’elaborazione comune delle Parti stesse e quindi che gli articoli 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.
2. L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle
disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutte le condizioni e i termini
previsti.
3. L’eventuale nullità, annullabilità e/o comunque inefficacia, parziale o totale, di singole clausole non determinerà la nullità, annullabilità e/o inefficacia delle restanti clausole della presente Convenzione. Le clausole ritenute invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l’intento contrattuale delle Parti.
4. La numerazione e le rubriche dei singoli articoli della presente Convenzione sono state poste al solo scopo di facilitarne la lettura e, pertanto, di esse non dovrà esserne tenuto alcun conto ai fini della interpretazione della presente Convenzione.
5. La presente Convenzione annulla e sostituisce integralmente – a far data dalla sua efficacia - ogni precedente contratto, accordo, convenzione, rapporto, pattuizione e/o intesa verbale in essere tra le Parti relativamente allo stesso oggetto e costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto.
Art. 21 - Durata ed efficacia
1. La presente Convenzione [●]9 ed ha efficacia a far data dal [●].
Art. 22 - Revoca e rinuncia
1. La Società può revocare in qualsiasi momento l’Incarico conferito al Depositario, dando un preavviso di almeno [●] mesi mediante comunicazione da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R e attribuire l’esercizio delle funzioni di depositario ad altro soggetto abilitato, il tutto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, dai provvedimenti delle competenti autorità di vigilanza e dai Regolamenti.
2. Il Depositario può a sua volta rinunciare in qualsiasi momento all’Incarico, dando un preavviso al Fondo di almeno [●] mesi mediante comunicazione da inviare a mezzo di lettera raccomandata A/R.
3. L'efficacia della revoca o della rinuncia resta sospesa fino a che:
a) un altro Depositario, in possesso dei requisiti di legge, accetti l'Incarico di depositario in sostituzione del precedente;
b) la modifica dei Regolamenti, conseguente alla sostituzione del Depositario, non sia stata deliberata dagli organi competenti della Società ed approvata dalla competente Autorità di vigilanza secondo quanto previsto dall’ordinamento;
c) gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide dei Fondi non siano stati trasferiti ed accreditati presso il nuovo Depositario.
4. Il Depositario si impegna a svolgere con diligenza e tempestività tutte le attività necessarie per porre il soggetto che subentra nel ruolo di depositario in condizione di operare in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente Convenzione.
9 Spetta alle Parti concordare la durata del contratto.
Art. 23 - Legge applicabile e foro competente
1. La Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dall’incarico oggetto della Convenzione o dalle operazioni effettuate in esecuzione della medesima sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di [●].