Comune di Tezze sul Brenta
ALLEGATO A
Comune di Tezze sul Brenta
(Provincia di Vicenza)
REGOLAMENTO DI IGIENE AMBIENTALE
(Disciplina del servizio di igiene ambientale, della tariffa corrispettiva e della maggiorazione)
PARTE PRIMA – NORME GENERALI 5
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 5
ART. 2 PRINCIPI GENERALI 5
ART. 3 AMBITO OTTIMALE 5
ART. 4 SOGGETTO GESTORE 6
PARTE SECONDA – TARIFFA SUI RIFIUTI 7
TITOLO I – NORME GENERALI 7
ART. 5 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI 7
ART. 6 COMPETENZA NELLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE. 7
ART. 7 PIANO FINANZIARIO 8
TITOLO II – PRESUPPOSTI E STRUTTURA 9
ART. 8 PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA 9
ART. 9 AMBITO DI APPLICAZIONE 10
ART. 10 SOGGETTI PASSIVI 10
ART. 11 ESCLUSIONI 11
ART. 12 STRUTTURA DELLA TARIFFA 13
ART. 13 SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE E COMMISURAZIONE DEL SERVIZIO RESO 14
ART. 14 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE 15
ART. 15 NUCLEO FAMILIARE 16
ART. 16 SCUOLE STATALI 18
ART. 17 TARIFFA GIORNALIERA 18
ART. 18 TRIBUTO PROVINCIALE 19
ART. 19 PRODUZIONE DI RIFIUTI PARTICOLARE 19
ART. 20 SOSTITUZIONE DEL COMUNE AI SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA 20
ART. 21 AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 20
TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE 21
ART. 22 OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE 21
ART. 23 AUTOCERTIFICAZIONE 22
ART. 24 COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 23
ART. 25 RISCOSSIONE ORDINARIA 23
ART. 26 INTERESSI 24
ART. 27 CONTESTAZIONE DI ADDEBITO, RISCOSSIONE COATTIVA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 24
ART. 28 TRANSAZIONE DI CREDITI 24
ART. 29 RIMBORSI 24
PARTE TERZA – SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 26
TITOLO I – NORME GENERALI 26
ART. 30 OGGETTO DEL SERVIZIO 26
ART. 31 PRINCIPI GENERALI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 26
ART. 32 PIANIFICAZIONE 27
ART. 33 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI 27
TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 27
ART. 34 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI 27
ART. 35 RIFIUTI ASSIMILATI E CRITERI DI ASSIMILAZIONE 27
ART. 36 GESTIONE DELLE FRAZIONI DI RIFIUTO 28
ART. 37 MODALITÀ E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI 28
ART. 38 ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E VIABILITÀ 29
ART. 39 PULIZIA, DECORO E SICUREZZA NEL SERVIZIO DI RACCOLTA 30
ART. 40 AUTOCOMPOSTAGGIO 30
ART. 41 XXXXXX XX XXXXXXXX 00
ART. 42 ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO 32
ART. 43 DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI 32
ART. 44 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 33
ART. 45 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE 33
ART. 46 SPAZZAMENTO 33
ART. 47 CESTINI STRADALI 33
ART. 48 RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI 34
ART. 49 PULIZIA DELLE AREE DI MERCATO, LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE 34
ART. 50 AREE DI SOSTA NOMADI 34
ART. 51 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI 35
ART. 52 OBBLIGHI E DIVIETI 35
PARTE QUARTA: ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTENZIOSO DISPOSIZIONI VARIE E
TRANSITORIE 39
TITOLO I – ACCERTAMENTI SANZIONI E CONTENZIOSO 39
ART. 53 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI 39
ART. 54 POTERI DEL GESTORE NELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO 39
ART. 55 SANZIONI 40
ART. 56 RECUPERO SPESE. 40
ART. 57 AUTOTUTELA 41
ART. 58 ENTRATA IN VIGORE 41
ART. 59 NORME TRANSITORIE 42
PARTE QUINTA: MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI 43
ART. 60 PRESUPPOSTO E ALIQUOTE DEL TRIBUTO 43
ART. 61 GESTIONE DEL TRIBUTO 44
ART. 62 INTERESSI, RIMBORSI E MODESTO AMMONTARE 44
ALLEGATO A 46
PARTE PRIMA – NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i principi generali e le disposizioni attinenti alla gestione dei rifiuti urbani e più in generale la gestione dei servizi di igiene ambientale erogati nel territorio del Comune di Il
presente atto definisce:
- nella parte prima, le norme introduttive e generali;
- nella parte seconda istituisce e disciplina la “Tariffa comunale sui rifiuti” ai sensi del comma 29 dell’art. 14, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.);
- nella parte terza, le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e le altre disposizioni di cui all’art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, e le disposizioni e obblighi generali riguardanti l’igiene del territorio;
- nella parte quarta le norme sanzionatorie transitorie e generali;
- nella parte quinta le modalità di applicazione della maggiorazione per i servizi indivisibili di cui all’art. 14, commi 13 e 32 del DL n. 201/2011.
Art. 2 Principi generali
1. La gestione dei rifiuti urbani si conforma ai principi di cui al DPCM 27/01/1994. In particolare, la gestione si ispira al principio di uguaglianza, garantisce parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato, si ispira a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, garantisce un’erogazione continua, regolare e priva di interruzioni, e garantisce la partecipazione e l’accesso degli utenti.
2. La gestione dei rifiuti urbani si conforma inoltre ai principi e alle finalità di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e della normativa comunitaria di riferimento, ed in particolare i principi di protezione dell’ambiente, di precauzione, prevenzione, proporzionalità e responsabilizzazione.
3. La gestione è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di cui alla parte quarta del D.LGS. 152/2006 e relative norme attuative, quelle di cui all’art. 14 del DL 201/2011 e s.m.i., nonché la normativa ambientale nazionale e regionale di tempo in tempo vigente.
Art. 3 Ambito Ottimale
1. Ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs 152/2006 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata in ambiti territoriali ottimali. Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012 l’ambito territoriale ottimale è il territorio regionale. La Giunta regionale approva i bacini territoriali per l’esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. I consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d’ambito.
Art. 4 Soggetto Gestore
1. La gestione integrata dei rifiuti è affidata al soggetto Gestore (di seguito
Gestore), con il quale il Comune di contratto di servizi in data_ / _ / .
2. Tra le funzioni del Gestore rientrano le seguenti:
ha sottoscritto apposito
- gestione della tariffa di cui al comma 29 dell’art.14 del DL n. 201/2011 comprensiva dell’aggiornamento e implementazione della banca dati delle utenze, del recupero del pregresso, della riscossione volontaria e coattiva della tariffa e del servizio di front office all’utenza;
- espletamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti e delle funzioni connesse.
3. Gli uffici Comunali sono tenuti a collaborare con il Gestore al fine di provvedere ad assicurare quanto necessario, in diritto e in fatto, all’intera attività di gestione dei rifiuti urbani. Le forme ed i modi di cooperazione tra Comune e Gestore sono definiti nel contratto di servizi stesso.
PARTE SECONDA – TARIFFA SUI RIFIUTI TITOLO I – NORME GENERALI
Art. 5 Istituzione della tariffa sui rifiuti
1. La “tariffa sui rifiuti” è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all’art. 15 del D.Lgs n.36/2003.
2. La “tariffa sui rifiuti” è individuata ai sensi dell’art. 14, comma 29 del DL
n. 201/2011 e s.m.i. e ha natura di corrispettivo
3. La tariffa è determinata nel rispetto dei criteri generali dettati dal DPR n. 158/1999.
4. La determinazione della tariffa, in quanto corrispettivo, deve garantire il sinallagma contrattuale tra il servizio reso e l’entità del prelievo in particolare attraverso l’attuazione di sistemi di misurazione e commisurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico così come definiti dall’Art. 13 del presente regolamento.
5. La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.
Art. 6 Competenza nella determinazione delle tariffe
1. Ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 3 bis del DL 138/2011 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
2. Fino all’attuazione delle disposizioni del comma 1 bis dell’art. 0 xxx xxx Xx
n. 138/2011 mediante l’insediamento del Consiglio di Bacino richiamato nell’Art. 3 del presente regolamento, le tariffe sono approvate dal Comune.
3. Il Comune trasmette al Gestore entro il 30 settembre di ogni anno eventuali richieste di modifica dei servizi erogati rispetto alle modalità vigenti.
4. Il Gestore redige e trasmette con congruo anticipo rispetto al termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione di
ogni anno al Comune lo schema di Piano Finanziario per l’anno successivo corredato dall’articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/99. Il Comune approva il documento.
5. Le tariffe sono determinate dal Comune in conformità al Piano Finanziario per ogni anno solare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata deliberazione entro il termine indicato, si intendono prorogate le tariffe in vigore, fatto salvo l’adeguamento delle stesse, con l’applicazione dell’indice di inflazione programmata per l’anno di riferimento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno in cui è fissato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
Art. 7 Piano Finanziario
1. La misura tariffaria della Tariffa sui rifiuti è determinata sulla base del Piano Finanziario annualmente predisposto dal Gestore con le tempistiche indicate nell’articolo precedente.
2. I costi complessivi dell’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all’art. 15 del D.Lgs n.36/2003 sono indicati nel Piano Finanziario e sono raggruppati nelle seguenti categorie:
1. costi di raccolta differenziata (CRD);
2. costi di raccolta indifferenziata (CRT);
3. costi di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL);
4. altri costi (AC);
5. costi di trattamento e riciclo (CTR);
6. costi smaltimento (CTS).
7. costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso e costi generali di gestione (CARC e CGG);
8. costi comuni diversi (CCD);
9. costi di ammortamento (AMMn);
10. accantonamenti (tra cui i crediti non riscossi ACCn);
11. oneri finanziari (Rn).
Tra i costi sono inserite anche le somme stimate delle riduzioni previste dal presente regolamento.
3. La misura tariffaria relativa all’anno n viene determinata, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente regolamento, secondo la seguente formula
∑Tn = (CG + CC)n-1 (1+ IPn — Xn) + Ckn
Dove:
∑Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento
CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti urbani dell’anno precedente (voci da 1 a 6 di cui al precedente comma); CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno precedente (voci 7 e 8 di cui al precedente comma);
IPn. = inflazione programmata per l’anno di riferimento;
Xn. = recupero di produttività per l’anno di riferimento;
Ckn. = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento.
4. Al fine di garantire la copertura integrale dei costi il Piano Finanziario dovrà tenere conto degli scostamenti nei costi di gestione (CG) e nei costi comuni (CC) per l’anno di riferimento rispetto all’anno precedente, dovuti a sostanziali modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio ovvero a modifiche dei prezzi di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi e darne motivata giustificazione.
5. Scostamenti di costi e ricavi per l’anno di riferimento rispetto all’anno precedente, diversi da quelli individuati ai sensi del precedente comma, potranno essere inclusi nel Piano Finanziario solo se adeguatamente motivati e documentati dal Gestore.
TITOLO II – PRESUPPOSTI E STRUTTURA
Art. 8 Presupposto della tariffa
1. La tariffa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nel territorio comunale.
2. Sono escluse dalla tariffa:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative;
- le aree comuni condominiali di cui all’art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
3. In caso di immobili la cui superficie ricada in più comuni la tariffa si considera dovuta in relazione al Comune nel cui territorio la superficie insiste in maniera prevalente. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal pagamento della tariffa.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio
dell'anno cui la tariffa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
5. La tariffa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati in modo continuativo sempre che siano suscettibili di produrre rifiuti, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.
6. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
7. L’utilizzazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani è obbligatoria qualora vi sia la produzione di rifiuto urbano anche assimilato. In caso di mancata erogazione del servizio da parte del Gestore sono previste specifiche riduzioni tariffarie.
Art. 9 Ambito di applicazione
1. La tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L’articolazione tariffaria può prevedere delle riduzioni o maggiorazioni a singoli clienti o gruppi di clienti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con modalità diverse rispetto al resto del territorio.
2. In particolare nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è dovuta una riduzione della tariffa uguale o superiore al 60% dell’importo totale, in funzione della distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Art. 10 Soggetti passivi
1. La tariffa corrispettivo è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte soggette a tariffa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tariffa corrispettivo è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Salvo diversa dimostrazione, si considera soggetto passivo principale colui che ha sottoscritto la comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o, in mancanza, l’intestatario della scheda di famiglia presso l’anagrafe comunale se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale e
di servizi, ovvero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute il soggetto che li rappresenta o li dirige.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa coloro che usano i locali e le aree in comune con il soggetto passivo, individuati in via presuntiva, nel caso di utenza domestica, in tutti coloro che risultano residenti nella stessa unità immobiliare sulla base delle risultanze anagrafiche.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto contrattuale relativo alla tariffa riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Accordi diversi sottoscritti tra privati relativamente all’assunzione degli obblighi tariffari non sono opponibili al Gestore.
Art. 11 Esclusioni
1. Non sono assoggettabili alla tariffa i locali e le aree o parti di essi, purché ben delimitati, che non sono suscettibili di produrre rifiuto urbano per loro caratteristiche (natura o assetto delle superfici) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (uso delle superfici) o perché risultano in obiettive e permanenti condizioni di mancato utilizzo. In ogni caso sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. In particolare, si presumono non assoggettabili:
- le unità immobiliari ad uso abitativo prive di mobili e suppellettili e prive di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- le unità immobiliari adibite a pertinenze agricole;
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate, se i lavori abbiano una durata superiore a 90 giorni;
- le unità immobiliari adibite a culto in senso stretto;
- le unità immobiliari non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione, purché superiore a 90 giorni;
- le unità immobiliari adibite a cabine elettriche, telefoniche, centrali termiche o altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- le unità immobiliari impraticabili o in abbandono, non soggette a manutenzione di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.
3. Inoltre, si presumono non assoggettabili le porzioni di unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche:
- aree comuni di condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile, purché non siano adibite di fatto ad uso esclusivo di un condomino;
- locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici non produttivi di rifiuti urbani;
- parti di impianti sportivi e palestre riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l’attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoio, servizi igienici e simili e le superfici destinate al pubblico e ai servizi;
- locali aventi altezza media inferiore a m. 1.70;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni compresi porticati, balconi, poggioli e simili;
- intere aree o porzioni di esse se delimitate da attrezzature specifiche o beni mobili a cui può essere attribuita una produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
4. Ai fini dell’applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva ad accesso uscita e parcheggio dei veicoli dall’area di servizio.
5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano è prevista una riduzione della superficie assoggettabile alla tariffa sui rifiuti.
6. La riduzione di cui al comma precedente è calcolata rapportando il quantitativo di rifiuti speciali non assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a trattamento (mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività) alla quantità totale di rifiuto speciale non assimilato e assimilato prodotto. La quantità di rifiuto assimilato prodotto viene determinata attraverso misurazioni puntuali, stime di conferimento anche volumetriche o in assenza utilizzando la quantità presunta calcolata moltiplicando l'indice specifico di produzione individuato per il calcolo della tariffa della categoria di appartenenza dell'utenza non domestica e la superficie complessiva della stessa al netto di eventuali porzioni non assoggettabili.
7. Le circostanze di esclusione devono essere indicate al momento della stipula della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio o di sue variazioni ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali ed aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo sarà applicata la tariffa per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Art. 12 Struttura della tariffa
1. Al fine di applicare un sistema di misurazione e commisurazione puntuale, nell’individuazione della struttura e delle modalità di calcolo della tariffa si sviluppano ulteriori modalità applicative delle disposizioni del DPR 158/99 nel rispetto dei criteri generali dettati dal medesimo.
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs n. 36/2003.
4. In particolare la tariffa variabile è commisurata alla quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza (domestica e non domestica) e/o al servizio effettivamente reso alla medesima attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, così come definiti all’Art. 13 del presente regolamento.
5. La tariffa variabile è suddivisa in due diverse componenti, entrambe rispondenti ai criteri di cui al precedente comma 4:
Tariffa variabile parametrica, commisurata al costo effettivo del servizio base reso alla singola utenza, così come definito nell’ambito del Piano Economico Finanziario di ciascun comune;
Tariffa variabile puntuale, commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati oltre a quelle ricompresi nel servizio base di cui al punto precedente;
6. Ai fini della determinazione tariffaria sono individuate due macrocategorie d’utenza principali: utenze domestiche e utenze non domestiche. La macrocategoria utenze domestiche è suddivisa in
categorie secondo il numero di componenti del nucleo familiare; la macrocategoria delle utenze non domestiche è suddivisa in categorie secondo la tipologia di attività svolta.
7. Il Comune in sede di definizione dell’articolazione tariffaria assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche attraverso la ridistribuzione di una quota:
dei proventi derivanti dalle frazioni avviate al recupero o al riciclo e/o di una quota dell’importo pari al costo evitato di smaltimento finale, determinato in base al quantitativo di rifiuti raccolti in maniera differenziata.
Tali riduzioni sono conformi a quanto previsto dall’art. 14, comma 17 del DL 201/2011 e smi.
8. Il Comune in accordo con il Gestore, può attivare alcuni servizi che, seppure predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, sono svolti solo nei confronti delle utenze richiedenti. In sede di approvazione delle tariffe potrà essere individuato per questi servizi un addebito specifico, stabilito in relazione ai costi del servizio.
9. In nessun caso servizi su richiesta erogati nei confronti di specifiche aziende debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico, nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio rispetto alla situazione nella quale all’utenza interessata sia erogato solo il servizio ordinario di raccolta (servizio base) il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall’utenza medesima.
Art. 13 Sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso
1. Ai sensi dell’art.14, comma 29 del DL n. 201/2011 sono definiti “sistemi di misurazione puntuale” i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati che consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani dalla stessa conferiti espressa in unità di peso (kg).
2. La misurazione della quantità di rifiuti prodotti, quindi l’espressione della stessa in peso, è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all’utenza. La misurazione in fase di conferimento potrà avvenire anche mediante rilevazione del dato volumetrico, che deve poi essere razionalmente e fondatamente tradotto in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione (pesi specifici medi apparenti).
3. La misurazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell’organizzazione della raccolta. La misurazione della quantità è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio
effettivamente reso all’utenza, purché nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e al principio Europeo “chi inquina paga”. Devono essere evitate la misurazione di frazioni o specifici flussi i cui costi di gestione siano poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali effettivamente sostenuti. A tale scopo deve essere seguito il criterio della significatività dei costi medesimi e/o quello della loro diretta correlazione rispetto all’ammontare complessivo del Piano Finanziario.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle utenze alle quali viene reso un servizio individuale. Per motivi logistici, organizzativi o comunque per il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia il servizio può venire reso con attrezzature di conferimento e misurazione utilizzate da gruppi ristretti di utenze.
5. Rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso:
raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi di volumetria nota conferiti al circuito di raccolta eseguito secondo frequenze definite;
raccolta presso strutture a conferimento collettivo con misurazione della volumetria o del peso di ciascun conferimento e/o possibilità di contabilizzare gli svuotamenti ed associarli alla singola utenza (press container con controllo degli accessi; cassonetti con sistemi di accesso controllato, );
altri sistemi di misurazione dei servizi resi che consentano la commisurazione degli stessi all’effettivo livello di servizio erogato a ciascuna utenza.
Art. 14 Commisurazione della superficie
1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis dell’art. 14 del DL n. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Per le altre unità immobiliari a destinazione non ordinaria la superficie assoggettabile alla tariffa è quella calpestabile.
2. Per l’applicazione della tariffa possono considerarsi valide le superfici dichiarate o accertate ai fini del precedente sistema (Tarsu di cui al DL n. 507/1993; TIA1 di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 22/1997; TIA2 di cui all’art. 238 del D.Lgs n. 152/2006), fermi restando i presupposti di cui all’Art. 8 del presente regolamento.
3. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all’80%
della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.
4. In caso di variazioni o modifiche che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti alla contestuale dichiarazione, per l’immobile in oggetto:
a. della superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
b. della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell’unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale possibilmente allegando visura e planimetria aggiornate.
5. La superficie calpestabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. Per il calcolo della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
6. Per le utenze non domestiche, l’attribuzione della categoria di attività è fatta di norma con riguardo alla destinazione funzionale complessiva dell’unità e non alla destinazione delle singole aree e locali.
7. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un’attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari. La superficie è suddivisa attribuendo all’utenza non domestica i locali abitualmente, anche se non esclusivamente, a tal scopo adibiti, e all’utenza domestica i locali rimanenti.
8. Nell’ambito della cooperazione tra il Comune e l’Agenzia del Territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica, interna ed esterna, del Comune, secondo modalità di interscambio definite da apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa nelle modalità stabilite dal comma 9 del D.L. 201/2011 e s.m.i..
9. Nell’impossibilità di disporre delle superfici imponibili, si applicano le presunzioni di cui agli articoli 2727-2729 del Codice civile, salvo conguaglio sugli importi determinati in via definitiva.
Art. 15 Nucleo familiare
1. Nel caso di persone non iscritte all’anagrafe comunale, ma stabilmente conviventi con un nucleo familiare iscritto, c’è l’obbligo di dichiararlo al
momento della stipula della comunicazione obbligatoria o ai fini della modifica dello stesso, entro 30 giorni dalla modifica del numero di conviventi.
2. Su dichiarazione dell’intestatario della comunicazione obbligatoria, purché adeguatamente documentata, una persona iscritta all’anagrafe comunale di fatto però domiciliato in modo stabile altrove, è esclusa dal computo del nucleo familiare soltanto nei casi sotto elencati:
- cause di forza maggiore (lungodegenza in clinica, affido di minore, detenzione carceraria, etc.);
- domicilio all’estero, anche senza iscrizione all’AIRE;
3. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali (uso foresteria) e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell’anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l’alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, si applica la tariffa prevista per un numero di occupanti pari alla media delle utenze domestiche dell’ambito del Comune arrotondata all’unità superiore.
4. Per le utenze domestiche anagraficamente residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell’anno di competenza. Sono fatte salve le variazioni che intervengono in corso d’anno, se registrate presso l’ufficio anagrafe, con decorrenza dal giorno di variazione registrato.
5. Inoltre, la determinazione del nucleo familiare avviene con le seguenti modalità:
1) Alle utenze domestiche non iscritte all’anagrafe comunale ma che di fatto occupano i locali, è attribuito il numero dei componenti desunto dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti presuntivo pari alla media delle utenze domestiche dell’ambito del Comune arrotondata all’unità superiore;
2) Per le utenze domestiche per le quali i locali risultino occupati per periodi non superiori a sei mesi anche non consecutivi nel corso dello stesso anno solare (uso stagionale) si applica la tariffa prevista per un numero di occupanti pari al 50% dei componenti desunto dalla comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio. In assenza di detta comunicazione obbligatoria è attribuito un numero di componenti presuntivo pari al 50 % della media delle utenze domestiche dell’ambito del Comune, arrotondata all’unità superiore;
3) Nel caso si verifichino le seguenti condizioni:
o immobili predisposti ad uso abitativo ma permanentemente non occupati o comunque occupati per meno di 30 giorni annui anche non consecutivi;
o numero di svuotamenti annui uguale o inferiore a 2 nel caso in cui siano attivi sistemi di misurazione degli svuotamenti del secco residuo con contenitori di volumetria pari a 120 lt.
Le utenze domestiche sono soggette al pagamento della sola quota fissa stabilita per le famiglie di un componente.
Art. 16 Scuole statali
1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dovrà essere versata al Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa corrispettiva.
Art. 17 Tariffa giornaliera
1. Per il servizio di asporto dei rifiuti urbani prodotti dai clienti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per occupazioni o conduzioni di impianti sportivi o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali di tipo occasionale, viene istituita una specifica tariffa rapportata ai giorni di occupazione.
2. Soggetto passivo della tariffa è l’organizzatore dell’evento o dell’iniziativa o, in sua assenza, il soggetto titolare della concessione o permesso per l’occupazione dello spazio. In assenza di organizzatore e di autorizzazione, risponde direttamente dell’obbligo tariffario il produttore di rifiuto.
3. E’ considerata occupazione temporanea l’occupazione pari o inferiore a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare.
4. Per i banchi di mercato con concessione ordinaria La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento, da determinarsi nella delibera tariffaria, in conformità con quanto previsto dall’Art. 13 del presente regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee di aree pubbliche da parte di attrazioni, giostre, roulotte, caravan o simili in occasione di sagre e fiere e per le occupazioni di aree pubbliche da parte di banchi di mercato senza concessione ordinaria giornaliera, viene fissata annualmente una tariffa
calcolata sulla base dei giorni di permanenza e delle tipologie di attrazione.
6. Alle occupazioni stagionali di aree scoperte, pubbliche o private, da parte di pubblici esercizi di ristorazione, commerciali o simili nell’adiacenza degli stessi, vengono applicate le tariffe applicate alle utenze non domestiche, in relazione alla superficie e alla durata dell’occupazione. In tal caso soggetto passivo è lo stesso esercente.
Art. 18 Tributo provinciale
1. Ai sensi del dell’art. 14, comma 28 del DL n. 201/2011 è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla “tariffa sui rifiuti”, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della stessa tariffa sui rifiuti, esclusa la maggiorazione di cui alla parte quinta del presente regolamento.
Art. 19 Produzione di rifiuti particolare
1. Per produzioni di rifiuti urbani peculiari per frequenza, quantità, qualità o non disciplinate altrimenti nel presente regolamento, il servizio è effettuato sulla base di specifici contratti tra il produttore e il Gestore, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. Il corrispettivo è determinato in analogia con le tariffe in vigore e commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal Gestore, attraverso sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti.
3. In mancanza di contratto scritto il Gestore applica e riscuote il corrispettivo secondo i criteri indicati al comma precedente, ove il servizio sia comunque effettuato.
4. Nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e per un periodo inferiore a 215 giorni annui, anche non consecutivi, la quota variabile parametrica di cui alla lettera a), comma 5 dell’art. 13 del presente regolamento, sarà ridotta, secondo criteri di proporzionalità, rapportando i giorni di utilizzo effettivo su base annua. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della tariffa. Il presente comma non si applica ai casi di cui all’Art. 17 comma 4 del presente regolamento.
5. Gli immobili su cui si esercita un’attività economica o istituzionale, comunque predisposti all’uso ma in cui in via permanente non viene esercitata l’attività, sono soggetti al pagamento della sola quota fissa.
6. Ai fini della commisurazione del prelievo ai costi del servizio effettivamente reso, su presentazione di apposita istanza da far pervenire per iscritto al Gestore da parte dell’utenza entro i termini previsti dal regolamento, è previsto un adeguamento fino all’80% della quota variabile parametrica di cui alla lettera a), comma 5 dell’art. 13 del presente regolamento. Tale adeguamento verrà riconosciuto qualora il richiedente dichiari di produrre un quantitativo di rifiuti inferiore al 35% della quantità presuntiva derivante dal calcolo previsto dal metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999 (Kd X superficie). Il cliente dovrà presentare una richiesta secondo le modalità previste dalle norme attuative e dal regolamento integrato attestante la propria produzione di rifiuti. Al fine di concedere e/o confermare l’adeguamento richiesto il Gestore ha la facoltà di verificare quanto sottoscritto dall’utente mediante verifiche e sopralluoghi specifici o altri riscontri.
Art. 20 Sostituzione del Comune ai soggetti obbligati al pagamento della Tariffa
1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell’art.14 comma 19 del DL n. 201/2011, può deliberare riduzioni ed esenzioni, con finalità sociali ed ambientali, a vantaggio di specifiche utenze domestiche e non domestiche.
2. Nei casi di cui al comma 1 il pagamento della tariffa a carico delle utenze interessate avviene da parte del Comune, che si sostituisce così al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa.
3. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
4. In tal caso il Comune deve comunicare al Gestore entro il 30 gennaio di ogni anno, ovvero in corso d’anno per specifici casi, i nominativi ovvero i criteri di individuazione dei clienti ai quali intende sostituirsi.
Art. 21 Agevolazioni e riduzioni
1. Alla tariffa delle utenze non domestiche, come previsto dell’art. 14 comma 18, del DL n. 201/2011 e e s.m.i., è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto responsabile dell’attività di recupero dei rifiuti stessi (avvio a recupero). La riduzione è applicata dal Gestore sulla base della quantità annua del rifiuto assimilato destinato effettivamente a recupero
rapportata al rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito a seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione. Le modalità analitiche di calcolo e di riconoscimento della riduzione sono definite dal Gestore in accordo con il Comune nel rispetto delle indicazioni del presente comma. La documentazione comprovante il mancato conferimento va presentata annualmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione. Nei casi di cui al presente comma non si applica quanto previsto dall’Art. 9 comma 2 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui il mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi determini una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, alle utenze coinvolte è riconosciuta una riduzione della tariffa pari all’80% del totale, rapportato al periodo di interruzione del servizio.
3. Nel caso in cui le unità abitative adibite a civile abitazione e di norma stabilmente occupate (ovvero per non meno di sei mesi anche non consecutivi) siano temporaneamente chiuse o l’uso sia sospeso per un periodo prolungato (di almeno 30 giorni consecutivi) viene riconosciuta, fatta salva la presentazione di adeguata comunicazione, una riduzione calcolata sulla quota variabile parametrica della tariffa di cui alla lettera a), comma 5 dell’art. 12 rapportata al periodo di non utilizzo dei locali e al numero dei componenti il nucleo familiare che abbiano effettivamente sospeso l’uso prendendo come base le tariffe approvate. La riduzione non potrà superare il 30% del valore totale della tariffa.
4. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento, le riduzioni tariffarie sono riconosciute solamente su richiesta della parte interessata ed operano a decorrere dalla data della richiesta, o dalla data di decorrenza dell’obbligo tariffario se fatte contestualmente alla stipula della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio.
5. Le richieste di agevolazioni e riduzioni incomplete o pervenute oltre i termini previsti dal regolamento integrato non produrranno effetto.
6. Le domande incomplete non producono effetto fino ad avvenuta integrazione di tutti i dati necessari.
TITOLO III – ADEMPIMENTI E RISCOSSIONE
Art. 22 Obbligo della comunicazione
1. Ai fini della fruizione del servizio è fatto obbligo al cliente di presentare apposita comunicazione contenente i dati necessari alla determinazione del rapporto obbligatorio.
2. La comunicazione non idonea a identificare il soggetto dichiarante, il proprietario dell'immobile, o gli estremi dell’utenza, o i dati che determinano l’ammontare della tariffa o comunque gravemente incompleta o priva dei requisiti indicati al DPR 445/2000, è nulla. In caso di comunicazione incompleta, l’obbligo di presentazione si intende assolto fermo restando l’imputabilità al dichiarante delle conseguenze derivanti dai dati mancanti o infedeli.
3. La comunicazione obbligatoria va presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e produce effetto fino a nuova comunicazione o accertamento.
4. Le comunicazioni dovranno essere effettuate presso gli sportelli del Gestore secondo le istruzioni previste dal contratto di servizio, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Gestore, da compilare in ogni loro parte, o con autocertificazione in carta libera contenenti tutti i dati richiesti nel corrispondente modello.
5. Salvo quanto diversamente previsto, le dichiarazioni producono effetto a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento denunciato.
6. La comunicazione di cessazione, se presentata entro i termini, produce effetto dalla data di cessazione dell’occupazione o conduzione dichiarata. Quando l’evento viene dichiarato tardivamente la comunicazione di cessazione produce effetto dalla data di presentazione, salvo che il cliente dimostri con adeguata documentazione che la tariffa sia stata assolta da altro cliente per gli stessi locali o aree, nel qual caso produrrà effetto dal 1°gennaio successivo alla data di cessazione dell’occupazione o conduzione.
7. Salvo quanto disposto dal comma precedente, ogni riduzione richiesta dal cliente ai sensi degli art. 15 e 17 del regolamento integrato che non sia denunciata entro il termine previsto per la presentazione delle denunce obbligatorie, produce effetto dalla data di sua presentazione.
Art. 23 Autocertificazione
1. Fatti salvi i casi in cui il presente regolamento richiede idonea o specifica documentazione, ogni dichiarazione contenente dati personali o fatti a conoscenza della persona dichiarante, può essere resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo i requisiti previsti nel DPR 445/2000. Tuttavia non è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allo scopo
di dare prova di un fatto passato o comunque ogni qualvolta la veridicità del dichiarato non sia oggettivamente riscontrabile da parte del Gestore.
Art. 24 Collaborazione degli uffici comunali e tutela della riservatezza
1. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali ed aree, sono tenuti a comunicare al cliente l’obbligo di provvedere alla dichiarazione nel termine stabilito.
2. Gli uffici comunali ed in particolare l’ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al Gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d’ufficio o su richiesta del Gestore stesso.
3. Ai sensi dell’art. 19 comma 3 del D.LGS. 196/2003, è autorizzata a favore del Gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.LGS. 196/2003.
Art. 25 Riscossione ordinaria
1. L’applicazione e riscossione della tariffa avviene a cura del soggetto Gestore.
2. Per ogni annualità di servizio fatturata viene predisposto un numero minimo di due rate, di norma emesse contestualmente per semplificare gli adempimenti dei clienti.
3. Il Comune può concordare con il Gestore variazioni delle scadenze e del numero di rate rispetto a quanto stabilito dal precedente comma.
4. Il termine per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dall’emissione della fattura, tranne nei casi di rischio di insolvenza o di frode.
5. Non vengono emesse bollette di importo totale inferiore a euro 12,00. La rinuncia all’emissione non comporta in alcun modo né estinzione del credito né rinuncia allo stesso.
6. Le somme a debito o a credito maturate dai prelievi tariffari in vigore fino al 31.12.2012 possono essere applicate direttamente dal gestore ai fini della compensazione con le somme dovute a titolo di tariffa corrispettivo.
Art. 26 Interessi
1. In caso di pagamento in ritardo rispetto alla scadenza, il Gestore addebita gli interessi legali ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile incrementati di tre punti percentuali. Gli interessi vengono di norma addebitati nella prima fattura utile.
2. Alle situazioni debitorie/creditorie legate al regime di prelievo attivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano gli interessi sopra definiti.
Art. 27 Contestazione di addebito, riscossione coattiva e provvedimenti conseguenti
1. Qualora il soggetto passivo non provveda al pagamento della tariffa entro i termini previsti, il Gestore notifica una contestazione di addebito.
2. Qualora l’atto di messa in mora e le modalità procedurali applicate dal Gestore non risolvano la posizione debitoria, il Gestore provvede alla riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910. Sono ammesse forme di recupero giudiziale e stragiudiziale.
3. In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il Gestore può inoltre, previa diffida e congruo preavviso, sospendere la fornitura dei servizi aggiuntivi o integrativi o comunque eccedenti il servizio base, senza creare rischi o pericoli per l’uomo o l’ambiente salvaguardando l’igiene e la pulizia del territorio. L’intero servizio sarà ripristinato dopo che il cliente abbia dimostrato l’avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute e delle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese.
Art. 28 Transazione di crediti
1. Il Gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.
Art. 29 Rimborsi
1. Il cliente può richiedere al Gestore, con atto scritto motivato e idoneamente documentato, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui l’errato addebito tariffario sia dovuto alla mancata presentazione da parte del cliente di una comunicazione obbligatoria ai sensi del precedente Art. 22.
3. Il rimborso può essere riconosciuto, a discrezione del Gestore e per somme di scarsa rilevanza, tramite compensazione nella prima fattura utile. Nell’impossibilità di compensazione in bolletta, non si procede a rimborso se l’importo complessivo risulta inferiore a Euro 12,00.
PARTE TERZA – SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
TITOLO I – NORME GENERALI
Art. 30 Oggetto del servizio
1. I servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani sono gestiti ai sensi dell’art. 198 e 200 del D.LGS. 152/2006.
2. Le utenze che producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, hanno l'obbligo di provvedere direttamente o per mezzo di ditte autorizzate alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento di tali rifiuti, provvedendo ai relativi adempimenti previsti dalla normativa. Il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati può essere fatto anche al soggetto Gestore del servizio pubblico, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell’art.
188 comma 2 lettera c) del D.LGS. 152/2006. Il relativo addebito ha natura di corrispettivo di diritto privato e non rientra nella tariffa di cui alla parte seconda del presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di igiene, di polizia urbana, dei servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di gestione dei rifiuti.
Art. 31 Principi generali nella gestione dei servizi di igiene ambientale
1. La gestione dei servizi di igiene ambientale si attiene ai seguenti principi: - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli ed evitare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- diminuire la quantità complessiva di rifiuti non recuperabili destinati a smaltimento, riducendone nel contempo la pericolosità;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalle fasi di produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
- garantire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica separato per tipologie (frigoriferi, TV, apparecchiature elettroniche, ecc.);
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”) per i quali sia obbligatoria od opportuna l’adozione di tecniche di trattamento separate;
- contenere i costi in relazione ai benefici derivanti.
Art. 32 Pianificazione
1. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi i servizi erogati ai sensi del presente regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio, alle diverse categorie di utenza, ed alle effettive richieste di erogazione.
2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui all’Art. 9 comma 2 si considera non effettuata la raccolta quando il servizio di raccolta delle principali frazioni di rifiuto viene erogato ad una distanza superiore ai 2 Km in linea d’aria. In caso di distanza inferiore ai 2 km in linea d’aria il Comune può applicare quanto previsto dall’Art. 9 comma 1.
Art. 33 Ordinanze contingibili ed urgenti
1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.
TITOLO II – GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
Art. 34 Classificazione dei rifiuti urbani
1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti urbani e assimilati vengono distinti secondo quanto disposto dalle norme vigenti Regionali e Statali. In particolare si fa riferimento all'art. 184 del D.LGS. 152/2006.
Art. 35 Rifiuti assimilati e criteri di assimilazione
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi dalla civile abitazione individuati secondo i
criteri del presente articolo ai sensi dell’art. 198, comma 2 lettera g) del D.LGS. 152/2006.
2. In via transitoria, nelle more dell’approvazione del provvedimento statale di cui al comma 2 lettera e) del D.LGS. 152/2006, sono assimilati per qualità i rifiuti speciali elencati in allegato A al presente regolamento.
3. I rifiuti individuati nell’Allegato A sono sempre assimilati ai rifiuti urbani, per quantità, qualora l’utenza presenti una produzione giornaliera complessiva inferiore a 5 t/giorno.
4. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
5. Xxxxx restando il divieto di assimilazione dei rifiuti speciali pericolosi, i rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste dall’art. 184 – comma 2 del D.LGS. 152/2006.
Art. 36 Gestione delle frazioni di rifiuto
1. Le modalità specifiche di conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento o trattamento delle diverse tipologie di rifiuto sono definite nelle specifiche schede contenute nel Piano Finanziario.
Art. 37 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani
1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato in tutto il territorio.
2. Per particolari esigenze logistiche/operative o di opportunità alcune porzioni del territorio possono essere servite in maniera diversa.
3. Il conferimento dei rifiuti in ogni caso deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto a separare e ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, e a conferirli secondo le modalità indicate dal presente regolamento. Per quanto non determinato dal regolamento, chiunque conferisca rifiuti deve obbligatoriamente attenersi alle indicazioni del Gestore, il quale, nel rispetto del regolamento e del contratto di servizio, ha il potere di impartire o concordare istruzioni alla generalità delle utenze, o anche a singole utenze o gruppi singolarmente individuati.
4. Per alcune frazioni di rifiuto specificamente individuate, il conferimento al servizio di raccolta può essere effettuato presso eventuali Centri comunali di raccolta, secondo quanto previsto al successivo Art. 41.
Art. 38 Attrezzature per la raccolta e viabilità
1. Il Gestore fornisce o, in alternativa, indica alle utenze le attrezzature necessarie al corretto conferimento dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal Piano Finanziario. Ogni utenza è tenuta ad utilizzare esclusivamente le attrezzature della tipologia prevista dal Gestore, il quale è autorizzato ad addebitare al cliente i costi per la fornitura del materiale a meno che gli stessi non siano già inclusi nel Piano Finanziario. La cura delle attrezzature fornite è a carico del cliente salvo diversi accordi con il Gestore. Il cliente è in particolare tenuto a mantenere puliti e decorosi i contenitori eventualmente in dotazione.
2. Il Cliente, nell’usare il contenitore, deve osservare la diligenza del buon padre di famiglia e deve riconsegnarlo al Gestore nello stato in cui si trovava al momento della consegna. Il Cliente si assume ogni responsabilità, anche verso terzi, per l’uso e la detenzione del bene consegnato. Qualora il contenitore stesso fosse smarrito, distrutto o danneggiato in modo irreparabile, per cause non imputabili al Gestore, il Cliente verserà al Gestore un importo pari al valore dell’attrezzatura.
3. Il servizio viene reso di norma nelle aree pubbliche o ad uso pubblico. Nel caso di richieste di esecuzione dei servizi di asporto su aree, strade o pertinenze private l’esecuzione degli stessi è condizionata a specifici accordi tra cliente e Gestore.
4. Nel caso fosse verificata la presenza di una o più delle condizioni di cui al seguente elenco il Gestore provvederà a valutare la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori per lo svolgimento del servizio di raccolta:
a. larghezza della carreggiata inferiore a mt. 2,7
b. senso unico di marcia;
c. pendenza superiore all'8%;
d. mancanza di protezioni laterali con accesso a scarpate superiori a mt.2;
e. necessità di percorrere a piedi distanze superiori a mt.50 con movimentazione manuale dei carichi;
f. fondo stradale sconnesso.
5. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma precedente rilevasse la non sussistenza delle condizioni minime di sicurezza degli operatori il servizio non verrà reso nelle aree interessate e il Gestore individuerà, in accordo con il Comune, le soluzioni organizzative alternative al normale servizio di raccolta atte a garantire comunque uno standard di qualità adeguato alle utenze coinvolte.
6. La mancata effettuazione del servizio nei casi di cui al precedente comma non dà diritto alla riduzione di cui all’Art. 9 comma 2.
Art. 39 Pulizia, decoro e sicurezza nel servizio di raccolta
1. Nel caso di spargimento di rifiuti dovuto alla rottura dei sacchi, o al rovesciamento dei contenitori o in casi simili, gli addetti al servizio dì raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
2. I mezzi e le attrezzature per la raccolta non devono costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione del servizio, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevoli le operazioni di asporto dei rifiuti; devono inoltre rispettare il decoro dei luoghi.
3. Il Gestore è tenuto a recepire le richieste e le indicazioni delle Amministrazioni competenti in merito al posizionamento su suolo pubblico delle attrezzature per il conferimento e la raccolta dei rifiuti. Le eventuali modifiche rispetto alla situazione esistente saranno concordate tra l'Amministrazione ed il Gestore.
4. Quando ciò non costituisca pericolo per l’igiene o per il pubblico decoro, il Gestore può astenersi dal raccogliere il rifiuto, se conferito in modo difforme da quanto previsto dal regolamento. In tal caso il Gestore è tenuto ad informare il cliente del motivo di mancata raccolta.
5. Nel caso in cui un cliente subisca ripetuti disservizi dovuti alla mancata raccolta dei rifiuti, purché adeguatamente documentati attraverso le chiamate al Numero Verde o in base ad altri riscontri oggettivi forniti al Gestore, ai fini della corretta commisurazione della tariffa ai sensi dell’Art.
13 l’importo complessivo viene ridefinito attraverso una riduzione commisurata alla durata del disservizio, al numero di mancate raccolte e alla tipologia delle frazioni oggetto del disservizio, nella misura massima del 40% del totale, con riferimento all’anno solare. La richiesta di ridefinizione della tariffa dovrà essere inoltrata entro sei mesi dall’inizio del verificarsi dei disservizi stessi pena la perdita del beneficio.
Art. 40 Autocompostaggio
1. Viene consentita e favorita la pratica dell’autotrattamento della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. Il compostaggio domestico può essere praticato solo ed esclusivamente sulla frazione organica biodegradabile (verde e umido di cucina). Il compostaggio deve avvenire sul terreno adiacente al luogo di produzione del rifiuto organico e di proprietà del soggetto intestatario della comunicazione obbligatoria di attivazione del servizio rifiuti o di altro componente del nucleo familiare o in alternativa di proprietà del condominio. Soluzioni diverse devono essere espressamente autorizzate dal Gestore.
2. Il compostaggio domestico deve essere realizzato tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non
dare luogo ad emissioni di odori nocivi. Non sono ammesse metodologie di compostaggio che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
3. Ai sensi dell’Art. 13 la quota variabile della tariffa di cui al comma 5 lett.
a) dell’Art. 12 è ridotta, in misura da determinare nella delibera tariffaria, sulla base della commisurazione agli effettivi minori costi sostenuti dal Gestore, dovuti al minor conferimento di rifiuti organici al servizio di raccolta da parte delle utenze domestiche che praticano l’autocompostaggio.
4. Ai fini della commisurazione della tariffa le utenze domestiche devono inoltrare al Gestore specifica richiesta nei tempi e modi dallo stesso stabiliti.
5. E’ facoltà del Gestore rigettare la richiesta di cui al comma precedente se esistono inidoneità allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.
6. Le abitazioni condominiali possono aderire al compostaggio domestico a condizione che presentino unitamente alla richiesta di riduzione anche copia della delibera dell’assemblea condominiale che consente l’attivazione della pratica del compostaggio domestico da parte dell’unità richiedente.
Art. 41 Centro di raccolta
1. Il Centro di raccolta comunale o intercomunale è un’area presidiata ed allestita connessa e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e, ai sensi della normativa vigente, assimilati, conferiti in maniera differenziata anche attraverso il Gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il Centro di raccolta è opportunamente recintato e custodito e conforme a quanto previsto dalle norme vigenti ed autorizzazioni, accessibile al pubblico in orari prestabiliti sulla base del contratto di servizi.
3. L’accesso alla struttura è permesso alle utenze domestiche, purché iscritte ed in regola con il pagamento della tariffa. Il Gestore per i quantitativi e/o le frazioni non compresi nel servizio base può stabilire, per alcuni servizi erogati presso il Centro di raccolta, un addebito commisurato al costo dei servizi stessi.
4. Le diverse tipologie di rifiuto sono conferite in modo differenziato in zone delimitate del Centro di raccolta, di norma all’interno di contenitori specificatamente adibiti.
5. Il Centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato responsabile della cura, pulizia e ordine della struttura. Il personale è tenuto ad essere presente negli orari di apertura al pubblico, garantendo il controllo degli accessi e l’assistenza alle utenze conferenti. All’interno del Centro di raccolta il Gestore può eseguire attività di cernita e suddivisione del rifiuto conferito, allo scopo di razionalizzare le successive fasi di conferimento.
6. I clienti del servizio possono accedere al Centro di raccolta e conferire rifiuti solo negli orari di apertura dello stesso con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.
Art. 42 Espletamento dei servizi di raccolta e trasporto
1. I soggetti esecutori materiali del servizio di raccolta e trasporto devono essere imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/2006 o aventi altra idonea autorizzazione prevista dal decreto stesso.
2. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento o alla stazione di trasferenza è effettuato con automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, in modo da evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori. Gli automezzi possono essere autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato e simili. Gli automezzi devono inoltre essere tenuti in efficienza, puliti e collaudati a norma di legge, assicurati, revisionati, ed a perfetta tenuta, per evitare la dispersione del percolato.
3. Se necessario, il trasporto dei rifiuti può essere fatto con automezzi di modeste dimensioni, anche se privi di apparecchiatura per la compattazione. In tal caso, anche in relazione alla distanza dal centro di conferimento dei rifiuti e per esigenze di ottimizzazione del trasporto, il Gestore, ai sensi dell’art.193 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., può utilizzare uno o più siti, pubblici o privati, nei quali effettuare operazioni di trasbordo.
Art. 43 Destinazione dei rifiuti raccolti
1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani residui conferiti al servizio avviene a cura del Gestore presso l’impianto in esercizio nell’ambito ottimale, o altri impianti autorizzati a norma di legge.
2. I rifiuti recuperabili sono destinati ad impianti di recupero e/o selezione individuati dal Gestore. Non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento di rifiuti riciclabili per i quali sia attivo apposito servizio di raccolta.
Art. 44 Associazioni di volontariato
1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all’interno del territorio comunale possono coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani o partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o altri enti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti. L’attribuzione di tali funzioni è condizionato al rispetto dei requisiti di legge da parte delle associazioni stesse.
2. I rapporti tra le associazioni e il Comune sono regolati da apposite convenzioni, trasmesse per conoscenza al Gestore.
Art. 45 Campagne di sensibilizzazione ed informazione
1. Il Comune autonomamente o per il tramite del Gestore, ma comunque in accordo con il Gestore, svolgono campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. Con cadenza periodica o all’occorrenza, i cittadini sono informati dei risultati raggiunti, in particolare per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e il livello di raccolta differenziata.
Art. 46 Spazzamento
1. Il servizio di spazzamento viene effettuato entro il perimetro delineato nel Piano Finanziario secondo le effettive necessità e nel rispetto di quanto previsto dal contratto di servizio ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo a terzi, la cui pulizia è a carico del concessionario o usuario.
2. All’interno del perimetro definito, lo spazzamento del suolo deve essere eseguito in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
b) le piazze;
c) i marciapiedi;
d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade;
e) i percorsi pedonali anche coperti.
Art. 47 Cestini stradali
1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, gli uffici comunali competenti individuano il posizionamento dei cestini stradali nel territorio comunale.
Art. 48 Raccolta dei rifiuti abbandonati
1. Il Gestore è tenuto a raccogliere e trasportare fino all’impianto di trattamento finale i rifiuti che si trovino in stato di abbandono nel territorio comunale, attivandosi d’ufficio o su segnalazione dei clienti o degli uffici comunali, previa la definizione di specifici accordi con le Amministrazione comunale sulle condizioni tecnico - economiche nel caso l'asporto non possa avvenire in concomitanza all'esecuzione del servizio ordinario di raccolta.
Art. 49 Pulizia delle aree di mercato, luna park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, e gli operatori di luna park, circhi, spettacoli viaggianti e simili, se su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulita l’area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori x xxxxxxxxx predisposti dal servizio di raccolta e/o forniti dal Gestore e comunque previsti dalle modalità di raccolta contenute nel contratto di servizio.
2. Gli enti, associazioni, circoli, partiti o altri soggetti, singoli o associati, che intendano organizzare le iniziative di cui al comma precedente su area pubblica o di uso pubblico, sono tenuti a dare preavviso agli uffici preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di permettere l’organizzazione del servizio di asporto dei rifiuti. Allo stesso fine gli uffici Comunali che sono in possesso di informazioni utili circa lo svolgimento delle medesime iniziative devono trasmetterle al Gestore con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento.
3. Il Gestore può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
Art. 50 Aree di sosta nomadi
1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti. Gli utilizzatori delle aree sono comunque tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.
Art. 51 Gestione dei rifiuti cimiteriali
1. Ai sensi del precedente art. 34 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
a) ordinaria attività cimiteriale;
b) esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma precedente sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti di cui alla lettera b) sono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitaria, in ossequio a quanto previsto dal DPR 254/2003. Tali rifiuti devono essere:
- confezionati dopo eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all’interno dell’area cimiteriale recanti la scritta “rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”;
- depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all’interno del cimitero;
- avviati a recupero o smaltiti presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
4. Le attività di gestione dei rifiuti di cui alla lettera b) vengono eseguite su iniziativa degli uffici comunali competenti. Il trasporto deve avvenire con idonei mezzi chiusi. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.
Art. 52 Obblighi e divieti
1. La responsabilità del conferimento corretto del rifiuto urbano o assimilato ricade in capo al produttore del rifiuto medesimo che deve rispettare le norme del presente regolamento.
2. Fatti salvi gli obblighi e divieti previsti in altre parti del presente regolamento:
1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente;
2. Chiunque conferisca il rifiuto deve attenersi alle seguenti regole generali:
> gli sportelli dei contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere lasciati chiusi dopo l'uso;
> il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica qualora previsti;
> nel caso il sistema di raccolta preveda il ritiro domiciliare, i rifiuti devono essere esposti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene eseguita la raccolta;
> se il conferimento è fatto tramite sacchi, questi devono essere ben chiusi;
> chi conferisce il rifiuto per mezzo di contenitori è tenuto a mantenere gli stessi puliti e decorosi;
> in caso di servizio domiciliare, il conferimento deve avvenire, di norma, su area pubblica nel punto più prossimo alla sede stradale che sia comunque idoneo ad evitare ogni intralcio al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione; nel caso in cui l’individuazione del punto di conferimento ottimale sia complessa o controversa, il produttore deve attenersi alle indicazioni impartite dal Gestore nel rispetto del presente regolamento;
> nel caso di vicoli stretti o in altri casi in cui il Gestore lo ritenga necessario per la miglior funzionalità ed economicità del servizio, i contenitori devono essere collocati vicino all’accesso alla strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Gestore;
> gli oggetti taglienti o acuminati, se conferiti in sacchi, devono essere protetti in modo da evitare danni agli operatori della raccolta. Tali oggetti devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità;
> il conferimento dei rifiuti per i quali è previsto l’uso di apposito contenitore può essere fatto solo all’interno del contenitore stesso; pertanto non è possibile conferire il rifiuto sfuso o in sacchi, salvo diversa indicazione del Gestore;
> le ceneri, comunque spente e fredde, e qualsiasi altro materiale polverulento deve essere conferito chiuso in sacchi.
3. In particolare è vietato:
> l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, ivi comprese le sponde e l’alveo dei canali e corsi d’acqua, come pure l’immissione dei rifiuti nelle acque superficiali (art. 192 del D.LGS. 152/2006);
> l’abbandono e il deposito dei rifiuti nelle aree destinate alla raccolta, al di fuori degli specifici contenitori;
> il conferimento e/o l’abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto compresi i rifiuti particolari, anche se in sacchi perfettamente sigillati, al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente previsti o, comunque, in difformità da quanto previsto dal sistema di raccolta;
> è proibito anche il conferimento in contenitori affidati in modo personale ad altri clienti, fatto salvo soluzioni diverse che devono essere espressamente autorizzate dal Gestore;
> l’esposizione di rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni di raccolta pubblicizzati agli utenti;
> trattare, bruciare, depositare o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto, eliminare i rifiuti sul proprio fondo, bruciandoli all’aperto, sotterrandoli o facendoli marcire, fatto salvo il compostaggio se praticato nelle modalità corrette; è fatta salva inoltre la combustione di scarti vegetali secchi, purché fatta in zona agricola ad una distanza di almeno m.100 da fabbricati o strade;
> ogni forma non autorizzata di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta di competenza del servizio pubblico;
> il conferimento nei contenitori o nei circuiti destinati alla raccolta del rifiuto residuo di rifiuti differenziati o comunque contenenti significative quantità di rifiuto differenziabile;
> mescolare ai rifiuti sostanze escluse dal servizio
> il conferimento al servizio di rifiuti speciali non assimilati per i quali non sia stato istituito servizio pubblico integrativo;
> il conferimento al servizio di animali morti o il loro abbandono su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
> il conferimento di materiali accesi o non completamente spenti quali ceneri, scorie od altri oggetti e sostanze in stato incandescente oppure ardente;
> il conferimento di rifiuti liquidi, salvo nei casi espressamente previsti dal regolamento e dal sistema di raccolta;
> il conferimento di rifiuti sciolti o inseriti in sacchetti non ben chiusi o che, più in generale, abbiano caratteristiche tali da complicare le operazioni di raccolta o provocare danni;
> il conferimento all’interno dei contenitori o sacchi del servizio domiciliare di materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, di rifiuti non assimilati e/o tossici e nocivi;
> il conferimento di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
> introdurre materiali ingombranti tali da poter inceppare il sistema della bocca di conferimento e di compattazione dei sistemi multiutenza o delle isole interrate;
> il conferimento di rifiuti diversi da quelli a cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati, o più in generale il conferimento di rifiuti con modalità diverse da quelle individuate e comunicate da parte del Gestore;
> il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale, fatto salvo diverse disposizioni impartite dal Comune in accordo con il Gestore;
> il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
> il conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta; >
l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico tramite l’abbandono di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di
animali, o lo spandimento di olio e simili;
> il danneggiamento o l’imbrattamento delle attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti anche causato dall’inserimento di materiali ingombranti o comunque non idonei nelle bocche dei contenitori;
> lo spostamento dei contenitori da parte di personale non autorizzato o più in generale l’uso improprio degli stessi;
> affiggere manifesti o locandine di qualsiasi tipo sui contenitori in assenza di autorizzazione;
> il tenere condotte che intralcino o ritardino l'opera degli addetti al servizio ed al controllo;
> cedere a terzi la tessera magnetica di riconoscimento o comunque utilizzarla in modo improprio; la tessera magnetica di riconoscimento deve essere conservata con cura e, in caso di smarrimento, deve esserne fatta denuncia al Gestore entro le 48 ore successive;
4. Non viene considerato abbandono:
> il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare nei tempi e nei modi regolati dal presente Regolamento;
> il conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori previsti per il servizio di raccolta, purché il rifiuto conferito non sia di tipologia diversa da quella per la quale i contenitori stessi sono stati predisposti.
5. I produttori di rifiuti urbani ed assimilati hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dal Comune e dal Gestore necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti
6. All’interno delle strutture del Centro di raccolta è vietato:
- il conferimento di rifiuto al di fuori degli orari di apertura al pubblico o al di fuori del perimetro della struttura;
- il conferimento di rifiuto da parte di utenze non autorizzate o il conferimento, da parte di soggetti autorizzati, del rifiuto prodotto da altri;
- il conferimento di rifiuti non differenziati o comunque in difformità delle indicazioni dell’addetto alla guardiania del Centro di raccolta o delle istruzioni apposte in prossimità dei contenitori atti al conferimento.
PARTE QUARTA: ACCERTAMENTI, SANZIONI, CONTENZIOSO DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE
TITOLO I – ACCERTAMENTI SANZIONI E CONTENZIOSO
Art. 53 Controlli ed accertamenti
1. Il Gestore svolge attività di controllo e accertamento del rispetto da parte dei clienti degli obblighi concernenti la tariffa ambientale sui rifiuti. L’attività ha lo scopo di verificare la correttezza dei dati a presupposto dell’applicazione della tariffa e il pagamento della stessa. L’attività di controllo è svolta tramite la consultazione incrociata delle banche dati disponibili presso il Gestore o il Comune (controllo ordinario) e tramite attività ispettive esterne e verifiche sul territorio (controllo straordinario). Altre forme di controllo possono essere realizzate previo accordo tra Comune e Gestore.
2. Il Comune in accordo con il Gestore è tenuto a svolgere anche su richiesta del Gestore, per mezzo degli organi di polizia locale, attività di controllo e accertamento del rispetto da parte dei clienti e degli operatori degli obblighi concernenti i servizi di igiene ambientale e delle norme generali di igiene e decoro previsti dal presente regolamento. L’attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di violazioni della legge o del regolamento.
3. Il Comune può con apposita delibera, nel rispetto della normativa vigente, istituire un servizio ausiliario di guardiania ambientale, assegnando al personale del Gestore parte delle funzioni di controllo spettanti alla polizia locale sulla base del precedente comma.
4. In ogni caso, il Gestore comunica tempestivamente all’autorità di polizia competente ogni fatto relativo alla violazione di norme di legge di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni. La polizia comunale è tenuta a intervenire e dare riscontro alle segnalazioni del Gestore inerenti il mancato rispetto della Legge o delle norme del presente Regolamento.
Art. 54 Poteri del Gestore nell’attività di controllo
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo e accertamento di cui al precedente articolo, il Gestore può con atto motivato richiedere al cliente del servizio, al proprietario dell’immobile o a chi ha effettuato la comunicazione le seguenti informazioni:
- chiarimenti relativi al contenuto delle comunicazioni presentate;
- notizie relative alle caratteristiche dei locali o aree, ai soggetti proprietari, conduttori o occupanti a qualsiasi titolo gli stessi, agli acquirenti e venditori in caso di compravendita;
- documenti comprovanti la veridicità del dichiarato e, in particolare, planimetrie aggiornate di locali, copie di contratti di locazione e simili, o documenti necessari all’accertamento
- documenti comprovanti l’avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti
- altra documentazione utile o necessaria al fine di accertare fatti o notizie utili al procedimento di controllo.
2. Se necessario, il Gestore può invitare i soggetti di cui al comma precedente a presentarsi personalmente per fornire prove e chiarimenti. Il Gestore può inoltre, per il tramite di personale autorizzato, effettuare verifiche sul territorio, all’interno e all’esterno degli immobili e delle aree pubbliche o private.
3. Il Comune anche attraverso il Gestore promuovono forme di controllo rivolte sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche sull’effettiva e corretta differenziazione dei rifiuti e in generale sulla veridicità delle dichiarazioni atte ad ottenere le rispettive riduzioni. In caso di non corrispondenza al vero o comunque non ottemperanza delle prescrizioni del presente regolamento l’utente interessato decade dal diritto alle correlate agevolazione e riduzioni.
4. L’accesso ad aree private e immobili adibiti a domicilio privato può avvenire solamente con il consenso del proprietario o del conduttore e comunque della persona fisica che ha domicilio nell’immobile. In caso di mancata collaborazione del cliente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento è effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’art. 2729 del codice civile e produce effetto fino alla presentazione di documentazione probatoria da parte dell’interessato.
5. Chiunque ometta di fornire la documentazione richiesta o rifiuti di consentire l’accesso in aree private quando l’attività di accertamento sia funzionale ad una riduzione tariffaria o sia comunque fatta nel suo interesse, perde il beneficio con effetto retroattivo.
Art. 55 Sanzioni
1. Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell’art. 7-bis del D.LGS. 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.
Art. 56 Recupero spese
1. Le spese sostenute per il recupero dei crediti nei confronti dei clienti che non provvedono al pagamento spontaneo della tariffa, nonché le spese sostenute per l’attività di accertamento e applicazione delle sanzioni sono addebitate, ove possibile, all’utente stesso.
2. Sono inoltre addebitate a chi si è reso responsabile della violazione le spese necessarie per la bonifica, il ripristino o la pulizia dei luoghi che si siano resi necessari a causa del comportamento illecito sanzionabile ai sensi della legge o del presente regolamento.
Art. 57 Autotutela
1. Il Comune e/o il Gestore possono in qualsiasi momento, d’ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare o correggere totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l’illegittimità o l’errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l’annullamento di un provvedimento non obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall’analisi dei fattori sotto elencati. Qualora dall’analisi emerga l’inutilità di sostenere una lite il Gestore o il Comune possono annullare il provvedimento. I fattori da valutare sono:
- grado di probabilità di soccombenza;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Non si procede all’annullamento d’ufficio di provvedimenti sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune o al Gestore, salvo i casi di palese illegittimità dell’atto e in particolare nelle ipotesi di:
- doppio addebito;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- evidente errore logico di xxxxxxx;
- evidente errore sul presupposto dell’addebito.
Art. 58 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2013.
2. Dal momento di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione regolamentare del Comune con esso incompatibile.
Art. 59 Norme transitorie
1. Per l'anno 2013, anche in parziale deroga a quanto disposto dall'art. 7 e fatte salve le competenze in materia di determinazione della tariffa di cui all'art. 6, la struttura dei costi del piano finanziario e l'articolazione tariffaria sono definiti con riferimento al sistema di prelievo vigente al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento e alla gradualità degli adeguamenti derivanti dall'entrata in vigore del presente regolamento. Devono in ogni caso essere garantiti la copertura integrale dei costi del servizio di asporto dei rifiuti urbani e l'equilibrio finanziario del bilancio Comunale. L'ammontare massimo dell'adeguamento tariffario non può essere superiore a quanto derivante dalla formulazione di cui all'art. 7 comma 3 dove i costi di cui all'anno n-1 devono intendersi quali i costi complessivi indicati nel PF consuntivo approvato per l'anno 2012.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
- si considerano valide le denunce e dichiarazioni presentate ai sensi dei precedenti Regolamenti;
- per i Comuni in regime di tassa al 31 dicembre 2012 il Gestore provvede d’ufficio ad intestare l’utenza domestica al titolare dell’utenza TARSU o, in assenza, al titolare della scheda famiglia anagrafica.
PARTE QUINTA: MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI
Art. 60 Presupposto e aliquote del tributo
1. Sono assoggettate alla maggiorazione per i servizi indivisibili le superfici assoggettate alla tariffa sui rifiuti così come disciplinata dal presente regolamento.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al corrispettivo giornaliero, rapportata ai giorni di effettiva occupazione, in misura pari a 0,30 € per ogni metro quadrato di superficie assoggettata.
3. In sede di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale può decidere di incrementare detta maggiorazione, oltre allo standard già fissato dal precedente comma, di ulteriori 0,10 € per ogni metro quadrato di superficie.
4. Alla maggiorazione si applicano le seguenti riduzioni previste per la tariffa sui rifiuti:
a. per distanza dal punto di raccolta: Art. 9;
b. per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche:
i. effettuata tramite il Gestore: Art. 12, comma 7;
ii. ai sensi della DGRV n. 3918/2002, per autocompostaggio: Art. 40, comma 3;
c. per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale: Art. 19, comma 4;
d. per immobili di attività economiche o istituzionali predisposti all’uso, ma permanentemente non occupati: Art. 19, comma 5;
e. deliberate dal comune: all’Art. 20;
f. per l’avvio a recupero di rifiuti assimilati: Art. 21, comma 1;
g. situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente: Art. 21, comma 2;
h. abitazioni temporaneamente chiuse: Art. 21, comma 3.
Le riduzioni di cui al presente comma si applicano riproporzionando la riduzione sulla tariffa corrispettivo al valore totale della stessa, per singola utenza o per gruppi di utenze.
5. Le riduzioni sulla maggiorazione per i servizi indivisibili non possono in alcun caso superare il 70% dell’importo totale della stessa.
6. La decadenza dal diritto alle agevolazioni e riduzioni ai sensi dell’Art.54 comma 3 determina automaticamente la decadenza delle correlate riduzioni sulla maggiorazione.
7. La maggiorazione non si applica alle istituzioni scolastiche statali.
8. Il gettito della maggiorazione non può essere, in nessun modo destinato a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Art. 61 Gestione del tributo
1. La gestione del tributo sui servizi indivisibili è affidata in concessione, ai sensi del punto 3) comma 5 dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, al Gestore del servizio.
2. Il concessionario recapita ai contribuenti, per posta ordinaria, un invito di pagamento che indica le somme dovute, il dato unitario del tributo ed i metri quadrati di superficie assoggettata, per ogni utenza. Le somme sono richieste contestualmente alla tariffa rifiuti e seguono le stesse scadenze come disciplinate dal presente regolamento
3. Il versamento del tributo è effettuato nelle modalità previste dalla legge comprensive del bollettino postale.
4. Al contribuente che non versi entro la scadenza le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato avviso di accertamento per omesso parziale o tardivo pagamento.
5. Gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento devono essere notificati ai contribuenti, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall’art.1 comma 161 della L. 296/2006.
6. Gli avvisi di pagamento sono spediti al domicilio del titolare dell’utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso nella dichiarazione iniziale o di variazione.
Art. 62 Interessi, rimborsi e modesto ammontare
1. In caso di tardivi pagamenti e per il rimborso sono computati gli interessi legali ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile incrementati di tre punti percentuali.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all’art.1 comma 164 della L. 296/2006.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente comma 1, secondo le modalità di cui all’art.1 comma 165 della L. 296/2006
4. Ai sensi dell’art.1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo ad accertamento, riscossione e rimborso d’ufficio per somme inferiori a 5 euro per anno d’imposta.
5. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d’imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.
ALLEGATO A
Lista esemplificativa dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
xxxxxx e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
frammenti di manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia;
scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta feltri e tessuti non tessuti;
pelle e similpelle;
gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d’aria e copertoni;
resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti di tali materiali;
rifiuti ingombranti e scarti di qualsiasi natura e genere purché non pericolosi; imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e minerali, e simili;
moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
nastri abrasivi;
cavi e materiale elettrico in genere;
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
scarti in genere della produzione di alimentari, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste, oli vegetali e simili; scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi accessori per l'informatica compresi le cartucce per stampanti e i toner; mondiglia (ovvero rifiuto proveniente dalla sezione di grigliatura degli impianti di depurazione delle acque reflue purché opportunamente igienizzato);
rifiuti inerti nonché terreno provenienti da scavi e piccoli lavori di costruzione, manutenzione e demolizione prodotti dal Comune nell’ambito della normale attività di “manutenzione” del territorio.