CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le con- dizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico con- tenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale manda- taria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed ac- cettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compre- so, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata (fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, il “Codice del Turismo”) dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzio- ne della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970, in quanto applicabile, nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposi- zioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applica- bili. Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse interve- nire nel corso di validità del presente catalogo - con effetti modificativi\ abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno rese note on line tramite pubblicazione nel sito internet del Tour Operator.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica com- petenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacan- za, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione x xxxx- minazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamen- te alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a di- stanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualun- que persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni ri- chieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tut- to compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elemen- ti di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turisti- co” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comuni- xxxx al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giustaprevisione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effet- tivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della pre- notazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia in- formato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalo- go, anche su supporto elettronico o per via telematica, una scheda tecni-
ca. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.)
Organizzazione tecnica Marcopolo s.r.l. Italia Meta nel Mondo - Licenza n° 41688 del 29.06.2009 - Comunicazione alla Città Metropolitana di Venezia ai sensi dell’art. 69 comma 5 della Legge Regionale n° 33/2002
- Polizza Assicurativa Responsabilità Civile degli organizzatori di viaggi: Allianz Global Assistance Polizza n.66312607.
GARANZIE PER I VIAGGIATORI: FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI,
con sede in Xxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 - Xxxx, C.F. 97896580582, Iscrizio- ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016.
Il presente catalogo è valido per il periodo maggio 2018/giugno 2019.
Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’articolo
12. / I servizi a terra contrattati sono in Euro, salvo alcuni servizi acqui- stati in USD al cambio del 05.02.2018. Eventuali oscillazioni di cambio non comporteranno adeguamenti valutari se contenute nel 2%; qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale l’adeguamen- to verrà applicato per intero. La percentuale massima del pacchetto tu- ristico che verrà assoggettata ad eventuale adeguamento valutario non sarà superiore all’80% (art.40 Cod.Tur). / Il nome del vettore che effet- tuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE 2111/2005.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi interme- diaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei docu- menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento de- gli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la neces- sità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno,dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di spe- cifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur. si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettiva- mente definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47, 1° - lettera G del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pub- blicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organiz- zatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compra- vendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385
c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termi- ne ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versa- to al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’intermediario e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola riso- lutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi- mento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalo- go successivamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbar- co o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che pre- cedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al turista
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti
d) costo eventuali visti e tasse d’ingresso e uscita dai Paesi meta della vacanza
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immedia- to avviso in forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo inter- mediario, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermedia- rio entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso in- dicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventual- mente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di parte- cipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamenteincassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al dop- pio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto og- gettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’orga- nizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della par- tenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalen- te o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo.
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati [indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1] il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già xxxxxx- ste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.
Penali per Xxxxxxxxx con volo : Oltre alle eventuali penalità previste dalla IATA o dal vettore aereo:
Dal giorno successivo alla prenotazione fino a 45 gg antepartenza 10%
Da 44 a 30 gg antepartenza 30%
Da 29 a 20 gg antepartenza 50%
Da 19 a 4 gg antepartenza 75%
Da 3 a 0 gg antepartenza 90%
Penali per Solo servizi a terra :
Fino a 21 gg antepartenza nessuna penale
Da 20 a 8 gg antepartenza 30%
Da 7 a 4 gg antepartenza 50%
Da 3 a 0 gg antepartenza 90%
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibili- tà di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per compro- vati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rim- borserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni pre- viste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorati- vi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere ero- gati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive so- stenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pa- gamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera
d) del presente articolo. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemen- to relativo ad una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale (a titolo meramente esemplifica- tivo: sostituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di cambio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Ope- rator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 80.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres- samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è neces- saria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno es- sere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http:// xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informa- zioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verifi- carne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’orga- nizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di pre- notazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni al- tro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio–politica e sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri,e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O.
- on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto do- vranno essere assunte a cura dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il re- cesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione dalla
richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di nor- male prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’or- ganizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario do- vessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del di- ritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’or- ganizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espres- se e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pub- bliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’orga- nizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una va- lutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’i- nadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostan- ze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragio- nevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecu- zione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti pre- visti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi di obblighi a garanzia di cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che di- sciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soc- corso del turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza profes- sionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’interme- diario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecu- zione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempe- stivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. / Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al ven- ditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi con- sigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazio- ni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze
xxxxxxxx, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatorepotrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle con- testazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di ri- soluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’interme- diario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Or- ganizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\ viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fon- xxxxxxx.xx, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Metamondo Tour Operator.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presenta- zione dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o conferma di prenota- zione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cata- loghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità pre- viste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.(richiamato all’art.5).
ADDENDUM : CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di or- ganizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui- zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato or- ganizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condi- zioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riporta- te: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la con- figurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimen- to alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX Art. 13 D.LGS. 196/2003 e ss.mm.ii
(protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003 e successive modificazioni, in forma cartacea e di- gitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando: Metamondo Tour Operator - Via Ca’ Rossa 21/A 30174 Mestre-Venezia - Tel. 000 0000000 / xxxx@xxxxxxxxx.xx