S O M M A R I O
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
S O M M A R I O
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici. Atto n. 19 (Xxxxxxx esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con
osservazioni) .............................................................................. . 44
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ......................................... . 52
ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Azione – Italia Viva – Renew Europe) 64
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito democratico) ............... . 79
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Xxxxx XXXXXXX. – Inter- viene il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Xxxxxxxx Xxxxxxx.
La seduta comincia alle 15.15.
Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.
Atto n. 19.
(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 febbraio scorso.
Xxxxx XXXXXXX (FDI), presidente e re- latore, comunica che, in accordo con l’altra relatrice, dopo un ulteriore approfondi- mento, sono state apportate alcune modi- fiche alla proposta di parere presentata nella giornata di ieri (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 febbraio 2023) volte a sopprimere le lettere ww),
concernente l’applicazione dell’offerta eco- nomicamente più vantaggiosa ai servizi pub- blici locali di rilevanza economica e hhh) riguardante l’introduzione di una defini- zione in materia di partenariato pubblico privato, nonché a precisare ulteriormente il contenuto delle lettere r), con riguardo alle esclusioni per gli interventi di manuten- zione e di opere di pubblica utilità, x) in materia di revisione prezzi, kk) in materia di illecito professionale, qqq) relativamente al differimento dell’efficacia della nuova disciplina. Presenta quindi una nuova pro- posta di parere, segnalando che la predetta lettera qqq) è ora rinumerata come lettera ooo) in tale nuova proposta di parere (vedi allegato 1).
Ricorda che nella giornata di ieri sono state presentate le proposte alternative di parere dei gruppi Movimento 5 Stelle e Alleanza verdi e Sinistra (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 febbraio 2023), e che sono state trasmesse oggi le proposte alternative di parere dei gruppi Azione Italia Viva Renew Europe e Partito democratico (vedi allegati 2 e 3).
Il Viceministro Xxxxxxxx XXXXXXX, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto,
che contiene numerosi elementi significa- tivi di arricchimento che il Governo valu- terà per la redazione del testo definitivo dello schema di decreto legislativo, con- corda con la proposta di parere favorevole dei relatori ed esprime parere contrario sulle proposte alternative di parere presen- tate dai gruppi.
Xxxxxxxxx XXXXXXX (AVS), nell’illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo, ricorda che lo schema in esame, predisposto in attuazione della legge delega approvata nel 2022, intende adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo, dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni supe- riori, nonché di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente, evi- tando l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Richiama inoltre gli impegni assunti dal Governo italiano con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che, con riferimento al settore dei contratti pubblici, ha previsto un pro- cesso di riforma che si conclude con il provvedimento in esame, che reca una ri- forma complessiva del vigente codice dei contratti pubblici, da completare entro giu- gno 2023.
Rammenta che l’intero impianto nor- mativo del sistema dei contratti pubblici di lavori e forniture fu riscritto con la cosid- detta « legge Merloni », con la quale nel 1994 il legislatore incluse in un testo unico la regolamentazione dell’intero ciclo del contratto pubblico, il controllo della gover- xxxxx del sistema delle opere, istituendo l’Autorità per la vigilanza sui lavori pub- blici, oggi divenuta ANAC. Rileva che quel riordino conobbe una sorta di « boicottag- gio », più o meno palese, soprattutto da parte di un certo mondo imprenditoriale arricchitosi per anni con le varianti e il sistema di revisione dei prezzi e osserva che i vincoli sanciti da quella legge iniziale si sono progressivamente allentati fino ad arrivare all’emanazione della « legge obiet- tivo », con la quale vennero introdotti isti- tuti contrattuali atipici e definiti contratti e procedure speciali, trasfusi poi nel codice dei contratti pubblici del 2006. Il vigente
codice degli appalti, approvato nel 2016, ha avuto il pregio di rimettere al centro del quadro normativo il potenziamento dell’A- NAC, una stretta sulle varianti, la centralità del progetto nel sistema delle opere pub- bliche, la riduzione delle stazioni appal- tanti, l’incremento dei poteri di vigilanza pubblici sul contraente generale, l’aggior- namento del Piano generale dei trasporti e della logistica e il superamento della « legge obiettivo ».
Ritiene che il provvedimento in esame, seppur nello sforzo di una semplificazione dell’impianto normativo, rappresenti un no- tevole passo indietro rispetto al decreto legislativo del 2016, peraltro essendo al- cune disposizioni declinate in modo discor- xxxxx con taluni dei principi direttivi enun- ciati nella legge delega.
Richiama, a tale proposito, l’espleta- mento degli affidamenti in house, per il quale il provvedimento in esame abroga la competenza di ANAC, rischiando di pro- durre una parcellizzazione del fenomeno che lo rende spesso incontrollato, come dimostra la relazione della Corte dei conti del 2021 che ha individuato più di 7000 organismi partecipati in via diretta e indi- retta che in astratto potrebbero procedere con affidamenti diretti pur non avendone i requisiti.
Per ciò che riguarda il conflitto di in- teressi, l’articolo 16 del provvedimento ne riduce lo spazio applicativo e introduce una sorta di inversione dell’onere della prova che non ha precedenti a livello eu- ropeo, rendendo particolarmente gravoso soddisfare l’onere probatorio posto a ca- rico di chi lo invoca. Per quanto riguarda il tema dell’affidamento dei contratti di im- porto inferiore alle soglie di rilevanza eu- ropea, si stabilizzano le procedure emer- genziali introdotte con il decreto-legge n. 77 del 2021, prevedendo un notevole innalza- mento sia delle soglie di affidamento di- retto che di quelle con procedura negoziata senza bando. Quanto alle aggregazioni e centralizzazioni delle committenze, si pre- vede l’innalzamento fino a 500.000 euro dell’obbligo di qualificazione delle stazioni appaltanti per l’affidamento di contratti di lavori pubblici, modifica di assoluto rilievo
che sottrae dall’obbligo di qualificazione una fetta importante di enti aggiudicatori, comportando di fatto la riduzione del nu- mero di gare eseguite da enti qualificati di circa 65 per cento, come stimato da ANAC. Osserva quindi che il combinato dispo- sto delle disposizioni sul conflitto di inte- ressi, sull’innalzamento della soglia euro- pea, sugli affidamenti diretti, sulla proce- dura negoziata senza bando di gara, sul- l’estensione dell’appalto integrato e sull’indebolimento delle stazioni appaltanti rischia di determinare conseguenze nega- tive in termini di propensione ai fenomeni corruttivi e penetrazione delle organizza- zioni criminali nel sistema degli appalti. Desta perplessità anche la nuova disciplina della programmazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazio- nale, che stabilisce che sia il Governo a definire le infrastrutture strategiche di pre- minente interesse nazionale in un elenco che viene inserito nel Documento di eco- nomia e finanze, eliminando qualsiasi ri- ferimento al Piano generale dei trasporti e della logistica, strumento di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche volto ad uno sviluppo armonico di sistema del Paese e soggetto alle procedure di va-
lutazione ambientale strategica.
Dopo aver richiamato in sintesi le con- dizioni contenute nella proposta di parere, dichiara che solo il loro accoglimento de- terminerebbe il parere favorevole del pro- prio gruppo, esprimendosi altrimenti in senso contrario.
Xxxxxx XXXXXXX (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla propo- sta di parere dei relatori, sia per ragioni di metodo e di merito. Quanto alle prime, pur avendo dimostrato il proprio gruppo ampia disponibilità fin da subito a lavorare in modo corale, osserva che è evidente la mancanza di una concreta volontà di pro- cedere in tale maniera anche da parte della maggioranza. Quanto alle ragioni di me- rito, i soggetti auditi hanno sottolineato i profili di criticità, che sono stati in parte accolti nella proposta di parere dei relatori, formulando tuttavia solo osservazioni e non anche condizioni e mortificando completa- mente il ruolo del Parlamento. Ricorda che
proprio grazie ad un emendamento di un rappresentante del suo gruppo è oggi pos- sibile per la Commissione esprimere un parere sul provvedimento in esame, parere che però a suo giudizio, nella formulazione che ne propongono i relatori, è assai inde- bolito.
Sottolinea in via generale l’incongruenza tra le disposizioni del codice e gli allegati tecnici e richiama alcuni elementi fonda- mentali, imprescindibili per il proprio gruppo, e posti quindi nella proposta di parere alternativo come condizioni.
In primo luogo, fa riferimento al tema del conflitto di interessi, di cui all’articolo
16 che, al comma 1, limita l’applicazione della norma ai soli soggetti che espletano compiti funzionali, vale a dire quelli che svolgono l’esercizio della funzione ammi- nistrativa. Ritiene necessario a tale ri- guardo che: si estenda la fattispecie a tutte le situazioni che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del DPR
n. 62 del 2013, nonché ai casi non tipizzati in cui siano comunque ravvisabili ragioni di convenienza all’astensione; si ripristini l’anticipazione della soglia di tutela, ren- dendo così rilevante il solo pericolo di lesione e non l’effettiva concretizzazione del conflitto di interessi; si estenda l’ambito di applicazione della disposizione non sol- tanto ai soggetti che hanno compiti funzio- nali ma, più in generale, a tutti coloro che possono influenzare in qualunque modo il risultato della procedure di aggiudicazione ovvero lo svolgimento della fase di esecu- zione del contratto. Il successivo comma 2 reca una previsione che appare eccessiva- mente gravosa per il soggetto che invoca il conflitto di interesse e pertanto sarebbe opportuno che si prevedesse che la verifica in concreto e la prova in ordine alla sus- sistenza delle situazioni di conflitto di in- teresse sia rimessa in capo alla Pubblica amministrazione, onerando chi le invoca di fornire, se del caso, la sola prova contraria rispetto alle valutazioni fornite dall’ammi- nistrazione.
Riguardo al tema dei contratti sotto la
soglia di rilevanza europea, tenuto conto degli effetti pregiudizievoli di tali disposi- zioni sulla concorrenza, sulla prevenzione
delle condotte illecite, nonché sulle finalità di risparmio della spesa cui è altresì con- nessa la regola dell’evidenza pubblica, ri- tiene opportuno che si preveda: la ridu- zione delle soglie economiche fissando nella misura di 100.000 euro per i lavori, 75.000 euro per le forniture e 50.000 euro per i servizi; la limitazione soli casi di urgenza della possibilità di prescindere dalla previa ricerca di mercato; l’introduzione di criteri sufficientemente specifici per la scelta del- l’appaltatore solo in via eccezionale; l’ob- bligo di pubblicazione dell’avviso anche sui risultati della procedure di affidamento di- retto al fine di garantire l’efficacia dei controlli sull’operato della pubblica ammi- nistrazione.
Con riferimento al sistema di qualifica-
zione delle stazioni appaltanti, ritiene op- portuno che si riduca a 100.000 euro la soglia di sotto della quale non è necessario che le stazioni appaltanti siano qualificate.
Quanto all’avvalimento, proprio al fine di garantire la lealtà del confronto concor- renziale e la qualità della prestazione, sa- rebbe opportuno che si ripristinasse il di- vieto generale di partecipazione congiunta alla medesima gara dell’impresa avvalente che di quella ausiliaria. Sempre in tema di avvalimento rammenta che l’articolo 104, comma 9, ha eliminato l’inciso « pena la risoluzione del contratto » e chiede che si introducano meccanismi sanzionatori a ca- rico dell’appaltatore, quale conseguenza del mancato effettivo impiego delle risorse da parte dell’impresa ausiliaria. In tema in- vece di controlli demandati al RUP, sarebbe opportuno introdurre disposizioni specifi- che in ordine ai tempi e alle modalità dell’azione di controllo, prevedendo altresì, in caso di omissioni e/o inadempienze agli obblighi di verifica, l’erogazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’ANAC.
In ordine al tema del subappalto, l’ar-
ticolo 119 ne prevede la liberalizzazione con il solo limite del divieto di cessione dell’intera commessa e della prevalente ese- cuzione delle lavorazioni relative alla cate- goria prevalente dei contratti ad alta in- tensità di manodopera. Sotto tale profilo, al fine di evitare la possibile distorsione delle procedure, chiede che si estenda il divieto
del ricorso al subappalto a tutte le catego- rie di lavorazioni, vale a dire anche quelle cosiddette scorporabili, per la quota ecce- dente il 50 per cento del valore dell’opera. Posto inoltre che spesso le attività coinci- dono con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto, al fine di garantire un parite- tico trattamento economico e normativo dei lavoratori nonché gli stessi standard qualitativi prestazionali del contratto prin- cipale, giudica opportuna l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro. Sempre all’articolo 119, nel ricor- dare che il comma 17 introduce per la prima volta l’istituto del « subappalto a cascata », rileva che la consentita frammen- tazione delle quote oggetto di subappalto potrebbe agevolare l’elusione della norma- tiva antimafia. Proprio per evitare tale eve- nienza bisognerebbe prevedere il divieto generalizzato di ricorso al « subappalto a cascata ». Infine, allo scopo di mitigare l’im- patto derivante dalla estensione generaliz- zata dell’istituto del subappalto, bisogne- rebbe prevedere la possibilità, rimessa alle stazioni appaltanti, di inserire nella valu- tazione delle offerte, criteri premiali legati all’impegno dell’operatore economico con- corrente di esecuzione diretta delle presta- zioni, prevedendo: un range di punti mi- nimi e massimi parametrati alla maggiore percentuale di esecuzione diretta dell’ap- palti; l’estensione degli obblighi e dei divieti previsti nei rapporti tra contraente princi- pale e subappaltatore anche ai rapporti tra subaffidatari e subappaltatori; la facoltà delle stazioni appaltanti di introdurre li- miti al subappalto anche per gli operatori iscritti in una white list o nell’anagrafe antimafia degli esecutori e di richiedere al subappaltatore una cauzione definitiva per le opere di sua competenza.
Pur ringraziando i relatori per il grande lavoro svolto e il presidente per la dispo- nibilità nell’audire i soggetti indicati dai gruppi, ribadisce il voto contrario del pro- prio gruppo sulla proposta di parere dei relatori.
Xxxxxxx XXXXXXX (A-IV-RE) intende pre- liminarmente fare una valutazione sulle modalità di lavoro con le quali si è ritenuto di operare. Ritiene che all’interno della
Commissione ci sia la possibilità concreta di arrivare a risultati condivisi per la buona volontà che ravvede in tutti i gruppi. Am- mette di non essere riuscita ad approfon- dire la nuova proposta di parere presentata oggi dai relatori e di non aver potuto quindi verificare se i suggerimenti del proprio gruppo siano stati o meno recepiti. In ogni caso tiene a sottolineare che l’assenza di condizioni rende a suo avviso il parere assai debole.
Rileva come la disciplina dei contratti pubblici sia farraginosa, complessa e di- sfunzionale, come è noto a chi ha avuto, come lei, esperienza negli enti locali, che spesso dispongono di poco personale e non sempre preparato. Le parole d’ordine in questo momento sono celerità e semplifi- cazione, anche alla luce degli obblighi im- posti dal PNRR, che impone non solo di fare in fretta, ma anche di recuperare i ritardi accumulati, e questo a suo giudizio non si concilia con il nuovo quadro nor- mativo, che complica le procedure di ag- giudicazione.
Bisognerebbe garantire anche ai piccoli
comuni di poter essere stazioni appaltanti, attraverso strumenti alternativi, flessibili, scongiurando che vi siano opere senza ter- mine, come tante ne ha viste il Paese. L’Italia ha bisogno di opere snelle, in cui sia ridotta la possibilità di contenziosi.
Osserva che il meccanismo della revi- sione dei prezzi, non solo per i lavori ma anche per i servizi, va accompagnato da uno stretto controllo sui costi da parte delle stazioni appaltanti. Entrando nel me- rito di alcune questioni, rileva che all’arti- colo 58 bisognerebbe introdurre una dispo- sizione atta a far sì che le stazioni appal- tanti possono prevedere criteri di selezione volti a favorire la partecipazione delle im- prese del territorio interessato dall’opera, il che implica anche minori costi dovuti ai mancati oneri per trasferimenti e trasferte. Sarebbe opportuno modificare gli articoli 61 e 106 dello schema di decreto, nel senso di inserire un esplicito riferimento alla certificazione della parità di genere. Con riguardo all’articolo 16, sul conflitto di in- teressi, sarebbe opportuno specificare che è compito delle stazioni appaltanti adottare
misure adeguate di individuazione, preven- zione e risoluzione di ogni ipotesi di con- flitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti delle concessioni. Quanto agli appalti di servizi per gli spettacoli dal vivo, richiama le difficoltà degli enti locali di lavorare con le regole attuali. Si riserva in ogni caso di prendere visione dell’ultima versione del parere depositato dai relatori prima di espri- mersi definitivamente.
Xxxxxx XXXXX (PD-IDP) osserva che il proprio gruppo ha inteso elaborare una proposta alternativa di parere per poter declinare in modo più corretto il contri- buto che può venire dalla Commissione, sottolineando quali elementi costituiscano delle vere e proprie priorità, formulate quindi come condizioni. Ritiene, infatti, che le sole osservazioni non possano dare al Governo un quadro chiaro degli elementi di maggior rilievo per la Commissione.
Pur riconoscendo che il provvedimento in esame è stato emanato in attuazione di una delega cui ha contribuito anche il proprio gruppo, ritiene che questo presenti dei punti di criticità che sono stati appunto evidenziati nelle condizioni contenute nella proposta alternativa di parere del proprio gruppo.
In primo luogo giudica opportuno che tra i principi del nuovo codice vengano introdotte misure orientate a garantire: la tutela del lavoro, della salute e della sicu- rezza dei luoghi di lavoro; la qualità della progettazione e la valorizzazione delle pro- fessionalità tecniche; la funzionalità delle stazioni appaltanti, con particolare ri- guardo alla dimensione ottimale dell’orga- nico a disposizione, al personale di elevata professionalità tecnica, giuridica ed econo- mica; il rafforzamento delle disposizioni di contrasto alle frodi, alla corruzione, al con- flitto di interessi; la sostenibilità ambien- tale; la concorrenza e la parità di tratta- mento tra operatori economici, l’interope- rabilità fra le banche dati.
Stigmatizza che nel testo del parere elaborato dalla maggioranza non vi siano disposizioni sulla certificazione della parità di genere che, proprio in ragione dell’evo-
xxxxxxx della discussione sul tema, avrebbe meritato maggiore attenzione.
Richiama la necessità di armonizzare l’articolo 6, in materia di principi di soli- darietà e sussidiarietà orizzontale e rap- porti con gli enti del Terzo settore, con il codice del Terzo settore, facendo riferi- mento esplicito all’amministrazione condi- visa.
Ritiene opportuno che venga esclusa in via generale la possibilità di concludere contratti a titolo gratuito da parte delle pubbliche amministrazioni e che venga con- seguentemente abrogato l’articolo 134; a tale riguardo fa specifico riferimento alle indagini archeologiche e alle procedure di archeologia preventiva, da escludere dalla tipologia di contratti gratuiti e dalle forme speciali di partenariato, come esplicitato da numerosi soggetti auditi.
In merito al conflitto di interesse, biso- gnerebbe a suo giudizio prevedere un più chiaro obbligo dichiarativo in capo a sog- getti che partecipano all’affidamento, an- che relativamente all’insussistenza delle si- tuazioni di conflitto, al fine di consentire il monitoraggio delle situazioni medesime.
Sul tema delle fasi delle procedure di affidamento, giudica necessario che venga rafforzato il contenuto della motivazione, anche al fine di una maggiore apertura alla concorrenza tra operatori. Richiama an- cora l’opportunità che si utilizzino stru- menti di pianificazione e programmazione come il Piano generale dei trasporti e della logistica, al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti priori- tari per lo sviluppo del Paese.
Osserva che il tema del dibattito pub- blico è stato del tutto svuotato di senso e di contenuto.
Richiama inoltre i livelli di della pro- gettazione, ritenendo necessario che sia in- trodotta la valutazione degli aspetti di com- patibilità geologica, geomorfologica e idro- geologica dell’opera e che siano previste, in ragione della riduzione da tre a due dei livelli di progettazione, misure finalizzate a garantire la qualità della progettazione e la valutazione di impatto economico finanzia- rio ex post delle opere.
Quanto all’appalto integrato, ritiene che esso debba essere limitato ai soli casi in cui l’elemento tecnologico innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente preva- lente rispetto all’importo complessivo dei lavori, precludendolo del tutto per opere di manutenzione ordinaria o straordinaria, indipendentemente dal loro valore. Ri- chiama ancora il principio di rotazione degli affidamenti, rilevando che debba es- sere estesa anche ai soggetti precedente- mente invitati non affidatari e che le fasce siano stabilite dalla stazione appaltante in modo da evitare una artificiosa suddivi- sione del nuovo importo per farli cadere in una diversa fascia.
Quanto all’articolo 50, relativo alle pro-
cedure di affidamento, ritiene che la scelta operata sia eccessivamente restrittiva della concorrenza. In tema di revisione dei prezzi, ritiene opportuno che sia previsto che per l’applicazione delle clausole si utilizzino anche i costi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali. In tema di aggregazione e centralizzazione delle stazioni appaltanti, stigmatizza l’as- senza di abbandonare l’obiettivo che avrebbe dovuto vedere tutti concordi di avere sta- zioni appaltanti qualificate e ritiene invece opportuno che venga valutata una revisione della soglia di 500.000 euro per l’obbligo di qualificazione, prevedendo un periodo tran- sitorio nel quale le stazioni appaltanti qua- lificate possono svolgere le procedure di lavori non superiori a 500.000 euro fino ad un anno dall’entrata in vigore del codice.
In tema di subappalto, ritiene che la
scelta di prevedere il cosiddetto subappalto
« a cascata » sia fortemente regressiva in ordine al controllo della qualità delle opere e al controllo della fase esecutiva da parte delle stazioni appaltanti e teme ricadute anche sui lavoratori. Rammenta la contra- rietà al riguardo di tutte le organizzazioni sindacali, delle imprese e dell’ANAC e au- spica che ci possa essere un ripensamento nella proposta di parere dei relatori che contiene un mero richiamo al Governo che vengano replicati i medesimi controlli fino all’ultimo livello di subappalto, che costi- tuisce una previsione a suo giudizio del tutto scontata.
Quanto al ruolo dell’ANAC, nel testo predisposto dal Governo alcune scelte sono condivisibili, ma in un contesto come quello nazionale ritiene che non ci siano le con- dizioni per abbassare il livello di controllo sugli appalti.
Sottolinea la serietà con la quale il pro- prio gruppo ha lavorato sulla proposta di parere che ha testé illustrato e auspica che ci sia ancora la possibilità di discutere seriamente sui contenuti della proposta di parere presentata dai relatori.
Consapevole dell’importanza di rispet- tare la data di approvazione del codice, auspica che le considerazioni svolte dal Ministro Xxxxxxx in ordine alla volontà di rimandarne l’entrata in vigore non pregiu- dichino la possibilità di ottenere le risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Xxxxxx XXXXX (MISTO-XXX.XXXX.) nel
ringraziare i relatori per l’impegno profuso e per l’attenzione dimostrata al contributo del proprio gruppo, osserva che il provve- dimento in esame rappresenta un corpo normativo moderno e dinamico, che neces- sita di un tempo adeguato per assumere piena efficacia. Le strutture territoriali de- vono attuare delle modifiche al proprio interno e questo potrebbe creare una ini- ziale difficoltà soprattutto per gli enti locali di minori dimensioni. L’esigenza di un’at- tuazione graduale è stata d’altronde espli- citata da tutti i gruppi.
Con riguardo alla proposta di parere depositata dai relatori, si sarebbe aspettato una maggiore attenzione alle piccole e me- die imprese e alle libere professioni, di cui riconosce il valore cristallizzato nella an- tica definizione di arti e mestieri. L’espe- rienza avuta con i precedenti codici ha permesso di comprendere che un testo di tale portata si può giudicare soltanto in seguito ad una sua applicazione. Auspica quindi che, una volta evidenziate le even- tuali criticità in sede di prima applicazione, queste possano essere risolte celermente.
In conclusione, dichiara il parere favo- revole del proprio gruppo.
Xxxxx XXXXXXX (PD-IDP) ringrazia i relatori per il lavoro svolto, che ha visto
l’ascolto di numerosi soggetti, che hanno portato spunti interessanti. Esprime anche una forte sorpresa per la presenza di mere osservazioni all’interno della proposta di parere dei relatori, ritenendo invece impor- tante, stante anche il lavoro del Consiglio di Stato, dare certezza alla soluzione di una serie di criticità emerse attraverso l’intro- duzione di condizioni.
Ritiene giusto dare al Paese, alle sta- zioni appaltanti, alle imprese e agli enti locali la possibilità di una « messa a terra » delle opere celere, nel rispetto della sicu- rezza del mondo del lavoro. Quanto alla proposta di parere dei relatori, stigmatizza il ritardo con il quale questa è stata depo- sitata, impedendo di fatto di raggiungere l’obiettivo di un parere condiviso con le forze di opposizione.
Segnala alcuni elementi generali di par- ticolare rilievo, come ad esempio l’obiettivo di permettere la partecipazione del numero maggiore di aziende possibile, le criticità legate all’innalzamento della soglia di qua- lificazione a 500.000 euro, la mancata cen- tralità dei consorzi, il rischio di impresa per il quale si è ritenuto di abbassare al 2 per cento il sistema della revisione dei prezzi, favorendo le imprese, ma creando un ulteriore danno alle stazioni appaltanti e quindi di fatto agli enti pubblici.
Per tali ragioni e per quanto espresso dalla collega Xxxxx, dichiara il voto con- trario del proprio gruppo.
Xxxxx XXXXXXXX (FI-PPE), relatrice, esprime soddisfazione per essere giunti al termine di un lungo lavoro, partecipato e condiviso, che ha visto anche un forte ascolto delle categorie interessate. Segnala che la proposta di parere dei relatori contiene numerosi passaggi che raccolgono le indi- cazioni dei gruppi di opposizione nonché le considerazioni emerse da parte dei soggetti invitati in audizione. Le osservazioni in essa contenute sono, altresì, in linea con i principi della legge delega, e richiama al riguardo la riduzione dei livelli progettuali, che fa risparmiare tempo nell’aggiudica- zione delle opere.
Quanto al metodo richiamato dai colle- ghi che l’hanno preceduta, ricorda di aver più volte chiesto ai gruppi di opposizione
elementi che tuttavia non sono pervenuti. Precisa che le modifiche e le integrazioni intervenute nell’ultima versione del parere riguardano alcuni punti essenziali, tra i quali la revisione dei prezzi che non è stata fissata al 2 per cento, come ricordava il collega Xxxxxxx, essendo stata data un’in- dicazione al Governo di fissarla al di sotto del 5 per cento e la questione dell’illecito professionale, per il quale si è operato il cambio culturale di prevedere che sino al primo grado di giudizio non vi sia l’esclu- sione dalla gara. Ritiene che un corpus normativo che contenga disposizioni sem- pre più oggettive e di semplice applicazione riduca non solo i tempi, ma gli eventuali contenziosi, permettendo la realizzazione più celere delle opere.
Xxxx XXXXXX (FDI) ritiene che sia stato svolto un lavoro puntuale, che ha raccolto i suggerimenti avanzati nel xxxxx xxxxx xx- xxxxxxxxxxx audizioni svolte. Concorda con la relatrice sulla correttezza del metodo utilizzato nella predisposizione del testo della proposta di parere. Ritiene assoluta- mente determinante l’emanazione di un nuovo codice, anche alla luce dei mutati scenari nazionali e internazionali e di- chiara pertanto favorevole del proprio gruppo.
Xxxxxxxxx XXXXX (LEGA) esprime sod- disfazione per il lavoro del Governo e della Commissione e in particolare dei relatori, che ringrazia. Vi è stata, a suo giudizio, una grande capacità di ascolto delle istanze degli operatori e concorda con la collega Xxxxxxx che la buona volontà dei gruppi ha permesso di raggiungere un punto di equi-
librio nella proposta di parere che rappre- senta una sintesi delle sollecitazioni perve- nute con l’obiettivo chiaro di semplificare e sburocratizzare il sistema. Dichiara per- tanto il voto favorevole del proprio gruppo.
Xxxxxxx XXXXXXX (A-IV-RE), a seguito di un approfondimento dei contenuti della nuova proposta di parere depositata dai relatori, accoglie con favore la presenza di due osservazioni condivise dal proprio gruppo, ovvero l’innalzamento a 20.000 euro del valore dei contratti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli ambientali e la semplificazione della disciplina relativa agli spettacoli dal vivo. Pur comprendendo che il testo della proposta di parere dei relatori sia arrivato con ritardo rispetto a quanto assicurato, stigmatizza la sottoline- atura della collega Xxxxxxxx sulla richiesta di indicazioni non rese dai gruppi di op- posizione, ma che in genere pervengono su un testo già definito. Sottolinea l’impor- tanza del metodo, che deve essere definito in modo trasparente ed efficace.
Xxxxx XXXXXXX, presidente, non essen- dovi altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dai relatori, ri- cordando che, in caso di approvazione della stessa, risulteranno precluse le proposte di parere alternativo.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni dei re- latori (vedi allegato 1).
La seduta termina alle 16.35.
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.
Atto n. 19.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legi- slativo recante il codice dei contratti pub- blici (atto n. 19);
considerato che:
l’introduzione di un sistema di qua- lificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture rappresenta una novità dello schema di codice; tuttavia, alla pre- visione generale di cui al comma 10 del- l’articolo 100 non ha fatto seguito una puntuale definizione dei relativi criteri di qualificazione all’interno di un apposito allegato;
lo schema in esame, non riprodu- cendo le disposizioni di carattere intertem- porale di cui all’articolo 216, commi 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non consentirebbe di applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 alle procedure approvative e di verifica attuativa relative alle opere della Torino-Lione, così inter- rompendo la continuità del quadro proce- durale entro il quale sta proseguendo l’o- pera sul territorio;
richiamata l’esigenza di precisare ul- teriormente la disposizione di cui all’arti- colo 108 concernente i criteri di aggiudi- cazione degli appalti, con specifico riferi- mento ai servizi ad alta intensità di mano- dopera, al fine di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi e limitare l’inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze con- tenute in termini di prezzo, a scapito della qualità;
rilevato che:
la tecnica di delegificazione prevista dallo schema in esame per gli allegati al Codice, in quanto consistente nell’adozione
di una serie di decreti ministeriali ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 17 della legge
n. 400 del 1988, non prevede l’espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari; gli Allegati I.6, I.11 e II.14 intervengono su materie già disciplinate in precedenza da regolamenti o altri atti at- tuativi, sui cui schemi era stato previsto il parere parlamentare, mentre gli Allegati I.3, I.7, I.8, I.10, I.12, II.2, II.3, II.5, II.6, II.7,
II.8, II.9, II. 11, II.13, II.16, II.19, IV.1, V.1 e
V.2 riproducono vigenti disposizioni di rango legislativo contenute nel decreto legislativo
n. 50 del 2016 e nei decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021;
l’articolo 10, comma 8, della legge
n. 196 del 2009 (legge di contabilità e fi- nanza pubblica) – che non figura tra le disposizioni oggetto di abrogazione da parte dello schema in esame – dispone che in allegato al DEF è presentato il programma delle infrastrutture strategiche predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei tra- sporti, e che anche dopo l’abrogazione della legge n. 443 del 2001 ha continuato a co- stituire la base normativa per l’inserimento nei Documenti di economia e finanza dei cosiddetti allegati infrastrutture; l’indivi- duazione delle priorità infrastrutturali è stata, peraltro, di fatto affidata negli ultimi anni anche ad ulteriori strumenti, e in particolare alla nomina di commissari stra- ordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto- legge n. 32 del 2019, e da ultimo allo stesso PNRR, ciò che rende opportuno ricondurre a coerenza il quadro regolatorio in mate- ria, al fine di evitare incertezze nel pro- cesso di definizione e programmazione delle infrastrutture prioritarie;
valutata la conformità del presente schema di decreto legislativo ai criteri e ai principi direttivi della legge delega;
rilevata la necessità che il Governo provveda al coordinamento formale dello schema di decreto legislativo e apporti le correzioni di forma rese necessarie dall’o- biettivo di garantire la coerenza testuale di tutte le parti del Codice, inclusi gli allegati, e la migliore formulazione grammaticale e stilistica delle relative disposizioni;
tenuto conto del parere reso dalla Conferenza unificata;
tenuto conto, altresì, dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni par- lamentari dai vari soggetti pubblici e pri- vati interessati;
preso atto dei rilievi della Commis- sione Trasporti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l’opportunità di scongiurare in tutte le disposizioni del Co- dice l’introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (gold plating);
b) all’articolo 6, concernente i principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il concetto di « attività a spiccata valenza sociale » con la più corretta definizione di
« attività di interesse generale » e il con- cetto di « co-amministrazione » con quello di « amministrazione condivisa »; si valuti altresì l’opportunità di richiamare diretta- mente gli enti del Terzo settore, in luogo del riferimento ai privati, nella condivisione della funzione amministrativa, al contempo escludendo il rinvio al « principio del risul- tato »;
c) valuti il Governo l’opportunità di inserire, nell’articolo 6 dell’Allegato I.7, tra i contenuti del progetto di fattibilità tecnico- economica, il modello adottato dall’opera- tore nella gestione dei rifiuti/sottoprodotti generati dalle opere o dai servizi oggetto dell’appalto;
d) valuti il Governo l’opportunità di specificare all’articolo 16, in tema di con- flitto di interessi, che è compito precipuo delle stazioni appaltanti adottare misure adeguate di individuazione, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle con- cessioni;
e) valuti il Governo l’opportunità di precisare all’articolo 23, comma 5, che tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sono in- cluse quelle relative alle procedure di affi- damento in house;
f) valuti il Governo l’opportunità di allineare le procedure di localizzazione e approvazione del progetto delle opere di cui all’articolo 38 alle semplificazioni in- trodotte per le opere PNRR, incluse quelle relative alla verifica preventiva dell’inte- resse archeologico; a tal fine, si valuti l’op- portunità di sostituire il richiamo al de- creto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, contenuto nell’Allegato 1.8, con il più cor- retto riferimento al decreto ministeriale
n. 244 del 20 maggio 2019;
g) valuti il Governo l’opportunità di precisare, in relazione all’istituto del dis- senso costruttivo di cui all’articolo 38, comma 11, che le amministrazioni parte- cipanti alla Conferenza di servizi, nell’in- dicare – a pena di decadenza – le prescri- zioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso, devono tenere conto delle circostanze del caso concreto;
h) all’articolo 39, valuti il Governo l’opportunità di un coordinamento tra il comma 3, secondo cui l’elenco delle infra- strutture strategiche e di preminente inte- resse nazionale è inserito nel Documento di economia e finanza, e l’articolo 10, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché l’op- portunità di chiarire, al comma 2, se gli interventi infrastrutturali per i quali sono stati nominati commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 debbano intendersi per loro na-
xxxx inseriti nell’elenco di cui al citato comma 3;
i) valuti il Governo l’opportunità di specificare, all’articolo 41 e nell’Allegato I.7, che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geo- logica, geomorfologica, idrogeologica e si- smica dell’opera, in continuità con quanto già previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e allo scopo di garantire migliori standard di progetta- zione, includendo conseguentemente nella relazione tecnica allegata al livello proget- tuale una valutazione in ordine ai profili geologici, geomorfologici, idrologici e si- smici dell’opera; in particolare, con riferi- mento all’articolo 8, comma 3, di tale al- legato, si valuti l’opportunità di prevedere che gli aspetti geologici, geomorfologici, idro- geologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici debbano essere esaurientemente esposti in apposite relazioni specialistiche; con riferimento all’articolo 22, comma 4, lettera b), del medesimo Allegato I.7, si valuti altresì la necessità che il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, sia composto da relazioni specialistiche da in- dividuarsi nelle relazioni geologica, idroge- ologica, geotecnica e sismica;
j) valuti il Governo l’opportunità di promuovere una omogeneizzazione nei me- todi di rilevazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni uti- lizzati dalle regioni e dalle province auto- nome ai fini della predisposizione dei prez- zari regionali di cui all’articolo 41, comma 13; si valuti altresì l’opportunità di preve- dere, dalla validazione del progetto, un limite temporale di tre mesi per bandire la gara, in modo da assicurare che il costo dei prodotti venga determinato facendo riferi- mento ai prezzi correnti sul mercato; si valuti altresì l’opportunità di garantire che abbia luogo, da parte della stazione appal- tante, la verifica effettiva dell’aderenza dei prezzi indicati nel prezzario a quelli di mercato;
k) al medesimo articolo 41, valuti il Governo l’opportunità di:
1. prevedere l’obbligo di utilizzare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria i parametri a base del calcolo che dovranno essere riaggiornati, tenuto conto delle modifiche previste dal nuovo codice quali la riduzione dei livelli di pro- gettazione e i nuovi contenuti del progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere pubbliche (PFTE);
2. puntualizzare il rapporto tra i nuovi livelli di progettazione e la program- mazione, al fine di chiarire che il docu- mento di fattibilità delle alternative proget- tuali individua la soluzione che l’ammini- strazione intende perseguire e che verrà assunta dal documento di indirizzo della progettazione, il quale conterrà le indica- zioni di natura progettuale per la reda- zione del PFTE;
l) valuti il Governo l’opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l’individuazione dell’im- porto da porre a base di gara per l’affida- mento dei servizi di architettura e ingegne- ria ed altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commi- surati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell’equo compenso di cui all’ar- ticolo 8 e nel rispetto dei principi di con- correnza e libero accesso al mercato; si valuti altresì l’opportunità, con riferimento all’articolo 8, di sancire il principio che nessuna prestazione professionale può es- sere resa gratuitamente;
m) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 44, il contenuto del- l’offerta che l’operatore economico pre- senta in sede di appalto integrato, specifi- cando che l’offerta dell’operatore ha ad oggetto una proposta tecnica adeguata- mente formulata, sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, il cui quadro economico tenga conto di tutte le valorizzazioni economiche relative alle pre- scrizioni acquisite in sede di procedura di autorizzazione del progetto;
n) all’articolo 49, valuti il Governo l’opportunità di prevedere deroghe moti- vate al principio di rotazione degli affida- menti, anche con riferimento alla garanzia di un miglior svolgimento del servizio, al- l’affidabilità dell’operatore economico, al- l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
o) valuti il Governo, in relazione al- l’articolo 50 sulle procedure per l’affida- mento dei contratti di lavori, servizi e for- niture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l’opportunità di valoriz- zare i principi di concorrenza, trasparenza e massima partecipazione degli operatori interessati da invitare alle medesime pro- cedure; valuti il Governo l’opportunità di specificare, per esigenze di coordinamento testuale, che anche nelle ipotesi di cui al- l’articolo 50, comma 1, lettera d), per i lavori di importo tra 1 milione di euro e la soglia europea, l’individuazione dei 10 ope- ratori da consultare nella procedura nego- ziata deve avvenire attraverso indagini di mercato o tramite elenchi, come previsto alla lettera c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro;
p) valuti il Governo l’opportunità di meglio definire, all’articolo 50, comma 2, il perimetro del ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nomina- tivi per la selezione degli operatori da in- vitare alle procedure negoziate al fine di chiarire che tale metodo deve essere uti- lizzato in circostanze del tutto residuali ed eccezionali, laddove non risultino pratica- bili altri metodi di selezione degli opera- tori;
q) in relazione all’articolo 54, comma 2, sui metodi per l’individuazione delle of- ferte anomale, valuti il Governo l’opportu- nità di eliminare il principio della preven- tiva conoscibilità del metodo per l’indivi- duazione delle offerte anomale, che rischia di determinare indebiti condizionamenti al regolare andamento delle procedure di gara; si valuti conseguentemente l’opportunità di modificare l’Allegato II.2 « Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte », garantendo che
tutti i metodi per la determinazione della soglia di anomalia rendano la scelta del sistema non prevedibile e impediscano even- tuali fenomeni collusivi;
r) valuti il Governo l’opportunità di chiarire, all’articolo 56, comma 1, lettera i), l’ambito di applicazione del rinvio al Testo unico delle disposizioni in materia di in- termediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quale ambito materiale ricompreso tra i settori ordinari esclusi dall’applicazione del Co- dice, definendo puntualmente l’alveo dei servizi finanziari interessati dall’esclusione tramite un elenco onnicomprensivo, coe- rente con gli atti legislativi relativi al mer- cato interno; al medesimo articolo 56, si valuti altresì l’opportunità di innalzare a
20.000 euro il valore dei contratti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e ali- mentari, che sono esclusi dalle disposizioni del codice relative ai settori ordinari, e di estendere tale esclusione anche ai servizi di manutenzione e alle opere minori di pub- blica utilità svolti dalle stesse imprese agri- xxxx singole o associate;
s) valuti il Governo l’opportunità di promuovere eventuali semplificazioni per gli appalti di servizi relativi agli « spettacoli dal vivo » coerentemente con quanto pre- visto dal considerando n. 23 della direttiva 24/2014/UE;
t) all’articolo 57, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che le stazioni appaltanti applichino come criterio di va- lutazione dell’offerta quello relativo all’ap- provvigionamento di cemento e di materiali a base cementizia contenenti cemento pro- dotti in impianti in cui si utilizza clinker prodotto in Paesi ricadenti nell’ambito del sistema EU/ETS, con attribuzione al me- desimo criterio di percentuali del punteggio massimo contemplato per la componente qualitativa dell’offerta stessa;
u) al medesimo articolo 57, comma 2, in tema di criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, valuti il Governo l’opportu- nità di sostituire il principio contenuto nella locuzione « ove tecnicamente opportuno » con il presupposto « ove tecnicamente com-
patibile », al fine di non riconoscere ecces- siva discrezionalità nell’adozione di uno specifico criterio ambientale minimo (CAM);
v) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 58, comma 2, il pa- rametro degli obblighi di motivazione della mancata suddivisione in lotti, al fine di garantirne la coerenza con i princìpi dello Small Business Act di cui alla comunica- zione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, e di garantire che la mancata suddivisione in lotti rappresenti un’eccezione rispetto alla modalità ordinaria di affidamento degli ap- palti; valuti altresì il Governo l’opportunità di evitare che la nozione di « lotto quanti- tativo » si sovrapponga a quella di « lotto funzionale », chiarendo che, ai fini della definizione del lotto quantitativo, non sia richiesto che questo sia funzionalmente au- tonomo, ossia oggetto di uno specifico ap- palto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura ovvero parte di un lavoro o servizio generale la cui progetta- zione o realizzazione sia tale da assicu- rarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti; si valuti altresì l’opportunità di prevedere la cosiddetta clausola di territo- rialità, in conformità con i principi di cui all’articolo 18 della direttiva 24/2014/UE, al fine di tutelare le imprese del territorio;
w) all’articolo 59, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che per gli accordi quadro è necessario porre a base di gara il progetto esecutivo, al fine di evitare che gli operatori economici siano chiamati a proporre soluzioni basate su criteri generici in assenza di una base pro- gettuale;
x) all’articolo 60, valuti il Governo l’opportunità di ridurre la soglia del 5 per cento oltre la quale scatta la revisione dei prezzi dell’importo complessivo del con- tratto, nonché di innalzare la soglia dell’80 per cento per la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all’impresa; si valuti inoltre l’opportunità di ridefinire le modalità di individuazione e pubblicazione degli indici sintetici delle variazioni dei costi e dei prezzi, distinguendo tra contratti
di lavori e contratti di servizi e forniture e garantendo un aggiornamento almeno se- mestrale di tali indici; si valuti altresì l’op- portunità di prevedere espressamente l’ap- plicazione delle clausole di revisione dei prezzi al verificarsi di variazioni dei costi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
y) valuti il Governo l’opportunità di garantire anche una ridefinizione delle mo- dalità di utilizzo delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico e la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali maggiori oneri deri- vanti dall’attivazione delle clausole di revi- sione dei prezzi nelle ipotesi di variazione in aumento del costo dell’opera, della for- nitura o del servizio previste dall’articolo 60, comma 2;
z) all’articolo 63, valuti il Governo l’opportunità di estendere, in sede di prima applicazione, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai comuni capoluogo e alle aggregazioni comunali consentite per legge, individuando per quest’ultime una soglia minima di abitanti o un numero minimo di comuni, nel rispetto del criterio di stabilità delle attività, ferma restando l’esigenza di valorizzare il ruolo delle stazioni appal- tanti qualificate rispetto alle procedure di PPP, appalto integrato e dialogo competi- tivo, nonché alle procedure relative ai set- tori esposti al rischio di infiltrazioni ma- fiose per cui è necessaria l’iscrizione alle cosiddette white list, a prescindere dal va- lore;
aa) valuti il Governo, con riferimento all’articolo 65, di ripristinare l’assimila- zione dei consorzi artigiani ai consorzi tra società cooperative e in tale ambito sia previsto che la capacità tecnico finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 65 sussista autonomamente in capo al consor- zio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consorziate, come previsto per i consorzi tra cooperative di cui alla lettera
b) del comma 2 dell’articolo 65;
bb) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire le regole di cui all’articolo 67 sui
requisiti di capacità tecnica e finanziaria per la partecipazione dei consorzi alle pro- cedure di affidamento, ponderando nello speciale quadro normativo di riferimento – anche alla luce delle criticità emerse in sede attuativa e tenuto conto degli orien- tamenti giurisprudenziali che hanno inte- ressato la materia – le particolari finalità mutualistiche e pro-concorrenziali proprie dell’istituto consortile con l’attuazione ef- fettiva dei principi di concorrenza, traspa- renza, par condicio e apertura al mercato che presidiano il corretto, conforme ed efficace esperimento degli affidamenti di contratti pubblici;
cc) valuti il Governo, con riferimento all’articolo 67, di chiarire che l’affidamento dell’esecuzione delle prestazioni da parte di una o più consorziate non costituisce subappalto; valuti il Governo, con riferi- mento all’articolo 31 dell’Allegato II.12, di prevedere che il meccanismo di imputa- zione a consorzio e consorziata dei lavori eseguiti, ai fini dell’attestazione SOA, sia esteso anche ai consorzi artigiani e coope- rativi;
dd) all’articolo 68, comma 9, in rela- zione alla responsabilità solidale tra gli operatori temporaneamente riuniti o con- sorziati, valuti il Governo l’opportunità di escludere più chiaramente i comporta- menti elusivi della stessa, sostituendo il riferimento al Libro V del Titolo V, Capi III e seguenti del codice civile con quello al- l’articolo 31 dell’Allegato II.12;
ee) all’articolo 93, valuti il Governo l’opportunità di prevedere per le commis- sioni giudicatrici un sistema valutativo ba- sato su elementi di tipo oggettivo; al me- desimo articolo 93, valuti inoltre il Governo l’opportunità di specificare la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei con- correnti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l’intera procedura;
ff) all’articolo 94, valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione automa-
tica di un operatore economico dalla par- tecipazione a una procedura d’appalto, l’op- portunità di coordinare lo schema di de- creto legislativo con le novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sugli effetti extra-penali delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
gg) all’articolo 95, valuti il Governo l’opportunità di prevedere:
1. nei confronti degli operatori eco- nomici che abbiano commesso gravi viola- zioni non definitivamente accertate ri- spetto agli obblighi di pagamento di impo- ste, tasse e contributi previdenziali:
a) in fase di partecipazione alla gara, la non operatività dell’esclusione au- tomatica in caso di richiesta di compensa- zione del debito tributario con i crediti certificati vantati nei confronti della pub- blica amministrazione;
b) in fase di esecuzione, l’obbligo di comunicazione dell’inadempienza alla stazione appaltante e l’intervento sostitu- tivo da parte di questa;
2. nei confronti degli operatori eco- nomici che abbiano commesso gravi viola- zioni non definitivamente accertate, l’equi- valenza tra la richiesta di rateizzazione o di compensazione del debito tributario con i crediti certificati nei confronti della pub- blica amministrazione e l’impegno vinco- lante a pagare le imposte;
hh) valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione non automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’arti- colo 95, di prevedere l’introduzione, al comma 1, di un criterio di proporzionalità e ragionevolezza, anche commisurato al valore dell’appalto in particolare per quanto riguarda il riferimento al limite delle vio- lazioni fiscali (5.000 euro) indicato nell’ar- ticolo 1 dell’Allegato II.10; valuti altresì il Governo l’opportunità di introdurre la pre- visione della seconda parte dell’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, in cui si prevedono casi di possibile regola- rizzazione;
ii) valuti il Governo l’opportunità di valorizzare il ruolo del DURC quale mezzo di prova nelle verifiche di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali, di cui all’articolo 95, comma 2;
jj) al medesimo articolo 95, valuti il Governo l’opportunità di estromettere l’o- peratore economico dalla procedura di af- fidamento solo previa attività istruttoria, avviando un sub-procedimento di valuta- zione in contraddittorio con l’operatore economico medesimo;
kk) valuti il Governo l’opportunità di procedere ad una razionalizzazione e sem- plificazione delle cause di esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle ipotesi dell’illecito pro- fessionale, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, evitando di dare rilevanza anche a fattispecie non pre- viamente identificate e non circostanziate sul piano fattuale, genericamente incidenti sull’affidabilità e integrità dell’operatore, in ogni caso prevedendo che il mezzo di prova sia costituito da un provvedimento quan- tomeno di primo grado; valuti inoltre il Governo l’opportunità, in un’ottica di ar- monizzazione complessiva del sistema, di uniformare la disciplina dei settori esclusi rispetto a quella dei settori ordinari;
ll) valuti il Governo l’opportunità di istituire un gruppo di studio avente il pre- cipuo compito di avviare una sperimenta- zione finalizzata a chiarire i confini appli- cativi del sistema di qualificazione diffe- renziato per gli appalti di servizi e forni- ture e ad individuare puntualmente le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a definire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione;
mm) all’articolo 100, comma 7, valuti il Governo l’opportunità di stabilire a re- gime – e non solo in via transitoria – la durata quinquennale dell’attestazione, con verifica al terzo anno, nonché il periodo documentabile di 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA);
nn) all’articolo 100, comma 8, lettera c), valuti il Governo l’opportunità di pre- vedere che il futuro regolamento – di cui al comma 4 del medesimo articolo – intro- duca requisiti di qualificazione minimi per l’impresa consorziata esecutrice, proporzio- nati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l’accesso al mercato e la crescita delle micro, piccole e medie imprese;
oo) all’articolo 103, comma 1, lettera b), valuti il Governo la possibilità di xxxx- ficare la disposizione poiché in contrasto con il principio del favor partecipationis di cui all’articolo 10, atteso che per i lavori sopra la soglia dei 100 milioni sono xxxxxx- sti requisiti speciali che conducono a una eccessiva riduzione della platea dei possi- bili partecipanti;
pp) all’articolo 106, valuti il Governo l’opportunità di reintrodurre la previsione che riduce del 50 per cento l’importo della garanzia (provvisoria e definitiva) di cui al comma 8 per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qua- lità; valuti altresì il Governo l’opportunità di legare la durata massima di validità delle garanzie provvisorie alla durata massima dei termini per la conclusione delle proce- dure di gara previsti dall’articolo 17, comma 3;
qq) all’articolo 106, comma 6, valuti il Governo l’opportunità di limitare l’escus- sione della cauzione provvisoria ai soli fatti direttamente imputabili al singolo soggetto e non già all’impresa;
rr) con riferimento alle certificazioni di qualità, valuti il Governo l’opportunità di apportare modifiche di coordinamento ido- nee ad assicurare la puntualità dei richiami normativi e il rispetto delle disposizioni euro-unitarie di settore;
ss) in ordine ai requisiti di ordine speciale, valuti il Governo l’opportunità di ridefinire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità l’arco temporale rile- vante ai fini delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti rispetto ai requisiti di capacità economica e finanziaria per l’ag- giudicazione degli appalti di servizi e for- niture;
tt) in linea di continuità con la nor- mativa vigente (articolo 47-quater del de- creto-legge n. 77 del 2021), valuti il Go- verno l’opportunità di garantire una mag- giore apertura del mercato, prevedendo che, nei bandi di gara o negli atti equiparati, possano essere previsti criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affida- mento;
uu) stante la mancata trasposizione nello schema di codice della disciplina at- tualmente prevista dall’articolo 19 del de- creto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di sponsorizzazione lavori, va- luti il Governo se è opportuno l’inseri- mento di una previsione ad hoc per i con- tratti di sponsorizzazione finalizzati al so- stegno degli istituti e dei luoghi della cul- tura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, che consenta di disciplinare tali affidamenti anche attraverso opportuni e puntuali rinvii alla normativa di settore;
vv) con riferimento all’offerta econo- micamente più vantaggiosa, di cui all’arti- colo 108, valuti il Governo se non sia op- portuno valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta e individuare criteri tali da ga- rantire un confronto concorrenziale effet- tivo sui profili tecnici, evitando l’utilizzo di formule che si risolvano col premiare i ribassi più alti, individuando un tetto mas- simo al punteggio economico per i contratti ad alta intensità di manodopera e valoriz- zando adeguatamente il punteggio di qua- lità;
ww) all’articolo 109, in tema di repu- tazione dell’impresa, valuti il Governo l’op- portunità di prevedere che l’impegno sul piano ambientale e su altre finalità di be- neficio comune sia inserito tra i requisiti reputazionali riportati nel fascicolo digitale degli operatori;
xx) con riferimento all’articolo 110, comma 4, lettera b), sulla non ammissibi- lità di giustificazioni « in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente », valuti il Governo l’opportunità di fare ri-
ferimento ai costi di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previ- sto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ossia quelli individuati dalla stazione appaltante, non assoggetta- bili a ribasso d’asta, e non agli « oneri aziendali della sicurezza »;
yy) all’articolo 114, valuti il Governo l’opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante di procedere all’affida- mento interno della direzione lavori in luogo dell’obbligatorietà;
zz) all’articolo 116, valuti il Governo l’opportunità di prevedere la facoltà per la stazione appaltante dell’affidamento in- terno del collaudo in luogo dell’obbligato- rietà; al comma 10, lettera a), di tale arti- colo, valuti, altresì, il Governo l’opportunità di prevedere che gli interventi archeologici siano effettuati da archeologi qualificati ai sensi della normativa vigente;
aaa) all’articolo 119, valuti il Governo l’opportunità, nell’ipotesi di subappalto co- siddetto « a cascata », di estendere ai su- bappalti oggetto di ulteriore subappalto tutte le disposizioni di carattere obbligatorio pre- viste dal Codice a carico dell’operatore eco- nomico titolare del contratto all’atto della manifestazione della volontà di procedere con il subappalto principale;
bbb) all’articolo 125, in tema di anti- cipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo per l’operatore, valuti il Governo l’opportunità che lo stato di avan- zamento lavori (SAL) tenga conto dell’a- spetto temporale, al fine di evitare che a fronte di lavori di mesi non si raggiungano stati di avanzamento dei lavori;
ccc) all’articolo 128, in tema di servizi alla persona, valuti il Governo l’opportu- nità di inserire una specifica disciplina sulle « concessioni di servizi sociali », po- nendo in carico alle amministrazioni ag- giudicatrici e agli enti aggiudicatori, che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali, di rendere nota l’intenzione di aggiudicare la prevista concessione me- diante la pubblicazione di un avviso di preinformazione;
ddd) all’articolo 140, comma 6, valuti il Governo l’opportunità di considerare quale
circostanza di somma urgenza, oltre allo stato di emergenza nazionale di cui all’ar- ticolo 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018, anche lo stato di emergenza regio- nale;
eee) all’articolo 170, valuti il Governo l’opportunità di dare piena attuazione alla previsione di cui articolo 1, comma 2, let- tera i), della legge di delega (legge n. 78 del 2022), inserendo in tale disposizione, in materia di offerte contenenti prodotti ori- ginari di Paesi terzi, efficaci misure di salvaguardia per le forniture europee nei casi di presenza di offerte in cui la quota di prodotti originari di Paesi terzi sia maggio- ritaria rispetto al valore totale dei prodotti;
fff) valuti il Governo l’opportunità di coordinare la previsione di cui all’articolo 175 in ordine alla figura del Responsabile Unico del Progetto di partenariato con quella di cui all’articolo 15 in tema di Responsa- bile Unico del Progetto al fine di evitare incertezze in fase applicativa, garantendo una uniforme applicazione del procedi- mento di nomina del RUP; in particolare, valuti il Governo l’opportunità di chiarire che l’ente concedente affida le funzioni di responsabile unico del progetto di parte- nariato al responsabile unico del progetto nominato in forza della procedura di cui all’articolo 15;
ggg) valuti il Governo l’opportunità di chiarire, in relazione all’articolo 176, comma 2, il coordinamento tra il Codice e la di- sciplina di cui al testo unico in materia di servizi pubblici locali, specificando che, ferme restando le specifiche esclusioni pre- viste dal Codice dei contratti pubblici, per i profili non disciplinati si applicano alle concessioni di servizi economici d’interesse generale le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201;
hhh) valuti il Governo l’opportunità di coordinare la formulazione dell’articolo 175, comma 1, in merito all’inserimento dei contratti di partenariato pubblico-privato nel programma triennale delle esigenze pub- bliche, con le scelte operate all’articolo 193, che riconosce il diritto di prelazione del promotore nell’ambito dell’istituto della fi-
nanza di progetto, eliminando conseguen- temente il riferimento al criterio premiale in luogo della prelazione;
iii) all’articolo 193, in materia di fi- nanza di progetto, valuti il Governo l’op- portunità di:
1. definire il termine entro il quale l’ente concedente è tenuto ad esprimersi sulla fattibilità della proposta di finanza di progetto al fine di garantire al promotore tempi certi di definizione della procedura di affidamento;
2. prevedere l’obbligo di conclu- sione della valutazione con un provvedi- mento espresso oggetto di comunicazione all’interessato e di pubblicazione;
3. prevedere l’obbligo di valutazione della proposta anche dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale;
4. in caso di concorrente costituito da più soggetti, mitigare la previsione di esclusione per omessa indicazione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto;
jjj) valuti il Governo l’opportunità di ampliare i poteri della cabina di regia di cui all’articolo 221, prevedendo che essa possa, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, individuare le procedure necessarie ad as- sicurare la continuità delle opere in corso di realizzazione e la prosecuzione dei bandi avviati con il precedente regime e abbia altresì il potere di segnalare alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell’emanazione di norme urgenti, le criticità che comportano il blocco delle attività delle opere o ne prolunghino ingiustificatamente l’attua- zione;
kkk) valuti il Governo l’opportunità di rivedere il regime di assegnazione ad ANAC delle sanzioni previste dall’articolo 222, omo- geneizzando tale regime con quello appli- cato alle altre Autorità indipendenti e co- munque rideterminando all’articolo 222, comma 14, l’entità delle somme che riman- gono nella disponibilità dell’ANAC in mi- sura non superiore al 50 per cento del relativo importo;
lll) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire la durata e la portata del periodo transitorio sulla pubblicità legale di cui all’articolo 225, comma 1, al fine di coor- dinarne la formulazione con il cronopro- gramma degli interventi in materia di di- gitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;
mmm) all’articolo 226, comma 2, va- luti il Governo l’opportunità di specificare che il decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, continua ad applicarsi ai procedi- menti in corso anche se avviati prima della sua entrata in vigore;
nnn) al fine di garantire il corretto rispetto del cronoprogramma degli inter- venti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e fugare ogni dubbio su tutte le disposizioni normative che si applicano dopo l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, valuti il Governo l’opportunità di chiarire all’articolo 225, comma 7, che in relazione alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti ri- guardanti investimenti pubblici, anche sud- divisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni di cui al decreto- legge n. 77 del 2021, convertito, con xxxx- ficazioni, dalla legge n. 108 del 2021 non- ché le successive semplificazioni introdotte dalla legislazione al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere;
ooo) valuti il Governo l’opportunità di individuare la data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquisteranno efficacia in modo tale che le stazioni appaltanti e gli operatori economici abbiano a disposizione un tempo ragionevole per prendere cono- scenza e adeguarsi alla nuova normativa;
ppp) valuti il Governo l’opportunità di introdurre tra le disposizioni transitorie una previsione di coordinamento finaliz- zata a far salva, per gli interventi ricom- presi tra le infrastrutture strategiche, di cui all’articolo 163 e seguenti del decreto legi- slativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione appro- vati e per i quali la procedura di valuta- zione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la continuità del quadro normativo di riferi- mento all’epoca vigente;
qqq) valuti il Governo l’opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso alla luce della riduzione dei livelli proget- tuali da tre a due;
rrr) valuti il Governo l’opportunità di inserire tra le disposizioni transitorie una norma di interpretazione autentica finaliz- zata a chiarire l’operatività per i procedi- menti in corso del regime del cumulo alla rinfusa relativo ai requisiti di qualifica- zione dei consorzi stabili per il settore dei lavori, dei servizi e delle forniture, ov- viando alla difformità di orientamenti giu- risprudenziali derivante dall’inattuazione dell’articolo 47 del Codice vigente (decreto legislativo n. 50 del 2016) tramite un rinvio alla previgente disciplina;
sss) valuti il Governo l’opportunità di modificare, nell’Allegato I.6, le soglie rela- tive all’obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrut- ture ferroviarie (elevandole da 15 a 30 km);
ttt) tenuto conto delle scelte operate dallo schema di Codice in merito al ricorso all’appalto integrato ed al fine di garantire la qualità della progettazione per tali tipo- logie di affidamenti, valuti il Governo l’op- portunità, di prevedere all’articolo 34 del- l’Allegato I.7 che l’attività di verifica della progettazione si svolge tramite organismi esterni di controllo per i progetti, di valore superiore alla soglia europea dell’articolo 14, comma 1, lettera a), relativi agli affida- menti di contratti che abbiano per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;
uuu) in relazione alle opere di urba- nizzazione a scomputo, valuti il Governo l’opportunità di esplicitare che la possibi- lità prevista per l’amministrazione di indire la gara è alternativa all’ipotesi principale in cui è il soggetto privato titolare del per- messo di costruire ad assumere la funzione di stazione appaltante, al fine di evitare
interpretazioni erronee, tali da portare a ritenere che siano sempre le amministra- zioni comunali ad assumere la funzione di stazione appaltante e indire la relativa pro- cedura di gara; valuti altresì il Governo l’opportunità di esplicitare per tali opere (come attualmente previsto nell’articolo 38, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016) l’esclusione dei privati dal rispetto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, stante il fatto che l’attività di stazione appaltante per i privati ha carat- tere occasionale e non continuativo nel tempo come per le pubbliche amministra- zioni e che i requisiti richiesti dal nuovo codice alle pubbliche amministrazioni non sono applicabili alla struttura amministra- tiva ed economica di soggetti privati;
vvv) valuti il Governo l’opportunità di allineare il testo dell’Allegato II.12 con la disposizione dell’articolo 100, comma 7, e in generale di apportare all’Allegato le op- portune modifiche di coordinamento te- stuale con la normativa tecnica di settore;
www) considerato che l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato II.12, pone in capo alle SOA l’obbligo di avere sede legale in Italia, che analoga previsione, contenuta nell’articolo 64, comma 1, decreto del Pre- sidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, è stata oggetto di una procedura di infrazione europea nei confronti dell’Italia (procedura n. 2013/4212), ed è quindi stata abrogata dall’articolo 5, comma 2, della Legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), valuti il Governo l’opportu- nità di reintrodurre espressamente la pre- visione in base alla quale le SOA devono avere la propria sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea, che aveva consentito di porre rimedio alla procedura di infrazione;
xxx) valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 38 dell’Allegato I.7, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi di partecipazione alle gare, includendo tra gli elementi da valutare ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente per il fatturato globale e l’esperienza professionale pregressa, anche i servizi di ispezione nelle costruzioni, di progettazione o direzione lavori;
yyy) valuti il Governo l’opportunità di adeguare l’Allegato I.14 sulla direzione la- vori ed esecuzione dell’appalto all’Allegato
I.9 sui metodi e strumenti informativi di- gitali di gestione delle costruzioni, nonché sulla necessità che il collaudo sia effettuato in corso d’opera;
zzz) al fine di evitare che la struttura della Cabina di regia non riesca a coprire le importanti e nuove funzioni di help desk ad essa affidate dallo schema di Codice, valuti il Governo l’opportunità di specificare che, ai fini dell’attivazione dell’help desk, la Ca- bina di regia può utilizzare personale in posizione di comando o distacco prove- niente da altre amministrazioni, fermo re- stando il principio di invarianza finanzia- ria;
aaaa) valuti il Governo l’opportunità di inserire nel Codice una disposizione nor- mativa che escluda espressamente la qua- lificazione dei Collegi e degli Ordini pro- fessionali come amministrazioni aggiudica- trici, al fine di evitare fenomeni di aporia ordinamentale e di violazione del cosid- detto divieto di gold plating, che potrebbero derivare dall’estensione della disciplina dei contratti pubblici ai predetti enti sulla base della mera definizione di essi come enti pubblici non economici;
bbbb) valuti il Governo l’opportunità di adottare un « capitolato generale di ap- palto » unico (con utilizzo del criterio della remunerazione dei lavori « a misura »), che, con criteri chiari ed uniformi, renda il più possibile « oggettive » sia le regole poste a base del contratto, sia l’attività di verifica degli adempimenti dell’appaltatore, specie con riguardo alla quantità delle opere ese- guite;
cccc) valuti il Governo l’opportunità di inserire una disposizione volta a preve- dere che gli organi costituzionali attuino nei propri ordinamenti le disposizioni del decreto legislativo nell’ambito delle prero- gative costituzionalmente riconosciute e della propria autonomia organizzativa;
dddd) valuti il Governo l’opportunità di prevedere che gli schemi dei regolamenti ministeriali di delegificazione siano tra-
smessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nei casi specificati in pre- messa in cui gli allegati intervengano su materie già disciplinate in precedenza da
regolamenti o altri atti attuativi, sui cui schemi era stato previsto il parere parla- mentare, ovvero riproducano il contenuto di precedenti disposizioni di rango legisla- tivo.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.
Atto n. 19.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO AZIONE – ITALIA VIVA – RENEW EUROPE
La VIII Commissione, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante Co- dice dei contratti pubblici (n. 19),
premesso che:
il presente schema di decreto legi- slativo si propone di attuare in maniera estensiva i principi e criteri direttivi di delega contenuti nella legge 21 giugno 2022, n, 78, che invece risultavano uniformati a criteri di forte concorrenzialità, in linea con la normativa europea, al fine di garan- tire rapidità, efficacia ed efficienza alla disciplina dei contratti pubblici, assicu- rando agli operatori economici un quadro normativo di riferimento che consentisse loro di avviare con i soggetti pubblici fasi di interlocuzione e negoziazione che si pro- ponessero di salvaguardare gli interessi pub- blici e quelli privati, contemperando la necessità di realizzare in tempi rapidi e certi le opere pubbliche con l’esigenza di preservare la redditività e competitività delle imprese coinvolte tanto sul breve che sul medio-lungo periodo;
la disciplina legislativa prospettata si rivela, al contrario, farraginosa, com- plessa, disfunzionale e in più parti anticon- correnziale, del tutto inidonea a rispondere alle esigenze di celerità e semplificazione che le nuove sfide globali impongono al nostro Paese;
il quadro normativo proposto com- plica sensibilmente le procedure di affida- mento e aggiudicazione, appesantendo ul- teriormente la disciplina dei contratti pub- blici e rischiando di sclerotizzare le tradi- zionali criticità che risultano caratterizzare le stazioni appaltanti più piccole (ma non solo);
l’acuirsi di dette criticità, che si avrebbe per effetto dell’entrata in vigore
del codice dei contratti pubblici in esame si rivela idoneo a pregiudicare – se non a compromettere – l’attuazione del Piano di ripresa e resilienza, anche solo aggravando i già ingenti ritardi maturati a partire dal- l’ultimo trimestre 2022 sul piano del con- seguimento dei traguardi e degli obiettivi prefissati;
contrariamente a quanto prospet- tato, i noti ritardi infrastrutturali e le dif- ficoltà e i ritardi che caratterizzano l’Italia sul piano degli investimenti pubblici im- pongono l’adozione di una disciplina legi- slativa chiara e di semplice applicazione, capace altresì di distinguere fra le priorità degli interventi e garantendo alle stazioni appaltanti coinvolte nell’attuazione degli in- vestimenti strategici di adottare strumenti alternativi e flessibili che possano garantire tempi certi alla consegna dell’opera;
per i lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ad esempio, l’articolo 50 generalizza l’uso della proce- dura negoziata, con invito a 5 (fino ad un milione di euro) o 10 (oltre un milione di euro) operatori, rendendo peraltro possi- bile l’utilizzo delle procedure di gara « or- dinarie » – aperte o ristrette – solo sopra 1 milione di euro, e solo previa adeguata motivazione da parte della stazione appal- tante. Essendo la procedura negoziata una procedura a concorrenza ridotta, al fine di garantire una maggiore competizione e tra- sparenza negli affidamenti di importo più elevato, sarebbe opportuno abbassare la soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono ricorrervi in via ordinaria;
in maniera del tutto anticoncorren- ziale, l’articolo 50 – confermando le mi- sure introdotte dalla normativa emergen- ziale – prevede due sole modalità di affi-
damento sottosoglia: affidamento diretto e procedura negoziata senza bando. Oltre alle possibili ricadute negative in tema di trasparenza, la maggiore criticità connessa a questa impostazione è rappresentata dal fatto che negli affidamenti diretti la valu- tazione sarà effettuata, di fatto, secondo un criterio del minor prezzo e che, nelle re- stanti e residuali, ipotesi di ricorso a pro- cedure negoziate senza bando, la norma consente alle stazioni appaltanti di ricor- rere alternativamente o al criterio dell’of- ferta economicamente più vantaggiosa o a quello del prezzo più basso, senza alcun obbligo di motivazione circa la scelta. Que- sto determinerà un forte utilizzo del crite- rio del prezzo più basso che non consente di valorizzare aspetti quali la qualità del prodotto, dell’innovazione e della sosteni- bilità ambientale dello stesso;
la disciplina relativa alla determi- nazione della soglia di anomalia delle of- ferte, nei casi di applicazione del prezzo più basso, prevede che la stazione appal- tante dichiari il metodo prescelto negli atti di gara. Anche tale fatto rischia di intro- durre indebiti condizionamenti nello svol- gimento delle procedure di gara. Pertanto, la scelta del sistema utilizzato dovrebbe essere automatica e non prevedibile;
pur essendo prevista come obbliga- toria, la revisione dei prezzi risulta forte- mente depotenziata, in quanto ancorata a soglie di alea eccessive e non appare capace di ovviare a tutte le criticità che possono sorgere in corso di esecuzione, soprattutto in ragione del profondamente mutato con- testo internazionale e delle strutturali dif- ficoltà che stanno caratterizzando le catene di approvvigionamento, che rischiano di tradursi – in assenza di consapevole con- siderazione – in un vero proprio pregiudi- zio per l’operatività dell’impresa interes- sata, con evidenti ripercussioni sul piano infrastrutturale, lavorativo e della crescita; a tal proposito sarebbe opportuno che la revisione dei prezzi fosse applicata anche ai servizi e non già solo ai lavori, in quanto gli aumenti relativi alle lavorazioni ed agli approvvigionamenti dei materiali è tale sia per i lavori che per i servizi;
il meccanismo della revisione dei prezzi deve essere accompagnata da un attento sistema di valutazione che consenta di preservare le predette esigenze e, al contempo, consentire alle stazioni appal- tanti di mantenere uno stretto controllo sui costi, scongiurando compensazioni che pos- sano derivare da fenomeni speculativi e non imputabili alle dinamiche inflazioni- stiche;
appare opportuno prevedere anzi- tutto una disciplina delle varianti, di cui all’articolo 120 dello schema in esame, più chiara ed esaustiva, che definisca con mag- giore puntualità e semplicità i casi in cui sia possibile il ricorso a tale istituto, supe- rando completamente la formulazione pre- vista dal decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché introdurre la possibilità per le im- prese di presentare offerte « a rialzo », in linea con le migliori esperienze internazio- nali;
l’assimilazione dei consorzi arti- giani ai consorzi tra società cooperative prevista dalla normativa vigente si è stori- camente succeduta negli anni. Questo com- porta che capacità tecnico-finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane e dei con- sorzi tra cooperative sussiste autonoma- mente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consor- ziate. Così come le eventuali variazioni soggettive che interessano la compagine so- ciale non hanno alcun impatto sulla qua- lificazione del consorzio, né del fatto che queste dispongano o meno di attestazione SOA. Nel consorzio stabile tutti gli opera- tori devono necessariamente essere in pos- sesso di attestazione di qualificazione af- finché possano costituire il consorzio sta- bile;
è necessario ricondurre la disci- plina delle cause di esclusione entro confini precisi, che ne garantiscano un’equilibrata applicazione in tutti i settori, nell’interesse sia delle imprese che delle amministrazioni appaltanti;
occorre introdurre il tetto massimo del 30 per cento per il punteggio econo- mico, in caso di offerta economicamente
più vantaggiosa. È necessario valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta e indivi- duare criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, evitando ogni formula matematica che fi- nisca per premiare i ribassi più alti. L’in- dividuazione di un tetto massimo al pun- teggio economico evita il rischio che le stazioni appaltanti trasformino il criterio dell’offerta economicamente più vantag- giosa in quello del massimo ribasso ma- scherato, attribuendo rilevanza determi- nante alla componente prezzo;
quanto al tema della parità di ge- nere, l’articolo 106 del nuove codice pre- vede che l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumu- labile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore eco- nomico possegga uno o più delle certifica- zioni o marchi individuati, tra quelli pre- visti dall’Allegato II.13; rispetto all’articolo
93 del codice vigente, scompare il riferi- mento nella norma primaria alla certifica- zione della parità di genere di cui all’arti- colo 46-bis del codice delle pari opportu- nità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e viene meno dunque la garanzia del rispetto di tale requisito, anche in ragione del fatto che la stessa norma prevede che l’Allegato
II.13 sia abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente re- golamento adottato ai sensi dell’articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale potrebbe non includere tra i re- quisiti la certificazione della parità di ge- nere; analoghe considerazioni possono es- sere svolte a proposito dell’articolo 61 del nuovo codice, dal quale in riferimento ai criteri premiali che le amministrazioni ag- giudicatrici possono indicare nel bando di gara scompare, rispetto all’articolo 95 del codice vigente, « l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice di cui al decreto legisla- tivo 11 aprile 2006, n. 198 »; anche in tal caso ci si limita a rimandare all’Allegato II.3, rubricato « Soggetti con disabilità o
svantaggiati cui può essere riservata la par- tecipazione ad appalti », che non contiene alcun riferimento alla certificazione;
lo schema in esame, non riprodu- cendo le disposizioni di carattere intertem- porale di cui all’articolo 216, commi 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non consentirebbe di applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 alle procedure approvative e di verifica attuativa relative alle opere della Torino-Lione, così inter- rompendo la continuità del quadro proce- durale entro il quale sta proseguendo l’o- pera sul territorio, proprio nel momento in cui deve avanzare la cantierizzazione del- l’opera su territorio italiano, con ricadute dirette e bloccanti sugli iter procedurali di una infrastruttura strategica;
l’articolo 119 dello schema, in ma- teria di subappalto, non modifica la disci- plina rispetto a quella attualmente in vi- gore. L’aspetto critico riguarda la previ- sione per cui il subappaltatore deve garan- tire gli stessi standard qualitativi e prestazionali che avrebbe garantito l’appal- tatore. Per fare ciò la norma prevede che il subappaltatore debba applicare lo stesso CCNL dell’appaltatore. Questo nella pratica genera effetti molto negativi in quanto non sempre le imprese, pur svolgendo attività analoghe, appartengono allo stesso CCNL;
appare indispensabile assicurare l’a- pertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, tenendo conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, an- che con riferimento alla fase esecutiva, nonché di assicurare la riduzione e la ra- zionalizzazione delle norme in materia di contratti pubblici, con ridefinizione del re- gime della disciplina secondaria, in rela- zione alle diverse tipologie di contratti pub- blici, ove necessario;
appare opportuno prevedere che le concessioni di beni pubblici o a destina- zione pubblica già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici tengano conto, entro sei mesi dal-
l’entrata in vigore del codice medesimo, alle disposizioni di cui all’articolo 182, comma 3, al fine di non generare squilibri di natura concorrenziale tra i soggetti as- segnatari di nuove concessioni (a cui quindi si applicheranno le disposizioni in com- mento) e gli attuali concessionari di beni pubblici;
all’articolo 186, l’esclusione dall’ob- bligo di esternalizzazione dei concessionari operanti nei settori speciali comporta la sottrazione al mercato di una quota con- siderevole di lavori anche in assenza di qualsiasi confronto concorrenziale;
le direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 prevedono l’obbligo di suddivisione in lotti anche su base quantitativa, ossia in riferimento all’entità dei singoli lotti in modo tale che la stessa corrisponda meglio alla capacità delle PMI. È necessario evi- tare il rischio che la nozione di « lotto quantitativo » di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), dell’Allegato I.1 si sovrap- ponga con quella differente di « lotto fun- zionale »;
lo schema in esame prevede, fra l’altro, un passaggio dedicato ai rapporti tra le Pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo settore (articolo 6), volendo ri- spondere alla necessità di tenere in conto che, a fianco delle procedure concorren- ziali e che delineano rapporti fra commit- tenti e fornitori, da qualche anno sono state anche previste altre modalità incen- trate su rapporti collaborativi fra le parti, disciplinati dallo stesso Codice Terzo Set- tore, facendo così dialogare i due Codici, tuttavia il testo dell’articolo 6 andrebbe ulteriormente affinato al fine di raggiun- xxxx una piena armonizzazione delle defi- nizioni normative ivi utilizzate con quelle presenti nel Codice del Terzo settore (de- creto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) an- che uniformandolo agli orientamenti del giudice costituzionale nella sentenza n. 131/ 2020;
nel dettaglio, l’espressione attività a
« spiccata valenza sociale » che può risultare di difficile interpretazione, dovrebbe essere sostituita con quella di « attività di interesse
generale », rinviando così a quanto previsto dall’articolo 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, mentre il richiamo contenuto nello schema a « modelli organizzativi di co-amministrazione », andrebbe riportata, anch’essa, a quella prevista nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di « ammi- nistrazione condivisa »;
è anche necessario che, sempre con riguardo all’articolo 6 dello schema in esame, il termine « privati » sia sostituito da « enti del Terzo settore », in quanto l’attuale for- mulazione, ha fatto sorgere notevoli dubbi sul profilo soggettivo degli enti ricompresi nella formulazione della norma, mentre la formulazione proposta, chiarisce che la di- sposizione si riferisce esclusivamente agli enti del Terzo settore di cui decreto legi- slativo 3 luglio 2017, n. 117;
inoltre, sempre con riferimento al- l’articolo 6, l’allocuzione « sempre che » sem- bra richiamare ad una verifica da parte delle stazioni appaltanti con riguardo alle finalità sociali perseguite dagli enti, mentre le stesse sono verificate a monte, attraverso l’iscrizione al registro, mentre xxxxxxxx inserita la pura descrizione della natura degli ETS, così come risultante dall’attuale assetto normativo, riprendendo il linguag- gio della Corte costituzionale contenuto nella sentenza n. 131/2020 (« i quali contribui- scono al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in condi- zioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente »);
il principio del risultato, così come definito dallo schema in esame (articolo 1), prevede che « le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affi- damento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza », ebbene, mentre la concor- renza tra gli operatori economici è funzio- nale a conseguire il miglior risultato pos- sibile nell’affidare ed eseguire i contratti e la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applica- zione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità, l’amministrazione con-
divisa non si fonda sulla corresponsione di prezzi a fronte di prestazioni, non è im- prontata alla concorrenza fra operatori eco- nomici e non è funzionalizzata a conse- guire il miglior risultato mediante affida- mento ad un soggetto terzo, peraltro l’e- spressa eliminazione di tali principi, consente di allineare la formulazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale (n. 131/2020) e dalla giurisprudenza euro- pea eliminando incertezze applicative ed interpretative;
semplificare le procedure e scongiu- rare i rischi di sovrapposizione e ritardi rappresenta un obiettivo fondamentale per implementare la rete infrastrutturale del Paese e accrescere la competitività del Pa- ese, non solo sul piano della tempestiva attuazione del Piano di ripresa e resilienza ma anche su quello della crescita nel medio- lungo periodo, con evidenti riflessi a livello economico e produttivo;
esprime parere contrario e richiede l’e- laborazione di un nuovo schema di decreto legislativo maggiormente coerente rispetto agli obiettivi di cui in premessa e ai principi e criteri direttivi definiti dalla legge delega, in ogni caso rispettando le seguenti condi- zioni:
a) sia confermata nel nuovo codice degli appalti la norma transitoria del Co- dice vigente (articolo 216 comma 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016) che pre- vede che i progetti delle cosiddette Infra- strutture Strategiche, già inserite negli stru- menti programmatori approvati ai sensi della legge n. 443 del 2001 e per i quali la procedura di VIA è già iniziata al momento dell’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti, siano approvati secondo la disci- plina previgente (articoli 182, 183, 184 e 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006);
b) si modifichi l’articolo 50 al fine di ridurre a 3 milioni di euro la soglia per l’utilizzo della procedura negoziata senza bando, di cui al comma 1, lettera d), pre- vedendo per i lavori di importo superiore a
3 milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, l’utilizzo della proce- dura negoziata previa pubblicazione di uno
specifico avviso di indagine di mercato, con invito rivolto a tutti gli operatori che ab- biano manifestato interesse. Conseguente- mente, specificare, per esigenze di coordi- namento testuale, che nell’ipotesi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera d), per i lavori di importo tra 1 milione di euro e fino a 3 milioni di euro, l’individuazione dei 10 operatori da consultare nella pro- cedura negoziata deve avvenire tramite elen- chi, e, conseguentemente, prevedere le stesse modalità con riferimento alla lettera c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro;
c) in relazione all’articolo 54, comma 2, si elimini il principio della preventiva conoscibilità del metodo per l’individua- zione delle offerte anomale, che rischia di determinare indebiti condizionamenti al re- golare andamento delle procedure di gara. Si modifichi conseguentemente l’Allegato II.2, garantendo che tutti i metodi per la determinazione della soglia di anomalia rendano la scelta del sistema non prevedi- bile e impediscano eventuali fenomeni col- lusivi. Inoltre, il numero degli elementi di variabilità da utilizzare nel calcolo della soglia dovrebbe essere più elevato e i di- versi metodi di calcolo più equilibrati, tali da evitare situazioni di eccessivo ribasso senza precludere, al contempo, la presen- tazione di offerte economicamente conve- nienti anche per l’amministrazione;
d) all’articolo 58, comma 2, si ag- giunga, in fine, il seguente periodo: « Le stazioni appaltanti possono prevedere l’a- dozione di criteri di selezione volti a favo- rire la partecipazione delle imprese del territorio interessato dall’opera »; ciò im- plica anche minori costi in quanto le im- prese del territorio, possono utilizzare ma- nodopera che non deve sostenere oneri legati a trasferimenti e trasferte;
e) all’articolo 60 sarebbe necessario fissare la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi al 2 per cento dell’im- porto complessivo del contratto, nonché fissare al 90 per cento la misura della variazione dei prezzi che viene ricono- sciuta all’impresa. Inoltre, la revisione do- vrebbe operare senza nessun limite, basan-
dola su metodi oggettivi e verificabili attra- verso dati statistici. L’elaborazione degli indici ISTAT di rilevazione delle variazioni dei prezzi da utilizzare nell’ambito dei con- tratti di appalto non dovrebbe avvenire a cadenza annuale, ma si dovrebbe optare per un meccanismo semplice e automatico, a cadenza mensile, ed operare sia per i lavori che per i servizi;
f) modificare gli articoli 61 e 106 dello schema di decreto nel senso di inserire un esplicito riferimento alla certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 per accedere alle premialità previste a legislazione vigente; in subor- dine, prevedere che i regolamenti cui le disposizioni citate rimandano vengano adot- tati ai sensi dell’articolo 17 comma 2 (an- ziché comma 3) della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dunque con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti anziché con de- creto ministeriale, e che le relative dispo- sizioni non possano in nessun caso preve- dere un livello di tutela e garanzia della parità di genere inferiore a quanto previsto dagli allegati II.3 e II.13 e dalla disciplina vigente;
g) si ripristini l’assimilazione dei con- sorzi artigiani ai consorzi tra società coo- perative e in tale ambito sia previsto che la capacità tecnico-finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 65 sussista auto- nomamente in capo al consorzio a prescin- dere dai singoli requisiti delle imprese con- sorziate, così come previsto per i consorzi tra cooperative di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 65; all’articolo 67 si chiarisca che l’affidamento dell’esecuzione delle prestazioni da parte di una o più consorziate non costituisce subappalto; nel- l’Allegato II.12, articolo 31, sia previsto che il meccanismo di imputazione a consorzio e consorziata dei lavori eseguiti, ai fini dell’attestazione SOA, anche ai consorzi artigiani e cooperativi;
h) si modifichi il Capo I del Titolo IV della Parte V al fine di procedere ad una
razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione non automatica anche attraverso una maggiore tipizzazione delle ipotesi dell’illecito professionale al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, evitando di dare rilevanza anche a fattispecie non previamente identificate e non circostanziate sul piano fattuale, gene- ricamente incidenti sull’affidabilità e inte- grità dell’operatore. In particolare, l’illecito professionale andrebbe ricondotto entro confini più precisi. In primo luogo, an- drebbe attribuita rilevanza solo a fattispe- cie indicate in modo tassativo nel testo normativo. In secondo luogo, il mezzo di prova dovrebbe essere sempre costituito da un provvedimento di carattere definitivo, o quantomeno di primo grado, e in nessun caso, invece, dovrebbe essere attribuita ri- levanza a provvedimenti di mero rinvio a giudizio o di applicazione di misure cau- telari, che per loro natura non presuppon- gono mai un quadro probatorio certo sulla colpevolezza del soggetto interessato. Ciò vale, ad esempio, per gli inadempimenti gravi commessi dall’operatore economico nei confronti di uno o più subappaltatori, che già in base al decreto legislativo n. 50 del 2016 assumono rilievo solo ove ricono- sciuti o accertati con sentenza passata in giudicato. Inoltre, con l’obiettivo di garan- tire una situazione di piena certezza alle imprese partecipanti alla gara ed evitare un eccessivo prolungamento del periodo di in- terdizione a causa delle lungaggini proces- suali, il triennio di rilevanza temporale dell’illecito dovrebbe sempre decorrere dalla data di commissione del fatto, e non dal provvedimento (articolo 96 e 98). Infine, occorre sopprimere la possibilità per i sog- getti che operano nei settori speciali di individuare autonomamente le condotte ri- entranti nella nozione di « gravi illeciti pro- fessionali », in modo da evitare che vi sia ancora maggiore confusione nella defini- zione dei fatti rilevanti, ai fini della parte- cipazione. Valuti inoltre il Governo l’oppor- tunità, in un’ottica di armonizzazione com- plessiva del sistema, di uniformare la di- sciplina dei settori esclusi rispetto a quella dei settori ordinari;
i) all’articolo 108 si preveda che la stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rap- porto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorren- ziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Per i lavori, servizi o forniture è altresì vietato l’utilizzo di formule per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo che premino in misura maggiore i ribassi elevati; per beni e servizi digitali non standard, e in parti- colare per beni e servizi di cybersecurity, prevedere una soglia minima dell’80 per cento del punteggio da attribuire in base alla qualità dell’offerta;
l) all’articolo 116 si preveda la pre- senza di archeologi in sede di collaudo di interventi archeologici;
m) all’articolo 120, si preveda una disciplina delle varianti più chiara ed esau- stiva, definendo con maggiore precisione e puntualità i casi in cui sia possibile il ricorso a tale istituto, così da renderlo funzionale ad una veloce realizzazione delle opere; nonché, all’articolo 70, introdurre la possibilità di presentare offerte « a rialzo », fermo un limite massimo parametrato a una percentuale dell’importo a base d’asta;
n) all’articolo 132, si preveda che i lavori concernenti i beni culturali di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non possono essere aggiudicati congiuntamente né assorbiti da altre categorie di lavori, salvo per eccezio- nali esigenze connesse alla necessità di co- ordinamento, specificamente giustificate da apposita relazione del RUP;
o) all’articolo 182 si inserisca il se- guente comma « Anche le concessioni di beni pubblici o a destinazione pubblica già in essere tengono conto delle disposizioni di cui al comma precedente entro il ter- mine di sei mesi dall’entrata in vigore del codice »;
p) si modifichi l’articolo 225 al fine di valorizzare l’esperienza maturata in rela-
zione ai regimi semplificati e accelerati introdotti a partire da decreto legislativo
n. 77 del 2021 e, comunque, per l’attua- zione del Piano nazionale di ripresa e re- silienza;
q) all’articolo 3, comma 1, lettera u), dell’Allegato I.1 siano apportate le seguenti modificazioni: le parole: « funzionalmente autonomo » sono soppresse; dopo le parole:
« fasi successive del progetto » sono inserite le seguenti: « adeguato alla capacità econo- mico-finanziaria delle MPMI »;
r) all’articolo 6, i commi 1 e 2 siano sostituiti dai seguenti: « 1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidia- rietà orizzontale, la pubblica amministra- zione può apprestare, in relazione ad atti- vità di interesse generale, modelli organiz- zativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici e fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i quali contribuiscono al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente. 2. Non rien- trano nel campo di applicazione del pre- sente codice gli istituti disciplinati dal Ti- tolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;
s) all’articolo 9 dell’Allegato I.7 si pre- veda l’emanazione con decreto del Presi- dente della Repubblica di nuove linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico;
t) all’Allegato I.8 si rafforzino le tutele del patrimonio archeologico e culturale e il ruolo del Ministero della cultura e si pre- cisino le qualifiche dei soggetti competenti e si apra all’utilizzo delle nuove tecnologie non invasive;
u) la data in cui le disposizioni del nuovo Codice acquisteranno efficacia sia individuata in modo tale che stazioni ap- paltanti e operatori economici abbiano a disposizione un tempo ragionevole per pren- dere conoscenza e adeguarsi alla nuova normativa e che il cambio del quadro nor- mativo non impatti in maniera negativa
sulla realizzazione degli interventi di attua- zione del Piano nazionale di ripresa e re- silienza,
e osservazioni:
1. valuti il Governo l’opportunità di specificare all’articolo 16, in tema di con- flitto di interessi, che è compito precipuo delle stazioni appaltanti adottare misure adeguate di individuazione, prevenzione e risoluzione di ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle con- cessioni;
2. valuti il Governo l’opportunità di precisare all’articolo 23, comma 5, che tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sono in- cluse quelle relative alle procedure di affi- damento in house;
3. valuti il Governo l’opportunità di allineare le procedure di localizzazione e approvazione del progetto delle opere di cui all’articolo 38 alle semplificazioni in- trodotte per le opere PNRR, incluse quelle relative alla verifica preventiva dell’inte- resse archeologico;
4. valuti il Governo di ridurre le fasi di progettazione al fine di accelerare le procedure di aggiudicazione, con conse- guenti risparmi;
5. valuti il Governo di individuare, sulla base di una valutazione strategica per il Paese, gli interventi infrastrutturali per i quali consentire la nomina di commissari straordinari responsabili di tutte le fasi del procedimento, dalla progettazione all’ese- cuzione, valorizzando gli obiettivi raggiunti e le esperienze maturate negli ultimi anni sul piano della gestione commissariale delle opere pubbliche;
6. valuti il Governo l’opportunità di precisare, in relazione all’istituto del dis- senso costruttivo di cui all’articolo 38, comma 11, che le amministrazioni parte- cipanti alla Conferenza di servizi, nell’in- dicare – a pena di decadenza – le prescri- zioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso,
devono tenere conto delle circostanze del caso concreto;
7. valuti il Governo l’opportunità di specificare, all’articolo 41 e nell’Allegato I.7, che durante la fase di progettazione deve essere verificata la compatibilità geo- logica, geomorfologica, idrogeologica dell’o- pera, in continuità con quanto già previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e allo scopo di garantire migliori standard di progettazione, includendo con- seguentemente nella relazione tecnica alle- gata al livello progettuale una valutazione in ordine ai profili geologici, geomorfologici e idrologici dell’opera;
8. valuti il Governo di ripristinare la struttura di missione contro il dissesto idro- geologico e per lo sviluppo delle infrastrut- ture idriche (Italia sicura) e il relativo pro- getto Casa Italia, nonché la struttura di missione per il coordinamento e l’impulso nell’attuazione degli interventi di riqualifi- cazione dell’edilizia scolastica, al fine di definire una programmazione degli inter- venti e delle priorità nelle opere pubbliche che possa prevenire e scongiurare eventi calamitosi;
9. valuti il Governo l’opportunità di promuovere una omogeneizzazione nei me- todi di rilevazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni uti- lizzati dalle regioni e dalle province auto- nome ai fini della predisposizione dei prez- zari regionali di cui all’articolo 41, comma 13;
10. valuti il Governo l’opportunità di inserire una previsione che consenta alle stazioni appaltanti l’individuazione dell’im- porto da porre a base di gara per l’affida- mento dei servizi di architettura e ingegne- ria ed altri servizi tecnici anche attraverso il recepimento in apposito allegato delle tabelle aggiornate dei corrispettivi commi- surati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio al principio dell’equo compenso di cui all’ar- ticolo 8 e nel rispetto dei principi di con- correnza e libero accesso al mercato;
11. valuti il Governo l’opportunità di ridefinire all’articolo 44 il contenuto del-
l’offerta che l’operatore economico pre- senta in sede di appalto integrato, specifi- cando che l’offerta dell’operatore ha ad oggetto una proposta tecnica adeguata- mente formulata e non anche il progetto esecutivo che costituisce ex se l’oggetto spe- cifico dell’appalto;
12. valuti il Governo l’opportunità di meglio definire, all’articolo 50, comma 2, il perimetro del ricorso al sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nomina- tivi per la selezione degli operatori da in- vitare alle procedure negoziate al fine di chiarire che tale metodo deve essere uti- lizzato in circostanze del tutto residuali ed eccezionali, laddove non risultino pratica- bili altri metodi di selezione degli opera- tori;
13. valuti il Governo l’opportunità di modificare l’articolo 50, sostituendo al comma 4 le parole: « fatti salvi i contratti ad alta intensità di manodopera » con le seguenti: « ad eccezione delle ipotesi di cui all’articolo 108, comma 2, da aggiudicare esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indivi- duata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo » e aggiungendo dopo le parole: « del prezzo più basso » le seguenti: « motivando adeguatamente la scelta »;
14. valuti il Governo l’opportunità di chiarire, all’articolo 56, comma 1, lettera i), l’ambito di applicazione del rinvio al Testo unico delle disposizioni in materia di in- termediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quale ambito materiale ricompreso tra i settori ordinari esclusi dall’applicazione del Co- dice, definendo puntualmente l’alveo dei servizi finanziari interessati dall’esclusione tramite un elenco onnicomprensivo, coe- rente con gli atti legislativi relativi al mer- cato interno;
15. valuti il Governo l’opportunità di promuovere eventuali semplificazioni per gli appalti di servizi relativi agli « spettacoli dal vivo » coerentemente con quanto pre- visto dal considerando n. 23 della direttiva 24/2014/UE;
16. valuti il Governo l’opportunità di promuovere i più alti standard tecnici negli
approvvigionamenti dei materiali, inclusi gli approvvigionamenti dei materiali di base come il cemento e i materiali a base ce- mentizia contenenti cemento;
17. valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 58, comma 2, il pa- rametro degli obblighi di motivazione della mancata suddivisione in lotti, al fine di garantirne la coerenza con i princìpi dello Small Business Act di cui alla comunica- zione della Commissione europea (COM (2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, e di garantire che la mancata suddivisione in lotti rappresenti un’eccezione rispetto alla modalità ordinaria di affidamento degli ap- palti;
18. all’articolo 60, valuti il Governo l’opportunità di: chiarire che la clausola di revisione prezzi per i contratti di servizi e forniture si applica solo ai contratti di durata; garantire una ridefinizione delle modalità di utilizzo delle risorse accanto- nate per imprevisti nel quadro economico la capacità delle stazioni appaltanti di far fronte agli eventuali maggiori oneri deri- vanti dall’attivazione delle clausole di revi- sione prezzi nelle ipotesi di variazione in aumento del costo dell’opera, della forni- tura o del servizio previste dal comma 2; inserire il riferimento alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresenta- tive sul piano nazionale, applicabili in re- lazione all’oggetto dell’appalto e delle pre- stazioni da eseguire in maniera prevalente;
19. con riferimento ai consorzi stabili, valuti il Governo l’opportunità di: intro- durre un limite massimo al numero di consorziati che possono formare un con- sorzio stabile compreso tra 15 e 25 unità; estendere le verifiche in gara, già previste sulle possibili cause di esclusione, anche ai requisiti di qualificazione minimi dei con- sorziati indicati quali esecutori dei lavori; prevedere che il futuro regolamento intro- duca requisiti di qualificazione minimi per l’impresa consorziata esecutrice, proporzio- nati ai lavori affidati e coerenti con il fine di favorire l’accesso al mercato e la possi-
bilità di crescita delle micro, piccole e me- die imprese;
20. valuti il Governo, in relazione alle cause di esclusione automatica di un ope- ratore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto, l’opportunità di coordinare lo schema di decreto legislativo con le novità introdotte dal decreto legisla- tivo 10 ottobre 2022, n. 150 sugli effetti extra-penali delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;
21. valuti il Governo l’opportunità di integrare le ipotesi di irregolarità nel pa- gamento dei contributi previdenziali tra le cause di esclusione automatica di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 95, valorizzando il ruolo del DURC quale mezzo di prova;
22. l’introduzione di un sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture rappresenta una no- vità dello schema di codice. Tuttavia, alla previsione generale di cui al comma 10 dell’articolo 100 non ha fatto seguito una puntuale definizione dei relativi criteri di qualificazione all’interno di un apposito allegato. Valuti, pertanto, il Governo l’op- portunità di istituire un gruppo di studio avente il precipuo compito di avviare una sperimentazione finalizzata a chiarire i con- fini applicativi dell’istituto e ad individuare puntualmente le tipologie di affidamenti per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a definire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione;
23. con riferimento alle certificazioni di qualità, valuti il Governo l’opportunità di apportare modifiche di coordinamento ido- nee ad assicurare la puntualità dei richiami normativi e il rispetto delle disposizioni euro-unitarie di settore;
24. per quanto concerne i requisiti di ordine speciale, valuti il Governo l’oppor- tunità di ridefinire secondo criteri di ra- gionevolezza e proporzionalità l’arco tem- porale rilevante ai fini delle valutazioni operate dalle stazioni appaltanti rispetto ai
requisiti di capacità economica e finanzia- ria per l’aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture;
25. in linea di continuità con la nor- mativa vigente (articolo 47-quater del de- creto-legge n. 77 del 2021), valuti il Go- verno l’opportunità di garantire una mag- giore apertura del mercato, prevedendo che, nei bandi di gara o negli atti equiparati, possano essere previsti criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di affida- mento;
26. stante la mancata trasposizione nello schema di codice della disciplina at- tualmente prevista dall’articolo 19 del de- creto legislativo n. 50 del 2016 in materia di contratti di sponsorizzazione lavori, va- luti il Governo se è opportuno l’inseri- mento di una previsione ad hoc per i con- tratti di sponsorizzazione finalizzati al so- stegno degli istituti e dei luoghi della cul- tura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione che consenta di disciplinare tali affidamenti anche attraverso opportuni e puntuali rinvii alla normativa di settore;
27. valuti il Governo l’opportunità di apportare le seguenti modifiche all’articolo 108:
a) alla rubrica, dopo le parole: « Cri- xxxx di aggiudicazione degli appalti » inse- rire: « di lavori, servizi e forniture »;
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « all’aggiudicazione degli ap- palti » inserire le seguenti: « di lavori, ser- vizi e forniture »;
c) al comma 2, alla lettera c), sop- primere le parole: « di importo pari o su- periore a 140.000 »;
d) al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
« e-bis) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da contenuto tecnologico o con carattere innovativo »;
e) sopprimere il comma 3;
28. valuti il Governo l’opportunità di modificare l’articolo 119, comma 12, se- condo periodo, inserendo dopo le parole:
« contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principali » le seguenti: « , ov- vero un differente contratto collettivo, pur- ché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall’appaltatore, »;
29. valuti il Governo l’opportunità di coordinare la formulazione dell’articolo 175, comma 1, in merito all’inserimento dei contratti di partenariato pubblico-privato nel programma triennale delle esigenze pub- bliche con le scelte operate all’articolo 193, che riconosce il diritto di prelazione del promotore nell’ambito dell’istituto della fi- nanza di progetto, eliminando conseguen- temente il riferimento al criterio premiale in luogo della prelazione;
30. all’articolo 175, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:
« 3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il Co- mitato Interministeriale per la Program- mazione Economica e lo Sviluppo Sosteni- bile (CIPESS), gli enti concedenti interes- sati a sviluppare i progetti secondo la for- mula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, richiedono parere, ai fini della valu- tazione preliminare di cui al comma 2, al CIPESS, sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la rego- lazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Il CIPESS si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta. Nei casi di progetti di inte- resse statale o finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia pre- vista l’espressione del CIPESS, gli enti con- cedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pub- blico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro e inferiore a 250 milioni di euro, richiedono un parere pre- ventivo, non vincolante, ai fini della valu- tazione preliminare di cui al comma 2, al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri; tale parere è emesso di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi- nanze – Dipartimento della Ragioneria ge- nerale dello Stato entro 45 giorni dalla richiesta; decorso il termine, salvo sospen- sione per integrazione documentale come previsto dall’articolo 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l’articolo
16, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. I suddetti pareri devono essere chie- sti prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pub- blica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei mi- nistri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valu- tazione di profili diversi da quello della convenienza. »;
31. fatto salvo quanto previsto all’os- servazione precedente, sempre con riferi- mento all’articolo 175, comma 3, il Go- verno valuti di prevedere la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e stipu- lare con tale società apposite convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo nello sviluppo e nella realizzazione di operazioni di par- tenariato pubblico-privato;
32. valuti il Governo l’opportunità di prevedere che gli enti concedenti interes- sati a sviluppare i progetti secondo la for- mula del partenariato pubblico-privato pos- sano avvalersi, specialmente per i progetti di opere complesse e di maggiore importo, dell’attività consultiva del Comitato inter- ministeriale per la programmazione della politica economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e del DIPE, rimodulando le com- petenze di tali strutture nelle procedure di settore;
33. valuti il Governo l’opportunità di specificare in quali ipotesi, nel caso di ricorso alla finanza di progetto, si renda necessario costituire una società di scopo,
consentendo ai bandi di configurare il ri- corso a tale modulo organizzativo come facoltativo per i contratti di minore im- porto;
34. valuti il Governo l’opportunità di sostituire il comma 4 dell’articolo 175, con il seguente:
« 4. Qualora l’operazione non rientri tra quelle previste dal comma 3, le regioni e gli enti locali possono richiedere il parere del DIPE di cui al comma 3 quando la com- plessità dell’operazione contrattuale lo ri- chieda oppure fruire del servizio reso dal DIPE ai sensi dell’articolo 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. »;
35. valuti il Governo l’opportunità di coordinare la previsione di cui all’articolo 175 in ordine alla figura del Responsabile Unico del Progetto di partenariato con quella di cui all’articolo 15 in tema di Responsa- bile Unico del Progetto al fine di evitare incertezze in fase applicativa, garantendo una uniforme applicazione del procedi- mento di nomina del RUP. In particolare, valuti il Governo l’opportunità di chiarire che l’ente concedente affida le funzioni di responsabile unico del progetto di parte- nariato al responsabile unico del progetto nominato in forza della procedura di cui all’articolo 15;
36. valuti il Governo l’opportunità di chiarire, in relazione all’articolo 176, comma 2, il coordinamento tra il Codice e la di- sciplina di cui al testo unico in materia di servizi pubblici locali, specificando che, ferme restando le specifiche esclusioni pre- viste dal Codice dei contratti pubblici, per i profili non disciplinati si applicano alle concessioni di servizi economici d’interesse generale le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 201;
37. valuti il Governo se non sia op- portuno all’articolo 186 e all’Allegato I.1 mantenere l’attuale percentuale in materia di obbligo di esternalizzazione e modificare l’attuale previsione relativa al superamento totale dell’obbligo di esternalizzazione per i concessionari nei settori speciali; occorre chiarire che tutte le tipologie di concessio- nari – inclusi quelli operanti nei settori
speciali – sono tenuti all’obbligo di ester- nalizzazione dei soli appalti di lavori pub- blici, ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria; ciò, tuttavia, con l’eccezione di quelli impianti- stici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell’acqua, dei rifiuti, del gas e dell’energia elettrica. Inoltre, appare oppor- tuno elevare, per i concessionari autostra- dali, rispettivamente al 60 per cento e 80 per cento le quote entro cui prevedere l’obbligo di esternalizzazione, al fine di dare seguito al monito della Corte costitu- zionale che, con la sentenza n. 218 del 2021, ha imposto di non prevedere obblighi troppo stringenti, ma, al contempo, garan- tire un’apertura al mercato in linea con i principi eurounitari;
38. all’articolo 192, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente:
« 3. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mante- nimento della allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consu- lenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell’am- ministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. Il NARS è allo scopo integrato con due ulteriori componenti designati rispettiva- mente dal Ministro dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria Gene- rale dello Stato e dal Ministro delle infra- strutture e dei trasporti. »;
39. valuti il Governo l’opportunità di definire, all’articolo 193, comma 2, il ter- mine entro il quale l’ente concedente è tenuto ad esprimersi sulla fattibilità della proposta di finanza di progetto al fine di garantire al promotore tempi certi di defi- nizione della procedura di affidamento;
40. valuti il Governo di definire, per le opere individuate di interesse strategico per il Paese, termini perentori per le im-
pugnazioni e per la definizione dei relativi giudizi;
41. al fine di evitare che la struttura della Cabina di regia non riesca a coprire le importanti e nuove funzioni di help desk ad essa affidate dallo schema di Xxxxxx, valuti il Governo l’opportunità di specificare che, ai fini dell’attivazione dell’help desk, la Ca- bina di regia può utilizzare personale in posizione di comando o distacco prove- niente da altre amministrazioni, fermo re- stando il principio di invarianza finanzia- ria;
42. all’articolo 221, comma 4, lettera f), valuti il Governo l’opportunità di sosti- tuire le parole: « nella banca dati sui par- tenariato pubblico privato istituita presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica » con le parole: « nel portale sul monitorag- gio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria gene- rale dello Stato »;
43. all’articolo 221 valuti inoltre il Governo l’opportunità di sopprimere il comma 8;
44. all’articolo 222, comma 2, dopo il primo periodo, andrebbe estesa l’attività di supporto della Autorità nazionale anticor- ruzione mediante la sottoscrizione di pro- tocolli di intesa, anche al fine di indivi- duare, per specifici settori dell’economia: i migliori criteri e metodologie per la reda- zione dei progetti di fattibilità di cui all’ar- ticolo 185, comma 1, primo periodo, non- ché i migliori criteri e metodologie per supportare le commissioni aggiudicatrici in ordine alle attività di verifica dell’adegua- tezza e della veridicità del piano economico e finanziario di cui all’articolo 185, comma 5; le migliori metodologie atte ad indivi- duare i migliori criteri di determinazione dell’indennizzo così come previsti dall’ar- ticolo 191, comma 3;
45. valuti il Governo l’opportunità di rivedere il regime di assegnazione ad ANAC delle sanzioni previste dall’articolo 222, omo- geneizzando tale regime con quello appli- cato alle altre Autorità indipendenti e co- munque rideterminando all’articolo 222,
comma 14, l’entità delle somme che riman- gono nella disponibilità dell’ANAC in mi- sura non superiore al 50 per cento del relativo importo;
46. all’articolo 223, comma 2, valuti il Governo di sostituire la lettera f) con la seguente:
« f) cura l’istruttoria sui progetti di fattibilità, anche ai fini della loro eventuale sottoposizione alle deliberazioni del CI- PESS, sentito il NARS, in caso di infra- strutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto; per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio supe- riore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto di fattibilità tecnico-economica; »;
47. valuti il Governo l’opportunità di ridefinire la durata e la portata del periodo transitorio sulla pubblicità legale di cui all’articolo 225, comma 1, al fine di coor- dinarne la formulazione con il cronopro- gramma degli interventi in materia di di- gitalizzazione del ciclo di vita dei contratti;
48. al fine di garantire il corretto rispetto del cronoprogramma degli inter- venti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC e fugare ogni dubbio su tutte le disposizioni normative che si applicano dopo l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, valuti il Governo l’opportunità di chiarire all’articolo 225, comma 7 che in relazione alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti ri- guardanti investimenti pubblici, anche sud- divisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano le disposizioni di cui al decreto- legge n. 77 del 2021, convertito, con moxx- ficazioni, dalla legge n. 108 del 2021 non- ché le successive semplificazioni introdotte dalla legislazione al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere;
49. all’articolo 226, comma 2, aggiun- xxxx, in fine, il seguente periodo: « Tutti i provvedimenti quali pareri, le autorizza- zioni, i nulla osta, già ottenuti e ancora
validi alla data del 1° luglio 2023, restano validi, fino alla loro naturale scadenza pre- vista al momento della loro emanazione, per le procedure del presente codice, con- siderandosi assimilabili a quelle richieste con le nuove procedure. »;
50. valuti il Governo di prevedere spe- cifiche disposizioni volte a semplificare la procedura di valutazione di impatto am- bientale, rendendo perentori i termini pre- visti dal codice dell’ambiente di cui al de- creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di rilascio delle autorizzazione, an- che nell’ipotesi di rinnovo delle commis- sioni e comitati interessati;
51. valuti il Governo di introdurre una disciplina legislativa specifica, uniformata a criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza per gli investimenti di interesse per le infrastrutture portuali, anche sul piano del rafforzamento e ampliamento delle stesse;
52. valuti il Governo l’opportunità di chiarire la disciplina transitoria relativa alla progettazione per i progetti in corso alla luce della riduzione dei livelli proget- tuali da tre a due;
53. valuti il Governo l’opportunità di inserire tra le disposizioni transitorie una norma di interpretazione autentica finaliz- zata a chiarire l’operatività per i procedi- menti in corso del regime del cumulo alla rinfusa relativo ai requisiti di qualifica- zione dei consorzi stabili per il settore dei lavori, dei servizi e delle forniture, ov- viando alla difformità di orientamenti giu- risprudenziali derivante dalla mancata at- tuazione dell’articolo 47 del codice vigente (decreto legislativo n. 50 del 2016) tramite un rinvio alla previgente disciplina;
54. valuti il Governo l’opportunità di modificare l’articolo 2 dell’Allegato I.1, al comma 1, lettera e) inserendo dopo le pa- role: « al 50 per cento dell’importo com- plessivo dei corrispettivi » le seguenti: « o l’incidenza del costo del personale sull’or- ganizzazione aziendale »;
55. valuti il Governo l’opportunità di modificare, nell’Allegato I.6, le soglie rela-
tive all’obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrut- ture ferroviarie (elevandole da 15 a 30 km);
56. tenuto conto delle scelte operate dallo schema di Codice in merito al ricorso all’appalto integrato ed al fine di garantire la qualità della progettazione per tali tipo- logie di affidamenti, valuti il Governo l’op- portunità di prevedere all’articolo 34 del- l’Allegato I.7 che l’attività di verifica della progettazione si svolge tramite organismi esterni di controllo per i progetti, di valore superiore alla soglia europea dell’articolo 14, comma 1, lettera a), relativi agli affida- menti di contratti che abbiano per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato;
57. valuti il Governo l’opportunità di ridefinire, all’articolo 38 dell’Allegato I.7, i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi di partecipazione alle gare, includendo tra gli elementi da valutare ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettere a) e b), rispettivamente per il fatturato globale e l’esperienza professionale pregressa, anche i servizi di ispezione nelle costruzioni, di progettazione o direzione lavori;
58. in relazione alle opere di urbaniz- zazione a scomputo, valuti il Governo l’op- portunità di esplicitare che la possibilità prevista per l’amministrazione di indire la gara è alternativa all’ipotesi principale in cui è il soggetto privato titolare del per- messo di costruire ad assumere la funzione di stazione appaltante. La modifica appare opportuna al fine di evitare interpretazioni erronee, tali da portare a ritenere che siano sempre le amministrazioni comunali ad assumere la funzione di stazione appal- tante e indire la relativa procedura di gara. Valuti altresì il Governo l’opportunità di esplicitare per tali opere (come attual- mente previsto nell’articolo 38, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016) l’e- sclusione dei privati dal rispetto del si- stema di qualificazione delle stazioni ap- paltanti, stante il fatto che l’attività di sta- zione appaltante per i privati ha carattere occasionale e non continuativo nel tempo
come per le pubbliche amministrazioni e che i requisiti richiesti dal nuovo codice alle pubbliche amministrazioni non sono applicabili alla struttura amministrativa ed economica di soggetti privati;
59. valuti il Governo l’opportunità di adeguare l’Allegato I.14 sulla direzione la- vori ed esecuzione dell’appalto all’Allegato
I.9 sui metodi e strumenti informativi di- gitali di gestione delle costruzioni, nonché sulla necessità che il collaudo sia effettuato in corso d’opera;
60. lo schema di decreto, all’articolo 100, comma 7, prevede che il periodo di attività dell’operatore economico, documen- tabile da parte delle Società organismi di attestazione (SOA), sia rapportato ai quin- dici anni antecedenti la data di sottoscri- zione del contratto con le medesime. Per contro, all’articolo 18, comma 12 e all’ar- ticolo 21, commi 1 e 2 dell’Allegato II.12, tale periodo viene fissato in cinque anni. Valuti pertanto il Governo l’opportunità di allineare il testo dell’Allegato II.12 con la disposizione dell’articolo 100, comma 7 e in generale di apportare all’Allegato le oppor- tune modifiche di coordinamento testuale con la normativa tecnica di settore;
61. considerato che l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato II.12, pone in capo alle SOA l’obbligo di avere sede legale in Italia, ana- loga previsione, contenuta nell’articolo 64, comma 1, decreto del Presidente della Re- pubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è stata
oggetto di una procedura di infrazione eu- ropea nei confronti dell’Italia (procedura
n. 2013/4212), ed è quindi stata abrogata dall’articolo 5, comma 2, della Legge euro- pea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), valuti pertanto il Governo l’opportunità di reintrodurre espressamente la previsione in base alla quale le SOA devono avere la propria sede legale in uno degli Stati mem- bri dell’Unione europea, che aveva consen- tito di porre rimedio alla procedura di infrazione;
62. nel prendere atto che il procedi- mento di redazione del Codice si è svolto in tempi estremamente ridotti in ragione delle impellenti scadenze connesse al rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ri- presa e resilienza – tra l’entrata in vigore della legge delega e i tempi di approvazione del primo schema di decreto legislativo in seno al Consiglio dei ministri sono trascorsi poco più di quattro mesi –, si richiama l’attenzione del Governo sull’esigenza di provvedere al coordinamento formale dello schema di decreto legislativo e di apportare le correzioni di forma rese necessarie dal- l’obiettivo di garantire la coerenza testuale di tutte le parti del Codice, inclusi gli alle- gati, e la migliore formulazione grammati- cale e stilistica delle relative disposizioni;
63. valuti il Governo l’opportunità di scongiurare in tutte le disposizioni del Co- dice l’introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (gold plating).
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.
Atto n. 19.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legi- slativo recante « Codice dei contratti pub- blici in attuazione della delega dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici » (Atto n. 19);
premesso che,
il provvedimento in esame dispone la completa sostituzione del vigente codice dei contratti pubblici, (decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50) ivi comprese le ul- teriori disposizioni legislative, regolamen- tari e attuative vigenti, al fine di armoniz- zare la normativa nazionale con quanto disposto dalle direttive europee in materia di contratti pubblici;
l’approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici costituisce uno degli obiet- tivi del Piano nazionale di ripresa e resi- lienza (PNRR) che prevede, tra le riforme abilitanti – semplificazione e concorrenza
– la semplificazione in materia di contratti pubblici. L’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega è stata fissata al 1° aprile 2023, mentre l’entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e prov- vedimenti attuativi è stata fissata al 1° luglio 2023;
il nuovo Codice dei contratti pub- blici si fonda su una serie di principi ge- nerali contenuti nella parte iniziale del provvedimento (articoli da 1 a 11). Tra questi il principio del risultato, seguito dai principi della fiducia, dell’accesso al mer- cato, buona fede e di tutela dell’affida- mento, di solidarietà e di sussidiarietà oriz- zontale, di auto-organizzazione ammini- strativa, di autonomia contrattuale, conser-
vazione dell’equilibrio contrattuale, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione e di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;
quanto al principio del risultato di cui all’articolo 1, occorre porre in evidenza la necessità di perseguire primariamente l’obiettivo di opere pubbliche di qualità e sicurezza, declinando tale principio nell’as- segnazione di un ruolo pubblico qualitati- vamente più evoluto nella « genesi » dell’o- pera e quindi nel progetto, con la riduzione delle stazioni appaltanti, che resta un pas- saggio essenziale, e con un potenziamento dei ranghi tecnico-ingegneristici delle am- ministrazioni. Una pubblica amministra- zione efficace ed efficiente non ha infatti, bisogno, ad esempio, di ricorrere all’ap- palto integrato per carenza di risorse in- terne, ma vi ricorrerebbe solo in determi- nati e circoscritti casi legati alla realizza- zione di talune opere particolarmente com- plesse sulla base di un progetto definitivo;
insomma poiché trattiamo di un Co- dice deve essere ben visibile il senso della natura e carattere pubblico delle opere pur in un quadro di semplificazione. Ma senza intaccare elementi fondamentali che ren- dono l’opera affidabile, sicura nel tempo;
in tale contesto, emerge in tutta evidenza la mancata inclusione del princi- pio della parità di genere, atteggiamento confermato anche nel resto delle disposi- zioni del codice proposto. La parità di genere è stata inserita soltanto nell’Allegato II.3, nell’ambito dei soggetti con disabilità o svantaggiati. Si tratta di un preoccupante ed inopportuno arretramento rispetto alla previgente normativa, confermato dal fatto che le disposizioni relative alla certifica- zione della parità di genere di cui al de-
creto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (co- dice delle pari opportunità tra uomo e donna) vengono traslate dalla normativa di rango primario agli allegati al nuovo co- dice, ragion per cui non vi è alcuna garan- zia che la questione possa trovare adeguata copertura nei regolamenti che andranno successivamente a sostituire gli allegati;
nell’ambito dei principi del codice emergono, altresì, alcune criticità, merite- voli di approfondimento e adeguati corret- tivi, in relazione alle disposizioni sull’auto- nomia contrattuale della PA, sui rapporti tra PA ed Enti del terzo settore e sul principio di applicazione dei contratti col- lettivi nazionali;
la semplificazione è uno dei cardini fondamentali del nuovo Codice. Il testo, predisposto dal Consiglio di Stato su richie- sta del precedente Governo, che ha eserci- tato l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge delega (legge 21 giugno 2022,
n. 78), ai sensi dell’articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), ha un numero di articoli di poco superiore a quelli del codice vigente (229 rispetto a 220), ma ne riduce di molto i commi, eliminando di quasi un terzo le parole e i caratteri utilizzati. I 36 allegati riducono, altresì, in modo rilevante il nu- mero complessivo di norme e linee guida di attuazione del previgente Codice, tra cui i
25 allegati al codice attuale, le 17 linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorru- zione (ANAC) e 15 regolamenti ancora vi- genti;
al raggiungimento dell’obiettivo della semplificazione contribuiscono, fra le altre, le disposizioni relative: alla digitalizza- zione, all’interconnessione all’interoperabi- lità tra i sistemi telematici e alla confluenza delle informazioni su un’unica banca dati, ossia la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC, su un migliore accesso alle informazioni da parte di operatori eco- nomici e cittadini; alla « programmazione » dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
– prevedendo per quest’ultimi un orizzonte temporale per l’acquisto di beni e servizi triennale, in luogo di quello attuale bien-
nale – con l’introduzione di un procedi- mento dedicato alla localizzazione delle opere di interesse statale e una semplifica- zione e accelerazione delle procedure re- lative alla programmazione e alla proget- tazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale;
in tale contesto di semplificazione, tuttavia, emergono criticità evidenti su più fronti, a partire dalla riduzione dei compiti dell’ANAC, per passare all’indebolimento delle disposizioni di contrasto alle frodi, alla corruzione, al conflitto d’interessi nello svolgimento delle procedure e a presidio della concorrenza, della tutela del lavoro e della parità di trattamento tra operatori;
nel semplificare i livelli della pro- gettazione, da tre a due livelli, il nuovo codice:
a) non introduce misure finaliz- zate alla valorizzazione della qualità della progettazione, che al contrario dovrebbe giocare un ruolo fondamentale per la rea- lizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture in modo da dispiegare i be- nefici in favore della popolazione per quanto più a lungo possibile;
b) cancella uno degli obiettivi fon- damentali, previsto nella versione ad oggi vigente, che contribuisce per primo a ren- dere gli interventi effettivamente cantiera- bili, realizzabili e sicuri, ovvero « la com- patibilità geologica, geomorfologica e idro- geologica » da valutarsi in elaborati specia- listici dedicati;
c) non prevede l’introduzione, già nella fase di progettazione, di pratiche di valutazione d’impatto ex post delle opere pubbliche in termini non soltanto ambien- tali ma economico-finanziari, ovvero in re- lazione al novero degli interventi di manu- tenzione che l’opera progettata richiederà nel corso del tempo e dei relativi costi, anche al fine di consentire valutazioni con- sapevoli da parte delle amministrazioni, delle stazioni appaltanti e della popola- zione anche come strumento di partecipa- zione e accountability;
d) in tema di tutela del lavoro e sicurezza sul lavoro, ricorrendo ad una
diffusa semplificazione delle norme del Co- dice fa emergere preoccupanti carenze con particolare riferimento alla manodopera necessaria alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, a partire dalle disposizioni sull’appalto a cascata, per pas- sare alle infrazioni contributive e retribu- tive che non sono più causa di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto;
e) desta perplessità, oltre alla man- cata valorizzazione del lavoro tecnico, le profonde modifiche apportate alla disci- plina del RUP, ora responsabile unico del progetto;
f) ai fini di semplificazione e ac- celerazione delle opere deve prevedere che lo studio storico-archeologico del territo- rio, l’analisi dei dati di archivio e le inda- gini sul campo (ricognizioni, saggi di scavo ecc.), vengano avviate già nelle prime fasi progettuali, consentendo così di ridurre in modo significativo il rischio di interferenza archeologica durante le fasi di esecuzione dell’opera, con evidenti vantaggi in termini di risparmio di tempo e denaro e ridu- cendo drasticamente, se non eliminando del tutto, il rischio del fermo cantiere;
per quanto concerne l'« appalto », lo schema in esame opera una profonda re- visione rispetto al vigente codice.
In particolare:
in merito agli appalti sotto soglia:
a) per quanto riguarda le soglie dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, che costituiscono circa l’80 per cento della spesa complessiva per appalti e concessioni, gli obiettivi di semplificazione e di accelerazione dei tempi di affida- mento, ha spinto il legislatore a rendere di fatto definitive le soglie adottate in via temporanea dal decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni), fissandole ad un livello sensibilmente più alto rispetto a quelle previste dal codice vigente, nonché rispetto alle soglie previste nei regolamenti UE. In tale contesto emergono in tutta evidenza le
criticità, nell’ambito delle procedure di af- fidamento, della procedura di affidamento diretto, che appare sbilanciata e a concor- renza fortemente ridotta. Per quanto ri- guarda, infatti, le procedure di affida- mento, disciplinate dall’articolo 50, si pre- vede una soglia fino a 150 mila euro per gli affidamenti diretti, una soglia a 140 mila euro per l’affidamento diretto di servizi di ingegneria, architettura e progettazione (so- glia idonea ad assorbire la maggior parte degli acquisti posti in essere soprattutto dai piccoli comuni) e una sensibile variazione delle soglie per la procedura negoziata senza bando (fino ad 1 milione). Oltre alle evi- denti conseguenze negative di un eccessivo innalzamento delle soglie sulla concor- renza, la trasparenza e la valorizzazione dei professionisti e della manodopera, de- stano preoccupazione l’assenza di norme che guidino le stazioni appaltanti nelle pro- cedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e il ricorso a metodi di estrazione casuale degli ope- ratori da invitare alle procedure negoziate, fatto che svilisce merito e competenza;
emergono criticità diffuse con par- ticolare riferimento ai meccanismi di con- trollo necessari ad evitare potenziali inef- ficienze e contenziosi con particolare ri- guardo alle procedure di scelta del contra- ente, allo svolgimento delle suddette procedure – in particolare le cause di esclu- sione automatiche e non e l’illecito profes- sionale grave – ai criteri di aggiudicazione e alle offerte anormalmente basse;
la disciplina del subappalto, con l’in- troduzione del cosiddetto « subappalto a cascata », desta particolare preoccupazione fra gli stessi operatori, non soltanto per gli aspetti applicativi, ma per i controlli non adeguatamente disciplinati in particolare sul fronte delle prestazioni di lavoro e dei controlli sull’esecuzione dei lavori. Il su- bappalto a cascata, se non opportunamente e concretamente delimitato e regolamen- tato, rischia infatti di dare origine a feno- meni di infiltrazione e ad una difficile garanzia di tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro lungo l’intera filiera, così come segnalato anche da numerosi soggetti auditi;
in merito all’appalto integrato, al- l’articolo 44, oltre alle critiche generali sul ricorso più massiccio a tale istituto, che fornisce meno garanzie sulla qualità della progettazione e sulla prevenzione dei falli- menti e dell’eccessivo ricorso alle varianti, sono molteplici le criticità di dettaglio:
1) prevedere semplicemente che la stazione appaltante motivi il ricorso al- l’appalto integrato « con riferimento alle esigenze tecniche » a condizione di valutare il rischio di eventuali scostamenti di costo, senza definire in cosa consistano tali esi- genze tecniche e quale livello di rischio possa ritenersi accettabile, potrebbe com- portare un uso improprio di tale istituto, ragion per cui sarebbe opportuno optare per una disciplina più tassativa;
2) togliendo alla concorrenza le gare per l’affidamento della progettazione esecutiva, si corre il rischio di contrarre il mercato dei servizi di ingegneria a svan- taggio dei singoli professionisti e studi pro- fessionali;
sux xoncorsi di progettazione, all’ar- ticolo 46, la formulazione attuale sembra escludere dalla possibilità di partecipare i professionisti non ordinistici che svolgono la professione di « designer », un ruolo im- portante per i concorsi di idee, e rischia di comportare, per via della richiesta che tutti i partecipanti forniscano gratuitamente un progetto di fattibilità tecnica ed economica, un elevato e non giustificato costo comples- sivo della procedura stessa;
il codice definisce, infine, disposi- zioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari, ad esempio i servizi di ristorazione, i servizi alla persona e il set- tore dei beni culturali, e l’appalto nei set- tori speciali;
in merito al partenariato pubblico- privato – lo stesso viene semplificato anche in ragione della costante crescita del ri- corso a tale tipologia di istituto e viene prevista la possibilità di costituire società di scopo – le concessioni – con la relativa disciplina del subappalto, della modifica di contratti durante il periodo di efficacia, della risoluzione e del recesso, del subentro
e della revisione del contratto di conces- sione – la finanza di progetto e i servizi globali;
per quanto concerne il contenzioso, viene disposto l’aggiornamento del codice del processo amministrativo, alla luce dei nuovi principi e dei nuovi riferimenti nor- mativi, vengono riformate le disposizioni in materia di colpa grave e vengono perseguiti gli obiettivi di accelerazione dei tempi e di incentivo a strumenti alternativi di risolu- zione delle controversie, mentre sul ver- sante della governance vengono riformate e fortemente ridotte le competenze di vigi- xxxxx e sanzionatorie di ANAC.
Considerato che,
lo schema di decreto legislativo pre- senta diversi elementi critici rispetto alla delega conferita dal Parlamento al Go- verno.
In particolare:
alcune delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo mo- strano evidenti difetti di delega. Ad esem- pio, all’articolo 62 la scarsa portata delle disposizioni sulla qualificazione delle sta- zioni appaltanti, come richiesto invece dal- l’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge delega, o, all’articolo 44, la non individua- zione dei casi tassativi in cui la stazione appaltante può fare ricorso all’appalto in- tegrato, con il mero obbligo rafforzato di motivazione della scelta « con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto con- trattualmente previsto »;
altre disposizioni prefigurano casi di eccesso di delega. In tale contesto, emerge in tutta evidenza, ad esempio all’articolo 23, l’ampio ricorso alla riduzione dei com- piti di ANAC in relazione all’istituto dell’e- lenco cosiddetto in house, in contrasto con l’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge delega, che richiede la revisione delle com- petenze dell’Autorità « al fine di raffor- zarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti »;
alcune delle novità introdotte non appaiono conformi alla normativa europea
vigente in materia di contratti pubblici, vale a dire la direttiva 2014/23/UE sull’ag- giudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali. Tra queste si segnala, il sensibile innalzamento delle soglie disposto dall’articolo 50, disallineato dalle soglie di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/25/UE e potenzialmente in contrasto con il prin- cipio di concorrenza sancito sia a livello UE che nazionale.
Per quanto riguarda invece il tema della sostenibilità ambientale e l’applica- zione dei criteri minimi ambientali che il legislatore nella legge delega ha esplicita- mente evidenziato con la loro valorizza- zione economica all’interno delle gare è opportuno fare una specifica riflessione e precisare che di questa valorizzazione nel- l’attuale testo non ve ne è traccia;
con l’entrata in vigore del nuovo Codice, l’aspettativa è che si abbandoni l’atteggiamento emergenziale che ha cau- sato eccessive deroghe e ipertrofie norma- tive, motivato dalla necessità di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche per conseguire gli obiettivi e i traguardi del PNRR.
Rilevato che,
l’approfondito e articolato parere espresso dai vari soggetti auditi, di cui si condividono in larga parte i contenuti e i rilievi espressi, arricchisce il lavoro istrut- torio delle competenti Commissioni parla- mentari consentendo di disporre di rile- vanti considerazioni ai fini della valuta- zione dello schema di decreto legislativo. In particolare, appaiono di particolare rilievo le seguenti questioni:
per quanto concerne i principi
generali:
a) in base al principio del risul- tato di cui all’articolo 1 l’opera pubblica deve essere aggiudicata a chi è in grado di assicurare il miglior rapporto qualità-prezzo. Tale principio non si concilia con l’avve-
nuta eliminazione del tetto massimo al punteggio da attribuire al prezzo in sede di offerta economicamente più vantaggiosa. Così facendo, in aperto contrasto con la disciplina europea, si reintroduce di fatto il massimo ribasso. In particolare, tale ri- schio si corre per gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera, dove la com- petizione rischia di spostarsi sul costo della manodopera stessa (che rappresenta spesso oltre l’80 per cento dell’importo comples- sivo dell’offerta) con prevedibili effetti sulla tutela delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, se non addirittura del ri- spetto delle clausole sociali per la stabilità occupazionale. Al fine di assicurare l’effet- tiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, occorrerebbe anzitutto pre- vedere l’obbligo per le stazioni appaltanti di valorizzare gli elementi qualitativi del- l’offerta ed individuare criteri tali da ga- rantire un confronto concorrenziale effet- tivo sui profili tecnici, nonché reintrodurre un tetto massimo per il punteggio econo- mico. Per i lavori, sarebbe altresì oppor- tuno vietare l’utilizzo di formule per l’at- tribuzione del punteggio alla componente prezzo che premino in misura maggiore i ribassi elevati;
b) all’articolo 6, lo schema in esame prevede, un passaggio dedicato ai rapporti tra le Pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo settore (articolo 6). Il testo risponde ad una opportuna necessità di tenere in conto che, a fianco delle proce- dure concorrenziali e che delineano rap- porti fra committenti e fornitori, da qual- che anno sono state anche previste altre modalità incentrate su rapporti collabora- tivi fra le parti, disciplinati dal Codice Texxx Xxxxxxx, facendo così dialogare i due Codici. Già nel decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modifiche introdotte con il decreto-legge n. 76 del 2022, erano stati inseriti elementi di coordinamento tra le due norme. Riteniamo ora che il testo dell’articolo 6 possa essere ulteriormente affinato mirando ad una piena armonizza- zione delle definizioni normative ivi utiliz- zate con quelle presenti nel Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) e con il linguaggio e gli orientamenti
del giudice costituzionale nella sentenza n. 131/2020;
c) nell’ambito dei principi del codice desta preoccupazione la previsione, all’articolo 8, nell’ambito del principio di autonomia contrattuale riconosciuta alla pubblica amministrazione, della possibilità di stipulare contratti gratuiti, salvi i divieti espressamente previsti. Il comma 2 del predetto articolo prevede il divieto di pre- stazioni d’opera intellettuale a titolo gra- tuito e di applicazione del principio dell’e- quo compenso. Tuttavia, si rileva l’am- piezza delle possibili deroghe al divieto di prestazioni gratuite e all’applicazione del principio dell’equo compenso. Non sono infatti indicati, nello schema di decreto, i casi eccezionali che giustificherebbero l’af- fidamento di prestazioni gratuite né tanto- meno i casi in cui si possa derogare all’e- quo compenso e si ritiene che l’obbligo di un’adeguata motivazione costituisca un pre- sidio troppo debole a fronte dell’ampiezza dei « casi eccezionali » che potrebbero giu- stificare la deroga. Così pure, con riferi- mento all’articolo 134, che riconduce le forme di collaborazione per le attività fi- nalizzate alla tutela e valorizzazione dei beni culturali all’ampia categoria dei con- tratti gratuiti, in generale si ritiene che non sia condivisibile, oltre che lesivo del prin- cipio di concorrenza, che venga favorito il ricorso ai contratti gratuiti e al partena- riato gratuito per « tutela e valorizzazione » dei beni culturali. Occorre pertanto esclu- dere da tale tipologia di contratti gratuiti e dalle forme speciali di partenariato le in- dagini archeologiche e le procedure di ar- cheologia preventiva, strettamente legate alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, in un contesto dove peraltro operano e troverebbero possibilità di im- piego, tantissimi giovani laureati, normal- mente ad elevatissima percentuale femmi- nile;
d) l’articolo 11 disciplina il prin- cipio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore e i profili relativi alle inadempienze contributive e al ritardo nei pagamenti. Il comma 3, in particolare, pre- vede la facoltà per gli operatori economici di indicare nella propria offerta il diffe-
rente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione ap- paltante o dall’ente concedente. Occorre evitare l’introduzione di una disposizione che consenta agli operatori economici di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo applicato rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, a prescindere da qualsiasi considerazione su un’eventuale « equivalenza » di tutele per i lavoratori; si tratta di modifiche coerenti con i principi della direttiva europea sul salario minimo e che pone in evidenza, altresì, la necessità di una legge sulla rap- presentanza sindacale. Si ritiene, inoltre, che la previsione del comma 5, che impe- gna le stazioni appaltanti e gli enti conce- denti ad assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto vada estesa anche ai soggetti affidatari dei contratti, al fine di garantire le medesime tutele lungo l’intera catena del subappalto;
per quanto concerne la disciplina relativa al RUP:
a) l’articolo 15, in ragione del principio del risultato, ridisegna la portata e la figura del RUP, che diventa ora re- sponsabile di progetto o di intervento e non più di procedimento. Il RUP diventa il responsabile di una pluralità di fasi di competenza di altri diversi uffici e a tal fine può essere supportato da una struttura messa a disposizione dalla stazione appal- tante. Una degli aspetti maggiormente cri- tici riguarda il generale mancato coordina- mento tra le disposizioni del decreto legi- slativo n. 267 del 2000 e quelle del nuovo Codice in merito alla figura e ai compiti del RUP. La disposizione che consente, infatti, la nomina di un responsabile di procedi- mento per diverse fasi appare non con- forme al principio dell’unicità del respon- sabile del procedimento, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammi- nistrativi. In tale contesto, non appare ade- guata la soluzione del problema del coor- dinamento tra i due Codici prevedendo, in particolare, che negli enti locali il respon-
sabile unico del procedimento possa pre- siedere le commissioni di gara anche se privo di qualifica dirigenziale. Al contrario non sono previste misure volte ad accele- rare le procedure anche per amministra- zioni più piccole, ivi compresa la possibilità di individuare il RUP anche tra dipendenti a tempi determinato, purché in possesso di comprovata competenza in materia di con- tratti pubblici, estendendo a queste cate- gorie il medesimo meccanismo di valuta- zione;
b) si ritiene necessario esplici- tare che il RUP sia responsabile di verifi- care il rispetto delle disposizioni in tutela del lavoro e della sostenibilità sociale, con particolare attenzione ai casi di subappalti o al cosiddetto « sub-avvalimento »;
c) sul tema del RUP mancano adeguate previsioni che consentano: 1) di valutare i diversi livelli di competenza dei RUP, tenendo conto anche dei risultati rag- giunti e del rispetto delle tempistiche pre- viste, nonché misure che prevedano l’asse- gnazione di diverse tipologie di procedure sulla base del suddetto grado di compe- tenze; 2) un congruo sistema di incentiva- zione gestito dall’ANAC;
per quanto riguarda il conflitto di
interessi:
a) all’articolo 16, suscita per- plessità la disposizione secondo cui l’onere della prova della minaccia all’imparzialità e indipendenza dell’azione amministrativa è in capo a chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi – l’opposto del sistema vigente, che si fonda sull’ob- bligo di dichiarare la sussistenza o meno del conflitto di interessi da parte degli operatori economici e sulla responsabilità dei controlli e della prevenzione in capo all’amministrazione aggiudicatrice – non- ché la riduzione dell’ambito applicativo del conflitto di interesse e l’eliminazione degli obblighi dichiarativi;
per quanto riguarda le fasi delle procedure di affidamento:
a) all’articolo 17, allo scopo di meglio delimitare gli elementi che devono
integrare la determina a contrarre con cui si avvia la procedura, si ritiene opportuno estendere il contenuto della motivazione, comprendendo anche l’indicazione della pro- cedura di gara con cui la stazione appal- tante intende procedere e il criterio di aggiudicazione prescelto;
in merito alla digitalizzazione ri- sultano le seguenti criticità:
a) appare ingiustificata la sop- pressione dell’elenco gestito da ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affida- menti diretti nei confronti di proprie so- cietà in house, cancellando la positiva espe- rienza pluriennale accumulata dall’Auto- xxxx rischiando di aumentare il contenzioso e diminuire pubblicità e trasparenza nel settore degli affidamenti pubblici, così come l’assenza di riferimenti agli affidamenti in house all’articolo 28 in materia di traspa- renza dei contratti pubblici;
b) all’articolo 24, in materia di fascicolo virtuale dell’operatore economico, si segnala che al comma 1 si dovrebbe prevedere un rimando anche alle disposi- zioni sulle cause di esclusione non auto- matica e all’illecito professionale grave;
c) sempre all’articolo 24, si va- luti un ulteriore rafforzamento delle dispo- sizioni relative al fascicolo virtuale dell’o- peratore economico, allo scopo di sempli- ficare ulteriormente le procedure di veri- fica dei requisiti degli operatori economici;
d) l’articolo 31, in materia di anagrafe degli operatori economici parte- cipanti agli appalti, potrebbe essere inte- grato introducendo un riferimento al Re- gistro dei titolari effettivi, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55, attri- buendo ad ANAC la competenza di verifi- care i dati contenuti nei documenti e nelle comunicazioni aventi valore di certifica- zione relativi ai ruoli e alle cariche delle persone fisiche inseriti nell’Anagrafe degli operatori economici ma non presenti nel Registro delle imprese e, infine, esplici- tando che nella suddetta Anagrafe sono
censiti anche i lavoratori autonomi profes- sionisti;
per quanto riguarda la program-
mazione:
a) la fase di programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, disciplinata dall’articolo 37, non apporta sostanziali semplificazioni rispetto alla di- sciplina vigente, ragion per cui perman- gono l’impossibilità di procedere in assenza del DUP e la ridondante necessità di rei- terare l’approvazione del programma trien- nale delle opere pubbliche anche solo per modifiche progettuali di dettaglio;
b) è da valutare negativamente, all’articolo 39 sulle infrastrutture strategi- che e di preminente interesse nazionale, la soppressione del riferimento al piano ge- nerale dei trasporti e della logistica, che costituisce l’anello di congiunzione tra la politica di trasporti nazionale e le infra- strutture, consentendo a queste ultime di adempiere al proprio ruolo sociale ed eco- nomico;
c) un passaggio approfondito merita anche l’articolo 40 che disciplina l’istituto del dibattito pubblico. Le modifi- che apportate operano un depotenzia- mento delle funzioni partecipative dell’isti- tuto, individuando le opere obbligatoria- mente soggette a dibattito pubblico sulla base delle stesse soglie, dimensionali ed economiche previste dall’Allegato I del vi- gente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018, e cioè sulla base di soglie di entità talmente elevata che rendono l’istituto raramente applicabile, ri- conducendolo pertanto ad una mera « di- chiarazione di intenti » del legislatore. Si ritiene invece che il dibattito pubblico sia un elemento fondamentale per la parteci- pazione dei cittadini e delle imprese alla vita del Paese e che consenta di rispar- miare tempo e risorse risolvendo in anti- cipo, attraverso il coinvolgimento in fase istruttoria, eventuali conflitti o contenziosi che potrebbero causare ritardi all’avvio dei cantieri;
in merito alla progettazione:
a) per quanto concerne i livelli e i contenuti della progettazione, all’arti-
colo 41, si ritiene opportuno, fatta salva la già espressa garanzia della qualità della progettazione:
perseguire la finalità di incen- tivare l’utilizzo del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) an- che negli appalti sottosoglia, prevedendone la predisposizione in forma semplificata;
migliorare la coerenza del sud- detto articolo e, conseguentemente, dell’Al- legato I.7 con le disposizioni dello schema di codice relative alla contrattazione col- lettiva nazionale e territoriale, come pre- visto dalla legge delega;
che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblichi le tabelle del costo del lavoro elaborate sulla base dei valori economici definiti dalla contratta- zione collettiva facendo riferimento a tutti i contratti di comparto e non soltanto a quello dell’industria e fare in modo che l’obbligo per le stazioni appaltanti di indi- viduare il CCNL di settore applicabile a ogni singolo appalto non si traduca in tempi procedurali eccessivamente lunghi e un mag- giore rischio di contenzioso;
prevedere un aggiornamento con cadenza maggiore dei prezzari utilizzati per i contratti relativi a lavori per deter- minare alla data dell’approvazione del pro- getto il costo dei prodotti, delle attrezza- ture e delle lavorazioni, in quanto un ag- giornamento annuale, nei casi di aumenti improvvisi di prezzi, si rischia che tali prezzi non siano più correnti;
l’articolo 52, in materia di controllo sul possesso dei requisiti, risulta privo sia di un termine temporale entro il quale la stazione appaltante debba procedere alla comunicazione ad ANAC, sia di disposi- zioni di coordinamento tra il potere della stazione appaltante di sospendere l’opera- tore economico dalla partecipazione alle proprie gare e il potere interdittivo dell’A- NAC all’esito del procedimento sanziona- torio, con il rischio di giungere a esiti contraddittori, considerato in particolare che numerose stazioni appaltanti potreb- bero non essere in grado di confrontarsi con l’operatore economico e valutare l’im- putabilità delle dichiarazioni non veritiere;
per quanto riguarda l’esclusione au- tomatica delle offerte anomale, disciplinata dall’articolo 54, risultano delle ambiguità, in quanto:
a) la formulazione proposta lascia aperto al dubbio se l’esclusione automatica si applichi anche in assenza di una esplicita previsione negli atti di gara e se si applichi ai contratti di forniture, non espressamente menzionati;
b) non si specifica che la deter- minazione della soglia di anomalia delle offerte da parte delle stazioni appaltanti dovrebbe essere formulata in modo tale da impedire eventuali fenomeni collusivi e da garantire offerte equilibrate;
all’articolo 56, che disciplina gli ap- palti esclusi nei settori ordinari, manca una specificazione sulla necessità che il soggetto che si impegna alla realizzazione dell’opera pubblica non ne tragga benefici economici, allo scopo di prevenire casi di partenariato pubblico privato sottratti all’applicazione delle relative procedure;
per quanto concerne le clausole so- ciali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambien- tale, previste dall’articolo 57, l’attuale for- mulazione appare poco adeguata nel disci- plinare i criteri ambientali minimi: allo stato attuale l’implementazione di tali cri- xxxx nei bandi è molto eterogenea, con diverse condizionalità e criteri premianti, senza garanzie che il loro recepimento non si traduca in una barriera all’entrata per le imprese più piccole;
la suddivisione in lotti, prevista dal- l’articolo 58, rappresenta un istituto essen- ziale per consentire anche alle piccole e medie imprese di partecipare alle gare. Tuttavia, il testo proposto presenta degli aspetti che potrebbero limitare l’applica- zione di tale istituto, in particolare:
a) è assente un criterio per indi- viduare l’artificioso accorpamento dei lotti, criticità che potrebbe essere risolta impie- gando il Common Procurement Vocabulary dell’UE;
b) il testo appare carente quanto alla disciplina della suddivisione in lotti
quantitativi e degli indirizzi alle stazioni appaltanti nei casi di assegnazione di più lotti al medesimo concorrente;
c) occorre prevedere una misura di tutela per le PMI anche in caso di lotto unico o di appalti con importo elevate. In tal senso vanno introdotte misure di pre- ferenza nelle procedure di gara, che si sostanziano in un meccanismo automatico di riserva di una quota dell’appalto in fa- vore delle PMI, in modo da farle comunque partecipare alle gare per un ammontare consono ai loro fatturati.
Per quanto riguarda l’istituto del- l’accordo quadro, disciplinato dall’articolo 59, l’esperienza accumulata finora dimo- stra che, in sede di applicazione, si riscon- trano numerose problematiche, soprattutto sull’apertura al mercato, tanto per le nuove opere quanto per gli appalti di servizi di natura intellettuale e i servizi tecnici di progettazione. Per tale ragione, occorre- rebbe circoscrivere tale istituto, limitan- dolo a situazioni realmente e solidamente motivate e in particolare chiarendo che le prestazioni siano necessariamente ricondu- cibili a elementi standardizzabili e ripeti- bili, consentendo alle stazioni appaltanti, a determinate condizioni, di individuare l’o- peratore economico sulla base del prezzo più basso in relazione alle specifiche pre- stazioni richieste, e dando garanzie agli operatori economici sui contratti attuativi che saranno conferiti in conseguenza del- l’aggiudicazione;
per quanto riguarda l’articolo 60 che dispone che nei documenti di gara delle procedure di affidamento sia obbli- gatorio l’inserimento delle clausole di revi- sione dei prezzi:
a) in considerazione della parti- colare struttura dei costi degli appalti ad alta intensità di manodopera, occorre re- cepire il riferimento, espressamente conte- nuto nella legge delega (articolo 1, comma 2, lettera g)), alla variazione del costo de- rivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle asso- ciazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente.
b) si dovrebbe prevedere espres- samente un riferimento a tutte le categorie di affidamento, ossia lavori, servizi e for- niture e disciplinare l’attuazione delle clau- sole di revisione, in quanto le disposizioni di cui all’articolo 120 in materia di modi- fiche contrattuali potrebbero non essere applicabili;
per quanto riguarda la disciplina sulle aggregazioni e centralizzazione delle committenze, prevista dall’articolo 62:
a) l’articolo individua la soglia de- gli affidamenti diretti per servizi e forni- ture nonché prevede l’innalzamento fino a
500.000 euro (rispetto ai 150mila vigenti) dell’obbligo della qualificazione delle sta- zioni appaltanti per l’affidamento di con- tratti di lavori pubblici: le procedure di affidamento di importo inferiore possono invece essere gestite da tutte le stazioni appaltanti. Tale scelta non è condivisa in quanto verrebbe esentato un numero ec- cessivo di enti secondo le stime ANAC. L’affidamento diretto è caratterizzato dalla strutturale assenza di confronto competi- tivo nell’individuazione dell’assegnatario il che rende necessario garantire che la scelta dell’appaltatore avvenga senza condiziona- menti impropri e ricondurre l’importo delle soglie a quanto attualmente previsto. Per quanto concerne le stazioni appaltanti, gli obiettivi di riduzione del loro numero e di maggiore qualificazione delle stesse, appa- iono depotenziati in ragione della mancata previsione di disposizioni finalizzate a ga- rantirne un dimensionamento ottimale sia dal punto di vista territoriale di riferimento sia dal punto di vista degli organici, con particolare riguardo al personale di elevata professionalità tecnica, giuridica ed econo- mica, nonché alla mancata previsione della possibilità di ricorrere, in via temporanea, anche all’utilizzo di professionalità esterne;
b) si valuta negativamente l’ina- deguata disciplina dei casi in cui l’ammi- nistrazione procedente non abbia la ade- guata qualificazione per un certo tipo di
affidamento ed abbia quindi necessità di rivolgersi ad una centrale di committenza, e in particolare l’assenza di sanzioni a carico della centrale di committenza indi- viduata da ANAC rimasta inerte senza giu- stificato motivo e di tempistiche più certe;
c) in generale, si ritiene che lo schema di codice sia carente sul lato della qualificazione e della professionalizzazione delle stazioni appaltanti, anche per via della presenza di diversi soggetti qualificati di diritto. Occorrerebbe pertanto rafforzare i criteri, ad esempio considerando anche i risultati e la competenza del personale;
d) al contempo, occorre tenere conto delle caratteristiche specifiche delle stazioni uniche appaltanti provinciali e me- tropolitane al fine della loro qualificazione.
Il nuovo codice dei contratti pub- blici, in particolare rispetto al tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, deve essere accompagnato da un’azione di im- plementazione e da una serie di investi- menti mirati che consentano alle pubbliche amministrazioni di assimilare la nuova di- sciplina e di applicarla nel modo migliore. Per le strutture amministrative che gesti- scono le stazioni appaltanti e le centrali di committenza degli enti locali occorre avere un approccio flessibile che tenga conto della autonomia organizzativa nell’allocazione del personale che opera negli enti e che con- corre alla gestione degli appalti. La riforma dei contratti pubblici, per essere applicata bene, ha sicuramente bisogno di investi- menti coerenti per reclutare e formare il personale che opera nelle stazioni appal- tanti e per consentire la completa digita- lizzazione degli appalti:
per quanto concerne gli operatori economici, lo spirito del nuovo codice deve essere quello di favorire l’aggregazione, non solamente in vista delle gare ma anche per consentire, ove possibile, un’evoluzione di- mensionale delle imprese più piccole. Per questo motivo, all’articolo 65, occorre mi- gliorare le disposizioni sui consorzi stabili e su quelli artigiani, agli articoli 67 e 97, occorre chiarificare le disposizioni sui con- sorzi tra cooperative e all’articolo 68 mi- gliorare quelle sulla responsabilità solidale;
per quanto riguarda la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, disciplinata dall’articolo 76, si ritiene che tale istituto vada chiaramente delimitato per via dei suoi caratteri anticoncorren- ziali;
per quanto riguarda le cause di esclusione automatica (articolo 94), si rav- vedono elementi di criticità nei seguenti aspetti:
a) manca ancora la definizione del titolare effettivo nelle procedure di ap- palto, con il relativo obbligo dichiarativo da parte delle società che partecipano a tali procedure, allo scopo di evitare l’indeboli- mento dei principi generali e prevenire la corruzione;
b) le infrazioni contributive e retributive e le violazioni in materia am- bientale, sociale e di salute e sicurezza sul lavoro dovrebbero costituire causa di esclu- sione automatica, prevedendo al contempo maggiori garanzie per gli operatori econo- mici sull’accertamento definitivo di tali vio- lazioni, ad esempio nel caso dei contributi attraverso il DURC;
anche all’articolo 95, in materia di cause di esclusione non automatica, oc- corre chiarire e semplificare le disposizioni che consentono alle stazioni appaltanti di escludere gli operatori economici sulla base di non meglio precisati « mezzi di prova », soprattutto per prevenire possibili conten- ziosi;
per quanto riguarda l’illecito pro- fessionale grave, di cui all’articolo 98, oc- corre, da un lato, ricondurre tale fattispe- cie a limiti più precisi chiari, sempre al fine di ridurre incertezze e possibile conten- zioso, dall’altro occorre includere tra le cause di illecito professionale elementi so- stanziali come l’affidamento di subappalti con ribassi ulteriori su costi della mano- dopera e della sicurezza;
al fine di salvaguardare le esigenze di semplificazione, trasparenza e preven- zione della corruzione, agli articoli 99 e 100, occorre chiarire che, nell’ambito della verifica del possesso dei requisiti, il fasci-
colo virtuale dell’operatore economico co- stituisca l’unica modalità della suddetta verifica, da rendere interoperabile con tutte le banche dati, e che esso costituisca la fonte per le verifiche da parte delle SOA;
specificamente per l’articolo 100 (re- quisiti di ordine speciale), si riscontrano criticità in merito ai seguenti aspetti:
a) il vago coinvolgimento di ANAC nell’adozione del regolamento attuativo di cui al comma 4;
b) le modalità di verifica a cam- pione, che, rispetto alla più adeguata nor- mativa vigente, non consentono di verifi- care tutti i requisiti di qualificazione;
c) la discrasia tra la durata quin- quennale dell’attestazione SOA e il periodo documentabile di 15 anni previsto solo in via transitoria: tale criticità andrebbe ri- solta portando il periodo di attività docu- mentabile da 5 a 15 anni e prevedendo anche in via transitoria una durata quin- quennale dell’attestazione;
all’articolo 106, in materia di garan- zie per la partecipazione alla procedura, si riscontra un passo indietro ingiustificato rispetto al codice vigente in quanto alla riduzione del 50 per cento dell’importo della garanzia per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qualità, disposizione che contribuiva a una maggiore partecipazione alle gare da parte delle imprese;
per quanto riguarda i criteri di ag- giudicazione degli appalti, di cui all’articolo 108, è da giudicare negativamente l’elimi- nazione del tetto massimo al 30 per cento per il punteggio economico, che potrebbe comportare un’applicazione surrettizia del criterio del massimo ribasso invece dell’of- ferta economicamente più vantaggiosa. Per tale motivo, occorrere ripristinare tale tetto, dedicando la quota restante alla compo- nente qualitativa. Per evitare la medesima applicazione surrettizia, occorre altresì ri- pristinare il limite all’utilizzo esclusivo dei punteggi tabellari per la valutazione del- l’offerta tecnica;
sui requisiti per l’esecuzione dell’ap- palto, di cui all’articolo 113, si segnala che
la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere requisiti particolari per l’esecu- zione del contratto rischia di attribuire loro un’eccessiva discrezionalità, potenzial- mente a scapito del principio di concor- renza;
per quanto riguarda la direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti (arti- colo 114), occorre meglio distinguere la divisione dei compiti tra pubblica ammini- strazione e professionisti, la prima respon- sabile della programmazione e dei controlli e i secondi della progettazione, della dire- zione e del collaudo;
all’articolo 117, in materia di garan- zie definitive, si ritiene che lo strumento positivo che consente alle stazioni appal- tanti di opporsi alla sostituzione della ga- ranzia definitiva con la ritenuta del 10 per cento sui SAL vada generalizzato senza prevedere alcuna deroga o possibilità di diniego in capo alla stazione appaltante e che vada disciplinata una forma di garan- zia di tipo assicurativo a copertura dei danni dovuti a carenze del progetto posto a base di gara;
per quanto concerne il subappalto (articolo 119), numerose sono le criticità da segnalare, fatte salve quelle più generali già precedentemente menzionate:
a) la disciplina del meccanismo che consente alle stazioni appaltanti di indicare « nei documenti di gara le presta- zioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non pos- sono formare oggetto di ulteriore subap- palto » rischia di essere difficilmente appli- cabile vista l’assenza di indicazioni più pre- cise, e non scongiura pienamente il rischio di subappalti non autorizzati;
b) non sembrano adeguatamente previste, anche in questo caso, le necessarie tutele per i lavoratori;
c) non si scongiura il rischio di favorire imprese aggiudicatarie dotate di scarsa capacità organizzativa o costituite ad hoc, che, grazie ai subappalti, traslino su imprese più piccole responsabilità e oneri di cui dovrebbero farsi carico direttamente esse stesse;
d) risulta confusa anche la dispo- sizione che consente alla stazione appal- tante di corrispondere l’importo diretta- mente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto;
e) la disposizione risulta carente sul versante del subappalto di progetta- zione, che andrebbe vietato salvo eccezioni, già previste dalla normativa nazionale, per determinate attività che richiedono certifi- cazioni e competenze al margine delle at- tività di ingegneria e architettura;
sul tema, occorrerebbe introdurre un nuovo modello di « organizzazione di appalto » che consenta alla stazione appal- tante di controllare in modo trasparente, efficiente ed efficace ogni fase connessa alla realizzazione dell’opera (dall’aggiudi- cazione dell’appalto al suo collaudo). Il modello potrebbe ispirarsi agli schemi già utilizzati in Europa per l’assegnazione di contributi a progetti di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) dove viene valutato a priori il coordinatore generale e il suo partenariato, le rispettive attività di com- petenza, i risultati attesi da ogni attività (o gruppo di attività) e le relative spese. Per ogni appalto andrebbe assegnato un Project Manager pubblico con le funzioni di con- trollo e gestione a vita intera secondo le tecniche consolidate di « Project life cycle assessment » (pianificazione, controllo, re- troazione correttiva). Sarebbe poi oppor- tuno rendere obbligatorio l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche di archiviazione, analisi e valorizzazione di opportune ban- che dati dedicate;
in materia di partenariato pubblico- privato (articolo 174), si ritiene che i be- nefici di tale istituto sarebbero ancor più evidenti nel caso di progetti di trasforma- zione digitale. La Pubblica Amministra- zione ha fatto un grande passo in avanti nella transizione digitale in atto ma molte volte, soprattutto a livello locale, la realiz- zazione dei progetti incontra l’ostacolo di competenze digitali e di progettazione non ancora pienamente sviluppate; il supporto di un partner privato, e del relativo baga- glio di competenze e tecnologie evolute, permetterebbe quindi di giocare al meglio
le sfide poste dal processo di innovazione digitale in corso;
per quanto riguarda l’articolo 175, in materia di programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio, si ritiene che si dovrebbero prevedere più adeguate garanzie sulla fattibilità e conve- nienza dell’operazione, anche per i progetti di scarso impatto economico, o meccanismi di salvaguardia nei casi in cui il progetto diventi antieconomico, al fine di evitare che una valutazione ex ante non ponderata sull’allocazione dei rischi si traduca in un aggravio della posizione finanziaria del- l’ente concedente, con eventuali ricadute di accollo sulla finanza pubblica;
con riferimento all’istituto della fi- nanza di progetto in esame, si rileva che il project financing rischia, in alcuni casi, di riconoscere impropri vantaggi competitivi all’operatore uscente il quale, avendo il vantaggio informativo di conoscere già il servizio oggetto della concessione, presenti una proposta finalizzata alla conferma della stessa; inoltre, si osserva che il riconosci- mento del diritto di prelazione al promo- tore non aggiudicatario potrebbe costituire, in alcuni casi, un vantaggio improprio ri- spetto agli altri concorrenti, in danno ai principi di concorrenza; andrebbe ripen- sata la scelta del comma 4 dell’articolo 193 di preferire come meccanismo di premia- lità unicamente l’esercizio del diritto di prelazione per il promotore non aggiudi- catario. Riteniamo quindi che lasciare alla stazione appaltante la libertà di scegliere tra sistemi premiali (diritto di prelazione o punteggio premiale), secondo le caratteri- stiche del progetto posto in gara, non pre- cluderebbe di beneficiare dei vantaggi de- rivanti dal confronto competitivo. Allo stesso tempo, qualora le circostanze concrete in- ducano a ritenere che la partecipazione dei concorrenti possa mettere a rischio la qua- lità della performance finale del progetto (ad esempio nei casi di progetti con ristretti margini di profitto), la stazione appaltante potrebbe ricorre al diritto di prelazione che disincentiverebbe la partecipazione dei con- correnti con pura finalità di disturbo;
in materia di governance, emergono in tutta evidenza le criticità rispetto alla
riduzione dei compiti in capo all’ANAC. In particolare:
a) si evidenzia la necessità di ri- pristinare nel nuovo Codice i contenuti dell’articolo 223 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sulle procedure sperimentali au- torizzate dall’ANAC;
b) la vigilanza sul sistema degli appalti deve essere coerente con i principi generali previsti nella parte prima del co- dice ed essere riferita non ai singoli ope- ratori ma alle strutture che gestiscono gli appalti, semplificando coerentemente il si- stema sanzionatorio;
c) attualmente la Stazione Appal- tante resta estranea al rapporto contrat- tuale tra l’appaltatore ed il subappaltatore, limitandosi solo alla verifica circa la rego- larità contributiva ed autorizzativa, senza quindi alcuna verifica della congruità degli oneri contrattuali. Questo rappresenta un enorme punto di criticità per il sempre più frequente disallineamento tra i pesi e le clausole dei due contratti (il contratto di appalto e quello di subappalto) visto che l’appaltatore ha la possibilità di aggiungere, a sua discrezione, tutele contrattuali a suo vantaggio, scaricando a valle, in modo an- che irragionevole, oneri non previsti nel proprio contratto con la Stazione Appal- tante. Si propone quindi di introdurre l’i- stituto dei contratti di subappalto tipo;
negli allegati, occorrerebbe raffor- zare il coinvolgimento di ANAC, in parti- colare al fine della predisposizione di clau- sole standard a tutela di soggetti con disa- bilità o svantaggiati (Allegato II.3) e dell’in- serimento dei dati relativi alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione nella banca dati nazionale dei contratti pubblici (Allegato II.14);
nell’Allegato II.6, al fine di rendere più efficace l’azione delle stazioni appal- tanti, differenziando per tipologia di ap- palti (lavori, servizi e forniture), e di faci- litare anche omogeneità, trasparenza e cer- tezza della norma, in coerenza con il Co- dice stesso, si evidenzia la necessità di affiancare al Bando Tipo anche modelli di Contratti Tipo per favorire ulteriormente la
qualificazione dei soggetti. Inoltre, si evi- denzia la necessità di aggiungere in tutti gli elenchi delle informazioni: « La stazione appaltante deve richiedere all’impresa quale CCNL applica ».
Ritenuto che,
i tempi dell’esame dello schema di decreto legislativo, intercorrenti tra la tra- smissione dello schema al Parlamento, av- venuta in data 5 gennaio 2023, e l’adozione dei decreti legislativi entro nove mesi dal- l’entrata in vigore della legge delega, entro marzo 2023, risultano eccessivamente com- pressi data la delicatezza della materia e la portata del provvedimento in questione;
restando ferma la necessità di pub- blicare il testo in Gazzetta Ufficiale entro il
31 marzo 2023, come richiesto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, rischiano di emergere forti criticità in termini di adattamento degli operatori del settore. Da più parti si richiede di valutare la possibi- lità, previa verifica nelle competenti sedi europee al fine di non pregiudicare l’ero- gazione dei fondi PNRR, di posticipare l’efficacia delle disposizioni del nuovo Co- dice dei contratti pubblici, al fine di miti- gare gli effetti del temuto shock normativo che potrebbe rallentare la reale « messa a terra » dei grandi investimenti previsti nel- l’anno in corso e, in particolare, di preve- dere la conferma della norma transitoria del codice vigente riguardante i progetti delle cosiddette Infrastrutture strategiche, qualora tale dilazione sia compatibile con gli impegni previsti dal PNRR;
appare necessario, attesa la com- plessità e l’articolazione del provvedimento, apportare una serie di modificazioni volte, tra l’altro, a meglio esplicitare l’applica- zione della nuova normativa, il coordina- mento con la normativa vigente, l’ordinato passaggio tra la vecchia e la nuova disci- plina;
appare, altresì, opportuno veicolare al Governo, gli aggiustamenti che si ren- dono necessari in esito a un accurato mo- nitoraggio che dovrà essere svolto a partire dall’entrata in vigore della nuova regola- zione.
Valutata la necessità di apportare al- cuni aggiustamenti ed integrazioni al pre- sente schema di decreto legislativo per ad- divenire ad una piena conformità ai criteri e ai principi direttivi della legge delega;
tenuto conto del parere reso dalla Conferenza unificata;
tenuto conto, altresì, dei contributi pervenuti alle competenti Commissioni par- lamentari dai vari soggetti pubblici e pri- vati interessati;
evidenziata altresì la necessità di ri- formulare alcune disposizioni del codice che fanno riferimento a norme abrogate nel periodo intercorrente tra la redazione dello schema definitivo di codice sottoposto al Governo e lo schema di decreto legisla- tivo presentato da quest’ultimo,
esprime
PARERE NON OSTATIVO
con le seguenti condizioni:
1) siano introdotte tra i principi del Codice e nell’intero corpo del nuovo Codice dei contratti pubblici, ivi compresi gli alle- gati, misure orientate a garantire:
i) la tutela del lavoro, della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
ii) la qualità della progettazione e la valorizzazione delle professionalità tecni- che;
iii) la funzionalità delle stazioni ap- paltanti, con particolare riguardo alla di- mensione ottimale dell’organico a disposi- zione, al personale di elevata professiona- lità tecnica, giuridica ed economica;
iv) il rafforzamento delle disposi- zioni di contrasto alle frodi, alla corru- zione, al conflitto d’interessi nello svolgi- mento delle procedure; la sostenibilità am- bientale e l’applicazione dei criteri minimi ambientali, con la loro valorizzazione an- che all’interno delle gare;
v) la concorrenza e la parità di trattamento tra operatori economici;
vi) l’interoperabilità tra le banche dati pubbliche per velocizzare i controlli sulla veridicità dei requisiti da parte degli operatori e non richiedere agli stessi infor- mazioni già presenti nei diversi database pubblici;
2) siano inserite nel testo del decreto legislativo le disposizioni sulla certifica- zione della parità di genere di cui all’arti- colo 46-bis del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, previste dai vigenti articoli 93, comma 7, e 95, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che comunque, nell’intero corpo normativo del nuovo Codice dei con- tratti, ivi compresi gli allegati, sia garantito il rispetto del principio di parità di genere;
3) sia riformulato l’articolo 6, in ma- teria di principi di solidarietà e di sussi- diarietà orizzontale e rapporti con egli enti del Terzo settore, al fine di armonizzarlo con le disposizioni previste nel Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, facendo riferimento esplicito alle « attività di interesse gene- rale », alla « amministrazione condivisa », agli enti del Terzo settore invece che ai più generici privati, e precisando che gli enti del terzo settore « contribuiscono al perse- guimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in condizioni di pari trat- tamento, in modo effettivo e trasparente »; si dovrebbe prevedere un riferimento alla garanzia di un’equa retribuzione alle pro- fessionalità coinvolte;
4) all’articolo 7, sia ripristinato l’e- lenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano me- diante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, ora contenuto nell’articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
5) all’articolo 8, escludere, in via ge- nerale, la possibilità di concludere contratti a titolo gratuito da parte delle PA e abro- gare, conseguentemente, l’articolo 134 ri- guardante la possibilità di ricorso ai con- tratti gratuiti nel settore dei beni culturali. Inserire, oltre al principio dell’equo com- penso, l’obbligo di applicare i parametri
professionali vigenti, o comunque, sia de- finito con maggiore chiarezza il divieto di prestazioni d’opera intellettuale, in ragione dell’ampiezza delle possibili deroghe attual- mente previste nel testo, al fine di circo- scrivere i casi eccezionali di ricorso alla deroga al predetto divieto ed escludere dalla tipologia di contratti gratuiti e dalle forme speciali di partenariato (articolo 134) le indagini archeologiche e le procedure di archeologia preventiva, strettamente legate alla progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, in un contesto dove peraltro operano e troverebbero possibilità di im- piego, tantissimi giovani laureati, normal- mente ad elevatissima percentuale femmi- nile;
6) siano soppressi, all’articolo 11, i commi 3 e 4 (equivalenza tutele) o comun- que sia previsto al comma 3, che il CCNL sia individuato attraverso il codice alfanu- merico unico attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto nell’archivio nazionale dei contratti e degli accordi col- lettivi di lavoro, e prevedere, invece della dichiarazione di equivalenza, un altro con- tratto di cui il CNEL abbia riconosciuto l’equivalenza; sia prevista l’estensione della previsione di cui al comma 5, che impegna le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad assicurare, in tutti i casi, che le mede- sime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto, anche al contraente principale;
7) all’articolo 15, in tema di RUP:
i) siano introdotte misure di coor- dinamento tra le disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 e quelle del provvedimento in esame in merito alla fi- gura e ai compiti del RUP;
ii) sia esplicitata la responsabilità del RUP con riguardo alla verifica del ri- spetto delle disposizioni in tutela del lavoro e della sostenibilità sociale, con particolare attenzione ai casi di subappalti o al cosid- detto « sub-avvalimento »;
iii) siano introdotte previsioni che consentano di valutare i diversi livelli di competenza dei RUP, tenendo conto anche dei risultati raggiunti e del rispetto delle tempistiche previste;
iv) siano adottate misure che pre- vedano l’assegnazione delle diverse tipolo- gie di procedure sulla base del grado di competenze acquisite dal RUP;
v) sia previsto un congruo sistema di incentivazione gestito dall’ANAC;
8) siano apportate le seguenti modifi- cazioni e integrazioni all’articolo 16, in tema di conflitto d’interessi:
a) prevedere un più chiaro obbligo dichiarativo in capo ai soggetti che parte- cipano all’affidamento, anche relativamente alla insussistenza delle situazioni di con- flitto, al fine di consentire il monitoraggio sulle eventuali situazioni di conflitto;
b) ripristinare l’obbligo per le sta- zioni appaltanti di porre in essere attività e iniziative finalizzate all’individuazione, pre- venzione ed eliminazione dei conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
c) ripristinare l’obbligo di vigilanza in capo alla stazione appaltante, poiché diversamente potrebbe non essere chiaro chi debba verificare tali situazioni;
f) ripristinare la previsione secondo la quale costituiscono situazione di con- flitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repub- blica 16 aprile 2013, n. 62;
9) all’articolo 17, sul tema delle fasi delle procedure di affidamento, allo scopo di meglio delimitare gli elementi che de- vono integrare la determina a contrarre con cui si avvia la procedura, sia rafforzato ed esteso il contenuto della motivazione, comprendendovi anche l’indicazione della procedura di gara con cui la stazione ap- paltante intende procedere e il criterio di aggiudicazione prescelto;
10) all’articolo 24, in materia di fasci- colo virtuale dell’operatore economico:
i) al comma 1 sia previsto un ri- mando anche alle disposizioni sulle cause di esclusione non automatica e all’illecito professionale grave;
ii) sia rafforzato lo strumento del fascicolo virtuale dell’operatore economico, garantendo in esso la presenza di tutti i dati tali da permettere la celere ed univoca verifica dei requisiti degli operatori econo- mici;
11) all’articolo 31, in materia di xxx- xxxxx degli operatori economici:
i) la delimitazione dell’ambito ter- ritoriale, in base alla sede legale e/o ope- rativa dell’impresa, sia valutata in maniera proporzionale al valore dell’appalto tenuto conto del luogo di esecuzione del contratto sulla base dei livelli territoriali, con gli opportuni temperamenti determinati dal luogo geografico di esecuzione del con- tratto;
ii) all’interno dell’Anagrafe degli ope- ratori economici istituita presso l’ANAC, sia previsto un criterio di ricerca che faci- liti l’individuazione delle imprese più vicine al luogo di esecuzione dell’appalto;
iii) sia introdotto un riferimento al Registro dei titolari effettivi, di cui al de- creto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, 11 marzo 2022, n. 55, attribuendo ad ANAC la competenza di verificare i dati contenuti nei documenti e nelle comunicazioni aventi valore di certi- ficazione relativi ai ruoli e alle cariche delle persone fisiche inseriti nell’Anagrafe degli operatori economici ma non presenti nel Registro delle imprese;
12) sia previsto, all’articolo 39, al fine dell’individuazione delle infrastrutture e de- gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, che si utilizzino come strumenti di pianificazione e programmazione il Piano generale dei trasporti e della logistica e i documenti pluriennali di pianificazione di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto le- gislativo n. 228 del 29 dicembre 2011;
13) all’articolo 40, in tema di dibattito pubblico:
i) sia previsto il mantenimento della Commissione nazionale per il Dibattito pub- blico anche all’interno della Presidenza del Consiglio dei ministri;
ii) sia definita con maggiore detta- glio la procedura di dibattito pubblico e i suoi termini con apposito regolamento da emanare;
iii) sia previsto che il Responsabile Dibattito Pubblico debba essere una figura neutra che non entri nel merito delle pro- poste avanzate;
14) all’articolo 41, in tema di livelli e contenuti della progettazione, siano previ- ste le seguenti modificazioni:
i) sia introdotta la valutazione degli aspetti di compatibilità geologica, geomor- fologica, idrogeologica dell’opera;
ii) il divieto di subappalto della pro- gettazione e delle attività ad essa connesse così come previsto nell’attuale quadro nor- mativo;
iii) sia aggiunto il riferimento alla contrattazione collettiva territoriale e al relativo Allegato I.7 aggiungere il riferi- mento alla manodopera, specificando che i costi sono scorporati dall’importo assogget- tato al ribasso;
iv) siano introdotte, in ragione della riduzione da tre a due livelli di progetta- zione, misure finalizzate a garantire la qua- lità della progettazione e la valutazione d’impatto economico finanziario delle opere ex post la fase progettuale;
v) siano previste misure volte a ga- rantire verifiche da parte della stazione appaltante circa l’aderenza dei prezzi in- dicati nel prezzario a quelli di mercato;
vi) sia previsto un limite temporale entro cui i lavori devono essere banditi, una volta validato il progetto, in modo da assicurare che il costo dell’opera venga correttamente determinato facendo riferi- mento ai prezzi correnti sul mercato;
vii) sia introdotta, in aggiunta al rispetto di tutti i vincoli esistenti, con par- ticolare riguardo a quelli idrogeologici, si- smici, archeologici e forestali, anche la com- patibilità con preesistenze archeologiche;
15) all’articolo 44, in tema di appalto integrato siano previste le seguenti modifi- cazioni:
i) sia previsto che la stazione appal- tante o l’ente concedente motivi la scelta
con riferimento sia in relazione agli im- porti complessivi dell’opera si in relazione alle esigenze tecniche, nei casi in cui l’ele- mento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente preva- lente rispetto all’importo complessivo dei lavori;
ii) prevedere che non è possibile procedere con l’appalto integrato per opere di manutenzione indipendentemente dal loro valore;
16) all’articolo 45, in tema di incentivi alle funzioni tecniche:
i) sia specificato il ruolo degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ripren- dendo il contenuto dell’articolo 113, se- condo comma, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
ii) sia riconsiderata la scelta di ri- vedere incentivi per la redazione del pro- getto di fattibilità tecnico-economica e per la redazione del progetto definitivo;
17) all’articolo 49, sul principio di rotazione degli affidamenti:
i) la rotazione sia estesa anche ai soggetti precedentemente invitati e non af- fidatari e, di conseguenza, la deroga dispo- sta al comma 4 dovrebbe essere estesa anche alle imprese non aggiudicatarie;
ii) prevedere che le fasce siano sta- bilite dalla stazione appaltante in modo da evitare una artificiosa suddivisione del nuovo importo per farlo ricadere in una diversa fascia;
18) all’articolo 50, sulle procedure di affidamento:
i) sia previsto che nelle procedure negoziate senza bando per lavori di im- porto pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, ai fini della consultazione gli operatori economici siano individuati in base a indagini di mer- cato o tramite elenchi;
ii) sia garantita adeguata pubblicità alle procedure e comunque sia ridotta la soglia entro la quale si può fare ricorso alla procedura negoziata senza bando nel « sot-
tosoglia », stante anche l’impossibilità, per i lavori al di sotto di 1 milione di euro, di ricorrere alle procedure a concorrenza piena e occorre rendere il divieto di ricorrere al sorteggio assoluto o quantomeno del tutto eccezionale;
19) all’articolo 52, in materia di con- trollo dei requisiti, sia previsto un termine temporale per la comunicazione ad ANAC sull’esito negativo della verifica e affidando ad ANAC il compito di svolgere il procedi- mento sanzionatorio e lasciando che la stazione appaltante interessata si adegui al provvedimento adottato all’esito di tale pro- cedimento;
20) all’articolo 54, in tema di esclu- sione automatica delle offerte:
i) siano introdotti nuovi metodi per la determinazione della soglia di anomalia negli atti di gara, che rendano la scelta del sistema non prevedibile, che impediscano eventuali fenomeni collusivi e garantiscano offerte equilibrate, evitando situazione di ribasso eccessivo;
21) all’articolo 57 « clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale », siano chiarite le modalità di rispetto di alcuni criteri soprattutto in riferimento alla pos- sibilità di dimostrare comprovate profes- sionalità attraverso strumenti già presenti sul mercato (ad esempio specializzazioni conseguite attraverso la formazione ero- gata da enti accreditati dalle regioni) e sia data priorità alle certificazioni accreditate disponibili sul mercato rispetto a iniziative volontarie e schemi di certificazione pro- prietari;
22) all’articolo 58, in tema di suddi- visione in lotti:
i) al fine di evitare il rischio che la nozione di lotto « quantitativo » si sovrap- ponga con quella differente di « lotto fun- zionale », sia eliminata, nella definizione del lotto quantitativo, il riferimento al fatto che questo debba essere « funzionalmente autonomo » (articolo 3, comma 1, lettera u), dell’Allegato I.1);
ii) si consideri artificioso l’accorpa- mento dei lotti qualora il Common Procu-
rement Vocabulary delle diverse prestazioni sia differente e la stazione appaltante non abbia motivato l’impossibilità di tenerle separate per motivi tecnici o economici;
iii) si preveda un meccanismo au- tomatico di riserva di una quota dell’ap- palto in favore delle PMI, in modo da farle comunque partecipare alle gare per un ammontare consono ai loro fatturati;
23) all’articolo 59, in tema di accordi quadro, sia previsto che le prestazioni og- getto di tali lavori e servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili e che le stazioni appaltanti nel caso di accordo quadro con più operatori economici scelti sulla base di un elenco prezzi di singole prestazioni, individuino l’operatore economico, in relazione alla spe- cifica prestazione richiesta, comparando le diverse offerte e scegliendo la più conve- niente dal punto di vista economico;
24) all’articolo 60, in tema di revisione dei prezzi:
i) sia previsto che per l’applicazione delle clausole si utilizzino anche i costi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
ii) sia previsto che nei contratti re- lativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, non- ché ai servizi di alta intensità di manodo- pera, qualsiasi aumento del costo del la- voro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all’articolo 41, comma 13, determina in ogni caso l’aggiornamento del prezzo del- l’appalto;
iii) per quanto riguarda le pari op- portunità generazionali o di genere, sia fatto riferimento esplicito agli articoli 27 e 46-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006, recante codice delle pari opportunità decreto legislativo n. 198 del 2006;
iv) prevedere che elaborazione degli indici ISTAT di rilevazione delle variazioni dei prezzi da utilizzare nell’ambito dei con- tratti di appalto non avvenga a cadenza annuale, ma a cadenza mensile;
25) all’articolo 61, in tema di contratti riservati, sia fatto riferimento esplicito an- che alle procedure di concessione;
26) all’articolo 62, in tema di aggre- gazioni e centralizzazione delle commit- tenze:
i) sia valutata una revisione della soglia di 500mila euro per l’obbligo di qua- lificazione della staziona appaltante, pre- vedendo altresì un periodo transitorio: le stazioni appaltanti non ancora qualificate possono svolgere le procedure di affida- mento di lavori d’importo non superiore a
500.000 fino ad un anno dall’entrata in vigore del codice;
ii) sia introdotta la seguente dispo- sizione: « Nel caso in cui la centrale di committenza individuata non proceda, senza giustificato motivo, all’avvio della proce- dura, con provvedimento di ANAC, è di- sposta la decurtazione del 10 per cento del punteggio conseguito dalla stessa per la qualificazione, per la durata di un anno. Nel caso di tre provvedimenti di ANAC adottati nell’arco di un anno, la qualifica- zione della centrale di committenza è so- spesa per un anno »;
iii) al comma 7, primo periodo, dopo le parole « centrali di committenza » sono aggiunte le parole « e le stazioni uniche appaltanti » e dopo la lettera d) sia aggiunta la seguente lettera: « e) effettuano gare per conto delle stazioni appaltanti qualificate e non qualificate. »;
27) all’articolo 65, in merito ai con- sorzi stabili, i) sia introdotto un limite massimo al numero di consorziati che pos- sono formare un consorzio stabile com- preso tra 15 e 25 unità;
28) all’articolo 66, specificare che gli archeologi professionisti siano qualificati ai sensi della vigente normativa;
29) all’articolo 67, in materia di con- sorzi non necessari:
i) siano ripristinate alcune norme fondamentali in materia di partecipazione dei consorzi cooperativi alle gare, a bene- ficio della chiarezza e certezza del diritto e
dell’attività interpretativa di operatori eco- nomici e stazioni appaltanti;
ii) siano estese le verifiche in gara, già previste sulle possibili cause di esclu- sione, anche ai requisiti di qualificazione minimi dei consorziati indicati quali ese- cutori dei lavori;
iii) sia semplificata, per quanto pos- sibile, la procedura inerente la ricerca delle centrali di committenza qualificate da parte di soggetti non qualificati;
iv) si corregga l’errata e infondata equiparazione dei consorzi artigianali edili ai consorzi stabili;
v) si aggiungano anche i consorzi di cooperative tra gli operatori economici la cui qualificazione sarà disciplinata dal Re- golamento di cui all’articolo 100, comma 4, in analogia a quanto avviene già oggi nel Regolamento 207/10, trasfuso in questo te- sto nell’Allegato II.12;
vi) si preveda che i requisiti di ca- pacità tecnico-finanziaria dei consorzi tra imprese artigiane sussistano autonoma- mente in capo al consorzio a prescindere dai singoli requisiti delle imprese consor- ziate;
vii) si chiarisca che i consorzi di società cooperative e artigiani partecipano alla gara indicando una o più consorziate che eseguiranno le prestazioni, con speci- fica che tale affidamento dell’esecuzione alla consorziata non costituisce subappalto;
viii) si ripristini la previsione della facoltà del consorzio di sostituire la con- sorziata indicata come esecutrice, per atti o fatti sopravvenuti, sia in fase esecutiva sia in fase di gara, attualmente consentita dal- l’articolo 48, comma 7-bis;
ix) si preveda che il possesso dei requisiti di carattere generale in capo ai consorziati che prestano i requisiti sia at- tinente solo ai consorzi stabili, considerata la loro peculiare modalità di qualificazione (cosiddetto cumulo alla rinfusa); si man- tenga l’attuale divieto di doppia partecipa- zione del consorziato designato (articolo
48, comma 7, del decreto legislativo n. 50
del 2016);
30) all’articolo 76, in merito alla pro- cedura negoziata senza pubblicazione di un bando, sia soppresso il comma 6 che prevede la possibilità di applicazione della procedura in esame per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto ini- ziale dalle medesime stazioni appaltanti, a determinate condizioni (conformità al pro- getto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudi- cato secondo una procedura aperta);
31) all’articolo 91, in tema di « Do- mande, documento di gara unico europeo, offerte »:
i) sia previsto che nelle offerte tec- niche ed economiche l’operatore econo- mico dichiari alla stazione appaltante an- che se e per quali parte della prestazione intenda avvalersi di subappalti;
ii) sia previsto uno specifico obbligo dichiarativo del titolare effettivo delle so- cietà che partecipano alle procedure di appalto;
iii) sia previsto che l’ANAC e l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia isti- tuita presso la Banca d’Italia, collaborino scambiando informazioni ai fini dell’indi- viduazione della titolarità effettiva del con- corrente diverso dalla persona fisica. Le modalità di svolgimento della predetta col- laborazione siano regolate mediante pro- tocolli d’intesa tra le due autorità;
32) all’articolo 93, relativamente alla Commissione giudicatrice:
i) sia prevista la tempistica entro cui la commissione del concorso deve essere indicata, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali in- compatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l’intera pro- cedura;
ii) in merito alle agevolazioni pre- viste sulle garanzie per la partecipazione
alla procedura d’appalto, siano ripristinate le misure destinate alla promozione della parità di genere;
33) all’articolo 94, siano inserite tra le cause di esclusione automatica di un ope- ratore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto:
i) le infrazioni contributive e retri-
butive;
ii) le gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
iii) al comma 3, lettera h), sia so- stituito il riferimento all’amministratore di fatto, che non ha una precisa connotazione giuridica, con quello di titolare effettivo;
34) all’articolo 95 siano escluse dalle cause di esclusione non automatica di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto, e trasposte all’articolo 94:
i) le infrazioni contributive e retri-
butive;
ii) le gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro;
iii) nell’ambito delle cause di esclu- sione non automatica disciplinate dall’arti- colo in esame, siano previste adeguate mo- difiche anche all’Allegato II.10;
35) in relazione all’attuazione degli articoli 94 e 95, sia previsto un ulteriore articolo che preveda:
i) apposite disposizioni in materia previdenziale, recuperando la definizione, attualmente vigente, delle « gravi violazioni non definitivamente accertate » in materia previdenziale di cui al sesto periodo, comma 4, dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
ii) riproduca le disposizioni di cui all’articolo 86, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui individua esplicitamente nel DURC comprensivo della congruità (o ana-
loga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati) il mezzo di prova sufficiente della non applicabilità all’ope- ratore economico dei motivi di esclusione di cui all’attuale articolo 80, comma 4, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali. Ciò a valere sia per le viola- zioni gravi definitivamente accertate, di cui all’articolo 94, comma 6, del testo in esame, sia per le violazioni gravi non definitiva- mente accertate di cui all’articolo 95, comma 2, del testo in esame, in quanto attualmente entrambe ricomprese nel citato comma 4 dell’articolo 80 del Codice vigente;
36) all’articolo 97, in tema di « Cause di esclusione di partecipanti a raggruppa- menti », all’ultimo comma, siano ricom- presi, tra i soggetti disciplinati, anche i consorzi tra cooperative, specificando che per essi, differentemente dai consorzi sta- bili, la disciplina si applica solo alle con- sorziate esecutrici, in ragione della diversa modalità di qualificazione;
37) all’articolo 98, sull’illecito profes- sionale grave, siano previste misure volte a tipizzare maggiormente l’illecito professio- nale; includere tra le cause di illecito pro- fessionale elementi sostanziali come l’affi- damento di subappalti con ribassi ulteriori su costi della manodopera e della sicu- rezza;
38) all’articolo 99, in materia di veri- fica del possesso dei requisiti di partecipa- zione alla gara, sia soppresso il riferimento alla consultazione degli altri documenti al- legati dall’operatore economico, nonché l’in- teroperabilità con la piattaforma digitale nazionale e le banche dati delle pubbliche amministrazioni;
39) all’articolo 100, in tema di requi- siti di ordine speciale:
i) sia rafforzato il coinvolgimento di ANAC, nel rispetto della sua imparzialità e indipendenza e siano soppressi i riferi- menti ai controlli a campione;
ii) sia previsto che il futuro regola- mento introduca requisiti di qualificazione minimi per l’impresa consorziata esecu- trice, proporzionati ai lavori affidati e co-
erenti con il fine di favorire l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese;
40) all’articolo 106, in materia di ga- ranzie per la partecipazione alla proce- dura:
i) sia previsto che il termine mas- simo di validità della garanzia prescritto dal bando di gara, comprensivo dell’even- tuale rinnovo ai sensi del periodo prece- dente, non possa superare la durata mas- sima dei termini della procedura;
ii) sia reintrodotta la riduzione delle garanzie per gli operatori in possesso della certificazione europea del sistema di qua- lità;
41) all’articolo 108, in materia di cri- xxxx di aggiudicazione degli appalti:
i) sia previsto che la stazione appal- tante, al fine di assicurare l’effettiva indi- viduazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizzi gli elementi qualitativi del- l’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, sia previsto che la stazione appaltante stabilisca un tetto mas- simo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento;
ii) sia previsto un coordinamento con le disposizioni dell’articolo 41, comma 14, del presente schema di decreto legisla- tivo;
42) all’articolo 110, in materia di of- ferte anormalmente basse:
i) sia fatto riferimento esplicito ai CCNL, esplicitando il rimando all’articolo 11, comma 1, dello schema di decreto le- gislativo;
ii) sia inserita la previsione che al termine dei lavori i documenti siano re- datti, nel caso di interventi archeologici, da archeologi qualificati ai sensi della norma- tiva vigente;
43) all’articolo 117, in tema di garan- zie definitive, sia inserita una disciplina in tema di copertura assicurativa a copertura dei rischi per errori od omissioni del pro-
getto, prevedendo che il progettista sia te- nuto a produrre tale polizza generale, non- ché definendone i soggetti obbligati anche alla luce delle modifiche apportate;
44) all’articolo 119, in tema di « su- bappalto »:
i) non sia previsto che l’esecuzione delle prestazioni affidate in sub appalto possa formare oggetto di ulteriore subap- palto;
ii) al comma 16, sia previsto che l’autorizzazione della stazione appaltante per il subappalto sia rilasciata previa veri- fica delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13 del medesimo articolo, e che in caso di decorrenza del termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende con- cessa fatta salva la responsabilità del RUP in caso di omessa verifica;
45) sopprimere l’articolo 134 (con- tratti gratuiti nel settore dei beni culturali), o comunque prevedere che restano salve le prestazioni d’opera all’interno del con- tratto per le quali devono essere sempre garantiti l’applicazione del principio dell’e- quo compenso e l’applicazione dei parame- tri professionali vigenti;
46) all’articolo 168, in materia di pro- cedure di gara prevedere che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti, nello sta- bilire norme e criteri oggettivi per il fun- zionamento del sistema di qualificazione, debbano comunque, con riferimento alle capacità tecniche e professionali necessa- rie, prevedere anche una valorizzazione per i professionisti non ordinistici;
47) all’articolo 174, sia considerata l’opportunità di introdurre una disposi- zione volta alla promozione dello stru- mento del partenariato pubblico privato con specifico riferimento ai progetti di tra- sformazione digitale;
48) all’articolo 182, in materia di Bando di concessione, sia introdotto che anche le concessioni di beni pubblici o a destina- zione pubblica già in essere tengono conto delle disposizioni di cui al comma 3 entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice, necessaria, an-
che al fine di non generare problematiche di natura concorrenziale tra i soggetti as- segnatari di nuove concessioni a cui quindi si applicheranno le disposizioni in com- mento e gli attuali concessionari di beni pubblici;
49) all’articolo 185, in tema di criteri di aggiudicazione, sia previsto che tra i criteri di aggiudicazione sia inclusa anche un’esplicita clausola sociale in caso di su- bentro, relativa alla stabilità occupazionale e reddituale del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità;
50) all’articolo 191 « Subentro », sia previsto che l’impresa che subentra con- fermi l’applicazione del CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rap- presentative sul piano nazionale, l’applica- zione delle clausole sociali ed il riconosci- mento della responsabilità in solido verso i lavoratori;
51) all’articolo 193, in tema di proce- dura di affidamento nell’ambito della fi- nanza di progetto:
i) sia previsto un generale divieto al concessionario uscente di risultare nuovo affidatario in qualità di promotore di una nuova procedura di project financing;
ii) sia introdotta una previsione che escluda l’esercizio del diritto di prelazione al verificarsi di alcune circostanze, garan- tendo al promotore, in ogni caso la rifu- sione delle spese per la predisposizione della proposta, vietandolo nel caso in cui l’offerta tecnica predisposta dal nuovo of- ferente abbia un punteggio di molto supe- riore rispetto a quello assegnato all’offerta tecnica del promotore;
52) all’articolo 222, relativo all’ANAC:
i) sia ricompreso nell’ambito del po- tere sanzionatorio di ANAC anche le fatti- specie di cui alla lettera g), ovvero la vigi- xxxxx sul divieto di affidamento dei con- tratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e sulla corretta applica- zione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile;
ii) sia previsto che le sanzioni am- ministrative pecuniarie debbano essere ir- rogate, da ANAC, nei confronti della sta- zione appaltante;
iii) sia esplicitata l’attribuzione della funzione consultiva in favore delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni ed enti aggiudicatori da parte di ANAC in una espressa previsione normativa;
iv) sia previsto che l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inadempimento dell’obbligo di invio dei dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sia a carico dell’amministrazione tenuta all’adempimento, nella persona del legale rappresentante, invece che il RUP;
v) sia chiarito che le cause di esclu- sione da verificare tramite il fascicolo vir- tuale riguardino non solo le cause di esclu- sione automatica, ma anche le cause di esclusione non automatica e l’illecito pro- fessionale grave;
53) sia previsto il ripristino del vigente articolo 223 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in materia di procedure sperimentali autorizzate dall’ANAC;
54) negli allegati:
i) sia previsto un rafforzamento del coinvolgimento di ANAC, in particolare al fine della predisposizione di clausole stan- dard a tutela di soggetti con disabilità o svantaggiati (Allegato II.3) e dell’inseri- mento dei dati relativi alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione nella banca dati nazionale dei contratti pubblici (Alle- gato II.14);
ii) all’Allegato I.2, dopo le parole
« in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; » siano aggiunte le parole
« verifica in particolare il rispetto dell’arti- colo 41 comma 13 e 14; »;
iii) nell’Allegato I.2, all’articolo 9, comma 1, dopo la lettera c), sia aggiunta una lettera che preveda: « c-bis) verifica prima di autorizzare lo specifico sub ap- palto o sub avvalimento, anche tramite il Direttore dei Lavori o altra figura indivi- duata ai sensi dell’articolo 114, il rispetto
delle tutele e della parità di trattamento economico e normativo di cui all’articolo 119 del Codice. L’omessa verifica costitui- sce titolo di responsabilità »;
iv) all’Allegato 1.7 renderlo coerente con la disciplina dell’articolo 41. All’arti- colo 5 comma 1 lettera b). Dopo la parola
« costi » aggiungere le parole « della mano- dopera e »;
v) all’articolo 17 comma 1 dopo le parole « i costi della sicurezza » aggiungere le parole « e della manodopera ». All’arti- colo 29, aggiungere dopo il secondo capo- verso le parole « I costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggetta al ribasso ai sensi dell’articolo 41 comma 14 »;
vi) all’articolo 31 comma 4 lettera e) dell’Allegato I.7. Dopo le parole « relative alla sicurezza » aggiungere le parole « e alla manodopera »;
vii) all’Allegato II.4, sia sostituito il riferimento al termine fisso di sei mesi dall’entrata in vigore del sistema di quali- ficazione, prevista nel comma 2 degli arti- coli 2 e 3 dell’Allegato, con il riferimento all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 62, comma 3, del codice;
viii) all’Allegato II.14, sia esplicitata la possibilità che il Direttore Lavori coa- diuvi il Rup specificando la subordinazione dell’autorizzazione al subappalto alla veri- fica del rispetto delle tutele previste dal codice;
ix) all’Allegato II.6, sia previsto che la stazione appaltante debba richiedere al- l’impresa quale CCNL applichi e discipli- nare modelli di contratti tipo, accanto ai bandi tipo, differenziati per tipologia di appalti;
x) all’Allegato V.3, sia integrata la composizione della Cabina di Regia con i rappresentanti delle Organizzazioni Sinda- cali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dal Ministero del lavoro;
xi) prevedere l’acquisizione, sin dalla fase di elaborazione del Documento di Fat- tibilità delle Alternative Progettuali
(DOCFAP), dei primi risultati derivanti dalla fase preliminare delle indagini archeologi- che (All. I.7 art. 2 comma 4 lettera b); All.
I.7 art. 6 comma 8 lettera c); All. I.8, art. 2; All. I.8, art. 4, del Codice; confermare l’o- peratività delle normative attualmente in vigore anche nell’Allegato I.8, art. 8, con riferimento alla validità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022 fino all’emanazione delle nuove norme regolamentarie previste;
xii) prevedere, all’Allegato I.8, comma 6, un ampliamento dei tempi previsti per la redazione della procedura da 90 a 120 giorni, con tempistica comunque congruente ai tempi complessivi previsti per la reda- zione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di cui all’Allegato I.7 sezione II. Inoltre, dato che le indagini connesse alle procedure relative alla procedura di veri- fica preventiva dell’interesse archeologico sono strettamente connesse ad attività ope- rative sul terreno, è indispensabile preve- dere eventuali « circostanze speciali » di sospensione, definite nella parte VI dell’e- secuzione all’articolo 121 del Codice, quando non sia garantito il completamento del la- voro a regola d’arte (eventi meteorologici, occorrenze eccezionali) come previsto per altre lavorazioni affini;
xiii) ristabilire la necessaria compa- tibilità delle opere in progetto con le pre- esistenze archeologiche, anche non esplici- tamente vincolate, come peraltro già pre- visto nell’articolo 23 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
xiv) prevedere, in generale, che la formulazione del codice richiami le più recenti norme regolamentarie che hanno puntualmente definito i livelli di qualifica- zione degli archeologi, così come per altre
professionalità attinenti all’ambito dei Beni Culturali, in particolare il decreto legisla- tivo n. 110 del 2014, in conseguenza delle più aggiornate normative, che definiscono i livelli di qualificazione degli archeologi, di prevedere il riferimento alla specifica pro- fessionalità dell’archeologo nelle diverse fasi: dalla progettazione, alla realizzazione, al collaudo delle opere;
xv) il regolamento relativo alla pro- gettazione dello scavo archeologico, dettato dall’Allegato II.18, si ritiene debba essere riferito a tutte le tipologie di scavi arche- ologici, essendo l’acquisizione dei dati e l’eventuale tutela e valorizzazione di quanto rinvenuto implicito nel concetto stesso di indagine archeologica, indipendentemente dalle finalità che l’hanno determinata. È necessario infine ribadire come ogni inter- vento di prevalente merito scientifico debba essere affidato a imprese in possesso di requisiti specifici;
55) fermo restando il termine del 31 marzo 2023 per la pubblicazione in Gaz- zetta Ufficiale del testo in esame, sia veri- ficata la possibilità presso le competenti sedi europee di prevedere un periodo tran- sitorio per l’acquisto dell’efficacia delle nuove disposizioni del codice appalti che sia com- patibile con gli impegni assunti con il PNRR e che non pregiudichi l’erogazione dei re- lativi fondi. Sia prevista la conferma della norma transitoria del codice vigente che prevede che i progetti delle cosiddette In- frastrutture strategiche, già inserite negli strumenti programmatori approvati ai sensi della legge n. 443 del 2001 e per i quali la procedura di VIA è già iniziata al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice ap- palti, siano approvati secondo la disciplina previgente (articoli 182, 183, 184 e 185 del decreto legislativo n. 163 del 2006).