POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
Lotto n. 1
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI LISSONE XXX XXXXXXX, 00
00000 XXXXXXX (XX)
P. IVA: IT00740590963
e
-----------------------------
Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2014
Scadenza ore 24.00 del Rinnovo annuo al
31.12.2019
31.12
SOMMARIO
1. Partite e somme assicurate - Descrizione del rischio
2. Limiti di indennizzo - Franchigie e/o Scoperti
3. Definizioni
4. Condizioni Generali di Assicurazione
5. Oggetto dell’ Assicurazione – Copertura ed esclusioni
6. Norme relative alla Gestione dei Sinistri
7. Clausole generali
8. Garanzie operanti / Condizioni operanti
SEZIONE 1 - PARTITE E SOMME ASSICURATE – DESCRIZIONE DEL RISCHIO
PARTITE ASSICURATE
Part. | Descrizione | Somme assicurate € | Tasso lordo ‰ | Premio lordo annuo |
1 | Fabbricati | € 109.000.000,00 | ||
2 | Contenuto/Macchinari/Impianti/Merci | € 1.000.000,00 | ||
3 | Ricorso Terzi e Locatari | € 3.000.000,00 | ||
4 | Merci in refrigerazione | |||
5 | Spese demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all’art. 8.4) (P.R.A.) | € 300.000,00 | ||
6 | Ricostruzione Archivi (P.R.A.) | € 200.000,00 | ||
7 | Furto (P.R.A.) | € 115.000,00 | ||
8 | Apparecchiature elettroniche (P.R.A.) | € 300.000,00 | ||
9 | Enti a impiego mobile | € 26.000,00 | ||
10 | Impianti installati su autoveicoli e motoveicoli | € 5.000,00 | ||
11 | Maggiori costi (P.R.A.) | € 100.000,00 |
Le somme assicurate alle partite 5, 6, 7, 8 e 11 sono assicurate a Primo Rischio Assoluto, ossia senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto.
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate del Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell’ inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
SEZIONE 2 - LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Sezione INCENDIO | ||
GARANZIA PRESTATA | LIMITE DI INDENNIZZO | SCOPERTO E/O FRANCHIGIA |
Ogni danno | == | € 1.000,00, salvo diverse franchigie previste per specifiche garanzie |
Acqua condotta (Art. 8.1) | € 200.000,00 per sinistro e per ubicazione | Frontale |
Ricerca riparazione guasti (Art. 8.1) | € 25.000,00 per sinistro Max € 250.000,00 per anno | Frontale |
Acqua piovana (Art. 8.2) | 75% Somma Assicurata per ubicazione e per sinistro | Frontale |
Fenomeno elettrico (Art. 8.3) | € 50.000,00 per sinistro | Frontale |
Spese demolizione e sgombero (Art. 8.4) | Somma Assicurata | Nessuno |
Valori, monete, biglietti di banca e simili (Art. 8.6) | € 50.000,00 | Nessuno |
Oneri di urbanizz. e ordinanza di Autorità (Art. 8.7) | 5% del danno indennizzabile per sinistro | Nessuno |
Xxxxxxx Xxxxxx (Art. 8.8) | 5% del danno indennizzabile per sinistro con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno | Nessuno |
Onorari Architetti, periti, consulenti (Art. 8.10) | € 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per periodo assicurativo | Nessuno |
Ricostruzioni Archivi (Art. 8.11) | Somma Assicurata | Nessuno |
Xxxxxx, xxxxxx, stampe (Art. 8.12) | € 200.000 per sinistro e per anno con il limite di € 25.000 per singola opera | Nessuno |
Opere di fondazione (Art. 8.14) | € 50.000,00 per sinistro | € 2.000,00 |
Eventi Atmosferici (Art. 8.16) | 70% Somma Assicurata per sinistro e per ubicazione Max € 10.000.000,00 per sinistro anno e complesso cose assicurate | Scoperto 15% min. € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto |
Sovraccarico Neve (Art. 8.17) | € 5.000.000,00 per anno e per sinistro | Scoperto 10% del danno con minimo di € 50.000,00 per singolo fabbricato e |
relativo contenuto | ||
Neve, ghiaccio, gelo (Art. 8.18) | 40% Somma Assicurata per ubicazione e per sinistro | Scoperto 10% min € 2.500,00 |
Crollo e Collasso strutturale (Art. 8.19) | € 1.000.000,00 per sinistro e per anno € 2.500.000,00= | Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00 |
Eventi Socio – politici (Art. 8.21) | 70% Somma Assicurata per sinistro e per ubicazione | € 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto |
Scioperi, tumulti e sommosse (Art. 8.21) | 70% Somma Assicurata per sinistro e per ubicazione | € 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto |
Terrorismo e sabotaggio (Art. 8.22) | € 10.000.000,00 per anno e per sinistro | Scoperto 10% del danno: min. € 5.000,00, max € 50.000,00 |
Spese extra (Art. 8.23) | € 260.000,00 per sinistro Max € 520.000,00 per ogni anno assicurativo | Nessuno |
Ricorso Terzi (Art. 8.24) | Somma Assicurata | Nessuno |
Perdita pigioni (Art. 8.25) | 20% Somma Assicurata per ubicazione | Nessuno |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Art. 8.26) | 50% Somma Assicurata per ubicazione e relativo contenuto, col massimo di € 5.000.000,00 per sinistro, anno e complesso di cose assicurate | Scop.10% con minimo € 5.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto |
Xxxxxxxxx (Art. 8.27) | 50% Somma Assicurata per ubicazione e relativo contenuto col massimo di € 15.000.000,00 per sinistro, anno e complesso delle cose assicurate | Scop.10% con minimo € 5.000,00 per singola ubicazione e relativo contenuto |
Merci in refrigerazione (art.8.29) | € 30.000,00= | € 1.500,00 |
Danni da cedimento, franamento e smottamento del terreno (art. 8.30) | € 500.000,00 per sinistro | Scop.10% con minimo € 20.000,00 per sinistro |
Spese di restauro / differenziale storico-artistico (art. 8.31) | € 1.500.000,00 per anno e per sinistro | € 5.000,00 per evento |
Rottura Lastre | € 15.000,00 per anno e per sinistro con il limite di € 2.500,00 per lastra. | € 150,00 per sinistro |
Guasti macchine | € 250.000,00 | Scoperto 10%, min. € 2.500,00, max € 10.000,00 |
Sezione FURTO | ||
GARANZIA PRESTATA | LIMITE DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA / SCOPERTO |
Danni da furto Contenuto generico (esclusi sistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche – mobili e fissi) (art. 8.34) | Somma Assicurata - Vedi Partita 7 | Scoperto 10% min. € 250,00 Max € 500,00 per evento |
Danni da furto a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, tappeti (8.34) | € 20.000,00 per singola opera | Scoperto 10% |
Danni da furto a valori all’interno dei locali, in cassaforte (art. 8.36) | € 15.000,00 per anno | Nessuno |
Danni da furto a valori nei locali fuori dalle casseforti (art. 8.36) | € 500,00 per anno | Nessuno |
Danni da furto a valori all’esterno dei locali (portavalori) (art. 8.36) | € 10.000,00 per anno | Scoperto 10% |
Guasti ladri (art. 8.39) | € 10.000,00 per sinistro | € 500,00 per evento |
Atti vandalici da furto (art. 8.34) | € 10.000,00 per sinistro | € 500,00 per evento |
Sezione ELETTRONICA | ||
Apparecchiature elettroniche (art. 8.41) | Somma Assicurata - Vedi Partita 8 | € 250,00 |
Supporto dati (art. 8.41) | € 50.000,00 per sinistro | Scoperto 10% |
Maggiori costi (art. 8.41) | Somma Assicurata - Vedi Partita 11 | € 1.500,00 |
Programmi in licenza d’uso (art. 8.41) | € 25.000.00 per sinistro | €1.000,00 |
Apparecchi impiego mobile (art. 8.42) | Somma Assicurata - Vedi Partita 9 | Scoperto 25% con il minimo di € 250,00 |
Impianti installati su autoveicoli e motoveicoli | Somma Assicurata - Vedi Partita 10 | Scoperto 25% con il minimo di € 250,00 |
Virus informatici (art. 8.41) | 20% SA mx € 50.000,00 | Nessuno |
SEZIONE 3 - DEFINIZIONI
Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato:
DEFINIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE IN GENERALE | |
Assicurato | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
Assicurazione | il contratto di assicurazione |
Contraente | il soggetto che stipula l’assicurazione: il Comune di Lissone |
Xxxxxx | Il mandatario incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società e cioè: Marsh S.p,A. |
Franchigia | la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell’ Assicurato e che viene dedotta dall’ammontare del danno liquidabile |
Danni diretti | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale e prestata l'assicurazione |
Xxxxx indiretti | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Danno liquidabile | danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Periodo assicurativo | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione |
Polizza | il documento che prova l’assicurazione |
Premio | la somma dovuta dal Contraente alla Società |
Primo rischio assoluto | Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto deirart,1907 Cod, Civ,, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alia Sezione 2. |
Rischio | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne |
Scoperto | la parte dell’ ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell’ Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile |
Sinistro | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Società | l’impresa assicuratrice |
Valore intero | Valutazione del danno indennizzabile con l’applicazione del disposto dell’art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alia Sezione 2. |
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE ALL RISK PROPERTY | |
Allagamenti | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Apparecchi ad impiego mobile | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi i personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti ed |
apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. | |
Apparecchiature elettroniche | - Hardware per elaborazione dati; - Apparecchiature di audio-fono-video riproduzione; - Impianti antintrusione e simili; - Altre apparecchiature elettroniche in genere d’ufficio e non (intendendosi per tali, a titolo esemplificativo: macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, sistemi per l’elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti dati ed accessori, computer, centralini, impianti telex e telefax, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, impianti di prevenzione e di allarme, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all’aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), ubicati nei fabbricati e/o immobili del contraente e /o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del contraente. - Impianto di video-sorveglianza i cui componenti possono trovarsi all’interno e all’esterno di fabbricati e pertinenze di proprietà e/o in uso all’Assicurato. - Tabelloni pubblicitari elettronici posti all’aperto ed in genere ogni altra macchina elettronica inerente l’attività svolta. |
Archivi | Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti |
Autocombustione | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma |
Contenuto, macchinari, impianti, merci | Per contenuto/macchinari/impianti si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impainti di processo o di automazione di processi anche non al servizio delle singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, programmi in licenza d’uso e simili nonché accessori, a meno che assicurati con diversa polizza; impianti TVCC, impianti di terzi ed impianti di video-sorveglianza che possono essere utilizzati anche all’aperto; impianti elettrici per forza motrice ed illuminazione, di energia termica, impianti anti-incendio, fotovoltaici, audio e video; tabelloni pubblicitari elettronici posti anche all’aperto; impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) a meno che assicurati con diversa polizza; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto e imaballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di |
illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere. Con la medesima definizione si intendono: mobili, arredi, attrezzi, impianti, dotazioni varie; quadri, oggetti ed opere d'arte o di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed acheologico, (qualora non assicurati con polizza specifica); opere di abbellimento ed utilità, tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi (es.macchine d’ufficio, registri, cancelleria, scaffalature, banchi, ecc.); a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e/o spettatori e quant’altro relativo alla gestione dell’Ente che non rientri nella definizione fabbricati, ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa. Sono altresì inclusi vestiario, biancheria, medicinali ed elettrodomestici. Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto. Sono compresi nei macchinari anche eventuali beni in leasing (a condizione che i relativi valori siano compresi nelle somme assicurate), salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da assicurazione. Sono comprese le merci, intendendosi tali tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, scorte di farmaci, compresi gli stupefacenti, e di altri prodotti destinati alla vendita anche presso le farmacie comunali; il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, derrate alimentari, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quant’altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l'attività dell’ Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute. S’intendono altresì compresi nella presente definizione i palchi, altre strutture ed impianti installati per le iniziative comunali. Sono altresì incluse le merci in refrigerazione. | |
Conduttori esterni | Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbircati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l’esterno. |
Danno consequenziale | Successione di avvenimenti conseguenti ad eventi non esclusi dalla presente polizza, che provochi danni materiali e diretti in genere ad enti assicurati. |
Dati | Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
Esplodenti | Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; |
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A | |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità |
Fabbricati | Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell’Assicurato, qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, o ristrutturazione, o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione o interrate, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi di fabbricato, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione macchinario e merce, comprese le fondazioni, gli impianti idrici ed igienici, gli impianti di riscaldamento e condizionamento dei locali, gli ascensori, i montacarichi, gli impianti elettrici, la pavimentazione, i cristalli/lastre, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà. Sono compresi nei fabbricati anche eventuali beni in leasing (a condizione che i relativi valori siano compresi nelle somme assicurate), salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da assicurazione. Si intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, i palchi, altre strutture ed impianti installati per le iniziative comunali. Sono altresì compresi palloni pressostatici, tensostrutture e simili. Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti ad usi civili, artistici e religiosi o altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo: 1. monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni; 2. affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili; 3. fissi, infissi e serramenti d’epoca; 4. parquet, moquette, mosaici; abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o diversamente situati, ma funzionali all’immobile di riferimento. |
Fenomeno elettrico | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alia produzione trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alia sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione. |
Guasti macchine | Tutti i danni derivanti al macchinario, alle attrezzature ed agli impianti, anche di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra |
ed errata manipolazione. Sono esclusi i danni causati da incendio, esplosione e scoppio. | |
Incendio | Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi |
Infiammabili | Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A • gas combustibili; • liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C; • sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; • sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Tipo B • liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C. Tipo C • liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C; • ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17- 12-1977 – allegato B. Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 k g di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C. |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna |
Incombustibilità | Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’ Interno. |
Inondazioni e alluvioni | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Merci speciali | Si denominano convenzionalmente merci speciali le seguenti: D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo; D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotoni sodi; D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci |
speciali di categoria D3. | |
Programmi | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati. |
Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio. |
Supporti dati | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
Tetto, copertura-solai | • Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); • Copertura: il complesso degli elementi del tetto, escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; • Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. |
Terrorismo e sabotaggio | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previsti per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro". |
Xxxxxx | Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del contraente o nelle ubicazioni assicurate. |
SEZIONE 4 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art.4.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art.t. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.. |
Art. 4.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia | L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale o per le scadenze successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 Cod.Civ. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che: 1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; 2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. |
Art.4.2 bis Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010 | La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle |
transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto. | |
Art. 4.3 Modifiche dell’ assicurazione | Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. |
Art.4.4 Aggravamento del rischio | Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’ assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Cod. Civ. |
Art. 4.5 Diminuzione del rischio | Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso. |
Art. 4.6 Recesso a seguito di sinistro | Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centoottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. |
Art. 4.7 Durata e proroga del contratto | Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi della suddetta scadenza. Ove lo ritenga conveniente e qualora sia legittimo in base alla normativa vigente il Contraente, ha la facoltà di richiedere il rinnovo del contratto, per una durata massima riportata sul disciplinare di gara con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza. E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di massimo 180 giorni decorrenti dalla scadenza. |
Art. 4.8 Oneri fiscali | Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. |
Art.4.9 Rinvio alle norme di legge | Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. |
Art. 4.10 | In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall’Art.6.8 della |
Regolazione premio | Sezione 6 della presente polizza, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura: a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alia regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue: 1. sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente e tenuto a corrispondere; 2. sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso. b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo. Contestualmente, la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente. |
Art.4.11 Foro Competente | Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. |
Art. 4.12 Assicurazioni presso diversi Assicuratori | Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 Cod. Civ.). Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne e a conoscenza. |
Art. 4.13 Forma delle comunicazioni alla Società | Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l’Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), telefax, o e-mail indirizzato alla Società o al Broker. |
Art. 4.14 Interpretazione del contratto | Si conviene fra le Parti che verra data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di |
polizza. | |
Art. 4.15 Ispezione delle cose assicurate | La Societa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. |
Art. 4.16 Assicurazione per conto di chi spetta | La presente polizza e stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo, si procedera alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto. |
Art. 4.17 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza | Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato. |
Art. 4.18 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio | La Società 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: a) il numero identificativo attribuito dalla Società; b) la data del sinistro; c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro; d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco; e) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale; f) la descrizione dettagliata dell’evento; g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia); h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile); |
i) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società); j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo; k) la data di avvenuto pagamento. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta; rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. | |
Art. 4.19 Coassicurazione e Delega (opzionale) | Qualora l’assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell’indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione, in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile , la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d’imprese costituitasi a termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 del codice civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici. |
Art.4.20 Clausola Broker | Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza a Xxxxx X.x.X in qualità di broker ai sensi del D.Lgs. 209/2006, art. 109. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal broker. |
SEZIONE 5 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - COPERTURA ED ESCLUSIONI
Art. 5.1 Oggetto dell’Assicurazione | La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali, causati agli enti assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall’art. 5.2 Esclusioni, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata. Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. |
Art. 5.2 Esclusioni | La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare i danni causati da: a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità, anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati atti di guerra od insurrezione le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni; b) eruzioni vulcaniche, bradisismi, maremoti, valanghe e slavine; c) esplosioni da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artficiale di particelle atomiche; d) che siano direttamente o indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiaizoni nucleari o contaminazioni radioattive eccetto per quelli provocati da rivelatori di fumo ionizzati, comunque tali effetti possano essere causati; e) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti, invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri; f) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso; g) infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari; h) alle sole parti usurate, corrose o difettose, delgi apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio; i) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o impitabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; j) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di reddito derivante dall’attività dell’Assicurato, inattività o sospesione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; k) verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale. N.B.: ai fini del presente paragrafo, per infedeltà dipendenti si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità. l) Perdite di mercato m) Danni indiretti di qualsiasi natura n) Trasporto delle cose assicurate all’esterno di aree private |
o) Inquinamento di aria acqua, suolo La presente polizza non copre inoltre i danni: p) di deperimento, ususra o logorio di qualsiasi parte dell’ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento, corrosione, ruggine o incrostazione; q) di errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione r) da lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell'ambito della condizione Innovazioni nel Rischio di cui all’art. 8.9 (e fino a concorrenza del relativo limite di indennizzo). Non sono in ogni caso esclusi (e non saranno pertanto limitati dal limite di indennizzo suddetto) né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione; s) da normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti; t) da messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o contenuto/macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle condizioni Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro di cui all’art. 8.4 e Oneri di urbanizzazione – ordinanze di Autorità di cui all’art.8.7; u) da errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria della voro da parte dei lavoratori; v) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate; w) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate; x) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; y) attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; z) imputabili a variazione di tensione della rete a monte degli enti assicurati, salvo che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione. Tutto quanto sopra (punti da a usque x), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso. | |
Art. 5.3 Beni esclusi | a) boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; b) merci ⮚ poste all’aperto, in caso di eventi atmosferici e di furto c) aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al PRA e loro accessori; |
d) macchinari posti all’aperto quando danneggiati da eventi atmosferici (salvo che gli stessi non siano all’aperto per loro naturale uso e destinazione); e) materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione, tostatori e torrefattori. f) Per la sola garanzia furto, beni in rame ovunque riposti |
SEZIONE 6 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 6.1 Obblighi in caso di sinistro | In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 Cod. Civ.; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del codice civile. L’inadempimento ad uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 Cod. Civ.; Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: c) fare, qualora tenuto a norma di legge, nei 15 giorni successivi, denuncia scritta all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all’accertamento peritale, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L’inadempimento ad uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alia Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso. |
Art. 6.2 Esagerazione dolosa del danno | Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. |
Art. 6.3 Procedura per la valutazione del danno | L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti, b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Xxxxxx, o se i Periti non si |
accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. | |
Art. 6.4 Mandato dei periti | I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art 6.1 Obblighi in caso di sinistro; c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell’art. 6.6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio e di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 6.3 lett. b) Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. |
Art. 6.5 Operazioni peritali | Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati. |
Art. 6.6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno | Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I – Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Per la rete fognaria, l’acquedotto e la rete di illuminazione pubblica, oltre al costo di ricostruzione a nuovo, s’intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri. II – Contenuto, macchinari, attrezzature, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, |
funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. Qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare un macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori. III – Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi. IV – Opere d’arte – si stima il valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati alla sezione 2. L’ammontare del danno si determina: • per i fabbricati: applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione; • per macchinario, attrezzature, arredamento e merci (punti II e III): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario. | |
Art. 6.7 Assicurazione parziale | Se dalle stime fatte secondo le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. |
Art. 6.8 Xxx-way clause | Premesso che si conviene tra le parti quanto segue: a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente; b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente; c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il |
Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo; d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell’Assicurato. La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell’Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di stima accettata (ex art.1908 del codice civile) e che vale quindi, in caso di sinistro, il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 del codice civile sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall’art. 4.10 della presente polizza (Regolazione premio). Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la Somma Assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell’art. 1907 del codice civile limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale. Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art.1907 del codice civile. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla Somma Assicurata, maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’ art. 1914 del codice civile ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza. Ove risultasse che la Somma Assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui Somma Assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società. | |
Art. 6.9 Limite massimo dell’indennizzo | Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del codice civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. |
Art. 6.10 Pagamento dell’indennizzo | Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione. |
Art. 6.11 Rinuncia alla rivalsa | La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del codice civile verso: a) persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, b) Società controllanti, controllate e collegate, c) fornitori, d) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile La Società rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l’Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo. |
SEZIONE 7 - CLAUSOLE GENERALI
Art. 7.1 Parificazione danni | Fermo quanto stabilito dall’art. 5.1 Oggetto dell’assicurazione e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre ai guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall’Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso garantito |
Art. 7.2 Buona fede | A parziale deroga degli artt. 4.1 e 4.4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Aggravamento del rischio, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dello Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. |
Art. 7.3 Deroga proporzionale | A parziale deroga dell’ art. 6.7 Assicurazione parziale si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui Somma Assicurata, maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, determinato secondo quanto stabilito dall’art. 6.6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle norme relative all’assicurazione All risk. Qualora risultasse inferiore, il disposto dell’art. 6.7 Assicurazione parziale sarà operante in proporzione al rapporto tra la Somma Assicurata, così maggiorata, ed il suddetto valore risultante al momento del sinistro. La presente deroga non è operante per eventuali partite assicurate con dichiarazione di valore da parte di società di stima, e risultante da specifica condizione contrattuale. |
Art. 7.4 Operazioni peritali | In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. |
Art. 7.5 Anticipo indennizzi | L’Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00. Tale acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del danno. L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, purchè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. Nel caso in cui l’assicurazione fosse stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 (novanata) giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le |
cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli per effetto di detto valore di assicurazione a nuovo, che verrà stabilito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. L’acconto anzidetto non costituisce in alcun caso né un riconoscimento di qualsiasi diritto all’indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L’Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l’anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 (trenta) giorni dalla data di eccezione. | |
Art. 7.6 Inattività | Se l’attività si rende inattiva, si conviene tra le Parti che il tasso relativo alle partite assicurate, verrà convenuto sulla base dell’effettivo stato di rischio venutosi a determinare in conseguenza dell’inattività. L’eventuale riduzione del premio (escluse le imposte) comincerà dal giorno successivo all’avvenuta notifica dell’inattività. Durante l’inattività è data facoltà al Contraente o all’Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti per 2 (due) giorni consecutivi o non di ogni mese allo scopo della loro conservazione. Se lo stabilimento inattivo viene rimesso in attività il Contraente o l’Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare l’eventuale maggior premio per stabilimento attivo ai tassi originariamente pattuiti. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, si applica il disposto dell’ultimo comma dell’art.1898 Cod.Civ. |
Art. 7.7 Indennizzo separato per ciascuna partita | In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all’art. 6.10 Pagamento dell’indennizzo verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto art. 6.10, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro. In caso di sinistro l’Assicurato potrà avvalersi della presente clausola oppure richiedere l’applicazione dell’anticipo indennizzi. |
Art. 7.8 Clausola universalità (assicurazione globale dell’insediamento) | Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce gli insediamenti relativi all’attività descritta in polizza, fatta eccezione per l’area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa e/o specificatamente pattuite nelle condizioni tutte previste dal contratto e non esplicitamente derogate. Rimane, pertanto, convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto negli insediamenti deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa stessa verrà attribuita alla partita “Contenuto, Xxxxxxxxxx, Impianti e Xxxxx”. |
Art. 7.9 Denuncia circostanziata dei sinistri | A parziale deroga dell’art. 6.1 Obblighi in caso di sinistro, si stabilisce che l’obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l’indicazione del |
loro valore e della perdita subita. Il Contraente viene invece esonerato dall’obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l’Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose. | |
Art. 7.10 Ricostruzione/ rimpiazzo (valore a nuovo) | Premesso che per valore a nuovo s’intende convenzionalmente: • per i fabbricati: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area; • per i contenuto/macchinari/impianti: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, a parziale deroga dell’art. 6.6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui sub a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo. 2. Agli effetti dell’art. 6.7 Assicurazione parziale, il supplemento di indennità per ogni partita diventa nullo, qualora la Somma Assicurata risulti: a) superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro. 1. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. 2. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando è terminata la ricostruzione, o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere, sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell’Assicurato, fermo restando che se ne deriva aggravio per la Società tale aggravio non verrà rimborsato dalla Società stessa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx. 3. L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto fabbricati e macchinari di reparti in stato di attività. 4. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. |
Art. 7.11 Compensazione fra partite | Qualora, al momento del sinistro, la Somma Assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all’art. 6.6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, la Somma Assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale od inferiore, per le quali la Somma Assicurata risulti insufficiente ai sensi dell’ art. 1907 Cod.Civ. Resta altresì convenuto che: |
• detta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro; • la compensazione non ha luogo per le partite assicurate in deroga all’art. 6.7 Assicurazione parziale o per le quali l’assicurazione sia prevista in forma fluttuante; • la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione. | |
Art. 7.12 Beni in leasing | Si precisa che dalla garanzia sono esclusi fabbricati e macchinari in godimento all’Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione. |
Art. 7.13 Infiammabili | Il Contraente dichiara, anche ai fini del disposto di cui agli artt.4.1 e 4.4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Aggravamento del rischio, l’impiego e/o l’esistenza di infiammabili all’interno delle ubicazioni assicurate, per un quantitativo necessario al buon andamento dell’attività esercitata e dichiarata in polizza. |
Art. 7.14 Merci speciali | Premesso che non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito, il Contraente dichiara, anche ai fini del disposto di cui agli artt. 4.1 e 4.4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Aggravamento del rischio, l’impiego e/o l’esistenza di merci speciali all’interno delle ubicazioni assicurate, per un quantitativo necessario al buon andamento dell’attività esercitata e dichiarata in polizza. |
SEZIONE 8 - GARANZIE / CONDIZIONI OPERANTI
(a condizione che, ove previsto, sia indicato un importo alla Sez. 2 o in partita assicurata)
Art. 8.1 Acqua condotta– Spese di ricerca e riparazione di rotture | Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri liquidi e fluidi di qualsiasi natura provocati da guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili anche se di proprietà di terzi, impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, sono comunque esclusi quelli subiti dalle merci assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento. In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza. Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, le stesse sono risarcite dalla Società esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l’applicazione del disposto di cui agli artt. 6.7 Assicurazione parziale e 1907 Cod.Civ., e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nella scheda di polizza. |
Art. 8.2 Acqua piovana | La Società risponde dei danni materiali e diretti causati elle cose assicurate da acqua piovana. Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di: Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione: a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana; c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie; d) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali. La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 2, sotto la voce Acqua piovana. |
Art. 8.3 Fenomeno elettrico | Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati sono esclusi i danni: a) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione, b) dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore, c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a |
lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti. La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel periodo di assicurazione, dell’importo indicato nella scheda di polizza senza l’applicazione del disposto di cui all’Art. 6.7 Assicurazione parziale. | |
Art. 8.4 Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi) | La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 6.7 e fino alla concorrenza del 20% del danno liquidabile nonché dell’eventuale ulteriore limite di indennizzo previsto in polizza a questo titolo, risarcisce: - le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare, caricare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi. Si precisa che l’eventuale ulteriore limite previsto in aggiunta al suddetto 20% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto. E' fatto salvo quanto previsto dell’art.1914 Cod.Civ. circa il risarcimento delle spese di salvataggio. |
Art. 8.5 Spese rimozione, trasporto e ricollocamento | Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, senza l’applicazione del disposto di cui agli artt. 6.7 Assicurazione parziale e 1907 Cod.Civ., e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato nella scheda di polizza Sezione 2. |
Art. 8.6 Valori, monete, biglietti di banca e simili | Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato alla Sezione 2, senza l’applicazione del disposto di cui agli artt. 6.7 Assicurazione parziale e 1907 Cod.Civ. e fermo il disposto di cui all’art. 6.9 Limite massimo dell’indennizzo. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l’assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi. |
Art. 8.7 Oneri di urbanizzazione/ ordinanza di Autorità | In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato alla Sezione 2, senza l’applicazione del disposto di cui agli artt. 6.7 Assicurazione parziale e 1907 Cod.Civ e fermo il disposto di cui all’art. 6.9 Limite massimo dell’indennizzo. La presente estensione, inoltre, copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero |
o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza, che regoli o renda necessarie le suddette operazioni. L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all’art. 6.9 Limite massimo di indennizzo, salvo quanto previsto per le spese di salvataggio. | |
Art. 8.8 Onorari periti | Relativamente alle spese e agli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’ art. 6.4 in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, le stesse sono risarcite dalla Società entro il limite previsto alla Sezione 2, fermo quanto stabilito dall’art. 6.9 Limite massimo dell’indennizzo e senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 6.7 Assicurazione parziale. |
Art. 8.9 Innovazioni nel rischio | Fermo quanto previsto dalle esclusioni tutte di polizza ed in particolare dalla lettera m) dello art. 5.2 e fermo in ogni caso quanto disciplinato dal successivo art. 8.13 Nuovi insediamenti, nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dell’insediamento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell’Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare. In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di € 500.000,00, senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 6.7 Assicurazione parziale e fermo quanto stabilito dall’art. 6.9 Limite massimo di indenizzo. Per nuove costruzioni e/o installazioni eventualmente eccedenti il limite di indennizzo automaticamente coperto come sopra, la copertura sarà soggetta a preventiva pattuizione tra le Parti. |
Art. 8.10 Onorari architetti, ingegneri e consulenti | Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per onorario di ingegneri, ispettori, architetti, progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli Ordini professionali di categoria, senza l’applicazione del disposto di cui agli artt. 6.7 Assicurazione parziale e 1907 Cod.Civ., e fino all’importo indicato nella scheda di polizza, fermo quanto stabilito dall’art. 6.9 Limite massimo dell’indennizzo. |
Art. 8.11 Disegni, modelli e simili (ricostruzione archivi) | Relativamente ai danni a: disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, materiale meccanografico, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in |
licenza d’uso, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, la Società indennizza il costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, nonché il costo di ricostruzione delle informazioni, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, ivi inclusi i dati memorizzati su supporti informatici e la loro ricostruzione. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite, fino alla concorrenza dell’importo indicato alla Sezione 2, senza l’applicazione del disposto di cui agli artt. 6.7 Assicurazione parziale e 1907 Cod.Civ. e fermo il disposto di cui all’art. 8.9 Limite massimo dell’indennizzo. Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro. | |
Art. 8.12 Quadri, dipinti, arazzi, statue tappeti, collezioni | Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti e collezioni posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato alla Sezione 2, senza l’applicazione del disposto di cui agli artt. 6.7 Assicurazione parziale e 1907 Cod.Civ. e fermo il disposto di cui all’art. 6.9 Limite massimo dell’indennizzo. Per le opere d’arte parzialmente danneggiate, l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino, anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’art. 2 della sezione 6 |
Art. 8.13 Nuovi insediamenti | Fermo quanto stabilito dall’art. 4.4 Aggravamento del rischio si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti - ubicati esclusivamente entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano - sopravvenuti nel corso dell’annualità assicurativa e per i quali, per particolari circostanze, il Contraente non è stato in grado di darne comunicazione tempestiva alla Società. Il Contraente si impegna (e tale comunicazione è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia), a comunicare alla Società entro e non oltre 30 (trenta) giorni da detta sopravvenienza, qualora il nuovo insediamento abbia un valore superiore a € 10.000.000,00. |
Art. 8.14 Opere di fondazione | La Societa risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base del disposto dell’ Art,6 Sezione 5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di: • mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessita dell'Assicurato; • leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale. |
La presente garanzia e prestata senza I'applicazione della regola proporzionale di cui all'art, 1907 Cod. Civ. con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Opere di fondazione". | |
Art. 8.15 Contenuto/macchinario/i mpianti/merci presso terzi | Relativamente a contenuto/macchinario/impianti/merci assicurati si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle assicurate, come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato ed ivi si intende assicurata alle condizioni tutte di polizza entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano. La presente estensione è operante a tutela degli enti assicurati anche quando si trovano presso le ubicazioni ove si svolge l’attività di telelavoro. |
Art. 8.16 Eventi atmosferici | Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d’aria, grandine pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti da enti all’aperto, non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica. Si intendono invece compresi, i danni subiti da serbatoi, cabine elettriche, impianti fissi per naturale destinazione. Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati assicurati sono comprese in garanzia solo e pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società non risponde dei danni causati da sovraccarico neve. In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 2. |
Art. 8.17 Sovraccarico neve | Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nel limite e previa detrazione per singolo sinistro degli importi previsti alla Sezione 2. |
Art. 8.18 Gelo | Relativamente ai danni di gelo indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 (quarantotto) ore dalla sospensione dell’ attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 2. |
Art. 8.19 Collasso strutturale | Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda alla Sezione 2 di polizza. |
Art. 8.20 Occupazione non militare | Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l’occupazione si protragga per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi. |
Art. 8.21 Eventi socio-politici | Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi e sabotaggio la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, indicato nella scheda di polizza. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione dei limiti previsti alla Sezione 2. |
Art. 8.22 Terrorismo e/o sabotaggio organizzato | La Società risponde delle perdite, danni costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato. Agli effetti della presente clausola: 1. per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. 2. per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l’estensione medesima, importo maggiore a quello indicato alla Sezione 2. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2, con il minimo ivi indicato. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie oggetto della presente clausola con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se la Società si avvale della facoltà di recesso, l’Assicurato potrà richiedere, mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società, lo storno totale del contratto e la Società provvederà, entro 15 (quindici) giorni dalla data dello storno, al rimborso della parte di premio pagata e non goduta (tasse governative escluse). Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta. |
Art. 8.23 Spese extra | La Società, a parziale deroga delle Esclusioni all’art. 5.2 lett. h), in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza dell’importo indicato alla Sezione 2, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività. A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per: ⮚l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o |
distrutti, ⮚il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale, ⮚le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi, ⮚gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 (tre) mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui all’art. 6.7 Assicurazione parziale. La presente condizione non è operante se per tali spese sia stato corrisposto un indennizzo a termini di polizza di assicurazione Danni da interruzione di esercizio. | |
Art. 8.24 Ricorso terzi | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso. L’assicurazione non comprende i danni: • a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate, • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente, • quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, • le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’ art. 2359 del codice civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli |
amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 Cod.Civ.. | |
Art. 8.25 Perdita pigioni | In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato alla Sezione 2, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di 1 (uno) anno. Resta convenuto tra le Parti che se al momento del sinistro la Somma Assicurata a tale titolo risultasse inferiore all’ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, verrà applicato il disposto di cui all’art. 6.7 Assicurazione parziale. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o all’Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa. La presente garanzia non è operante in presenza di polizza collegata Danni da interruzione di esercizio. |
Art. 8.26 Inondazioni, alluvioni, allagamenti | A parziale deroga di quanto previsto dalle Esclusioni all’art. 5.2, lett. b), la Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni allagamenti, intendendosi per tali: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, nonché qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. Sono comunque esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento. Agli effetti della presente estensione di garanzia: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2, • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2. |
Art. 8.27 Terremoto | A parziale deroga di quanto previsto dalle Esclusioni all’art. 5.2 lett. b), la Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. Agli effetti della presente estensione di garanzia: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, previa detrazione per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2; • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella |
Sezione 2. | |
Art. 8.28 Danni a fabbricati aperti (da eventi atmosferici) | A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 8.16, la Società indennizza i danni materiali subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, o tettoie. Agli effetti della presente estensione di garanzia: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, previa detrazione per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2 per la garanzia Eventi atmosferici; • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2 per la garanzia Eventi atmosferici. |
Art. 8.29 Merci in refrigerazione | La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di: a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo; b) fuoriuscita del liquido refrigerante. Conseguenti a: 1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza; 2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso. La garanzia e prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 2 sotto la voce “Merci in refrigerazione”. |
Art. 8.30 Danni da franamento, cedimento e smottamento del terreno | La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete. Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest’ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento. L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 Cod.Civ. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 2. |
Art. 8.31 Spese di restauro - Differenziale storico-artistico | Nella Somma Assicurata alla partita Fabbricati, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. |
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art.1907 Cod. Civ., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 2. In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune. | |
Art. 8.32 Rischio locativo | La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e riportato nell'apposita scheda della Sezione 1, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 Cod. Civ., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai termini degli artt.1588 e 1589 del Codice Civile per danni a parti immobiliari di proprietà di terzi e condotti a qualsiasi titolo dal Contraente, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto. |
Art.8.33 Quadri e oggetti d’arte | Relativamente a quadri, sculture e altri oggetti d’arte in genere, in caso di sinistro, il risarcimento, nel limite indicato in polizza, sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti dalle Condizioni Generali stesse, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all’equo valore di mercato all’epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato. |
Art. 8.34 Danni da furto | La Società indennizza, nel limite della Somma Assicurata alla relativa partita, i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina delle cose assicurate (con esclusione di sistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche intendendosi per tali sistemi per l’elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed in genere ogni altra macchina elettronica inerente l’attività svolta), anche se di proprietà di terzi (compresi Amministratori e Dipendenti), a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante 1. Rottura , scasso 2. Uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a) punto 1. Sono parificati a danni da furto o della rapina i guasti e i danni causati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli. Le garanzie ed i rispettivi limiti d’indennizzo previsti alla presente Sezione si intendono prestati a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod. Civ. La Società pertanto si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e |
diretti dovuti a: a) perdita o danneggiamento dell’arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci, situati negli stabilimenti dell’Assicurato e/o presso terzi, causati da furto, anche con destrezza, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi; b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina, c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci A condizione che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento. | |
Art. 8.35 Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da dipendenti del Contraente e dell’Assicurato | Si precisa che la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti del Contraente o dall’Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione, sempreché si verifichino le seguenti circostanze: 1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi, 2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi. |
Art. 8.36 Valori | Relativamente ai Valori, sono indennizzabili i danni: 1) da furto, rapina ed estorsione all'interno delle ubicazioni assicurate, 2) in occasione di: - furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori, - furto, compreso lo scippo, perpetrato ai danni della persona incaricata del trasporto valori, - rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), commessa sui dipendenti dell’Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre, nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di X.Xxxxxx e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi. E’ ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purché in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell’abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purché consegnati alla direzione dell’albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera d’albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia. Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l’assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall’Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi. |
Art. 8.37 | In caso di sinistro i limiti previsti per furto e rapina si intendono ridotti, con |
Reintegro automatico | effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza. Nel caso in cui, in conseguenza di uno o più sinistri, i limite di indennizzo si riduca di una percentuale superiore al 10%, resta inteso che tale limite si intenderà automaticamente reintegrati dal momento stesso del danno, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di corrispondere il relativo rateo di premio con l’applicazione del tasso indicato in scheda di xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla presentazione della relativa appendice. |
Art. 8.38 Assegni in bianco | Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell’assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari). In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento, in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 (dodici) mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, qualora il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile. |
Art. 8.39 Guasti ladri | La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi fissi ed infissi, nonché al furto di questi ultimi, posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. |
Art. 8.40 Determinazione dell’ammontare del danno | L’ammontare del danno liquidabile in caso di furto sarà dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Quanto precede non si applica per danni a Macchinari per i quali l’ammontare del danno viene determinato in analogia con quanto disposto dall’art.7.13 che precede (Rimpiazzo a nuovo). |
Art. 8.41 Danni alle apparecchiature elettroniche | La Società indennizza i danni derivanti ai sistemi, impianti ed alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati, da rottura e/o guasti originati da cause interne, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico (per quanto eventualmente non coperto a termini dell’art. 8.3), nonché da furto e rapina compresi i danneggiamenti causati alle cose stesse per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli). In caso di danno indennizzabile a termini della presente sezione si intendono assicurati anche: |
- i costi necessari per il riacquisto dei supporti dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti (l’operatività di questa garanzia è subordinata alla espressa previsione di un sottolimite/scoperto specifico alla Sezione 2); - i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati, come per esempio l’uso di un impianto o apparecchio sostitutivo, l’applicazione di metodi di lavoro alternativi; prestazioni di servizi da terzi, lavoro straordinario, notturno o festivo, ecc. (l’operatività di questa garanzia è subordinata alla espressa previsione di un sottolimite/scoperto alla Sezione 2); - i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza d’uso (l’operatività di questa garanzia è subordinata alla espressa previsione di un sottolimite/scoperto specifico alla Sezione 2). L’indennizzo sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro. In nessun caso la Società pagherà importi maggiori di quelli indicati nella colonna Limiti di indennizzo. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, previa detrazione, per singolo sinistro, degli importi pari a quelli indicati nella colonna Franchigie/scoperti. Tutte le garanzie riferite alla ricostituzione degli archivi sono valide qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di virus, sia che essi siano stati introdotti dolosamente o involontariamente sia per fatto accidentale. | |
Art. 8.42 Impiego mobile | I macchinari, le attrezzature ed i materiali elettronici ad impiego mobile, intendendosi per tali quelli che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all’aperto in luogo diverso dalla/e ubicazione/i indicate in polizza, sono assicurati, a parziale deroga di quanto previsto dalle Esclusioni al punto 5.2 lett i), anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. La garanzia opera anche per tutti i rischi previsti dalla presente polizza, ivi compresi i danni di furto o rapina od i guasti avvenuti in occasione del trasporto. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati. In caso di furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che: - il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata, - gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all’espletamento delle attività a cui sono destinate, - gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall’esterno. Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, gli enti si |
intendono garantiti purché vengano trasportati come “bagaglio a mano”, qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo. (l’operatività di questa garanzia è subordinata alla espressa previsione di una partita/ sottolimite/scoperto specifico nella scheda di polizza). | |
Art. 8.43 Conduttori esterni | Per ciò che concerne i danni ai conduttori esterni collegati alle cose, non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati. Sono comunque indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco , pavimentazione e simili, che l’Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni. |
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⮚ Limiti di indennizzo - LI
⮚ Livelli di franchigie - LF
⮚ Regole di operatività del contratto - LOC
⮚ Regole di gestione dei sinistri - RGS
(°) Punteggio
a cura della Commissione
RIPARTO DI COASSICURAZIONE
1. Società - Quota %
2. Società - Quota %
3. Società - Quota %
4. Società - Quota %
Società offerente
Sede legale
Firma e qualifica
Data