Assicurazione abitazione e vita privata
Assicurazione abitazione e vita privata
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A. - Italia – Iscritta all’Albo Imprese IVASS n. 1.00030
Prodotto: “Habitas Green”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti Che tipo di assicurazione è?
Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi relativi all’abitazione (sia abituale che secondaria o locata a terzi) e alla vita privata. L’abitazione può avere caratteristiche costruttive in bioedilizia oppure tradizionali. Il Contraente può scegliere le garanzie da attivare all’interno delle seguenti Sezioni: Incendio nella forma All Risk; Furto; Responsabilità Civile; Tutela Legale.
Che cosa è assicurato?
Sezione A - Incendio nella forma All Risk
La Società, a seguito di rischi non espressamente esclusi dal contratto:
✓ indennizza i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato e/o dal suo contenuto.
Vi sono inoltre estensioni di garanzia sempre operanti, quali:
✓ spese di demolizione e sgombero;
✓ spese di ricerca e ripristino;
✓ anticipo dell’indennizzo;
✓ enti all’aperto.
Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: inden- nità aggiuntiva a percentuale, ricorso terzi o locatari.
Sezione B – Furto
La Società, a seguito di furto e rapina:
✓ indennizza i danni materiali e diretti da sottrazione del conte- nuto dell’abitazione, anche se di proprietà di xxxxx, nonché i gua- sti ai locali e gli atti vandalici commessi durante il furto.
Vi sono inoltre estensioni di garanzia sempre operanti se assicu- rata la Dimora Abituale, quali:
✓ il rimborso delle spese di sostituzione della serratura a se- guito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abi- tazione;
✓ il furto degli oggetti portati in villeggiatura.
Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura alla garanzia furto e rapina di valori e preziosi in cas- saforte.
Sezione C - Responsabilità Civile
La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in rela- zione a fatti della vita privata e/o alla conduzione e/o alla pro- prietà del fabbricato descritto in polizza:
✓ tiene indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare di quanto questi, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) a fronte di danni involon- tariamente causati a terzi per lesioni personali e per danneg- giamenti a cose ed animali; sono compresi ad esempio i danni cagionati da animali domestici e da persone addette ai servizi domestici.
Sezione D - Tutela Legale
La Società, a seguito di controversie legate alla vita privata ex- traprofessionale e di quelle relative alla proprietà o condu- zione del fabbricato descritto in polizza:
✓ rimborsa le spese legali per l’assistenza giudiziale e stragiu- diziale dell’Assicurato e del suo nucleo familiare; sono comprese ad esempio le controversie relative al rapporto di lavoro con collaboratori domestici, ai diritti reali e alla locazione.
Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: am- bito e garanzie lavoro dipendente.
SOMME ASSICURATE/MASSIMALI
La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle somme assi- curate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massi- mali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Con- traente.
Che cosa non è assicurato?
Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Re- stano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipolo- gia di garanzia, nelle Condizioni di Assicurazione.
La polizza non opera per i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):
Sezione A - Incendio nella forma All Risk
🗶 conseguenti o verificatisi in occasione di furto, tentato furto, furto con destrezza, rapina, xxxxxx;
🗶 da truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, sottrazioni o smarrimento;
🗶 conseguenti a facttaiucsoamtmi desasicoedagimeveolnattiocon dolo del Con-
traente/Assicurato;
🗶 causati direttamente da animali, vegetali, funghi, muffe e batteri;
🗶 causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento (salvo si tratti di danni da incendio, esplosione o scoppio);
🗶 causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazioni, ri- facimento o ristrutturazione;
🗶 conseguenti e verificatisi in occasione di terremoto, inonda- zioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetra- zioni di acqua marina;
🗶 causati da cedimento o franamento del terreno, crollo e col- lasso strutturale;
🗶 agli alberi, fiori, piante e coltivazioni in genere;
🗶 indiretti quali mancato godimento od uso delle cose
DIP “Habitas Green”/Mod.X2005.0 - Ed. 2017 - pag. 1 di 3
Dove vale la copertura?
✓ Sez. A – Incendio nella forma All Risk, Sez. B – Furto: sono valide per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza.
✓ Sezione C - Responsabilità Civile: la responsabilità civile relativa alla proprietà del fabbricato è valida per le ubicazioni specifi- catamente indicate in polizza; la responsabilità civile relativa ai fatti della vita privata vale in tutto il mondo.
✓ Sezione D - Tutela Legale: nelle ipotesi di: i) diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi; ii) resistenza per danni extracontrattuali cagionati a terzi; iii) procedimento penale, vale per i sinistri che insorgono nei Paesi dell’Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera; nell’ipotesi di vertenze di natura contrattuale, vale in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Che obblighi ho?
─ Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull’esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
assicurate o di perdita dei profitti sperati;
🗶 derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione, nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;
🗶 da infiltrazioni di acqua piovana dovuti a difetti di impermea- bilizzazione e danni conseguenti ad infiltrazione di acqua dal terreno;
🗶 causati da umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, trasu- damento e infiltrazione, da acqua penetrata attraverso fine- stre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di prote- zione;
🗶 causati o subiti da hardware, software, perdita, alterazione o distruzione di dati per qualsiasi causa.
Sezione B - Furto
🗶 commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Con- trante/Assicurato, da coabitanti, parenti o affini dello stesso.
Esclusioni valide per le Sezioni A e B
🗶 causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sa- botaggio;
🗶 causati da terremoti, maremoti, mareggiate, alluvioni, inon- dazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche.
Sezione C - Responsabilità Civile
🗶 da furto;
🗶 derivanti da qualunque sport, praticato a livello professio- xxxxxxx o semi professionistico, nonché di quelli compor- tanti l’uso di veicoli o natanti a motore, paracadutismo e sport aerei in genere;
🗶 alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
🗶 ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) i dipendenti del Contraente/Assicurato nell’espletamento della loro attività (salvo gli addetti ai ser- vizi domestici, baby sitter, badanti);
🗶 in relazione alla responsabilità civile della proprietà del fab- bricato: i) da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali degli im- pianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condiziona- mento pertinenti il fabbricato; ii) da umidità, stillicidio, oc- clusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o di al- tre condutture, gelo, disgelo, rottura degli impianti automa- tici di estinzione.
Ci sono limiti di copertura?
In polizza e nelle Condizioni di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.
! Sezione A - Incendio nella forma All Risk: i) spese di demoli- zione e sgombero: limite del 20% dell’indennizzo; ii) spese di ricerca e ripristino: limite € 10.000 per sinistro e anno; iii)enti all’aperto: limite di €2.500.
! Sezione B - Furto: scoperto 20% del danno se l’introduzione del ladro è avvenuta con rottura di solo vetro non antisfon- damento tramite un’apertura non protetta da adeguati mezzi di chiusura. Per l’immobile stabilmente occupato non sono coperti i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 60° giorno se i locali contenenti le cose assicurate sono rimasti ininterrottamente disabitati o incustoditi. Limiti d’inden- nizzo per oggetti ovunque posti: i) gioielli e preziosi: 50% della somma assicurata con un massimo di € 10.000 per sini- stro e anno; ii) oggetti di valore diversi da gioielli e preziosi: 50% della somma assicurata con un massimo di €15.000 per oggetto; iii) valori: € 1.000 per sinistro e anno.
! Sezione C - Responsabilità Civile: franchigia di € 100.
! Sezione D - Tutela Legale: in relazione alle controversie na- scenti da presunte inadempienze contrattuali il valore in lite deve essere superiore a € 1.000.
Sezione D - Tutela Legale
La garanzia non opera per:
🗶 vertenze riferite al diritto di famiglia;
🗶 materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
🗶 controversie e procedimenti penali riferibili a beni immo- bili, o parti di essi non costituenti l’abitazione dell’Assicu- rato;
🗶 vertenze riguardanti i contratti di compravendita e permuta di immobili;
🗶 pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
🗶 consulenze legali.
rischio. L’inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessa- zione della polizza.
─ In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; denunciare il sinistro all’Intermediario o alla Società entro 5 giorni dall’accadimento o da quando il Contraente\Assicurato ne ha avuto la possibilità per la sezione Incendio e Furto, entro 3 giorni per la sezione Responsabilità civile; fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.
Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge.
Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare “non trasferibile”, bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD - SEPA Direct Debit.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.
In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Come posso disdire la polizza?
In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spe- dita almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.
Assicurazione abitazione e vita privata
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Assicuratrice Val Piave S.p.A.
Prodotto: “Habitas Green”
Data di aggiornamento: maggio 2022 (ultima versione disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le carat- teristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assicuratrice Val Piave Spa con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx, X. Xxx Xxxxxx 00000000000, X.X. / Xxxxxxxx Xx-xxxxx di Belluno 00000000000; telefono: (x00) 0000-000000 – (x00) 0000-000000 - Fax: (x00) 0000-000000.
Sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all’albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all’albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di I.T.A.S. Mutua.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | ||
Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie, valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con l’indicazione della relativa somma assicurata. Di seguito si descrivono le principali garanzie, mentre per l’elenco completo si rimanda alle Condizioni di assicurazione. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
SEZIONE A – INCENDIO NELLA FORMA ALL RISK | ||
GARANZIA INCENDIO | ||
Indennità aggiuntiva a percentuale | In caso di sinistro indennizzabile ai sensi dell’art. 1, l’indennizzo relativo alle partite Fabbricato e Contenuto, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato, di una percentuale pari al 10% a titolo di risarcimento delle seguenti spese, purché documentate: - mancato godimento dei locali o perdita pigioni; - spese di soggiorno in albergo sostenute dall’Assicurato per sé e per i familiari conviventi in caso di comprovata inagibilità dei locali assicurati; - onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti e geometri; - oneri di urbanizzazione; - spese per la rimozione, l’eventuale deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto dell’abitazione qualora ciò sia necessario per poter ripristinare i locali assicurati danneggiati da un sinistro indennizzabile. | |
Ricorso terzi o locatari | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del mas- simale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni |
materiali diretti cagionati alle cose di terzi o locatari da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 1 – anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. | |
SEZIONE B – FURTO | |
Furto e rapina di valori e preziosi in cassaforte (a primo rischio) | La Società, a seguito di furto e rapina di valori e preziosi custoditi in cassaforte chiusa a chiave, indennizza l’Assicurato per la somma indicata in polizza in au- mento a quanto previsto all’art. 8 - Franchigie e limiti di indennizzo -. |
SEZIONE D – TUTELA LEGALE | |
Ambito e garanzie lavoro dipendente | Estensione delle garanzie alle persone assicurate nella veste di lavoratore dipen- dente per: a) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. La garanzia opera, inoltre, per i dipendenti pubblici, anche in sede amministrativa (ri- corsi al TAR); b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni inerenti a fatti connessi all’espletamento delle mansioni previste come lavoratore dipen- dente. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto; c) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato. |
Che cosa NON è assicurato? | ||
SEZIONE A – INCENDIO NELLA FORMA ALL RISK | ||
Ricorso terzi o locatari | L’assicurazione non comprende i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerate terze le persone indicate all’art. 4 della Sez. D Responsabilità civile - Persone non considerate terzi -. | |
SEZIONE B – FURTO | ||
Furto e rapina di valori e pre- ziosi in cassaforte (a primo ri- schio) | Sono esclusi i danni: 1. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: - persone che abitano con l’Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere; - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - persone legate all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; 2. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro. | |
SEZIONE D – TUTELA LEGALE | ||
Ambito e garanzie lavoro di- pendente | La garanzia non opera per l’esercizio della professione medica e per qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione. |
Ci sono limiti di copertura? | ||
SEZIONE A – INCENDIO ED EVENTI SPECIALI | ||
GARANZIA INCENDIO | ||
Indennità aggiuntiva a percentuale | La maggiorazione dell’indennizzo a titolo di risarcimento delle spese elencate all’art. 3.1, è pari al 10% . | |
Ricorso terzi o locatari | L’estensione della copertura ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – to- tali o parziali – dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, si intende prestata entro il massimale stabilito e sino alla con- correnza del 10% del massimale stesso. | |
SEZIONE B - FURTO | Limitatamente alla garanzia FURTO Sospensione/limitazione dell’assicurazione a) Relativamente all’immobile stabilmente occupato: Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati o incustoditi per più di 60 giorni consecutivi, sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno. b) Relativamente all’immobile non stabilmente occupato: Relativamente a gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni, l’assicurazione è li- mitata al solo periodo di abitazione da parte dell’Assicurato o dei suoi familiari. |
SEZIONE D – TUTELA LEGALE: MODULO PLUS | |
Ambito e garanzie atti di volontaria giurisdi- zione | La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP danni, valgono i seguenti obblighi: - SEZIONE A - INCENDIO e SEZIONE B – FURTO: L’Assicurato deve presentare denuncia all’Autorità competente, inviandone copia alla Società unitamente ad un elenco dettagliato dei danni subiti per la parte Furto nonché, per la parte Incendio, quando si ipotizzi un fatto doloso. - SEZIONE D – TUTELA LEGALE: L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. | |
- | ||
Gestione da parte di altre imprese: non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della tratta- zione dei sinistri. | ||
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden- nizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. | |
Obblighi dell’impresa | L’impresa, riconosciuta l’indennizzabilità del sinistro e determinato l’indennizzo dovuto, provvede al pa- gamento dell’importo offerto entro 30 giorni dall’accettazione dello stesso. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Indicizzazione È possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall’ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale. | |
Rimborso | In caso di recesso per sinistri da parte della Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, essa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. | |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie |
Come posso disdire la polizza? | ||
Ripensamento dopo la sti- pulazione | Non è previsto il ripensamento dopo la stipulazione del contratto. Nel caso in cui il contratto sia connesso a forme di finanziamento, il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha diritto al rimborso del premio, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il con- tratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dalla Società per l’emissione del con- tratto. | |
Risoluzione | Nel caso di contratto a durata poliennale ,l'assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata. |
A chi è rivolto questo prodotto? | ||
Prodotto rivolto a coloro che intendono tutelarsi multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi per i rischi relativi all’abita- zione (sia abituale che secondaria o locata a terzi) e alla vita privata. | ||
Quali costi devo sostenere? | ||
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 28,19% (al 31.12.2021). |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | ||
All’impresa assicuratrice | Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguar- danti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nomina- tivo del contraente; c) numero dell’eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. | |
All’IVASS | Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) o fax 00.00000000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito xxx.xxxxx.xx nella pagina dedicata ai reclami (sezione “Per i consumatori”). | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | ||
Mediazione | 1) Mediazione finalizzata alla conciliazione (prevista dalla Legge 9/8/2013, n. 98): Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia xxx.xxxxxxxxx.xx) nel luogo del giudice territorialmente competente per la con- troversia. | |
Negoziazione assistita | Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato: le Condizioni di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare re- clamo all’IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx- nal_market/finnet/ members_en.htm. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Al contratto è applicata l’imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25% e il contributo anti racket pari al 1% sui premi imponibili. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PER- TANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CON- TRATTO MEDESIMO