SCHEMA DI ACCORDO
Allegato “A”
(Approvato in coordinamento 15 dicembre 2010)
in attuazione dell'Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 (n. 109/CU) per il riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie.
L’anno , addì del mese di
TRA
il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F.
….......) con sede in Roma, rappresentato per la sottoscrizione del presente accordo dal Capo del Dipartimento, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
e
la Regione Toscana (C.F ) con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, 00, rappresentata per la
sottoscrizione del presente accordo dal dirigente del Settore Politiche per il contrasto al disagio sociale della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx e dalla dirigente del Settore Infanzia, dott.ssa Xxxx Xxxx della Direzione Generale Competitività del Sistema regionale e sviluppo delle competenze
PREMESSO
- che in data 7 ottobre 2010 è stata sancita tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti locali un’intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (di seguito denominata “intesa”) per il riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie, pari a cento milioni di euro;
- che nella predetta intesa è stabilito che tali risorse siano finalizzate:
a) in xxx xxxxxxxxxxx, xx proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia, utilizzabili per l’attivazione di nuovi posti, per sostenere costi di gestione dei posti esistenti e per il miglioramento qualitativo dell’offerta;
b) alla realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà, sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali;
- che l’intesa ha stabilito altresì che l’erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di finanziamento spettante avvenga previa sottoscrizione con ogni Regione
o Provincia autonoma di un accordo relativo al programma di intervento approvato dalla Regione o Provincia medesima, in accordo con le Autonomie locali (Anci Regionale);
- che con decreto in data 15/12/2010 del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia è stato assunto l’impegno di spesa per l’importo complessivo di cento milioni di euro a favore delle Regioni e Province Autonome da ripartire secondo quanto previsto nell’intesa;
CONSIDERATO
- che secondo il riparto stabilito con l’intesa è prevista l’assegnazione di euro 6.554.596,00 alla Regione Toscana;
- che il programma d’intervento è stato approvato in accordo con Anci Toscana che ha espresso il proprio assenso sui contenuti con nota prot. 323/’11/s in data 24 agosto 2011, protocollo regionale AOO-GRT n. 221017/R90.100 del 8 settembre 2011, conservata agli atti del competente Settore Politiche per il contrasto al disagio sociale;
tutto quanto sopra premesso e considerato,
STIPULANO E CONVENGONO
quanto segue
TITOLO I
(Premesse e oggetto dell’accordo)
Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
Articolo 2 (Oggetto dell’accordo)
1. Oggetto del presente accordo è lo svolgimento del programma di interventi individuati anche con riferimento al Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e delle famiglie, approvato dalla Regione Toscana con DGR 580/2009, e l’erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di finanziamento ad essa spettante ai sensi dell’intesa.
TITOLO II
(Impegni della Regione in ordine ai servizi socio educativi per la prima infanzia)
Articolo 3
(Interventi in ordine ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e modalità di realizzazione)
1. La Regione Toscana si impegna a utilizzare le risorse assegnate prioritariamente per il proseguimento dello sviluppo e il consolidamento del sistema integrato di servizi socio-
educativi per la prima infanzia, nel rispetto delle finalità indicate all’articolo 2 dell’intesa, attraverso le seguenti specifiche azioni:
− sostegno e consolidamento dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia (con riferimento - come da Nomenclatore Interregionale degli Interventi e dei Servizi Sociali del CISIS- al nido d'infanzia e ai servizi integrativi), tramite contributi alla gestione degli stessi;
− sostegno della domanda di servizi per la prima infanzia (con riferimento - come da Nomenclatore Interregionale degli Interventi e dei Servizi Sociali del CISIS - al nido d'infanzia e ai servizi integrativi) proveniente dalle famiglie, tramite contributi per l'abbattimento delle tariffe;
− integrazione delle risorse destinate alla programmazione territoriale dei servizi per la prima infanzia (con riferimento - come da Nomenclatore Interregionale degli Interventi e dei Servizi Sociali del CISIS - al nido d'infanzia e ai servizi integrativi).
Articolo 4
(Risorse destinate agli interventi per la prima infanzia)
1. Gli interventi di cui all’articolo 3 vengono realizzati dalla Regione, nell’ambito della propria autonomia programmatoria, utilizzando complessivamente risorse pari ad euro 4.250.000,00 a valere sulle risorse assegnate a seguito del presente accordo.
2. Le risorse economiche indicate al precedente punto 1., sono destinate all’incremento della programmazione territoriale in materia di servizi educativi per la prima infanzia, di cui alla DGR 314 del 2 maggio 2011 “L.R. 32/2002 - "Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale – Anno scolastico 2011/2012".
Articolo 5 (Tempi di realizzazione)
1. La Regione si impegna a destinare le risorse entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in attuazione della normativa regionale in materia di servizi socio – educativi per la prima infanzia.
Articolo 6
(Monitoraggio degli interventi per la prima infanzia)
1. L’attività di monitoraggio per gli interventi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia è effettuata, sulla base del principio di leale collaborazione, attraverso la rilevazione di specifici flussi informativi, secondo quanto previsto dal sistema di monitoraggio avviato a seguito dell’articolo 4 dell’intesa del 26 settembre 2007 per i medesimi servizi per la prima infanzia.
2. Entro sei mesi dal termine di cui all’articolo 5 la Regione Toscana presenta al Dipartimento per le politiche della famiglia una relazione finale sull’utilizzo delle risorse che descriva le azioni realizzate, i destinatari degli interventi e i risultati e gli obiettivi raggiunti.
TITOLO III
(Impegni della Regione in ordine ad altri servizi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà)
Articolo 7
(Altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà e modalità di realizzazione)
1. La Regione Toscana si impegna a utilizzare le risorse assegnate anche per la realizzazione di altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà, nel rispetto delle finalità indicate all’articolo 2 dell’intesa, individuati con riferimento al Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Regione Toscana con DGR 580/2009, attraverso la seguente specifica azione:
- realizzare interventi di sostegno che prevedano agevolazioni tariffarie e/o erogazione di contributi a favore delle famiglie in difficoltà con particolare riguardo a quelle:
a) numerose (con quattro o più figli);
b) monogenitoriali;
c) con presenza di figli minori.
Gli interventi programmati sono applicabili ai nuclei familiari, anche monogenitoriali, con quattro o più figli, anche maggiorenni, compresi i bambini e i ragazzi accolti in affidamento familiare e/o intra-familiare e in adozione, purché conviventi nel medesimo nucleo anagrafico.
La convivenza nella stessa famiglia anagrafica deve risultare dalla relativa iscrizione nel registro anagrafico comunale o nel caso degli affidi, dai relativi provvedimenti giuridico-amministrativi.
Accedono alle iniziative programmate i nuclei familiari sopra indicati, che usufruiscono o che hanno richiesto di usufruire di uno o più dei servizi o delle prestazioni erogate dal comune di residenza, tenuto conto anche dei requisiti “reddituali” applicati dal comune competente.
Articolo 8
(Risorse destinate agli altri interventi in favore delle famiglie)
1. Gli interventi di cui all’articolo 7 vengono realizzati dalla Regione, nell’ambito della propria autonomia programmatoria, utilizzando complessivamente euro 2.304.596,00 provenienti dalle risorse assegnate a seguito del presente accordo.
2. Le risorse economiche indicate al precedente punto 1. sono destinate all’incremento del Fondo politiche sociali erogato dalla Regione a sostegno della programmazione territoriale, di cui alla DGR 975 del 15/11/2010 “XXXX 0000-0000 - Attuazione per l’anno 2010 del XXXX 0000-0000 - Assegnazione e prenotazione risorse” e alla DGR n. 715 del 1/08/2011 per il primo riparto 2011.
Articolo 9
(Tempi di realizzazione)
1. La Regione si impegna a destinare le risorse entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in attuazione della normativa regionale.
Articolo 10
(Monitoraggio degli altri interventi in favore delle famiglie )
1. Al fine del monitoraggio degli altri interventi in favore delle famiglie, effettuato sulla base del principio di leale collaborazione, la Regione si impegna a garantire flussi informativi esaustivi e tempestivi dal livello locale al livello centrale, secondo i criteri e le modalità contenute nell’allegata scheda di rilevazione intermedia, che viene trasmessa al
Dipartimento per le politiche della famiglia entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e ne forma parte integrante.
2. Entro sei mesi dal termine di cui all’articolo 9 la Regione Toscana presenta al Dipartimento per le politiche della famiglia una relazione finale sull’utilizzo delle risorse, che descriva le azioni realizzate, i destinatari degli interventi e i risultati e gli obiettivi raggiunti.
TITOLO IV
(Impegni del Dipartimento per le politiche della famiglia)
Articolo 11
(Impegni del Dipartimento per le politiche della famiglia)
1. A seguito della sottoscrizione del presente accordo, il Dipartimento per le politiche della famiglia si impegna ad erogare, in unica soluzione, alla Regione Toscana la quota spettante, pari ad euro 6.554.596,00, secondo il riparto previsto dall’intesa.
Il presente accordo, composto di pagine, è redatto in copie originali. Roma,
Il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia
Per la Regione Toscana
ALLEGATO 1
Scheda di rilevazione intermedia
per il monitoraggio di cui all’art.5 degli altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà, realizzati sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo familiare e dei livelli reddituali ai sensi dell’articolo 2 dell’Intesa del 7 ottobre 2010.
Regione /Provincia autonoma | |
Assessorato/struttura regionale o provinciale che ha sottoscritto l’accordo | |
Referente/i regionale o provinciale di attuazione dell’intesa | |
Soggetti responsabili del monitoraggio degli accordi attuativi a livello regionale o provinciale o locale |
1. Situazione preesistente alla sottoscrizione dell’accordo (massimo una pagina).
• Descrizione del quadro istituzionale e principali normative regionali o provinciali riferibili agli interventi oggetto dell’accordo.
• Descrizione di eventuali tipologie di interventi o servizi preesistenti, con indicazione dei beneficiari intermedi (enti locali destinatari dei finanziamenti regionali) e dei destinatari finali (popolazione destinataria degli interventi); obiettivi e risultati attesi, nonché effettivamente conseguiti, degli interventi preesistenti all’accordo.
2. Descrizione della situazione regionale di partenza e ipotesi di sviluppo (massimo una pagina)
• Eventuali dati regionali (Indagini ad hoc, osservatorio regionale, dati aggiornati,…)
• Indicare gli obiettivi e i bisogni da soddisfare, nonché i risultati attesi dall’attuazione dei progetti sperimentali previsti dall’accordo e quanto detti obiettivi, bisogni e risultati rispondono alle esigenze del contesto sociale ed economico, istituzionale di riferimento.
3. Soggetti pubblici o privati responsabili dell’attuazione dell’accordo (massimo una pagina)
• beneficiari intermedi o partners
• rispetto delle tempistiche individuate dall’accordo, con l’indicazione delle risorse effettivamente dedicate ai destinatari finali e del numero dei destinatari finali.
• Qualità degli esiti dei percorsi formativi e strumenti di valutazione previsti o utilizzati.
4. Descrizione degli impatti sui beneficiari intermedi e sui destinatari finali (massimo una pagina)
In tale ambito potranno essere altresì evidenziati eventuali scostamenti tra le risorse erogate dalle regioni o province autonome ai beneficiari intermedi e quelle effettivamente spese da questi ultimi, nonché tra la popolazione obiettivo degli interventi sperimentali previsti negli accordi ed i destinatari finali effettivamente raggiunti.