CONVENZIONE OPERATIVA TRA CRS4 E CARBOSULCIS SpA
CONVENZIONE OPERATIVA TRA CRS4 E CARBOSULCIS SpA
CRS4 – Centro Ricerche e Sviluppo Studi Superiori in Sardegna S.r.l. Uninominale – Società a Socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, con sede legale in Pula, Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx – Xxxxxxxx 0; rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxx, Amministratore Unico (d’ora innanzi denominata “CRS4”).
e
Carbosulcis S.p.A., con sede legale in Gonnesa (CI) e Direzione e Uffici presso “Miniera Monte Sinni”
- Cortoghiana (CI), codice fiscale n.00456650928, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx in qualità di Amministratore Unico (d’ora innanzi denominata "Carbosulcis")
di seguito identificate collettivamente come le “Parti”.
Premesso che:
• Carbosulcis, è una società a completa partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna controllata per mezzo dell’Assessorato dell’Industria, ed è impegnata nella definizione di un piano di riconversione industriale che vede tra i vari progetti individuati quello di ottimizzare processi di produzione dell’alga Spirulina nel proprio sito sfruttando le infrastrutture e le condizioni climatiche esistenti;
• Le Parti sono interessate alla creazione di sinergie per la predisposizione e per la partecipazione a bandi nazionali ed europei finalizzati al finanziamento di progetti legati alla riconversione del sito minerario; favorire la creazione di un distretto economico sullo sfruttamento della Spirulina;
• Le Parti sono interessate a studiare e avviare una collaborazione per la coltivazione dell’alga finalizzata all’impiego come super alimento per impieghi specifici in condizioni ambientali non convenzionali, e sui temi dell’energia, con particolare attenzione alla sua gestione intelligente (smart grid technologies);
• Le Parti sono interessate a favorire la creazione di un distretto economico sullo sfruttamento della spirulina e intendono definire, con la presente Convenzione Operativa, le norme che disciplineranno gli impegni di ciascuna delle Parti nello sviluppo e nella gestione sperimentale della stessa e nello sfruttamento del know how e degli eventuali brevetti che verranno acquisiti;
• le Parti riconoscono la sinergia delle competenze scientifiche e tecniche e la loro complementarietà nella disponibilità di strumenti volti al raggiungimento di obiettivi sul tema d’interesse: Carbosulcis possiede i mezzi e le infrastrutture adatte ad accogliere una struttura di ricerca, CRS4 possiede le competenze scientifiche e accademiche per condurre e realizzare i processi di ricerca.
Si conviene e si stipula quanto segue: Articolo1
Finalità della convenzione
1. Mediante la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di ricerca di CRS4 e Carbosulcis possano integrarsi e coordinarsi
reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:
• Ricerca e Sperimentazione sulla coltivazione dell’alga Spirulina;
• Applicazione delle tecnologie per il trattamento e la commercializzazione dell’alga in post produzione;
• Progettazione di uno spin-off industriale legato alla produzione e alla commercializzazione, per usi specifici ad elevato valore aggiunto, dell’alga Spirulina;
• Ricerca e sperimentazione temi dell’energia, e in particolare sulle Smart Grid Technologies.
Ulteriori ambiti di collaborazione potranno essere individuati previo accordo tra le parti.
Articolo 2 Oggetto della convenzione
1. Le Parti individueranno i progetti e le attività di collaborazione che potrebbero essere svolti nell’ambito della presente Convenzione.
2. Dopo aver individuato i progetti che potrebbero essere oggetto di collaborazione, le Parti definiranno, con appositi accordi, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione, le modalità di svolgimento delle attività relative alla collaborazione scientifica. Tali attività potranno, in particolare, riguardare:
a) la collaborazione scientifica nei settori di cui all'art. 1, mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e/o mediante la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
b) attività di consulenza, tecnico - scientifiche e formazione focalizzate su temi che verranno di volta in volta individuati.
In quest’ultimo caso, le parti valuteranno la stipula di accordi che prevedano impegni economici.
3. Le Parti definiranno anche eventuali attività di promozione del loro rapporto e della ricerca scientifica oggetto della presente Convenzione.
4. Le Parti si impegnano, altresì, a destinare, presso le rispettive strutture, spazi di laboratorio e/o ufficio idonei ed attrezzati per l'attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 3.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti rimarranno a carico di chi li ha sopportati, senza che nessuna abbia nulla da pretendere dall’altra, salvo sia diversamente disposto dagli accordi stipulati.
Articolo 3 Impegno di reciprocità
1. Le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso delle attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e dei successivi accordi attuativi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini della presente Convenzione.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, all’osservanza della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti di prevenzione e protezione necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi attinenti all’attività delle persone coinvolte nelle attività in oggetto della presente Convenzione.
3. L’accesso e l’utilizzo delle strutture dovrà comunque avvenire in linea con i regolamenti interni adottati da ciascuna Parte e secondo i criteri di diligenza e buona fede.
4. Il Responsabile della Convenzione di ciascuna Parte deve assicurare e garantire che il personale
impegnato nelle attività in oggetto sia specializzato ed in grado di utilizzare le strutture, attrezzature e gli strumenti messi a sua disposizione.
5. Le Parti garantiscono la sorveglianza sanitaria del proprio personale.
Articolo 4 Responsabili della convenzione
1. CRS4 indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione l’xxx. Xxxx Xxxxxxxx;
2. Carbosulcis indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx;
3. I Responsabili avranno funzioni di coordinamento, indirizzo e gestione dei diversi progetti e delle attività relative alla Convenzione: sarà inoltre loro compito monitorare regolarmente il lavoro di ricerca oggetto della Convenzione. Le Parti potranno individuare altri referenti, che parteciperanno alle attività di collaborazione di cui alla presente Convenzione, con l'obiettivo di monitorare e sviluppare progetti ed attività specificamente individuate.
Articolo 5
Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche
1. Tutti i dati, di qualsiasi forma e natura, che siano di proprietà di una delle Parti precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dalla presente Convenzione oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quella Parte.
2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il know how, che siano di proprietà, o che siano stati dati in licenza d’uso ad una delle Parti, precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dalla presente Convenzione oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuto licenza d’uso.
3. I risultati delle attività che ciascuna delle parti realizzerà in esecuzione della presente Convenzione resteranno di proprietà esclusiva della Parte che li ha realizzati e, pertanto, potranno essere dalla stessa liberamente utilizzati, pubblicizzati e sfruttati economicamente.
4. Eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai risultati, anche brevettabili, sviluppati in comune tra le Parti saranno di proprietà congiunta, secondo quote stabilite in base all’apporto fornito, da quantificarsi con apposito accordo contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra le Parti interessate, le quote si presumono uguali.
5. Il CRS4 avrà diritto di pubblicare i risultati stessi nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, fermo restando che le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati, ove brevettabili.
6. Resta espressamente inteso che i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione.
Articolo 6 Copertura assicurativa
1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.
Articolo 7
Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso
1. La presente Convenzione ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto.
2. Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Salvo che le parti convengano diversamente, la cessazione per qualsiasi causa della presente Convenzione o l’eventuale esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in essere al momento della stessa, che resteranno regolati dai relativi atti.
Articolo 8 Riservatezza
1. Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione. Il presente obbligo di riservatezza resterà in vigore anche successivamente alla cessazione della presente Convenzione, e sino a quando tali informazioni, dati o documenti diventino di pubblico dominio.
2. Resta pertanto espressamente inteso che le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione della presente Convenzione saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell’altra parte, per obbligo di legge o per provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria.
3. Il presente impegno di riservatezza si estende a tutti i dipendenti, ausiliari e/o collaboratori delle Parti e a qualunque altro soggetto dalle stesse incaricato che necessiti di conoscere una o più delle Informazioni Confidenziali per l’esecuzione della presente Convenzione. A tale riguardo, ciascuna Parte garantisce all'altra il rispetto da parte di tali soggetti dell'impegno di riservatezza di cui al presente articolo.
4. Ai fini del presente articolo, per Informazioni Confidenziali si intendono:
(a) tutte le informazioni - inclusi atti, documenti, notizie, contratti, proposte contrattuali e dati di qualsiasi natura - relative alle Parti, al loro gruppo societario di appartenenza che vengano comunicate ad una Parte, verbalmente o per iscritto, da soci, amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti dell'altra nell’ambito dell'esecuzione della presente convenzione e/o del Progetto, ovvero acquisite da una Parte a seguito di visite presso gli uffici o stabilimenti dell'altra;
(b) la corrispondenza, le analisi, le valutazioni, gli elaborati, e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da una delle Parti o dai suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, che contengano le (o derivino dalle) informazioni di cui al paragrafo (a) precedente;
(c) tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna di esse (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione della presente convenzione, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo, il Progetto, i dati, le formule, i progetti, le strategie, le invenzioni (anche in fase di studio), e quant'altro comunicato in forza dell'esecuzione della presente convenzione o in dipendenza di questa.
5. Le Parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la piena proprietà ed esclusiva disponibilità della parte che le rilascerà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.
Articolo 9 Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, in relazione alla diversa natura dei dati trattati.
2. Resta espressamente inteso che tutti i dati personali di cui le parti verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione e che, esclusivamente per le medesime finalità, gli stessi potranno essere comunicati a soggetti terzi.
Art. 10
Obbligo di osservanza del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e del Codice Etico
1. Ciascuna Parte, dichiarando di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché il Codice Etico dell’altra, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati ciascuno sul proprio sito internet (xxx.xxx0.xx, xxx.xxxxxxxxxxx.xx) si obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.
2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà a ciascuna Parte di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
Articolo 11 Disposizioni Finali
1. È espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni della presente Convenzione potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente al presente contratto, le stesse indicano quale foro esclusivo competente a giudicare il foro di Cagliari.
……, lì ….
CRS4
A.U. Xxxx. Xxxxxxx Xxx
Carbosulcis
A.U. Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx