D’ORO
CONTRATTO DI LOCAZIONE
DI UN IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOC.TA’ SPIAGGIA
D’ORO
SCHEMA
Allegato 1
L'anno duemila , addì del mese di , alle ore nella sede municipale del Comune di Desenzano del Garda.
Avanti a , Segretario generale del Comune di Desenzano del Garda,
autorizzato per legge a ricevere gli atti del Comune in forma pubblica amministrativa, sono presenti i signori:
1. Xxxxxxx Xxxxxxx, nata a il , Dirigente del Servizio Finanziario e
Patrimonio del Comune di Desenzano del Garda nominato con decreto sindacale, n. …. del
……… nonché ai sensi dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 27 (ex art. 25), comma 1, del vigente Statuto comunale, domiciliato per la carica che ricopre presso il Municipio di Desenzano del Garda, il quale interviene al presente atto ed agisce in rappresentanza del COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (di seguito Comune), con sede in Desenzano del Garda, in xxx Xxxxxxxx x. 0, X. Xxx 00000000000 – CF: 00575230172;
2. , nato a il , il quale interviene e stipula, nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato come da procura /verbale del Consiglio di Amministrazione di data , qui allegata, in rappresentanza (p. iva
- cod. fisc. ) con sede legale in , via e sede amministrativa in .
I comparenti, della cui identità sono personalmente certo, rinunciano espressamente, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO CHE:
il Comune di Desenzano del Garda è proprietario di un immobile commerciale sito in Desenzano del Garda in località “Spiaggia d’Oro” via Zamboni, inserito nell’inventario immobiliare comunale n. 33 come patrimonio disponibile, valutato dalla Soprintendenza come privo di interesse storico, culturale ed ambientale;
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
L’amministrazione comunale ha ritenuto di procedere ad assegnare detti immobili in concessione di valorizzazione ex articolo 3-bis del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410, inserendo gli stessi nel piano delle alienazioni immobiliari anno 2018, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29.11.2017 avente come oggetto “Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2018” e successivamente inserito nel Documento Unico di Programmazione approvato in consiglio comunale con delibera n. 98 del 20.12.2017;
con deliberazione n. 198 del 11.06.2018 la Giunta comunale ha definito le linee di indirizzo per l’individuazione degli obiettivi per l’utilizzazione del medesimo a fini economici in coerenza con il recupero e/o ristrutturazione dell’immobile al fine anche di consentirne l’utilizzo per lo svolgimento di attività economiche e/o attività di servizio per i cittadini;
con determinazione n. del del Dirigente dei Servizi finanziari è stata approvata la bozza del presente contratto e del bando per l’affidamento in locazione per la valorizzazione dell’immobile in oggetto;
con determinazione n. del del Dirigente dei Servizi finanziari sono stati approvati i verbali concernenti l’affidamento in locazione;
il Sig./La Società/ecc… è risultato aggiudicatario della selezione svolta avendo presentato l’offerta economica più favorevole;
pertanto con la sottoscrizione del presente atto, le parti intendono disciplinare per il futuro i loro rapporti per quanto riguarda l’utilizzo del bene in questione, conformemente a quanto stabilito nel bando di gara.
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1: PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Si intendono qui richiamate integralmente le prescrizioni e le informazioni contenute nel bando il cui mancato rispetto è da intendersi inadempimento contrattuale.
ARTICOLO 2: OGGETTO E SCOPO DELLA LOCAZIONE
1. Il Comune di Desenzano del Garda, di seguito denominato "Comune”, affida a
, di seguito definito “conduttore”, in locazione ex articolo 3-bis del Decreto Legge 25 settembre 2001 n.351, convertito dalla Legge 23 novembre 2001 n. 410 per la valorizzazione e la gestione dell’unità immobiliare sita in Via Zamboni, censita catastalmente al Foglio 23, mappale 00 X.X.X. xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx, alle condizioni tutte di cui agli articoli che seguono e meglio descritto al successivo art. 3.
2. Sottoscrivendo il presente atto, il locatario viene altresì nominato custode dei beni immobili, per cui risponderà personalmente dei danni in cui sia ravvisabile una sua responsabilità, anche indiretta, o causati da sua negligenza.
3. Lo scopo della locazione è la valorizzazione del complesso immobiliare, mediante interventi di ristrutturazione, per l’utilizzazione del medesimo per lo svolgimento di attività economiche di tipo ricettivo finalizzate alla valorizzazione ed al potenziamento dell’offerta di turistica.
4. L’immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova in data odierna.
ARTICOLO 3: Caratteristiche dell’immobile
1. L’immobile oggetto di locazione di proprietà del Comune di Desenzano del Garda identificato catastalmente al foglio di mappa n. 23, particella n. 13 ed è così composto:
- sala bar;
- sala ristorazione;
- cucina;
- servizi igienici;
- depositi attrezzature;
- area verde di pertinenza;
- parcheggio all’interno dell’area di pertinenza del ristorante (35-40 posti);
- parcheggio sterrato all’esterno dell’area di pertinenza del ristorante.
2. La descritta consistenza è rappresentata, in linea di massima, nella seguente tabella:
- Locale principale mq. 450,00;
- Due tettoie attigue all’edificio principale mq. 120,00;
- Vari magazzini seminterrati mq. 120,00;
- Altro volume a chiosco mq. 50,00;
- Superficie complessiva: mq. 5.889,00 – parte edificata di circa mc. 1.800,00;
- Altra area a parcheggio sterrato mq. 1.800,00.
3. L'immobile e relative pertinenze, meglio identificate nelle planimetrie allegate (Allegati
……………) al presente contratto, potranno essere destinate esclusivamente a pubblico esercizio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Si precisa che l’ingresso sia veicolare che pedonale al complesso immobiliare è ammesso solo ed esclusivamente da Viale Motta, mediante nuova strada carrabile da realizzare su proprietà comunale e relativo parcheggio privato, come da planimetrie allegate.
ARTICOLO 4: Prescrizioni
1. L’immobile sarà consegnato tramite verbale di consegna nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, stato perfettamente noto al locatore, con tutte le accessioni, pertinenze, servitù e quanto altro di relazione e si impegna ad utilizzarlo solo dopo avervi effettuato, a sua cura e spese i necessari interventi, in modo da renderlo perfettamente agibile e fruibile dall’utenza, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene.
2. In proposito dà e prende atto che l’immobile è privo di dichiarazioni di conformità degli impianti e necessita di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di garantire la conformità dell‘immobile per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Pertanto, stante l’esistenza di carenze edilizie ed impiantistiche che impediscono l’immediato avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui si tratta, saranno a carico del conduttore gli oneri di regolarizzazione della struttura sotto il profilo edilizio, igienico-sanitario ed impiantistico indicate nel computo metrico allegato (Allegato …..) e che dovranno essere riportati nell’apposito progetto di intervento di cui al successivo art. 7 che deve altresì comprendere gli interventi di sistemazione dell’area esterna da adibire a parcheggio nonché la strada di accesso al parcheggio stesso.
3. Il conduttore dovrà adibire l’immobile all’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, facendosi carico di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative allo svolgimento dell’attività ivi inclusi gli eventuali adeguamenti od innovazioni imposte dalla vigente normativa per tale svolgimento.
4. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere eseguiti solo dopo l’approvazione della relativa proposta progettuale da parte della Giunta comunale, nonché, nel caso ne ricorrano i presupposti, il rilascio del titolo autorizzativo da parte del competente Ufficio Tecnico comunale secondo i termini e modalità indicate al successivo art. 7.
5. Gli interventi di manutenzione edilizi, igienico-sanitari o per la messa a norma degli impianti realizzati dal conduttore (comprensivi degli interventi relativi alla sistemazione del parcheggio antistante e della strada di accesso e con l’esclusione delle spese di progettazione e in generale le spese tecniche), per i quali viene applicata una riduzione del canone di locazione secondo le modalità meglio precisate al successivo art. 6, alla scadenza del contratto diventeranno di proprietà del Comune, mentre rimarranno di proprietà del conduttore gli arredi (tavoli, sedie e mobilia in genere) e le attrezzature non inserite in
modo fisso all’immobile e amovibili senza arrecare danno agli impianti e alla struttura (ad esempio potranno essere rimossi i tavoli e le attrezzature della cucina, ma non il banco bar o gli impianti per il riscaldamento/aria condizionata).
6. Prima della fine del contratto, vale a dire entro 6 mesi dal termine della locazione, il conduttore avrà l’obbligo di sottoporre al Comune un’offerta di vendita delle attrezzature per la quale il Comune si esprimerà entro 60 giorni trascorsi i quali, in caso di mancato accordo, il conduttore potrà ritenersi libero di proporre la vendita a terzi entro il successivo termine di 30 giorni. Decorso tale termine, senza che ci sia da parte del Conduttore la rimozione di tali arredi e attrezzature, questi verranno incamerati dal Comune, a titolo di cessione gratuita di beni mobili, che provvederà a dare formale comunicazione al Conduttore in merito a tale acquisizione al patrimonio disponibile.
ARTICOLO 5: Durata
1. La durata della locazione è di anni venti (20), non rinnovabili, a far data dal pagamento del primo canone di locazione che dovrà essere corrisposto il 1 marzo 2019.
ARTICOLO 6: Canone e lavori
1. Al canone di locazione offerto in sede di gara pari ad €. viene riconosciuta per l’intera durata del contratto una riduzione a titolo di agevolazione per interventi edilizi, igienico- sanitari o per la messa a norma degli impianti nella misura del 55% fino a concorrere a non oltre al 100% dell’importo di € 570.000,00 (iva esclusa) necessario alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria (edilizi e/o per la messa a norma degli impianti), dell’immobile come indicati nell’allegato B escludendo ogni spesa riguardo gli arredi.
2. Fatta salva la necessità di adeguare perfettamente la struttura alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene e altro, come meglio specificato al precedente articolo 4, prima dell’apertura dei locali al pubblico ed entro i termini definiti dal cronoprogramma allegato al progetto presentato e approvato dalla Giunta, è data facoltà al locatario, qualora non sia stata interamente utilizzata nella fase iniziale di ristrutturazione, la somma di Euro 570.000,00 di chiedere al locatore, mediante la presentazione di un ulteriore progetto da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale, in un momento successivo alla fase iniziale del contratto, lo scomputo della somma non spesa fino alla concorrenza dei 570.000,00 Euro.
3. Qualora il locatario si avvalesse della facoltà prevista al comma precedente, il canone verrà rideterminato con le modalità previste al comma 1, fino alla concorrenza del 55% del canone. In ogni caso non potranno essere riconosciute somme oltre la scadenza del contratto e, per i lavori effettuati, verranno applicate le condizioni previste all’articolo 4, commi 4 e seguenti.
4. A fronte delle somme investite dovranno essere esibiti i documenti comprovanti gli interventi e le corrispondenti spese. Le somme spese e non documentate non potranno essere riconosciute al locatario.
5. Si precisa inoltre che, essendo il canone di locazione soggetto ad IVA, il Comune provvederà all’emissione della fattura per l’intero importo del canone. Contestualmente il locatario provvederà ad emettere fattura elettronica nei confronti del Comune per la somma
riconosciuta a scomputo e a corrispondere la differenza fra i due importi entro la scadenza stabilita dal contratto.
6. Oltre il predetto importo massimo di € 570.000,00 nulla verrà riconosciuto all’assegnatario sul canone di locazione a titolo di investimento per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’immobile proposto, che rimarrà comunque di proprietà comunale alla fine del contratto senza nulla riconoscere al locatario.
a. Il canone di locazione viene conseguentemente (e secondo quanto esemplificato nell’Allegato piano di ammortamento) determinato in Euro (IVA esclusa) che, per Euro (IVA esclusa) dovrà essere versato al Comune, mentre per la restante somma, pari ad Euro (IVA esclusa) dovrà essere emessa nei confronti del Comune una fattura elettronica. Fatti salvi gli adempimenti fiscali in materia di split-payment, il Comune provvederà ad emettere reversale di pagamento per l’intero importo del canone e mandato di pagamento per la somma riconosciuta per i lavori. La differenza dovrà essere corrisposta dal conduttore direttamente presso la Tesoreria comunale mediante bonifico bancario o altre forme di pagamento consentite.
7. I suddetti canoni dovranno essere pagati in 4 rate trimestrali anticipate con decorrenza il 1 marzo 2019.
8. L’importo relativo al canone di locazione verrà revisionato annualmente a partire dal secondo anno applicando il 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall' ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati che si sono verificate rispetto al secondo mese precedente a quello di inizio del presente affidamento.
9. Il Conduttore non potrà, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone di locazione o di altri oneri (di importo pari ad una mensilità), comunque motivato, costituisce in mora il Conduttore e dà diritto al Comune di ricevere gli interessi calcolati al tasso legale maggiorato del 5% e maturati dal primo giorno di ritardo nel pagamento.
10. Al conduttore spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dalla gestione del Pubblico esercizio. Gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.
(in alternativa all’articolo precedente commi 1-9) ARTICOLO 6: Pagamento anticipato del canone
1. Il locatario, come dichiarato in sede di gara, si rende disponibile ad anticipare e pagare in
unica rata tutti canoni previsti nella durata della locazione beneficiando di una riduzione pari al 5% prevista nel bando.
2. Al canone di locazione offerto in sede di gara pari ad €. viene applicata una riduzione a titolo di agevolazione per interventi edilizi, igienico- sanitari o per la messa a norma degli impianti nella misura del 55% fino a concorrere a non oltre al 100% dell’importo massimo di € 570.000,00 (iva esclusa) necessario alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria (edilizi e/o per la messa a norma degli impianti) dell’immobile escludendo ogni spesa riguardo gli arredi.
3. Oltre il predetto importo massimo di € 570.000,00 nulla verrà riconosciuto all’assegnatario sul canone di locazione a titolo di investimento per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’immobile proposti.
4. Il canone unico di locazione viene pertanto determinato in €. , pari al canone annuo di €. per le venti annualità ridotto del 5% che il locatario ha già provveduto a pagare alla tesoreria comunale e del cui importo viene rilasciata quietanza.
ARTICOLO 7: Obblighi del conduttore
1. Il conduttore, con la sottoscrizione del presente contratto di locazione, si impegna a:
a. presentare entro 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto il progetto tecnico degli interventi di valorizzazione dell’immobile esistente e che dovrà essere approvato dall’Amministrazione comunale.
A tal proposito il locatario prende atto che l’Amministrazione Comunale ha approvato con delibera della Giunta Comunale n. 54 del 13.03.2014 uno Studio di fattibilità per la riqualificazione dell’immobile. Per tale Studio di fattibilità la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici ha espresso parere favorevole con nota protocollo n. 17820 del 14.11.2014, che costituisce riferimento su ciò che è già stato esaminato dalla Sovrintendenza stessa.
Gli interventi edilizi sull’immobile propedeutici all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, potranno essere eseguiti solo dopo l’approvazione del relativo progetto da parte dell’Amministrazione Comunale, quale proprietaria dell’immobile e la successiva presentazione della pratica edilizia al competente Ufficio Tecnico comunale per l’eventuale rilascio del titolo autorizzativo.
Il progetto di valorizzazione dovrà essere presentato con un livello di dettaglio che assicuri la corretta valutazione (Progetto esecutivo comprensivo di computo metrico estimativo).
L’importo minimo totale delle opere da realizzare, viene determinato in € 570.000,00 sulla scorta del computo metrico estimativo allegato;
b. realizzare, entro mesi dodici dal rilascio del titolo autorizzatorio dall’ufficio tecnico comunale, le opere edilizie relative assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità giuridica al riguardo a che il progettista e le imprese esecutrici degli Interventi di cui al punto precedente siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia;
c. realizzare pertanto nei suddetti termini i lavori necessari a rendere l’immobile adeguato alle vigenti normative in materia di impianti e sicurezza riguardanti: l’impianto elettrico, idrico, fognario, di riscaldamento, di condizionamento, antifurto, antincendio, le aree esterne ecc., come meglio indicato all’art. 4 e nel computo metrico allegato.
2. Il conduttore inoltre all’atto dell’assunzione della locazione di cui si tratta si impegna ad assumere la conduzione dell’immobile e delle relative aree di pertinenza e quindi dovrà:
a. Effettuare i lavori a perfetta regola d’arte e solo dopo aver ottenuto, da parte dei competenti organi, tutte le concessioni e autorizzazioni edilizie e paesaggistiche in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. I lavori dovranno
essere sempre preventivamente e formalmente autorizzati dal Comune di Desenzano del Garda;
b. assumere, a proprio integrale ed esclusivo rischio, il conseguimento dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte del Comune, nonché di ogni altra autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione finalizzati all'esercizio delle attività economiche previste, restando in ogni caso inibita al conduttore la possibilità di iniziare i lavori e/o le attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni e autorizzazioni nonché a richiedere ed ottenere certificato di agibilità per la destinazione d’uso prevista;
c. esibire all’Ufficio Tecnico Comunale la documentazione necessaria ad attestare l’avvenuta ultimazione degli interventi;
d. farsi carico di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative allo svolgimento dell’attività, ivi inclusi gli eventuali adeguamenti od innovazioni imposte dalla vigente normativa per l'attività a cui è destinato l'immobile con il presente contratto; dare corso agli adempimenti conseguenti agli obblighi del “datore di lavoro”, previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
e. svolgere, a proprio rischio, profitto e responsabilità, le attività economiche previste, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
f. provvedere, a propria esclusiva cura, spese e responsabilità, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità e all'uso dell’immobile e dell’area e dei posti auto (ad esempio segnaletica necessaria) compresi nella locazione, nonché ad ogni altro onere gravante sugli stessi, nonché al pagamento diretto di tutte le utenze e tasse necessarie per il funzionamento della struttura;
g. esercitare la facoltà d'uso e di godimento del complesso immobiliare per tutta la durata della locazione, nel rispetto della natura e qualità del medesimo, nonché ad assicurare idonee condizioni per la conservazione del bene concesso;
h. farsi carico degli eventuali futuri adeguamenti tecnologici specifici, derivanti da obblighi di legge per l’attività da esercitarsi nella struttura; tali interventi devono essere comunicati all’ente concedente e autorizzati dallo stesso; gli eventuali adeguamenti strutturali derivanti da obblighi di legge saranno a carico del locatario;
i. mantenere la struttura in perfetto stato di conservazione, salvo il normale deterioramento d’uso;
j. pagare il canone di locazione, compresi gli adeguamenti annuali, secondo i termini e le modalità indicate all’art.6 del presente atto;
k. esercitare l’attività di somministrazione di alimenti a bevande in locali aperti al pubblico previa presentazione, in via telematica, tramite lo Sportello Telematico del Comune di Desenzano del Garda (xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx) la pratica necessaria per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
l. presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune, almeno 90 giorni prima della data di presentazione della pratica necessaria per l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti a bevande, la documentazione riguardante l’agibilità
dei locali tramite Segnalazione certificata di cui all’art. 24 del DPR 380/2001 e s.m.i. (Testo Unico in materia di Edilizia). In tale documentazione dovrà essere allegato l’eventuale collaudo statico dell’immobile redatto da parte del tecnico abilitato designato in corso d’opera dal Comune, con spese a carico del conduttore;
m. garantire la manutenzione, la pulizia, la sorveglianza e la custodia delle aree scoperte identificate al Foglio 23 mapp. 13 del N.C.T.R. del Comune censuario di Desenzano del Garda, come identificate nella planimetria allegata;
n. assumere la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei relativi impianti (compresa la stazione di sollevamento fognario dell’immobile), e quindi ad assicurare l'efficienza degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, anche in occasione di guasti o inefficienze, provvedendo all'immediata sostituzione delle apparecchiature non funzionanti, anche per motivi di obsolescenza, alle riparazioni e ai ripristini;
o. comunicare tempestivamente ogni variazioni sociale che dovesse intervenire durante la durata del contratto;
p. tenere indenne l’Ente concedente da ogni danno e responsabilità verso terzi per i danni, di qualunque natura, arrecati alle persone, agli immobili ed alle cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione degli Interventi eseguiti presso il complesso immobiliare o in conseguenza dello svolgimento delle attività economiche all’interno dell’immobile e relative pertinenze;
q. applicare nei confronti del proprio personale tutte le norme previste dai contratti collettivi di lavoro, e comunque ad osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, nonché di assicurazioni obbligatorie e in materia di sicurezza sul lavoro;
r. attenersi a tutte le norme di legge e regolamenti vigenti nonché alle ordinanze comunali attinenti alla conduzione del pubblico esercizio e delle attività ad esso connesse;
s. consentire l’accesso all’interno dell’area identificata con il mapp. 13 Fg. 23 in locazione (nella zona posta a sud dell’immobile adibito a ristorante) agli automezzi del gestore del servizio idrico integrato che, devono svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di sollevamento fognario.
3. È vietato al conduttore installare nei locali e nelle pertinenze slot-machines o altra apparecchiatura simile che può indurre dipendenza dal gioco o altro, come pure lo svolgimento di attività non perfettamente rispondenti al decoro e al buon costume.
ARTICOLO 8: Limiti all’utilizzo dell’immobile
1. Gli orari di apertura e chiusura del Pubblico Esercizio sono rimessi alla libera determinazione del conduttore.
2. Per l’uso dell’immobile dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
a. La chiusura dell'attività per ferie dovrà essere comunicata;
b. L’utilizzo di strumenti di diffusione sonora quali radio, televisione, etc. potrà svolgersi nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico e dal vigente Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) del territorio comunale e dalle sue eventuali modifiche che dovessero intercorrere nel
periodo di durata della locazione. In ogni caso, tale utilizzo di strumenti di diffusione sonora dovrà obbligatoriamente cessare con la chiusura dell’attività di somministrazione. Per lo svolgimento di trattenimenti pubblici temporanei (con musica dal vivo) le autorizzazioni in deroga ai livelli di rumore previsti dal P.C.A. per la zona ove è posto l’immobile oggetto della locazione saranno rilasciate, in seguito a specifica richiesta, secondo le Linee di indirizzo in materia di deroga ai livelli di rumore previsti nel Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, approvate con delibera Consiglio comunale n. 133 del 09.07.2012 ed eventuali future modificazioni. Pertanto, nel caso tali Linee di indirizzo dovessero essere modificate in modo restrittivo al fine di tutelare la cittadinanza dal fenomeno di inquinamento acustico, il conduttore dovrà attenersi a tali disposizioni senza nulla pretendere a titolo di risarcimento danni per il mancato o limitato svolgimento di trattenimento musicali.
c. Nei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e nei locali di pertinenza annessi di cui si tratta potrà essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge regionale n. 6 /2010. Tale attività consente la possibilità di effettuare piccoli trattenimenti rivolti ai clienti, purché detti trattenimenti non assumano valenza imprenditoriale e, nel caso prevedano l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora, vengano esercitati nel rispetto dei limiti di rumore stabiliti nel Piano di classificazione acustica, come meglio specificato al precedente punto. Pertanto, nel pubblico esercizio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto della presente gara, l’esercente potrà fornire anche piccoli trattenimenti di musica e spettacolo rivolti ai clienti, purché tale attività di trattenimento sia occasionale e sporadica (quale quella in occasione di cerimonie e ricorrenze) e, comunque, sia complementare a quella prevalente di somministrazione e più in generale, non possa riguardare l'attività di spettacolo e trattenimento pubblico avente carattere imprenditoriale, per il cui esercizio è prevista la licenza di cui agli artt. 68 e 69 del Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), così come modificati dall’Articolo 8 bis della legge 7 ottobre 2013 n. 112.
3. Qualora sia accertato presso la struttura comunale nel suo complesso, l’effettivo esercizio di attività prive di autorizzazione, ovvero in difformità alle loro prescrizioni, o in contrasto con le norme che regolano le specifiche materie, o in contrasto con le segnalazioni di inizio attività ovvero sia accertata la scorretta conduzione e gestione o la manomissione di impianti, fatte salve le responsabilità penali del conduttore, il Comune, come indicato anche al successivo art. 20, ha facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, anche in pendenza dell’esito dell’eventuale procedimento penale, e ciò in danno del conduttore che rimane, al riguardo, l’unico responsabile rispetto al Comune.
ARTICOLO 9: Migliorie
1. Al Conduttore, successivamente all’inizio dell’attività, non è consentito eseguire lavori di modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali in locazione e alle loro destinazioni, ovvero agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Comune, comunicato
in seguito ad espresso provvedimento che approvi il progetto di esecuzione dell'opera, la quantificazione della spesa, le modalità e le corrispondenti operazioni contabili.
2. Il Comune ha la facoltà di accettare, senza in alcun modo indennizzare o compensare il Conduttore, che espressamente fin d'ora a ciò rinuncia, le eventuali migliorie od addizioni apportate successivamente all’inizio dell’attività, comunque eseguite dal Conduttore, anche con la tolleranza del Comune. In caso contrario, ed a semplice richiesta del Comune, il Conduttore sarà tenuto anche nel corso del rapporto contrattuale al totale ripristino dello stato dei luoghi, a tutte sue cure e spese. In ogni caso non saranno ammesse compensazioni con i canoni di locazione che dovranno essere comunque corrisposti alle scadenze indicate, salvo quanto indicato all’articolo 6.
ARTICOLO 10: Danni e responsabilità
1. Il Conduttore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento della conduzione dell’immobile restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
2. Il Conduttore assume la qualifica di Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 con i conseguenti obblighi.
ARTICOLO 11: Garanzie
1. A garanzia degli obblighi contrattuali il Conduttore ha presentato e depositato agli atti:
a. Una cauzione/fideiussione di €. pari ad una annualità di canone a garanzia del regolare pagamento degli stessi (citare gli estremi di identificazione);
b. Una cauzione/fideiussione a garanzia dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile determinata in misura pari al 100% della somma risultante dall’ammontare degli investimenti previsti per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all’art. 7 pari ad € 570.000,00, a garanzia dell’esatta realizzazione degli stessi (citare gli estremi della cauzione/fideiussione).
Detta cauzione verrà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 80% rapportato all’importo dei lavori stessi, secondo le modalità e tempistiche di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016 che si applica in via analogica. L’ammontare residuo della garanzia cesserà di avere effetto e verrà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione.
2. Le cauzioni di cui alla lettera A e B di cui sopra vengono versate a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate nel presente contratto e di tutti gli oneri comunque posti a carico del conduttore, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni di ufficio.
3. La garanzia di cui alla lettera A) avrà scadenza al 6° mese successivo il termine della locazione.
4. Il Conduttore si obbliga a reintegrare entro 15 giorni il deposito in relazione alle eventuali somme escusse dal Comune, pena la sospensione o la revoca della locazione. Il deposito cauzionale verrà restituito comunque al termine della locazione e dopo il saldo di ogni debito residuo, nonché dopo la definizione di ogni eventuale controversia.
5. La cauzione di cui alla lettera B) sarà escussa anche parzialmente, per le motivazioni e con le modalità di cui all’art. 19 del presente contratto.
ARTICOLO 12: Assicurazioni
1. Il Conduttore ha prodotto inoltre al Comune:
a. Polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT o RCO) unica per i rischi connessi all’uso dell’immobile (con espressa indicazione dell’Amministrazione comunale come terzo) con massimale minimo di Euro 25.000.000,00 per i sinistri, per danni a persone e cose; resta ferma la responsabilità del conduttore anche per danni eccedenti tale massimale (citare estremi della polizza);
b. Polizza per il danneggiamento o la distruzione, parziale o totale, dell’IMMOBILE datigli in locazione dal Comune con un minimo di euro 1.000.000,00. Tale polizza, (citare gli estremi della polizza), garantisce altresì, per almeno per dieci anni la corretta esecuzione degli interventi rispetto al rischio dei vizi occulti di cui all’art. 1669 del Codice Civile, con limite di indennizzo non inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata.
2. Ogni anno, per tutta la durata della locazione, il conduttore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione le quietanze di pagamento delle suddette polizze assicurative entro, e non oltre, 30 giorni dalla dal pagamento del premio annuale.
3. Le polizze contengono espressamente le seguenti clausole essenziali:
a. il pagamento integrale del premio deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o, in alternativa, in caso di rateizzazione l’omesso o ritardato pagamento del premio non può essere opposto all’Amministrazione concedente;
b. che eventuali franchigie, scoperti o limitazione di copertura presenti non sono opponibili all’Amministrazione.
ARTICOLO 13: Utenze e tasse
Sono a carico del Conduttore gli oneri dovuti per:
1. Il pagamento di tutte le utenze di qualsiasi genere e tipo (energia elettrica, gas, telefono, rifiuti, acquedotto, ecc.) comprese le eventuali spese di volturazione e di intestazione delle stesse.
2. Per quanto riguarda la tariffa rifiuti le superfici soggette alla relativa tassa sono indicativamente le seguenti (fatte salve le variazioni - da verificare alla fine dei lavori di cui al precedente art. 4 e 7 - da effettuarsi in sede di attivazione dell’utenza):
i. mq. 420,00 (bar-ristorante) utenza non domestica - Ristoranti, trattorie osterie pub;
ii. mq. 116,00 (depositi) utenza non domestica;
iii. sono fatte salve eventuali ulteriori superfici esterne da utilizzare come plateatico.
3. Il versamento dell'imposta di registro dovuta alla registrazione del contratto, nonché il totale delle spese inerenti la stipula del contratto, compresi i diritti di segreteria, le marche da bollo, ecc.
ARTICOLO 14: Divieto di sub locazione
1. È vietata la cessione del presente contratto e/o la sub-locazione dell’immobile salvo esplicito provvedimento autorizzativo/discrezionale da parte del Comune. Il locatore non avrà nulla a che pretendere in caso di mancato accoglimento della relativa richiesta.
ARTICOLO 15: Consegna ed attività
1. La consegna dell’immobile e delle pertinenze sarà effettuata con regolare verbale di consegna fra il Comune ed il Conduttore sulla base della planimetria generale dell’area di cui allegato 1B. Analoga procedura sarà seguita alla scadenza della locazione.
2. Gli eventuali danni ed i costi di pulizia e tinteggiatura per il ripristino dei locali saranno posti a carico del Conduttore con rivalsa sul deposito cauzionale di cui all’art. 11.
3. L’attività di somministrazione dovrà essere esercitata esclusivamente e direttamente dal Conduttore (anche con il tramite di soggetti delegati riconducibili al Conduttore secondo le disposizioni di cui alla L. R. n.6/2010) previa presentazione della S.C.I.A., così come indicato nel sito del Comune alla voce S.U.A.P.
4. L’attività di somministrazione non potrà né essere trasferita, né ceduta a terzi.
ARTICOLO 16: Controversie e domicilio
1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e il Conduttore circa la validità, l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto sarà deferita all'autorità giudiziaria. In caso di ricorso al Giudice ordinario sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia. È escluso il deferimento ad arbitri. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, il conduttore non può esimersi, se richiesto dall’Amministrazione, dal continuare le sue prestazioni contrattuali e deve assicurare la perfetta regolarità del servizio.
2. Per tutti gli effetti del presente contratto il Conduttore elegge domicilio in xxx Xxxxxxxx x. 0 x Xxxxxxxxx xxx Xxxxx.
ARTICOLO 17: Prelazione
1. Al Conduttore non spetta alcun diritto di prelazione, né in caso di cessione, né in caso dì nuovo affidamento, né alla scadenza della locazione. Il Conduttore non ha inoltre diritto, al termine della locazione, all’ indennità di avviamento.
ARTICOLO 18: Vigilanza e controlli
1. Il locatario accetta di sottostare ad eventuali controlli, verifiche, ispezioni e sopralluoghi da parte del Comune, attraverso i propri uffici ed organi competenti, atti ad accertare il rispetto delle condizioni, delle modalità e degli obblighi contrattualmente assunti.
2. Tali attività di vigilanza potranno essere effettuate dal Comune in qualunque momento, senza obbligo di preavviso.
ARTICOLO 19: Penali
1. Le clausole contenute nella presente contratto sono tutte obbligatorie e vincolanti; pertanto a fronte del riscontro di inadempimenti contrattuali l’Amministrazione provvederà a contestare le inadempienze rilevate.
2. Sono previste le seguenti penalità relative all’esecuzione della parte gestionale del contratto:
a. mancata presentazione del progetto di cui all’art. 7 entro 120 (centoventi) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto comporterà per ogni giorno di ritardo l’applicazione della penale di € 100/giorno;
b. mancata realizzazione degli interventi del progetto di cui all’art. 7 comporterà per ogni giorno di ritardo l’applicazione della penale di € 100/giorno;
c. mancato avvio dell’attività entro giorni 90 dalla conclusione dei lavori di cui all’art. 7, comporterà per ogni giorno di ritardo l’applicazione della penale di € 100/giorno;
d. mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative e delle quietanze annuali: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00.
3. A fronte di inadempimenti relativi a quanto previsto dal presente contratto, l’Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A/R o PEC invitando il conduttore ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure necessarie a ripristinare le condizioni idonee. Il conduttore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dalla notifica della contestazione stessa.
4. Ove, in esito al procedimento di cui sopra, siano accertati da parte dell’Amministrazione Comunale casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, o a fatti accertati non imputabili al conduttore, l’Amministrazione si riserva di irrogare la penale rapportata alla gravità dell’inadempimento rilevato salvo il risarcimento del danno ulteriore.
5. Le penali elevate verranno applicate sugli importi garantiti dalla cauzione/fideiussione definitiva di cui all’art. 11 lett. A) e B).
6. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto siano contestati ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 20 a seguito del risarcimento di tutti i danni patiti.
7. Si applicherà inoltre quanto previsto dalla normativa vigente in materia di cumulo di penali, di procedura di risoluzione contrattuale e di liquidazione.
ARTICOLO 20: Risoluzione del contratto
1. Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del conduttore della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 del codice civile, con incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, anche per una sola delle ipotesi di seguito indicate:
a) perdita del conduttore dei requisiti per contrarre con la PA o fallimento o altra procedura concorsuale a carico del conduttore;
b) gravi vizi o ritardi nella presentazione del progetto e/o nella esecuzione delle opere come indicati all’art. 7;
c) esecuzione non autorizzata delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
d) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, la struttura per usi o finalità diverse da quelle oggetto della locazione;
e) grave violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare;
f) inadempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
g) gravi violazioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
h) grave negligenza e frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
i) mancato pagamento del canone di locazione entro due mesi dal ricevimento della messa in mora tramite PEC da parte del Comune, qualora il conduttore non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto;
j) cessione a terzi, anche parziale, del contratto di locazione;
k) recidiva plurima oltre la terza per disfunzioni o inadempimenti che nel caso di tre contestazioni e sanzioni non sono di per sé causa immediata di decadenza;
l) mancata ricostituzione della cauzione entro un mese dal ricevimento della messa in mora da parte del Comune;
m) intervento della magistratura, con provvedimenti anche non definitivi, a carico del locatario con o senza provvedimenti di sequestro della struttura;
n) gravi danni prodotti alla struttura di proprietà comunale, per imperizia e/o colpa del conduttore e/o ditte prestatrici di servizi;
o) quando le garanzie non siano rilasciate da istituto di credito o assicurativo autorizzato al rilascio di garanzie a favore della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 1 luglio 2015, testo integrato con successivo Comunicato 21 ottobre 2015;
p) ogni altra inadempienza, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 del c.c.
2. Il provvedimento di revoca potrà essere adottato dal Comune di Desenzano del Garda dopo la contestazione degli addebiti, (tramite PEC o raccomandata A/R) e tenendo conto delle giustificazioni che il conduttore avrà presentato entro il termine di 15 giorni dalla data della contestazione. In proposito si precisa che gli eventuali interventi di riqualificazione dell’immobile realizzati dal conduttore, costituiscono elemento integrativo ed inscindibile del canone di locazione, in quanto il valore stimato degli interventi di miglioria ha concorso alla definizione dell’importo posto a base d’asta di detto canone di locazione. Pertanto nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore relativamente alle cause sopra riportate, nulla sarà dovuto al conduttore a titolo di risarcimento danni o rimborso delle spese di investimento sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile più sopra richiamati, né per indennità di cui all’art. 34 della Legge 392/78, essendo a carico del conduttore l’onere integrativo per la realizzazione di tali interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile, parte integrante del canone di locazione e come tale non soggetto alle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici da applicarsi in caso di risoluzione del contratto per l’esecuzione di Opere Pubbliche.
3. Il presente contratto è comunque integrato dalle previsioni in ordine alla locazione ed alle modalità di espletamento delle attività nei locali in considerazione di quanto indicato nel bando di gara per l'assegnazione, il quale si ha qui per riportato ed accettato dalle parti come integrazione del presente contratto.
4. L’Ente concedente si riserva la facoltà di revocare il presente contratto per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse, previo corresponsione di un equo indennizzo.
ARTICOLO 21: Recesso
1. Il Conduttore potrà recedere dal contratto con preavviso di almeno 6 (sei) mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata o PEC.
ARTICOLO 22: Spese
1. Il versamento dell'imposta di registro dovuta alla registrazione del contratto, nonché il totale delle spese inerenti la stipula del contratto, compresi i diritti di segreteria, le marche da bollo ecc, sono a totale carico del conduttore.
ARTICOLO 23: Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla Legge 27.07.78 n.392 ed al Codice Civile.
ARTICOLO 24: Regime fiscale
1. Ai fini fiscali si dichiara che i canoni di locazione dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione ai sensi della Tariffa parte prima - art.5, comma 1 - allegata al D.P.R. 26.04.1986, n.131, nonché ai sensi della risoluzione 3014423 del 02.12.1974 direzione Generale Tasse.
ARTICOLO 25: Protocollo di legalità
1. Il Conduttore accetta i contenuti del Protocollo di legalità del Comune di Desenzano del Garda, allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2019, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 30/01/2018, che viene sottoscritto e depositato presso il settore contratti.
ARTICOLO 26: Trattamento dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", il Comune di Desenzano del Garda tratta i dati personali forniti e comunicati. Il Comune di Desenzano del Garda garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Desenzano del Garda.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell'art 13.2.d del Regolamento 679/2016/UE.
ARTICOLO 27 - ALLEGATI
1. Vengano allegate al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale n. 2 elaborati grafici relativi all’immobile oggetto del presente contratto di locazione, e precisamente:
………………………
Io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto con mezzi informatici da persona di mia fiducia e composto da n..... (.........) pagine ed una ............................ per le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti depositati e/o allegati e che lo sottoscrivono in calce e a margine dei fogli intermedi, mentre viene firmato digitalmente da me Ufficiale rogante, ai sensi del D.Lgs n.235/2010 e dell’art.6, comma 2, del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n. 221/2012.
IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
PARTE CONDUTTRICE
SEGRETARIO GENERALE ROGANTE