SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
TRA
il Comune di Ziano Piacentino, con sede in Xxx Xxxx, 000, di seguito denominato “Ente”, C.F.: 00216920330 rappresentato dal Dr. Xxxx Xxxxx Xxxxx, nella qualità di Responsabile del Servizio Finanziario che interviene al presente atto in base al decreto sindacale n. 8/2014, e in virtù della delibera di Consiglio Comunale n. del 22/11/2016
E
, di seguito denominato “Tesoriere” C.F.: rappresentato da , nella qualità di
Premesso
- che l’Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica “mista” di cui all’art. 7 del D.Lgs. 07.08.97, n. 279, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 50 del 18.06.98
- che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell’Ente medesimo presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato sia sul conto o sui conti bancari intrattenuti presso il Tesoriere. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti le operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato; sul conto o sui conti bancari sono depositate le somme costituenti entrate proprie dell’Ente
- che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 D.Lgs. n. 279/97, le entrate affluite sui conti bancari devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito dell’articolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Affidamento del servizio
1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la filiale di Ziano Piacentino sita in via
, nei giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell’orario di apertura degli sportelli bancari. Il servizio può essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l’Ente.
2. Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 267/00, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare, si porrà ogni cura ad introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con semplice scambio di comunicazioni scritte.
Art. 2
Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì, l’eventuale amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 17.
2. Esula dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali ed assimilate” e dei contributi di spettanza dell’Ente affidati sulla base di apposita convenzione. E’ esclusa altresì la riscossione delle altre entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di Tesoreria.
3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere – ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso – le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accertamento presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
4. Compete al servizio di Tesoreria la riscossione volontaria delle entrate relative ai pubblici servizi mediante il ricevimento dei bollettini di conto corrente postale, senza l'aggravio di oneri a carico dei contribuenti e del Comune.
5. Durante il periodo di validità della presente convenzione l’Ente ed il Tesoriere, di comune accordo e nel rispetto delle procedure di rito, apportano alle modalità di espletamento dei servizi, i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per l’adeguamento alle normative al tempo vigenti e per il migliore svolgimento degli stessi, anche mediante il semplice scambio di lettere o corrispondenza elettronica, a condizioni comunque non peggiorative per l’Ente.
Art. 3
Gestione informatizzata del servizio
1. Il Tesoriere mette a disposizione, per tutta la durata della Convenzione, un sistema informatizzato del Servizio di Tesoreria, atto a:
- consentire l'interscambio in tempo reale dei dati e della documentazione relativi alla gestione del Servizio;
- visualizzare tutte le operazioni conseguenti al punto precedente poste in atto dal Tesoriere.
2. Il sistema informatizzato comprende la gestione di ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento informatici, in luogo di quelli cartacei, basati sull’impiego della firma digitale qualificata accreditata AGID e basata sull’utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority accreditata dagli organismi competenti;
3. Il sistema informatizzato proposto dal Xxxxxxxxx deve garantire l’interoperabilità e la compatibilità con l’attuale procedura informatizzata in uso presso l’Ente. In alcun modo il Tesoriere può modificare o sostituire le procedure sopra descritte senza il preventivo assenso dell’Ente, restando ferma la condizione che i tracciati “proprietari” che verranno utilizzati per la trasmissione, l’acquisizione e la gestione degli ordinativi informatici di incasso e pagamento e delle relative ricevute/esiti firmati con la “firma digitale qualificata” dovranno essere normalizzati a quelli utilizzati dal servizio in essere.
4. Il Tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per l’Ente, in tempo reale “on line” tutti i conti che intrattiene a nome dell’Ente. Il servizio “on line” deve consentire, inoltre, la comunicazione tra il sistema informativo dell’Ente ed il sistema informativo del Tesoriere e deve, altresì, consentire la
trasmissione dei documenti contabili, di bilancio e l’accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento. Il Tesoriere, deve pertanto, impegnarsi a consentire all’Ente l’accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. Con il servizio “online”, il Tesoriere deve impegnarsi, inoltre, a mettere giornalmente a disposizione dell’Ente i dati analitici e cumulati di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di Tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti, dagli estremi dello sportello della banca tesoriere presso cui le stesse sono avvenute e dalla valuta applicata. Analogamente, il Tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposizione dell’Ente i dati analitici e cumulati di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli anche con la data e le modalità di pagamento, la data di contabilizzazione sui conti di Tesoreria, la valuta applicata all’Ente e, nel caso di pagamenti effettuati mediante accredito in conto corrente presso altre banche, oltre all’indicazione di queste ultime, le valute applicate ai beneficiari, distinguendo quelle eventualmente prefissate dall’ente.
5. Il Tesoriere, a richiesta dell’Ente e secondo le disposizioni da esso comunicate, si impegna a trasmettere al soggetto esterno a cui il Comune ha affidato la conservazione dei documenti digitali il flusso degli ordinativi informatici, delle ricevute, delle quietanze di pagamento e di ogni altra documentazione relativa.
6. Il Tesoriere indica un proprio Referente per la soluzione di eventuali necessità operative e per facilitare le operazioni di integrazione informatica. Ogni spesa attinente la gestione informatizzata del Servizio e le prestazioni previste dal presente articolo sono a carico del Tesoriere.
7. L’Ente si impegna a utilizzare il sistema informatizzato on-line per la trasmissione degli ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati) emessi secondo il proprio tracciato fornito in sede di collegamento, al fine di rendere il servizio di tesoreria più efficiente ed efficace.
8. L’Ente provvede alla trasmissione per via telematica dei flussi contenenti gli ordinativi di incasso e di pagamento sottoscritti mediante firma digitale. Il Tesoriere, all’atto di ricevimento degli ordinativi firmati, provvede a rendere disponibile un messaggio attestante la semplice ricezione dei documenti, con riserva di verificarne il contenuto. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità delle disposizioni di incasso e pagamento previsti nella convenzione per la gestione del Servizio. Eseguita la verifica del contenuto del flusso suddetto ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere predispone e trasmette all’Ente, per via telematica, un successivo documento informatico sottoscritto con firma digitale e munito di marcatura temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non potuti acquisire; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’assunzione.
Art. 4 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario dell’Ente ha durata annuale, con inizio dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell’anno precedente.
Art. 5 Riscossioni
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall’Ente in moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza od impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
- la denominazione dell’Ente
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere
- l’indicazione del debitore
- la causale del versamento
- la codifica di bilancio, la voce economica ed i codici gestionali relativi al SIOPE
- il numero progressivo dell’ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui
- l’esercizio finanziario e la data di emissione
- le indicazioni per l’assoggettamento o meno dell’imposta di bollo di quietanza
- l’eventuale indicazione: “entrata vincolata”. In caso di mancata indicazione le somme introitate sono considerate libere da vincolo.
3. A fronte dell’incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell’Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati numerati progressivamente.
4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell’Ente, la somma che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell’Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “ salvi i diritti dell’Ente”. Tali incassi sono segnalati all’Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi di riscossione entro quindici giorni- o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell’Ente – e, comunque, entro il termine del mese in corso; detti ordinativi devono individuare il sospeso coperto rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere provvede ad eseguirne la riscossione rendendo la somma disponibile. In relazione a ciò l’Ente emette, nel termine di cui al precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall’Ente mediante emissione di apposito ordinativo. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale.
7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da tali soggetti per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenuta su conto transitorio.
8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni bancari. La riscossione degli assegni circolari potrà avvenire esclusivamente a condizione che gli stessi siano d’importo pari all’operazione richiesta nonché intestati al servizio tesoreria del Comune. In deroga il Tesoriere è tenuto a curare, alle condizioni e norme in vigore presso le aziende di credito italiane, l’incasso di assegni, circolari e bancari, a favore del Comune consegnatigli dall’Economo/Cassiere con una distinta analitica riportante in calce l’annotazione “Incarico all’incasso di entrate del Comune”.
Gli assegni circolari e gli assegni bancari tratti sulla Banca Tesoriera vengono accreditati direttamente sul conto di tesoreria dell’Ente nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza intestata all’Economo/Cassiere, cui seguirà l’emissione dell’ordinativo di riscossione di cui al punto 4. Per l’incasso di assegni circolari e bancari tratti su altre Banche viene rilasciata all’Economo/Cassiere una ricevuta provvisoria attestante l’ammontare complessivo degli assegni che verranno inoltrati all’incasso senza chiedere avviso d’esito. L’importo di tali assegni viene accreditato sul conto di tesoreria dell’Ente il quarto giorno lavorativo successivo alla data di consegna per l’incasso.
Il Comune autorizza però il Tesoriere ad addebitare sul conto di tesoreria l’importo di assegni che gli venissero restituiti insoluti dopo l’accredito e l’Ente provvederà ad emettere a suo favore apposito mandato “a copertura”.
Il Tesoriere, ai sensi di legge, non tiene conto di eventuali attribuzioni di valute da parte dell’Ente o di terzi.
Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.
Art. 6 Pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall’Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di legge e delle indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, sia nei confronti dell’Ente sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
3. I mandati di pagamento devono contenere:
- la denominazione dell’Ente
- l’indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti
- l’ammontare della somma lorda – in cifre ed in lettere – e netta da pagare
- la causale del pagamento
- la codifica di bilancio, la voce economica ed i codici gestionali relativi al SIOPE
- la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto)
- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario
- l’esercizio finanziario e la data di emissione
- l’eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con relativi estremi
- la data entro cui il pagamento deve essere effettuato, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità
- l’annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: “pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione”. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall’Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo
- l’eventuale annotazione: “esercizio provvisorio”, “gestione provvisoria”.
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione – ed eventuali oneri conseguenti – emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del D.Lgs.267/00 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. Previa eventuale richiesta di pagamento tramite RID firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n. _”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
6. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall’Ente.
7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio o dei residui, non devono essere ammessi al pagamento. Non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere, il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all’Ente.
8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l’anticipazione di tesoreria con le modalità indicate al successivo art. 11, deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge e libera da vincoli.
9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.
10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente. In assenza di un’indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.
11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. Per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l’Ente deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza.
13. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti per difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato.
14. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d’ufficio in assegni circolari non trasferibili ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
15. L’Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
16. Eventuali commissioni, spese o tasse inerenti l’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Pertanto, il Tesoriere trattiene dall’importo nominale del mandato l’ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni – sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti – degli importi dei suddetti oneri.
17. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
18. Con riguardo ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’art.
22 della legge 29.10.1987, n. 440, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge.
19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, prende atto degli adempimenti a suo carico. Resta inteso che qualora alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare), quest’ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
20. L’Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro il quinto giorno lavorativo precedente il giorno di scadenza ( entro l’ottavo giorno ove si renda necessaria la raccolta di un “visto” preventivo di un altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente annotazione “ da eseguire entro il (data di scadenza) _ mediante giro di fondi dalla contabilità di questo Ente a quella di
, intestatario della contabilità n. presso la medesima sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato”.
Art. 7 Firme autorizzata
1. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente al Tesoriere le firma autografe con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione ed i mandati di pagamento, nonché, successivamente, ed in modo tempestivo, tutte le variazioni che dovessero intervenire per decadenza, nomina o sostituzione, corredando le comunicazioni stesse delle deliberazioni degli organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra.
2. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
3. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa vengano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o impedimento dei titolari.
Art. 8
Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti
1. Ai sensi della legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’Ente ed il Tesoriere adottano la seguente metodologia:
- l’effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); in assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’Ente.
- in assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo criteri e con le modalità di cui al successivo art. 13.
3. L’Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari.
Art. 9 Trasmissione di atti e documenti
1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia – numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati – di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l’Ente. La distinta deve contenere l’indicazione dell’importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell’importo globale e di quelli precedentemente consegnati.
2. L’Ente trasmette al Tesoriere il Regolamento di contabilità ed il regolamento economale, se non già ricompreso in quello contabile, nonché le successive variazioni.
3. All’inizio di ciascun esercizio, l’Ente trasmette al Tesoriere:
- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
- l’elenco dei residui passivi ed attivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per intervento.
4. Nel corso dell’esercizio finanziario, l’Ente trasmette al Tesoriere:
- le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
- le variazioni apportate all’elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
Art. 10
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e deve conservare il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente copia del giornale di cassa e, con periodicità mensile, l’estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
Art. 11 Verifiche ed ispezioni
1. L’Ente e l’organo di revisione dell’ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/00 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati delle funzioni di revisione economico- finanziaria di cui all’art. 234 del D. Lgs. n. 267/00, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di Tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente da altro funzionario da questi designato.
Art. 12 Anticipazioni di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’organo esecutivo, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell’Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo delle linee di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13.
2. L’Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l’utilizzo ed il rimborso dell’anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l’immediato rientro delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. Tale obbligo rimane comunque subordinato al prioritario ripristino delle somme vincolate eventualmente utilizzate ai sensi del successivo art. 13, comma 1. In relazione al rientro delle anticipazioni l’Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, provvede all’emissione dei relativi mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente estingue immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrate, l’atto di conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
5. Il Tesoriere, in seguito all’eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell’Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell’art. 246 del D. Lgs. n. 267/00, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l’utilizzo della residua linea di credito per anticipazione di tesoreria.
Art. 13 Garanzia fidejussoria
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente , può, a richiesta, rilasciare garanzia fidejussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata dell’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente articolo 11.
Art. 14
Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell’organo esecutivo da adottarsi ad inizio esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 11, comma 1, può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l’utilizzo per il pagamento di spese correnti delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata ed accordata ai sensi dell’art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/00 nonché libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscono presso il Tesoriere ovvero pervengono in contabilità speciale.
2. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, D. Lgs. n. 267/00.
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
4. L’utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tale fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso una unica “scheda di evidenza”, comprensiva dell’intero “monte vincoli”.
Art. 15
Gestione del servizio in pendenza di procedura di pignoramento
1. Ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente, qualifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’ente rilascia certificazione in ordine al suddetto impegno.
4. L’ordinanza di assegnazione ai creditori precedenti costituisce – ai fini del rendiconto della gestione
– titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 16
Tasso debitore e creditore
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 11, viene applicato un interesse annuo nella misura del , la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale e con applicazione di commissione di massimo scoperto pari allo . Il Tesoriere procede, pertanto, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l’Ente trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente articolo 5, comma 4.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi, e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilito dalle parti.
3. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un interesse nella misura del la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto a scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma 4.
Art. 17
Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, al termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. 31.01.96, n. 194, il “conto del Tesoriere”, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.
2. L’Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio.
Art. 18 Amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, con le modalità di cui al comma precedente, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell’Ente.
Art. 19 Corrispettivo e spese di gestione
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo oltre iva di legge: .
2. Il rimborso al Tesoriere delle spese di tenuta conto corrente, delle spese postali, degli oneri fiscali e delle spese inerenti le movimentazioni dei conti correnti postali ha luogo con periodicità trimestrale; il Tesoriere procede alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l’Ente, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, emette i relativi mandati.
Art. 20
Garanzia per la regolare gestione del servizio di tesoreria
1. Il Tesoriere, a norma dell’art. 221 del D. Lgs. n. 267/00, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuta in deposito ed in conseguenza per conto dell’Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
Art. 21 Imposta di bollo
1. L’Ente si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, con rigorosa osservanza delle leggi sul bollo, l’annotazione indicante se l’operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.
Art. 22
Durata della convenzione
1. La presente convenzione avrà durata di anni dal al e potrà essere rinnovata, d’intesa tra le parti e per non più di una volta, ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 267/2000.
Art. 23
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione e dell’eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere.
2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al Segretario dell’Ente ai sensi della Legge n. 604/62, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente convenzione in veste di pubblico ufficiale erogante, si tiene conto del valore indicato al primo comma del precedente art. 18, ovvero, in mancanza, dell’importo medio annuo degli interessi, commissioni ed altri compensi al Tesoriere liquidati dall’Ente nel quinquennio precedente come risulta dai relativi rendiconti approvati; ove l’applicazione di quest’ultimo criterio desse un risultato pari a zero, la presente convenzione si dovrà considerare di valore indeterminato, con conseguente applicazione del diritto sul valore stabilito come minimo nella tabella “D” allegata alla richiamata Legge n. 604/62.
Art. 24 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Tesoriere si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Art. 25 Clausola risolutiva
1. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel caso in cui il Tesoriere esegua le transazioni relative al servizio senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
Art. 26 Rinvio
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Art. 27 Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l’Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.
L’ENTE IL TESORIERE