CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
tra
CIAL, CONSORZIO IMBALLAGGI IN ALLUMINIO, codice fiscale e X.Xxx 12285760158 con sede a Milano, in xxx Xxxxxx Xxxxx, 0, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura , nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “CiAl”
-da una parte-
e
, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di o (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti
ovvero in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio
, giusta delega …, con sede a _ , in , X.Xxx
in persona del legale rappresentante , C.F.
nel proseguo anche solo “Convenzionato”
-dall’altra parte-
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e CiAl, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e CiAl relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in alluminio per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI,
CONAI e del CiAl ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in alluminio conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 – Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
□1 fino al e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;
oppure
□ per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati
1. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i seguenti dati2:
□ “dati standard” (allegato “B”);
□ “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) a CiAl e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. CiAl ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell’allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
1 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).
2 Barrare l’opzione prescelta.
Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, CiAl acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 6 – Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, a CiAl nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e a CiAl di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che CiAl non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte di CiAl della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l’Autorità delegante dovrà trasmettere a CiAl un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. CiAl si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l’automatica decadenza anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dal Capitolo 6 dell’Accordo Quadro.
Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 10 - Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CiAl – Consorzio Imballaggi Alluminio Indirizzo:
Via P. Litta, 5 – 00000 Xxxxxx
Tel: 02 - 540291; Fax: 02 - 00000000
e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx Pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
CONVENZIONATO
Denominazione:
Referente: Indirizzo:
Via ,
Ruolo:
Tel: ; Fax: ; e-mail:
Pec:
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
Art. 11 - Controversie
1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 8 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 12 – Tutela della privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), CiAl, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull’utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
a. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
e. gestione del contenzioso.
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.
All’interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell’Area Amministrativa.
Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede di CiAl.
SEZIONE II
Articolo 13 – Allegati specifici
I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione: Allegato E - Caratteristiche del sistema di raccolta differenziata
Allegato F – Scheda Piattaforma concordata
Allegato G – Elenco esemplificativo imballaggi in alluminio oggetto di raccolta Allegato H – Elenco esemplificativo frazione merceologica similare
Allegato I – Protocollo esecuzione analisi raccolta differenziata
Allegato L – Condizioni tecniche ed economiche per il ritiro di tappi e in alluminio [in caso di richiesta di estensione ai sensi dell’articolo 16.8]
Articolo 14 – Definizioni
1. Ai fini delle presente Convenzione i termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:
a) Bacino servito: l’area territoriale, espressa in numero di abitanti serviti e di comuni attivi, oggetto dell’attività gestionale di cui alla Convenzione;
b) CiAl: il Consorzio Imballaggi Alluminio istituito ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato e sostituito dall’art. 223 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con statuto approvato con Decreto 15 luglio 1998 dal Ministero dell’Ambiente;
c) Delega: l’atto, redatto secondo il fac-simile allegato all’Accordo Quadro Anci-Conai, con il quale l’Autorità di Governo ovvero il Comune, anche in forma associata, autorizza il gestore del servizio, o un soggetto terzo, alla stipula della Convenzione con CiAl;
d) Frazione estranea: i rifiuti non in alluminio. Non costituisce frazione estranea ogni parte in altro materiale solidale all’origine con l’imballaggio in alluminio;
e) Frazione merceologica similare ovvero f.m.s.: rifiuto in alluminio, non d’imballaggio, conferito in raccolta differenziata, vedi anche elenco Allegato H;
f) Piattaforma: il luogo, concordato tra le Parti, in cui vengono conferiti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e dove avvengono la selezione dei diversi materiali, altre operazioni accessorie e la messa a disposizione dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero delle f.m.s.;
g) Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio in alluminio, come definito all’art. 218, comma 1, lett. f) del Decreto, richiamato nell’elenco Allegato G;
h) Selezione: attività di cernita dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. dal flusso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, finalizzata al loro avvio a riciclo.
Articolo 15 –Strategie per aumentare la raccolta imballaggi in alluminio
1. La presente Convenzione si riferisce ai rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero di rifiuti in alluminio (di seguito f.m.s.), in attuazione delle disposizioni dell’Allegato Tecnico.
2 Ove, per metodiche di raccolta effettuate, altri rifiuti di alluminio (di seguito f.m.s.) siano raccolti in maniera complementare e sinergica assieme ai rifiuti di imballaggio in alluminio, il Convenzionato conferirà detti materiali congiuntamente.
3. Attraverso la presente Convenzione le Parti mirano, tra l’altro, ad obiettivi di incremento quantitativo e miglioramento qualitativo in linea con le potenzialità di resa dei bacini di riferimento.
4. Le Parti, tenuto conto del potenziale relativo di crescita di alcune tipologie di imballaggio in alluminio, convengono sull’opportunità di sostenere l’ampliamento delle tipologie di rifiuti di imballaggio oggetto della raccolta differenziata, sia attraverso l’applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta sia attraverso una corretta informazione all’utenza nell’ambito delle iniziative di cui al successivo articolo 25.
Articolo 16 – Specificazione degli obblighi del Convenzionato
1. Il Convenzionato:
▪ organizza nel bacino servito un sistema adeguato di raccolta differenziata secondo i criteri di cui all’art 195, comma 1, lettera q) e le misure previste all’art. 205 del Decreto;
▪ provvede alla gestione dei rifiuti di imballaggio in Alluminio, dalla raccolta, al trasporto e alla selezione;
▪ si impegna a svolgere tali attività, così come indicate nell’Allegato E, con la massima diligenza;
▪ si impegna a rendere disponibili presso la Piattaforma, xxxxxx partenza caricamento su mezzo incluso, i rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. provenienti dalla raccolta differenziata svolta nel bacino servito indicato nell’Allegato E ed a comunicare tale disponibilità direttamente a CiAl;
▪ si impegna al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
2. Ai sensi del punto 5.2 dell’Allegato Tecnico, nel caso di raccolta multimateriale, che prevede il conferimento congiunto di almeno due tipologie di materiale di rifiuti di imballaggio, tra cui l’alluminio, il Convenzionato provvederà a propria cura e spese presso la Piattaforma alla
selezione dei rifiuti di imballaggio in alluminio, che ivi verranno messi a disposizione di XxXx.
3. Ai fini del conferimento a CiAl dei rifiuti di imballaggio in alluminio raccolti, ed eventualmente selezionati secondo quanto disposto dal precedente comma 2, è fatto obbligo al convenzionato di utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risultino, oltre alle indicazioni di legge, le seguenti informazioni:
▪ origine del rifiuto;
▪ data del conferimento;
▪ dati identificativi della Piattaforma;
▪ appropriato codice CER [(a titolo esemplificativo):
- 150104 - rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata - imballaggi metallici (alluminio)
- 191203 - metalli non ferrosi da trattamento meccanico dei rifiuti (p.e. selezione)];
▪ nelle Annotazioni deve essere riportata la seguente dicitura: “Materiale avviato a riciclo per conto del Consorzio Imballaggi Alluminio in base alla Convenzione n. .. del ../../..”
4. Il Convenzionato si impegna a comunicare tempestivamente a CiAl ogni modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma 1 ed in particolare a quanto previsto dall’Allegato E inerente il bacino servito, la raccolta differenziata e dall’Allegato F inerente la Piattaforma, anche se queste dovessero intervenire a valle della sottoscrizione della convenzione.
5. Il Convenzionato si impegna al continuo monitoraggio presso la Piattaforma sia della tipologia del materiale che della quantità dei materiali da conferire. In particolare nel caso di
incongruenze comunicate da CiAl il Convenzionato si impegna a prendere opportuni provvedimenti per ricondurre alla corretta gestione la presente Convenzione.
6. La Piattaforma presso cui conferire i Rifiuti di imballaggio raccolti dovrà essere tassativamente quella concordata tra le Parti e indicata nell’Allegato F. Resta inteso che qualora le Parti ritengano necessario e/o opportuno individuare una Piattaforma, o più d’una, diversa da quella originariamente individuata, le Parti si uniformeranno a tale decisione.
7. Nel caso in cui il Convenzionato si avvalga di un terzo per il conferimento in Piattaforma, sarà onere del Convenzionato stesso informare tale soggetto dell’eventuale diversa destinazione in seguito a quanto previsto nel precedente comma 6.
8. Nel caso in cui il Convenzionato coincida con il gestore di impianto di selezione di rifiuti di imballaggio in alluminio ed intenda estendere i servizi garantiti anche al conferimento separato dei rifiuti di tappi e in alluminio la Convenzione si intende estesa al ritiro separato di detti accessori secondo le specifiche “Condizioni tecniche ed economiche per il recupero di tappi e in alluminio” riportata nell’Allegato L.
9. Il Convenzionato con riferimento a quanto disposto all’articolo 25 si impegna altresì a promuovere direttamente, o indirettamente nell’ambito delle campagne promosse da CiAl, forme di controllo ed intervento al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di Raccolta differenziata.
Articolo 17 – Caratteristiche della piattaforma
1. Nell’individuazione della Piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituiranno elementi preferenziali:
▪ Dotazione di sistemi automatici per la separazione dei metalli amagnetici
▪ L’implementazione del Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente e sicurezza con certificazione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ovvero registrazione Emas.
2. Il Convenzionato garantisce che la Piattaforma svolga le attività di propria competenza nel rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, igiene e sicurezza ed adegui i propri impianti ad ogni disposizione normativa dettata a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a tutela dell’ambiente.
3. Il Convenzionato definisce con il gestore della Piattaforma gli aspetti e le condizioni tecniche, economiche e normative relative all’operazione di selezione ed eventuale riduzione volumetrica effettuata in Piattaforma, comprese quelle di gestione e smaltimento della frazione estranea.
4. Presso la Piattaforma concordata CiAl nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale si riserva la facoltà di effettuare, con costi a proprio carico, anche tramite soggetti terzi qualificati, audit per la verifica della conformità tecnica e legislativa.
Articolo 18 – Specificazione degli obblighi di CiAl
1. CiAl, direttamente o tramite terzi, si impegna al ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. messi a disposizione dal Convenzionato presso la Piattaforma concordata secondo le modalità di cui all’art. 16.
2. Per quanto riguarda il ritiro presso la Piattaforma da parte di CiAl dei rifiuti di imballaggi in alluminio ovvero f.m.s. CiAl si obbliga a far si che ciò avvenga entro 7 giorni lavorativi successivi alla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo, salvo diversi accordi tra CiAl e il Convenzionato.
3. Il limite minimo di peso sopra la cui soglia CiAl si impegna al ritiro è pari a 6 t per materiale reso pressato e 3 t per materiale sottoposto a schiacciamento o sfuso.
4. CiAl si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi, in relazione al livello qualitativo del materiale conferito, come specificati nel successivo art. 21.
5. CiAl si impegna, direttamente o indirettamente, ad attuare le necessarie condizioni affinché il Convenzionato possa agire in conformità agli accordi assunti con la Convenzione. Nel caso CiAl rilevi incongruenze nella comunicazione dei dati periodici tra Convenzionato e piattaforma è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al Convenzionato.
6. Nei limiti di quanto specificato all’articolo 18.5 CiAl si impegna a comunicare al Convenzionato, le Piattaforme più vicine ai punti di raccolta rispondenti ai requisiti previsti dall’Allegato Tecnico, nonché nuove o diverse Piattaforme qualora a suo giudizio, anche sulla base dei risultati delle attività di audit di cui al precedente articolo 17.4, insorgano ostacoli al conferimento presso quelle originariamente individuate ovvero ove esigenze tecniche e tecnologiche lo richiedano per la corretta e migliore esecuzione della Convenzione.
7. CiAl garantisce l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero delle f.m.s. raccolti e conferiti, nel rispetto della normativa vigente, anche tramite ulteriori trattamenti finalizzati al miglioramento qualitativo.
Articolo 19 – Acquisizione della proprietà
1. In relazione al principio di corresponsabilità di cui all’art. 219, comma 2, del Decreto, agli obblighi delle imprese in merito alla gestione ambientale degli imballaggi derivanti dall’art. 221 del Decreto, agli obblighi della Pubblica Amministrazione in merito all’organizzazione di
sistemi adeguati di raccolta differenziata derivanti dall’art. 222 del Decreto, le Parti convengono che la proprietà dei rifiuti di imballaggi in alluminio, ovvero delle f.m.s., conferiti in raccolta differenziata dagli utenti è di CiAl, in relazione all’organizzazione ed al servizio prestati dal Convenzionato.
2. Si conviene che la proprietà del materiale viene acquisita da CiAl nel momento in cui i Rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero in generale l’alluminio raccolto, verranno conferiti presso la Piattaforma indicata in Allegato F.
3. In sede locale, per migliorare la funzionalità della Convenzione, qualora vi siano ragioni che lo richiedano in riferimento all’avvio a riciclo del materiale, CiAl si riserva la facoltà di individuare un soggetto diverso a cui trasferire la proprietà del materiale. In tal caso dovranno essere comunicati da CiAl i riferimenti del soggetto che acquisisce la proprietà del materiale.
Articolo 20 – Ulteriori responsabilità
1. Per quanto altrove non specificato le Parti assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza e gestione dei Rifiuti.
Articolo 21– Corrispettivi Servizi di Raccolta Differenziata
1. Per i servizi resi dal Convenzionato, direttamente o indirettamente, relativamente alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in alluminio, CiAl si impegna a riconoscere al Convenzionato il corrispettivo indicato nelle seguenti tabelle relativo alla specifica fascia qualitativa del materiale conferito – ad esclusione di quanto pattuito per eventuali servizi aggiuntivi - in conformità a quanto riportato nell’Allegato Tecnico.
2. I singoli corrispettivi fanno riferimento alla fascia qualitativa determinata secondo quanto indicato all’art. 23.
CORRISPETTIVI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA | ||
Fascia Qualitativa | Frazione Estranea | Corrispettivo |
% in peso | Euro/t | |
A + | fino al 2% | 550,00 |
A | oltre al 2% e fino al 5 % | 450,00 |
B | oltre il 5% fino al 10% | 300,00 |
C | oltre il 10% fino al 15% | 150,00 |
I corrispettivi di cui sopra si intendono al netto dell’IVA.
Articolo 22 – Corrispettivi Prestazioni Aggiuntive
1. Per l’operazione di riduzione volumetrica dei rifiuti di imballaggio in alluminio effettuata presso la piattaforma concordata, CiAl riconoscerà al Convenzionato o alla Piattaforma concordata, sulla base delle indicazioni ricevute dal Convenzionato, i corrispettivi indicati nella seguente tabella:
Corrispettivi Riduzione Volumetrica | ||
Pressatura | 38,00 Euro/t. | Esclusivamente per materiali in fascia qualitativa A+ e A |
Schiacciamento | 15,00 Euro/t | Con peso specifico uguale o maggiore a 100 kg/m3 |
Nel caso in cui i rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. provengano da comuni ubicati su isole minori e vengano resi disponibili presso la Piattaforma concordata sita in continente o isole maggiori, CiAl riconoscerà al Convenzionato un contributo extra forfettario pari a 25,00 Euro/t per i maggiori costi di trasporto via nave, oltre all’eventuale corrispettivo di riduzione volumetrica. Il corrispettivo sarà riconosciuto per il quantitativo di rifiuto di imballaggio in alluminio effettivamente conferito. Il Convenzionato dovrà specificare all’atto della stipula della convenzione la presenza del/i comune/i ubicati su isole minori.
Articolo 23 – Fascia qualitativa – metodo di determinazione
1. Ai fini della determinazione della fascia qualitativa, CiAl stabilisce l’effettuazione di una verifica in contraddittorio secondo le modalità di cui all’Allegato I.
2. La verifica della fascia qualitativa avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all’atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordata tra le Parti in sede locale, dandone avviso al Convenzionato e alla piattaforma con un anticipo di almeno 48 ore.
3. La percentuale di Frazione estranea determinata secondo le modalità di cui al precedente comma 1 è riferimento oggettivo per la determinazione della Fascia Qualitativa secondo quanto indicato nella seguente tabella.
Fascia Qualitativa | Frazione Estranea |
A+ | fino al 2% |
A | oltre al 2% e fino al 5% |
B | oltre il 5% e fino al 10 % |
C | oltre al 10% e fino al 15 % |
4. Nel caso la frazione estranea sia presente in misura superiore al 15%, non sussiste per CiAl obbligo di ritiro del carico. Nel caso in cui CiAl valuti l’opportunità di procedere al ritiro del carico con presenza di frazione estranea superiore al 15% CiAl tenuto conto dei costi di selezione/smaltimento della frazione estranea di cui si fa carico, si riserva la facoltà di riconoscere un corrispettivo al Convenzionato, senza averne peraltro obbligo alcuno.
5. CiAl si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente a propria cura e spese:
▪ a soli fini statistici, almeno due volte l’anno, anche in sinergia con gli altri Consorzi di filiera, analisi merceologiche sui materiali provenienti dalla raccolta differenziata [multi materiale] e a comunicarne i risultati al Convenzionato;
▪ analisi merceologiche, ovvero verifiche qualitative, a destino, sui materiali conferiti,
riservandosi di contestare ovvero respingere i carichi non conformi alla qualità attesa.
6. Inoltre XxXx e il Convenzionato si impegnano reciprocamente a condividere le informazioni in loro possesso, anche di carattere analitico, al fine di monitorare i flussi di imballaggi in alluminio in ingresso ovvero in uscita dalle piattaforme.
Articolo 24 – Fatturazione e pagamento
1. Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di XxXx con cadenza mensile sulla base dei corrispettivi di cui agli art. 21 e 22 applicati al peso riscontrato a destino del materiale conferito a CiAl nel corso del mese stesso, come risultante dai documenti di trasporto di cui al punto 16.3 che dovranno essere allegati alla fattura, in ogni caso non oltre 6 mesi dal conferimento.
2. Eventuali materiali utilizzati a supporto o contenimento dei rifiuti conferiti p.e. eventuali legature (p.e. reggia metallica), contenitori (big-bags, falde cartone) saranno tollerati nella misura massima dell’1% del peso del carico; l’eventuale eccedenza sarà portata in riduzione alle quantità di materiale su cui verrà applicato il corrispettivo.
3. Il corrispettivo delle prestazioni rese dal Convenzionato sarà assoggettato a IVA con aliquota del 10%, in applicazione del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
4. La fattura dovrà essere intestata e recapitata a:
CiAl, Consorzio Imballaggi Alluminio - xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx.
5. CiAl è tenuto ad effettuare i pagamenti di cui al presente articolo tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese.
Articolo 25 – Campagne di comunicazione
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, CiAl realizza in collaborazione con i Comuni e/o il Convenzionato attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato Tecnico. Tali interventi saranno correlati sia all’estensione della raccolta differenziata, sia alle tipologie di imballaggio oggetto di raccolta, sia alle quantità di rifiuti di imballaggio in alluminio conferite, sia alle rese di raccolta pro-capite ovvero ai risultati globalmente raggiunti.
2. Qualora le Parti intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione locale, i relativi contenuti verranno condivisi. Tali contenuti dovranno comunque essere coerenti con i principi generali esposti.
Articolo 26 – Penali e inadempimenti
1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte CiAl, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
2. Nel caso in cui il ritiro abbia luogo successivamente al settimo giorno lavorativo ma entro il diciottesimo giorno lavorativo dalla suddetta comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 2% del corrispettivo di cui all’art. 21. La penale sarà pari al 4% nel caso di ritiro oltre il diciottesimo giorno lavorativo e comunque non oltre il trentesimo. Oltre i trenta giorni lavorativi oltre al corrispettivo con penalità del 4% sarà dovuto anche il rimborso del costo di trasporto
3. In caso di risoluzione anticipata della Convenzione da parte del Convenzionato o di CiAl, per ragioni non imputabili a caso fortuito o forza maggiore, nonché in caso di mancato adempimento da parte del Convenzionato o di CiAl anche di uno solo degli obblighi di rispettiva competenza previsti in Convenzione sarà applicata una penale a carico del soggetto inadempiente pari al 2% del controvalore derivante dall’applicazione del corrispettivo ad una quantità forfetaria derivante dall’applicazione della resa minima di raccolta pari a 0,1 kg/anno pro-capite agli abitanti serviti sempre indicati nell’Allegato E, fatto salvo il maggior danno.
4. Nel caso di inadempienza del Convenzionato sarà inoltre facoltà di CiAl recedere dalla Convenzione dandone comunicazione al Comitato di Verifica cui all’art. 8 dell’Accordo Quadro.
Articolo 27– Cessione della convenzione e modifiche
1. Nessuna delle Parti potrà cedere la Convenzione o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell’altra Parte.
Articolo 28 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ciascuna delle Parti riceve un originale della presente Convenzione. Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, ……………………….
………………………………..
CiAl – Consorzio Imballaggi Alluminio
……………………………….. Convenzionato
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni riportate nella Sezione I e nella Sezione II:
- art. 6: Recesso
- art. 7: Revoca della delega e risoluzione della convenzione
- art. 11: Controversie
- art. 26: Penali e inadempimenti
- art. 27: Cessione della convenzione e modifiche Milano, ……………………….
………………………………..
CiAl – Consorzio Imballaggi Alluminio
……………………………….. Convenzionato
Allegato “B”
Dati Convenzionati opzione 1
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta
Istat Comune | Codice CER | Descrizione CER | Kg |
Sezione 3. Impianti di destinazione
Istat Comune Produttore | Codice CER | Descrizione Cer | Ragione sociale Impianto | Istat Comune Sede Impianto | Totale (kg) | Tipo operazione |
Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.
Note:
1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all’inserimento dei dati per ciascun Comune.
2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “C”
Dati Convenzionati opzione 2
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 2. Automezzi
Istat Comune | Targa | Tipo | Alimentazione | Codice CER | Km Anno | Giro (urbano/extraurbano/entrambi) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 3. Dati Movimenti CER
Nome CAMPO |
Mese Riferimento |
Istat Comune Produttore |
Nome Impianto Destinazione |
Istat Impianto Destinazione |
Cer |
Kg |
Descrizione Rifiuto |
Operazione |
Operazione Descrizione |
Unità Misura |
Targa Automezzo |
Trasmessi con cadenza mensile o semestrale
Parte 3 – Dati economici
Comune | Costo Totale servizio (€/anno) | Costo trattamento (€/anno) | Ricavi vendita (€/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Note:
1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “D”
Dati Consorzi
I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l’apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Nome Consorzio | Codice Consorzio | Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Data Attivazione | Bacino | Nome Comune | Codice Istat | Provincia |
Parte 2 – Dati quantità e fatturati
Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Bacino | Mese Conferimento | Codice Articolo | Raccolta Differenziata Conferita (ton) | Rifiuti di imballaggio conferiti (ton) | Fascia di qualità | Corrispettivi (euro iva escl.) | % frazione estranea | Sfuso Pressato | Mono Multi | Flusso |
Parte 3 – Dati analisi di qualità
Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all’interno dei singoli allegati tecnici.
Note:
1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “E”
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLUMINIO
CONVENZIONATO
Ragione Sociale | |||||
Cod. Fiscale | Partita IVA | ||||
Indirizzo | |||||
CAP | Città | Prov. | |||
Tel. | Fax | ||||
PEC | |||||
Persona responsabile |
GESTORE
Ragione Sociale | |||||
Cod. Fiscale | Partita IVA | ||||
Indirizzo | |||||
CAP | Città | Prov. | |||
Tel. | Fax | ||||
sito web | |||||
Persona responsabile |
MODALITA’ RACCOLTA
Tipologia | ❑ Multimateriale (altri materiali raccolti con l’alluminio) | |||
❑ Plastica | ❑ Vetro | ❑ Metalli | ❑ Carta | |
❑ Altro (da specificare) | ||||
Modalità | ❑ Stradale | ❑ Domiciliare (porta a porta o condominiale) | ||
Attrezzature tipo | ❑ Cassonetto | ❑ Campana | ❑ Bidoncini | ❑ Sacco |
N° | ||||
Colore | ||||
Capacità | lt | lt | lt | lt |
Frequenza svuotamento | ||||
Appalto | Data inizio : | |||
Data fine : | ||||
Altri canali di raccolta | ❑ Centro raccolta/Isola ecologica/piattaforma comunale | |||
❑ Associazioni di volontariato | ||||
❑ Scuole | ||||
❑ Esercizi commerciali | ||||
❑ Grandi utenze |
RIDUZIONE VOLUMETRICA
Tipologia Materiale Reso | ❑ Sfuso | ❑ Schiacciato | ❑ Pressato |
Soggetto a cui Riconoscere il Corrispettivo | ❑ Convenzionato | ❑ Piattaforma |
ULTERIORI INFORMAZIONI
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Luogo, data | timbro e firma Legale Rappresentante |
ALLEGATO “E”
BACINO RACCOLTA
COMUNE | PROVINCIA sigla | ABITANTI SERVITI n° |
ALLEGATO “F”
SCHEDA PIATTAFORMA CONCORDATA
Ragione Sociale | |||||
Cod. Fiscale | Partita IVA | ||||
Indirizzo | |||||
CAP | Città | Prov. | |||
Tel. | Fax | ||||
PEC | |||||
Persona responsabile |
Impianto selezione | ❑ automatico | ❑ semiautomatico | ❑ manuale | |||
Capacità (t\anno) | ||||||
Separatore alluminio (ECS) | Separatore metalli ferrosi (Magnete) | Pressa | ||||
❑ SI | ❑ SI | ❑ SI | ||||
Altre attrezzature | ❑ | Pesa | ❑ | Ragno | ||
❑ | Carrello elevatore | ❑ | Cassoni | |||
❑ | Pala meccanica | ❑ | Altro |
AUTORIZZAZIONI Abilitazione recupero rifiuti X.Xxx. 152/06 | ❑ Autorizzazione art. 208 e smi - n° …….. data ….……… emessa da ………………………… ❑ Comunicazione art. 216 e smi - n° …….. data …….…… emessa da ………………………… di cui si acclude copia |
Mezzi trasporto autorizzati | ❑ SI | ❑ conto terzi |
Certificazioni\Registrazioni | ❑ Qualità …….. ……….. n° …….. …data ………… | ❑ Ambiente …………… n° …….. …data ………… | ❑ Sicurezza…………… n° …….. …data ………… |
Contratti\Accordi con altri Consorzi di filiera | ❑ SI | ❑ NO | |
Filiera | |||
Altre notizie utili | |||
Disponibilità a collaborazioni con volontariato sociale locale | ❑ SI | ❑ NO |
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Luogo, data | timbro e firma Legale Rappresentante |
ALLEGATO “G”
IMBALLAGGI IN ALLUMINIO: COSA RACCOGLIERE ELENCO ESEMPLIFICATIVO
lattine per bevande | bombolette spray |
vaschette food | tubetti per creme, conserve e cosmesi |
scatolette per carne, pesce e legumi | tappi e capsule |
foglio per coperchi yogurt e involucri per dolci | foglio dei rotoli per cucina e involucri del cioccolato |
Eventualmente contrassegnati con il simbolo
ALLEGATO “H”
ELENCO ESEMPLIFICATIVO FRAZIONE MERCEOLOGICA SIMILARE (f.m.s.)
٠ Pentole e caffettiere in Alluminio
٠ Frangisole in Alluminio
٠ Infissi in Alluminio
٠ Cartellonistica e segnaletica stradale in Alluminio ٠ Controsoffitti e doghe in Alluminio
٠ Profilati in Alluminio
E’ facile capire se è Alluminio: la calamita non lo attira perché è amagnetico
ALLEGATO “I”
Protocollo Esecuzione Analisi Raccolta Differenziata
La Parte richiedente l’analisi merceologica comunicherà preventivamente all’altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione.
Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.
In ogni caso la piattaforma dovrà fornire idonea superficie nonché mano d’opera necessaria al supporto e al campionamento per l’esecuzione dell’analisi merceologica, con costi a proprio carico.
Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee.
Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le Parti stabiliscono l’effettuazione di una analisi di un campione in contraddittorio, secondo le seguenti modalità:
a) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di almeno 120 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura, o altre modalità se concordate tra le Parti;
b) pesatura del campione individuato;
c) cernita dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s.;
d) pesatura delle frazioni cernite nonché della frazione estranea, residuale;
e) la frazione estranea, espressa in % sulla massa totale del campione stesso, sarà calcolata nel seguente modo:
peso frazione estranea * 100/peso campione
L’analisi merceologica terrà conto anche delle frazioni estranee contenute nel campione, sia come residui di consumo (p.e. vaschette) sia come contenute nei corpi cavi (p.e. lattine e scatolame).
Al termine dell’analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato, e dalla piattaforma per presa d’atto.
Sarà garantita l’effettuazione di reporting fotografico delle fasi dell’analisi, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell’altra Parte.
In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell’analisi sarà comunicato all’altra Parte entro i 15 giorni successivi.
ALLEGATO “L” Side Agreement Allegato Tecnico Alluminio 2014-2019 rev. 0 del 140402
Condizioni Tecniche ed Economiche per il Ritiro di Tappi in Alluminio
L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
– di seguito ANCI –
e
il Consorzio Imballaggi Alluminio
– di seguito CIAL –
di seguito congiuntamente le Parti
PREMESSO CHE
L’Allegato Tecnico imballaggi in alluminio all’art. 5 prevede che le Parti possano definire specifiche condizioni tecniche ed economiche per favorire la separazione e il conferimento di accessori di imballaggi in alluminio [tappi] da flussi di altri rifiuti di imballaggio negli impianti di cernita e selezione.
LE PARTI CONCORDANO
1. I gestori d’impianti di selezione di rifiuti di imballaggio in alluminio, di seguito “gestori convenzionati”, potranno estendere i servizi garantiti dalla convenzione sottoscritta, relativa alla raccolta differenziata, anche al conferimento separato dei rifiuti di tappi in alluminio alle condizioni tecniche ed economiche di seguito riportate.
2. I gestori convenzionati si impegnano a conferire a CIAL i rifiuti di tappi in alluminio separatamente dagli altri rifiuti di imballaggi in alluminio provenienti da raccolta differenziata, gestiti e conferiti secondo le “condizioni generali per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio”.
3. I gestori convenzionati garantiscono che i rifiuti di tappi saranno sottoposti ad una doppia fase di lavorazione dedicata alla riduzione delle notevoli quantità di frazioni estranee, al
fine di massimizzare l’asportazione del vetro e della plastica/gomma incorporati. A questo fine saranno utilizzati i processi e le tecnologie di trattamento esistenti nell’impianto gestito (p.e.: mulino a martelli, frantumatore a cilindri). Verrà respinto da CIAL, con costi di trasporto a carico del gestore convenzionato, il materiale non sottoposto alla seconda fase di lavorazione dedicata alla riduzione della frazione estranea.
4. Il materiale approntato secondo quanto indicato al punto 3 non dovrà, in ogni caso, contenere una frazione di vetro superiore al 10% in peso.
TAPPI IN ALLUMINIO | ||
Fascia Qualitativa | Frazioni estranee | Corrispettivo |
A | fino al 10 % | 150,00 Euro/t |
B | dal 10 % al 20 % | 100,00 Euro/t |
5. XXXX s’impegna a riconoscere ai gestori convenzionati, conferenti rifiuti di tappi in alluminio, i seguenti corrispettivi, con riferimento ai parametri qualitativi indicati al successivo punto 6:
Una volta determinato il corrispettivo questo avrà validità sino a nuova rideterminazione.
La resa del materiale xxxx xxxxxx partenza, caricamento su mezzo incluso.
CIAL riconoscerà il corrispettivo determinato sino al raggiungimento di una soglia quantitativa annua di rifiuti di tappi in alluminio conferiti pari al quantitativo di rifiuti di imballaggi in alluminio da raccolta differenziata conferito nello stesso anno. Per i quantitativi eccedenti CIAL garantirà esclusivamente il ritiro, senza riconoscimento di corrispettivo alcuno.
6. CIAL, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al gestore convenzionato, anche attraverso verifiche a sorpresa.
La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso l’impianto di selezione, preventivamente o all’atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordata tra CIAL ed il gestore convenzionato in sede locale, con un anticipo di almeno 48 ore.
La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l’effettuazione di un’analisi merceologica, condotta secondo il protocollo di cui allegato A.
Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.
La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.
Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 5, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:
TAPPI IN ALLUMINIO | |
Fascia Qualitativa | Frazioni estranee |
A | fino al 10 % |
B | dal 10 % al 20 % |
CIAL si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente e a soli fini statistici a propria cura e spese verifiche qualitative, a destino, sui materiali conferiti, riservandosi di contestare ovvero respingere i carichi non conformi alla qualità attesa.
7. CIAL garantisce l’avvio a riciclo dei rifiuti di tappi in alluminio conferiti, nel rispetto della normativa vigente, anche tramite ulteriori trattamenti finalizzati al miglioramento qualitativo.
8. Il limite minimo di peso di ogni carico sopra la cui soglia CIAL si impegna al ritiro è pari a 10 t.
9. I corrispettivi verranno adeguati annualmente nella misura del 20% del parametro di adeguamento generale previsto all’Accordo quadro, punto 6.
Allegato A (vedi retro)
Protocollo di esecuzione analisi merceologica relativa ai conferimenti di tappi in Alluminio
ALLEGATO “L” Side Agreement Allegato Tecnico Alluminio 2014-2019 rev. 0 del 140402
Protocollo Esecuzione Analisi Merceologica Conferimenti di Tappi in Alluminio
La Parte richiedente l’analisi merceologica comunicherà preventivamente all’altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione. Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.
In ogni caso la piattaforma dovrà fornire idonea superficie nonché mano d’opera necessaria al supporto e al campionamento per l’esecuzione dell’analisi merceologica, con costi a proprio carico.
Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee.
Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, dopo aver eseguito un esame visivo, le Parti stabiliscono l’effettuazione di una analisi di un campione in contraddittorio, secondo le seguenti modalità:
f) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di almeno 25 kg, prelevato in punti diversi della massa, [anche nella parte inferiore] anche tramite sonda a tubo o altre modalità se concordate tra le Parti, tale che rappresenti la qualità media del carico comprensiva di eventuali materiali estranei;
g) pesatura del campione individuato;
h) divisione della frazione vetrosa solidale ai tappi in alluminio, anche con l’utilizzo di idonei strumenti di frammentazione;
i) cernita manuale della frazione tappi in alluminio, delle f.m.s., della frazione vetro, e degli altri rifiuti;
j) pesatura delle frazioni cernite [Tappi in alluminio - Vetro - Altri (plastica, gomma e altro]; k) la percentuale della frazione Vetro sarà calcolata nel seguente modo:
peso frazione Vetro * 100/peso campione
l) la percentuale di frazioni estranee sarà calcolata nel seguente modo:
peso frazioni estranee (Vetro+Altro) * 100/ peso campione
Nella frazione Tappi in alluminio vengono inclusi sottotappi e guarnizioni se solidali con i tappi stessi ed esclusi salvagocce.
Al termine dell’analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati che dovrà essere sottoscritto dal Gestore convenzionato.
Sarà garantita l’effettuazione di reporting fotografico delle fasi dell’analisi, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell’altra Parte. In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell’analisi sarà comunicato all’altra Parte entro i 15 giorni successivi.